CARCERI E CASE DI RIEDUCAZIONE A) Ordinamento e funzionamento D.M. 2 agosto 1993 (1). Disposizioni relative alle autorizzazioni ed alle modalita' delle visite per i colloqui a fini investigativi con detenuti ed internati IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA d'intesa con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 16 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa"; Ritenuto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 16 del citato decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di intesa con il Ministro dell'interno, devono essere adottate disposizioni di attuazione dell'art. 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, inserito dal comma 3 dell'art. 16 del predetto decreto-legge, relativo ai colloqui a fini investigativi, per regolare le modalita' delle visite e disciplinare il rilascio delle autorizzazioni, nonche' le relative comunicazioni e annotazioni, in modo da garantirne la riservatezza; Decreta: 1. Provvedimento di autorizzazione. - 1. Il provvedimento di autorizzazione ai colloqui investigativi previsti dal comma 2 dell'art. 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , contiene l'indicazione dell'autorita' che l'ha emanato, la data dell'emissione, l'indicazione dei soggetti autorizzati a svolgere il colloquio e i nominativi dei detenuti e degli internati con i quali il colloquio deve svolgersi. 2. Salva diversa determinazione da parte dell'autorita' che lo emana, il provvedimento di autorizzazione indicato nel comma 1 ha validita' per un periodo di quindici giorni dalla data di emanazione. 2. Attestazione dei casi di particolare urgenza. - 1. L'attestazione del Ministro dell'interno o, per sua delega, del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, prevista dal comma 4 dell'art. 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , contiene l'indicazione dell'autorita' che l'ha emessa, la data dell'emissione, l'indicazione dei soggetti autorizzati a svolgere il colloquio a fini investigativi, i nominativi dei detenuti e degli internati con cui detto colloquio deve svolgersi, nonche' l'indicazione dei motivi di particolare urgenza. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si osservano anche con riferimento all'attestazione prevista dal comma 6 dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 , e successive modificazioni, rilasciata dal Ministro dell'interno o, per sua delega, da altro organo, ufficio od autorita' ai sensi del comma 2-quater dell'art. 2 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, come sostituito dal comma 3 dell'art. 1 della legge 7 agosto 1992, n. 356. 3. Modalita' di tenuta del registro riservato presso l'autorita' che autorizza i colloqui a fini investigativi. - 1. Il registro previsto dal comma 3 dell'art. 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , deve essere conservato, nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 di detto articolo presso la segreteria di sicurezza del Ministro di grazia e giustizia o del suo delegato e, nell'ipotesi di cui alla lettera b), presso la segreteria del procuratore della Repubblica. Il registro e' conservato con le modalita' previste, rispettivamente, per la tenuta degli atti conservati presso le segreterie di sicurezza e per la tenuta dei registri per l'annotazione delle intercettazioni telefoniche. 2. Nel registro indicato al comma 1 e' annotata, in ordine cronologico, ogni autorizzazione al colloquio investigativo con l'indicazione dei soggetti autorizzati a svolgere il colloquio e dei detenuti o internati con i quali il colloquio deve svolgersi. 3. Il direttore dell'istituto penitenziario interessato trasmette all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del comma 2 dell'art. 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , immediatamente dopo lo svolgimento di ciascun colloquio investigativo, l'indicazione dei nominativi dei soggetti che lo hanno svolto e di quelli dei detenuti od internati con i quali il colloquio si e' tenuto, della data, dell'ora di inizio e di fine dello stesso, nonche' copia dell'eventuale provvedimento attestante la particolare urgenza del colloquio. 4. Le informazioni di cui al comma 3 sono annotate nel registro previsto dal comma 1. 4. Modalita' di effettuazione dei colloqui a fini investigativi. - 1. Per poter effettuare i colloqui a fini investigativi con detenuti e internati, i soggetti di volta in volta legittimati presentano al direttore dell'istituto penitenziario l'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente ovvero l'attestazione prevista dall'art. 2 del presente decreto. 2. Quando si tratta di colloqui con internati, condannati o imputati, che sono sottoposti a indagini per altro fatto, l'autorizzazione deve provenire sia dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato sia dal pubblico ministero che procede. La disposizione non si applica quando l'internato, il condannato o l'imputato non e' detenuto anche per l'altro fatto in ordine al quale e' sottoposto a indagini. 3. Il personale ammesso ai colloqui investigativi e' identificato secondo le disposizioni previste dall'ordinamento penitenziario. 4. I colloqui investigativi si svolgono di regola in locali distinti e riservati, adottate in ogni caso le misure necessarie a garantire le esigenze di sicurezza e riservatezza. 5. Modalita' di tenuta del registro dei colloqui a fini investigativi presso l'istituto penitenziario. - 1. Dei colloqui a fini investigativi svolti con detenuti e internati il direttore dell'istituto o un suo delegato formalmente designato fa annotazione in apposito registro riservato, che deve essere conservato personalmente dal direttore e con modalita' tali da impedire che il registro stesso possa essere consultato da altre persone. 2. Sul registro sono annotati i nominativi di chi ha svolto il colloquio, i nominativi dei detenuti o internati, la data e l'ora di inizio e fine dello stesso, nonche' gli estremi del provvedimento di autorizzazione o dell'attestazione prevista dall'art. 2 del presente decreto. 6. Modalita' delle comunicazioni. - 1. Le comunicazioni all'autorita' indicata nel comma 2, lettera a) dell'art. 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e al Procuratore nazionale antimafia sono effettuate, anche per via telematica, con modalita' tali da garantire la massima riservatezza ad evitarne la conoscenza da parte di soggetti diversi dal destinatario o dalle sue segreterie particolari. 7. Modalita' di effettuazione delle visite a fini investigativi. - 1. Le visite agli istituti penitenziari di cui al comma 1 dell'art. 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, avvengono con modalita' riservate e tali da non creare turbativa all'interno dell'istituto penitenziario. 8. Comunicazioni all'esito del colloquio a fini investigativi. - 1. L'autorita' che ha svolto il colloquio a fini investigativi deve dare immediata comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario e alla segreteria di sicurezza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria delle esigenze eventualmente emerse dallo svolgimento del colloquio relative alla tutela dell'incolumita' del detenuto o internato con cui si e' svolto il colloquio stesso o di altri detenuti o internati, ovvero della necessita' od opportunita' di adottare nei confronti di detenuti o internati misure custodiali particolari o provvedimenti concernenti comunque la gestione penitenziaria dei suddetti soggetti. 9. Istituzione dei registri. - Sono istituiti i registri previsti dagli articoli 3 e 5 secondo i modelli allegati al presente decreto. (Si omettono gli allegati) (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 agosto 1993, n. 183.