R.D.L. 31 maggio 1946, n. 561 Norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni Art.1 Non si puo' procedere al sequestro della edizione dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato, contemplati nell'Editto sulla stampa 26 marzo 1848, n.695, se non in virtu' di una sentenza irrevocabile dell'autorita' giudiziaria. E' tuttavia consentito all'autorita' giudiziaria di disporre il sequestro di non oltre tre esemplari dei giornali o delle pubblicazioni o stampati, che importino una violazione della legge penale. Art.2 In deroga a quanto e' stabilito nell'articolo precedente, si puo' far luogo al sequestro dei giornali o delle altre pubblicazioni o stampati, che, ai sensi della legge penale, sono da ritenere osceni (o offensivi della pubblica decenza) ovvero che divulgano mezzi rivolti (a impedire la procreazione o) a procurare l'aborto o illustrano l'impiego di essi o danno indicazioni sul modo di procurarseli o contengono inserzioni o corrispondenze relative ai mezzi predetti. Qualora siasi proceduto al sequestro preveduto nel comma precedente, contro il colpevole si deve procedere per giudizio direttissimo, anche se non ricorrono le condizioni prevedute nell'art.502 del Codice di procedura penale, e la competenza e' in ogni caso del tribunale. Art.3 Nulla e' innovato alle disposizioni dell'art.4, comma 1 e 2 del R.D. 15 luglio 1923, n. 3288 , convertito nella L.31 dicembre 1925, n. 2309; dell'art.2, comma 2, della L. 31 dicembre 1925, n.2307 ; dell'art.5 del D.L. 14 gennaio 1944, n.13 , in relazione all'art. 1 del D.L. Lt.12 aprile 1946, n.165 , dell'art.28, comma 2, della L. 22 febbraio 1934, n.370. Nulla e' parimenti innovato alle norme dell'art.8, comma 2, della L.2 febbraio 1939, n.374, e dell'art.19 del relativo Regolamento 12 dicembre 1940, n.2052, nonche' alle norme sulle difese e sulle sanzioni giudiziarie stabilite a tutela del diritto d'autore dalla L.22 aprile 1941, n.633. Nel caso in cui sia stato eseguito il sequestro a termini del comma primo, il pubblico ufficiale che vi ha proceduto deve informarne, non oltre le ventiquattro ore, l'autorita' giudiziaria con rapporto scritto. Art.4 Con l'entrata in vigore del presente decreto, che ha luogo nel quinto giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, cessano di avere efficacia per quanto riguarda i giornali, le pubblicazioni e gli stampati in generale: gli artt.112, comma terzo, e 114, comma quarto, del T, U delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.773; l'art.200 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico approvato con R.D. del 6 maggio 1940, n.635; l'art.3, comma 1, del D.L. 10 luglio 1924, n.1081, convertito nella L.31 dicembre 1925, n.2308; ed ogni altra disposizione contraria a quelle del presente decreto. Codice penale Art. 352 (Vendita di stampati dei quali e' stato ordinato il sequestro) Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorita' ha ordinato il sequestro, e' punito con la multa fino a lire un milione.