TELELAVORO - ACCORDI I testi degli accordi aziendali Saritel, Italtel, Seat, Dun&Bradstreet, Telecom, Digital, Caridata, Enpacl, Zanussi, Universita' di Pisa, Intersind, Commercio. Accordo Saritel del 15 Dicembre 1994 VERBALE DI ACCORDO Addi' 15 dicembre 1994, in Roma, si sono incontrati: laSaritel SpA, assistita dall'Associazione Sindacale Intersind e laFilis-Cgil, la Fis-Cisl e la Uilsic-Uil nazionali e territoriali, nonche' le Rappresentanze sindacali dell'Azienda. La Saritel ha ampiamente illustrato il piano di riorganizzazione della rete periferica di Vendita ed Assistenza alla clientela, finalizzato al raggiungimento di una piu' elevata efficienza/efficacia dell'attivita' di promozione commerciale della societa', da realizzarsi attraverso la concentrazione e la sinergizzazione delle risorse in Pomezia, con decorrenza 1 gennaio 1995. Le modalita' di attuazione del Piano, su cui le parti concordano ed in relazione alle quali l'Azienda provvedera' al ritiro delle 12 lettere di trasferimento inviate, saranno le seguenti: Personale addetto alle vendite (Venditori) A decorrere dal 1 gennaio 1995 per i Venditori degli Uffici Commerciali di Torino, Milano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Bari il "Link" commerciale/amministrativo con sede in Pomezia verra' realizzato attraverso un collegamento telematico da attivarsi presso il domicilio del Venditore con le seguenti modalita': * verra' fornita al Venditore la necessariaattrezzatura (P.C., Stampante laser, Fax, etc.). Le spese di manutenzione,sostituzione ecc., e le relative coperture assicurative saranno a caricodell'azienda che resta proprietaria delle attrezzature; * sara' installato,con ogni necessaria assistenza aziendale, una apposita linea telefonica diservizio presso l'abitazione del Venditore, con oneri di impianto edesercizio a carico della Societa', indipendentemente dall'intestatario. In ogni caso qualsiasi spesa o onere diretto o indiretto collegabile alla linea telefonica restera' a totale carico della Societa'. Fermi rimanendo tutti gli aspetti inerenti il rapporto di lavoro, che non subiscono modificazioni, gli adempimenti connessi con l'amministrazione del rapporto di lavoro dei Venditori vengono concentrati in Pomezia. Verra' corrisposta ai singoli Venditori una indennita' per lo spazio e consumi energetici, determinati in via forfettaria, pari a L. 200.000= lorde mensili per 12 mensilita' annue che, data la sua natura risarcitoria, non sara' utile ai fini degli istituti contrattuali e di legge, compreso il TFR. Le parti siriservano di esaminare tempestivamente le eventuali problematiche chedovessero insorgere e di verificare l'andamento delle innovazioni introdotte nell'ambito dell'incontro previsto per l'ultimo trimestre 1995. Personale addetto all'Assistenza Clienti e attivita' Amministrative A. Sedi commerciali di Torino, Bologna, Firenze e Bari In relazione alla cessazione dell'attivita' delle richiamate sedi, il personale addetto all'Assistenza Clienti e/o Attivita' Amministrative (complessivamente 5 unita'), per cui non sia stata reperita una diversa soluzione, sara' trasferito nella sede di Pomezia, a decorrere dal 1 marzo 1995. Le parti si incontreranno entro il mese di febbraio 1995 per verificare l'andamento del presente accordo. B. Sede Commerciale di Padova Con decorrenza 1 gennaio 1995, in viasperimentale, il personale di Assistenza Clienti attualmente operante nella Sede di Padova (4 unita') operera' in rete, in idonei locali aziendali, in collegamento telematico con la Sede di Pomezia - cui faranno capo tutti i rapporti amministrativi e gestionali - per la lavorazione delle polizze di P.G.E. (Pagine gialle Elettroniche) o altre attivita' aziendali compatibili con tale modulo organizzativo. La sperimentazione di cui alla presente lettera B), cui ne potranno far seguito altre anche esternamente alle sedi aziendali, sussistendone le condizioni e con particolare riferimento al personale attualmente impiegato a tempo parziale, sara' anche finalizzata alla realizzazione di un progetto organizzativo/tecnologico di Telelavoro, da applicare in Azienda e che potra' costituire un "prodotto" consulenziale aziendale da offrire al mercato. Le parti convengono di incontrarsi entro la fine del 1995 per questo specifico argomento. C. Sede Commerciale di Milano A decorrere dal 1 gennaio 1995 n. 4 unita' verranno riqualificateper gestire in loco il "server" della banca dati immagini, di prossima attivazione. Il restante personale (4 unita'), per cui non sia stata reperita una diversa soluzione, sara' trasferito nella sede di Pomezia a decorrere dal 1 giugno 1995. Le parti si incontreranno entro il mese di aprile 1995 per verificare l'andamento del presente accordo. D. Sede Commerciale di Napoli In relazione alla cessazione dell'attivita' dellasede, il personale per cui non sia stata reperita una diversa soluzionesara' trasferito nella sede di Pomezia a decorrere dal 1 giugno 1995. Le parti si incontreranno entro il mese di maggio 1995 per verificare l'andamento del presente accordo. Per il personale delle Sedi commercialidi cui sopra, la Societa' si adoperera' per verificare entro la data delprevisto trasferimento definitivo la possibilita' di riallocazione presso altre Aziende del Gruppo. In relazione al Piano di cui al presente accordo, che costituisce un rilevante processo di revisione organizzativa in termini innovativi e rispondenti alle esigenze del mercato, le parti concordano di incontrarsi nell'ultimo trimestre del 1995 per un esame complessivo degli effetti conseguenti all'attuazione delle innovazioni di cui alla presente intesa. Accordo Italtel del 17 Gennaio 1995 ITALTEL 17-01-1995 C ..... VERBALE DI ACCORDO Il giorno 17 Gennaio 1995 si sono incontrati a Milano - i rappresentanti della Italtel Societa' Italiana telecomunicazioni e delle Societa' controllate; - la Rappresentanza Sindacale Unitaria Italtel del Comprensorio di Milano. ..... ..... Le parti, con riferimento a quanto gia' discusso e concordato nell'incontro del 25 novembre 1994, hanno preso in esame la sperimentazione di telelavoro (home working) avviata nello scorso mese di dicembre nell'ambito della partecipazione al progetto promosso dalla Commissione Europea (DG XIII Direzione B - Tecnologie di Comunicazione e Servizi Avanzati). Sono interessati alla sperimentazione n. 13 lavoratori appartenenti alla DSIL (n.4), alla DCRS (n. 6) e alla ricerca della HUST ( n. 3), i quali hanno aderito volontariamente alla iniziativa. Sono stati esaminati i vari aspetti e le finalita' della sperimentazione, nonche' le condizioni di svolgimento sulla base di quanto esplicitato nella lettera consegnata ad ogni partecipante (v. allegato). Le parti si sono date atto, in particolare, del comune interesse per la sperimentazione e per le sue risultanze in vista di una possibile introduzione, in via permanente, di questa specifica modalita' di lavoro in Italtel, la quale, come azienda di telecomunicazioni, e' direttamente impegnata a realizzare sistemi e servizi che possano favorirne un significativo sviluppo nel paese, con possibili benefici non solo per i lavoratori e per le aziende, ma anche per la societa' nel suo insieme. Sulla base di queste premesse e della riconosciuta opportunita' di permettere, da un lato, uno svolgimento della sperimentazione senza particolari vincoli normativi ed operativi che ne possano compromettere o predeterminare il risultato e, dall'altro, di seguirne congiuntamente l'evoluzione, si e' convenuto che: - in occasione delle verifiche sull'andamento della sperimentazione di cui al punto 2 della suddetta lettera, potranno essere previste anche riunioni congiunte azienda/Rsu con i telelavoristi e incontri degli stessi con la sola Rsu. - la "continuita' della comunicazione" di cui al punto 6 della lettera riguardera' anche le informazioni sindacali a cura della Rsu, adottando i sistemi pi- idonei (posta elettronica, fax ecc.), peraltro nel rispetto della volonta' e della privaty dei singoli. - al termine della sperimentazione si dara' luogo ad un esame congiunto sulle risultanze della stessa e ad una valutazione sulla opportunita', in presenza di adeguati presupposti tecnici ed economici, di proseguire ed ampliare l'iniziativa, nel qual caso le parti si impegneranno alla ricerca di un accordo quadro che ne definisca termini e condizioni per una compiuta regolamentazione della materia. ..... Egregio Signor ------------------------------ In casa Milano, dicembre 94 Oggetto: Sperimentazione di telelavoro Ci riferiamo ai colloqui intercorsi ed alla disponibilita' da Lei manifestata a partecipare alla sperimentazione in oggetto per confermarle le condizioni che regoleranno la sua prestazione ed il suo rapporto di lavoro nel corso della sperimentazione stessa: 1. La sperimentazione prende avvio il 1 dicembre 1994 ed avra' una durata di 6 mesi, durante i quali sia lei che l'Azienda potra' comunicare all'altra parte la volonta' di interromperla con decorrenza immediata. 2. La sua attivita' lavorativa sara' prestata presso il suo domicilio. saranno comunque programmati con il suo diretto superiore rientri periodici in azienda, ciascuno di durata non inferiore alla mezza giornata lavorativa, per i contatti e le verifiche necessari al corretto svolgimento della sua attivita'. Nel corso della sperimentazione lei sara' inoltre invitato ad almeno tre riunioni in azienda, cui parteciperanno anche il responsabile del suo ente di appartenenza e la funzione del personale, per verifiche a carattere generale sull'andamento della sperimentazione; sara' inoltre prevista una analoga verifica conclusiva al termine della sperimentazione stessa. 3. Durante la sperimentazione le saranno assegnate a cura del suo superiore diretto, attivita' rientranti nell'ambito della sua mansione e comunque corrispondenti al suo livello di inquadramento categoriale. 4. L'azienda fornira' ed installera' presso il suo domicilio un posto di lavoro completo, adeguato alle esigenze dell'attivita' lavorativa da lei prestata e comprendente comunque apparati per il collegamento con l'ufficio e con il sistema informativo aziendale. Assumiamo da parte sua l'impegno ad utilizzare tale posto di lavoro esclusivamente nell'interesse dell'azienda, a rispettare le norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo gli apparati e l'impianto generale e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi. Il costo dei collegamenti telefonici sara' interamente a carico dell'azienda. 5. La sua attivita' presso il suo domicilio avra' la durata prevista dal normale orario giornaliero definito dagli accordi vigenti e sara' distribuita a sua discrezione nell'arco della giornata, con la sola eccezione di almeno due ore continuative, da concordare con il suo superiore diretto nell'ambito del normale orario di lavoro del suo ente di appartenenza, durante le quali lei garantira' la sua reperibilita' per comunicazioni e contatti da parte dell'azienda. Non sono previste prestazioni straordinarie, notturne e festive, salvo il caso di esplicita richiesta da parte dei suoi superiori per prestazioni da fornire, al di fuori del normale orario di lavoro, presso gli uffici aziendali o in trasferta. 6. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente comunicazione, il suo rapporto di lavoro subordinato continuera' ad essere regolato dal contratto aziendale di categoria, dagli accordi integrativi vigenti e dalle norme aziendali in atto. Saranno, in particolare, salvaguardati i suoi diritti economico-professionali e quelli sindacali. L'Azienda si impegna a mantenere - prioritariamente attraverso il canale di comunicazione stabilito fra l'ufficio e il suo domicilio - la continuita' della comunicazione istituzionale e di quella di servizio. Le sara' inoltre garantito l'accesso ai servizi aziendali nei giorni di permanenza in azienda e comunque, in caso di bisogno, durante il normale orario di lavoro. I rientri periodici previsti al precedente punto 2. non comporteranno alcun trattamento diverso da quelli spettanti ai lavoratori che operano stabilmente in azienda. 7. La sperimentazione avra' anche lo scopo di verificare i problemi connessi alla costituzione di un posto di lavoro presso il domicilio dei lavoratori e al funzionamento degli apparati che ne costituiscono parte integrante, e quelli inerenti alle specifiche modalita' di prestazione della attivita' lavorativa, che comportano la rinuncia all'utilizzo continuativo di alcuni servizi aziendali, ma anche minori oneri in relazione al luogo in cui si svolgera' normalmente il lavoro. Peraltro, al fine di assicurare comunque una adeguata copertura delle ricadute economiche delle condizioni sopra richiamate, le sara' riconosciute, a fronte dell'intero periodo di sperimentazione previsto, la somma forfettaria di Lire 3.000.000 (tremilioni), la cui corresponsione avverra' in due rate trimestrali posticipate di pari importo. Detta somma si intende comprensiva di ogni maggior onere, spesa o altri eventuali disagi che possano derivarle dalla partecipazione alla sperimentazione in oggetto. Nel caso di anticipata conclusione della sperimentazione, e purche' la stessa abbia avuto almeno la durata di un mese, la predetta somma le sara' corrisposta pro-quota. 8. Poiche' l'attivita' espletata presso il suo domicilio richiede l'utilizzo di apparecchiature elettriche, l'azienda garantira', durante il periodo di telelavoro, la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro. 9. Le ricordiamo infine che, a norma di legge e di contratto, lei e' tenuto alla pi- assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale. Nel ringraziarla ancora per la sua disponibilita' a partecipare alla sperimentazione di telelavoro, la preghiamo do volerci restituire copia della presente da Lei sottoscritta in segno di accettazione delle condizioni sopra esplicitate. Cordiali saluti. Italtel Societa' Italiana Telecomunicazioni Per accettazione Data ____________Firma_________________ Al Signor ________________ Milano, __________________ Oggetto: Obblighi di segretezza Nell'ambito degli accordi intervenuti con AT & T, comprendenti tra l'altro forme di collaborazione tecnico scientifica, l'azienda si e' impegnata a fornire precise garanzie a tutela della segretezza delle informazioni riservate ed indicate con "AT & T proprietary". L'azienda si e' altresi' impegnata a comunicare i nominativi del personale che, come lei, per ragioni professionali viene a conoscenza di dette informazioni. In relazione a quanto sopra le richiamiamo gli obblighi di riservatezza - obblighi che lei ha anche espressamente accettato sottoscrivendo la lettera di assunzione - previsti dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Art. 2105 codice civile : Obblighi di fedelta' Art. 623 codice penale: Rivelazione di segreti scientifici o industriali Art. 16 Parte Generale - Sez. 3, comma 8 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro: Disciplina aziendale - doveri Pertanto, ferma restando l'estensione di tali obblighi a tutta la sua attivita' lavorativa, con la presente la invitiamo a dedicare una particolare diligenza nella osservanza degli obblighi di segretezza per tutte le informazioni derivanti dalla collaborazione con AT & T venute in suo possesso ed alle disposizioni/procedure stabilite in tal senso dall'azienda. Distinti saluti. Firma per ricevuta Firma della Societa' Accordo Seat del 31 Marzo 1995 VERBALE In data 31 marzo 1995 si sono incontrati a Torino la Direzione Aziendale Seat e le Strutture sindacali Aziendali. Le parti hanno esaminato la possibilita' di introdurre nell'ambito della realta' Seat, a livello sperimentale, delle forme di Telelavoro in relazione alla riorganizzazione della struttura commerciale che prevede la chiusura di alcune sedi aziendali. Nell'analisi della tematica "Telelavoro" le parti hanno considerato i seguenti aspetti: a) individuazione delle attivita' telelavorabili b) inquadramento del telelavoratore/trice c) il numero delle postazioni di telelavoro d) la gestione del rapporto con il telelavoratore/trice INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' TELELAVORABILI Premesso che il Telelavoro costituisce una modalita' di esecuzione dell'attivita' lavorativa effettuata in luoghi decentrati rispetto alla sede tradizionale organizzata in forma flessibile ed utilizzando a tal scopo le adeguate tecnologie le parti hanno individuato, per la fase di sperimentazione, come attivita' attualmente telelavorabili in Seat le seguenti: - la Vendita telefonica - il telesollecito INQUADRAMENTO DEL TELELAVORATORE/TRICE Circa l'inquadramento del telelavotore/trice e' opportuno chiarire che il rapporto che lega il telelavoratore/trice a Seat e' il rapporto di lavoro subordinato ed a tali lavoratori si applica il CCNL Grafico - Editoriale e gli accordi Aziendali riservati agli altri dipendenti Seat con le diversita' caratterizzate dalla particolarita' dell'esecuzione del lavoro in una sede non aziendale/e lontana. NUMERO DELLE POSTAZIONI DI TELELAVORO Premesso che l'accesso al Telelavoro si ispira al principio della volontarieta', il numero dei posti di Telelavoro sono cosi' definiti: Televendita: 17 riservati ai ventitori/trici telefonici/che che attualmente operano in sedi aziendali diverse da quelle di Filiale o delle Agenzie di Bolzano e Cagliari, 7 disponibili per altri dipendenti Seat che intendono svolgere l'attivita' di telefonica in "Telelavoro" e che abbiano i requisiti necessari per svolgere tale attivita'. L'azienda verifichera' le caratteristiche e le attitudini dei dipendenti che si candideranno al ruolo. Telesollecito 15 posti di lavoro disponibili per i dipendenti Seat che operano in sedi diverse dalla Divisione di Direzione, dalle Filiali di Cagliari e Bolzano che si candideranno per coprire il ruolo che abbiano le necessarie attitudini. Ferma rimanendo l'attitudine al ruolo le priorita' d'accesso alle posizioni lavorative in "Telelavoro" sono cosi' individuate: 1) attuale sede di lavoro a Lecce - Perugia - Pescara - Cosenza - Catania e Sassari 2) carichi familiari/situazioni particolari 3) anzianita' aziendale 4) eta' anagrafica GESTIONE DEL RAPPORTO CON IL TELELAVORATORE/TRICE Premesso che la durata della sperimentazione sara' pari a 12 mesi e che al termine, in presenza di risultati positivi, i lavoratori potranno proseguire ad effettuare la prestazione lavorativa con la modalita' del Telelavoro le parti hanno definito quanto segue: 1. L'attivita' lavorativa verra' prestata presso il domicilio del dipendente o presso altro locale in possesso del lavoratore. 2. La mansione di telesollecito e' assegnata al livello 82 dell'inquadramento professionale. 3. l'Azienda fornira' ed installera' presso il locale messo a disposizione dal lavoratore un posto di lavoro completo adeguato alle esigenze dell'attivita' da svolgere ed in linea con i principi ergonomici. Su richiesta del lavoratore l'Azienda verifichera' prima dell'installazione la situazione logistica/ergonomica ottimale. I costi telefonici saranno a carico dell'Azienda. 4. L'Azienda garantira' la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, in relazione al fatto che l'attivita' richiede l'utilizzo di apperacchiature elettriche. 5. L'orario di lavoro a tempo pieno o tempo parziale sara' distribuito nell'arco della giornata a discrezione del telelavoratore in relazione all'attivita' che deve svolgere fermo rimanendo che verranno fissati dall'Azienda periodi nella giornata in cui il telelavoratore/trice dovra' essere reperibile alla sua postazione di lavoro per le comunicazioni con l'azienda. Non sono inoltre previste prestazioni straordinarie notturne e festive. 6. Sara' garantito al telelavoratore/trice un adeguato livello di formazione/addestramento al fine del mantenimento/sviluppo della professionalita', e pertanto il telelavoratore sara' chiamato ad incontri con la struttura di riferimento ed a corsi di formazione specifici per i lavoratori Seat che svolgono analoghe mansioni. 7. Il lavoratore che opera in Telelavoro che, per inidoneita' al ruolo, rilevata dall'Azienda, o per sua volonta', interrompe tale modalita' di esecuzione della sua attivita' lavorativa potra' usufruire delle soluzioni concordate indicate nel verbale del 30/1/95. 8. L'ammissione a lavorare in via sperimentale in Telelavoro sara' comunicata dall'Azienda al lavoratore/trice per iscritto. 9. In relazione al disagio, determinato anche dal posizionamento della postazione di lavoro in locali in possesso del lavoratore, le parti definiranno nell'incontro del 5/6 aprile 1995 il trattamento economico da riservare ai lavoratori che saranno ammessi al Telelavoro. 10. Al fine di salvaguardare i diritti sindacali l'Azienda mettera' i Rappresentanti dei lavoratori in condizione di comunicare con i telelavoratori. Le parti hanno altresi' stabilito di costituire un Osservatorio congiunto composto da loro rappresentanti (RSU e Rappresentanti Aziendali) sul Telelavoro ed a tal fine incontreranno trimestralmente tutti i telelavoratori/trici al fine di seguire la sperimentazione e di effettuare eventuali miglioramenti alla situazione in atto: in caso di necessita' le parti potranno programmare un maggior numero di incontri. Accordo Dun & Bradstreet Kismos del 8 Giugno 1995 Il giorno 8 giugno 1995 presso l'Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della provincia di i Milano, si sono incontrati da una parte, la Dun & Bradstreet Kosmos Spa, rappresentata dal sig. Fabio Dalla Riva e dall'altra i Consigli di Azienda, assistiti dal sig. Antorio Lareno per la Filcams CGIL, sig. Angelo Tognoli per la Fisascat CISL, e il Sig. Brunetto Boco per la Uiltucs UIL. Con riferimento all'accordo quadro del 21/7/1994 punto 2, tenuto conto della specifica organizzazione produttiva e delle nonne di Legge vigenti in materia, assolti gli obblighi di legge, premesso che nella fattispecie le attivita' svolte a domicilio, ancorche' effettuate per mezzo di computer posto in collegamento con il sistema informativo della Societa', avreebbero modalita' di esecuzione sottratte alla tipicaorganizzazione di lavoro aziendale,, non essendo soggette ne' all'obbligo di orario prestabilito, ne' ad un risultato prefíssato dallo stretto rapporto tra orario giornaliero di lavoro e prestazione, determinando cosi' l'impossibilita' di corrispondere una retribuzione oraria e mensile predeterminata e che la legislazione nazionale non contempla specifiche norme di legge che diciplinino, cosi' come definito dall'ufficio internazionale del lavoro'una forma di lavoro effettuata in un luogo distante dagli uffici e che implica l'adozione di una nuova tecnologia, che permette la separazione e facilita le comunicazioni, le parti convengono per tutto cio' premesso, di dare esecuzione in via sperimentale al seguente accordo applicativo dell'accordo quadro del'21/7/94: 1 - Retribuzione La retribuzione degli addetti al telelavoro (reporters , redattori o altre figure professionali equivalenti), in relazione alla specificita' dell'attivita' lavorativa e' basata su parametri e tempi massimi di consegna dei rapporti fissati per le pratiche normali in quattro giorni lavorativi e per quelli urgenti (telegrafiche ed espressi), entro il primo giorno successivo a quello di ricevimento della pratica sempre allo scopo di garantire il servizio al cliente. 1.1 Base di calcolo della retribuzione e': A) la produttivita' media giornaliera dei 3 mesi precedenti quello in corso, calcolati in punti e riferita a tutto l'operativo Italia. Se nei trimestri successivi, tali indici di produttivita' media dovessero variare in piu' o in meno rispetto alla media, all'intemo di una percentuale del + o - 10%, la base di riferimento di produttivita' non subira' variazioni. B) la retribuzione base contrattuale riferita ad un 3' livello di cui all'art. 107 esclusa lettera e) e art.113 del CCNL 14/12/94 decorrenza 1/1/95. Dividendo la retribuzione giornaliera per i punti di produttivita' medi di cui alla lettera A), si ottiene un valore unitario di retribuzione. La retribuzione percepita sara' dunque ottenuta calcolando il prodotto fra i punti di produttivita' effettivamente realizzati e il valore unitario della retribuzione. Vengono definite con un'apposita tabella allegata al presente accordo, le modalita' tecniche, gli esempi di calcolo e la percentuale sull'ammontare della retribuzione sopra indicata , dovuta al lavoratore a titolo di rimborso per l'uso di macchine locali, energia e accessori, nonche' le maggiorazioni retributive da valere a titolo di indennita' per lavoro festivo, permessi retribuiti, gratifica natalizia, quattordicesima mensilita'. Il trattamento di fine rapporto viene calcolato e accantonato secondo le disposizioni della L. 297/92, sulle retribuzioni effettivamente percepite dagli addetti al Telelavoro. 2. Modalita' di esecuzione della prestazione Il lavoratore deve essere munito a cura dell'imprenditore di uno speciale libretto prospetto di controllo stampato anche meccanograficamente, che deve contenere la data e l'ora di invio del lavoro affidato dall'imprenditore, la descrizione del lavoro da eseguire, la specificazione della quantita' e della qualita' del lavoro da eseguire , l'indicazione della misura della retribuzione, dell'ammontare delle eventuali anticipazioni, nonche' la data e l'ora della riconsegna o della trasmissione del lavoro eseguito, la specificazione della quantita' di esso e di eventuali allegati. Con il 27 di ogni mese verranno liquidate con apposito cedolino paga le competenze in rapporto all'attivita' svolta nel mese precedente, desumibili dalle sopraindicate documentazioni. 2 I L'azienda installera' in comodato (art. 1803 e seguenti c.c. ), presso il domicilio del lavoratore/ trice una postazione di lavoro idonea alle esigenze dell'attivita' lavorativa e comprendente gli apparati per il collegamento con gli uffici ed il sistema informativo aziendale cosi' come descritto negli allegati che fanno parte integrante del presente accordo. 2.2 Reperibilita'. Considerando la specificita' lavorativa del telelavoro.di mantenere reciproci contatti lavorativi, ciascun lavoratore dovra' rendersi reperibile nella fascia oraria che va dalle ore 10,00 alle ore 12.00 per eventuali comunicazioni telefoniche o per ricevere fax .In caso di impossibilita' da parte del lavoratore a. rendersi reperibile in tale fascia , lo stesso e' tenuto a dame comunicazione all'azienda, anche per via telematica. 2.3. Riunioni. In caso di riunioni programmate dall'azienda per aggiornamento tecnico/organizzativo, il lavoratore dovra' rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa. In tale occasíone il lavoratore potra' usufruire dei servizi e delle strutture aziendali. Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione e' considerato a tutti gli effetti attivita' lavorativa. 2.4 Controlli a distanza. Per quanto sopraindicato si conviene che analisi e rapporti su produttivita' qualita' in, capo al singolo lavoratore raccolte anche a mezzo di sistemi informatici/telematici non costituiscono violazione dell'art.4 della legge 300/70 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto. Le modalita' di analisiverranno preventivamente illustrate e concordate con il CDA. 2.5 Interruzioni teniche Le interruzioni nel circuito telematico od eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno considerate a carico dell'azienda e quindi non produrranno nessun riflesso sul calcolo della produttivita'. Tali interruzioni saranno pertanto annotate nell'apposito librctto di controllo di cui al punto 2. 2.6 Diligenza e riservatezza. Il lavoratore addetto al televoro e' tenuto a prestare la sua attivita' con diligenza, custodire il segreto sui modelli di lavoro affidatogli e su tutte le informazioni contenute nella banca dati e attenersi alle istruzioni ricevute dall'imprenditore sull'esecuzione del lavoro. Il lavoratore a domicilio non puo' eseguire lavoro per conto proprio e per terzi in concorrenza con l'imprenditore. L' Azienda comunque si impegna ad assicurare a ciascun addetto al telelavoro un carico produttivo in linea con quello medio assegnato ai lavoratori interni 2.7 Diritti di informazione Ai fini di quanto previsto dall'art.7 della L.300/1970, l'azi'enda provvedera' ad inviare a ciascun lavoratore presso il domicilio, copia del CCNL di categoria, considerando con cio' assolto l'obbligo di pubblicita'. Eventuali comunicazioni aziendali o sindacali ai sensi e per gli effetti delle nome di' legge e contrattuali vigenti in materia, potranno essere effettuate oltre che con i sistemi tradizionali , anche con i supporti telematici/ informatici. 2.7.1 Diritti sindacali Al personale addetto al telelavoro si applicano le norme di lega e di contratto attualmente in vigore e quanto successivamente verra' concordato in sede di armonizziazione delle contrattazioni collettive aziendali, fermorestando che nelle ore di assemblea dei lavoratori e' comunque compreso il tempo che l'addetto al telelavoro impiega per recarsi sul luogo convenuto ovie si tiene l'assemblea. 2.8 Misure di protezione e prevenzione Applicandosi al telelavoro il decreto legislativo 19/9/94 n.626, saranno inoltre consentite, previa richiesta , visite da parte del responsabile aziendale di prevenzione e protezione,da parte del delegato della sicurezza, per verifícare la corretta applicazione delle norme a tutela della della salute e della sicurezza del lavoratori sul luogo di lavoro , relativamente alla postazione di lavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate. Ciascun addetto al telelavoro e' tenuto ad utilizzare la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi. In ogni caso ai sensi dell'art 5 de decreto legislativo n.626 del 19/9/1994, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di altre persone in prossimita' del suo spazio lavorativo, sollevando la societa' da ogni responsabilita' al riguardo conformemente alla sua fortmazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati. 3 . Ferie Al personale di cui al presente accordo si applicano le norme di cui al titolo X del CCNL del terziario, con esclusione dell'art. 68. Considerato infatti che gli addetti percepiscono una retribuzione interamente variabile, legata a indici di produttivita', il datore di lavoro corrispondera', durante il periodo di ferie, una quota retributiva pari alla media delle retribuzioni giornaliere effettivamente percepite nei 12 mesi precedenti o nel minor periodo di servizio effettivamente prestato. 4 . Malattia e infortuni Per quanto riguarda il trattamento di malattia e infortunio, si applicano le norme di cui al titoloXIX del CCNL del terziario,mentre la quota giornaliera, utile per il calcolo di indennita' di malattia ed infortunio, o. in deroga all'art. 91 del CCNL, e' pari alla media delle retribuzioni giornaliere effettivamente liquidate nel mese precedente. L'evento morboso al singolo addetto al telelavoro. 5. Gravídanza e puerperio Durante lo stato di _gravidanza e puerperio, le relative indennita' vengono calcolate sulla base delle retribuzioni giornaliere nel mese percepite nel mese precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria del lavoro, in modo tale da integrare al 100% la quota di indennita' dovuta dall'INPS. 6. Normativa CCNL Terziario Sono applicabili ai rapporti di lavoro instaurati ai sensi del presente accordo, oltre alle norme specifícatamente richiamate nelle clausole contenute nel medesimo, i seguenti titoli: Parte prima Parte seconda: Titolo I Titolo III Titolo IV Titolo XIX Titolo XXIII Titolo XXIV Le norme contrattuali non espressamente richiamate dal presente accordo, non si applicano ai rapporti di lavoro qui disciplinati, qualora fossero ritenute incompatibili con la specificita' della prestazione di lavoro richiesta. 7 . Nuove norme Resta inteso che in caso di nuove disposizioni di legge, modifiche di quelle esistenti o derivanti da accordi interconfederali o nazionali inerenti il campo di applicazione del lavoro a domicilio e in particolare del telelavoro, le stesse saranno interamente recepite dal presente accordo, previa verifica tra le parti. Le parti inoltre si incontreranno periodicamente per verificare l'esecuzione delle norme presenti nel prese sente accordo. e in particolare del primo anno di vigenza in quanto considerato sperimentale, per affrontare e risolvere eventuali problemi tecnico applicativi nonche' per valutare l'opportunita' di aggiornare lo stesso in funzione di nuovi o diversi orientamenti giurisprudenziali ín l materia. Considerata comunque la novita' della materia trattata nel presente accordo, in presenza di circolari, prescrizioni, pareri e/o disposizioni degli Ispettorati del Lavoro nonche' di Giurisprudenza, le parti concordano, sin da ora per allora, di íncontrarsi per valutare i possibili riflessi sui contenuti e per decidere congiuntamente e coerentemente eventuali modifiche e/o armonizzazioni dello stesso. 8 . Rinunce e transazioni L'applicazione del presente accordo al personale in forza , e' subordinato alla individuale e personale sottoscrizione di un verbale transattivo nominativo, di rinuncia alle condizioni economiche e normative attuali e all'assunzione di quelle indicate nel presente accordo , ai sensi e per gli effetti dell'arti. 14 CCNL e dell'art. 411, 412 c.p.c. come modificati dalla legge 11/agosto/73 n.533. 9 . Sfera di applicazione e verifiche Considerato che il presente accordo trova applicazione per il personale della D&BK attualmente in forza le parti concordano che i lavoratori con mansione di reporter, sulla base del criterio di volontarieta'. opereranno a domicilio alle condizioni sopra pattuite fino ad un numero massimo di 17 unita'. L'eventuale ampliamento del numero di unita' impiegate di cui sopra sara' oggetto si specifica accordo tra le parti . Il presente accordo realizza quanto previsto dal verbale del 21/7/1994 in materia di telelavoro. L'Azienda dara' comunicazione preventiva delle aree ed unita' produttive di volta in volta interessate all'applicazione del presente accordo, al fine di verificare congiuntamente gli eventuali impatti sui livelli occupazionali complessivi aziendali. 10 . Decorrenza e durata Coerentemente con l'accordo quadro del 21/7/94, il presente contratto applicativo esaurira' la sua prima fase sperimentale il 31/12/95, pertanto a tale scadenza le parti si incontreranno per una verifica di merito. Letto, approvato, sottoscritto. Dun & Bradstreet Kosmos SpA C.D.A. Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della prov. di Milano Accordo Telecom del 1 Agosto 1995 VERBALE DI ACCORDO Il giorno I agosto 1995 tra TELECOM ITALIA S.p.A. e FILPT-CGIL, SILT-CISL. UILTE-UIL in esito agli approfondimenti intervenuti sul processo di innovazione tecnologica ed ai connessi impatti sul versante delle strutture: valutate le logiche organizzative funzionali, nell'ottica dell'unitario disegno di riassetto, a garantire efficienza ed efficacia ai processi aziendali; esaminata la specifica valenza degli strumenti organizzativi posti in essere per garantire il massimo sviluppo delle opportunita' aziendali nell'ambito del nuovo contesto di mercato; riaffermata la centralita' delle risorse umane come fattore strategico di successo competitivo ed apprezzata la necessita' di assicurare, nell'ambito delle nuove logiche processive, il pieno, coerente ed efficace utilizzo delle professionalita' aziendali in conformitá alle logiche ed ai criteri sottesi all'attuale sviluppo organizzativo; sottolineata la prioritaria esigenza di conservare il know-how aziendale, favorendo l'adattamento e l'evoluzione dei ruoli professionali nell'ambito degli attuali processi implementativi; ribadita la valenza di un coerente utilizzo e potenziamento del mix professionale, nell'ambito di modelli organizzativi piu' flessibili ed orientati al cambiamento, anche in coerenza con le direzioni espresse dallo sforzo investitorio illustrato dall'azienda per l'ammodernamento della piattaforma tecnologica di rete. Valutata l'esigenza di agevolare lo sviluppo di interventi di ammortizzazione utili. per un verso alla gestione delle eccedenze produttive derivanti dal nuovo contesto, per l'altro, all'ottimizzazione dei reimpieghi delle risorse umane secondo logiche anche innovative di flessibilizzazione delle modalita' di espletamento delle prestazioni aventi rilievo sotto il profilo: TELELAVORO DOMICILIARE Inoltre, a superamento delle tradizionali modalita' di svolgimento della prestazione nella sua dimensione spazio temporale, le parti convengono l'effettuazione di una sperimentatone del telelavoro domiciliare nell'ambito delle sedi remotizzate dei CLSLUT - con riferimento allo svolgimento del servizio 12 - su base volontaria destinata a risorse che convertono il loro rapporto di lavoro da tempo pieno ed indeterminato a tempo parziale pari al 50% del normale orario di lavoro. Il numero dei telelavoratori sara' pari ad un terzo delle postazioni di lavoro disponibili nelle sedi remote La volonta' di aderire a tale forma di prestazione dovra' manifestarsi mediante presentazione di apposita domanda, in presenza delle condizioni di seguito indicate: 1) disponibilita' nella propria abitazione, ubicata nella sede di lavoro o in zona limitrofa, di un ambiente di lavoro separabile da quello normalmente dedicato ad attivita' di vita quotidiana; 2) conformita' dei locali di lavoro rispetto alle norme legali e contrattuali volte alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. La conformita' di cui al punto 2) del precedente capoverso verra' accertata attraverso specifico sopralluogo effettuato dal Comitato Paritetico Ambiente a livello regionale. Fermo restando quanto previsto nel successivo paragrafo in tema di analisi della sperimentazione, non prima di un triennio della data di costituzione del rapporto di telelavoro a tempo parziale potra' essere presentata domanda da parte del lavoratore volta ad essere assegnato al posto normale di lavoro coincidente con i locali aziendali il cui accoglimento sara' valutato dalla Societa' in base alle esigenze di servizio. Le parti si danno atto che il telelavoro , nella configurazione prospettata, rappresenta una mera modifica del luogo di adempimento dell'obbligazione lavorativa, non incidendo sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e sul conseguente assoggettamento all'esecuzione delle attivita' lavorative ed al controllo del datore di lavoro. In relazione alle particolari modalita' di svolgimento della prestazione, le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato saranno espletate per via telematica. Le parti si danno atto che risulta soddisfatta la condizione di cui all'art. 4 comma della legge n. 300 del 1 Formazione, informazione ed organizzazione Le parti si danno atto che in relazione alla particolare modalita' di svolgimento della prestazione lavorativa, oltre a garantirsi l'integrale parita' di interventi formativi ,specifica attenzione sara' dedicata a porre in essere tutti quegli interventi necessari a salvaguardare un adeguato livello di socializzazione del telelavoro.. L'organizzazione del servizio avverra' nell'arco orario in vigore nell'unita' produttiva di appartenenza secondo modalita' di turnazioni o comunque precedentemente o comunque predeterminabili. Le prestazioni lavorative saranno prevalentemente collocate in coincidenza di orari eccedenti quello base osservato nel centro di lavoro di appartenenza. Le comunicazioni di servizio avverranno per via telefonica o a mezzo fac-simile fatta eccezione per i casi in cui venga richiesta la presenza del telelavoratore nelle sedi aziendali. Le agibilita' sindacali saranno compatibilizzate con le caratteristiche specifiche dell'attivita' lavorativa. E lavoratore comunichera' inizio e termine della prestazione lavorativa azionando l'apposito dispositivo di presenza. Le apparecchiature necessarie per lo svolgimento dell'attivita' verranno installate presso il domicilio del lavoratore, che potra' utilizzarle esclusivamente per motivi di servizio e dovra' permettere l'effettuazione dei necessari interventi manutentivi. L'Azienda provvedera' ad assumersi le spese correlate all'espletamento della prestazione lavorativa presso il domicilio del lavoratore, con specifico riguardo all'occupazione dello spazio necessario ed all'energia elettrica impiegata per l'attivita' da remoto. Per tutto quanto non previsto nel presente capitolo viene integralmente confermata l'applicazione del vigente CCL. La sperimentazione avra' durata pari ad un biennio al termine del quale le parti stipulanti analizzeranno gli andamenti al fine di addivenire, in caso di rispondenza agli obiettivi perseguiti al consolidamento dell'istituto. Accordo Digital del 13 Febbraio 1996 Addi', 13 febbraio 1996 in MilanoVERBALE DI ACCORDOTRAla DIGITAL EQUIPMENT SpA, rappresentata dal Dr.Mario Cappellie dal Dr.Luca Marinelli E la FILCAMS - CGIL rappresentata da Ivano Corraini e Antonio Lareno la FISASCAT - CISL rappresentata da Marco Pinna la UILTUCS - UIL rappresentata da Michele Malerba il Consiglio di Azienda Premesso che nella fattispecie, di quanto di quanto di seguito definito, le attivita' svolte a domicilio, ancorche' effettuate per mezzo di computer posto in collegamento con il sistema informativo della Societa', hanno modalita' di esecuzione sottratte alla tipica organizzazione di lavoro aziendale, favorendo una nuova modalita' dell'organizzazione del lavoro mediante l'utilizzo della tecnologia, e non essendo soggette alla distribuzione di orario secondo l'obbligo prestabilito anche in rapporto e quanto indicato al punto 1. e che la legislazione nazionale non contempla specifiche norme di legge che disciplinino, cosi' come definito dall'Ufficio Internazionale del Lavoro "una forma di lavoro effettuata in un luogo distante dagli uffici e che implica l'adozione di una nuova tecnologia, che permette la separazione e facilita le comunicazioni", le Parti convengono di dare esecuzione in, via sperimentale al Telelavoro 1. RETRIBUZIONEIn relazione alla particolarita' dell'attivita' svolta, organizzata e definita per progetti tendente alla realizzazione di opere predeterminate, la retribuzione degli addetti al telelavoro non subira' modifica alcuna rispetto alla situazione attuale, nonche' al loro inquadramento professionale, 2. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE A) La sperimentazione parte dal I aprile 1996 e avra' durata di 12 mesi, durante i quali ciascuna delle parti potra' comunicare all'altra volonta' di interrompere la sperimentazione. Tale richiesta potra' essere fatta entro 30 giorni dalla data della comunicazione aziendale di inizio del telelavoro. Trascorso tale periodo, l'interruzione non potra' avvenire comunque prima di 6 (sei) mesi dalla data di avvio della sperimentazione stessa. Resta inteso che l'interruzione comporta il pieno reintegro della persona in azienda.. B) Per quanto attiene alla modalita' di esecuzione della prestatone lavorativa si fara' esplicito riferimento alla lettera di specifica del progetto, ferme restando le peculiarita' riferite alla lettera di assunzione del singolo lavoratore. Le competenze relative al mese di riferimento verranno liquidate con le attuali modalita' ed alle scadenze ad oggi previste. C) Qualora si dovessero verificare sospensioni legate allo sviluppo del Progetto, l'addetto al telelavoro concordera' con il proprio Manager, la nuova attivita' e le modalita' di svolgimento della stessa. 2.1. L'azienda installera' in comodato d'uso (art. 1803 e seguenti c.c,), presso il domicilio del lavoratore/trice una postazione di lavoro idonea alle esigenze dell'attivita' lavorativa in rispetto delle norme di Sicurezza vigenti nonche' di quanto previsto dalle leggi in materia di impiantistica ed in sintonia con la lettera di specifica dei singoli progetti. Saranno compresi gli apparati per il collegamento con gli uffici ed il sistema informativo aziendale. A tale scopo sara' installata una linea telefonica dedicata, intestata a DIGITAL - 2.2. Reperibilita' Considerando specificita' lavorativa del telelavoro, di mantenere reciproci contatti lavorativi, ciascun lavoratore/trice dovra' rendersi reperibile per una fascia oraria di 2 (due) ore, anche non consecutive, da concordare con il proprio manager in funzione delle esigenze organizzative, per eventuali comunicazioni telefoniche o per ricevere fax. In caso di impossibilita' da parte del lavoratori/trice a rendersi reperibile in tale fascia, lo .stesso e' tenuto a darne comunicazione all'azienda ,anche per via telematica. 2.3. RiunioniIn caso di riunioni programmate dall'Azienda per aggiornamento tecnico/organizzativo, il lavoratore/trice si rendera' disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa. In tale occasione il lavoratore/trice continuera' ad usufruire dei servizi e delle strutture aziendali. Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione e' considerato a tutti gli effetti attivita' lavorativa. Sono previsti rientri in Azienda possibilmente pianificabili, pari ad almeno 3 (tre) giorni al mese o comunque con una frequenza da convenire con il proprio Manager. 2.3 b Formazione Professionale La formazione e lo sviluppo professionale restano gli stessi previsti e /o in essere in Azienda. 2.4. Controlli a distanza Si conviene che analisi e rapporti su produttivita'/qualita', relativamente ai progetti avviati nel contesto di questa sperimentazione, raccolti anche a mezzo dei sistemi informatici/telemati non costituiscono violazione dell'art.4 della Legge 300/70 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto, Le modalita' di analisi verranno preventivamente illustrate al CDA. 2.5. Interruzioni tecniche Le interruzioni nel circuito telematico od eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno considerate a carico dell'Azienda che si impegna ad intervenire per risolvere il guasto rapidamente. Qualora il guasto non sia risolvibile entro le successive 8 (otto) ore lavorative, e' facolta' dell'azienda mediante accordo tra l'impiegato ed il suo Manager, definire l'eventuale rientro presso l'Azienda stessa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema. 2.6. Diligenza e riservatezza Il lavoratore/trice addetto al telelavoro e' tenuto a prestare la sua attivita' con diligenza, a custodire il segreto sui modelli del lavoro affidatogli e su tutte le informazioni contenute nella banca dati e ad attenersi alle istruzioni ricevute dall'imprenditore per l'esecuzione del lavoro. In nessun caso, il lavoratore/trice a domicilio puo' eseguire lavoro per conto proprio e/o per terzi. L'hardware dato in comodato d'uso e' fornito per uso esclusivo della DIGITAL. 2.7. Diritti di informazione Ai fini di quanto previsto dall'art.7 Legge 300/70 l'Azienda provvedera' ad inviare a ciascun lavoratore/trice, presso il domicilio, copia del CCNL di categoria, considerando con ci_ assolto l'obbligo di pubblicita'. Eventuali comunicazioni aziendali o comunicati sindacali ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia verranno inoltrate al lavoratore/trice anche via FAX o altri strumenti elettronici qualora fossero resi disponibili per tutti gli impiegati della DIGITAL Italia. 2.8. Misure di protezione e prevenzione Applicandosi al telelavoro il decreto legislativo 19.9.94 n.626, saranno inoltre consentite, previa richiesta, visite da parte del Responsabile Aziendale di Prevenzione e Protezione, da parte del Delegato della Sicurezza, per verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, relativamente alla postazione di lavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate. Ciascun addetto/a al telelavoro e' tenuto ad utilizzare la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti all'uopo predisposti ed a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi. Ai sensi dell'art.5 del decreto legislativo n.626 del 19.9.94, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimita' del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati. 3. RIMBORSI SPESE A titolo di rimborso spese, verra' erogata una cifra annua Una Tantum di L.2 100.000 (duemilionicentomila).lorda che, in base a quanto previsto dall'art.2120 c.c., e' esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Tale cifra verra' erogata in 2 rate semestrali. 4. FERIE Al personale di cui al presente accordo si applicano le norme di cui al titolo X del CCNL del terziario. 5. MALATTIA ED INFORTUNI Per quanto riguarda il trattamento di malattia ed infortunio, si applicano le norme di cui al titolo 19 del CCNL del terziario.. 6. GRAVIDANZA E PUERPERIO Durante lo stato di gravidanza e puerperio, le relative indennita' vengono calcolate ,sulla base delle retribuzioni giornaliere percepite nel mese precedente 1'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro in modo tale da integrare al 100% la quota di indennita' dovuta dall'INPS. 7. NUOVE NORME A) L'Azienda discutera' durante il periodo di telelavoro la copertura assicurativa contro infortuni sul lavoro e una assicurazione integrativa contro eventuali danni a persone e beni. B) Resta inteso che in caso di nuove disposizioni di legge, modifiche di quelle esistenti o derivanti da accordi interconfederali o nazionali, inerenti il campo di applicazione del telelavoro, le Parti si incontreranno per verificare la compatibilita' e coerenza ed eventualmente armonizzare il presente accordo con le nuove norme. Considerata la novita' della materia trattata in questo accordo, in presenza di circolari, prescrizioni, pareri e/o disposizioni degli Ispettorati del Lavoro nonche' di giurisprudenza in materia, le Parti concordano sin d'ora per allora di incontrarsi per valutare i possibili riflessi sui contenuti qui definiti e per decidere congiuntamente e coerentemente, eventuali modifiche e/o armonizzazioni dello stesso. C) Per tutto quanto non Espressamente previsto in questo Accordo, il rapporto di lavoro sara' regolato dal CCNL vigente e dalle normative aziendali in essere. 8. SFERA DI APPLICAZIONE E VERIFICHE Considerato che il presente accordo trova applicazione per il personale della DIGITAL, EQUIPMANT SPA attualmente in forza, le Parti concordano che i lavoratori interessati, sulla base del criterio di volontarieta', opereranno a domicilio alle condizioni sopra pattuite fino ad un numero massimo di 10 unita' appartenenti al reparto Engineering, e ne daranno informazione ai CdA. L'eventuale ampliamento del numero di unita' impiegate di cui sopra sara' oggetto di specifico accordo tra le Parti. Le Parti inoltre si incontreranno periodicamente per verificare l'esecuzione delle norme contenute nell'accordo medesimo ed in particolare in questo periodo considerato sperimentale, per affrontare e valutare l'opportunita' di aggiornare lo stesso in funzione di nuovi o diversi orientamenti giurisprudenziali in materia. 9. DECORRENZA E DURATA Il presente accordo avra' validita' dal 1.04.1996 al 31.03.1997. Letto, confermato e sottoscritto. 2. Gli accordi aziendali piu' recenti Accordo Caridata 1) Il Presente accordo anche per quanto deroghi il vigente C.C.N.L. non potra' costituire mai pregiudizio alcuno per i Sigg. lavoratori e loro diritti prima d'ora acquisiti. 2) Il presente accordo ha natura sperimentale e carattere transitorio: potra' venire in ogni momento risolto ad istanza delle parti firmatarie del presente accodo, senza obbligo di specifica motivazione con preavviso di gg. 30; non incide sui vincoli organici, gerarchici e su ogni altra reciproca obbligazione contrattuale, salvo quanto in appresso qui derogato. 3) CARIDATA concede ai nominati dipendenti le facolta' di svolgere la prevalente loro attivita' in un centro di telelavoro (che rimarra' tale sino a modifica del presente accordo) a carattere sperimentale, gia' attrezzato in proprio in Piacenza Via (... omissis....) di cui e' titolare il Sig. (... omissis....) che ne resta pienamente responsabile per gli aspetti giuridici e gestionali, anche nei confronti di terzi e suoi fornitori di beni/servizi. 4) CARIDATA si impegna a fornire tale centro di strumenti e tecnologie adeguati allo svolgimento delle suddette attivita' (pc, posta elettronica, fax, teleconferenza, linee TD, etc.) con beni propri concessi in comodato per la sola durata del rapporto, nonche' ad attivare e gestire a proprie spese un adeguato numero di linee telefoniche per la teletrasmissione di dati. Nessuna persona oltre i dipendenti operanti nell'ambiente di telelavoro potra' utilizzare i beni concessi in comodato. 5) Saranno altresi' a carico di CARIDATA il trasporto di corrispondenza di ogni genere p di materiale non trasportabile manualmente o elettronicamente o documentazione necessarie per l'attivita' del centro, che dovra' avvalersi di due vettori gia' fornitori di CARIDATA: DHL (corriere per qualsiasi tipo di trasporto) tel. 187-345.345 MOTOCITY TRINACRIA (pony express cittadino) tel. 28.89 6) CARIDATA potra' verificare che le norme di sicurezza per le persone fisiche e l'ambiente siano rispettate cosi' come stabilito dalla legge 626/95, ferma la responsabilita' del titolare del centro Sig. (... omissis....). A tale proposito i Sigg. Lavoratori dichiarano che il centro corrisponde al loro personale e privato domicilio di lavoro, liberamente valutato e ritenuto idoneo, sollevando CARIDATA da ogni ulteriore responsabilita'. 7) I soggetti operativi presso il suddetto centro dipenderanno a tutti gli effetti dalla sede CARIDATA di appartenenza, alla quale si fara' riferimento per tutti gli aspetti contrattuali non derogati da questo accordo. 8) CARIDATA si impegna ad attivare tutti i canali di comunicazione perche' i partecipanti al telelavoro siano pienamente integrati in tutti i processi organizzativi e attivita' aziendali, garantendo loro pari opportunita' di formazione professionale e di avanzamento di carriera. 9) CARIDATA provvedera' a comunicare la data di inizio del telelavoro ai Sigg. dipendenti interessati a mezzo lettera controfirmata dal dipendente all'atto del ricevimento, con congruo anticipo, per permettere al gruppo di pianificare le loro attivita' di intervento e garantire anche al Cliente finale la continuita' del servizio. 10) La normativa interna sulle trasferte non si applica agli spostamenti fra la sede legale di lavoro e il centro di telelavoro e tra domicilio e i luoghi sopraccitati, ne per spostamenti tra il centro e le immediate adiacenze del comune dove e' ubicato: le trasferte che si rendessero necessarie al di fuori dei parametri sopra esposti saranno regolate secondo la normativa interna delle "Trasferte". 11) Gli orari di lavoro devono intendersi flessibili, fermo: * la garanzia della presenza sul luogo del telelavoro per 8 ore lavorative pro-die da svolgersi entro l'orario compreso tra le ore 08.00 e le ore 20.00: * il pieno soddisfacimento delle esigenze del cliente e delle disposizioni CARIDATA; * il perseguimento degli obiettivi e il rispetto delle scadenze temporali prefissate; * la corrispondenza delle procedure agli standard di qualita' aziendali. 12) Le prestazioni dei Sigg. dipendenti componenti il gruppo operativo di tale centro saranno di 8 ore lavorative svolte secondo la normativa vigente. Per quanto riguarda le norme di comportamento si ricorda che il dipendente non puo' svolgere attivita' per conto tersi (Art.2105 C.C. - Obbligo di fedelta'). 13) Le comunicazioni riguardanti i rapporti di lavoro (malattie, ferie, cedolini permessi, etc. si svolgeranno tramite i normali canali di telecomunicazioni o in riunioni periodiche nella sede ufficiale di lavoro. 14) La fase sperimentale e' programmata per la durata di 12 mesi salve l'ipotesi di risoluzione anticipata, come previsto al precedente punto 2), nel qualcaso CARIDATA si impegnera' a rioccupare le risorse presso la sede di rispettiva appartenenza. 15) Trascorsa la fase sperimentale, l'accordo si intendera' rinnovato a tempo indeterminato fino a disdetta, come previsto nel precedente punto 2). 16) Sono programmate riunioni con cadenza massima trimestrale tra la Direzione, una rappresentanza del centro di Telelavoro, ed una rappresentanza delle RSU per valutare l'attivita' del centro, analizzare i problemi e le possibilita' di estendere la concessione ad altri dipendenti. 17) Il telelavoratore che svolge la propria attivita' presso la sede del telelavoratore e che non intende piu' usufruire di tale opportunita' lo comunichera' per iscritto alla Direzione, la quale salvo altre esigenze, rioccupera' il dipendente in sede entro e non oltre 5 giorni lavorativi. 18) CARIDATA si riserva di revocare la concessione del telelavoro al singolo dipendente dandone comunicazione scritta con preavviso di 30 giorni, quindi il dipendente riprendera' il lavoro nella sede ufficiale; nel caso in cui l'azienda intenda avvalersi della risorsa per applicarla in altro modo, i tempi del rientro nella sede ufficiale o nella nuova destinazione saranno opportunamente concordati o comunque il dipendente ha diritto ad una proroga minima di 30 giorni. 19) Il presente accordo sara' considerato idoneo precedente per analoghe iniziative ad opportunita' sperimentali fino ad ulteriori accordi o modifiche dello stesso. FIRMATO DAL RAPPRESENTANTE DI CARIDATA E DI RSU. Accordo ENPACL 15 Gennaio 1997 Accordo tra l'Associazione Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Consulenti del Lavoro e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. - C.I.S.A.L. - CONF.SAL Premesso che * le parti hanno avuto la opportunita' di approfondire, nel corso di vari incontri della commissione, le problematiche legate allo specifico argomento; * le parti hanno ben presente il contenuto dell'art. 3 del CCNL degli enti privatizzati; * le parti intendono beneficiare e salvaguardare la migliore efficienza della organizzazione del lavoro; * le parti sono concordi nel riaffermare la centralita' della risorsa umana e la necessita' del piu' efficace utilizzo e valorizzazione della stessa Concordano di avviare in via sperimentale una forma di "telelavoro" per consentire al personale che ha dichiarato la propria disponibilita' e per il quale tecnicamente ed organizzativamente cio' e' possibile, anche attraverso la negoziazione della mobilita' professionale, di lavorare presso la propria abitazione attraverso l'adozione di quei supporti tecnologici che consentano il collegamento a distanza e una corretta comunicazione, Sottolineano * che il telelavoro oggetto della sperimentazione rappresenta una semplice modifica del luogo di adempimento delle prestazioni lavorative e non dei relativi doveri del lavoratore senza incidere sulla natura giuridica del rapporto di lavoro in essere con l'ENPACL che resta, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, di lavoro dipendente e subordinato e regolato dal CCNL di categoria; * che il telelavoro, non modifica l'attuale posizione occupata dal lavoratore nella struttura organizzativa dell'ENPACL; * che l'ENPACL, da parte sua, si impegna a fare beneficiare, al lavoratore in "telelavoro", di tutti gli interventi, anche di formazione, finalizzati non solo a facilitare l'inserimento nel nuovo processo lavorativo, ma alla salvaguardia e al miglioramento professionale e al mantenimento di un idoneo livello di socializzazione; * che durante la sperimentazione sono previsti brevi incontri formativi per ovviare ad eventuali possibili disagi sul piano tecnico, gestionale ed organizzativo. * I lavoratori che aderiscono volontariamente alla sperimentazione regolamentata dal presente accordo sottoscriveranno le apposite schede, di cui al punto 3b, che formeranno parte integrante dello stesso. Condizioni di svolgimento della sperimentazione 1) Trattamento economico Il trattamento economico spettante al personale in "telelavoro" non subira' alcuna modifica rispetto a quello previsto dal CCNL di categoria e dalla contrattazione aziendale per i dipendenti che prestano lavoro nella sede dell'Ente. 2) Rimborso spese Al fine di evitare al lavoratore in sperimentazione di sopportare il costo, anche indiretto, della costituzione, da parte dell'ENPACL, di un posto di lavoro presso il suo domicilio e al fine di contribuire a coprire le spese per energia elettrica ed altri eventuali disagi, all'inizio del periodo di lavoro presso l'abitazione del dipendente verra' corrisposta una somma forfetaria netta ed onnicomprensiva di £. 500.000 (lire cinquecentomila). Nel caso di anticipata cessazione della sperimentazione la somma stessa sara' rimborsata in pro-rata proporzionale al periodo di effettiva sperimentazione. 3) Modalita' di esecuzione della prestazione lavorativa a) La sperimentazione si terra' nel periodo dal 20 gennaio 1997 al 30 aprile 1997 durante il quale ciascuna delle parti potra' interromperla dandone comunicazione all'altra anche tramite la rappresentanza sindacale aziendale. Tale interruzione, pero', potra' avvenire solo dopo almeno un mese di attivita'. L'interruzione comporta l'immediato e totale reintegro del lavoratore all'interno dell'organizzazione aziendale e nelle mansioni svolte. b) Con singole schede (parte integrante del presente accordo), da articolarsi in modo flessibile al fine di non irrigidire i tempi di esecuzione del lavoro, sono stabiliti -per ogni singolo lavoratore - i giorni di prestazione e le fasce orarie di reperibilita' da concordare con il responsabile dell'Ufficio di appartenenza e in funzione delle esigenze organizzative. In caso di impossibilita' del rispetto, da parte del lavoratore, di quanto stabilito, lo stesso dovra' darne tempestiva comunicazione all'ENPACL anche per via telematica. Nei restanti giorni dovra' occupare la propria posizione in sede; posizione che rimarra' disponibile e agibile nell'arco di tutto il periodo di sperimentazione anche per consentire il rientro in sede per colloqui, riunioni, corsi e ogni altra attivita' di relazione. Durante la presenza in sede il dipendente sara' occupato secondo le modalita' dell'organizzazione esistente anche per quanto attiene le prestazioni di lavoro straordinario e l'eventuale flessibilita' dell'orario di lavoro. In tali occasioni potranno essere previsti brevi incontri formativi per ovviare ad eventuali disagi sia sul piano piu' strettamente tecnico che su quello gestionale-organizzativo. c) Il lavoratore individuera' nella propria abitazione un ambiente idoneo alla postazione di lavoro che dovra' pertanto essere rispettoso delle disposizioni di sicurezza, prevenzione e igiene previste dalle norme per l'ambiente di vita e di lavoro. Tale soluzione dovra' essere certificata da un tecnico di fiducia dell'ENPACL. d) L'ENPACL fornira', provvedera' ad istallare e curera' la manutenzione presso il domicilio dei lavoratori interessati, di una postazione di lavoro completa ed adeguata alle norme di legge, alle esigenze della attivita' lavorativa e in grado di consentire il collegamento e il dialogo con l'ufficio e il sistema informativo dell'ENPACL comprendendo anche una linea telefonica che non gravera' economicamente sul lavoratore. La postazione di lavoro dovra' essere utilizzata esclusivamente nell'interesse dell'ENPACL rispettando tutte le norme di sicurezza, non manomettendo assolutamente gli apparati o i singoli componenti e non consentendo ad altri l'utilizzo degli stessi. Il telelavoratore avra' cura delle apparecchiature affidate in uso che restano quindi di proprieta' dell'ENPACL che provvedera' al ritiro delle stesse al termine dell'attivita' in telelavoro, nelle medesime condizioni di efficienza riscontrate alla data di consegna, escluso il deperimento per il normale e corretto uso. e) Poiche' l'attivita' presso le singole abitazioni richiede l'utilizzo di apparecchiature elettriche l'ENPACL provvedera', nel rispetto delle condizioni di legge, a mantenere la copertura assicurativa in essere con l'INAIL. f) Al fine di garantire il rispetto della corretta informazione sindacale prevista dall'art. 7 della legge 300/70, l'ENPACL provvedera' alla puntuale trasmissione, anche attraverso le apparecchiature telematiche utilizzate, delle comunicazioni sindacali e/o aziendali. 4) Obbigo alla riservatezza Con l'avvio della sperimentazione e anche tenuto conto delle procedure e degli strumenti che l'ENPACL si e' impegnato ad approntare per l'espletamento della nuova prestazione lavorativa, il lavoratore interessato al "telelavoro" dovra' impegnarsi al rispetto degli obblighi di segretezza per tutte le informazioni derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. Resta peraltro confermato che le apparecchiature utilizzate non sono predisposte per controlli in rete e il loro utilizzo e' conforme alle procedure in essere per i lavoratori interni ad eccezione della verifica del rispetto della fascia oraria di reperibilita' concordata. 5) Durata dell'accordo La validita' di tutte le norme contenute nel presente accordo e' limitata al periodo di sperimentazione del telelavoro. 6) Disposizioni finali a) L'avvio della fase di sperimentazione di "telelavoro" e' subordinato alla individuale e personale sottoscrizione, da parte del lavoratore, della scheda di cui al presente accordo e della accettazione delle condizioni economiche e normative ivi previste; b) il rapporto di lavoro in essere rimane, anche per tutta la durata della sperimentazione, regolamentato dal CCNL di categoria; mentre il presente accordo regolamenta, ad integrazione delle norme generali, il periodo specifico per tutta la sua durata; c) le parti costituiscono un apposito Osservatorio congiunto al fine di provvedere a verifiche periodiche della sperimentazione sulla base delle specifiche schede di monitoraggio previste dalla Commissione Telelavoro. In tale sede si potranno formulare proposte del prolungamento del periodo sperimentale e l'eventuale inserimento di altri lavoratori che si siano dichiarati disponibili anche se appartenenti a settori di attivita' con un basso indice di telelavorabilita'. Al termine della sperimentazione le parti procederanno ad un'approfondita analisi dei risultati raggiunti per arrivare ad una corretta valutazione della sperimentazione in relazione all'arricchimento della professionalita' del lavoratore, alla sua valorizzazione, alle esigenze organizzative presenti nella struttura dell'ENPACL. Accordo Zanussi del 16 Dicembre 1997 ...... ARTICOLO 36 Su conforme proposta della Commissione paritetica nazionale per le pari opportunita' "Ipazia", le parti convengono di attivare sperimentalmente fino a un max di 40 casi di telelevoro nel periodo 15 dicembre 1997 - 31 dicembre 1998 nelle aziende del Gruppo. Scopo dell'attivazione di telelavoro e' articolata infatti per consentire di mantenere l'equilibrio tra le responsabilita' familiari e quelle professionali evitando il ricorso non necessario alla sospensione del rapporto di lavoro per eccedere ad aspettative facoltative post partum e a eventuali lunghe assenze per la malattie del bambino, ovvero per evitare condizioni di lavoro ambientali potenzialmente pregiudizievoli. L'accesso al telelavoro e' volontario. Condizione per l'accesso al telelavoro e' la disponibilita', nell'abitazione della dipendente o in altro locale in suo possesso, di un ambiente di lavoro quotidiana; nonche' la conformita' di tale ambiente alle prescrizioni legali in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Le parti si danno atto che il telelavoro, rappresentando una mera modifica del luogo di adempimento dell'obbligazione lavorativa, rimane a tutti gli effetti rapporto di lavoro subordinato, regolato dai vigenti contratti di categoria e di secondo livello, con particolare riferimento alle norme di tutela (assicurativa, ecc.). In particolare, pur prestando servizio in una sede non aziendale, la dipendente resta inserita a tutti gli effetti nell'organizzazione aziendale, anche in relazione alle particolari modalita' di svolgimento della prestazione, le comunicazioni di servizio avverranno per via telematica, per via telefonica o mezzo fax. Le parti si danno atto di adempiere con la presente intesa alla previsione dell'art. 4, 2.co., L. 300/1970. L'orario di lavoro, a tempo pieno oppure nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione della dipendente in relazione dell'attivita' che deve svolgere, fermo restando che vengono fissati dalla direzione competente i periodi nella giornata in cui la dipendente dev'essere disponibile alla sua postazione per comunicazione di servizio. Tali periodi (normalmente non piu' di 2) non possono eccedere la meta' dell'orario standard di lavoro. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie, notturne o festive. Le attrezzature e i servizi per lo svolgimento dell'attivita' sono installati a cura e a carico dell'azienda nel locale della dipendente, che puo' utilizzarle esclusivamente per motivi di servizio. Deve inoltre essere permessa l'effettuazione degli opportuni interventi manutentivi. L'azienda si assume l'onere dei costi allo svolgimento dell'attivita' in telelavoro (es. occupazione dello spazio, consumo di energia elettrica, spese telefoniche), attraverso l'erogazione alla dipendente di una cifra mensile forfetaria onnicomprensiva. Copia della presente intesa e comunicazione dei singoli casi di attivazione di telelavoro saranno trasmessi agli enti e istituti pubblici interessati. La Commissione "Ipazia" effettuera' il monitoraggio dei casi di telelavoro, anche nella prospettiva di un'adozione piu' ampia dell'istituto. Nello svolgimento del monitoraggio potranno essere previste audizioni dirette delle telelavoratrici. Note e Verbale a. Quando una dipendente avanzi istanza d'aspettativa non retribuita, ex artt. 12 bis, D.s. - P. 3a, e 14bis, D.s. - la, motivata da gravi ragioni familiari (quali l'assistenza a congiunti infermi), l'azienda valuta insieme con la richiedente la praticabilita', in alternativa all'aspettativa stessa, del telelavoro. b. Resta inteso che i benefici di cui al presente articolo sono applicabili ai lavoratori padri ex art. 71. 903/77 Ipotesi di Accordo Universita' di Pisa (1998) Universita' di Pisa Progetto Telelavoro "Bozza per la contrattazione decentrata" Il progetto rientra in un processo che si propone di rivedere l'organizzazione aziendale con gli obiettivi di riformare il rapporto di lavoro che lega il dipendente all'azienda, ma anche per rivedere in un'ottica di qualita' i servizi offerti all'utenza. Il tutto considerando il processo di globalizzazione dei mercati, anche nel campo dell'educazione da cui nasce la necessita' di spingere l'azienda verso una gestione di "marketing educativo". Il telelavoro e' una forma organizzativa che permette di rivedere i principi su cui si basa la prestazione lavorativa. L'esperienza dell'Universita' di Pisa rientra, dal punto di vista prettamente giuridico, in un processo piu' ampio a livello nazionale, che prevede (ART. 4 della Bassanini Ter, che presto verra' approvata) la sperimentazione del telelavoro nei prossimi quattro anni a carico delle amministrazioni pubbliche che lo realizzeranno. Alla cui sperimentazione seguira' un intervento diretto dello Stato per la diffusione dei progetti. Il processo segue un percorso di riforma dell'organizzazione della pubblica amministrazione che prevede l'autonomia decisionale "da parte dei vari enti", nell'applicazione di strumenti organizzativi flessibili (Bassanini bis "Non c'e' alcun dubbio che una delle innovazioni piu' rilevanti introdotte dalla legge 127/97 sta nella possibilita' per ogni ente di adattare la propria organizzazione alla caratteristiche economiche e sociali della collettivita' amministrata, alla qualita' delle risorse umane e strumentali di cui dispone, riconoscendo ampia discrezione agli organi politici nello scegliere un modello organizzativo piuttosto che un altro" IL SOLE 24-ORE del 8 Settembre 1997 n?245 pag.18 articolo di Angelo Rughetti). Il progetto, che riguardera' in una prima fase 5 telelavoratori, prevede la sperimentazione di una nuova forma organizzativa del lavoro. Esso coinvolgera' dipendenti compresi fra il 3^ ed il 7^ livello. I dipendenti che saranno scelti su base di partecipazione volontaria, dovranno avere requisiti specifici, affinche' la funzione da loro svolta possa essere decentrata. Questi lavoratori svolgeranno la prestazione lavorativa principalmente dal loro domicilio, con rientri periodici in azienda che verranno preventivamente concordati tra il telelavoratore ed il proprio Responsabile alla luce delle esigenze produttive dell'organizzazione. La volonta' di aderire a tale forma di prestazione dovra' manifestarsi mediante presentazione di apposita domanda, in presenza di certi requisiti oggettivi, piu' precisamente: 1) disponibilita' nella propria abitazione, che deve essere ubicata nella sede di lavoro o in zona limitrofa, di un ambiente di lavoro separabile da quello normalmente dedicato ad attivita' di vita quotidiana; 2) conformita' dei locali di lavoro rispetto alle norme legali e contrattuali volte alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. Dovrebbe essere possibile per il lavoratore di recedere dalla posizione assunta, anche prima della conclusione della sperimentazione. Dovranno, allo stesso tempo, stabilirsi regole che prevedano la rescissione, qualora questa si dimostri l'unica soluzione accettabile. Ferma rimanendo l'attitudine al ruolo le priorita' d'accesso al progetto "Telelavoro" si individua sulla base dei carichi familiari/situazioni particolari. L'accordo deve prevedere le seguenti aree di discussione: 1) "INSTALLAZIONI." L'azienda Universitaria provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 c.c. e seguenti, salvo diversa pattuizione - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attivita' lavorativa. Sara' cura del lavoratore mantenerle nel miglior stato di efficienza possibile. Le installazioni verranno effettuate a cura dell'azienda in locali, segnalati dal lavoratore, che siano comunque in linea con le norme riguardanti la sicurezza del lavoro (D. lgs. 626/94 e D. lgs. 426/96) e in particolare modo relativamente all'impiantistica elettrica (legge 46/90). La manutenzione delle attrezzature di cui sopra sara' a carico dell'azienda. Il telelavoratore dovra' permettere l'accesso degli addetti alla manutenzione nei locali ove sono installate le attrezzature negli orari che gli verranno anticipatamente comunicati dalle funzioni preposte. Si consiglia l'uso della postazione solo esclusivamente nell'interesse dell'azienda, e di rispettare le norme di sicurezza, di non manomettere in alcun modo gli apparati e l'impianto generale. Il costo dei collegamenti telefonici e' completamente a carico dell'azienda. 2) "ORARIO e REPERIBILITA'" L'orario di lavoro a tempo pieno o tempo parziale potra' essere distribuito nell'arco della giornata a discrezione del telelavoratore in relazione all'attivita' che si dovra' svolgere, fermo rimanendo che verranno fissati dall'azienda periodi nella giornata in cui il telelavoratore/trice dovra' essere reperibile alla sua postazione di lavoro per le comunicazioni con l'azienda a questo proposito si definiscono spazi temporali nell'arco della giornata in cui il lavoratore deve comunque essere reperibile, infatti nonostante l'abbattimento della variabile "tempo lavorato" e' chiara la necessita' di mantenere un piccolo vincolo temporale per i contatti lavorativi: di norma in situazioni simili di negoziazione del telelavoro la fascia oraria per la reperibilita' e' dalle ore 10,00 alle ore 12.00 per eventuali comunicazioni telefoniche o per ricevere fax. In caso di eventuale impossibilita' da parte del lavoratore a rendersi reperibile in tale fascia, lo stesso e' tenuto a darne tempestiva comunicazione all'azienda, anche per via telematica. Non sono previste prestazioni straordinarie, al di fuori dell'ordinario carico di lavoro programmato in azienda. 3) "INTERRUZIONI TECNICHE" Interruzioni nel circuito telematico od eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno considerati a carico del datore di lavoro, che provvedera' ad intervenire affinche' il guasto sia riparato. Qualora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli (si propone un fermo lavorativo superiore alle 24 ore), e' facolta' del datore di lavoro definire il rientro del lavoratore in azienda, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema. 4) "MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE" In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e dall'accordo interconfederale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 18.11.96, saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate. Ciascun addetto al telelavoro e' tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi. In ogni caso, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 626/94, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimita' del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati. Il datore di lavoro e' sollevato da ogni responsabilita' qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni. Le parti convengono di procedere entro i prossimi mesi alla stipula di una apposita convenzione per l'assicurazione dei locali in cui si svolge la prestazione di telelavoro, nonche' della persona e dei terzi che fisicamente vi accedono. 5) "CONTROLLO ATTIVITA' LAVORATIVA." Le parti convengono che i dati raccolti, anche a mezzo di sistemi informatici e telematici, per la valutazione della prestazione del singolo lavoratore non costituiscono violazione dell'art.4 della legge 300/70 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionale allo svolgimento del rapporto. Per poter svolgere a pieno le funzioni assegnate e per poter attivare il processo di calcolo riguardante l'aspetto economico, verra' predisposto un sistema di controllo della qualita'/quantita', preventivamente verificate in esame congiunto con le rappresentanze del sindacali, i cui risultati saranno messi a disposizione del singolo lavoratore, delle funzioni aziendali e delle rappresentanze del personale (RSU e sindacati). L'Azienda e' tenuta ad illustrare preventivamente al telelavoratore i criteri di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli. Tali criteri saranno gli stessi che costituiscono per il resto del personale, su accordo di negoziazione decentrato, la definizione della produttivita' e di tutte quelle indennita' di salario accessorio che non fanno riferimento alla presenza in sede del dipendente. Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere concordate con il Telelavoratore, con congruo anticipi rispetto all'effettuazione." 6) "DILIGENZA E RISERVATEZZA" Il telelavoratore e' tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro. L'aderente al telelavoro e' tenuto a rispettare le istruzioni ricevute dalle funzioni preposte per l'esecuzione del lavoro affidatogli. Il telelavoratore deve mantenere il segreto sia sulle informazioni in possesso sia sulla banca dati a disposizione. L'hardware dato in comodato d'uso e' fornito per uso esclusivo della Azienda. 7) "DIRITTI DI INFORMAZIONE" L'azienda e' tenuta ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti in azienda. Eventuali comunicazioni aziendali o sindacali ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici. 8) "RIUNIONI". In caso di riunioni programmate dall'azienda per aggiornamento tecnico/organizzativo, il lavoratore deve rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa. In tale occasione il lavoratore usufruisce dei servizi e delle strutture aziendali. Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione verra' considerato a tutti gli effetti attivita' lavorativa. Sono previsti rientri in Azienda pianificabili sulla base del tipo di servizio svolto e sulla necessita' della struttura di riferimento con una frequenza preventivamente programmata e comunque nel rispetto delle seguenti indicazioni di massima: non piu' di 2 giorni lavorativi a settimana (di 6 ore), non meno di un rientro mensile (di 6 o 9 ore). 9) "DIRITTI SINDACALI" Ai lavoratori che espletino telelavoro, viene riconosciuto il diritto di accesso all'attivita' sindacale che si svolge in azienda, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione a cura dell'azienda. Tale diritto e' finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso in azienda. Il diritto alla partecipazione alle assemblee sindacali, secondo quanto previsto per il restante personale tecnico amministrativo. 10) "FORMAZIONE" Le Parti, nel concordare circa la necessita' di garantire l'integrale parita' di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinche' siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalita' e di socializzazione degli addetti al telelavoro. La formazione e lo sviluppo professionale restano gli stessi previsti e /o in essere in Azienda. Sarebbe stato garantito al telelavoratore/trice un adeguato livello di formazione/addestramento al fine del mantenimento/sviluppo della professionalita', e pertanto il telelavoratore doveva essere chiamato ad incontri con la struttura di riferimento ed a corsi di formazione con trattamento paritetico rispetto al restante personale tecnico amministrativo. 11) "INFORTUNIO" Per quanto riguarda il trattamento delle malattie e degli infortuni, si applicavano le norme del CCNL del personale tecnico amministrativo e delle eventuali definizioni risultanti da accordi di negoziazione decentrata terziario. L'azienda garantiva la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, in relazione al fatto che l'attivita' richiedeva l'utilizzo di apparecchiature elettriche. 12) "RETRIBUZIONE" La retribuzione degli addetti al telelavoro non subira' modifica alcuna rispetto alla situazione attuale, nonche' al loro inquadramento professionale e per quanto previsto da ogni ulteriore accordo di negoziazione decentrato relativo alla retribuzione accessoria e non, del dipendente. 13) "RIMBORSI SPESE" A titolo di rimborso spese, verra' erogata una cifra mensile di Lit. 300.000. Detta somma si intendeva comprensiva di ogni maggior onere o spesa (Spese telefoniche, consumi energetici ecc.), o per altri eventuali disagi che possono derivare dalla partecipazione alla sperimentazione in oggetto. Nel caso di anticipata conclusione della sperimentazione, e purche' la stessa abbia avuto almeno la durata di un mese, la predetta somma sarebbe stata corrisposta pro-quota. In conclusione: Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente comunicazione, il rapporto di lavoro subordinato continua ad essere regolato dal CCNL di categoria, dagli accordi decentrati vigenti e dalle norme aziendali in atto. Dato il carattere particolare e sperimentale del telelavoro il presente accordo fa testo rispetto agli accordi vigenti . Sarebbero, in particolare, salvaguardati i diritti economico-professionali e quelli sindacali. L'azienda si impegna a mantenere - prioritariamente attraverso il canale di comunicazione stabilito fra l'ufficio e il domicilio del lavoratore - la continuita' della comunicazione istituzionale e di quella di servizio. I rientri periodici previsti non comportano alcun trattamento diverso da quelli spettanti ai lavoratori che operano stabilmente in azienda. 3. Gli accordi nazionali di categoria Contratto Nazionale delle aziende di telecomunicazioni aderenti all'Intersind (1996) Addi' 9 settembre 1996, in Roma tra l'Associazione Sindacale Intersind, con la partecipazione delle Aziende associate, STET, TELECOM ITALIA, TELECOM ITALIA MOBILE, NUOVA TELESPAZIO e SLC-Cgil, SILT-Cisl, UILT-Uil e' stata raggiunta la presente ipotesi di accordo per il Contratto Collettivo di Lavoro da valere per il personale in forza alla data odierna, dipendente dalle Aziende di Telecomunicazione aderenti all'Intersind. Il presente contratto viene, applicato alle seguenti aziende: Telecom Italia, Telecom Italia Mobile, Nuova Telespazio, Stream, Cselt, Stet International, Finanziaria Stet, SSGRR, Elettra TCL, Trainet. ........ Art. 7 - TELELAVORO 1. In relazione al recente sviluppo dei sistemi tecnico-informatici e telematici di comunicazione, le parti stipulanti riconoscono nel telelavoro un innovativo istituto che configura nuove logiche spazio-temporali di espletamento delle prestazioni lavorative, non necessariamente correlate in modo esclusivo alla presenza in servizio presso la sede aziendale. Il telelavoro, nelle possibili e variegate articolazioni in cui puo' trovare sviluppo nei diversi contesti organizzativi, rappresenta piu' in particolare una modificazione del luogo di adempimento dell'obbligazione lavorativa realizzata secondo modalita' logistico-operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti tipologie: - telelavoro domiciliare, nei casi in cui l'attivita' lavorativa viene prestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio, fatti salvi i rientri in azienda correlati alla natura delle mansioni svolte ; - telelavoro "working out", qualora l'attivita' lavorativa viene di norma prestata in luoghi, anche sempre variabili tra loro, diversi dalla sede aziendale, ed il rapporto con la struttura organizzativa e/o funzionale avviene tramite l'utilizzo di strumenti informatici per lo scambio di informazioni e dati; in detti casi, quali ad esempio attivita' di promozione e vendita di prodotti-servizi di telecomunicazioni, i rientri presso la sede aziendale sono regolati, quanto ad intensita' e durata, in base alle effettive esigenze di servizio preventivamente concordate con il responsabile. Nelle suddette fattispecie le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso innovative e diverse modalita', sia come durata giornaliera della prestazione lavorativa - fermo restando l'orario di lavoro di cui all'art. 9 - sia come collocazione della stessa nell'arco della giornata, sia come criteri valutativi delle performances prestate, correlabili queste ultime - per le professionalita' medio alte - piu' direttamente a predefiniti obiettivi. - Lavoro "a distanza", laddove l'attivita' lavorativa viene prestata da remoto presso centri logisticamente distanti dall'ente aziendale cui fa capo l'attivita' medesima in termini gerarchici e sostanziali. Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale ne' sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato, cosi' come disciplinano ai sensi del presente CCNL. 2. Le parti stipulanti, riconoscendosi nel suddetto quadro definitorio rilevano l'assenza di un puntuale quadro giuridico-normativo di riferimento, in particolare per il telelavoro domiciliare, funzionale ad apprezzare le peculiari caratteristiche del lavoro a distanza. In ragione di quanto sopra convengono ad istituire, entro il mese di ottobre p.v., una Commisione Paritetica a livello nazionale composta da 6 componenti, di cui 3 designati dall'Intersind e 3 designati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti, alla quale e' affidato il compito di: - monitorare le sperimentazioni di telelavoro in essere e/o in via di implementazione, al fine di apprezzarne le specificita' e di rilevarne le criticita' normo-applicative; - sviluppare i necessari approfondimenti di merito sulle connotazioni proprie del telelavoro, ricercando in particolare ogni possibile soluzione alle problematiche di natura giuridica, assicurativa, logistica e comunicazionale; - attivarsi conseguentemente, anche nei confronti degli organismi legislativi competenti, al fine di consentire lo sviluppo di innovativi criteri regolatori della materia, coerenti alle logiche di implementazione che l'istituto va trovando nel contesto sociale e tecnologico di riferimento. 3. Per le sperimentazioni in via di attivazione, le parti stipulanti di livello aziendale provvederanno a definire, in relazione alla specificita' del lavoro a distanza ed alle connotazioni proprie delle mansioni in cui detto lavoro trova espressione, i criteri e le modalita' applicative di regolamentazione del telelavoro e le dotazioni tecnologiche necessarie. Tali sperimentazioni individueranno in particolare le attivita' interessate e le relative figure professionali, le articolazioni e le modalita' di espletamento della prestazione, le necessarie garanzie che consentano al lavoratore il soddisfacimento delle particolari esigenze formative, informative, di socializzazione e di comunicazione, anche per quanto attiene alle tematiche di natura sindacale. In presenza di forme di telelavoro avviate al fine di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse e il loro reimpiego, si provvedera' altresi' ad individuare percorsi comunicazionali e di riqualificazione capaci di apprezzare la valenza dell'istituto. 4. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, con cio' garantendo il rispetto di cui all'art. 4, comma 2, della legge n.300/1970, e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Il lavoratore assolvera' le proprie mansioni attenendosi all''osservanza delle vigenti norme, in quanto non espressamente derogate e come integrate dalle discipline aziendali, adottando comunque ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Contratto Nazionale delle aziende di commercio e servizi (1997) Il giorno 20 giugno tra Confcommercio e Filcams-Cgil Fisascat-Cisl Uiltucs-Uil Premessa Le parti concordano nel ritenere che un piu' ampio uso di tecnologie informatiche e modalita' di lavoro piu' flessibili possano fornire una risposta a importanti esigenze economiche-sociali, quali la valorizzazione dei centri cittadini minori, il rispetto dell'ambiente, il miglioramento della qualita' della vita, la gestione dei tempi di lavoro, l'integrazione delle categorie piu' deboli. Le parti inoltre si danno reciprocamente atto che il telelavoro -rappresentando una mera modalita' di esecuzione della prestazione lavorativa e/o professionale - puo' caratterizzare indifferentemente rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo. Tale iniziativa si inserisce in piu' vasto contesto che prevede la realizzazione di intese nei campi del terziario avanzato, del telelavoro, del parasubordinato, dell'autonomo. Pertanto, in attuazione di quanto previsto dalla Dichiarazione Congiunta allegata all'accordo di rinnovo 29.11.96 del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, convengono di realizzare il presente Accordo sul Telelavoro Subordinato Art. 1 Definizione Il presente accordo riguarda i rapporti svolti in regime di telelavoro dipendente. Il telelavoro rappresenta una variazione della modalita' di esecuzione della prestazione lavorativa, le cui tradizionali dimensioni di spazio e tempo - in virtu' dell'adozione di strumenti di lavoro informatici e/o telematici - risultano modificate. A mero titolo esemplificativo, si elencano, inoltre, alcune possibili tipologie di telelavoro: 1) lavoro a domicilio; 2) centri di telelavoro; 3) telelavoro mobile; 4) hoteling, ovvero una postazione di telelavoro di riferimento in azienda per i lavoratori che per le loro mansioni svolgono la loro attivita' prevalentemente presso realta' esterne. Art. 2 Sfera di applicazione Il presente protocollo si applica ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, che si intende integralmente richiamato in quanto compatibile con le norme speciali contenute nel presente protocollo. Art. 3 Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto a rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che il telelavoratore e' in organico presso l'unita' produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l'unita' produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: 1. volontarieta' delle parti: 2. possibilita' di reversibilita' del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarieta' delle Parti; 3. pari opportunita' rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinano in azienda. 4. definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la predeterminazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto; 5. garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi dell'attivita' svolta nell'azienda, da parte del singolo lavoratore; 6. esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali. Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalita' di lavoro sono rispettivamente l'impresa ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potra' essere assistito dalla RSA/RSU, o in caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di una delle Federazioni Sindacali firmatarie del presente accordo. Le modalita' pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le Parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalita' di lavoro. Tale accordo e' condizione necessaria per l'instaurazione o trasformazione del telelavoro. Art. 4 Retribuzione Le parti convengono che, fermo restando quanto previsto dal secondo livello di contrattazione di cui al CCNL terziario 3.11.1994, la retribuzione per il Telelavoro e' quella prevista dagli artt. 113 - 115 dello stesso CCNL. In sede aziendale si potranno definire sistemi applicativi di quanto previsto al comma precedente, nel rispetto di quanto definito al punto 5 del precedente art. 3 Art. 5 Sistema di comunicazione E' fatto obbligo a ciascun telelavoratore - salvo patto contrario espresso - di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o aziendale per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte dell'azienda. In caso di motivata impossibilita', il lavoratore e' tenuto a darne comunicazione all'azienda anche per via telematica. Art. 6 Riunioni e convocazioni aziendali In caso di riunioni programmate dall'azienda per l'aggiornamento tecnico/organizzativo, il telelavoratore dovra' rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione e' considerato a tutti gli effetti attivita' lavorativa. Art. 7 Controlli a distanza Le parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell'art. 4 della Legge n. 300/70 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto. L'azienda e' tenuta ad illustrare preventivamente al telelavoratore le modalita' di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli. Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere concordate con il Telelavoratore, con congruo anticipo rispetto all'effettuazione. Art. 8 Diritti sindacali Ai lavoratori che espletino telelavoro, viene riconosciuto il diritto di accesso all'attivita' sindacale che si svolge in azienda, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione a cura dell'azienda. Tale diritto e' finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso in azienda. L'ammontare delle ore di assemblea non sara' inferiore a quanto definito dal vigente CCNL. Art. 9 Organizzazione sindacale Le parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata, rappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, non incidendo sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Art.10 Diligenza e riservatezza Il telelavoratore e' tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro. Il telelavoratore non puo' eseguire lavoro per conto proprio o per terzi in concorrenza con l'attivita' svolta dal datore di lavoro da cui dipende. Art.11 Formazione Le Parti, nel concordare circa la necessita' di garantire l'integrale parita' di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinche' siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalita' e di socializzazione degli addetti al telelavoro. Art. 12 Diritti di informazione L'azienda e' tenuta ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti in azienda. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della Legge 300/70, il datore di lavoro provvedera' ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore copia del CCNL applicato, considerando con cio' assolto l'obbligo di pubblicita'. Eventuali comunicazioni aziendali o sindacali ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici. Art. 13 postazione di lavoro Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 c.c. e seguenti, salvo diversa pattuizione - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attivita' lavorativa. La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro. Le spese connesse all'installazione e gestione della postazione di Telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico dell'azienda. Art. 14 Interruzione tecniche Interruzioni nel circuito telematico od eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno considerati a carico del datore di lavoro, che provvedera' ad intervenire perche' il guasto sia riparato. Qualora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli, e' facolta' del datore di lavoro definire il rientro del lavoratore in azienda, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema. Art. 15 Misure di protezione e prevenzione In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e dall'accordo interconfederale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 18.11.96, saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate. Ciascun addetto al telelavoro e' tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi. In ogni caso, ai sensi dell'art. 5 del D.L.626/94, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimita' del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati. Il datore di lavoro e' sollevato da ogni responsabilita' qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizione. Le parti convengono di procedere entro i prossimi mesi alla stipula di una apposita convenzione per l'assicurazione dei locali in cui si svolge la prestazione di telelavoro, nonche' della persona e dei terzi che fisicamente vi accedono. In caso di telelavoro con postazione fissa e' previsto che sia installato un personal computer con video fisso o comunque con monitor a matrice attiva. I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti, in particolare - alla luce del D.Lgs. 626/94 - circa le pause necessarie da parte di chi utilizza videoterminali. Art. 16 Infortunio Le parti convengono di svolgere un'azione congiunta nei confronti dell'INAIL e delle istituzioni preposte al fine di esaminare e definire le conseguenze derivanti dallo svolgimento del telelavoro nei locali domestici. Art. 17 Accordi gia' esistenti Sono fatti salvi eventuali accordi aziendali gia' esistenti in materia. Art. 18 Legge In caso di regolamentazione legislativa dell'istituto del Telelavoro le parti si incontreranno al fine di esaminare le disposizioni contenute nel presente accordo.