MASSIME CIVILI E PENALI DIRITTO D'AUTORE
massime civili e penali sino a tutto il 1999 - PARTE 1
PREME EVIDENZIARE CHE CON LA LEX 18 AGOSTO 2000 N. 248, IN MATERIA DI
DISPOSIZIONI PENALI L' ART 171 E' RIMASTO IMMUTATO, L'ART. 171 BIS E' STATO
SOSTITUITO COSI' COME IL 171 TER, IL 171 QUATER E' RIMASTO IMMUTATO E SONO
STATI INSERITI GLI ARTT. 171 QUINQUIES-NOVIES.
  Sono innovative le previsioni di cui agli artt. 16 - 18 - 19 della L. 248/'2000



La riproduzione mediante fotocopiatura da parte di copisterie di opere
protette dal diritto di autore, senza consenso dell'autore o di chi per
esso, integra il diritto di cui all'art. 171 comma 1 lett. a) della legge
sul diritto di autore. L'ipotesi prevista e punita dall'art. 171 cit.
va distinta da quella dell'art. 1 della l. n. 159 del 1993 che sanziona
l'illiceita' della abusiva riproduzione, ai fini di lucro, della
composizione grafica di opere o parti di opere, indipendentemente dalla
circostanza che esse siano ancora protette o di pubblico dominio.
Corte appello Bologna, 26 febbraio 1999
Dir. autore 1999, 494 nota (FABIANI)

L'art. 171 ter comma 1 lett. c), della legge sul diritto di autore, che
prevede l'obbligo del contrassegno Siae sui supporti di opere, trova il
suo completamento sotto il profilo descrittivo nel r.d. n. 1369 del 1942 e,
in particolare, nell'art. 12 con cui ben puo' essere coordinato. Esso si
applica anche nel caso di CD ROM contenenti videogiochi in cui le
diverse fasi del gioco si esplicano e si susseguono  attraverso
"immagini in  movimento". Sono  esclusi dall'ambito di tutela della
norma solo i programmi per elaboratori che non producono immagini in
movimento.
Cassazione penale sez. III, 29 aprile 1999, n. 1204
Dir. autore 1999, 489
Il reato previsto dall'art. 171 ter comma 1 lett. c) della l. 22 aprile
1941 n. 633 concorre con il delitto di ricettazione quando l'imputato
abbia in precedenza acquistato le videocassette prive del contrassegno SIAE,
consapevole della loro illecita provenienza.
Pretura Milano, 26 gennaio 1999
Foro ambrosiano 1999, 335 nota (GUALTIERI)

La condotta prevista dall'art. 171 ter comma 1 lett. c) della l. 22 aprile
1941 n. 633 si realizza solo con la vendita del bene. La semplice
offerta in vendita al pubblico, senza che il bene sia materialmente
trasferito all'acquirente, integra invece gli estremi del  tentativo
quando siano  stati compiuti  atti idonei  ed inequivocabilmente
diretti alla commissione del reato.
Pretura Milano, 26 gennaio 1999
Foro ambrosiano 1999, 335 nota (GUALTIERI)

L'art. 171 ter comma 1 lett. c) della l. 22 aprile 1941 n. 633 non e' una
norma penale  in  bianco in quanto  il  precetto e' gia'
compiutamente determinato senza che sia necessario ricorrere per la sua
integrazione alla disciplina del contrassegno Siae, contenuta nella
legge sul diritto d'autore e nel relativo regolamento di esecuzione.
Pretura Milano, 26 gennaio 1999

Con il d.lg. 6 novembre 1994 n. 685 il legislatore, attuando la
direttiva del consiglio Cee n. 92/100 del 19 novembre 1992, si e'
limitato ad inserire nell'art. 171 ter, comma 1 lett. c) della l. 22 aprile
1941 n. 633 il contenuto dell'art. 2 d.l. 26 gennaio 1987 n. 9, conv.
nella l. n. 121 del 1997. Trattandosi di norma riproduttiva della disciplina
preesistente non e' stata operata alcuna innovazione normativa e,
pertanto, non si e' verificato alcun fenomeno di "abrogatio legis" o di
successione di leggi penali nel tempo.
Pretura Milano, 26 gennaio 1999
Foro ambrosiano 1999, 335 nota (GUALTIERI)

E' legittimo  il  sequestro  probatorio di  CD Rom  contenenti
videogiochi, privi di contrassegno Siae, in relazione all'ipotesi di reato
di cui all'art. 171 ter, comma 1 lett. c) l. 22 aprile 1941 n. 633, quando
non possa escludersi che i suddetti videogiochi siano essenzialmente
costituiti da "sequenze di immagini in movimento" e non siano quindi
qualificabili come "programmi per elaboratori".
Cassazione penale sez. III, 6 maggio 1999, n. 1716
Riv. pen. 1999, 653

In tema di protezione delle opere d'ingegno nel campo dei prodotti
audiovisivi, la distribuzione commerciale e la detenzione per la
vendita di videocassette, contenenti opere cinematografiche prive del timbro
della Siae, costituisce indice univoco della loro riproduzione abusiva e
rientra nell'ambito di operativita' dell'art. 171 ter l. 22 aprile 1941, n.
633 e successive modifiche.
Cassazione penale sez. III, 11 gennaio 1999, n. 1746
Cass. pen. 1999,3226 (s.m.)

In materia di diritto d'autore il reato di detenzione per la vendita di
musicassette  prive di  marchio della  Siae non  e' stato
depenalizzato dall'art. 20 del d.lg. 16 novembre 1994, n. 685. Tale
decreto,  con l'art. 1, ha introdotto nella l. n. 633 del 1941,
contenente disposizioni sulla protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio, l'art. 171 ter che, al comma 1 lett. a)
e c) riproduce le norme formalmente abrogate dalle leggi 29 luglio 1981,
n. 40 e 20 luglio 1985, n. 400. Il ricorso alla tecnica
dell'interpolazione mostra la volonta' di inserire le nuove previsioni
penali quali parte integrante della legge fondamentale del diritto
d'autore, cosi' che il regolamento di esecuzione richiamato dall'art. 171
ter non e' che quello approvato con il r.d. 18 maggio 1942, n. 1369.
Cassazione penale sez. III, 22 gennaio 1999, n. 2316
Cass. pen. 1999,3221 (s.m.)

Prima dell'entrata in vigore del d.lg. 29 dicembre 1992 n. 518, che ha
disciplinato in sede  penale  la tutela dei programmi per elaboratore
elettronico, in attuazione della direttiva comunitaria n. 250 del 1991, la
condotta di duplicazione a fini di lucro dei predetti programmi non
era prevista dalla legge come reato, non potendo estendersi alla
fattispecie, per il divieto di analogia, la normativa relativa all'abusiva
duplicazione e commercializzazione di musicassette  e videocassette,
trattandosi di materie e prodotti diversi, la cui duplicazione avviene
in modo distinto da quello elettronico.
Pretura Napoli, 14 aprile 1999
Foro napoletano 1999, 87

La norma penale introdotta dall'art. 10 d.lg. n. 518 del 1992 non e' in
contrasto con l'art. 25 comma 2 cost., sotto il profilo di una
genericita' eccessiva tale da impedire la possibilita' di selezionare
validamente una fattispecie penale, poiche' l'elemento soggettivo del dolo
specifico, di cui alla previsione "a fini di lucro", deve essere inteso in
senso stretto, vale a dire come intenzione dell'agente di conseguire uno
specifico vantaggio nell'ambito di una attivita' di natura  commerciale e
non  gia' semplicemente come volonta' di risparmio del costo d'acquisto
del software.
Pretura Milano, 8 marzo 1999
Foro ambrosiano 1999, 212 (s.m.)

La fattispecie penale consistente nella duplicazione di software a fini
di lucro, introdotta nel nostro ordinamento giuridico dall'art. 10 d.lg. n.
518 del 1992, non si pone in contrasto con la direttiva Cee n. 250/91,
ancorche' essa non preveda tale specifica ipotesi. Le direttive comunitarie
infatti vincolano gli Stati membri cui sono rivolte per quanto riguarda
il risultato da raggiungere, ma fanno salva la competenza degli organi
nazionali in merito alla forma e ai mezzi; inoltre la necessita' di
armonizzazione e ravvicinamento degli Stati membri e finalizzata, alla
luce degli art. 100 e 101 del trattato  istitutivo  della Comunita',
alla  instaurazione e al funzionamento di un  mercato  comune in
regime di concorrenza, funzionale a sua volta ad uno sviluppo armonioso ed
equilibrato delle attivita' economiche nell'interesse della Comunita'. La
norma penale in esame, volta a sanzionare l'abusiva riproduzione di
software a fini di lucro, si inserisce pertanto in modo "armonioso"
rispetto al diritto comunitario, costituendo il comportamento vietato
presupposto primo che da' origine a quel commercio abusivo di software
che la normativa comunitaria intende reprimere.
Pretura Milano, 8 marzo 1999
Foro ambrosiano 1999, 212 (s.m.)

E' legittimo  il  sequestro  probatorio  di CD Rom  contenenti
videogiochi, privi di contrassegno Siae, in relazione all'ipotesi di reato
di cui all'art. 171 ter, comma 1 lett. c) l. 22 aprile 1941 n. 633, quando
non possa escludersi che i suddetti videogiochi siano essenzialmente
costituiti da "sequenze di immagini in movimento" e non siano quindi
qualificabili come "programmi per elaboratori".
Cassazione penale sez. III, 6 maggio 1999, n. 1716
Riv. pen. 1999, 653

Il reato previsto dall'art. 171 ter comma 1 lett. c) della l. 22 aprile
1941 n. 633 concorre con il delitto di ricettazione quando l'imputato
abbia in precedenza acquistato le videocassette prive del contrassegno SIAE,
consapevole della loro illecita provenienza.
Pretura Milano, 26 gennaio 1999
Foro ambrosiano 1999, 335 nota (GUALTIERI)

La  condotta tipizzata dall'art. 171 ter, comma 1 lett. c, l. 22 aprile
1941 n. 633, introdotto dall'art. 17 d.lg. 16 novembre 1994 n. 685, consiste
nel vendere o noleggiare supporti non contrassegnati dalla Siae, ai
sensi della stessa legge o del regolamento di esecuzione. Poiche' il
d.lg. n. 685 del 1994 nulla dispone in merito alla applicazione dei
contrassegni ed il suo regolamento non e' stato ancora emanato, ne' la l.
n. 633 del 1941 impone l'obbligo del contrassegno per i supporti in
questione ed il suo regolamento disciplina solo le opere letterarie,
l'azione di colui che non applica i contrassegni imposti dalla Siae
non e' tipica e non corrisponde alla peculiare forma di aggressione
del bene tutelato contenuta nel modello legale.
Cassazione penale sez. III, 10 febbraio 1998, n. 3419
Giust. pen. 1999,II, 247 (s.m.)

Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 e
successive  modificazioni  e' configurabile nel caso di
radiodiffusione  di composizioni musicali, su qualsiasi supporto
fissate, senza il consenso dell'autore e, per esso, della Siae.
Cassazione penale sez. III, 2 giugno 1998, n. 7935
Riv. pen. 1999, 190

Il precetto dell'art. 117  ter lett. c) della legge sul diritto
d'autore non integra una norma penale in bianco essendo compiutamente
delineato in tutti i suoi elementi costitutivi. Il richiamo ad una norma
legislativa  o regolamentare  operato  dall'articolo e' finalizzato
esclusivamente a legittimare la Siae all'apposizione del bollino. La
norma risulta comunque integrata dal regolamento di esecuzione approvato
con il r.d. 18 maggio 1942 n. 1369 espressamente richiamato dall'art. 171
bis della legge.
Pretura Roma, 23 novembre 1998
Cass. pen. 1999,2393

Le condotte di cui alle lett. b) e c) possono costituire diverse
ipotesi di  reato in quanto gli elementi costitutivi delle due
fattispecie  non coincidono. La previsione delle lett. c) puo'
altresi' essere assorbita in quella della lett. b) posto che la
mancanza  del  bollino puo' essere indizio dell'abusivita' della
riproduzione.
Pretura Roma, 23 novembre 1998
Cass. pen. 1999,2393

La  previsione dell'art. 171 della legge sul diritto di autore
configura alle lett. a) e b) due autonome ipotesi di reato con la
conseguente possibilita' di concorso tra la riproduzione abusiva delle
cassette e la successiva vendita o detenzione per la vendita.
Pretura Roma, 23 novembre 1998
Cass. pen. 1999,2393

In tema di protezione del diritto di autore di cui alla l. 22 aprile 1941
n. 633, quando l'autore abbia autorizzato la registrazione dell'opera
musicale, la radiodiffusione di essa senza autorizzazione configura il
reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633.
Infatti la tutela del diritto di autore, per quanto riguarda la
radiodiffusione, trova una protezione piu' accentuata rispetto ad ogni
altro mezzo di divulgazione, giacche' la cessione del diritto di porre
in commercio l'opera non spoglia l'autore del diritto  di radiodiffonderla,
nemmeno  nell'ipotesi in cui tale cessione autorizzi la riproduzione
dell'opera mediante impiego del disco o altro strumento meccanico.
Cassazione penale sez. III, 2 giugno 1998, n. 7935
Giust. pen. 1999,II, 427

L'abusiva riproduzione, mediante fotocopiatura, di opere letterarie (nella
specie, testi universitari) protette dal diritto d'autore costituisce
reato.
Corte appello Bologna, 4 dicembre 1998
Foro it. 1999,II, 342

In tema di diritto di autore il d.lg. 16 novembre 1994, n. 685, nel
risistemare organicamente l'intera materia attraverso l'inserimento
dell'art. 171 ter nella l. 22 aprile 1941, n. 633, ha nuovamente
menzionato il regolamento di esecuzione, senza indicarne gli estremi. Il
riferimento deve intendersi operato al regolamento approvato con r.d. 18
maggio 1942,  n. 1369,  che all'art. 12 comma 3 prevede l'apposizione
dei contrassegni alle categorie di opere che devono esserne oggetto in
applicazione delle disposizioni di legge.
Cassazione penale sez. III, 16 giugno 1998, n. 8880
Cass. pen. 1999,3221 nota (FLORA)

In tema di tutela dei diritti di autore, la radiodiffusione e' uno dei
mezzi oggetto del diritto di diffondere, il quale e' uno dei diritti
di  utilizzazione economica  dell'opera  spettanti solo all'autore.
Pertanto, allorche' abbia per oggetto un'opera protetta dal diritto di
autore, sia che avvenga in diretta sia che avvenga mediante l'impiego del
disco o nastro in cui l'opera e' registrata, richiede, se effettuata dai
locali dell'ente emittente, il consenso dell'autore, in mancanza del quale
la radiodiffusione e' illecita ed e'  penalmente sanzionabile a norma
dell'art. 171 lett. b) l. 22 aprile 1941, n. 633.
Cassazione penale sez. III, 23 aprile 1998, n. 7382
Cass. pen. 1999,2960 (s.m.) Giust. pen. 1999,II, 311 (s.m.)

In materia di diritto d'autore con il d.lg. 16 novembre 1994 n. 685 il
legislatore ha inteso riaffermare il valore centrale della l. 22 aprile
1941 n. 633, tanto che si e' operata la scelta di aggiornare il  corpo
normativo originario attraverso l'interpolazione, senza alterarne la
struttura. Il ricorso alla tecnica dell'interpolazione mostra chiaramente
la volonta' di inserire le nuove previsioni penali quale parte integrante
della legge fondamentale sul diritto d'autore, cosi' che il regolamento di
esecuzione richiamato dall'art. 171 ter altro non e' che quello approvato
con r.d. 18 maggio 1942 n. 1369. L'art. 171 ter comma 1 lett. c) trova,
pertanto, il suo completamento nel citato r.d., restando cosi' penalmente
sanzionata l'illecita immissione nel mercato di supporti non contrassegnati
dalla Siae.
Cassazione penale sez. III, 28 aprile 1998, n. 1511
Cass. pen. 1999,2633 nota (GARGIULO) Giust. pen. 1999,II, 352 (s.m.)

Il reato di cui all'art. 1 l. 20 luglio 1985 n. 400 non e' stato
abrogato per effetto dell'art. 20 del d.lg. 16 novembre 1994 n. 685.
Infatti con l'art. 17 e' stato introdotto l'art. 171 ter nella legge sul
diritto di autore, che riproduce la norma formalmente abrogata sulla
abusiva duplicazione di opere cinematografiche, oltre a quella di cui
all'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406. Pertanto non vi e' stata alcuna
"abolitio criminis", ma una semplice risistemazione organica della
materia,  sicche' la tutela penale del fatto e' rimasta invariata
senza soluzione di continuita' e la condotta in esame conserva la sua
rilevanza penale.
Cassazione penale sez. III, 2 giugno 1998, n. 1749
Cass. pen. 1999,1915 (s.m.) Giust. pen. 1999,II, 530 (s.m.)

La vendita o il noleggio di videocassette o musicassette senza il
contrassegno Siae integra gli estremi del reato di cui all'art. 171 ter
della legge  sul  diritto di autore n. 633 del 1941, come introdotto
dall'art. 17 d.lg. n. 685 del 1994. Il richiamo, nella citata norma,
al regolamento  di esecuzione della legge deve intendersi riferito al
regolamento della legge sul diritto di autore n. 1369 del 1942.
Cassazione penale sez. III, 31 luglio 1998, n. 8880
Dir. autore 1998, 540 nota (BALDANZA) Riv. pen.
2     -Conforme-

Tribunale Torino, 8 novembre 1997
Riv. dir. ind. 1998,II, 370 nota (CHIMIENTI)     -Conforme-
Corte appello Milano, 5 febbraio 1998
Riv. dir. ind. 1998,II, 370 nota (CHIMIENTI)     -Conforme-
Pretura Roma, 6 febbraio 1998
Informatica e doc. 1998,fasc. 2, 128 (s.m.)     -Conforme-
Pretura Roma, 6 febbraio 1998
Riv. dir. ind. 1998,II, 371 nota (CHIMIENTI)     -Conforme-
Cassazione penale sez. III, 15 giugno 1998, n. 1511
Dir. autore 1998, 529 nota (CARLOTTI)

Il reato di cui all'art. 171 comma 1, lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 e'
configurabile nell'ipotesi di diffusione da parte di emittente privata
radiofonica di composizioni musicali incise su disco o su nastro, senza
il consenso dell'autore e, per esso, della Siae. (Nella fattispecie la
S.C., rigettando un ricorso con il quale si sosteneva la mancanza nella
sopraddetta norma incriminatrice di un espresso divieto  di
radiodiffusione dell'esecuzione  dell'opera senza autorizzazione,  ha
affermato che la l. n. 633 del 1941 non ha conferito ulteriore
autonomo rilievo alla nozione di radiodiffusione dell'esecuzione dell'opera
ed ha attribuito soltanto al suo autore il diritto esclusivo di
radiodiffonderla, considerando quest'ultimo una particolare specificazione
o espressione di quello fondamentale di "diffusione" dell'opera
dell'ingegno e disciplinando le ipotesi in cui siffatto diritto puo' essere
esercitato dai terzi).
Cassazione penale sez. III, 23 giugno 1998, n. 1431
Riv. pen. 1998, 753

E' configurabile il delitto di ricettazione, oltre a quello previsto
dall'art. 171 ter comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633, a carico di
colui  che, dopo averle acquistate, detenga per la vendita
videocassette abusivamente riprodotte.
Cassazione penale sez. II, 10 febbraio 1998, n. 10392
Riv. pen. 1998,1133

La condotta tipizzata dall'art. 171 ter, comma 1 lett. c, l. 22 aprile
1941 n. 633, introdotto dall'art. 17 d.lg. 16 novembre 1994 n. 685, consiste
nel vendere o noleggiare supporti non contrassegnati dalla Siae, ai
sensi della stessa legge o del regolamento di esecuzione. Poiche' il
d.lg. n. 685 nulla dispone in merito alla applicazione dei contrassegni
ed il suo regolamento non e' stato ancora emanato, ne' la legge 633
impone l'obbligo del contrassegno per i supporti in questione ed il suo
regolamento disciplina solo le opere letterarie, l'azione di colui che
non applica i contrassegni imposti dalla Siae non e' tipica e non
corrisponde alla peculiare forma di aggressione del bene tutelato contenuta
nel modello legale.
Cassazione penale sez. III, 10 febbraio 1998, n. 3419
Ced Cassazione 1998

E' configurabile il delitto di ricettazione, oltre a quello previsto
dall'art. 171 ter comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633, a carico di
colui  che, dopo  averle acquistate, detenga per la vendita
videocassette abusivamente riprodotte.
Cassazione penale sez. II, 10 febbraio 1998, n. 10392
Riv. pen. 1998,1133

E' infondata la q.l.c. dell'art. 171 quater, lett. a), l. 22 aprile 1941
n. 633, introdotto dall'art. 18 d.lg. 16 novembre 1994 n. 685, nella parte
in cui prevede "ex novo" come reato il noleggio abusivo e per fini di
lucro di "compact disc", in relazione agli art. 1, 2, lett. d), e 12 l. 22
febbraio 1994 n. 146, in riferimento all'art. 76 cost.
Corte costituzionale 28 febbraio 1997, n. 53
Foro it. 1999,I,1769

Non integra il reato di cui all'art. 171 lett. B, l. 22 aprile 1941 n. 633
la radio - telediffusione di brani musicali riprodotti su supporti e
non e' richiesta l'autorizzazione dell'autore e quindi della Siae, in
ragione dell'avvenuto trasferimento dei diritti a favore dell'editore
(diversamente, l'autorizzazione e' richiesta per l'esecuzione in pubblico e
dal vivo dell'opera).
Pretura Roma, 13 novembre 1997

Giur. it. 1999, 149
Non e' ravvisabile una violazione dell'art. 171 lett. a), della legge
d'autore, nell'ipotesi di abusiva riproduzione e messa in vendita di
videogiochi, non potendosi classificare gli stessi videogiochi tra le opere
dell'ingegno, alla  luce  della tassativita' dell'elenco contenuto
nell'art. 1 della legge stessa e del divieto d'analogia nel sistema penale.
Cassazione penale sez. III, 4 luglio 1997, n. 8236
Studium Juris 1998, 199

In tema di protezione del diritto di autore di cui alla l. 22 aprile 1941
n. 633, quando l'autore abbia autorizzato la registrazione dell'opera
musicale, il  regime speciale di deroga al consenso dell'autore per la
esecuzione pubblica o la radiodiffusione, previsto dagli art. 52, 55 e
60 sussiste esclusivamente a favore dell'ente pubblico esercente il
diritto di radiodiffusione. Trattandosi di norma eccezionale questa non
si estende alle emittenti private.
Cassazione penale sez. III, 28 novembre 1997, n. 1758
Giust. pen. 1998,II, 488

In tema di tutela dei diritti di autore principio cardine della
materia e' quello dell'autonomia e dell'indipendenza dei diritti di
utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno. Pertanto il consenso
dell'autore alla registrazione su disco fonografico non comporta anche
il potere di radiodiffusione, trattandosi di due distinti modi di esercizio
del  diritto  di autore;  sicche' l'autorizzazione concernente il primo
non comprende necessariamente il secondo.
Cassazione penale sez. III, 28 novembre 1997, n. 1758
Giust. pen. 1998,II, 488

Il reato di detenzione per la vendita di videocassette prive del
marchio della Siae non e' stato depenalizzato dall'art. 20 d.l. 16
novembre 1994 n. 685; tale decreto, con l'art. 17, ha introdotto nella
l. 22  aprile 1941 n. 633 - contenente disposizioni sulla protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - l'art.
171 ter che al comma 1, lett. a) e c) riproduce le norme formalmente
abrogate della l. 29 luglio 1981 n. 406 e 20 luglio 1985 n. 400.
Cassazione penale sez. III, 23 maggio 1997, n. 2162
Riv. trim. dir. pen. economia 1997,1378 (s.m.) Giust. pen. 1998,II, 312
(s.m.)     -Conforme-
Corte appello Milano, 5 febbraio 1998
Dir. autore 1998, 215     -Conforme-
Pretura Roma, 6 febbraio 1998
Dir. autore 1998, 224

E' configurabile il reato di cui all'art. 171, comma 1, lett. b), l. 22
aprile 1941 n. 633 nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti
private  radiofoniche  o  televisive - di composizioni musicali incise
su qualsiasi tipo di supporto meccanico senza il consenso dell'autore
e, per esso, della Siae. (Nel ribadire il principio, affermato da
costante giurisprudenza di legittimita', la S.C. ha rigettato i motivi di
ricorso con i quali si deduceva il "carattere globale" del contratto di
edizione musicale, nel senso che con  esso, in ogni  caso, l'editore -
produttore dei supporti fonografici acquisterebbe tutti i diritti di
utilizzazione dell'opera e tutti i diritti economici dell'autore, la cui
titolarita', quindi, non sarebbe riferibile a quest'ultimo ne' alla Siae;
la distinzione tra "opere" ed "esecuzione di opere", che non andrebbero
confuse, poiche'  soltanto all'"opera"  inerisce  la  riserva dei
diritti dell'autore; la prospettazione che sarebbe prevalente il diritto
di radiodiffusione  sugli interessi  dei singoli autori delle opere
ricomprese nella programmazione radiofonica e la considerazione che la
programmazione   radiodiffusa  sarebbe   opera  collettiva
dell'esercente, titolare (quanto ad essa) di un suo proprio diritto
d'autore;  le  previsioni dell'art. 171  l. n. 633 del 1941 non
sarebbero applicabili alla radiodiffusione; l'ingiusta condanna al
risarcimento in favore  della  Siae, poiche' l'autore, da essa
rappresentato, non avrebbe alcun diritto di utilizzazione economica del
supporto in seguito alla stipula del contratto di edizione musicale
con l'editore produttore. La S.C. ha dichiarato, altresi', la  manifesta
infondatezza  di  varie  questioni di legittimita' costituzionale di
alcune norme della l. n. 633 del 1941 - prospettate in riferimento
soprattutto all'art. 3 cost, sul rilievo della violazione del
principio  di uguaglianza e di ragionevolezza - richiamando in
proposito decisioni con le quali la Consulta si era gia' pronunciata in
materia.
Cassazione penale sez. III, 28 febbraio 1997, n. 5506
Riv. trim. dir. pen. economia 1998, 283 (s.m.)     -Conforme-
Cassazione penale sez. III, 28 novembre 1997, n. 1758
Giust. pen. 1998,II, 488

La diffusione di sistemi di riproduzione di opere create per il
circuito televisivo  e per  quello cinematografico, a mezzo di
videocassette, ha imposto la necessita' di proteggere - pure sotto il
profilo penale - i diritti d'autore anche in tali campi e, cosi', e'
intervenuto il d.lg. 16 novembre 1994 n. 685, che ha aggiunto alla l. 22
aprile 1941 n. 633 l'art. 171 ter, il quale, nel prevedere come reato le
indicate condotte, ha compreso, quale oggetto materiale di esse, le opere
destinate al circuito cinematografico e a quello televisivo, estendendo
la punibilita' alla vendita ed al noleggio di videocassette, musicassette o
altri supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento non
contrassegnate dalla Siae. Si e', cosi', rimasti nel campo delle
riproduzioni magnetiche, ampliato alle opere visive, diverso da quello
degli elaboratori elettronici e dei loro prodotti, la  cui duplicazione
avviene sulla base di programmi applicativi che siano stati inseriti
nella memoria del computer, vale a dire con procedimento di tipo
elettronico, assolutamente diverso da quello magnetico, sicche'
l'applicazione, alla riproduzione abusiva o duplicazione di tali programmi,
della disciplina dettata dalle norme prima richiamate, potrebbe avvenire
solo in via di interpretazione estensiva di tipo analogico, che, in
materia penale, non e' pero' consentita.
Cassazione penale sez. III, 4 luglio 1997, n. 8236
Riv. trim. dir. pen. economia 1998, 281 (s.m.)

Con il d.lg. 29 dicembre 1992 n. 518 il legislatore, in attuazione della
direttiva comunitaria 91/250/Cee, ha giuridicamente tutelato i programmi
per  elaboratore, inserendoli fra le opere letterarie protette a norma
della convenzione di Berna, ratificata e resa esecutiva in Italia con
l. 20 giugno 1978 n. 399, sanzionando in via penale, fra l'altro, la
duplicazione, a fini di lucro, di programmi per elaboratori elettronici e
la loro importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo
commerciale, cosi' colmando il vuoto legislativo fino ad allora esistente
in tema di tutela penale in materia.  (Fattispecie relativa  ad
annullamento senza rinvio di sentenza di condanna, non potendo applicarsi
ai fatti, per il divieto di  analogia,  la normativa  relativa
all'abusiva duplicazione e commercializzazione di dischi, musicassette e
videocassette o altri supporti, espressamente volta a regolare le
riproduzioni magnetiche, che si collocano al di fuori del campo proprio
degli elaboratori elettronici e dei loro prodotti, e perche', all'epoca
dei fatti medesimi, l'abusiva riproduzione di "Software" applicativi,
nonche' la loro detenzione per la vendita e messa in commercio, non
erano previsti dalla legge come reato).
Cassazione penale sez. III, 4 luglio 1997, n. 8236
Riv. trim. dir. pen. economia 1998, 281 (s.m.) Informatica e doc.
1997,fasc. 4, 135 (s.m.)

Non costituisce reato ai sensi dell'art. 171 ter della l. n. 633/41
l'attivita' di vendita o noleggio di videocassette, musicassette od altro
supporto contenente  fonogrammi  o  videogrammi di  opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non
contrassegnati dalla Siae ai sensi della sopracitata legge e del
regolamento di esecuzione, in quanto non essendo stata ancora emanata la
norma  regolamentare necessaria  per  la  integrazione della
fattispecie, la Siae non ha alcun titolo per stabilire ed imporre le forme,
i tempi e le modalita', secondo i quali i suddetti materiali vanno
contrassegnati.
Cassazione penale sez. II, 4 marzo 1997
Cass. pen. 1998,1756 nota (BALDANZA) Riv. dir. ind. 1998,I,
  -Conforme-
Cassazione penale sez. III, 10 febbraio 1998, n. 3419
Riv. pen. 1998, 464

In materia di protezione del diritto d'autore l'art. 171 lett. a) l. 22
aprile 1941 n. 633 punisce con la multa chiunque, senza averne diritto, a
qualsiasi scopo e in qualsiasi forma riproduce, recita in pubblico,
diffonde o pone comunque in commercio un'opera altrui; mentre l'art. 1
l. 22 maggio  1993  n. 159 punisce con sanzione amministrativa chiunque
abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la
composizione grafica di opere, o parti di opere, librarie. Posto che la
medesimezza del fatto va valutata in astratto e non in concreto, nelle
due norme e' diversa sia la condotta (da una parte riproduzione, ma
anche diffusione, recitazione pubblica ecc., dall'altra solo riproduzione)
sia l'oggetto materiale (da una parte l'opera dell'ingegno quale bene
immateriale, dall'altra la composizione grafica dell'opera, ovvero
l'opera materiale, il "corpus" mechanicum"). Ne consegue che il fatto
previsto dalle due norme non e' il medesimo, e dunque non si configura il
rapporto di specialita' tra norme ex art. 9 l. 689/81.
Cassazione penale sez. III, 4 novembre 1997, n. 3617
Giust. pen. 1998,II, 719 (s.m.) Riv. pen. 1998, 357

Non e' ravvisabile una violazione dell'art. 171 lett. a), della legge
d'autore, nell'ipotesi di abusiva riproduzione e messa in vendita di
videogiochi, non potendosi classificare gli stessi videogiochi tra le opere
dell'ingegno, alla  luce  della tassativita' dell'elenco contenuto
nell'art. 1 della legge stessa e del divieto d'analogia nel sistema penale.
Cassazione penale sez. III, 4 luglio 1997, n. 8236
Studium Juris 1998, 199

Non costituiscono illecito civile e concorrenziale le trasmissioni
radiofoniche in diretta degli incontri di calcio da parte di radio locali
nei confronti di radio concorrenti danneggiate dalla perdita di
"audience",  benche' tali  trasmissioni  siano effettuate in violazione
dell'esclusiva spettante alla Rai in forza di accordo stipulato con la
Figc - Lega professionisti e senza avere ottenuto alcuna subconcessione dei
diritti radiofonici in ambito locale.
Tribunale Verona, 14 gennaio 1997
Dir. industriale 1997, 481 nota (POLETTINI)

L'abusiva riproduzione di  "software"  applicativi (nella specie
programmi per videogiochi), nonche' la loro detenzione per la vendita e la
loro messa in commercio, qualora risalenti ad epoca anteriore all'entrata
in vigore del  d.l. 29 dicembre 1992  n. 518, non costituiscono reato.
Cassazione penale sez. III, 4 luglio 1997, n. 8236
Riv. pen. 1997,1014

In materia di tutela del diritto di autore, finche' non venga emanata la
norma destinata ad integrare la previsione contenuta nell'art. 171 ter comma
1 lett. c), della l. n. 633 del 1941, l'azione di colui che non applica "su
compact disc" detenuti per la vendita i contrassegni imposti dalla Siae
non e' tipica nel senso che non corrisponde alla peculiare  forma di
aggressione del bene tutelato contenuta nel modello legale e non
configura pertanto un illecito penale.
Cassazione penale sez. III, 16 maggio 1997, n. 2090
Riv. pen. 1997, 920

Non e' fondata, con riferimento all'art. 76 cost., in relazione agli art.
1, 2, lett. d) e 12 l. 22 febbraio 1994 n. 146 (Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 1993), la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 171 quater, lett. a), l. 22 aprile  1941 n. 633
(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio), introdotto dall'art. 18 d.lg. 16 novembre 1994  n. 685
(Attuazione della  direttiva  92/100/Cee concernente il diritto di
noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al  diritto
d'autore in materia di proprieta' intellettuale), in quanto - posto che,
complessivamente interpretata, la norma della legge di delegazione (art. 2,
lett. d), l. n. 146 del 1994) appare preclusiva solo di nuove
incriminazioni a tutela di interessi (diversi da quelli desumibili dalle
elencazioni contenute negli art. 34 e 35 l. n. 689 del 1981) che
attengano a settori dell'ordinamento caratterizzati fino ad allora da
assenza di tutela penale e dove quindi appaia necessario effettuare "ex
novo" una valutazione della natura di tali interessi e della necessita'
di proteggerli mediante sanzioni anche, eventualmente, di natura penale -
i  criteri della  legge di delegazione medesima non possono
intendersi  come preclusivi  di  una  norma sanzionatoria  che,
rispettando i limiti di pena previsti in generale dalla delega
stessa, ha isolato anche ai fini penali, tra le violazioni, l'ipotesi del
noleggio abusivo di opere lecitamente acquistate, comminando per essa una
sanzione meno grave di quella contemplata dalla piu' generale
previsione dell'art. 171, che gia' riguardava i vari fatti lesivi del
diritto d'esclusiva dell'autore e dunque anche condotte la cui offensivita'
non e' certo maggiore di quella della fattispecie ora punita dall'art.
171 quater; sicche', la nuova disciplina non costituisce che
l'adattamento, entro i limiti di pena stabiliti in generale dalla delega,
e senza superare le pene gia' comminate dalle leggi previgenti per la
stessa violazione e per altre violazioni di pari  offensivita', della
disciplina sanzionatoria collegata alla fattispecie (a sua volta oggetto
di nuova e piu' specifica disciplina sostanziale) del noleggio di
originali, copie o supporti di opere tutelate dal diritto d'autore.
Corte costituzionale 28 febbraio 1997, n. 53
Giur. cost. 1997, 479 Riv. dir. ind. 1997, 205 nota (CHIMIENTI) Dir. pen.
e processo 1997, 413 Giust. pen. 1997,I, 213 Riv. trim. dir. pen. economia
1997, 994
L'abusiva riproduzione di  "software"  applicativi (nella specie
programmi per videogiochi), nonche' la loro detenzione per la vendita e la
loro messa in commercio, qualora risalenti ad epoca anteriore all'entrata
in vigore del  d.l. 29 dicembre 1992  n. 518, non costituiscono reato.
Cassazione penale sez. III, 4 luglio 1997, n. 8236
Riv. pen. 1997,1014

Prima dell'entrata in vigore del d.lg. 29 dicembre 1992 n. 518 che, in
attuazione della direttiva comunitaria 91/250 Cee, ha disciplinato la
tutela giuridica dei programmi per elaboratore, inserendosi nella categoria
delle opere letterarie protette ai sensi della convenzione di Berna resa
esecutiva in Italia con la l. 20 giugno 1978 n. 399, le condotte di
duplicazione ai fini di lucro dei predetti programmi nonche' la loro
importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale e
locazione, punite ora dall'art. 10 del citato d.lg. (che ha introdotto
l'art. 171 bis l. 22 aprile 1941 n. 633), non erano prevedute dalla
legge come reato, non potendo ad esse applicarsi, per  il divieto di
analogia, la normativa relativa all'abusiva  duplicazione   e
commercializzazione  di dischi, musicassette, videocassette o altri
supporti contenenti fonogrammi o videogrammi,  espressamente  volta a
regolare  le  riproduzioni magnetiche, che si collocano al di fuori
del campo proprio degli elaboratori elettronici e dei loro prodotti, la
cui duplicazione avviene sulla base di programmi applicativi inseriti in
memoria e cioe' mediante un procedimento di tipo elettrico.
Cassazione penale sez. un., 9 ottobre 1996
Giust. pen. 1999,III, 74 nota (RIZZO)

Prima dell'entrata in vigore del d.lg. 29 dicembre 1992 n. 518 che, in
attuazione della direttiva comunitaria 91/250 Cee, ha disciplinato la tutela
giuridica dei programmi per elaboratore, inserendosi nella categoria delle
opere letterarie protette ai sensi della convenzione di Berna resa esecutiva
in Italia con la l. 20 giugno 1978 n. 399, le condotte di duplicazione ai
fini di lucro dei predetti programmi nonche' la loro importazione,
distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale e locazione,
punite ora dall'art. 10 del citato d.lg. (che ha introdotto l'art. 171
bis l. 22 aprile 1941 n. 633), non erano prevedute dalla legge come
reato, non potendo ad esse applicarsi,  per il divieto di analogia,
la normativa relativa all'abusiva  duplicazione   e commercializzazione
di  dischi, musicassette, videocassette o altri supporti contenenti
fonogrammi o videogrammi,  espressamente volta a  regolare  le
riproduzioni magnetiche, che si collocano al di fuori del campo proprio
degli elaboratori elettronici e dei loro prodotti, la cui duplicazione
avviene sulla base di programmi applicativi inseriti in memoria e cioe'
mediante un procedimento di tipo elettrico.
Cassazione penale sez. un., 9 ottobre 1996
Giust. pen. 1999,III, 74 nota (RIZZO)

Prima dell'entrata in vigore del d.lg. 29 dicembre 1992 n. 518 che, in
attuazione della direttiva comunitaria 91/250/Cee, ha disciplinato la
tutela giuridica dei programmi per elaboratore, inserendoli nella categoria
delle opere letterarie protette ai sensi della convenzione di Berna, resa
esecutiva in Italia con la l. 20 giugno 1978 n. 399, le condotte di
duplicazione a fini di lucro dei predetti programmi nonche' la loro
importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale e
locazione, punite ora dall'art. 10 del citato decreto legislativo (che
ha introdotto l'art. 171 bis l. 22 aprile 1941 n. 633), non erano prevedute
dalla legge come reato, non potendo ad esse applicarsi, per il divieto di
analogia, la normativa relativa all'abusiva  duplicazione   e
commercializzazione  di dischi, musicassette, videocassette o altri
supporti contenenti fonogrammi o videogrammi,  espressamente  volta a
regolare  le  riproduzioni magnetiche, che si collocano al di fuori
del campo proprio degli elaboratori elettronici e dei loro prodotti, la
cui duplicazione avviene sulla base di programmi applicativi inseriti in
memoria e cioe' mediante un procedimento di tipo elettronico.
Cassazione penale sez. un., 9 ottobre 1996, n. 1282
Riv. polizia 1997, 367 (s.m.) Giust. pen. 1998,III, 65 Riv. trim. dir.
pen. economia 1997,1380 (s.m.)

Antecedentemente all'entrata in vigore della l. 23 dicembre 1993 n. 547
(in tema di criminalita' informatica), che ha introdotto in materia una
speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di
dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la
creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento ai sensi
dell'art. 635 c.p. in quanto, mediante la distruzione di un bene
immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore.
(Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che tra il delitto di
cui all'art,. 635 c.p. e l'analoga speciale fattispecie criminosa prevista
dall'art. 9 l. n. 547 del 1993 - che ha introdotto l'art. 635 bis c.p.
sul danneggiamento di sistemi informatici e telematici - esiste un rapporto
di successione di leggi nel tempo, disciplinato dall'art. 2 c.p.).
Cassazione penale sez. un., 9 ottobre 1996, n. 1282
Riv. polizia 1997, 367 (s.m.) Giust. pen. 1998,III, 65

Costituisce illecito penale la fissazione su supporto meccanico delle
esecuzioni  dal  vivo  e  la  loro successiva riproduzione  e
commercializzazione  in violazione dei diritti degli esecutori e
interpreti anche nel caso in cui siano stati adempiuti gli obblighi
previsti dalla normativa sulla tutela del diritto d'autore nei
confronti degli autori delle opere medesime. La posizione degli autori
interpreti e' infatti tutelata direttamente dall'art. 171 quater l. 22
aprile 1941 n. 633 per quanto attiene alla fissazione su supporto audio,
video o audiovideo e dall'art. 171 ter, in quanto la loro attivita' e'
indubbiamente connessa con la materia regolata dalla  legge,  per
quanto  riguarda  la  riproduzione e  la commercializzazione della
registrazione.  E' percio' legittimo il sequestro dei "compact disc"
cosi' commercializzati anche quando questi appaiano diretti per la
vendita nello Stato della Repubblica di San Marino poiche' il trattato di
cooperazione e unione doganale da questo stipulato con la Comunita'
europea e ratificato anche dall'Italia, impone il rispetto dei divieti
e delle restrizioni all'esportazione  vigenti  in Italia in conseguenza
della natura usurpativa della merce.
Cassazione penale sez. III, 11 dicembre 1996
Riv. pen. economia 1997, 245 Dir. autore 1998, 101 Riv. pen. economia
1997, 245 Riv. trim. dir. pen. economia 1997,1379 (s.m.)


Con  il  d.lg. 16 novembre 1994 n. 685 il legislatore - dando
attuazione alla direttiva del Consiglio Cee n. 92/100 del 19 novembre 1992 -
ha inteso aggiornare e risistemare la disciplina riguardante tutta la
materia  della  duplicazione e riproduzione di opere artistiche,
musicali,  cinematografiche e televisive, riducendola all'originaria e
fondamentale l. 22 aprile 1941 n. 633: con l'art. 20 d.lg. citato sono
stati abrogati gli art. 1 e 2 l. 29 luglio 1981 n. 406 nonche' la l. 20
luglio 1985 n. 400 e, infine, l'art. 2 l. 27 marzo 1987 n. 121 soltanto
in quanto e' stato trasfuso nella legge fondamentale n. 633 del 1941 il
contenuto delle norme abrogate. Pertanto, con l'entrata in vigore del
d.lg. n. 685 del 1994 non vi e' stata alcuna "abolitio criminis", ma una
semplice riformulazione e risistemazione organica della materia.
Cassazione penale sez. III, 29 novembre 1995, n. 1027
Riv. pen. economia 1997, 243

Il preteso diritto di autore di opera collettiva dell'autore del
programma radiofonico non puo' pregiudicare - secondo l'art. 3 l. 22 aprile
1941 n. 633 -, i diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di
cui l'opera collettiva e' composta. (Fattispecie relativa a ritenuta
sussistenza del reato di cui all'art. 171, comma 1, lett. b), citata legge
sul diritto di autore).
Cassazione penale sez. III, 12 dicembre 1995, n. 1607
Riv. polizia 1997, 438 (s.m.)

Prima dell'entrata in vigore del d.lg. 29 dicembre 1992 n. 518 che, in
attuazione della direttiva comunitaria 91/250/Cee, ha disciplinato la
tutela giuridica dei programmi per elaboratore, inserendoli nella categoria
delle opere letterarie protette ai sensi della convenzione di Berna, resa
esecutiva in Italia con la l. 20 giugno 1978 n. 399, le condotte di
duplicazione a fini di lucro dei predetti programmi nonche' la loro
importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale e
locazione, punite ora dall'art. 10 del citato decreto legislativo (che
ha introdotto l'art. 171 bis l. 22 aprile 1941 n. 633), non erano prevedute
dalla legge come reato, non potendo ad esse applicarsi, per il divieto di
analogia, la normativa relativa all'abusiva  duplicazione   e
commercializzazione  di dischi, musicassette, videocassette o altri
supporti contenenti fonogrammi o videogrammi,  espressamente  volta a
regolare  le  riproduzioni magnetiche, che si collocano al di fuori
del campo proprio degli elaboratori elettronici e dei loro prodotti, la
cui duplicazione avviene sulla base di programmi applicativi inseriti in
memoria e cioe' mediante un procedimento di tipo elettronico.
Cassazione penale sez. un., 9 ottobre 1996, n. 1282
Riv. polizia 1997, 367 (s.m.) Giust. pen. 1998,III, 65 Riv. trim. dir.
pen. economia 1997,1380 (s.m.)
Antecedentemente all'entrata in vigore della l. 23 dicembre 1993 n. 547
(in tema di criminalita' informatica), che ha introdotto in materia una
speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di
dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la
creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento ai sensi
dell'art. 635 c.p. in quanto, mediante la distruzione di un bene
immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore.
(Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che tra il delitto di
cui all'art,. 635 c.p. e l'analoga speciale fattispecie criminosa prevista
dall'art. 9 l. n. 547 del 1993 - che ha introdotto l'art. 635 bis c.p.
sul danneggiamento di sistemi informatici e telematici - esiste un rapporto
di successione di leggi nel tempo, disciplinato dall'art. 2 c.p.).
Cassazione penale sez. un., 9 ottobre 1996, n. 1282
Riv. polizia 1997, 367 (s.m.) Giust. pen. 1998,III, 65
Risponde dei reati ex art. 648 c.p. ed ex art. 171 lett. a l. n. 633 del
1941, in concorso materiale tra loro, chi metta in vendita e venda,
consapevolmente, copie "pirata" d'un libro.
Pretura Torino, 25 luglio 1996
Giur. merito 1997,1029 nota (MANTINI)


Le norme contenute nelle l. n. 400 del 1985 e n. 406 del 1981 sono state
trasfuse nell'art. 171 ter legge diritto autore, introdotto dall'art. 17
d.lg. n. 685 del 1994.
Cassazione penale sez. I, 20 giugno 1996
Riv. trim. appalti 1997, 248 nota (OLIVERIO)


La lett. b) dell'art. 171 legge diritto autore prevede fattispecie tra
loro alternative, che denotano forme diverse di utilizzazione pubblica
di opere protette.
Cassazione penale sez. I, 20 giugno 1996
Riv. trim. appalti 1997, 248 nota (OLIVERIO)

Non integra il reato di cui all'art. 171 lett. b) l. n. 633 del 1941 la
radiodiffusione  di un'opera  musicale,  senza la preventiva
autorizzazione  dell'autore se  questi  ha  ceduto all'editore -
produttore il diritto di utilizzazione economica del disco o di
analogo supporto sul quale e' registrata l'opera musicale, in quanto il
contratto musicale stipulato comporta anche il trasferimento del diritto
alla radiodiffusione.

Corte appello Trento, 15 novembre 1995
Giust. pen. 1997,II, 199 nota (RIGHINI)
La  radiodiffusione di  opere  musicali,  senza la  preventiva
autorizzazione dell'autore, anche se questi ha ceduto a terzi il
diritto alla riproduzione su disco o altro apparecchio dell'opera, viola
il divieto dell'art. 171 lett. b) l. n. 633 del 1941.
Cassazione penale sez. III, 4 giugno 1996, n. 6941
Giust. pen. 1997,II, 198 nota (RIGHINI) Foro it. 1997,II,
  -Conforme-
Cassazione penale sez. III, 23 gennaio 1997, n. 1808
Riv. pen. 1997, 279
Risponde del reato di cui all'art. 171 lett. a l. n. 633 del 1941 chi mette
in vendita e vende copie d'un libro abusivamente riprodotte mediante
fotocopiatura dell'originale.
Pretura Torino, 25 luglio 1996
Giur. merito 1997,1029 nota (MANTINI)
Prima dell'entrata in vigore del d.lg. 29 dicembre 1992 n. 518 che, in
attuazione della direttiva comunitaria 91/250/Cee, ha disciplinato la
tutela giuridica dei programmi per elaboratore, inserendoli nella categoria
delle opere letterarie protette ai sensi della convenzione di Berna resa
esecutiva in Italia con la l. 20 giugno 1978 n. 399, le condotte di
duplicazione ai fini di lucro dei predetti programmi nonche' la loro
importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale e
locazione, punite ora dall'art. 10 del cit. d.lg. (che ha introdotto
l'art. 171 bis l. 22 aprile 1941 n. 633), non erano prevedute  dalla
legge  come reato, non potendo ad esse applicarsi, per il  divieto
di analogia, la normativa relativa all'abusiva  duplicazione  e
commercializzazione  di  dischi, musicassette, videocassette, o altri
supporti contenenti fonogrammi o videogrammi,  espressamente volta a
regolare  le riproduzioni magnetiche, che si collocano al di fuori
del campo proprio degli elaboratori elettronici e dei loro prodotti, la
cui duplicazione avviene sulla base di programmi applicativi inseriti in
memoria e cioe' mediante un procedimento di tipo elettronico.
Cassazione penale sez. un., 9 ottobre 1996, n. 1282
Cass. pen. 1997,2428 osser. (TOMEI) Riv. pen. 1997, 600 Arch. nuova proc.
pen. 1997, 175 Giur. it. 1997,II, 647
Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633
e' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti
private  radiofoniche  o  televisive - di composizioni musicali incise
su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore e
per esso della Siae; la disposizione indicata menziona la diffusione
mediante altoparlante azionato in pubblico non per delimitare la
radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa rientra nella
previsione normativa. (Fattispecie relativa a rigetto di  ricorsi  con i
quali si sosteneva invece che il reato di "diffusione di opere
musicali" e' reato di impossibile commissione, perche' la radiodiffusione
puo' avere per oggetto le esecuzioni, opere di artisti esecutori e
diverse l'una dall'altra, mentre l'opera consistente  in segni grafici
non puo' essere diffusa, ma solo eseguita: equiparando la diffusione
dell'esecuzione alla diffusione dell'opera si violerebbe l'art. 1 c.p.).
Cassazione penale sez. III, 10 luglio 1995, n. 2735
Cass. pen. 1997,1118 (s.m.)
In tema di protezione del diritto d'autore, e' inconferente, ai fini
dell'esclusione del reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile
1941 n. 633, la tesi secondo la quale l'esercente di emittente radio,
nell'organizzare un programma, comprendente opere o parti di opere altrui,
ha un  proprio diritto  di autore,  perche' le programmazioni
radiofoniche sono assimilabili alle opere collettive. Infatti,  pur
prescindendo dalla assimilazione tra programmazione radiofonica e opera
collettiva, secondo l'art. 3 della legge sul diritto  d'autore "Le
opere collettive..sono protette come opere originali,  indipendentemente
e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti
di opere di cui sono composte". (Nella  specie la S.C. ha  osservato
che "e' appunto l'abusiva diffusione di queste opere che compongono il
programma, prospettato come opera collettiva, che si addebita ai ricorrenti,
sicche' il loro preteso diritto di autore sul programma e' irrilevante).
Cassazione penale sez. III, 10 luglio 1995, n. 2735
Cass. pen. 1997,1118 (s.m.) Riv. trim. dir. pen. economia 1996,1404 (s.m.)
Con il  d.lg. 16  novembre 1994  n. 685  il legislatore - dando
attuazione alla direttiva del Consiglio Cee n. 92/100 del 19 novembre 1992 -
ha inteso aggiornare e risistemare la disciplina riguardante tutta la
materia  della  duplicazione e riproduzione di opere artistiche,
musicali, cinematografiche e televisive, riconducendola all'originaria e
fondamentale l. 22 aprile 1941 n. 633: con l'art. 20 d.lg. citato sono
stati abrogati gli art. 1 e 2 l. 29 luglio 1981 n. 406 nonche' la l. 20
luglio 1985 n. 400 e, infine, l'art. 2 l. 27 marzo 1987 n. 121 soltanto
in quanto e' stato trasfuso nella legge fondamentale n. 633 del 1941 il
contenuto delle norme abrogate. Pertanto, con l'entrata in vigore del
d.lg. n. 685 del 1994 non vi e' stata alcuna "abolitio criminis", ma una
semplice riformulazione e risistemazione organica della materia. (Nella
specie, relativa ad annullamento con rinvio, la S.C. ha ritenuto che la
condotta ascritta all'imputato - detenzione per la vendita di musicassette
abusivamente riprodotte - conserva la sua rilevanza penale, integrando gli
estremi del delitto di cui all'art. 171 ter l. n. 633 del 1941,
aggiunti dall'art. 17 d.lg. n. 685 del 1994).
Cassazione penale sez. III, 29 novembre 1995, n. 1027
Cass. pen. 1997,1117 (s.m.) Giust. pen. 1997,II, 53 (s.m.)
Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633
e' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti
private  radiofoniche  o  televisive - di composizioni musicali incise
su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso  dell'autore
e, per esso, della Siae; la disposizione indicata menziona la
diffusione mediante altoparlante azionato in pubblico non per delimitare
la radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa rientra nella
previsione normativa. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso con il
quale si sosteneva che la diffusione dell'opera e' reato di
impossibile commissione perche' l'opera musicale si diffonde con le stampe,
mentre la radiodiffusione puo' avere  per oggetto  solo la esecuzione
(opera di artisti esecutori), mentre l'opera consistente in segni
grafici non puo' essere diffusa, ma solo eseguita).
Cassazione penale sez. III, 12 dicembre 1995, n. 1607
Cass. pen. 1997,1116 (s.m.) Giust. pen. 1997,II, 42 Riv. trim. dir. pen.
economia 1996,1402 (s.m.)
Il reato di cui all'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406 (Misure urgenti contro
l'abusiva  duplicazione,  riproduzione,  importazione, distribuzione
e vendita di prodotti fonografici non autorizzati) non e' stato abrogato
per effetto dell'art. 20 d.lg. 16 novembre 1994 n. 685 (attuazione della
direttiva 92/100/Cee concernente il diritto di noleggio, il diritto di
prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di
proprieta' intellettuale). Infatti, con lo stesso provvedimento, con
l'art. 17, e' stato introdotto l'art. 171 ter nella legge sul diritto di
autore, che, al comma 1 lett. a) e c), riproduce la norma di cui alla l.
n. 406 del 1981, oltre a quella sulla abusiva duplicazione di opere
cinematografiche (l. 20 luglio 1985 n. 400); tale disposizione, dettata
per ragioni sistematiche a seguito di direttive comunitarie, e' meramente
riproduttiva della disposizione abrogata e, non essendo innovativa, non
da' luogo a fenomeni inquadrabili nell'art. 2 c.p., in tema di
successioni di leggi penali, perche' la tutela penale del fatto e' rimasta
invariata senza soluzione di continuita'.
Cassazione penale sez. III, 12 dicembre 1995, n. 1607
Cass. pen. 1997,1116 (s.m.) Riv. trim. dir. pen. economia 1996,1402 (s.m.)
Il preteso diritto di autore di opera collettiva dell'autore del
programma radiofonico non puo' pregiudicare - secondo l'art. 3 l. 22 aprile
1941 n. 633 - i diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui
l'opera collettiva e' composta. (Fattispecie relativa a ritenuta
sussistenza del reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) citata legge sul
diritto di autore).
Cassazione penale sez. III, 12 dicembre 1995, n. 1607
Cass. pen. 1997,1116 (s.m.) Giust. pen. 1997,II, 42 Riv. trim. dir. pen.
economia 1996,1402 (s.m.)
Con il d.lg. 6 novembre 1994 n. 685, il legislatore, dando attuazione alla
direttiva del Consiglio Cee n. 92/100 del 17 novembre 1992 - ha inteso
aggiornare e risistemare la disciplina riguardante tutta la materia
della  duplicazione e riproduzione di opere artistiche, musicali,
cinematografiche   e  televisive,   riconducendola all'originaria e
fondamentale l. 22 aprile 1941 n. 633: con l'art. 20 d.lg. cit. sono stati
abrogati gli art. 1 e 2 l. 29 luglio 1981 n. 406, nonche' la l. 20
luglio 1985 n. 400 e, infine, l'art. 2 l. 27 marzo 1987 n. 121, soltanto
in quanto e' stato trasfuso nella legge fondamentale n. 633 del 1941 il
contenuto delle norme abrogate. Pertanto, con l'entrata in vigore del
d.lg. n. 685 del 1994 non vi e' stata alcuna "abolitio criminis", ma una
semplice riformulazione e risistemazione organica della materia (nella
specie, relativa ad annullamento con rinvio, la S.C. ha ritenuto che la
condotta ascritta all'imputato - detenzione per la vendita di musicassette
abusivamente riprodotte - conserva la sua rilevanza penale, integrando gli
estremi del delitto di cui all'art. 171 ter l. n. 633 del 941,
aggiunto dall'art. 17 d.lg. n. 685 del 1994).
Cassazione penale sez. III, 29 novembre 1995, n. 1027
Riv. trim. dir. pen. economia 1996,1403 (s.m.)
Risponde dei reati ex art. 648 c.p. ed ex art. 171 lett. a l. n. 633 del
1941, in concorso materiale tra loro, chi metta in vendita e venda,
consapevolmente, copie "pirata" d'un libro.
Pretura Torino, 25 luglio 1996
Giur. merito 1997,1029 nota (MANTINI)
La parodia si configura come opera autonoma rispetto all'opera
parodiata in quanto non vi e' appropriazione del nucleo ideologico
dell'opera parodiata e tra le due opere non vi e' identita' di
rappresentazione.
Tribunale Milano, 15 novembre 1995
Giur. it. 1996,I,2, 749
La ripresa parodistica, intesa come antitesi sostanziale di altra opera
realizzata per finalita' comiche o satiriche attraverso la
conservazione della forma esteriore ed il contestuale stravolgimento del
senso dell'opera parodiata, non e' classificabile tra le c.d.
elaborazioni  creative,  dovendosi invece considerare come opera
autonoma tutelata direttamente dal diritto d'autore, in quanto dotata di
un'originalita' e di un'individualita' proprie.
Tribunale Milano, 29 gennaio 1996
Foro it. 1996,I,1426 Dir. industriale 1996, 410 nota (MINA) Giur. it.
1996,I,2, 749
Il reato di cui all'art. 171 l. n. 633 del 1941 non e' depenalizzato ai
sensi dell'art. 32 l. n. 689 del 1981.
Pretura Pesaro, 4 novembre 1993
Dir. autore 1996, 109 nota (RIDOLFI)
In tema di protezione del diritto d'autore, e' inconferente, ai fini
dell'esclusione del reato di cui all'art. 171, comma 1, lett. b) l. 22
aprile 1941 n. 633, la tesi secondo la quale l'esercente di emittente
radio, nell'organizzare un programma, comprendente opere o parti di opere
altrui, ha un proprio diritto di autore, perche' le programmazioni
radiofoniche sono assimilabili alle opere collettive. Infatti, pur
prescindendo dall'assimilazione  tra programmazione radiofonica e opera
collettiva, secondo l'art. 3 della l. diritto autore "le opere
collettive..., sono protette come opere originali, indipendentemente e
senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di
opere di cui sono composte". (Nella specie la S.C. ha osservato che "e'
appunto l'abusiva diffusione di queste opere che compongono il programma,
prospettato come opera collettiva, che si addebita ai ricorrenti,
sicche' il loro preteso diritto di autore sul programma e' irrilevante).
Cassazione penale sez. III, 10 luglio 1995, n. 2735
Giust. pen. 1996,II, 720 (s.m.)
Il reato di cui all'art. 171, comma 1, lett. b), della l. 22 aprile 1941
n. 633, e' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi  di
emittenti private  radiofoniche  o televisive -  di composizioni
musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso
dell'autore e per esso della Siae. La disposizione indicata menziona la
diffusione mediante altoparlante azionato in pubblico non per delimitare
la radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa rientra nella
previsione normativa. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorsi con i
quali si sosteneva invece che il reato di "diffusione di opere musicali"
e' reato di impossibile commissione, perche' la radiodiffusione puo'
avere per oggetto le esecuzioni, opere di artisti esecutori e diverse
l'una dall'altra, mentre l'opera consistente in segni grafici non puo'
essere diffusa, ma solo eseguita: equiparando la diffusione
dell'esecuzione alla diffusione dell'opera si violerebbe l'art. 1 c.p.).
Cassazione penale sez. III, 10 luglio 1995, n. 2735
Giust. pen. 1996,II, 720 (s.m.)
L'art. 171  l. 22 aprile 1941 n. 633, sulla tutela del diritto
d'autore, e' norma di carattere generale posta a protezione esclusiva del
diritto  dell'autore sotto  gli aspetti patrimoniale e di paternita'
dell'opera; invece, l'art. 1 l. 22 maggio 1993 n. 159, sulla
riproduzione abusiva di opere librarie, a differenza della citata norma,
prevede una sanzione amministrativa e pone l'accento esclusivamente sulla
riproduzione  della  composizione grafica dell'opera ed e' volta a
garantire l'editore che ha impegnato nella divulgazione le sue risorse
economiche. Non essendovi, pertanto, tra le due fattispecie medesimezza di
fatto, non si applica il principio di specialita' di cui all'art. 9 l. 24
novembre 1981 n. 689 ed i due illeciti possono concorrere. (Fattispecie
relativa alla riproduzione mediante fotocopiatura di opere di varie case
editrici ed in cui e' stato ravvisato il reato di cui all'art. 171,
lett. a) legge sul diritto d'autore  e la violazione dell'art. 1 della
legge sulla riproduzione abusiva di opere librarie).
Cassazione penale sez. III, 24 aprile 1995, n. 6895
Riv. trim. dir. pen. economia 1996, 398 (s.m.) Cass. pen. 1996,3445
   -Conforme-
Cassazione penale sez. III, 16 dicembre 1994
Riv. trim. dir. pen. economia 1995,1450
Risponde del reato p. e p. dall'art. 171 lett. b) della l. n. 633 del 1941,
il  gestore dei  impianto radiofonico che abbia diffuso composizioni
musicali registrate  su dischi senza la preventiva autorizzazione dei
loro autori, e per essi della Siae, che non puo' considerarsi autore  delle
opere trasmesse dall'emittente da lui gestita, stante
l'inapplicabilita' dell'art. 7 l. n. 633 del 1941 e dell'art. 11  d.lgs
16  novembre  1994  n. 685,  finalizzato esclusivamente  alla tutela
delle  emissioni  originali, di cui l'imprenditore sia  anche
produttore,  ne' puo'  ritenersi  che l'eventuale cessione del diritto
di riproduzione, o distribuzione comprenda anche quello di esecuzione
pubblica o radiodiffusione
Cassazione penale sez. III, 3 novembre 1995, n. 11943
Riv. pen. 1996, 186

Il diritto  di vendere o mettere in vendita "compact-disc" non
comprende il noleggio. Infatti - premesso che l'autore ha il diritto
esclusivo all'utilizzazione economica dell'opera in ogni forma e modo e che
i vari diritti sono tra loro indipendenti - per le opere registrate su
apparecchi meccanici vi e' il diritto di noleggio, che e' distinto dal
diritto esclusivo di commercio di tale opere. Ne consegue che colui che
legittimamente le noleggi commette il reato di cui all'art. 171 lett. a) l.
22 aprile 1941, n. 633. Infatti tale fattispecie, che incrimina varie
condotte alternative tra cui la riproduzione,  trascrizione, diffusione,
vendita abusiva di opere altrui,  conclude  l'indicazione delle
condotte  vietate con l'espressione  "pone altrimenti in commercio",
che, per la sua funzione  generalizzante,  opera come  formula di
chiusura della fattispecie, che cosi' si salda con i singoli diritti,
previsti per ogni categoria di opere, tra i quali, per le opere del
genere qui considerato, vi e' appunto il noleggio.
Cassazione penale sez. III, 11 gennaio 1995, n. 67
Cass. pen. 1996,1580 (s.m.) Riv. trim. dir. pen. economia 1996, 400 (s.m.)
Giust. pen. 1996,II, 242 (s.m.)

Poiche'  l'art. 1  l. 22  maggio 1993, n. 159 tutela il diritto
patrimoniale dell'editore  relativo  alla  composizione grafica
dell'opera  e non  l'opera  dell'ingegno  quale bene immateriale
dell'autore, l'abusiva riproduzione dell'opera mediante fotocopiatura
costituisce, oltre all'infrazione amministrativa di cui all'art. 1 l. n. 159
del 1993, anche il reato di cui all'art. 171 l. n. 633 del 1941 (legge
sul diritto d'autore).
Cassazione penale sez. III, 16 dicembre 1994
Cass. pen. 1996, 280 nota (SVARIATI) Riv. dir. ind. 1996,II, 211 nota
(TILLI) Dir. pen. economia 1995,1207 nota (PALUMBIERI) Foro it. 1996,II,
231

In tema di diffusione di opere musicali senza autorizzazione SIAE, i
videoclips,  pur partecipando  di  caratteri  propri delle opere
cinematografiche e delle incisioni musicali, per la loro originalita' si
distinguono  dalle  stesse  e, a  differenza dal  lavoro
cinematografico, la composizione musicale ha gia' - in genere - un
proprio mercato, mentre non sussiste una autonomia dell'apparato
visivo,  funzionale  rispetto al primo; la diffusione televisiva
costituisce, poi, un supporto importante per il successo del brano
musicale e da' origine ad un prodotto nuovo proprio in forza delle
immagini, con la conseguenza che la loro riproduzione e diffusione senza
autorizzazione non integra estremi di reato (nella specie art. 171 lett. b)
l. 22 aprile 1941 n. 633 ed art. 1 e 2 l. 29 luglio 1981 n. 406).
Cassazione penale sez. III, 11 giugno 1993
Dir. autore 1995, 306 (s.m.)

La l. 5 febbraio 1992 n. 93, contenente norme a favore delle imprese
fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro,
non ha escluso l'applicabilita' ai fonogrammi registrati da imprese
fonografiche dell'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633, che prevede
sanzioni penali a tutela del diritto di autore. Infatti, la citata legge
n. 93 del 1992 non ha introdotto alcuna innovazione alla tutela del diritto
di autore, ribadendo, anzi, la validita' delle norme di cui agli art.
72-78 legge n. 633 del 1941 e ampliandone il campo di applicazione.
Cassazione penale sez. III, 17 giugno 1992
Dir. autore 1995, 176 Dir. autore 1995, 284 nota (CAROSONE)

In forza del principio di autonomia e indipendenza dei diritti di
utilizzazione economica dell'opera  dell'ingegno,  il diritto di
noleggio non viene trasmesso mediante la sola autorizzazione alla
vendita, trattandosi  di istituto  con le distinte e peculiari
caratteristiche di un prestito a scopo di lucro per un periodo
limitato, che l'art. 69 comma 2 l. 22 aprile 1941 n. 633, in tema di
diritto di  autore,  subordina  ad una  specifica autorizzazione
ministeriale e che non va confuso con la generica messa in commercio,
separatamente considerata  dagli art. 61 e 171 bis legge cit.;
pertanto, il titolare del diritto di autore o il produttore, pur avendo
venduto esemplari dell'opera musicale, non sono obbligati ad autorizzare il
noleggio, nemmeno dietro offerta di specifico compenso (quand'anche fissato
da organi pubblici).
Corte costituzionale 6 aprile 1995, n. 108
Cons. Stato 1995,II, 604 Riv. dir. ind. 1995,II, 247

E' qualificabile come plagio musicale la riproduzione della melodia di
una canzone in una composizione successiva, tale da ingenerare
nell'ascoltatore medio le stesse reazioni emotive suscitate dal brano
plagiato;  pertanto, va  accolta  la  richiesta di provvedimenti
d'urgenza ex art. 700 c.p.c., avanzata da chi lamenti il plagio.
Pretura Roma, 21 dicembre 1994
Giur. it. 1995,I, 2, 648 nota (CRISOSTOMO)

Poiche' l'art. 1 della l. 22 maggio 1993 n. 159 tutela il diritto
patrimoniale  dell'editore  relativo alla  composizione grafica
dell'opera e  non  l'opera  dell'ingegno quale  bene immateriale
dell'autore,  l'infrazione amministrativa di cui all'art. 1 legge
suddetta concorre con il reato previsto dall'art. 171 legge n. 633 del
1941 (legge sul diritto d'autore).
Cassazione penale sez. III, 16 dicembre 1994
Giur. it. 1995,II, 329 Dir. autore 1995, 288 nota (FABIANI)

In tema di tutela del diritto di autore, essendo il diritto di
riprodurre l'opera  su  apparecchio  meccanico e  quello  di
radiodiffondere  separati e distinti, e' punibile anche la sola
violazione di quest'ultimo. Pertanto e' configurabile il reato di cui
all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 nell'ipotesi di
diffusione, dagli studi di emittenti private radiofoniche o
televisive, di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di
supporto meccanico, senza il consenso dell'autore o, per esso, della Siae.
Tribunale Bologna, 10 febbraio 1995
Cass. pen. 1995,3537 nota (PALLADINO)
Il  diritto di vendere o mettere in vendita "compact-disc" non
comprende il noleggio. Infatti - premesso che l'autore ha il diritto
esclusivo all'utilizzazione economica dell'opera in ogni forma e modo e che
i vari diritti sono tra l'altro indipendenti - per le opere registrate
su apparecchi meccanici, tra questi vi e' il diritto di noleggio, che e'
distinto dal diritto esclusivo di commercio di tali opere. Ne consegue
che colui che legittimamente commerci opere registrate su apparecchi
meccanici, qualora abusivamente le noleggi, commette il reato di cui
all'art. 171 comma 1 lett. c) della l. 22 aprile 1941 n. 633. Infatti tale
fattispecie, che incrimina varie condotte  alternative tra cui  la
riproduzione, trascrizione, diffusione, vendita abusiva di opere altrui,
conclude l'indicazione delle  condotte  vietate con  l'espressione
"pone altrimenti in commercio", che per la sua funzione
generalizzante, opera come formula di chiusura della fattispecie, che
cosi' si salda con i singoli diritti, previsti per ogni categoria di
opere, tra i quali, per le opere del genere qui considerato, vi e' appunto
il noleggio.
Cassazione penale sez. III, 1 ottobre 1993
Giust. pen. 1994,II, 469 (s.m.) Cass. pen. 1995, 153 Giur. it. 1995,II,
71 Mass. pen. cass. 1994,fasc. 4, 37
In tema di diffusione di opere musicali senza autorizzazione SIAE, i
videoclips, pur  partecipando  di  caratteri propri  delle opere
cinematografiche e delle incisioni musicali, per la loro originalita' si
distinguono dalle stesse. A differenza del lavoro cinematografico, la
composizione musicale ha gia' - in genere - un proprio mercato, mentre
non sussiste una autonomia dell'apparato visivo, funzionale rispetto  al
primo. La diffusione televisiva costituisce poi un supporto importante
per il successo del brano musicale e da' origine ad un prodotto nuovo
proprio in forza delle immagini. La loro riproduzione e diffusione
senza autorizzazione non integra estremi di reato (nella specie art. 171
lett. b) l. 22 aprile 1941, n. 633 ed artt. 1 e 2 l. 29 luglio 1981 n.
406). Non sono applicabili i criteri analogici, espressamente richiamati
negli artt. 2 e 3 della citata legge  n. 633 del 1941, poiche' questa
previsione si riferisce unicamente  ai rapporti patrimoniali tra le
parti, ma non puo' comportare un ampliamento del contenuto della
disposizione penale.
Cassazione penale sez. III, 11 giugno 1993
Cass. pen. 1995, 155 (s.m.)

La  l. 5  febbraio  1992, n. 93 (norme a favore delle imprese
fonografiche e compensi per le riproduzioni private a scopo di
lucro), all'art. 2,  nello  stabilire che  l'utilizzazione  dei
fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive e' soggetta alle
disposizioni di cui agli artt. da 72 a 78 della l. 22 aprile 1941, n. 633,
ha riguardo ai diritti dei produttori - a cio' e' volta la legge - ma non
intende escludere la normativa penale sul diritto d'autore. (Fattispecie
relativa a diffusione abusiva di composizioni musicali incise  su
supporto meccanico dagli studi di emittenti private radiofoniche o
televisive).
Cassazione penale sez. III, 3 novembre 1992
Cass. pen. 1995, 152 (s.m.)

Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941, n. 633
e' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti
private  radiofoniche  o  televisive - di composizioni musicali incise
su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore o,
per esso, della SIAE. Infatti la disposizione citata menziona l'ipotesi
della radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico non per
delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa rientra
nella previsione normativa.
Cassazione penale sez. III, 3 novembre 1992
Cass. pen. 1995, 152 (s.m.)

Poiche' il  sistema normativo prevede un inscindibile nesso di
causalita' tra la perquisizione ed il sequestro probatorio, deve
considerarsi  illegittimo il sequestro  effettuato dalla polizia
giudiziaria  a  seguito di  una  perquisizione che sia  stata
illegittimamente compiuta derivando dalla nullita' di quest'ultima la
nullita' del primo in ossequio al disposto del comma 1 dell'art. 185 del
codice di rito penale; deve infatti ritenersi derivato da altro precedente
quell'atto che con il primo si ponga in rapporto di dipendenza
effettiva, del  quale  venga cioe' a costituire la conseguenza
logica e giuridica, come appunto nell'ipotesi di un sequestro che si
renda attuabile solo perche' si sia perquisito l'ambiente nel quale la
cosa viene reperita. (Fattispecie in tema di perquisizione, eseguita nei
locali di una emittente privata in assenza di provvedimento
dell'autorita' giudiziaria ed in difetto dei presupposti  legittimanti  il
potere  d'iniziativa della polizia giudiziaria, all'esito della quale,
era stato effettuato il sequestro di riproduzioni di brani musicali
abusivamente trasmessi).
Cassazione penale sez. III, 28 febbraio 1994
Mass. pen. cass. 1994,fasc. 7, 47
Il comportamento  di  un'impresa  che produce  e  commercializza
apparecchi decodificatori in grado di decrittare trasmissioni in forma
codificata irradiate da un'emittente televisiva, la quale abbia concesso ad
altra impresa il diritto di esclusiva per la produzione e
commercializzazione  di   apparecchi decodificatori  di  dette
trasmissioni, costituendo atto illecito sotto il duplice profilo della
violazione del diritto di esclusiva e della nuova norma penale che
protegge le trasmissioni in forma codificata (art. 11 comma 1 bis, d.l.
n. 323 del 1993, convertito con modifiche nella legge n. 422 del  1993),
integra  gli estremi della concorrenza sleale; pertanto, va accolta la
richiesta, avanzata dall'impresa titolare dell'esclusiva di produzione dei
decodificatori, di un provvedimento cautelare urgente volto ad inibire detto
comportamento.
Tribunale Pistoia, 2 maggio 1994
Foro it. 1994,I,2240
Un'emittente televisiva che legittimamente diffonde trasmissioni in forma
codificata e' titolare, in base alla normativa sul diritto d'autore,
di  diritti di  utilizzazione esclusiva sui programmi criptati;
pertanto, va accolta la richiesta, avanzata da detta emittente in sede
cautelare urgente, di un provvedimento che inibisca la captazione e la
trasmissione dei programmi criptati.
Tribunale Napoli, 20 novembre 1993
Foro it. 1994,I,2240
Posto che la novita' e le caratteristiche originali dei videoclips non ne
consentono la collocazione tra le opere cinematografiche o tra quelle
musicali,  si deve escludere che la loro riproduzione e diffusione in
difetto di autorizzazione integrino gli estremi della violazione penale del
diritto d'autore.
Cassazione penale sez. III, 11 giugno 1993
Foro it. 1994,II, 500 nota (ROMANO) Giust. pen. 1994,II, 391 Mass. pen.
cass. 1993,fasc. 12, 66
Posto che il diritto di mettere in commercio opere fonografiche non
comprende l'autonomo diritto di noleggiarle, il comportamento di chi, pur
essendo titolare del diritto di porre in commercio "compact disc",
eserciti altresi', senza  autorizzazione  del legittimo titolare, il
noleggio di questi ultimi, integra gli estremi del reato di cui all'art. 171
comma 1 lett. a), l. 22 aprile 1941 n. 633, sulla protezione del diritto
d'autore.
Cassazione penale sez. III, 1 ottobre 1993
Foro it. 1994,II, 444

La l. 5  febbraio  1993 n. 93  (norme  a favore  delle  imprese
fonografiche e compensi per le riproduzioni private a scopo di
lucro), all'art. 2 nello stabilire che l'utilizzazione dei fonogrammi da
parte di emittenti radiotelevisive e' soggetta alle disposizioni di cui
agli art. da 72 a 78 della l. 22 aprile 1941 n. 633, ha riguardo ai
diritti dei produttori - a cio' e' volta la legge - ma non intende
escludere la normativa penale sul diritto d'autore. (Fattispecie
relativa a diffusione abusiva di composizioni musicali incise su
supporto meccanico dagli studi di emittenti private radiofoniche o
televisive).
Cassazione penale sez. III, 3 novembre 1993
Mass. pen. cass. 1993,fasc. 11, 50

Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633
e' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti
private  radiofoniche o  televisive - di composizioni musicali incise
su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore o,
per esso, della Siae. Infatti la disposizione citata menziona l'ipotesi
della radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico non per
delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisione che essa rientra
nella previsione normativa.
Cassazione penale sez. III, 3 novembre 1993
Mass. pen. cass. 1993,fasc. 11, 50

La radiodiffusione, non autorizzata dall'autore o dalla Siae, di opere
protette da parte di emittenti radio non integra reato qualora, in virtu'
dell'assoluzione  con  sentenza passata  in giudicato dell'imputata per
episodi analoghi, sia da escludere la sussistenza del dolo richiesto per il
perfezionamento di tale delitto.
Pretura Trento, 21 maggio 1993
Foro it. 1994,II, 55

La riproduzione abusiva, da parte di imprese di copisteria, di opere
pubbliche a stampa integra i reati di cui alla legge n. 159 del 1993 e alla
legge n. 633 del 1941, art. 171.
Pretura Bologna, 29 settembre 1993
Giur. merito 1994, 320

Non ricorre alcun rapporto di specialita' tra il reato previsto
dall'art. 171 l. 22 aprile 1941, n. 633 e quello dell'art. 648 c.p.
L'illecita condotta del porre in commercio e del detenere per la
vendita musicassette contraffatte non e', infatti, assorbente della
ricettazione, che consiste nell'acquistare, ricevere ed occultare tali
prodotti conoscendone la  provenienza delittuosa, condotte
ontologicamente distinte dalla prima. Ne consegue che ricorre il
concorso dei due reati se la messa in commercio o la detenzione per la
vendita ha per oggetto musicassette contraffatte, acquistate con la
consapevolezza della loro contraffazione.
Cassazione penale sez. II, 19 aprile 1991
Cass. pen. 1993, 155 (s.m.) Giust. pen. 1992,II, 291 (s.m.)

Il divieto di porre in commercio senza averne diritto opere protette dal
diritto  d'autore, sanzionato penalmente dall'art. 171 l. 22 aprile 1941
n. 633, non concerne il noleggio di opere fonografiche (nella specie,
"compact disc").
Corte appello Torino 17 marzo 1992,
Foro it. 1992, II,685.
Chi acquista o riceve per la vendita musicassette abusivamente
contraffatte  da altri, incorre nella duplice violazione di cui
all'art. 648 c.p. (ricettazione) e dell'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406
(abusiva riproduzione di prodotti fonici mediante contraffazione e smercio
di musicassette), non sussistendo tra le figure criminose previste dalle
due norme alcun rapporto di specialita', attesa la diversita' dei beni
giuridici tutelati dalle stesse.
Cassazione penale sez. II, 18 febbraio 1992,
Riv. pen. 1992, 741. Giust. pen. 1992, II,472 (s.m.). Giust. pen. 1992,
II,542 (s.m.).
Il comma 2 dell'art. 171 l. 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del
diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
prevede circostanze aggravanti dei reati considerati nel comma 1 di tale
norma e non ipotesi autonome di reato. Infatti l'elemento costitutivo
nelle ipotesi previste sia nella prima che nell'ultima parte dell'art.
171 citato e' la diffusione di un'opera (nella specie: composizione
musicale)  senza averne diritto, mentre la destinazione o non
dell'opera altrui alla pubblicita' e le altre varianti di cui
all'ultimo comma del predetto articolo non sono che elementi del tutto
accidentali influenti esclusivamente sulla natura ed entita' della pena;
invero le modalita' di comportamento descritte nel comma 2 dell'art. 171
presuppongono che siano state poste in essere le condotte previste dalla
prima parte e quindi sono modalita' accessorie di azione, come si evince
dal tenore lessicale di tale comma ("se i reati di cui sopra") e dal
contesto logico dell'intera disposizione. Ne consegue che, ai sensi del
comma 2 art. 32 l. n. 689 del 1981, deve escludersi che il reato di cui
all'art. 171 l. n. 633 del 1941 sia depenalizzato.
Cassazione penale sez. III, 18 gennaio 1991,
Cass. pen. 1992, 1039 (s.m.). Riv. pen. 1991, 626.
La fotocopia  di parti  di opere  tutelate, svolta  in forma
imprenditoriale  per conto di  terzi o dai clienti nei locali
dell'impresa, costituisce violazione del diritto di utilizzazione
economica delle opere dell'ingegno ai sensi degli art. 13, 68 e 171 della
legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633.
Pretura Bologna 19 febbraio 1990,
Giur. merito 1991, 246 (nota).
L'attivita' di fotocopia di parti di opere tutelate, svolta in forma
imprenditoriale  per conto  terzi  o dai clienti  nei  locali
dell'impresa, costituisce violazione del diritto di utilizzazione
economica degli autori delle opere, in relazione al disposto degli art.
13, 68 e 171 della legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633.
Pretura Bologna 19 febbraio 1990,
Dir. autore 1991, 563.     -Conforme-
Pretura Milano 4 marzo 1991,
Dir. autore 1991, 572.
In tema di diffusione di opera altrui senza averne diritto, se
un'opera  ha natura collaborativa, cioe' e' realizzata con piu'
autonomi contributi, i diritti di utilizzazione economica spettano non ai
singoli coautori, ma a chi ha organizzato il lavoro e ha diretto la
creazione della  stessa. (Fattispecie  in tema di riproduzione
televisiva di videoclips musicali).
Pretura Lucca 5 giugno 1991,
Riv. pen. 1991, 1115.
Non integra gli estremi del reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. a) l.
22 aprile 1941 n. 633, sulla protezione del diritto d'autore (che
prevede, tra l'altro, il divieto di porre in commercio senza averne
diritto opere protette dalla normativa citata), il noleggio di opere
fonografiche (nella specie, "compact disc") da parte di chi sia legittimato,
alla stregua della legge menzionata, a disporne per il commercio.
Pretura Torino 10 luglio 1991,
Foro it. 1991, II,678 (nota).
Il curatore fallimentare non e' legittimato a costituirsi parte civile
nel procedimento penale per il reato di cui all'art. 171 l. 22 aprile 1941,
n. 633 (violazione del diritto d'autore), atteso che il diritto d'autore,
essendo di natura strettamente personale, quale espressione diretta della
personalita' di un soggetto, non rientra nella massa attiva fallimentare
a norma dell'art. 46 l. fall. e, quindi,  puo' essere tutelato in sede
processuale solo dal suo titolare o, in caso di decesso, dai soggetti
indicati dall'art. 23 l. 11  aprile 1941, n. 633, senza che ad essi
possa surrogarsi la curatela fallimentare.
Cassazione penale sez. V, 12 marzo 1991,
Cass. pen. 1991, I,1596.
Dalle disposizioni regolatrici della materia, contenute nella sez. IV e
negli art. 61 e 171 l. 22 aprile 1941 n. 633, si trae che il diritto
di autore trova, relativamente alla radiodiffusione, una protezione
piu' accentuata rispetto alle altre forme di diffusione, precisandosi che
la cessione del diritto di riproduzione dell'opera mediante impiego del
disco o altro strumento meccanico o del diritto di porre in commercio
l'opera, non spoglia, salvo fatto contrario, l'autore del diritto di
radiodiffonderla.
Cassazione penale, sez. III, 3 novembre 1987,
Giust. pen. 1989, II,91 (s.m.).
Si ha plagio di un'opera cinematografica allorche' una nuova opera della
stessa specie riprenda l'originale idea di fondo, facendone proprio il
concetto ed il senso generale, e la sviluppi in forme analoghe di
rappresentazione, con la creazione di somiglianze, talora puntuali, fra
personaggi, situazioni, e relativi sviluppi; deve, pertanto, disporsi
la  distruzione  del materiale  filmico  e pubblicitario.
Tribunale Roma 7 marzo 1989,
Foro it. 1990, I,2998.
Non sussiste plagio cinematografico quando due opere presentino in comune
il solo motivo ispiratore, peraltro, non nuovo ne' originale (nella
specie, si trattava di sceneggiature articolate in episodi distinti,
aventi per unico protagonista una figura rilevante nella vita cittadina
di ogni giorno, il tassista), seguendo per il resto trame diverse sia
nelle linee generali sia negli specifici dettagli.
Tribunale Roma 20 luglio 1989,
Foro it. 1990, I,2997. Dir. autore 1992, 282 (nota).
Chi  acquista o riceve per la vendita musicassette abusivamente
contraffatte da altri, incorre nella duplice violazione dell'art. 648 c.p.
(ricettazione) e dell'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406 (abusiva
riproduzione di prodotti fonici mediante contraffazione e smercio di
musicassette) non sussistendo tra le figure criminose previste dalle due
norme alcun rapporto di specialita', attesa la diversita' dei beni
giuridici tutelati dalle stesse.
Cassazione penale, sez. II, 12 gennaio 1989,
Cass. pen. 1990, I,1569 (s.m.). Giust. pen. 1990, II,233 (s.m.).
La  riproduzione di opere cinematografiche destinate al circuito
cinematografico  o televisivo, effettuata  ad uso esclusivamente
personale e privato, senza fini di lucro e senza diffusione delle opere
cosi' riprodotte, non integra il reato di cui all'art. 1 l. 20 luglio 1985
n. 400 per difetto del dolo specifico, ne' il reato di cui  all'art. 171
lett. a)  l. 22 aprile 1941 n. 633 perche' la disciplina penale dettata
da questa norma in ordine alla riproduzione delle predette opere e' stata
interamente sostituita dalla nuova normativa di cui alle l. n. 400 del
1985 e 27 marzo 1987 n. 121.
Cassazione penale, sez. III, 25 settembre 1989,
Cass. pen. 1990, I,1131.
Il delitto di contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti
destinati a pubblica autenticazione o certificazione (art. 468 c.p.)
concorre con il reato di (art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406) abusiva
riproduzione a fini di lucro di dischi, nastri o analoghi supporti e
detenzione per la vendita. Presupposto di quest'ultimo reato non e' la
registrazione quale opera dell'ingegno (per la cui tutela e' posto l'art.
171 l. 22 aprile 1941 n. 633) bensi' il riconoscimento al produttore
del nastro o dell'altro materiale indicato del diritto esclusivo di
riproduzione e di commercializzazione. L'offesa quindi incide sul diritto
che grava su detto supporto (art. 72 l. n. 633 cit.). Diversa e' invece la
falsificazione del sigillo che attesta la provenienza e che lede la pubblica
fede.
Cassazione penale, sez. I, 14 febbraio 1989,
Cass. pen. 1990, I,1484 (s.m.).
L'acquisto, la detenzione e la vendita di musicassette sprovviste del timbro
SIAE non configurano un concorso di reati fra le ipotesi criminose
previste dall'art. 1 legge n. 406 del 1981 ed il reato di ricettazione.
Tribunale Roma 13 febbraio 1987,
Giur. merito 1988, 603.
Dalle disposizioni regolatrici della materia contenute nella sezione IV e
negli art. 61 e 171 l. 22 aprile 1941 n. 633, si trae che il diritto di
autore trova, relativamente alla radiodiffusione, una protezione piu'
accentuata rispetto alle altre forme di diffusione, precisandosi che la
cessione del diritto di riproduzione dell'opera mediante impiego del disco
o altro strumento meccanico o del diritto di porre in commercio l'opera
non spoglia, salvo patto contrario, l'autore del diritto di
radiodiffonderla.
Cassazione penale, sez. III, 3 novembre 1987,
Cass. pen. 1989, 269 (s.m.).
E' configurabile il reato previsto dall'art. 171 comma 1 lettera b) l. 22
aprile 1941 n. 633 nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti
private  radiofoniche o  televisive - di composizioni musicali incise
su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore o
per esso della SIAE.
Cassazione penale, sez. III, 22 maggio 1987,
Giust. pen. 1988, II,217 (s.m.).
In  tema di illecita  riproduzione  di musicassette la  norma
incriminatrice di cui all'art. 171 lett. e) legge n. 633 del 1941
punisce la diffusione di una composizione musicale senza averne
diritto, prevedendo anche una ipotesi aggravata punibile per la pena
detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria e non gia'
un'ipotesi autonoma di reato. Ne consegue che ricorrono gli estremi della
fattispecie aggravata  non  e' applicabile ad  essa  la
depenalizzazione, prevista dall'attuale sistema.
Cassazione penale, sez. II, 19 febbraio 1987,
Giust. pen. 1988, II,535 (s.m.).
E' manifestamente  inammissibile la  questione  di legittimita'
costituzionale degli art. 171 e 180 della legge sul diritto d'autore 22
aprile 1941 n. 633, in relazione agli art. 3, 23, 41, 43, 53 e 97 cost.
Corte costituzionale 18 febbraio 1988 n. 198,
Dir. autore 1989, 61.
Chi  riceve o acquista per la vendita musicassette abusivamente
contraffatte da  altri incorre nella duplice violazione di cui
all'art. 648 (ricettazione) c.p. ed in quella di cui all'art. 171 l. 22
aprile  1941 n. 633 e succ. modif. (abusiva riproduzione di prodotti
fonici), non restando tra le figure criminose previste dalle due norme
predette alcun rapporto di specialita' ex art. 15 c.p., attesa la
diversita' del bene giuridico tutelato e degli elementi costitutivi.
Cassazione penale, sez. II, 24 novembre 1987,
Cass. pen. 1989, 1299 (s.m.). Giust. pen. 1989, II,297 (s.m.).
La diffusione a mezzo emittente televisiva di programmi musicali senza
il consenso degli autori o della SIAE configura il reato previsto
dall'art. 171, comma 1 lett. b) della legge sul diritto di autore 22
aprile 1941 n. 633.
Corte appello Bari 27 luglio 1987,
Dir. autore 1988, 420.
Poiche' il comma 2 dell'art. 171 l.d.a. 22 aprile 1941 n. 633,
contiene non un'ipotesi aggravata del reato di cui al comma 1 della
disposizione, ma un reato del tutto autonomo, la depenalizzazione
prevista dall'art. 32 della legge n. 689 del 1981 non trova
applicazione nelle ipotesi di reato di cui al comma 1 dell'art. 171
citato.
Tribunale Firenze 22 dicembre 1986,
Dir. autore 1988, 249 (nota).
Ove nel reato di riproduzione abusiva di opera dell'ingegno difetti
l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 dell'art. 171 l.d.a. 22 aprile
1941 n. 633, trova applicazione la norma di depenalizzazione di cui
all'art. 32 l. 22 novembre 1981 n. 689.
Tribunale Firenze 13 novembre 1986,
Dir. autore 1988, 249 (nota).
Il "software" non e' opera dell'ingegno ai sensi del r.d. 22 aprile 1941
n. 633, ne' e' possibile attuarne la tutela in via penale a norma
dell'art. 171 di detta legge sia per il divieto dell'art. 14 delle
disposizioni sulla legge in generale all'applicazione in via analogica
delle norme penali, sia, soprattutto, perche' non vi e' alcuna
possibilita' di ricondurre il "software residente" all'ambito di
applicazione delle norme sul diritto d'autore.
Pretura Bologna 24 aprile 1986,
Foro pad. 1988, I,240 (nota).
Non costituisce reato il fatto di chi importa e vende programmi
"computer" copiati, cio' in quanto i programmi per elaboratori
elettronici non rientrano tra le opere di ingegno tutelate dalla l. 22
aprile 1941 n. 633.
Pretura Monza 26 luglio 1985,
Giur. merito 1988, 868.
La radiodiffusione di un'opera protetta dal diritto di autore - sia che
avvenga in diretta sia che avvenga mediante impiego di disco o nastro in
cui  l'opera e' registrata -  richiede il consenso dell'autore se
effettuata dai locali dell'ente  emittente. In mancanza di consenso
la diffusione e' illecita ed e' penalmente sanzionata a norma dell'art.
171, lett. b) l. n. 633 del 1941, il diritto esclusivo dell'autore di
registrare su disco o nastro l'opera e' indipendente dal diritto
esclusivo di radiodiffondere l'opera registrata  e l'esercizio dell'un
diritto  non esclude l'esercizio dell'altro.
Cassazione penale, sez. III, 23 gennaio 1987,
Cass. pen. 1988, 678 (s.m.).
E' configurabile il reato previsto dall'art. 171 comma 1o lett. b) l.
22 aprile 1941 n. 633 (protezione del diritto d'autore) nell'ipotesi
di radiodiffusione dagli studi di emittenti private di brani musicali
incisi su dischi o altri supporti meccanici senza il consenso dell'autore,
o, per esso, della S.I.A.E.
Cassazione penale, sez. I, 14 ottobre 1986,
Cass. pen. 1988, 132 (s.m.).
L'art. 171 comma ult. l. 22 aprile 1941 n. 633, in tema di
sanzioni per la violazione del diritto d'autore, prevede una ipotesi
aggravata del reato punibile con la pena della reclusione anche se
alternativa a quella della multa sicche' non e' applicabile la
depenalizzazione di cui all'art. 32 l. 24 novembre 1981 n. 689 sulle
modifiche al sistema penale.
Cassazione penale, sez. III, 26 settembre 1986,
Cass. pen. 1988, 132 (s.m.). Giust. pen. 1987, II,555 (s.m.).
Non costituisce reato il fatto di chi importa e vende programmi per
"computers" copiati, cio' in quanto i programmi per elaboratori
elettronici non rientrano tra le opere di ingegno  tutelate  dalla legge
22 aprile 1941 n. 633.
Pretura Monza 26 luglio 1985,
Giur. merito 1988, 868.
E' manifestamente inammissibile, per  difetto di rilevanza, la
questione di legittimita' costituzionale degli art. 171 e 180 l. 22 aprile
1941 n. 633, sollevata dal pretore di Ovada in riferimento agli art. 3,
23, 41, 43, 53 e 97 cost. con le ordinanze emesse il 30 giugno 1984,
nella parte in cui; 1) impongono al titolare di emittenza televisiva
o radiofonica di munirsi dell'autorizzazione alle trasmissioni della
SIAE, concernente tutti gli autori del repertorio di queste e non
soltanto coloro le cui opere vengono diffuse; 2) assoggettano  la
concessione dell'autorizzazione al pagamento di  una somma pari  al
2, 75% dei  proventi lordi dichiarati dall'impresa; 3) non
predeterminano i criteri sulla base dei quali la SIAE concede o nega le
autorizzazioni. L'ipotesi incriminatrice, di cui all'art. 171 della l. 22
aprile 1941 n. 633, con cui il giudice "a quo" era chiamato a conoscere la
diffusione di opere altrui senza che ne abbia il diritto, e non e'
diretta a sanzionare il mancato pagamento alla SIAE del compenso per
il rilascio dell'autorizzazione, bensi' il mancato consenso dell'autore
alla diffusione dell'opera. Inoltre, se l'attivita' di intermediario
(svolta dalla SIAE con quel carattere di preminenza reso necessario dalle
difficolta' presentate  dal controllo  dell'utilizzazione economica
delle opere  protette: cfr. sent. n.  65 del 1972) rappresenta la
forma piu' diffusa di tutela del diritto d'autore, essa non esclude,
tuttavia, la possibilita' di un diretto rapporto tra l'utilizzazione
dell'opera e l'autore. Non ricorre affatto, pertanto, tra la
fattispecie di reato e l'art. 180 denunciato alcun rapporto di
pregiudizialita', risultando ininfluente la prospettata illegittimita'
della seconda norma rispetto alla prima.
Corte costituzionale 18 febbraio 1988 n. 198,
Giur. cost. 1988, I,747. Dir. autore 1988, 533.
Il fatto  di radiodiffondere senza averne  diritto, attraverso
emittenti private,  composizioni musicali,  incise su  disco o
registrato su nastri, anche se non compiuta mediante altoparlanti
azionati in pubblico, integra il reato di cui all'art. 171 lett. b) l. 22
aprile 1941 n. 633. Infatti la radiodiffusione e' compresa nel concetto
di diffusione dell'opera protetta, che la legge punisce in qualsiasi forma,
qualora chi la effettua non ne abbia diritto.
Cassazione penale, sez. II, 15 ottobre 1986,
Giust. pen. 1987, II,553 (s.m.).
L'opera dell'ingegno e' protetta pure penalmente a norma della l. 22
aprile 1941  n. 633,  allorquando costituisca  espressione particolare
di lavoro intellettuale applicato; abbia individualita' e idoneita'
all'altrui godimento; si caratterizzi, pur in modesta misura, per
originalita' e creativita'. I programmi per elaboratori elettronici,
software  di base  ed applicativo e  le relative istruzioni
manualistiche contengono i requisiti sopraindicati. Il nuovo
nell'espressione formale di un contenuto ideativo e' il discrimine
di  proteggibilita'  anche  per  il  software.  La classificazione
normativa delle opere dell'ingegno protette non ha carattere tassativo.
I programmi per  elaboratori elettronici, software, sono opere
dell'ingegno di carattere scientifico. La riproduzione abusiva ed il
commercio degli stessi integrano il reato di cui all'art. 171 l. 22 aprile
1941 n. 633.
Cassazione penale, sez. III, 24 novembre 1986,
Dir. autore 1987, 162 (nota). Foro it. 1987, II,289 (nota).
La radiodiffusione e' uno dei mezzi (diffusione a distanza) il cui
impiego e' oggetto del diritto esclusivo di diffondere, il quale e' uno
dei diritti di utilizzazioni economica dell'opera spettanti solo
all'autore. In altri termini, anche in campo tecnico-giuridico, la
radiodiffusione e' in rapporto di specie a genere con la diffusione, ovvero
di continenza con la stessa, nel senso di esservi interamente ricompresa;
sicche' e'  attivita'  soggetta,  come quella  di riprodurre, di
trascrivere, di eseguire, di porre in commercio, al consenso dell'autore.
Cassazione penale, sez. III, 14 aprile 1986,
Giur. it. 1987, II,168.
Tutte le radiodiffusioni delle opere dell'ingegno, effettuate dai locali
di emittenti radiofoniche, sia pubbliche che private, sono sottoposte al
consenso dell'autore e non solo quelle di opere eseguite nei locali
dell'emittente.
Cassazione penale, sez. III, 4 ottobre 1985,
Giust. pen. 1986, II,515 (s.m.).
La radiodiffusione di opere protette dal diritto di autore senza
consenso dei titolari del diritto e la riproduzione abusiva su nastro
di opere incise su dischi, ai fini di radiodiffusione, integrano gli
estremi dei reati previsti e puniti dall'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633
e dall'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406.
Tribunale Oristano 30 luglio 1985,
Giur. merito 1987, 442.
La norma dell'art. 171 cpv. della l. 22 aprile 1941 n. 633 (che
punisce, tra l'altro, la diffusione abusiva di opera altrui nelle
ipotesi in cui ne risulti offesa all'onore o alla reputazione
dell'autore) non prevede una ipotesi autonoma di reato, bensi' una
ipotesi aggravata punibile con pena detentiva, anche se alternativa a
quella pecuniaria, e pertanto esclusa dalla depenalizzazione, per il
disposto dell'art. 32 comma 2 l. 24 novembre 1981 n. 689.
Cassazione penale, sez. III, 28 gennaio 1985,
Giust. pen. 1987, II,163.
La radiodiffusione di un'opera protetta dal diritto di autore, sia che
avvenga in diretta sia che avvenga mediante impiego del disco o nastro
in cui  l'opera e'  registrata, richiede  il consenso dell'autore se
effettuata dai locali dell'ente  emittente. In mancanza di  consenso,
la  radiodiffusione e' illecita  ed e' penalmente sanzionabile a
norma dell'art. 171, lett. b, della l. 22 aprile 1941, n. 633.
Cassazione penale, sez. III, 21 maggio 1985,
Dir. autore 1986, 508.
La radiodiffusione di opere musicali senza il permesso della SIAE
costituisce reato a norma dell'art. 171 della legge sul diritto di
autore. Non  puo' allegarsi, al  fine di escludere  il dolo,
difficolta' o  impossibilita' di  informazione circa  le opere
protette, dal momento che la protezione dell'opera sorge con la sua stessa
creazione (art. 6  l.d.a.). Se l'opera e' abusivamente registrata su
nastro ai fini della successiva radiodiffusione, ricorre l'illecito
penale di cui alla l. 29 luglio 1981 n. 406.
Pretura Olbia 14 agosto 1986,
Dir. autore 1987, 182.
In tema del diritto d'autore, essendo il diritto di riprodurre
l'opera su  apparecchio meccanico e quello  di radiodiffusione
separati e distinti e' punibile  anche la sola violazione di
quest'ultimo.
Cassazione penale, sez. III, 19 marzo 1986,
Giur. it. 1987, II,168.
La radiodiffusione abusiva e' prevista (e punita) nella lettera b),
dell'art. 171 l. 22 aprile 1943 n. 633, prima posizione (...diffonde con o
senza variazioni o  aggiunte...): il fatto  che nella proposizione
successiva  del citato articolo  sia espressamente indicata  una
particolare  radiodiffusione -  quella  mediante altoparlante azionato
in pubblico - non significa che il legislatore abbia inteso limitare la
tutela penale (del diritto dell'autore) a quest'ultima ipotesi, ma solo
che in tale caso l'amplificazione e' parificata eccezionalmente alla
rappresentazione o esecuzione in pubblico.
Cassazione penale, sez. III, 14 aprile 1986,
Giur. it. 1987, II,168.
In materia di protezione del  diritto di autore, il comma 2
dell'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 (che punisce con pene
alternative i fatti commessi su opera altrui non destinata alla
pubblicita' o con usurpazione della paternita' dell'opera o con
modificazione della medesima offensiva dell'onore o reputazione
dell'autore), configura non una ipotesi autonoma di reato, ma una
circostanza aggravante, dato che l'elemento specializzante della
fattispecie non importa alcuna variazione dei dati essenziali del reato.
(Applicazione del principio in tema di esclusione dalla
depenalizzazione).
Cassazione penale, sez. III, 4 ottobre 1985,
Giust. pen. 1986, II,515,696 (s.m.). Giust. pen. 1986, II,696 (s.m.).
In tema di tutela del diritto d'autore, per la configurabilita' del reato
di abusiva diffusione di un'opera o composizione musicale non autorizzata
non e' richiesto che essa avvenga in pubblico dato che il requisito
della pubblicita' si riferisce esclusivamente alla rappresentazione,
all'esecuzione ed alla recitazione.
Cassazione penale, sez. III, 4 ottobre 1985,
Giust. pen. 1986, II,421 (s.m.).
L'imitazione del sistema operativo di un personal computer non e'
penalmente perseguibile ai sensi della legge sul diritto d'autore, in
quanto non prevista come reato.
Pretura Monza 26 luglio 1985,
Foro it. 1986, II,515.
Altro e' il diritto dell'autore di registrare la composizione
musicale su apparecchio meccanico riproduttore (e di cederne ad altri
il diritto alla riproduzione),  altro e' il diritto di esecuzione
pubblica o di radiodiffusione dell'opera registrata (o riprodotta), che,
salvo patto contrario, non e' compreso nella cessione del primo e da
questo e' normalmente tenuto distinto con apposita previsione attributiva
all'autore della facolta' esclusiva di radiodiffondere l'opera gia'
registrata e cio' mediante l'impiego del disco: quindi, non vi e' ragione
per ritenere esclusa la tutela penale del diritto di radiodiffusione in
via autonoma e distinta da quella del diritto di registrazione e
riproduzione dell'opera.
Cassazione penale, sez. III, 29 marzo 1985,
Giur. it. 1986, II,323.
La radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico e'
ipotesi che l'art. 171 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633, menziona non
per delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa
rientra nella previsione normativa dell'esecuzione in pubblico della
composizione musicale qualora sia radiodiffusa con un mezzo impiegato a
far si' che, in un ambito spaziale delimitato, la composizione trovi
ascolto amplificato dalle persone presenti; onde, a maggior ragione, la
tutela penale del diritto d'autore dell'opera radiotrasmessa e' da
ritenersi apprestata per la diffusione di essa al piu' vasto e
indeterminato pubblico di radioascoltatori dislocati nel territorio
raggiunto dall'emittente.
Cassazione penale, sez. III, 29 marzo 1985,
Giur. it. 1986, II,323.
La riproduzione fotostatica abusiva di un'opera edita o di parte di essa,
ai fini della messa in commercio, integra il reato di cui all'art. 171,
comma 1 lett. a) della legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633.
Il comma 2 dell'art. 171 cit. non prevede una ipotesi autonoma di
reato, ma  una forma aggravata dei reati considerati nel comma 1.
Di conseguenza, questi ultimi, essendo puniti nella ipotesi aggravata
con la pena della reclusione, sia pure in alternativa a quella della
multa, non sono depenalizzati, a norma dell'art. 32 l. 24 novembre 1981 n.
689.
Corte appello Milano 20 gennaio 1986,
Dir. autore 1987, 59 (nota). Giur. merito 1987, 149 (nota). Giur. it.
1987, II,286.
Chi riceve o acquista per la vendita musicassette abusivamente
contraffatte da altri incorre nella duplice violazione di cui
all'art. 648 c.p. (ricettazione) ed in quella di cui all'art. 171 l. 22
aprile 1941 n. 633 e successive modifiche (abusiva riproduzione di
prodotti  fonici  mediante  contraffazione  e  smercio  di
musicassette), non sussistendo tra le figure criminose previste dalle
due norme predette alcun rapporto di specialita', ex art. 15 c.p.,
attesa la diversita'  del bene giuridico tutelato dagli elementi
costitutivi.
Cassazione penale, sez. II, 26 maggio 1986,
Cass. pen. 1987, 2202 (s.m.). Giust. pen. 1987, II,555 (s.m.).
Il reato previsto dall'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 consiste nella
diffusione di una composizione musicale altrui senza averne diritto. Gli
elementi previsti nell'ultimo comma di tale articolo (commissione del
fatto su opera non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione
di paternita' o con deformazione, mutilazione o altra modificazione
dell'opera stessa) sono del tutto accidentali rispetto all'attivita'
fondamentale della diffusione, in quanto possono essere aggiunti o
esclusi da questa, senza che se ne causi o ne venga meno l'illegittimita'.
Si tratta di ipotesi aggravate del reato e non di figure criminose
autonome.
Cassazione penale, sez. III, 13 giugno 1986,
Cass. pen. 1987, 1999 (s.m.). Giust. pen. 1987, II,221 (s.m.).
Il cosiddetto software (programmi per elaboratori elettronici), sia di
base che applicativo che, essendone esclusa la brevettabilita' a norma
dell'art. 7 del d.P.R. 22 giugno 1979 n. 339 (modificativo dell'art. 12
del r.d. 29 giugno 1939 n. 1122), non e' tutelabile con i rimedi
previsti a protezione delle invenzioni industriali e contro l'imitazione
servile dei prodotti, e'  protetto - sia penalmente che civilmente -
quale oggetto di diritto d'autore, dalle norme della relativa legge (22
aprile 1941 n. 633) quando abbia il requisito della creativita',
quando, cioe', sia pure in misura appena apprezzabile, dia un apporto
nuovo nel campo informativo, esprima soluzioni originali di problemi di
elaborazione di dati, programmi in modo migliore rispetto al passato
determinati contenuti di  idee.  (Nella  fattispecie e'  stato
ritenuto  penalmente perseguibile a norma dell'art. 171, lett. e) della l.
22 aprile 1941 n. 633, il commercio di cassette stereo contenenti
registrazioni di programmi per computer illecitamente riprodotte).
Cassazione penale, sez. III, 24 novembre 1986,
Cass. pen. 1987, 1808.
In tema di tutela del diritto d'autore, le fattispecie delittuose
previste dall'ultima parte dell'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633
punibili con pena alternativa  della multa e della reclusione
(abusiva  riproduzione  o  rappresentazione  dell'opera  altrui,
usurpazione di paternita' o modificazioni pregiudizievoli) non sono forme
autonome di reato, bensi' ipotesi aggravate dei reati di cui alla prima
parte dello stesso articolo; cio' e' reso evidente dalla medesima
struttura morfologica delle varie ipotesi, oltre che dalla collocazione
unitaria, che altrimenti il legislatore si sarebbe preoccupato di
apprestare tratti distintivi. Ne consegue che i reati previsti dalla
prima parte dell'articolo citato non sono stati depenalizzati dalla l.
24 novembre 1981 n. 689.
Cassazione penale, sez. III, 19 marzo 1986,
Cass. pen. 1987, 805. Giust. pen. 1987, II,696 (s.m.). Giust. pen. 1987,
II,221 (s.m.).

Non  puo'  invocare  l'esercizio  del  diritto  di  proprieta'
l'acquirente del disco che lo usi mediante radiodiffusione non
autorizzata. Infatti il diritto di radiodiffusione non compete a chi pone
in commercio un disco e, quindi, non puo' essere trasmesso
all'acquirente.
Cassazione penale, sez. III, 4 ottobre 1985,
Cass. pen. 1987, 187 (s.m.). Giust. pen. 1986, II,421 (s.m.).
Il "software" (applicativo), che sia fornito di un pur modesto valore
creativo, dia nuovi apporti nel campo informativo ed esprima soluzioni
originali ai problemi  di elaborazione dei dati, e' tutelato
civilmente  e penalmente dalla normativa  sul diritto d'autore
poiche'  e' inquadrabile nella categoria  delle opere dell'ingegno che
appartengono alle scienze. Sussiste quindi il reato di cui all'art. 171
della legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore nel caso di detenzione
e commercializzazione di programmi per computers illecitamente
riprodotti.
Cassazione penale, sez. III, 24 novembre 1986,
Dir. informatica 1987, 693 (nota). Dir. informatica 1987, 1058 (nota).
La radiodiffusione di opere protette dal diritto di autore senza
consenso dei titolari del diritto e la riproduzione abusiva su nastro
di opere incise su dischi, ai fini di radiodiffusione, integrano gli
estremi dei reati previsti e puniti dall'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633
e dall'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406.
Tribunale Oristano 30 luglio 1985,
Giur. merito 1987, 442.
La radiodiffusione di un'opera protetta dal diritto di autore, sia che
avvenga in diretta sia che avvenga mediante impiego del disco o nastro
in cui  l'opera e'  registrata, richiede  il consenso dell'autore se
effettuata dai locali dell'ente  emittente. In mancanza di  consenso,
la  radiodiffusione e' illecita  ed e' penalmente sanzionabile a
norma dell'art. 171, lett. b, della l. 22 aprile 1941, n. 633.
Cassazione penale, sez. III, 21 maggio 1985,
Dir. autore 1986, 508.
Per il disposto  dell'art. 53 l. 22 aprile 1941  n. 633 la
radiodiffusione di un'opera dell'ingegno dai locali dell'ente (di stato)
esercente il servizio della radiodiffusione e' sottosposta al consenso
dell'autore, ne consegue che detto consenso e' richiesto per la lecita
radiodiffusione da emittenti private (fattispecie: radiodiffusione di
composizioni musicali incise su disco).
Cassazione penale, sez. III, 29 marzo 1985,
Cass. pen. 1986, 1361 (s.m.). Giust. pen. 1986, II,573.
Altro e' il diritto dell'autore di registrare la composizione
musicale su apparecchio meccanico riproduttore (e di cederne ad altri
il diritto alla riproduzione), altro e', il diritto di esecuzione
pubblica o di radiodiffusione dell'opera registrata (o riprodotto), che,
salvo patto contrario, non e' compreso nella cessione del primo e da
questo e' normalmente tenuto distinto con apposita previsione attributiva
all'autore della facolta' esclusiva di radiodiffondere l'opera gia'
registrata e cio' " mediante l'impiego del disco ": quindi non vi
e' ragione per ritenere esclusa la tutela penale del diritto di
radiodiffusione in via autonoma e distinta da quella del diritto di
registrazione e riproduzione dell'opera.
Cassazione penale, sez. III, 29 marzo 1985,
Cass. pen. 1986, 1361 (s.m.).
La radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico e'
ipotesi che l'art. 171 lett. b l. 22 aprile 1941 n. 633 menziona non per
delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa
rientra nella previsione normativa dell'esecuzione in pubblico della
composizione musicale qualora sia radiodiffusa con un mezzo impiegato a
far si' che in un ambito spaziale delimitato, la composizione trovi
ascolto amplificato delle persone presenti; onde, a maggior ragione, la
tutela penale del diritto d'autore dell'opera radiotrasmessa e' da
ritenersi apprestata per la diffusione di essa al piu' vasto e
indeterminato pubblico di radioascoltatori dislocati nel territorio
raggiunto dalla emittente.
Cassazione penale, sez. III, 29 marzo 1985,
Cass. pen. 1986, 1361 (s.m.).
E' penalmente responsabile, a norma dell'art. 171 della legge sul
diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633, chi diffonde a mezzo radio o
televisione, senza consenso dell'autore o della S.I.A.E., opere musicali
tutelate ed e' indifferente che l'opera sia trasmessa dal vivo ovvero
utilizzando una sua registrazione fonografica.
Pretura Alessandria 27 giugno 1985,
Dir. autore 1986, 227.     -Conforme-
Pretura Lecce 4 aprile 1985,
Dir. autore 1986, 225.
La messa in commercio di dischetti magnetici e di cassette con
registrazioni di programmi per computers illecitamente riprodotti non
configura il reato di cui all'art. 1 legge n. 406 del 1981 poiche'
tale fattispecie concerne soltanto i "prodotti fonografici". La messa in
commercio, la messa in vendita e l'introduzione nello Stato, senza averne
diritto, di programmi per computers abusivamente riprodotti sono
sanzionate dagli art. 171 e 172 della legge n. 633 del  1941,
rispettivamente  come  reato  o  come  infrazione amministrativa a
seconda che ricorra il dolo o la colpa, dovendosi tali programmi
qualificare opere dell'ingegno, inquadrabili nella categoria delle opere
scientifiche, indipendentemente dalla forma assunta.
Pretura Napoli 7 giugno 1985,
Riv. dir. ind. 1986, II,70 (nota).     -Conforme-
Pretura Napoli 7 giugno 1985,
Riv. dir. ind. 1986, II,70 (nota).
La detenzione e la vendita  di cassette con registrazioni di
programmi per computers non sono previste come reato dalla legge che tutela
il diritto di autore perche' il software (applicativo) non e' opera a
carattere creativo,  non puo' qualificarsi come opera scientifica e
non e' inquadrabile in alcuna delle categorie tutelate dalla legge sul
diritto di autore.
Pretura Napoli 6 giugno 1985,
Riv. dir. ind. 1986, II,69 (nota).     -Conforme-
Pretura Monza 26 luglio 1985,
Giur. it. 1986, II,247.
La radiodiffusione dagli studi  di emittenti private di brani
musicali incisi su dischi od altri supporti meccanici senza il
consenso dell'autore, o, per esso, dalla SIAE, configura il reato
previsto dall'art. 171 comma 1, lett. b)  l. 22 aprile 1941 n. 633.
Cassazione penale, sez. III, 23 gennaio 1984,
Giust. pen. 1986, II,12.
La radiodiffusione di opere protette dal diritto di autore senza
consenso dei relativi titolari del diritto e la riproduzione abusiva su
nastro, unitamente a pubblicita' commerciale, di opere incise su dischi,
ai fini di radiodiffusione, integrano gli estremi dei reati previsti e
puniti dall'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 e dall'art. 1 l. 29 luglio
1981 n. 406.
Tribunale Oristano 30 luglio 1985,
Dir. autore 1986, 107
La riproduzione di films e della relativa colonna sonora integra
l'ipotesi di cui all'art. 171 della legge sul diritto d'autore del 1941 e
non quella della l. 29 luglio 1981 n. 406 giacche' questa disposizione
normativa si riferisce alle c.d. "musicassette" e riguarda cose come
dischi o nastri o simili e non gia' la colonna sonora che rappresenta la
sola parte "auditiva" di una piu' ampia opera, quale la cinematografica.
Tribunale Roma 12 aprile 1985,
Dir. autore 1986, 355 (nota).
Integra gli estremi del delitto di cui all'art. 171 lett. b) legge
n. 633 del 1941 l'aver radiodiffuso opere musicali tutelate, senza il
necessario consenso dell'autore.
Pretura Breno 4 ottobre 1984,
Giur. merito 1985, 1190.
In materia di radiodiffusione di composizioni musicali, l'art. 171 l. 22
aprile 1941 n. 633 ha compreso nella tutela penalistica del diritto di
autore sia il fatto di esecuzione, rappresentazione e recitazione in
pubblico - che costituiscono forme di divulgazione percepibili
direttamente - sia quelli di diffusione con mezzi precedentemente
predisposti, ivi compresa la radiodiffusione per via aerea, perche'
entrambi i casi determinano la fruizione dell'opera da parte del
pubblico e, quindi, l'insorgenza dell'obbligo del soddisfacimento dei
diritti di autore.
Cassazione penale, sez. III, 4 ottobre 1985,
Cass. pen. 1986, 2011 (s.m.).
La radiodiffusione e' uno dei mezzi (diffusione a distanza) il cui
impiego e' soggetto del "diritto esclusivo di diffondere...". La
circostanza che l'art. 171 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633
indichi espressamente una  particolare radiodiffusione - quella
mediante altoparlante azionato in pubblico - non significa che il
legislatore abbia inteso limitare la tutela penale del diritto
dell'autore a questa unica ipotesi, ma solo che, in tal caso,
l'amplificazione e' parificata eccezionalmente alla rappresentazione o
esecuzione in pubblico.
Cassazione penale, sez. III, 4 ottobre 1985,
Cass. pen. 1986, 2010 (s.m.). Giust. pen. 1986, II,354 (s.m.).
In tema  di protezione  del diritto d'autore,  le fattispecie
delineate dall'art. 171 lett. b l. 22 aprile 1941 n. 633 hanno una
triplice funzione  specificativa degli oggetti  materiali delle
diffusioni punibili (opere altrui adatte a pubblico spettacolo,
composizioni musicali); integrativa della previsione generale della
precedente  normativa  quanto   ai  comportamenti  punibili
(rappresentazioni, esecuzione, recita pubblica), e definitoria, con
efficacia precettiva,  nella parte  in cui stabilisce  che la
diffusione (e gli altri  comportamenti previsti) dell'opera e'
punibile anche se siano apportate variazioni o aggiunte (rispetto al testo
originario),  ed in  cui include, nei  comportamenti di
rappresentazione ed esecuzione, punibile la protezione pubblica
dell'opera  cinematografica,  l'esecuzione  in  pubblico  delle
composizioni  musicali  che  in  essa siano  inserite,  e  la
radiodiffusione con altoparlante azionato in pubblico.
Cassazione penale, sez. III, 29 marzo 1985,
Cass. pen. 1986, 1361 (s.m.).
Costituisce illecito penale ai sensi dell'art. 171 lett. b l. 22 aprile
1941 n. 633, il fatto di radiodiffondere senza averne il diritto,
attraverso emittenti private, composizioni musicali incise su disco o
registrate su nastro, anche se non compiuto mediante altoparlante
azionato in pubblico. Infatti la radiodiffusione e' compresa nel
concetto di diffusione dell'opera predetta, che la legge ricordata
punisce " in qualsiasi forma " qualora chi la effettui non ne abbia il
diritto.
Cassazione penale, sez. III, 29 marzo 1985,
Cass. pen. 1986, 1361 (s.m.). Giust. pen. 1986, II,573.
A norma dell'art. 171 cpv. della l. 22 aprile 1941 n. 633 (che
punisce, tra l'altro, la diffusione abusiva di opera altrui nelle
ipotesi in cui ne risulti offesa all'onere o alla reputazione
dell'autore) non prevede una ipotesi autonoma di reato, bensi' una
ipotesi aggravata punibile con pena detentiva, anche se alternativa a
quella pecuniaria, e pertanto esclusa dalla depenalizzazione, per il
disposto dell'art. 32 comma 2 l. 24 novembre 1981 n. 689.
Cassazione penale, sez. III, 28 gennaio 1985,
Cass. pen. 1986, 986 (s.m.). Giur. it. 1986, II,10. Giust. pen. 1985,
II,623 (s.m.).
Ai fini della punibilita' per abusiva diffusione (che comprende anche
la radiodiffusione) di opera altrui, non e' richiesto che l'azione
avvenga in pubblico, poiche' il requisito della pubblicita' e' richiesto
solo per le ipotesi di rappresentazione, esecuzione e recitazione. Rientra
nel concetto di esecuzione la radiodiffusione mediante altoparlante
azionato in pubblico, mentre la diffusione da emittente radiofonica e'
ipotesi diversa, che integra il reato anche se l'azione non e' eseguita in
pubblico.
Cassazione penale, sez. III, 28 gennaio 1985,
Cass. pen. 1986, 986 (s.m.). Giust. pen. 1985, II,623 (s.m.). Giust. pen.
1987, II,163.
Poiche' i diritti esclusivi di riprodurre composizioni musicali su
apparecchio meccanico  e di  radiodiffonderle sono  separati e
distinti, e' punibile, ai sensi dell'art. 171 lett. b) della l. 22 aprile
1941 n. 633, anche la violazione del solo diritto di
radiodiffusione.
Cassazione penale, sez. III, 12 dicembre 1984,
Cass. pen. 1986, 807 (s.m.).     -Conforme-
Cassazione penale, sez. III, 28 settembre 1984,
Cass. pen. 1986, 565 (s.m.).     -Conforme-
Cassazione penale, sez. III, 23 novembre 1984,
Cass. pen. 1986, 564 (s.m.).
L'art. 1 della l. 29 luglio 1981 n. 406, modificando l'art. 171 della
l. 22 aprile 1941 n. 633, ha anticipato il momento consumativo del reato,
per il soggetto che non e' concorso nella abusiva riproduzione di
dischi o nastri o supporti analoghi, stabilendo che l'illecito si
realizza con la loro semplice detenzione a scopo di vendita.
Cassazione penale, sez. III, 19 marzo 1985,
Cass. pen. 1986, 807 (s.m.).
Risponde della violazione di cui all'art. 171 lett. f) l. n. 633 del
1941 colui  che riproduce  abusivamente una  trasmissione radiofonica
originale, il  cui sfruttamento  spetta unicamente all'esercente il
servizio radiofonico. Risponde, invece, del reato di cui all'art. 1
della l. 29 luglio 1981 n. 406 colui il quale riproduce opere gia'
fissate in dischi, nastri, ecc. a nulla rilevando che la duplicazione
sia stata effettuata servendosi di una trasmissione radiofonica che
diffondeva l'opera. (Nel caso di specie si trattava di abusiva
riproduzione di musicassette, effettuata servendosi di trasmissioni
radiofoniche ed e' stato ravvisato il reato di cui all'art. 1 della l. n.
406 del 1981).
Cassazione penale, sez. III, 18 dicembre 1984,
Cass. pen. 1986, 806 (s.m.). Giust. pen. 1985, II,619 (s.m.).
Presupposto del reato di cui all'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406, che
sanziona la abusiva riproduzione, a fine di lucro, di dischi, nastri o
supporti analoghi e la detenzione per la vendita da parte di chi non sia
concorso nella riproduzione abusiva, non e' la registrazione
dell'opera  dell'autore,  autonomamente  tutelata dall'art. 171 l. 22
aprile 1941, avente ad oggetto la protezione del diritto d'autore, bensi'
un disco, nastro o supporto analogo al cui produttore e' riconosciuto il
diritto esclusivo, per la durata ed alle condizioni stabilite dalla
citata l. n. 633 del 1941, di riprodurlo, con qualsiasi processo di
duplicazione, e di porlo in commercio.
Cassazione penale, sez. III, 14 dicembre 1984,
Cass. pen. 1986, 805 (s.m.).
L'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto di autore
punisce chiunque, senza averne diritto, " rappresenta, esegue o recita in
pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui
adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale ". Ai sensi
del precedente art. 16 della stessa legge nel concetto di diffusione e'
compresa anche la radiodiffusione e non e' richiesto che essa avvenga in
pubblico dato che, secondo il chiaro disposto della  lettera b)
dell'art. 171 il  requisito della pubblicita' si  riferisce
esclusivamente  alla rappresentazione, all'esecuzione ed alla recitazione.
Cassazione penale, sez. III, 28 settembre 1984,
Cass. pen. 1986, 565 (s.m.).     -Conforme-
Cassazione penale, sez. III, 23 novembre 1984,
Cass. pen. 1986, 564 (s.m.).
La radiodiffusione dagli studi  di emittenti private di brani
musicali incisi su dischi od altri supporti meccanici senza il
consenso dell'autore, o, per esso, dalla SIAE, configura il reato
previsto dall'art. 171 comma 1, lett. b)  l. 22 aprile 1941 n. 633.
Cassazione penale, sez. III, 23 gennaio 1984,
Giust. pen. 1986, II,12.
Non sono manifestamente infondate - in riferimento agli art. 3, 23, 41,
43, 53 e 97 cost. - le questioni di legittimita' costituzionale degli art.
180 e 171 l. 22 aprile 1941 n. 633, i quali impongono, a chi voglia
diffondere via etere brani di musica, di munirsi di autorizzazione
della SIAE versando un compenso pari al 2, 75 dei proventi lordi
dichiarati dall'impresa e relativi ai programmi trasmessi. Al
riguardo sono gia' intervenute due sentenze della Corte cost. n. 25 del
1968 e 65 del 1972 dalle quali il giudice "a quo" dissente. L'imprenditore
e' obbligato a contrarre per tutte le opere di competenza dell'ente, e non
solo per quelle effettivamente utilizzate alle quali il prelievo di
ricchezza non si proporziona, realizzandosi in definitiva un rapporto di
pura mutualita' a favore degli autori le cui musiche non vengono
trasmesse; mentre se si trasmettono opere di autori non catalogati nel
Repertorio SIA e occorre   compensarle   separatamente.   Pur
configurandosi l'autorizzazione come atto amministrativo, la legge non
detta le condizioni, almeno generali e di massima cui e' subordinato
il rilascio o il diniego di detti atti, in contrasto con gli art. 41 e 97
cost. L'imprenditore, per svolgere la sua attivita', e' costretto a munirsi
di una autorizzazione marcatamente onerosa che lo abilita alla
trasmissione di opere contenute in un repertorio non aggiornato
comprendente autori le cui opere egli non usa, determinando il loro
ingiusto arricchimento con esclusione di altri autori utilizzati, e come
tali pagati a parte.
Pretura Ovada 30 giugno 1984,
Giur. cost. 1985, II,32.     -Conforme-
Pretura Ovada 30 giugno 1984,
Giur. cost. 1985, II,32.
Il consenso dato dall'autore o dalla societa' straniera che lo
rappresenta alla diffusione dell'opera ed il pagamento dei relativi
diritti effettuato all'estero sono limitati al paese di origine della
trasmissione e non sono, invece, operanti in un altro paese, nel quale
la trasmissione stessa venga diffusa a mezzo di idoneo e tecnicamente
attrezzato ripetitore. Invero, nella seconda ipotesi e' richiesto un
nuovo consenso  dell'autore o dell'ente  che lo rappresenta,  in
base  alla tutela  apprestata dall'ordinamento giuridico interno dello
Stato nel quale viene contemporaneamente ritrasmessa l'opera ricevuta
dalla trasmittente estera. (Fattispecie relativa  ad impianti  ripetitori
dei  programmi televisivi  e radiofonici della Svizzera e di
Capodistria).
Cassazione penale, sez. III, 21 dicembre 1983,
Cass. pen. 1985, 978 (s.m.).
La tutela penalistica del diritto di autore comprende sia i fatti di
esecuzione, rappresentazione e recitazione in pubblico, che
costituiscono forma di divulgazione direttamente percepibili, sia quelli
di diffusione, il cui concetto ricomprende, per esplicito dettato
dell'art. 16 l. 22 aprile 1941, n. 633, sulla tutela del diritto
d'autore, anche la radio o la telediffusione. Infatti, la seconda parte
della lett. b) dell'art. 171 della legge, ove si dice che  " la
rappresentazione comprende  ... la  radiodiffusione mediante
altoparlante azionato in pubblico " non ha affatto un significato
restrittivo del concetto di diffusione a quest'ultimo mezzo  tecnico
di  trasmissione,  perche',   sul  piano logico-sistematico, una
siffatta interpretazione  contrasta con l'intera struttura normativa
della  citata legge e, sul piano letterale, perche' il significato
dell'espressione si esaurisce in una  precisazione a  carattere
contenutistico delle  possibili trasmissioni  della rappresentazione
od esecuzione  dell'opera, lasciando integro, pero', il diverso concetto
della diffusione, che resta vietata quale che sia il mezzo attraverso il
quale essa e' predisposta, poiche' attraverso questa l'opera viene
appresa da una moltitudine indefinita  di persone,  senza che
l'autore possa selezionarne o limitarne l'ascolto, il che affievolisce o
annulla il contenuto del suo diritto di esclusiva.
Cassazione penale, sez. III, 2 dicembre 1983,
Cass. pen. 1985, 737 (s.m.). Giust. pen. 1984, II,406. Riv. pen. 1984,
1049.     -Conforme-
Cassazione civile 20 dicembre 1983,
Cass. pen. 1985, 978 (s.m.).
In tema di tutela penalistica del diritto d'autore, l'acquirente del
disco, sul quale sono registrate opere musicali altrui, non puo', sol
perche' ne diventa proprietario, usare del disco medesimo anche per la
radiodiffusione. (Nella specie la Suprema Corte ha affermato che il
richiamo all'esercizio del diritto di proprieta', quale garantito
dall'art. 42 cost. e non punibile a norma dell'art. 51 c.p. e' inesatto,
perche' il comma 2 del medesimo art. 42 cost. non considera il diritto
di proprieta' come illimitato; e perche' chi pone in commercio il disco
non ha diritto di radiodiffonderlo (art. 61 comma 2 l. 22 aprile 1941
n. 633, sul diritto d'autore sicche' non puo' trasmettere tale diritto
all'acquirente).
Cassazione penale, sez. III, 28 settembre 1984,
Cass. pen. 1985, fasc. 12 (s.m.).
In tema di violazione del diritto di autore, poiche' l'art. 171 lett.
e) l. 22 aprile 1941 n. 633 prevede, dopo la modifica apportata
dalla l. 29 luglio 1981 n. 406, le pene congiunte della reclusione e
della multa, non trova applicazione l'art. 32 l. 24 novembre 1981 n.
689, relativo alla sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria
alla multa o alla ammenda. (Nella specie il ricorrente e' stato
condannato per detenzione di musicassette riprodotte in violazione del
diritto di autore).
Cassazione penale, sez. III, 28 settembre 1984,
Cass. pen. 1985, fasc. 12 (s.m.).
La mancata conoscenza del repertorio delle opere protette dal
diritto di autore non esclude la responsabilita' penale di chi radio
diffonde opere musicali senza consenso dell'autore (art. 171 l.
dir.autore).
Cassazione penale, sez. III, 29 gennaio 1985,
Dir. autore 1985, 399.
Risponde del reato di cui all'art. 171, comma 1 lett. b) l. n. 633
del 1941 il responsabile dell'emittente privata televisiva locale che
diffonde senza averne diritto e senza aver ottenuto l'autorizzazione
della  S.i.a.e. programmi  comprendenti  opere musicali affidate alla
tutela di quest'ultima.
Pretura Cagliari 2 febbraio 1984,
Foro it. 1985, II,5.
Il reato di cui all'art. 171, comma 1 lett. b) l. n. 633 del 1941 non
puo' ritenersi depenalizzato in virtu' del disposto del comma 2 dell'art.
32 l. n. 689 del 1981, posto che trattasi di reato punibile nelle
ipotesi aggravate, contemplate nella seconda parte dello stesso
articolo, con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.
Pretura Cagliari 2 febbraio 1984,
Foro it. 1985, II,5.
Il reato previsto dall'art. 171, comma 1 lett. b) l. n. 633 del 1941,
essendo punibile nelle forme aggravate, contemplate nella seconda parte
dello stesso articolo, anche con la reclusione, sia pure in forma
alternativa, rientra tra le ipotesi per le quali il comma 2 dell'art. 32
l. n. 689 del 1981 esclude la depenalizzazione.
Cassazione penale, sez. III, 23 gennaio 1984,
Foro it. 1985, II,4.
Non sono manifestamente infondate le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 180 . 22 aprile 1941 n. 633, in quanto
presupposto  dell'art.  171  stessa  legge  che  punisce  la
radiodiffusione da parte di emittenti locali di opere protette in
assenza della preventiva autorizzazione della S.i.a.e.: a) nella parte
in cui obbliga l'utente a contrarre per tutte le opere di competenza
dell'ente e  non  solo  per quelle  effettivamente utilizzate, in
riferimento all'art. 43 cost.; b) nella parte in cui,  imponendo
all'utente  il versamento  di un  quota fissa proporzionale alle
entrate lorde dello stesso, da un lato non consente di rapportare il
contributo all'effettivo ammontare delle opere utilizzate e quindi
all'utile conseguitone e, dall'altro, stabilisce un trasferimento di
ricchezza anche a favore di aventi diritto le cui opere non sono
utilizzate, in riferimento agli art. 3, 23, 41 e 53 cost.; c) nella
parte in cui non predetermina almeno le condizioni generali e di
massima cui e' subordinato il rilascio o il diniego dell'autorizzazione,
in riferimento agli art. 41 e 97 cost.
Pretura Ovada 30 giugno 1984,
Foro it. 1985, II,257. Riv. pen. 1985, 520.
Il responsabile dell'emittente televisiva privata che, attuando la c.d.
interconnessione elettronica audio, si limiti, a supporto
dell'irradiazione del monoscopio o del listato dei programmi, a
trasmettere una colonna musicale, costituita da brani per i quali altra
emittente radio privata versa regolarmente i diritti, viola l'art. 171
l. n. 633 del 1941 se non corrisponde, a sua volta, i relativi diritti,
trattandosi di due modi diversi di utilizzo dei brani protetti.
Pretura Modena 22 gennaio 1985,
Foro it. 1985, II,252.
Il comma 2 dell'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 ("protezione del
diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
")prevede una  circostanza aggravante delle  ipotesi delittuose
previste nel primo comma e non una figura autonoma di reato.
Cassazione penale, sez. III, 14 dicembre 1983,
Cass. pen. 1985, 978 (s.m.).
In tema di protezione del diritto d'autore, di cui alla l. 22 aprile
1941 n. 633, quando l'autore ha autorizzato la registrazione dell'opera
musicale su un disco od un nastro, l'ulteriore diffusione dell'opera e'
pur sempre sanzionata penalmente. Infatti, l'art. 61 della legge,
compreso nella  Sezione V, relativa  alle opere registrate su
apparecchi meccanici, dopo avere affermato nel comma 1 che l'autore ha il
diritto esclusivo, fra l'altro, di eseguire pubblicamente e di
radiodiffondere l'opera mediante l'impiego del disco od altro strumento
meccanico, precisa nel comma 2 che " la cessione del diritto di
riproduzione o del diritto di porre in commercio non comprende, salvo
patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di
radiodiffusione " e nel comma 3 che " per quanto riguarda la
radiodiffusione, il diritto di autore resta regolato dalle norme
contenute nella precedente Sezione ".Pertanto, il diritto di
riproduzione su apparecchio meccanico e quello di radiodiffusione sono
stati considerati come due diritti differenti, con la conseguenza che
e' punibile anche la sola violazione del secondo.
Cassazione penale, sez. III, 29 settembre 1983,
Cass. pen. 1985, 174.
L'art. 59 della l. 22 aprile 1941 n. 633, sulla protezione del
diritto d'autore, dispone che " la radiodiffusione delle opere
dell'ingegno dai locali dell'ente  esercente il servizio della
radiodiffusione e' sottoposta al consenso dell'autore ".Pertanto, se per
tali radiodiffusioni e' richiesto che l'ente concessionario ottenga il
consenso dell'autore, a maggior ragione il consenso stesso deve essere
ritenuto necessario per le radiodiffusioni da emittenti private.
(Fattispecie relativa a diffusione senza averne diritto, di brani
musicali registrati su dischi, da parte di una emittente radiofonica).
Cassazione penale, sez. III, 29 settembre 1983,
Cass. pen. 1985, 174. Giust. pen. 1984, II,416 (s.m.).
In materia di protezione del diritto d'autore, di cui alla l. 22 aprile
1941 n. 633, ai sensi dell'art. 16 anche la radiodiffusione e' compresa
nel concetto  di diffusione. Pertanto, qualora si verifichi la
diffusione, senza averne diritto, di brani musicali registrati su
dischi da parte di un'emittente radiofonica, non e' richiesto, ai fini
della sussistenza del reato di cui all'art. 171 lett. b) della l. 22
aprile 1941 n. 633, che la diffusione medesima avvenga in pubblico
mediante altoparlante, poiche' il requisito  della pubblicita'  si
riferisce  esclusivamente alla rappresentazione, all'esecuzione ed alla
recitazione. (Nella specie il  ricorrente  aveva  sostenuto  la
punibilita'  della  sola radiodiffusione in pubblico mediante
altoparlante e la Suprema Corte ha disatteso tale tesi, motivando che
l'indicata ipotesi rientra nel concetto  di esecuzione,  limitata
esclusivamente  alle persone presenti in un determinato luogo, mentre la
diffusione da emittente radiofonica puo' avere ascoltatori ben piu'
numerosi e ha quindi una maggiore potenzialita' di lesione dell'altrui
diritto).
Cassazione penale, sez. III, 29 settembre 1983,
Cass. pen. 1985, 174.
E'  manifestamente  infondata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale degli artt. 171 e 180 della l. 22 aprile 1941 n. 633
(tutela del diritto d'autore) sollevata sotto il profilo che la
cennata normativa, vietando  la diffusione dell'opera protetta,
sarebbe in contrasto con il principio costituzionale delle liberta' di
esposizione del pensiero e delle manifestazioni artistiche. Invero,
l'art. 21 Cost. riguarda la libera diffusione, da parte dell'autore,
dell'opera dell'ingegno proprio e non la diffusione dell'opera altrui
la cui  tutela, inoltre, riflette situazioni soggettive di rilevanza
costituzionale (diritti della personalita' e della proprieta').
Cassazione penale, sez. III, 10 ottobre 1983,
Cass. pen. 1985, 173 (s.m.).
Le disposizioni degli art. 52 ss. della legge sul diritto di autore 22
aprile 19 41 n. 633, relative a licenze legali in determinate
specifiche ipotesi (radiodiffusione di opere da teatri o sale di
concerto) previste a favore dell'ente concessionario di Stato dei
servizi  di radiodiffusione  non si  applicano alle  emittenti
radiofoniche private. La  radiodiffusione di opere dell'ingegno
registrate su disco e' subordinata al consenso dell'autore e la
diffusione senza il detto consenso e' sanzionata penalmente a norma
dell'art. 171 della legge sul diritto di autore.
Cassazione penale, sez. III, 30 novembre 1984,
Dir. autore 1985, 402.
La fattispecie astratta dell'art. 171, prima parte, legge sulla tutela
del diritto d'autore (l. 22 aprile 1941 n. 633) comprende sia i fatti di
esecuzione, rappresentazione e recitazione in pubblico, che costituiscono
forme immediate di percezione diretta ad un numero determinato di persone
presenti, sia i sistemi di diffusione, predisposti per un ascolto da
parte di un pubblico non presente ma ben piu' vasto e facilmente
raggiungibile. Non costituisce reato, ma e' soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro il comma 1 dell'art.,
171 l. diritto d'autore, stabilendo l'art. 32 della l. 24 novembre 1981
n. 689 che a tale disciplina vengano sottoposte tutte le violazioni per
le quali sia sancita la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo
quanto disposto per alcune  violazioni finanziarie.  L'ultima parte
dell'art. 171, infatti, non contempla ipotesi aggravate dei reati
previsti nella prima parte, ma reati del tutto autonomi.
Pretura Napoli 21 aprile 1983,
Riv. it. dir. e proc. pen. 1985, 876 (nota).
La fattispecie astratta dell'art. 171, prima parte, legge sulla tutela
del diritto d'autore (l. 22 aprile 1941 n. 633) comprende sia i fatti di
esecuzione, rappresentazione e recitazione in pubblico, che costituiscono
forme immediate di percezione diretta ad un numero determinato di persone
presenti, sia i sistemi di diffusione, predisposti per un ascolto da
parte di un pubblico non presente ma ben piu' vasto e facilmente
raggiungibile. Non costituisce reato, ma e' soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro il comma 1 dell'art.,
171 l. diritto d'autore, stabilendo l'art. 32 della l. 24 novembre 1981
n. 689 che a tale disciplina vengano sottoposte tutte le violazioni per
le quali sia sancita la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo
quanto disposto per alcune  violazioni finanziarie.  L'ultima parte
dell'art. 171, infatti, non contempla ipotesi aggravate dei reati
previsti nella prima parte, ma reati del tutto autonomi.
Pretura Napoli 21 aprile 1983,
Riv. it. dir. e proc. pen. 1985, 876 (nota).
Risponde del reato di cui all'art. 171, comma 1 lett. b) l. n. 633
del 1941 il responsabile dell'emittente privata televisiva locale che
diffonde senza averne diritto e senza aver ottenuto l'autorizzazione
della  S.i.a.e. programmi  comprendenti  opere musicali affidate alla
tutela di quest'ultima.
Pretura Cagliari 2 febbraio 1984,
Foro it. 1985, II,5.
Il reato di cui all'art. 171, comma 1 lett. b) l. n. 633 del 1941 non
puo' ritenersi depenalizzato in virtu' del disposto del comma 2 dell'art.
32 l. n. 689 del 1981, posto che trattasi di reato punibile nelle
ipotesi aggravate, contemplate nella seconda parte dello stesso
articolo, con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.
Pretura Cagliari 2 febbraio 1984,
Foro it. 1985, II,5.
Il reato previsto dall'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 consiste nella
diffusione di una composizione musicale senza averne diritto. Le  ipotesi
regolate  nell'ultimo comma  dell'articolo  citato (commissione  del
fatto  su opera  altrui non  destinata alla pubblicita', ovvero con
usurpazione della paternita' dell'opera, o con deformazione, mutilazione
o altra modificazione dell'opera medesima)  sono  elementi  del
tutto  accidentali,  influenti esclusivamente sulla  natura ed entita'
della  pena, e quindi costituiscono circostanze aggravanti.
Cassazione penale, sez. III, 5 ottobre 1983,
Cass. pen. 1984, 2505 (s.m.).
Il rapporto di specialita'  sancito dall'art. 15 c.p. ricorre
allorche' gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dalla norma
generale siano compresi nella norma speciale che prevede qualche
elemento in piu' di carattere particolarmente qualificante, sicche'
l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse,
ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale. Tale rapporto non
sussiste tra l'art. 171 della l. 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione
del diritto d'autore (nella specie, abusiva riproduzione di prodotti
fonici mediante contraffazione e smercio di musicassette) e la norma di
cui all'art. 648 c.p. Costituisce, pertanto, ricettazione, e non
concorso nel reato di cui alla citata norma speciale, l'acquisto di
musicassette abusivamente contraffatte da altri.
Cassazione penale, sez. II, 8 giugno 1983,
Cass. pen. 1984, 2419 (s.m.).
Per radiodiffondere opere dell'ingegno protette dal diritto di
autore, registrate  su dischi  o nastri, occorre  il consenso
dell'autore (o della SIAE se l'autore e' affiliato a questo ente) e tale
conclusione vale sia per la RAI che in tal caso non gode di alcun
trattamento particolare, che per le emittenti private, per cui nessuna
eccezione di incostituzionalita'  e' conferente per la risoluzione del
caso di specie.
Tribunale Macerata 7 aprile 1984,
Dir. autore 1984, 335.

Per radiodiffondere opere dell'ingegno protette dal diritto di
autore, registrate  su dischi  o nastri, occorre  il consenso
dell'autore (o della SIAE se l'autore e' affiliato a questo ente) e tale
conclusione vale sia per la RAI che in tal caso non gode di alcun
trattamento particolare, che per le emittenti private, per cui nessuna
eccezione di incostituzionalita'  e' conferente per la risoluzione del
caso di specie.
Tribunale Macerata 7 aprile 1984,
Dir. autore 1984, 335.

La tutela penalistica del diritto di autore comprende, a norma
dell'art. 171 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633, sia i fatti di
esecuzione,  rappresentazione e  recitazione  in pubblico,  che
costituiscono  forme direttamente  percepibili,  sia quelli  di
diffusione, il cui concetto ricomprende, per esplicito dettato
dell'art. 16 della stessa legge, anche la radio e la telediffusione.
Cassazione penale, sez. III, 7 febbraio 1984,
Dir. autore 1984, 332.

I reati per violazione del diritto di autore, previsti dall'art. 171
l. 22 aprile 1941 n. 633 non sono depenalizzati dalla l. 24 novembre
1981 n. 689.
Cassazione penale, sez. III, 14 dicembre 1983,
Dir. autore 1984, 327.

Le emittenti private, al pari della RAI, devono rifornirsi del
permesso dell'autore per radiodiffondere dai loro locali opere
musicali incise su dischi.
Tribunale Napoli 7 novembre 1983,
Dir. autore 1984, 92.

La radiodiffusione  di opere musicali tutelate  dalla societa'
italiana autori ed editori, senza averne diritto, integra il delitto
previsto dalla legge speciale sui diritti d'autore, ne' rileva la
cessazione del monopolio pubblico sulle trasmissioni radiotelevisive su
scala  locale. Sono  manifestamente infondate  le questioni
d'illegittimita' costituzionale in riferimento alla posizione della SIAE e
alla liberta' di pensiero e di manifestazione artistica. La norma penale
in discorso non e' vincolata ad alcuna qualificazione del soggetto
attivo, che puo' essere chiunque, ne' ad alcun dolo specifico, essendo
sufficiente quello generico.
Cassazione penale, sez. III, 10 ottobre 1983,
Giust. pen. 1984, II,271.


La radiodiffusione via etere rientra tra le ipotesi di diffusione a
distanza delle opere dell'ingegno ed e' subordinata al consenso
dell'autore anche se si utilizzano dischi recanti la registrazione di
opere protette. In mancanza del consenso dell'autore, colui che e'
responsabile della radiodiffusione risponde del reato di cui all'art.
171 lett. b) della legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633.
Pretura Reggio Emilia 29 marzo 1984,
Dir. autore 1984, 216.     -Conforme-
Cassazione penale, sez. III, 15 dicembre 1982,
Vita not. 1983, 1588.     -Conforme-
Pretura Bologna 23 marzo 1983,
Dir. autore 1984, 96.     -Conforme-
Cassazione penale, sez. III, 30 novembre 1983,
Dir. autore 1984, 86.

Risponde dei reati di riproduzione illecita di opere protette (l. 29
luglio 1981 n. 406) e di radiodiffusione abusiva di tali opere cosi'
registrate (art. 171 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633), chi svolga
tali attivita' senza il preventivo consenso degli autori delle opere
utilizzate o di chi li rappresenta.
Pretura Oristano 9 marzo 1984,
Dir. autore 1984, 212.

La radiodiffusione dagli studi  di emittenti private di brani
musicali incisi su dischi od altri supporti meccanici senza il
consenso dell'autore o, per esso, della SIAE, configura il reato
previsto dall'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 sul
diritto di autore. Il reato di abusiva diffusione di opere protette,
previsto dall'art. 171, sopra citato, non e' depenalizzato poiche' esso
e' punito, nelle ipotesi aggravate, anche con la reclusione (comma 2
dell'art. 171), onde trova applicazione il comma 2 dell'art. 32 l. 24
novembre 1981 n. 689.
Cassazione penale, sez. III, 5 maggio 1984,
Dir. autore 1984, 203.


La radiodiffusione, ad opera  di emittente privata locale, di
composizioni musicali senza il consenso dell'autore non costituisce reato
bensi' ha natura di illecito amministrativo.
Pretura Foggia 14 aprile 1983,
Foro it. 1983, II.504.

Il fatto di radiodiffondere opere musicali registrate su disco o
strumento analogo non costituisce reato a norma dell'art. 171, lett. b) l.
22 aprile 1941 n. 633. Il diritto dell'autore in questo caso, ha una
tutela di carattere meramente civilistico.
Pretura Milano 27 luglio 1983,
Dir. autore 1983, 510 (nota).


Se con  il contratto di  edizione fonografica il  diritto di
radiodiffusione e' ceduto al produttore fonografico, l'autore, o, per
esso, la S.I.A.E. non hanno titolo ad esercitare la tutela dell'opera
radiodiffusa.
Pretura Marano di Napoli 22 aprile 1983,
Dir. autore 1983, 503 (nota).


La diffusione via etere di brani musicali abusivamente registrati non
concreta il reato di cui all'art. 171 lett. b) l. 22 aprile 1941 n.
633, essendo la  tutela penale prevista solo per la radiodiffusione
mediante altoparlante azionato in pubblico, e non essendo estensibile ad
altre ipotesi per il principio di stretta legalita' che informa il nostro
ordinamento.
Pretura Milano 27 luglio 1983,
Resp. civ. e prev. 1983, 671.

I delitti puniti dal comma 1 dell'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 non
sono stati depenalizzati a seguito dell'entrata in vigore della l. 24
novembre 1981 n. 689, in quanto le ipotesi aggravate previste dal  comma
2  dello  stesso articolo  sono  punite con  pena alternativa.
Cassazione penale, sez. III, 20 maggio 1983,
Cass. pen. 1984, 389.

Anche ai fini dell'interpretazione del disposto dell'art. 171 lett. b) l.
22 aprile 1941 n. 633 la nozione di " diffusione " di un'opera va
ricavata dall'art. 16 della stessa legge, ed e' quindi comprensiva della
radiodiffusione via etere, che costituisce uno dei " mezzi di diffusione a
distanza " cui ha riguardo il citato art. 16.
Cassazione penale, sez. III, 20 maggio 1983,
Cass. pen. 1984, 389.

L'autorizzazione preventiva dell'autore (e quindi della SIAE che lo
rappresenta) e' necessaria anche per la radiodiffusione delle opere incise
su disco, salvo le ipotesi eccezionali di cui agli artt. 52 e 58 della l.
22 aprile 1941 n. 633; in mancanza si commette il reato di cui all'art.
171 lett. b) della  stessa legge.
Cassazione penale, sez. III, 20 maggio 1983,
Cass. pen. 1984, 389. Giust. pen. 1984, II,586 (s.m.).     -Conforme-
Pretura Bolzano 6 aprile 1983,
Dir. autore 1983, 501.     -Conforme-
Pretura Bari 24 maggio 1983,
Dir. autore 1983, 509.     -Conforme-
Cassazione penale, sez. III, 5 ottobre 1983,
Riv. pen. 1984, 377.     -Conforme-
Cassazione penale, sez. III, 5 ottobre 1983,
Cass. pen. 1984, 2255 (s.m.).

Colui che intende divulgare composizioni musicali altrui a mezzo radio,
deve munirsi preventivamente dell'autorizzazione della SIAE, rispettando
in tal modo il diritto esclusivo di autore. Qualora la SIAE, a giudizio
del richiedente, domandi un compenso eccessivo, esiste la possibilita'
di attivare i mezzi legali per far valere le proprie  ragioni.  Nelle
more non  e',  comunque,  consentito intraprendere l'attivita' di
radiodiffusione.
Cassazione penale, sez. III, 24 settembre 1982,
Cass. pen. 1984, 389 (s.m.).

In materia di radiodiffusione di composizioni musicali, l'art. 171 l. 22
aprile 1941 n. 633 ha ricompreso nella tutela penalistica del diritto di
autore sia i fatti di esecuzione, rappresentazione e recitazione in
pubblico, che costituiscono forme di divulgazione percepibili
direttamente, sia quelli di diffusione, l'impiego dei quali avviene con
mezzi precedentemente predisposti. Entrambi i mezzi, infatti,
determinano la fruizione dell'opera da parte del pubblico. (Nella
specie sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 171
comma 1 lett. b) della l. 22 aprile 1941 n. 633 alcuni titolari di
societa' emittenti per avere diffuso a mezzo radio opere musicali di vari
autori, incluse nel repertorio SIAE, senza alcuna autorizzazione di
quest'ultima societa', mandataria degli autori).
Cassazione penale, sez. III, 24 settembre 1982,
Cass. pen. 1984, 389 (s.m.). Giust. pen. 1983, II,640 (s.m.).

Il rapporto di specialita'  sancito dall'art. 15 c.p. ricorre
allorche' gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dalla norma
generale siano compresi nella norma speciale che prevede qualche
elemento in piu' di carattere particolarmente qualificante, sicche'
l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse,
ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale. Tale rapporto non
sussiste tra l'art. 171 della l. 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione
del diritto d'autore (nella specie, abusiva riproduzione di prodotti
fonici mediante contraffazione e smercio di musicassette) e la norma di
cui all'art. 648 c.p. Costituisce, pertanto, ricettazione, e non
concorso nel reato di cui alla citata norma speciale, l'acquisto di
musicassette abusivamente contraffatte da altri.
Cassazione penale, sez. II, 8 giugno 1983,
Cass. pen. 1984, 2419 (s.m.).

La diffusione a mezzo  radiotelevisione di opere protette dal
diritto  di  autore,  effettuata con  l'uso  di  registrazioni
preesistenti, e' illecita se manca il consenso dell'autore. Il reato,
previsto dall'art. 171, lett. b)l. diritto di autore del 1941 n. 633,
non e' depenalizzato dalla l. 24 novembre 1981 n. 689.
Pretura Bibbiena 5 ottobre 1982,
Dir. autore 1983, 60.

Nella tutela penalistica del diritto di autore vanno ricompresi sia i
fatti di esecuzione, rappresentazione e recitazione in pubblico, sia
quelli di diffusione, realizzati cioe' con mezzi tecnici che consentono
la trasmissione a distanza.
Cassazione penale, sez. III, 2 dicembre 1982,
Dir. autore 1983, 54.

La radiodiffusione di opere  dell'ingegno, con qualsiasi mezzo
effettuata, da parte di chi non abbia corrisposto i compensi dovuti, e'
ricompresa nel divieto dell'art. 171, lett. b)l. 22 aprile 1941 n. 633,
ma non e' piu' prevista come reato dalla legge (art. 32 l. n. 689 del
1981) per intervenuta di penalizzazione della norma suddetta.
Pretura Pontedera 23 marzo 1983,
Dir. autore 1983, 354.

I reati di cui al comma 1 dell'art. 171 legge n. 633 del 1941 sono puniti
con la sola pena della multa, ma le particolari ipotesi di cui al
comma 2 sono punite con la pena della reclusione, in alternativa a
quella  della multa. Non vi e'  dubbio che le fattispecie di cui al
comma 2 costituiscano delle ipotesi aggravate dei  reati-base  previsti
dal  comma  1.  La dottrina  e  la giurisprudenza del supremo
collegio hanno ritenuto che la norma contenuta nel comma 2 dell'art.
171 commina una pena piu' grave per i reati previsti nel comma 1,
qualora siano commessi con le circostanze descritte nella stessa
norma, sicche' queste ultime presuppongono il reato principale, del
quale rappresentano un "quid pluris", accidentale, senza pero'
determinare un diverso contenuto costitutivo e quindi un'autonomia
strutturale. Ne consegue che il reato di cui al citato art. 171 lett.
b), in virtu' del disposto di cui al comma 2 dell'art. 32 legge n.
689 del 1981, non puo' considerarsi depenalizzato.
Pretura Gioia del Colle 16 marzo 1983,
Dir. autore 1983, 350.

Le ipotesi di reato previste rispettivamente dal comma 1 e 2
dell'art. 171 l. dir. autore del 1941 n. 633 hanno ad oggetto
materie eterogenee. Nelle ipotesi di cui al comma 1 si ha l'abusiva
diffusione e l'abusivita' consiste nella mancata corresponsione dei
diritti patrimoniali; nella seconda si ha una illegittima diffusione di
opere non destinate alla pubblicazione, il plagio, ovvero la
mutilazione dell'opera onde offendere l'onore dell'autore. Pertanto, alle
ipotesi di reato di cui al comma 1 dell'art. 171 si applica la norma di
depenalizzazione a norma dell'art. 32, comma 1 l. 24 novembre 1981 n.
689.
Pretura S.Giovanni V. 4 marzo 1983,
Dir. autore 1983, 344 (nota).

La radiodiffusione di opere dell'ingegno dai locali dell'impresa
emittente e' soggetta al consenso dell'autore dell'opera sia che si tratti
di radiodiffusione mediante esecuzione dal vivo che di opera registrata su
disco. La violazione del diritto esclusivo di autore di diffusione integra
gli estremi del reato previsto dall'art. 171, lett. b l. 22 aprile 1941 n.
633.
Pretura S.Remo 20 gennaio 1983,
Dir. autore 1983, 340.

Con la norma dell'art. 171, lett. b della legge sul diritto di autore
22 aprile 1941 n. 633, il legislatore ha inteso comprendere nella tutela
penale del diritto  di autore tanto i fatti di esecuzione,
rappresentazione e recitazione in pubblico quanto i fatti di
diffusione realizzati con mezzi tecnici che consentono la trasmissione a
distanza. Non e' lecita la trasmissione radiofonica o televisiva, senza
il consenso dell'autore, di  brani musicali utilizzando  dischi
lecitamente  incisi.  Infatti, il  disposto dell'art. 19 della legge
del 1941 n. 633 cit. precisa che i diritti esclusivi di autore previsti
nei precedenti art. 12-18 sono tra loro indipendenti e pertanto il
diritto di riprodurre (mediante incisione su disco) ed il diritto di
diffondere (art. 16) sono entrambi diritti esclusivi ed indipendenti tra
loro.
Cassazione penale, sez. III, 15 dicembre 1982,
Dir. autore 1983, 336.

La radiodiffusione di composizioni musicali protette a norma della legge
sul diritto d'autore 22 aprile 1941 n. 633 rientra nel diritto esclusivo
dell'autore dell'opera, e, pertanto, se effettuato senza il consenso
dell'autore o di chi per lui (nella specie la societa' italiana degli
autori ed editori) e' illecita e da' luogo a responsabilita' penale
a norma dell'art. 171 lett. b) della citata legge.
Pretura Riva del Garda 25 maggio 1982,
Giur. merito 1983, 347.     -Conforme-
Pretura Riva del Garda 9 giugno 1982,
Dir. autore 1983, 56.

Difetta l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 171 l.
633/1941 nel titolare di  un'emittente radiofonica privata che abbia
manifestato la volonta' di corrispondere il compenso spettante agli autori
delle composizioni musicali messe in onda e, in attesa di un accordo
con la S.I.A.E., abbia inutilmente richiesto a quest'ultima notizie
sul repertorio tutelato.
Pretura Rimini 24 ottobre 1981,
Foro it. 1982, II,71.
Il termine "diffonde" usato dall'art. 171 lett. b)l. 22 aprile 1941
va interpretato in relazione all'art. 16 della stessa legge e
l'indicazione nella stessa norma dell'art. 171 della radiodiffusione a
mezzo altoparlante azionato in pubblico serve soltanto a togliere dubbio
sulla portata dei termini rappresentazione ed esecuzione.
Pretura Milano 28 ottobre 1981,
Dir. autore 1982, 450.

La tutela penale del diritto di autore per l'utilizzazione abusiva di
opere da parte di emittenti radiofoniche e televisive e' prevista dall'art.
171 l. 22 aprile 1941 n. 633, che alla lett. b) punisce chi diffonde
un'opera altrui senza averne diritto.
Tribunale Vicenza 18 giugno 1982,
Dir. autore 1982, 448.

Costituisce reato ai sensi dell'art. 171 lett. b l. 22 aprile 1941 n.
633, la  radiodiffusione  di  composizioni musicali  senza
l'autorizzazione da parte della SIAE mandataria degli autori delle
composizioni stesse.
Tribunale Firenze 10 febbraio 1982,
Dir. autore 1982, 442.

La diffusione o la radiodiffusione di un'opera altrui adatta a
pubblico spettacolo o di una composizione musicale operata da chi non
si sia preventivamente munito dell'autorizzazione dell'autore costituisce
illecito penale sanzionato dall'art. 171 lett. B della l. n. 633 del 22
aprile 1941. La detta responsabilita' penale e' esclusa nel caso di
radiodiffusione di opere riprodotte su dischi.
Tribunale Busto Arsizio 22 dicembre 1981,
Dir. autore 1982, 62.

L'art. 171 lett. b della legge sul diritto di autore prevede come
ipotesi di reato non solo  il fatto di chi, senza consenso,
rappresenta, esegue o recita in pubblico opere tutelate, ma anche la
diffusione a distanza di dette opere, mediante radio, televisione o uno
degli altri mezzi indicati dall'art. 16 della legge stessa.
Pretura Barra 22 aprile 1982,
Dir. autore 1982, 304.

Per diffondere un brano musicale, allorquando l'autore del brano stesso
risulti iscritto alla SIAE, occorre munirsi del prescritto permesso da
rilasciarsi da quest'ultimo, pena, nella ipotesi di inosservanza, le
sanzioni previste dall'art. 171, comma 1, lett. B l. 22 aprile 1941 n.
633. E' di tutta evidenza che la cennata previsione legislativa deve
trovare applicazione anche nel caso in cui si diffonda un'opera senza il
consenso dell'autore non iscritto alla SIAE. Le condotte giuridiche
prese in considerazione dal richiamato  art. 171  lett. B
corrispondono esattamente  alla violazione di altrettanti diritti
soggettivi esclusivi riconosciuti all'autore dalla stessa legge n. 633/41
negli artt. 15 e 16.
Pretura Belluno 30 ottobre 1981,
Dir. autore 1982, 298.

L'acquisto  di musicassette  provenienti  da  reato in  quanto
riprodotte abusivamente ed il successivo smercio di esse realizzano un
concorso di reati (art. 648 c.p. e art. 171, lett. E l.d.l. 22 aprile
1941 n. 633) e non danno luogo ad un concorso apparente di norme da
risolversi alla stregua del principio di specialita' (art. 15 c.p.).
Tribunale Rovigo 5 febbraio 1982,
Dir. autore 1982, 295.

L'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 alla lett. B, considera,
assoggettandola a sanzione penale, la violazione di quei diritti
esclusivi  dell'autore di  "eseguire",  di "rappresentare",  di
"recitare" in pubblico e di "diffondere" opere protette. Poiche' il
contenuto di questi diritti viene definito negli art. 15 (per la
esecuzione, rappresentazione e recitazione in pubblico) e 16 (per la
diffusione) della stessa legge, e' evidente che l'interprete deve
necessariamente fare riferimento a quelle definizioni ogni qual volta
si tratti di individuare la portata e la estensione dei relativi
concetti.
Tribunale Bologna 4 febbraio 1982,
Dir. autore 1982, 224.

L'art. 171 lett. B l. 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del
diritto d'autore, nonostante la sua genericita' e la sua ampiezza (ed
anzi proprio grazie a queste) ricomprende tra le ipotesi sanzionate
anche quella della diffusione delle opere dell'ingegno.
Tribunale Savona 29 dicembre 1981,
Dir. autore 1982, 223.

Risponde del reato di cui all'art. 171 lett. B l. 22 aprile 1941 n.
663  chiunque, senza averne  diritto, e cioe'  senza aver
corrisposto i prescritti proventi agli autori - e per essi alla
S.I.A.E. che ne rilascia relativa attestazione "autorizzativa" -
utilizza  economicamente  opere  dell'ingegno  altrui,  quali
composizioni musicali in qualunque forma diffuse.
Pretura Castelfranco V. 15 maggio 1981,
Giur. merito 1981, 1312 (nota).

La diffusione senza previa autorizzazione di composizioni musicali
tutelate dalla S.I.A.E. da parte di una emittente radiofonica locale non e'
preveduta dalla legge come reato.
Pretura Bergamo 9 gennaio 1981,
Giur. it. 1981, II,445.     -Conforme-
Pretura Rieti 11 febbraio 1981,
Giur. it. 1981, II,445.

Il regime generale della radiodiffusione di opere dell'ingegno
protette  dal diritto  di autore  e' quello  della preventiva
autorizzazione della SIAE, cui e' riservata dalla legge in via
esclusiva l'attivita' di intermediario per l'esercizio del diritto
d'autore e, quindi, anche di quello di radiodiffusione. L'art. 171 lett.
B l. dir. autore 22 aprile 1941 n. 633 prevede come ipotesi di reato
anche la diffusione radiofonica di musica gia' eseguita e incisa su
dischi.
Pretura Castelfranco V. 2 giugno 1981,
Dir. autore 1981, 434.

L'emissione radiofonica o televisiva di opere musicali registrate su
dischi senza l'autorizzazione della SIAE e, quindi, "invito auctore",
integra gli estremi del reato di cui all'art. 171 lett. B l. 22 aprile
1941 n. 633.
Tribunale Reggio Emilia 24 giugno 1981,
Dir. autore 1981, 428. Foro it. 1981, II,275.     -Conforme-
Pretura Verona 21 marzo 1979,
Giur. merito 1982, 416.     -Conforme-
Pretura Bari 9 dicembre 1980,
Dir. autore 1981, 104.     -Conforme-
Tribunale Cremona 19 dicembre 1980,
Dir. autore 1981, 82.     -Conforme-
Pretura Pontassieve 12 marzo 1981,
Dir. autore 1981, 431.

La indebita registrazione su nastro, a scopo di lucro, della
trasmissione televisiva di una partita internazionale di calcio
costituisce reato ai sensi degli art. 79 n. 2 e 171 lett. F, della l. 22
aprile 1941 n. 633.
Cassazione penale, sez. III, 23 gennaio 1978,
Riv. dir. sport 1981, 55.

Il trattamento preferenziale attribuito dagli art. 51-60 l. 22 aprile
1941 n. 633, all'ente pubblico esercente il servizio della
radiodiffusione non si estende alle emittenti private: ne consegue che
queste ultime, per conseguire le facolta' di diffondere un'opera
dell'ingegno, debbono ottenere, allorche' l'autore sia iscritto alla SIAE,
la  preventiva  autorizzazione  di  questa,  donde
l'integrabilita', in caso contrario, del delitto previsto dall'art. 171 di
tale legge.
Tribunale Pistoia 24 novembre 1979,
Giur. it. 1981, II,94 (nota).

Non  e' consentito  distinguere  tra  esecuzione e  diffusione
dell'opera musicale al fine di configurare la legittimita' della
seconda per effetto del solo consenso dato alla prima. La diffusione
dell'opera musicale  senza il consenso  dell'autore, penalmente
sanzionata dall'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633, comprende la
diffusione con ogni mezzo, ivi compresa la "radiodiffusione" e la
"telediffusione".
Pretura Pontassieve 12 marzo 1981,
Dir. autore 1981, 242.


L'emittente televisiva privata che diffonda composizioni musicali
tutelate senza il consenso dell'autore o della S.I.A.E., viola l'art.
171, lett. b) della l. n. 633 del 1941.
Pretura Pontassieve 12 marzo 1981,
Riv. dottori comm. 1981, 896 (s.m.).

Risponde del delitto di abusiva diffusione di opere altrui il
responsabile di una emittente radiofonica locale che trasmetta
composizioni musicali coperte da diritto d'autore senza la previa
necessaria autorizzazione dell'autore stesso o della SIAE.
Pretura Verona 5 marzo 1980,
Giur. it. 1981, II,94 (nota).

E' responsabile a norma dell'art. 171 della legge sul diritto di autore
n. 633 del 1941, in relazione agli art. 13, 17 e 61 della stessa legge,
chi detiene per la vendita musicassette illecitamente riprodotte, prive del
timbro S.I.A.E.
Pretura Forli' 22 maggio 1980,
Dir. autore 1980, 473.

La  falsita'  del  timbro  S.I.A.E.  apposto  su  musicassette
illecitamente riprodotte non richiede una perizia se puo' essere
percepita, in base a dati oggettivi immediatamente visibili, dai
funzionari S.I.A.E.
Corte appello Cagliari 7 marzo 1980,
Dir. autore 1980, 472.

L'impianto ripetitore rientra tra i mezzi analoghi, a cui fa
riferimento l'art. 16  della l. n. 633/41,  e pertanto trova
applicazione l'art. 171, lett. A e B n. 633/41 per l'attivita' di
diffusione di  opere altrui attuata mediante  i ripetitori di
programmi esteri.
Pretura Salo' 18 maggio 1979,
Giur. merito 1981, 788.

La indebita registrazione su nastro, a scopo di lucro, della
trasmissione televisiva di una partita internazionale di calcio
costituisce reato ai sensi degli art. 79 n. 2 e 171 lett. F, della l. 22
aprile 1941 n. 633.
Cassazione penale, sez. III, 23 gennaio 1978,
Riv. dir. sport 1981, 55.

Risponde del delitto di abusiva diffusione di opere altrui il
responsabile di una emittente radiofonica locale che trasmetta
composizioni musicali coperte da diritto d'autore senza la previa
necessaria autorizzazione dell'autore stesso o della SIAE.
Pretura Verona 5 marzo 1980,
Giur. it. 1981, II,94 (nota).

La indebita registrazione su nastro, a scopo di lucro, della
trasmissione televisiva di una partita internazionale di calcio
costituisce reato ai sensi degli artt. 79 n. 2 e 171 lett. F, della l. 22
aprile 1941 n. 633.
Cassazione penale, sez. III, 23 gennaio 1978,
Riv. dir. sport 1981, 55.

La legge sul diritto d'autore tutela anche le riduzioni delle opere
originali, come si verifica quando l'autore ha ridotto in forma di gran
lunga inferiore un soggetto ormai appartenente al comune patrimonio
artistico archeologico (nella specie: medaglione con segni e simboli
di civilta'  atzeca), ma con elaborazione di carattere creativo a
causa del  tipo della riduzione e delle particolari  caratteristiche
a  scelta  del  senso  artistico dell'elaboratore. La messa in
commercio di copie di siffatta opera da parte di altri integra pertanto
il reato previsto dalla legge speciale.
Cassazione penale, sez. VI, 11 marzo 1980,
Giust. pen. 1980, II,558.

Per avere diritto a diffondere a mezzo radio un brano musicale
protetto in base alla legge sul diritto d'autore e' necessario avere
preventiva autorizzazione dell'autore o, se questi sia iscritto alla SIAE,
di tale ente intermediario. All'autore di opera incisa su disco spetta
il diritto esclusivo di eseguire pubblicamente e radiodiffondere
l'opera mediante  l'impiego del  disco. Nessun affievolimento di tale
diritto e' previsto dalla l.d.a. nella sezione dedicata alle opere
radiodiffuse. La violazione di questo diritto comporta anche la
responsabilita' penale prevista dall'art. 171 lett. b) l. cit.
Pretura Firenze 19 maggio 1980,
Dir. autore 1980, 199.

Sussiste il reato previsto dall'art. 171 lett. b) l. 22 aprile 1941 n.
633  qualora  emittenti  radiofoniche  private  diffondano
composizioni musicali senza averne il diritto. Non si puo' infatti
ritenere che, a seguito della liberalizzazione della radiodiffusione per la
declaratoria di incostituzionalita' del monopolio della RAI, il "diritto
esclusivo di radiodiffusione" spetti ora a qualsiasi soggetto che
proponga di  utilizzare, attraverso la radio, di un'opera altrui.
Pretura Milano 17 luglio 1979,
Giust. pen. 1980, II,499 (nota).

Il reato di riproduzione dell'opera altrui di cui all'art. 171 l. 22
aprile 1941 n. 633 e' reato formale, di mera condotta, per la cui
verificazione non e' richiesto che si produca un evento essendo
sufficiente l'azione o l'omissione del colpevole. (Fattispecie in cui
una ditta commerciale aveva adottato come proprio fregio, nell'elenco
telefonico, nelle lettere, ecc. la faccia esterna del coperchio del
fonte battesimale in marmo esistente nel Battistero della Basilica di
S. Bartolomeo alle Due Torri di Bologna, opera dell'ingegno di
architetto).
Cassazione penale, sez. III, 26 settembre 1979,
Giust. pen. 1980, II,484 (s.m.). Cass. pen. 1981, 640 (s.m.).

L'abusiva riproduzione e vendita di musicassette relative ad opere
dell'ingegno tutelate, con apposizione di falso timbro SIAE e
contraffazione di marchi delle case produttrici fonografiche, tali da
trarre in inganno il compratore, integra i reati di cui agli art. 468, 473
e 517 c.p. e dall'art. 171 l. sul diritto d'autore.
Tribunale Palermo 27 settembre 1979,
Dir. autore 1980, 85.

La radiodiffusione di opere musicali, sia pure registrate, senza il
preventivo consenso dell'autore (titolare del diritto esclusivo di
radiodiffusione dell'opera)  o della S.I.A.E. (se  l'autore e'
affiliato a questo ente), integra il reato di cui all'art. 171, comma
1, lett. b) della l. 22 aprile 1941 n. 633.
Pretura Verona 5 marzo 1980,
Giur. merito 1980, 862.     -Conforme-
Cassazione penale, sez. III, 29 febbraio 1980,
Dir. autore 1980, 176.     -Conforme-
Pretura Verona 13 marzo 1980,
Dir. autore 1980, 95.

Ai sensi dell'art.  171 lett. b) l. 22 aprile  1941 n. 633
l'autorizzazione preventiva dell'autore (e quindi della S.I.A.E.) e'
necessaria anche per la radiodiffusione di opere incise su disco, tutte
le volte che non si versi nelle eccezionali ipotesi previste dagli art.
52 e 58 della legge (di trasmissione, cioe', da teatri, sale da concerto
ed altro luogo pubblico).
Cassazione penale, sez. III, 12 novembre 1979,
Cass. pen. 1980, 1645 (s.m.).

La diffusione a mezzo ripetitore tv di programmi televisivi emessi da
una stazione estera e' soggetta al preventivo consenso del titolare,
per l'Italia, dei diritti d'autore delle opere utilizzate. In mancanza del
consenso il titolare dell'impresa di ripetizione dei programmi e'
responsabile a norma degli art. 171 lett. b) e 172 l. 22 aprile 1941 n.
633.
Pretura Cingoli 20 giugno 1980,
Dir. autore 1980, 329.

Sussiste il reato previsto dall'art. 171 lett. b) l. 22 aprile 1941 n.
633  qualora  emittenti  radiofoniche  private  diffondano
composizioni musicali senza averne il diritto. Non si puo' infatti
ritenere che, a seguito della liberalizzazione della radiodiffusione per la
declaratoria di incostituzionalita' del monopolio della RAI, il "diritto
esclusivo di radiodiffusione" spetti ora a qualsiasi soggetto che
proponga di  utilizzare, attraverso la radio, di un'opera altrui.
Pretura Milano 17 luglio 1979,
Giust. pen. 1980, II,499 (nota).

Nel caso in cui la violazione del diritto esclusivo dell'autore di
un'opera - sanzionato penalmente dall'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 -
sia avvenuta per mezzo della stampa, ne deriva, a norma dell'art. 57
c.p., la responsabilita' del direttore del periodico che abbia omesso di
esercitare il controllo necessario ad impedire la commissione  di tale
reato  con la pubblicazione,  con la conseguenza, a termini dell'art.
185 c.p., della sua responsabilita' per i danni cagionati all'autore
dell'opera.
Cassazione civile, sez. III, 2 aprile 1980 n. 2145,
Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 4.

Un rapporto scientifico, redatto in poche copie in esecuzione di un
contratto di ricerca, e' diretto a dimostrare al committente lo stato
degli studi in una determinata materia, il quale venga firmato dal
direttore di istituto a livello universitario al solo fine di
certificarne la provenienza come espressione di lavoro di scuola, non
integra plagio ed  appropriazione di paternita' dell'opera altrui, che
sia stata riportata nel contenuto del rapporto medesimo, in considerazione
della sua circoscritta e peculiare destinazione, nonche' della non
qualificabilita' di detta sottoscrizione come assunzione (abusiva) di
paternita'.
Cassazione civile, sez. I, 9 marzo 1979 n. 1472,
Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 3
La radiodiffusione,  non autorizzata dalla S.i.a.e.,  di brani
musicali coperti  dal diritto d'autore,  costituisce diffusione
abusiva di opera altrui mediante altoparlante azionato in pubblico.
Pretura Cairo Montenotte 11 ottobre 1977,
Giur. merito 1979, 108
La radiodiffusione, non autorizzata dalla S.i.a.e. o dall'autore, di
brani musicali coperti dal diritto d'autore ,integra il reato di cui
all'art. 171 comma 1 lett. b)  della l. 22 aprile 1941 n. 633.
Pretura Firenze 7 dicembre 1977,
Giur. merito 1979, 108

Posto che: a) gli impianti ripetitori di segnali irradiati da
organismi televisivi  esteri vanno  qualificati come  mezzi di
diffusione; b) il consenso dell'autore o della societa' di autori
straniera alla diffusione televisiva della creazione intellettuale e'
limitato al paese nel quale avviene la trasmissione originaria, la
riemissione nel territorio nazionale, a mezzo ripetitore, di programmi
televisivi  stranieri  in  assenza  di  preventiva autorizzazione
della SIAE, per le opere da essa tutelate, integra, ove sussista colpa
e non  volonta' dolosa, gli estremi della contravvenzione di cui
all'art. 172 l. 22 aprile 1941 n. 633.
Pretura Salo' 1 giugno 1979,
Foro it. 1979, 430,II

Costituisce reato, a norma dell'art. 171, lett. f) l. 22 aprile 1941
n. 633, la registrazione a scopo di lucro, su nastro magnetico, della
trasmissione televisiva di uno spettacolo sportivo.
Cassazione penale, sez. III, 18 ottobre 1978,
Dir. autore 1979, 73 (nota)

Nel termine "diffonde" di cui all'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633,
e' compreso, anche per l'esplicito richiamo dell'art. 16, la diffusione
a mezzo della radio (radiodiffusione). Con le norme di cui agli art.
51-60 della l. 22 aprile 1941 n. 633 il legislatore intese attribuire
una posizione  di privilegio  solo all'ente esercente il servizio di
radiodiffusione ,a quella data riservato allo  Stato.   Di
conseguenza  dalla   dichiarazione  di incostituzionalita' del
monopolio statale alla radiodiffusione, non e' conseguito un diritto
soggettivo perfetto per gli altri soggetti e commette quindi il reato di
cui all'art. 171 il titolare di una radio (c.d. libera) che diffonde
una composizione musicale altrui senza averne diritto.
Pretura Milano 14 febbraio 1978,
Giur. merito 1979, 88