TITOLO IV: SISTEMA D'INFORMAZIONE SCHENGEN - consente, attraverso una procedura d'interrogazione automatizzata, di disporre di segnalazioni di persone e di oggetti, in occasione di controlli alle frontiere, di verifiche e di altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del paese conformemente al diritto nazionale - consiste in un'unita' di supporto tecnico di cui e' responsabile la Francia, con sede a Strasburgo, che coniene le segnalazioni di persone e di oggetti che interessino le parti contraenti, e una sezione nazionale presso ogni parte contraente; - scopo del SIS e' quello di preservare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, compresa queila dello Stato e di assicurare l'applicazione delle disposizioni sulla circolazione delie persone; - i dati inseriti nell archivio sono i seguenti: a) per quanto riguarda le persone: nome e cognome, segni tisici particolari, prima lettera del secondo nome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, indicazione se le persone in questione sono armate, se sono violente, motivo della segnalazione, linea di condotta da seguire; b) persone oggetto di "sorveglianza discreta" che valichino i contini nazionali, la segnalazione riguarda: il fatto che siano stati trovati la persona o il veicolo segnalati, il luogo e il momento della verifica, l'itinerario e la destinazione del viaggio, le persone che accompagnano l'interessato e gli occuanti del veicolo, il veicolo usato, gli oggetti trasportati, le circostanze in cui la persona o il veicolo sono stati trovati; c) oggetti ricercati a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale; - i dati relativi alle persone ricercate per l'arresto ai fini di estradizione sono inseriti a richiesta dell'autorita' giudiziaria del paese richiedente e questo corrisponde automaticamente ad una richiesta di arresto: - i dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammisione sono inseriti in base a segnalazioni nazionali fondate sulla circostanza che la presenza di uno straniero nel territorio nazionale costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale (basta che lo straniero sia stato in passato condannato ad almeno un anno di detenzione o che vi siano seri motivi di ritenere che abbia commesso fatti punibili gravi); - l'accesso alla banca dati SIS e' riservato alle autorita' competenti in materia di controlli alle frontier, controlli di polizia e doganali; - il diritto di ciascuno di accedere ai dati che lo riguardano inseriti nel SIS e' esercitato nel rispetto del diritto della parte contraente presso la quale l'interessato lo fa valere; la parte puo' negargli l'accesso se questo puo' nuocere all'esecuzione dell'attivita' legale indicata nella segnalazione o ai fini della tutela dei diritti e delle liberta' altrui, ed e' obbligatoriamente negato durante il periodo deila segnalazione ai fini delia soreglianza discreta; - i dati personali inseriti nel SIS ai fini della ricerca di persone sono conservati per un periodo di tempo determinato; al massimo tre anni dopo il loro inserimento la parte che ha effettuato la segnalazione riverifica la necessita' di conservarli. Se decide di cancellarli i dati vengono conservati per un altro anno presso le unita' di Supporto tecnico, dopo di che vengono definitivamente cancellati; -ciascuno Stato designa un'autorita' di controllo incariata di esercitare un controllo indipendente dell'archivio della sezione nazionale del SIS; per il controllo dell'unita' di supporto tecnico del SIS e' istituita un'autorita' di controllo comune che ha diritto di accesso all'unita';