SICUREZZA PUBBLICA

Disposizioni generali D.M. 12 luglio 1996 (1).

Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorita' di pubblica
sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.

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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, contenente modificazioni
all'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Visti il predetto testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, nonche'‚ il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Vista la legge-quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217;
Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il proprio decreto 5 luglio 1994, di approvazione del modello delle
schede per la comunicazione dell'arrivo di persone alloggiate in strutture
ricettive;
Ritenuto di dover dare attuazione alla disposizione del terzo comma del
predetto art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
individuando le modalita' di comunicazione all'autorita' di pubblica
sicurezza, anche con mezzi informatici, dell'arrivo delle persone
alloggiate nelle strutture ricettive di cui all'art. 6 della predetta legge
n. 217;
Udite le associazioni di categoria Federalberghi e Faita, che ne hanno
fatto richiesta;
Effettuata in data 6 maggio 1996 la comunicazione prevista dall'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Emana il seguente decreto:

1. Comunicazione giornaliera.
1. La comunicazione giornaliera prevista dall'art. 109 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (2), come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 29 marzo
1995, n. 97 (3), convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995,
n. 203, e' effettuata dai gestori delle strutture ricettive di cui al primo
comma dello stesso art. 109, anche per il tramite di loro incaricati, entro
24 ore dall'arrivo delle persone alloggiate, presso l'autorita' locale di
pubblica sicurezza, negli uffici cosi' individuati: la questura, nel caso di
struttura ricettiva ubicata nel capoluogo di provincia;
il commissariato di pubblica sicurezza, dove istituito, nel caso di
struttura ricettiva ubicata in comune diverso dal capoluogo di provincia;
il comune, nel caso di struttura ricettiva ubicata in comune che non sia
sede n‚ di questura n‚ di commissariato di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione e' effettuata mediante consegna agli uffici di un elenco
in duplice copia delle schede, anche elaborato per mezzo di sistemi
automatizzati (tabulato), contenente cognome, nome, data e luogo di
nascita, residenza (citta' o Stato) delle persone alloggiate, nonche'‚ la
denominazione e sede della struttura ricettiva e la data del giorno cui la
comunicazione si riferisce.
3. L'ufficio ricevente restituisce all'interessato copia dell'elenco o
tabulato vistata dall'operatore a riscontro dell'avvenuta comunicazione, da
conservare a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

2. Comunicazione con mezzi informatici o telematici.
1. I gestori delle strutture ricettive che intendono avvalersi delle
modalita' di comunicazione mediante trasmissione dei dati con mezzi
informatici o telematici possono chiedere il collegamento con la questura
della provincia in cui hanno sede le predette strutture. Nella domanda sono
indicati gli estremi della licenza di esercizio in corso di validita' e le
caratteristiche tecniche del programma applicativo che si intende
utilizzare. Alla domanda deve essere unito il supporto informatico
contenente copia del software in formato "sorgente", compatibile con le
specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente decreto.
2. I centri di ricezione delle comunicazioni con mezzi informatici o
telematici possono essere istituiti dove ne facciano richiesta almeno tre
esercizi ricettivi, per almeno duemila posti letto.
3. Per il riscontro delle comunicazioni effettuate con le modalita' di cui
al presente articolo, la questura fornisce automaticamente il segnale di
avvenuta trasmissione. Copia dei dati trasmessi, su idoneo supporto, e'
conservata a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

3. Schede di dichiarazione delle persone alloggiate.
1. I gestori delle strutture ricettive che assolvono all'obbligo di
comunicazione giornaliera con le modalita' di cui ai precedenti articoli 1 e
2 e che non intendono conservare presso le stesse strutture ricettive gli
esemplari originali delle schede sottoscritte a norma di legge, sono tenuti
a consegnarli alla questura competente per territorio o all'ufficio
indicato dal questore, mensilmente, entro il decimo giorno del mese
successivo a quello della compilazione, ovvero per raccolte di almeno mille
schede.
2. La modalita' prescelta di consegna degli originali deve essere
preventivamente comunicata, per iscritto, all'ufficio designato per la
ricezione.

4. Comunicazione mediante consegna della scheda di dichiarazione delle
persone alloggiate.
1. I gestori delle strutture ricettive privi dei supporti tecnici
occorrenti ovvero per i quali risulterebbe impossibile o eccessivamente
onerosa, tenuto conto del tipo di struttura, la compilazione entro le 24
ore dell'elenco delle persone alloggiate, possono richiedere al questore di
essere autorizzati a consegnare quotidianamente alle autorita' di cui
all'art. 1 l'originale delle schede sottoscritte a norma di legge,
conservandone copia a riscontro dell'avvenuto adempimento, a disposizione
degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
2. Il questore disporra' il ritiro e la custodia delle schede originali
consegnate presso gli uffici comunali.

5. Entrata in vigore.
1. Le modalita' di comunicazione previste dal presente decreto entrano in
vigore a decorrere dal 1 ottobre 1996.

Allegato A
Per la trasmissione per via telematica dei dati presso ciascuna Questura
saranno installati dei personal computer con sistema operativo MD/DOS 6.X o
adeguati sistemi operativi multiutente, collegati a linea telefonica
commutata, tramite modem a correzione di errore con velocita' minima di 2400
bps. Per la trasmissione dei dati, che dovra' avvenire in formato ASCII sono
ammessi i seguenti caratteri: i caratteri maiuscoli dalla "A" alla "Z";
i caratteri da "0" a "9" che dovranno essere usati per le date nel formato
AAAAMMGG (anno di 4 cifre - mese giorno). Per gli stranieri dovra' essere
prevista la possibilita' dell'inserimento delle cifre relative al solo anno.
E' pertanto vietato l'utilizzo di lettere minuscole e accentate.



Record di testata Lunghezza Note Tipo di
 dato
Numero di schede da 3
trasmettere
Identificativo Hotel (per 50
esteso)
Checksum Id Hotel 10
Password accesso 10

Record di dati Lunghezza Note Tipo di
 dato
Carattere fisso "*" 1 Inizio nuova scheda
(asterisco)
Cognome 25
Nome 25
Sesso 1
Data di nascita 8 Formato AAAAMMGG
Stato di nascita 5 Uniformato alle tabelle
 in uso presso il Min.
 int.
Luogo di nascita 30 Facoltativo per stranieri
Provincia di nascita 2 Facoltativo per stranieri
Tipo di documento 5 Uniformato alle tabelle
 in uso presso il Min.
 int.
Numero di documento 5
Data emissione documento 8 Formato: AAAAMMGG
Camera 6
Flag stato 1 "A" per arrivo - "P" per
 partenza
Data di arrivo/partenza 8 Formato AAAAMMGG
Nr progressivo schedina 8
Nr progressivo familiare/ 3
elemento del gruppo
Checksum 10 a 16 bit (CRC)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1996, n. 203.
(2) Riportato al n. A/I.
(3) Riportato alla voce Turismo.