SICUREZZA PUBBLICA Disposizioni generali D.M. 12 luglio 1996 (1). Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorita' di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive. ------------------------------------------------------------------------ IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, contenente modificazioni all'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; Visti il predetto testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche'‚ il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Vista la legge-quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217; Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il proprio decreto 5 luglio 1994, di approvazione del modello delle schede per la comunicazione dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive; Ritenuto di dover dare attuazione alla disposizione del terzo comma del predetto art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, individuando le modalita' di comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, anche con mezzi informatici, dell'arrivo delle persone alloggiate nelle strutture ricettive di cui all'art. 6 della predetta legge n. 217; Udite le associazioni di categoria Federalberghi e Faita, che ne hanno fatto richiesta; Effettuata in data 6 maggio 1996 la comunicazione prevista dall'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Emana il seguente decreto: 1. Comunicazione giornaliera. 1. La comunicazione giornaliera prevista dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (2), come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 (3), convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e' effettuata dai gestori delle strutture ricettive di cui al primo comma dello stesso art. 109, anche per il tramite di loro incaricati, entro 24 ore dall'arrivo delle persone alloggiate, presso l'autorita' locale di pubblica sicurezza, negli uffici cosi' individuati: la questura, nel caso di struttura ricettiva ubicata nel capoluogo di provincia; il commissariato di pubblica sicurezza, dove istituito, nel caso di struttura ricettiva ubicata in comune diverso dal capoluogo di provincia; il comune, nel caso di struttura ricettiva ubicata in comune che non sia sede n‚ di questura n‚ di commissariato di pubblica sicurezza. 2. La comunicazione e' effettuata mediante consegna agli uffici di un elenco in duplice copia delle schede, anche elaborato per mezzo di sistemi automatizzati (tabulato), contenente cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza (citta' o Stato) delle persone alloggiate, nonche'‚ la denominazione e sede della struttura ricettiva e la data del giorno cui la comunicazione si riferisce. 3. L'ufficio ricevente restituisce all'interessato copia dell'elenco o tabulato vistata dall'operatore a riscontro dell'avvenuta comunicazione, da conservare a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. 2. Comunicazione con mezzi informatici o telematici. 1. I gestori delle strutture ricettive che intendono avvalersi delle modalita' di comunicazione mediante trasmissione dei dati con mezzi informatici o telematici possono chiedere il collegamento con la questura della provincia in cui hanno sede le predette strutture. Nella domanda sono indicati gli estremi della licenza di esercizio in corso di validita' e le caratteristiche tecniche del programma applicativo che si intende utilizzare. Alla domanda deve essere unito il supporto informatico contenente copia del software in formato "sorgente", compatibile con le specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente decreto. 2. I centri di ricezione delle comunicazioni con mezzi informatici o telematici possono essere istituiti dove ne facciano richiesta almeno tre esercizi ricettivi, per almeno duemila posti letto. 3. Per il riscontro delle comunicazioni effettuate con le modalita' di cui al presente articolo, la questura fornisce automaticamente il segnale di avvenuta trasmissione. Copia dei dati trasmessi, su idoneo supporto, e' conservata a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. 3. Schede di dichiarazione delle persone alloggiate. 1. I gestori delle strutture ricettive che assolvono all'obbligo di comunicazione giornaliera con le modalita' di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e che non intendono conservare presso le stesse strutture ricettive gli esemplari originali delle schede sottoscritte a norma di legge, sono tenuti a consegnarli alla questura competente per territorio o all'ufficio indicato dal questore, mensilmente, entro il decimo giorno del mese successivo a quello della compilazione, ovvero per raccolte di almeno mille schede. 2. La modalita' prescelta di consegna degli originali deve essere preventivamente comunicata, per iscritto, all'ufficio designato per la ricezione. 4. Comunicazione mediante consegna della scheda di dichiarazione delle persone alloggiate. 1. I gestori delle strutture ricettive privi dei supporti tecnici occorrenti ovvero per i quali risulterebbe impossibile o eccessivamente onerosa, tenuto conto del tipo di struttura, la compilazione entro le 24 ore dell'elenco delle persone alloggiate, possono richiedere al questore di essere autorizzati a consegnare quotidianamente alle autorita' di cui all'art. 1 l'originale delle schede sottoscritte a norma di legge, conservandone copia a riscontro dell'avvenuto adempimento, a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. 2. Il questore disporra' il ritiro e la custodia delle schede originali consegnate presso gli uffici comunali. 5. Entrata in vigore. 1. Le modalita' di comunicazione previste dal presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1 ottobre 1996. Allegato A Per la trasmissione per via telematica dei dati presso ciascuna Questura saranno installati dei personal computer con sistema operativo MD/DOS 6.X o adeguati sistemi operativi multiutente, collegati a linea telefonica commutata, tramite modem a correzione di errore con velocita' minima di 2400 bps. Per la trasmissione dei dati, che dovra' avvenire in formato ASCII sono ammessi i seguenti caratteri: i caratteri maiuscoli dalla "A" alla "Z"; i caratteri da "0" a "9" che dovranno essere usati per le date nel formato AAAAMMGG (anno di 4 cifre - mese giorno). Per gli stranieri dovra' essere prevista la possibilita' dell'inserimento delle cifre relative al solo anno. E' pertanto vietato l'utilizzo di lettere minuscole e accentate. Record di testata Lunghezza Note Tipo di dato Numero di schede da 3 trasmettere Identificativo Hotel (per 50 esteso) Checksum Id Hotel 10 Password accesso 10 Record di dati Lunghezza Note Tipo di dato Carattere fisso "*" 1 Inizio nuova scheda (asterisco) Cognome 25 Nome 25 Sesso 1 Data di nascita 8 Formato AAAAMMGG Stato di nascita 5 Uniformato alle tabelle in uso presso il Min. int. Luogo di nascita 30 Facoltativo per stranieri Provincia di nascita 2 Facoltativo per stranieri Tipo di documento 5 Uniformato alle tabelle in uso presso il Min. int. Numero di documento 5 Data emissione documento 8 Formato: AAAAMMGG Camera 6 Flag stato 1 "A" per arrivo - "P" per partenza Data di arrivo/partenza 8 Formato AAAAMMGG Nr progressivo schedina 8 Nr progressivo familiare/ 3 elemento del gruppo Checksum 10 a 16 bit (CRC) (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1996, n. 203. (2) Riportato al n. A/I. (3) Riportato alla voce Turismo.