R.D.L. 31 maggio 1946, n. 561
Norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni

Art.1

Non si puo' procedere al sequestro della edizione dei giornali o di
qualsiasi altra pubblicazione o stampato, contemplati nell'Editto sulla
stampa 26 marzo 1848, n.695, se non in virtu' di una sentenza irrevocabile
dell'autorita' giudiziaria.
E' tuttavia consentito all'autorita' giudiziaria di disporre il sequestro
di non oltre tre esemplari dei giornali o delle pubblicazioni o stampati,
che importino una violazione della legge penale.

Art.2

In deroga a quanto e' stabilito nell'articolo precedente, si puo' far luogo
al sequestro dei giornali o delle altre pubblicazioni o stampati, che, ai
sensi della legge penale, sono da ritenere osceni (o offensivi della
pubblica decenza) ovvero che divulgano mezzi rivolti (a impedire la
procreazione o) a procurare l'aborto o illustrano l'impiego di essi o
danno indicazioni sul modo di procurarseli o contengono inserzioni o
corrispondenze relative ai mezzi predetti.
Qualora siasi proceduto al sequestro preveduto nel comma precedente,
contro il colpevole si deve procedere per giudizio direttissimo, anche se
non ricorrono le condizioni prevedute nell'art.502 del Codice di procedura
penale, e la competenza e' in ogni caso del tribunale.

Art.3

Nulla e' innovato alle disposizioni dell'art.4, comma 1 e 2 del R.D. 15
luglio 1923, n. 3288 , convertito nella L.31 dicembre 1925, n. 2309;
dell'art.2, comma 2, della L. 31 dicembre 1925, n.2307 ; dell'art.5 del
D.L. 14 gennaio 1944, n.13 , in relazione all'art. 1 del D.L. Lt.12 aprile
1946, n.165 , dell'art.28, comma 2, della L. 22 febbraio 1934, n.370.
Nulla e' parimenti innovato alle norme dell'art.8, comma 2, della L.2
febbraio 1939, n.374, e dell'art.19 del relativo Regolamento 12 dicembre
1940, n.2052, nonche' alle norme sulle difese e sulle sanzioni giudiziarie
stabilite a tutela del diritto d'autore dalla L.22 aprile 1941, n.633.
Nel caso in cui sia stato eseguito il sequestro a termini del comma primo,
il pubblico ufficiale che vi ha proceduto deve informarne, non oltre le
ventiquattro ore, l'autorita' giudiziaria con rapporto scritto.

Art.4

Con l'entrata in vigore del presente decreto, che ha luogo nel quinto
giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
Regno, cessano di avere efficacia per quanto riguarda i giornali, le
pubblicazioni e gli stampati in generale:
gli artt.112, comma terzo, e 114, comma quarto, del T, U delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.773;
l'art.200 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico
approvato con R.D. del 6 maggio 1940, n.635;
l'art.3, comma 1, del D.L. 10 luglio 1924, n.1081, convertito nella L.31
dicembre 1925, n.2308;
ed ogni altra disposizione contraria a quelle del presente decreto.

Codice penale

Art. 352 (Vendita di stampati dei quali e' stato ordinato il sequestro)

Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al
pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorita' ha ordinato il
sequestro, e' punito con la multa fino a lire un milione.