INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI
L'art. 266 c.p.p. disciplina i limiti di ammissibilita' delle intercettazioni di conversazioni.
"L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione e' consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali e' prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni tenendo conto se si tratti di reato consumato o tentato.
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
c) delitti relativi a sostanze stupefacenti o psicotrope.
d) delitti concernenti le armi o gli esplosivi.
e) delitti di contrabbando.
f) reati di ingiuria, minaccia, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono (..)".
Per quanto attiene al procedimento l'art. 267 c.p.p. indica i presupposti e le forme del provvedimento giudiziario.
Per procedere all'intercettazione telefonica il pubblico ministero deve richiedere l'autorizzazione al giudice per le indagini preliminari che la concede con decreto motivato solo quando vi siano gravi indizi di reato e l'intercettazione sia assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Tuttavia, in casi di assoluta urgenza, nel fondato timore che dal ritardo potrebbe derivare un grave pregiudizio per le indagini, il pubblico ministero puo' disporre l'intercettazione direttamente , con decreto motivato che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le 24 ore al giudice per le indagini preliminari che decide sulla convalida sempre con decreto motivato entro le 48 ore.
Se il giudice per le indagini preliminari non convalida l'intercettazione telefonica, la stessa deve essere immediatamente interrotta ed i risultati acquisiti fino a quel momento non possono essere utilizzati. La durata delle operazioni relative alle intercettazioni non puo' superare i 15 giorni, ma puo' essere prorogata con decreto motivato dal giudice per le indagini preliminari di 15 giorni in 15 giorni. Per quanto invece attiene all'esecuzione delle operazioni l'art. 268 c.p.p. dispone che le intercettazioni telefoniche devono essere trascritte in appositi verbali che devono essere trasmessi immediatamente insieme alle registrazioni al pubblico ministero. I risultati delle intercettazioni telefoniche entrano a far parte del fascicolo per il dibattimento. Ai sensi dell'art. 270 c.p.p. i risultati delle intercettazioni telefoniche non possono essere utilizzati in altri procedimenti a meno che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali e' obbligatorio l'arresto in flagranza.
L'intercettazione abusiva delle comunicazioni telefoniche e telegrafiche e' disciplinata dall'art. 632 bis-c.p.
Questo fino agli anni '70. Grazie alla legislazione d'emergenza, le intercettazioni telefoniche sono da considerarsi "liberalizzate", visto che e' possibile che siano rivolte anche a chi non e' indiziato di reato (legge 22 maggio 1978, n. 191) e che siano estese in modo particolare ai sottoposti a misure di prevenzione (legge 13 settembre 1982, n. 646).
brevi notizie legislative a cura di fERRYbYTE