SENTENZE RELATIVE ATTIVITA' SIAE L'art. 171 ter comma 1 lett. c), della legge sul diritto di autore, che prevede l'obbligo del contrassegno Siae sui supporti di opere, trova il suo completamento sotto il profilo descrittivo nel r.d. n. 1369 del 1942 e, in particolare, nell'art. 12 con cui ben puo' essere coordinato. Esso si applica anche nel caso di CD ROM contenenti videogiochi in cui le diverse fasi del gioco si esplicano e si susseguono attraverso "immagini in movimento". Sono esclusi dall'ambito di tutela della norma solo i programmi per elaboratori che non producono immagini in movimento. Cassazione penale sez. III, 29 aprile 1999, n. 1204 Dir. autore 1999, 489 La radiodiffusione, dal vivo o mediante disco, di opere tutelate dalla Siae (repertorio italiano e repertorio straniero rappresentato dalla menzionata societa' in forza di accordi con societa' di autori di altri Paesi) costituisce illecito civile se effettuata in difetto di autorizzazione e con diniego di corresponsione del dovuto compenso. A tal fine non rileva la cessazione del monopolio pubblico sulle trasmissioni radiotelevisive su scala locale e sono manifestamente infondate le questioni d'illegittimita' costituzionale con riferimento alla posizione della Siae ed alla liberta' di pensiero e di manifestazione artistica (Corte cost., ord., 23 marzo 1988, n. 361). Cassazione civile sez. I, 15 gennaio 1999, n. 388 Giust. civ. Mass. 1999, 88 Dir. autore 1999, 470 La Siae e' legittimata ad agire con ogni mezzo per la tutela degli interessi degli autori in virtu' di uno specifico mandato e del riconoscimento di cui all'art. 180 legge sul diritto d'autore. Cassazione civile sez. I, 15 gennaio 1999, n. 388 Dir. autore 1999, 470 Il reato previsto dall'art. 171 ter comma 1 lett. c) della l. 22 aprile 1941 n. 633 concorre con il delitto di ricettazione quando l'imputato abbia in precedenza acquistato le videocassette prive del contrassegno SIAE, consapevole della loro illecita provenienza. Pretura Milano, 26 gennaio 1999 Foro ambrosiano 1999, 335 nota (GUALTIERI) L'art. 171 ter comma 1 lett. c) della l. 22 aprile 1941 n. 633 non e' una norma penale in bianco in quanto il precetto e' gia' compiutamente determinato senza che sia necessario ricorrere per la sua integrazione alla disciplina del contrassegno Siae, contenuta nella legge sul diritto d'autore e nel relativo regolamento di esecuzione. Pretura Milano, 26 gennaio 1999 Foro ambrosiano 1999, 335 nota (GUALTIERI) E' legittimo il sequestro probatorio di CD Rom contenenti videogiochi, privi di contrassegno Siae, in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 171 ter, comma 1 lett. c) l. 22 aprile 1941 n. 633, quando non possa escludersi che i suddetti videogiochi siano essenzialmente costituiti da "sequenze di immagini in movimento" e non siano quindi qualificabili come "programmi per elaboratori". Cassazione penale sez. III, 6 maggio 1999, n. 1716 Riv. pen. 1999, 653 In tema di protezione delle opere d'ingegno nel campo dei prodotti audiovisivi, la distribuzione commerciale e la detenzione per la vendita di videocassette, contenenti opere cinematografiche prive del timbro della Siae, costituisce indice univoco della loro riproduzione abusiva e rientra nell'ambito di operativita' dell'art. 171 ter l. 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche. Cassazione penale sez. III, 11 gennaio 1999, n. 1746 Cass. pen. 1999,3226 (s.m.) In materia di diritto d'autore il reato di detenzione per la vendita di musicassette prive di marchio della Siae non e' stato depenalizzato dall'art. 20 del d.lg. 16 novembre 1994, n. 685. Tale decreto, con l'art. 1, ha introdotto nella l. n. 633 del 1941, contenente disposizioni sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, l'art. 171 ter che, al comma 1 lett. a) e c) riproduce le norme formalmente abrogate dalle leggi 29 luglio 1981, n. 40 e 20 luglio 1985, n. 400. Il ricorso alla tecnica dell'interpolazione mostra la volonta' di inserire le nuove previsioni penali quali parte integrante della legge fondamentale del diritto d'autore, cosi' che il regolamento di esecuzione richiamato dall'art. 171 ter non e' che quello approvato con il r.d. 18 maggio 1942, n. 1369. Cassazione penale sez. III, 22 gennaio 1999, n. 2316 Cass. pen. 1999,3221 (s.m.) In tema di Iva, la dichiarazione di opzione per il regime normale di applicazione dell'imposta, in sostituzione di quello forfettario, prevista per le imprese esercenti attivita' di spettacolo dall'art. 74, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (nel testo modificato dall'art. 30, comma 4, del d.l. n. 46 del 1976, conv. in l. 10 maggio 1976 n. 249), si configura come un autonomo atto di dichiarazione di volonta' (che il contribuente e' tenuto a sottoscrivere perche' si producano gli effetti voluti), di carattere recettizio (dovendo l'atto essere diretto all'Ufficio Iva), e che deve risultare da una dichiarazione espressa (anche se non necessariamente mediante formule sacramentali) del contribuente. A tale dichiarazione non puo' essere equiparata quella di inizio dell'attivita', diretta alla Siae, ne' in tal caso e' applicabile la sanatoria di cui all'art. 5 l. 12 dicembre 1980 n. 882, atteso che condizione per l'operativita' di detta sanatoria e' che l'ufficio incompetente, cui e' stata fatta la dichiarazione, appartenga allo stesso ordine dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto, competente a ricevere la dichiarazione di opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo normale. Cassazione civile sez. I, 2 marzo 1999, n. 1733 Giust. civ. Mass. 1999, 466 E' legittimo il sequestro probatorio di CD Rom contenenti videogiochi, privi di contrassegno Siae, in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 171 ter, comma 1 lett. c) l. 22 aprile 1941 n. 633, quando non possa escludersi che i suddetti videogiochi siano essenzialmente costituiti da "sequenze di immagini in movimento" e non siano quindi qualificabili come "programmi per elaboratori". Cassazione penale sez. III, 6 maggio 1999, n. 1716 Riv. pen. 1999, 653 Il regolamento che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti della Siae ha natura di contratto collettivo aziendale, onde la relativa interpretazione e' rimessa al giudice di merito ed e' censurabile in sede di legittimita' solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, interpretando l'art. 95 del Regolamento disciplinante il rapporto di lavoro dei dipendenti della Siae, aveva ritenuto che i criteri previsti per l'individuazione degli elementi retributivi da porre a base del t.f.r. divergessero da quelli previsti dalla legge, nonostante una sostanziale identita' di formulazione, ed aveva percio' escluso dalla base di calcolo del t.f.r. il compenso per lavoro straordinario, ancorche' prestato con continuita' e regolarita'). Cassazione civile sez. lav., 9 aprile 1999, n. 3489 Giust. civ. Mass. 1999, 800 Il reato previsto dall'art. 171 ter comma 1 lett. c) della l. 22 aprile 1941 n. 633 concorre con il delitto di ricettazione quando l'imputato abbia in precedenza acquistato le videocassette prive del contrassegno SIAE, consapevole della loro illecita provenienza. Pretura Milano, 26 gennaio 1999 Foro ambrosiano 1999, 335 nota (GUALTIERI) La legge sul diritto di autore attribuisce all'autore il diritto esclusivo di registrare e riprodurre l'opera su dischi o supporti analoghi e di diffonderli mediante l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza. Il fatto della registrazione e riproduzione autorizzata dell'opera non sottrae all'autore il diritto esclusivo di radiodiffusione dell'opera cosi' registrata. E' pertanto, necessario il consenso dell'autore o, per esso, della Siae. Tribunale Roma, 16 settembre 1998 Dir. autore 1999, 478 nota (FABIANI) Il produttore o l'importatore di supporti o di apparecchi di registrazione che sia tenuto a pagare alla Siae il compenso dovuto agli autori ed ai produttori delle opere riprodotte per uso personale e senza scopo di lucro dagli acquirenti dei supporti e degli apparecchi di registrazione e' tenuto ad effettuare il rendiconto sulla base del principio che, chiunque svolga attivita' nell'interesse di altri, deve portare a conoscenza di questi secondo il principio di buona fede gli atti posti in essere ed in particolare quegli atti e fatti da cui scaturiscano partite di dare e avere. Corte appello Milano, 29 dicembre 1998 Dir. industriale 1999, 184 nota (MORRETTA) Poiche' l'obbligazione stabilita a carico dei produttori e degli importatori di supporti ed apparecchi di registrazione ha per oggetto il pagamento di una quota fissa del prezzo di vendita al rivenditore dei prodotti in questione, la vendita suddetta rappresenta non solo il negozio giuridico idoneo alla determinazione quantitativa del compenso da corrispondere alla Siae ma anche il fatto generatore dell'obbligo, in quanto rende attuale l'obiettiva destinazione dei supporti e degli apparecchi di registrazione alla riproduzione privata per uso personale alla quale e' collegata l'obbligazione del pagamento. Conseguentemente deve considerarsi legittimo il fatto che la Siae abbia unilateralmente determinato termini congrui per l'adempimento sia con riguardo all'invio dei rendiconti (15 giorni successivi alla conclusione di ogni trimestre solare) sia con riguardo al pagamento effettivo (15 giorni successivi al ricevimento della fattura). Corte appello Milano, 29 dicembre 1998 Dir. industriale 1999, 184 nota (MORRETTA) Il prelievo sul prezzo di vendita di supporti e apparecchi di registrazione e' destinato ad attribuire ad autori e produttori delle opere riprodotte un compenso quale corrispettivo dell'utilizzazione economica delle loro opere mediante la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro. La Siae, alla quale il compenso e' corrisposto dai produttori ed importatori dei supporti e degli apparecchi di registrazione per essere successivamente ripartito fra gli aventi diritto e' incaricata e mandataria "ex lege" alla riscossione ed in tale qualita' ha capacita' rappresentativa e di agire in giudizio. Corte appello Milano, 29 dicembre 1998 Dir. industriale 1999, 184 nota (MORRETTA) La condotta tipizzata dall'art. 171 ter, comma 1 lett. c, l. 22 aprile 1941 n. 633, introdotto dall'art. 17 d.lg. 16 novembre 1994 n. 685, consiste nel vendere o noleggiare supporti non contrassegnati dalla Siae, ai sensi della stessa legge o del regolamento di esecuzione. Poiche' il d.lg. n. 685 del 1994 nulla dispone in merito alla applicazione dei contrassegni ed il suo regolamento non e' stato ancora emanato, ne' la l. n. 633 del 1941 impone l'obbligo del contrassegno per i supporti in questione ed il suo regolamento disciplina solo le opere letterarie, l'azione di colui che non applica i contrassegni imposti dalla Siae non e' tipica e non corrisponde alla peculiare forma di aggressione del bene tutelato contenuta nel modello legale. Cassazione penale sez. III, 10 febbraio 1998, n. 3419 Giust. pen. 1999,II, 247 (s.m.) Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni e' configurabile nel caso di radiodiffusione di composizioni musicali, su qualsiasi supporto fissate, senza il consenso dell'autore e, per esso, della Siae. Cassazione penale sez. III, 2 giugno 1998, n. 7935 Riv. pen. 1999, 190 Il precetto dell'art. 117 ter lett. c) della legge sul diritto d'autore non integra una norma penale in bianco essendo compiutamente delineato in tutti i suoi elementi costitutivi. Il richiamo ad una norma legislativa o regolamentare operato dall'articolo e' finalizzato esclusivamente a legittimare la Siae all'apposizione del bollino. La norma risulta comunque integrata dal regolamento di esecuzione approvato con il r.d. 18 maggio 1942 n. 1369 espressamente richiamato dall'art. 171 bis della legge. Pretura Roma, 23 novembre 1998 Cass. pen. 1999,2393 In materia di diritto d'autore con il d.lg. 16 novembre 1994 n. 685 il legislatore ha inteso riaffermare il valore centrale della l. 22 aprile 1941 n. 633, tanto che si e' operata la scelta di aggiornare il corpo normativo originario attraverso l'interpolazione, senza alterarne la struttura. Il ricorso alla tecnica dell'interpolazione mostra chiaramente la volonta' di inserire le nuove previsioni penali quale parte integrante della legge fondamentale sul diritto d'autore, cosi' che il regolamento di esecuzione richiamato dall'art. 171 ter altro non e' che quello approvato con r.d. 18 maggio 1942 n. 1369. L'art. 171 ter comma 1 lett. c) trova, pertanto, il suo completamento nel citato r.d., restando cosi' penalmente sanzionata l'illecita immissione nel mercato di supporti non contrassegnati dalla Siae. Cassazione penale sez. III, 28 aprile 1998, n. 1511 Cass. pen. 1999,2633 nota (GARGIULO) Giust. pen. 1999,II, 352 (s.m.) In tema di tutela del diritto di autore, il d.lg. 16 novembre 1994 n. 685, nel riordinare la materia, inserisce nella l. 22 aprile 1941 n. 633, l'art. 171 ter, facendo, per altro, implicito riferimento al regolamento di esecuzione di cui al r.d. 18 maggio 1942 n. 1369, pur senza menzionarne gli estremi e, poiche' il predetto regolamento, all'art. 12, prevede l'applicazione dei contrassegni alle categorie di opere che devono recarli, integra gli estremi del reato di cui al sopra indicato art. 171 ter, come introdotto dall'art. 17 del d.lg. 16 novembre 1994 n. 685, la condotta di colui che pone in vendita o noleggia, tra l'altro, videocassette prive del prescritto contrassegno Siae. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso che la norma fosse inapplicabile in quanto priva di regolamento di esecuzione). Cassazione penale sez. II, 4 dicembre 1998, n. 332 Giust. pen. 1999,II, 502 Il furto di biglietti rilasciati e vidimati dalla Siae non integra il presupposto dell'imposta sugli spettacoli e non origina, pertanto, alcuna obbligazione tributaria. Tribunale Bologna, 22 luglio 1998 Giur. it. 1999, 206 Il giudice di merito, chiamato a verificare se l'attivita' di accertamento sia svolta da un agente c.d. interno dipendente della Siae, nel contesto di un unico rapporto di lavoro subordinato, non puo' prendere in considerazione elementi marginali, sussidiari e di per se' non decisivi circa l'esatta qualificazione del rapporto, omettendo di esaminare la contrattazione collettiva in subiecta materia e non effettuando una penetrante e puntuale indagine sulla esplicazione in concreto dell'attivita' di lavoro prestata, rapportandola ai requisiti essenziali del rapporto di lavoro subordinato che consistono nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro e nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, senza, comunque, prescindere dal "nomen iuris" del rapporto attribuito dalle parti o ricavabile dalla contrattazione collettiva. Cassazione civile sez. lav., 3 giugno 1998, n. 5464 Giust. civ. 1999,I,1485 osservazione (POSO) L'agente mandatario della Siae (Societa' italiana autori ed editori) in cui favore siano stati versati i contributi all'Enasarco (il cui trattamento previdenziale, istituito in attuazione degli accordi economici collettivi del 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958 per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, ha assunto natura integrativa del trattamento obbligatorio istituito dalla l. 22 luglio 1966 n. 613, in base a quanto previsto dall'art. 29, comma 2, di questa legge) ha diritto, nel concorso dei previsti requisiti, alla relativa pensione di anzianita' anche se non iscritto nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, poiche' non sussiste alcuna correlazione tra questa iscrizione e quella all'Enasarco, come del resto confermato dall'art. 2, comma 3 d.l. 1 ottobre 1996 n. 510, conv. in l. 28 novembre 1996 n. 608, che, senza richiedere l'iscrizione degli interessati a detto ruolo, prevede la salvaguardia delle posizioni assicurative costituite dalla Siae in favore dei propri mandatari presso l'Enasarco in atto alla data del 30 giugno 1983. (Fattispecie relativa a contribuzione per il periodo 1966 -1986). Cassazione civile sez. lav., 13 marzo 1998, n. 2760 Giust. civ. Mass. 1998, 582 Costituisce violazione del diritto di autore e del diritto del produttore fonografico l'utilizzazione a fini di pubblicita' e senza previo consenso, di un supporto fonografico contenente opera protetta. Il consenso deve essere richiesto anche se la pubblicita' e' fatta a favore della stessa emittente televisiva. L'autorizzazione data dalla Siae in base al generale contratto di radiodiffusione per l'utilizzo delle opere del repertorio ad essa affidato non comprende l'uso di brani musicali a fini di pubblicita', anche se trattasi di pubblicita' occulta e/o se effettuata non per conto terzi ma nell'interesse della stessa emittente (questa, nella specie, pubblicizzava i propri programmi al fine di accrescerne l'audience). Corte appello Milano, 14 aprile 1998 Dir. autore 1998, 512 La vendita o il noleggio di videocassette o musicassette senza il contrassegno Siae integra gli estremi del reato di cui all'art. 171 ter della legge sul diritto di autore n. 633 del 1941, come introdotto dall'art. 17 d.lg. n. 685 del 1994. Il richiamo, nella citata norma, al regolamento di esecuzione della legge deve intendersi riferito al regolamento della legge sul diritto di autore n. 1369 del 1942. Cassazione penale sez. III, 31 luglio 1998, n. 8880 Dir. autore 1998, 540 nota (BALDANZA) Riv. pen. 2 -Conforme- Tribunale Torino, 8 novembre 1997 Riv. dir. ind. 1998,II, 370 nota (CHIMIENTI) -Conforme- Corte appello Milano, 5 febbraio 1998 Riv. dir. ind. 1998,II, 370 nota (CHIMIENTI) -Conforme- Pretura Roma, 6 febbraio 1998 Informatica e doc. 1998,fasc. 2, 128 (s.m.) -Conforme- Pretura Roma, 6 febbraio 1998 Riv. dir. ind. 1998,II, 371 nota (CHIMIENTI) -Conforme- Cassazione penale sez. III, 15 giugno 1998, n. 1511 Dir. autore 1998, 529 nota (CARLOTTI) Il reato di cui all'art. 171 comma 1, lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 e' configurabile nell'ipotesi di diffusione da parte di emittente privata radiofonica di composizioni musicali incise su disco o su nastro, senza il consenso dell'autore e, per esso, della Siae. (Nella fattispecie la S.C., rigettando un ricorso con il quale si sosteneva la mancanza nella sopraddetta norma incriminatrice di un espresso divieto di radiodiffusione dell'esecuzione dell'opera senza autorizzazione, ha affermato che la l. n. 633 del 1941 non ha conferito ulteriore autonomo rilievo alla nozione di radiodiffusione dell'esecuzione dell'opera ed ha attribuito soltanto al suo autore il diritto esclusivo di radiodiffonderla, considerando quest'ultimo una particolare specificazione o espressione di quello fondamentale di "diffusione" dell'opera dell'ingegno e disciplinando le ipotesi in cui siffatto diritto puo' essere esercitato dai terzi). Cassazione penale sez. III, 23 giugno 1998, n. 1431 Riv. pen. 1998, 753 La condotta tipizzata dall'art. 171 ter, comma 1 lett. c, l. 22 aprile 1941 n. 633, introdotto dall'art. 17 d.lg. 16 novembre 1994 n. 685, consiste nel vendere o noleggiare supporti non contrassegnati dalla Siae, ai sensi della stessa legge o del regolamento di esecuzione. Poiche' il d.lg. n. 685 nulla dispone in merito alla applicazione dei contrassegni ed il suo regolamento non e' stato ancora emanato, ne' la legge 633 impone l'obbligo del contrassegno per i supporti in questione ed il suo regolamento disciplina solo le opere letterarie, l'azione di colui che non applica i contrassegni imposti dalla Siae non e' tipica e non corrisponde alla peculiare forma di aggressione del bene tutelato contenuta nel modello legale. Cassazione penale sez. III, 10 febbraio 1998, n. 3419 Ced Cassazione 1998 Le disposizioni dei regolamenti interni e degli statuti degli enti pubblici non hanno valore normativo sicche' in sede di legittimita' sono denunciabili - ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. - soltanto per violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici dettati dall'art. 1362 e ss. c.c. (Fattispecie in tema di statuto del Fondo pensioni della Siae). Cassazione civile sez. lav., 24 ottobre 1998, n. 10581 Giust. civ. Mass. 1998,2171 In tema di interpretazione della disciplina collettiva, cui e' da equiparare sostanzialmente il regolamento per il personale di un ente pubblico economico (nella specie la Siae), la comune volonta' delle parti dev'essere desunta non gia' attraverso la ricostruzione della volonta' degli stipulanti, bensi' in funzione di cio' che nelle clausole appare obiettivamente voluto, sicche' l'elemento letterale del contratto e' il primo e fondamentale criterio per indagare quale sia stata la comune intenzione anzidetta, ai sensi dell'art. 1362 c.c., con conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri ermeneutici quando l'individuazione di essa sia consentita da espressioni testuali sufficientemente chiare. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a norma dell'art. 95 del regolamento del personale della Siae, ha ritenuto la computabilita' del lavoro straordinario prestato continuativamente nel trattamento di fine rapporto). Cassazione civile sez. lav., 13 giugno 1998, n. 5935 Giust. civ. Mass. 1998,1315 Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato deve considerarsi che i requisiti essenziali del rapporto di lavoro subordinato consistono nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro - potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attivita' di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attivita' lavorativa e nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale del beneficiario della prestazione, mentre altri elementi, come l'obbligo di un orario e l'incidenza del rischio economico dell'attivita' lavorativa, hanno carattere sussidiario e sono utilizzabili, ai fini della qualificazione del rapporto come autonomo o subordinato, specialmente quando nella fattispecie concreta non emergano elementi univoci a favore dell'una o dell'altra soluzione; la valutazione cosi' operata dal giudice di merito e' censurabile in sede di legittimita' limitandosi alla determinazione dei criteri astratti e generali da applicare al caso concreto, mentre costituisce apprezzamento di fatto come tale insindacabile in detta sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto in controversia nell'uno o nell'altro schema contrattuale. (Nella specie l'impugnata sentenza, cassata dalla S.C., aveva ritenuto la natura subordinata dell'attivita' di un agente della Siae). Cassazione civile sez. lav., 3 giugno 1998, n. 5464 Giust. civ. Mass. 1998,1206 Non integra il reato di cui all'art. 171 lett. B, l. 22 aprile 1941 n. 633 la radio - telediffusione di brani musicali riprodotti su supporti e non e' richiesta l'autorizzazione dell'autore e quindi della Siae, in ragione dell'avvenuto trasferimento dei diritti a favore dell'editore (diversamente, l'autorizzazione e' richiesta per l'esecuzione in pubblico e dal vivo dell'opera). Pretura Roma, 13 novembre 1997 Giur. it. 1999, 149 L'attestato di credito allegato alla domanda monitoria costituisce, ove compiutamente redatto dal funzionario autorizzato, indizio sufficiente dell'esistenza, dell'ammontare e dell'esigibilita' del credito azionato, sia nel procedimento sommario, che nel successivo giudizio di opposizione. Tribunale S.Remo, 10 ottobre 1997 Dir. autore 1999, 119 La Siae e' l'ente pubblico economico istituzionalmente investito della funzione, di interesse generale, di tutela della proprieta' intellettuale. Tribunale S.Remo, 10 ottobre 1997 Dir. autore 1999, 119 Non puo' considerarsi abusiva l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande esercitata senza la necessaria autorizzazione nel caso in cui in un locale si svolga una festa avente carattere privato, non soggetta ad autorizzazione o licenza da parte dell'amministrazione comunale ne' necessitante dell'iscrizione dell'esercente al R.E.C. (nel caso di specie si trattava di una festa organizzata dai genitori di alcuni ragazzi che festeggiavano il 18 compleanno, i quali avevano organizzato tutto, provvedendo anche alla richiesta di pagamento Siae, occupandosi altresi' dell'allestimento del buffet e della mescita delle bibite, si' che il bar del locale era rimasto chiuso, e il titolare dell'esercizio non aveva provveduto ad alcuna attivita' di somministrazione di bevande, limitandosi a rimanere all'interno del locale per una mera attivita' di vigilanza dei locali, non aperti al pubblico, potendovi accedere solo le persone invitate dai festeggiati, che avevano tra l'altro apposto all'entrata un cartello indicante "festa privata"). Pretura Terni, 23 dicembre 1997 Rass. giur. umbra 1998, 447 L'attestato di credito, redatto dalla Siae ai sensi dell'art. 164 n. 3 l. n. 633 del 1941 e dell'art. 32 del regolamento di esecuzione di cui al d.P.R. n. 1842 del 1962, costituisce prova sufficiente dell'ammontare del credito per diritti d'autore sulle utilizzazioni, mediante radio e/o televisione, di opere musicali affidate alla tutela della stessa, allorquando indichi un maniera specifica i periodi cui le singole utilizzazioni si riferiscono ed i corrispondenti compensi. Tribunale Torino, 18 giugno 1997 Dir. autore 1998, 369 Il diritto esclusivo dell'autore di utilizzazione economica dell'opera in ogni sua forma, e il mandato esclusivo "ex lege" conferito per delega alla Siae non possono trovare un limite nell'art. 70 l. autore, quando la riproduzione di opere (nella specie arte figurativa) sia effettuata per finalita' diverse da quelle critiche, di insegnamento, o prettamente culturali, specificamente previste all'art. 70 l. autore. Pretura Torino, 23 maggio 1997 Giur. it. 1998,1192 nota (GELATO) La certificazione del funzionario della Siae concernente somme di cui l'Ente si pretenda creditore per l'utilizzazione in trasmissioni radio di brani musicali del repertorio amministrato per conto degli autori non e' conforme al disposto degli art. 635 e 642 c.p.c. in relazione all'art. 164 l. n. 633 del 1941 e pertanto non consente l'emissione di decreto ingiuntivo ne' tanto meno la concessione dell'esecuzione provvisoria dello stesso. Tribunale Alba, 14 ottobre 1997 Giur. merito 1998, 2 nota (MIGLIERINA) L'art. 2 d.l. 26 gennaio 1996 1987 n. 9, conv. nella l. 27 marzo 1987 n. 121, prevede che alla vendita e al noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche, non contrassegnate dalla Siae ai sensi della l. 22 aprile 1941 n. 633, si applicano "quoad poenam", le norme della l. 20 luglio 1985 n. 400, sicche', dalla chiara dizione del testo normativo e dal manifesto obiettivo perseguito dal legislatore, si ricava che il contrassegno Siae deve essere apposto sulla "videocassetta riproducente l'opera cinematografica destinata alla vendita o al noleggio. Il precetto normativo deve, pero', considerarsi rispettato anche se l'apposizione sia effettuata sulla custodia della videocassetta ove la stessa presenti inequivoci dati di identificazione dell'opera cinematografica riprodotta nel supporto in essa inserito e sia confezionata in modo da garantire il sicuro collegamento tra tale opera e la custodia ad essa destinata. Risponde, quindi, del reato chi usa un contenitore munito del contrassegno Siae che non abbia sicuro riferimento all'opera cinematografica riprodotta nella videocassetta in esso inserita, poiche' in tale ipotesi, non e' assicurata l'osservanza del precetto inteso a proteggere l diritto d'autore. Cassazione penale sez. III, 9 maggio 1997, n. 5559 Riv. trim. dir. pen. economia 1997,1378 (s.m.) Giust. pen. 1998,II, 501 (s.m.) Il reato di detenzione per la vendita di videocassette prive del marchio della Siae non e' stato depenalizzato dall'art. 20 d.l. 16 novembre 1994 n. 685; tale decreto, con l'art. 17, ha introdotto nella l. 22 aprile 1941 n. 633 - contenente disposizioni sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - l'art. 171 ter che al comma 1, lett. a) e c) riproduce le norme formalmente abrogate della l. 29 luglio 1981 n. 406 e 20 luglio 1985 n. 400. Cassazione penale sez. III, 23 maggio 1997, n. 2162 Riv. trim. dir. pen. economia 1997,1378 (s.m.) Giust. pen. 1998,II, 312 (s.m.) -Conforme- Corte appello Milano, 5 febbraio 1998 Dir. autore 1998, 215 -Conforme- Pretura Roma, 6 febbraio 1998 Dir. autore 1998, 224 E' configurabile il reato di cui all'art. 171, comma 1, lett. b), l. 22 aprile 1941 n. 633 nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti private radiofoniche o televisive - di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico senza il consenso dell'autore e, per esso, della Siae. (Nel ribadire il principio, affermato da costante giurisprudenza di legittimita', la S.C. ha rigettato i motivi di ricorso con i quali si deduceva il "carattere globale" del contratto di edizione musicale, nel senso che con esso, in ogni caso, l'editore - produttore dei supporti fonografici acquisterebbe tutti i diritti di utilizzazione dell'opera e tutti i diritti economici dell'autore, la cui titolarita', quindi, non sarebbe riferibile a quest'ultimo ne' alla Siae; la distinzione tra "opere" ed "esecuzione di opere", che non andrebbero confuse, poiche' soltanto all'"opera" inerisce la riserva dei diritti dell'autore; la prospettazione che sarebbe prevalente il diritto di radiodiffusione sugli interessi dei singoli autori delle opere ricomprese nella programmazione radiofonica e la considerazione che la programmazione radiodiffusa sarebbe opera collettiva dell'esercente, titolare (quanto ad essa) di un suo proprio diritto d'autore; le previsioni dell'art. 171 l. n. 633 del 1941 non sarebbero applicabili alla radiodiffusione; l'ingiusta condanna al risarcimento in favore della Siae, poiche' l'autore, da essa rappresentato, non avrebbe alcun diritto di utilizzazione economica del supporto in seguito alla stipula del contratto di edizione musicale con l'editore produttore. La S.C. ha dichiarato, altresi', la manifesta infondatezza di varie questioni di legittimita' costituzionale di alcune norme della l. n. 633 del 1941 - prospettate in riferimento soprattutto all'art. 3 cost, sul rilievo della violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza - richiamando in proposito decisioni con le quali la Consulta si era gia' pronunciata in materia. Cassazione penale sez. III, 28 febbraio 1997, n. 5506 Riv. trim. dir. pen. economia 1998, 283 (s.m.) -Conforme- Cassazione penale sez. III, 28 novembre 1997, n. 1758 Giust. pen. 1998,II, 488 La diffusione di sistemi di riproduzione di opere create per il circuito televisivo e per quello cinematografico, a mezzo di videocassette, ha imposto la necessita' di proteggere - pure sotto il profilo penale - i diritti d'autore anche in tali campi e, cosi', e' intervenuto il d.lg. 16 novembre 1994 n. 685, che ha aggiunto alla l. 22 aprile 1941 n. 633 l'art. 171 ter, il quale, nel prevedere come reato le indicate condotte, ha compreso, quale oggetto materiale di esse, le opere destinate al circuito cinematografico e a quello televisivo, estendendo la punibilita' alla vendita ed al noleggio di videocassette, musicassette o altri supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento non contrassegnate dalla Siae. Si e', cosi', rimasti nel campo delle riproduzioni magnetiche, ampliato alle opere visive, diverso da quello degli elaboratori elettronici e dei loro prodotti, la cui duplicazione avviene sulla base di programmi applicativi che siano stati inseriti nella memoria del computer, vale a dire con procedimento di tipo elettronico, assolutamente diverso da quello magnetico, sicche' l'applicazione, alla riproduzione abusiva o duplicazione di tali programmi, della disciplina dettata dalle norme prima richiamate, potrebbe avvenire solo in via di interpretazione estensiva di tipo analogico, che, in materia penale, non e' pero' consentita. Cassazione penale sez. III, 4 luglio 1997, n. 8236 Riv. trim. dir. pen. economia 1998, 281 (s.m.) Non costituisce reato ai sensi dell'art. 171 ter della l. n. 633/41 l'attivita' di vendita o noleggio di videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla Siae ai sensi della sopracitata legge e del regolamento di esecuzione, in quanto non essendo stata ancora emanata la norma regolamentare necessaria per la integrazione della fattispecie, la Siae non ha alcun titolo per stabilire ed imporre le forme, i tempi e le modalita', secondo i quali i suddetti materiali vanno contrassegnati. Cassazione penale sez. II, 4 marzo 1997 Cass. pen. 1998,1756 nota (BALDANZA) Riv. dir. ind. 1998,I, -Conforme- Cassazione penale sez. III, 10 febbraio 1998, n. 3419 Riv. pen. 1998, 464 L'attestato di credito sottoscritto da un direttore di sede della Siae (Ente pubblico economico avente quale fine istituzionale la tutela degli autori delle opere protette) rappresenta nel giudizio di opposizione, per la peculiare natura pubblica dell'organo che lo ha emesso, senza dubbio un indizio probatorio e riveste "fede privilegiata" sufficiente in ordine sia all'esistenza che all'ammontare del credito. Giudice di pace Caltanissetta, 2 ottobre 1997 Dir. autore 1998, 383 Il valore probatorio dell'attestato di credito allegato alla domanda monitoria della Siae e' esplicitamente riconosciuto dall'art. 164 n. 3 l.d.A. La forza probante di tale documento permane anche nel successivo giudizio di opposizione. Pretura Menaggio, 19 giugno 1997 Dir. autore 1998, 376 Le deliberazioni della Societa' Italiana degli Autori ed Editori (Siae) relative alla determinazione generale dei criteri per la ripartizione dei proventi acquisiti costituiscono, in quanto disciplinanti una delle funzioni demandate all'ente pubblico dall'art. 180 della l. n. 633 del 1941, emanazione dell'attivita' amministrativa posta in essere nell'esercizio del potere di autorganizzazione dell'ente e non hanno, quindi, l'efficacia di ledere direttamente i diritti soggettivi dei terzi prima della loro applicazione in concreto. Ne consegue che l'azione con la quale si chieda l'annullamento di tali deliberazioni appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Nella specie, alcune associazioni avevano chiesto ed ottenuto dal giudice amministrativo l'annullamento della deliberazione con la quale il presidente della Siae aveva modificato la precedente ordinanza relativa al sistema di ripartizione dei proventi per diritti di autore, riguardanti opere musicali eseguite dal vivo. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha respinto il ricorso della Siae, la quale sosteneva che le questioni sottoposte al giudice amministrativo erano attinenti a diritti soggettivi e dovevano essere sottoposte alla giurisdizione dell'a.g.o.). Cassazione civile sez. un., 19 marzo 1997, n. 2431 Riv. dir. ind. 1998,II, 106 nota (VAGLIO) Non va accolta la domanda dell'autore, aderente alla Siae, volta al pagamento di diritti per esecuzioni musicali indicate in programmi la cui irregolarita' sia stata contestata e, percio', esclusi dalle operazioni di ripartizione. Tribunale Roma, 7 febbraio 1997 Dir. autore 1998, 93 I proventi per pubblicita' corrisposti da sponsor in occasione di manifestazioni sportive in luogo aperto (nella specie, gara automobilistica disputata su un percorso aperto) sono soggetti al pagamento dell'imposta spettacoli. Dopo la trasmissione dei processi verbali di accertamento della Siae agli uffici del registro la Siae si spoglia di qualsiasi competenza in materia di imposta spettacoli e diviene un soggetto carente di legittimazione passiva nei giudizi promossi dai contribuenti contro i verbali degli uffici del registro e le iscrizioni al ruolo esattoriale. Gli accertatori della Siae sono pubblici ufficiali e i verbali da essi redatti in materia di imposta spettacoli sono atti pubblici (art. 2700 c.c.) con tutte le conseguenze circa la loro efficacia probatoria. Corte appello Torino, 13 febbraio 1997 Dir. autore 1998, 75 La condotta di colui che non applica i contrassegni imposti dalla Siae non risulta pienamente individuata dalla norma incriminatrice; rimane pertanto indispensabile, per statuire le concrete modalita' di esecuzione dell'obbligo, l'emanazione dell'ulteriore atto precettivo di cui e' individuata dalla legge la fonte. Cassazione penale sez. III, 16 maggio 1997, n. 2090 Studium Juris 1998, 321 Riv. dir. ind. 1998,I, 337 Riv. trim. dir. pen. economia 1998, 282 (s.m.) -Conforme- Cassazione penale 12 luglio 1997 Dir. autore 1998, 106 nota (CARLOTTI) -Conforme- Cassazione penale sez. II, 16 ottobre 1997 Dir. autore 1998, 106 nota (CARLOTTI) -Conforme- Cassazione penale sez. III, 10 febbraio 1998, n. 451 Studium Juris 1998,1128 La certificazione del funzionario della Siae concernente somme di cui l'Ente si pretenda creditore per l'utilizzazione in trasmissioni radio di brani musicali del repertorio amministrato per conto degli autori non e' conforme al disposto degli art. 635 e 642 c.p.c. in relazione all'art. 164 l. n. 633 del 1941 e pertanto non consente l'emissione di decreto ingiuntivo ne' tanto meno la concessione dell'esecuzione provvisoria dello stesso. Tribunale Alba, 14 ottobre 1997 Giur. merito 1998, 2 nota (MIGLIERINA) In materia di tutela del diritto di autore, finche' non venga emanata la norma destinata ad integrare la previsione contenuta nell'art. 171 ter comma 1 lett. c), della l. n. 633 del 1941, l'azione di colui che non applica "su compact disc" detenuti per la vendita i contrassegni imposti dalla Siae non e' tipica nel senso che non corrisponde alla peculiare forma di aggressione del bene tutelato contenuta nel modello legale e non configura pertanto un illecito penale. Cassazione penale sez. III, 16 maggio 1997, n. 2090 Riv. pen. 1997, 920 L'effettivita' dei singoli atti di gestione della Siae, in cui si concreta l'attivita' economica organizzata ad impresa, come attivita' dell'organizzazione determina, in capo agli aventi diritto alla ripartizione dei proventi delle opere dell'ingegno, un diritto soggettivo. Cassazione civile sez. un., 19 marzo 1997, n. 2431 Giur. it. 1997,I,1,1414 Le ordinanze del Presidente della Siae che determinano la ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto, come atti di carattere generale e di indirizzo, quindi attivita' di organizzazione, determinano nei confronti dei soggetti interessati una posizione di interesse legittimo, conoscibile dalla giurisdizione amministrativa. Cassazione civile sez. un., 19 marzo 1997, n. 2431 Giur. it. 1997,I,1,1414 Le deliberazioni della Societa' Italiana degli Autori ed Editori (Siae) relative alla determinazione generale dei criteri per la ripartizione dei proventi acquisiti costituiscono, in quanto disciplinanti una delle funzioni demandate all'ente pubblico dall'art. 180 della l. n. 633 del 1941, emanazione dell'attivita' amministrativa posta in essere nell'esercizio del potere di autorganizzazione dell'ente e non hanno, quindi, l'efficacia di ledere direttamente i diritti soggettivi dei terzi prima della loro applicazione in concreto. Ne consegue che l'azione con la quale si chieda l'annullamento di tali deliberazioni appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Nella specie, alcune associazioni avevano chiesto ed ottenuto dal giudice amministrativo l'annullamento della deliberazione con la quale il presidente della Siae aveva modificato la precedente ordinanza relativa al sistema di ripartizione dei proventi per diritti di autore, riguardanti opere musicali eseguite dal vivo. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha respinto il ricorso della Siae, la quale sosteneva che le questioni sottoposte al giudice amministrativo erano attinenti a diritti soggettivi e dovevano essere sottoposte alla giurisdizione dell'a.g.o.). Cassazione civile sez. un., 19 marzo 1997, n. 2431 Giust. civ. Mass. 1997, 418 Dir. autore 1997, 202 nota (TOMASELLI, AMENDOLA) Foro it. 1997,I,3639 Il diritto derivante dall'utilizzazione economica dell'opera, riconducibile all'autore, e' sicuramente assistito dal privilegio generale ex art. 2751 n. 2 c.c., perche' ha natura di compenso per la prestazione di un'opera dell'ingegno. Il privilegio puo' disconoscersi anche quando il diritto patrimoniale dell'autore venga fatto valere dalla Siae. Tribunale Treviso, 8 marzo 1997 Dir. autore 1997, 386 Caratteristica peculiare della sponsorizzazione e' la stretta connessione tra la promozione dello sponsor e lo spettacolo. Mentre l'ordinario contratto di pubblicita', di cui la sponsorizzazione costituisce fattispecie atipica, trova nello spettacolo una mera occasione, con la sponsorizzazione si realizza un abbinamento costante con il soggetto sponsorizzato per cui lo sponsor trae direttamente dallo spettacolo dei vantaggi di autopromozione che ne fanno un fruitore, vale a dire un utilizzatore, anche se in un senso differente dallo spettatore. I proventi da sponsorizzazione percepiti dall'organizzatore costituiscono, pertanto, al pari delle altre entrate, base di calcolo dei diritti d'autore dovuti alla Siae. Corte appello Bologna, 27 marzo 1997 Dir. autore 1997, 482 nota (DELEDDA) La societa' italiana autori e editori (Siae) ha natura di ente pubblico che attende alla tutela economica e giuridica delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi; deve pertanto ritenersi, ai sensi degli art. 91 ss. c.p.p., ente esponenziale di detti interessi e quindi legittimata, come tale, a costituirsi parte civile in un processo penale e, comunque, ad operare a sollecitazione di un giudizio per violazione della normativa sul diritto di autore, giacche' a tali violazioni segue spesso un danno economico diretto. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto la legittimazione della Siae ad impugnare il decreto di archiviazione - relativo ad ipotesi di violazione della l. 22 aprile 1941 n. 633 - adottato dal giudice per le indagini preliminari in mancanza della notifica ad essa societa', che ne aveva formulato apposita istanza, della richiesta del p.m.). Cassazione penale sez. II, 27 settembre 1995, n. 3886 Riv. pen. economia 1997, 253 La Siae e' legittimata, ai sensi dell'art. 180 l.d.A., a richiedere il pagamento dei compensi spettanti agli autori delle opere teleradiodiffuse, nonche' ad avvalersi, in caso di inadempimento, della procedura ingiuntiva in virtu' della previsione contenuta nell'art. 164 n. 3 l.d.A. l'attestazione di credito al funzionario della Siae, oltre a costituire prova idonea in sede monitoria, e' anche prova sufficiente dell'ammontare del credito nel giudizio di merito. Tribunale Trento, 20 giugno 1996 Dir. autore 1998, 355 Non sussiste alcun obbligo di legge per la Siae di tenere un repertorio delle opere utilizzate e di consentirne la consultazione. Tribunale Trento, 31 dicembre 1996 Dir. autore 1998,196, 359 In virtu' della previsione contenuta nell'art. 164 l. n. 633 del 1941, la Siae puo' legittimamente attivare il procedimento monitorio sulla base dell'attestazione di credito formalizzata dal funzionario all'uopo autorizzato. Tale documento, in quanto proveniente da ente soggetto a vigilanza dello Stato, costituisce prova scritta privilegiata ex art. 635, e, pertanto, obbliga il giudice a concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo ex art. 642 c.p.c.; esso mantiene, inoltre, la propria attitudine probatoria anche nel giudizio ordinario instaurato a seguito dell'opposizione. Tribunale Trento, 31 dicembre 1996 Dir. autore 1998,196, 359 La societa' italiana autori e editori (Siae) ha natura di ente pubblico che attende alla tutela economica e giuridica delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi; deve pertanto ritenersi, ai sensi degli art. 91 ss. c.p.p., ente esponenziale di detti interessi e quindi legittimata, come tale, a costituirsi parte civile in un processo penale e, comunque, ad operare a sollecitazione di un giudizio per violazione della normativa sul diritto di autore, giacche' a tali violazioni segue spesso un danno economico diretto. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto la legittimazione della Siae ad impugnare il decreto di archiviazione - relativo ad ipotesi di violazione della l. 22 aprile 1941 n. 633 - adottato dal giudice per le indagini preliminari in mancanza della notifica ad essa societa', che ne aveva formulato apposita istanza, della richiesta del p.m.). Cassazione penale sez. II, 27 settembre 1995, n. 3886 Riv. pen. economia 1997, 253 Non sono dovuti dalla Siae allo Stato gli interessi sulle giacenze medie delle riscossioni nelle more del loro versamento a termine di convenzione, in ordine ad esercizi, in cui e' verosimile che il trattenimento senza interesse delle somme incassate prima del termine stabilito per il versamento risultasse giustificato dai costi sostenuti per l'espletamento del servizio e quindi concorresse con gli aggi a determinare il generale equilibrio dell'assetto economico del rapporto, fatta salva la competenza del giudice di primo grado ad accertare definitivamente se gli interessi che risultano invece versati, corrispondano ad una riconduzione alla equita' del rapporto contrattuale. Corte Conti sez. riun., 19 novembre 1996, n. 72/A Riv. corte conti 1997,fasc. 1, 50 La pubblicazione di un catalogo contenente la riproduzione fotografica di opere d'arte inserite in una mostra e' idonea a fondare la pretesa della Siae di riscuotere i diritti di riproduzione spettanti agli autori, in quanto l'art. 13 l. n. 633 del 1941 non vieta solo la moltiplicazione di copie fisicamente identiche all'originale, ma protegge l'utilizzazione economica che puo' effettuare l'autore mediante qualunque altro tipo di moltiplicazione dell'opera in grado d'inserirsi nel mercato della riproduzione; ne' l'indicata riproduzione, allorche' sia integrale e non limitata a particolari delle opere medesime, quale che sia la scala adottata nella proporzione rispetto agli originali, integra alcune delle ipotesi di utilizzazione libera, previste, in via di eccezione al regime ordinario dell'esclusiva, dall'art. 70 della citata legge. Cassazione civile sez. I, 19 dicembre 1996, n. 11343 Giust. civ. 1997,I,1603 nota (ALBERTINI) Riv. dir. ind. 1997,II, 75 nota (CHIMIENTI) Dir. industriale 1997, 437 nota (MORRETTA) Foro it. 1997,I,2555 Giur. it. 1997,I,1,1194 nota (ACCORNERO) La cessione da parte dell'autore di un'opera protetta ai sensi della l. n. 633 del 1941 del diritto di riprodurre la propria opera su disco e di commercializzarla non comprende anche il diritto di radiodiffonderla, per il principio di indipendenza tra i vari tipi di utilizzazione economica (art. 19 e 61 l. n. 633 del 1941). E' pertanto necessario il consenso dell'autore in caso di radiodiffusione della sua opera mediante l'utilizzazione dei dischi in commercio. L'attestazione di credito proveniente dalla Siae ex art. 164 l.d.a. rappresenta prova sufficiente dell'ammontare del credito per diritti d'autore. Pretura Roma, 18 dicembre 1995 Dir. autore 1997, 512 La cessione da parte dell'autore del diritto di riprodurre la propria opera su disco o analogo supporto e di commercializzarla non comprende anche il diritto di radiodiffonderla per il principio di indipendenza tra i vari diritti di utilizzazione economica (art. 19 e 61 l. n. 633 del 1941). Pertanto, in caso di radiodiffusione di un'opera incisa su disco o analogo supporto, vengono in considerazione da un lato il diritto dell'autore dell'opera radiodiffusa ad autorizzare tale forma di utilizzazione e a percepire il relativo compenso (diritto esclusivo di diffondere ex art. 16 l.d.a.), dall'altro il diritto del produttore del supporto utilizzato nella radiodiffusione alla corresponsione di un compenso in quanto con la radiodiffusione si sfrutta il risultato della sua attivita' industriale (diritto connesso ex art. 72 l.d.a.). L'attestazione del credito del funzionario Siae designato dal legale rappresentante costituisce prova sufficiente per determinare la somma dovuta. Tribunale Roma, 29 aprile 1996 Dir. autore 1997, 506 Non sussiste il reato di abusiva riproduzione di prodotti fonografici di cui all'art. 1 l. n. 406 del 1981 nell'ipotesi di riproduzione di opere musicali altrui per radiodiffonderle senza il consenso dell'autore o della Siae in quanto l'art. 79 l. n. 633 del 1941 attribuisce all'esercente il servizio di radiodiffusione il diritto esclusivo di utilizzazione dei dischi fonografici o di altri apparecchi analoghi per nuove trasmissioni o nuove registrazioni. Corte appello Trento, 15 novembre 1995 Giust. pen. 1997,II, 199 nota (RIGHINI) La riproduzione di opere musicali altrui da utilizzare all'interno di un messaggio pubblicitario radiodiffuso senza il consenso dell'autore o della Siae viola il divieto di cui all'art. 1 l. n. 406 del 1981 essendo fatto a fini di lucro. Cassazione penale sez. III, 4 giugno 1996, n. 6941 Giust. pen. 1997,II, 198 nota (RIGHINI) Foro it. 1997,II, 780 Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 e' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti private radiofoniche o televisive - di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore e per esso della Siae; la disposizione indicata menziona la diffusione mediante altoparlante azionato in pubblico non per delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa rientra nella previsione normativa. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorsi con i quali si sosteneva invece che il reato di "diffusione di opere musicali" e' reato di impossibile commissione, perche' la radiodiffusione puo' avere per oggetto le esecuzioni, opere di artisti esecutori e diverse l'una dall'altra, mentre l'opera consistente in segni grafici non puo' essere diffusa, ma solo eseguita: equiparando la diffusione dell'esecuzione alla diffusione dell'opera si violerebbe l'art. 1 c.p.). Cassazione penale sez. III, 10 luglio 1995, n. 2735 Cass. pen. 1997,1118 (s.m.) Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 e' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti private radiofoniche o televisive - di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore e, per esso, della Siae; la disposizione indicata menziona la diffusione mediante altoparlante azionato in pubblico non per delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa rientra nella previsione normativa. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso con il quale si sosteneva che la diffusione dell'opera e' reato di impossibile commissione perche' l'opera musicale si diffonde con le stampe, mentre la radiodiffusione puo' avere per oggetto solo la esecuzione (opera di artisti esecutori), mentre l'opera consistente in segni grafici non puo' essere diffusa, ma solo eseguita). Cassazione penale sez. III, 12 dicembre 1995, n. 1607 Cass. pen. 1997,1116 (s.m.) Giust. pen. 1997,II, 42 Riv. trim. dir. pen. economia 1996,1402 (s.m.) Lo schema di regolamento diretto a regolare il concreto funzionamento del pubblico registro per la cinematografia presso la Siae - introdotto dall'art. 22 comma 4 d.l. 14 gennaio 1994 n. 26 conv. dalla l. 1 marzo 1994 n. 153 - nel disciplinare le ipotesi di annullamento o di cancellazione di una trascrizione (errore materiale o provvedimento dell'autorita' giudiziaria) deve chiarire se tale annullamento o cancellazione va disposto necessariamente su richiesta di parte ovvero possa essere disposto anche d'ufficio con correlato obbligo (in quest'ultimo caso) di darne comunicazione agli interessati. Consiglio Stato a. gen., 16 maggio 1996, n. 79 Cons. Stato 1997,I,1286 (s.m.) Lo schema di regolamento diretto a regolare il concreto funzionamento del pubblico registro per la cinematografia presso la Siae - introdotto dall'art. 22 comma 4 d.l. 14 gennaio 1994 n. 26 conv. dalla l. 1 marzo 1994 n. 153 - in sede di disciplina delle formalita' conseguenti alla esecuzione della trascrizione dell'atto e all'attestazione da rilasciarsi alla parte o alle parti che l'hanno richiesta, deve specificare se il termine minimo di 7 giorni per la richiesta restituzione a mano del duplo della nota di trascrizione rappresenta il termine massimo entro il quale il conservatore del pubblico registro e' obbligato a eseguire la trascrizione (nel qual caso va chiarito che il termine di 7 giorni e' il termine massimo entro il quale il conservatore deve eseguire la trascrizione, decorso il quale sorge il diritto del richiedente ad ottenere il duplo della nota di trascrizione con l'attestazione della avvenuta trascrizione ovvero con la indicazione dei motivi della mancata annotazione), ovvero se il termine si riferisce solo alla possibilita' di richiedere il rilascio del duplo della nota di trascrizione, restando al conservatore un ulteriore margine di tempo per eseguirla e quindi per soddisfare la richiesta (nel quale caso va stabilito il termine massimo entro il quale la trascrizione deve essere effettuata). Consiglio Stato a. gen., 16 maggio 1996, n. 79 Cons. Stato 1997,I,1286 (s.m.) Lo schema di regolamento diretto a disciplinare il concreto funzionamento del pubblico registro per la cinematografia presso la iae - introdotto dall'art. 22 comma 4 d.l. 14 gennaio 1994 n. 26 conv. dalla l. 1 marzo 1994 n. 153 - non puo', da un punto di vista logico, prevedere al contempo la tenuta del protocollo generale attraverso mezzi informatici e la vidimazione in ogni foglio a cura di un notaio o da parte del tribunale. Consiglio Stato a. gen., 16 maggio 1996, n. 79 Cons. Stato 1997,I,1286 (s.m.) Non potendo la graduazione delle trascrizioni essere affidata alla scelta discrezionale del funzionario preposto ovvero al caso, lo schema di regolamento teso a regolare il concreto funzionamento del pubblico registro per la cinematografia presso la Siae - introdotto dall'art. 22 comma 4 d.l. 14 gennaio 1994 n. 26 conv. dalla l. 1 marzo 1994 n. 153 - deve disciplinare, in sede di trascrizione degli atti inviati a mezzo posta e di relativa iscrizione con numero d'ordine successivo, l'ipotesi (dato che la posta viene spesso recapitata in unico contesto) di una possibile ricezione coeva di piu' domande di trascrizione. Consiglio Stato a. gen., 16 maggio 1996, n. 79 Cons. Stato 1997,I,1286 (s.m.) Lo schema di regolamento diretto a disciplinare il concreto funzionamento del pubblico registro per la cinematografia presso la iae - introdotto dall'art. 22 comma 4 d.l. 14 gennaio 1994 n. 26 conv. dalla l. 1 marzo 1994 - non deve prevedere, in sede di procedura di iscrizione dell'opera filmica e di modalita' di trascrizione degli atti che ad essa si riferiscono, deroghe all'obbligo di indicare nella nota di trascrizione degli atti da trascrivere la condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione testamentaria. Consiglio Stato a. gen., 16 maggio 1996, n. 79 Cons. Stato 1997,I,1286 (s.m.) E' legittima la sospensione della liquidazione di un conto per diritti d'autore ove risultino irregolarita' nella programmazione di brani musicali non eseguiti. Tribunale Roma, 11 giugno 1996 Dir. autore 1996, 430 Gli importi corrisposti per l'organizzazione di spettacoli musicali sono soggetti al pagamento dei diritti di autore e dell'imposta spettacoli. Non vi puo' essere dubbio che la misura percentuale del compenso da attribuire all'autore deve fare riferimento al complesso delle somme incassate dall'impresario in dipendenza dell'utilizzazione dell'opera. Tribunale Milano, 6 giugno 1996 Dir. autore 1996, 426 L'ammontare complessivo degli importi di diritto di autore ripartiti dalla Siae agli aventi diritto, in quanto rapportato all'elevato ammontare degli incassi per diritto di autore, sembra caratterizzare l'Italia per l'alto livello di protezione degli autori ed editori rispetto alla protezione accordata in altri Paesi europei. A tali elevati incassi devono corrispondere regole di ripartizione che garantiscano una effettiva tutela agli aventi diritto. I nuovi criteri di ripartizione comunicati dalla Siae, determinando un sensibile miglioramento della tutela effettiva accordata agli autori i cui brani musicali sono eseguiti nelle discoteche, possono giustificare i compensi richiesti dalla Siae. Garante concorr. mercato 28 luglio 1995, n. 3195 Dir. autore 1997, 48 nota (MARABINI) Lo schema di regolamento diretto a disciplinare il concreto funzionamento del pubblico registro per la cinematografia presso la iae - introdotto dall'art. 22 comma 4 d.l. 14 gennaio 1994 n. 26 conv. dalla l. 1 marzo 1994 - non deve prevedere, in sede di procedura di iscrizione dell'opera filmica e di modalita' di trascrizione degli atti che ad essa si riferiscono, deroghe all'obbligo di indicare nella nota di trascrizione degli atti da trascrivere la condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione testamentaria. Consiglio Stato a. gen., 16 maggio 1996, n. 79 Cons. Stato 1997,I,1286 (s.m.) E' legittima la sospensione della liquidazione di un conto per diritti d'autore ove risultino irregolarita' nella programmazione di brani musicali non eseguiti. Tribunale Roma, 11 giugno 1996 Dir. autore 1996, 430 Gli importi corrisposti per l'organizzazione di spettacoli musicali sono soggetti al pagamento dei diritti di autore e dell'imposta spettacoli. Non vi puo' essere dubbio che la misura percentuale del compenso da attribuire all'autore deve fare riferimento al complesso delle somme incassate dall'impresario in dipendenza dell'utilizzazione dell' opera. Tribunale Milano, 6 giugno 1996 Dir. autore 1996, 426 L'ammontare complessivo degli importi di diritto di autore ripartiti dalla Siae agli aventi diritto, in quanto rapportato all'elevato ammontare degli incassi per diritto di autore, sembra caratterizzare l'Italia per l' alto livello di protezione degli autori ed editori rispetto alla protezione accordata in altri Paesi europei. A tali elevati incassi devono corrispondere regole di ripartizione che garantiscano una effettiva tutela agli aventi diritto. I nuovi criteri di ripartizione comunicati dalla Siae, determinando un sensibile miglioramento della tutela effettiva accordata agli autori i cui brani musicali sono eseguiti nelle discoteche, possono giustificare i compensi richiesti dalla Siae. Garante concorr. mercato 28 luglio 1995, n. 3195 Dir. autore 1997, 48 nota (MARABINI) La Siae e' affidataria di interesse pubblico (protezione del diritto d' autore in occasione della rappresentazione e dell'utilizzazione in pubblico delle opere protette); si trova in posizione di monopolio legale e la esclusiva dell'attivita' e' a cio' funzionale; in virtu' della esclusiva "ex lege" l'ente detiene una posizione dominante sul relativo mercato nazionale. Un'impresa di tal fatta e' esentata ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge antitrust dal rispetto delle norme nazionali a tutela della concorrenza e del mercato solo qualora il comportamento oggetto di valutazione nella sua specifica manifestazione ed in rapporto alla concreta fattispecie di volta in volta esaminata, risulti l'unico comprovato e possibile mezzo per conseguire le finalita' istituzionali dell 'ente. Garante concorr. mercato 28 luglio 1995, n. 3195 Dir. autore 1997, 48 nota (MARABINI) La Siae quale entita' che esercita una attivita' economica (ossia l' intermediazione dei diritti d'autore, favorendo transazioni che comportano lo sfruttamento commerciale delle opere) e' impresa e, in quanto tale, indipendentemente dalla natura giuridica pubblica, e' soggetto rilevante per la normativa in materia di concorrenza. Garante concorr. mercato 28 luglio 1995, n. 3195 Dir. autore 1997, 48 nota (MARABINI) Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda con la quale la societa' italiana autori ed editori (Siae) chieda accertarsi che la propria gestione finanziaria non e' soggetta al controllo della Corte dei conti, trattandosi di controversia nella quale il predetto ente fa valere il proprio diritto soggettivo a non essere compreso nella sfera giuridica che gli appartiene e a non subire i controlli di cui agli art. 4 e 9 l. 21 marzo 1958 n. 259, non potendo la posizione dell'ente medesimo considerarsi degradata ad interesse legittimo solo perche' sussiste la possibilita' in astratto che esso rientri nell'ambito soggettivo di applicazione della citata legge. Cassazione civile sez. un., 9 agosto 1996, n. 7327 Dir. autore 1997, 35 E' infondata la q.l.c. dell'art. 3, comma 2, d.P.R. n. 640 del 1972, sotto il profilo che esso innoverebbe la disciplina anteriore (l. 26 novembre 1955 n. 1109), contro il disposto dell'art. 7, comma 2, n. 6, l. 9 ottobre 1971 n. 825, contenente la delega al Governo per la riforma tributaria, che prevedeva soltanto un intervento di armonizzazione con gli altri tributi e di razionalizzazione delle aliquote. Gia' nella precedente disciplina, infatti, esisteva la figura dell'"introito lordo totale", riguardo alla quale la stessa Corte di cassazione, a Sezioni unite, ha affermato il duplice principio che "debitore dell' imposta e' l'impresario" e che la predetta globalita' comprende "tutte e complessivamente le percezioni ottenute o presuntivamente ottenibili dall'impresario per ogni spettacolo o intrattenimento". Cassazione civile sez. I, 19 gennaio 1996, n. 428 GT Riv. giur. trib. 1997, 35 nota (GIOVANARDI) -Conforme- Cassazione civile sez. I, 19 gennaio 1996, n. 429 GT Riv. giur. trib. 1997, 32 nota (GIOVANARDI) E' punibile a titolo di tentativo di frode ex art. 4 n. 1, (ora lett. a) l. 7 agosto 1982 n. 516 la detenzione, in un ripiano sotto la cassa di una discoteca, di biglietti di ingresso gia' utilizzati, privi di matrice, consegnati ai clienti, consentendosi in tal modo l'evasione dell' i.v.a. e dei diritti Siae, in quanto, non restando le matrici a riprova della loro vendita, l'ammontare dell'incasso e il numero dei biglietti venduti nella serata non risultano determinabili in maniera reale. Cassazione penale sez. III, 4 aprile 1996, n. 3323 Dir. e prat. trib. 1997,II, 558 nota (ROMANELLI) La societa' italiana autori e editori (Siae) ha natura di ente pubblico che attende alla tutela economica e giuridica delle opere dell' ingegno e dei diritti connessi; deve pertanto ritenersi, ai sensi degli art. 91 c.p.p., ente esponenziale di detti interessi e quindi legittimata, come tale, a costituirsi parte civile in un processo penale e, comunque, ad operare a sollecitazione di un giudizio per violazione della normativa sul diritto di autore, giacche' a tali violazioni segue spesso un danno economico diretto. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto la legittimazione della Siae ad impugnare il decreto di archiviazione - relativo ad ipotesi di violazione della l. 22 aprile 1941 n. 633 - adottato dal giudice per le indagini preliminari in mancanza della notifica ad essa societa', che ne aveva formulato apposita istanza, della richiesta del p.m.). Cassazione penale sez. II, 27 settembre 1995, n. 3886 Cass. pen. 1997,1106 (s.m.) Riv. trim. dir. pen. economia 1996,1404 (s.m.) E' responsabile ed e' tenuto al risarcimento dei danni chi, senza consenso dell'avente diritto originario, autorizza la sostituzione della colonna musicale di un'opera cinematografica. Va rigettata la richiesta nei confronti della Siae di pagamento di diritti da questa accantonati in attesa della conclusione della controversia tra le parti. Tribunale Roma, 9 dicembre 1995 Dir. autore 1996, 258 I crediti per diritti d'autore dovuti per l'utilizzazione, nel corso di trattamenti danzanti, di opere musicali tutelate dalla Siae, devono essere ammessi al passivo per il competente grado privilegiato di cui all' art. 2751 bis n. 2 c.c., trattandosi di crediti fatti valere dall'ente per conto degli autori associati qualificabili come prestatori d'opera intellettuale. Risulta applicabile la compensazione ex art. 56 l. fall. tra i crediti insinuati e le somme versate dalla societa' fallita a titolo di deposito cauzionale. Tribunale Catania, 26 luglio 1993 Dir. autore 1996, 328 L'emissione e la consegna alla Siae di assegni per il pagamento di diritti d'autore poi risultati privi di provvista e protestati non configura, in mancanza di dimostrazione di concorde volonta' delle parti di estinguere l'obbligazione precedente, novazione oggettiva, con conseguente estinzione di tale precedente obbligazione, neanche in caso di rilascio di fatture emesse dalla Siae e quietanzate. In conseguenza, il credito permane per l'originario titolo di compensi per diritti d'autore e conserva il diritto al riconoscimento del privilegio. Tribunale Ravenna, 20 novembre 1992 Dir. autore 1996, 326 La pubblicazione di un catalogo contenente la riproduzione fotografica di opere d'arte inserite in una mostra e' idonea a fondare la pretesa della Siae di riscuotere i diritti di riproduzione spettanti agli autori, in quanto l'art. 13 della l. n. 633 del 1941 non vieta solo la moltiplicazione di copie fisicamente identiche all' originale, ma protegge la utilizzazione economica che puo' effettuare l'autore anche mediante qualunque altro tipo di moltiplicazione dell 'opera in grado d'inserirsi nel mercato della riproduzione, ne' l' indicata riproduzione, allorche' sia integrale e non limitata a particolari delle opere medesime, quale che sia la scala adottata nella proporzione rispetto agli originali, integra alcuna delle ipotesi di utilizzazione libera, previste in via di eccezione al regime ordinario dell'esclusiva dall'art. 70 della citata legge. Cassazione civile sez. I, 19 dicembre 1996, n. 11343 Giust. civ. Mass. 1996,1769 L'art. 1 l. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto di autore menziona le opere protette con disposizione esemplificativa e non tassativa, sicche' la protezione puo' estendersi anche ad opere diverse da quelle indicate. Per quanto concerne le videocassette riproducenti opere cinematografiche destinate alla messa in commercio, tale estensione e' avvenuta con legge, in quanto con l'art. 1 l. 27 marzo 1987, n. 121, in materia di distribuzione commerciale, e' stato voluto il controllo della Siae per contrastare il fenomeno della pirateria cinematografica allo scopo di garantire la trasparenza del mercato e la legittimita' della circolazione dei prodotti audiovisivi. Cassazione penale sez. III, 5 maggio 1995, n. 6469 Cass. pen. 1996,3445 (s.m.) L'autore di brani musicali deve essere ritenuto prestatore d'opera intellettuale, a prescindere dalla esistenza, o meno, di una preventiva commissione dell'opera da parte di soggetti terzi e della ripetuta utilizzazione dell'opera, essendo configurabile il prodotto dell' ingegno come bene a fruibilita' reiterata. I proventi derivanti dalla utilizzazione delle opere dell'ingegno rientrano quindi nella piu' ampia categoria a cui l'art. 2751 bis n. 2 c.c. riconosce natura di crediti privilegiati. Tale natura permane anche ove tali crediti vengano fatti valere dalla Siae, quale mandataria senza rappresentanza, in nome proprio, ma nell'interesse degli autori tutelati. Tribunale Grosseto, 30 aprile 1991 Dir. autore 1996, 245 Il contratto con cui si cedono i diritti di utilizzazione di un'opera musicale non e' assimilabile al contratto di edizione per le stampe e, pertanto, al primo non e' applicabile il termine ventennale previsto dall'art. 122 l. dir. autore. In tale contratto il corrispettivo spettante all'autore puo' essere determinato in una quota dei proventi relativi ai diritti di esecuzione e di riproduzione fenomeccanica percepiti dalla Siae sia in Italia che all'estero. Tribunale Milano, 6 febbraio 1995 Dir. autore 1996, 329 Il diritto esclusivo di radiodiffusione dell'opera tutelata dal diritto di autore riservato dalla legge all'autore (art. 16 l. dir. autore) va distinto dal diritto connesso del produttore fonografico al compenso ove il disco sia utilizzato in radio o televisione (art. 73 l. cit.). La Siae e' legittimata alla percezione dei compensi per diritto di autore, in caso di radiodiffusione dell'opera, sia che l'autore si sia riservato tale diritto, sia che lo abbia ceduto all'editore musicale. Tribunale Venezia, 12 aprile 1996 Dir. autore 1996, 333 Il reato di cui all'art. 171, comma 1, lett. b), della l. 22 aprile 1941 n. 633, e' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti private radiofoniche o televisive - di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore e per esso della Siae. La disposizione indicata menziona la diffusione mediante altoparlante azionato in pubblico non per delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa rientra nella previsione normativa. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorsi con i quali si sosteneva invece che il reato di "diffusione di opere musicali" e' reato di impossibile commissione, perche' la radiodiffusione puo' avere per oggetto le esecuzioni, opere di artisti esecutori e diverse l' una dall'altra, mentre l'opera consistente in segni grafici non puo' essere diffusa, ma solo eseguita: equiparando la diffusione dell'esecuzione alla diffusione dell'opera si violerebbe l'art. 1 c.p.). Cassazione penale sez. III, 10 luglio 1995, n. 2735 Giust. pen. 1996,II, 720 (s.m.) L'art. 1 l. 22 aprile 1941 n. 633, sul diritto di autore menziona le opere protette con disposizione esemplificativa e non tassativa, sicche' la protezione puo' estendersi anche ad opere diverse da quelle indicate. Per quanto concerne le videocassette riproducenti opere cinematografiche destinate alla messa in commercio, tale estensione e' avvenuta con legge, in quanto con l'art. 1 l. 27 marzo 1987 n. 121, in materia di distribuzione commerciale e' stato voluto il controllo della Siae per contrastare il fenomeno della pirateria cinematografica allo scopo di garantire la trasparenza del mercato e la legittimita' della circolazione dei prodotti audiovisivi. Cassazione penale sez. III, 5 maggio 1995, n. 6469 Riv. trim. dir. pen. economia 1996, 682 (s.m.) Il compenso dei diritti d'autore richiesti dalla Siae avviene in regime di monopolio comportando un effetto restrittivo sulla circolazione delle opere d'ingegno nel mercato unico e rientrando cosi' nell'ambito delle misure di effetto equivalente, vietate dall'art. 30 del trattato. Pretura Tivoli, 21 febbraio 1996 Riv. pen. 1996, 620 Ai fini della sussistenza del reato di vendita o noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche non contrassegnate dalla Siae, di cui all'art. 2 d.l. 26 gennaio 1987 n. 9 conv. nella l. 27 marzo 1987 n. 121, non e' richiesta la destinazione al circuito cinematografico o televisivo. Tanto si ricava dalla chiara dizione impiegata dal legislatore e dal manifesto obiettivo da lui perseguito, quale si ricava dai lavori preparatori, di combattere il diffuso abusivismo nella vendita e nel noleggio delle videocassette, a prescindere dall'ulteriore problema se le videocassette noleggiate o vendute riproducessero opere cinematografiche destinate o non al circuito cinematografico o televisivo. Cassazione penale sez. III, 20 maggio 1994 Riv. trim. dir. pen. economia 1996, 401 (s.m.) Cass. pen. 1996,3757 (s.m.) Risponde del reato p. e p. dall'art. 171 lett. b) della l. n. 633 del 1941, il gestore dei impianto radiofonico che abbia diffuso composizioni musicali registrate su dischi senza la preventiva autorizzazione dei loro autori, e per essi della Siae, che non puo' considerarsi autore delle opere trasmesse dall'emittente da lui gestita, stante l'inapplicabilita ' dell'art. 7 l. n. 633 del 1941 e dell'art. 11 d.lgs 16 novembre 1994 n. 685, finalizzato esclusivamente alla tutela delle emissioni originali, di cui l'imprenditore sia anche produttore, ne ' puo' ritenersi che l'eventuale cessione del diritto di riproduzione, o distribuzione comprenda anche quello di esecuzione pubblica o radiodiffusione Cassazione penale sez. III, 3 novembre 1995, n. 11943 Riv. pen. 1996, 186 La disposizione di cui all'art. 1 l. 20 luglio 1985 n. 400, che punisce l'abusiva duplicazione, riproduzione e vendita delle opere cinematografiche o televisive, tutela il diritto dell'autore, del produttore e quello della SIAE a percepire i proventi derivanti dall' utilizzazione economica delle opere dell'ingegno contro le illecite riproduzioni delle opere realizzate da terzi a fini commerciali; esula pertanto dall'oggetto penale l'interesse finanziario dello Stato. Tale non puo' infatti qualificarsi l'interesse economico della SIAE a percepire i proventi suddetti, giacche', pur essendo divenuta ente pubblico ed avendo anche assunto il compito di riscuotere diritti erariali sugli spettacoli e sui trattenimenti pubblici, la SIAE e' interessata quale soggetto passivo del reato in parola solo quale percettore di proventi privati. In altri termini la norma penale mira esclusivamente a tutelare i diritti privati derivanti dalla utilizzazione delle opere dell'ingegno, anche se in occasione di tale utilizzazione lo Stato riscuote entrate di carattere tributario; ne consegue, escluso il carattere finanziario del reato, che ai fatti commessi anteriormente alla data della sua efficacia e' applicabile l'amnistia di cui al d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75. Cassazione penale sez. III, 22 febbraio 1994 Cass. pen. 1996,1579 (s.m.) La legittimazione attiva della Siae in processi penali relativi ad abusiva riproduzione di opere tutelate va ammessa in relazione al reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), poiche' per la natura del reato le relative condotte sono produttive di danno per la Siae. La legittimazione va invece esclusa per le contestazioni relative al reato di ricettazione. Tribunale Bologna, 14 novembre 1995 Dir. autore 1996, 123 nota (GUIDO) La Siae ha natura di ente pubblico economico ed esercita un'attivita' imprenditoriale, intrattenendo rapporti di mandato con gli autori ed editori che ritengono di avvalersi della sua opera. Consiglio Stato sez. VI, 1 marzo 1996, n. 297 Cons. Stato 1996,I, 450 (s.m.) Giur. it. 1996,III,1, 408 Cons. Stato 1996,II,1843 nota (BALDANZA) L'applicabilita', in linea di principio, dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. al credito per diritti d'autore, fatti valere dalla Siae, e' pacifica e si basa sulla non contestabile qualificabilita' dell'autore come prestatore d'opera intellettuale. La riconoscibilita' del privilegio sussiste anche per le utilizzazioni dell'opera non concomitanti alla sua creazione. Tribunale Savona, 28 maggio 1991 Dir. autore 1996, 246 La Siae, quale sostituto processuale ex art. 81 c.p.c. degli autori tutelati, e' legittimata a far valere il diritto di credito degli stessi per le utilizzazioni delle composizioni musicali dai medesimi create. A tale credito deve essere riconosciuta natura privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c. Tribunale Alessandria, 16 marzo 1991 Dir. autore 1996, 243 L'opera filmica a contenuto osceno, che puo' avere il nullaosta alla proiezione in pubblico con limitazione per i minori e che comunque e' proiettata nelle sale cosiddette "a luci rosse" e' anch'essa protetta dal diritto di autore e soggetta al controllo della Siae sulla sua diffusione. (Fattispecie relativa a detenzione in esercizio commerciale per la vendita e il noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche dal contenuto pornografico prive di contrassegno Siae). Cassazione penale sez. III, 5 maggio 1995, n. 6469 Riv. trim. dir. pen. economia 1996, 682 (s.m.) Cass. pen. 1996,3445 (s.m.) In tema di tutela delle opere dell'ingegno, alla Siae spetta, in via esclusiva, l'attivita' di intermediazione per l'utilizzazione economica delle stesse, mediante la percezione dei proventi derivanti dalla relativa utilizzazione. Pertanto, ai fini della costituzione di parte civile, la Siae non e' tenuta alla specifica dimostrazione della sussistenza del titolo risarcitorio, ove sia stata accertata l'abusiva riproduzione dell'opera. (Fattispecie relativa alla detenzione, a fine di vendita, di musicassette abusivamente riprodotte, prive del contrassegno Siae). Cassazione penale sez. III, 24 aprile 1995, n. 6895 Cass. pen. 1996,3446 (s.m.) Riv. trim. dir. pen. economia 1996, 399 (s.m.) Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda con la quale la Societa' Italiana Autori ed Editori (Siae) chieda accertarsi che la propria gestione finanziaria non e' soggetta al controllo della Corte dei Conti, trattandosi di controversia nella quale il predetto ente fa valere il proprio diritto soggettivo a non essere compreso nella sfera giuridica che gli appartiene e a non subire i controlli di cui agli art. 4 e 9 l. 21 marzo 1958 n. 259, non potendo la posizione dell'ente medesimo considerarsi degradata ad interesse legittimo solo perche' sussiste la possibilita' in astratto che esso rientri nell'ambito soggettivo di applicazione della citata legge. Cassazione civile sez. un., 9 agosto 1996, n. 7327 Giust. civ. Mass. 1996,1140 Riv. corte conti 1996,fasc. 4, 253 Giust. civ. 1996,I,3193 nota (TRIPALDI) Integra il delitto di cui all'art. 470 c.p. (vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione) la fraudolenta utilizzazione di una riproduzione fotografica di un contrassegno originale. (Fattispecie relativa alla vendita di videocassette recanti sul frontespizio la riproduzione fotografica del contrassegno della Siae). Cassazione penale sez. V, 16 febbraio 1995, n. 3998 Cass. pen. 1996,1843 (s.m.) Riv. trim. dir. pen. economia 1996, 399 (s.m.) Riv. polizia 1996, 801 Giust. pen. 1996,II, 371 (s.m.) A norma dell'art. 74 c.p.p., la S.I.A.E. (Societa' Italiana Autori ed Editori), quale ente statutariamente deputato alla tutela delle opere dell' ingegno e dei diritti connessi, e' legittimata a costituirsi parte civile solo in relazione alla messa in commercio di cassette illecitamente riprodotte, in violazione dell'art. 1 della l. 20 luglio 1985, n. 400 (che contiene norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche), non anche in relazione al delitto di ricettazione, che lede solo gli interessi patrimoniali individuali delle singole vittime del reato presupposto. Cassazione penale sez. III, 2 luglio 1993 Cass. pen. 1996,1906 (s.m.) Non sussiste il diritto di accesso ai cataloghi e ai repertori conservati dalla Siae da parte di una societa' titolare di diritti patrimoniali su opere musicali ricomprese in detti cataloghi, non avendo questi natura di atti di organizzazione della Siae stessa. Consiglio Stato sez. VI, 1 marzo 1996, n. 297 Cons. Stato 1996,I, 450 (s.m.) Giur. it. 1996,III,1, 408 Cons. Stato 1996,II,1843 nota (BALDANZA) In tema di diffusione di opere musicali senza autorizzazione SIAE, i videoclips, pur partecipando di caratteri propri delle opere cinematografiche e delle incisioni musicali, per la loro originalita' si distinguono dalle stesse e, a differenza dal lavoro cinematografico, la composizione musicale ha gia' - in genere - un proprio mercato, mentre non sussiste una autonomia dell'apparato visivo, funzionale rispetto al primo; la diffusione televisiva costituisce, poi, un supporto importante per il successo del brano musicale e da' origine ad un prodotto nuovo proprio in forza delle immagini, con la conseguenza che la loro riproduzione e diffusione senza autorizzazione non integra estremi di reato (nella specie art. 171 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 ed art. 1 e 2 l. 29 luglio 1981 n. 406). Cassazione penale sez. III, 11 giugno 1993 Dir. autore 1995, 306 (s.m.) Ai fini della sostituzione della musica originale della colonna sonora di un'opera cinematografica e' necessario il consenso da parte del titolare dei diritti sulla detta opera (nella specie, produttore straniero o distributore per l'Italia). La semplice dichiarazione alla Siae della colonna musicale di un film risonorizzato non e' sufficiente ai fini del pagamento dei diritti di autore (in relazione alla proiezione del film) se non risulti che la musica sia stata effettivamente eseguita nella proiezione del film. Tribunale Roma, 10 luglio 1995 Dir. autore 1995, 612 Il credito per risarcimento danni da utilizzazione (nella specie, radiodiffusione) illecita di opera protetta dal diritto di autore, credito risultante da attestato Siae in quanto credito di valore, va rivalutato. Cassazione civile sez. I, 6 maggio 1995, n. 4981 Dir. autore 1995, 439 La diffusione attraverso la radio e la televisione di opere musicali incise su supporto meccanico senza il consenso dell'autore e, per esso, della S.I.A.E. configura il reato di cui all'art. 171 lett. b) legge n. 633 del 1941. La distinzione tra opere ed "esecuzione di opere" e' del tutto irrilevante ai fini della configurazione del reato di diffusione abusiva. L'art. 16 legge n. 633 del 1941 definisce il concetto di diffusione comprendendovi anche la "radiodiffusione" intesa come uno dei mezzi di diffusione a distanza dell'opera dell'ingegno. Il requisito della "pubblicita'" richiamato dall'art. 15 legge n. 633 del 1941 si riferisce unicamente ai casi di recitazione, esecuzione, rappresentazione, e non anche a quelli di diffusione e radiodiffusione. Il regime speciale di deroga al consenso di cui agli art. 52-55 e 60 legge n. 633 del 1941 e' previsto esclusivamente a favore dell'ente pubblico esercente il diritto di diffusione e non si estende alle emittenti private. Corte appello Genova, 7 dicembre 1994 Dir. autore 1995, 294 La radiodiffusione, dal vivo o mediante disco, di opere tutelate dalla Siae (repertorio italiano e repertorio straniero rappresentato dalla Siae in forza di accordi con societa' di autori degli altri paesi) costituisce illecito civile e penale se effettuata in difetto di autorizzazione e con diniego di corresponsione del dovuto compenso. Tribunale Bolzano, 3 maggio 1994 Dir. autore 1995, 260 In tema di tutela del diritto di autore, essendo il diritto di riprodurre l'opera su apparecchio meccanico e quello di radiodiffondere separati e distinti, e' punibile anche la sola violazione di quest'ultimo. Pertanto e' configurabile il reato di cui all' art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 nell'ipotesi di diffusione, dagli studi di emittenti private radiofoniche o televisive, di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore o, per esso, della Siae. Tribunale Bologna, 10 febbraio 1995 Cass. pen. 1995,3537 nota (PALLADINO) Ai fini della sussistenza del reato di vendita o noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche non contrassegnate dalla Siae, di cui all'art. 2 del d.l. 26 gennaio 1987, n. 9 convertito nella l. 27 marzo 1987, n. 121, non e' richiesta la destinazione al circuito cinematografico o televisivo. Tanto si ricava dalla chiara dizione impiegata dal legislatore e dal manifesto obiettivo da lui perseguito, quale si ricava dai lavori preparatori, di combattere il diffuso abusivismo della vendita e del noleggio delle videocassette, a prescindere dall'ulteriore problema se le videocassette noleggiate o vendute riproducessero opere cinematografiche destinate o non al circuito cinematografico o televisivo. Cassazione penale sez. III, 20 maggio 1994 Riv. pen. 1995,1197 Giust. pen. 1995,II, 582 (s.m.) L'art. 2 d.l. 26 gennaio 1987, n. 9, convertito in l. 27 marzo 1987, n. 121, stabilisce che la vendita o il noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche, non contrassegnate dalla S.I.A.E. ai sensi della l. 22 aprile 1941, n. 633, sono assoggettati alle norme della l. 20 luglio 1985, n. 400. Pertanto le sanzioni penali in quest'ultima contenute sono estese alla riproduzione o alla duplicazione di dette videocassette, anche se effettuate in modo "non abusivo", ma senza il contrassegno S.I.A.E.. Cassazione penale sez. III, 16 giugno 1994 Cass. pen. 1995,3054 (s.m.) Mass. pen. cass. 1995,fasc. 11, 95 In caso di vendita o di noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche senza il contrassegno S.I.A.E., e' irrilevante la caduta dell'opera in pubblico dominio. L'art. 2 l. 27 marzo 1987, n. 121 dispone, introducendo un reato del tutto nuovo, che tali condotte sono assoggettate alle disposizioni della l. 20 luglio 1985, n. 400 e detto riferimento ha efficacia solo quoad poenam e non quoad delictum; tale disciplina ha la funzione non gia' di garantire il pagamento dei c.d. diritti d' autore, in relazione al quale l'attivita' illecita e' prevista come diverso reato dall'art. 1 predetta l. n. 400 del 1985, bensi' quella di tutelare l'acquirente ed il noleggiante del prodotto sia in riferimento alla genuinita' dell'opera sia alla legittimita' della provenienza. Cassazione penale sez. IV, 2 dicembre 1993 Cass. pen. 1995,2258 (s.m.) Giust. pen. 1994,II, 469 -Conforme- Cassazione penale sez. III, 17 febbraio 1993 Cass. pen. 1995, 154 (s.m.) In tema di diffusione di opere musicali senza autorizzazione SIAE, i videoclips, pur partecipando di caratteri propri delle opere cinematografiche e delle incisioni musicali, per la loro originalita' si distinguono dalle stesse. A differenza del lavoro cinematografico, la composizione musicale ha gia' - in genere - un proprio mercato, mentre non sussiste una autonomia dell'apparato visivo, funzionale rispetto al primo. La diffusione televisiva costituisce poi un supporto importante per il successo del brano musicale e da' origine ad un prodotto nuovo proprio in forza delle immagini. La loro riproduzione e diffusione senza autorizzazione non integra estremi di reato (nella specie art. 171 lett. b) l. 22 aprile 1941, n. 633 ed artt. 1 e 2 l. 29 luglio 1981 n. 406). Non sono applicabili i criteri analogici, espressamente richiamati negli artt. 2 e 3 della citata legge n. 633 del 1941, poiche' questa previsione si riferisce unicamente ai rapporti patrimoniali tra le parti, ma non puo' comportare un ampliamento del contenuto della disposizione penale. Cassazione penale sez. III, 11 giugno 1993 Cass. pen. 1995, 155 (s.m.) Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941, n. 633 e ' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti private radiofoniche o televisive - di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore o, per esso, della SIAE. Infatti la disposizione citata menziona l'ipotesi della radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico non per delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa rientra nella previsione normativa. Cassazione penale sez. III, 3 novembre 1992 Cass. pen. 1995, 152 (s.m.) Le norme che prevedono l'esercizio di funzioni amministrative connesse alla registrazione di opere letterarie non sono preordinate solo alla tutela degli interessi degli autori e dei concessionari dei relativi diritti ma, piu' in generale, all'interesse pubblico ad una corretta ed adeguata pubblicita' delle opere medesime; pertanto, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia inerente al diniego di registrazione di pubblicazioni nel rispetto delle modalita' di cui alla l. 22 aprile 1941 n. 633. T.A.R. Lazio sez. I, 27 dicembre 1993, n. 1827 Dir. autore 1995, 322 La societa' italiana degli autori ed editori, oltre alla attivita' di intermediazione per uniformare e razionalizzare l'utilizzazione economica del diritto di autore, attua anche la tutela del diritto medesimo e puo' assumere attivita' di accertamento e riscossione di tributi. Consiglio Stato sez. VI, 19 gennaio 1995, n. 41 Dir. autore 1995, 307 La disciplina legislativa vigente in tema di rilascio di contrassegni da parte Siae per la tutela delle opere su supporti sonori o audiovisivi attribuisce alla Siae poteri di preventiva, seppur sommaria, istruttoria, prima del rilascio del contrassegno. Per le opere cinematografiche, non affidate alla diretta protezione della Siae (come, invece, le opere musicali), l'istruttoria puo' effettuarsi sulla base di idonea documentazione o di dichiarazione di responsabilita'. Tribunale Roma, 29 maggio 1995 Dir. autore 1995, 604 L'art. 2 d.l. 26 gennaio 1987 n. 9 convertito nella l. 27 marzo 1987 n. 121, attribuisce alla Siae, rispetto al rilascio del contrassegno per videocassette riproducenti opere cinematografiche, poteri di preventiva, ancorche' sommaria, istruttoria (da effettuarsi, evidentemente, sulla base della esibizione, da parte degli interessati, di idonea documentazione o di una dichiarazione di responsabilita', trattandosi di opere, come esattamente quelle cinematografiche, non affidate alla tutela diretta della medesima Siae), cosicche' appare del tutto giustificato il rifiuto opposto, come nella specie, al rilascio dei contrassegni la' dove non sia accertato, ma risulti anzi apertamente contestato, il diritto della parte richiedente. Tribunale Roma, 17 febbraio 1995 Dir. autore 1995, 591 L'autore di un'opera protetta dal diritto di autore allorquando ne autorizza la riproduzione su disco e la relativa commercializzazione non si spoglia, per cio', degli altri diritti esclusivi che la legge gli riconosce e, tra essi, il diritto di radiodiffusione, per il principio di indipendenza tra i vari diritti. Corte appello Venezia, 25 novembre 1994 Dir. autore 1995, 559 La Siae non e' tenuta ad esibire o far consultare il repertorio delle opere da essa tutelate non esistendo alcuna norma che la obblighi in proposito ne' a tenere un registro pubblico di tali opere. Corte appello Venezia, 25 novembre 1994 Dir. autore 1995, 559 Il diniego della Siae di accettare in tutela un'opera, in quanto carente di elementi richiesti perche' formi oggetto di diritto di autore, non e' qualificabile come atto amministrativo, ed e' sottoposto alla giurisdizione del giudice ordinario, in caso di controversia. Cassazione civile sez. un., 28 ottobre 1994, n. 8880 Dir. autore 1995, 557 Dall'annullamento delle norme statutarie della Siae concernenti l' elezione delle commissioni di sezione deriva la caducazione "ex tunc" degli organi nominati in base alle norme annullate, delle relative delibere da questi adottate e dei provvedimenti adottati sulla base di quelle stesse delibere, stante il rapporto di necessaria conseguenzialita' fra gli atti annullati e quelli emanati su tale unico presupposto e, quindi, l'automatica caducazione di questi ultimi come ulteriore effetto dei primi. Consiglio Stato sez. VI, 27 ottobre 1994, n. 1571 Giust. civ. 1995,I, 846 Giur. it. 1995,III,1, 118 A norma dell'art. 74 c.p.p., la Siae (Societa' italiana autori ed editori), quale ente statutariamente deputato alla tutela delle opere dell' ingegno e dei diritti connessi, e' legittimata a costituirsi parte civile solo in relazione alla messa in commercio di cassette illecitamente riprodotte, in violazione dell'art. 1 della l. 20 luglio 1985 n. 400 (che contiene norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche), non anche in relazione al delitto di ricettazione, che lede solo gli interessi patrimoniali individuali delle singole vittime del reato presupposto. Cassazione penale sez. III, 2 luglio 1993 Mass. pen. cass. 1994,fasc. 2, 103 Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge n. 93 del 1992, in relazione ai principi della costituzione e, in particolare, al suo art. 3. La norma della legge n. 93 del 1992 neppure e' incompatibile con il trattato comunitario, tenuto conto del disposto dell'art. 36 di esso. Tribunale Milano, 19 giugno 1995 Dir. autore 1995, 454 La legittimazione della Siae ad agire in giudizio a difesa del diritto sulla copia privata si riconnette al potere-dovere di riscossione, attribuito all'ente dalla legge n. 93 del 1992 art. 3. La funzione di stampo pubblicistico assegnata alla Siae nella riscossione del compenso non fa che affermare la legittimita' di iniziative dell'ente volte a razionalizzare la raccolta del prelievo attraverso la fissazione di prassi comportamentali uniformi a tutela, in definitiva, degli stessi obbligati, o, per lo meno, dell'esigenza di pari trattamento dei medesimi. Tribunale Milano, 19 giugno 1995 Dir. autore 1995, 454 Concorrono a realizzare il notevole incremento delle dimensioni della gestione patrimoniale della Siae l'ingente massa dei titoli bancari e postali, cui sono direttamente ricollegabili la maggior parte dei proventi patrimoniali (interessi attivi) iscritti a bilancio, il progressivo incremento degli immobili di proprieta', il cui acquisto, favorito anche dalla elevata liquidita' della gestione, risulta, peraltro, in gran parte, giustificato da esigenze di funzionalita' delle sedi periferiche. Corte Conti sez. con. Enti, 28 gennaio 1994, n. 56 Riv. corte conti 1994,fasc. 6, 62 (s.m.) Foro amm. 1995,1752 (s.m.) Negli esercizi di riferimento ha contribuito ad un elevato grado di efficienza della situazione economico-gestionale della Siae il considerevole incremento degli incassi pressoche' riscontrabili in tutti i settori amministrativi, principalmente nel servizio di riscossione svolto per conto dello Stato e della regione siciliana il cui andamento e' stato favorevolmente influenzato dall'aumento di talune aliquote di imposta e da una piu' capillare organizzazione del servizio. Corte Conti sez. con. Enti, 28 gennaio 1994, n. 56 Riv. corte conti 1994,fasc. 6, 62 (s.m.) Foro amm. 1995,1752 (s.m.) Contrasta con l'art. 1 del decreto presidenziale di scioglimento degli organi della Siae il mantenimento in servizio del direttore generale, oltre il limite massimo di eta' previsto dal regolamento, non solo quale dipendente, ma anche come organo societario giacche' tale disposizione, nello statuire la cessazione delle rispettive funzioni di tutti gli organi di cui agli art. 30 e 58 dello statuto, non puo' non aver investito anche il direttore generale, espressamente contemplato tra gli organi dalla prima delle citate norme statutarie. Corte Conti sez. con. Enti, 28 gennaio 1994, n. 56 Riv. corte conti 1994,fasc. 6, 62 (s.m.) Foro amm. 1995,1752 (s.m.) L'esecuzione della sentenza n. 97 del 1992 del Consiglio di Stato che ha annullato le norme statutarie della Siae per la nomina delle commissioni di sezione e talune norme del regolamento del fondo di solidarieta' tra soci, in quanto inique e discriminatorie tra la categoria dei soci, da una parte, e quella degli iscritti dall'altra, esclusa da ogni responsabilita' gestoria, oltre che dal diritto di elettorato attivo e passivo, postula l'attuazione di un nuovo assetto statutario che tenga conto dell'esigenza di evitare, non solo, ogni discriminazione tra gli aderenti al sodalizio, assicurando una piu' ampia partecipazione della base associativa alle vicende gestorie di maggior rilievo nella vita dell'ente, ma altresi', ogni soluzione non coerente con la natura pubblicistica della Siae. Corte Conti sez. con. Enti, 28 gennaio 1994, n. 56 Riv. corte conti 1994,fasc. 6, 62 (s.m.) Foro amm. 1995,1752 (s.m.) L'esclusione della Siae, individuata dal Cipe tra gli enti pubblici da privatizzare, dalle procedure di trasformazione in S.p.A., necessita di apposito provvedimento legislativo che escluda dalla procedura in parola gli enti che non perseguano fini di lucro essendo incontestabile la natura di ente pubblico da riconoscere alla societa' in quanto direttamente discendente dall'E.I.D.A. - Ente italiano per il diritto d 'autore - qualificato come ente di diritto pubblico dal r.d. 24 agosto 1942 n. 1799 di approvazione dello statuto la cui denominazione fu modificata in Societa' italiana autori ed editori con d.l. 20 luglio 1945 n. 433. Corte Conti sez. con. Enti, 28 gennaio 1994, n. 56 Riv. corte conti 1994,fasc. 6, 62 (s.m.) Foro amm. 1995,1752 (s.m.) Il richiamato modulo di controllo, che costituisce momento propedeutico al controllo del parlamento, trova fondamento e giustificazione nella natura di ente economico della Siae, nella crescente incidenza degli introiti direttamente correlati agli incassi da accertamento e riscossione di tributi erariali costituenti forme di sovvenzioni indirette, nella necessita' di una costante verifica che i fini pubblici connessi all'ente siano effettivamente perseguiti e che le risorse, acquisite nell'attivita' gestoria, siano impiegate in conformita' all'ordinamento vigente e nelle esigenze di trasparenza ed imparzialita' caratterizzanti l'attivita' di gestione di qualunque ente pubblico. Corte Conti sez. con. Enti, 28 gennaio 1994, n. 56 Riv. corte conti 1994,fasc. 6, 62 (s.m.) Foro amm. 1995,1752 (s.m.) La persistente contestazione operata dalla Siae in ordine al proprio assoggettamento al controllo della Corte dei conti rende indilazionabile l'adozione di un provvedimento legislativo che, da una parte, elimini ogni residua perplessita' dell'ente circa la sussistenza di detto controllo e, dall'altra, assimili le procedure del controllo a quelle degli enti controllati secondo il modulo previsto dall'art. 12 della legge n. 259 del 1958 che consente l'accesso diretto del magistrato delegato al controllo alla documentazione contabile dell'ente. Corte Conti sez. con. Enti, 28 gennaio 1994, n. 56 Riv. corte conti 1994,fasc. 6, 62 (s.m.) Foro amm. 1995,1752 (s.m.) E' manifestamente infondata, avuto riguardo agli art. 2, 3 e 96 cost., la questione di legittimita' costituzionale della l. 22 aprile 1941 n. 633 art. 180, che ha trasformato autoritativamente la Siae in ente pubblico. Cassazione civile sez. un., 15 luglio 1993, n. 7841 Giur. it. 1995,I,1, 510 La posizione dell'iscritto alla Siae che chiede l'annullamento della disciplina statutaria e regolamentare non e' riconducibile al mero rapporto contrattuale, vantando l'iscritto una posizione soggettiva di interesse legittimo meritevole di tutela in relazione al modo di esplicarsi, tramite atti amministrativi generali e regolamentari, delle vicende interne della societa'. Consiglio Stato sez. VI, 27 ottobre 1994, n. 1571 Giust. civ. 1995,I, 846 Giur. it. 1995,III,1, 118 E' competente il giudice amministrativo a conoscere della impugnativa delle delibere del presidente della Siae modificative delle norme relative al riparto dei proventi della sezione musica; infatti, tale impugnativa e' diretta in primo luogo all'annullamento di atti a contenuto generale e regolamentare, immediatamente lesivi per quanto riguarda la discriminazione tra soci e iscritti nella determinazione della quota di riparto sui proventi per diritti d'autore, rivestendo invece i singoli atti di ripartizione carattere meramente conseguenziale. Consiglio Stato sez. VI, 27 ottobre 1994, n. 1571 Giust. civ. 1995,I, 846 Giur. it. 1995,III,1, 118 E' opera dell'ingegno di carattere creativo, tutelato quale diritto d' autore dagli art. 2575 ss. c.c. e dalla l. 22 aprile 1941 n. 733, la redazione del progetto unitario artistico-produttivo e dei dialoghi e del copione delle trasmissioni televisive relativi allo spettacolo del festival della canzone italiana. Pertanto, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia insorta tra coloro che si assumono autori e la SIAE in ordine al diniego, da parte della seconda, delle funzioni attribuitele dagli art. 180 ss. della citata legge. Cassazione civile sez. un., 28 ottobre 1994, n. 8880 Giust. civ. 1995,I, 408 La Siae ha natura di ente pubblico economico; qualora dunque un iscritto ordinario assuma illegittima la normativa statutaria avente quali destinatari i soci, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione dell'a.g.o., inerendo direttamente i provvedimenti generali adottati dall 'ente pubblico nell'esercizio dei propri poteri di autorganizzazione; pertanto rientra nella giurisdizione generale del giudice amministrativo di conoscere della legittimita' dello statuto della Siae e del regolamento del fondo di previdenza, nella parte in cui escludono gli iscritti ordinari dall'elettorato attivo e passivo in seno agli organi sociali, nonche' dal beneficio del trattamento previdenziale. Cassazione civile sez. un., 15 luglio 1993, n. 7841 Giur. it. 1995,I,1, 510 A norma dell'art. 74 c.p.p., la Siae (Societa' italiana autori ed editori), quale ente statutariamente deputato alla tutela delle opere dell' ingegno e dei diritti connessi, e' legittimata a costituirsi parte civile solo in relazione alla messa in commercio di cassette illecitamente riprodotte, in violazione dell'art. 1 della l. 20 luglio 1985 n. 400 (che contiene norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche), non anche in relazione al delitto di ricettazione, che lede solo gli interessi patrimoniali individuali delle singole vittime del reato presupposto. Cassazione penale sez. III, 2 luglio 1993 Mass. pen. cass. 1994,fasc. 2, 103 Ai fini della punibilita' del commercio di videocassette abusivamente duplicate, l'applicazione della legge n. 400 del 1985 e della successiva legge n. 121 del 1987, che rispettivamente sanzionano la riproduzione abusiva di opere cinematografiche (della quale la mancanza del contrassegno Siae puo' costituire un indizio probatorio) e la commercializzazione di videocassette non recanti il contrassegno Siae (che costituisce elemento materiale del reato), e' necessario che le opere originali siano destinate al circuito pubblico cinematografico e televisivo, costituendo la ragione dell'intervento penale attuato con le leggi predette la possibilita' di utilizzazione pubblica della creazione filmata. (Nella fattispecie il prevenuto, che commerciava videocassette sulla cui copertina il bollino Siae risultava fotografato, e' stato altresi' ritenuto responsabile del delitto di falso, ravvisato nell' attivita' di fotocopiatura dell'originale). Corte appello Torino, 20 aprile 1994 Riv. pen. 1994, 909 Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 e ' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti private radiofoniche o televisive - di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore o, per esso, della Siae. Infatti la disposizione citata menziona l'ipotesi della radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico non per delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisione che essa rientra nella previsione normativa. Cassazione penale sez. III, 3 novembre 1993 Mass. pen. cass. 1993,fasc. 11, 50 Il reato di cui all'art. 2 d.l. 26 gennaio 1987 n. 9, convertito nella l. 27 marzo 1987 n. 121, incrimina chi vende o noleggia videocassette riproducenti opere filmiche senza il contrassegno Siae indipendentemente dal fatto che l'opera sia caduta in pubblico dominio e, quindi, non siano dovuti diritti d'autore, all'esclusivo fine fi garantire il controllo e la trasparenza del mercato e la legittimita' della circolazione del prodotto audiovisivo. Il rinvio che l'indicata legge fa alle disposizioni relative alla cosiddetta pirateria cinematografica, cioe ' alla abusiva duplicazione di opere filmiche di cui alla l. 20 luglio 1985 n. 400, deve essere inteso "quoad poenam", cioe' al complesso delle disposizioni sanzionatorie, e non "quoad delictum". Cassazione penale sez. III, 17 febbraio 1993 Mass. pen. cass. 1993,fasc. 11, 13 La radiodiffusione, non autorizzata dall'autore o dalla Siae, di opere protette da parte di emittenti radio non integra reato qualora, in virtu' dell'assoluzione con sentenza passata in giudicato dell'imputata per episodi analoghi, sia da escludere la sussistenza del dolo richiesto per il perfezionamento di tale delitto. Pretura Trento, 21 maggio 1993 Foro it. 1994,II, 55 Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941, n. 633 e ' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti private radiofoniche o televisive - di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto necessario, senza il consenso dell'autore e per esso della S.I.A.E.; infatti la disposizione indicata menziona la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico non per delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa rientra nella previsione normativa. Cassazione penale sez. III, 17 dicembre 1992 Cass. pen. 1994,1335 (s.m.) Mass. pen. cass. 1993,fasc. 9, -Conforme- Cassazione penale sez. III, 17 giugno 1992 Giur. it. 1994,II, 222 Le ordinanze con le quali il presidente della Siae, sentita la commissione della competente sezione, dispone la ripartizione dei proventi per diritti d'autore riguardanti (nella specie) opere musicali eseguite dal vivo, hanno natura regolamentare. L' impugnazione delle stesse deliberazioni, pertanto, per vizi di legittimita' e' volta alla tutela di interessi legittimi, in applicazione della l. 22 aprile 1941 n. 633 art. 180. Consiglio Stato sez. VI, 27 ottobre 1994, n. 1571 Foro amm. 1994,fasc. 10 Cons. Stato 1994,I,1415 La legislazione sul diritto d'autore, essenzialmente ancorata alla l. 22 aprile 1941 n. 633 e al suo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 18 maggio 1942 n. 1369, si appalesa inadeguata ed ha bisogno di un notevole aggiornamento, anche in conseguenza di alcune decisioni dei giudici amministrativi che hanno travolto l'assetto statutario dell'ente; pertanto, si rende necessario ed urgente un intervento del legislatore per dare alla societa' italiana autori ed editori un nuovo assetto, che tenga conto dell'esigenza di evitare non solo ogni discriminazione tra gli aderenti al sodalizio, assicurando una partecipazione effettiva di tutti, sia pure in forma necessariamente graduale, alla gestione dello stesso, ma altresi' ogni soluzione non coerente con la vocazione pubblicistica della societa'. Corte Conti sez. con. Enti, 21 dicembre 1993, n. 56 Cons. Stato 1994,II,1004 (s.m.) L'art. 37 d.P.R. n. 640 del 1972 attribuisce anche agli accertatori Siae, muniti di speciale tessera di riconoscimento, la competenza per l' accertamento e la definizione delle violazioni alla normativa concernente le imposte sugli spettacoli. Ne consegue che e' indubbia la qualita' di pubblici ufficiali degli stessi. Corte appello Catanzaro, 18 marzo 1993 Dir. autore 1994, 122 Le funzioni dell'agente Siae non si esauriscono nel compito di garantire la percezione dei diritti spettanti agli autori, ma sono rivolte ad assicurare la percezione dei diritti che competono all' erario, con attivita' di controllo e di contestazione d' infrazioni. Ne deriva che lo stesso puo' essere considerato persona incaricata di pubblico servizio e quindi vero e proprio pubblico ufficiale. Cassazione penale sez. VI, 28 aprile 1993 Dir. autore 1994, 120 La necessita' di includere nel collegio dei revisori della Siae (Societa' italiana autori e editori) un magistrato della corte dei conti trova la propria fonte di legge nel r.d. 8 aprile 1939 n. 720, che espressamente qualifica tale magistrato "rappresentante" della corte; pertanto, poiche' all'atto del collocamento a riposo il magistrato della corte perde il proprio "status", e quindi non ha piu' il presupposto giuridico indispensabile per esercitare le funzioni di "rappresentante", e' illegittima la norma statutaria dell'ente che preveda la possibilita' di nomina nel predetto collegio di un magistrato anche a riposo. Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85 Riv. corte conti 1993,fasc. 4, 22 (s.m.) Al presidente ed ai componenti degli organi collegiali della Siae trova applicazione l'art. 6 comma 2 l. 24 gennaio 1978 n. 14 il quale espressamente dispone che la conferma in carica non puo' essere effettuata per piu' di due volte. Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85 Riv. corte conti 1993,fasc. 4, 22 (s.m.) E' illegittima la previsione statutaria in forza della quale l' iscrizione alla Siae comporta il conferimento in esclusiva alla societa' della protezione di tutte le opere sulle quali l'iscritto abbia o acquisti i diritti, trattandosi di disposizione modificativa del precedente statuto che confligge palesemente con l'art. 180 comma 4 l. 22 aprile 1941 n. 633 il quale, pur sancendo l'esclusivita' dei poteri della Siae, non pregiudica la facolta', spettante all'autore ed ai suoi aventi causa, di esercitare direttamente i diritti riconosciuti dalla legge. Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85 Riv. corte conti 1993,fasc. 4, 22 (s.m.) La Siae deve considerarsi ente pubblico economico, perche' esercita a scopo di lucro un'attivita' imprenditoriale retributiva nel campo della produzione di servizi; l'anzidetta natura giuridica, desumibile dalla l. 22 aprile 1941 n. 633, non e' superata dal d.l. 20 luglio 1945 n. 533, che si limita a cambiare la denominazione dell'ente. Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85 Riv. corte conti 1993,fasc. 4, 22 (s.m.) A seguito dell'entrata in vigore della l. 12 gennaio 1991 n. 13, l'atto approvativo di modifiche allo statuto della Siae (Societa' italiana autori ed editori) - gia' decreto reale ai sensi dell'art. 182 l. 22 aprile 1941 n. 633 e poi d.P.R. - deve essere emanato con decreto del presidente del consiglio dei ministri, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti in forza del testuale disposto dell' art. 3 legge n. 13 del 1991. Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85 Riv. corte conti 1993,fasc. 4, 22 (s.m.) La natura di ente economico della societa' italiana autori ed editori, la crescente incidenza degli introiti direttamente correlati agli incassi da accertamento e riscossione di tributi erariali, che costituiscono ormai, in ordine di grandezza, la fonte di entrata dell' ente ed, infine, le esigenze di trasparenza e imparzialita' cui deve essere sempre ispirata l'attivita' di gestione di un ente pubblico ancorche' economico come la Siae, depongono per la obbligatorieta' che l'ente sia sottoposto a controllo della Corte dei conti; pertanto, e' auspicabile un intervento del legislatore che, mentre elimini ogni residua perplessita' dell'ente circa la sussistenza di detto controllo, renda, nel contempo, piu' efficaci le procedure del controllo stesso, attraverso un processo di assimilazione delle stesse a quelle in vigore per gli enti assoggettati a controllo in base alla l. 21 marzo 1958 n. 259, secondo il modulo previsto dall'art. 12 della detta legge, che consenta l'accesso diretto del magistrato delegato al controllo della documentazione contabile dell'ente. Corte Conti sez. con. Enti, 21 dicembre 1993, n. 56 Cons. Stato 1994,II,1004 (s.m.) La controversia, con la quale gli organizzatori del "Festivale della canzone Italiana di Sanremo", deducendo che sia la redazione del progetto artistico produttivo sia i dialoghi ed i copioni elaborati per la trasmissione televisiva dello spettacolo possiedono i requisiti della creativita' e originalita', chiedono riconoscersi a tali opere la protezione prevista dalle norme sul diritto di autore (art. 2575 e ss. c.c. e legge n. 633 del 1941), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto oggetto immediato della pretesa e' il dritto soggettivo all'applicazione dell'indicata tutela, la quale e' dalla legge ricollegata esclusivamente alla creazione dell'opera, come particolare espressione del lavoro intellettuale, e tenuto conto, altresi', che il diniego della tutela medesima, da parte della SIAE, rappresenta, non gia' un atto amministrativo (di cui non ha il carattere di autorita'), bensi' un atto (negativo) di gestione posto in essere dal predetto ente pubblico economico nell'ambito di un rapporto di mandato. Cassazione civile sez. un., 28 ottobre 1994, n. 8880 Giust. civ. Mass. 1994,1298 (s.m.) Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda, avente ad oggetto il controllo sulla regolarita' di un concorso per la promozione del personale presso un ente pubblico economico (Siae), promossa da un concorrente pretermesso. Cassazione civile sez. un., 1 ottobre 1993, n. 9804 Foro it. 1994,I,1825 Resp. civ. e prev. 1994, 236 nota (CARANTA) L'avvenuta impugnazione innanzi al tribunale amministrativo regionale del decreto di commissariamento di un ente pubblico economico (Siae), che si assume elusiva di un precedente giudicato amministrativo, non vale a precludere l'instaurazione del ricorso per l'esecuzione del giudicato, fondato proprio su detto atto elusivo. Consiglio Stato sez. VI, 28 gennaio 1994, n. 77 Giur. it. 1994,III, 1, 361 La circostanza che il recesso dal mandato debba essere accettato dal mandante, non costituisce giustificazione sufficiente ad impedire la dichiarazione di decadenza dall'impiego di un insegnante che, malgrado diffida, abbia continuato ad esercitare l'attivita' di mandatario della SIAE. T.A.R. Puglia sez. I, Lecce, 5 febbraio 1993, n. 38 Riv. giur. scuola 1994, 311 (s.m.) L'attivita' di agente mandatario della SIAE non e' riconducibile all' attivita' professionale, della quale l'art. 92 del d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 consente l'esercizio al personale docente; pertanto legittimamente e' dichiarato decaduto dall'impiego un insegnante, che malgrado diffida, abbia continuato a svolgere la detta attivita'. T.A.R. Puglia sez. I, Lecce, 5 febbraio 1993, n. 38 Riv. giur. scuola 1994, 311 (s.m.) Il soggetto preposto alla riscossione delle somme dovute alla S.I.A.E. e' un incaricato di un pubblico servizio, essendo a lui demandata una funzione non di ordine, ma quella di accertare e determinare sulla base di elementi noti, forniti dai soggetti debitori e da precisi criteri di valutazione, l'ammontare del contributo e dell'imposta dovuti, di provvedere alla loro esazione ed al successivo versamento agli aventi diritto. (Fattispecie in tema di peculato). Cassazione penale sez. VI, 15 giugno 1992 Cass. pen. 1994, 608 (s.m.) Giur. it. 1994,II, 44 Giust. pen. 1993,II, 508 Nell'ipotesi di acquisto di cassette musicali abusivamente riprodotte senza il timbro della SIAE da parte di un soggetto che sia estraneo alla duplicazione dei menzionati oggetti fonografici, ma a conoscenza della illecita provenienza, e che le detenga per la vendita, sono configurabili sia il reato previsto dalla legge speciale che quello di ricettazione. Cassazione penale sez. III, 9 marzo 1993 Cass. pen. 1994,1537 nota (GIOVANNI) Riv. pen. 1994, 33 Mass. pen. cass. 1993,fasc. 9, 41 Sussiste l'obbligo della Siae di rendere in termini di cassa il conto giudiziale relativamente alla riscossione, eseguita nell'ambito del territorio della regione siciliana e per conto di essa, dell'imposta sugli spettacoli e di altri tributi e diritti erariali, in attuazione di apposite convenzioni stipulate con la regione medesima, atteso il principio di ordine costituzionale, che impone a tutti i soggetti che abbiano maneggio di denaro o cose mobili di pertinenza pubblica di darne conto nella forma giudiziale prescritta dal nostro ordinamento giuridico, indipendentemente dalla previsione legale o consensuale di forme di controllo amministrativo e dalla natura pubblica o privata del rapporto posto a fondamento dell' attivita' di maneggio di beni erariali. C.Conti s.giur. Sicilia, sez. giurisd., 9 dicembre 1992, n. 189 Riv. corte conti 1993,fasc. 1, 103 L'art. 2 d.l. 26 gennaio 1987 n. 9 convertito dalla l. 27 marzo 1987 n. 121, stabilisce che la vendita o il noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche, non contrassegnate dalla Siae ai sensi della l. 22 aprile 1941 n. 633, sono assoggettati alle norme della l. 20 luglio 1985 n. 400; la norma configura un reato di pericolo per la cui sussistenza e' necessario il dolo specifico del fine di lucro. Corte appello Milano, 4 maggio 1993 Cass. pen. 1993,2655 La violazione relativa alla detenzione di "musicassette" senza contrassegno della S.I.A.E. e' rivolta contro la proprieta' artistica o letteraria delle opere ed attiene, quindi, alla tutela del diritto d'autore e non a quella finanziaria dello Stato. Essa, pertanto, non puo' ritenersi oggettivamente esclusa dall'amnistia di cui al d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75. Cassazione penale sez. III, 22 maggio 1992 Cass. pen. 1993,2077 (s.m.) Riv. pen. 1993, 41 Posto che i saggi di fine corso, organizzati dalle scuole di danza, possono considerarsi un vero e proprio spettacolo pubblico, l' utilizzazione di brani protetti comporta l'obbligo del pagamento dei diritti spettanti alla Siae. Tribunale Roma, 18 novembre 1991 Foro it. 1993,I,1289 In assenza del requisito dell'esecuzione pubblica, le scuole di danza associate all'Anid non sono tenute al pagamento dei diritti in favore della Siae per l'utilizzazione dei brani musicali protetti, giacche' questi ultimi vengono in rilievo quale supporto didattico per l'insegnamento della danza (nella specie, si trattava di brani musicali raccolti su nastri di registrazione, creati specificatamente per l'insegnamento). Tribunale Roma, 18 novembre 1991 Foro it. 1993,I,1289 Dir. autore 1992, 549 nota (ATTOLICO) Va riconosciuto, in capo ai titolari di alcune scuole di danza, l' interesse ad agire per accertare se alla Siae competano i diritti per l' utilizzazione di brani protetti nel corso delle lezioni e dei saggi di fine corso. Tribunale Roma, 18 novembre 1991 Foro it. 1993,I,1289 La SIAE, la cui attivita' istituzionale consiste nella tutela giuridica ed economica delle opere dell'ingegno, deve considerarsi ente esponenziale ai sensi degli art. 92 ss. c.p.p. e, come tale, legittimata ad intervenire e a costituirsi parte civile in un processo penale per violazioni alla normativa sul diritto di autore, dal momento che a dette violazioni consegue, di regola, un danno economico diretto. Pretura Venezia, 18 novembre 1991 Dir. autore 1992, 576 Poiche' e' lecito il rifiuto della SIAE di concedere l'autorizzazione alla pubblicazione di dischi a coloro che non dimostrino di aver ottenuto il consenso degli autori delle opere musicali registrate dal vivo, costoro non possono utilmente invocare la tutela della concorrenza prevista dalla l. 10 ottobre 1990 n. 287. Corte appello Milano, 5 febbraio 1992 Giust. civ. 1993,I,1339 Non possono attribuirsi le connotazioni di un'intesa vietata ex art. 2 legge n. 287 del 1990 all'accordo tra la Siae e l'associazione fonografici italiani, che miri a non attribuire ad altri soggetti lo sfruttamento economico di registrazioni, qualora gli autori abbiano ceduto i loro diritti di sfruttamento fonografico alla suddetta associazione. Corte appello Milano, 21 gennaio 1992 Nuova giur. civ. commentata 1992,I, 795 nota (GAMBINO) A seguito della radicale modificazione del fondo di solidarieta' tra soci della Siae introdotta col regolamento approvato dall'assemblea delle commissioni di sezione in data 22 marzo 1991, che ha trasformato il fondo in una struttura organizzativa interna alla Siae, direttamente amministrata dal consiglio di amministrazione dell'ente, dotata di mera autonomia contabile e priva di autonomia patrimoniale e soggettivita' limitata, il fondo in questione - ancorche' parte (sostanziale o anche processuale) in un giudizio relativo a rapporti ad esso facenti capo, svoltosi anteriormente alla riforma anzidetta - non e' legittimato a proporre giudizio per revocazione della sentenza relativa a quel giudizio, successivamente alla modificazione, per essere la sua legittimazione incorporata in quella della Siae. Consiglio Stato sez. VI, 12 marzo 1993, n. 243 Cons. Stato 1993,I, 393 (s.m.) Il fondo di solidarieta' tra i soci della Siae, nel suo assetto organizzativo originario, quale consolidatosi fino alla modifica statutaria approvata con d.P.R. 2 agosto 1986 n. 786, pur non fruendo di personalita' giuridica, era dotato di autonomia patrimoniale nei confronti della Siae, sicche' si configurava come centro di imputazione soggettiva distinto dall'ente promotore, con riguardo alla somma dei rapporti inerenti il patrimonio di destinazione di cui era dotato; pertanto, allo stesso fondo era riconoscibile lo "status" soggettivo di parte (sostanziale e processuale) con riguardo alle controversie attinenti ai predetti rapporti, si' da renderne incontestabile la legittimazione a contraddire in giudizio nei confronti di un ricorso inteso ad impugnare le norme statutarie ed i regolamenti disciplinanti i criteri e le modalita' di accesso all'organizzazione medesima. Consiglio Stato sez. VI, 12 marzo 1993, n. 243 Cons. Stato 1993,I, 393 (s.m.) E' illegittima la previsione statutaria in forza della quale l' iscrizione alla S.I.A.E. comporta il conferimento in esclusiva alla societa' della protezione di tutte le opere sulle quali l'iscritto abbia o acquisti i diritti, trattandosi di disposizione modificativa del precedente statuto che confligge palesemente con l'art. 181 comma 4 l. 22 aprile 1941 n. 633 che, pur sancendo l'esclusivita' dei poteri della S.I.A.E., non pregiudica la facolta', spettante all'autore ed ai suoi aventi causa, di esercitare direttamente i diritti riconosciuti dalla legge. Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85 Cons. Stato 1993,II,1954 A seguito dell'entrata in vigore della l. 12 gennaio 1991 n. 13, deve essere emanato con decreto del presidente del consiglio dei ministri, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, l'atto contenente modifiche apportate allo statuto della societa' italiana autori ed editori (S.I.A.E.), trattandosi di atto per il quale era prima prevista la forma del decreto del capo dello Stato, controfirmato da piu' ministri (art. 182 l. 22 aprile 1941 n. 633), non contemplato nell' elencazione tassativa contenuta nell'art. 1 l. 12 gennaio 1991 n. 13 (degli atti da emanarsi con d.P.R.) e rientrante in pieno nella disciplina dettata nell'art. 2 comma 1 e 2 n. 13 legge del 1991 cit. Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85 Cons. Stato 1993,II,1954 E' da ritenere tuttora vigente il controllo della Corte dei conti sulla Siae, in forza della l. 19 gennaio 1939 n. 129 e del r.d. 8 aprile 1939 n. 720, nonche' per effetto della sua formale inclusione nell'apposito elenco da tali norme previsto; detta inclusione e' stata infatti disposta sulla base del criterio della sovvenzione indiretta, godendo l 'ente di una posizione di vantaggio conseguente, sia alla potesta' di accertamento e riscossione di contributi erariali, sia alla riserva in via esclusiva su ogni attivita' di intermediazione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, riproduzione e diffusione delle opere tutelate. Corte Conti sez. contr., 22 ottobre 1992, n. 33 Foro amm. 1993,1107 Riv. corte conti 1992,fasc. 6, 25 La S.I.A.E. deve considerarsi ente pubblico economico, perche' esercita a scopo di lucro un'attivita' imprenditoriale retribuita nel campo della produzione di servizi; l'anzidetta natura giuridica, desumibile dalla l. 22 aprile 1941 n. 633, non e' superata dal d.l. 20 luglio 1945 n. 433, che si limita a cambiare la denominazione dell'ente. Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85 Cons. Stato 1993,II,1954 A svolgere le funzioni di membro effettivo del collegio dei revisori della S.I.A.E. deve essere un magistrato della Corte dei conti in attivita' di servizio (e non gia' collocato a riposo), in tal senso dovendosi interpretare la disposizione contenuta nel r.d. 8 aprile 1939 n. 720. Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85 Cons. Stato 1993,II,1954 Al presidente ed ai componenti degli organi collegiali della S.I.A.E. trova applicazione l'art. 6 comma 2 l. 24 gennaio 1978 n. 14 che espressamente dispone che la conferma in carica non puo' essere effettuata per piu' di due volte. Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85 Cons. Stato 1993,II,1954 La riconferma nella carica di direttore generale, operata da un ente pubblico - ancorche' economico - come la Siae, ove sia disposta nei confronti di un dipendente cessato dal servizio, che abbia beneficiato del trattamento di favore riservato al personale esodato volontariamente in anticipo sui limiti di eta', si appalesa viziata per evidente contrasto non solo con la "ratio" del provvedimento di esodo, espressamente mirato a conseguire economie che nella specie non si sono realizzate, ma altresi' con i principi generali di correttezza amministrativa e contabile posti a presidio della gestione di un ente pubblico, che non consentono l'adozione di provvedimenti che non siano motivati da un preminente interesse dell'ente. Corte Conti sez. con. Enti, 22 ottobre 1992, n. 33 Riv. corte conti 1992,fasc. 6, 25 Cons. Stato 1993,II, 749 (s.m.) Prescindendo dalla normativa regolamentare, che ne inquadra la figura nell' ambito del personale dipendente, il direttore generale della Siae e', a termini di statuto, organo della societa', ha poteri di supremazia gerarchica nei confronti del personale, nomina e revoca gli agenti, interviene con voto consuntivo alle adunanze degli organi collegiali ed esercita tutte le funzioni che gli sono delegate; ne deriva che l' affidamento e lo svolgimento dei precitati compiti puo' spettare esclusivamente ad una persona che sia astretta da un vincolo di subordinazione gerarchica, dal quale derivi il suo inserimento stabile nell'organizzazione dell'ente e nel contempo la legittimazione ad operare in nome e per conto dello stesso, nell'esplicazione di un rapporto di immedesimazione organica. Corte Conti sez. con. Enti, 22 ottobre 1992, n. 33 Riv. corte conti 1992,fasc. 6, 25 La natura del nuovo rapporto di collaborazione, instaurato per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale della Siae ed in sostanziale prosecuzione del precedente rapporto di lavoro subordinato, e' desumibile - al di la' della qualificazione formale - dal contenuto delle prestazioni, dalla corretta disciplina del trattamento normativo ed economico, oltre che dalla collocazione nell'assetto organizzativo e dai poteri esercitati; ne deriva che, in presenza di prestazioni identiche e di un trattamento pressoche' analogo, ma soprattutto dalla previsione di un premio finale, assolutamente estranea al lavoro autonomo e del tutto simile al trattamento di fine servizio, deve inferirsi la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, che corrisponde tra l'altro alla stessa conformazione della relazione che, a termini di regolamento, intercorre tra l'ente ed il direttore generale. Corte Conti sez. con. Enti, 22 ottobre 1992, n. 33 Riv. corte conti 1992,fasc. 6, 25 La riconferma nella carica di direttore generale, operata da un ente pubblico - ancorche' economico - come la Siae, ove sia disposto nei confronti di un dipendente cessato dal servizio, che abbia beneficiato del trattamento di favore riservato al personale esodato volontariamente in anticipo sui limiti di eta', si appalesa viziata per evidente contrasto non solo con la "ratio" del provvedimento di esodo, espressamente mirato a conseguire economie che nella specie non si sono realizzate, ma altresi' con i principi generali di correttezza amministrativa e contabile posti a presidio della gestione di un ente pubblico, che non consentono l'adozione di provvedimenti che non siano motivati da un preminente interesse dell'ente. Corte Conti sez. contr., 22 ottobre 1992, n. 33 Foro amm. 1993,1107 Prescindendo dalla normativa regolamentare, che ne inquadra la figura nell' ambito del personale dipendente, il direttore generale della Siae e', a termini di statuto, organo della societa', ha poteri di supremazia gerarchica nei confronti del personale, nomina e revoca gli agenti, interviene con voto consultivo alle adunanze degli organi collegiali ed esercita tutte le funzioni che gli sono delegate; ne deriva che l' affidamento e lo svolgimento dei precitati compiti puo' spettare esclusivamente ad una persona che sia stretta da un vincolo di subordinazione gerarchica, dal quale derivi il suo inserimento stabile nell'organizzazione dell'ente e nel contempo la legittimazione ad operare in nome e per conto dello stesso, nell'esplicazione di un rapporto di immedesimazione organica. Corte Conti sez. contr., 22 ottobre 1992, n. 33 Foro amm. 1993,1107 La natura del nuovo rapporto di collaborazione, instaurato per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale della Siae ed in sostanziale prosecuzione del precedente rapporto di lavoro subordinato, e' desumibile - al di la' della qualificazione formale - dal contenuto delle prestazioni, dalla corretta disciplina del trattamento normativo ed economico, oltre che dalla collocazione nell' assetto organizzativo e dai poteri esercitati; ne deriva che, in presenza di prestazioni identiche e di un trattamento pressoche' analogo, ma soprattutto dalla previsione di un premio finale, assolutamente estraneo al lavoro autonomo e del tutto simile al trattamento di fine servizio, deve inferirsi la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, che corrisponde tra l'altro alla stessa conformazione della relazione che, a termini di regolamento, intercorre tra l'ente ed il direttore generale. Corte Conti sez. contr., 22 ottobre 1992, n. 33 Foro amm. 1993,1107 Il reato di cui all'art. 1 l. n. 406 del 1981 non ha carattere speciale rispetto a quello previsto dall'art. 470 c.p. Infatti, mentre l'art. 470 c.p. punisce il fatto di chi pone in vendita cose con le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, l'art. 1 legge n. 406 del 1981 punisce invece chi pone in commercio o detiene per la vendita strumenti fonografici riprodotti abusivamente, in quanto non preceduti dal pagamento dei diritti d'autore e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che rechino o meno impronte false. I due reati, pertanto, oltre ad essere diretti alla tutela di differenti interessi, si concretano in condotte materiali ontologicamente diverse, che, conseguentemente, concorrono tra loro, in mancanza di elementi specializzanti che caratterizzino l'uno rispetto all'altro. (Fattispecie relativa alla vendita di musicassette abusivamente riprodotte e con impronta della SIAE contraffatta). Cassazione penale sez. V, 11 dicembre 1991 Cass. pen. 1993,1449 (s.m.) La SIAE - cui spetta di adempiere alla funzione di interesse generale di tutela della proprieta' intellettuale, considerata patrimonio comune del Paese, anche attraverso attivita' di intermediazione affidatale in via esclusiva, senza che cio' faccia insorgere dubbi di illegittimita' costituzionale, come riconosciuto anche dalla corte costituzionale (con sentenze n. 25 del 1968, 65 del 1972, 241 del 1990) - ha natura di ente pubblico economico e non di privata associazione, con la conseguenza che la domanda di annullamento di disposizioni del Regolamento generale dell'ente stesso (che discriminano fra i semplici "iscritti" ed i "soci"),nonche' di provvedimenti attuativi delle medesime, non introduce una questione relativa a rapporti contrattuali, demandata al giudice ordinario, ma attiene ad atti di organizzazione dell'ente pubblico rispetto ai quali, anche se privi di contenuto discrezionale, e' configurabile, in capo all'attore, soltanto una situazione di interesse legittimo, la cui cognizione e' riservata alla giurisdizione amministrativa, la quale non eccede dai confini ad essa riservati, ove, in relazione a vizi riconducibili alla categoria dell'eccesso di potere, estenda l'area del sindacato di legittimita' dando luogo ad un controllo dell'azione amministrativa in base ai criteri di logicita', uguaglianza e razionalita', che non implicano alcuno sconfinamento sul terreno dell'opportunita' o del merito amministrativo, anche se cio' disattenda precedenti decisioni in materia, nel nome di riconosciuta esigenza di effettivita' della tutela giurisdizionale. Cassazione civile sez. un., 15 luglio 1993, n. 7841 Giust. civ. Mass. 1993,1187 (s.m.) In materia di concorsi per la promozione a qualifiche superiori, la violazione delle norme interne procedimentali di un ente pubblico economico, come la SIAE, ancorche' concordate in sede sindacale, configura un'ipotesi, non gia' di nullita' od annullabilita' dell' atto terminativo, bensi' esclusivamente di inadempimento contrattuale che, con riguardo alla situazione giuridica dell' interessato, la quale costituisce contenuto di un diritto ggettivo - soggetto, pertanto, alla giurisdizione del giudice ordinario - (non direttamente alla promozione, bensi') alla regolarita' della procedura di valutazione ed alle opportunita' che cio' poteva offrirgli, determina l'insorgere del correlato diritto al risarcimento del danno, nonche' all'attuazione specifica dell'obbligo inadempiuto, senza che la detta nullita' possa desumersi dal solo fatto di una disparita' di trattamento che non siasi tradotta nella violazione di specifiche norme positive, attuative del principio di cui all'art. 3 cost., di divieto di atti discriminatori. Cassazione civile sez. un., 1 ottobre 1993, n. 9804 Giust. civ. Mass. 1993,1441 (s.m.) In tema di patteggiamento, la confisca deve essere ordinata soltanto quando sia obbligatoria. E' da escludere, pero', che possa essere disposta allorche' la "res" sia suscettibile comunque di regolarizzazione: in tal caso, infatti, si evita che la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possa piu' costituire reato. (Nella specie, la Corte ha rilevato che le videocassette abusivamente duplicate non dovevano essere necessariamente distrutte, potendosi procedere alla menzionata regolarizzazione o mediante versamento alla Siae dei diritti dovuti o mediante cancellazione delle illecite riproduzioni). Cassazione penale sez. III, 3 marzo 1992 Giur. it. 1993,II, 46 Nel regime anteriore all'art. 49 della l. 9 marzo 1989 n. 88, e con riguardo all'art. 3 della l. 27 dicembre 1953 n. 967 (modificato dall' art. 4 della legge n. 44 del 1973) che prevede l'obbligatorieta' dell' iscrizione all'INPDAI di tutti i dirigenti di aziende industriali, intendendo per tali (in alternativa ai datori di lavoro che, quali esercenti attivita' industriali, sono assegnati o aggregati alla cassa unica degli assegni familiari gestita dall'INPS) le imprese svolgenti le attivita' di cui ai n. 1 e 3 dell'art. 2195 c.c. o un'attivita ' ausiliaria delle predette, deve essere riconosciuto, in base ai criteri generali desumibili dalla stessa norma, il carattere industriale dell'attivita' consistente nella produzione di un servizio avente ad oggetto una nuova utilita' economica ottenuta mediante l' organizzazione e l'impiego dei fattori produttivi predisposti dall' imprenditore, che non si esaurisca nella sommatoria delle utilita' fornite da beni preesistenti o nel mero accrescimento di utilita' derivanti dalla circolazione di tali beni. (Nella specie, e' stata confermata la decisione dei giudici di merito che ha attribuito tale carattere all'attivita' della societa' italiana autori ed editori (SIAE) in relazione alle utilita ' fornite agli utenti autori ed editori dall'accertamento e riscossione di tasse, imposte e diritti, nonche' alla tutela giuridico-economica delle opere di ingegno). Cassazione civile sez. lav., 11 febbraio 1993, n. 1709 Giust. civ. Mass. 1993, 279 (s.m.) Giust. civ. 1993,I, 883 nota (IZZO) Dir. lav. 1993,II, 189 (s.m.) In materia di trasgressioni in ordine alle imposte sugli spettacoli e di altri tributi, il meccanismo di rilevazione delle stesse basato sulla compartecipazione della SIAE e della polizia tributaria, non esclude l' obbligo dell'accertamento dei tributi e dei diritti erariali incombente sulla societa' medesima in virtu' della convenzione appositamente stipulata con l'amministrazione finanziaria, atteso che la segnalazione di elementi, sia pure incompleti, alla polizia tributaria non e' facoltativa o fortuita ma deve costituire un preciso adempimento per il quale la SIAE deve adoperarsi al meglio, considerata la necessita' di attivarsi nei riguardi dei trasgressori per procurare il massimo del gettito possibile. Corte Conti sez. I 4 dicembre 1991 n. 349, Riv. corte conti 1991, fasc.6,56. Non sono fondate le domande attrici intese ad ottenere la risoluzione dei contratti per inadempimento degli obblighi di pubblicizzazione e valorizzazione delle opere, a cio' bastando l'avvenuta stipulazione da parte dell'editore di contratto di sub-edizione; nonche' dell' obbligo di rendicontazione, laddove l'amministrazione del repertorio sia affidato alla SIAE. Tribunale Milano 12 marzo 1992, Dir. autore 1992, 390. Il rifiuto della SIAE a consegnare i contrassegni per videocassette, a norma dell'art. 2 d.l. 26 gennaio 1987 n. 9 conv. in l. 27 marzo 1987 n. 121, e' motivato se il richiedente non fornisce la prova della disponibilita' dei diritti sull'opera da riprodurre. Pretura Milano 31 maggio 1991, Dir. autore 1992, 115. La violazione della l. 29 luglio 1981, n. 406, sulla abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati, e' rivolta contro la proprieta' artistica o letteraria delle opere ed attiene, quindi alla tutela del diritto di autore e non a quella finanziaria dello Stato. Essa, pertanto, non puo' considerarsi oggettivamente esclusa dall'amnistia di cui al d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865. (Fattispecie relativa a detenzione di "musicassette" senza contrassegno della Siae). Cassazione penale sez. III, 19 ottobre 1990, Cass. pen. 1992, 735 (s.m.). In caso di conflitto tra piu' soggetti circa la titolarita' di diritti di autore, e' fondata la richiesta di provvedimento di urgenza al fine di ottenere il temporaneo accantonamento, da parte della SIAE, dei diritti di autore da questa riscossi. Pretura Roma 4 maggio 1992, Dir. autore 1992, 401. Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 180 l. 22 aprile 1941 n. 633, in riferimento agli art. 3, 23 e 41 cost. Infatti la concreta insostituibilita' dell'attivita' di intermediazione della SIAE comporta, per quest'ultima, l'esercizio in condizioni di sostanziale monopolio della gestione di utilizzazione delle opere tutelate e, pertanto, deve ritenersi operante nei suoi confronti l'obbligo di contrattare con il divieto di discriminazioni arbitrarie sancito dall'art. 2597 c.c. con le conseguenze previste dall'ordinamento. Corte costituzionale 15 maggio 1990 n. 241, Rass. dir. civ. 1991, 613 (nota). Rass. avv. Stato 1991, 393 (nota). Sono illegittime - per violazione dei criteri di logicita', razionalita' e soprattutto uguaglianza cui deve essere improntata l' esplicazione del potere di autoorganizzazione - le norme dello statuto della SIAE approvato con d.P.R. 20 ottobre 1962 n. 1842 (modificato con i d.P.R. 14 novembre 1974 n. 859 e 2 agosto 1986 n. 726) e del regolamento del fondo di solidarieta' tra i soci SIAE approvato dalle commissioni di sezione dell'istituto il 29 maggio 1979 (e successive modifiche) che discriminano fra soci e iscritti ordinari, consentendo soltanto ai primi il diritto di elettorato attivo e passivo per la nomina di componenti alle commissioni di sezione e di beneficiare del sistema previdenziale (art. 24 e 38 dello statuto con le modifiche apportate dal d.P.R. 2 agosto 1986 n. 726 e 1 e 2 del regolamento del fondo di solidarieta' tra i soci). Consiglio Stato sez.VI 10 febbraio 1992 n. 97, Cons. Stato 1992, I,271. Lo statuto della SIAE ed il regolamento relativo al fondo di previdenza tra i soci dello stesso ente sono illegittimi nella parte in cui distinguono tra soggetti soci e soggetti iscritti ordinari, riservando soltanto ai primi il diritto di partecipare alle elezioni dei componenti delle commissioni di sezione e di beneficiare del previsto trattamento previdenziale, in quanto importano diversificazione discrezionale dei soggetti predetti irrazionalmente basata sul criterio della misura dei profitti editoriali da essi percepiti. Consiglio Stato sez.VI 10 febbraio 1992 n. 97, Foro amm. 1992, 549. Cons. Stato 1992, I,271. Riv. amm. R.I. 1992, 359. L'art. 3, parte ultima lett. c) d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 assoggetta al prelievo demaniale ogni altro provento (oltre quelli tipicamente individuati in precedenza dallo stesso articolo) che sia direttamente connesso all'utilizzazione dell'opera di pubblico dominio in spettacoli o in altre manifestazioni, tra i quali gli introiti od i contributi che le emittenti radiotelevisive private e pubbliche incassano per allestire o comunque diffondere spettacoli a fini pubblicitari o di sponsorizzazioni, con utilizzazione delle opere di cui trattasi, mentre per quanto riguarda gli esborsi che le emittenti stesse effettuano per procurarsi i diritti di ripresa televisiva di spettacolo altrui, il diritto demaniale va accertato e riscosso a carico di chi cede tali diritti e calcolato sui relativi introiti; ne consegue che sussiste in capo alla SIAE un dovere "ex contractu" di accertamento e di riscossione nella misura di legge del diritto demaniale per l' utilizzazione delle spese in questione relativamente ai cennati introiti e contributi. Corte Conti sez. I 4 dicembre 1991 n. 349, Riv. corte conti 1991, fasc.6,56. L'obbligo della rendicontazione, da parte della SIAE, nei riguardi dei diritti demaniali sulle rappresentazioni ed esecuzioni o teleradiodiffusioni di opere o brani cadute in pubblico dominio, si estende, oltre che alla fase della riscossione, anche a quella dell' accertamento, a nulla rilevando in contrario la natura tributaria o patrimoniale dei diritti in questione atteso che per qualsiasi genere di entrata pubblica la fase dell'accertamento ha una sua precisa autonomia giuridica, suscettibile, nei casi di affidamento a concessionari, di autonoma rappresentazione contabile (fattispecie, in cui ai fini della contabilizzazione dell'accertamento si puo' distinguere tra "grande diritto", per il quale l'accertamento medesimo coincide con liquidazione del credito erariale nei confronti dell' utilizzazione dell'opera, e "piccolo diritto", che puo' darsi per accertato all'atto della sua individuazione in sede di ripartizione dei diritti di esecuzione musicale tra i soggetti cui spettano a titolo di diritti d'autore e tra essi e lo Stato, a titolo di pubblico dominio). Corte Conti sez. I 4 dicembre 1991 n. 349, Riv. corte conti 1991, fasc.6,56. Gli interessi sulle giacenze medie delle riscossioni da parte della SIAE nelle more del loro versamento a termini di convenzione, in quanto frutti della sorte capitale costituita dalle riscossioni medesime, spettano allo Stato, in virtu' del principio civilistico che obbliga il mandatario a trasferire al mandante i frutti stessi insieme alla sorte (fattispecie in cui, avendo la SIAE incamerato gli interessi sulla base della mera presunzione, da parte dell'amministrazione, che il vantaggio derivante da detto incameramento trovasse giustificazione nei costi sostenuti per l'espletamento del servizio, va disposta indagine istruttoria intesa a documentare il fondamento di tale incameramento). Corte Conti sez. I 4 dicembre 1991 n. 349, Riv. corte conti 1991, fasc.6,56. E' inammissibile, nel giudizio sui conti resi dalla SIAE, la richiesta della stessa di avvalersi del principio civilistico della conservazione per non oltre dieci anni della documentazione di carattere contabile e per non oltre tre anni di quella di natura fiscale, atteso che per gli agenti contabili vige l'obbligo della conservazione della documentazione giustificativa delle partite del conto - di diritto e di cassa - fino al passaggio in giudicato della necessaria pronuncia giudiziale sul conto medesimo, ed anche oltre per quelle partite che il giudice, d'ufficio o su richiesta del p.m. rimetta al procuratore generale perche' valuti la sussistenza dei presupposti per l'esercizio di un'azione di responsabilita' amministrativa. Corte Conti sez. I 4 dicembre 1991 n. 349, Riv. corte conti 1991, fasc.6,56. Ove la SIAE abbia assunto, in virtu' degli art. 17 e 18 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640, la veste di ufficio accertatore in proprio, senza la collaborazione di altri organi, per cui ad essa spettino, per effetto di quelle norme, la compilazione dei verbali e la loro trasmissione all' intendenza di finanza per l'ulteriore seguito, la funzione di accertamento dei crediti erariali (e degli altri enti) e' piena ed esclusiva, con conseguente obbligo di rendicontazione delle partite per le quali sia stato compilato il verbale nei confronti dei trasgressori. Corte Conti sez. I 4 dicembre 1991 n. 349, Riv. corte conti 1991, fasc.6,56. Le somme che la SIAE riceve dagli uffici del registro per poi ripartirle fra i comuni, vanno annoverate, per quanto riguarda il loro incasso, tra gli elementi del "carico" di cassa della societa' medesima, e, per quanto riguarda il loro riparto e relativo versamento ai comuni, tra le dirette ragioni di "scarico" del debito contabile, in quanto l'ufficio del registro assume veste di strumento della riscossione per conto della SIAE medesima, sicche' questa diventa contabilmente debitrice di quelle somme agli enti creditori (comune e Stato) per effetto stesso della riscossione, e non gia' del successivo "riversamento". Corte Conti sez. I 4 dicembre 1991 n. 349, Riv. corte conti 1991, fasc.6,56. Gli interessi maturati sull'ammontare della somma capitale (nella fattispecie, diritti di autore accantonati dalla Siae nella pendenza della controversia insorta tra il contribuente ed un altro autore) costituiscono reddito accessorio, frutto del capitale stesso, gia' di spettanza del contribuente dalla data di maturazione del diritto alla riscossione e pertanto, indipendentemente dall'esatta qualificazione del reddito di capitale cosi' percepito, concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e il contribuente deve considerarsi obbligato a dichiararli. Comm. centrale imposte sez. XI, 6 settembre 1991 n. 6011, Riv. dir. tributario 1992, II,521 (nota). Il titolo del corrispettivo dovuto all'autore, e per esso alla SIAE, per l 'utilizzazione dell'opera non e' costituito da un contratto di prestazione di opera intellettuale, ma dalla concessione in godimento temporaneo del diritto assoluto sull'opera dell'ingegno: tale corrispettivo non ha natura di retribuzione, ma attiene allo sfruttamento delle capacita' economiche inerenti la titolarita' del diritto patrimoniale d'autore e pertanto non puo' ad esso riconoscersi quella particolare tutela costituita dal privilegio previsto dall'art. 2751 bis n. 2 c.c. Tribunale Genova 9 ottobre 1990, Giur. comm. 1992, II,673. E' esperibile un provvedimento di urgenza quando il comportamento denunciato - conforme alla legge ed ai compiti istituzionali demandati all'ente pubblico (SIAE) - e' destinato a proseguire nel tempo, nei confronti di coloro che non giustifichino adeguatamente la legittimita' del loro operare. Il ricorso ad un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. promosso ai fini della tutela della concorrenza e nella applicazione della legge n. 287 del 1990 richiede da parte del giudice adito una delibazione del "fumus" in relazione ad una convincente dimostrazione della titolarita' del diritto da cautelare da parte di tutti i soggetti. Corte appello Milano 5 febbraio 1992, Riv. dir. ind. 1992, II,52 (nota). Il ricorso all'art. 86 del trattato CEE non puo' costituire, nel caso della SIAE, un rimedio sufficiente per evitare gli abusi di posizione dominante. Corte costituzionale 15 maggio 1990 n. 241, Riv. it. dir. pubbl. comunit. 1991, 157. L'art. 2 d.l. 26 gennaio 1987 n. 9, convertito in l. 27 marzo 1987 n. 121, stabilisce che la vendita o il noleggio di video-cassette riproducenti opere cinematografiche, non contrassegnate dalla SIAE ai sensi della l. 22 aprile 1941 n. 633, sono assoggettati nelle norme della l. 20 luglio 1985 n. 400: pertanto le sanzioni penali in quest'ultima contenute sono state estese anche alla riproduzione o alla duplicazione effettuate in modo non abusivo, ma senza il contrassegno SIAE, a nulla rilevando che l'acquisto delle video-cassette sia avvenuto in modo regolare. Tribunale Lecce 6 ottobre 1990, Cass. pen. 1991, 161. Ai sensi dell'art. 1 dello statuto della SIAE l'attivita' di tutela viene da questa svolta nei confronti delle opere prodotte sia dagli iscritti che dai soci; la categoria dei soci e' estrapolata all'interno di quella degli iscritti. In altri termini, la SIAE e' costituita in primo luogo dagli iscritti che ne rappresentano il substrato soggettivo, e quindi dai soci i quali altro non sono che iscritti che abbiano superato una certa anzianita' di iscrizione ed un limite di incassi annui predeterminato dagli organi direttivi della SIAE. Una tale distinzione non collide con principi di logica e razionalita'. Consiglio Stato sez.VI 5 novembre 1990 n. 940, Dir. autore 1991, 278. Il fondo di solidarieta' tra i soci della SIAE, se anche non puo' considerarsi persona giuridica a se', stante la inesistenza del provvedimento costitutivo a cio' necessario, cio' non di meno costituisce una soggettivita' autonoma poiche', pur non potendosi parlare di personalita' ne' attenuata ne' ridotta, cio' nonostante la completa autonomia patrimoniale eleva il fondo a centro di imputazione autonomo della somma di rapporti inerenti il patrimonio di destinazione, sicche' da un lato i soci del fondo non hanno alcun diritto sul patrimonio sinche' dura la destinazione, ma dall'altro questo patrimonio sinche' dura la destinazione, ma dall'altro questo costituisce la garanzia propria ed esclusiva dei creditori del fondo stesso. Consiglio Stato sez.VI 5 novembre 1990 n. 940, Dir. autore 1991, 273. La controversia per l'attribuzione della qualita' di socio della SIAE, in quanto attinente ad atti di autoorganizzazione dell'ente pubblico economico, esula dalla giurisdizione ordinaria per appartenere a quella amministrativa. Cassazione civile sez. un., 5 dicembre 1990 n. 11675, Dir. autore 1991, 244. Posto che la SIAE, quale riservataria "ex lege" dell'attivita' di intermediazione per l'esercizio del diritto d'autore, opera in regime di monopolio ed e' obbligata a negoziare con qualsiasi utilizzatore, osservando la parita' di trattamento in relazione a situazioni oggettivamente identiche, e' illegittima la richiesta con cui, per effetto dell' incremento della raccolta pubblicitaria delle emittenti affiliate ai tre "networks" facenti capo alla Fininvest, si pretenda da parte della SIAE l 'applicazione delle stesse tariffe praticate alla RAI (nella specie, il tribunale, riconosciuta l'applicabilita' dell'art. 2597 c.c., ha pronunciato una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., al fine di consentire la prosecuzione dell'utilizzazione del repertorio protetto, disponendo, altresi', in ordine al corrispettivo, l'applicazione del criterio forfettario originariamente divisato dalle parti, ossia il 2,50% sulla quota parte degli introiti pubblicitari corrispondenti alla percentuale di programmazione effettuata con utilizzazione del repertorio SIAE). Tribunale Roma 21 marzo 1991, Foro it. 1991, I,2893 (nota). Giust. civ. 1992, I,3199 (nota). Dir. autore 1992, 96. Ai sensi degli art. 2597 e 2932 c.c. la presente sentenza costituisce titolo, in luogo del contratto non concluso, per la prosecuzione del rapporto contrattuale dall'1 gennaio 1988 e fino alla data in cui, a seguito della presente sentenza e dell'intervenuta diversa regolamentazione legislativa dei rapporti "inter partes", i principi enunciati possono continuare ad operare in difetto di norme cogenti sul piano delle posizioni soggettive azionate, ai fini dell' utilizzazione, da parte delle societa' attrici, del repertorio tutelato secondo le condizioni gia' stabilite nelle scritture 31 agosto 1985 "inter partes" dietro corrispettivo da determinarsi nell'importo risultante dall'applicazione della percentuale del 2,50% alla quota parte degli introiti dei circuiti canale cinque, rete quattro e Italia 1 (cosi' come sopra indicato) corrispondente alla percentuale di programmazione effettuata con l'utilizzo del repertorio SIAE. Tribunale Roma 21 marzo 1991, Giur. cost. 1991, 1561 (nota). Dato atto che tra la SIAE e le societa' attrici vennero stipulate le convenzioni 31 agosto 1985 acquisite agli atti contenenti un' esauriente regolamentazione circa le modalita' di utilizzazione del repertorio tutelato e che dall'esaurimento delle convenzioni e' insorta controversia in ordine alla misura dei proventi restando incontroversa la regolamentazione anzidetta - ed essendosi manifestato il comune intendimento di rinnovare il rapporto -, deve dichiararsi l' illegittimita' delle richieste avanzate dalla SIAE nei confronti delle societa' attrici sulla base di un criterio di parita' di trattamento con la RAI, concessionaria del servizio pubblico televisivo, ai fini dell 'utilizzazione del repertorio a partire dall'1 gennaio 1988. Tribunale Roma 21 marzo 1991, Giur. cost. 1991, 1561 (nota). La "ratio" dell'esclusiva della SIAE consiste nella protezione della cultura, nella diffusione delle opere dell'ingegno aventi carattere creativo e nella protezione dei diritti degli autori. Tribunale Roma 21 marzo 1991, Giur. cost. 1991, 1561 (nota). Con riferimento alla sent. 15 maggio 1990 n. 241 della Corte costituzionale deve affermarsi la posizione monopolistica della SIAE e l' applicabilita' ad essa dell'art. 2597 c.c., con conseguente obbligo della SIAE di contrattare e con conseguente diritto soggettivo dei terzi interessati. Tribunale Roma 21 marzo 1991, Giur. cost. 1991, 1561 (nota). Giur. it. 1991, I,2,772. E' infondata, nel sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 180 l. 22 aprile 1941 n. 633, nella parte in cui attribuisce alla SIAE l'esclusiva nella gestione dei diritti di utilizzazione economica delle opere tutelate senza prevedere strumenti giuridici di tutela contro l'abuso della posizione dominante cosi' determinato, in riferimento agli art. 3, 23 e 41 cost. Corte costituzionale 15 maggio 1990 n. 241, Rass. giur. Enel 1991, 115. Riv. it. dir. pubbl. comunit. 1991, 157. Le funzioni istituzionali di un ente pubblico di previdenza e assistenza di particolari categorie artistico-professionali (nella specie: ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti e gli autori drammatici) possono essere adeguatamente assolte soltanto ove vi sia l'iscrizione obbligatoria dell' ente delle categorie interessate, la contribuzione predeterminata, il versamento tempestivo dell'importo finanziario percentuale stabilito sui proventi dei musei e della SIAE ed, inoltre, una organizzazione capace ed efficiente. Corte Conti sez. contr., 18 giugno 1991 n. 35, Cons. Stato 1991, II,1907 (s.m.). La SIAE rimane assoggettata al controllo della Corte dei conti in base alle disposizioni della l. 19 gennaio 1939 n. 129 e dei relativi decreti attuativi, sia perche' e' tuttora formalmente ricompresa nell'apposito elenco contemplato da tale normativa, sia perche' i proventi di cui beneficia - per effetto della particolare posizione assicuratale dal vigente ordinamento - configurano sostanzialmente il requisito della contribuzione indiretta prefigurato dalla medesima disciplina. Corte Conti sez. contr., 6 ottobre 1990 n. 49, Foro amm. 1991, 904. Riv. corte conti 1990, fasc. 6,24. Ai sensi del d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 art. 92 comma 6 deve ritenersi consentito, previa autorizzazione del capo dell'istituto, al personale docente l'esercizio di libere professioni, compatibilmente con l'esplicazione dell'attivita' d'insegnamento, ma non anche l'esercizio di prestazioni atipiche di carattere intellettuale connesse a rapporto di mandato (nella specie in esecuzione di contratto di mandato retribuito a rivolgere compiti di agenzia della SIAE). Consiglio Stato sez.VI 9 agosto 1991 n. 510, Foro amm. 1991, fasc.7-8 (s.m.). Cons. Stato 1991, I,1255. La distinzione tra iscritti e soci, prevista dalle norme statutarie della SIAE, e' del tutto logica e ragionevole, privilegiandosi giustamente gli effettivi professionisti a fronte di coloro, produttivi si' di opere dell'ingegno, ma solo occasionalmente. Pertanto, le posizioni di disparita' tra iscritti e soci non sono indici sintomatici di eccesso di potere o vizi di violazione di legge e/o di principi fondamentali, ma logica conseguenza della differenza di "status" delle due categorie, del loro diverso "peso" nella struttura dell'ente in ordine allo scopo istituzionale della SIAE che e' quello di garantire la piu' efficiente tutela giuridica ed economica degli autori che ad essa partecipano. In se ' razionale, la distinzione fra le due categorie lo e' anche nelle forme che assume. L'ammissione di nuovi soci non e' affidata affatto al mero arbitrio dei soci esistenti, ma risulta decisa in base a criteri predeterminati ed anche in se' perfettamente logici; l'entita' dei proventi percepiti dall'aspirante socio e', infatti, un ragionevole indice sintomatico della professionalita' dell'attivita' autorale. T.A.R. Lazio sez. III, 20 luglio 1989 n. 1345, Dir. autore 1990, 302. Non esiste alcun generale principio di uguaglianza fra gli associati che precluda alle associazioni pubbliche o private, nella loro autonomia statutaria, di creare distinte categorie di associati con distinte caratteristiche e prerogative. Nel caso della SIAE la differenziazione fra associati, in rapporto alla possibilita' di usufruire dell'assegno di professionalita', si collega alla distinzione tra iscritti e soci. T.A.R. Lazio sez. III, 20 luglio 1989 n. 1345, Dir. autore 1990, 302. La societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), quale ente pubblico economico, puo', nell'esercizio del suo potere di autorganizzazione, strutturare la propria attivita' periferica con autonome agenzie o con agenzie affidate a personale di ruolo (ai sensi dell'art. 151 del regolamento generale dell'ente) o, infine, con persone non legate da rapporto di dipendenza con la societa', denominate agenti mandatari (ai sensi dell'art. 152 del regolamento citato). Nella prima ipotesi (agenzia autonoma), l'agente puo' concludere i contratti in nome proprio, anche se sia munito del potere di rappresentanza (nel caso di specie, contatto di locazione per i locali dell'agenzia). Parimenti, se trattisi di agente mandatario (terza ipotesi), questi, anche se munito di procura, puo', a norma dell'art. 1705 c.c., agire in nome proprio, senza spendere il nome del mandante, cosi' divenendo titolare dei diritti derivanti dagli atti compiuti con i terzi. Cassazione civile, sez. III, 13 giugno 1989 n. 2870, Dir. autore 1990, 261. Sugli importi spettanti alla SIAE per utilizzazione non consentita di opere del repertorio affidato alla sua tutela sono dovute, trattandosi di risarcimento per fatto illecito, le maggiori somme a titolo di rivalutazione, oltre agli interessi legali sulle singole spettanze. Corte appello Catania 12 marzo 1990, Dir. autore 1990, 380. Va dichiarata la competenza del foro di Roma per domande con le quali si chieda una pronuncia dichiarativa che la SIAE sarebbe tenuta a pubblicare o consentire la consultazione del repertorio ovvero dell'elenco delle opere legittimamente affidata alla sua tutela. Tribunale Bari 31 gennaio 1990, Dir. autore 1990, 413. Nessuna disposizione di legge pone a carico della SIAE l'obbligo di pubblicare o comunque consentire a terzi la consultazione dell'elenco delle opere da essa tutelate. Sia l'ente che esercita il servizio pubblico di radiodiffusione (RAI) che le imprese private di emittenza radiotelevisiva hanno obbligo di fornirsi del permesso SIAE per radiodiffondere opere dal vivo o registrate su disco o altro supporto analogo. Tribunale Verona 5 dicembre 1989, Dir. autore 1990, 410. La distinzione nell'ambito ordinamentale ed organizzativo fra soggetti iscritti e soggetti aventi la posizione di soci della societa' italiana autori ed editori non assume notazione di irrazionalita', contraddittoria e manifesta ingiustizia negli atti regolamentari e comunque di normazione secondaria (statuto) rispetto ai principi sanciti dalla l. 22 aprile 1941 n. 633 e dal d.P.R. 2 agosto 1986 n. 726. Non e' pertanto illegittimo lo statuto della SIAE nella parte in cui disciplina distintamente il rapporto sinallagmatico dei soci con il fondo di solidarieta' della societa', da quello dei semplici iscritti, facendone discendere un diverso trattamento previdenziale. Consiglio Stato sez.VI, 5 novembre 1990 n. 940, Foro amm. 1990, fasc.11 (s.m.). Cons. Stato 1990, I,1432. La distinzione contenuta nello statuto della SIAE fra semplici iscritti e soci (art. 18 e seguenti) rileva ai soli fini elettorali per la composizione degli organi sociali oltre che in relazione allo Statuto del fondo di solidarieta' tra i soci della SIAE. Consiglio Stato sez.VI, 5 novembre 1990 n. 940, Cons. Stato 1990, I,1432. Lo statuto della SIAE, pur distinguendo tra i semplici iscritti ed i soci, ai fini elettorali per la composizione degli organi sociali, non contiene norme limitatrici all'assunzione della qualita' di socio, legate ad un'attivita' discrezionale dell'organo direttivo, si' che ogni iscritto che possieda l'anzianita' minima di iscrizione di 5 anni ed abbia incassato una somma per diritti d'autore superiore all'ammontare determinato in anticipo rispetto all'anno cui si riferisce la domanda di associazione, ha diritto ad assumere la qualifica di socio; pertanto, il sistema per divenire "socio" della SIAE e' un sistema non "chiuso". Consiglio Stato sez.VI, 5 novembre 1990 n. 940, Cons. Stato 1990, I,1432. La SIAE, nello svolgimento dell'attivita' di intermediazione per l' esercizio dei diritti d'autore, non pone alcuna discriminazione - a termini di Statuto - tra le posizioni degli iscritti e dei soci. Consiglio Stato sez.VI, 5 novembre 1990 n. 940, Cons. Stato 1990, I,1432. La cassa di previdenza istituita il 7 giugno 1949 ai sensi dell'art. 48 bis d.P.R. 16 aprile 1948 n. 643 (statuto della SIAE), gestita con contabilita' separata (ai sensi dell'art. 61 d.P.R. 20 ottobre 1962 n. 1842) e trasformato in fondo di solidarieta' tra i soci della SIAE, gode, a norma dell'attuale e vigente statuto della SIAE, destinato a svolgere funzione di garanzia e responsabilita' nei confronti dei creditori del fondo stesso e costituisce (in difetto di attribuzione di personalita' giuridica) un centro di imputazione soggettiva autonoma rispetto all' ente promotore, ovvero la SIAE, della somma dei rapporti inerenti il patrimonio di destinazione di cui e' dotato; ne deriva l'assoluta autonomia del fondo nella determinazione delle proprie norme interne in primo luogo per quanto concerne l'individuazione dei requisiti per assumere la qualita' di socio, destinatario delle provvidenze erogate, con conseguente autonomia normativa circa i requisiti e le modalita' di accesso dei propri soci, secondo i principi di discrezionalita' propria di qualsiasi organizzazione che determina i propri elementi costitutivi. Consiglio Stato sez.VI, 5 novembre 1990 n. 940, Cons. Stato 1990, I,1432. Le entrate della SIAE nella gestione dei contratti non costituiscono apporti volontari degli iscritti, bensi' aggio sulle somme riscosse per diritti d'autore, ossia corrispettivo dell'esercizio dell' intermediazione e della riscossione dei relativi diritti; sono quindi entrate di gestione che fanno parte del conto economico della SIAE, di cui la societa' deve rendere conto solo agli organi di controllo interni (collegio dei revisori) ed esterni (ministero vigilante e Corte dei conti). Consiglio Stato sez.VI, 5 novembre 1990 n. 940, Cons. Stato 1990, I,1432. Fra gli scopi fissati dalla legge istitutiva della SIAE (l. 22 aprile 1941 n. 633), non rientra la rappresentativita' degli autori ed editori e, peraltro, ai fini dello scopo fondamentale (che e' quello della intermediazione nei contratti di utilizzazione e della riscossione dei relativi proventi), l'organizzazione interna dell'ente non abbisogna di alcuna specifica partecipazione degli iscritti alla formazione della volonta' dell'ente ed alla gestione del patrimonio e delle entrate, atteso che il rapporto tra iscritto e SIAE si instaura al solo scopo di conferire un mandato "ex lege" per la stipulazione e gestione di contratti di utilizzazione di opere dell'ingegno; pertanto, in mancanza di una norma che abiliti il mandante ad influire nell' organizzazione interna del mandatario, non puo' ritenersi illegittimo "ex se" il sistema che non consenta al mandante una tale influenza. Consiglio Stato sez.VI, 5 novembre 1990 n. 940, Cons. Stato 1990, I,1432. La domanda dell'iscritto alla S.I.A.E., volta a conseguire il riconoscimento della qualifica di socio, introduce una controversia che e ' devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, non rientrando fra le questioni di stato, che l'art. 8 comma 2, della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 riserva alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario, bensi' essendo attinente ad atti di autorganizzazione del detto ente pubblico economico, atteso che la richiesta qualita' di socio, permettendo di concorrere alla nomina dei suoi organi, implica un'intima partecipazione alla organizzazione pubblicistica dell'ente medesimo, mentre e' irrilevante che l'atto di ammissione, in quanto consistente nella valutazione di requisiti predeterminati, non sia discrezionale, atteso che anche di fronte ad un atto vincolato, purche' funzionale alla tutela di un interesse pubblico, puo' rinvenirsi una posizione di interesse legittimo. Cassazione civile, sez. un., 5 dicembre 1990 n. 11675, Giust. civ. Mass. 1900, fasc.12. -Conforme- Cassazione civile, sez. un., 26 novembre 1990 n. 11355, 1990, fasc. 11. Con riguardo ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici (nella specie SIAE), la discrezionalita' del datore di lavoro assume i caratteri del potere discrezionale pubblico (con la conseguente non configurabilita' di posizioni soggettive dei lavoratori tutelabili davanti al giudice ordinario) quando si esplichi in atti d'imperio e di supremazia intesi a disciplinare, in via generale ed astratta, l'organizzazione degli uffici, i ruoli o le mansioni del personale, e non anche quando si traduca in atti di gestione di un singolo o di singoli rapporti di lavoro, nel qual caso detta discrezionalita ' rimane soggetta alla disciplina del giudice ordinario, attenendo ad una successiva valutazione di merito, che non incide sulla competenza giurisdizionale di tale giudice, la questione se la posizione soggettiva fatta valere dal lavoratore in relazione agli atti di gestione predetti abbia consistenza di diritto soggettivo. (Nella specie, la S.C., enunciando tale principio, ha censurato la sentenza del pretore, che aveva declinato la propria giurisdizione ritenendo che la domanda della lavoratrice, la quale lamentava la propria esclusione dalle promozioni in soprannumero disposte in attuazione del criterio generale della perequazione, si appuntasse contro il potere di autorganizzazione dell 'ente). Cassazione civile, sez. un., 18 novembre 1989 n. 4941, Notiziario giur. lav. 1989, 753. La promozione della costituzione della cassa di previdenza per i soci SIAE, poi fondo di solidarieta', costituisce un'iniziativa autonoma della SIAE, assunta fuori dall'ambito dei fini che la legge le attribuisce rispetto alla generalita' degli iscritti, i quali, in quanto tali (e non soci) non sono collegati a tale attivita' di natura assistenziale-previdenziale (che non influisce sull'espletamento del mandato) da alcuna relazione; pertanto, i semplici soci non hanno interesse ad impugnare le norme statutarie del fondo. Consiglio Stato sez.VI, 5 novembre 1990 n. 940, Cons. Stato 1990, I,1432. Il semplice iscritto alla SIAE si trova, nei confronti del fondo di solidarieta', tra i soci della SIAE nella posizione di un "quisque de populo" e non gode di alcuna situazione giuridica tutelata che gli permetta di invocare una illegittimita' dei criteri costitutivi liberamente assunti dal fondo stesso. Consiglio Stato sez.VI, 5 novembre 1990 n. 940, Cons. Stato 1990, I,1432. L'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, vietando all'imprenditore di affidare in appalto, in subappalto "o in qualsiasi altra forma" l' esecuzione di mere prestazioni di lavoro, ha una sfera di applicazione cosi' ampia da comprendere le piu' diverse forme di interposizione nel lavoro indipendentemente dallo strumento adoperato a tal fine nonche' dalla natura dell'opera o servizio cui le prestazioni si riferiscono. Pertanto, costituisce siffatta intermediazione od interposizione, in violazione del detto divieto, da parte della SIAE l' assunzione in proprio da parte degli agenti di ruolo, dipendenti di detto ente, di personale da utilizzare nei rispettivi uffici periferici ancorche' attuata, nel vigore della legge predetta, in forza dell'art. 17 del regolamento del personale del 1953, comportando per la SIAE la sottrazione a numerosi vincoli normativi e contrattuali e la realizzazione di un risparmio nei costi di gestione, in conseguenza, in particolare, del frazionamento dell'anzianita' di detti lavoratori, pur si fatto retribuiti dalla stessa SIAE attraverso il meccanismo dei rimborsi delle spese in favore degli agenti aventi la veste di apparenti datori di lavoro. Cassazione civile, sez. lav., 23 giugno 1989 n. 3031, Mass. giur. lav. 1989, 620. Dir. lav. 1990, II,23 (nota). Giust. civ. Mass. 1989, fasc. 6. Nell'ampia previsione dell'art. 1, comma 1, della l. 23 ottobre 1960 n. 1369 - che pone un divieto non limitato alle forme di appalto o subappalto, ma esteso a qualsiasi forma di utilizzazione di prestazioni rese da lavoratori assunti e retribuiti dall' intermediario - rientra anche l'ipotesi in cui il ruolo di intermediario sia svolto da un dipendente dell'effettivo beneficiario delle prestazioni lavorative (nella specie, da un agente della SIAE, legato alla medesima da un rapporto di lavoro subordinato), essendo sufficiente, per la violazione del divieto predetto, che tale beneficiario abbia di fatto accettato le prestazioni del lavoratore inserendolo nella propria organizzazione. Pertanto, anche in tale ipotesi il lavoratore, formalmente assunto dall'intermediario, deve considerarsi a tutti gli effetti, in virtu' di novazione legale (ai sensi del comma 5 dello stesso art. 1), alle dipendenze del soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione lavorativa, senza che, con riguardo alla qualifica spettantegli, possa spiegare effetto preclusivo la mancanza delle note di qualifica previste per i lavoratori formalmente alle dipendenze del detto beneficiario. Cassazione civile, sez. lav., 19 maggio 1990 n. 4551, Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 5 Notiziario giur. lav. 1990, 320. La detenzione per fini commerciali e l'acquisto di musicassette sprovviste del timbro S.I.A.E. non realizza un concorso di reati fra le ipotesi criminose previste dall'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406 ed il delitto di ricettazione ai sensi dell'art. 648 c.p. Tribunale Roma 13 febbraio 1987, Riv. giur. polizia locale 1990, 96. L'agente titolare di autonoma agenzia ovvero cosiddetto mandatario della societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), ancorche' munito del potere di rappresentanza, puo' stipulare, in nome e per conto proprio, senza spendere il nome della societa', i contratti di locazione relativi agli immobili ove esercita la attivita', con la conseguenza che soltanto lui va considerato conduttore di tali immobili con la facolta' di cederne il rapporto; ne' tali contratti ed i correlati diritti di conduttore sono riferibili alla SIAE per essere stati conclusi in sua rappresentanza a norma dell'art. 2208 o 2210 c.c., qualora l'agente sia dipendente di ruolo della detta societa', trattandosi di atto estraneo all'esercizio dell'impresa a cui l'agente sia preposto come institore od alle operazioni di cui sia incaricato come commesso. Cassazione civile, sez. III, 13 giugno 1989 n. 2870, Giust. civ. Mass. 1989, fasc. 6 L'obbligo della SIAE di rendere il conto relativamente agli introiti erariali da imposta sugli spettacoli ed altri tributi e diritti dello Stato e di enti pubblici, concerne non solo le mere riscossioni bensi' anche le partite accertate, ancorche' non ancora riscosse ovvero rimesse all' amministrazione finanziaria; da cio' consegue che il conto non puo' limitarsi ad esporre i dati del riscosso, ma deve indicare anche i dati dell'accertamento con i quali i primi devono essere confrontati. Corte Conti sez. I, 21 aprile 1989 n. 164, Riv. corte conti 1989, fasc.2,91. E' irrilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 180 l. 22 aprile 1941 n. 633, che riserva alla SIAE l'esclusivita' nell'attivita' di intermediazione per l'esercizio del diritto di autore, in riferimento agli art. 41, 3 e 23 cost. Tribunale Roma 12 maggio 1989, Dir. autore 1989, 338 (nota). Si appalesano quali elementi di incongruita' nello statuto della SIAE, sia la mancata attribuzione della qualificazione di organo al collegio dei revisori - generalmente riconosciuta nei paralleli ordinamenti e prevista dal codice civile nelle societa' per azioni - sia la limitazione delle funzioni dello stesso collegio alla verifica delle scritture ed alla revisione del consuntivo, atteso che, nell'ambito dei soggetti pubblici e soprattutto nelle societa' commerciali siffatti compiti si estendono, di regola, ben oltre il mero riscontro contabile. Corte Conti, sez. contr., 26 aprile 1988 n. 1969, Riv. corte conti 1989, fasc. 3,20 (s.m.). Foro amm. 1989, 2526 (s.m.). Il fatto di includere sistematicamente nei programmi musicali composizioni che non siano effettivamente eseguite costituisce atto rivelatore di particolare disconoscimento dei doveri sociali dell' iscritto alla S.I.A.E. Un tale fatto ha efficacia preclusiva per la nomina a socio, a norma dell'art. 18 dello statuto dell'ente, a prescindere da una formale e rituale contestazione all'interessato, contestazione prevista solo per l'irrogazione di sanzioni disciplinari. Consiglio Stato sez.VI, 28 luglio 1988 n. 960, Dir. autore 1989, 104 (nota). L'acquisto, la detenzione e la vendita di musicassette sprovviste del timbro SIAE non configurano un concorso di reati fra le ipotesi criminose previste dall'art. 1 legge n. 406 del 1981 ed il reato di ricettazione. Tribunale Roma 13 febbraio 1987, Giur. merito 1988, 603. E' configurabile il reato previsto dall'art. 171 comma 1 lettera b) l. 22 aprile 1941 n. 633 nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti private radiofoniche o televisive - di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore o per esso della SIAE. Cassazione penale, sez. III, 22 maggio 1987, Giust. pen. 1988, II,217 (s.m.). La detenzione per la vendita di musicassette, prive del contrassegno della SIAE e' punita dall'art. 1 della legge n. 406 del 1981, mentre la contraffazione e la vendita di oggetti con impronta SIAE contraffatta sono punite in virtu' dell'art. 468 c.p. (Nella specie la corte ha deciso che il contrassegno SIAE va ritenuto come unico ed efficace mezzo di identificazione di dischi e musicassette originali, con la conseguenza che, in mancanza, l'oggetto va ritenuto contraffatto). Cassazione penale, sez. II, 19 giugno 1987, Giust. pen. 1988, II,347 (s.m.). La S.I.A.E., in considerazione della sua natura di ente pubblico economico e delle finalita' di lucro, e' soggetta all'imposta comunale sulle insegne. Tribunale Firenze 9 luglio 1988, Dir. autore 1989, 80. La detenzione per la vendita di musicassette, prive del contrassegno della SIAE e' punita dall'art. 1 della legge n. 406 del 1981, mentre la contraffazione e la vendita di oggetti con impronta SIAE contraffatta sono punite in virtu' dell'art. 468 c.p. (Nella specie la corte ha deciso che il contrassegno SIAE va ritenuto come unico ed efficace mezzo di identificazione di dischi e musicassette originali, con la conseguenza che, in mancanza, l'oggetto va ritenuto contraffatto). Cassazione penale, sez. II, 19 giugno 1987, Giust. pen. 1988, II,347 (s.m.). Con riguardo ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici (nella specie, S.I.A.E.), la discrezionalita' del datore di lavoro assume i caratteri del potere discrezionale pubblico (con la conseguente non configurabilita' di posizioni soggettive dei lavoratori tutelabili davanti al giudice ordinario) quando si esplichi in atti d'imperio e di supremazia intesi a disciplinare, in via generale ed astratta, l'organizzazione degli uffici, i ruoli e le mansioni del personale, e non anche quando si traduca in atti di gestione di un singolo o di singoli rapporti di lavoro, nel qual caso detta discrezionalita ' rimane soggetta alla disciplina privatistica del rapporto e quindi alla giurisdizione del giudice ordinario, attenendo ad una successiva valutazione di merito, che non incide sulla competenza giurisdizionale di tale giudice, la questione se la posizione soggettiva fatta valere dal lavoratore in relazione agli atti di gestione predetti abbia consistenza di diritto soggettivo. (Nella specie la S.C., enunciando tale principio, ha censurato la sentenza del pretore, che aveva declinato la propria giurisdizione ritenendo che la domanda della lavoratrice, la quale lamentava la propria esclusione dalle promozioni in soprannumero disposte in attuazione del criterio generale della perequazione, si appuntasse contro il potere di autorganizzazione dell'ente). Cassazione civile, sez. un., 18 novembre 1989 n. 4941, Giust. civ. Mass. 1989, fasc. 11. Il riconoscimento operato dal ministero delle finanze, con circolare 1 marzo 1973 n. 22, delle tessere rilasciate dalla societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'art. 37 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640, ai propri dipendenti ai fini della vigilanza nei luoghi ove si svolgono gli spettacoli in funzione dell'accertamento della relativa imposta, e' sufficiente ad integrare il disposto di cui all'art. 37 cit. atteso che, mediante tale disposizione autorganizzatoria a carattere generale il ministero, nella sua discrezionalita', ha ritenuto di attribuire valore sufficientemente probante e garantista all 'individuazione del proprio personale operato dal predetto ente accertatore, con cio' attuando una sorta di rinvio recettizio alla certificazione da questo compiuta; pertanto, risulta conforme a logica, e non contrastante alcuna norma, che la p.a. abbia ritenuto di eseguire recepimento "una tantum" in via generale, mediante il rinvio all'operato dell'ente concessionario del pubblico servizio al quale e' legato da rapporti di particolare fiducia. T.A.R. Piemonte sez. I, 22 luglio 1988 n. 357, Comm. trib. centr. 1988, II,1416. Rass. trib. 1989, II,1295. I requisiti essenziali del rapporto di lavoro subordinato consistono nell' assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro - potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attivita' di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attivita' lavorativa e nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale del beneficiario della prestazione, mentre altri elementi, come l'obbligo di un orario e l'incidenza del rischio economico dell'attivita' lavorativa, hanno carattere sussidiario e sono utilizzabili, ai fini della qualificazione del rapporto come autonomo e subordinato, specialmente quando nella fattispecie concreta non emergano elementi univoci a favore dell'una o dell'altra soluzione. L'accertamento del giudice del merito, in ordine alla natura (autonoma o subordinata) del concreto rapporto alla stregua degli elementi discretivi predetti, si risolve in un apprezzamento di fatto, che, se adeguatamente motivato, e' incensurabile in sede di legittimita'. (Nella specie, l' impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva escluso la riconducibilita' allo schema del contratto di lavoro subordinato del rapporto di una lavoratrice che, prima di essere assunta in ruolo dalla SIAE a seguito di concorso, aveva lavorato negli uffici dell' ente, senza essere inserita nella struttura del medesimo e senza sottoposizione ad alcun potere disciplinare, essendo libera di stabilire entita' e modalita' della propria prestazione, e con compenso - della cui riscossione rilasciava fattura - commisurato alle ore di lavoro effettivamente eseguite). Cassazione civile, sez. lav., 16 giugno 1989 n. 2905, Giust. civ. Mass. 1989, fasc. 6 La conversione o novazione legale di rapporti a tempo indeterminato, apparentemente costituiti da interposti datori di lavoro in violazione del divieto sancito dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, e la loro riconducibilita', ab origine ed a tutti gli effetti, nella sfera giuridica del soggetto che ha in concreto utilizzato le prestazioni dei lavoratori assunti attraverso gli intermediari, implica che a tali lavoratori debba essere riconosciuto anche il diritto alla carriera previsto per il personale dell'effettivo datore di lavoro (nella specie, SIAE); ne' la progressione in carriera, ove la disciplina del rapporto (nella specie, regolamento del personale della SIAE) subordini la promozione al conseguimento di note di qualifica annuali non inferiori a normale, puo' essere esclusa per la mancanza di tali note in relazione ai lavoratori formalmente assunti dall'intermediario, dovendo negarsi che l' effettivo datore di lavoro possa trarre vantaggio dalla propria precedente condotta illecita ed invece presumersi, in mancanza di contraria dimostrazione da parte del medesimo, una normalita' di rendimento di detti lavoratori tale da giustificarne la promozione. Cassazione civile, sez. lav., 23 giugno 1989 n. 3031, Giust. civ. Mass. 1989, fasc. 6. Mass. giur. lav. 1989, 620. L'iscrizione come socio alla SIAE non implica l'automatica acquiescenza alle norme di comportamento stabilite alla societa'; pertanto, e' ammissibile il ricorso contro l'atto di applicazione di tali norme che produce concretamente una lesione. T.A.R. Lazio sez. III, 20 luglio 1989 n. 1345, T.A.R. 1989, I,2837. Legittimamente la SIAE nega l'assegno previdenziale di professionalita' agli iscritti non soci della Societa' poiche' gli stessi non contribuiscono al finanziamento del fondo di solidarieta' da cui l' assegno viene prelevato. T.A.R. Lazio sez. III, 20 luglio 1989 n. 1345, T.A.R. 1989, I,2837. La disparita' di trattamento tra iscritti e soci in ordine all' assegno previdenziale di professionalita' fra i soci della SIAE posta dall'ordinamento dell'ente - i primi considerati, ai fini dei benefici previdenziali, come dilettanti, i secondi, invece, come veri professionisti - non costituisce sintomo di alcuna illegittimita' scaturente dal differente "status" delle due categorie nella struttura sociale in ordine allo scopo istituzionale della societa' che e ' quello di garantire la piu' efficente tutela giuridica ed economica degli autori che ad essa partecipano. T.A.R. Lazio sez. III, 20 luglio 1989 n. 1345, T.A.R. 1989, I,2837. Il ricorso giurisdizionale contro il provvedimento della SIAE che nega al mero iscritto l'assegno previdenziale di professionalita' previsto dall'art. 2 del regolamento del fondo di solidarieta' fra i soci non richiede la notifica a tutti i soci, essendo sufficiente la notifica al detto fondo, che e' l'organismo funzionalmente ordinato all'esercizio di forme previdenziali ed assistenziali nei confronti dei soci. T.A.R. Lazio sez. III, 20 luglio 1989 n. 1345, T.A.R. 1989, I,2837. La domanda di annullamento di provvedimenti regolamentari di un ente pubblico economico quale e' la SIAE, ponendo in discussione il potere di autoorganizzazione dell'ente e le manifestazioni di esso in relazione alle proprie finalita' istituzionali, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, perche' a fronte di tali provvedimenti le posizioni soggettive hanno natura e consistenza di meri interessi legittimi (nella specie il "petitum" consisteva nella richiesta di annullamenti di atti regolamentari della SIAE sulla distinzione tra iscritti e soci quanto all'attribuzione dell'assegno di professionalita', al fine di poter beneficiare del detto assegno pur in mancanza del conseguimento della qualita' di socio). Cassazione civile, sez. un., 1 ottobre 1987 n. 7335, Dir. autore 1988, 395. E' manifestamente inammissibile, investendo profili riservati alla discrezionalita' del legislatore, la questione di legittimita' costituzionale degli art. 51 ss. (sez. IV) e 180 comma 2 n. 1 l. 22 aprile 1941 n. 633, sollevata, in riferimento agli art. 3, 4, comma 1, 41 comma 1 cost. dal pretore di Narni con l'ordinanza emessa il 14 febbraio 1980, nella parte in cui non viene estesa alle emittenti radiofoniche locali la possibilita', viceversa prevista per la RAI, di radiodiffondere senza il consenso dell'autore opere incise su disco o su nastro; (art. 51 ss., in relazione all'art. 3 cost.), nella parte in cui impone la preventiva autorizzazione dell'autore (ovvero della SIAE) per l'utilizzazione dell' opera in assenza di un criterio di predeterminazione del compenso dovuto (art. 180 in relazione agli art. 4 e 41 cost.). Corte costituzionale 24 marzo 1988 n. 361, Giur. cost. 1988, I,fasc.4. Dir. autore 1988, 535. La diffusione a mezzo emittente televisiva di programmi musicali senza il consenso degli autori o della SIAE configura il reato previsto dall'art. 171, comma 1 lett. b) della legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633. Corte appello Bari 27 luglio 1987, Dir. autore 1988, 420. La omessa apposizione del contrassegno della SIAE su alcune videocassette non va equiparata alla riproduzione delle stesse; nel caso di specie va esclusa la sussistenza anche della prima fattispecie, risultando mancante negli imputati la coscienza e volonta' di detenere videocassette prive di sigillo, tanto piu' che esso risulta richiesto da una disposizione emanata appena 10 giorni prima del fatto, senza che fossero stati fissati i criteri per procedere alla regolarizzazione della posizione di chi gia' si trovasse in possesso di detto materiale cinematografico. Pretura Bari 8 aprile 1987, Foro it. 1988, II,477. E' configurabile il reato previsto dall'art. 171 comma 1° lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 (protezione del diritto d'autore) nell'ipotesi di radiodiffusione dagli studi di emittenti private di brani musicali incisi su dischi o altri supporti meccanici senza il consenso dell'autore, o, per esso, della S.I.A.E. Cassazione penale, sez. I, 14 ottobre 1986, Cass. pen. 1988, 132 (s.m.). Il diverso regime associativo previsto dal regolamento generale e dello statuto della SIAE per gli iscritti alla societa' ed i soci della stessa, non puo' essere dedotto come motivo d'impugnazione dall'iscritto che, con la volontaria sua adesione alla societa' ne ha liberamente accettato lo statuto. Consiglio Stato sez.VI, 10 agosto 1988 n. 990, Foro amm. 1988, 2173 (s.m.). La detenzione per la vendita di musicassette, prive del contrassegno della S.I.A.E. e' punita dall'art. 1 della l. n. 406 del 1981, mentre la contraffazione e la vendita di oggetti con impronta S.I.A.E. contraffatta sono punite in virtu' dell'art. 468 c.p. (Nella specie la Corte ha deciso che il contrassegno S.I.A.E. va ritenuto come unico ed efficace mezzo di identificazione di dischi e musicassette originali, con la conseguenza che, in mancanza, l'oggetto va ritenuto contraffatto). Cassazione penale, sez. II, 19 giugno 1987, Cass. pen. 1988, 2063 (s.m.). Nelle relative controversie sussiste una legittimazione passiva, in capo alla SIAE, la quale esercitando la potesta' tributaria (che si manifesta, fra l'altro, nell'accertamento dei tributi afferenti ai pubblici spettacoli), in virtu' di una delegazione di poteri da parte della p.a., non puo' essere ritenuta estranea al rapporto giuridico dedotto in giudizio. Tribunale Roma 15 settembre 1987, Rass. trib. 1988, II,607 (nota). Il regolamento che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti della Societa' italiana autori ed editori - SIAE - ha natura sostanziale di contratto collettivo aziendale, attesa che quest'ultima costituisce ente pubblico economico. Cassazione civile, sez. lav., 8 ottobre 1988 n. 5438, Giust. civ. Mass. 1988, fasc. 10. Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, e' censurabile in sede di legittimita' soltanto la determinazione dei criteri astratti e generali da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale insindacabile in detta sede se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nello schema del rapporto di lavoro autonomo, invece che subordinato, per la mancanza, in concreto, dell'elemento della subordinazione, che costituisce il principale criterio discriminatore e rispetto al quale hanno valore sussidiario gli elementi costituiti dall'oggetto della prestazione, dall'esistenza o meno di una organizzazione imprenditoriale, anche minima, da parte del lavoratore e dall'incidenza del rischio. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla Suprema Corte - aveva negato la natura subordinata del rapporto di lavoro di un accertatore esterno della SIAE, addetto, per circa quindici anni, al controllo dei biglietti d'ingresso ed all' accertamento di eventuali manifestazioni abusive). Cassazione civile, sez. lav., 7 settembre 1988 n. 5082, Giust. civ. Mass. 1988, fasc. 8/9 La presenza di consistenti accantonamenti nella situazione patrimoniale di un ente (nella specie, la SIAE) implica, oltre ad una dettagliata illustrazione nelle relazioni di rito, la rispondenza ad esigenze reali, e riscontrabili, specie per i fondi svincolati da previsioni tecniche; cio', al fine di evitare ingiustificati accumuli di disponibilita', che verrebbero sottratte all'ottimale verificarsi del congruo rapporto incassi lordi-destinazione, con sproporzione della remunerazione rispetto ai servizi resi. Corte Conti, sez. contr., 12 luglio 1984 n. 1777, Riv. corte conti 1988, fasc. 2,23 (s.m.). Foro amm. 1988, 2347 (s.m.). E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli art. 171 e 180 l. 22 aprile 1941 n. 633, sollevata dal pretore di Ovada in riferimento agli art. 3, 23, 41, 43, 53 e 97 cost. con le ordinanze emesse il 30 giugno 1984, nella parte in cui; 1) impongono al titolare di emittenza televisiva o radiofonica di munirsi dell'autorizzazione alle trasmissioni della SIAE, concernente tutti gli autori del repertorio di queste e non soltanto coloro le cui opere vengono diffuse; 2) assoggettano la concessione dell'autorizzazione al pagamento di una somma pari al 2, 75% dei proventi lordi dichiarati dall'impresa; 3) non predeterminano i criteri sulla base dei quali la SIAE concede o nega le autorizzazioni. L'ipotesi incriminatrice, di cui all'art. 171 della l. 22 aprile 1941 n. 633, con cui il giudice "a quo" era chiamato a conoscere la diffusione di opere altrui senza che ne abbia il diritto, e non e' diretta a sanzionare il mancato pagamento alla SIAE del compenso per il rilascio dell'autorizzazione, bensi' il mancato consenso dell'autore alla diffusione dell'opera. Inoltre, se l'attivita' di intermediario (svolta dalla SIAE con quel carattere di preminenza reso necessario dalle difficolta' presentate dal controllo dell'utilizzazione economica delle opere protette: cfr. sent. n. 65 del 1972) rappresenta la forma piu' diffusa di tutela del diritto d'autore, essa non esclude, tuttavia, la possibilita' di un diretto rapporto tra l'utilizzazione dell'opera e l'autore. Non ricorre affatto, pertanto, tra la fattispecie di reato e l'art. 180 denunciato alcun rapporto di pregiudizialita', risultando ininfluente la prospettata illegittimita' della seconda norma rispetto alla prima. Corte costituzionale 18 febbraio 1988 n. 198, Giur. cost. 1988, I,747. Dir. autore 1988, 533. Sono escluse dalla fiscalizzazione degli oneri sociali, di cui all' art. 3 della legge n. 502 del 1978, le imprese alberghiere, le strutture ricettive denominate case-albergo, residences o residenze turistico-alberghiere e che forniscono alloggio e servizi accessori in unita' abitative arredate, benche' costituiscano esercizi para-alberghieri aventi talune caratteristiche comuni o similari a quelle degli alberghi e siano inquadrate anch'esse nel settore del turismo ai fini della contrattazione collettiva (nonche' assoggettate allo stesso regime fiscale IVA e di pagamento dei diritti della SIAE). Difatti il citato art. 3 si riferisce unicamente alle imprese alberghiere come tali classificate ai sensi della l. 30 dicembre 1937 n. 2651 (come modificata dalla l. 18 gennaio 1939 n. 382), ed alle quali non sono equiparabili - neppure dopo la legge quadro 17 maggio 1983 n. 217 per il turismo - le suddette strutture residenziali. Tale differenza rispetto alle imprese alberghiere vere e proprie fa anche ritenere manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' dell' art. 3 cit. per disparita' di trattamento. Cassazione civile, sez. lav., 13 aprile 1987 n. 3690, Informazione previd. 1987, 1687. Il riconoscimento operato dal ministero delle finanze, con circolare 1 marzo 1973 n. 22, delle tessere rilasciate dalla societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'art. 37 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640, ai propri dipendenti ai fini della vigilanza nei luoghi ove si svolgono gli spettacoli in funzione dell'accertamento della relativa imposta, e' sufficiente ad integrare il disposto di cui all'art. 37 cit. atteso che, mediante tale disposizione autorganizzatoria a carattere generale il ministero, nella sua discrezionalita', ha ritenuto di attribuire valore sufficientemente probante e garantista all'individuazione del proprio personale operato dal predetto ente accertatore, con cio' attuando una sorta di rinvio recettizio alla certificazione da questo compiuta; pertanto, risulta conforme a logica, e non contrastante alcuna norma, che la p.a. abbia ritenuto di eseguire tale recepimenti "una tantum" in via generale, mediante il rinvio all'operato dell'ente concessionario del pubblico servizio al quale e' legato da rapporti di particolare fiducia. T.A.R. Piemonte sez. I, 22 luglio 1988 n. 357, T.A.R. 1988, I,3025. Le attivita' degli agenti di commercio e rappresentanti (tra i quali l'agente mandatario SIAE rientra) vanno ricomprese tra le attivita' ausiliarie d'impresa, ai sensi dell'art. 2195 n. 5) c.c., cui l'art. 51 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 si richiama. Tuttavia, per la tassabilita' o meno ai fini dell'Ilor, e' necessario che i singoli giudici tributari, in presenza di dette attivita' ausiliarie verifichino se ricorrono o meno i requisiti minimi perche' si possa parlare d'impresa, senza che tale accertamento sia precluso dall'art. 51 del citato d.P.R. n. 597 del 1973, dal momento che tale disposizione, dettata in materia di Irpef, non puo' acriticamente applicarsi ai fini dell'Ilor. Cassazione civile, sez. I, 23 maggio 1986 n. 3477, Dir. e prat. trib. 1988, II,40 (nota). Il reddito prodotto nello svolgimento dell'attivita' di agente mandatario della SIAE - attivita' rientrante nella piu' ampia categoria degli agenti o rappresentanti di commercio - non e' da ritenersi assoggettato all'Ilor qualora si accerti l'assenza di un' organizzazione minima d'impresa e lo svolgimento dell'attivita' nella forma del lavoro autonomo. Cassazione civile, sez. I, 9 aprile 1987 n. 3477, Arch. civ. 1987, 989 (nota). L'attestato di credito per diritti di autore del direttore di sede della SIAE, istituto di diritto pubblico, per la particolare fiducia connessa alla natura pubblica dell'organo che l'ha emesso, costituisce indizio sufficiente, atteso il suo contenuto, dell'esistenza, dell'ammontare e della esigibilita' del credito ingiunto. Tribunale Roma 20 giugno 1986, Dir. autore 1987, 141. Sono soggette alla protezione della legge sul diritto d'autore 22 aprile 1941 n. 633 le riproduzioni fonografiche realizzate all'estero e importate in Italia per essere ivi messe in commercio (art. 17 l. dir. autore) se contengono opere di autori tutelati in base alla nostra legge interna o agli obblighi internazionali assunti dall'Italia per la protezione dei diritti d'autore (in particolare, Convenzione di Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche e Convenzione universale del diritto di autore). Una volta accertato che un'opera, le cui riproduzioni fonografiche siano importate in Italia, abbia ivi titolo alla protezione sulla base di fonti internazionali, rientra nelle competenze della SIAE assicurare ad essa concretamente tale protezione nei modi specificati dall'art. 180 l. dir. autore. Corte appello Roma 30 giugno 1986, Dir. autore 1987, 285. La cessione del diritto di utilizzazione economica di un'opera dell' ingegno implica il trasferimento di un diritto reale e non personale di godimento. Pertanto, nel conflitto tra acquirenti successivi dello stesso diritto non trova applicazione il disposto dell'art. 1380 c.c. che privilegia, nel caso di conflitto, colui che per primo ha conseguito il godimento del diritto. Nel conflitto tra titolari di diritti di autore iscritti alla SIAE, deve essere pronunciata l'estromissione di questa dal giudizio, dal momento che essa, a norma dell'art. 105 del suo regolamento generale, ha provveduto ad accantonare, fino alla risoluzione definitiva della controversia, tutti i proventi maturati e maturandi relativi alle opere in contestazione. Corte appello Roma 14 ottobre 1986, Dir. autore 1987, 139. L'attivita' di organizzatore nel campo della produzione di colonne sonore musicali-cinematografiche comporta l'applicazione, nei confronti dell 'aspirante socio della SIAE, del disposto della lettera O (corrispondente all'attuale lettera P) della I tabella prevista dall' art. 19 dello statuto dell'ente, per cui non possono essere computati, ai fini dell'attribuzione della qualita' di socio, i proventi per diritti di autore relativi al periodo in cui svolgeva la detta attivita'. T.A.R. Lazio sez. III, 28 aprile 1986 n. 1654, Dir. autore 1987, 187. Le emittenti radiotelevisive hanno obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione degli autori e per essi della SIAE ai fini della radiodiffusione a mezzo di supporti meccanici (dischi, nastri) di composizioni musicali trasmesse dai locali dell'emittente. Pretura Palestrina 14 febbraio 1987, Dir. autore 1987, 328. Non e' configurabile il concorso tra le ipotesi criminose previste dall' art. 1 legge n. 406 del 1981 e il reato di ricettazione, nel caso di acquisto, detenzione e vendita di musicassette sprovviste dello speciale timbro S.I.A.E. Tribunale Roma 13 febbraio 1987, Foro it. 1987, II,453. La radiodiffusione di opere musicali senza il permesso della SIAE costituisce reato a norma dell'art. 171 della legge sul diritto di autore. Non puo' allegarsi, al fine di escludere il dolo, difficolta' o impossibilita' di informazione circa le opere protette, dal momento che la protezione dell'opera sorge con la sua stessa creazione (art. 6 l.d.a.). Se l'opera e' abusivamente registrata su nastro ai fini della successiva radiodiffusione, ricorre l'illecito penale di cui alla l. 29 luglio 1981 n. 406. Pretura Olbia 14 agosto 1986, Dir. autore 1987, 182. I fondi di accantonamento della parte passiva della situazione patrimoniale, specie se non obbligatori e svincolati da previsioni tecniche, devono trovare nella relazione ai consuntivi adeguati chiarimenti sulla loro evoluzione e sui criteri di iscrizione dei valori, che giustifichino la loro sussistenza e consistenza; potendo tali fondi integrare vari accumuli di disponibilita', si impone una accorta vigilanza sulle operazioni che non siano basate su dati o su programmi di certa attuazione, soprattutto quando fine dell'ente (nella specie, la SIAE) non e' il lucro. Corte Conti, sez. contr., 24 maggio 1983 n. 1724, Riv. corte conti 1987, 598 (s.m.). Qualora un iscritto ordinario della SIAE (Societa' italiana autori ed editori), deducendo l'illegittimita' dell'erogazione dell'assegno di professionalita', da parte del fondo di solidarieta' di detta SIAE, in favore dei soli soci, chieda l'annullamento delle norme statutarie e regolamentari che autorizzano tale discriminazione, ancorche' quale mezzo al fine di ottenere la corresponsione del suddetto assegno, la relativa controversia spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto investe, in via diretta, provvedimenti generali resi dall'ente pubblico nell'esercizio dei suoi poteri di autorganizzazione, e, quindi, si ricollega a posizioni di interesse legittimo. Cassazione civile, sez. un., 1 ottobre 1987 n. 7335, Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 10 Ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, e' censurabile, in sede di legittimita', soltanto la determinazione dei criteri astratti e generali da applicare al caso concreto, mentre costituisce apprezzamento di fatto come tale insindacabile in detta sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto in controversia nell' uno o nell'altro schema contrattuale. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva escluso la natura subordinata dell'attivita' di controllo dei locali pubblici svolta da un accertatore, ai sensi dell'art. 71 del regolamento SIAE 8 luglio 1953, in favore di un agente dell'ente). Cassazione civile, sez. lav., 8 gennaio 1987 n. 59, Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 1 Ai sensi dell'art. 97 comma 1 t.u. 29 dicembre 1973 n. 1092, e' illegittima la corresponsione della tredicesima mensilita' al titolare di pensione o assegno rinnovabile che presti opera retribuita alle dipendenze di enti pubblici anche se svolgono attivita' lucrativa. (Fattispecie relativa a titolare di pensione assunto dalla S.I.A.E.). Corte Conti, sez. contr., 5 dicembre 1985 n. 1603, Riv. corte conti 1986, 285 (s.m.). Informazione previd. 1987, 235 (s.m.). In tema di fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi previsti dall'art. 3 della l. 5 agosto 1978 n. 502 (di conversione del d.l. 6 luglio 1978 n. 353) in favore delle imprese alberghiere, le strutture ricettive denominate case-albergo, residences o residenze turistico-alberghiere e che forniscono alloggio e servizi accessori in unita' abitative arredate, benche' costituiscano esercizi para-alberghieri aventi talune caratteristiche comuni o similari a quelle degli alberghi e benche' siano inquadrate anch'esse nel settore del turismo ai fini della contrattazione collettiva (nonche' assoggettate allo stesso regime fiscale i.v.a. e di pagamento dei diritti alla SIAE), non possono fruire del suddetto beneficio della fiscalizzazione, atteso che l'art. 3 cit. si riferisce unicamente alle imprese alberghiere come tali classificate ai sensi della l. 30 dicembre 1937 n. 2651 (come modificata dalla l. 18 gennaio 1939 n. 382), imprese alle quali non sono equiparabili - neppure dopo la legge quadro 17 maggio 1983 n. 217 per il turismo - le suddette strutture residenziali; tale differenza rispetto alle imprese alberghiere vere e proprie fa anche ritenere manifestamente infondata l' eccezione di incostituzionalita' dell'art. 3 cit. per disparita' di trattamento. Cassazione civile, sez. lav., 13 aprile 1987 n. 3690, Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 4 Non e' configurabile il concorso tra le ipotesi criminose previste dall' art. 1 legge n. 406 del 1981 e il reato di ricettazione, nel caso di acquisto, detenzione e vendita di musicassette sprovviste dello speciale timbro S.I.A.E. Tribunale Roma 13 febbraio 1987, Foro it. 1987, II,453. I proventi derivanti da attivita' di agente o rappresentante di commercio, cui deve essere equiparata quella di agente mandatario della SIAE (Societa' italiana autori ed editori), configurano redditi d' impresa, non di lavoro autonomo, e, pertanto, sono assoggettabili all'ILOR (non beneficiando dell'inapplicabilita' del tributo per i redditi di lavoro autonomo, discendente dalla declaratoria di parziale illegittimita' dell'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, resa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 42 del 1980), solo quando la suddetta attivita' risulti espletata mediante un'organizzazione di tipo imprenditoriale, atteso che, anche alla stregua dei principi fissati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 1986, non puo ' ritenersi operante ai fini dell'ILOR la regola posta in tema di IRPEF dall'art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (circa la qualificazione come reddito di impresa di quello derivante da attivita' commerciale, anche se essa non sia organizzata in forma d'impresa). Cassazione civile, sez. I, 9 aprile 1987 n. 3477, Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 4 Giur. imp. 1987, 310. Bollettino trib. 1987, 1001. Foro it. 1987, I,3225. Orient. giur. lav. 1987, 569. Rass. trib. 1987, II,545 (nota). Giust. civ. 1987, I,1043. La limitazione ai soli soci del diritto all'assegno di professionalita' trova il suo primo fondamento nella normativa contenuta nello statuto della SIAE (art. 58 e 61) oltre che nel regolamento che disciplina la finalita' e la gestione del fondo solidarieta' soci della societa'. Questa limitazione non costituisce disparita' di trattamento tra iscritti e soci della SIAE, poiche' diversi sono i presupposti ed i requisiti necessari per accedere all' una categoria o all'altra. Corte appello Roma 13 gennaio 1986, Dir. autore 1986, 491. La SIAE non ha alcun potere di dirimere i contrasti insorti tra iscritti circa la titolarita' dei diritti di utilizzazione dell' opera affidata alla sua tutela. Le controversie tra iscritti vanno risolte nelle sedi competenti ed alle conseguenti soluzioni la SIAE non puo' che attenersi nell'espletamento dei suoi compiti di mandataria per l'esercizio dei diritti di autore contemplati nell'art. 180 l. 22 aprile 1941 n. 633. Tribunale Roma 14 ottobre 1985, Dir. autore 1986, 336. La violazione da parte dell'editore dell'obbligo di far timbrare dalla SIAE le copie dell'opera edita puo' ritenersi non grave ove agli autori sia dato il modo di controllare l'attivita' di distribuzione dell' opera. Tribunale Firenze 20 maggio 1986, Dir. autore 1986, 494. Il socio della SIAE che richieda il pagamento di diritti di autore per pretese utilizzazioni pubbliche della sua opera deve far riferimento ad uno o piu' determinati documenti e non genericamente a tutta la documentazione in possesso della SIAE. Tribunale Roma 18 ottobre 1985, Dir. autore 1986, 338. E' penalmente responsabile, a norma dell'art. 171 della legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633, chi diffonde a mezzo radio o televisione, senza consenso dell'autore o della S.I.A.E., opere musicali tutelate ed e' indifferente che l'opera sia trasmessa dal vivo ovvero utilizzando una sua registrazione fonografica. Pretura Alessandria 27 giugno 1985, Dir. autore 1986, 227. -Conforme- Pretura Lecce 4 aprile 1985, Dir. autore 1986, 225. La radiodiffusione dagli studi di emittenti private di brani musicali incisi su dischi od altri supporti meccanici senza il consenso dell'autore, o, per esso, dalla SIAE, configura il reato previsto dall'art. 171 comma 1, lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633. Cassazione penale, sez. III, 23 gennaio 1984, Giust. pen. 1986, II,12. In tema di tutela penalistica del diritto di autore, l'art. 61 l. 22 aprile 1941 n. 633, compreso nella sezione V (opere registrate su apparecchi meccanici), dopo avere affermato nel primo comma che l' autore ha il diritto esclusivo, fra l'altro, di eseguire pubblicamente e di radiodiffondere l'opera mediante l'impiego del disco od altro strumento meccanico, precisa nel secondo comma che " la cessione del diritto di riproduzione o del diritto di porre in commercio non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione " e nel terzo comma che " per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione ". Sicche' sono stati considerati come due diritti differenti quello di riproduzione su apparecchio meccanico e quello di radiodiffusione, con la conseguenza che e' punibile anche la sola violazione di quest'ultimo. (Nella specie l'imputato, titolare di una emittente radiofonica privata, aveva diffuso brani di musica leggera di autori moderni senza la autorizzazione della S.I.A.E.). Cassazione penale, sez. III, 28 settembre 1984, Cass. pen. 1986, 351 (s.m.). Giur. it. 1985, II,375. Giust. pen. 1985, II,718 (s.m.). In base al disposto cui alla lett. O) della tabella allegata allo statuto della societa' italiana autori ed editori (SIAE) prevista dall' art. 19 del medesimo statuto, non puo' essere ammesso come socio dell' ente chi, pur presentandosi nella qualita' di autore di opere di indubbio valore artistico o letterario, abbia percepito dalla societa' (nel periodo minimo richiesto) dei proventi per l'utilizzo delle opere stesse, avvenuto con la propria partecipazione nella loro esecuzione, non potendosi in tal modo stabilire quanto di tali proventi sia frutto dell'esclusivo utilizzo delle opere da parte dei terzi. T.A.R. Lazio sez. III, 28 aprile 1986 n. 1654, T.A.R. 1986, I,1667. I fondi di accantonamento della parte passiva della situazione patrimoniale, specie se non obbligatori e svincolati da previsioni tecniche, devono trovare nella relazione ai consuntivi adeguati chiarimenti sulla loro evoluzione e sui criteri di iscrizione dei lavori che giustifichino la loro sussistenza e consistenza; potendo tali fondi integrare vari accumuli di disponibilita', si impone una accorta vigilanza sulle operazioni che non siano basate su dati reali o su programmi di certa attuazione, soprattutto quando fine dell'ente (nella specie, la SIAE) non e' il lucro. Corte Conti, sez. contr., 24 maggio 1983 n. 1724, Foro amm. 1986, fasc. 12 (s.m.). La norma di cui all'art. 1 della l. 29 luglio 1981 n. 406, che punisce tra l'altro la vendita di cassette stereo prive del contrassegno della SIAE, non ha innovato circa la natura del reato, che resta finalizzato alla tutela del diritto di autore. Infatti, la contraffazione delle impronte della SIAE sulle musicassette continua a ricadere sotto la tutela degli artt. 468 e 470 c.p. (Nella specie, e' stata esclusa la natura di reato finanziario della ipotesi prospettata e si e' ritenuta, perche' si trattava di un conflitto di competenza, la competenza del pretore e non gia' del tribunale). Cassazione penale, sez. I, 15 marzo 1985, Cass. pen. 1986, 807 (s.m.). Giust. pen. 1985, II,628 (s.m.). L'esercizio di fatto di una determinata mansione non puo' dar luogo alla cosiddetta promozione automatica di cui all'art. 2103 c.c. ove nella strutturazione gerarchica dell'impresa non esista per essa un posto corrispondente al grado superiore, in quanto presupposto fondamentale ed ineliminabile di tale norma e' l'esistenza nella organizzazione dell'impresa, di un posto che, in base all'ordinamento particolare della stessa, possa qualificarsi di grado superiore rispetto al posto precedentemente occupato dal lavoratore. (Nella specie il giudice del merito aveva riconosciuto ad un dipendente della S.I.A.E. la qualifica di vice-direttore di sede, quale indicata nella tessera personale di riconoscimento abilitante alle funzioni ispettive, qualifica corrispondente a quella di funzionario di III grado; la Suprema Corte ha cassato tale pronuncia rilevando che la qualifica di vice-direttore non era prevista dal regolamento del personale della S.I.A.E.). Cassazione civile, sez. lav., 28 marzo 1986 n. 2216, Giust. civ. Mass. 1986, fasc. 3 Ai sensi dell'art. 97 comma 1 t.u. 29 dicembre 1973 n. 1092, e' illegittima la corresponsione della 13ma mensilita' al titolare di pensione o assegno rinnovabile che presti opera retribuita alle dipendenze di enti pubblici anche se svolgono attivita' lucratica. (Fattispecie relativa a titolare di pensione assunto dalla SIAE). Corte Conti, sez. contr., 5 dicembre 1985 n. 1603, Cons. Stato 1986, II,113. La radiodiffusione dagli studi di emittenti private di brani musicali incisi su dischi od altri supporti meccanici senza il consenso dell'autore, o, per esso, dalla SIAE, configura il reato previsto dall'art. 171 comma 1, lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633. Cassazione penale, sez. III, 23 gennaio 1984, Giust. pen. 1986, II,12. Non e' disapplicabile il regolamento del fondo di solidarieta' SIAE, nella parte in cui esclude gli iscritti dalle prestazioni dello stesso fondo. Infatti non sussiste alcuna norma che assicura agli iscritti il diritto ad ottenere le prestazioni erogabili dal fondo. Corte appello Roma 13 gennaio 1966, Foro amm. 1986, 1963. Le prestazioni erogabili dal fondo di solidarieta' SIAE spettano esclusivamente ai soci e non anche agli iscritti alla SIAE. Corte appello Roma 13 gennaio 1966, Foro amm. 1986, 1963. Non sono manifestamente infondate - in riferimento agli art. 3, 23, 41, 43, 53 e 97 cost. - le questioni di legittimita' costituzionale degli art. 180 e 171 l. 22 aprile 1941 n. 633, i quali impongono, a chi voglia diffondere via etere brani di musica, di munirsi di autorizzazione della SIAE versando un compenso pari al 2, 75 dei proventi lordi dichiarati dall'impresa e relativi ai programmi trasmessi. Al riguardo sono gia' intervenute due sentenze della Corte cost. n. 25 del 1968 e 65 del 1972 dalle quali il giudice "a quo" dissente. L'imprenditore e' obbligato a contrarre per tutte le opere di competenza dell'ente, e non solo per quelle effettivamente utilizzate alle quali il prelievo di ricchezza non si proporziona, realizzandosi in definitiva un rapporto di pura mutualita' a favore degli autori le cui musiche non vengono trasmesse; mentre se si trasmettono opere di autori non catalogati nel Repertorio SIA e occorre compensarle separatamente. Pur configurandosi l'autorizzazione come atto amministrativo, la legge non detta le condizioni, almeno generali e di massima cui e' subordinato il rilascio o il diniego di detti atti, in contrasto con gli art. 41 e 97 cost. L'imprenditore, per svolgere la sua attivita', e' costretto a munirsi di una autorizzazione marcatamente onerosa che lo abilita alla trasmissione di opere contenute in un repertorio non aggiornato comprendente autori le cui opere egli non usa, determinando il loro ingiusto arricchimento con esclusione di altri autori utilizzati, e come tali pagati a parte. Pretura Ovada 30 giugno 1984, Giur. cost. 1985, II,32. -Conforme- Pretura Ovada 30 giugno 1984, Giur. cost. 1985, II,32. Risponde del reato di cui all'art. 171, comma 1 lett. b) l. n. 633 del 1941 il responsabile dell'emittente privata televisiva locale che diffonde senza averne diritto e senza aver ottenuto l'autorizzazione della S.i.a.e. programmi comprendenti opere musicali affidate alla tutela di quest'ultima. Pretura Cagliari 2 febbraio 1984, Foro it. 1985, II,5. Non sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 180 . 22 aprile 1941 n. 633, in quanto presupposto dell'art. 171 stessa legge che punisce la radiodiffusione da parte di emittenti locali di opere protette in assenza della preventiva autorizzazione della S.i.a.e.: a) nella parte in cui obbliga l'utente a contrarre per tutte le opere di competenza dell'ente e non solo per quelle effettivamente utilizzate, in riferimento all'art. 43 cost.; b) nella parte in cui, imponendo all' utente il versamento di un quota fissa proporzionale alle entrate lorde dello stesso, da un lato non consente di rapportare il contributo all'effettivo ammontare delle opere utilizzate e quindi all' utile conseguitone e, dall'altro, stabilisce un trasferimento di ricchezza anche a favore di aventi diritto le cui opere non sono utilizzate, in riferimento agli art. 3, 23, 41 e 53 cost.; c) nella parte in cui non predetermina almeno le condizioni generali e di massima cui e' subordinato il rilascio o il diniego dell'autorizzazione, in riferimento agli art. 41 e 97 cost. Pretura Ovada 30 giugno 1984, Foro it. 1985, II,257. Riv. pen. 1985, 520. E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 180 della l. 22 aprile 1941 n. 633 (tutela del diritto di autore) prospettata sotto il profilo che la legge, accordando preminenza alla S.I.A.E. nella determinazione dei compensi anche forfettari dovuti per ottenere l'autorizzazione alla diffusione, sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Invero la circostanza che la fissazione dei compensi non sia determinata da una autorita' estranea al rapporto non configura irrazionale disparita' di trattamento o limitazioni di difesa, dal momento che l'ente, per la sua pubblicita', deve agire imparzialmente ponendo in essere atti contro i quali i soggetti interessati possono esperire mezzi di tutela amministrativa e giudiziaria. (Fattispecie relativa all'emittente privata radiofonica " Roma sound"). Cassazione penale, sez. III, 10 ottobre 1983, Cass. pen. 1985, 173 (s.m.). Il compenso corrisposto dallo Stato ad una societa' pubblica delegata all'esazione di determinati tributi (nella specie SIAE) deve essere rideterminato se da esso consegua un palese e incongruo accumulo di fondi da parte della societa', non rispondente al principio dell' equilibrio fra remunerazione ricevuta e servizi resi. Corte Conti, sez. contr., 12 luglio 1984 n. 1777, Cons. Stato 1985, II,92. In relazione alle disposizioni dei regolamenti interni e degli statuti degli enti pubblici, non avendo esse valore di norme giuridiche, sono deducibili in sede di legittimita', ai sensi dell' art. 360 n. 3 c.p.c., soltanto la violazione o la falsa applicazione dei criteri ermeneutici dettati dagli art. 1362 ss. c.c. oppure, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., vizi di motivazione. (Principio affermato in riferimento agli art. 5 e 39 dello statuto del fondo pensioni della SIAE, che la sentenza di merito - confermata dalla Suprema Corte - aveva interpretato nel senso che tali disposizioni escludono dalla retribuzione pensionabile gli scatti di scala mobile, ove non conglobati nello stipendio). Cassazione civile, sez. lav., 3 giugno 1985 n. 3311, Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 6 Deve ritenersi inquadrabile nel lavoro autonomo l'attivita' di un accertatore esterno della Siae, consistente nel controllo di locali, impianti di pubblico spettacolo, quando risulti che l' incarico potesse essere di volta in volta accettato o rifiutato, senza conseguenza sul piano disciplinare, che il compenso fosse rapportato alle ore necessarie allo svolgimento dell'incarico, e il momento iniziale e finale dell'attivita' lavorativa fosse determinato non gia' dal datore di lavoro, ma oggettivamente dal tipo di spettacolo da controllare. Pretura Napoli 6 febbraio 1985, Lavoro e prev. oggi 1985, 884. Risponde del reato di cui all'art. 171, comma 1 lett. b) l. n. 633 del 1941 il responsabile dell'emittente privata televisiva locale che diffonde senza averne diritto e senza aver ottenuto l'autorizzazione della S.i.a.e. programmi comprendenti opere musicali affidate alla tutela di quest'ultima. Pretura Cagliari 2 febbraio 1984, Foro it. 1985, II,5. La societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), oltre ai compiti di intermediazione del diritto d'autore, svolge funzioni delegate di esattore di diritti erariali, con conseguente obbligo di resa del conto giudiziale e di sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti. Corte Conti, sez. contr., 24 maggio 1983 n. 1724, Cons. Stato 1984, II,105 (s.m.). Mentre l'art. 1 della l. 29 luglio 1981 n. 406 sanziona la abusiva riproduzione, a fine di lucro, di dischi, nastri o supporti analoghi e la detenzione per la vendita da parte di chi non sia concorso nella riproduzione abusiva, l'art. 470 c.p. sanziona invece - esclusi i casi di concorso con i contraffattori - la messa in vendita o l' acquisto di cose sulle quali figurino le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione. Pertanto, rientra nell' ipotesi di cui all'art. 470 c.p. il fatto di chi vende musicassette con le impronte contraffatte dalla S.I.A.E. Cassazione penale, sez. V, 15 giugno 1983, Cass. pen. 1984, 2424 (s.m.). La contraffazione del sigillo della SIAE su biglietti per spettacoli (nella specie, circuito del campionato mondiale di ciclismo) integra il reato di cui all'art. 468 comma 1 c.p., che punisce chiunque contraffa il sigillo di un ente pubblico, senza esclusione degli enti pubblici economici. Corte appello Lecce 8 aprile 1983, Dir. autore 1984, 334. La S.I.A.E. non e' investita "ex lege" del potere di rappresentanza degli autori, ne' opera a suo favore un monopolio legale per l'incasso dei diritti spettanti agli autori medesimi. La S.I.A.E. svolge al contrario opera di intermediazione e tutela a favore di quegli autori che in base alle norme statutarie e regolamentari gliene abbiano dato espresso incarico. Ne consegue che i rapporti tra la S.I.A.E. ed i singoli soci sono necessariamente regolati dalle norme vigenti in tema di mandato e che le situazioni soggettive che ne scaturiscono hanno natura e contenuto di situazioni soggettive perfette. Come mandataria senza rappresentanza la S.I.A.E. agisce in nome proprio e, pertanto, gli iscritti che sono titolari di diritti di autore che alla S.I.A.E. provengono da societa' di autori estere non sono i soggetti passivi dell'imposta ritenuta alla fonte su quei proventi ad opera dei singoli ordinamenti nazionali. Corte appello Roma 24 gennaio 1983, Dir. autore 1983, 490. Per radiodiffondere opere dell'ingegno protette dal diritto di autore, registrate su dischi o nastri, occorre il consenso dell' autore (o della SIAE se l'autore e' affiliato a questo ente) e tale conclusione vale sia per la RAI che in tal caso non gode di alcun trattamento particolare, che per le emittenti private, per cui nessuna eccezione di incostituzionalita' e' conferente per la risoluzione del caso di specie. Tribunale Macerata 7 aprile 1984, Dir. autore 1984, 335. La radiodiffusione di opere musicali tutelate dalla societa' italiana autori ed editori, senza averne diritto, integra il delitto previsto dalla legge speciale sui diritti d'autore, ne' rileva la cessazione del monopolio pubblico sulle trasmissioni radiotelevisive su scala locale. Sono manifestamente infondate le questioni d' illegittimita' costituzionale in riferimento alla posizione della SIAE e alla liberta' di pensiero e di manifestazione artistica. La norma penale in discorso non e' vincolata ad alcuna qualificazione del soggetto attivo, che puo' essere chiunque, ne' ad alcun dolo specifico, essendo sufficiente quello generico. Cassazione penale, sez. III, 10 ottobre 1983, Giust. pen. 1984, II,271. La radiodiffusione dagli studi di emittenti private di brani musicali incisi su dischi od altri supporti meccanici senza il consenso dell'autore o, per esso, della SIAE, configura il reato previsto dall'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto di autore. Il reato di abusiva diffusione di opere protette, previsto dall'art. 171, sopra citato, non e' depenalizzato poiche' esso e ' punito, nelle ipotesi aggravate, anche con la reclusione (comma 2 dell'art. 171), onde trova applicazione il comma 2 dell'art. 32 l. 24 novembre 1981 n. 689. Cassazione penale, sez. III, 5 maggio 1984, Dir. autore 1984, 203. Se con il contratto di edizione fonografica il diritto di radiodiffusione e' ceduto al produttore fonografico, l'autore, o, per esso, la S.I.A.E. non hanno titolo ad esercitare la tutela dell'opera radiodiffusa. Pretura Marano di Napoli 22 aprile 1983, Dir. autore 1983, 503 (nota). L'autorizzazione preventiva dell'autore (e quindi della SIAE che lo rappresenta) e' necessaria anche per la radiodiffusione delle opere incise su disco, salvo le ipotesi eccezionali di cui agli artt. 52 e 58 della l. 22 aprile 1941 n. 633; in mancanza si commette il reato di cui all'art. 171 lett. b) della stessa legge. Cassazione penale, sez. III, 20 maggio 1983, Cass. pen. 1984, 389. Giust. pen. 1984, II,586 (s.m.). -Conforme- Pretura Bolzano 6 aprile 1983, Dir. autore 1983, 501. -Conforme- Pretura Bari 24 maggio 1983, Dir. autore 1983, 509. -Conforme- Cassazione penale, sez. III, 5 ottobre 1983, Riv. pen. 1984, 377. -Conforme- Cassazione penale, sez. III, 5 ottobre 1983, Cass. pen. 1984, 2255 (s.m.). Colui che intende divulgare composizioni musicali altrui a mezzo radio, deve munirsi preventivamente dell'autorizzazione della SIAE, rispettando in tal modo il diritto esclusivo di autore. Qualora la SIAE, a giudizio del richiedente, domandi un compenso eccessivo, esiste la possibilita' di attivare i mezzi legali per far valere le proprie ragioni. Nelle more non e', comunque, consentito intraprendere l'attivita' di radiodiffusione. Cassazione penale, sez. III, 24 settembre 1982, Cass. pen. 1984, 389 (s.m.). In materia di radiodiffusione di composizioni musicali, l'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 ha ricompreso nella tutela penalistica del diritto di autore sia i fatti di esecuzione, rappresentazione e recitazione in pubblico, che costituiscono forme di divulgazione percepibili direttamente, sia quelli di diffusione, l'impiego dei quali avviene con mezzi precedentemente predisposti. Entrambi i mezzi, infatti, determinano la fruizione dell'opera da parte del pubblico. (Nella specie sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) della l. 22 aprile 1941 n. 633 alcuni titolari di societa' emittenti per avere diffuso a mezzo radio opere musicali di vari autori, incluse nel repertorio SIAE, senza alcuna autorizzazione di quest'ultima societa', mandataria degli autori). Cassazione penale, sez. III, 24 settembre 1982, Cass. pen. 1984, 389 (s.m.). Giust. pen. 1983, II,640 (s.m.). La mancanza del fine di lucro, istituzionalmente previsto per la societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), incide negativamente anche sulla funzione delegata di esattore dei diritti erariali, in quanto induce la societa' ad esercitare i suoi compiti fino al limite del realizzo per la copertura delle spese e non oltre. Corte Conti, sez. contr., 24 maggio 1983 n. 1724, Cons. Stato 1984, II,105 (s.m.). In relazione alle disposizioni dei regolamenti interni e degli statuti degli enti pubblici, non avendo esse valore di norme giuridiche, sono deducibili, in sede di legittimita', ai sensi dell' art. 360 n. 3 c.p.c., soltanto la violazione o la falsa applicazione dei criteri ermeneutici dettati dagli art. 1362 ss. c.c. ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., errori attinenti alla valutazione di fatto svolta dal giudice del merito. (Principio affermato in riferimento agli art. 5 e 39 dello statuto del fondo pensioni della S.I.A.E. approvato con d.P.R. 24 agosto 1963 n. 1484, che la sentenza di merito - confermata dalla S.C. - aveva interpretato nel senso che tali disposizioni escludono dalla retribuzione pensionabile gli scatti di scala mobile, ove non conglobati nello stipendio). Cassazione civile, sez. lav., 7 maggio 1984 n. 2778, Giust. civ. Mass. 1984, fasc.5 La contraffazione del sigillo della SIAE su biglietti per spettacoli (nella specie, circuito del campionato mondiale di ciclismo) integra il reato di cui all'art. 468 comma 1 c.p., che punisce chiunque contraffa il sigillo di un ente pubblico, senza esclusione degli enti pubblici economici. Corte appello Lecce 8 aprile 1983, Dir. autore 1984, 334. Mentre l'art. 1 della l. 29 luglio 1981 n. 406 sanziona la abusiva riproduzione, a fine di lucro, di dischi, nastri o supporti analoghi e la detenzione per la vendita da parte di chi non sia concorso nella riproduzione abusiva, l'art. 470 c.p. sanziona invece - esclusi i casi di concorso con i contraffattori - la messa in vendita o l' acquisto di cose sulle quali figurino le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione. Pertanto, rientra nell' ipotesi di cui all'art. 470 c.p. il fatto di chi vende musicassette con le impronte contraffatte dalla S.I.A.E. Cassazione penale, sez. V, 15 giugno 1983, Cass. pen. 1984, 2424 (s.m.). Nelle controversie promosse, nei confronti della Societa' italiana degli autori ed editori, dal personale delle agenzie della societa' medesima, per sentire accertare un rapporto di lavoro e per far valere pretese inerenti al rapporto stesso, la giurisdizione del giudice ordinario, da affermarsi in relazione alla natura di ente pubblico economico della convenuta, non puo' trovare deroga, in favore della giurisdizione del giudice amministrativo, sotto il profilo che la S.I.A.E. esercita poteri discrezionali di autorganizzazione anche in materia di strutturazione della propria attivita' mediante agenzie, tenuto conto che le suddette pretese non investono direttamente gli atti resi nell'esercizio di quei poteri, ma si ricollegano alle posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, non suscettibili di essere degradate a meri interessi legittimi per effetto degli atti medesimi (fermo restando il potere del giudice ordinario di conoscere in via incidentale dell'illegittimita' di detti atti, quale mezzo al fine della tutela dei suddetti diritti). Cassazione civile, sez. un., 4 ottobre 1984 n. 4910, Giust. civ. Mass. 1984, fasc. 10 -Conforme- Cassazione civile, sez. un., 4 ottobre 1984 n. 4911, 1984 Alla stregua dei criteri ermeneutici dettati dagli art. 1367 e 1369 c.c. nell'interpretazione delle disposizioni del regolamento del personale della S.I.A.E. dell'8 luglio 1953 in tema di mansioni e qualifiche, l' art. 10 di detto regolamento va inteso nel senso di riservare la direzione di una sezione o di un servizio al dirigente di secondo grado, escludendone il funzionario di grado terzo, con la conseguenza che l' attribuzione di tali compiti di direzione a detto funzionario non puo' non comportare il riconoscimento della superiore qualifica corrispondente. Cassazione civile, sez. lav., 17 aprile 1984 n. 2505, Giust. civ. Mass. 1984, fasc. 3-4. In base alle norme statutarie e regolamentari della SIAE, nei rapporti tra questa ed i propri associati il "forum contractus" e' quello di Roma, sede della societa'. Il foro di Roma si identifica anche con il " forum destinatae solutionis", perche' dalle norme sopra citate e' stabilito che il pagamento dei proventi relativi ai diritti di autore avvenga, appunto, presso la sede della societa'. A nulla rileva, sotto tale profilo, che le concrete modalita' di pagamento mediante bonifico bancario possano avvenire nel luogo di residenza dell'iscritto. Tribunale Torino 22 novembre 1982, Dir. autore 1983, 210. La S.I.A.E. e' un ente pubblico e la norma del suo regolamento secondo la quale le somme attribuite agli iscritti sono esigibili presso gli uffici centrali dove la societa' ha la sede ha carattere pubblico ed e' dettata per esigenze di ordinato e razionale svolgimento della gestione amministrativa e contabile dell'ente medesimo. Pertanto, la competenza per territorio per le controversie in tale materia e' del tribunale di Roma. Corte appello Bologna 20 luglio 1982, Dir. autore 1982, 426. Dato che, al fine della tutela apprestata dagli art. 180 ss. l. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore non ha alcuna importanza la discriminazione fra iscritto e socio della SIAE - qualita', la seconda, unicamente rilevante agli effetti dell'elezione dei componenti di taluni organi interni dell'ente con funzioni consultive e di proposta sanzionatoria - il diniego dell'ammissione a socio non implica diniego di alcuna delle garanzie accordate alle opere protette precisate negli art. da 1 a 5 l. n. 633 cit., ivi comprese, percio', quelle non costituenti prodotto letterario originale (traduzioni, adattamenti, compendi, variazioni e cosi' via). T.A.R. Lazio sez. III, 13 ottobre 1982 n. 906, Foro amm. 1983, I,145 (s.m.). Dir. autore 1983, 73. La radiodiffusione, ad opera di emittente privata locale, di musica in dischi, effettuata senza autorizzazione della SIAE, non e' prevista dalla legge come reato. Pretura Alba 8 giugno 1982, Foro it. 1982, II,512. Difetta l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 171 l. 633/1941 nel titolare di un'emittente radiofonica privata che abbia manifestato la volonta' di corrispondere il compenso spettante agli autori delle composizioni musicali messe in onda e, in attesa di un accordo con la S.I.A.E., abbia inutilmente richiesto a quest'ultima notizie sul repertorio tutelato. Pretura Rimini 24 ottobre 1981, Foro it. 1982, II,71. Costituisce reato ai sensi dell'art. 171 lett. b l. 22 aprile 1941 n. 633, la radiodiffusione di composizioni musicali senza l' autorizzazione da parte della SIAE mandataria degli autori delle composizioni stesse. Tribunale Firenze 10 febbraio 1982, Dir. autore 1982, 442. Il fatto di cui all'art. 172 legge sul diritto di autore (riproduzione di opera altrui), punito con la sola ammenda, non e' piu' previsto come reato in effetto della legge depenalizzatrice 24 dicembre 1975 n. 706. (Fattispecie relativa a ripetitore di programmi televisivi esteri senza autorizzazione della S.I.A.E. per l'uso del suo repertorio). Cassazione penale, sez. III, 2 ottobre 1981, Giust. pen. 1982, II,389. Cass. pen. 1983, 711. L'ammissione a socio della societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e' per statuto limitata a coloro che abbiano prodotto opere nel settore letterario o scientifico; pertanto, a tal fine non e' necessaria la predeterminazione dei criteri per l'identificazione di siffatte opere, dato che la relativa nozione e' contenuta per implicito nello statuto predetto. T.A.R. Lazio sez. III, 13 ottobre 1982 n. 906, T.A.R. 1982, I,3026 (s.m.). Foro amm. 1983, I,145 (s.m.). Legittimamente viene negata ad un soggetto l'ammissione a socio della societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) qualora la quota minima di incassi (che costituisce uno dei requisiti per l'ammissione) sia stata superata con opere alle quali sia da disconoscere qualsiasi valore letterario o divulgativo. T.A.R. Lazio sez. III, 13 ottobre 1982 n. 906, T.A.R. 1982, I,3026 (s.m.). Foro amm. 1983, I,145 (s.m.). La giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti della SIAE (societa' italiana degli autori ed editori), in considerazione della qualita' di ente pubblico economico del datore di lavoro e della conseguente natura privatistica di detto rapporto, non trova deroga, in favore della giurisdizione di legittimita' del giudice amministrativo, per il caso il cui il dipendente chieda, ai fini del proprio inquadramento e trattamento economico, che vengano computate anche le prestazioni in precedenza svolte alle dipendenze della SEDRIM (societa' esercizio diritti riproduzione meccanica), prima che la stessa venisse soppressa e rilevata dalla SIAE (r.d. 18 marzo 1942 n. 1369), atteso che tale domanda non investe direttamente provvedimenti autoritativi e discrezionali, resi dalla SIAE nell'esercizio del proprio potere di autorganizzazione in sede di assunzione dei compiti svolti dalla SEDRIM, ed a fronte dei quali le posizioni del personale hanno natura e consistenza di meri interessi legittimi, ma bensi' riguarda atti di gestione del singolo rapporto di lavoro posti in essere dall'ente pubblico, al pari di qualsiasi altro imprenditore privato, nell'esercizio della propria autonomia negoziale. Cassazione civile, sez. un., 15 novembre 1983 n. 6777, Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 10. -Conforme- Cassazione civile, sez. un., 15 novembre 1983 n. 6778, 1983 -Conforme- Cassazione civile, sez. un., 15 novembre 1983 n. 6779, 1983 La giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie inerenti al rapporto di lavoro con la societa' italiana autori ed editori (S.I.A.E.), la quale ha natura di ente pubblico economico, non trova deroga, in favore della giurisdizione di legittimita' del giudice amministrativo, per il caso in cui, in tema di spettanze retributive, la domanda del lavoratore, assunto da un agente di ruolo secondo la previsione dell'art. 71 del regolamento del personale, sia proposta nei confronti di tale agente, e questi chiami in causa la societa' per essere tenuto indenne dalla relativa pretesa, atteso che, anche in dette ipotesi, la controversia non investe in via diretta la legittimita' degli atti amministrativi e discrezionali adottati dall'ente pubblico nell'esercizio dei suoi generali poteri di autorganizzazione, ma riguarda il singolo rapporto di lavoro e le posizioni soggette ad esso inerenti, e che tali posizioni non possono essere degradate ad interessi legittimi per effetto di atti di gestione del rapporto stesso, ancorche' corrispondenti ad atti generali di autorganizzazione (la cui legittimita' puo' essere sindacata incidenter tantum dal giudice ordinario, quale mezzo al fine di tutelare i diritti del lavoratore). Cassazione civile, sez. un., 20 ottobre 1983 n. 6153, Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 9 Le cessioni relative a diritti di autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari non costituiscono prestazioni di servizi soggette ad IVA e sono quindi fuori del campo di applicazione dell'imposta: e poiche' in base alla l. 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d'autore, il monopolio attribuito alla SIAE non esclude (art. 180 legge cit) l'esercizio diretto dei diritti da parte dell'autore (o suoi successori ed aventi causa), e' ininfluente - ai fini della accennata non soggezione ad IVA - che la corresponsione dei compensi avvenga, anziche' tramite la SIAE, direttamente a favore dell'autore. Comm.imposte prov.le Reggio Emilia 19 giugno 1982 n. 271, Bollettino trib. 1983, 614 (s.m.). L'attivita' degli accertatori esterni della SIAE per la mancanza degli elementi di continuita' e di obbligatorieta', non si configura come attivita' di lavoro subordinato. Pretura Napoli 23 settembre 1982, Dir. autore 1983, 39. La destituzione dall'impiego del direttore generale della S.I.A.E. si configura quale licenziamento ed e' ricompresa tra le sanzioni disciplinari del regolamento del personale della S.I.A.E. stessa. Di conseguenza, il licenziamento intimato senza la preventiva contestazione dell'addebito e senza l'ascolto del lavoratore a sua difesa e' nullo ex art. 18 dello statuto dei lavoratori. Pretura Roma 4 marzo 1983, Giust. civ. 1983, I,2787. Compie il reato di cui all'art. 336 c.p. (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) chi usi violenza contro un agente della SIAE al fine di costringerlo ad omettere un atto del suo ufficio (nella specie, compilazione di processo verbale di contravvenzione). Tribunale Ivrea 5 gennaio 1982, Dir. autore 1983, 339. Compie il reato di cui all'art. 336 c.p. (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) chi usi violenza contro un agente della SIAE al fine di costringerlo ad omettere un atto del suo ufficio (nella specie, compilazione di processo verbale di contravvenzione). Tribunale Ivrea 5 gennaio 1982, Dir. autore 1983, 339. Il reddito dell'agente-mandatario della SIAE e' un reddito d' impresa in quanto l'attivita' svolta dall'agente rientra fra quelle di cui al n. 5 dell'art. 2195 c.c. Conseguentemente la detrazione di cui all'art. 7 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, non compete se l' attivita' imprenditoriale non e' prevalente rispetto alle altre svolte dal contribuente come avviene se l'agente e' il comandante della polizia municipale della citta' in cui vive. Comm. centrale imposte, sez. XXII, 30 aprile 1983 n. 541, Giur. imp. 1983, 662. La illecita riproduzione su musicassette e altri prodotti fonografici di composizioni musicali, con conseguente programma di smercio, e' causa di danno che deve essere risarcito alla S.I.A.E. Tribunale, sez. VI, Napoli 9 ottobre 1980, Dir. autore 1981, 81. La disposizione dell'art. 19 lett. B dello statuto della SIAE, per cui l' iscritto che richiede l'attribuzione della qualita' di socio non deve essere stato colpito da sanzioni disciplinari nel quinquennio precedente la domanda, non puo' essere interpretata nel senso che, nell' istruttoria della domanda stessa, non si debba tener conto delle infrazioni disciplinari commesse dall'aspirante socio successivamente alla presentazione della domanda, fino al provvedimento di nomina. Il termine quinquennale stabilito dalla norma deve intendersi fissato esclusivamente allo scopo di determinare la data dalla quale deve aver inizio l'indagine sulle eventuali sanzioni disciplinari dell' aspirante alla nomina a socio. T.A.R. Lazio sez. III, 23 novembre 1981, Dir. autore 1982, 73. Il disposto dell'art. 123 l. dir.autore, che impone all'editore l' obbligo di fare contrassegnare gli esemplari dell'opera dalla S.I.A.E. ha carattere imperativo e inderogabile dalla volonta' delle parti; tuttavia, se l'autore vi ha rinunciato, non puo' in seguito chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno per il motivo che l' editore non ha osservato tale obbligo. Tribunale Torino 3 marzo 1980, Dir. autore 1981, 391. Ai sensi dell'art. 180 l. 22 aprile 1941 n. 633 l'attivita' di intermediario, comunque attuata, per l'esercizio dei diritti di radiodiffusione e' riservata alla S.I.A.E. che autorizza l' utilizzazione a percepire i proventi per conto e nell'interesse degli autori aventi diritto. Pretura Castelfranco V. 15 maggio 1981, Giur. merito 1981, 1312 (nota). La illecita riproduzione su musicassette e altri prodotti fonografici di composizioni musicali, con conseguente programma di smercio, e' causa di danno che deve essere risarcito alla S.I.A.E. Tribunale, sez. VI, Napoli 9 ottobre 1980, Dir. autore 1981, 81. In forza della disposizione dell'art. 59 l.d.a. del 1941 n. 633 che richiama il principio generale del diritto esclusivo dell'autore alla radiodiffusione della sua opera, sia l'ente esercente il servizio pubblico di radiodiffusione sia le emittenti locali sono tenuti a munirsi del permesso dell'autore (o, per esso, della S.I.A.E.) per trasmettere brani musicali sia dal vivo che registrati su disco o altro apparecchio. Pretura Stigliano 18 aprile 1980, Dir. autore 1981, 92. Essendo le norme degli artt. 51-60 della legge diritto d'autore norme eccezionali che si giustificano solo con la natura di pubblico servizio gestito dall'ente di Stato, nessuna liberta' (o diritto) di trasmissione puo' riconoscersi alle emittenti private le quali dovranno, in ogni caso, preventivamente richiedere ed ottenere il consenso dell'autore dell'opera da trasmettere. E' in forza dello stesso significato etimologico, logico e storico sistematico delle espressioni usate nell' art. 171 lett. B l. 22 aprile 1941, n. 633, che la radiodiffusione di composizioni musicali senza la preventiva autorizzazione degli autori o della SIAE costituisce reato ai sensi dell'articolo stesso. Pretura S.Dona' di Piave 5 ottobre 1981, Dir. autore 1982, 67. Per diffondere un brano musicale, allorquando l'autore del brano stesso risulti iscritto alla SIAE, occorre munirsi del prescritto permesso da rilasciarsi da quest'ultimo, pena, nella ipotesi di inosservanza, le sanzioni previste dall'art. 171, comma 1, lett. B l. 22 aprile 1941 n. 633. E' di tutta evidenza che la cennata previsione legislativa deve trovare applicazione anche nel caso in cui si diffonda un'opera senza il consenso dell'autore non iscritto alla SIAE. Le condotte giuridiche prese in considerazione dal richiamato art. 171 lett. B corrispondono esattamente alla violazione di altrettanti diritti soggettivi esclusivi riconosciuti all'autore dalla stessa legge n. 633/41 negli artt. 15 e 16. Pretura Belluno 30 ottobre 1981, Dir. autore 1982, 298. Risponde del reato di cui all'art. 171 lett. B l. 22 aprile 1941 n. 663 chiunque, senza averne diritto, e cioe' senza aver corrisposto i prescritti proventi agli autori - e per essi alla S.I.A.E. che ne rilascia relativa attestazione "autorizzativa" - utilizza economicamente opere dell'ingegno altrui, quali composizioni musicali in qualunque forma diffuse. Pretura Castelfranco V. 15 maggio 1981, Giur. merito 1981, 1312 (nota). Le emittenti locali private debbono, al pari dell'ente esercente il servizio della radiodiffusione, munirsi di autorizzazione dell' autore o della S.I.A.E. per poter legittimamente diffondere opere o composizioni da questa protette. Alla stessa conclusione deve pervenirsi, in aderenza alla normativa internazionale vigente in materia, riguardo alle opere o programmi che, irradiati in un paese straniero, vengano captati e ritrasmessi nel nostro territorio. Pretura Castelnovo Monti 10 febbraio 1981, Dir. autore 1981, 106. L'apposizione del timbro falso S.I.A.E. su musicassette riprodotte abusivamente concreta il reato di cui all'art. 469 c.p. Tribunale Bologna 17 gennaio 1981, Dir. autore 1981, 87. La diffusione senza previa autorizzazione di composizioni musicali tutelate dalla S.I.A.E. da parte di una emittente radiofonica locale non e' preveduta dalla legge come reato. Pretura Bergamo 9 gennaio 1981, Giur. it. 1981, II,445. -Conforme- Pretura Rieti 11 febbraio 1981, Giur. it. 1981, II,445. Il regime generale della radiodiffusione di opere dell'ingegno protette dal diritto di autore e' quello della preventiva autorizzazione della SIAE, cui e' riservata dalla legge in via esclusiva l'attivita' di intermediario per l'esercizio del diritto d' autore e, quindi, anche di quello di radiodiffusione. L'art. 171 lett. B l. dir. autore 22 aprile 1941 n. 633 prevede come ipotesi di reato anche la diffusione radiofonica di musica gia' eseguita e incisa su dischi. Pretura Castelfranco V. 2 giugno 1981, Dir. autore 1981, 434. L'emissione radiofonica o televisiva di opere musicali registrate su dischi senza l'autorizzazione della SIAE e, quindi, "invito auctore", integra gli estremi del reato di cui all'art. 171 lett. B l. 22 aprile 1941 n. 633. Tribunale Reggio Emilia 24 giugno 1981, Dir. autore 1981, 428. Foro it. 1981, II,275. -Conforme- Pretura Verona 21 marzo 1979, Giur. merito 1982, 416. -Conforme- Pretura Bari 9 dicembre 1980, Dir. autore 1981, 104. -Conforme- Tribunale Cremona 19 dicembre 1980, Dir. autore 1981, 82. -Conforme- Pretura Pontassieve 12 marzo 1981, Dir. autore 1981, 431. L'apposizione del timbro falso S.I.A.E. su musicassette riprodotte abusivamente concreta il reato di cui all'art. 469 c.p. Tribunale Bologna 17 gennaio 1981, Dir. autore 1981, 87. L'art. 3 della l. 9 ottobre 1971 n. 824, nella parte in cui dispone che i benefici di cui agli art. 1, 2 e 3 della l. 24 maggio 1970 n. 336 sono cumulabili tra di loro ed integralmente aggiuntivi anche a qualsiasi altro beneficio previsto, sia pure per gli stessi titoli, da altre disposizioni di legge o regolamenti, non preclude la cumulabilita' del beneficio di cui all'art. 3 della legge n. 336 del 1970 con altro, che abbia la medesima ragione ispiratrice, acquisito in virtu' di titolo contrattuale (nel caso ordine di servizio del 27 maggio 1970 della SIAE, prevedente il collocamento a riposo anticipato con il beneficio dell'anzianita' convenzionale di 5 anni). Cassazione civile, sez. lav., 27 novembre 1982 n. 6444, Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 10-11 In tema di pensione integrativa dei dipendenti S.I.A.E., si e' in presenza di un sistema previdenziale plurisoggettivo a carattere integrativo del trattamento pensionistico dell'assicurazione generale obbligatoria i cui titolari sono il datore di lavoro (S.I.A.E.) che ha l'onere del maggiore versamento dei contributi per la costituzione della pensione suddetta; il fondo pensioni, quale persona giuridica distinta dal primo, chiamata a ricevere i versamenti di entrambe le parti ed erogare le prestazioni stabilite, i dipendenti, quali soggetti destinatari dell'integrazione previdenziale. Conseguentemente, qualora il dipendente in quiescenza richieda nei confronti del fondo la corresponsione automatica degli scatti di scala mobile per la pensione, la S.I.A.E. si pone come litisconsorte necessario, dovendo la sentenza - per non essere inutiliter data - fare stato anche nei suoi confronti, comportando, l'accoglimento della domanda, l'adempimento dell'obbligo di aumentare la contribuzione sia a suo carico che dei dipendenti, e di comunicare al fondo qualsiasi aumento degli scatti di scala mobile. Cassazione civile, sez. lav., 7 agosto 1982 n. 4420, Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 8 Non sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale: a) degli art. 51 e ss. l. 22 aprile 1941 n. 633 nelle parti in cui non estendono alle stazioni di radiodiffusione locale il regime di deroga al diritto d'autore, previsto a favore della RAI, ed in base al quale, indipendentemente dall'autorizzazione degli autori (e per essi dalla SIAE), puo' procedersi alla diffusione di composizioni incise su disco o su nastro (preteso contrasto art. 3 cost.); b) dell'art. 180 comma 2 n. 1 l. 22 aprile 1941 n. 633, nella parte relativa all'autorizzazione preventiva dell'utilizzo dell'opera dell' ingegno, anche nei caso in cui non sia predeterminabile, in modo uniforme, il corrispettivo dovuto all'autore (preteso contrasto con art. 4 comma 1 e 41 comma 1 cost.). Pretura Narni 14 febbraio 1980, Riv. giur. scuola 1981, 272. La rappresentanza (diretta o indiretta che sia) da parte della SIAE dei singoli autori, per la tutela dei diritti di utilizzazione economica delle loro opere, in linea di principio non deriva "ex lege" alla SIAE e non implica una degradazione a interesse legittimo dei diritti soggettivi dei rappresentanti, ma deriva da manifestazioni di volonta' degli interessati, che liberamente conferiscono la detta rappresentanza iscrivendosi e conferendole espresso mandato, come previsto dall'art. 4 dello statuto della SIAE. L'attivita' di rappresentanza svolta all'estero da societa' di autori dei singoli paesi nell'interesse della SIAE non e' effettuata in nome dei singoli autori mandanti, per cui costoro non sono, all'estero, soggetti d'imposta in senso giuridico. Non esistendo atti di imposizione che riguardino gli autori singolarmente, nessuna documentazione di essi la SIAE puo' essere tenuta a fornire. Tribunale Roma 19 giugno 1980, Dir. autore 1981, 45. Non sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale: a) degli art. 51 e ss. (sez. IV) della l. 22 aprile 1941 n. 633 nelle parti in cui non estendono alle stazioni di radiodiffusione locale il regime di deroga al diritto d'autore, previsto a favore della RAI, ed in base al quale, indipendentemente dall' autorizzazione degli autori (e per essi della SIAE), puo' procedersi alla diffusione di composizioni incise su disco o su nastro (preteso contrasto con l'art. 3 cost.); b) dell'art. 180 comma 2 n. 1 l. 22 aprile 1941 n. 633, nella parte relativa all'autorizzazione preventiva dell'utilizzo dell'opera dell'ingegno, anche nei casi in cui non sia predeterminabile, in modo uniforme, il corrispettivo dovuto all'autore (preteso contrasto con gli art. 4 comma 1 e 41 comma 1 cost.). Pretura Narni 14 febbraio 1980, Giur. cost. 1980, II,723. Foro it. 1980, II,672. Il trattamento preferenziale attribuito dagli art. 51-60 l. 22 aprile 1941 n. 633, all'ente pubblico esercente il servizio della radiodiffusione non si estende alle emittenti private: ne consegue che queste ultime, per conseguire le facolta' di diffondere un'opera dell' ingegno, debbono ottenere, allorche' l'autore sia iscritto alla SIAE, la preventiva autorizzazione di questa, donde l'integrabilita', in caso contrario, del delitto previsto dall'art. 171 di tale legge. Tribunale Pistoia 24 novembre 1979, Giur. it. 1981, II,94 (nota). L'emittente televisiva privata che diffonda composizioni musicali tutelate senza il consenso dell'autore o della S.I.A.E., viola l'art. 171, lett. b) della l. n. 633 del 1941. Pretura Pontassieve 12 marzo 1981, Riv. dottori comm. 1981, 896 (s.m.). Risponde del delitto di abusiva diffusione di opere altrui il responsabile di una emittente radiofonica locale che trasmetta composizioni musicali coperte da diritto d'autore senza la previa necessaria autorizzazione dell'autore stesso o della SIAE. Pretura Verona 5 marzo 1980, Giur. it. 1981, II,94 (nota). E' responsabile a norma dell'art. 171 della legge sul diritto di autore n. 633 del 1941, in relazione agli art. 13, 17 e 61 della stessa legge, chi detiene per la vendita musicassette illecitamente riprodotte, prive del timbro S.I.A.E. Pretura Forli' 22 maggio 1980, Dir. autore 1980, 473. La falsita' del timbro S.I.A.E. apposto su musicassette illecitamente riprodotte non richiede una perizia se puo' essere percepita, in base a dati oggettivi immediatamente visibili, dai funzionari S.I.A.E. Corte appello Cagliari 7 marzo 1980, Dir. autore 1980, 472. Risponde del delitto di abusiva diffusione di opere altrui il responsabile di una emittente radiofonica locale che trasmetta composizioni musicali coperte da diritto d'autore senza la previa necessaria autorizzazione dell'autore stesso o della SIAE. Pretura Verona 5 marzo 1980, Giur. it. 1981, II,94 (nota). Il gestore di un villaggio turistico ha il dovere, quale direttore, di richiedere l'autorizzazione della SIAE per fare eseguire delle composizioni musicali e di provvedere al pagamento dei relativi diritti. Pretura Crotone 8 maggio 1980, Dir. autore 1980, 197. Scopo del trattamento preferenziale riservato dagli art. 51 ss. l. sul diritto di autore all'ente esercente il servizio della radio diffusione, e' quello di impedire al titolare del diritto di autore il rifiuto allo Stato dell'utilizzazione dell'opera, per la posizione dell'ente stesso, per i suoi compiti, per l'interesse certamente pubblicistico che presiede alla divulgazione dell'arte, determinando in sostanza, e solo in favore del menzionato ente, un affievolimento del diritto soggettivo perfetto del privato all'utilizzazione esclusiva dell' opera. Salvo, pertanto, il caso dell'ente concessionario della radiodiffusione, per avere diritto a diffondere un'opera dell'ingegno e ' sempre necessario, quando l'autore sia iscritto alla S.I.A.E., avere preventiva autorizzazione da questa. E cio' si verifica anche per le emittenti private, alle quali non e' estensibile il regime di privilegio posto nella sez. IV del capo IV l. sul diritto di autore. Tribunale Pistoia 24 novembre 1979, Dir. autore 1979, 985. Non e' manifestamente infondata - in riferimento all'art. 3 cost. - la questione di legittimita' costituzionale delle norme contenute nella sezione IV della l. 22 aprile 1941 n. 633 nella parte in cui prevedono un regime derogatorio e privilegiato a favore dello Stato e dell'ente concessionario del servizio di radiodiffusione ed in particolare escludono che l'ente medesimo debba ottenere la preventiva autorizzazione degli autori (ovvero della SIAE) per la radiodiffusione di composizioni incise su disco o su nastro, laddove tale autorizzazione e' prescritta (e la relativa mancanza viene sanzionata penalmente) nei confronti delle emittenti private. Pretura Torino 5 luglio 1979, Giur. cost. 1980, II,33. Per avere diritto a diffondere a mezzo radio un brano musicale protetto in base alla legge sul diritto d'autore e' necessario avere preventiva autorizzazione dell'autore o, se questi sia iscritto alla SIAE, di tale ente intermediario. All'autore di opera incisa su disco spetta il diritto esclusivo di eseguire pubblicamente e radiodiffondere l' opera mediante l'impiego del disco. Nessun affievolimento di tale diritto e' previsto dalla l.d.a. nella sezione dedicata alle opere radiodiffuse. La violazione di questo diritto comporta anche la responsabilita' penale prevista dall'art. 171 lett. b) l. cit. Pretura Firenze 19 maggio 1980, Dir. autore 1980, 199. Poiche' gli impianti ripetitori di segnali irradiati da emittenti straniere devono qualificarsi come mezzi di diffusione e il consenso dell' autore o delle societa' di autori straniere alla diffusione televisiva della creazione intellettuale e' limitato allo Stato in cui avviene la trasmissione originaria, la riemissione nel territorio nazionale, a mezzo di ripetitore, di programmi televisivi stranieri, integra, in difetto di autorizzazione della S.I.A.E. per le opere da essa tutelate, la contravvenzione prevista dall'art. 172 l. 22 aprile 1941 n. 633, sulla protezione del diritto di autore. Pretura Salo' 1 giugno 1979, Riv. pen. 1979, 950 Dir. autore 1979, 993 (nota). Giur. merito 1980, 887. L'abusiva riproduzione e vendita di musicassette relative ad opere dell' ingegno tutelate, con apposizione di falso timbro SIAE e contraffazione di marchi delle case produttrici fonografiche, tali da trarre in inganno il compratore, integra i reati di cui agli art. 468, 473 e 517 c.p. e dall'art. 171 l. sul diritto d'autore. Tribunale Palermo 27 settembre 1979, Dir. autore 1980, 85. La radiodiffusione di opere musicali, sia pure registrate, senza il preventivo consenso dell'autore (titolare del diritto esclusivo di radiodiffusione dell'opera) o della S.I.A.E. (se l'autore e' affiliato a questo ente), integra il reato di cui all'art. 171, comma 1, lett. b) della l. 22 aprile 1941 n. 633. Pretura Verona 5 marzo 1980, Giur. merito 1980, 862. -Conforme- Cassazione penale, sez. III, 29 febbraio 1980, Dir. autore 1980, 176. -Conforme- Pretura Verona 13 marzo 1980, Dir. autore 1980, 95. Ai sensi dell'art. 171 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 l' autorizzazione preventiva dell'autore (e quindi della S.I.A.E.) e' necessaria anche per la radiodiffusione di opere incise su disco, tutte le volte che non si versi nelle eccezionali ipotesi previste dagli art. 52 e 58 della legge (di trasmissione, cioe', da teatri, sale da concerto ed altro luogo pubblico). Cassazione penale, sez. III, 12 novembre 1979, Cass. pen. 1980, 1645 (s.m.). La giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie inerenti al rapporto di lavoro con un ente pubblico economico, quale la S.I.A.E., in considerazione della natura privatistica del rapporto stesso, trova deroga, in favore della giurisdizione di legittimita' del giudice amministrativo, solo quando la domanda del dipendente investa, in via diretta, provvedimenti generali, con i quali l'ente, nell'esercizio di poteri discrezionali di autorganizzazione, abbia predisposto o modificato le proprie strutture in conformita' ai fini che persegue, tenuto conto che, a fronte di tali provvedimenti, le posizioni soggettive hanno natura e consistenza di meri interessi legittimi. Detta deroga, pertanto, va esclusa quando la domanda stessa contesti la legittimita' di atti che il datore di lavoro ha posto in essere nell'ambito dell' attivita' di gestione del singolo rapporto di lavoro, e con incidenza sui diritti soggettivi ad esso inerenti, ancorche' in esecuzione od applicazione di provvedimenti generali del tipo indicato. Cassazione civile, sez. un., 19 luglio 1980 n. 4734, Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 7. -Conforme- Cassazione civile, sez. un., 19 luglio 1980 n. 4735, Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 7. La domanda con la quale un lavoratore subordinato, assunto da un agente periferico della S.I.A.E. deduca l'illegittimita' del suo successivo licenziamento, e chieda la reintegrazione del posto di lavoro, sostenendo la ricorrenza di un rapporto di lavoro direttamente alle dipendenze della S.I.A.E., resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, tenuto conto che la S.I.A.E. e' un ente pubblico ed economico, e che l'indicata pretesa, ancorche' faccia valere come "causa petendi" la violazione del divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro, o l'illegittimita' dell'ente per i rapporti di lavoro posti in essere da un suo agente, non investe, in via diretta, atti amministrativi generali resi in esercizio dei poteri discrezionali di autorganizzazione dell'ente medesimo, a fronte dei quali le posizioni soggettive hanno natura di meri interessi legittimi, bensi' atti e comportamenti del datore di lavoro che incidano sul singolo rapporto di lavoro e sui diritti soggettivi ad esso inerenti. Cassazione civile, sez. un., 19 luglio 1980 n. 4733, Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 7. Quando un ente pubblico economico (nella specie la S.I.A.E.) agisce usando i poteri discrezionali di autoregolamentazione, onde meglio adeguare la propria struttura ai fini pubblicistici perseguiti, la posizione del dipendente degrada a mero interesse legittimo con conseguente affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo; spetta pero' al giudice ordinario verificare se i poteri in concreto esercitati attengono o meno all'esercizio del potere di autoregolamentazione; comunque va affermata la giurisdizione dell' Autorita' giudiziaria ordinaria quando il potere di autoregolamentazione si sia manifestato non in provvedimenti generali ed astratti, ma in provvedimenti incidenti direttamente sulle posizioni dei singoli dipendenti. Cassazione civile, sez. un., 26 gennaio 1979 n. 594, Giur. it. 1980, I,1,314. La giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda inerente al rapporto di lavoro di un dipendente della societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), in considerazione della qualita' di ente pubblico economico spettante alla societa' medesima, non trova limitazioni o deroghe nel caso in cui la controversia riguardi il direttore generale di tale ente, ed investa l'atto con cui il consiglio di amministrazione lo abbia revocato dall'incarico, tenuto conto che anche il direttore generale e' legato da un rapporto di lavoro subordinato, pur se eventualmente cumuli la veste di organo dell'ente stesso, e che inoltre l'indicato provvedimento di revoca non configura espressione di poteri amministrativi discrezionali, come si verifica nel diverso caso di atti di autorganizzazione generali ed astratti, ma integra atto di gestione del singolo rapporto di lavoro, a fronte del quale le posizioni del dipendente mantengono consistenza di diritto soggettivo. Cassazione civile, sez. un., 10 dicembre 1980 n. 6380, Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 12. La radiodiffusione, non autorizzata dalla S.i.a.e., di brani musicali coperti dal diritto d'autore, costituisce diffusione abusiva di opera altrui mediante altoparlante azionato in pubblico. Pretura Cairo Montenotte 11 ottobre 1977, Giur. merito 1979, 108 La radiodiffusione, non autorizzata dalla S.i.a.e. o dall'autore, di brani musicali coperti dal diritto d'autore ,integra il reato di cui all' art. 171 comma 1 lett. b) della l. 22 aprile 1941 n. 633. Pretura Firenze 7 dicembre 1977, Giur. merito 1979, 108 Posto che: a) gli impianti ripetitori di segnali irradiati da organismi televisivi esteri vanno qualificati come mezzi di diffusione; b) il consenso dell'autore o della societa' di autori straniera alla diffusione televisiva della creazione intellettuale e' limitato al paese nel quale avviene la trasmissione originaria, la riemissione nel territorio nazionale, a mezzo ripetitore, di programmi televisivi stranieri in assenza di preventiva autorizzazione della SIAE, per le opere da essa tutelate, integra, ove sussista colpa e non volonta' dolosa, gli estremi della contravvenzione di cui all' art. 172 l. 22 aprile 1941 n. 633. Pretura Salo' 1 giugno 1979, Foro it. 1979, 430,II Le controversie di lavoro subordinato con un ente pubblico economico sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario, siccome involgenti il potere di auto-organizzazione dell'ente, sono soltanto quelle che hanno per oggetto la legittimita' dei provvedimenti generali con cui l'ente abbia predisposto o modificato le proprie strutture in conformita' dei fini che persegue. Rientrano percio', nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto la legittimita' degli atti che l'ente ha posto in essere, nell' esercizio dell'ordinaria attivita' di gestione, in ordine alla posizione dei singoli soggetti con i quali e' entrato in rapporto. In particolare, mentre non e' sindacabile il provvedimento con il quale l' ente abbia ristrutturato la propria organizzazione sopprimendo una determinata articolazione periferica dei propri uffici, rientra invece nella giurisdizione del giudice ordinario l'accertamento sia della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dei lavoratori licenziati con l'ente pubblico economico che della dipendenza o meno del licenziamento di tali lavoratori da tale ristrutturazione. (Nella specie: i lavoratori erano stati assunti da un agente "di ruolo" della S.I.A.E. e licenziati a seguito della soppressione della sua sede). Cassazione civile, sez. un., 7 maggio 1979 n. 2585, Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 5 La giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia inerente ad un rapporto di lavoro con ente pubblico economico, quale la S.I.A.E. (societa' italiana degli autori ed editori), trova deroga, in favore della giurisdizione di legittimita' del giudice amministrativo, solo quando la domanda del dipendente sia rivolta a contestare la conformita' a legge di atti amministrativi discrezionali emessi da detto ente nell'esercizio dei suoi poteri generali di autoorganizzazione. Pertanto, con riguardo alla domanda di un dipendente di agenzia della S.I.A.E., il quale, licenziato a seguito di soppressione dell'agenzia medesima, chieda l'accertamento di un rapporto di lavoro direttamente con la S.I.A.E. e l'affermazione di nullita' od inefficacia del licenziamento, quella deroga va negata se le indicate pretese non pongano in contestazione la legittimita' della ristrutturazione periferica adottata dall'ente pubblico, ma solo l'idoneita' di questa a giustificare il licenziamento, e, quindi, esclusivamente la legittimita' di un atto incidente sul singolo rapporto di lavoro. Cassazione civile, sez. un., 26 maggio 1979 n. 3066, Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 5 La giurisdizione del giudice ordinario, sulla domanda inerente a prestazioni lavorative subordinate od autonome in favore di un ente pubblico economico (nella specie, S.I.A.E), e' esclusa per quelle controversie che hanno per oggetto la legittimita' dei provvedimenti generali di autorizzazione dell'ente intesi come quelli con i quali l'ente incide sulle proprie strutture organizzative al fine di adeguarle alle finalita' pubbliche che esso persegue; non anche per quelle che, pur ricollegandosi ad un tale provvedimento (nella specie, soppressione di agenzia periferica), investano l'atto con il quale l'ente, ancorche' in esecuzione od applicazione del provvedimento medesimo, abbia inciso direttamente sul singolo rapporto e sulle posizione di diritto soggettivo ad esso inerenti (nella specie, revoca dell'incarico conferito ad "agente mandatario" presso detta agenzia). Cassazione civile, sez. un., 19 marzo 1979 n. 1584, Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 3 La giurisdizione del giudice ordinario, nelle controversie inerenti ai rapporti di lavoro con un ente pubblico economico, quale la Societa' Italiana degli Autori e Editori (S.I.A.E.) non viene meno, in favore della giurisdizione di legittimita' del giudice amministrativo, quando la domanda del lavoratore, formalmente alle dipendenze di un agente di ruolo della societa', sia rivolta all'accertamento di un rapporto di lavoro diretto con la societa' medesima, con ogni conseguenza giuridica ed economica, atteso che tale pretesa non investe il generale e discrezionale potere di autorganizzazione, spettante all'ente pure in materia di strutturazione della propria attivita' mediante autonome agenzie, ed a fronte del quale le posizioni dell' interessato assumerebbero consistenza di meri interessi legittimi, ma si ricollega alle posizioni di diritto soggettivo derivanti dal singolo rapporto di lavoro, non suscettibili di essere degradate per effetto di atti di gestione del rapporto stesso, ancorche' emessi in esecuzione di atti generali di autorganizzazione. Ne' questo principio trova deroga ove la domanda stessa importi l'accertamento anche della legittimita' di detti atti generali e discrezionali, quale mezzo al fine di conseguire la tutela di quei diritti, trattandosi di indagine consentita in via incidentale al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E. Cassazione civile, sez. un., 26 novembre 1979 n. 6179, Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 11 La giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta nei confronti di un ente pubblico economico, quale la Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), per il pagamento di spettanze inerenti ad un dedotto rapporto di lavoro subordinato, non trova deroga, in favore della giurisdizione di legittimita' del giudice amministrativo, per il fatto che l'ente convenuto sostenga, alla stregua del proprio regolamento organico, che il rapporto debba ritenersi intervenuto esclusivamente con un suo agente, atteso che, pure in tale ipotesi, la controversia no pone direttamente in discussione il discrezionale potere di autorganizzazione spettante all'ente, e gli atti di carattere generale che ne costituiscono (a fronte dei quali le posizioni del privato hanno natura e consistenza di meri interessi legittimi), ma coinvolge le posizioni di diritto soggettivo inerenti al singolo rapporto di lavoro, e non suscettibili di essere degradate per atti o comportamenti del datore di lavoro, della cui legittimita', pertanto, il giudice ordinario puo' conoscere "incidenter tantum" a norma dell'art. 5 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E Cassazione civile, sez. un., 7 novembre 1979 n. 5735, Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 11 Giust. civ. Mass. 1979, fasc. -Conforme- Cassazione civile 10 novembre 1979, Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 11 La competenza giurisdizionale del giudice ordinario, nelle controversie inerenti a rapporto di lavoro con ente pubblico economico (nella specie, s.i.a.e.), trova deroga, in favore di quella del giudice amministrativo, alla stregua dei criteri generali sul riparto delle giurisdizioni fissati dalla l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. e) e non modificati dalla l. 11 agosto 1973 n. 533 sul nuovo rito delle cause di lavoro, solo quando la causa investa la legittimita' di un provvedimento emesso da detto ente nell'esercizio dei suoi poteri d' imperio e di supremazia per disciplinare, in via generale ed astratta, l' organizzazione e dislocazione degli uffici, i ruoli e le mansioni del personale, considerato nel suo complesso o per categorie, atteso che, in tale situazione, a fronte dell'esercizio di quei poteri discrezionali la posizione soggettiva del dipendente ha natura e consistenza di interesse legittimo. Ne consegue che va affermata la giurisdizione del giudice ordinario nell'ipotesi in cui il dipendente insorga contro un provvedimento di trasferimento di sede emesso individualmente a suo carico, ed idoneo a ledere la posizione di diritto soggettivo a lui assicurata in tema di trasferimenti dall'art. 2103 c, c, ,nel testo fissato dall'art. 13 dello statuto dei lavoratori (l. 20 maggio 1970 n. 300). Cassazione civile, sez. un., 26 gennaio 1979 n. 594, Giust. civ. Mass. 1979, 266 Riv. giur. lav. 1979, 487 Foro it. 1979, 1963,I Nel caso in cui il contribuente abbia presentato denuncie incomplete ed abbia omesso l'indicazione di alcuni cespiti nella risposta al questionario inviatogli dall'Ufficio ed inoltre non abbia tenuto regolarmente i libri contabili obbligatori, legittimamente l'Ufficio, ai sensi dell'art. 118 d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 si avvale, ai fini dell'accertamento, non solo degli elementi forniti dal contribuente, ma anche di quelli direttamente raccolti mediante informazioni della Polizia Tributaria e presso la S.I.A.E. C.Conti s.giur. Sicilia, sez. VII, 5 marzo 1979 n. 1652, Comm. trib. centr. 1979, 203,I