CARCERI E CASE DI RIEDUCAZIONE A) Ordinamento e funzionamento D.M. 2 agosto
1993 (1).

Disposizioni relative alle autorizzazioni ed alle modalita' delle visite per
i colloqui a fini investigativi con detenuti ed internati

 IL MINISTRO DI GRAZIA E
 GIUSTIZIA d'intesa con IL
 MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 16 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante "Modifiche
urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto
alla criminalita' mafiosa";

 Ritenuto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 16 del citato
 decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, con decreto del Ministro di
 grazia e giustizia, di intesa con il Ministro dell'interno, devono
 essere adottate disposizioni di attuazione dell'art. 18-bis della
 legge 26 luglio 1975, n. 354, inserito dal comma 3 dell'art. 16 del
 predetto decreto-legge, relativo ai colloqui a fini investigativi, per
 regolare le modalita' delle visite e disciplinare il rilascio delle
 autorizzazioni, nonche' le relative comunicazioni e annotazioni, in
 modo da garantirne la riservatezza;

Decreta:

1. Provvedimento di autorizzazione. - 1. Il provvedimento di autorizzazione
ai colloqui investigativi previsti dal comma 2 dell'art. 18-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354 ,

contiene l'indicazione dell'autorita' che l'ha emanato, la data
dell'emissione, l'indicazione dei soggetti autorizzati a svolgere il
colloquio e i nominativi dei detenuti e degli internati con i quali il
colloquio deve svolgersi.

2. Salva diversa determinazione da parte dell'autorita' che lo emana, il
provvedimento di autorizzazione indicato nel comma 1 ha validita' per un
periodo di quindici giorni dalla data di emanazione.

2. Attestazione dei casi di particolare urgenza. - 1. L'attestazione del
Ministro dell'interno o, per sua delega, del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza, prevista dal comma 4 dell'art. 18-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354 , contiene l'indicazione dell'autorita'
che l'ha emessa, la data dell'emissione, l'indicazione dei soggetti
autorizzati a svolgere il colloquio a fini investigativi, i nominativi dei
detenuti e degli internati con cui detto colloquio deve svolgersi, nonche'
l'indicazione dei motivi di particolare urgenza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si osservano anche con riferimento
all'attestazione prevista dal comma 6 dell'art. 1-quinquies del
decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 , e successive modificazioni,
rilasciata dal Ministro dell'interno o, per sua delega, da altro organo,
ufficio od autorita' ai sensi del comma 2-quater dell'art. 2 del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, come sostituito dal comma 3 dell'art.
1 della legge 7 agosto 1992, n. 356.



3. Modalita' di tenuta del registro riservato presso l'autorita' che
autorizza i colloqui a fini investigativi. - 1. Il registro previsto dal
comma 3 dell'art. 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , deve essere
conservato, nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 di detto
articolo presso la segreteria di sicurezza del Ministro di grazia e
giustizia o del suo delegato e, nell'ipotesi di cui alla lettera b), presso
la segreteria del procuratore della Repubblica. Il registro e' conservato
con le modalita' previste, rispettivamente, per la tenuta degli atti
conservati presso le segreterie di sicurezza e per la tenuta dei registri
per l'annotazione delle intercettazioni telefoniche.

2. Nel registro indicato al comma 1 e' annotata, in ordine cronologico, ogni
autorizzazione al colloquio investigativo con l'indicazione dei soggetti
autorizzati a svolgere il colloquio e dei detenuti o internati con i quali
il colloquio deve svolgersi.

3. Il direttore dell'istituto penitenziario interessato trasmette
all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del comma
2 dell'art. 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , immediatamente dopo
lo svolgimento di ciascun colloquio investigativo, l'indicazione dei
nominativi dei soggetti che lo hanno svolto e di quelli dei detenuti od
internati con i quali il colloquio si e' tenuto, della data, dell'ora di
inizio e di fine dello stesso, nonche' copia dell'eventuale provvedimento
attestante la particolare urgenza del colloquio.

4. Le informazioni di cui al comma 3 sono annotate nel registro previsto
dal comma 1.

4. Modalita' di effettuazione dei colloqui a fini

investigativi. - 1. Per poter effettuare i colloqui a fini investigativi
con detenuti e internati, i soggetti di volta in volta legittimati
presentano al direttore dell'istituto penitenziario l'autorizzazione
rilasciata dall'autorita' competente ovvero l'attestazione prevista
dall'art. 2 del presente decreto.

2. Quando si tratta di colloqui con internati, condannati o imputati, che
sono sottoposti a indagini per altro fatto, l'autorizzazione deve provenire
sia dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato sia dal
pubblico ministero che procede. La disposizione non si applica quando
l'internato, il condannato o l'imputato non e' detenuto anche per l'altro
fatto in ordine al quale e' sottoposto a indagini.

3. Il personale ammesso ai colloqui investigativi e' identificato secondo le
disposizioni previste dall'ordinamento penitenziario.

4. I colloqui investigativi si svolgono di regola in locali distinti e
riservati, adottate in ogni caso le misure necessarie a garantire le
esigenze di sicurezza e riservatezza.

5. Modalita' di tenuta del registro dei colloqui a fini investigativi presso
l'istituto penitenziario. - 1. Dei colloqui a fini investigativi svolti con
detenuti e internati il direttore dell'istituto o un suo delegato
formalmente designato fa annotazione in apposito registro riservato, che
deve essere conservato personalmente dal direttore e con modalita' tali da
impedire che il registro stesso possa essere consultato da altre persone.

2. Sul registro sono annotati i nominativi di chi ha svolto il colloquio, i
nominativi dei detenuti o internati, la data e l'ora di inizio e fine dello
stesso, nonche' gli estremi del provvedimento di autorizzazione o
dell'attestazione prevista dall'art. 2 del presente decreto.

6. Modalita' delle comunicazioni. - 1. Le comunicazioni all'autorita'
indicata nel comma 2, lettera a) dell'art. 18-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354 , e al Procuratore nazionale antimafia sono effettuate, anche
per via telematica, con modalita' tali da garantire la massima riservatezza
ad evitarne la conoscenza da parte di soggetti diversi dal destinatario o
dalle sue segreterie particolari.

7. Modalita' di effettuazione delle visite a fini

investigativi. - 1. Le visite agli istituti penitenziari di cui al comma 1
dell'art. 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, avvengono con modalita'
riservate e tali da non creare turbativa all'interno dell'istituto
penitenziario.

8. Comunicazioni all'esito del colloquio a fini investigativi.

- 1. L'autorita' che ha svolto il colloquio a fini investigativi deve dare
immediata comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario e alla
segreteria di sicurezza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
delle esigenze eventualmente emerse dallo svolgimento del colloquio
relative alla tutela dell'incolumita' del detenuto o internato con cui si e'
svolto il colloquio stesso o di altri detenuti o internati, ovvero della
necessita' od opportunita' di adottare nei confronti di detenuti o internati
misure custodiali particolari o provvedimenti concernenti comunque la
gestione penitenziaria dei suddetti soggetti.

9. Istituzione dei registri. - Sono istituiti i registri previsti dagli
articoli 3 e 5 secondo i modelli allegati al presente decreto.

(Si omettono gli allegati)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 agosto 1993, n. 183.