TELELAVORO - LEX

 Legge 16 giugno 1998, n. 191

 " Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio
 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale
 dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
 Disposizioni in materia di edilizia scolastica".

 Collegato alla legge di Bilancio dello Stato per l'anno 1998

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1998 - Supplemento
 Ordinario n. 110

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 Art. 1.
 (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59)

 Art. 2.
 (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 maggio 1997, n. 127)

 Art. 3.
 (Disposizioni in materia di formazione del personale dipendente dalle
 pubbliche amministrazioni)

 Art. 4.
 (Telelavoro)

1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare
economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane,
le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a
distanza. A tal fine, possono installare, nell'ambito delle proprie
disponibilita' di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti
telefonici e telematici necessari e possono autorizzare i propri dipendenti
ad effettuare, a parita' di salario, la prestazione lavorativa in luogo
diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalita' per la
verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.

2. I dipendenti possono essere reintegrati, a richiesta, nella sede di
lavoro originaria.

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono disciplinate le modalita' organizzative per
l'attuazione del comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle per la
verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa, e le eventuali
abrogazioni di norme incompatibili. Le singole amministrazioni adeguano i
propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative volte al
conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprie leggi.

5. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del
lavoro a distanza, adegua alle specifiche modalita' della prestazione la
disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti
interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono essere in ogni caso
avviate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative e l'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione, dandone comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

 Art. 5.
 (Disposizioni in materia di edilizia scolastica)