MASSIME CIVILI E PENALI DIRITTO D'AUTORE
massime civili e penali sino a tutto il 1999 - PARTE 1
PREME EVIDENZIARE CHE CON LA LEX 18 AGOSTO 2000 N. 248, IN MATERIA DI
DISPOSIZIONI PENALI L' ART 171 E' RIMASTO IMMUTATO, L'ART. 171 BIS E' STATO
SOSTITUITO COSI' COME IL 171 TER, IL 171 QUATER E' RIMASTO IMMUTATO E SONO
STATI INSERITI GLI ARTT. 171 QUINQUIES-NOVIES.
Sono innovative le previsioni di cui agli artt. 16 - 18 - 19 della L. 248/'2000
La riproduzione mediante fotocopiatura da parte di copisterie di opere
protette dal diritto di autore, senza consenso dell'autore o di chi per
esso, integra il diritto di cui all'art. 171 comma 1 lett. a) della legge
sul diritto di autore. L'ipotesi prevista e punita dall'art. 171 cit.
va distinta da quella dell'art. 1 della l. n. 159 del 1993 che sanziona
l'illiceita' della abusiva riproduzione, ai fini di lucro, della
composizione grafica di opere o parti di opere, indipendentemente dalla
circostanza che esse siano ancora protette o di pubblico dominio.
Corte appello Bologna, 26 febbraio 1999
Dir. autore 1999, 494 nota (FABIANI)
L'art. 171 ter comma 1 lett. c), della legge sul diritto di autore, che
prevede l'obbligo del contrassegno Siae sui supporti di opere, trova il
suo completamento sotto il profilo descrittivo nel r.d. n. 1369 del 1942 e,
in particolare, nell'art. 12 con cui ben puo' essere coordinato. Esso si
applica anche nel caso di CD ROM contenenti videogiochi in cui le
diverse fasi del gioco si esplicano e si susseguono attraverso
"immagini in movimento". Sono esclusi dall'ambito di tutela della
norma solo i programmi per elaboratori che non producono immagini in
movimento.
Cassazione penale sez. III, 29 aprile 1999, n. 1204
Dir. autore 1999, 489
Il reato previsto dall'art. 171 ter comma 1 lett. c) della l. 22 aprile
1941 n. 633 concorre con il delitto di ricettazione quando l'imputato
abbia in precedenza acquistato le videocassette prive del contrassegno SIAE,
consapevole della loro illecita provenienza.
Pretura Milano, 26 gennaio 1999
Foro ambrosiano 1999, 335 nota (GUALTIERI)
La condotta prevista dall'art. 171 ter comma 1 lett. c) della l. 22 aprile
1941 n. 633 si realizza solo con la vendita del bene. La semplice
offerta in vendita al pubblico, senza che il bene sia materialmente
trasferito all'acquirente, integra invece gli estremi del tentativo
quando siano stati compiuti atti idonei ed inequivocabilmente
diretti alla commissione del reato.
Pretura Milano, 26 gennaio 1999
Foro ambrosiano 1999, 335 nota (GUALTIERI)
L'art. 171 ter comma 1 lett. c) della l. 22 aprile 1941 n. 633 non e' una
norma penale in bianco in quanto il precetto e' gia'
compiutamente determinato senza che sia necessario ricorrere per la sua
integrazione alla disciplina del contrassegno Siae, contenuta nella
legge sul diritto d'autore e nel relativo regolamento di esecuzione.
Pretura Milano, 26 gennaio 1999
Con il d.lg. 6 novembre 1994 n. 685 il legislatore, attuando la
direttiva del consiglio Cee n. 92/100 del 19 novembre 1992, si e'
limitato ad inserire nell'art. 171 ter, comma 1 lett. c) della l. 22 aprile
1941 n. 633 il contenuto dell'art. 2 d.l. 26 gennaio 1987 n. 9, conv.
nella l. n. 121 del 1997. Trattandosi di norma riproduttiva della disciplina
preesistente non e' stata operata alcuna innovazione normativa e,
pertanto, non si e' verificato alcun fenomeno di "abrogatio legis" o di
successione di leggi penali nel tempo.
Pretura Milano, 26 gennaio 1999
Foro ambrosiano 1999, 335 nota (GUALTIERI)
E' legittimo il sequestro probatorio di CD Rom contenenti
videogiochi, privi di contrassegno Siae, in relazione all'ipotesi di reato
di cui all'art. 171 ter, comma 1 lett. c) l. 22 aprile 1941 n. 633, quando
non possa escludersi che i suddetti videogiochi siano essenzialmente
costituiti da "sequenze di immagini in movimento" e non siano quindi
qualificabili come "programmi per elaboratori".
Cassazione penale sez. III, 6 maggio 1999, n. 1716
Riv. pen. 1999, 653
In tema di protezione delle opere d'ingegno nel campo dei prodotti
audiovisivi, la distribuzione commerciale e la detenzione per la
vendita di videocassette, contenenti opere cinematografiche prive del timbro
della Siae, costituisce indice univoco della loro riproduzione abusiva e
rientra nell'ambito di operativita' dell'art. 171 ter l. 22 aprile 1941, n.
633 e successive modifiche.
Cassazione penale sez. III, 11 gennaio 1999, n. 1746
Cass. pen. 1999,3226 (s.m.)
In materia di diritto d'autore il reato di detenzione per la vendita di
musicassette prive di marchio della Siae non e' stato
depenalizzato dall'art. 20 del d.lg. 16 novembre 1994, n. 685. Tale
decreto, con l'art. 1, ha introdotto nella l. n. 633 del 1941,
contenente disposizioni sulla protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio, l'art. 171 ter che, al comma 1 lett. a)
e c) riproduce le norme formalmente abrogate dalle leggi 29 luglio 1981,
n. 40 e 20 luglio 1985, n. 400. Il ricorso alla tecnica
dell'interpolazione mostra la volonta' di inserire le nuove previsioni
penali quali parte integrante della legge fondamentale del diritto
d'autore, cosi' che il regolamento di esecuzione richiamato dall'art. 171
ter non e' che quello approvato con il r.d. 18 maggio 1942, n. 1369.
Cassazione penale sez. III, 22 gennaio 1999, n. 2316
Cass. pen. 1999,3221 (s.m.)
Prima dell'entrata in vigore del d.lg. 29 dicembre 1992 n. 518, che ha
disciplinato in sede penale la tutela dei programmi per elaboratore
elettronico, in attuazione della direttiva comunitaria n. 250 del 1991, la
condotta di duplicazione a fini di lucro dei predetti programmi non
era prevista dalla legge come reato, non potendo estendersi alla
fattispecie, per il divieto di analogia, la normativa relativa all'abusiva
duplicazione e commercializzazione di musicassette e videocassette,
trattandosi di materie e prodotti diversi, la cui duplicazione avviene
in modo distinto da quello elettronico.
Pretura Napoli, 14 aprile 1999
Foro napoletano 1999, 87
La norma penale introdotta dall'art. 10 d.lg. n. 518 del 1992 non e' in
contrasto con l'art. 25 comma 2 cost., sotto il profilo di una
genericita' eccessiva tale da impedire la possibilita' di selezionare
validamente una fattispecie penale, poiche' l'elemento soggettivo del dolo
specifico, di cui alla previsione "a fini di lucro", deve essere inteso in
senso stretto, vale a dire come intenzione dell'agente di conseguire uno
specifico vantaggio nell'ambito di una attivita' di natura commerciale e
non gia' semplicemente come volonta' di risparmio del costo d'acquisto
del software.
Pretura Milano, 8 marzo 1999
Foro ambrosiano 1999, 212 (s.m.)
La fattispecie penale consistente nella duplicazione di software a fini
di lucro, introdotta nel nostro ordinamento giuridico dall'art. 10 d.lg. n.
518 del 1992, non si pone in contrasto con la direttiva Cee n. 250/91,
ancorche' essa non preveda tale specifica ipotesi. Le direttive comunitarie
infatti vincolano gli Stati membri cui sono rivolte per quanto riguarda
il risultato da raggiungere, ma fanno salva la competenza degli organi
nazionali in merito alla forma e ai mezzi; inoltre la necessita' di
armonizzazione e ravvicinamento degli Stati membri e finalizzata, alla
luce degli art. 100 e 101 del trattato istitutivo della Comunita',
alla instaurazione e al funzionamento di un mercato comune in
regime di concorrenza, funzionale a sua volta ad uno sviluppo armonioso ed
equilibrato delle attivita' economiche nell'interesse della Comunita'. La
norma penale in esame, volta a sanzionare l'abusiva riproduzione di
software a fini di lucro, si inserisce pertanto in modo "armonioso"
rispetto al diritto comunitario, costituendo il comportamento vietato
presupposto primo che da' origine a quel commercio abusivo di software
che la normativa comunitaria intende reprimere.
Pretura Milano, 8 marzo 1999
Foro ambrosiano 1999, 212 (s.m.)
E' legittimo il sequestro probatorio di CD Rom contenenti
videogiochi, privi di contrassegno Siae, in relazione all'ipotesi di reato
di cui all'art. 171 ter, comma 1 lett. c) l. 22 aprile 1941 n. 633, quando
non possa escludersi che i suddetti videogiochi siano essenzialmente
costituiti da "sequenze di immagini in movimento" e non siano quindi
qualificabili come "programmi per elaboratori".
Cassazione penale sez. III, 6 maggio 1999, n. 1716
Riv. pen. 1999, 653
Il reato previsto dall'art. 171 ter comma 1 lett. c) della l. 22 aprile
1941 n. 633 concorre con il delitto di ricettazione quando l'imputato
abbia in precedenza acquistato le videocassette prive del contrassegno SIAE,
consapevole della loro illecita provenienza.
Pretura Milano, 26 gennaio 1999
Foro ambrosiano 1999, 335 nota (GUALTIERI)
La condotta tipizzata dall'art. 171 ter, comma 1 lett. c, l. 22 aprile
1941 n. 633, introdotto dall'art. 17 d.lg. 16 novembre 1994 n. 685, consiste
nel vendere o noleggiare supporti non contrassegnati dalla Siae, ai
sensi della stessa legge o del regolamento di esecuzione. Poiche' il
d.lg. n. 685 del 1994 nulla dispone in merito alla applicazione dei
contrassegni ed il suo regolamento non e' stato ancora emanato, ne' la l.
n. 633 del 1941 impone l'obbligo del contrassegno per i supporti in
questione ed il suo regolamento disciplina solo le opere letterarie,
l'azione di colui che non applica i contrassegni imposti dalla Siae
non e' tipica e non corrisponde alla peculiare forma di aggressione
del bene tutelato contenuta nel modello legale.
Cassazione penale sez. III, 10 febbraio 1998, n. 3419
Giust. pen. 1999,II, 247 (s.m.)
Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 e
successive modificazioni e' configurabile nel caso di
radiodiffusione di composizioni musicali, su qualsiasi supporto
fissate, senza il consenso dell'autore e, per esso, della Siae.
Cassazione penale sez. III, 2 giugno 1998, n. 7935
Riv. pen. 1999, 190
Il precetto dell'art. 117 ter lett. c) della legge sul diritto
d'autore non integra una norma penale in bianco essendo compiutamente
delineato in tutti i suoi elementi costitutivi. Il richiamo ad una norma
legislativa o regolamentare operato dall'articolo e' finalizzato
esclusivamente a legittimare la Siae all'apposizione del bollino. La
norma risulta comunque integrata dal regolamento di esecuzione approvato
con il r.d. 18 maggio 1942 n. 1369 espressamente richiamato dall'art. 171
bis della legge.
Pretura Roma, 23 novembre 1998
Cass. pen. 1999,2393
Le condotte di cui alle lett. b) e c) possono costituire diverse
ipotesi di reato in quanto gli elementi costitutivi delle due
fattispecie non coincidono. La previsione delle lett. c) puo'
altresi' essere assorbita in quella della lett. b) posto che la
mancanza del bollino puo' essere indizio dell'abusivita' della
riproduzione.
Pretura Roma, 23 novembre 1998
Cass. pen. 1999,2393
La previsione dell'art. 171 della legge sul diritto di autore
configura alle lett. a) e b) due autonome ipotesi di reato con la
conseguente possibilita' di concorso tra la riproduzione abusiva delle
cassette e la successiva vendita o detenzione per la vendita.
Pretura Roma, 23 novembre 1998
Cass. pen. 1999,2393
In tema di protezione del diritto di autore di cui alla l. 22 aprile 1941
n. 633, quando l'autore abbia autorizzato la registrazione dell'opera
musicale, la radiodiffusione di essa senza autorizzazione configura il
reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633.
Infatti la tutela del diritto di autore, per quanto riguarda la
radiodiffusione, trova una protezione piu' accentuata rispetto ad ogni
altro mezzo di divulgazione, giacche' la cessione del diritto di porre
in commercio l'opera non spoglia l'autore del diritto di radiodiffonderla,
nemmeno nell'ipotesi in cui tale cessione autorizzi la riproduzione
dell'opera mediante impiego del disco o altro strumento meccanico.
Cassazione penale sez. III, 2 giugno 1998, n. 7935
Giust. pen. 1999,II, 427
L'abusiva riproduzione, mediante fotocopiatura, di opere letterarie (nella
specie, testi universitari) protette dal diritto d'autore costituisce
reato.
Corte appello Bologna, 4 dicembre 1998
Foro it. 1999,II, 342
In tema di diritto di autore il d.lg. 16 novembre 1994, n. 685, nel
risistemare organicamente l'intera materia attraverso l'inserimento
dell'art. 171 ter nella l. 22 aprile 1941, n. 633, ha nuovamente
menzionato il regolamento di esecuzione, senza indicarne gli estremi. Il
riferimento deve intendersi operato al regolamento approvato con r.d. 18
maggio 1942, n. 1369, che all'art. 12 comma 3 prevede l'apposizione
dei contrassegni alle categorie di opere che devono esserne oggetto in
applicazione delle disposizioni di legge.
Cassazione penale sez. III, 16 giugno 1998, n. 8880
Cass. pen. 1999,3221 nota (FLORA)
In tema di tutela dei diritti di autore, la radiodiffusione e' uno dei
mezzi oggetto del diritto di diffondere, il quale e' uno dei diritti
di utilizzazione economica dell'opera spettanti solo all'autore.
Pertanto, allorche' abbia per oggetto un'opera protetta dal diritto di
autore, sia che avvenga in diretta sia che avvenga mediante l'impiego del
disco o nastro in cui l'opera e' registrata, richiede, se effettuata dai
locali dell'ente emittente, il consenso dell'autore, in mancanza del quale
la radiodiffusione e' illecita ed e' penalmente sanzionabile a norma
dell'art. 171 lett. b) l. 22 aprile 1941, n. 633.
Cassazione penale sez. III, 23 aprile 1998, n. 7382
Cass. pen. 1999,2960 (s.m.) Giust. pen. 1999,II, 311 (s.m.)
In materia di diritto d'autore con il d.lg. 16 novembre 1994 n. 685 il
legislatore ha inteso riaffermare il valore centrale della l. 22 aprile
1941 n. 633, tanto che si e' operata la scelta di aggiornare il corpo
normativo originario attraverso l'interpolazione, senza alterarne la
struttura. Il ricorso alla tecnica dell'interpolazione mostra chiaramente
la volonta' di inserire le nuove previsioni penali quale parte integrante
della legge fondamentale sul diritto d'autore, cosi' che il regolamento di
esecuzione richiamato dall'art. 171 ter altro non e' che quello approvato
con r.d. 18 maggio 1942 n. 1369. L'art. 171 ter comma 1 lett. c) trova,
pertanto, il suo completamento nel citato r.d., restando cosi' penalmente
sanzionata l'illecita immissione nel mercato di supporti non contrassegnati
dalla Siae.
Cassazione penale sez. III, 28 aprile 1998, n. 1511
Cass. pen. 1999,2633 nota (GARGIULO) Giust. pen. 1999,II, 352 (s.m.)
Il reato di cui all'art. 1 l. 20 luglio 1985 n. 400 non e' stato
abrogato per effetto dell'art. 20 del d.lg. 16 novembre 1994 n. 685.
Infatti con l'art. 17 e' stato introdotto l'art. 171 ter nella legge sul
diritto di autore, che riproduce la norma formalmente abrogata sulla
abusiva duplicazione di opere cinematografiche, oltre a quella di cui
all'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406. Pertanto non vi e' stata alcuna
"abolitio criminis", ma una semplice risistemazione organica della
materia, sicche' la tutela penale del fatto e' rimasta invariata
senza soluzione di continuita' e la condotta in esame conserva la sua
rilevanza penale.
Cassazione penale sez. III, 2 giugno 1998, n. 1749
Cass. pen. 1999,1915 (s.m.) Giust. pen. 1999,II, 530 (s.m.)
La vendita o il noleggio di videocassette o musicassette senza il
contrassegno Siae integra gli estremi del reato di cui all'art. 171 ter
della legge sul diritto di autore n. 633 del 1941, come introdotto
dall'art. 17 d.lg. n. 685 del 1994. Il richiamo, nella citata norma,
al regolamento di esecuzione della legge deve intendersi riferito al
regolamento della legge sul diritto di autore n. 1369 del 1942.
Cassazione penale sez. III, 31 luglio 1998, n. 8880
Dir. autore 1998, 540 nota (BALDANZA) Riv. pen.
2 -Conforme-
Tribunale Torino, 8 novembre 1997
Riv. dir. ind. 1998,II, 370 nota (CHIMIENTI) -Conforme-
Corte appello Milano, 5 febbraio 1998
Riv. dir. ind. 1998,II, 370 nota (CHIMIENTI) -Conforme-
Pretura Roma, 6 febbraio 1998
Informatica e doc. 1998,fasc. 2, 128 (s.m.) -Conforme-
Pretura Roma, 6 febbraio 1998
Riv. dir. ind. 1998,II, 371 nota (CHIMIENTI) -Conforme-
Cassazione penale sez. III, 15 giugno 1998, n. 1511
Dir. autore 1998, 529 nota (CARLOTTI)
Il reato di cui all'art. 171 comma 1, lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 e'
configurabile nell'ipotesi di diffusione da parte di emittente privata
radiofonica di composizioni musicali incise su disco o su nastro, senza
il consenso dell'autore e, per esso, della Siae. (Nella fattispecie la
S.C., rigettando un ricorso con il quale si sosteneva la mancanza nella
sopraddetta norma incriminatrice di un espresso divieto di
radiodiffusione dell'esecuzione dell'opera senza autorizzazione, ha
affermato che la l. n. 633 del 1941 non ha conferito ulteriore
autonomo rilievo alla nozione di radiodiffusione dell'esecuzione dell'opera
ed ha attribuito soltanto al suo autore il diritto esclusivo di
radiodiffonderla, considerando quest'ultimo una particolare specificazione
o espressione di quello fondamentale di "diffusione" dell'opera
dell'ingegno e disciplinando le ipotesi in cui siffatto diritto puo' essere
esercitato dai terzi).
Cassazione penale sez. III, 23 giugno 1998, n. 1431
Riv. pen. 1998, 753
E' configurabile il delitto di ricettazione, oltre a quello previsto
dall'art. 171 ter comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633, a carico di
colui che, dopo averle acquistate, detenga per la vendita
videocassette abusivamente riprodotte.
Cassazione penale sez. II, 10 febbraio 1998, n. 10392
Riv. pen. 1998,1133
La condotta tipizzata dall'art. 171 ter, comma 1 lett. c, l. 22 aprile
1941 n. 633, introdotto dall'art. 17 d.lg. 16 novembre 1994 n. 685, consiste
nel vendere o noleggiare supporti non contrassegnati dalla Siae, ai
sensi della stessa legge o del regolamento di esecuzione. Poiche' il
d.lg. n. 685 nulla dispone in merito alla applicazione dei contrassegni
ed il suo regolamento non e' stato ancora emanato, ne' la legge 633
impone l'obbligo del contrassegno per i supporti in questione ed il suo
regolamento disciplina solo le opere letterarie, l'azione di colui che
non applica i contrassegni imposti dalla Siae non e' tipica e non
corrisponde alla peculiare forma di aggressione del bene tutelato contenuta
nel modello legale.
Cassazione penale sez. III, 10 febbraio 1998, n. 3419
Ced Cassazione 1998
E' configurabile il delitto di ricettazione, oltre a quello previsto
dall'art. 171 ter comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633, a carico di
colui che, dopo averle acquistate, detenga per la vendita
videocassette abusivamente riprodotte.
Cassazione penale sez. II, 10 febbraio 1998, n. 10392
Riv. pen. 1998,1133
E' infondata la q.l.c. dell'art. 171 quater, lett. a), l. 22 aprile 1941
n. 633, introdotto dall'art. 18 d.lg. 16 novembre 1994 n. 685, nella parte
in cui prevede "ex novo" come reato il noleggio abusivo e per fini di
lucro di "compact disc", in relazione agli art. 1, 2, lett. d), e 12 l. 22
febbraio 1994 n. 146, in riferimento all'art. 76 cost.
Corte costituzionale 28 febbraio 1997, n. 53
Foro it. 1999,I,1769
Non integra il reato di cui all'art. 171 lett. B, l. 22 aprile 1941 n. 633
la radio - telediffusione di brani musicali riprodotti su supporti e
non e' richiesta l'autorizzazione dell'autore e quindi della Siae, in
ragione dell'avvenuto trasferimento dei diritti a favore dell'editore
(diversamente, l'autorizzazione e' richiesta per l'esecuzione in pubblico e
dal vivo dell'opera).
Pretura Roma, 13 novembre 1997
Giur. it. 1999, 149
Non e' ravvisabile una violazione dell'art. 171 lett. a), della legge
d'autore, nell'ipotesi di abusiva riproduzione e messa in vendita di
videogiochi, non potendosi classificare gli stessi videogiochi tra le opere
dell'ingegno, alla luce della tassativita' dell'elenco contenuto
nell'art. 1 della legge stessa e del divieto d'analogia nel sistema penale.
Cassazione penale sez. III, 4 luglio 1997, n. 8236
Studium Juris 1998, 199
In tema di protezione del diritto di autore di cui alla l. 22 aprile 1941
n. 633, quando l'autore abbia autorizzato la registrazione dell'opera
musicale, il regime speciale di deroga al consenso dell'autore per la
esecuzione pubblica o la radiodiffusione, previsto dagli art. 52, 55 e
60 sussiste esclusivamente a favore dell'ente pubblico esercente il
diritto di radiodiffusione. Trattandosi di norma eccezionale questa non
si estende alle emittenti private.
Cassazione penale sez. III, 28 novembre 1997, n. 1758
Giust. pen. 1998,II, 488
In tema di tutela dei diritti di autore principio cardine della
materia e' quello dell'autonomia e dell'indipendenza dei diritti di
utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno. Pertanto il consenso
dell'autore alla registrazione su disco fonografico non comporta anche
il potere di radiodiffusione, trattandosi di due distinti modi di esercizio
del diritto di autore; sicche' l'autorizzazione concernente il primo
non comprende necessariamente il secondo.
Cassazione penale sez. III, 28 novembre 1997, n. 1758
Giust. pen. 1998,II, 488
Il reato di detenzione per la vendita di videocassette prive del
marchio della Siae non e' stato depenalizzato dall'art. 20 d.l. 16
novembre 1994 n. 685; tale decreto, con l'art. 17, ha introdotto nella
l. 22 aprile 1941 n. 633 - contenente disposizioni sulla protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - l'art.
171 ter che al comma 1, lett. a) e c) riproduce le norme formalmente
abrogate della l. 29 luglio 1981 n. 406 e 20 luglio 1985 n. 400.
Cassazione penale sez. III, 23 maggio 1997, n. 2162
Riv. trim. dir. pen. economia 1997,1378 (s.m.) Giust. pen. 1998,II, 312
(s.m.) -Conforme-
Corte appello Milano, 5 febbraio 1998
Dir. autore 1998, 215 -Conforme-
Pretura Roma, 6 febbraio 1998
Dir. autore 1998, 224
E' configurabile il reato di cui all'art. 171, comma 1, lett. b), l. 22
aprile 1941 n. 633 nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti
private radiofoniche o televisive - di composizioni musicali incise
su qualsiasi tipo di supporto meccanico senza il consenso dell'autore
e, per esso, della Siae. (Nel ribadire il principio, affermato da
costante giurisprudenza di legittimita', la S.C. ha rigettato i motivi di
ricorso con i quali si deduceva il "carattere globale" del contratto di
edizione musicale, nel senso che con esso, in ogni caso, l'editore -
produttore dei supporti fonografici acquisterebbe tutti i diritti di
utilizzazione dell'opera e tutti i diritti economici dell'autore, la cui
titolarita', quindi, non sarebbe riferibile a quest'ultimo ne' alla Siae;
la distinzione tra "opere" ed "esecuzione di opere", che non andrebbero
confuse, poiche' soltanto all'"opera" inerisce la riserva dei
diritti dell'autore; la prospettazione che sarebbe prevalente il diritto
di radiodiffusione sugli interessi dei singoli autori delle opere
ricomprese nella programmazione radiofonica e la considerazione che la
programmazione radiodiffusa sarebbe opera collettiva
dell'esercente, titolare (quanto ad essa) di un suo proprio diritto
d'autore; le previsioni dell'art. 171 l. n. 633 del 1941 non
sarebbero applicabili alla radiodiffusione; l'ingiusta condanna al
risarcimento in favore della Siae, poiche' l'autore, da essa
rappresentato, non avrebbe alcun diritto di utilizzazione economica del
supporto in seguito alla stipula del contratto di edizione musicale
con l'editore produttore. La S.C. ha dichiarato, altresi', la manifesta
infondatezza di varie questioni di legittimita' costituzionale di
alcune norme della l. n. 633 del 1941 - prospettate in riferimento
soprattutto all'art. 3 cost, sul rilievo della violazione del
principio di uguaglianza e di ragionevolezza - richiamando in
proposito decisioni con le quali la Consulta si era gia' pronunciata in
materia.
Cassazione penale sez. III, 28 febbraio 1997, n. 5506
Riv. trim. dir. pen. economia 1998, 283 (s.m.) -Conforme-
Cassazione penale sez. III, 28 novembre 1997, n. 1758
Giust. pen. 1998,II, 488
La diffusione di sistemi di riproduzione di opere create per il
circuito televisivo e per quello cinematografico, a mezzo di
videocassette, ha imposto la necessita' di proteggere - pure sotto il
profilo penale - i diritti d'autore anche in tali campi e, cosi', e'
intervenuto il d.lg. 16 novembre 1994 n. 685, che ha aggiunto alla l. 22
aprile 1941 n. 633 l'art. 171 ter, il quale, nel prevedere come reato le
indicate condotte, ha compreso, quale oggetto materiale di esse, le opere
destinate al circuito cinematografico e a quello televisivo, estendendo
la punibilita' alla vendita ed al noleggio di videocassette, musicassette o
altri supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento non
contrassegnate dalla Siae. Si e', cosi', rimasti nel campo delle
riproduzioni magnetiche, ampliato alle opere visive, diverso da quello
degli elaboratori elettronici e dei loro prodotti, la cui duplicazione
avviene sulla base di programmi applicativi che siano stati inseriti
nella memoria del computer, vale a dire con procedimento di tipo
elettronico, assolutamente diverso da quello magnetico, sicche'
l'applicazione, alla riproduzione abusiva o duplicazione di tali programmi,
della disciplina dettata dalle norme prima richiamate, potrebbe avvenire
solo in via di interpretazione estensiva di tipo analogico, che, in
materia penale, non e' pero' consentita.
Cassazione penale sez. III, 4 luglio 1997, n. 8236
Riv. trim. dir. pen. economia 1998, 281 (s.m.)
Con il d.lg. 29 dicembre 1992 n. 518 il legislatore, in attuazione della
direttiva comunitaria 91/250/Cee, ha giuridicamente tutelato i programmi
per elaboratore, inserendoli fra le opere letterarie protette a norma
della convenzione di Berna, ratificata e resa esecutiva in Italia con
l. 20 giugno 1978 n. 399, sanzionando in via penale, fra l'altro, la
duplicazione, a fini di lucro, di programmi per elaboratori elettronici e
la loro importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo
commerciale, cosi' colmando il vuoto legislativo fino ad allora esistente
in tema di tutela penale in materia. (Fattispecie relativa ad
annullamento senza rinvio di sentenza di condanna, non potendo applicarsi
ai fatti, per il divieto di analogia, la normativa relativa
all'abusiva duplicazione e commercializzazione di dischi, musicassette e
videocassette o altri supporti, espressamente volta a regolare le
riproduzioni magnetiche, che si collocano al di fuori del campo proprio
degli elaboratori elettronici e dei loro prodotti, e perche', all'epoca
dei fatti medesimi, l'abusiva riproduzione di "Software" applicativi,
nonche' la loro detenzione per la vendita e messa in commercio, non
erano previsti dalla legge come reato).
Cassazione penale sez. III, 4 luglio 1997, n. 8236
Riv. trim. dir. pen. economia 1998, 281 (s.m.) Informatica e doc.
1997,fasc. 4, 135 (s.m.)
Non costituisce reato ai sensi dell'art. 171 ter della l. n. 633/41
l'attivita' di vendita o noleggio di videocassette, musicassette od altro
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non
contrassegnati dalla Siae ai sensi della sopracitata legge e del
regolamento di esecuzione, in quanto non essendo stata ancora emanata la
norma regolamentare necessaria per la integrazione della
fattispecie, la Siae non ha alcun titolo per stabilire ed imporre le forme,
i tempi e le modalita', secondo i quali i suddetti materiali vanno
contrassegnati.
Cassazione penale sez. II, 4 marzo 1997
Cass. pen. 1998,1756 nota (BALDANZA) Riv. dir. ind. 1998,I,
-Conforme-
Cassazione penale sez. III, 10 febbraio 1998, n. 3419
Riv. pen. 1998, 464
In materia di protezione del diritto d'autore l'art. 171 lett. a) l. 22
aprile 1941 n. 633 punisce con la multa chiunque, senza averne diritto, a
qualsiasi scopo e in qualsiasi forma riproduce, recita in pubblico,
diffonde o pone comunque in commercio un'opera altrui; mentre l'art. 1
l. 22 maggio 1993 n. 159 punisce con sanzione amministrativa chiunque
abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la
composizione grafica di opere, o parti di opere, librarie. Posto che la
medesimezza del fatto va valutata in astratto e non in concreto, nelle
due norme e' diversa sia la condotta (da una parte riproduzione, ma
anche diffusione, recitazione pubblica ecc., dall'altra solo riproduzione)
sia l'oggetto materiale (da una parte l'opera dell'ingegno quale bene
immateriale, dall'altra la composizione grafica dell'opera, ovvero
l'opera materiale, il "corpus" mechanicum"). Ne consegue che il fatto
previsto dalle due norme non e' il medesimo, e dunque non si configura il
rapporto di specialita' tra norme ex art. 9 l. 689/81.
Cassazione penale sez. III, 4 novembre 1997, n. 3617
Giust. pen. 1998,II, 719 (s.m.) Riv. pen. 1998, 357
Non e' ravvisabile una violazione dell'art. 171 lett. a), della legge
d'autore, nell'ipotesi di abusiva riproduzione e messa in vendita di
videogiochi, non potendosi classificare gli stessi videogiochi tra le opere
dell'ingegno, alla luce della tassativita' dell'elenco contenuto
nell'art. 1 della legge stessa e del divieto d'analogia nel sistema penale.
Cassazione penale sez. III, 4 luglio 1997, n. 8236
Studium Juris 1998, 199
Non costituiscono illecito civile e concorrenziale le trasmissioni
radiofoniche in diretta degli incontri di calcio da parte di radio locali
nei confronti di radio concorrenti danneggiate dalla perdita di
"audience", benche' tali trasmissioni siano effettuate in violazione
dell'esclusiva spettante alla Rai in forza di accordo stipulato con la
Figc - Lega professionisti e senza avere ottenuto alcuna subconcessione dei
diritti radiofonici in ambito locale.
Tribunale Verona, 14 gennaio 1997
Dir. industriale 1997, 481 nota (POLETTINI)
L'abusiva riproduzione di "software" applicativi (nella specie
programmi per videogiochi), nonche' la loro detenzione per la vendita e la
loro messa in commercio, qualora risalenti ad epoca anteriore all'entrata
in vigore del d.l. 29 dicembre 1992 n. 518, non costituiscono reato.
Cassazione penale sez. III, 4 luglio 1997, n. 8236
Riv. pen. 1997,1014
In materia di tutela del diritto di autore, finche' non venga emanata la
norma destinata ad integrare la previsione contenuta nell'art. 171 ter comma
1 lett. c), della l. n. 633 del 1941, l'azione di colui che non applica "su
compact disc" detenuti per la vendita i contrassegni imposti dalla Siae
non e' tipica nel senso che non corrisponde alla peculiare forma di
aggressione del bene tutelato contenuta nel modello legale e non
configura pertanto un illecito penale.
Cassazione penale sez. III, 16 maggio 1997, n. 2090
Riv. pen. 1997, 920
Non e' fondata, con riferimento all'art. 76 cost., in relazione agli art.
1, 2, lett. d) e 12 l. 22 febbraio 1994 n. 146 (Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 1993), la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 171 quater, lett. a), l. 22 aprile 1941 n. 633
(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio), introdotto dall'art. 18 d.lg. 16 novembre 1994 n. 685
(Attuazione della direttiva 92/100/Cee concernente il diritto di
noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto
d'autore in materia di proprieta' intellettuale), in quanto - posto che,
complessivamente interpretata, la norma della legge di delegazione (art. 2,
lett. d), l. n. 146 del 1994) appare preclusiva solo di nuove
incriminazioni a tutela di interessi (diversi da quelli desumibili dalle
elencazioni contenute negli art. 34 e 35 l. n. 689 del 1981) che
attengano a settori dell'ordinamento caratterizzati fino ad allora da
assenza di tutela penale e dove quindi appaia necessario effettuare "ex
novo" una valutazione della natura di tali interessi e della necessita'
di proteggerli mediante sanzioni anche, eventualmente, di natura penale -
i criteri della legge di delegazione medesima non possono
intendersi come preclusivi di una norma sanzionatoria che,
rispettando i limiti di pena previsti in generale dalla delega
stessa, ha isolato anche ai fini penali, tra le violazioni, l'ipotesi del
noleggio abusivo di opere lecitamente acquistate, comminando per essa una
sanzione meno grave di quella contemplata dalla piu' generale
previsione dell'art. 171, che gia' riguardava i vari fatti lesivi del
diritto d'esclusiva dell'autore e dunque anche condotte la cui offensivita'
non e' certo maggiore di quella della fattispecie ora punita dall'art.
171 quater; sicche', la nuova disciplina non costituisce che
l'adattamento, entro i limiti di pena stabiliti in generale dalla delega,
e senza superare le pene gia' comminate dalle leggi previgenti per la
stessa violazione e per altre violazioni di pari offensivita', della
disciplina sanzionatoria collegata alla fattispecie (a sua volta oggetto
di nuova e piu' specifica disciplina sostanziale) del noleggio di
originali, copie o supporti di opere tutelate dal diritto d'autore.
Corte costituzionale 28 febbraio 1997, n. 53
Giur. cost. 1997, 479 Riv. dir. ind. 1997, 205 nota (CHIMIENTI) Dir. pen.
e processo 1997, 413 Giust. pen. 1997,I, 213 Riv. trim. dir. pen. economia
1997, 994
L'abusiva riproduzione di "software" applicativi (nella specie
programmi per videogiochi), nonche' la loro detenzione per la vendita e la
loro messa in commercio, qualora risalenti ad epoca anteriore all'entrata
in vigore del d.l. 29 dicembre 1992 n. 518, non costituiscono reato.
Cassazione penale sez. III, 4 luglio 1997, n. 8236
Riv. pen. 1997,1014
Prima dell'entrata in vigore del d.lg. 29 dicembre 1992 n. 518 che, in
attuazione della direttiva comunitaria 91/250 Cee, ha disciplinato la
tutela giuridica dei programmi per elaboratore, inserendosi nella categoria
delle opere letterarie protette ai sensi della convenzione di Berna resa
esecutiva in Italia con la l. 20 giugno 1978 n. 399, le condotte di
duplicazione ai fini di lucro dei predetti programmi nonche' la loro
importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale e
locazione, punite ora dall'art. 10 del citato d.lg. (che ha introdotto
l'art. 171 bis l. 22 aprile 1941 n. 633), non erano prevedute dalla
legge come reato, non potendo ad esse applicarsi, per il divieto di
analogia, la normativa relativa all'abusiva duplicazione e
commercializzazione di dischi, musicassette, videocassette o altri
supporti contenenti fonogrammi o videogrammi, espressamente volta a
regolare le riproduzioni magnetiche, che si collocano al di fuori
del campo proprio degli elaboratori elettronici e dei loro prodotti, la
cui duplicazione avviene sulla base di programmi applicativi inseriti in
memoria e cioe' mediante un procedimento di tipo elettrico.
Cassazione penale sez. un., 9 ottobre 1996
Giust. pen. 1999,III, 74 nota (RIZZO)
Prima dell'entrata in vigore del d.lg. 29 dicembre 1992 n. 518 che, in
attuazione della direttiva comunitaria 91/250 Cee, ha disciplinato la tutela
giuridica dei programmi per elaboratore, inserendosi nella categoria delle
opere letterarie protette ai sensi della convenzione di Berna resa esecutiva
in Italia con la l. 20 giugno 1978 n. 399, le condotte di duplicazione ai
fini di lucro dei predetti programmi nonche' la loro importazione,
distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale e locazione,
punite ora dall'art. 10 del citato d.lg. (che ha introdotto l'art. 171
bis l. 22 aprile 1941 n. 633), non erano prevedute dalla legge come
reato, non potendo ad esse applicarsi, per il divieto di analogia,
la normativa relativa all'abusiva duplicazione e commercializzazione
di dischi, musicassette, videocassette o altri supporti contenenti
fonogrammi o videogrammi, espressamente volta a regolare le
riproduzioni magnetiche, che si collocano al di fuori del campo proprio
degli elaboratori elettronici e dei loro prodotti, la cui duplicazione
avviene sulla base di programmi applicativi inseriti in memoria e cioe'
mediante un procedimento di tipo elettrico.
Cassazione penale sez. un., 9 ottobre 1996
Giust. pen. 1999,III, 74 nota (RIZZO)
Prima dell'entrata in vigore del d.lg. 29 dicembre 1992 n. 518 che, in
attuazione della direttiva comunitaria 91/250/Cee, ha disciplinato la
tutela giuridica dei programmi per elaboratore, inserendoli nella categoria
delle opere letterarie protette ai sensi della convenzione di Berna, resa
esecutiva in Italia con la l. 20 giugno 1978 n. 399, le condotte di
duplicazione a fini di lucro dei predetti programmi nonche' la loro
importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale e
locazione, punite ora dall'art. 10 del citato decreto legislativo (che
ha introdotto l'art. 171 bis l. 22 aprile 1941 n. 633), non erano prevedute
dalla legge come reato, non potendo ad esse applicarsi, per il divieto di
analogia, la normativa relativa all'abusiva duplicazione e
commercializzazione di dischi, musicassette, videocassette o altri
supporti contenenti fonogrammi o videogrammi, espressamente volta a
regolare le riproduzioni magnetiche, che si collocano al di fuori
del campo proprio degli elaboratori elettronici e dei loro prodotti, la
cui duplicazione avviene sulla base di programmi applicativi inseriti in
memoria e cioe' mediante un procedimento di tipo elettronico.
Cassazione penale sez. un., 9 ottobre 1996, n. 1282
Riv. polizia 1997, 367 (s.m.) Giust. pen. 1998,III, 65 Riv. trim. dir.
pen. economia 1997,1380 (s.m.)
Antecedentemente all'entrata in vigore della l. 23 dicembre 1993 n. 547
(in tema di criminalita' informatica), che ha introdotto in materia una
speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di
dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la
creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento ai sensi
dell'art. 635 c.p. in quanto, mediante la distruzione di un bene
immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore.
(Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che tra il delitto di
cui all'art,. 635 c.p. e l'analoga speciale fattispecie criminosa prevista
dall'art. 9 l. n. 547 del 1993 - che ha introdotto l'art. 635 bis c.p.
sul danneggiamento di sistemi informatici e telematici - esiste un rapporto
di successione di leggi nel tempo, disciplinato dall'art. 2 c.p.).
Cassazione penale sez. un., 9 ottobre 1996, n. 1282
Riv. polizia 1997, 367 (s.m.) Giust. pen. 1998,III, 65
Costituisce illecito penale la fissazione su supporto meccanico delle
esecuzioni dal vivo e la loro successiva riproduzione e
commercializzazione in violazione dei diritti degli esecutori e
interpreti anche nel caso in cui siano stati adempiuti gli obblighi
previsti dalla normativa sulla tutela del diritto d'autore nei
confronti degli autori delle opere medesime. La posizione degli autori
interpreti e' infatti tutelata direttamente dall'art. 171 quater l. 22
aprile 1941 n. 633 per quanto attiene alla fissazione su supporto audio,
video o audiovideo e dall'art. 171 ter, in quanto la loro attivita' e'
indubbiamente connessa con la materia regolata dalla legge, per
quanto riguarda la riproduzione e la commercializzazione della
registrazione. E' percio' legittimo il sequestro dei "compact disc"
cosi' commercializzati anche quando questi appaiano diretti per la
vendita nello Stato della Repubblica di San Marino poiche' il trattato di
cooperazione e unione doganale da questo stipulato con la Comunita'
europea e ratificato anche dall'Italia, impone il rispetto dei divieti
e delle restrizioni all'esportazione vigenti in Italia in conseguenza
della natura usurpativa della merce.
Cassazione penale sez. III, 11 dicembre 1996
Riv. pen. economia 1997, 245 Dir. autore 1998, 101 Riv. pen. economia
1997, 245 Riv. trim. dir. pen. economia 1997,1379 (s.m.)
Con il d.lg. 16 novembre 1994 n. 685 il legislatore - dando
attuazione alla direttiva del Consiglio Cee n. 92/100 del 19 novembre 1992 -
ha inteso aggiornare e risistemare la disciplina riguardante tutta la
materia della duplicazione e riproduzione di opere artistiche,
musicali, cinematografiche e televisive, riducendola all'originaria e
fondamentale l. 22 aprile 1941 n. 633: con l'art. 20 d.lg. citato sono
stati abrogati gli art. 1 e 2 l. 29 luglio 1981 n. 406 nonche' la l. 20
luglio 1985 n. 400 e, infine, l'art. 2 l. 27 marzo 1987 n. 121 soltanto
in quanto e' stato trasfuso nella legge fondamentale n. 633 del 1941 il
contenuto delle norme abrogate. Pertanto, con l'entrata in vigore del
d.lg. n. 685 del 1994 non vi e' stata alcuna "abolitio criminis", ma una
semplice riformulazione e risistemazione organica della materia.
Cassazione penale sez. III, 29 novembre 1995, n. 1027
Riv. pen. economia 1997, 243
Il preteso diritto di autore di opera collettiva dell'autore del
programma radiofonico non puo' pregiudicare - secondo l'art. 3 l. 22 aprile
1941 n. 633 -, i diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di
cui l'opera collettiva e' composta. (Fattispecie relativa a ritenuta
sussistenza del reato di cui all'art. 171, comma 1, lett. b), citata legge
sul diritto di autore).
Cassazione penale sez. III, 12 dicembre 1995, n. 1607
Riv. polizia 1997, 438 (s.m.)
Prima dell'entrata in vigore del d.lg. 29 dicembre 1992 n. 518 che, in
attuazione della direttiva comunitaria 91/250/Cee, ha disciplinato la
tutela giuridica dei programmi per elaboratore, inserendoli nella categoria
delle opere letterarie protette ai sensi della convenzione di Berna, resa
esecutiva in Italia con la l. 20 giugno 1978 n. 399, le condotte di
duplicazione a fini di lucro dei predetti programmi nonche' la loro
importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale e
locazione, punite ora dall'art. 10 del citato decreto legislativo (che
ha introdotto l'art. 171 bis l. 22 aprile 1941 n. 633), non erano prevedute
dalla legge come reato, non potendo ad esse applicarsi, per il divieto di
analogia, la normativa relativa all'abusiva duplicazione e
commercializzazione di dischi, musicassette, videocassette o altri
supporti contenenti fonogrammi o videogrammi, espressamente volta a
regolare le riproduzioni magnetiche, che si collocano al di fuori
del campo proprio degli elaboratori elettronici e dei loro prodotti, la
cui duplicazione avviene sulla base di programmi applicativi inseriti in
memoria e cioe' mediante un procedimento di tipo elettronico.
Cassazione penale sez. un., 9 ottobre 1996, n. 1282
Riv. polizia 1997, 367 (s.m.) Giust. pen. 1998,III, 65 Riv. trim. dir.
pen. economia 1997,1380 (s.m.)
Antecedentemente all'entrata in vigore della l. 23 dicembre 1993 n. 547
(in tema di criminalita' informatica), che ha introdotto in materia una
speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di
dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la
creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento ai sensi
dell'art. 635 c.p. in quanto, mediante la distruzione di un bene
immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore.
(Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che tra il delitto di
cui all'art,. 635 c.p. e l'analoga speciale fattispecie criminosa prevista
dall'art. 9 l. n. 547 del 1993 - che ha introdotto l'art. 635 bis c.p.
sul danneggiamento di sistemi informatici e telematici - esiste un rapporto
di successione di leggi nel tempo, disciplinato dall'art. 2 c.p.).
Cassazione penale sez. un., 9 ottobre 1996, n. 1282
Riv. polizia 1997, 367 (s.m.) Giust. pen. 1998,III, 65
Risponde dei reati ex art. 648 c.p. ed ex art. 171 lett. a l. n. 633 del
1941, in concorso materiale tra loro, chi metta in vendita e venda,
consapevolmente, copie "pirata" d'un libro.
Pretura Torino, 25 luglio 1996
Giur. merito 1997,1029 nota (MANTINI)
Le norme contenute nelle l. n. 400 del 1985 e n. 406 del 1981 sono state
trasfuse nell'art. 171 ter legge diritto autore, introdotto dall'art. 17
d.lg. n. 685 del 1994.
Cassazione penale sez. I, 20 giugno 1996
Riv. trim. appalti 1997, 248 nota (OLIVERIO)
La lett. b) dell'art. 171 legge diritto autore prevede fattispecie tra
loro alternative, che denotano forme diverse di utilizzazione pubblica
di opere protette.
Cassazione penale sez. I, 20 giugno 1996
Riv. trim. appalti 1997, 248 nota (OLIVERIO)
Non integra il reato di cui all'art. 171 lett. b) l. n. 633 del 1941 la
radiodiffusione di un'opera musicale, senza la preventiva
autorizzazione dell'autore se questi ha ceduto all'editore -
produttore il diritto di utilizzazione economica del disco o di
analogo supporto sul quale e' registrata l'opera musicale, in quanto il
contratto musicale stipulato comporta anche il trasferimento del diritto
alla radiodiffusione.
Corte appello Trento, 15 novembre 1995
Giust. pen. 1997,II, 199 nota (RIGHINI)
La radiodiffusione di opere musicali, senza la preventiva
autorizzazione dell'autore, anche se questi ha ceduto a terzi il
diritto alla riproduzione su disco o altro apparecchio dell'opera, viola
il divieto dell'art. 171 lett. b) l. n. 633 del 1941.
Cassazione penale sez. III, 4 giugno 1996, n. 6941
Giust. pen. 1997,II, 198 nota (RIGHINI) Foro it. 1997,II,
-Conforme-
Cassazione penale sez. III, 23 gennaio 1997, n. 1808
Riv. pen. 1997, 279
Risponde del reato di cui all'art. 171 lett. a l. n. 633 del 1941 chi mette
in vendita e vende copie d'un libro abusivamente riprodotte mediante
fotocopiatura dell'originale.
Pretura Torino, 25 luglio 1996
Giur. merito 1997,1029 nota (MANTINI)
Prima dell'entrata in vigore del d.lg. 29 dicembre 1992 n. 518 che, in
attuazione della direttiva comunitaria 91/250/Cee, ha disciplinato la
tutela giuridica dei programmi per elaboratore, inserendoli nella categoria
delle opere letterarie protette ai sensi della convenzione di Berna resa
esecutiva in Italia con la l. 20 giugno 1978 n. 399, le condotte di
duplicazione ai fini di lucro dei predetti programmi nonche' la loro
importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale e
locazione, punite ora dall'art. 10 del cit. d.lg. (che ha introdotto
l'art. 171 bis l. 22 aprile 1941 n. 633), non erano prevedute dalla
legge come reato, non potendo ad esse applicarsi, per il divieto
di analogia, la normativa relativa all'abusiva duplicazione e
commercializzazione di dischi, musicassette, videocassette, o altri
supporti contenenti fonogrammi o videogrammi, espressamente volta a
regolare le riproduzioni magnetiche, che si collocano al di fuori
del campo proprio degli elaboratori elettronici e dei loro prodotti, la
cui duplicazione avviene sulla base di programmi applicativi inseriti in
memoria e cioe' mediante un procedimento di tipo elettronico.
Cassazione penale sez. un., 9 ottobre 1996, n. 1282
Cass. pen. 1997,2428 osser. (TOMEI) Riv. pen. 1997, 600 Arch. nuova proc.
pen. 1997, 175 Giur. it. 1997,II, 647
Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633
e' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti
private radiofoniche o televisive - di composizioni musicali incise
su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore e
per esso della Siae; la disposizione indicata menziona la diffusione
mediante altoparlante azionato in pubblico non per delimitare la
radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa rientra nella
previsione normativa. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorsi con i
quali si sosteneva invece che il reato di "diffusione di opere
musicali" e' reato di impossibile commissione, perche' la radiodiffusione
puo' avere per oggetto le esecuzioni, opere di artisti esecutori e
diverse l'una dall'altra, mentre l'opera consistente in segni grafici
non puo' essere diffusa, ma solo eseguita: equiparando la diffusione
dell'esecuzione alla diffusione dell'opera si violerebbe l'art. 1 c.p.).
Cassazione penale sez. III, 10 luglio 1995, n. 2735
Cass. pen. 1997,1118 (s.m.)
In tema di protezione del diritto d'autore, e' inconferente, ai fini
dell'esclusione del reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile
1941 n. 633, la tesi secondo la quale l'esercente di emittente radio,
nell'organizzare un programma, comprendente opere o parti di opere altrui,
ha un proprio diritto di autore, perche' le programmazioni
radiofoniche sono assimilabili alle opere collettive. Infatti, pur
prescindendo dalla assimilazione tra programmazione radiofonica e opera
collettiva, secondo l'art. 3 della legge sul diritto d'autore "Le
opere collettive..sono protette come opere originali, indipendentemente
e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti
di opere di cui sono composte". (Nella specie la S.C. ha osservato
che "e' appunto l'abusiva diffusione di queste opere che compongono il
programma, prospettato come opera collettiva, che si addebita ai ricorrenti,
sicche' il loro preteso diritto di autore sul programma e' irrilevante).
Cassazione penale sez. III, 10 luglio 1995, n. 2735
Cass. pen. 1997,1118 (s.m.) Riv. trim. dir. pen. economia 1996,1404 (s.m.)
Con il d.lg. 16 novembre 1994 n. 685 il legislatore - dando
attuazione alla direttiva del Consiglio Cee n. 92/100 del 19 novembre 1992 -
ha inteso aggiornare e risistemare la disciplina riguardante tutta la
materia della duplicazione e riproduzione di opere artistiche,
musicali, cinematografiche e televisive, riconducendola all'originaria e
fondamentale l. 22 aprile 1941 n. 633: con l'art. 20 d.lg. citato sono
stati abrogati gli art. 1 e 2 l. 29 luglio 1981 n. 406 nonche' la l. 20
luglio 1985 n. 400 e, infine, l'art. 2 l. 27 marzo 1987 n. 121 soltanto
in quanto e' stato trasfuso nella legge fondamentale n. 633 del 1941 il
contenuto delle norme abrogate. Pertanto, con l'entrata in vigore del
d.lg. n. 685 del 1994 non vi e' stata alcuna "abolitio criminis", ma una
semplice riformulazione e risistemazione organica della materia. (Nella
specie, relativa ad annullamento con rinvio, la S.C. ha ritenuto che la
condotta ascritta all'imputato - detenzione per la vendita di musicassette
abusivamente riprodotte - conserva la sua rilevanza penale, integrando gli
estremi del delitto di cui all'art. 171 ter l. n. 633 del 1941,
aggiunti dall'art. 17 d.lg. n. 685 del 1994).
Cassazione penale sez. III, 29 novembre 1995, n. 1027
Cass. pen. 1997,1117 (s.m.) Giust. pen. 1997,II, 53 (s.m.)
Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633
e' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti
private radiofoniche o televisive - di composizioni musicali incise
su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore
e, per esso, della Siae; la disposizione indicata menziona la
diffusione mediante altoparlante azionato in pubblico non per delimitare
la radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa rientra nella
previsione normativa. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso con il
quale si sosteneva che la diffusione dell'opera e' reato di
impossibile commissione perche' l'opera musicale si diffonde con le stampe,
mentre la radiodiffusione puo' avere per oggetto solo la esecuzione
(opera di artisti esecutori), mentre l'opera consistente in segni
grafici non puo' essere diffusa, ma solo eseguita).
Cassazione penale sez. III, 12 dicembre 1995, n. 1607
Cass. pen. 1997,1116 (s.m.) Giust. pen. 1997,II, 42 Riv. trim. dir. pen.
economia 1996,1402 (s.m.)
Il reato di cui all'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406 (Misure urgenti contro
l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione
e vendita di prodotti fonografici non autorizzati) non e' stato abrogato
per effetto dell'art. 20 d.lg. 16 novembre 1994 n. 685 (attuazione della
direttiva 92/100/Cee concernente il diritto di noleggio, il diritto di
prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di
proprieta' intellettuale). Infatti, con lo stesso provvedimento, con
l'art. 17, e' stato introdotto l'art. 171 ter nella legge sul diritto di
autore, che, al comma 1 lett. a) e c), riproduce la norma di cui alla l.
n. 406 del 1981, oltre a quella sulla abusiva duplicazione di opere
cinematografiche (l. 20 luglio 1985 n. 400); tale disposizione, dettata
per ragioni sistematiche a seguito di direttive comunitarie, e' meramente
riproduttiva della disposizione abrogata e, non essendo innovativa, non
da' luogo a fenomeni inquadrabili nell'art. 2 c.p., in tema di
successioni di leggi penali, perche' la tutela penale del fatto e' rimasta
invariata senza soluzione di continuita'.
Cassazione penale sez. III, 12 dicembre 1995, n. 1607
Cass. pen. 1997,1116 (s.m.) Riv. trim. dir. pen. economia 1996,1402 (s.m.)
Il preteso diritto di autore di opera collettiva dell'autore del
programma radiofonico non puo' pregiudicare - secondo l'art. 3 l. 22 aprile
1941 n. 633 - i diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui
l'opera collettiva e' composta. (Fattispecie relativa a ritenuta
sussistenza del reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) citata legge sul
diritto di autore).
Cassazione penale sez. III, 12 dicembre 1995, n. 1607
Cass. pen. 1997,1116 (s.m.) Giust. pen. 1997,II, 42 Riv. trim. dir. pen.
economia 1996,1402 (s.m.)
Con il d.lg. 6 novembre 1994 n. 685, il legislatore, dando attuazione alla
direttiva del Consiglio Cee n. 92/100 del 17 novembre 1992 - ha inteso
aggiornare e risistemare la disciplina riguardante tutta la materia
della duplicazione e riproduzione di opere artistiche, musicali,
cinematografiche e televisive, riconducendola all'originaria e
fondamentale l. 22 aprile 1941 n. 633: con l'art. 20 d.lg. cit. sono stati
abrogati gli art. 1 e 2 l. 29 luglio 1981 n. 406, nonche' la l. 20
luglio 1985 n. 400 e, infine, l'art. 2 l. 27 marzo 1987 n. 121, soltanto
in quanto e' stato trasfuso nella legge fondamentale n. 633 del 1941 il
contenuto delle norme abrogate. Pertanto, con l'entrata in vigore del
d.lg. n. 685 del 1994 non vi e' stata alcuna "abolitio criminis", ma una
semplice riformulazione e risistemazione organica della materia (nella
specie, relativa ad annullamento con rinvio, la S.C. ha ritenuto che la
condotta ascritta all'imputato - detenzione per la vendita di musicassette
abusivamente riprodotte - conserva la sua rilevanza penale, integrando gli
estremi del delitto di cui all'art. 171 ter l. n. 633 del 941,
aggiunto dall'art. 17 d.lg. n. 685 del 1994).
Cassazione penale sez. III, 29 novembre 1995, n. 1027
Riv. trim. dir. pen. economia 1996,1403 (s.m.)
Risponde dei reati ex art. 648 c.p. ed ex art. 171 lett. a l. n. 633 del
1941, in concorso materiale tra loro, chi metta in vendita e venda,
consapevolmente, copie "pirata" d'un libro.
Pretura Torino, 25 luglio 1996
Giur. merito 1997,1029 nota (MANTINI)
La parodia si configura come opera autonoma rispetto all'opera
parodiata in quanto non vi e' appropriazione del nucleo ideologico
dell'opera parodiata e tra le due opere non vi e' identita' di
rappresentazione.
Tribunale Milano, 15 novembre 1995
Giur. it. 1996,I,2, 749
La ripresa parodistica, intesa come antitesi sostanziale di altra opera
realizzata per finalita' comiche o satiriche attraverso la
conservazione della forma esteriore ed il contestuale stravolgimento del
senso dell'opera parodiata, non e' classificabile tra le c.d.
elaborazioni creative, dovendosi invece considerare come opera
autonoma tutelata direttamente dal diritto d'autore, in quanto dotata di
un'originalita' e di un'individualita' proprie.
Tribunale Milano, 29 gennaio 1996
Foro it. 1996,I,1426 Dir. industriale 1996, 410 nota (MINA) Giur. it.
1996,I,2, 749
Il reato di cui all'art. 171 l. n. 633 del 1941 non e' depenalizzato ai
sensi dell'art. 32 l. n. 689 del 1981.
Pretura Pesaro, 4 novembre 1993
Dir. autore 1996, 109 nota (RIDOLFI)
In tema di protezione del diritto d'autore, e' inconferente, ai fini
dell'esclusione del reato di cui all'art. 171, comma 1, lett. b) l. 22
aprile 1941 n. 633, la tesi secondo la quale l'esercente di emittente
radio, nell'organizzare un programma, comprendente opere o parti di opere
altrui, ha un proprio diritto di autore, perche' le programmazioni
radiofoniche sono assimilabili alle opere collettive. Infatti, pur
prescindendo dall'assimilazione tra programmazione radiofonica e opera
collettiva, secondo l'art. 3 della l. diritto autore "le opere
collettive..., sono protette come opere originali, indipendentemente e
senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di
opere di cui sono composte". (Nella specie la S.C. ha osservato che "e'
appunto l'abusiva diffusione di queste opere che compongono il programma,
prospettato come opera collettiva, che si addebita ai ricorrenti,
sicche' il loro preteso diritto di autore sul programma e' irrilevante).
Cassazione penale sez. III, 10 luglio 1995, n. 2735
Giust. pen. 1996,II, 720 (s.m.)
Il reato di cui all'art. 171, comma 1, lett. b), della l. 22 aprile 1941
n. 633, e' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di
emittenti private radiofoniche o televisive - di composizioni
musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso
dell'autore e per esso della Siae. La disposizione indicata menziona la
diffusione mediante altoparlante azionato in pubblico non per delimitare
la radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa rientra nella
previsione normativa. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorsi con i
quali si sosteneva invece che il reato di "diffusione di opere musicali"
e' reato di impossibile commissione, perche' la radiodiffusione puo'
avere per oggetto le esecuzioni, opere di artisti esecutori e diverse
l'una dall'altra, mentre l'opera consistente in segni grafici non puo'
essere diffusa, ma solo eseguita: equiparando la diffusione
dell'esecuzione alla diffusione dell'opera si violerebbe l'art. 1 c.p.).
Cassazione penale sez. III, 10 luglio 1995, n. 2735
Giust. pen. 1996,II, 720 (s.m.)
L'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633, sulla tutela del diritto
d'autore, e' norma di carattere generale posta a protezione esclusiva del
diritto dell'autore sotto gli aspetti patrimoniale e di paternita'
dell'opera; invece, l'art. 1 l. 22 maggio 1993 n. 159, sulla
riproduzione abusiva di opere librarie, a differenza della citata norma,
prevede una sanzione amministrativa e pone l'accento esclusivamente sulla
riproduzione della composizione grafica dell'opera ed e' volta a
garantire l'editore che ha impegnato nella divulgazione le sue risorse
economiche. Non essendovi, pertanto, tra le due fattispecie medesimezza di
fatto, non si applica il principio di specialita' di cui all'art. 9 l. 24
novembre 1981 n. 689 ed i due illeciti possono concorrere. (Fattispecie
relativa alla riproduzione mediante fotocopiatura di opere di varie case
editrici ed in cui e' stato ravvisato il reato di cui all'art. 171,
lett. a) legge sul diritto d'autore e la violazione dell'art. 1 della
legge sulla riproduzione abusiva di opere librarie).
Cassazione penale sez. III, 24 aprile 1995, n. 6895
Riv. trim. dir. pen. economia 1996, 398 (s.m.) Cass. pen. 1996,3445
-Conforme-
Cassazione penale sez. III, 16 dicembre 1994
Riv. trim. dir. pen. economia 1995,1450
Risponde del reato p. e p. dall'art. 171 lett. b) della l. n. 633 del 1941,
il gestore dei impianto radiofonico che abbia diffuso composizioni
musicali registrate su dischi senza la preventiva autorizzazione dei
loro autori, e per essi della Siae, che non puo' considerarsi autore delle
opere trasmesse dall'emittente da lui gestita, stante
l'inapplicabilita' dell'art. 7 l. n. 633 del 1941 e dell'art. 11 d.lgs
16 novembre 1994 n. 685, finalizzato esclusivamente alla tutela
delle emissioni originali, di cui l'imprenditore sia anche
produttore, ne' puo' ritenersi che l'eventuale cessione del diritto
di riproduzione, o distribuzione comprenda anche quello di esecuzione
pubblica o radiodiffusione
Cassazione penale sez. III, 3 novembre 1995, n. 11943
Riv. pen. 1996, 186
Il diritto di vendere o mettere in vendita "compact-disc" non
comprende il noleggio. Infatti - premesso che l'autore ha il diritto
esclusivo all'utilizzazione economica dell'opera in ogni forma e modo e che
i vari diritti sono tra loro indipendenti - per le opere registrate su
apparecchi meccanici vi e' il diritto di noleggio, che e' distinto dal
diritto esclusivo di commercio di tale opere. Ne consegue che colui che
legittimamente le noleggi commette il reato di cui all'art. 171 lett. a) l.
22 aprile 1941, n. 633. Infatti tale fattispecie, che incrimina varie
condotte alternative tra cui la riproduzione, trascrizione, diffusione,
vendita abusiva di opere altrui, conclude l'indicazione delle
condotte vietate con l'espressione "pone altrimenti in commercio",
che, per la sua funzione generalizzante, opera come formula di
chiusura della fattispecie, che cosi' si salda con i singoli diritti,
previsti per ogni categoria di opere, tra i quali, per le opere del
genere qui considerato, vi e' appunto il noleggio.
Cassazione penale sez. III, 11 gennaio 1995, n. 67
Cass. pen. 1996,1580 (s.m.) Riv. trim. dir. pen. economia 1996, 400 (s.m.)
Giust. pen. 1996,II, 242 (s.m.)
Poiche' l'art. 1 l. 22 maggio 1993, n. 159 tutela il diritto
patrimoniale dell'editore relativo alla composizione grafica
dell'opera e non l'opera dell'ingegno quale bene immateriale
dell'autore, l'abusiva riproduzione dell'opera mediante fotocopiatura
costituisce, oltre all'infrazione amministrativa di cui all'art. 1 l. n. 159
del 1993, anche il reato di cui all'art. 171 l. n. 633 del 1941 (legge
sul diritto d'autore).
Cassazione penale sez. III, 16 dicembre 1994
Cass. pen. 1996, 280 nota (SVARIATI) Riv. dir. ind. 1996,II, 211 nota
(TILLI) Dir. pen. economia 1995,1207 nota (PALUMBIERI) Foro it. 1996,II,
231
In tema di diffusione di opere musicali senza autorizzazione SIAE, i
videoclips, pur partecipando di caratteri propri delle opere
cinematografiche e delle incisioni musicali, per la loro originalita' si
distinguono dalle stesse e, a differenza dal lavoro
cinematografico, la composizione musicale ha gia' - in genere - un
proprio mercato, mentre non sussiste una autonomia dell'apparato
visivo, funzionale rispetto al primo; la diffusione televisiva
costituisce, poi, un supporto importante per il successo del brano
musicale e da' origine ad un prodotto nuovo proprio in forza delle
immagini, con la conseguenza che la loro riproduzione e diffusione senza
autorizzazione non integra estremi di reato (nella specie art. 171 lett. b)
l. 22 aprile 1941 n. 633 ed art. 1 e 2 l. 29 luglio 1981 n. 406).
Cassazione penale sez. III, 11 giugno 1993
Dir. autore 1995, 306 (s.m.)
La l. 5 febbraio 1992 n. 93, contenente norme a favore delle imprese
fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro,
non ha escluso l'applicabilita' ai fonogrammi registrati da imprese
fonografiche dell'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633, che prevede
sanzioni penali a tutela del diritto di autore. Infatti, la citata legge
n. 93 del 1992 non ha introdotto alcuna innovazione alla tutela del diritto
di autore, ribadendo, anzi, la validita' delle norme di cui agli art.
72-78 legge n. 633 del 1941 e ampliandone il campo di applicazione.
Cassazione penale sez. III, 17 giugno 1992
Dir. autore 1995, 176 Dir. autore 1995, 284 nota (CAROSONE)
In forza del principio di autonomia e indipendenza dei diritti di
utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno, il diritto di
noleggio non viene trasmesso mediante la sola autorizzazione alla
vendita, trattandosi di istituto con le distinte e peculiari
caratteristiche di un prestito a scopo di lucro per un periodo
limitato, che l'art. 69 comma 2 l. 22 aprile 1941 n. 633, in tema di
diritto di autore, subordina ad una specifica autorizzazione
ministeriale e che non va confuso con la generica messa in commercio,
separatamente considerata dagli art. 61 e 171 bis legge cit.;
pertanto, il titolare del diritto di autore o il produttore, pur avendo
venduto esemplari dell'opera musicale, non sono obbligati ad autorizzare il
noleggio, nemmeno dietro offerta di specifico compenso (quand'anche fissato
da organi pubblici).
Corte costituzionale 6 aprile 1995, n. 108
Cons. Stato 1995,II, 604 Riv. dir. ind. 1995,II, 247
E' qualificabile come plagio musicale la riproduzione della melodia di
una canzone in una composizione successiva, tale da ingenerare
nell'ascoltatore medio le stesse reazioni emotive suscitate dal brano
plagiato; pertanto, va accolta la richiesta di provvedimenti
d'urgenza ex art. 700 c.p.c., avanzata da chi lamenti il plagio.
Pretura Roma, 21 dicembre 1994
Giur. it. 1995,I, 2, 648 nota (CRISOSTOMO)
Poiche' l'art. 1 della l. 22 maggio 1993 n. 159 tutela il diritto
patrimoniale dell'editore relativo alla composizione grafica
dell'opera e non l'opera dell'ingegno quale bene immateriale
dell'autore, l'infrazione amministrativa di cui all'art. 1 legge
suddetta concorre con il reato previsto dall'art. 171 legge n. 633 del
1941 (legge sul diritto d'autore).
Cassazione penale sez. III, 16 dicembre 1994
Giur. it. 1995,II, 329 Dir. autore 1995, 288 nota (FABIANI)
In tema di tutela del diritto di autore, essendo il diritto di
riprodurre l'opera su apparecchio meccanico e quello di
radiodiffondere separati e distinti, e' punibile anche la sola
violazione di quest'ultimo. Pertanto e' configurabile il reato di cui
all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 nell'ipotesi di
diffusione, dagli studi di emittenti private radiofoniche o
televisive, di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di
supporto meccanico, senza il consenso dell'autore o, per esso, della Siae.
Tribunale Bologna, 10 febbraio 1995
Cass. pen. 1995,3537 nota (PALLADINO)
Il diritto di vendere o mettere in vendita "compact-disc" non
comprende il noleggio. Infatti - premesso che l'autore ha il diritto
esclusivo all'utilizzazione economica dell'opera in ogni forma e modo e che
i vari diritti sono tra l'altro indipendenti - per le opere registrate
su apparecchi meccanici, tra questi vi e' il diritto di noleggio, che e'
distinto dal diritto esclusivo di commercio di tali opere. Ne consegue
che colui che legittimamente commerci opere registrate su apparecchi
meccanici, qualora abusivamente le noleggi, commette il reato di cui
all'art. 171 comma 1 lett. c) della l. 22 aprile 1941 n. 633. Infatti tale
fattispecie, che incrimina varie condotte alternative tra cui la
riproduzione, trascrizione, diffusione, vendita abusiva di opere altrui,
conclude l'indicazione delle condotte vietate con l'espressione
"pone altrimenti in commercio", che per la sua funzione
generalizzante, opera come formula di chiusura della fattispecie, che
cosi' si salda con i singoli diritti, previsti per ogni categoria di
opere, tra i quali, per le opere del genere qui considerato, vi e' appunto
il noleggio.
Cassazione penale sez. III, 1 ottobre 1993
Giust. pen. 1994,II, 469 (s.m.) Cass. pen. 1995, 153 Giur. it. 1995,II,
71 Mass. pen. cass. 1994,fasc. 4, 37
In tema di diffusione di opere musicali senza autorizzazione SIAE, i
videoclips, pur partecipando di caratteri propri delle opere
cinematografiche e delle incisioni musicali, per la loro originalita' si
distinguono dalle stesse. A differenza del lavoro cinematografico, la
composizione musicale ha gia' - in genere - un proprio mercato, mentre
non sussiste una autonomia dell'apparato visivo, funzionale rispetto al
primo. La diffusione televisiva costituisce poi un supporto importante
per il successo del brano musicale e da' origine ad un prodotto nuovo
proprio in forza delle immagini. La loro riproduzione e diffusione
senza autorizzazione non integra estremi di reato (nella specie art. 171
lett. b) l. 22 aprile 1941, n. 633 ed artt. 1 e 2 l. 29 luglio 1981 n.
406). Non sono applicabili i criteri analogici, espressamente richiamati
negli artt. 2 e 3 della citata legge n. 633 del 1941, poiche' questa
previsione si riferisce unicamente ai rapporti patrimoniali tra le
parti, ma non puo' comportare un ampliamento del contenuto della
disposizione penale.
Cassazione penale sez. III, 11 giugno 1993
Cass. pen. 1995, 155 (s.m.)
La l. 5 febbraio 1992, n. 93 (norme a favore delle imprese
fonografiche e compensi per le riproduzioni private a scopo di
lucro), all'art. 2, nello stabilire che l'utilizzazione dei
fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive e' soggetta alle
disposizioni di cui agli artt. da 72 a 78 della l. 22 aprile 1941, n. 633,
ha riguardo ai diritti dei produttori - a cio' e' volta la legge - ma non
intende escludere la normativa penale sul diritto d'autore. (Fattispecie
relativa a diffusione abusiva di composizioni musicali incise su
supporto meccanico dagli studi di emittenti private radiofoniche o
televisive).
Cassazione penale sez. III, 3 novembre 1992
Cass. pen. 1995, 152 (s.m.)
Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941, n. 633
e' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti
private radiofoniche o televisive - di composizioni musicali incise
su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore o,
per esso, della SIAE. Infatti la disposizione citata menziona l'ipotesi
della radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico non per
delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa rientra
nella previsione normativa.
Cassazione penale sez. III, 3 novembre 1992
Cass. pen. 1995, 152 (s.m.)
Poiche' il sistema normativo prevede un inscindibile nesso di
causalita' tra la perquisizione ed il sequestro probatorio, deve
considerarsi illegittimo il sequestro effettuato dalla polizia
giudiziaria a seguito di una perquisizione che sia stata
illegittimamente compiuta derivando dalla nullita' di quest'ultima la
nullita' del primo in ossequio al disposto del comma 1 dell'art. 185 del
codice di rito penale; deve infatti ritenersi derivato da altro precedente
quell'atto che con il primo si ponga in rapporto di dipendenza
effettiva, del quale venga cioe' a costituire la conseguenza
logica e giuridica, come appunto nell'ipotesi di un sequestro che si
renda attuabile solo perche' si sia perquisito l'ambiente nel quale la
cosa viene reperita. (Fattispecie in tema di perquisizione, eseguita nei
locali di una emittente privata in assenza di provvedimento
dell'autorita' giudiziaria ed in difetto dei presupposti legittimanti il
potere d'iniziativa della polizia giudiziaria, all'esito della quale,
era stato effettuato il sequestro di riproduzioni di brani musicali
abusivamente trasmessi).
Cassazione penale sez. III, 28 febbraio 1994
Mass. pen. cass. 1994,fasc. 7, 47
Il comportamento di un'impresa che produce e commercializza
apparecchi decodificatori in grado di decrittare trasmissioni in forma
codificata irradiate da un'emittente televisiva, la quale abbia concesso ad
altra impresa il diritto di esclusiva per la produzione e
commercializzazione di apparecchi decodificatori di dette
trasmissioni, costituendo atto illecito sotto il duplice profilo della
violazione del diritto di esclusiva e della nuova norma penale che
protegge le trasmissioni in forma codificata (art. 11 comma 1 bis, d.l.
n. 323 del 1993, convertito con modifiche nella legge n. 422 del 1993),
integra gli estremi della concorrenza sleale; pertanto, va accolta la
richiesta, avanzata dall'impresa titolare dell'esclusiva di produzione dei
decodificatori, di un provvedimento cautelare urgente volto ad inibire detto
comportamento.
Tribunale Pistoia, 2 maggio 1994
Foro it. 1994,I,2240
Un'emittente televisiva che legittimamente diffonde trasmissioni in forma
codificata e' titolare, in base alla normativa sul diritto d'autore,
di diritti di utilizzazione esclusiva sui programmi criptati;
pertanto, va accolta la richiesta, avanzata da detta emittente in sede
cautelare urgente, di un provvedimento che inibisca la captazione e la
trasmissione dei programmi criptati.
Tribunale Napoli, 20 novembre 1993
Foro it. 1994,I,2240
Posto che la novita' e le caratteristiche originali dei videoclips non ne
consentono la collocazione tra le opere cinematografiche o tra quelle
musicali, si deve escludere che la loro riproduzione e diffusione in
difetto di autorizzazione integrino gli estremi della violazione penale del
diritto d'autore.
Cassazione penale sez. III, 11 giugno 1993
Foro it. 1994,II, 500 nota (ROMANO) Giust. pen. 1994,II, 391 Mass. pen.
cass. 1993,fasc. 12, 66
Posto che il diritto di mettere in commercio opere fonografiche non
comprende l'autonomo diritto di noleggiarle, il comportamento di chi, pur
essendo titolare del diritto di porre in commercio "compact disc",
eserciti altresi', senza autorizzazione del legittimo titolare, il
noleggio di questi ultimi, integra gli estremi del reato di cui all'art. 171
comma 1 lett. a), l. 22 aprile 1941 n. 633, sulla protezione del diritto
d'autore.
Cassazione penale sez. III, 1 ottobre 1993
Foro it. 1994,II, 444
La l. 5 febbraio 1993 n. 93 (norme a favore delle imprese
fonografiche e compensi per le riproduzioni private a scopo di
lucro), all'art. 2 nello stabilire che l'utilizzazione dei fonogrammi da
parte di emittenti radiotelevisive e' soggetta alle disposizioni di cui
agli art. da 72 a 78 della l. 22 aprile 1941 n. 633, ha riguardo ai
diritti dei produttori - a cio' e' volta la legge - ma non intende
escludere la normativa penale sul diritto d'autore. (Fattispecie
relativa a diffusione abusiva di composizioni musicali incise su
supporto meccanico dagli studi di emittenti private radiofoniche o
televisive).
Cassazione penale sez. III, 3 novembre 1993
Mass. pen. cass. 1993,fasc. 11, 50
Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633
e' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti
private radiofoniche o televisive - di composizioni musicali incise
su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore o,
per esso, della Siae. Infatti la disposizione citata menziona l'ipotesi
della radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico non per
delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisione che essa rientra
nella previsione normativa.
Cassazione penale sez. III, 3 novembre 1993
Mass. pen. cass. 1993,fasc. 11, 50
La radiodiffusione, non autorizzata dall'autore o dalla Siae, di opere
protette da parte di emittenti radio non integra reato qualora, in virtu'
dell'assoluzione con sentenza passata in giudicato dell'imputata per
episodi analoghi, sia da escludere la sussistenza del dolo richiesto per il
perfezionamento di tale delitto.
Pretura Trento, 21 maggio 1993
Foro it. 1994,II, 55
La riproduzione abusiva, da parte di imprese di copisteria, di opere
pubbliche a stampa integra i reati di cui alla legge n. 159 del 1993 e alla
legge n. 633 del 1941, art. 171.
Pretura Bologna, 29 settembre 1993
Giur. merito 1994, 320
Non ricorre alcun rapporto di specialita' tra il reato previsto
dall'art. 171 l. 22 aprile 1941, n. 633 e quello dell'art. 648 c.p.
L'illecita condotta del porre in commercio e del detenere per la
vendita musicassette contraffatte non e', infatti, assorbente della
ricettazione, che consiste nell'acquistare, ricevere ed occultare tali
prodotti conoscendone la provenienza delittuosa, condotte
ontologicamente distinte dalla prima. Ne consegue che ricorre il
concorso dei due reati se la messa in commercio o la detenzione per la
vendita ha per oggetto musicassette contraffatte, acquistate con la
consapevolezza della loro contraffazione.
Cassazione penale sez. II, 19 aprile 1991
Cass. pen. 1993, 155 (s.m.) Giust. pen. 1992,II, 291 (s.m.)
Il divieto di porre in commercio senza averne diritto opere protette dal
diritto d'autore, sanzionato penalmente dall'art. 171 l. 22 aprile 1941
n. 633, non concerne il noleggio di opere fonografiche (nella specie,
"compact disc").
Corte appello Torino 17 marzo 1992,
Foro it. 1992, II,685.
Chi acquista o riceve per la vendita musicassette abusivamente
contraffatte da altri, incorre nella duplice violazione di cui
all'art. 648 c.p. (ricettazione) e dell'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406
(abusiva riproduzione di prodotti fonici mediante contraffazione e smercio
di musicassette), non sussistendo tra le figure criminose previste dalle
due norme alcun rapporto di specialita', attesa la diversita' dei beni
giuridici tutelati dalle stesse.
Cassazione penale sez. II, 18 febbraio 1992,
Riv. pen. 1992, 741. Giust. pen. 1992, II,472 (s.m.). Giust. pen. 1992,
II,542 (s.m.).
Il comma 2 dell'art. 171 l. 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del
diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
prevede circostanze aggravanti dei reati considerati nel comma 1 di tale
norma e non ipotesi autonome di reato. Infatti l'elemento costitutivo
nelle ipotesi previste sia nella prima che nell'ultima parte dell'art.
171 citato e' la diffusione di un'opera (nella specie: composizione
musicale) senza averne diritto, mentre la destinazione o non
dell'opera altrui alla pubblicita' e le altre varianti di cui
all'ultimo comma del predetto articolo non sono che elementi del tutto
accidentali influenti esclusivamente sulla natura ed entita' della pena;
invero le modalita' di comportamento descritte nel comma 2 dell'art. 171
presuppongono che siano state poste in essere le condotte previste dalla
prima parte e quindi sono modalita' accessorie di azione, come si evince
dal tenore lessicale di tale comma ("se i reati di cui sopra") e dal
contesto logico dell'intera disposizione. Ne consegue che, ai sensi del
comma 2 art. 32 l. n. 689 del 1981, deve escludersi che il reato di cui
all'art. 171 l. n. 633 del 1941 sia depenalizzato.
Cassazione penale sez. III, 18 gennaio 1991,
Cass. pen. 1992, 1039 (s.m.). Riv. pen. 1991, 626.
La fotocopia di parti di opere tutelate, svolta in forma
imprenditoriale per conto di terzi o dai clienti nei locali
dell'impresa, costituisce violazione del diritto di utilizzazione
economica delle opere dell'ingegno ai sensi degli art. 13, 68 e 171 della
legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633.
Pretura Bologna 19 febbraio 1990,
Giur. merito 1991, 246 (nota).
L'attivita' di fotocopia di parti di opere tutelate, svolta in forma
imprenditoriale per conto terzi o dai clienti nei locali
dell'impresa, costituisce violazione del diritto di utilizzazione
economica degli autori delle opere, in relazione al disposto degli art.
13, 68 e 171 della legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633.
Pretura Bologna 19 febbraio 1990,
Dir. autore 1991, 563. -Conforme-
Pretura Milano 4 marzo 1991,
Dir. autore 1991, 572.
In tema di diffusione di opera altrui senza averne diritto, se
un'opera ha natura collaborativa, cioe' e' realizzata con piu'
autonomi contributi, i diritti di utilizzazione economica spettano non ai
singoli coautori, ma a chi ha organizzato il lavoro e ha diretto la
creazione della stessa. (Fattispecie in tema di riproduzione
televisiva di videoclips musicali).
Pretura Lucca 5 giugno 1991,
Riv. pen. 1991, 1115.
Non integra gli estremi del reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. a) l.
22 aprile 1941 n. 633, sulla protezione del diritto d'autore (che
prevede, tra l'altro, il divieto di porre in commercio senza averne
diritto opere protette dalla normativa citata), il noleggio di opere
fonografiche (nella specie, "compact disc") da parte di chi sia legittimato,
alla stregua della legge menzionata, a disporne per il commercio.
Pretura Torino 10 luglio 1991,
Foro it. 1991, II,678 (nota).
Il curatore fallimentare non e' legittimato a costituirsi parte civile
nel procedimento penale per il reato di cui all'art. 171 l. 22 aprile 1941,
n. 633 (violazione del diritto d'autore), atteso che il diritto d'autore,
essendo di natura strettamente personale, quale espressione diretta della
personalita' di un soggetto, non rientra nella massa attiva fallimentare
a norma dell'art. 46 l. fall. e, quindi, puo' essere tutelato in sede
processuale solo dal suo titolare o, in caso di decesso, dai soggetti
indicati dall'art. 23 l. 11 aprile 1941, n. 633, senza che ad essi
possa surrogarsi la curatela fallimentare.
Cassazione penale sez. V, 12 marzo 1991,
Cass. pen. 1991, I,1596.
Dalle disposizioni regolatrici della materia, contenute nella sez. IV e
negli art. 61 e 171 l. 22 aprile 1941 n. 633, si trae che il diritto
di autore trova, relativamente alla radiodiffusione, una protezione
piu' accentuata rispetto alle altre forme di diffusione, precisandosi che
la cessione del diritto di riproduzione dell'opera mediante impiego del
disco o altro strumento meccanico o del diritto di porre in commercio
l'opera, non spoglia, salvo fatto contrario, l'autore del diritto di
radiodiffonderla.
Cassazione penale, sez. III, 3 novembre 1987,
Giust. pen. 1989, II,91 (s.m.).
Si ha plagio di un'opera cinematografica allorche' una nuova opera della
stessa specie riprenda l'originale idea di fondo, facendone proprio il
concetto ed il senso generale, e la sviluppi in forme analoghe di
rappresentazione, con la creazione di somiglianze, talora puntuali, fra
personaggi, situazioni, e relativi sviluppi; deve, pertanto, disporsi
la distruzione del materiale filmico e pubblicitario.
Tribunale Roma 7 marzo 1989,
Foro it. 1990, I,2998.
Non sussiste plagio cinematografico quando due opere presentino in comune
il solo motivo ispiratore, peraltro, non nuovo ne' originale (nella
specie, si trattava di sceneggiature articolate in episodi distinti,
aventi per unico protagonista una figura rilevante nella vita cittadina
di ogni giorno, il tassista), seguendo per il resto trame diverse sia
nelle linee generali sia negli specifici dettagli.
Tribunale Roma 20 luglio 1989,
Foro it. 1990, I,2997. Dir. autore 1992, 282 (nota).
Chi acquista o riceve per la vendita musicassette abusivamente
contraffatte da altri, incorre nella duplice violazione dell'art. 648 c.p.
(ricettazione) e dell'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406 (abusiva
riproduzione di prodotti fonici mediante contraffazione e smercio di
musicassette) non sussistendo tra le figure criminose previste dalle due
norme alcun rapporto di specialita', attesa la diversita' dei beni
giuridici tutelati dalle stesse.
Cassazione penale, sez. II, 12 gennaio 1989,
Cass. pen. 1990, I,1569 (s.m.). Giust. pen. 1990, II,233 (s.m.).
La riproduzione di opere cinematografiche destinate al circuito
cinematografico o televisivo, effettuata ad uso esclusivamente
personale e privato, senza fini di lucro e senza diffusione delle opere
cosi' riprodotte, non integra il reato di cui all'art. 1 l. 20 luglio 1985
n. 400 per difetto del dolo specifico, ne' il reato di cui all'art. 171
lett. a) l. 22 aprile 1941 n. 633 perche' la disciplina penale dettata
da questa norma in ordine alla riproduzione delle predette opere e' stata
interamente sostituita dalla nuova normativa di cui alle l. n. 400 del
1985 e 27 marzo 1987 n. 121.
Cassazione penale, sez. III, 25 settembre 1989,
Cass. pen. 1990, I,1131.
Il delitto di contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti
destinati a pubblica autenticazione o certificazione (art. 468 c.p.)
concorre con il reato di (art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406) abusiva
riproduzione a fini di lucro di dischi, nastri o analoghi supporti e
detenzione per la vendita. Presupposto di quest'ultimo reato non e' la
registrazione quale opera dell'ingegno (per la cui tutela e' posto l'art.
171 l. 22 aprile 1941 n. 633) bensi' il riconoscimento al produttore
del nastro o dell'altro materiale indicato del diritto esclusivo di
riproduzione e di commercializzazione. L'offesa quindi incide sul diritto
che grava su detto supporto (art. 72 l. n. 633 cit.). Diversa e' invece la
falsificazione del sigillo che attesta la provenienza e che lede la pubblica
fede.
Cassazione penale, sez. I, 14 febbraio 1989,
Cass. pen. 1990, I,1484 (s.m.).
L'acquisto, la detenzione e la vendita di musicassette sprovviste del timbro
SIAE non configurano un concorso di reati fra le ipotesi criminose
previste dall'art. 1 legge n. 406 del 1981 ed il reato di ricettazione.
Tribunale Roma 13 febbraio 1987,
Giur. merito 1988, 603.
Dalle disposizioni regolatrici della materia contenute nella sezione IV e
negli art. 61 e 171 l. 22 aprile 1941 n. 633, si trae che il diritto di
autore trova, relativamente alla radiodiffusione, una protezione piu'
accentuata rispetto alle altre forme di diffusione, precisandosi che la
cessione del diritto di riproduzione dell'opera mediante impiego del disco
o altro strumento meccanico o del diritto di porre in commercio l'opera
non spoglia, salvo patto contrario, l'autore del diritto di
radiodiffonderla.
Cassazione penale, sez. III, 3 novembre 1987,
Cass. pen. 1989, 269 (s.m.).
E' configurabile il reato previsto dall'art. 171 comma 1 lettera b) l. 22
aprile 1941 n. 633 nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti
private radiofoniche o televisive - di composizioni musicali incise
su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore o
per esso della SIAE.
Cassazione penale, sez. III, 22 maggio 1987,
Giust. pen. 1988, II,217 (s.m.).
In tema di illecita riproduzione di musicassette la norma
incriminatrice di cui all'art. 171 lett. e) legge n. 633 del 1941
punisce la diffusione di una composizione musicale senza averne
diritto, prevedendo anche una ipotesi aggravata punibile per la pena
detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria e non gia'
un'ipotesi autonoma di reato. Ne consegue che ricorrono gli estremi della
fattispecie aggravata non e' applicabile ad essa la
depenalizzazione, prevista dall'attuale sistema.
Cassazione penale, sez. II, 19 febbraio 1987,
Giust. pen. 1988, II,535 (s.m.).
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita'
costituzionale degli art. 171 e 180 della legge sul diritto d'autore 22
aprile 1941 n. 633, in relazione agli art. 3, 23, 41, 43, 53 e 97 cost.
Corte costituzionale 18 febbraio 1988 n. 198,
Dir. autore 1989, 61.
Chi riceve o acquista per la vendita musicassette abusivamente
contraffatte da altri incorre nella duplice violazione di cui
all'art. 648 (ricettazione) c.p. ed in quella di cui all'art. 171 l. 22
aprile 1941 n. 633 e succ. modif. (abusiva riproduzione di prodotti
fonici), non restando tra le figure criminose previste dalle due norme
predette alcun rapporto di specialita' ex art. 15 c.p., attesa la
diversita' del bene giuridico tutelato e degli elementi costitutivi.
Cassazione penale, sez. II, 24 novembre 1987,
Cass. pen. 1989, 1299 (s.m.). Giust. pen. 1989, II,297 (s.m.).
La diffusione a mezzo emittente televisiva di programmi musicali senza
il consenso degli autori o della SIAE configura il reato previsto
dall'art. 171, comma 1 lett. b) della legge sul diritto di autore 22
aprile 1941 n. 633.
Corte appello Bari 27 luglio 1987,
Dir. autore 1988, 420.
Poiche' il comma 2 dell'art. 171 l.d.a. 22 aprile 1941 n. 633,
contiene non un'ipotesi aggravata del reato di cui al comma 1 della
disposizione, ma un reato del tutto autonomo, la depenalizzazione
prevista dall'art. 32 della legge n. 689 del 1981 non trova
applicazione nelle ipotesi di reato di cui al comma 1 dell'art. 171
citato.
Tribunale Firenze 22 dicembre 1986,
Dir. autore 1988, 249 (nota).
Ove nel reato di riproduzione abusiva di opera dell'ingegno difetti
l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 dell'art. 171 l.d.a. 22 aprile
1941 n. 633, trova applicazione la norma di depenalizzazione di cui
all'art. 32 l. 22 novembre 1981 n. 689.
Tribunale Firenze 13 novembre 1986,
Dir. autore 1988, 249 (nota).
Il "software" non e' opera dell'ingegno ai sensi del r.d. 22 aprile 1941
n. 633, ne' e' possibile attuarne la tutela in via penale a norma
dell'art. 171 di detta legge sia per il divieto dell'art. 14 delle
disposizioni sulla legge in generale all'applicazione in via analogica
delle norme penali, sia, soprattutto, perche' non vi e' alcuna
possibilita' di ricondurre il "software residente" all'ambito di
applicazione delle norme sul diritto d'autore.
Pretura Bologna 24 aprile 1986,
Foro pad. 1988, I,240 (nota).
Non costituisce reato il fatto di chi importa e vende programmi
"computer" copiati, cio' in quanto i programmi per elaboratori
elettronici non rientrano tra le opere di ingegno tutelate dalla l. 22
aprile 1941 n. 633.
Pretura Monza 26 luglio 1985,
Giur. merito 1988, 868.
La radiodiffusione di un'opera protetta dal diritto di autore - sia che
avvenga in diretta sia che avvenga mediante impiego di disco o nastro in
cui l'opera e' registrata - richiede il consenso dell'autore se
effettuata dai locali dell'ente emittente. In mancanza di consenso
la diffusione e' illecita ed e' penalmente sanzionata a norma dell'art.
171, lett. b) l. n. 633 del 1941, il diritto esclusivo dell'autore di
registrare su disco o nastro l'opera e' indipendente dal diritto
esclusivo di radiodiffondere l'opera registrata e l'esercizio dell'un
diritto non esclude l'esercizio dell'altro.
Cassazione penale, sez. III, 23 gennaio 1987,
Cass. pen. 1988, 678 (s.m.).
E' configurabile il reato previsto dall'art. 171 comma 1o lett. b) l.
22 aprile 1941 n. 633 (protezione del diritto d'autore) nell'ipotesi
di radiodiffusione dagli studi di emittenti private di brani musicali
incisi su dischi o altri supporti meccanici senza il consenso dell'autore,
o, per esso, della S.I.A.E.
Cassazione penale, sez. I, 14 ottobre 1986,
Cass. pen. 1988, 132 (s.m.).
L'art. 171 comma ult. l. 22 aprile 1941 n. 633, in tema di
sanzioni per la violazione del diritto d'autore, prevede una ipotesi
aggravata del reato punibile con la pena della reclusione anche se
alternativa a quella della multa sicche' non e' applicabile la
depenalizzazione di cui all'art. 32 l. 24 novembre 1981 n. 689 sulle
modifiche al sistema penale.
Cassazione penale, sez. III, 26 settembre 1986,
Cass. pen. 1988, 132 (s.m.). Giust. pen. 1987, II,555 (s.m.).
Non costituisce reato il fatto di chi importa e vende programmi per
"computers" copiati, cio' in quanto i programmi per elaboratori
elettronici non rientrano tra le opere di ingegno tutelate dalla legge
22 aprile 1941 n. 633.
Pretura Monza 26 luglio 1985,
Giur. merito 1988, 868.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la
questione di legittimita' costituzionale degli art. 171 e 180 l. 22 aprile
1941 n. 633, sollevata dal pretore di Ovada in riferimento agli art. 3,
23, 41, 43, 53 e 97 cost. con le ordinanze emesse il 30 giugno 1984,
nella parte in cui; 1) impongono al titolare di emittenza televisiva
o radiofonica di munirsi dell'autorizzazione alle trasmissioni della
SIAE, concernente tutti gli autori del repertorio di queste e non
soltanto coloro le cui opere vengono diffuse; 2) assoggettano la
concessione dell'autorizzazione al pagamento di una somma pari al
2, 75% dei proventi lordi dichiarati dall'impresa; 3) non
predeterminano i criteri sulla base dei quali la SIAE concede o nega le
autorizzazioni. L'ipotesi incriminatrice, di cui all'art. 171 della l. 22
aprile 1941 n. 633, con cui il giudice "a quo" era chiamato a conoscere la
diffusione di opere altrui senza che ne abbia il diritto, e non e'
diretta a sanzionare il mancato pagamento alla SIAE del compenso per
il rilascio dell'autorizzazione, bensi' il mancato consenso dell'autore
alla diffusione dell'opera. Inoltre, se l'attivita' di intermediario
(svolta dalla SIAE con quel carattere di preminenza reso necessario dalle
difficolta' presentate dal controllo dell'utilizzazione economica
delle opere protette: cfr. sent. n. 65 del 1972) rappresenta la
forma piu' diffusa di tutela del diritto d'autore, essa non esclude,
tuttavia, la possibilita' di un diretto rapporto tra l'utilizzazione
dell'opera e l'autore. Non ricorre affatto, pertanto, tra la
fattispecie di reato e l'art. 180 denunciato alcun rapporto di
pregiudizialita', risultando ininfluente la prospettata illegittimita'
della seconda norma rispetto alla prima.
Corte costituzionale 18 febbraio 1988 n. 198,
Giur. cost. 1988, I,747. Dir. autore 1988, 533.
Il fatto di radiodiffondere senza averne diritto, attraverso
emittenti private, composizioni musicali, incise su disco o
registrato su nastri, anche se non compiuta mediante altoparlanti
azionati in pubblico, integra il reato di cui all'art. 171 lett. b) l. 22
aprile 1941 n. 633. Infatti la radiodiffusione e' compresa nel concetto
di diffusione dell'opera protetta, che la legge punisce in qualsiasi forma,
qualora chi la effettua non ne abbia diritto.
Cassazione penale, sez. II, 15 ottobre 1986,
Giust. pen. 1987, II,553 (s.m.).
L'opera dell'ingegno e' protetta pure penalmente a norma della l. 22
aprile 1941 n. 633, allorquando costituisca espressione particolare
di lavoro intellettuale applicato; abbia individualita' e idoneita'
all'altrui godimento; si caratterizzi, pur in modesta misura, per
originalita' e creativita'. I programmi per elaboratori elettronici,
software di base ed applicativo e le relative istruzioni
manualistiche contengono i requisiti sopraindicati. Il nuovo
nell'espressione formale di un contenuto ideativo e' il discrimine
di proteggibilita' anche per il software. La classificazione
normativa delle opere dell'ingegno protette non ha carattere tassativo.
I programmi per elaboratori elettronici, software, sono opere
dell'ingegno di carattere scientifico. La riproduzione abusiva ed il
commercio degli stessi integrano il reato di cui all'art. 171 l. 22 aprile
1941 n. 633.
Cassazione penale, sez. III, 24 novembre 1986,
Dir. autore 1987, 162 (nota). Foro it. 1987, II,289 (nota).
La radiodiffusione e' uno dei mezzi (diffusione a distanza) il cui
impiego e' oggetto del diritto esclusivo di diffondere, il quale e' uno
dei diritti di utilizzazioni economica dell'opera spettanti solo
all'autore. In altri termini, anche in campo tecnico-giuridico, la
radiodiffusione e' in rapporto di specie a genere con la diffusione, ovvero
di continenza con la stessa, nel senso di esservi interamente ricompresa;
sicche' e' attivita' soggetta, come quella di riprodurre, di
trascrivere, di eseguire, di porre in commercio, al consenso dell'autore.
Cassazione penale, sez. III, 14 aprile 1986,
Giur. it. 1987, II,168.
Tutte le radiodiffusioni delle opere dell'ingegno, effettuate dai locali
di emittenti radiofoniche, sia pubbliche che private, sono sottoposte al
consenso dell'autore e non solo quelle di opere eseguite nei locali
dell'emittente.
Cassazione penale, sez. III, 4 ottobre 1985,
Giust. pen. 1986, II,515 (s.m.).
La radiodiffusione di opere protette dal diritto di autore senza
consenso dei titolari del diritto e la riproduzione abusiva su nastro
di opere incise su dischi, ai fini di radiodiffusione, integrano gli
estremi dei reati previsti e puniti dall'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633
e dall'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406.
Tribunale Oristano 30 luglio 1985,
Giur. merito 1987, 442.
La norma dell'art. 171 cpv. della l. 22 aprile 1941 n. 633 (che
punisce, tra l'altro, la diffusione abusiva di opera altrui nelle
ipotesi in cui ne risulti offesa all'onore o alla reputazione
dell'autore) non prevede una ipotesi autonoma di reato, bensi' una
ipotesi aggravata punibile con pena detentiva, anche se alternativa a
quella pecuniaria, e pertanto esclusa dalla depenalizzazione, per il
disposto dell'art. 32 comma 2 l. 24 novembre 1981 n. 689.
Cassazione penale, sez. III, 28 gennaio 1985,
Giust. pen. 1987, II,163.
La radiodiffusione di un'opera protetta dal diritto di autore, sia che
avvenga in diretta sia che avvenga mediante impiego del disco o nastro
in cui l'opera e' registrata, richiede il consenso dell'autore se
effettuata dai locali dell'ente emittente. In mancanza di consenso,
la radiodiffusione e' illecita ed e' penalmente sanzionabile a
norma dell'art. 171, lett. b, della l. 22 aprile 1941, n. 633.
Cassazione penale, sez. III, 21 maggio 1985,
Dir. autore 1986, 508.
La radiodiffusione di opere musicali senza il permesso della SIAE
costituisce reato a norma dell'art. 171 della legge sul diritto di
autore. Non puo' allegarsi, al fine di escludere il dolo,
difficolta' o impossibilita' di informazione circa le opere
protette, dal momento che la protezione dell'opera sorge con la sua stessa
creazione (art. 6 l.d.a.). Se l'opera e' abusivamente registrata su
nastro ai fini della successiva radiodiffusione, ricorre l'illecito
penale di cui alla l. 29 luglio 1981 n. 406.
Pretura Olbia 14 agosto 1986,
Dir. autore 1987, 182.
In tema del diritto d'autore, essendo il diritto di riprodurre
l'opera su apparecchio meccanico e quello di radiodiffusione
separati e distinti e' punibile anche la sola violazione di
quest'ultimo.
Cassazione penale, sez. III, 19 marzo 1986,
Giur. it. 1987, II,168.
La radiodiffusione abusiva e' prevista (e punita) nella lettera b),
dell'art. 171 l. 22 aprile 1943 n. 633, prima posizione (...diffonde con o
senza variazioni o aggiunte...): il fatto che nella proposizione
successiva del citato articolo sia espressamente indicata una
particolare radiodiffusione - quella mediante altoparlante azionato
in pubblico - non significa che il legislatore abbia inteso limitare la
tutela penale (del diritto dell'autore) a quest'ultima ipotesi, ma solo
che in tale caso l'amplificazione e' parificata eccezionalmente alla
rappresentazione o esecuzione in pubblico.
Cassazione penale, sez. III, 14 aprile 1986,
Giur. it. 1987, II,168.
In materia di protezione del diritto di autore, il comma 2
dell'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 (che punisce con pene
alternative i fatti commessi su opera altrui non destinata alla
pubblicita' o con usurpazione della paternita' dell'opera o con
modificazione della medesima offensiva dell'onore o reputazione
dell'autore), configura non una ipotesi autonoma di reato, ma una
circostanza aggravante, dato che l'elemento specializzante della
fattispecie non importa alcuna variazione dei dati essenziali del reato.
(Applicazione del principio in tema di esclusione dalla
depenalizzazione).
Cassazione penale, sez. III, 4 ottobre 1985,
Giust. pen. 1986, II,515,696 (s.m.). Giust. pen. 1986, II,696 (s.m.).
In tema di tutela del diritto d'autore, per la configurabilita' del reato
di abusiva diffusione di un'opera o composizione musicale non autorizzata
non e' richiesto che essa avvenga in pubblico dato che il requisito
della pubblicita' si riferisce esclusivamente alla rappresentazione,
all'esecuzione ed alla recitazione.
Cassazione penale, sez. III, 4 ottobre 1985,
Giust. pen. 1986, II,421 (s.m.).
L'imitazione del sistema operativo di un personal computer non e'
penalmente perseguibile ai sensi della legge sul diritto d'autore, in
quanto non prevista come reato.
Pretura Monza 26 luglio 1985,
Foro it. 1986, II,515.
Altro e' il diritto dell'autore di registrare la composizione
musicale su apparecchio meccanico riproduttore (e di cederne ad altri
il diritto alla riproduzione), altro e' il diritto di esecuzione
pubblica o di radiodiffusione dell'opera registrata (o riprodotta), che,
salvo patto contrario, non e' compreso nella cessione del primo e da
questo e' normalmente tenuto distinto con apposita previsione attributiva
all'autore della facolta' esclusiva di radiodiffondere l'opera gia'
registrata e cio' mediante l'impiego del disco: quindi, non vi e' ragione
per ritenere esclusa la tutela penale del diritto di radiodiffusione in
via autonoma e distinta da quella del diritto di registrazione e
riproduzione dell'opera.
Cassazione penale, sez. III, 29 marzo 1985,
Giur. it. 1986, II,323.
La radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico e'
ipotesi che l'art. 171 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633, menziona non
per delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa
rientra nella previsione normativa dell'esecuzione in pubblico della
composizione musicale qualora sia radiodiffusa con un mezzo impiegato a
far si' che, in un ambito spaziale delimitato, la composizione trovi
ascolto amplificato dalle persone presenti; onde, a maggior ragione, la
tutela penale del diritto d'autore dell'opera radiotrasmessa e' da
ritenersi apprestata per la diffusione di essa al piu' vasto e
indeterminato pubblico di radioascoltatori dislocati nel territorio
raggiunto dall'emittente.
Cassazione penale, sez. III, 29 marzo 1985,
Giur. it. 1986, II,323.
La riproduzione fotostatica abusiva di un'opera edita o di parte di essa,
ai fini della messa in commercio, integra il reato di cui all'art. 171,
comma 1 lett. a) della legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633.
Il comma 2 dell'art. 171 cit. non prevede una ipotesi autonoma di
reato, ma una forma aggravata dei reati considerati nel comma 1.
Di conseguenza, questi ultimi, essendo puniti nella ipotesi aggravata
con la pena della reclusione, sia pure in alternativa a quella della
multa, non sono depenalizzati, a norma dell'art. 32 l. 24 novembre 1981 n.
689.
Corte appello Milano 20 gennaio 1986,
Dir. autore 1987, 59 (nota). Giur. merito 1987, 149 (nota). Giur. it.
1987, II,286.
Chi riceve o acquista per la vendita musicassette abusivamente
contraffatte da altri incorre nella duplice violazione di cui
all'art. 648 c.p. (ricettazione) ed in quella di cui all'art. 171 l. 22
aprile 1941 n. 633 e successive modifiche (abusiva riproduzione di
prodotti fonici mediante contraffazione e smercio di
musicassette), non sussistendo tra le figure criminose previste dalle
due norme predette alcun rapporto di specialita', ex art. 15 c.p.,
attesa la diversita' del bene giuridico tutelato dagli elementi
costitutivi.
Cassazione penale, sez. II, 26 maggio 1986,
Cass. pen. 1987, 2202 (s.m.). Giust. pen. 1987, II,555 (s.m.).
Il reato previsto dall'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 consiste nella
diffusione di una composizione musicale altrui senza averne diritto. Gli
elementi previsti nell'ultimo comma di tale articolo (commissione del
fatto su opera non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione
di paternita' o con deformazione, mutilazione o altra modificazione
dell'opera stessa) sono del tutto accidentali rispetto all'attivita'
fondamentale della diffusione, in quanto possono essere aggiunti o
esclusi da questa, senza che se ne causi o ne venga meno l'illegittimita'.
Si tratta di ipotesi aggravate del reato e non di figure criminose
autonome.
Cassazione penale, sez. III, 13 giugno 1986,
Cass. pen. 1987, 1999 (s.m.). Giust. pen. 1987, II,221 (s.m.).
Il cosiddetto software (programmi per elaboratori elettronici), sia di
base che applicativo che, essendone esclusa la brevettabilita' a norma
dell'art. 7 del d.P.R. 22 giugno 1979 n. 339 (modificativo dell'art. 12
del r.d. 29 giugno 1939 n. 1122), non e' tutelabile con i rimedi
previsti a protezione delle invenzioni industriali e contro l'imitazione
servile dei prodotti, e' protetto - sia penalmente che civilmente -
quale oggetto di diritto d'autore, dalle norme della relativa legge (22
aprile 1941 n. 633) quando abbia il requisito della creativita',
quando, cioe', sia pure in misura appena apprezzabile, dia un apporto
nuovo nel campo informativo, esprima soluzioni originali di problemi di
elaborazione di dati, programmi in modo migliore rispetto al passato
determinati contenuti di idee. (Nella fattispecie e' stato
ritenuto penalmente perseguibile a norma dell'art. 171, lett. e) della l.
22 aprile 1941 n. 633, il commercio di cassette stereo contenenti
registrazioni di programmi per computer illecitamente riprodotte).
Cassazione penale, sez. III, 24 novembre 1986,
Cass. pen. 1987, 1808.
In tema di tutela del diritto d'autore, le fattispecie delittuose
previste dall'ultima parte dell'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633
punibili con pena alternativa della multa e della reclusione
(abusiva riproduzione o rappresentazione dell'opera altrui,
usurpazione di paternita' o modificazioni pregiudizievoli) non sono forme
autonome di reato, bensi' ipotesi aggravate dei reati di cui alla prima
parte dello stesso articolo; cio' e' reso evidente dalla medesima
struttura morfologica delle varie ipotesi, oltre che dalla collocazione
unitaria, che altrimenti il legislatore si sarebbe preoccupato di
apprestare tratti distintivi. Ne consegue che i reati previsti dalla
prima parte dell'articolo citato non sono stati depenalizzati dalla l.
24 novembre 1981 n. 689.
Cassazione penale, sez. III, 19 marzo 1986,
Cass. pen. 1987, 805. Giust. pen. 1987, II,696 (s.m.). Giust. pen. 1987,
II,221 (s.m.).
Non puo' invocare l'esercizio del diritto di proprieta'
l'acquirente del disco che lo usi mediante radiodiffusione non
autorizzata. Infatti il diritto di radiodiffusione non compete a chi pone
in commercio un disco e, quindi, non puo' essere trasmesso
all'acquirente.
Cassazione penale, sez. III, 4 ottobre 1985,
Cass. pen. 1987, 187 (s.m.). Giust. pen. 1986, II,421 (s.m.).
Il "software" (applicativo), che sia fornito di un pur modesto valore
creativo, dia nuovi apporti nel campo informativo ed esprima soluzioni
originali ai problemi di elaborazione dei dati, e' tutelato
civilmente e penalmente dalla normativa sul diritto d'autore
poiche' e' inquadrabile nella categoria delle opere dell'ingegno che
appartengono alle scienze. Sussiste quindi il reato di cui all'art. 171
della legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore nel caso di detenzione
e commercializzazione di programmi per computers illecitamente
riprodotti.
Cassazione penale, sez. III, 24 novembre 1986,
Dir. informatica 1987, 693 (nota). Dir. informatica 1987, 1058 (nota).
La radiodiffusione di opere protette dal diritto di autore senza
consenso dei titolari del diritto e la riproduzione abusiva su nastro
di opere incise su dischi, ai fini di radiodiffusione, integrano gli
estremi dei reati previsti e puniti dall'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633
e dall'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406.
Tribunale Oristano 30 luglio 1985,
Giur. merito 1987, 442.
La radiodiffusione di un'opera protetta dal diritto di autore, sia che
avvenga in diretta sia che avvenga mediante impiego del disco o nastro
in cui l'opera e' registrata, richiede il consenso dell'autore se
effettuata dai locali dell'ente emittente. In mancanza di consenso,
la radiodiffusione e' illecita ed e' penalmente sanzionabile a
norma dell'art. 171, lett. b, della l. 22 aprile 1941, n. 633.
Cassazione penale, sez. III, 21 maggio 1985,
Dir. autore 1986, 508.
Per il disposto dell'art. 53 l. 22 aprile 1941 n. 633 la
radiodiffusione di un'opera dell'ingegno dai locali dell'ente (di stato)
esercente il servizio della radiodiffusione e' sottosposta al consenso
dell'autore, ne consegue che detto consenso e' richiesto per la lecita
radiodiffusione da emittenti private (fattispecie: radiodiffusione di
composizioni musicali incise su disco).
Cassazione penale, sez. III, 29 marzo 1985,
Cass. pen. 1986, 1361 (s.m.). Giust. pen. 1986, II,573.
Altro e' il diritto dell'autore di registrare la composizione
musicale su apparecchio meccanico riproduttore (e di cederne ad altri
il diritto alla riproduzione), altro e', il diritto di esecuzione
pubblica o di radiodiffusione dell'opera registrata (o riprodotto), che,
salvo patto contrario, non e' compreso nella cessione del primo e da
questo e' normalmente tenuto distinto con apposita previsione attributiva
all'autore della facolta' esclusiva di radiodiffondere l'opera gia'
registrata e cio' " mediante l'impiego del disco ": quindi non vi
e' ragione per ritenere esclusa la tutela penale del diritto di
radiodiffusione in via autonoma e distinta da quella del diritto di
registrazione e riproduzione dell'opera.
Cassazione penale, sez. III, 29 marzo 1985,
Cass. pen. 1986, 1361 (s.m.).
La radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico e'
ipotesi che l'art. 171 lett. b l. 22 aprile 1941 n. 633 menziona non per
delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa
rientra nella previsione normativa dell'esecuzione in pubblico della
composizione musicale qualora sia radiodiffusa con un mezzo impiegato a
far si' che in un ambito spaziale delimitato, la composizione trovi
ascolto amplificato delle persone presenti; onde, a maggior ragione, la
tutela penale del diritto d'autore dell'opera radiotrasmessa e' da
ritenersi apprestata per la diffusione di essa al piu' vasto e
indeterminato pubblico di radioascoltatori dislocati nel territorio
raggiunto dalla emittente.
Cassazione penale, sez. III, 29 marzo 1985,
Cass. pen. 1986, 1361 (s.m.).
E' penalmente responsabile, a norma dell'art. 171 della legge sul
diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633, chi diffonde a mezzo radio o
televisione, senza consenso dell'autore o della S.I.A.E., opere musicali
tutelate ed e' indifferente che l'opera sia trasmessa dal vivo ovvero
utilizzando una sua registrazione fonografica.
Pretura Alessandria 27 giugno 1985,
Dir. autore 1986, 227. -Conforme-
Pretura Lecce 4 aprile 1985,
Dir. autore 1986, 225.
La messa in commercio di dischetti magnetici e di cassette con
registrazioni di programmi per computers illecitamente riprodotti non
configura il reato di cui all'art. 1 legge n. 406 del 1981 poiche'
tale fattispecie concerne soltanto i "prodotti fonografici". La messa in
commercio, la messa in vendita e l'introduzione nello Stato, senza averne
diritto, di programmi per computers abusivamente riprodotti sono
sanzionate dagli art. 171 e 172 della legge n. 633 del 1941,
rispettivamente come reato o come infrazione amministrativa a
seconda che ricorra il dolo o la colpa, dovendosi tali programmi
qualificare opere dell'ingegno, inquadrabili nella categoria delle opere
scientifiche, indipendentemente dalla forma assunta.
Pretura Napoli 7 giugno 1985,
Riv. dir. ind. 1986, II,70 (nota). -Conforme-
Pretura Napoli 7 giugno 1985,
Riv. dir. ind. 1986, II,70 (nota).
La detenzione e la vendita di cassette con registrazioni di
programmi per computers non sono previste come reato dalla legge che tutela
il diritto di autore perche' il software (applicativo) non e' opera a
carattere creativo, non puo' qualificarsi come opera scientifica e
non e' inquadrabile in alcuna delle categorie tutelate dalla legge sul
diritto di autore.
Pretura Napoli 6 giugno 1985,
Riv. dir. ind. 1986, II,69 (nota). -Conforme-
Pretura Monza 26 luglio 1985,
Giur. it. 1986, II,247.
La radiodiffusione dagli studi di emittenti private di brani
musicali incisi su dischi od altri supporti meccanici senza il
consenso dell'autore, o, per esso, dalla SIAE, configura il reato
previsto dall'art. 171 comma 1, lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633.
Cassazione penale, sez. III, 23 gennaio 1984,
Giust. pen. 1986, II,12.
La radiodiffusione di opere protette dal diritto di autore senza
consenso dei relativi titolari del diritto e la riproduzione abusiva su
nastro, unitamente a pubblicita' commerciale, di opere incise su dischi,
ai fini di radiodiffusione, integrano gli estremi dei reati previsti e
puniti dall'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 e dall'art. 1 l. 29 luglio
1981 n. 406.
Tribunale Oristano 30 luglio 1985,
Dir. autore 1986, 107
La riproduzione di films e della relativa colonna sonora integra
l'ipotesi di cui all'art. 171 della legge sul diritto d'autore del 1941 e
non quella della l. 29 luglio 1981 n. 406 giacche' questa disposizione
normativa si riferisce alle c.d. "musicassette" e riguarda cose come
dischi o nastri o simili e non gia' la colonna sonora che rappresenta la
sola parte "auditiva" di una piu' ampia opera, quale la cinematografica.
Tribunale Roma 12 aprile 1985,
Dir. autore 1986, 355 (nota).
Integra gli estremi del delitto di cui all'art. 171 lett. b) legge
n. 633 del 1941 l'aver radiodiffuso opere musicali tutelate, senza il
necessario consenso dell'autore.
Pretura Breno 4 ottobre 1984,
Giur. merito 1985, 1190.
In materia di radiodiffusione di composizioni musicali, l'art. 171 l. 22
aprile 1941 n. 633 ha compreso nella tutela penalistica del diritto di
autore sia il fatto di esecuzione, rappresentazione e recitazione in
pubblico - che costituiscono forme di divulgazione percepibili
direttamente - sia quelli di diffusione con mezzi precedentemente
predisposti, ivi compresa la radiodiffusione per via aerea, perche'
entrambi i casi determinano la fruizione dell'opera da parte del
pubblico e, quindi, l'insorgenza dell'obbligo del soddisfacimento dei
diritti di autore.
Cassazione penale, sez. III, 4 ottobre 1985,
Cass. pen. 1986, 2011 (s.m.).
La radiodiffusione e' uno dei mezzi (diffusione a distanza) il cui
impiego e' soggetto del "diritto esclusivo di diffondere...". La
circostanza che l'art. 171 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633
indichi espressamente una particolare radiodiffusione - quella
mediante altoparlante azionato in pubblico - non significa che il
legislatore abbia inteso limitare la tutela penale del diritto
dell'autore a questa unica ipotesi, ma solo che, in tal caso,
l'amplificazione e' parificata eccezionalmente alla rappresentazione o
esecuzione in pubblico.
Cassazione penale, sez. III, 4 ottobre 1985,
Cass. pen. 1986, 2010 (s.m.). Giust. pen. 1986, II,354 (s.m.).
In tema di protezione del diritto d'autore, le fattispecie
delineate dall'art. 171 lett. b l. 22 aprile 1941 n. 633 hanno una
triplice funzione specificativa degli oggetti materiali delle
diffusioni punibili (opere altrui adatte a pubblico spettacolo,
composizioni musicali); integrativa della previsione generale della
precedente normativa quanto ai comportamenti punibili
(rappresentazioni, esecuzione, recita pubblica), e definitoria, con
efficacia precettiva, nella parte in cui stabilisce che la
diffusione (e gli altri comportamenti previsti) dell'opera e'
punibile anche se siano apportate variazioni o aggiunte (rispetto al testo
originario), ed in cui include, nei comportamenti di
rappresentazione ed esecuzione, punibile la protezione pubblica
dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle
composizioni musicali che in essa siano inserite, e la
radiodiffusione con altoparlante azionato in pubblico.
Cassazione penale, sez. III, 29 marzo 1985,
Cass. pen. 1986, 1361 (s.m.).
Costituisce illecito penale ai sensi dell'art. 171 lett. b l. 22 aprile
1941 n. 633, il fatto di radiodiffondere senza averne il diritto,
attraverso emittenti private, composizioni musicali incise su disco o
registrate su nastro, anche se non compiuto mediante altoparlante
azionato in pubblico. Infatti la radiodiffusione e' compresa nel
concetto di diffusione dell'opera predetta, che la legge ricordata
punisce " in qualsiasi forma " qualora chi la effettui non ne abbia il
diritto.
Cassazione penale, sez. III, 29 marzo 1985,
Cass. pen. 1986, 1361 (s.m.). Giust. pen. 1986, II,573.
A norma dell'art. 171 cpv. della l. 22 aprile 1941 n. 633 (che
punisce, tra l'altro, la diffusione abusiva di opera altrui nelle
ipotesi in cui ne risulti offesa all'onere o alla reputazione
dell'autore) non prevede una ipotesi autonoma di reato, bensi' una
ipotesi aggravata punibile con pena detentiva, anche se alternativa a
quella pecuniaria, e pertanto esclusa dalla depenalizzazione, per il
disposto dell'art. 32 comma 2 l. 24 novembre 1981 n. 689.
Cassazione penale, sez. III, 28 gennaio 1985,
Cass. pen. 1986, 986 (s.m.). Giur. it. 1986, II,10. Giust. pen. 1985,
II,623 (s.m.).
Ai fini della punibilita' per abusiva diffusione (che comprende anche
la radiodiffusione) di opera altrui, non e' richiesto che l'azione
avvenga in pubblico, poiche' il requisito della pubblicita' e' richiesto
solo per le ipotesi di rappresentazione, esecuzione e recitazione. Rientra
nel concetto di esecuzione la radiodiffusione mediante altoparlante
azionato in pubblico, mentre la diffusione da emittente radiofonica e'
ipotesi diversa, che integra il reato anche se l'azione non e' eseguita in
pubblico.
Cassazione penale, sez. III, 28 gennaio 1985,
Cass. pen. 1986, 986 (s.m.). Giust. pen. 1985, II,623 (s.m.). Giust. pen.
1987, II,163.
Poiche' i diritti esclusivi di riprodurre composizioni musicali su
apparecchio meccanico e di radiodiffonderle sono separati e
distinti, e' punibile, ai sensi dell'art. 171 lett. b) della l. 22 aprile
1941 n. 633, anche la violazione del solo diritto di
radiodiffusione.
Cassazione penale, sez. III, 12 dicembre 1984,
Cass. pen. 1986, 807 (s.m.). -Conforme-
Cassazione penale, sez. III, 28 settembre 1984,
Cass. pen. 1986, 565 (s.m.). -Conforme-
Cassazione penale, sez. III, 23 novembre 1984,
Cass. pen. 1986, 564 (s.m.).
L'art. 1 della l. 29 luglio 1981 n. 406, modificando l'art. 171 della
l. 22 aprile 1941 n. 633, ha anticipato il momento consumativo del reato,
per il soggetto che non e' concorso nella abusiva riproduzione di
dischi o nastri o supporti analoghi, stabilendo che l'illecito si
realizza con la loro semplice detenzione a scopo di vendita.
Cassazione penale, sez. III, 19 marzo 1985,
Cass. pen. 1986, 807 (s.m.).
Risponde della violazione di cui all'art. 171 lett. f) l. n. 633 del
1941 colui che riproduce abusivamente una trasmissione radiofonica
originale, il cui sfruttamento spetta unicamente all'esercente il
servizio radiofonico. Risponde, invece, del reato di cui all'art. 1
della l. 29 luglio 1981 n. 406 colui il quale riproduce opere gia'
fissate in dischi, nastri, ecc. a nulla rilevando che la duplicazione
sia stata effettuata servendosi di una trasmissione radiofonica che
diffondeva l'opera. (Nel caso di specie si trattava di abusiva
riproduzione di musicassette, effettuata servendosi di trasmissioni
radiofoniche ed e' stato ravvisato il reato di cui all'art. 1 della l. n.
406 del 1981).
Cassazione penale, sez. III, 18 dicembre 1984,
Cass. pen. 1986, 806 (s.m.). Giust. pen. 1985, II,619 (s.m.).
Presupposto del reato di cui all'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406, che
sanziona la abusiva riproduzione, a fine di lucro, di dischi, nastri o
supporti analoghi e la detenzione per la vendita da parte di chi non sia
concorso nella riproduzione abusiva, non e' la registrazione
dell'opera dell'autore, autonomamente tutelata dall'art. 171 l. 22
aprile 1941, avente ad oggetto la protezione del diritto d'autore, bensi'
un disco, nastro o supporto analogo al cui produttore e' riconosciuto il
diritto esclusivo, per la durata ed alle condizioni stabilite dalla
citata l. n. 633 del 1941, di riprodurlo, con qualsiasi processo di
duplicazione, e di porlo in commercio.
Cassazione penale, sez. III, 14 dicembre 1984,
Cass. pen. 1986, 805 (s.m.).
L'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto di autore
punisce chiunque, senza averne diritto, " rappresenta, esegue o recita in
pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui
adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale ". Ai sensi
del precedente art. 16 della stessa legge nel concetto di diffusione e'
compresa anche la radiodiffusione e non e' richiesto che essa avvenga in
pubblico dato che, secondo il chiaro disposto della lettera b)
dell'art. 171 il requisito della pubblicita' si riferisce
esclusivamente alla rappresentazione, all'esecuzione ed alla recitazione.
Cassazione penale, sez. III, 28 settembre 1984,
Cass. pen. 1986, 565 (s.m.). -Conforme-
Cassazione penale, sez. III, 23 novembre 1984,
Cass. pen. 1986, 564 (s.m.).
La radiodiffusione dagli studi di emittenti private di brani
musicali incisi su dischi od altri supporti meccanici senza il
consenso dell'autore, o, per esso, dalla SIAE, configura il reato
previsto dall'art. 171 comma 1, lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633.
Cassazione penale, sez. III, 23 gennaio 1984,
Giust. pen. 1986, II,12.
Non sono manifestamente infondate - in riferimento agli art. 3, 23, 41,
43, 53 e 97 cost. - le questioni di legittimita' costituzionale degli art.
180 e 171 l. 22 aprile 1941 n. 633, i quali impongono, a chi voglia
diffondere via etere brani di musica, di munirsi di autorizzazione
della SIAE versando un compenso pari al 2, 75 dei proventi lordi
dichiarati dall'impresa e relativi ai programmi trasmessi. Al
riguardo sono gia' intervenute due sentenze della Corte cost. n. 25 del
1968 e 65 del 1972 dalle quali il giudice "a quo" dissente. L'imprenditore
e' obbligato a contrarre per tutte le opere di competenza dell'ente, e non
solo per quelle effettivamente utilizzate alle quali il prelievo di
ricchezza non si proporziona, realizzandosi in definitiva un rapporto di
pura mutualita' a favore degli autori le cui musiche non vengono
trasmesse; mentre se si trasmettono opere di autori non catalogati nel
Repertorio SIA e occorre compensarle separatamente. Pur
configurandosi l'autorizzazione come atto amministrativo, la legge non
detta le condizioni, almeno generali e di massima cui e' subordinato
il rilascio o il diniego di detti atti, in contrasto con gli art. 41 e 97
cost. L'imprenditore, per svolgere la sua attivita', e' costretto a munirsi
di una autorizzazione marcatamente onerosa che lo abilita alla
trasmissione di opere contenute in un repertorio non aggiornato
comprendente autori le cui opere egli non usa, determinando il loro
ingiusto arricchimento con esclusione di altri autori utilizzati, e come
tali pagati a parte.
Pretura Ovada 30 giugno 1984,
Giur. cost. 1985, II,32. -Conforme-
Pretura Ovada 30 giugno 1984,
Giur. cost. 1985, II,32.
Il consenso dato dall'autore o dalla societa' straniera che lo
rappresenta alla diffusione dell'opera ed il pagamento dei relativi
diritti effettuato all'estero sono limitati al paese di origine della
trasmissione e non sono, invece, operanti in un altro paese, nel quale
la trasmissione stessa venga diffusa a mezzo di idoneo e tecnicamente
attrezzato ripetitore. Invero, nella seconda ipotesi e' richiesto un
nuovo consenso dell'autore o dell'ente che lo rappresenta, in
base alla tutela apprestata dall'ordinamento giuridico interno dello
Stato nel quale viene contemporaneamente ritrasmessa l'opera ricevuta
dalla trasmittente estera. (Fattispecie relativa ad impianti ripetitori
dei programmi televisivi e radiofonici della Svizzera e di
Capodistria).
Cassazione penale, sez. III, 21 dicembre 1983,
Cass. pen. 1985, 978 (s.m.).
La tutela penalistica del diritto di autore comprende sia i fatti di
esecuzione, rappresentazione e recitazione in pubblico, che
costituiscono forma di divulgazione direttamente percepibili, sia quelli
di diffusione, il cui concetto ricomprende, per esplicito dettato
dell'art. 16 l. 22 aprile 1941, n. 633, sulla tutela del diritto
d'autore, anche la radio o la telediffusione. Infatti, la seconda parte
della lett. b) dell'art. 171 della legge, ove si dice che " la
rappresentazione comprende ... la radiodiffusione mediante
altoparlante azionato in pubblico " non ha affatto un significato
restrittivo del concetto di diffusione a quest'ultimo mezzo tecnico
di trasmissione, perche', sul piano logico-sistematico, una
siffatta interpretazione contrasta con l'intera struttura normativa
della citata legge e, sul piano letterale, perche' il significato
dell'espressione si esaurisce in una precisazione a carattere
contenutistico delle possibili trasmissioni della rappresentazione
od esecuzione dell'opera, lasciando integro, pero', il diverso concetto
della diffusione, che resta vietata quale che sia il mezzo attraverso il
quale essa e' predisposta, poiche' attraverso questa l'opera viene
appresa da una moltitudine indefinita di persone, senza che
l'autore possa selezionarne o limitarne l'ascolto, il che affievolisce o
annulla il contenuto del suo diritto di esclusiva.
Cassazione penale, sez. III, 2 dicembre 1983,
Cass. pen. 1985, 737 (s.m.). Giust. pen. 1984, II,406. Riv. pen. 1984,
1049. -Conforme-
Cassazione civile 20 dicembre 1983,
Cass. pen. 1985, 978 (s.m.).
In tema di tutela penalistica del diritto d'autore, l'acquirente del
disco, sul quale sono registrate opere musicali altrui, non puo', sol
perche' ne diventa proprietario, usare del disco medesimo anche per la
radiodiffusione. (Nella specie la Suprema Corte ha affermato che il
richiamo all'esercizio del diritto di proprieta', quale garantito
dall'art. 42 cost. e non punibile a norma dell'art. 51 c.p. e' inesatto,
perche' il comma 2 del medesimo art. 42 cost. non considera il diritto
di proprieta' come illimitato; e perche' chi pone in commercio il disco
non ha diritto di radiodiffonderlo (art. 61 comma 2 l. 22 aprile 1941
n. 633, sul diritto d'autore sicche' non puo' trasmettere tale diritto
all'acquirente).
Cassazione penale, sez. III, 28 settembre 1984,
Cass. pen. 1985, fasc. 12 (s.m.).
In tema di violazione del diritto di autore, poiche' l'art. 171 lett.
e) l. 22 aprile 1941 n. 633 prevede, dopo la modifica apportata
dalla l. 29 luglio 1981 n. 406, le pene congiunte della reclusione e
della multa, non trova applicazione l'art. 32 l. 24 novembre 1981 n.
689, relativo alla sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria
alla multa o alla ammenda. (Nella specie il ricorrente e' stato
condannato per detenzione di musicassette riprodotte in violazione del
diritto di autore).
Cassazione penale, sez. III, 28 settembre 1984,
Cass. pen. 1985, fasc. 12 (s.m.).
La mancata conoscenza del repertorio delle opere protette dal
diritto di autore non esclude la responsabilita' penale di chi radio
diffonde opere musicali senza consenso dell'autore (art. 171 l.
dir.autore).
Cassazione penale, sez. III, 29 gennaio 1985,
Dir. autore 1985, 399.
Risponde del reato di cui all'art. 171, comma 1 lett. b) l. n. 633
del 1941 il responsabile dell'emittente privata televisiva locale che
diffonde senza averne diritto e senza aver ottenuto l'autorizzazione
della S.i.a.e. programmi comprendenti opere musicali affidate alla
tutela di quest'ultima.
Pretura Cagliari 2 febbraio 1984,
Foro it. 1985, II,5.
Il reato di cui all'art. 171, comma 1 lett. b) l. n. 633 del 1941 non
puo' ritenersi depenalizzato in virtu' del disposto del comma 2 dell'art.
32 l. n. 689 del 1981, posto che trattasi di reato punibile nelle
ipotesi aggravate, contemplate nella seconda parte dello stesso
articolo, con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.
Pretura Cagliari 2 febbraio 1984,
Foro it. 1985, II,5.
Il reato previsto dall'art. 171, comma 1 lett. b) l. n. 633 del 1941,
essendo punibile nelle forme aggravate, contemplate nella seconda parte
dello stesso articolo, anche con la reclusione, sia pure in forma
alternativa, rientra tra le ipotesi per le quali il comma 2 dell'art. 32
l. n. 689 del 1981 esclude la depenalizzazione.
Cassazione penale, sez. III, 23 gennaio 1984,
Foro it. 1985, II,4.
Non sono manifestamente infondate le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 180 . 22 aprile 1941 n. 633, in quanto
presupposto dell'art. 171 stessa legge che punisce la
radiodiffusione da parte di emittenti locali di opere protette in
assenza della preventiva autorizzazione della S.i.a.e.: a) nella parte
in cui obbliga l'utente a contrarre per tutte le opere di competenza
dell'ente e non solo per quelle effettivamente utilizzate, in
riferimento all'art. 43 cost.; b) nella parte in cui, imponendo
all'utente il versamento di un quota fissa proporzionale alle
entrate lorde dello stesso, da un lato non consente di rapportare il
contributo all'effettivo ammontare delle opere utilizzate e quindi
all'utile conseguitone e, dall'altro, stabilisce un trasferimento di
ricchezza anche a favore di aventi diritto le cui opere non sono
utilizzate, in riferimento agli art. 3, 23, 41 e 53 cost.; c) nella
parte in cui non predetermina almeno le condizioni generali e di
massima cui e' subordinato il rilascio o il diniego dell'autorizzazione,
in riferimento agli art. 41 e 97 cost.
Pretura Ovada 30 giugno 1984,
Foro it. 1985, II,257. Riv. pen. 1985, 520.
Il responsabile dell'emittente televisiva privata che, attuando la c.d.
interconnessione elettronica audio, si limiti, a supporto
dell'irradiazione del monoscopio o del listato dei programmi, a
trasmettere una colonna musicale, costituita da brani per i quali altra
emittente radio privata versa regolarmente i diritti, viola l'art. 171
l. n. 633 del 1941 se non corrisponde, a sua volta, i relativi diritti,
trattandosi di due modi diversi di utilizzo dei brani protetti.
Pretura Modena 22 gennaio 1985,
Foro it. 1985, II,252.
Il comma 2 dell'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 ("protezione del
diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
")prevede una circostanza aggravante delle ipotesi delittuose
previste nel primo comma e non una figura autonoma di reato.
Cassazione penale, sez. III, 14 dicembre 1983,
Cass. pen. 1985, 978 (s.m.).
In tema di protezione del diritto d'autore, di cui alla l. 22 aprile
1941 n. 633, quando l'autore ha autorizzato la registrazione dell'opera
musicale su un disco od un nastro, l'ulteriore diffusione dell'opera e'
pur sempre sanzionata penalmente. Infatti, l'art. 61 della legge,