MASSIME CIVILI E PENALI DIRITTO D'AUTORE massime civili e penali sino a tutto il 1999 - PARTE 1 PREME EVIDENZIARE CHE CON LA LEX 18 AGOSTO 2000 N. 248, IN MATERIA DI DISPOSIZIONI PENALI L' ART 171 E' RIMASTO IMMUTATO, L'ART. 171 BIS E' STATO SOSTITUITO COSI' COME IL 171 TER, IL 171 QUATER E' RIMASTO IMMUTATO E SONO STATI INSERITI GLI ARTT. 171 QUINQUIES-NOVIES. Sono innovative le previsioni di cui agli artt. 16 - 18 - 19 della L. 248/'2000 La riproduzione mediante fotocopiatura da parte di copisterie di opere protette dal diritto di autore, senza consenso dell'autore o di chi per esso, integra il diritto di cui all'art. 171 comma 1 lett. a) della legge sul diritto di autore. L'ipotesi prevista e punita dall'art. 171 cit. va distinta da quella dell'art. 1 della l. n. 159 del 1993 che sanziona l'illiceita' della abusiva riproduzione, ai fini di lucro, della composizione grafica di opere o parti di opere, indipendentemente dalla circostanza che esse siano ancora protette o di pubblico dominio. Corte appello Bologna, 26 febbraio 1999 Dir. autore 1999, 494 nota (FABIANI) L'art. 171 ter comma 1 lett. c), della legge sul diritto di autore, che prevede l'obbligo del contrassegno Siae sui supporti di opere, trova il suo completamento sotto il profilo descrittivo nel r.d. n. 1369 del 1942 e, in particolare, nell'art. 12 con cui ben puo' essere coordinato. Esso si applica anche nel caso di CD ROM contenenti videogiochi in cui le diverse fasi del gioco si esplicano e si susseguono attraverso "immagini in movimento". Sono esclusi dall'ambito di tutela della norma solo i programmi per elaboratori che non producono immagini in movimento. Cassazione penale sez. III, 29 aprile 1999, n. 1204 Dir. autore 1999, 489 Il reato previsto dall'art. 171 ter comma 1 lett. c) della l. 22 aprile 1941 n. 633 concorre con il delitto di ricettazione quando l'imputato abbia in precedenza acquistato le videocassette prive del contrassegno SIAE, consapevole della loro illecita provenienza. Pretura Milano, 26 gennaio 1999 Foro ambrosiano 1999, 335 nota (GUALTIERI) La condotta prevista dall'art. 171 ter comma 1 lett. c) della l. 22 aprile 1941 n. 633 si realizza solo con la vendita del bene. La semplice offerta in vendita al pubblico, senza che il bene sia materialmente trasferito all'acquirente, integra invece gli estremi del tentativo quando siano stati compiuti atti idonei ed inequivocabilmente diretti alla commissione del reato. Pretura Milano, 26 gennaio 1999 Foro ambrosiano 1999, 335 nota (GUALTIERI) L'art. 171 ter comma 1 lett. c) della l. 22 aprile 1941 n. 633 non e' una norma penale in bianco in quanto il precetto e' gia' compiutamente determinato senza che sia necessario ricorrere per la sua integrazione alla disciplina del contrassegno Siae, contenuta nella legge sul diritto d'autore e nel relativo regolamento di esecuzione. Pretura Milano, 26 gennaio 1999 Con il d.lg. 6 novembre 1994 n. 685 il legislatore, attuando la direttiva del consiglio Cee n. 92/100 del 19 novembre 1992, si e' limitato ad inserire nell'art. 171 ter, comma 1 lett. c) della l. 22 aprile 1941 n. 633 il contenuto dell'art. 2 d.l. 26 gennaio 1987 n. 9, conv. nella l. n. 121 del 1997. Trattandosi di norma riproduttiva della disciplina preesistente non e' stata operata alcuna innovazione normativa e, pertanto, non si e' verificato alcun fenomeno di "abrogatio legis" o di successione di leggi penali nel tempo. Pretura Milano, 26 gennaio 1999 Foro ambrosiano 1999, 335 nota (GUALTIERI) E' legittimo il sequestro probatorio di CD Rom contenenti videogiochi, privi di contrassegno Siae, in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 171 ter, comma 1 lett. c) l. 22 aprile 1941 n. 633, quando non possa escludersi che i suddetti videogiochi siano essenzialmente costituiti da "sequenze di immagini in movimento" e non siano quindi qualificabili come "programmi per elaboratori". Cassazione penale sez. III, 6 maggio 1999, n. 1716 Riv. pen. 1999, 653 In tema di protezione delle opere d'ingegno nel campo dei prodotti audiovisivi, la distribuzione commerciale e la detenzione per la vendita di videocassette, contenenti opere cinematografiche prive del timbro della Siae, costituisce indice univoco della loro riproduzione abusiva e rientra nell'ambito di operativita' dell'art. 171 ter l. 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche. Cassazione penale sez. III, 11 gennaio 1999, n. 1746 Cass. pen. 1999,3226 (s.m.) In materia di diritto d'autore il reato di detenzione per la vendita di musicassette prive di marchio della Siae non e' stato depenalizzato dall'art. 20 del d.lg. 16 novembre 1994, n. 685. Tale decreto, con l'art. 1, ha introdotto nella l. n. 633 del 1941, contenente disposizioni sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, l'art. 171 ter che, al comma 1 lett. a) e c) riproduce le norme formalmente abrogate dalle leggi 29 luglio 1981, n. 40 e 20 luglio 1985, n. 400. Il ricorso alla tecnica dell'interpolazione mostra la volonta' di inserire le nuove previsioni penali quali parte integrante della legge fondamentale del diritto d'autore, cosi' che il regolamento di esecuzione richiamato dall'art. 171 ter non e' che quello approvato con il r.d. 18 maggio 1942, n. 1369. Cassazione penale sez. III, 22 gennaio 1999, n. 2316 Cass. pen. 1999,3221 (s.m.) Prima dell'entrata in vigore del d.lg. 29 dicembre 1992 n. 518, che ha disciplinato in sede penale la tutela dei programmi per elaboratore elettronico, in attuazione della direttiva comunitaria n. 250 del 1991, la condotta di duplicazione a fini di lucro dei predetti programmi non era prevista dalla legge come reato, non potendo estendersi alla fattispecie, per il divieto di analogia, la normativa relativa all'abusiva duplicazione e commercializzazione di musicassette e videocassette, trattandosi di materie e prodotti diversi, la cui duplicazione avviene in modo distinto da quello elettronico. Pretura Napoli, 14 aprile 1999 Foro napoletano 1999, 87 La norma penale introdotta dall'art. 10 d.lg. n. 518 del 1992 non e' in contrasto con l'art. 25 comma 2 cost., sotto il profilo di una genericita' eccessiva tale da impedire la possibilita' di selezionare validamente una fattispecie penale, poiche' l'elemento soggettivo del dolo specifico, di cui alla previsione "a fini di lucro", deve essere inteso in senso stretto, vale a dire come intenzione dell'agente di conseguire uno specifico vantaggio nell'ambito di una attivita' di natura commerciale e non gia' semplicemente come volonta' di risparmio del costo d'acquisto del software. Pretura Milano, 8 marzo 1999 Foro ambrosiano 1999, 212 (s.m.) La fattispecie penale consistente nella duplicazione di software a fini di lucro, introdotta nel nostro ordinamento giuridico dall'art. 10 d.lg. n. 518 del 1992, non si pone in contrasto con la direttiva Cee n. 250/91, ancorche' essa non preveda tale specifica ipotesi. Le direttive comunitarie infatti vincolano gli Stati membri cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma fanno salva la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi; inoltre la necessita' di armonizzazione e ravvicinamento degli Stati membri e finalizzata, alla luce degli art. 100 e 101 del trattato istitutivo della Comunita', alla instaurazione e al funzionamento di un mercato comune in regime di concorrenza, funzionale a sua volta ad uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attivita' economiche nell'interesse della Comunita'. La norma penale in esame, volta a sanzionare l'abusiva riproduzione di software a fini di lucro, si inserisce pertanto in modo "armonioso" rispetto al diritto comunitario, costituendo il comportamento vietato presupposto primo che da' origine a quel commercio abusivo di software che la normativa comunitaria intende reprimere. Pretura Milano, 8 marzo 1999 Foro ambrosiano 1999, 212 (s.m.) E' legittimo il sequestro probatorio di CD Rom contenenti videogiochi, privi di contrassegno Siae, in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 171 ter, comma 1 lett. c) l. 22 aprile 1941 n. 633, quando non possa escludersi che i suddetti videogiochi siano essenzialmente costituiti da "sequenze di immagini in movimento" e non siano quindi qualificabili come "programmi per elaboratori". Cassazione penale sez. III, 6 maggio 1999, n. 1716 Riv. pen. 1999, 653 Il reato previsto dall'art. 171 ter comma 1 lett. c) della l. 22 aprile 1941 n. 633 concorre con il delitto di ricettazione quando l'imputato abbia in precedenza acquistato le videocassette prive del contrassegno SIAE, consapevole della loro illecita provenienza. Pretura Milano, 26 gennaio 1999 Foro ambrosiano 1999, 335 nota (GUALTIERI) La condotta tipizzata dall'art. 171 ter, comma 1 lett. c, l. 22 aprile 1941 n. 633, introdotto dall'art. 17 d.lg. 16 novembre 1994 n. 685, consiste nel vendere o noleggiare supporti non contrassegnati dalla Siae, ai sensi della stessa legge o del regolamento di esecuzione. Poiche' il d.lg. n. 685 del 1994 nulla dispone in merito alla applicazione dei contrassegni ed il suo regolamento non e' stato ancora emanato, ne' la l. n. 633 del 1941 impone l'obbligo del contrassegno per i supporti in questione ed il suo regolamento disciplina solo le opere letterarie, l'azione di colui che non applica i contrassegni imposti dalla Siae non e' tipica e non corrisponde alla peculiare forma di aggressione del bene tutelato contenuta nel modello legale. Cassazione penale sez. III, 10 febbraio 1998, n. 3419 Giust. pen. 1999,II, 247 (s.m.) Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni e' configurabile nel caso di radiodiffusione di composizioni musicali, su qualsiasi supporto fissate, senza il consenso dell'autore e, per esso, della Siae. Cassazione penale sez. III, 2 giugno 1998, n. 7935 Riv. pen. 1999, 190 Il precetto dell'art. 117 ter lett. c) della legge sul diritto d'autore non integra una norma penale in bianco essendo compiutamente delineato in tutti i suoi elementi costitutivi. Il richiamo ad una norma legislativa o regolamentare operato dall'articolo e' finalizzato esclusivamente a legittimare la Siae all'apposizione del bollino. La norma risulta comunque integrata dal regolamento di esecuzione approvato con il r.d. 18 maggio 1942 n. 1369 espressamente richiamato dall'art. 171 bis della legge. Pretura Roma, 23 novembre 1998 Cass. pen. 1999,2393 Le condotte di cui alle lett. b) e c) possono costituire diverse ipotesi di reato in quanto gli elementi costitutivi delle due fattispecie non coincidono. La previsione delle lett. c) puo' altresi' essere assorbita in quella della lett. b) posto che la mancanza del bollino puo' essere indizio dell'abusivita' della riproduzione. Pretura Roma, 23 novembre 1998 Cass. pen. 1999,2393 La previsione dell'art. 171 della legge sul diritto di autore configura alle lett. a) e b) due autonome ipotesi di reato con la conseguente possibilita' di concorso tra la riproduzione abusiva delle cassette e la successiva vendita o detenzione per la vendita. Pretura Roma, 23 novembre 1998 Cass. pen. 1999,2393 In tema di protezione del diritto di autore di cui alla l. 22 aprile 1941 n. 633, quando l'autore abbia autorizzato la registrazione dell'opera musicale, la radiodiffusione di essa senza autorizzazione configura il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633. Infatti la tutela del diritto di autore, per quanto riguarda la radiodiffusione, trova una protezione piu' accentuata rispetto ad ogni altro mezzo di divulgazione, giacche' la cessione del diritto di porre in commercio l'opera non spoglia l'autore del diritto di radiodiffonderla, nemmeno nell'ipotesi in cui tale cessione autorizzi la riproduzione dell'opera mediante impiego del disco o altro strumento meccanico. Cassazione penale sez. III, 2 giugno 1998, n. 7935 Giust. pen. 1999,II, 427 L'abusiva riproduzione, mediante fotocopiatura, di opere letterarie (nella specie, testi universitari) protette dal diritto d'autore costituisce reato. Corte appello Bologna, 4 dicembre 1998 Foro it. 1999,II, 342 In tema di diritto di autore il d.lg. 16 novembre 1994, n. 685, nel risistemare organicamente l'intera materia attraverso l'inserimento dell'art. 171 ter nella l. 22 aprile 1941, n. 633, ha nuovamente menzionato il regolamento di esecuzione, senza indicarne gli estremi. Il riferimento deve intendersi operato al regolamento approvato con r.d. 18 maggio 1942, n. 1369, che all'art. 12 comma 3 prevede l'apposizione dei contrassegni alle categorie di opere che devono esserne oggetto in applicazione delle disposizioni di legge. Cassazione penale sez. III, 16 giugno 1998, n. 8880 Cass. pen. 1999,3221 nota (FLORA) In tema di tutela dei diritti di autore, la radiodiffusione e' uno dei mezzi oggetto del diritto di diffondere, il quale e' uno dei diritti di utilizzazione economica dell'opera spettanti solo all'autore. Pertanto, allorche' abbia per oggetto un'opera protetta dal diritto di autore, sia che avvenga in diretta sia che avvenga mediante l'impiego del disco o nastro in cui l'opera e' registrata, richiede, se effettuata dai locali dell'ente emittente, il consenso dell'autore, in mancanza del quale la radiodiffusione e' illecita ed e' penalmente sanzionabile a norma dell'art. 171 lett. b) l. 22 aprile 1941, n. 633. Cassazione penale sez. III, 23 aprile 1998, n. 7382 Cass. pen. 1999,2960 (s.m.) Giust. pen. 1999,II, 311 (s.m.) In materia di diritto d'autore con il d.lg. 16 novembre 1994 n. 685 il legislatore ha inteso riaffermare il valore centrale della l. 22 aprile 1941 n. 633, tanto che si e' operata la scelta di aggiornare il corpo normativo originario attraverso l'interpolazione, senza alterarne la struttura. Il ricorso alla tecnica dell'interpolazione mostra chiaramente la volonta' di inserire le nuove previsioni penali quale parte integrante della legge fondamentale sul diritto d'autore, cosi' che il regolamento di esecuzione richiamato dall'art. 171 ter altro non e' che quello approvato con r.d. 18 maggio 1942 n. 1369. L'art. 171 ter comma 1 lett. c) trova, pertanto, il suo completamento nel citato r.d., restando cosi' penalmente sanzionata l'illecita immissione nel mercato di supporti non contrassegnati dalla Siae. Cassazione penale sez. III, 28 aprile 1998, n. 1511 Cass. pen. 1999,2633 nota (GARGIULO) Giust. pen. 1999,II, 352 (s.m.) Il reato di cui all'art. 1 l. 20 luglio 1985 n. 400 non e' stato abrogato per effetto dell'art. 20 del d.lg. 16 novembre 1994 n. 685. Infatti con l'art. 17 e' stato introdotto l'art. 171 ter nella legge sul diritto di autore, che riproduce la norma formalmente abrogata sulla abusiva duplicazione di opere cinematografiche, oltre a quella di cui all'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406. Pertanto non vi e' stata alcuna "abolitio criminis", ma una semplice risistemazione organica della materia, sicche' la tutela penale del fatto e' rimasta invariata senza soluzione di continuita' e la condotta in esame conserva la sua rilevanza penale. Cassazione penale sez. III, 2 giugno 1998, n. 1749 Cass. pen. 1999,1915 (s.m.) Giust. pen. 1999,II, 530 (s.m.) La vendita o il noleggio di videocassette o musicassette senza il contrassegno Siae integra gli estremi del reato di cui all'art. 171 ter della legge sul diritto di autore n. 633 del 1941, come introdotto dall'art. 17 d.lg. n. 685 del 1994. Il richiamo, nella citata norma, al regolamento di esecuzione della legge deve intendersi riferito al regolamento della legge sul diritto di autore n. 1369 del 1942. Cassazione penale sez. III, 31 luglio 1998, n. 8880 Dir. autore 1998, 540 nota (BALDANZA) Riv. pen. 2 -Conforme- Tribunale Torino, 8 novembre 1997 Riv. dir. ind. 1998,II, 370 nota (CHIMIENTI) -Conforme- Corte appello Milano, 5 febbraio 1998 Riv. dir. ind. 1998,II, 370 nota (CHIMIENTI) -Conforme- Pretura Roma, 6 febbraio 1998 Informatica e doc. 1998,fasc. 2, 128 (s.m.) -Conforme- Pretura Roma, 6 febbraio 1998 Riv. dir. ind. 1998,II, 371 nota (CHIMIENTI) -Conforme- Cassazione penale sez. III, 15 giugno 1998, n. 1511 Dir. autore 1998, 529 nota (CARLOTTI) Il reato di cui all'art. 171 comma 1, lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 e' configurabile nell'ipotesi di diffusione da parte di emittente privata radiofonica di composizioni musicali incise su disco o su nastro, senza il consenso dell'autore e, per esso, della Siae. (Nella fattispecie la S.C., rigettando un ricorso con il quale si sosteneva la mancanza nella sopraddetta norma incriminatrice di un espresso divieto di radiodiffusione dell'esecuzione dell'opera senza autorizzazione, ha affermato che la l. n. 633 del 1941 non ha conferito ulteriore autonomo rilievo alla nozione di radiodiffusione dell'esecuzione dell'opera ed ha attribuito soltanto al suo autore il diritto esclusivo di radiodiffonderla, considerando quest'ultimo una particolare specificazione o espressione di quello fondamentale di "diffusione" dell'opera dell'ingegno e disciplinando le ipotesi in cui siffatto diritto puo' essere esercitato dai terzi). Cassazione penale sez. III, 23 giugno 1998, n. 1431 Riv. pen. 1998, 753 E' configurabile il delitto di ricettazione, oltre a quello previsto dall'art. 171 ter comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633, a carico di colui che, dopo averle acquistate, detenga per la vendita videocassette abusivamente riprodotte. Cassazione penale sez. II, 10 febbraio 1998, n. 10392 Riv. pen. 1998,1133 La condotta tipizzata dall'art. 171 ter, comma 1 lett. c, l. 22 aprile 1941 n. 633, introdotto dall'art. 17 d.lg. 16 novembre 1994 n. 685, consiste nel vendere o noleggiare supporti non contrassegnati dalla Siae, ai sensi della stessa legge o del regolamento di esecuzione. Poiche' il d.lg. n. 685 nulla dispone in merito alla applicazione dei contrassegni ed il suo regolamento non e' stato ancora emanato, ne' la legge 633 impone l'obbligo del contrassegno per i supporti in questione ed il suo regolamento disciplina solo le opere letterarie, l'azione di colui che non applica i contrassegni imposti dalla Siae non e' tipica e non corrisponde alla peculiare forma di aggressione del bene tutelato contenuta nel modello legale. Cassazione penale sez. III, 10 febbraio 1998, n. 3419 Ced Cassazione 1998 E' configurabile il delitto di ricettazione, oltre a quello previsto dall'art. 171 ter comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633, a carico di colui che, dopo averle acquistate, detenga per la vendita videocassette abusivamente riprodotte. Cassazione penale sez. II, 10 febbraio 1998, n. 10392 Riv. pen. 1998,1133 E' infondata la q.l.c. dell'art. 171 quater, lett. a), l. 22 aprile 1941 n. 633, introdotto dall'art. 18 d.lg. 16 novembre 1994 n. 685, nella parte in cui prevede "ex novo" come reato il noleggio abusivo e per fini di lucro di "compact disc", in relazione agli art. 1, 2, lett. d), e 12 l. 22 febbraio 1994 n. 146, in riferimento all'art. 76 cost. Corte costituzionale 28 febbraio 1997, n. 53 Foro it. 1999,I,1769 Non integra il reato di cui all'art. 171 lett. B, l. 22 aprile 1941 n. 633 la radio - telediffusione di brani musicali riprodotti su supporti e non e' richiesta l'autorizzazione dell'autore e quindi della Siae, in ragione dell'avvenuto trasferimento dei diritti a favore dell'editore (diversamente, l'autorizzazione e' richiesta per l'esecuzione in pubblico e dal vivo dell'opera). Pretura Roma, 13 novembre 1997 Giur. it. 1999, 149 Non e' ravvisabile una violazione dell'art. 171 lett. a), della legge d'autore, nell'ipotesi di abusiva riproduzione e messa in vendita di videogiochi, non potendosi classificare gli stessi videogiochi tra le opere dell'ingegno, alla luce della tassativita' dell'elenco contenuto nell'art. 1 della legge stessa e del divieto d'analogia nel sistema penale. Cassazione penale sez. III, 4 luglio 1997, n. 8236 Studium Juris 1998, 199 In tema di protezione del diritto di autore di cui alla l. 22 aprile 1941 n. 633, quando l'autore abbia autorizzato la registrazione dell'opera musicale, il regime speciale di deroga al consenso dell'autore per la esecuzione pubblica o la radiodiffusione, previsto dagli art. 52, 55 e 60 sussiste esclusivamente a favore dell'ente pubblico esercente il diritto di radiodiffusione. Trattandosi di norma eccezionale questa non si estende alle emittenti private. Cassazione penale sez. III, 28 novembre 1997, n. 1758 Giust. pen. 1998,II, 488 In tema di tutela dei diritti di autore principio cardine della materia e' quello dell'autonomia e dell'indipendenza dei diritti di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno. Pertanto il consenso dell'autore alla registrazione su disco fonografico non comporta anche il potere di radiodiffusione, trattandosi di due distinti modi di esercizio del diritto di autore; sicche' l'autorizzazione concernente il primo non comprende necessariamente il secondo. Cassazione penale sez. III, 28 novembre 1997, n. 1758 Giust. pen. 1998,II, 488 Il reato di detenzione per la vendita di videocassette prive del marchio della Siae non e' stato depenalizzato dall'art. 20 d.l. 16 novembre 1994 n. 685; tale decreto, con l'art. 17, ha introdotto nella l. 22 aprile 1941 n. 633 - contenente disposizioni sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - l'art. 171 ter che al comma 1, lett. a) e c) riproduce le norme formalmente abrogate della l. 29 luglio 1981 n. 406 e 20 luglio 1985 n. 400. Cassazione penale sez. III, 23 maggio 1997, n. 2162 Riv. trim. dir. pen. economia 1997,1378 (s.m.) Giust. pen. 1998,II, 312 (s.m.) -Conforme- Corte appello Milano, 5 febbraio 1998 Dir. autore 1998, 215 -Conforme- Pretura Roma, 6 febbraio 1998 Dir. autore 1998, 224 E' configurabile il reato di cui all'art. 171, comma 1, lett. b), l. 22 aprile 1941 n. 633 nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti private radiofoniche o televisive - di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico senza il consenso dell'autore e, per esso, della Siae. (Nel ribadire il principio, affermato da costante giurisprudenza di legittimita', la S.C. ha rigettato i motivi di ricorso con i quali si deduceva il "carattere globale" del contratto di edizione musicale, nel senso che con esso, in ogni caso, l'editore - produttore dei supporti fonografici acquisterebbe tutti i diritti di utilizzazione dell'opera e tutti i diritti economici dell'autore, la cui titolarita', quindi, non sarebbe riferibile a quest'ultimo ne' alla Siae; la distinzione tra "opere" ed "esecuzione di opere", che non andrebbero confuse, poiche' soltanto all'"opera" inerisce la riserva dei diritti dell'autore; la prospettazione che sarebbe prevalente il diritto di radiodiffusione sugli interessi dei singoli autori delle opere ricomprese nella programmazione radiofonica e la considerazione che la programmazione radiodiffusa sarebbe opera collettiva dell'esercente, titolare (quanto ad essa) di un suo proprio diritto d'autore; le previsioni dell'art. 171 l. n. 633 del 1941 non sarebbero applicabili alla radiodiffusione; l'ingiusta condanna al risarcimento in favore della Siae, poiche' l'autore, da essa rappresentato, non avrebbe alcun diritto di utilizzazione economica del supporto in seguito alla stipula del contratto di edizione musicale con l'editore produttore. La S.C. ha dichiarato, altresi', la manifesta infondatezza di varie questioni di legittimita' costituzionale di alcune norme della l. n. 633 del 1941 - prospettate in riferimento soprattutto all'art. 3 cost, sul rilievo della violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza - richiamando in proposito decisioni con le quali la Consulta si era gia' pronunciata in materia. Cassazione penale sez. III, 28 febbraio 1997, n. 5506 Riv. trim. dir. pen. economia 1998, 283 (s.m.) -Conforme- Cassazione penale sez. III, 28 novembre 1997, n. 1758 Giust. pen. 1998,II, 488 La diffusione di sistemi di riproduzione di opere create per il circuito televisivo e per quello cinematografico, a mezzo di videocassette, ha imposto la necessita' di proteggere - pure sotto il profilo penale - i diritti d'autore anche in tali campi e, cosi', e' intervenuto il d.lg. 16 novembre 1994 n. 685, che ha aggiunto alla l. 22 aprile 1941 n. 633 l'art. 171 ter, il quale, nel prevedere come reato le indicate condotte, ha compreso, quale oggetto materiale di esse, le opere destinate al circuito cinematografico e a quello televisivo, estendendo la punibilita' alla vendita ed al noleggio di videocassette, musicassette o altri supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento non contrassegnate dalla Siae. Si e', cosi', rimasti nel campo delle riproduzioni magnetiche, ampliato alle opere visive, diverso da quello degli elaboratori elettronici e dei loro prodotti, la cui duplicazione avviene sulla base di programmi applicativi che siano stati inseriti nella memoria del computer, vale a dire con procedimento di tipo elettronico, assolutamente diverso da quello magnetico, sicche' l'applicazione, alla riproduzione abusiva o duplicazione di tali programmi, della disciplina dettata dalle norme prima richiamate, potrebbe avvenire solo in via di interpretazione estensiva di tipo analogico, che, in materia penale, non e' pero' consentita. Cassazione penale sez. III, 4 luglio 1997, n. 8236 Riv. trim. dir. pen. economia 1998, 281 (s.m.) Con il d.lg. 29 dicembre 1992 n. 518 il legislatore, in attuazione della direttiva comunitaria 91/250/Cee, ha giuridicamente tutelato i programmi per elaboratore, inserendoli fra le opere letterarie protette a norma della convenzione di Berna, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 20 giugno 1978 n. 399, sanzionando in via penale, fra l'altro, la duplicazione, a fini di lucro, di programmi per elaboratori elettronici e la loro importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale, cosi' colmando il vuoto legislativo fino ad allora esistente in tema di tutela penale in materia. (Fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio di sentenza di condanna, non potendo applicarsi ai fatti, per il divieto di analogia, la normativa relativa all'abusiva duplicazione e commercializzazione di dischi, musicassette e videocassette o altri supporti, espressamente volta a regolare le riproduzioni magnetiche, che si collocano al di fuori del campo proprio degli elaboratori elettronici e dei loro prodotti, e perche', all'epoca dei fatti medesimi, l'abusiva riproduzione di "Software" applicativi, nonche' la loro detenzione per la vendita e messa in commercio, non erano previsti dalla legge come reato). Cassazione penale sez. III, 4 luglio 1997, n. 8236 Riv. trim. dir. pen. economia 1998, 281 (s.m.) Informatica e doc. 1997,fasc. 4, 135 (s.m.) Non costituisce reato ai sensi dell'art. 171 ter della l. n. 633/41 l'attivita' di vendita o noleggio di videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla Siae ai sensi della sopracitata legge e del regolamento di esecuzione, in quanto non essendo stata ancora emanata la norma regolamentare necessaria per la integrazione della fattispecie, la Siae non ha alcun titolo per stabilire ed imporre le forme, i tempi e le modalita', secondo i quali i suddetti materiali vanno contrassegnati. Cassazione penale sez. II, 4 marzo 1997 Cass. pen. 1998,1756 nota (BALDANZA) Riv. dir. ind. 1998,I, -Conforme- Cassazione penale sez. III, 10 febbraio 1998, n. 3419 Riv. pen. 1998, 464 In materia di protezione del diritto d'autore l'art. 171 lett. a) l. 22 aprile 1941 n. 633 punisce con la multa chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma riproduce, recita in pubblico, diffonde o pone comunque in commercio un'opera altrui; mentre l'art. 1 l. 22 maggio 1993 n. 159 punisce con sanzione amministrativa chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere, o parti di opere, librarie. Posto che la medesimezza del fatto va valutata in astratto e non in concreto, nelle due norme e' diversa sia la condotta (da una parte riproduzione, ma anche diffusione, recitazione pubblica ecc., dall'altra solo riproduzione) sia l'oggetto materiale (da una parte l'opera dell'ingegno quale bene immateriale, dall'altra la composizione grafica dell'opera, ovvero l'opera materiale, il "corpus" mechanicum"). Ne consegue che il fatto previsto dalle due norme non e' il medesimo, e dunque non si configura il rapporto di specialita' tra norme ex art. 9 l. 689/81. Cassazione penale sez. III, 4 novembre 1997, n. 3617 Giust. pen. 1998,II, 719 (s.m.) Riv. pen. 1998, 357 Non e' ravvisabile una violazione dell'art. 171 lett. a), della legge d'autore, nell'ipotesi di abusiva riproduzione e messa in vendita di videogiochi, non potendosi classificare gli stessi videogiochi tra le opere dell'ingegno, alla luce della tassativita' dell'elenco contenuto nell'art. 1 della legge stessa e del divieto d'analogia nel sistema penale. Cassazione penale sez. III, 4 luglio 1997, n. 8236 Studium Juris 1998, 199 Non costituiscono illecito civile e concorrenziale le trasmissioni radiofoniche in diretta degli incontri di calcio da parte di radio locali nei confronti di radio concorrenti danneggiate dalla perdita di "audience", benche' tali trasmissioni siano effettuate in violazione dell'esclusiva spettante alla Rai in forza di accordo stipulato con la Figc - Lega professionisti e senza avere ottenuto alcuna subconcessione dei diritti radiofonici in ambito locale. Tribunale Verona, 14 gennaio 1997 Dir. industriale 1997, 481 nota (POLETTINI) L'abusiva riproduzione di "software" applicativi (nella specie programmi per videogiochi), nonche' la loro detenzione per la vendita e la loro messa in commercio, qualora risalenti ad epoca anteriore all'entrata in vigore del d.l. 29 dicembre 1992 n. 518, non costituiscono reato. Cassazione penale sez. III, 4 luglio 1997, n. 8236 Riv. pen. 1997,1014 In materia di tutela del diritto di autore, finche' non venga emanata la norma destinata ad integrare la previsione contenuta nell'art. 171 ter comma 1 lett. c), della l. n. 633 del 1941, l'azione di colui che non applica "su compact disc" detenuti per la vendita i contrassegni imposti dalla Siae non e' tipica nel senso che non corrisponde alla peculiare forma di aggressione del bene tutelato contenuta nel modello legale e non configura pertanto un illecito penale. Cassazione penale sez. III, 16 maggio 1997, n. 2090 Riv. pen. 1997, 920 Non e' fondata, con riferimento all'art. 76 cost., in relazione agli art. 1, 2, lett. d) e 12 l. 22 febbraio 1994 n. 146 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993), la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 171 quater, lett. a), l. 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), introdotto dall'art. 18 d.lg. 16 novembre 1994 n. 685 (Attuazione della direttiva 92/100/Cee concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprieta' intellettuale), in quanto - posto che, complessivamente interpretata, la norma della legge di delegazione (art. 2, lett. d), l. n. 146 del 1994) appare preclusiva solo di nuove incriminazioni a tutela di interessi (diversi da quelli desumibili dalle elencazioni contenute negli art. 34 e 35 l. n. 689 del 1981) che attengano a settori dell'ordinamento caratterizzati fino ad allora da assenza di tutela penale e dove quindi appaia necessario effettuare "ex novo" una valutazione della natura di tali interessi e della necessita' di proteggerli mediante sanzioni anche, eventualmente, di natura penale - i criteri della legge di delegazione medesima non possono intendersi come preclusivi di una norma sanzionatoria che, rispettando i limiti di pena previsti in generale dalla delega stessa, ha isolato anche ai fini penali, tra le violazioni, l'ipotesi del noleggio abusivo di opere lecitamente acquistate, comminando per essa una sanzione meno grave di quella contemplata dalla piu' generale previsione dell'art. 171, che gia' riguardava i vari fatti lesivi del diritto d'esclusiva dell'autore e dunque anche condotte la cui offensivita' non e' certo maggiore di quella della fattispecie ora punita dall'art. 171 quater; sicche', la nuova disciplina non costituisce che l'adattamento, entro i limiti di pena stabiliti in generale dalla delega, e senza superare le pene gia' comminate dalle leggi previgenti per la stessa violazione e per altre violazioni di pari offensivita', della disciplina sanzionatoria collegata alla fattispecie (a sua volta oggetto di nuova e piu' specifica disciplina sostanziale) del noleggio di originali, copie o supporti di opere tutelate dal diritto d'autore. Corte costituzionale 28 febbraio 1997, n. 53 Giur. cost. 1997, 479 Riv. dir. ind. 1997, 205 nota (CHIMIENTI) Dir. pen. e processo 1997, 413 Giust. pen. 1997,I, 213 Riv. trim. dir. pen. economia 1997, 994 L'abusiva riproduzione di "software" applicativi (nella specie programmi per videogiochi), nonche' la loro detenzione per la vendita e la loro messa in commercio, qualora risalenti ad epoca anteriore all'entrata in vigore del d.l. 29 dicembre 1992 n. 518, non costituiscono reato. Cassazione penale sez. III, 4 luglio 1997, n. 8236 Riv. pen. 1997,1014 Prima dell'entrata in vigore del d.lg. 29 dicembre 1992 n. 518 che, in attuazione della direttiva comunitaria 91/250 Cee, ha disciplinato la tutela giuridica dei programmi per elaboratore, inserendosi nella categoria delle opere letterarie protette ai sensi della convenzione di Berna resa esecutiva in Italia con la l. 20 giugno 1978 n. 399, le condotte di duplicazione ai fini di lucro dei predetti programmi nonche' la loro importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale e locazione, punite ora dall'art. 10 del citato d.lg. (che ha introdotto l'art. 171 bis l. 22 aprile 1941 n. 633), non erano prevedute dalla legge come reato, non potendo ad esse applicarsi, per il divieto di analogia, la normativa relativa all'abusiva duplicazione e commercializzazione di dischi, musicassette, videocassette o altri supporti contenenti fonogrammi o videogrammi, espressamente volta a regolare le riproduzioni magnetiche, che si collocano al di fuori del campo proprio degli elaboratori elettronici e dei loro prodotti, la cui duplicazione avviene sulla base di programmi applicativi inseriti in memoria e cioe' mediante un procedimento di tipo elettrico. Cassazione penale sez. un., 9 ottobre 1996 Giust. pen. 1999,III, 74 nota (RIZZO) Prima dell'entrata in vigore del d.lg. 29 dicembre 1992 n. 518 che, in attuazione della direttiva comunitaria 91/250 Cee, ha disciplinato la tutela giuridica dei programmi per elaboratore, inserendosi nella categoria delle opere letterarie protette ai sensi della convenzione di Berna resa esecutiva in Italia con la l. 20 giugno 1978 n. 399, le condotte di duplicazione ai fini di lucro dei predetti programmi nonche' la loro importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale e locazione, punite ora dall'art. 10 del citato d.lg. (che ha introdotto l'art. 171 bis l. 22 aprile 1941 n. 633), non erano prevedute dalla legge come reato, non potendo ad esse applicarsi, per il divieto di analogia, la normativa relativa all'abusiva duplicazione e commercializzazione di dischi, musicassette, videocassette o altri supporti contenenti fonogrammi o videogrammi, espressamente volta a regolare le riproduzioni magnetiche, che si collocano al di fuori del campo proprio degli elaboratori elettronici e dei loro prodotti, la cui duplicazione avviene sulla base di programmi applicativi inseriti in memoria e cioe' mediante un procedimento di tipo elettrico. Cassazione penale sez. un., 9 ottobre 1996 Giust. pen. 1999,III, 74 nota (RIZZO) Prima dell'entrata in vigore del d.lg. 29 dicembre 1992 n. 518 che, in attuazione della direttiva comunitaria 91/250/Cee, ha disciplinato la tutela giuridica dei programmi per elaboratore, inserendoli nella categoria delle opere letterarie protette ai sensi della convenzione di Berna, resa esecutiva in Italia con la l. 20 giugno 1978 n. 399, le condotte di duplicazione a fini di lucro dei predetti programmi nonche' la loro importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale e locazione, punite ora dall'art. 10 del citato decreto legislativo (che ha introdotto l'art. 171 bis l. 22 aprile 1941 n. 633), non erano prevedute dalla legge come reato, non potendo ad esse applicarsi, per il divieto di analogia, la normativa relativa all'abusiva duplicazione e commercializzazione di dischi, musicassette, videocassette o altri supporti contenenti fonogrammi o videogrammi, espressamente volta a regolare le riproduzioni magnetiche, che si collocano al di fuori del campo proprio degli elaboratori elettronici e dei loro prodotti, la cui duplicazione avviene sulla base di programmi applicativi inseriti in memoria e cioe' mediante un procedimento di tipo elettronico. Cassazione penale sez. un., 9 ottobre 1996, n. 1282 Riv. polizia 1997, 367 (s.m.) Giust. pen. 1998,III, 65 Riv. trim. dir. pen. economia 1997,1380 (s.m.) Antecedentemente all'entrata in vigore della l. 23 dicembre 1993 n. 547 (in tema di criminalita' informatica), che ha introdotto in materia una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento ai sensi dell'art. 635 c.p. in quanto, mediante la distruzione di un bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore. (Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che tra il delitto di cui all'art,. 635 c.p. e l'analoga speciale fattispecie criminosa prevista dall'art. 9 l. n. 547 del 1993 - che ha introdotto l'art. 635 bis c.p. sul danneggiamento di sistemi informatici e telematici - esiste un rapporto di successione di leggi nel tempo, disciplinato dall'art. 2 c.p.). Cassazione penale sez. un., 9 ottobre 1996, n. 1282 Riv. polizia 1997, 367 (s.m.) Giust. pen. 1998,III, 65 Costituisce illecito penale la fissazione su supporto meccanico delle esecuzioni dal vivo e la loro successiva riproduzione e commercializzazione in violazione dei diritti degli esecutori e interpreti anche nel caso in cui siano stati adempiuti gli obblighi previsti dalla normativa sulla tutela del diritto d'autore nei confronti degli autori delle opere medesime. La posizione degli autori interpreti e' infatti tutelata direttamente dall'art. 171 quater l. 22 aprile 1941 n. 633 per quanto attiene alla fissazione su supporto audio, video o audiovideo e dall'art. 171 ter, in quanto la loro attivita' e' indubbiamente connessa con la materia regolata dalla legge, per quanto riguarda la riproduzione e la commercializzazione della registrazione. E' percio' legittimo il sequestro dei "compact disc" cosi' commercializzati anche quando questi appaiano diretti per la vendita nello Stato della Repubblica di San Marino poiche' il trattato di cooperazione e unione doganale da questo stipulato con la Comunita' europea e ratificato anche dall'Italia, impone il rispetto dei divieti e delle restrizioni all'esportazione vigenti in Italia in conseguenza della natura usurpativa della merce. Cassazione penale sez. III, 11 dicembre 1996 Riv. pen. economia 1997, 245 Dir. autore 1998, 101 Riv. pen. economia 1997, 245 Riv. trim. dir. pen. economia 1997,1379 (s.m.) Con il d.lg. 16 novembre 1994 n. 685 il legislatore - dando attuazione alla direttiva del Consiglio Cee n. 92/100 del 19 novembre 1992 - ha inteso aggiornare e risistemare la disciplina riguardante tutta la materia della duplicazione e riproduzione di opere artistiche, musicali, cinematografiche e televisive, riducendola all'originaria e fondamentale l. 22 aprile 1941 n. 633: con l'art. 20 d.lg. citato sono stati abrogati gli art. 1 e 2 l. 29 luglio 1981 n. 406 nonche' la l. 20 luglio 1985 n. 400 e, infine, l'art. 2 l. 27 marzo 1987 n. 121 soltanto in quanto e' stato trasfuso nella legge fondamentale n. 633 del 1941 il contenuto delle norme abrogate. Pertanto, con l'entrata in vigore del d.lg. n. 685 del 1994 non vi e' stata alcuna "abolitio criminis", ma una semplice riformulazione e risistemazione organica della materia. Cassazione penale sez. III, 29 novembre 1995, n. 1027 Riv. pen. economia 1997, 243 Il preteso diritto di autore di opera collettiva dell'autore del programma radiofonico non puo' pregiudicare - secondo l'art. 3 l. 22 aprile 1941 n. 633 -, i diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui l'opera collettiva e' composta. (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 171, comma 1, lett. b), citata legge sul diritto di autore). Cassazione penale sez. III, 12 dicembre 1995, n. 1607 Riv. polizia 1997, 438 (s.m.) Prima dell'entrata in vigore del d.lg. 29 dicembre 1992 n. 518 che, in attuazione della direttiva comunitaria 91/250/Cee, ha disciplinato la tutela giuridica dei programmi per elaboratore, inserendoli nella categoria delle opere letterarie protette ai sensi della convenzione di Berna, resa esecutiva in Italia con la l. 20 giugno 1978 n. 399, le condotte di duplicazione a fini di lucro dei predetti programmi nonche' la loro importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale e locazione, punite ora dall'art. 10 del citato decreto legislativo (che ha introdotto l'art. 171 bis l. 22 aprile 1941 n. 633), non erano prevedute dalla legge come reato, non potendo ad esse applicarsi, per il divieto di analogia, la normativa relativa all'abusiva duplicazione e commercializzazione di dischi, musicassette, videocassette o altri supporti contenenti fonogrammi o videogrammi, espressamente volta a regolare le riproduzioni magnetiche, che si collocano al di fuori del campo proprio degli elaboratori elettronici e dei loro prodotti, la cui duplicazione avviene sulla base di programmi applicativi inseriti in memoria e cioe' mediante un procedimento di tipo elettronico. Cassazione penale sez. un., 9 ottobre 1996, n. 1282 Riv. polizia 1997, 367 (s.m.) Giust. pen. 1998,III, 65 Riv. trim. dir. pen. economia 1997,1380 (s.m.) Antecedentemente all'entrata in vigore della l. 23 dicembre 1993 n. 547 (in tema di criminalita' informatica), che ha introdotto in materia una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento ai sensi dell'art. 635 c.p. in quanto, mediante la distruzione di un bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore. (Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che tra il delitto di cui all'art,. 635 c.p. e l'analoga speciale fattispecie criminosa prevista dall'art. 9 l. n. 547 del 1993 - che ha introdotto l'art. 635 bis c.p. sul danneggiamento di sistemi informatici e telematici - esiste un rapporto di successione di leggi nel tempo, disciplinato dall'art. 2 c.p.). Cassazione penale sez. un., 9 ottobre 1996, n. 1282 Riv. polizia 1997, 367 (s.m.) Giust. pen. 1998,III, 65 Risponde dei reati ex art. 648 c.p. ed ex art. 171 lett. a l. n. 633 del 1941, in concorso materiale tra loro, chi metta in vendita e venda, consapevolmente, copie "pirata" d'un libro. Pretura Torino, 25 luglio 1996 Giur. merito 1997,1029 nota (MANTINI) Le norme contenute nelle l. n. 400 del 1985 e n. 406 del 1981 sono state trasfuse nell'art. 171 ter legge diritto autore, introdotto dall'art. 17 d.lg. n. 685 del 1994. Cassazione penale sez. I, 20 giugno 1996 Riv. trim. appalti 1997, 248 nota (OLIVERIO) La lett. b) dell'art. 171 legge diritto autore prevede fattispecie tra loro alternative, che denotano forme diverse di utilizzazione pubblica di opere protette. Cassazione penale sez. I, 20 giugno 1996 Riv. trim. appalti 1997, 248 nota (OLIVERIO) Non integra il reato di cui all'art. 171 lett. b) l. n. 633 del 1941 la radiodiffusione di un'opera musicale, senza la preventiva autorizzazione dell'autore se questi ha ceduto all'editore - produttore il diritto di utilizzazione economica del disco o di analogo supporto sul quale e' registrata l'opera musicale, in quanto il contratto musicale stipulato comporta anche il trasferimento del diritto alla radiodiffusione. Corte appello Trento, 15 novembre 1995 Giust. pen. 1997,II, 199 nota (RIGHINI) La radiodiffusione di opere musicali, senza la preventiva autorizzazione dell'autore, anche se questi ha ceduto a terzi il diritto alla riproduzione su disco o altro apparecchio dell'opera, viola il divieto dell'art. 171 lett. b) l. n. 633 del 1941. Cassazione penale sez. III, 4 giugno 1996, n. 6941 Giust. pen. 1997,II, 198 nota (RIGHINI) Foro it. 1997,II, -Conforme- Cassazione penale sez. III, 23 gennaio 1997, n. 1808 Riv. pen. 1997, 279 Risponde del reato di cui all'art. 171 lett. a l. n. 633 del 1941 chi mette in vendita e vende copie d'un libro abusivamente riprodotte mediante fotocopiatura dell'originale. Pretura Torino, 25 luglio 1996 Giur. merito 1997,1029 nota (MANTINI) Prima dell'entrata in vigore del d.lg. 29 dicembre 1992 n. 518 che, in attuazione della direttiva comunitaria 91/250/Cee, ha disciplinato la tutela giuridica dei programmi per elaboratore, inserendoli nella categoria delle opere letterarie protette ai sensi della convenzione di Berna resa esecutiva in Italia con la l. 20 giugno 1978 n. 399, le condotte di duplicazione ai fini di lucro dei predetti programmi nonche' la loro importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale e locazione, punite ora dall'art. 10 del cit. d.lg. (che ha introdotto l'art. 171 bis l. 22 aprile 1941 n. 633), non erano prevedute dalla legge come reato, non potendo ad esse applicarsi, per il divieto di analogia, la normativa relativa all'abusiva duplicazione e commercializzazione di dischi, musicassette, videocassette, o altri supporti contenenti fonogrammi o videogrammi, espressamente volta a regolare le riproduzioni magnetiche, che si collocano al di fuori del campo proprio degli elaboratori elettronici e dei loro prodotti, la cui duplicazione avviene sulla base di programmi applicativi inseriti in memoria e cioe' mediante un procedimento di tipo elettronico. Cassazione penale sez. un., 9 ottobre 1996, n. 1282 Cass. pen. 1997,2428 osser. (TOMEI) Riv. pen. 1997, 600 Arch. nuova proc. pen. 1997, 175 Giur. it. 1997,II, 647 Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 e' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti private radiofoniche o televisive - di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore e per esso della Siae; la disposizione indicata menziona la diffusione mediante altoparlante azionato in pubblico non per delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa rientra nella previsione normativa. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorsi con i quali si sosteneva invece che il reato di "diffusione di opere musicali" e' reato di impossibile commissione, perche' la radiodiffusione puo' avere per oggetto le esecuzioni, opere di artisti esecutori e diverse l'una dall'altra, mentre l'opera consistente in segni grafici non puo' essere diffusa, ma solo eseguita: equiparando la diffusione dell'esecuzione alla diffusione dell'opera si violerebbe l'art. 1 c.p.). Cassazione penale sez. III, 10 luglio 1995, n. 2735 Cass. pen. 1997,1118 (s.m.) In tema di protezione del diritto d'autore, e' inconferente, ai fini dell'esclusione del reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633, la tesi secondo la quale l'esercente di emittente radio, nell'organizzare un programma, comprendente opere o parti di opere altrui, ha un proprio diritto di autore, perche' le programmazioni radiofoniche sono assimilabili alle opere collettive. Infatti, pur prescindendo dalla assimilazione tra programmazione radiofonica e opera collettiva, secondo l'art. 3 della legge sul diritto d'autore "Le opere collettive..sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte". (Nella specie la S.C. ha osservato che "e' appunto l'abusiva diffusione di queste opere che compongono il programma, prospettato come opera collettiva, che si addebita ai ricorrenti, sicche' il loro preteso diritto di autore sul programma e' irrilevante). Cassazione penale sez. III, 10 luglio 1995, n. 2735 Cass. pen. 1997,1118 (s.m.) Riv. trim. dir. pen. economia 1996,1404 (s.m.) Con il d.lg. 16 novembre 1994 n. 685 il legislatore - dando attuazione alla direttiva del Consiglio Cee n. 92/100 del 19 novembre 1992 - ha inteso aggiornare e risistemare la disciplina riguardante tutta la materia della duplicazione e riproduzione di opere artistiche, musicali, cinematografiche e televisive, riconducendola all'originaria e fondamentale l. 22 aprile 1941 n. 633: con l'art. 20 d.lg. citato sono stati abrogati gli art. 1 e 2 l. 29 luglio 1981 n. 406 nonche' la l. 20 luglio 1985 n. 400 e, infine, l'art. 2 l. 27 marzo 1987 n. 121 soltanto in quanto e' stato trasfuso nella legge fondamentale n. 633 del 1941 il contenuto delle norme abrogate. Pertanto, con l'entrata in vigore del d.lg. n. 685 del 1994 non vi e' stata alcuna "abolitio criminis", ma una semplice riformulazione e risistemazione organica della materia. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, la S.C. ha ritenuto che la condotta ascritta all'imputato - detenzione per la vendita di musicassette abusivamente riprodotte - conserva la sua rilevanza penale, integrando gli estremi del delitto di cui all'art. 171 ter l. n. 633 del 1941, aggiunti dall'art. 17 d.lg. n. 685 del 1994). Cassazione penale sez. III, 29 novembre 1995, n. 1027 Cass. pen. 1997,1117 (s.m.) Giust. pen. 1997,II, 53 (s.m.) Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 e' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti private radiofoniche o televisive - di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore e, per esso, della Siae; la disposizione indicata menziona la diffusione mediante altoparlante azionato in pubblico non per delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa rientra nella previsione normativa. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso con il quale si sosteneva che la diffusione dell'opera e' reato di impossibile commissione perche' l'opera musicale si diffonde con le stampe, mentre la radiodiffusione puo' avere per oggetto solo la esecuzione (opera di artisti esecutori), mentre l'opera consistente in segni grafici non puo' essere diffusa, ma solo eseguita). Cassazione penale sez. III, 12 dicembre 1995, n. 1607 Cass. pen. 1997,1116 (s.m.) Giust. pen. 1997,II, 42 Riv. trim. dir. pen. economia 1996,1402 (s.m.) Il reato di cui all'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406 (Misure urgenti contro l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati) non e' stato abrogato per effetto dell'art. 20 d.lg. 16 novembre 1994 n. 685 (attuazione della direttiva 92/100/Cee concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprieta' intellettuale). Infatti, con lo stesso provvedimento, con l'art. 17, e' stato introdotto l'art. 171 ter nella legge sul diritto di autore, che, al comma 1 lett. a) e c), riproduce la norma di cui alla l. n. 406 del 1981, oltre a quella sulla abusiva duplicazione di opere cinematografiche (l. 20 luglio 1985 n. 400); tale disposizione, dettata per ragioni sistematiche a seguito di direttive comunitarie, e' meramente riproduttiva della disposizione abrogata e, non essendo innovativa, non da' luogo a fenomeni inquadrabili nell'art. 2 c.p., in tema di successioni di leggi penali, perche' la tutela penale del fatto e' rimasta invariata senza soluzione di continuita'. Cassazione penale sez. III, 12 dicembre 1995, n. 1607 Cass. pen. 1997,1116 (s.m.) Riv. trim. dir. pen. economia 1996,1402 (s.m.) Il preteso diritto di autore di opera collettiva dell'autore del programma radiofonico non puo' pregiudicare - secondo l'art. 3 l. 22 aprile 1941 n. 633 - i diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui l'opera collettiva e' composta. (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) citata legge sul diritto di autore). Cassazione penale sez. III, 12 dicembre 1995, n. 1607 Cass. pen. 1997,1116 (s.m.) Giust. pen. 1997,II, 42 Riv. trim. dir. pen. economia 1996,1402 (s.m.) Con il d.lg. 6 novembre 1994 n. 685, il legislatore, dando attuazione alla direttiva del Consiglio Cee n. 92/100 del 17 novembre 1992 - ha inteso aggiornare e risistemare la disciplina riguardante tutta la materia della duplicazione e riproduzione di opere artistiche, musicali, cinematografiche e televisive, riconducendola all'originaria e fondamentale l. 22 aprile 1941 n. 633: con l'art. 20 d.lg. cit. sono stati abrogati gli art. 1 e 2 l. 29 luglio 1981 n. 406, nonche' la l. 20 luglio 1985 n. 400 e, infine, l'art. 2 l. 27 marzo 1987 n. 121, soltanto in quanto e' stato trasfuso nella legge fondamentale n. 633 del 1941 il contenuto delle norme abrogate. Pertanto, con l'entrata in vigore del d.lg. n. 685 del 1994 non vi e' stata alcuna "abolitio criminis", ma una semplice riformulazione e risistemazione organica della materia (nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, la S.C. ha ritenuto che la condotta ascritta all'imputato - detenzione per la vendita di musicassette abusivamente riprodotte - conserva la sua rilevanza penale, integrando gli estremi del delitto di cui all'art. 171 ter l. n. 633 del 941, aggiunto dall'art. 17 d.lg. n. 685 del 1994). Cassazione penale sez. III, 29 novembre 1995, n. 1027 Riv. trim. dir. pen. economia 1996,1403 (s.m.) Risponde dei reati ex art. 648 c.p. ed ex art. 171 lett. a l. n. 633 del 1941, in concorso materiale tra loro, chi metta in vendita e venda, consapevolmente, copie "pirata" d'un libro. Pretura Torino, 25 luglio 1996 Giur. merito 1997,1029 nota (MANTINI) La parodia si configura come opera autonoma rispetto all'opera parodiata in quanto non vi e' appropriazione del nucleo ideologico dell'opera parodiata e tra le due opere non vi e' identita' di rappresentazione. Tribunale Milano, 15 novembre 1995 Giur. it. 1996,I,2, 749 La ripresa parodistica, intesa come antitesi sostanziale di altra opera realizzata per finalita' comiche o satiriche attraverso la conservazione della forma esteriore ed il contestuale stravolgimento del senso dell'opera parodiata, non e' classificabile tra le c.d. elaborazioni creative, dovendosi invece considerare come opera autonoma tutelata direttamente dal diritto d'autore, in quanto dotata di un'originalita' e di un'individualita' proprie. Tribunale Milano, 29 gennaio 1996 Foro it. 1996,I,1426 Dir. industriale 1996, 410 nota (MINA) Giur. it. 1996,I,2, 749 Il reato di cui all'art. 171 l. n. 633 del 1941 non e' depenalizzato ai sensi dell'art. 32 l. n. 689 del 1981. Pretura Pesaro, 4 novembre 1993 Dir. autore 1996, 109 nota (RIDOLFI) In tema di protezione del diritto d'autore, e' inconferente, ai fini dell'esclusione del reato di cui all'art. 171, comma 1, lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633, la tesi secondo la quale l'esercente di emittente radio, nell'organizzare un programma, comprendente opere o parti di opere altrui, ha un proprio diritto di autore, perche' le programmazioni radiofoniche sono assimilabili alle opere collettive. Infatti, pur prescindendo dall'assimilazione tra programmazione radiofonica e opera collettiva, secondo l'art. 3 della l. diritto autore "le opere collettive..., sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte". (Nella specie la S.C. ha osservato che "e' appunto l'abusiva diffusione di queste opere che compongono il programma, prospettato come opera collettiva, che si addebita ai ricorrenti, sicche' il loro preteso diritto di autore sul programma e' irrilevante). Cassazione penale sez. III, 10 luglio 1995, n. 2735 Giust. pen. 1996,II, 720 (s.m.) Il reato di cui all'art. 171, comma 1, lett. b), della l. 22 aprile 1941 n. 633, e' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti private radiofoniche o televisive - di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore e per esso della Siae. La disposizione indicata menziona la diffusione mediante altoparlante azionato in pubblico non per delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa rientra nella previsione normativa. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorsi con i quali si sosteneva invece che il reato di "diffusione di opere musicali" e' reato di impossibile commissione, perche' la radiodiffusione puo' avere per oggetto le esecuzioni, opere di artisti esecutori e diverse l'una dall'altra, mentre l'opera consistente in segni grafici non puo' essere diffusa, ma solo eseguita: equiparando la diffusione dell'esecuzione alla diffusione dell'opera si violerebbe l'art. 1 c.p.). Cassazione penale sez. III, 10 luglio 1995, n. 2735 Giust. pen. 1996,II, 720 (s.m.) L'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633, sulla tutela del diritto d'autore, e' norma di carattere generale posta a protezione esclusiva del diritto dell'autore sotto gli aspetti patrimoniale e di paternita' dell'opera; invece, l'art. 1 l. 22 maggio 1993 n. 159, sulla riproduzione abusiva di opere librarie, a differenza della citata norma, prevede una sanzione amministrativa e pone l'accento esclusivamente sulla riproduzione della composizione grafica dell'opera ed e' volta a garantire l'editore che ha impegnato nella divulgazione le sue risorse economiche. Non essendovi, pertanto, tra le due fattispecie medesimezza di fatto, non si applica il principio di specialita' di cui all'art. 9 l. 24 novembre 1981 n. 689 ed i due illeciti possono concorrere. (Fattispecie relativa alla riproduzione mediante fotocopiatura di opere di varie case editrici ed in cui e' stato ravvisato il reato di cui all'art. 171, lett. a) legge sul diritto d'autore e la violazione dell'art. 1 della legge sulla riproduzione abusiva di opere librarie). Cassazione penale sez. III, 24 aprile 1995, n. 6895 Riv. trim. dir. pen. economia 1996, 398 (s.m.) Cass. pen. 1996,3445 -Conforme- Cassazione penale sez. III, 16 dicembre 1994 Riv. trim. dir. pen. economia 1995,1450 Risponde del reato p. e p. dall'art. 171 lett. b) della l. n. 633 del 1941, il gestore dei impianto radiofonico che abbia diffuso composizioni musicali registrate su dischi senza la preventiva autorizzazione dei loro autori, e per essi della Siae, che non puo' considerarsi autore delle opere trasmesse dall'emittente da lui gestita, stante l'inapplicabilita' dell'art. 7 l. n. 633 del 1941 e dell'art. 11 d.lgs 16 novembre 1994 n. 685, finalizzato esclusivamente alla tutela delle emissioni originali, di cui l'imprenditore sia anche produttore, ne' puo' ritenersi che l'eventuale cessione del diritto di riproduzione, o distribuzione comprenda anche quello di esecuzione pubblica o radiodiffusione Cassazione penale sez. III, 3 novembre 1995, n. 11943 Riv. pen. 1996, 186 Il diritto di vendere o mettere in vendita "compact-disc" non comprende il noleggio. Infatti - premesso che l'autore ha il diritto esclusivo all'utilizzazione economica dell'opera in ogni forma e modo e che i vari diritti sono tra loro indipendenti - per le opere registrate su apparecchi meccanici vi e' il diritto di noleggio, che e' distinto dal diritto esclusivo di commercio di tale opere. Ne consegue che colui che legittimamente le noleggi commette il reato di cui all'art. 171 lett. a) l. 22 aprile 1941, n. 633. Infatti tale fattispecie, che incrimina varie condotte alternative tra cui la riproduzione, trascrizione, diffusione, vendita abusiva di opere altrui, conclude l'indicazione delle condotte vietate con l'espressione "pone altrimenti in commercio", che, per la sua funzione generalizzante, opera come formula di chiusura della fattispecie, che cosi' si salda con i singoli diritti, previsti per ogni categoria di opere, tra i quali, per le opere del genere qui considerato, vi e' appunto il noleggio. Cassazione penale sez. III, 11 gennaio 1995, n. 67 Cass. pen. 1996,1580 (s.m.) Riv. trim. dir. pen. economia 1996, 400 (s.m.) Giust. pen. 1996,II, 242 (s.m.) Poiche' l'art. 1 l. 22 maggio 1993, n. 159 tutela il diritto patrimoniale dell'editore relativo alla composizione grafica dell'opera e non l'opera dell'ingegno quale bene immateriale dell'autore, l'abusiva riproduzione dell'opera mediante fotocopiatura costituisce, oltre all'infrazione amministrativa di cui all'art. 1 l. n. 159 del 1993, anche il reato di cui all'art. 171 l. n. 633 del 1941 (legge sul diritto d'autore). Cassazione penale sez. III, 16 dicembre 1994 Cass. pen. 1996, 280 nota (SVARIATI) Riv. dir. ind. 1996,II, 211 nota (TILLI) Dir. pen. economia 1995,1207 nota (PALUMBIERI) Foro it. 1996,II, 231 In tema di diffusione di opere musicali senza autorizzazione SIAE, i videoclips, pur partecipando di caratteri propri delle opere cinematografiche e delle incisioni musicali, per la loro originalita' si distinguono dalle stesse e, a differenza dal lavoro cinematografico, la composizione musicale ha gia' - in genere - un proprio mercato, mentre non sussiste una autonomia dell'apparato visivo, funzionale rispetto al primo; la diffusione televisiva costituisce, poi, un supporto importante per il successo del brano musicale e da' origine ad un prodotto nuovo proprio in forza delle immagini, con la conseguenza che la loro riproduzione e diffusione senza autorizzazione non integra estremi di reato (nella specie art. 171 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 ed art. 1 e 2 l. 29 luglio 1981 n. 406). Cassazione penale sez. III, 11 giugno 1993 Dir. autore 1995, 306 (s.m.) La l. 5 febbraio 1992 n. 93, contenente norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro, non ha escluso l'applicabilita' ai fonogrammi registrati da imprese fonografiche dell'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633, che prevede sanzioni penali a tutela del diritto di autore. Infatti, la citata legge n. 93 del 1992 non ha introdotto alcuna innovazione alla tutela del diritto di autore, ribadendo, anzi, la validita' delle norme di cui agli art. 72-78 legge n. 633 del 1941 e ampliandone il campo di applicazione. Cassazione penale sez. III, 17 giugno 1992 Dir. autore 1995, 176 Dir. autore 1995, 284 nota (CAROSONE) In forza del principio di autonomia e indipendenza dei diritti di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno, il diritto di noleggio non viene trasmesso mediante la sola autorizzazione alla vendita, trattandosi di istituto con le distinte e peculiari caratteristiche di un prestito a scopo di lucro per un periodo limitato, che l'art. 69 comma 2 l. 22 aprile 1941 n. 633, in tema di diritto di autore, subordina ad una specifica autorizzazione ministeriale e che non va confuso con la generica messa in commercio, separatamente considerata dagli art. 61 e 171 bis legge cit.; pertanto, il titolare del diritto di autore o il produttore, pur avendo venduto esemplari dell'opera musicale, non sono obbligati ad autorizzare il noleggio, nemmeno dietro offerta di specifico compenso (quand'anche fissato da organi pubblici). Corte costituzionale 6 aprile 1995, n. 108 Cons. Stato 1995,II, 604 Riv. dir. ind. 1995,II, 247 E' qualificabile come plagio musicale la riproduzione della melodia di una canzone in una composizione successiva, tale da ingenerare nell'ascoltatore medio le stesse reazioni emotive suscitate dal brano plagiato; pertanto, va accolta la richiesta di provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., avanzata da chi lamenti il plagio. Pretura Roma, 21 dicembre 1994 Giur. it. 1995,I, 2, 648 nota (CRISOSTOMO) Poiche' l'art. 1 della l. 22 maggio 1993 n. 159 tutela il diritto patrimoniale dell'editore relativo alla composizione grafica dell'opera e non l'opera dell'ingegno quale bene immateriale dell'autore, l'infrazione amministrativa di cui all'art. 1 legge suddetta concorre con il reato previsto dall'art. 171 legge n. 633 del 1941 (legge sul diritto d'autore). Cassazione penale sez. III, 16 dicembre 1994 Giur. it. 1995,II, 329 Dir. autore 1995, 288 nota (FABIANI) In tema di tutela del diritto di autore, essendo il diritto di riprodurre l'opera su apparecchio meccanico e quello di radiodiffondere separati e distinti, e' punibile anche la sola violazione di quest'ultimo. Pertanto e' configurabile il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 nell'ipotesi di diffusione, dagli studi di emittenti private radiofoniche o televisive, di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore o, per esso, della Siae. Tribunale Bologna, 10 febbraio 1995 Cass. pen. 1995,3537 nota (PALLADINO) Il diritto di vendere o mettere in vendita "compact-disc" non comprende il noleggio. Infatti - premesso che l'autore ha il diritto esclusivo all'utilizzazione economica dell'opera in ogni forma e modo e che i vari diritti sono tra l'altro indipendenti - per le opere registrate su apparecchi meccanici, tra questi vi e' il diritto di noleggio, che e' distinto dal diritto esclusivo di commercio di tali opere. Ne consegue che colui che legittimamente commerci opere registrate su apparecchi meccanici, qualora abusivamente le noleggi, commette il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. c) della l. 22 aprile 1941 n. 633. Infatti tale fattispecie, che incrimina varie condotte alternative tra cui la riproduzione, trascrizione, diffusione, vendita abusiva di opere altrui, conclude l'indicazione delle condotte vietate con l'espressione "pone altrimenti in commercio", che per la sua funzione generalizzante, opera come formula di chiusura della fattispecie, che cosi' si salda con i singoli diritti, previsti per ogni categoria di opere, tra i quali, per le opere del genere qui considerato, vi e' appunto il noleggio. Cassazione penale sez. III, 1 ottobre 1993 Giust. pen. 1994,II, 469 (s.m.) Cass. pen. 1995, 153 Giur. it. 1995,II, 71 Mass. pen. cass. 1994,fasc. 4, 37 In tema di diffusione di opere musicali senza autorizzazione SIAE, i videoclips, pur partecipando di caratteri propri delle opere cinematografiche e delle incisioni musicali, per la loro originalita' si distinguono dalle stesse. A differenza del lavoro cinematografico, la composizione musicale ha gia' - in genere - un proprio mercato, mentre non sussiste una autonomia dell'apparato visivo, funzionale rispetto al primo. La diffusione televisiva costituisce poi un supporto importante per il successo del brano musicale e da' origine ad un prodotto nuovo proprio in forza delle immagini. La loro riproduzione e diffusione senza autorizzazione non integra estremi di reato (nella specie art. 171 lett. b) l. 22 aprile 1941, n. 633 ed artt. 1 e 2 l. 29 luglio 1981 n. 406). Non sono applicabili i criteri analogici, espressamente richiamati negli artt. 2 e 3 della citata legge n. 633 del 1941, poiche' questa previsione si riferisce unicamente ai rapporti patrimoniali tra le parti, ma non puo' comportare un ampliamento del contenuto della disposizione penale. Cassazione penale sez. III, 11 giugno 1993 Cass. pen. 1995, 155 (s.m.) La l. 5 febbraio 1992, n. 93 (norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private a scopo di lucro), all'art. 2, nello stabilire che l'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive e' soggetta alle disposizioni di cui agli artt. da 72 a 78 della l. 22 aprile 1941, n. 633, ha riguardo ai diritti dei produttori - a cio' e' volta la legge - ma non intende escludere la normativa penale sul diritto d'autore. (Fattispecie relativa a diffusione abusiva di composizioni musicali incise su supporto meccanico dagli studi di emittenti private radiofoniche o televisive). Cassazione penale sez. III, 3 novembre 1992 Cass. pen. 1995, 152 (s.m.) Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941, n. 633 e' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti private radiofoniche o televisive - di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore o, per esso, della SIAE. Infatti la disposizione citata menziona l'ipotesi della radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico non per delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa rientra nella previsione normativa. Cassazione penale sez. III, 3 novembre 1992 Cass. pen. 1995, 152 (s.m.) Poiche' il sistema normativo prevede un inscindibile nesso di causalita' tra la perquisizione ed il sequestro probatorio, deve considerarsi illegittimo il sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria a seguito di una perquisizione che sia stata illegittimamente compiuta derivando dalla nullita' di quest'ultima la nullita' del primo in ossequio al disposto del comma 1 dell'art. 185 del codice di rito penale; deve infatti ritenersi derivato da altro precedente quell'atto che con il primo si ponga in rapporto di dipendenza effettiva, del quale venga cioe' a costituire la conseguenza logica e giuridica, come appunto nell'ipotesi di un sequestro che si renda attuabile solo perche' si sia perquisito l'ambiente nel quale la cosa viene reperita. (Fattispecie in tema di perquisizione, eseguita nei locali di una emittente privata in assenza di provvedimento dell'autorita' giudiziaria ed in difetto dei presupposti legittimanti il potere d'iniziativa della polizia giudiziaria, all'esito della quale, era stato effettuato il sequestro di riproduzioni di brani musicali abusivamente trasmessi). Cassazione penale sez. III, 28 febbraio 1994 Mass. pen. cass. 1994,fasc. 7, 47 Il comportamento di un'impresa che produce e commercializza apparecchi decodificatori in grado di decrittare trasmissioni in forma codificata irradiate da un'emittente televisiva, la quale abbia concesso ad altra impresa il diritto di esclusiva per la produzione e commercializzazione di apparecchi decodificatori di dette trasmissioni, costituendo atto illecito sotto il duplice profilo della violazione del diritto di esclusiva e della nuova norma penale che protegge le trasmissioni in forma codificata (art. 11 comma 1 bis, d.l. n. 323 del 1993, convertito con modifiche nella legge n. 422 del 1993), integra gli estremi della concorrenza sleale; pertanto, va accolta la richiesta, avanzata dall'impresa titolare dell'esclusiva di produzione dei decodificatori, di un provvedimento cautelare urgente volto ad inibire detto comportamento. Tribunale Pistoia, 2 maggio 1994 Foro it. 1994,I,2240 Un'emittente televisiva che legittimamente diffonde trasmissioni in forma codificata e' titolare, in base alla normativa sul diritto d'autore, di diritti di utilizzazione esclusiva sui programmi criptati; pertanto, va accolta la richiesta, avanzata da detta emittente in sede cautelare urgente, di un provvedimento che inibisca la captazione e la trasmissione dei programmi criptati. Tribunale Napoli, 20 novembre 1993 Foro it. 1994,I,2240 Posto che la novita' e le caratteristiche originali dei videoclips non ne consentono la collocazione tra le opere cinematografiche o tra quelle musicali, si deve escludere che la loro riproduzione e diffusione in difetto di autorizzazione integrino gli estremi della violazione penale del diritto d'autore. Cassazione penale sez. III, 11 giugno 1993 Foro it. 1994,II, 500 nota (ROMANO) Giust. pen. 1994,II, 391 Mass. pen. cass. 1993,fasc. 12, 66 Posto che il diritto di mettere in commercio opere fonografiche non comprende l'autonomo diritto di noleggiarle, il comportamento di chi, pur essendo titolare del diritto di porre in commercio "compact disc", eserciti altresi', senza autorizzazione del legittimo titolare, il noleggio di questi ultimi, integra gli estremi del reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. a), l. 22 aprile 1941 n. 633, sulla protezione del diritto d'autore. Cassazione penale sez. III, 1 ottobre 1993 Foro it. 1994,II, 444 La l. 5 febbraio 1993 n. 93 (norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private a scopo di lucro), all'art. 2 nello stabilire che l'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive e' soggetta alle disposizioni di cui agli art. da 72 a 78 della l. 22 aprile 1941 n. 633, ha riguardo ai diritti dei produttori - a cio' e' volta la legge - ma non intende escludere la normativa penale sul diritto d'autore. (Fattispecie relativa a diffusione abusiva di composizioni musicali incise su supporto meccanico dagli studi di emittenti private radiofoniche o televisive). Cassazione penale sez. III, 3 novembre 1993 Mass. pen. cass. 1993,fasc. 11, 50 Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 e' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti private radiofoniche o televisive - di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore o, per esso, della Siae. Infatti la disposizione citata menziona l'ipotesi della radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico non per delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisione che essa rientra nella previsione normativa. Cassazione penale sez. III, 3 novembre 1993 Mass. pen. cass. 1993,fasc. 11, 50 La radiodiffusione, non autorizzata dall'autore o dalla Siae, di opere protette da parte di emittenti radio non integra reato qualora, in virtu' dell'assoluzione con sentenza passata in giudicato dell'imputata per episodi analoghi, sia da escludere la sussistenza del dolo richiesto per il perfezionamento di tale delitto. Pretura Trento, 21 maggio 1993 Foro it. 1994,II, 55 La riproduzione abusiva, da parte di imprese di copisteria, di opere pubbliche a stampa integra i reati di cui alla legge n. 159 del 1993 e alla legge n. 633 del 1941, art. 171. Pretura Bologna, 29 settembre 1993 Giur. merito 1994, 320 Non ricorre alcun rapporto di specialita' tra il reato previsto dall'art. 171 l. 22 aprile 1941, n. 633 e quello dell'art. 648 c.p. L'illecita condotta del porre in commercio e del detenere per la vendita musicassette contraffatte non e', infatti, assorbente della ricettazione, che consiste nell'acquistare, ricevere ed occultare tali prodotti conoscendone la provenienza delittuosa, condotte ontologicamente distinte dalla prima. Ne consegue che ricorre il concorso dei due reati se la messa in commercio o la detenzione per la vendita ha per oggetto musicassette contraffatte, acquistate con la consapevolezza della loro contraffazione. Cassazione penale sez. II, 19 aprile 1991 Cass. pen. 1993, 155 (s.m.) Giust. pen. 1992,II, 291 (s.m.) Il divieto di porre in commercio senza averne diritto opere protette dal diritto d'autore, sanzionato penalmente dall'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633, non concerne il noleggio di opere fonografiche (nella specie, "compact disc"). Corte appello Torino 17 marzo 1992, Foro it. 1992, II,685. Chi acquista o riceve per la vendita musicassette abusivamente contraffatte da altri, incorre nella duplice violazione di cui all'art. 648 c.p. (ricettazione) e dell'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406 (abusiva riproduzione di prodotti fonici mediante contraffazione e smercio di musicassette), non sussistendo tra le figure criminose previste dalle due norme alcun rapporto di specialita', attesa la diversita' dei beni giuridici tutelati dalle stesse. Cassazione penale sez. II, 18 febbraio 1992, Riv. pen. 1992, 741. Giust. pen. 1992, II,472 (s.m.). Giust. pen. 1992, II,542 (s.m.). Il comma 2 dell'art. 171 l. 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) prevede circostanze aggravanti dei reati considerati nel comma 1 di tale norma e non ipotesi autonome di reato. Infatti l'elemento costitutivo nelle ipotesi previste sia nella prima che nell'ultima parte dell'art. 171 citato e' la diffusione di un'opera (nella specie: composizione musicale) senza averne diritto, mentre la destinazione o non dell'opera altrui alla pubblicita' e le altre varianti di cui all'ultimo comma del predetto articolo non sono che elementi del tutto accidentali influenti esclusivamente sulla natura ed entita' della pena; invero le modalita' di comportamento descritte nel comma 2 dell'art. 171 presuppongono che siano state poste in essere le condotte previste dalla prima parte e quindi sono modalita' accessorie di azione, come si evince dal tenore lessicale di tale comma ("se i reati di cui sopra") e dal contesto logico dell'intera disposizione. Ne consegue che, ai sensi del comma 2 art. 32 l. n. 689 del 1981, deve escludersi che il reato di cui all'art. 171 l. n. 633 del 1941 sia depenalizzato. Cassazione penale sez. III, 18 gennaio 1991, Cass. pen. 1992, 1039 (s.m.). Riv. pen. 1991, 626. La fotocopia di parti di opere tutelate, svolta in forma imprenditoriale per conto di terzi o dai clienti nei locali dell'impresa, costituisce violazione del diritto di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno ai sensi degli art. 13, 68 e 171 della legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633. Pretura Bologna 19 febbraio 1990, Giur. merito 1991, 246 (nota). L'attivita' di fotocopia di parti di opere tutelate, svolta in forma imprenditoriale per conto terzi o dai clienti nei locali dell'impresa, costituisce violazione del diritto di utilizzazione economica degli autori delle opere, in relazione al disposto degli art. 13, 68 e 171 della legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633. Pretura Bologna 19 febbraio 1990, Dir. autore 1991, 563. -Conforme- Pretura Milano 4 marzo 1991, Dir. autore 1991, 572. In tema di diffusione di opera altrui senza averne diritto, se un'opera ha natura collaborativa, cioe' e' realizzata con piu' autonomi contributi, i diritti di utilizzazione economica spettano non ai singoli coautori, ma a chi ha organizzato il lavoro e ha diretto la creazione della stessa. (Fattispecie in tema di riproduzione televisiva di videoclips musicali). Pretura Lucca 5 giugno 1991, Riv. pen. 1991, 1115. Non integra gli estremi del reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. a) l. 22 aprile 1941 n. 633, sulla protezione del diritto d'autore (che prevede, tra l'altro, il divieto di porre in commercio senza averne diritto opere protette dalla normativa citata), il noleggio di opere fonografiche (nella specie, "compact disc") da parte di chi sia legittimato, alla stregua della legge menzionata, a disporne per il commercio. Pretura Torino 10 luglio 1991, Foro it. 1991, II,678 (nota). Il curatore fallimentare non e' legittimato a costituirsi parte civile nel procedimento penale per il reato di cui all'art. 171 l. 22 aprile 1941, n. 633 (violazione del diritto d'autore), atteso che il diritto d'autore, essendo di natura strettamente personale, quale espressione diretta della personalita' di un soggetto, non rientra nella massa attiva fallimentare a norma dell'art. 46 l. fall. e, quindi, puo' essere tutelato in sede processuale solo dal suo titolare o, in caso di decesso, dai soggetti indicati dall'art. 23 l. 11 aprile 1941, n. 633, senza che ad essi possa surrogarsi la curatela fallimentare. Cassazione penale sez. V, 12 marzo 1991, Cass. pen. 1991, I,1596. Dalle disposizioni regolatrici della materia, contenute nella sez. IV e negli art. 61 e 171 l. 22 aprile 1941 n. 633, si trae che il diritto di autore trova, relativamente alla radiodiffusione, una protezione piu' accentuata rispetto alle altre forme di diffusione, precisandosi che la cessione del diritto di riproduzione dell'opera mediante impiego del disco o altro strumento meccanico o del diritto di porre in commercio l'opera, non spoglia, salvo fatto contrario, l'autore del diritto di radiodiffonderla. Cassazione penale, sez. III, 3 novembre 1987, Giust. pen. 1989, II,91 (s.m.). Si ha plagio di un'opera cinematografica allorche' una nuova opera della stessa specie riprenda l'originale idea di fondo, facendone proprio il concetto ed il senso generale, e la sviluppi in forme analoghe di rappresentazione, con la creazione di somiglianze, talora puntuali, fra personaggi, situazioni, e relativi sviluppi; deve, pertanto, disporsi la distruzione del materiale filmico e pubblicitario. Tribunale Roma 7 marzo 1989, Foro it. 1990, I,2998. Non sussiste plagio cinematografico quando due opere presentino in comune il solo motivo ispiratore, peraltro, non nuovo ne' originale (nella specie, si trattava di sceneggiature articolate in episodi distinti, aventi per unico protagonista una figura rilevante nella vita cittadina di ogni giorno, il tassista), seguendo per il resto trame diverse sia nelle linee generali sia negli specifici dettagli. Tribunale Roma 20 luglio 1989, Foro it. 1990, I,2997. Dir. autore 1992, 282 (nota). Chi acquista o riceve per la vendita musicassette abusivamente contraffatte da altri, incorre nella duplice violazione dell'art. 648 c.p. (ricettazione) e dell'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406 (abusiva riproduzione di prodotti fonici mediante contraffazione e smercio di musicassette) non sussistendo tra le figure criminose previste dalle due norme alcun rapporto di specialita', attesa la diversita' dei beni giuridici tutelati dalle stesse. Cassazione penale, sez. II, 12 gennaio 1989, Cass. pen. 1990, I,1569 (s.m.). Giust. pen. 1990, II,233 (s.m.). La riproduzione di opere cinematografiche destinate al circuito cinematografico o televisivo, effettuata ad uso esclusivamente personale e privato, senza fini di lucro e senza diffusione delle opere cosi' riprodotte, non integra il reato di cui all'art. 1 l. 20 luglio 1985 n. 400 per difetto del dolo specifico, ne' il reato di cui all'art. 171 lett. a) l. 22 aprile 1941 n. 633 perche' la disciplina penale dettata da questa norma in ordine alla riproduzione delle predette opere e' stata interamente sostituita dalla nuova normativa di cui alle l. n. 400 del 1985 e 27 marzo 1987 n. 121. Cassazione penale, sez. III, 25 settembre 1989, Cass. pen. 1990, I,1131. Il delitto di contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione (art. 468 c.p.) concorre con il reato di (art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406) abusiva riproduzione a fini di lucro di dischi, nastri o analoghi supporti e detenzione per la vendita. Presupposto di quest'ultimo reato non e' la registrazione quale opera dell'ingegno (per la cui tutela e' posto l'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633) bensi' il riconoscimento al produttore del nastro o dell'altro materiale indicato del diritto esclusivo di riproduzione e di commercializzazione. L'offesa quindi incide sul diritto che grava su detto supporto (art. 72 l. n. 633 cit.). Diversa e' invece la falsificazione del sigillo che attesta la provenienza e che lede la pubblica fede. Cassazione penale, sez. I, 14 febbraio 1989, Cass. pen. 1990, I,1484 (s.m.). L'acquisto, la detenzione e la vendita di musicassette sprovviste del timbro SIAE non configurano un concorso di reati fra le ipotesi criminose previste dall'art. 1 legge n. 406 del 1981 ed il reato di ricettazione. Tribunale Roma 13 febbraio 1987, Giur. merito 1988, 603. Dalle disposizioni regolatrici della materia contenute nella sezione IV e negli art. 61 e 171 l. 22 aprile 1941 n. 633, si trae che il diritto di autore trova, relativamente alla radiodiffusione, una protezione piu' accentuata rispetto alle altre forme di diffusione, precisandosi che la cessione del diritto di riproduzione dell'opera mediante impiego del disco o altro strumento meccanico o del diritto di porre in commercio l'opera non spoglia, salvo patto contrario, l'autore del diritto di radiodiffonderla. Cassazione penale, sez. III, 3 novembre 1987, Cass. pen. 1989, 269 (s.m.). E' configurabile il reato previsto dall'art. 171 comma 1 lettera b) l. 22 aprile 1941 n. 633 nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti private radiofoniche o televisive - di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore o per esso della SIAE. Cassazione penale, sez. III, 22 maggio 1987, Giust. pen. 1988, II,217 (s.m.). In tema di illecita riproduzione di musicassette la norma incriminatrice di cui all'art. 171 lett. e) legge n. 633 del 1941 punisce la diffusione di una composizione musicale senza averne diritto, prevedendo anche una ipotesi aggravata punibile per la pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria e non gia' un'ipotesi autonoma di reato. Ne consegue che ricorrono gli estremi della fattispecie aggravata non e' applicabile ad essa la depenalizzazione, prevista dall'attuale sistema. Cassazione penale, sez. II, 19 febbraio 1987, Giust. pen. 1988, II,535 (s.m.). E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli art. 171 e 180 della legge sul diritto d'autore 22 aprile 1941 n. 633, in relazione agli art. 3, 23, 41, 43, 53 e 97 cost. Corte costituzionale 18 febbraio 1988 n. 198, Dir. autore 1989, 61. Chi riceve o acquista per la vendita musicassette abusivamente contraffatte da altri incorre nella duplice violazione di cui all'art. 648 (ricettazione) c.p. ed in quella di cui all'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 e succ. modif. (abusiva riproduzione di prodotti fonici), non restando tra le figure criminose previste dalle due norme predette alcun rapporto di specialita' ex art. 15 c.p., attesa la diversita' del bene giuridico tutelato e degli elementi costitutivi. Cassazione penale, sez. II, 24 novembre 1987, Cass. pen. 1989, 1299 (s.m.). Giust. pen. 1989, II,297 (s.m.). La diffusione a mezzo emittente televisiva di programmi musicali senza il consenso degli autori o della SIAE configura il reato previsto dall'art. 171, comma 1 lett. b) della legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633. Corte appello Bari 27 luglio 1987, Dir. autore 1988, 420. Poiche' il comma 2 dell'art. 171 l.d.a. 22 aprile 1941 n. 633, contiene non un'ipotesi aggravata del reato di cui al comma 1 della disposizione, ma un reato del tutto autonomo, la depenalizzazione prevista dall'art. 32 della legge n. 689 del 1981 non trova applicazione nelle ipotesi di reato di cui al comma 1 dell'art. 171 citato. Tribunale Firenze 22 dicembre 1986, Dir. autore 1988, 249 (nota). Ove nel reato di riproduzione abusiva di opera dell'ingegno difetti l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 dell'art. 171 l.d.a. 22 aprile 1941 n. 633, trova applicazione la norma di depenalizzazione di cui all'art. 32 l. 22 novembre 1981 n. 689. Tribunale Firenze 13 novembre 1986, Dir. autore 1988, 249 (nota). Il "software" non e' opera dell'ingegno ai sensi del r.d. 22 aprile 1941 n. 633, ne' e' possibile attuarne la tutela in via penale a norma dell'art. 171 di detta legge sia per il divieto dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale all'applicazione in via analogica delle norme penali, sia, soprattutto, perche' non vi e' alcuna possibilita' di ricondurre il "software residente" all'ambito di applicazione delle norme sul diritto d'autore. Pretura Bologna 24 aprile 1986, Foro pad. 1988, I,240 (nota). Non costituisce reato il fatto di chi importa e vende programmi "computer" copiati, cio' in quanto i programmi per elaboratori elettronici non rientrano tra le opere di ingegno tutelate dalla l. 22 aprile 1941 n. 633. Pretura Monza 26 luglio 1985, Giur. merito 1988, 868. La radiodiffusione di un'opera protetta dal diritto di autore - sia che avvenga in diretta sia che avvenga mediante impiego di disco o nastro in cui l'opera e' registrata - richiede il consenso dell'autore se effettuata dai locali dell'ente emittente. In mancanza di consenso la diffusione e' illecita ed e' penalmente sanzionata a norma dell'art. 171, lett. b) l. n. 633 del 1941, il diritto esclusivo dell'autore di registrare su disco o nastro l'opera e' indipendente dal diritto esclusivo di radiodiffondere l'opera registrata e l'esercizio dell'un diritto non esclude l'esercizio dell'altro. Cassazione penale, sez. III, 23 gennaio 1987, Cass. pen. 1988, 678 (s.m.). E' configurabile il reato previsto dall'art. 171 comma 1o lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 (protezione del diritto d'autore) nell'ipotesi di radiodiffusione dagli studi di emittenti private di brani musicali incisi su dischi o altri supporti meccanici senza il consenso dell'autore, o, per esso, della S.I.A.E. Cassazione penale, sez. I, 14 ottobre 1986, Cass. pen. 1988, 132 (s.m.). L'art. 171 comma ult. l. 22 aprile 1941 n. 633, in tema di sanzioni per la violazione del diritto d'autore, prevede una ipotesi aggravata del reato punibile con la pena della reclusione anche se alternativa a quella della multa sicche' non e' applicabile la depenalizzazione di cui all'art. 32 l. 24 novembre 1981 n. 689 sulle modifiche al sistema penale. Cassazione penale, sez. III, 26 settembre 1986, Cass. pen. 1988, 132 (s.m.). Giust. pen. 1987, II,555 (s.m.). Non costituisce reato il fatto di chi importa e vende programmi per "computers" copiati, cio' in quanto i programmi per elaboratori elettronici non rientrano tra le opere di ingegno tutelate dalla legge 22 aprile 1941 n. 633. Pretura Monza 26 luglio 1985, Giur. merito 1988, 868. E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli art. 171 e 180 l. 22 aprile 1941 n. 633, sollevata dal pretore di Ovada in riferimento agli art. 3, 23, 41, 43, 53 e 97 cost. con le ordinanze emesse il 30 giugno 1984, nella parte in cui; 1) impongono al titolare di emittenza televisiva o radiofonica di munirsi dell'autorizzazione alle trasmissioni della SIAE, concernente tutti gli autori del repertorio di queste e non soltanto coloro le cui opere vengono diffuse; 2) assoggettano la concessione dell'autorizzazione al pagamento di una somma pari al 2, 75% dei proventi lordi dichiarati dall'impresa; 3) non predeterminano i criteri sulla base dei quali la SIAE concede o nega le autorizzazioni. L'ipotesi incriminatrice, di cui all'art. 171 della l. 22 aprile 1941 n. 633, con cui il giudice "a quo" era chiamato a conoscere la diffusione di opere altrui senza che ne abbia il diritto, e non e' diretta a sanzionare il mancato pagamento alla SIAE del compenso per il rilascio dell'autorizzazione, bensi' il mancato consenso dell'autore alla diffusione dell'opera. Inoltre, se l'attivita' di intermediario (svolta dalla SIAE con quel carattere di preminenza reso necessario dalle difficolta' presentate dal controllo dell'utilizzazione economica delle opere protette: cfr. sent. n. 65 del 1972) rappresenta la forma piu' diffusa di tutela del diritto d'autore, essa non esclude, tuttavia, la possibilita' di un diretto rapporto tra l'utilizzazione dell'opera e l'autore. Non ricorre affatto, pertanto, tra la fattispecie di reato e l'art. 180 denunciato alcun rapporto di pregiudizialita', risultando ininfluente la prospettata illegittimita' della seconda norma rispetto alla prima. Corte costituzionale 18 febbraio 1988 n. 198, Giur. cost. 1988, I,747. Dir. autore 1988, 533. Il fatto di radiodiffondere senza averne diritto, attraverso emittenti private, composizioni musicali, incise su disco o registrato su nastri, anche se non compiuta mediante altoparlanti azionati in pubblico, integra il reato di cui all'art. 171 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633. Infatti la radiodiffusione e' compresa nel concetto di diffusione dell'opera protetta, che la legge punisce in qualsiasi forma, qualora chi la effettua non ne abbia diritto. Cassazione penale, sez. II, 15 ottobre 1986, Giust. pen. 1987, II,553 (s.m.). L'opera dell'ingegno e' protetta pure penalmente a norma della l. 22 aprile 1941 n. 633, allorquando costituisca espressione particolare di lavoro intellettuale applicato; abbia individualita' e idoneita' all'altrui godimento; si caratterizzi, pur in modesta misura, per originalita' e creativita'. I programmi per elaboratori elettronici, software di base ed applicativo e le relative istruzioni manualistiche contengono i requisiti sopraindicati. Il nuovo nell'espressione formale di un contenuto ideativo e' il discrimine di proteggibilita' anche per il software. La classificazione normativa delle opere dell'ingegno protette non ha carattere tassativo. I programmi per elaboratori elettronici, software, sono opere dell'ingegno di carattere scientifico. La riproduzione abusiva ed il commercio degli stessi integrano il reato di cui all'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633. Cassazione penale, sez. III, 24 novembre 1986, Dir. autore 1987, 162 (nota). Foro it. 1987, II,289 (nota). La radiodiffusione e' uno dei mezzi (diffusione a distanza) il cui impiego e' oggetto del diritto esclusivo di diffondere, il quale e' uno dei diritti di utilizzazioni economica dell'opera spettanti solo all'autore. In altri termini, anche in campo tecnico-giuridico, la radiodiffusione e' in rapporto di specie a genere con la diffusione, ovvero di continenza con la stessa, nel senso di esservi interamente ricompresa; sicche' e' attivita' soggetta, come quella di riprodurre, di trascrivere, di eseguire, di porre in commercio, al consenso dell'autore. Cassazione penale, sez. III, 14 aprile 1986, Giur. it. 1987, II,168. Tutte le radiodiffusioni delle opere dell'ingegno, effettuate dai locali di emittenti radiofoniche, sia pubbliche che private, sono sottoposte al consenso dell'autore e non solo quelle di opere eseguite nei locali dell'emittente. Cassazione penale, sez. III, 4 ottobre 1985, Giust. pen. 1986, II,515 (s.m.). La radiodiffusione di opere protette dal diritto di autore senza consenso dei titolari del diritto e la riproduzione abusiva su nastro di opere incise su dischi, ai fini di radiodiffusione, integrano gli estremi dei reati previsti e puniti dall'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 e dall'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406. Tribunale Oristano 30 luglio 1985, Giur. merito 1987, 442. La norma dell'art. 171 cpv. della l. 22 aprile 1941 n. 633 (che punisce, tra l'altro, la diffusione abusiva di opera altrui nelle ipotesi in cui ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore) non prevede una ipotesi autonoma di reato, bensi' una ipotesi aggravata punibile con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria, e pertanto esclusa dalla depenalizzazione, per il disposto dell'art. 32 comma 2 l. 24 novembre 1981 n. 689. Cassazione penale, sez. III, 28 gennaio 1985, Giust. pen. 1987, II,163. La radiodiffusione di un'opera protetta dal diritto di autore, sia che avvenga in diretta sia che avvenga mediante impiego del disco o nastro in cui l'opera e' registrata, richiede il consenso dell'autore se effettuata dai locali dell'ente emittente. In mancanza di consenso, la radiodiffusione e' illecita ed e' penalmente sanzionabile a norma dell'art. 171, lett. b, della l. 22 aprile 1941, n. 633. Cassazione penale, sez. III, 21 maggio 1985, Dir. autore 1986, 508. La radiodiffusione di opere musicali senza il permesso della SIAE costituisce reato a norma dell'art. 171 della legge sul diritto di autore. Non puo' allegarsi, al fine di escludere il dolo, difficolta' o impossibilita' di informazione circa le opere protette, dal momento che la protezione dell'opera sorge con la sua stessa creazione (art. 6 l.d.a.). Se l'opera e' abusivamente registrata su nastro ai fini della successiva radiodiffusione, ricorre l'illecito penale di cui alla l. 29 luglio 1981 n. 406. Pretura Olbia 14 agosto 1986, Dir. autore 1987, 182. In tema del diritto d'autore, essendo il diritto di riprodurre l'opera su apparecchio meccanico e quello di radiodiffusione separati e distinti e' punibile anche la sola violazione di quest'ultimo. Cassazione penale, sez. III, 19 marzo 1986, Giur. it. 1987, II,168. La radiodiffusione abusiva e' prevista (e punita) nella lettera b), dell'art. 171 l. 22 aprile 1943 n. 633, prima posizione (...diffonde con o senza variazioni o aggiunte...): il fatto che nella proposizione successiva del citato articolo sia espressamente indicata una particolare radiodiffusione - quella mediante altoparlante azionato in pubblico - non significa che il legislatore abbia inteso limitare la tutela penale (del diritto dell'autore) a quest'ultima ipotesi, ma solo che in tale caso l'amplificazione e' parificata eccezionalmente alla rappresentazione o esecuzione in pubblico. Cassazione penale, sez. III, 14 aprile 1986, Giur. it. 1987, II,168. In materia di protezione del diritto di autore, il comma 2 dell'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 (che punisce con pene alternative i fatti commessi su opera altrui non destinata alla pubblicita' o con usurpazione della paternita' dell'opera o con modificazione della medesima offensiva dell'onore o reputazione dell'autore), configura non una ipotesi autonoma di reato, ma una circostanza aggravante, dato che l'elemento specializzante della fattispecie non importa alcuna variazione dei dati essenziali del reato. (Applicazione del principio in tema di esclusione dalla depenalizzazione). Cassazione penale, sez. III, 4 ottobre 1985, Giust. pen. 1986, II,515,696 (s.m.). Giust. pen. 1986, II,696 (s.m.). In tema di tutela del diritto d'autore, per la configurabilita' del reato di abusiva diffusione di un'opera o composizione musicale non autorizzata non e' richiesto che essa avvenga in pubblico dato che il requisito della pubblicita' si riferisce esclusivamente alla rappresentazione, all'esecuzione ed alla recitazione. Cassazione penale, sez. III, 4 ottobre 1985, Giust. pen. 1986, II,421 (s.m.). L'imitazione del sistema operativo di un personal computer non e' penalmente perseguibile ai sensi della legge sul diritto d'autore, in quanto non prevista come reato. Pretura Monza 26 luglio 1985, Foro it. 1986, II,515. Altro e' il diritto dell'autore di registrare la composizione musicale su apparecchio meccanico riproduttore (e di cederne ad altri il diritto alla riproduzione), altro e' il diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione dell'opera registrata (o riprodotta), che, salvo patto contrario, non e' compreso nella cessione del primo e da questo e' normalmente tenuto distinto con apposita previsione attributiva all'autore della facolta' esclusiva di radiodiffondere l'opera gia' registrata e cio' mediante l'impiego del disco: quindi, non vi e' ragione per ritenere esclusa la tutela penale del diritto di radiodiffusione in via autonoma e distinta da quella del diritto di registrazione e riproduzione dell'opera. Cassazione penale, sez. III, 29 marzo 1985, Giur. it. 1986, II,323. La radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico e' ipotesi che l'art. 171 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633, menziona non per delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa rientra nella previsione normativa dell'esecuzione in pubblico della composizione musicale qualora sia radiodiffusa con un mezzo impiegato a far si' che, in un ambito spaziale delimitato, la composizione trovi ascolto amplificato dalle persone presenti; onde, a maggior ragione, la tutela penale del diritto d'autore dell'opera radiotrasmessa e' da ritenersi apprestata per la diffusione di essa al piu' vasto e indeterminato pubblico di radioascoltatori dislocati nel territorio raggiunto dall'emittente. Cassazione penale, sez. III, 29 marzo 1985, Giur. it. 1986, II,323. La riproduzione fotostatica abusiva di un'opera edita o di parte di essa, ai fini della messa in commercio, integra il reato di cui all'art. 171, comma 1 lett. a) della legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633. Il comma 2 dell'art. 171 cit. non prevede una ipotesi autonoma di reato, ma una forma aggravata dei reati considerati nel comma 1. Di conseguenza, questi ultimi, essendo puniti nella ipotesi aggravata con la pena della reclusione, sia pure in alternativa a quella della multa, non sono depenalizzati, a norma dell'art. 32 l. 24 novembre 1981 n. 689. Corte appello Milano 20 gennaio 1986, Dir. autore 1987, 59 (nota). Giur. merito 1987, 149 (nota). Giur. it. 1987, II,286. Chi riceve o acquista per la vendita musicassette abusivamente contraffatte da altri incorre nella duplice violazione di cui all'art. 648 c.p. (ricettazione) ed in quella di cui all'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche (abusiva riproduzione di prodotti fonici mediante contraffazione e smercio di musicassette), non sussistendo tra le figure criminose previste dalle due norme predette alcun rapporto di specialita', ex art. 15 c.p., attesa la diversita' del bene giuridico tutelato dagli elementi costitutivi. Cassazione penale, sez. II, 26 maggio 1986, Cass. pen. 1987, 2202 (s.m.). Giust. pen. 1987, II,555 (s.m.). Il reato previsto dall'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 consiste nella diffusione di una composizione musicale altrui senza averne diritto. Gli elementi previsti nell'ultimo comma di tale articolo (commissione del fatto su opera non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione di paternita' o con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa) sono del tutto accidentali rispetto all'attivita' fondamentale della diffusione, in quanto possono essere aggiunti o esclusi da questa, senza che se ne causi o ne venga meno l'illegittimita'. Si tratta di ipotesi aggravate del reato e non di figure criminose autonome. Cassazione penale, sez. III, 13 giugno 1986, Cass. pen. 1987, 1999 (s.m.). Giust. pen. 1987, II,221 (s.m.). Il cosiddetto software (programmi per elaboratori elettronici), sia di base che applicativo che, essendone esclusa la brevettabilita' a norma dell'art. 7 del d.P.R. 22 giugno 1979 n. 339 (modificativo dell'art. 12 del r.d. 29 giugno 1939 n. 1122), non e' tutelabile con i rimedi previsti a protezione delle invenzioni industriali e contro l'imitazione servile dei prodotti, e' protetto - sia penalmente che civilmente - quale oggetto di diritto d'autore, dalle norme della relativa legge (22 aprile 1941 n. 633) quando abbia il requisito della creativita', quando, cioe', sia pure in misura appena apprezzabile, dia un apporto nuovo nel campo informativo, esprima soluzioni originali di problemi di elaborazione di dati, programmi in modo migliore rispetto al passato determinati contenuti di idee. (Nella fattispecie e' stato ritenuto penalmente perseguibile a norma dell'art. 171, lett. e) della l. 22 aprile 1941 n. 633, il commercio di cassette stereo contenenti registrazioni di programmi per computer illecitamente riprodotte). Cassazione penale, sez. III, 24 novembre 1986, Cass. pen. 1987, 1808. In tema di tutela del diritto d'autore, le fattispecie delittuose previste dall'ultima parte dell'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 punibili con pena alternativa della multa e della reclusione (abusiva riproduzione o rappresentazione dell'opera altrui, usurpazione di paternita' o modificazioni pregiudizievoli) non sono forme autonome di reato, bensi' ipotesi aggravate dei reati di cui alla prima parte dello stesso articolo; cio' e' reso evidente dalla medesima struttura morfologica delle varie ipotesi, oltre che dalla collocazione unitaria, che altrimenti il legislatore si sarebbe preoccupato di apprestare tratti distintivi. Ne consegue che i reati previsti dalla prima parte dell'articolo citato non sono stati depenalizzati dalla l. 24 novembre 1981 n. 689. Cassazione penale, sez. III, 19 marzo 1986, Cass. pen. 1987, 805. Giust. pen. 1987, II,696 (s.m.). Giust. pen. 1987, II,221 (s.m.). Non puo' invocare l'esercizio del diritto di proprieta' l'acquirente del disco che lo usi mediante radiodiffusione non autorizzata. Infatti il diritto di radiodiffusione non compete a chi pone in commercio un disco e, quindi, non puo' essere trasmesso all'acquirente. Cassazione penale, sez. III, 4 ottobre 1985, Cass. pen. 1987, 187 (s.m.). Giust. pen. 1986, II,421 (s.m.). Il "software" (applicativo), che sia fornito di un pur modesto valore creativo, dia nuovi apporti nel campo informativo ed esprima soluzioni originali ai problemi di elaborazione dei dati, e' tutelato civilmente e penalmente dalla normativa sul diritto d'autore poiche' e' inquadrabile nella categoria delle opere dell'ingegno che appartengono alle scienze. Sussiste quindi il reato di cui all'art. 171 della legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore nel caso di detenzione e commercializzazione di programmi per computers illecitamente riprodotti. Cassazione penale, sez. III, 24 novembre 1986, Dir. informatica 1987, 693 (nota). Dir. informatica 1987, 1058 (nota). La radiodiffusione di opere protette dal diritto di autore senza consenso dei titolari del diritto e la riproduzione abusiva su nastro di opere incise su dischi, ai fini di radiodiffusione, integrano gli estremi dei reati previsti e puniti dall'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 e dall'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406. Tribunale Oristano 30 luglio 1985, Giur. merito 1987, 442. La radiodiffusione di un'opera protetta dal diritto di autore, sia che avvenga in diretta sia che avvenga mediante impiego del disco o nastro in cui l'opera e' registrata, richiede il consenso dell'autore se effettuata dai locali dell'ente emittente. In mancanza di consenso, la radiodiffusione e' illecita ed e' penalmente sanzionabile a norma dell'art. 171, lett. b, della l. 22 aprile 1941, n. 633. Cassazione penale, sez. III, 21 maggio 1985, Dir. autore 1986, 508. Per il disposto dell'art. 53 l. 22 aprile 1941 n. 633 la radiodiffusione di un'opera dell'ingegno dai locali dell'ente (di stato) esercente il servizio della radiodiffusione e' sottosposta al consenso dell'autore, ne consegue che detto consenso e' richiesto per la lecita radiodiffusione da emittenti private (fattispecie: radiodiffusione di composizioni musicali incise su disco). Cassazione penale, sez. III, 29 marzo 1985, Cass. pen. 1986, 1361 (s.m.). Giust. pen. 1986, II,573. Altro e' il diritto dell'autore di registrare la composizione musicale su apparecchio meccanico riproduttore (e di cederne ad altri il diritto alla riproduzione), altro e', il diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione dell'opera registrata (o riprodotto), che, salvo patto contrario, non e' compreso nella cessione del primo e da questo e' normalmente tenuto distinto con apposita previsione attributiva all'autore della facolta' esclusiva di radiodiffondere l'opera gia' registrata e cio' " mediante l'impiego del disco ": quindi non vi e' ragione per ritenere esclusa la tutela penale del diritto di radiodiffusione in via autonoma e distinta da quella del diritto di registrazione e riproduzione dell'opera. Cassazione penale, sez. III, 29 marzo 1985, Cass. pen. 1986, 1361 (s.m.). La radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico e' ipotesi che l'art. 171 lett. b l. 22 aprile 1941 n. 633 menziona non per delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa rientra nella previsione normativa dell'esecuzione in pubblico della composizione musicale qualora sia radiodiffusa con un mezzo impiegato a far si' che in un ambito spaziale delimitato, la composizione trovi ascolto amplificato delle persone presenti; onde, a maggior ragione, la tutela penale del diritto d'autore dell'opera radiotrasmessa e' da ritenersi apprestata per la diffusione di essa al piu' vasto e indeterminato pubblico di radioascoltatori dislocati nel territorio raggiunto dalla emittente. Cassazione penale, sez. III, 29 marzo 1985, Cass. pen. 1986, 1361 (s.m.). E' penalmente responsabile, a norma dell'art. 171 della legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633, chi diffonde a mezzo radio o televisione, senza consenso dell'autore o della S.I.A.E., opere musicali tutelate ed e' indifferente che l'opera sia trasmessa dal vivo ovvero utilizzando una sua registrazione fonografica. Pretura Alessandria 27 giugno 1985, Dir. autore 1986, 227. -Conforme- Pretura Lecce 4 aprile 1985, Dir. autore 1986, 225. La messa in commercio di dischetti magnetici e di cassette con registrazioni di programmi per computers illecitamente riprodotti non configura il reato di cui all'art. 1 legge n. 406 del 1981 poiche' tale fattispecie concerne soltanto i "prodotti fonografici". La messa in commercio, la messa in vendita e l'introduzione nello Stato, senza averne diritto, di programmi per computers abusivamente riprodotti sono sanzionate dagli art. 171 e 172 della legge n. 633 del 1941, rispettivamente come reato o come infrazione amministrativa a seconda che ricorra il dolo o la colpa, dovendosi tali programmi qualificare opere dell'ingegno, inquadrabili nella categoria delle opere scientifiche, indipendentemente dalla forma assunta. Pretura Napoli 7 giugno 1985, Riv. dir. ind. 1986, II,70 (nota). -Conforme- Pretura Napoli 7 giugno 1985, Riv. dir. ind. 1986, II,70 (nota). La detenzione e la vendita di cassette con registrazioni di programmi per computers non sono previste come reato dalla legge che tutela il diritto di autore perche' il software (applicativo) non e' opera a carattere creativo, non puo' qualificarsi come opera scientifica e non e' inquadrabile in alcuna delle categorie tutelate dalla legge sul diritto di autore. Pretura Napoli 6 giugno 1985, Riv. dir. ind. 1986, II,69 (nota). -Conforme- Pretura Monza 26 luglio 1985, Giur. it. 1986, II,247. La radiodiffusione dagli studi di emittenti private di brani musicali incisi su dischi od altri supporti meccanici senza il consenso dell'autore, o, per esso, dalla SIAE, configura il reato previsto dall'art. 171 comma 1, lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633. Cassazione penale, sez. III, 23 gennaio 1984, Giust. pen. 1986, II,12. La radiodiffusione di opere protette dal diritto di autore senza consenso dei relativi titolari del diritto e la riproduzione abusiva su nastro, unitamente a pubblicita' commerciale, di opere incise su dischi, ai fini di radiodiffusione, integrano gli estremi dei reati previsti e puniti dall'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 e dall'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406. Tribunale Oristano 30 luglio 1985, Dir. autore 1986, 107 La riproduzione di films e della relativa colonna sonora integra l'ipotesi di cui all'art. 171 della legge sul diritto d'autore del 1941 e non quella della l. 29 luglio 1981 n. 406 giacche' questa disposizione normativa si riferisce alle c.d. "musicassette" e riguarda cose come dischi o nastri o simili e non gia' la colonna sonora che rappresenta la sola parte "auditiva" di una piu' ampia opera, quale la cinematografica. Tribunale Roma 12 aprile 1985, Dir. autore 1986, 355 (nota). Integra gli estremi del delitto di cui all'art. 171 lett. b) legge n. 633 del 1941 l'aver radiodiffuso opere musicali tutelate, senza il necessario consenso dell'autore. Pretura Breno 4 ottobre 1984, Giur. merito 1985, 1190. In materia di radiodiffusione di composizioni musicali, l'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 ha compreso nella tutela penalistica del diritto di autore sia il fatto di esecuzione, rappresentazione e recitazione in pubblico - che costituiscono forme di divulgazione percepibili direttamente - sia quelli di diffusione con mezzi precedentemente predisposti, ivi compresa la radiodiffusione per via aerea, perche' entrambi i casi determinano la fruizione dell'opera da parte del pubblico e, quindi, l'insorgenza dell'obbligo del soddisfacimento dei diritti di autore. Cassazione penale, sez. III, 4 ottobre 1985, Cass. pen. 1986, 2011 (s.m.). La radiodiffusione e' uno dei mezzi (diffusione a distanza) il cui impiego e' soggetto del "diritto esclusivo di diffondere...". La circostanza che l'art. 171 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 indichi espressamente una particolare radiodiffusione - quella mediante altoparlante azionato in pubblico - non significa che il legislatore abbia inteso limitare la tutela penale del diritto dell'autore a questa unica ipotesi, ma solo che, in tal caso, l'amplificazione e' parificata eccezionalmente alla rappresentazione o esecuzione in pubblico. Cassazione penale, sez. III, 4 ottobre 1985, Cass. pen. 1986, 2010 (s.m.). Giust. pen. 1986, II,354 (s.m.). In tema di protezione del diritto d'autore, le fattispecie delineate dall'art. 171 lett. b l. 22 aprile 1941 n. 633 hanno una triplice funzione specificativa degli oggetti materiali delle diffusioni punibili (opere altrui adatte a pubblico spettacolo, composizioni musicali); integrativa della previsione generale della precedente normativa quanto ai comportamenti punibili (rappresentazioni, esecuzione, recita pubblica), e definitoria, con efficacia precettiva, nella parte in cui stabilisce che la diffusione (e gli altri comportamenti previsti) dell'opera e' punibile anche se siano apportate variazioni o aggiunte (rispetto al testo originario), ed in cui include, nei comportamenti di rappresentazione ed esecuzione, punibile la protezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali che in essa siano inserite, e la radiodiffusione con altoparlante azionato in pubblico. Cassazione penale, sez. III, 29 marzo 1985, Cass. pen. 1986, 1361 (s.m.). Costituisce illecito penale ai sensi dell'art. 171 lett. b l. 22 aprile 1941 n. 633, il fatto di radiodiffondere senza averne il diritto, attraverso emittenti private, composizioni musicali incise su disco o registrate su nastro, anche se non compiuto mediante altoparlante azionato in pubblico. Infatti la radiodiffusione e' compresa nel concetto di diffusione dell'opera predetta, che la legge ricordata punisce " in qualsiasi forma " qualora chi la effettui non ne abbia il diritto. Cassazione penale, sez. III, 29 marzo 1985, Cass. pen. 1986, 1361 (s.m.). Giust. pen. 1986, II,573. A norma dell'art. 171 cpv. della l. 22 aprile 1941 n. 633 (che punisce, tra l'altro, la diffusione abusiva di opera altrui nelle ipotesi in cui ne risulti offesa all'onere o alla reputazione dell'autore) non prevede una ipotesi autonoma di reato, bensi' una ipotesi aggravata punibile con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria, e pertanto esclusa dalla depenalizzazione, per il disposto dell'art. 32 comma 2 l. 24 novembre 1981 n. 689. Cassazione penale, sez. III, 28 gennaio 1985, Cass. pen. 1986, 986 (s.m.). Giur. it. 1986, II,10. Giust. pen. 1985, II,623 (s.m.). Ai fini della punibilita' per abusiva diffusione (che comprende anche la radiodiffusione) di opera altrui, non e' richiesto che l'azione avvenga in pubblico, poiche' il requisito della pubblicita' e' richiesto solo per le ipotesi di rappresentazione, esecuzione e recitazione. Rientra nel concetto di esecuzione la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico, mentre la diffusione da emittente radiofonica e' ipotesi diversa, che integra il reato anche se l'azione non e' eseguita in pubblico. Cassazione penale, sez. III, 28 gennaio 1985, Cass. pen. 1986, 986 (s.m.). Giust. pen. 1985, II,623 (s.m.). Giust. pen. 1987, II,163. Poiche' i diritti esclusivi di riprodurre composizioni musicali su apparecchio meccanico e di radiodiffonderle sono separati e distinti, e' punibile, ai sensi dell'art. 171 lett. b) della l. 22 aprile 1941 n. 633, anche la violazione del solo diritto di radiodiffusione. Cassazione penale, sez. III, 12 dicembre 1984, Cass. pen. 1986, 807 (s.m.). -Conforme- Cassazione penale, sez. III, 28 settembre 1984, Cass. pen. 1986, 565 (s.m.). -Conforme- Cassazione penale, sez. III, 23 novembre 1984, Cass. pen. 1986, 564 (s.m.). L'art. 1 della l. 29 luglio 1981 n. 406, modificando l'art. 171 della l. 22 aprile 1941 n. 633, ha anticipato il momento consumativo del reato, per il soggetto che non e' concorso nella abusiva riproduzione di dischi o nastri o supporti analoghi, stabilendo che l'illecito si realizza con la loro semplice detenzione a scopo di vendita. Cassazione penale, sez. III, 19 marzo 1985, Cass. pen. 1986, 807 (s.m.). Risponde della violazione di cui all'art. 171 lett. f) l. n. 633 del 1941 colui che riproduce abusivamente una trasmissione radiofonica originale, il cui sfruttamento spetta unicamente all'esercente il servizio radiofonico. Risponde, invece, del reato di cui all'art. 1 della l. 29 luglio 1981 n. 406 colui il quale riproduce opere gia' fissate in dischi, nastri, ecc. a nulla rilevando che la duplicazione sia stata effettuata servendosi di una trasmissione radiofonica che diffondeva l'opera. (Nel caso di specie si trattava di abusiva riproduzione di musicassette, effettuata servendosi di trasmissioni radiofoniche ed e' stato ravvisato il reato di cui all'art. 1 della l. n. 406 del 1981). Cassazione penale, sez. III, 18 dicembre 1984, Cass. pen. 1986, 806 (s.m.). Giust. pen. 1985, II,619 (s.m.). Presupposto del reato di cui all'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406, che sanziona la abusiva riproduzione, a fine di lucro, di dischi, nastri o supporti analoghi e la detenzione per la vendita da parte di chi non sia concorso nella riproduzione abusiva, non e' la registrazione dell'opera dell'autore, autonomamente tutelata dall'art. 171 l. 22 aprile 1941, avente ad oggetto la protezione del diritto d'autore, bensi' un disco, nastro o supporto analogo al cui produttore e' riconosciuto il diritto esclusivo, per la durata ed alle condizioni stabilite dalla citata l. n. 633 del 1941, di riprodurlo, con qualsiasi processo di duplicazione, e di porlo in commercio. Cassazione penale, sez. III, 14 dicembre 1984, Cass. pen. 1986, 805 (s.m.). L'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto di autore punisce chiunque, senza averne diritto, " rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale ". Ai sensi del precedente art. 16 della stessa legge nel concetto di diffusione e' compresa anche la radiodiffusione e non e' richiesto che essa avvenga in pubblico dato che, secondo il chiaro disposto della lettera b) dell'art. 171 il requisito della pubblicita' si riferisce esclusivamente alla rappresentazione, all'esecuzione ed alla recitazione. Cassazione penale, sez. III, 28 settembre 1984, Cass. pen. 1986, 565 (s.m.). -Conforme- Cassazione penale, sez. III, 23 novembre 1984, Cass. pen. 1986, 564 (s.m.). La radiodiffusione dagli studi di emittenti private di brani musicali incisi su dischi od altri supporti meccanici senza il consenso dell'autore, o, per esso, dalla SIAE, configura il reato previsto dall'art. 171 comma 1, lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633. Cassazione penale, sez. III, 23 gennaio 1984, Giust. pen. 1986, II,12. Non sono manifestamente infondate - in riferimento agli art. 3, 23, 41, 43, 53 e 97 cost. - le questioni di legittimita' costituzionale degli art. 180 e 171 l. 22 aprile 1941 n. 633, i quali impongono, a chi voglia diffondere via etere brani di musica, di munirsi di autorizzazione della SIAE versando un compenso pari al 2, 75 dei proventi lordi dichiarati dall'impresa e relativi ai programmi trasmessi. Al riguardo sono gia' intervenute due sentenze della Corte cost. n. 25 del 1968 e 65 del 1972 dalle quali il giudice "a quo" dissente. L'imprenditore e' obbligato a contrarre per tutte le opere di competenza dell'ente, e non solo per quelle effettivamente utilizzate alle quali il prelievo di ricchezza non si proporziona, realizzandosi in definitiva un rapporto di pura mutualita' a favore degli autori le cui musiche non vengono trasmesse; mentre se si trasmettono opere di autori non catalogati nel Repertorio SIA e occorre compensarle separatamente. Pur configurandosi l'autorizzazione come atto amministrativo, la legge non detta le condizioni, almeno generali e di massima cui e' subordinato il rilascio o il diniego di detti atti, in contrasto con gli art. 41 e 97 cost. L'imprenditore, per svolgere la sua attivita', e' costretto a munirsi di una autorizzazione marcatamente onerosa che lo abilita alla trasmissione di opere contenute in un repertorio non aggiornato comprendente autori le cui opere egli non usa, determinando il loro ingiusto arricchimento con esclusione di altri autori utilizzati, e come tali pagati a parte. Pretura Ovada 30 giugno 1984, Giur. cost. 1985, II,32. -Conforme- Pretura Ovada 30 giugno 1984, Giur. cost. 1985, II,32. Il consenso dato dall'autore o dalla societa' straniera che lo rappresenta alla diffusione dell'opera ed il pagamento dei relativi diritti effettuato all'estero sono limitati al paese di origine della trasmissione e non sono, invece, operanti in un altro paese, nel quale la trasmissione stessa venga diffusa a mezzo di idoneo e tecnicamente attrezzato ripetitore. Invero, nella seconda ipotesi e' richiesto un nuovo consenso dell'autore o dell'ente che lo rappresenta, in base alla tutela apprestata dall'ordinamento giuridico interno dello Stato nel quale viene contemporaneamente ritrasmessa l'opera ricevuta dalla trasmittente estera. (Fattispecie relativa ad impianti ripetitori dei programmi televisivi e radiofonici della Svizzera e di Capodistria). Cassazione penale, sez. III, 21 dicembre 1983, Cass. pen. 1985, 978 (s.m.). La tutela penalistica del diritto di autore comprende sia i fatti di esecuzione, rappresentazione e recitazione in pubblico, che costituiscono forma di divulgazione direttamente percepibili, sia quelli di diffusione, il cui concetto ricomprende, per esplicito dettato dell'art. 16 l. 22 aprile 1941, n. 633, sulla tutela del diritto d'autore, anche la radio o la telediffusione. Infatti, la seconda parte della lett. b) dell'art. 171 della legge, ove si dice che " la rappresentazione comprende ... la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico " non ha affatto un significato restrittivo del concetto di diffusione a quest'ultimo mezzo tecnico di trasmissione, perche', sul piano logico-sistematico, una siffatta interpretazione contrasta con l'intera struttura normativa della citata legge e, sul piano letterale, perche' il significato dell'espressione si esaurisce in una precisazione a carattere contenutistico delle possibili trasmissioni della rappresentazione od esecuzione dell'opera, lasciando integro, pero', il diverso concetto della diffusione, che resta vietata quale che sia il mezzo attraverso il quale essa e' predisposta, poiche' attraverso questa l'opera viene appresa da una moltitudine indefinita di persone, senza che l'autore possa selezionarne o limitarne l'ascolto, il che affievolisce o annulla il contenuto del suo diritto di esclusiva. Cassazione penale, sez. III, 2 dicembre 1983, Cass. pen. 1985, 737 (s.m.). Giust. pen. 1984, II,406. Riv. pen. 1984, 1049. -Conforme- Cassazione civile 20 dicembre 1983, Cass. pen. 1985, 978 (s.m.). In tema di tutela penalistica del diritto d'autore, l'acquirente del disco, sul quale sono registrate opere musicali altrui, non puo', sol perche' ne diventa proprietario, usare del disco medesimo anche per la radiodiffusione. (Nella specie la Suprema Corte ha affermato che il richiamo all'esercizio del diritto di proprieta', quale garantito dall'art. 42 cost. e non punibile a norma dell'art. 51 c.p. e' inesatto, perche' il comma 2 del medesimo art. 42 cost. non considera il diritto di proprieta' come illimitato; e perche' chi pone in commercio il disco non ha diritto di radiodiffonderlo (art. 61 comma 2 l. 22 aprile 1941 n. 633, sul diritto d'autore sicche' non puo' trasmettere tale diritto all'acquirente). Cassazione penale, sez. III, 28 settembre 1984, Cass. pen. 1985, fasc. 12 (s.m.). In tema di violazione del diritto di autore, poiche' l'art. 171 lett. e) l. 22 aprile 1941 n. 633 prevede, dopo la modifica apportata dalla l. 29 luglio 1981 n. 406, le pene congiunte della reclusione e della multa, non trova applicazione l'art. 32 l. 24 novembre 1981 n. 689, relativo alla sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda. (Nella specie il ricorrente e' stato condannato per detenzione di musicassette riprodotte in violazione del diritto di autore). Cassazione penale, sez. III, 28 settembre 1984, Cass. pen. 1985, fasc. 12 (s.m.). La mancata conoscenza del repertorio delle opere protette dal diritto di autore non esclude la responsabilita' penale di chi radio diffonde opere musicali senza consenso dell'autore (art. 171 l. dir.autore). Cassazione penale, sez. III, 29 gennaio 1985, Dir. autore 1985, 399. Risponde del reato di cui all'art. 171, comma 1 lett. b) l. n. 633 del 1941 il responsabile dell'emittente privata televisiva locale che diffonde senza averne diritto e senza aver ottenuto l'autorizzazione della S.i.a.e. programmi comprendenti opere musicali affidate alla tutela di quest'ultima. Pretura Cagliari 2 febbraio 1984, Foro it. 1985, II,5. Il reato di cui all'art. 171, comma 1 lett. b) l. n. 633 del 1941 non puo' ritenersi depenalizzato in virtu' del disposto del comma 2 dell'art. 32 l. n. 689 del 1981, posto che trattasi di reato punibile nelle ipotesi aggravate, contemplate nella seconda parte dello stesso articolo, con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria. Pretura Cagliari 2 febbraio 1984, Foro it. 1985, II,5. Il reato previsto dall'art. 171, comma 1 lett. b) l. n. 633 del 1941, essendo punibile nelle forme aggravate, contemplate nella seconda parte dello stesso articolo, anche con la reclusione, sia pure in forma alternativa, rientra tra le ipotesi per le quali il comma 2 dell'art. 32 l. n. 689 del 1981 esclude la depenalizzazione. Cassazione penale, sez. III, 23 gennaio 1984, Foro it. 1985, II,4. Non sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 180 . 22 aprile 1941 n. 633, in quanto presupposto dell'art. 171 stessa legge che punisce la radiodiffusione da parte di emittenti locali di opere protette in assenza della preventiva autorizzazione della S.i.a.e.: a) nella parte in cui obbliga l'utente a contrarre per tutte le opere di competenza dell'ente e non solo per quelle effettivamente utilizzate, in riferimento all'art. 43 cost.; b) nella parte in cui, imponendo all'utente il versamento di un quota fissa proporzionale alle entrate lorde dello stesso, da un lato non consente di rapportare il contributo all'effettivo ammontare delle opere utilizzate e quindi all'utile conseguitone e, dall'altro, stabilisce un trasferimento di ricchezza anche a favore di aventi diritto le cui opere non sono utilizzate, in riferimento agli art. 3, 23, 41 e 53 cost.; c) nella parte in cui non predetermina almeno le condizioni generali e di massima cui e' subordinato il rilascio o il diniego dell'autorizzazione, in riferimento agli art. 41 e 97 cost. Pretura Ovada 30 giugno 1984, Foro it. 1985, II,257. Riv. pen. 1985, 520. Il responsabile dell'emittente televisiva privata che, attuando la c.d. interconnessione elettronica audio, si limiti, a supporto dell'irradiazione del monoscopio o del listato dei programmi, a trasmettere una colonna musicale, costituita da brani per i quali altra emittente radio privata versa regolarmente i diritti, viola l'art. 171 l. n. 633 del 1941 se non corrisponde, a sua volta, i relativi diritti, trattandosi di due modi diversi di utilizzo dei brani protetti. Pretura Modena 22 gennaio 1985, Foro it. 1985, II,252. Il comma 2 dell'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 ("protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ")prevede una circostanza aggravante delle ipotesi delittuose previste nel primo comma e non una figura autonoma di reato. Cassazione penale, sez. III, 14 dicembre 1983, Cass. pen. 1985, 978 (s.m.). In tema di protezione del diritto d'autore, di cui alla l. 22 aprile 1941 n. 633, quando l'autore ha autorizzato la registrazione dell'opera musicale su un disco od un nastro, l'ulteriore diffusione dell'opera e' pur sempre sanzionata penalmente. Infatti, l'art. 61 della legge, compreso nella Sezione V, relativa alle opere registrate su apparecchi meccanici, dopo avere affermato nel comma 1 che l'autore ha il diritto esclusivo, fra l'altro, di eseguire pubblicamente e di radiodiffondere l'opera mediante l'impiego del disco od altro strumento meccanico, precisa nel comma 2 che " la cessione del diritto di riproduzione o del diritto di porre in commercio non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione " e nel comma 3 che " per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente Sezione ".Pertanto, il diritto di riproduzione su apparecchio meccanico e quello di radiodiffusione sono stati considerati come due diritti differenti, con la conseguenza che e' punibile anche la sola violazione del secondo. Cassazione penale, sez. III, 29 settembre 1983, Cass. pen. 1985, 174. L'art. 59 della l. 22 aprile 1941 n. 633, sulla protezione del diritto d'autore, dispone che " la radiodiffusione delle opere dell'ingegno dai locali dell'ente esercente il servizio della radiodiffusione e' sottoposta al consenso dell'autore ".Pertanto, se per tali radiodiffusioni e' richiesto che l'ente concessionario ottenga il consenso dell'autore, a maggior ragione il consenso stesso deve essere ritenuto necessario per le radiodiffusioni da emittenti private. (Fattispecie relativa a diffusione senza averne diritto, di brani musicali registrati su dischi, da parte di una emittente radiofonica). Cassazione penale, sez. III, 29 settembre 1983, Cass. pen. 1985, 174. Giust. pen. 1984, II,416 (s.m.). In materia di protezione del diritto d'autore, di cui alla l. 22 aprile 1941 n. 633, ai sensi dell'art. 16 anche la radiodiffusione e' compresa nel concetto di diffusione. Pertanto, qualora si verifichi la diffusione, senza averne diritto, di brani musicali registrati su dischi da parte di un'emittente radiofonica, non e' richiesto, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 171 lett. b) della l. 22 aprile 1941 n. 633, che la diffusione medesima avvenga in pubblico mediante altoparlante, poiche' il requisito della pubblicita' si riferisce esclusivamente alla rappresentazione, all'esecuzione ed alla recitazione. (Nella specie il ricorrente aveva sostenuto la punibilita' della sola radiodiffusione in pubblico mediante altoparlante e la Suprema Corte ha disatteso tale tesi, motivando che l'indicata ipotesi rientra nel concetto di esecuzione, limitata esclusivamente alle persone presenti in un determinato luogo, mentre la diffusione da emittente radiofonica puo' avere ascoltatori ben piu' numerosi e ha quindi una maggiore potenzialita' di lesione dell'altrui diritto). Cassazione penale, sez. III, 29 settembre 1983, Cass. pen. 1985, 174. E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 171 e 180 della l. 22 aprile 1941 n. 633 (tutela del diritto d'autore) sollevata sotto il profilo che la cennata normativa, vietando la diffusione dell'opera protetta, sarebbe in contrasto con il principio costituzionale delle liberta' di esposizione del pensiero e delle manifestazioni artistiche. Invero, l'art. 21 Cost. riguarda la libera diffusione, da parte dell'autore, dell'opera dell'ingegno proprio e non la diffusione dell'opera altrui la cui tutela, inoltre, riflette situazioni soggettive di rilevanza costituzionale (diritti della personalita' e della proprieta'). Cassazione penale, sez. III, 10 ottobre 1983, Cass. pen. 1985, 173 (s.m.). Le disposizioni degli art. 52 ss. della legge sul diritto di autore 22 aprile 19 41 n. 633, relative a licenze legali in determinate specifiche ipotesi (radiodiffusione di opere da teatri o sale di concerto) previste a favore dell'ente concessionario di Stato dei servizi di radiodiffusione non si applicano alle emittenti radiofoniche private. La radiodiffusione di opere dell'ingegno registrate su disco e' subordinata al consenso dell'autore e la diffusione senza il detto consenso e' sanzionata penalmente a norma dell'art. 171 della legge sul diritto di autore. Cassazione penale, sez. III, 30 novembre 1984, Dir. autore 1985, 402. La fattispecie astratta dell'art. 171, prima parte, legge sulla tutela del diritto d'autore (l. 22 aprile 1941 n. 633) comprende sia i fatti di esecuzione, rappresentazione e recitazione in pubblico, che costituiscono forme immediate di percezione diretta ad un numero determinato di persone presenti, sia i sistemi di diffusione, predisposti per un ascolto da parte di un pubblico non presente ma ben piu' vasto e facilmente raggiungibile. Non costituisce reato, ma e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro il comma 1 dell'art., 171 l. diritto d'autore, stabilendo l'art. 32 della l. 24 novembre 1981 n. 689 che a tale disciplina vengano sottoposte tutte le violazioni per le quali sia sancita la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto per alcune violazioni finanziarie. L'ultima parte dell'art. 171, infatti, non contempla ipotesi aggravate dei reati previsti nella prima parte, ma reati del tutto autonomi. Pretura Napoli 21 aprile 1983, Riv. it. dir. e proc. pen. 1985, 876 (nota). La fattispecie astratta dell'art. 171, prima parte, legge sulla tutela del diritto d'autore (l. 22 aprile 1941 n. 633) comprende sia i fatti di esecuzione, rappresentazione e recitazione in pubblico, che costituiscono forme immediate di percezione diretta ad un numero determinato di persone presenti, sia i sistemi di diffusione, predisposti per un ascolto da parte di un pubblico non presente ma ben piu' vasto e facilmente raggiungibile. Non costituisce reato, ma e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro il comma 1 dell'art., 171 l. diritto d'autore, stabilendo l'art. 32 della l. 24 novembre 1981 n. 689 che a tale disciplina vengano sottoposte tutte le violazioni per le quali sia sancita la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto per alcune violazioni finanziarie. L'ultima parte dell'art. 171, infatti, non contempla ipotesi aggravate dei reati previsti nella prima parte, ma reati del tutto autonomi. Pretura Napoli 21 aprile 1983, Riv. it. dir. e proc. pen. 1985, 876 (nota). Risponde del reato di cui all'art. 171, comma 1 lett. b) l. n. 633 del 1941 il responsabile dell'emittente privata televisiva locale che diffonde senza averne diritto e senza aver ottenuto l'autorizzazione della S.i.a.e. programmi comprendenti opere musicali affidate alla tutela di quest'ultima. Pretura Cagliari 2 febbraio 1984, Foro it. 1985, II,5. Il reato di cui all'art. 171, comma 1 lett. b) l. n. 633 del 1941 non puo' ritenersi depenalizzato in virtu' del disposto del comma 2 dell'art. 32 l. n. 689 del 1981, posto che trattasi di reato punibile nelle ipotesi aggravate, contemplate nella seconda parte dello stesso articolo, con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria. Pretura Cagliari 2 febbraio 1984, Foro it. 1985, II,5. Il reato previsto dall'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 consiste nella diffusione di una composizione musicale senza averne diritto. Le ipotesi regolate nell'ultimo comma dell'articolo citato (commissione del fatto su opera altrui non destinata alla pubblicita', ovvero con usurpazione della paternita' dell'opera, o con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima) sono elementi del tutto accidentali, influenti esclusivamente sulla natura ed entita' della pena, e quindi costituiscono circostanze aggravanti. Cassazione penale, sez. III, 5 ottobre 1983, Cass. pen. 1984, 2505 (s.m.). Il rapporto di specialita' sancito dall'art. 15 c.p. ricorre allorche' gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dalla norma generale siano compresi nella norma speciale che prevede qualche elemento in piu' di carattere particolarmente qualificante, sicche' l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale. Tale rapporto non sussiste tra l'art. 171 della l. 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d'autore (nella specie, abusiva riproduzione di prodotti fonici mediante contraffazione e smercio di musicassette) e la norma di cui all'art. 648 c.p. Costituisce, pertanto, ricettazione, e non concorso nel reato di cui alla citata norma speciale, l'acquisto di musicassette abusivamente contraffatte da altri. Cassazione penale, sez. II, 8 giugno 1983, Cass. pen. 1984, 2419 (s.m.). Per radiodiffondere opere dell'ingegno protette dal diritto di autore, registrate su dischi o nastri, occorre il consenso dell'autore (o della SIAE se l'autore e' affiliato a questo ente) e tale conclusione vale sia per la RAI che in tal caso non gode di alcun trattamento particolare, che per le emittenti private, per cui nessuna eccezione di incostituzionalita' e' conferente per la risoluzione del caso di specie. Tribunale Macerata 7 aprile 1984, Dir. autore 1984, 335. Per radiodiffondere opere dell'ingegno protette dal diritto di autore, registrate su dischi o nastri, occorre il consenso dell'autore (o della SIAE se l'autore e' affiliato a questo ente) e tale conclusione vale sia per la RAI che in tal caso non gode di alcun trattamento particolare, che per le emittenti private, per cui nessuna eccezione di incostituzionalita' e' conferente per la risoluzione del caso di specie. Tribunale Macerata 7 aprile 1984, Dir. autore 1984, 335. La tutela penalistica del diritto di autore comprende, a norma dell'art. 171 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633, sia i fatti di esecuzione, rappresentazione e recitazione in pubblico, che costituiscono forme direttamente percepibili, sia quelli di diffusione, il cui concetto ricomprende, per esplicito dettato dell'art. 16 della stessa legge, anche la radio e la telediffusione. Cassazione penale, sez. III, 7 febbraio 1984, Dir. autore 1984, 332. I reati per violazione del diritto di autore, previsti dall'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 non sono depenalizzati dalla l. 24 novembre 1981 n. 689. Cassazione penale, sez. III, 14 dicembre 1983, Dir. autore 1984, 327. Le emittenti private, al pari della RAI, devono rifornirsi del permesso dell'autore per radiodiffondere dai loro locali opere musicali incise su dischi. Tribunale Napoli 7 novembre 1983, Dir. autore 1984, 92. La radiodiffusione di opere musicali tutelate dalla societa' italiana autori ed editori, senza averne diritto, integra il delitto previsto dalla legge speciale sui diritti d'autore, ne' rileva la cessazione del monopolio pubblico sulle trasmissioni radiotelevisive su scala locale. Sono manifestamente infondate le questioni d'illegittimita' costituzionale in riferimento alla posizione della SIAE e alla liberta' di pensiero e di manifestazione artistica. La norma penale in discorso non e' vincolata ad alcuna qualificazione del soggetto attivo, che puo' essere chiunque, ne' ad alcun dolo specifico, essendo sufficiente quello generico. Cassazione penale, sez. III, 10 ottobre 1983, Giust. pen. 1984, II,271. La radiodiffusione via etere rientra tra le ipotesi di diffusione a distanza delle opere dell'ingegno ed e' subordinata al consenso dell'autore anche se si utilizzano dischi recanti la registrazione di opere protette. In mancanza del consenso dell'autore, colui che e' responsabile della radiodiffusione risponde del reato di cui all'art. 171 lett. b) della legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633. Pretura Reggio Emilia 29 marzo 1984, Dir. autore 1984, 216. -Conforme- Cassazione penale, sez. III, 15 dicembre 1982, Vita not. 1983, 1588. -Conforme- Pretura Bologna 23 marzo 1983, Dir. autore 1984, 96. -Conforme- Cassazione penale, sez. III, 30 novembre 1983, Dir. autore 1984, 86. Risponde dei reati di riproduzione illecita di opere protette (l. 29 luglio 1981 n. 406) e di radiodiffusione abusiva di tali opere cosi' registrate (art. 171 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633), chi svolga tali attivita' senza il preventivo consenso degli autori delle opere utilizzate o di chi li rappresenta. Pretura Oristano 9 marzo 1984, Dir. autore 1984, 212. La radiodiffusione dagli studi di emittenti private di brani musicali incisi su dischi od altri supporti meccanici senza il consenso dell'autore o, per esso, della SIAE, configura il reato previsto dall'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto di autore. Il reato di abusiva diffusione di opere protette, previsto dall'art. 171, sopra citato, non e' depenalizzato poiche' esso e' punito, nelle ipotesi aggravate, anche con la reclusione (comma 2 dell'art. 171), onde trova applicazione il comma 2 dell'art. 32 l. 24 novembre 1981 n. 689. Cassazione penale, sez. III, 5 maggio 1984, Dir. autore 1984, 203. La radiodiffusione, ad opera di emittente privata locale, di composizioni musicali senza il consenso dell'autore non costituisce reato bensi' ha natura di illecito amministrativo. Pretura Foggia 14 aprile 1983, Foro it. 1983, II.504. Il fatto di radiodiffondere opere musicali registrate su disco o strumento analogo non costituisce reato a norma dell'art. 171, lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633. Il diritto dell'autore in questo caso, ha una tutela di carattere meramente civilistico. Pretura Milano 27 luglio 1983, Dir. autore 1983, 510 (nota). Se con il contratto di edizione fonografica il diritto di radiodiffusione e' ceduto al produttore fonografico, l'autore, o, per esso, la S.I.A.E. non hanno titolo ad esercitare la tutela dell'opera radiodiffusa. Pretura Marano di Napoli 22 aprile 1983, Dir. autore 1983, 503 (nota). La diffusione via etere di brani musicali abusivamente registrati non concreta il reato di cui all'art. 171 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633, essendo la tutela penale prevista solo per la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico, e non essendo estensibile ad altre ipotesi per il principio di stretta legalita' che informa il nostro ordinamento. Pretura Milano 27 luglio 1983, Resp. civ. e prev. 1983, 671. I delitti puniti dal comma 1 dell'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 non sono stati depenalizzati a seguito dell'entrata in vigore della l. 24 novembre 1981 n. 689, in quanto le ipotesi aggravate previste dal comma 2 dello stesso articolo sono punite con pena alternativa. Cassazione penale, sez. III, 20 maggio 1983, Cass. pen. 1984, 389. Anche ai fini dell'interpretazione del disposto dell'art. 171 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 la nozione di " diffusione " di un'opera va ricavata dall'art. 16 della stessa legge, ed e' quindi comprensiva della radiodiffusione via etere, che costituisce uno dei " mezzi di diffusione a distanza " cui ha riguardo il citato art. 16. Cassazione penale, sez. III, 20 maggio 1983, Cass. pen. 1984, 389. L'autorizzazione preventiva dell'autore (e quindi della SIAE che lo rappresenta) e' necessaria anche per la radiodiffusione delle opere incise su disco, salvo le ipotesi eccezionali di cui agli artt. 52 e 58 della l. 22 aprile 1941 n. 633; in mancanza si commette il reato di cui all'art. 171 lett. b) della stessa legge. Cassazione penale, sez. III, 20 maggio 1983, Cass. pen. 1984, 389. Giust. pen. 1984, II,586 (s.m.). -Conforme- Pretura Bolzano 6 aprile 1983, Dir. autore 1983, 501. -Conforme- Pretura Bari 24 maggio 1983, Dir. autore 1983, 509. -Conforme- Cassazione penale, sez. III, 5 ottobre 1983, Riv. pen. 1984, 377. -Conforme- Cassazione penale, sez. III, 5 ottobre 1983, Cass. pen. 1984, 2255 (s.m.). Colui che intende divulgare composizioni musicali altrui a mezzo radio, deve munirsi preventivamente dell'autorizzazione della SIAE, rispettando in tal modo il diritto esclusivo di autore. Qualora la SIAE, a giudizio del richiedente, domandi un compenso eccessivo, esiste la possibilita' di attivare i mezzi legali per far valere le proprie ragioni. Nelle more non e', comunque, consentito intraprendere l'attivita' di radiodiffusione. Cassazione penale, sez. III, 24 settembre 1982, Cass. pen. 1984, 389 (s.m.). In materia di radiodiffusione di composizioni musicali, l'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 ha ricompreso nella tutela penalistica del diritto di autore sia i fatti di esecuzione, rappresentazione e recitazione in pubblico, che costituiscono forme di divulgazione percepibili direttamente, sia quelli di diffusione, l'impiego dei quali avviene con mezzi precedentemente predisposti. Entrambi i mezzi, infatti, determinano la fruizione dell'opera da parte del pubblico. (Nella specie sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) della l. 22 aprile 1941 n. 633 alcuni titolari di societa' emittenti per avere diffuso a mezzo radio opere musicali di vari autori, incluse nel repertorio SIAE, senza alcuna autorizzazione di quest'ultima societa', mandataria degli autori). Cassazione penale, sez. III, 24 settembre 1982, Cass. pen. 1984, 389 (s.m.). Giust. pen. 1983, II,640 (s.m.). Il rapporto di specialita' sancito dall'art. 15 c.p. ricorre allorche' gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dalla norma generale siano compresi nella norma speciale che prevede qualche elemento in piu' di carattere particolarmente qualificante, sicche' l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale. Tale rapporto non sussiste tra l'art. 171 della l. 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d'autore (nella specie, abusiva riproduzione di prodotti fonici mediante contraffazione e smercio di musicassette) e la norma di cui all'art. 648 c.p. Costituisce, pertanto, ricettazione, e non concorso nel reato di cui alla citata norma speciale, l'acquisto di musicassette abusivamente contraffatte da altri. Cassazione penale, sez. II, 8 giugno 1983, Cass. pen. 1984, 2419 (s.m.). La diffusione a mezzo radiotelevisione di opere protette dal diritto di autore, effettuata con l'uso di registrazioni preesistenti, e' illecita se manca il consenso dell'autore. Il reato, previsto dall'art. 171, lett. b)l. diritto di autore del 1941 n. 633, non e' depenalizzato dalla l. 24 novembre 1981 n. 689. Pretura Bibbiena 5 ottobre 1982, Dir. autore 1983, 60. Nella tutela penalistica del diritto di autore vanno ricompresi sia i fatti di esecuzione, rappresentazione e recitazione in pubblico, sia quelli di diffusione, realizzati cioe' con mezzi tecnici che consentono la trasmissione a distanza. Cassazione penale, sez. III, 2 dicembre 1982, Dir. autore 1983, 54. La radiodiffusione di opere dell'ingegno, con qualsiasi mezzo effettuata, da parte di chi non abbia corrisposto i compensi dovuti, e' ricompresa nel divieto dell'art. 171, lett. b)l. 22 aprile 1941 n. 633, ma non e' piu' prevista come reato dalla legge (art. 32 l. n. 689 del 1981) per intervenuta di penalizzazione della norma suddetta. Pretura Pontedera 23 marzo 1983, Dir. autore 1983, 354. I reati di cui al comma 1 dell'art. 171 legge n. 633 del 1941 sono puniti con la sola pena della multa, ma le particolari ipotesi di cui al comma 2 sono punite con la pena della reclusione, in alternativa a quella della multa. Non vi e' dubbio che le fattispecie di cui al comma 2 costituiscano delle ipotesi aggravate dei reati-base previsti dal comma 1. La dottrina e la giurisprudenza del supremo collegio hanno ritenuto che la norma contenuta nel comma 2 dell'art. 171 commina una pena piu' grave per i reati previsti nel comma 1, qualora siano commessi con le circostanze descritte nella stessa norma, sicche' queste ultime presuppongono il reato principale, del quale rappresentano un "quid pluris", accidentale, senza pero' determinare un diverso contenuto costitutivo e quindi un'autonomia strutturale. Ne consegue che il reato di cui al citato art. 171 lett. b), in virtu' del disposto di cui al comma 2 dell'art. 32 legge n. 689 del 1981, non puo' considerarsi depenalizzato. Pretura Gioia del Colle 16 marzo 1983, Dir. autore 1983, 350. Le ipotesi di reato previste rispettivamente dal comma 1 e 2 dell'art. 171 l. dir. autore del 1941 n. 633 hanno ad oggetto materie eterogenee. Nelle ipotesi di cui al comma 1 si ha l'abusiva diffusione e l'abusivita' consiste nella mancata corresponsione dei diritti patrimoniali; nella seconda si ha una illegittima diffusione di opere non destinate alla pubblicazione, il plagio, ovvero la mutilazione dell'opera onde offendere l'onore dell'autore. Pertanto, alle ipotesi di reato di cui al comma 1 dell'art. 171 si applica la norma di depenalizzazione a norma dell'art. 32, comma 1 l. 24 novembre 1981 n. 689. Pretura S.Giovanni V. 4 marzo 1983, Dir. autore 1983, 344 (nota). La radiodiffusione di opere dell'ingegno dai locali dell'impresa emittente e' soggetta al consenso dell'autore dell'opera sia che si tratti di radiodiffusione mediante esecuzione dal vivo che di opera registrata su disco. La violazione del diritto esclusivo di autore di diffusione integra gli estremi del reato previsto dall'art. 171, lett. b l. 22 aprile 1941 n. 633. Pretura S.Remo 20 gennaio 1983, Dir. autore 1983, 340. Con la norma dell'art. 171, lett. b della legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633, il legislatore ha inteso comprendere nella tutela penale del diritto di autore tanto i fatti di esecuzione, rappresentazione e recitazione in pubblico quanto i fatti di diffusione realizzati con mezzi tecnici che consentono la trasmissione a distanza. Non e' lecita la trasmissione radiofonica o televisiva, senza il consenso dell'autore, di brani musicali utilizzando dischi lecitamente incisi. Infatti, il disposto dell'art. 19 della legge del 1941 n. 633 cit. precisa che i diritti esclusivi di autore previsti nei precedenti art. 12-18 sono tra loro indipendenti e pertanto il diritto di riprodurre (mediante incisione su disco) ed il diritto di diffondere (art. 16) sono entrambi diritti esclusivi ed indipendenti tra loro. Cassazione penale, sez. III, 15 dicembre 1982, Dir. autore 1983, 336. La radiodiffusione di composizioni musicali protette a norma della legge sul diritto d'autore 22 aprile 1941 n. 633 rientra nel diritto esclusivo dell'autore dell'opera, e, pertanto, se effettuato senza il consenso dell'autore o di chi per lui (nella specie la societa' italiana degli autori ed editori) e' illecita e da' luogo a responsabilita' penale a norma dell'art. 171 lett. b) della citata legge. Pretura Riva del Garda 25 maggio 1982, Giur. merito 1983, 347. -Conforme- Pretura Riva del Garda 9 giugno 1982, Dir. autore 1983, 56. Difetta l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 171 l. 633/1941 nel titolare di un'emittente radiofonica privata che abbia manifestato la volonta' di corrispondere il compenso spettante agli autori delle composizioni musicali messe in onda e, in attesa di un accordo con la S.I.A.E., abbia inutilmente richiesto a quest'ultima notizie sul repertorio tutelato. Pretura Rimini 24 ottobre 1981, Foro it. 1982, II,71. Il termine "diffonde" usato dall'art. 171 lett. b)l. 22 aprile 1941 va interpretato in relazione all'art. 16 della stessa legge e l'indicazione nella stessa norma dell'art. 171 della radiodiffusione a mezzo altoparlante azionato in pubblico serve soltanto a togliere dubbio sulla portata dei termini rappresentazione ed esecuzione. Pretura Milano 28 ottobre 1981, Dir. autore 1982, 450. La tutela penale del diritto di autore per l'utilizzazione abusiva di opere da parte di emittenti radiofoniche e televisive e' prevista dall'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633, che alla lett. b) punisce chi diffonde un'opera altrui senza averne diritto. Tribunale Vicenza 18 giugno 1982, Dir. autore 1982, 448. Costituisce reato ai sensi dell'art. 171 lett. b l. 22 aprile 1941 n. 633, la radiodiffusione di composizioni musicali senza l'autorizzazione da parte della SIAE mandataria degli autori delle composizioni stesse. Tribunale Firenze 10 febbraio 1982, Dir. autore 1982, 442. La diffusione o la radiodiffusione di un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo o di una composizione musicale operata da chi non si sia preventivamente munito dell'autorizzazione dell'autore costituisce illecito penale sanzionato dall'art. 171 lett. B della l. n. 633 del 22 aprile 1941. La detta responsabilita' penale e' esclusa nel caso di radiodiffusione di opere riprodotte su dischi. Tribunale Busto Arsizio 22 dicembre 1981, Dir. autore 1982, 62. L'art. 171 lett. b della legge sul diritto di autore prevede come ipotesi di reato non solo il fatto di chi, senza consenso, rappresenta, esegue o recita in pubblico opere tutelate, ma anche la diffusione a distanza di dette opere, mediante radio, televisione o uno degli altri mezzi indicati dall'art. 16 della legge stessa. Pretura Barra 22 aprile 1982, Dir. autore 1982, 304. Per diffondere un brano musicale, allorquando l'autore del brano stesso risulti iscritto alla SIAE, occorre munirsi del prescritto permesso da rilasciarsi da quest'ultimo, pena, nella ipotesi di inosservanza, le sanzioni previste dall'art. 171, comma 1, lett. B l. 22 aprile 1941 n. 633. E' di tutta evidenza che la cennata previsione legislativa deve trovare applicazione anche nel caso in cui si diffonda un'opera senza il consenso dell'autore non iscritto alla SIAE. Le condotte giuridiche prese in considerazione dal richiamato art. 171 lett. B corrispondono esattamente alla violazione di altrettanti diritti soggettivi esclusivi riconosciuti all'autore dalla stessa legge n. 633/41 negli artt. 15 e 16. Pretura Belluno 30 ottobre 1981, Dir. autore 1982, 298. L'acquisto di musicassette provenienti da reato in quanto riprodotte abusivamente ed il successivo smercio di esse realizzano un concorso di reati (art. 648 c.p. e art. 171, lett. E l.d.l. 22 aprile 1941 n. 633) e non danno luogo ad un concorso apparente di norme da risolversi alla stregua del principio di specialita' (art. 15 c.p.). Tribunale Rovigo 5 febbraio 1982, Dir. autore 1982, 295. L'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 alla lett. B, considera, assoggettandola a sanzione penale, la violazione di quei diritti esclusivi dell'autore di "eseguire", di "rappresentare", di "recitare" in pubblico e di "diffondere" opere protette. Poiche' il contenuto di questi diritti viene definito negli art. 15 (per la esecuzione, rappresentazione e recitazione in pubblico) e 16 (per la diffusione) della stessa legge, e' evidente che l'interprete deve necessariamente fare riferimento a quelle definizioni ogni qual volta si tratti di individuare la portata e la estensione dei relativi concetti. Tribunale Bologna 4 febbraio 1982, Dir. autore 1982, 224. L'art. 171 lett. B l. 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d'autore, nonostante la sua genericita' e la sua ampiezza (ed anzi proprio grazie a queste) ricomprende tra le ipotesi sanzionate anche quella della diffusione delle opere dell'ingegno. Tribunale Savona 29 dicembre 1981, Dir. autore 1982, 223. Risponde del reato di cui all'art. 171 lett. B l. 22 aprile 1941 n. 663 chiunque, senza averne diritto, e cioe' senza aver corrisposto i prescritti proventi agli autori - e per essi alla S.I.A.E. che ne rilascia relativa attestazione "autorizzativa" - utilizza economicamente opere dell'ingegno altrui, quali composizioni musicali in qualunque forma diffuse. Pretura Castelfranco V. 15 maggio 1981, Giur. merito 1981, 1312 (nota). La diffusione senza previa autorizzazione di composizioni musicali tutelate dalla S.I.A.E. da parte di una emittente radiofonica locale non e' preveduta dalla legge come reato. Pretura Bergamo 9 gennaio 1981, Giur. it. 1981, II,445. -Conforme- Pretura Rieti 11 febbraio 1981, Giur. it. 1981, II,445. Il regime generale della radiodiffusione di opere dell'ingegno protette dal diritto di autore e' quello della preventiva autorizzazione della SIAE, cui e' riservata dalla legge in via esclusiva l'attivita' di intermediario per l'esercizio del diritto d'autore e, quindi, anche di quello di radiodiffusione. L'art. 171 lett. B l. dir. autore 22 aprile 1941 n. 633 prevede come ipotesi di reato anche la diffusione radiofonica di musica gia' eseguita e incisa su dischi. Pretura Castelfranco V. 2 giugno 1981, Dir. autore 1981, 434. L'emissione radiofonica o televisiva di opere musicali registrate su dischi senza l'autorizzazione della SIAE e, quindi, "invito auctore", integra gli estremi del reato di cui all'art. 171 lett. B l. 22 aprile 1941 n. 633. Tribunale Reggio Emilia 24 giugno 1981, Dir. autore 1981, 428. Foro it. 1981, II,275. -Conforme- Pretura Verona 21 marzo 1979, Giur. merito 1982, 416. -Conforme- Pretura Bari 9 dicembre 1980, Dir. autore 1981, 104. -Conforme- Tribunale Cremona 19 dicembre 1980, Dir. autore 1981, 82. -Conforme- Pretura Pontassieve 12 marzo 1981, Dir. autore 1981, 431. La indebita registrazione su nastro, a scopo di lucro, della trasmissione televisiva di una partita internazionale di calcio costituisce reato ai sensi degli art. 79 n. 2 e 171 lett. F, della l. 22 aprile 1941 n. 633. Cassazione penale, sez. III, 23 gennaio 1978, Riv. dir. sport 1981, 55. Il trattamento preferenziale attribuito dagli art. 51-60 l. 22 aprile 1941 n. 633, all'ente pubblico esercente il servizio della radiodiffusione non si estende alle emittenti private: ne consegue che queste ultime, per conseguire le facolta' di diffondere un'opera dell'ingegno, debbono ottenere, allorche' l'autore sia iscritto alla SIAE, la preventiva autorizzazione di questa, donde l'integrabilita', in caso contrario, del delitto previsto dall'art. 171 di tale legge. Tribunale Pistoia 24 novembre 1979, Giur. it. 1981, II,94 (nota). Non e' consentito distinguere tra esecuzione e diffusione dell'opera musicale al fine di configurare la legittimita' della seconda per effetto del solo consenso dato alla prima. La diffusione dell'opera musicale senza il consenso dell'autore, penalmente sanzionata dall'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633, comprende la diffusione con ogni mezzo, ivi compresa la "radiodiffusione" e la "telediffusione". Pretura Pontassieve 12 marzo 1981, Dir. autore 1981, 242. L'emittente televisiva privata che diffonda composizioni musicali tutelate senza il consenso dell'autore o della S.I.A.E., viola l'art. 171, lett. b) della l. n. 633 del 1941. Pretura Pontassieve 12 marzo 1981, Riv. dottori comm. 1981, 896 (s.m.). Risponde del delitto di abusiva diffusione di opere altrui il responsabile di una emittente radiofonica locale che trasmetta composizioni musicali coperte da diritto d'autore senza la previa necessaria autorizzazione dell'autore stesso o della SIAE. Pretura Verona 5 marzo 1980, Giur. it. 1981, II,94 (nota). E' responsabile a norma dell'art. 171 della legge sul diritto di autore n. 633 del 1941, in relazione agli art. 13, 17 e 61 della stessa legge, chi detiene per la vendita musicassette illecitamente riprodotte, prive del timbro S.I.A.E. Pretura Forli' 22 maggio 1980, Dir. autore 1980, 473. La falsita' del timbro S.I.A.E. apposto su musicassette illecitamente riprodotte non richiede una perizia se puo' essere percepita, in base a dati oggettivi immediatamente visibili, dai funzionari S.I.A.E. Corte appello Cagliari 7 marzo 1980, Dir. autore 1980, 472. L'impianto ripetitore rientra tra i mezzi analoghi, a cui fa riferimento l'art. 16 della l. n. 633/41, e pertanto trova applicazione l'art. 171, lett. A e B n. 633/41 per l'attivita' di diffusione di opere altrui attuata mediante i ripetitori di programmi esteri. Pretura Salo' 18 maggio 1979, Giur. merito 1981, 788. La indebita registrazione su nastro, a scopo di lucro, della trasmissione televisiva di una partita internazionale di calcio costituisce reato ai sensi degli art. 79 n. 2 e 171 lett. F, della l. 22 aprile 1941 n. 633. Cassazione penale, sez. III, 23 gennaio 1978, Riv. dir. sport 1981, 55. Risponde del delitto di abusiva diffusione di opere altrui il responsabile di una emittente radiofonica locale che trasmetta composizioni musicali coperte da diritto d'autore senza la previa necessaria autorizzazione dell'autore stesso o della SIAE. Pretura Verona 5 marzo 1980, Giur. it. 1981, II,94 (nota). La indebita registrazione su nastro, a scopo di lucro, della trasmissione televisiva di una partita internazionale di calcio costituisce reato ai sensi degli artt. 79 n. 2 e 171 lett. F, della l. 22 aprile 1941 n. 633. Cassazione penale, sez. III, 23 gennaio 1978, Riv. dir. sport 1981, 55. La legge sul diritto d'autore tutela anche le riduzioni delle opere originali, come si verifica quando l'autore ha ridotto in forma di gran lunga inferiore un soggetto ormai appartenente al comune patrimonio artistico archeologico (nella specie: medaglione con segni e simboli di civilta' atzeca), ma con elaborazione di carattere creativo a causa del tipo della riduzione e delle particolari caratteristiche a scelta del senso artistico dell'elaboratore. La messa in commercio di copie di siffatta opera da parte di altri integra pertanto il reato previsto dalla legge speciale. Cassazione penale, sez. VI, 11 marzo 1980, Giust. pen. 1980, II,558. Per avere diritto a diffondere a mezzo radio un brano musicale protetto in base alla legge sul diritto d'autore e' necessario avere preventiva autorizzazione dell'autore o, se questi sia iscritto alla SIAE, di tale ente intermediario. All'autore di opera incisa su disco spetta il diritto esclusivo di eseguire pubblicamente e radiodiffondere l'opera mediante l'impiego del disco. Nessun affievolimento di tale diritto e' previsto dalla l.d.a. nella sezione dedicata alle opere radiodiffuse. La violazione di questo diritto comporta anche la responsabilita' penale prevista dall'art. 171 lett. b) l. cit. Pretura Firenze 19 maggio 1980, Dir. autore 1980, 199. Sussiste il reato previsto dall'art. 171 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 qualora emittenti radiofoniche private diffondano composizioni musicali senza averne il diritto. Non si puo' infatti ritenere che, a seguito della liberalizzazione della radiodiffusione per la declaratoria di incostituzionalita' del monopolio della RAI, il "diritto esclusivo di radiodiffusione" spetti ora a qualsiasi soggetto che proponga di utilizzare, attraverso la radio, di un'opera altrui. Pretura Milano 17 luglio 1979, Giust. pen. 1980, II,499 (nota). Il reato di riproduzione dell'opera altrui di cui all'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 e' reato formale, di mera condotta, per la cui verificazione non e' richiesto che si produca un evento essendo sufficiente l'azione o l'omissione del colpevole. (Fattispecie in cui una ditta commerciale aveva adottato come proprio fregio, nell'elenco telefonico, nelle lettere, ecc. la faccia esterna del coperchio del fonte battesimale in marmo esistente nel Battistero della Basilica di S. Bartolomeo alle Due Torri di Bologna, opera dell'ingegno di architetto). Cassazione penale, sez. III, 26 settembre 1979, Giust. pen. 1980, II,484 (s.m.). Cass. pen. 1981, 640 (s.m.). L'abusiva riproduzione e vendita di musicassette relative ad opere dell'ingegno tutelate, con apposizione di falso timbro SIAE e contraffazione di marchi delle case produttrici fonografiche, tali da trarre in inganno il compratore, integra i reati di cui agli art. 468, 473 e 517 c.p. e dall'art. 171 l. sul diritto d'autore. Tribunale Palermo 27 settembre 1979, Dir. autore 1980, 85. La radiodiffusione di opere musicali, sia pure registrate, senza il preventivo consenso dell'autore (titolare del diritto esclusivo di radiodiffusione dell'opera) o della S.I.A.E. (se l'autore e' affiliato a questo ente), integra il reato di cui all'art. 171, comma 1, lett. b) della l. 22 aprile 1941 n. 633. Pretura Verona 5 marzo 1980, Giur. merito 1980, 862. -Conforme- Cassazione penale, sez. III, 29 febbraio 1980, Dir. autore 1980, 176. -Conforme- Pretura Verona 13 marzo 1980, Dir. autore 1980, 95. Ai sensi dell'art. 171 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 l'autorizzazione preventiva dell'autore (e quindi della S.I.A.E.) e' necessaria anche per la radiodiffusione di opere incise su disco, tutte le volte che non si versi nelle eccezionali ipotesi previste dagli art. 52 e 58 della legge (di trasmissione, cioe', da teatri, sale da concerto ed altro luogo pubblico). Cassazione penale, sez. III, 12 novembre 1979, Cass. pen. 1980, 1645 (s.m.). La diffusione a mezzo ripetitore tv di programmi televisivi emessi da una stazione estera e' soggetta al preventivo consenso del titolare, per l'Italia, dei diritti d'autore delle opere utilizzate. In mancanza del consenso il titolare dell'impresa di ripetizione dei programmi e' responsabile a norma degli art. 171 lett. b) e 172 l. 22 aprile 1941 n. 633. Pretura Cingoli 20 giugno 1980, Dir. autore 1980, 329. Sussiste il reato previsto dall'art. 171 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 qualora emittenti radiofoniche private diffondano composizioni musicali senza averne il diritto. Non si puo' infatti ritenere che, a seguito della liberalizzazione della radiodiffusione per la declaratoria di incostituzionalita' del monopolio della RAI, il "diritto esclusivo di radiodiffusione" spetti ora a qualsiasi soggetto che proponga di utilizzare, attraverso la radio, di un'opera altrui. Pretura Milano 17 luglio 1979, Giust. pen. 1980, II,499 (nota). Nel caso in cui la violazione del diritto esclusivo dell'autore di un'opera - sanzionato penalmente dall'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 - sia avvenuta per mezzo della stampa, ne deriva, a norma dell'art. 57 c.p., la responsabilita' del direttore del periodico che abbia omesso di esercitare il controllo necessario ad impedire la commissione di tale reato con la pubblicazione, con la conseguenza, a termini dell'art. 185 c.p., della sua responsabilita' per i danni cagionati all'autore dell'opera. Cassazione civile, sez. III, 2 aprile 1980 n. 2145, Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 4. Un rapporto scientifico, redatto in poche copie in esecuzione di un contratto di ricerca, e' diretto a dimostrare al committente lo stato degli studi in una determinata materia, il quale venga firmato dal direttore di istituto a livello universitario al solo fine di certificarne la provenienza come espressione di lavoro di scuola, non integra plagio ed appropriazione di paternita' dell'opera altrui, che sia stata riportata nel contenuto del rapporto medesimo, in considerazione della sua circoscritta e peculiare destinazione, nonche' della non qualificabilita' di detta sottoscrizione come assunzione (abusiva) di paternita'. Cassazione civile, sez. I, 9 marzo 1979 n. 1472, Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 3 La radiodiffusione, non autorizzata dalla S.i.a.e., di brani musicali coperti dal diritto d'autore, costituisce diffusione abusiva di opera altrui mediante altoparlante azionato in pubblico. Pretura Cairo Montenotte 11 ottobre 1977, Giur. merito 1979, 108 La radiodiffusione, non autorizzata dalla S.i.a.e. o dall'autore, di brani musicali coperti dal diritto d'autore ,integra il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) della l. 22 aprile 1941 n. 633. Pretura Firenze 7 dicembre 1977, Giur. merito 1979, 108 Posto che: a) gli impianti ripetitori di segnali irradiati da organismi televisivi esteri vanno qualificati come mezzi di diffusione; b) il consenso dell'autore o della societa' di autori straniera alla diffusione televisiva della creazione intellettuale e' limitato al paese nel quale avviene la trasmissione originaria, la riemissione nel territorio nazionale, a mezzo ripetitore, di programmi televisivi stranieri in assenza di preventiva autorizzazione della SIAE, per le opere da essa tutelate, integra, ove sussista colpa e non volonta' dolosa, gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 172 l. 22 aprile 1941 n. 633. Pretura Salo' 1 giugno 1979, Foro it. 1979, 430,II Costituisce reato, a norma dell'art. 171, lett. f) l. 22 aprile 1941 n. 633, la registrazione a scopo di lucro, su nastro magnetico, della trasmissione televisiva di uno spettacolo sportivo. Cassazione penale, sez. III, 18 ottobre 1978, Dir. autore 1979, 73 (nota) Nel termine "diffonde" di cui all'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633, e' compreso, anche per l'esplicito richiamo dell'art. 16, la diffusione a mezzo della radio (radiodiffusione). Con le norme di cui agli art. 51-60 della l. 22 aprile 1941 n. 633 il legislatore intese attribuire una posizione di privilegio solo all'ente esercente il servizio di radiodiffusione ,a quella data riservato allo Stato. Di conseguenza dalla dichiarazione di incostituzionalita' del monopolio statale alla radiodiffusione, non e' conseguito un diritto soggettivo perfetto per gli altri soggetti e commette quindi il reato di cui all'art. 171 il titolare di una radio (c.d. libera) che diffonde una composizione musicale altrui senza averne diritto. Pretura Milano 14 febbraio 1978, Giur. merito 1979, 88