Decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374
Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale
GU n. 244 del 19.10.2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 270-bis, 280, 289-bis e 313 del codice penale;
Visti gli articoli 148, 149, 266 e 407 del codice di procedura penale;
Vista la legge 22 maggio 1975, n. 152;
Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, prevedendo l'introduzione di adeguate misure sanzionatorie e di idonei dispositivi operativi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della giustizia e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1. Associazioni con finalita' di terrorismo internazionale
1. Dopo l'articolo 270-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 270-ter (Associazioni con finalita' di terrorismo internazionale).
- 1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia anche
indirettamente associazioni che si propongono il compimento all'estero,
o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di un
organismo internazionale, di atti di violenza su persone o cose, con
finalita' di terrorismo, e' punito con la reclusione da sette a
quindici anni.
2. Chiunque partecipa alle associazioni indicate nel comma 1 e'
punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Art. 270-quater (Assistenza agli associati). - 1. Chiunque, fuori
dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o
fornisce ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione
a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate
negli articoli 270, 270-bis e 270-ter, e' punito con la reclusione
fino a quattro anni.
2. La pena e' aumentata se l'ospitalita', i mezzi di trasporto, gli strumenti di comunicazione sono prestati continuativamente. 3. Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.".


2. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile
1975, n. 110, dopo le parole: "aggressivi chimici" sono
inserite le seguenti: "biologici, radioattivi".


3. All'articolo 270-bis, primo comma, del codice penale,
dopo la parola: "organizza" sono inserite le seguenti:
"finanzia anche indirettamente".

4. All'articolo 270-bis del codice penale, il secondo
comma e' sostituito dal seguente: "Chiunque partecipa a
tali associazioni e' punito con la reclusione da cinque a
dieci anni".


5. All'articolo 313, primo comma, del codice penale, dopo
la parola: "269" sono inserite le seguenti: "270-ter e
270-quater con riferimento alle ipotesi di cui
all'articolo 270-ter,".

Art. 2. Aggravante del terrorismo internazionale


1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e' aggiunto il
seguente:

"Ai fini della legge penale, la finalita' di terrorismo
ricorre anche quando riguarda uno Stato estero, una
istituzione od organismo internazionale.".


2. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice
di procedura penale, dopo la parola: "terrorismo" sono
inserite le seguenti: "anche internazionale".

3. All'articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di
procedura penale, dopo la parola: "terrorismo" sono
inserite le seguenti: "anche internazionale".


Art. 3. Disposizioni sulle intercettazioni e sulle
perquisizioni

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo
270-quater del codice penale e per i delitti di cui
all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice di
procedura penale, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203.


2. All'articolo 25-bis, comma 1, del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: "procedura
penale" sono inserite le seguenti: "ovvero ai delitti con
finalita' di terrorismo internazionale".

Art. 4. Attivita' sotto copertura


1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice
penale, non sono punibili gli ufficiali di Polizia
giudiziaria che nel corso di specifiche operazioni di
polizia previamente autorizzate, al solo fine di acquisire
elementi di prova in ordine ai delitti commessi con
finalita' di terrorismo anche internazionale per cui
procedono, anche indirettamente acquistano, ricevono,
sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, beni
ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo
per commettere il reato, o altrimenti ostacolano
l'individuazione della provenienza o ne consentono
l'impiego.

2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali
ed agenti di Polizia giudiziaria possono utilizzare
indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in
contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione,
informandone il pubblico ministero entro le 48 ore
successive all'inizio delle attivita'.


3. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo
407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice di procedura
penale, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

4. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 sono effettuate
dagli ufficiali di Polizia giudiziaria appartenenti agli
organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma
dei carabinieri specializzati nell'attivita' di contrasto
al terrorismo e all'eversione e della Guardia di finanza
competenti nelle attivita' di contrasto al finanziamento
del terrorismo anche internazionale.


5. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 e'
disposta, secondo l'appartenenza del personale di Polizia
giudiziaria, dal Capo della Polizia o dal Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di
finanza per le attribuzioni inerenti ai propri compiti
istituzionali, ovvero, per loro delega, rispettivamente
dal questore o dal responsabile di livello provinciale
dell'organismo di appartenenza, ai quali deve essere data
immediata comunicazione dell'esito della operazione.

6. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve
dare preventiva comunicazione al pubblico ministero
competente per le indagini, indicando, quando richiesto,
anche il nominativo dell'ufficiale di Polizia giudiziaria
responsabile dell'operazione. Il pubblico ministero deve
essere informato altresi' dei risultati dell'operazione.


7. Gli ufficiali di Polizia giudiziaria possono avvalersi
di ausiliari, ai quali si estende la causa di non
punibilita' di cui all'articolo 5. Per l'esecuzione delle
operazioni puo' essere autorizzata l'utilizzazione
temporanea di beni mobili ed immobili, nonche' di documenti
di copertura secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con lo
stesso decreto sono stabilite le disposizioni per il
coordinamento operativo ed informativo delle Forze di
polizia, anche in relazione a specifiche esigenze
investigative.

Art. 4 Intercettazioni preventive


1. L'articolo 226 delle norme di attuazione, di
coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo
codice di procedura penale, approvato con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 226 (Intercettazione e controlli sulle comunicazioni
a fini di prevenzione). - 1. Il Ministro dell'interno o,
su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, nonche' il questore o il comandante provinciale dei
Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al
procuratore della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da
sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia
determinabile, del distretto in cui sono emerse le
esigenze di prevenzione, l'autorizzazione
all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni,
anche per via telematica, quando sia necessario per
l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di
delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4
e 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Il
Ministro dell'interno puo' altresi' delegare il Direttore
della Direzione investigativa antimafia limitatamente ai
delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale.
2. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga fondati i
sospetti che giustifichino l'attivita' di prevenzione,
autorizza l'intercettazione per la durata massima di
giorni quaranta, prorogabile una sola volta per giorni
venti.
3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati e'
redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti
utilizzati, e' depositato presso il procuratore che ha
autorizzato le attivita' entro cinque giorni dal termine
delle stesse. Il procuratore, verificata la conformita'
delle attivita' compiute all'autorizzazione, dispone
l'immediata distruzione dei supporti e dei verbali.
4. Con le modalita' e nei casi di cui ai commi 1 e 3, puo'
essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni
telefoniche e telematiche, nonche' l'acquisizione dei dati
esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e
telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra
informazione utile in possesso degli operatori di
telecomunicazioni.
5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le
attivita' preventive non possono essere utilizzati nel
procedimento penale."

2. E' abrogata ogni altra disposizione concernente le
intercettazioni preventive.


3. Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e
telematiche di cui all'articolo 226, come modificato dal
comma 1, sono eseguite con impianti installati presso la
Procura della Repubblica o presso altre idonee strutture
individuate dal procuratore che concede l'autorizzazione.

Art. 6. Intercettazioni di comunicazioni tra presenti


1. Al comma 3-bis dell'articolo 295 del codice di
procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "nonche' dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n.
4, del codice di procedura penale.".

Art. 7. Estensione delle disposizioni in tema di misure di
prevenzione ai reati di terrorismo


1. All'articolo 18, primo comma, n. 1), della legge 22
maggio 1975, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "nonche' alla commissione dei reati con finalita' di
terrorismo anche internazionale.".

Art. 8. Disposizioni sulle prove


1. Alle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie
e regolamentari, del nuovo codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 146-bis, comma 1, dopo le parole:
"nell'articolo 51, comma 3-bis," sono inserite le
seguenti: "nonche' nell'articolo 407, comma 2, lettera a),
n. 4";
b) all'articolo 147-bis, comma 3, lettera a), dopo le
parole: "dall'articolo 51, comma 3-bis", sono inserite le
seguenti: "nonche' dall'articolo 407, comma 2, lettera a),
n. 4";
c) all'articolo 147-bis la lettera c) del comma 3 e'
sostituita dalla seguente:
"c) quando nell'ambito di un processo per taluno dei
delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, o
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice
devono essere esaminate le persone indicate dall'articolo
210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei
delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis o
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice,
anche se vi e' stata separazione dei procedimenti.".

2. E' abrogato l'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n.
11, come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 24
novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4.


Art. 9. Notificazioni

All'articolo 148, comma 2, del codice di procedura penale
le parole: "e negli altri casi di assoluta urgenza" sono
soppresse.


2. All'articolo 149, comma 1, del codice di procedura
penale le parole: "o della Polizia giudiziaria" sono
soppresse.

Art. 10. Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale
ed orientale


1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta del Ministro dell'interno, la somma assegnata
al capitolo 1249 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno per il 2001, ai sensi della legge 26 febbraio
1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi
dell'Europa centrale e orientale, puo' essere ripartita, in
termini di competenza e di cassa, anche tra gli altri
centri di responsabilita' amministrativa del Ministero
dell'interno.

Art. 11. Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 18 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Scajola, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli