SENTENZE RELATIVE ATTIVITA' SIAE

L'art. 171 ter comma 1 lett. c), della legge sul diritto di autore, che
prevede l'obbligo del contrassegno Siae sui supporti di opere, trova il
suo completamento sotto il profilo descrittivo nel r.d. n. 1369 del 1942 e,
in particolare, nell'art. 12 con cui ben puo' essere coordinato. Esso si
applica anche nel caso di CD ROM contenenti videogiochi in cui le
diverse fasi del gioco si esplicano e si susseguono  attraverso
"immagini in  movimento". Sono  esclusi dall'ambito di tutela della
norma solo i programmi per elaboratori che non producono immagini in
movimento.
Cassazione penale sez. III, 29 aprile 1999, n. 1204
Dir. autore 1999, 489
La radiodiffusione, dal vivo o mediante disco, di opere tutelate dalla
Siae (repertorio italiano e repertorio straniero rappresentato dalla
menzionata societa' in forza di accordi con societa' di autori di altri
Paesi) costituisce illecito civile se effettuata in difetto di
autorizzazione e  con  diniego di corresponsione del dovuto compenso.
A tal fine non rileva la cessazione del monopolio pubblico sulle
trasmissioni  radiotelevisive su  scala  locale  e sono manifestamente
infondate le questioni d'illegittimita' costituzionale con riferimento
alla posizione della Siae ed alla liberta' di pensiero e di
manifestazione artistica (Corte cost., ord., 23 marzo 1988, n. 361).
Cassazione civile sez. I, 15 gennaio 1999, n. 388
Giust. civ. Mass. 1999, 88 Dir. autore 1999, 470
La Siae e' legittimata ad agire con ogni mezzo per la tutela degli
interessi degli autori in virtu' di uno specifico mandato e del
riconoscimento di cui all'art. 180 legge sul diritto d'autore.
Cassazione civile sez. I, 15 gennaio 1999, n. 388
Dir. autore 1999, 470
Il reato previsto dall'art. 171 ter comma 1 lett. c) della l. 22 aprile
1941 n. 633 concorre con il delitto di ricettazione quando l'imputato
abbia in precedenza acquistato le videocassette prive del contrassegno SIAE,
consapevole della loro illecita provenienza.
Pretura Milano, 26 gennaio 1999
Foro ambrosiano 1999, 335 nota (GUALTIERI)
L'art. 171 ter comma 1 lett. c) della l. 22 aprile 1941 n. 633 non e' una
norma penale  in  bianco in quanto  il  precetto e' gia'
compiutamente determinato senza che sia necessario ricorrere per la sua
integrazione alla disciplina del contrassegno Siae, contenuta nella
legge sul diritto d'autore e nel relativo regolamento di esecuzione.
Pretura Milano, 26 gennaio 1999
Foro ambrosiano 1999, 335 nota (GUALTIERI)
E' legittimo  il  sequestro  probatorio di  CD Rom  contenenti
videogiochi, privi di contrassegno Siae, in relazione all'ipotesi di reato
di cui all'art. 171 ter, comma 1 lett. c) l. 22 aprile 1941 n. 633, quando
non possa escludersi che i suddetti videogiochi siano essenzialmente
costituiti da "sequenze di immagini in movimento" e non siano quindi
qualificabili come "programmi per elaboratori".
Cassazione penale sez. III, 6 maggio 1999, n. 1716
Riv. pen. 1999, 653
In tema di protezione delle opere d'ingegno nel campo dei prodotti
audiovisivi, la distribuzione commerciale e la detenzione per la
vendita di videocassette, contenenti opere cinematografiche prive del timbro
della Siae, costituisce indice univoco della loro riproduzione abusiva e
rientra nell'ambito di operativita' dell'art. 171 ter l. 22 aprile 1941, n.
633 e successive modifiche.
Cassazione penale sez. III, 11 gennaio 1999, n. 1746
Cass. pen. 1999,3226 (s.m.)
In materia di diritto d'autore il reato di detenzione per la vendita di
musicassette  prive di  marchio della  Siae non  e' stato
depenalizzato dall'art. 20 del d.lg. 16 novembre 1994, n. 685. Tale
decreto,  con l'art. 1, ha introdotto nella l. n. 633 del 1941,
contenente disposizioni sulla protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio, l'art. 171 ter che, al comma 1 lett. a)
e c) riproduce le norme formalmente abrogate dalle leggi 29 luglio 1981,
n. 40 e 20 luglio 1985, n. 400. Il ricorso alla tecnica
dell'interpolazione mostra la volonta' di inserire le nuove previsioni
penali quali parte integrante della legge fondamentale del diritto
d'autore, cosi' che il regolamento di esecuzione richiamato dall'art. 171
ter non e' che quello approvato con il r.d. 18 maggio 1942, n. 1369.
Cassazione penale sez. III, 22 gennaio 1999, n. 2316
Cass. pen. 1999,3221 (s.m.)
In tema di Iva, la dichiarazione di opzione per il regime normale di
applicazione dell'imposta, in sostituzione di quello forfettario,
prevista per le imprese esercenti attivita' di spettacolo dall'art. 74,
comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (nel testo modificato dall'art.
30, comma 4, del d.l. n. 46 del 1976, conv. in l. 10 maggio 1976 n. 249),
si configura come un autonomo atto di dichiarazione di volonta' (che il
contribuente e' tenuto a sottoscrivere perche' si producano gli  effetti
voluti), di carattere recettizio (dovendo l'atto essere diretto
all'Ufficio Iva), e che deve risultare da una dichiarazione espressa (anche
se non necessariamente mediante formule sacramentali) del contribuente. A
tale dichiarazione non puo' essere equiparata quella di inizio
dell'attivita', diretta alla Siae, ne' in tal caso e' applicabile la
sanatoria di cui all'art. 5 l. 12 dicembre 1980 n. 882, atteso che
condizione per l'operativita' di detta sanatoria e' che l'ufficio
incompetente, cui e' stata fatta la dichiarazione, appartenga allo
stesso ordine dell'ufficio provinciale dell'imposta sul  valore
aggiunto,  competente a  ricevere  la dichiarazione di opzione per
l'applicazione dell'imposta nel modo normale.
Cassazione civile sez. I, 2 marzo 1999, n. 1733
Giust. civ. Mass. 1999, 466
E' legittimo  il  sequestro  probatorio  di CD Rom  contenenti
videogiochi, privi di contrassegno Siae, in relazione all'ipotesi di reato
di cui all'art. 171 ter, comma 1 lett. c) l. 22 aprile 1941 n. 633, quando
non possa escludersi che i suddetti videogiochi siano essenzialmente
costituiti da "sequenze di immagini in movimento" e non siano quindi
qualificabili come "programmi per elaboratori".
Cassazione penale sez. III, 6 maggio 1999, n. 1716
Riv. pen. 1999, 653
Il regolamento che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti della
Siae ha natura di contratto collettivo aziendale, onde la relativa
interpretazione e' rimessa al giudice di merito ed e' censurabile in
sede di legittimita' solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica
contrattuale o per vizio di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato
la sentenza di merito che, interpretando l'art. 95 del Regolamento
disciplinante il rapporto di lavoro dei dipendenti della Siae, aveva
ritenuto che i criteri previsti per l'individuazione degli elementi
retributivi da porre a base del t.f.r. divergessero da quelli
previsti dalla legge, nonostante una sostanziale identita' di formulazione,
ed aveva percio' escluso dalla base di calcolo del t.f.r. il compenso
per lavoro straordinario, ancorche' prestato con continuita' e regolarita').
Cassazione civile sez. lav., 9 aprile 1999, n. 3489
Giust. civ. Mass. 1999, 800
Il reato previsto dall'art. 171 ter comma 1 lett. c) della l. 22 aprile
1941 n. 633 concorre con il delitto di ricettazione quando l'imputato
abbia in precedenza acquistato le videocassette prive del contrassegno SIAE,
consapevole della loro illecita provenienza.
Pretura Milano, 26 gennaio 1999
Foro ambrosiano 1999, 335 nota (GUALTIERI)
La legge sul diritto di autore attribuisce all'autore il diritto
esclusivo di registrare e riprodurre l'opera su dischi o supporti
analoghi e di diffonderli mediante l'impiego di uno dei mezzi di
diffusione a distanza. Il fatto della registrazione e riproduzione
autorizzata dell'opera non sottrae all'autore il diritto esclusivo di
radiodiffusione dell'opera cosi' registrata. E' pertanto, necessario il
consenso dell'autore o, per esso, della Siae.
Tribunale Roma, 16 settembre 1998
Dir. autore 1999, 478 nota (FABIANI)
Il  produttore o l'importatore di supporti o di apparecchi di
registrazione che sia tenuto a pagare alla Siae il compenso dovuto agli
autori ed ai produttori delle opere riprodotte per uso personale e senza
scopo  di lucro dagli acquirenti dei supporti e degli apparecchi di
registrazione e' tenuto ad effettuare il rendiconto sulla  base del
principio  che,  chiunque svolga  attivita' nell'interesse di altri,
deve portare a conoscenza di questi secondo il principio di buona fede gli
atti posti in essere ed in particolare quegli atti e fatti da cui
scaturiscano partite di dare e avere.
Corte appello Milano, 29 dicembre 1998
Dir. industriale 1999, 184 nota (MORRETTA)
Poiche' l'obbligazione stabilita a carico dei produttori e degli
importatori di supporti ed apparecchi di registrazione ha per oggetto il
pagamento di una quota fissa del prezzo di vendita al rivenditore dei
prodotti in questione, la vendita suddetta rappresenta non solo il
negozio giuridico idoneo alla determinazione quantitativa del compenso
da corrispondere alla Siae ma anche il fatto generatore dell'obbligo, in
quanto rende attuale l'obiettiva destinazione dei supporti e  degli
apparecchi di registrazione alla riproduzione privata per uso personale
alla quale e' collegata l'obbligazione del pagamento. Conseguentemente deve
considerarsi legittimo il fatto che la  Siae  abbia unilateralmente
determinato termini congrui per l'adempimento sia con riguardo
all'invio dei rendiconti (15 giorni successivi  alla conclusione di ogni
trimestre solare) sia con riguardo al pagamento effettivo (15 giorni
successivi al ricevimento della fattura).
Corte appello Milano, 29 dicembre 1998
Dir. industriale 1999, 184 nota (MORRETTA)
Il  prelievo sul prezzo di vendita di supporti e apparecchi di
registrazione e' destinato ad attribuire ad autori e produttori delle opere
riprodotte un compenso quale corrispettivo dell'utilizzazione economica
delle loro opere mediante la riproduzione privata per uso personale e
senza scopo di lucro. La Siae, alla quale il compenso e' corrisposto  dai
produttori ed importatori dei supporti e degli apparecchi di
registrazione per essere successivamente ripartito fra gli aventi  diritto
e' incaricata e mandataria "ex lege" alla riscossione ed in tale
qualita' ha capacita' rappresentativa e di agire in giudizio.
Corte appello Milano, 29 dicembre 1998
Dir. industriale 1999, 184 nota (MORRETTA)
La  condotta tipizzata dall'art. 171 ter, comma 1 lett. c, l. 22 aprile
1941 n. 633, introdotto dall'art. 17 d.lg. 16 novembre 1994 n. 685, consiste
nel vendere o noleggiare supporti non contrassegnati dalla Siae, ai
sensi della stessa legge o del regolamento di esecuzione. Poiche' il
d.lg. n. 685 del 1994 nulla dispone in merito alla applicazione dei
contrassegni ed il suo regolamento non e' stato ancora emanato, ne' la l.
n. 633 del 1941 impone l'obbligo del contrassegno per i supporti in
questione ed il suo regolamento disciplina solo le opere letterarie,
l'azione di colui che non applica i contrassegni imposti dalla Siae
non e' tipica e non corrisponde alla peculiare forma di aggressione
del bene tutelato contenuta nel modello legale.
Cassazione penale sez. III, 10 febbraio 1998, n. 3419
Giust. pen. 1999,II, 247 (s.m.)
Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 e
successive  modificazioni  e' configurabile nel caso di
radiodiffusione  di composizioni musicali, su qualsiasi supporto
fissate, senza il consenso dell'autore e, per esso, della Siae.
Cassazione penale sez. III, 2 giugno 1998, n. 7935
Riv. pen. 1999, 190
Il precetto dell'art. 117  ter lett. c) della legge sul diritto
d'autore non integra una norma penale in bianco essendo compiutamente
delineato in tutti i suoi elementi costitutivi. Il richiamo ad una norma
legislativa  o regolamentare  operato  dall'articolo e' finalizzato
esclusivamente a legittimare la Siae all'apposizione del bollino. La
norma risulta comunque integrata dal regolamento di esecuzione approvato
con il r.d. 18 maggio 1942 n. 1369 espressamente richiamato dall'art. 171
bis della legge.
Pretura Roma, 23 novembre 1998
Cass. pen. 1999,2393
In materia di diritto d'autore con il d.lg. 16 novembre 1994 n. 685 il
legislatore ha inteso riaffermare il valore centrale della l. 22 aprile
1941 n. 633, tanto che si e' operata la scelta di aggiornare il  corpo
normativo originario attraverso l'interpolazione, senza alterarne la
struttura. Il ricorso alla tecnica dell'interpolazione mostra chiaramente
la volonta' di inserire le nuove previsioni penali quale parte integrante
della legge fondamentale sul diritto d'autore, cosi' che il regolamento di
esecuzione richiamato dall'art. 171 ter altro non e' che quello approvato
con r.d. 18 maggio 1942 n. 1369. L'art. 171 ter comma 1 lett. c) trova,
pertanto, il suo completamento nel citato r.d., restando cosi' penalmente
sanzionata l'illecita immissione nel mercato di supporti non contrassegnati
dalla Siae.
Cassazione penale sez. III, 28 aprile 1998, n. 1511
Cass. pen. 1999,2633 nota (GARGIULO) Giust. pen. 1999,II, 352 (s.m.)
In tema di tutela del diritto di autore, il d.lg. 16 novembre 1994 n. 685,
nel riordinare la materia, inserisce nella l. 22 aprile 1941 n. 633, l'art.
171 ter, facendo, per altro, implicito riferimento al regolamento di
esecuzione di cui al r.d. 18 maggio 1942 n. 1369, pur senza menzionarne
gli estremi e, poiche' il predetto regolamento, all'art. 12, prevede
l'applicazione dei contrassegni alle categorie di opere che devono
recarli, integra gli estremi del reato di cui al sopra indicato art. 171
ter, come introdotto dall'art. 17 del d.lg. 16 novembre 1994 n. 685, la
condotta di colui che pone in vendita o noleggia,  tra  l'altro,
videocassette  prive  del prescritto contrassegno Siae. (Nella
fattispecie, la Corte ha escluso che la norma fosse inapplicabile  in
quanto priva di regolamento di esecuzione).
Cassazione penale sez. II, 4 dicembre 1998, n. 332
Giust. pen. 1999,II, 502
Il furto di biglietti rilasciati e vidimati dalla Siae non integra il
presupposto dell'imposta sugli spettacoli e non origina, pertanto, alcuna
obbligazione tributaria.
Tribunale Bologna, 22 luglio 1998
Giur. it. 1999, 206
Il  giudice di merito, chiamato a verificare se l'attivita' di
accertamento sia svolta da un agente c.d. interno dipendente della Siae,
nel contesto di un unico rapporto di lavoro subordinato, non puo'
prendere in considerazione elementi marginali, sussidiari e di per se'
non decisivi circa l'esatta qualificazione del rapporto, omettendo di
esaminare la contrattazione collettiva in subiecta materia e non
effettuando una penetrante e puntuale indagine sulla esplicazione  in
concreto dell'attivita'  di  lavoro  prestata, rapportandola ai
requisiti  essenziali  del rapporto  di lavoro subordinato che
consistono nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo,
gerarchico e disciplinare del datore di lavoro e nello stabile
inserimento  del lavoratore nell'organizzazione aziendale,  senza,
comunque,  prescindere  dal "nomen iuris" del rapporto attribuito dalle
parti o ricavabile dalla contrattazione collettiva.
Cassazione civile sez. lav., 3 giugno 1998, n. 5464
Giust. civ. 1999,I,1485 osservazione (POSO)
L'agente mandatario della Siae (Societa' italiana autori ed editori) in
cui favore siano stati versati i contributi all'Enasarco (il cui
trattamento previdenziale, istituito in attuazione degli accordi
economici collettivi del 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958 per la
disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, ha
assunto natura integrativa del trattamento obbligatorio istituito dalla
l. 22 luglio 1966 n. 613, in base a quanto previsto dall'art. 29, comma
2, di questa legge) ha diritto, nel concorso dei previsti requisiti, alla
relativa pensione di anzianita' anche se non iscritto nel ruolo degli
agenti e rappresentanti di commercio, poiche' non sussiste  alcuna
correlazione tra  questa  iscrizione  e quella all'Enasarco, come del
resto confermato dall'art. 2, comma 3 d.l. 1 ottobre 1996 n. 510, conv. in
l. 28 novembre 1996 n. 608, che, senza richiedere l'iscrizione degli
interessati a detto ruolo, prevede la salvaguardia delle posizioni
assicurative costituite dalla Siae in favore dei propri mandatari presso
l'Enasarco in atto alla data del 30 giugno 1983. (Fattispecie relativa a
contribuzione per il periodo 1966 -1986).
Cassazione civile sez. lav., 13 marzo 1998, n. 2760
Giust. civ. Mass. 1998, 582
Costituisce violazione del diritto di autore e del diritto del
produttore fonografico l'utilizzazione a fini di pubblicita' e senza previo
consenso,  di  un  supporto fonografico  contenente opera protetta. Il
consenso deve essere richiesto anche se la pubblicita' e' fatta a favore
della stessa emittente televisiva. L'autorizzazione data dalla Siae in base
al generale contratto di radiodiffusione per l'utilizzo delle opere del
repertorio ad essa affidato non comprende l'uso di brani musicali a fini
di pubblicita', anche se trattasi di pubblicita' occulta  e/o se
effettuata non per conto terzi ma nell'interesse  della stessa
emittente  (questa,  nella specie, pubblicizzava i propri programmi al
fine di accrescerne l'audience).
Corte appello Milano, 14 aprile 1998
Dir. autore 1998, 512
La vendita o il noleggio di videocassette o musicassette senza il
contrassegno Siae integra gli estremi del reato di cui all'art. 171 ter
della legge  sul  diritto di autore n. 633 del 1941, come introdotto
dall'art. 17 d.lg. n. 685 del 1994. Il richiamo, nella citata norma,
al regolamento  di esecuzione della legge deve intendersi riferito al
regolamento della legge sul diritto di autore n. 1369 del 1942.
Cassazione penale sez. III, 31 luglio 1998, n. 8880
Dir. autore 1998, 540 nota (BALDANZA) Riv. pen.
2     -Conforme-
Tribunale Torino, 8 novembre 1997
Riv. dir. ind. 1998,II, 370 nota (CHIMIENTI)     -Conforme-
Corte appello Milano, 5 febbraio 1998
Riv. dir. ind. 1998,II, 370 nota (CHIMIENTI)     -Conforme-
Pretura Roma, 6 febbraio 1998
Informatica e doc. 1998,fasc. 2, 128 (s.m.)     -Conforme-
Pretura Roma, 6 febbraio 1998
Riv. dir. ind. 1998,II, 371 nota (CHIMIENTI)     -Conforme-
Cassazione penale sez. III, 15 giugno 1998, n. 1511
Dir. autore 1998, 529 nota (CARLOTTI)
Il reato di cui all'art. 171 comma 1, lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 e'
configurabile nell'ipotesi di diffusione da parte di emittente privata
radiofonica di composizioni musicali incise su disco o su nastro, senza
il consenso dell'autore e, per esso, della Siae. (Nella fattispecie la
S.C., rigettando un ricorso con il quale si sosteneva la mancanza nella
sopraddetta norma incriminatrice di un espresso divieto  di
radiodiffusione dell'esecuzione  dell'opera senza autorizzazione,  ha
affermato che la l. n. 633 del 1941 non ha conferito ulteriore
autonomo rilievo alla nozione di radiodiffusione dell'esecuzione dell'opera
ed ha attribuito soltanto al suo autore il diritto esclusivo di
radiodiffonderla, considerando quest'ultimo una particolare specificazione
o espressione di quello fondamentale di "diffusione" dell'opera
dell'ingegno e disciplinando le ipotesi in cui siffatto diritto puo' essere
esercitato dai terzi).
Cassazione penale sez. III, 23 giugno 1998, n. 1431
Riv. pen. 1998, 753
La condotta tipizzata dall'art. 171 ter, comma 1 lett. c, l. 22 aprile
1941 n. 633, introdotto dall'art. 17 d.lg. 16 novembre 1994 n. 685, consiste
nel vendere o noleggiare supporti non contrassegnati dalla Siae, ai
sensi della stessa legge o del regolamento di esecuzione. Poiche' il
d.lg. n. 685 nulla dispone in merito alla applicazione dei contrassegni
ed il suo regolamento non e' stato ancora emanato, ne' la legge 633
impone l'obbligo del contrassegno per i supporti in questione ed il suo
regolamento disciplina solo le opere letterarie, l'azione di colui che
non applica i contrassegni imposti dalla Siae non e' tipica e non
corrisponde alla peculiare forma di aggressione del bene tutelato contenuta
nel modello legale.
Cassazione penale sez. III, 10 febbraio 1998, n. 3419
Ced Cassazione 1998
Le disposizioni dei regolamenti interni e degli statuti degli enti
pubblici non hanno valore normativo sicche' in sede di legittimita' sono
denunciabili - ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. - soltanto per violazione
o falsa applicazione dei criteri ermeneutici dettati dall'art. 1362 e
ss. c.c. (Fattispecie in tema di statuto del Fondo pensioni della Siae).
Cassazione civile sez. lav., 24 ottobre 1998, n. 10581
Giust. civ. Mass. 1998,2171
In tema di interpretazione della disciplina collettiva, cui e' da
equiparare sostanzialmente il regolamento per il personale di un ente
pubblico economico (nella specie la Siae), la comune volonta' delle parti
dev'essere desunta non gia' attraverso la ricostruzione della volonta'
degli stipulanti, bensi' in funzione di cio' che nelle clausole appare
obiettivamente voluto, sicche' l'elemento letterale del contratto e' il
primo e fondamentale criterio per indagare quale sia stata la comune
intenzione anzidetta, ai sensi dell'art. 1362 c.c., con conseguente
preclusione del ricorso ad altri criteri ermeneutici  quando
l'individuazione  di  essa sia consentita da espressioni testuali
sufficientemente chiare. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza
di merito che, a norma dell'art. 95 del regolamento del personale della
Siae, ha ritenuto la computabilita' del lavoro straordinario prestato
continuativamente nel trattamento di fine rapporto).
Cassazione civile sez. lav., 13 giugno 1998, n. 5935
Giust. civ. Mass. 1998,1315
Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato deve
considerarsi che i requisiti essenziali del rapporto di lavoro subordinato
consistono nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo,
gerarchico e disciplinare del datore di lavoro - potere che deve
estrinsecarsi in specifici ordini (e non in semplici direttive, compatibili
anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio  di un'assidua
attivita' di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attivita'
lavorativa e nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione
aziendale del beneficiario della prestazione, mentre altri elementi, come
l'obbligo di un orario e l'incidenza del rischio economico dell'attivita'
lavorativa, hanno carattere sussidiario  e  sono  utilizzabili, ai
fini  della qualificazione del rapporto come autonomo o subordinato,
specialmente quando nella fattispecie concreta non emergano elementi
univoci a favore dell'una o dell'altra soluzione; la valutazione cosi'
operata dal  giudice di merito e' censurabile in sede di
legittimita' limitandosi alla determinazione dei criteri astratti e
generali da applicare al caso concreto, mentre costituisce apprezzamento di
fatto come tale insindacabile in detta sede, se sorretto da motivazione
adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, la valutazione delle
risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad
includere il rapporto in controversia nell'uno o nell'altro schema
contrattuale. (Nella specie l'impugnata sentenza, cassata dalla S.C., aveva
ritenuto la natura subordinata dell'attivita' di un agente della Siae).
Cassazione civile sez. lav., 3 giugno 1998, n. 5464
Giust. civ. Mass. 1998,1206
Non integra il reato di cui all'art. 171 lett. B, l. 22 aprile 1941 n. 633
la radio - telediffusione di brani musicali riprodotti su supporti e
non e' richiesta l'autorizzazione dell'autore e quindi della Siae, in
ragione dell'avvenuto trasferimento dei diritti a favore dell'editore
(diversamente, l'autorizzazione e' richiesta per l'esecuzione in pubblico e
dal vivo dell'opera).
Pretura Roma, 13 novembre 1997
Giur. it. 1999, 149
L'attestato di credito allegato alla domanda monitoria costituisce, ove
compiutamente redatto dal  funzionario autorizzato, indizio sufficiente
dell'esistenza, dell'ammontare e dell'esigibilita' del credito azionato,
sia nel procedimento sommario, che nel successivo giudizio di opposizione.
Tribunale S.Remo, 10 ottobre 1997
Dir. autore 1999, 119
La Siae e' l'ente pubblico economico istituzionalmente investito della
funzione, di interesse generale, di tutela della proprieta'
intellettuale.
Tribunale S.Remo, 10 ottobre 1997
Dir. autore 1999, 119
Non puo' considerarsi abusiva l'attivita' di somministrazione di
alimenti e bevande esercitata senza la necessaria autorizzazione nel caso
in cui in un locale si svolga una festa avente carattere privato,
non soggetta ad  autorizzazione  o licenza da parte
dell'amministrazione  comunale  ne' necessitante  dell'iscrizione
dell'esercente al R.E.C. (nel caso di specie si trattava di una festa
organizzata dai genitori di alcuni ragazzi che festeggiavano il 18
compleanno, i quali avevano organizzato tutto, provvedendo anche alla
richiesta di pagamento Siae, occupandosi altresi' dell'allestimento del
buffet e della mescita delle bibite, si' che il bar del locale era
rimasto chiuso, e il titolare dell'esercizio non aveva provveduto ad alcuna
attivita' di somministrazione di bevande, limitandosi a rimanere
all'interno del locale per una mera attivita' di vigilanza dei locali,
non aperti al pubblico, potendovi accedere solo le persone invitate
dai festeggiati, che avevano tra l'altro apposto all'entrata un cartello
indicante "festa privata").
Pretura Terni, 23 dicembre 1997
Rass. giur. umbra 1998, 447
L'attestato di credito, redatto dalla Siae ai sensi dell'art. 164 n. 3 l.
n. 633 del 1941 e dell'art. 32 del regolamento di esecuzione di cui  al
d.P.R. n. 1842  del 1962, costituisce prova sufficiente dell'ammontare
del credito per diritti d'autore sulle utilizzazioni, mediante radio e/o
televisione, di opere musicali affidate alla tutela della stessa,
allorquando indichi un maniera specifica i periodi  cui  le singole
utilizzazioni si  riferiscono ed  i corrispondenti compensi.
Tribunale Torino, 18 giugno 1997
Dir. autore 1998, 369
Il  diritto  esclusivo dell'autore  di  utilizzazione  economica
dell'opera in ogni sua forma, e il mandato esclusivo "ex lege"
conferito per  delega alla Siae non possono trovare un limite
nell'art. 70 l. autore, quando la riproduzione di opere (nella specie arte
figurativa) sia effettuata per finalita' diverse da quelle critiche,
di insegnamento, o prettamente culturali, specificamente previste all'art.
70 l. autore.
Pretura Torino, 23 maggio 1997
Giur. it. 1998,1192 nota (GELATO)
La certificazione del funzionario della Siae concernente somme di cui l'Ente
si pretenda creditore per l'utilizzazione in trasmissioni radio di
brani musicali del repertorio amministrato per conto degli autori non e'
conforme al disposto degli art. 635 e 642 c.p.c. in relazione all'art.
164 l. n. 633 del 1941 e pertanto non consente l'emissione di decreto
ingiuntivo ne' tanto meno la concessione dell'esecuzione provvisoria
dello stesso.
Tribunale Alba, 14 ottobre 1997
Giur. merito 1998, 2 nota (MIGLIERINA)
L'art. 2 d.l. 26 gennaio 1996 1987 n. 9, conv. nella l. 27 marzo 1987 n.
121, prevede che alla vendita e al noleggio di videocassette
riproducenti opere cinematografiche, non contrassegnate dalla Siae ai sensi
della l. 22 aprile 1941 n. 633, si applicano "quoad poenam", le norme della
l. 20 luglio 1985 n. 400, sicche', dalla chiara dizione del testo
normativo e  dal manifesto obiettivo perseguito dal legislatore, si
ricava che il contrassegno Siae deve essere apposto sulla "videocassetta
riproducente l'opera cinematografica destinata alla vendita o al
noleggio. Il precetto normativo deve, pero', considerarsi rispettato
anche se l'apposizione sia effettuata sulla custodia della videocassetta
ove la stessa presenti inequivoci dati di identificazione dell'opera
cinematografica riprodotta nel supporto in essa inserito e sia
confezionata in modo da garantire il sicuro collegamento tra  tale opera
e la custodia ad essa destinata. Risponde,  quindi, del reato chi
usa un contenitore munito del contrassegno  Siae che  non  abbia
sicuro riferimento all'opera cinematografica riprodotta nella
videocassetta in esso inserita, poiche' in tale ipotesi, non e'
assicurata l'osservanza del precetto inteso a proteggere l diritto d'autore.
Cassazione penale sez. III, 9 maggio 1997, n. 5559
Riv. trim. dir. pen. economia 1997,1378 (s.m.) Giust. pen. 1998,II, 501
(s.m.)
Il reato di detenzione per la vendita di videocassette prive del
marchio della Siae non e' stato depenalizzato dall'art. 20 d.l. 16
novembre 1994 n. 685; tale decreto, con l'art. 17, ha introdotto nella
l. 22  aprile 1941 n. 633 - contenente disposizioni sulla protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - l'art.
171 ter che al comma 1, lett. a) e c) riproduce le norme formalmente
abrogate della l. 29 luglio 1981 n. 406 e 20 luglio 1985 n. 400.
Cassazione penale sez. III, 23 maggio 1997, n. 2162
Riv. trim. dir. pen. economia 1997,1378 (s.m.) Giust. pen. 1998,II, 312
(s.m.)     -Conforme-
Corte appello Milano, 5 febbraio 1998
Dir. autore 1998, 215     -Conforme-
Pretura Roma, 6 febbraio 1998
Dir. autore 1998, 224
E' configurabile il reato di cui all'art. 171, comma 1, lett. b), l. 22
aprile 1941 n. 633 nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti
private  radiofoniche  o  televisive - di composizioni musicali incise
su qualsiasi tipo di supporto meccanico senza il consenso dell'autore
e, per esso, della Siae. (Nel ribadire il principio, affermato da
costante giurisprudenza di legittimita', la S.C. ha rigettato i motivi di
ricorso con i quali si deduceva il "carattere globale" del contratto di
edizione musicale, nel senso che con  esso, in ogni  caso, l'editore -
produttore dei supporti fonografici acquisterebbe tutti i diritti di
utilizzazione dell'opera e tutti i diritti economici dell'autore, la cui
titolarita', quindi, non sarebbe riferibile a quest'ultimo ne' alla Siae;
la distinzione tra "opere" ed "esecuzione di opere", che non andrebbero
confuse, poiche'  soltanto all'"opera"  inerisce  la  riserva dei
diritti dell'autore; la prospettazione che sarebbe prevalente il diritto
di radiodiffusione  sugli interessi  dei singoli autori delle opere
ricomprese nella programmazione radiofonica e la considerazione che la
programmazione   radiodiffusa  sarebbe   opera  collettiva
dell'esercente, titolare (quanto ad essa) di un suo proprio diritto
d'autore;  le  previsioni dell'art. 171  l. n. 633 del 1941 non
sarebbero applicabili alla radiodiffusione; l'ingiusta condanna al
risarcimento in favore  della  Siae, poiche' l'autore, da essa
rappresentato, non avrebbe alcun diritto di utilizzazione economica del
supporto in seguito alla stipula del contratto di edizione musicale
con l'editore produttore. La S.C. ha dichiarato, altresi', la  manifesta
infondatezza  di  varie  questioni di legittimita' costituzionale di
alcune norme della l. n. 633 del 1941 - prospettate in riferimento
soprattutto all'art. 3 cost, sul rilievo della violazione del
principio  di uguaglianza e di ragionevolezza - richiamando in
proposito decisioni con le quali la Consulta si era gia' pronunciata in
materia.
Cassazione penale sez. III, 28 febbraio 1997, n. 5506
Riv. trim. dir. pen. economia 1998, 283 (s.m.)     -Conforme-
Cassazione penale sez. III, 28 novembre 1997, n. 1758
Giust. pen. 1998,II, 488
La diffusione di sistemi di riproduzione di opere create per il
circuito televisivo  e per  quello cinematografico, a mezzo di
videocassette, ha imposto la necessita' di proteggere - pure sotto il
profilo penale - i diritti d'autore anche in tali campi e, cosi', e'
intervenuto il d.lg. 16 novembre 1994 n. 685, che ha aggiunto alla l. 22
aprile 1941 n. 633 l'art. 171 ter, il quale, nel prevedere come reato le
indicate condotte, ha compreso, quale oggetto materiale di esse, le opere
destinate al circuito cinematografico e a quello televisivo, estendendo
la punibilita' alla vendita ed al noleggio di videocassette, musicassette o
altri supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento non
contrassegnate dalla Siae. Si e', cosi', rimasti nel campo delle
riproduzioni magnetiche, ampliato alle opere visive, diverso da quello
degli elaboratori elettronici e dei loro prodotti, la  cui duplicazione
avviene sulla base di programmi applicativi che siano stati inseriti
nella memoria del computer, vale a dire con procedimento di tipo
elettronico, assolutamente diverso da quello magnetico, sicche'
l'applicazione, alla riproduzione abusiva o duplicazione di tali programmi,
della disciplina dettata dalle norme prima richiamate, potrebbe avvenire
solo in via di interpretazione estensiva di tipo analogico, che, in
materia penale, non e' pero' consentita.
Cassazione penale sez. III, 4 luglio 1997, n. 8236
Riv. trim. dir. pen. economia 1998, 281 (s.m.)
Non costituisce reato ai sensi dell'art. 171 ter della l. n. 633/41
l'attivita' di vendita o noleggio di videocassette, musicassette od altro
supporto contenente  fonogrammi  o  videogrammi di  opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non
contrassegnati dalla Siae ai sensi della sopracitata legge e del
regolamento di esecuzione, in quanto non essendo stata ancora emanata la
norma  regolamentare necessaria  per  la  integrazione della
fattispecie, la Siae non ha alcun titolo per stabilire ed imporre le forme,
i tempi e le modalita', secondo i quali i suddetti materiali vanno
contrassegnati.
Cassazione penale sez. II, 4 marzo 1997
Cass. pen. 1998,1756 nota (BALDANZA) Riv. dir. ind. 1998,I,
  -Conforme-
Cassazione penale sez. III, 10 febbraio 1998, n. 3419
Riv. pen. 1998, 464
L'attestato di credito sottoscritto da un direttore di sede della Siae
(Ente pubblico economico avente quale fine istituzionale la tutela degli
autori delle opere protette) rappresenta nel giudizio di opposizione, per
la peculiare natura pubblica dell'organo che lo ha emesso, senza dubbio
un  indizio probatorio e  riveste "fede privilegiata"  sufficiente
in ordine  sia  all'esistenza che all'ammontare del credito.
Giudice di pace Caltanissetta, 2 ottobre 1997
Dir. autore 1998, 383
Il valore probatorio dell'attestato di credito allegato alla domanda
monitoria della Siae e' esplicitamente riconosciuto dall'art. 164 n. 3
l.d.A. La forza probante di tale documento permane anche nel
successivo giudizio di opposizione.
Pretura Menaggio, 19 giugno 1997
Dir. autore 1998, 376
Le deliberazioni della Societa' Italiana degli Autori ed Editori (Siae)
relative alla determinazione generale dei criteri per la ripartizione
dei proventi acquisiti  costituiscono,  in quanto disciplinanti  una
delle  funzioni  demandate all'ente pubblico dall'art. 180 della l. n.
633 del 1941, emanazione dell'attivita' amministrativa posta  in
essere  nell'esercizio del  potere  di autorganizzazione  dell'ente e
non hanno, quindi, l'efficacia di ledere direttamente i diritti
soggettivi dei terzi prima della loro applicazione in concreto. Ne
consegue che l'azione con la quale si chieda  l'annullamento di tali
deliberazioni  appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. (Nella specie, alcune  associazioni avevano  chiesto  ed
ottenuto dal  giudice amministrativo l'annullamento della deliberazione
con la quale il presidente  della Siae  aveva modificato la precedente
ordinanza relativa al sistema di ripartizione dei proventi per diritti
di autore, riguardanti opere musicali eseguite dal vivo. La S.C., in
applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha respinto il
ricorso della Siae, la quale sosteneva che le questioni sottoposte al
giudice  amministrativo  erano attinenti  a diritti soggettivi e
dovevano essere sottoposte alla giurisdizione dell'a.g.o.).
Cassazione civile sez. un., 19 marzo 1997, n. 2431
Riv. dir. ind. 1998,II, 106 nota (VAGLIO)
Non va accolta la domanda dell'autore, aderente alla Siae, volta al
pagamento di diritti per esecuzioni musicali indicate in programmi la cui
irregolarita' sia stata contestata e, percio', esclusi dalle operazioni
di ripartizione.
Tribunale Roma, 7 febbraio 1997
Dir. autore 1998, 93
I proventi per pubblicita' corrisposti da sponsor in occasione di
manifestazioni  sportive in  luogo  aperto  (nella specie,  gara
automobilistica disputata su un percorso aperto) sono soggetti al
pagamento dell'imposta spettacoli. Dopo la trasmissione dei processi
verbali di accertamento della Siae agli uffici del registro la Siae si
spoglia di qualsiasi competenza in materia di imposta spettacoli e diviene
un soggetto carente di legittimazione passiva nei giudizi promossi dai
contribuenti contro i verbali degli uffici del registro e le iscrizioni al
ruolo esattoriale. Gli accertatori della Siae sono pubblici ufficiali e i
verbali da essi redatti in materia di imposta spettacoli  sono atti
pubblici  (art. 2700 c.c.) con tutte le conseguenze circa la loro
efficacia probatoria.
Corte appello Torino, 13 febbraio 1997
Dir. autore 1998, 75
La condotta di colui che non applica i contrassegni imposti dalla Siae
non risulta pienamente individuata dalla norma incriminatrice; rimane
pertanto indispensabile, per statuire le concrete modalita' di esecuzione
dell'obbligo, l'emanazione dell'ulteriore atto precettivo di cui e'
individuata dalla legge la fonte.
Cassazione penale sez. III, 16 maggio 1997, n. 2090
Studium Juris 1998, 321 Riv. dir. ind. 1998,I, 337 Riv. trim. dir. pen.
economia 1998, 282 (s.m.)     -Conforme-
Cassazione penale 12 luglio 1997
Dir. autore 1998, 106 nota (CARLOTTI)     -Conforme-
Cassazione penale sez. II, 16 ottobre 1997
Dir. autore 1998, 106 nota (CARLOTTI)     -Conforme-
Cassazione penale sez. III, 10 febbraio 1998, n. 451
Studium Juris 1998,1128
La certificazione del funzionario della Siae concernente somme di cui l'Ente
si pretenda creditore per l'utilizzazione in trasmissioni radio di
brani musicali del repertorio amministrato per conto degli autori non e'
conforme al disposto degli art. 635 e 642 c.p.c. in relazione all'art.
164 l. n. 633 del 1941 e pertanto non consente l'emissione di decreto
ingiuntivo ne' tanto meno la concessione dell'esecuzione provvisoria
dello stesso.
Tribunale Alba, 14 ottobre 1997
Giur. merito 1998, 2 nota (MIGLIERINA)
In materia di tutela del diritto di autore, finche' non venga emanata la
norma destinata ad integrare la previsione contenuta nell'art. 171 ter comma
1 lett. c), della l. n. 633 del 1941, l'azione di colui che non applica "su
compact disc" detenuti per la vendita i contrassegni imposti dalla Siae
non e' tipica nel senso che non corrisponde alla peculiare  forma di
aggressione del bene tutelato contenuta nel modello legale e non
configura pertanto un illecito penale.
Cassazione penale sez. III, 16 maggio 1997, n. 2090
Riv. pen. 1997, 920
L'effettivita' dei singoli atti di gestione della Siae, in cui si
concreta l'attivita' economica organizzata ad impresa, come attivita'
dell'organizzazione determina,  in capo agli aventi diritto alla
ripartizione  dei  proventi delle opere dell'ingegno, un diritto
soggettivo.
Cassazione civile sez. un., 19 marzo 1997, n. 2431
Giur. it. 1997,I,1,1414
Le ordinanze del  Presidente  della Siae che  determinano  la
ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto, come atti di
carattere  generale e  di  indirizzo,  quindi attivita'  di
organizzazione, determinano nei confronti dei soggetti interessati una
posizione di interesse legittimo, conoscibile dalla giurisdizione
amministrativa.
Cassazione civile sez. un., 19 marzo 1997, n. 2431
Giur. it. 1997,I,1,1414
Le deliberazioni della Societa' Italiana degli Autori ed Editori (Siae)
relative alla determinazione generale dei criteri per la ripartizione
dei proventi acquisiti  costituiscono,  in quanto disciplinanti  una
delle  funzioni  demandate all'ente pubblico dall'art. 180 della l. n.
633 del 1941, emanazione dell'attivita' amministrativa posta  in
essere  nell'esercizio del  potere  di autorganizzazione  dell'ente e
non hanno, quindi, l'efficacia di ledere direttamente i diritti
soggettivi dei terzi prima della loro applicazione in concreto. Ne
consegue che l'azione con la quale si chieda  l'annullamento di tali
deliberazioni  appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. (Nella specie, alcune  associazioni avevano  chiesto  ed
ottenuto dal  giudice amministrativo l'annullamento della deliberazione
con la quale il presidente  della Siae  aveva modificato la precedente
ordinanza relativa al sistema di ripartizione dei proventi per diritti
di autore, riguardanti opere musicali eseguite dal vivo. La S.C., in
applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha respinto il
ricorso della Siae, la quale sosteneva che le questioni sottoposte al
giudice  amministrativo  erano attinenti  a diritti soggettivi e
dovevano essere sottoposte alla giurisdizione dell'a.g.o.).
Cassazione civile sez. un., 19 marzo 1997, n. 2431
Giust. civ. Mass. 1997, 418 Dir. autore 1997, 202 nota (TOMASELLI,
AMENDOLA) Foro it. 1997,I,3639
Il  diritto  derivante dall'utilizzazione  economica dell'opera,
riconducibile all'autore, e' sicuramente assistito dal privilegio
generale ex art. 2751 n. 2 c.c., perche' ha natura di compenso per la
prestazione  di  un'opera  dell'ingegno.  Il  privilegio  puo'
disconoscersi anche quando il diritto patrimoniale dell'autore venga fatto
valere dalla Siae.
Tribunale Treviso, 8 marzo 1997
Dir. autore 1997, 386
Caratteristica  peculiare  della sponsorizzazione  e' la stretta
connessione tra la promozione dello sponsor e lo spettacolo. Mentre
l'ordinario contratto di pubblicita', di cui la sponsorizzazione
costituisce fattispecie atipica, trova nello spettacolo una mera
occasione,  con  la sponsorizzazione  si realizza un abbinamento
costante con il soggetto sponsorizzato per cui lo sponsor trae
direttamente dallo spettacolo dei vantaggi di autopromozione che ne fanno
un fruitore, vale a dire un utilizzatore, anche se in un senso differente
dallo spettatore. I proventi da sponsorizzazione percepiti
dall'organizzatore  costituiscono, pertanto, al pari delle altre
entrate, base di calcolo dei diritti d'autore dovuti alla Siae.
Corte appello Bologna, 27 marzo 1997
Dir. autore 1997, 482 nota (DELEDDA)
La societa' italiana autori e editori (Siae) ha natura di ente
pubblico che attende alla tutela economica e giuridica delle opere
dell'ingegno e dei diritti connessi; deve pertanto ritenersi, ai sensi
degli art. 91 ss. c.p.p., ente esponenziale di detti interessi e quindi
legittimata, come tale, a costituirsi parte civile in un processo penale
e, comunque, ad operare a sollecitazione di un giudizio per
violazione della normativa sul diritto di autore, giacche' a tali
violazioni segue spesso un danno economico diretto. (In applicazione  di
detto  principio la Corte ha ritenuto la legittimazione della Siae ad
impugnare il decreto di archiviazione - relativo ad ipotesi di violazione
della l. 22 aprile 1941 n. 633 - adottato dal giudice per le indagini
preliminari in mancanza della notifica ad essa societa', che ne aveva
formulato apposita istanza, della richiesta del p.m.).
Cassazione penale sez. II, 27 settembre 1995, n. 3886
Riv. pen. economia 1997, 253
La Siae e' legittimata, ai sensi dell'art. 180 l.d.A., a richiedere il
pagamento  dei compensi  spettanti agli autori delle opere
teleradiodiffuse, nonche' ad avvalersi, in caso di inadempimento, della
procedura  ingiuntiva in virtu' della previsione contenuta nell'art.
164 n. 3 l.d.A. l'attestazione di credito al funzionario della Siae,
oltre a costituire prova idonea in sede monitoria, e' anche prova
sufficiente dell'ammontare del credito nel giudizio di merito.
Tribunale Trento, 20 giugno 1996
Dir. autore 1998, 355
Non  sussiste alcun obbligo di legge per la Siae di tenere un
repertorio delle opere utilizzate e di consentirne la consultazione.
Tribunale Trento, 31 dicembre 1996
Dir. autore 1998,196, 359
In virtu' della previsione contenuta nell'art. 164 l. n. 633 del 1941,
la Siae puo' legittimamente attivare il procedimento monitorio sulla base
dell'attestazione di credito formalizzata dal funzionario all'uopo
autorizzato. Tale documento, in quanto proveniente da ente soggetto  a
vigilanza  dello  Stato,  costituisce prova  scritta privilegiata ex
art. 635, e, pertanto, obbliga il giudice a concedere la provvisoria
esecuzione al decreto ingiuntivo ex art. 642 c.p.c.; esso mantiene,
inoltre, la propria attitudine probatoria anche nel giudizio ordinario
instaurato a seguito dell'opposizione.
Tribunale Trento, 31 dicembre 1996
Dir. autore 1998,196, 359
La societa' italiana autori e editori (Siae) ha natura di ente
pubblico che attende alla tutela economica e giuridica delle opere
dell'ingegno e dei diritti connessi; deve pertanto ritenersi, ai sensi
degli art. 91 ss. c.p.p., ente esponenziale di detti interessi e quindi
legittimata, come tale, a costituirsi parte civile in un processo penale
e, comunque, ad operare a sollecitazione di un giudizio per
violazione della normativa sul diritto di autore, giacche' a tali
violazioni segue spesso un danno economico diretto. (In applicazione  di
detto  principio la Corte ha ritenuto la legittimazione della Siae ad
impugnare il decreto di archiviazione - relativo ad ipotesi di violazione
della l. 22 aprile 1941 n. 633 - adottato dal giudice per le indagini
preliminari in mancanza della notifica ad essa societa', che ne aveva
formulato apposita istanza, della richiesta del p.m.).
Cassazione penale sez. II, 27 settembre 1995, n. 3886
Riv. pen. economia 1997, 253
Non sono dovuti dalla Siae allo Stato gli interessi sulle giacenze medie
delle riscossioni nelle more del loro versamento a termine di convenzione,
in ordine ad esercizi, in cui e' verosimile che il trattenimento senza
interesse delle somme incassate prima del termine stabilito per  il
versamento  risultasse giustificato dai costi sostenuti per
l'espletamento del servizio e quindi concorresse con gli aggi a
determinare il generale equilibrio dell'assetto economico del rapporto,
fatta salva la competenza del giudice di primo grado ad accertare
definitivamente se gli interessi che risultano invece versati,
corrispondano ad una riconduzione alla equita' del rapporto contrattuale.
Corte Conti sez. riun., 19 novembre 1996, n. 72/A
Riv. corte conti 1997,fasc. 1, 50
La  pubblicazione di  un  catalogo  contenente la  riproduzione
fotografica di opere d'arte inserite in una mostra e' idonea a
fondare la pretesa della Siae di riscuotere i diritti di riproduzione
spettanti agli autori, in quanto l'art. 13 l. n. 633 del 1941 non vieta
solo la  moltiplicazione  di  copie fisicamente identiche all'originale,
ma protegge  l'utilizzazione  economica che puo' effettuare l'autore
mediante qualunque altro tipo di moltiplicazione dell'opera in grado
d'inserirsi nel mercato della riproduzione; ne' l'indicata riproduzione,
allorche' sia integrale e non limitata a particolari delle opere
medesime, quale che sia la scala adottata nella  proporzione rispetto
agli originali, integra alcune delle ipotesi di utilizzazione libera,
previste, in via di eccezione al regime ordinario dell'esclusiva, dall'art.
70 della citata legge.
Cassazione civile sez. I, 19 dicembre 1996, n. 11343
Giust. civ. 1997,I,1603 nota (ALBERTINI) Riv. dir. ind. 1997,II, 75 nota
(CHIMIENTI) Dir. industriale 1997, 437 nota (MORRETTA) Foro it.
1997,I,2555 Giur. it. 1997,I,1,1194 nota (ACCORNERO)
La cessione da parte dell'autore di un'opera protetta ai sensi della l. n.
633 del 1941 del diritto di riprodurre la propria opera su disco e di
commercializzarla non comprende anche il diritto di radiodiffonderla,
per il principio di indipendenza tra i vari tipi di utilizzazione
economica (art. 19  e  61 l. n. 633 del 1941). E' pertanto necessario
il  consenso  dell'autore in  caso  di radiodiffusione della sua
opera mediante l'utilizzazione dei dischi in commercio. L'attestazione di
credito proveniente dalla Siae ex art. 164 l.d.a.  rappresenta prova
sufficiente dell'ammontare del credito per diritti d'autore.
Pretura Roma, 18 dicembre 1995
Dir. autore 1997, 512
La cessione da parte dell'autore del diritto di riprodurre la propria opera
su  disco o analogo supporto e di commercializzarla non comprende
anche il diritto di radiodiffonderla per il principio di indipendenza tra
i vari diritti di utilizzazione economica (art. 19 e 61 l. n. 633 del
1941). Pertanto, in caso di radiodiffusione di un'opera  incisa  su
disco  o analogo  supporto, vengono  in considerazione  da  un lato
il  diritto  dell'autore dell'opera radiodiffusa ad autorizzare tale forma
di utilizzazione e a percepire il relativo compenso (diritto esclusivo di
diffondere ex art. 16 l.d.a.), dall'altro il diritto del produttore del
supporto utilizzato nella radiodiffusione alla corresponsione di un
compenso in quanto con la radiodiffusione si sfrutta il risultato della
sua attivita' industriale (diritto connesso ex art. 72 l.d.a.).
L'attestazione del credito del funzionario Siae designato dal legale
rappresentante costituisce prova sufficiente per determinare la somma
dovuta.
Tribunale Roma, 29 aprile 1996
Dir. autore 1997, 506
Non sussiste il reato di abusiva riproduzione di prodotti fonografici di cui
all'art. 1 l. n. 406 del 1981 nell'ipotesi di riproduzione di opere
musicali  altrui per  radiodiffonderle  senza il consenso dell'autore o
della Siae in quanto l'art. 79 l. n. 633 del 1941 attribuisce
all'esercente il servizio di radiodiffusione il diritto esclusivo di
utilizzazione dei  dischi fonografici o di altri apparecchi analoghi
per nuove trasmissioni o nuove registrazioni.
Corte appello Trento, 15 novembre 1995
Giust. pen. 1997,II, 199 nota (RIGHINI)
La riproduzione di opere musicali altrui da utilizzare all'interno di un
messaggio pubblicitario radiodiffuso senza il consenso dell'autore o della
Siae viola il divieto di cui all'art. 1 l. n. 406 del 1981 essendo fatto a
fini di lucro.
Cassazione penale sez. III, 4 giugno 1996, n. 6941
Giust. pen. 1997,II, 198 nota (RIGHINI) Foro it. 1997,II, 780
Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633
e' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti
private  radiofoniche  o  televisive - di composizioni musicali incise
su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore e
per esso della Siae; la disposizione indicata menziona la diffusione
mediante altoparlante azionato in pubblico non per delimitare la
radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa rientra nella
previsione normativa. (Fattispecie relativa a rigetto di  ricorsi  con i
quali si sosteneva invece che il reato di "diffusione di opere
musicali" e' reato di impossibile commissione, perche' la radiodiffusione
puo' avere per oggetto le esecuzioni, opere di artisti esecutori e
diverse l'una dall'altra, mentre l'opera consistente  in segni grafici
non puo' essere diffusa, ma solo eseguita: equiparando la diffusione
dell'esecuzione alla diffusione dell'opera si violerebbe l'art. 1 c.p.).
Cassazione penale sez. III, 10 luglio 1995, n. 2735
Cass. pen. 1997,1118 (s.m.)
Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633
e' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti
private  radiofoniche  o  televisive - di composizioni musicali incise
su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso  dell'autore
e, per esso, della Siae; la disposizione indicata menziona la
diffusione mediante altoparlante azionato in pubblico non per delimitare
la radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa rientra nella
previsione normativa. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso con il
quale si sosteneva che la diffusione dell'opera e' reato di
impossibile commissione perche' l'opera musicale si diffonde con le stampe,
mentre la radiodiffusione puo' avere  per oggetto  solo la esecuzione
(opera di artisti esecutori), mentre l'opera consistente in segni
grafici non puo' essere diffusa, ma solo eseguita).
Cassazione penale sez. III, 12 dicembre 1995, n. 1607
Cass. pen. 1997,1116 (s.m.) Giust. pen. 1997,II, 42 Riv. trim. dir. pen.
economia 1996,1402 (s.m.)
Lo schema di regolamento diretto a regolare il concreto funzionamento del
pubblico  registro per  la cinematografia presso la Siae - introdotto
dall'art. 22 comma 4 d.l. 14 gennaio 1994 n. 26 conv. dalla l. 1 marzo
1994 n. 153 - nel disciplinare le ipotesi di annullamento o di
cancellazione di una trascrizione (errore materiale o provvedimento
dell'autorita' giudiziaria) deve chiarire se tale annullamento o
cancellazione va disposto necessariamente su richiesta di parte ovvero
possa essere disposto anche d'ufficio con correlato obbligo  (in
quest'ultimo caso)  di  darne  comunicazione agli interessati.
Consiglio Stato a. gen., 16 maggio 1996, n. 79
Cons. Stato 1997,I,1286 (s.m.)
Lo schema di regolamento diretto a regolare il concreto funzionamento del
pubblico  registro per  la cinematografia presso la Siae - introdotto
dall'art. 22 comma 4 d.l. 14 gennaio 1994 n. 26 conv. dalla l. 1 marzo
1994 n. 153 - in sede di disciplina delle formalita' conseguenti  alla
esecuzione della  trascrizione  dell'atto e all'attestazione da
rilasciarsi alla parte o alle parti che l'hanno richiesta, deve
specificare se il termine minimo di 7 giorni per la richiesta restituzione
a mano del duplo della nota di trascrizione rappresenta il termine
massimo entro il quale il conservatore del pubblico registro e'
obbligato a eseguire la trascrizione (nel qual caso va chiarito che il
termine di 7 giorni e' il termine massimo entro il quale il conservatore
deve eseguire la trascrizione, decorso il quale sorge il diritto del
richiedente ad ottenere il duplo della nota di trascrizione con
l'attestazione della avvenuta trascrizione ovvero con la indicazione dei
motivi della mancata annotazione), ovvero se  il termine  si riferisce
solo alla possibilita' di richiedere il rilascio del duplo della nota di
trascrizione, restando al conservatore un ulteriore margine di tempo per
eseguirla e quindi per soddisfare la richiesta (nel quale caso va
stabilito il termine massimo entro il quale la trascrizione deve essere
effettuata).
Consiglio Stato a. gen., 16 maggio 1996, n. 79
Cons. Stato 1997,I,1286 (s.m.)
Lo  schema di regolamento  diretto  a disciplinare il concreto
funzionamento del pubblico registro per la cinematografia presso la
iae - introdotto dall'art. 22 comma 4 d.l. 14 gennaio 1994 n. 26 conv.
dalla l. 1 marzo 1994 n. 153 - non puo', da un punto di vista logico,
prevedere al contempo la tenuta del protocollo generale attraverso
mezzi informatici e la vidimazione in ogni foglio a cura di un notaio o da
parte del tribunale.
Consiglio Stato a. gen., 16 maggio 1996, n. 79
Cons. Stato 1997,I,1286 (s.m.)
Non potendo la graduazione delle trascrizioni essere affidata alla scelta
discrezionale del funzionario preposto ovvero al caso, lo schema di
regolamento teso a regolare il concreto funzionamento del pubblico
registro per la cinematografia presso la Siae - introdotto dall'art. 22
comma 4 d.l. 14 gennaio 1994 n. 26 conv. dalla l. 1 marzo 1994 n. 153 -
deve disciplinare, in sede di trascrizione degli atti inviati a mezzo
posta e di relativa iscrizione con numero d'ordine  successivo,
l'ipotesi (dato che la posta viene spesso recapitata in unico
contesto) di una possibile ricezione coeva di piu' domande di
trascrizione.
Consiglio Stato a. gen., 16 maggio 1996, n. 79
Cons. Stato 1997,I,1286 (s.m.)
Lo  schema di regolamento  diretto  a disciplinare il concreto
funzionamento del pubblico registro per la cinematografia presso la
iae - introdotto dall'art. 22 comma 4 d.l. 14 gennaio 1994 n. 26 conv.
dalla l. 1  marzo 1994 - non deve prevedere, in sede di procedura
di iscrizione  dell'opera  filmica e di modalita' di trascrizione
degli  atti che  ad essa si riferiscono, deroghe all'obbligo di
indicare nella nota di trascrizione degli atti da trascrivere la
condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione
testamentaria.
Consiglio Stato a. gen., 16 maggio 1996, n. 79
Cons. Stato 1997,I,1286 (s.m.)
E' legittima la sospensione della liquidazione di un conto per
diritti d'autore ove risultino irregolarita' nella programmazione di brani
musicali non eseguiti.
Tribunale Roma, 11 giugno 1996
Dir. autore 1996, 430
Gli importi corrisposti per l'organizzazione di spettacoli musicali sono
soggetti al pagamento dei diritti di autore e dell'imposta spettacoli.
Non vi puo' essere dubbio che la misura percentuale del compenso da
attribuire all'autore deve fare riferimento al complesso delle  somme
incassate  dall'impresario   in  dipendenza dell'utilizzazione
dell'opera.
Tribunale Milano, 6 giugno 1996
Dir. autore 1996, 426
L'ammontare complessivo degli importi di diritto di autore ripartiti dalla
Siae agli aventi diritto, in quanto rapportato all'elevato ammontare
degli incassi per diritto di autore, sembra caratterizzare l'Italia per
l'alto livello di protezione degli autori ed editori rispetto alla
protezione accordata in altri Paesi europei. A tali elevati  incassi
devono corrispondere regole di ripartizione che garantiscano una
effettiva tutela agli aventi diritto. I nuovi criteri  di
ripartizione comunicati dalla Siae, determinando un sensibile
miglioramento della tutela effettiva accordata agli autori i  cui brani
musicali  sono eseguiti nelle discoteche, possono giustificare i
compensi richiesti dalla Siae.
Garante concorr. mercato 28 luglio 1995, n. 3195
Dir. autore 1997, 48 nota (MARABINI) 


Lo  schema di regolamento  diretto  a disciplinare il concreto
funzionamento del pubblico registro per la cinematografia presso la
iae - introdotto dall'art. 22 comma 4 d.l. 14 gennaio 1994 n. 26 conv.
dalla l. 1  marzo 1994 - non deve prevedere, in sede di procedura
di iscrizione  dell'opera  filmica e di modalita' di trascrizione
degli  atti che  ad essa si riferiscono, deroghe all'obbligo di
indicare nella nota di trascrizione degli atti da trascrivere la
condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione
testamentaria.
Consiglio Stato a. gen., 16 maggio 1996, n. 79
Cons. Stato 1997,I,1286 (s.m.)
E' legittima la sospensione della liquidazione di un conto per
diritti d'autore ove risultino irregolarita' nella programmazione di brani
musicali non eseguiti.
Tribunale Roma, 11 giugno 1996
Dir. autore 1996, 430
Gli importi corrisposti per l'organizzazione di spettacoli musicali sono
soggetti al pagamento dei diritti di autore e dell'imposta spettacoli.
Non vi puo' essere dubbio che la misura percentuale del compenso da
attribuire all'autore deve fare riferimento al complesso delle  somme
incassate  dall'impresario   in  dipendenza dell'utilizzazione dell'
opera.
Tribunale Milano, 6 giugno 1996
Dir. autore 1996, 426
L'ammontare complessivo degli importi di diritto di autore ripartiti dalla
Siae agli aventi diritto, in quanto rapportato all'elevato ammontare
degli incassi per diritto di autore, sembra caratterizzare l'Italia per l'
alto livello di protezione degli autori ed editori rispetto alla
protezione accordata in altri Paesi europei. A tali elevati  incassi
devono corrispondere regole di ripartizione che garantiscano una
effettiva tutela agli aventi diritto. I nuovi criteri  di
ripartizione comunicati dalla Siae, determinando un sensibile
miglioramento della tutela effettiva accordata agli autori i  cui brani
musicali  sono eseguiti nelle discoteche, possono giustificare i
compensi richiesti dalla Siae.
Garante concorr. mercato 28 luglio 1995, n. 3195
Dir. autore 1997, 48 nota (MARABINI)
La Siae e' affidataria di interesse pubblico (protezione del diritto d'
autore in occasione della rappresentazione e dell'utilizzazione in pubblico
delle opere protette); si trova in posizione di monopolio legale e la
esclusiva dell'attivita' e' a cio' funzionale; in virtu' della esclusiva
"ex lege" l'ente detiene una posizione dominante sul relativo mercato
nazionale. Un'impresa di tal fatta e' esentata ai sensi dell'art. 8
comma 2 della legge antitrust dal rispetto delle norme nazionali a tutela
della concorrenza e del mercato solo qualora il  comportamento oggetto  di
valutazione  nella sua  specifica manifestazione ed in rapporto alla
concreta fattispecie di volta in volta esaminata, risulti l'unico
comprovato e possibile mezzo per conseguire le finalita' istituzionali dell
'ente.
Garante concorr. mercato 28 luglio 1995, n. 3195
Dir. autore 1997, 48 nota (MARABINI)
La Siae quale entita' che esercita una attivita' economica (ossia l'
intermediazione dei diritti d'autore, favorendo transazioni che
comportano lo sfruttamento commerciale delle opere) e' impresa e, in quanto
tale, indipendentemente dalla natura giuridica pubblica, e' soggetto
rilevante per la normativa in materia di concorrenza.
Garante concorr. mercato 28 luglio 1995, n. 3195
Dir. autore 1997, 48 nota (MARABINI)
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda con la quale
la societa' italiana autori ed editori (Siae) chieda accertarsi che la
propria gestione finanziaria non e' soggetta al controllo della Corte
dei conti, trattandosi di controversia nella quale il predetto ente fa
valere il proprio diritto soggettivo a non essere compreso nella sfera
giuridica che gli appartiene e a non subire i controlli di cui agli art. 4
e 9 l. 21 marzo 1958 n. 259, non potendo la posizione dell'ente medesimo
considerarsi degradata ad interesse legittimo solo perche' sussiste la
possibilita' in astratto che esso rientri nell'ambito soggettivo di
applicazione della citata legge.
Cassazione civile sez. un., 9 agosto 1996, n. 7327
Dir. autore 1997, 35
E' infondata la q.l.c. dell'art. 3, comma 2, d.P.R. n. 640 del 1972, sotto
il profilo che esso innoverebbe la disciplina anteriore (l. 26 novembre
1955 n. 1109), contro il disposto dell'art. 7, comma 2, n. 6, l. 9
ottobre 1971 n. 825, contenente la delega al Governo per la riforma
tributaria,  che prevedeva  soltanto  un  intervento di armonizzazione
con gli altri tributi e di razionalizzazione delle aliquote. Gia'
nella precedente disciplina, infatti, esisteva la figura dell'"introito
lordo totale", riguardo alla quale la stessa Corte di  cassazione, a
Sezioni unite, ha affermato il duplice principio che "debitore dell'
imposta e' l'impresario" e che la predetta globalita' comprende "tutte e
complessivamente le percezioni ottenute  o presuntivamente ottenibili
dall'impresario per ogni spettacolo o intrattenimento".
Cassazione civile sez. I, 19 gennaio 1996, n. 428
GT Riv. giur. trib. 1997, 35 nota (GIOVANARDI) -Conforme-
Cassazione civile sez. I, 19 gennaio 1996, n. 429
GT Riv. giur. trib. 1997, 32 nota (GIOVANARDI)
E' punibile a titolo di tentativo di frode ex art. 4 n. 1, (ora lett. a) l.
7 agosto 1982 n. 516 la detenzione, in un ripiano sotto la cassa di
una discoteca, di biglietti di ingresso gia' utilizzati, privi di
matrice, consegnati ai clienti, consentendosi in tal modo l'evasione dell'
i.v.a. e dei diritti Siae, in quanto, non restando le matrici a riprova
della loro vendita, l'ammontare dell'incasso e il numero dei biglietti
venduti nella serata non risultano determinabili in maniera reale.
Cassazione penale sez. III, 4 aprile 1996, n. 3323
Dir. e prat. trib. 1997,II, 558 nota (ROMANELLI)
La societa' italiana autori e editori (Siae) ha natura di ente
pubblico che attende alla tutela economica e giuridica delle opere dell'
ingegno e dei diritti connessi; deve pertanto ritenersi, ai sensi degli
art. 91 c.p.p., ente esponenziale di detti interessi e quindi
legittimata, come tale, a costituirsi parte civile in un processo
penale e, comunque, ad operare a sollecitazione di un giudizio per
violazione della normativa sul diritto di autore, giacche' a tali
violazioni segue spesso un danno economico diretto. (In applicazione  di
detto  principio la Corte ha ritenuto la legittimazione della Siae ad
impugnare il decreto di archiviazione - relativo ad ipotesi di violazione
della l. 22 aprile 1941 n. 633 - adottato dal giudice per le indagini
preliminari in mancanza della notifica ad essa societa', che ne aveva
formulato apposita istanza, della richiesta del p.m.).
Cassazione penale sez. II, 27 settembre 1995, n. 3886
Cass. pen. 1997,1106 (s.m.) Riv. trim. dir. pen. economia 1996,1404 (s.m.)
E' responsabile ed e' tenuto al risarcimento dei danni chi, senza
consenso dell'avente diritto originario, autorizza la sostituzione della
colonna musicale di un'opera cinematografica. Va rigettata la richiesta nei
confronti della Siae di pagamento di diritti da questa accantonati in
attesa della conclusione della controversia tra le parti.
Tribunale Roma, 9 dicembre 1995
Dir. autore 1996, 258
I crediti per diritti d'autore dovuti per l'utilizzazione, nel corso di
trattamenti danzanti, di opere musicali tutelate dalla Siae, devono
essere ammessi al passivo per il competente grado privilegiato di cui all'
art. 2751 bis n. 2 c.c., trattandosi di crediti fatti valere dall'ente
per conto degli autori associati qualificabili come prestatori  d'opera
intellettuale.  Risulta   applicabile la compensazione ex art. 56 l.
fall. tra i crediti insinuati e le somme versate dalla societa' fallita a
titolo di deposito cauzionale.
Tribunale Catania, 26 luglio 1993
Dir. autore 1996, 328
L'emissione e la consegna alla Siae di assegni per il pagamento di
diritti d'autore poi risultati privi di provvista e protestati non
configura, in mancanza di dimostrazione di concorde volonta' delle parti
di estinguere l'obbligazione precedente, novazione oggettiva, con
conseguente estinzione di tale precedente obbligazione, neanche in caso di
rilascio di fatture emesse dalla Siae e quietanzate. In conseguenza, il
credito permane per l'originario titolo di compensi per diritti d'autore
e conserva il diritto al riconoscimento del privilegio.
Tribunale Ravenna, 20 novembre 1992
Dir. autore 1996, 326
La pubblicazione  di  un  catalogo contenente  la  riproduzione
fotografica di opere d'arte inserite in una mostra e' idonea a
fondare la pretesa della Siae di riscuotere i diritti di riproduzione
spettanti agli autori, in quanto l'art. 13 della l. n. 633 del 1941 non
vieta solo la moltiplicazione di copie fisicamente identiche all'
originale, ma  protegge  la utilizzazione economica che puo' effettuare
l'autore anche  mediante  qualunque  altro tipo  di moltiplicazione dell
'opera in grado d'inserirsi nel mercato della riproduzione, ne' l'
indicata riproduzione, allorche' sia integrale e non limitata a
particolari delle opere medesime, quale che sia la scala adottata nella
proporzione rispetto agli originali, integra alcuna delle ipotesi di
utilizzazione libera, previste in via di eccezione al  regime  ordinario
dell'esclusiva dall'art. 70 della citata legge.
Cassazione civile sez. I, 19 dicembre 1996, n. 11343
Giust. civ. Mass. 1996,1769
L'art. 1 l. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto di autore menziona le opere
protette con disposizione esemplificativa e non tassativa, sicche' la
protezione puo' estendersi anche ad opere diverse da quelle indicate.
Per quanto concerne le videocassette riproducenti opere  cinematografiche
destinate  alla messa in commercio, tale estensione e' avvenuta con
legge, in quanto con l'art. 1 l. 27 marzo 1987, n. 121, in materia di
distribuzione commerciale, e' stato voluto il controllo della Siae per
contrastare il fenomeno della pirateria cinematografica allo scopo di
garantire la trasparenza del mercato  e la  legittimita'  della
circolazione dei  prodotti audiovisivi.
Cassazione penale sez. III, 5 maggio 1995, n. 6469
Cass. pen. 1996,3445 (s.m.)
L'autore di brani musicali deve essere ritenuto prestatore d'opera
intellettuale, a prescindere  dalla  esistenza, o meno, di una
preventiva commissione dell'opera da parte di soggetti terzi e della
ripetuta utilizzazione dell'opera, essendo configurabile il prodotto dell'
ingegno come bene a fruibilita' reiterata. I proventi derivanti dalla
utilizzazione delle opere dell'ingegno rientrano quindi nella piu' ampia
categoria a cui l'art. 2751 bis n. 2 c.c. riconosce natura di crediti
privilegiati. Tale natura permane anche ove tali crediti vengano  fatti
valere dalla  Siae,  quale  mandataria senza rappresentanza,  in nome
proprio, ma nell'interesse degli autori tutelati.
Tribunale Grosseto, 30 aprile 1991
Dir. autore 1996, 245
Il contratto con cui si cedono i diritti di utilizzazione di un'opera
musicale non e' assimilabile al contratto di edizione per le stampe e,
pertanto, al primo non e' applicabile il termine ventennale previsto
dall'art. 122  l. dir. autore. In tale  contratto  il corrispettivo
spettante all'autore puo' essere determinato in una quota dei  proventi
relativi  ai diritti  di esecuzione  e di riproduzione fenomeccanica
percepiti dalla Siae sia in Italia che all'estero.
Tribunale Milano, 6 febbraio 1995
Dir. autore 1996, 329
Il diritto  esclusivo di radiodiffusione dell'opera tutelata dal
diritto di autore riservato dalla legge all'autore (art. 16 l. dir.
autore) va distinto dal diritto connesso del produttore fonografico al
compenso ove il disco sia utilizzato in radio o televisione (art. 73 l.
cit.). La Siae e' legittimata alla percezione dei compensi per diritto di
autore, in caso di radiodiffusione dell'opera, sia che l'autore si sia
riservato tale diritto, sia che lo abbia ceduto all'editore musicale.
Tribunale Venezia, 12 aprile 1996
Dir. autore 1996, 333
Il reato di cui all'art. 171, comma 1, lett. b), della l. 22 aprile 1941
n. 633, e' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi  di
emittenti private radiofoniche  o televisive -  di composizioni
musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso
dell'autore e per esso della Siae. La disposizione indicata menziona la
diffusione mediante altoparlante azionato in pubblico non per delimitare
la radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa rientra nella
previsione normativa. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorsi con i
quali si sosteneva invece che il reato di "diffusione di opere musicali"
e' reato di impossibile commissione, perche' la radiodiffusione puo'
avere per oggetto le esecuzioni, opere di artisti esecutori e diverse l'
una dall'altra, mentre l'opera consistente in segni grafici non puo' essere
diffusa, ma solo eseguita: equiparando la diffusione dell'esecuzione
alla diffusione dell'opera si violerebbe l'art. 1 c.p.).
Cassazione penale sez. III, 10 luglio 1995, n. 2735
Giust. pen. 1996,II, 720 (s.m.)
L'art. 1 l. 22 aprile 1941 n. 633, sul diritto di autore menziona le opere
protette con disposizione esemplificativa e non tassativa, sicche' la
protezione puo' estendersi anche ad opere diverse da quelle indicate.
Per quanto concerne le videocassette riproducenti opere  cinematografiche
destinate alla messa in commercio, tale estensione e' avvenuta con
legge, in quanto con l'art. 1 l. 27 marzo 1987 n. 121, in materia di
distribuzione commerciale e' stato voluto il controllo della Siae per
contrastare il fenomeno della pirateria cinematografica allo scopo di
garantire la trasparenza del mercato e la legittimita' della circolazione
dei prodotti audiovisivi.
Cassazione penale sez. III, 5 maggio 1995, n. 6469
Riv. trim. dir. pen. economia 1996, 682 (s.m.)
Il compenso dei diritti d'autore richiesti dalla Siae avviene in regime
di  monopolio comportando  un  effetto restrittivo sulla circolazione
delle opere d'ingegno nel mercato unico e rientrando cosi' nell'ambito
delle  misure di effetto equivalente, vietate dall'art. 30 del trattato.
Pretura Tivoli, 21 febbraio 1996
Riv. pen. 1996, 620
Ai  fini della sussistenza del reato di vendita o noleggio di
videocassette riproducenti opere cinematografiche non contrassegnate dalla
Siae, di cui all'art. 2 d.l. 26 gennaio 1987 n. 9 conv. nella l. 27 marzo
1987 n. 121, non e' richiesta la destinazione al circuito cinematografico o
televisivo. Tanto si ricava dalla chiara dizione impiegata dal
legislatore  e  dal manifesto obiettivo  da lui perseguito, quale si
ricava dai lavori preparatori, di combattere il diffuso abusivismo nella
vendita e nel noleggio delle videocassette, a prescindere dall'ulteriore
problema se le videocassette noleggiate o vendute riproducessero opere
cinematografiche destinate o non al circuito cinematografico o televisivo.
Cassazione penale sez. III, 20 maggio 1994
Riv. trim. dir. pen. economia 1996, 401 (s.m.) Cass. pen. 1996,3757 (s.m.)
Risponde del reato p. e p. dall'art. 171 lett. b) della l. n. 633 del 1941,
il  gestore dei  impianto radiofonico che abbia diffuso composizioni
musicali registrate  su dischi senza la preventiva autorizzazione dei
loro autori, e per essi della Siae, che non puo' considerarsi autore  delle
opere trasmesse dall'emittente da lui gestita, stante l'inapplicabilita
' dell'art. 7 l. n. 633 del 1941 e dell'art. 11  d.lgs  16  novembre
1994  n. 685,  finalizzato esclusivamente  alla tutela  delle
emissioni  originali, di cui l'imprenditore sia  anche  produttore,  ne
' puo'  ritenersi  che l'eventuale cessione del diritto di
riproduzione, o distribuzione comprenda anche quello di esecuzione pubblica
o radiodiffusione
Cassazione penale sez. III, 3 novembre 1995, n. 11943
Riv. pen. 1996, 186
La disposizione di cui all'art. 1 l. 20 luglio 1985 n. 400, che
punisce l'abusiva duplicazione, riproduzione e vendita delle opere
cinematografiche o televisive, tutela il diritto dell'autore, del
produttore e quello della SIAE a percepire i proventi derivanti dall'
utilizzazione economica delle  opere dell'ingegno contro le illecite
riproduzioni delle opere  realizzate da terzi a fini commerciali;
esula  pertanto  dall'oggetto  penale  l'interesse finanziario  dello
Stato.  Tale  non  puo' infatti  qualificarsi l'interesse economico
della SIAE a percepire i proventi suddetti, giacche', pur essendo
divenuta ente pubblico ed avendo anche assunto il compito di riscuotere
diritti erariali sugli spettacoli e sui trattenimenti pubblici, la SIAE e'
interessata quale soggetto passivo del reato in parola solo quale
percettore di proventi privati. In altri termini la norma penale mira
esclusivamente a tutelare i diritti  privati  derivanti dalla
utilizzazione  delle opere dell'ingegno, anche se in occasione di tale
utilizzazione lo Stato riscuote entrate di carattere tributario; ne
consegue, escluso il carattere finanziario del reato, che ai fatti commessi
anteriormente alla data della sua efficacia e' applicabile l'amnistia di
cui al d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75.
Cassazione penale sez. III, 22 febbraio 1994
Cass. pen. 1996,1579 (s.m.)
La legittimazione attiva della Siae in processi penali relativi ad
abusiva riproduzione di opere tutelate va ammessa in relazione al reato
di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), poiche' per la natura del
reato le relative condotte sono produttive di danno per la Siae. La
legittimazione va invece esclusa per le contestazioni relative al reato
di ricettazione.
Tribunale Bologna, 14 novembre 1995
Dir. autore 1996, 123 nota (GUIDO)
La Siae ha natura di ente pubblico economico ed esercita un'attivita'
imprenditoriale, intrattenendo rapporti di mandato con gli autori ed
editori che ritengono di avvalersi della sua opera.
Consiglio Stato sez. VI, 1 marzo 1996, n. 297
Cons. Stato 1996,I, 450 (s.m.) Giur. it. 1996,III,1, 408 Cons. Stato
1996,II,1843 nota (BALDANZA)
L'applicabilita', in linea di principio, dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. al
credito per diritti d'autore, fatti valere dalla Siae, e' pacifica e si
basa sulla non contestabile qualificabilita' dell'autore come prestatore
d'opera intellettuale. La riconoscibilita' del privilegio sussiste anche
per le utilizzazioni dell'opera non concomitanti alla sua creazione.
Tribunale Savona, 28 maggio 1991
Dir. autore 1996, 246
La Siae, quale sostituto processuale ex art. 81 c.p.c. degli autori
tutelati, e' legittimata a far valere il diritto di credito degli stessi
per le utilizzazioni delle composizioni musicali dai medesimi create. A
tale credito deve essere riconosciuta natura privilegiata ex art. 2751 bis
n. 2 c.c.
Tribunale Alessandria, 16 marzo 1991
Dir. autore 1996, 243
L'opera filmica a contenuto osceno, che puo' avere il nullaosta alla
proiezione in pubblico con limitazione per i minori e che comunque e'
proiettata nelle sale cosiddette "a luci rosse" e' anch'essa protetta dal
diritto di autore e soggetta al controllo della Siae sulla sua diffusione.
(Fattispecie relativa a  detenzione  in esercizio commerciale per la
vendita  e il noleggio  di  videocassette riproducenti opere
cinematografiche dal contenuto pornografico prive di contrassegno Siae).
Cassazione penale sez. III, 5 maggio 1995, n. 6469
Riv. trim. dir. pen. economia 1996, 682 (s.m.) Cass. pen. 1996,3445 (s.m.)
In tema di tutela delle opere dell'ingegno, alla Siae spetta, in via
esclusiva,  l'attivita' di intermediazione  per  l'utilizzazione
economica delle stesse, mediante la percezione dei proventi derivanti dalla
relativa utilizzazione. Pertanto, ai fini della costituzione di parte
civile, la Siae non e' tenuta alla specifica dimostrazione della
sussistenza del titolo risarcitorio, ove sia stata accertata l'abusiva
riproduzione  dell'opera. (Fattispecie  relativa alla detenzione,  a
fine  di  vendita,  di musicassette  abusivamente riprodotte, prive del
contrassegno Siae).
Cassazione penale sez. III, 24 aprile 1995, n. 6895
Cass. pen. 1996,3446 (s.m.) Riv. trim. dir. pen. economia 1996, 399 (s.m.)
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda con la quale
la Societa' Italiana Autori ed Editori (Siae) chieda accertarsi che la
propria gestione finanziaria non e' soggetta al controllo della Corte
dei Conti, trattandosi di controversia nella quale il predetto ente fa
valere il proprio diritto soggettivo a non essere compreso nella sfera
giuridica che gli appartiene e a non subire i controlli di cui agli art. 4
e 9 l. 21 marzo 1958 n. 259, non potendo la posizione dell'ente medesimo
considerarsi degradata ad interesse legittimo solo perche' sussiste la
possibilita' in astratto che esso rientri nell'ambito soggettivo di
applicazione della citata legge.
Cassazione civile sez. un., 9 agosto 1996, n. 7327
Giust. civ. Mass. 1996,1140 Riv. corte conti 1996,fasc. 4, 253 Giust.
civ. 1996,I,3193 nota (TRIPALDI)
Integra il delitto di cui all'art. 470 c.p. (vendita o acquisto di cose
con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o
certificazione) la fraudolenta utilizzazione di una riproduzione
fotografica di un contrassegno originale. (Fattispecie relativa alla
vendita di videocassette recanti sul frontespizio la riproduzione
fotografica del contrassegno della Siae).
Cassazione penale sez. V, 16 febbraio 1995, n. 3998
Cass. pen. 1996,1843 (s.m.) Riv. trim. dir. pen. economia 1996, 399 (s.m.)
Riv. polizia 1996, 801 Giust. pen. 1996,II, 371 (s.m.)
A norma dell'art. 74 c.p.p., la S.I.A.E. (Societa' Italiana Autori ed
Editori), quale ente statutariamente deputato alla tutela delle opere dell'
ingegno e dei diritti connessi, e' legittimata a costituirsi parte
civile solo in relazione alla messa in commercio di cassette illecitamente
riprodotte, in  violazione dell'art. 1 della l. 20 luglio  1985, n.
400 (che contiene norme in materia di abusiva duplicazione,
riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in
pubblico e trasmissione di opere cinematografiche), non anche in relazione
al delitto di ricettazione, che lede solo gli interessi patrimoniali
individuali delle singole vittime del reato presupposto.
Cassazione penale sez. III, 2 luglio 1993
Cass. pen. 1996,1906 (s.m.)
Non sussiste il diritto di accesso ai cataloghi e ai repertori
conservati dalla Siae da parte di una societa' titolare di diritti
patrimoniali su opere musicali ricomprese in detti cataloghi, non avendo
questi natura di atti di organizzazione della Siae stessa.
Consiglio Stato sez. VI, 1 marzo 1996, n. 297
Cons. Stato 1996,I, 450 (s.m.) Giur. it. 1996,III,1, 408 Cons. Stato
1996,II,1843 nota (BALDANZA)
In tema di diffusione di opere musicali senza autorizzazione SIAE, i
videoclips,  pur partecipando  di  caratteri  propri delle opere
cinematografiche e delle incisioni musicali, per la loro originalita' si
distinguono  dalle  stesse  e, a  differenza dal  lavoro
cinematografico, la composizione musicale ha gia' - in genere - un
proprio mercato, mentre non sussiste una autonomia dell'apparato
visivo,  funzionale  rispetto al primo; la diffusione televisiva
costituisce, poi, un supporto importante per il successo del brano
musicale e da' origine ad un prodotto nuovo proprio in forza delle
immagini, con la conseguenza che la loro riproduzione e diffusione senza
autorizzazione non integra estremi di reato (nella specie art. 171 lett. b)
l. 22 aprile 1941 n. 633 ed art. 1 e 2 l. 29 luglio 1981 n. 406).
Cassazione penale sez. III, 11 giugno 1993
Dir. autore 1995, 306 (s.m.)
Ai fini della sostituzione della musica originale della colonna sonora
di un'opera cinematografica e' necessario il consenso da parte del titolare
dei diritti sulla detta opera (nella specie, produttore straniero o
distributore per l'Italia). La semplice dichiarazione alla Siae della
colonna musicale di un film risonorizzato non e' sufficiente ai fini del
pagamento dei diritti di autore (in relazione alla proiezione del film)
se non risulti che la musica sia stata effettivamente eseguita nella
proiezione del film.
Tribunale Roma, 10 luglio 1995
Dir. autore 1995, 612
Il credito per risarcimento danni da utilizzazione (nella specie,
radiodiffusione) illecita di opera protetta dal diritto di autore,
credito risultante da attestato Siae in quanto credito di valore, va
rivalutato.
Cassazione civile sez. I, 6 maggio 1995, n. 4981
Dir. autore 1995, 439
La diffusione attraverso la radio e la televisione di opere musicali incise
su supporto meccanico senza il consenso dell'autore e, per esso, della
S.I.A.E. configura il reato di cui all'art. 171 lett. b) legge n. 633 del
1941. La distinzione tra opere ed "esecuzione di opere" e' del tutto
irrilevante ai fini della configurazione del reato di diffusione
abusiva.  L'art. 16 legge n. 633 del 1941 definisce  il concetto  di
diffusione  comprendendovi anche  la "radiodiffusione" intesa come uno
dei mezzi di diffusione a distanza dell'opera dell'ingegno. Il requisito
della "pubblicita'" richiamato dall'art. 15 legge n. 633 del 1941 si
riferisce unicamente ai casi di recitazione, esecuzione, rappresentazione,
e non anche a quelli di diffusione e  radiodiffusione. Il regime
speciale di deroga al consenso di cui agli art. 52-55 e 60 legge n.
633 del 1941 e' previsto esclusivamente a favore dell'ente pubblico
esercente il diritto di diffusione e non si estende alle emittenti private.
Corte appello Genova, 7 dicembre 1994
Dir. autore 1995, 294
La radiodiffusione, dal vivo o mediante disco, di opere tutelate dalla
Siae (repertorio italiano e repertorio straniero rappresentato dalla Siae
in forza di accordi con societa' di autori degli altri paesi) costituisce
illecito civile e penale se effettuata in difetto di autorizzazione  e
con  diniego di corresponsione del dovuto compenso.
Tribunale Bolzano, 3 maggio 1994
Dir. autore 1995, 260
In tema di tutela del diritto di autore, essendo il diritto di
riprodurre l'opera  su  apparecchio  meccanico e  quello  di
radiodiffondere  separati e distinti, e' punibile anche la sola
violazione di quest'ultimo. Pertanto e' configurabile il reato di cui all'
art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 nell'ipotesi di
diffusione, dagli studi di emittenti private radiofoniche o
televisive, di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di
supporto meccanico, senza il consenso dell'autore o, per esso, della Siae.
Tribunale Bologna, 10 febbraio 1995
Cass. pen. 1995,3537 nota (PALLADINO)
Ai fini della  sussistenza del reato di vendita o noleggio di
videocassette riproducenti opere cinematografiche non contrassegnate dalla
Siae, di  cui  all'art. 2 del d.l. 26 gennaio 1987, n. 9 convertito
nella  l. 27 marzo 1987, n. 121, non e' richiesta la destinazione  al
circuito cinematografico o televisivo. Tanto si ricava dalla chiara
dizione impiegata dal legislatore e dal manifesto obiettivo da lui
perseguito, quale si ricava dai lavori preparatori, di combattere il
diffuso abusivismo della vendita e del noleggio delle videocassette, a
prescindere dall'ulteriore problema se le videocassette  noleggiate
o  vendute   riproducessero  opere cinematografiche destinate  o  non
al circuito cinematografico o televisivo.
Cassazione penale sez. III, 20 maggio 1994
Riv. pen. 1995,1197 Giust. pen. 1995,II, 582 (s.m.)
L'art. 2 d.l. 26 gennaio 1987, n. 9, convertito in l. 27 marzo 1987, n.
121, stabilisce che la vendita o il noleggio di videocassette
riproducenti  opere cinematografiche, non  contrassegnate  dalla
S.I.A.E. ai sensi della l. 22 aprile 1941, n. 633, sono assoggettati alle
norme della l. 20 luglio 1985, n. 400. Pertanto le sanzioni penali in
quest'ultima contenute sono estese alla riproduzione o alla duplicazione di
dette videocassette, anche se effettuate in modo "non abusivo", ma senza il
contrassegno S.I.A.E..
Cassazione penale sez. III, 16 giugno 1994
Cass. pen. 1995,3054 (s.m.) Mass. pen. cass. 1995,fasc. 11, 95
In caso di vendita o di noleggio di videocassette riproducenti opere
cinematografiche senza il contrassegno S.I.A.E., e' irrilevante la caduta
dell'opera in pubblico dominio. L'art. 2 l. 27 marzo 1987, n. 121 dispone,
introducendo un reato del tutto nuovo, che tali condotte sono assoggettate
alle disposizioni della l. 20 luglio 1985, n. 400 e detto riferimento  ha
efficacia solo quoad poenam e non quoad delictum; tale disciplina ha
la funzione non gia' di garantire il pagamento dei  c.d. diritti  d'
autore, in  relazione al  quale l'attivita'  illecita e' prevista
come diverso reato dall'art. 1 predetta l. n. 400 del 1985, bensi'
quella di tutelare l'acquirente ed il noleggiante del prodotto sia in
riferimento alla genuinita' dell'opera sia alla legittimita' della
provenienza.
Cassazione penale sez. IV, 2 dicembre 1993
Cass. pen. 1995,2258 (s.m.) Giust. pen. 1994,II, 469
   -Conforme-
Cassazione penale sez. III, 17 febbraio 1993
Cass. pen. 1995, 154 (s.m.)
In tema di diffusione di opere musicali senza autorizzazione SIAE, i
videoclips, pur  partecipando  di  caratteri propri  delle opere
cinematografiche e delle incisioni musicali, per la loro originalita' si
distinguono dalle stesse. A differenza del lavoro cinematografico, la
composizione musicale ha gia' - in genere - un proprio mercato, mentre
non sussiste una autonomia dell'apparato visivo, funzionale rispetto  al
primo. La diffusione televisiva costituisce poi un supporto importante
per il successo del brano musicale e da' origine ad un prodotto nuovo
proprio in forza delle immagini. La loro riproduzione e diffusione
senza autorizzazione non integra estremi di reato (nella specie art. 171
lett. b) l. 22 aprile 1941, n. 633 ed artt. 1 e 2 l. 29 luglio 1981 n.
406). Non sono applicabili i criteri analogici, espressamente richiamati
negli artt. 2 e 3 della citata legge  n. 633 del 1941, poiche' questa
previsione si riferisce unicamente  ai rapporti patrimoniali tra le
parti, ma non puo' comportare un ampliamento del contenuto della
disposizione penale.
Cassazione penale sez. III, 11 giugno 1993
Cass. pen. 1995, 155 (s.m.)
Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941, n. 633 e
' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti
private  radiofoniche  o  televisive - di composizioni musicali incise
su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore o,
per esso, della SIAE. Infatti la disposizione citata menziona l'ipotesi
della radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico non per
delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa rientra
nella previsione normativa.
Cassazione penale sez. III, 3 novembre 1992
Cass. pen. 1995, 152 (s.m.)
Le norme  che  prevedono  l'esercizio di funzioni amministrative
connesse alla registrazione di opere letterarie non sono preordinate solo
alla tutela degli interessi degli autori e dei concessionari dei relativi
diritti ma, piu' in generale, all'interesse pubblico ad una corretta ed
adeguata pubblicita' delle opere medesime; pertanto, sussiste  la
giurisdizione del  giudice  amministrativo  sulla controversia inerente
al diniego di registrazione di pubblicazioni nel rispetto delle modalita'
di cui alla l. 22 aprile 1941 n. 633.
T.A.R. Lazio sez. I, 27 dicembre 1993, n. 1827
Dir. autore 1995, 322
La societa' italiana degli autori ed editori, oltre alla attivita' di
intermediazione per  uniformare e  razionalizzare l'utilizzazione
economica del diritto di autore, attua anche la tutela del diritto
medesimo e puo' assumere attivita' di accertamento e riscossione di
tributi.
Consiglio Stato sez. VI, 19 gennaio 1995, n. 41
Dir. autore 1995, 307
La disciplina legislativa vigente in tema di rilascio di contrassegni da
parte Siae per la tutela delle opere su supporti sonori o audiovisivi
attribuisce alla  Siae poteri di preventiva, seppur sommaria,
istruttoria, prima del rilascio del contrassegno. Per le opere
cinematografiche, non affidate alla diretta protezione della Siae
(come,  invece, le  opere  musicali),  l'istruttoria puo' effettuarsi
sulla base di idonea documentazione o di dichiarazione di responsabilita'.
Tribunale Roma, 29 maggio 1995
Dir. autore 1995, 604
L'art. 2 d.l. 26 gennaio 1987 n. 9 convertito nella l. 27 marzo 1987 n.
121, attribuisce alla Siae, rispetto al rilascio del contrassegno per
videocassette riproducenti opere cinematografiche, poteri di preventiva,
ancorche'  sommaria,  istruttoria  (da effettuarsi, evidentemente,
sulla base  della  esibizione,  da parte  degli interessati, di idonea
documentazione o di una dichiarazione di responsabilita', trattandosi
di  opere,  come esattamente quelle cinematografiche, non affidate alla
tutela diretta della medesima Siae), cosicche' appare del tutto
giustificato il rifiuto opposto, come nella specie, al rilascio dei
contrassegni la' dove non sia accertato, ma risulti anzi apertamente
contestato, il diritto della parte richiedente.
Tribunale Roma, 17 febbraio 1995
Dir. autore 1995, 591
L'autore di un'opera protetta dal diritto di autore allorquando ne
autorizza la riproduzione su disco e la relativa commercializzazione non si
spoglia, per cio', degli altri diritti esclusivi che la legge gli riconosce
e, tra essi, il diritto di radiodiffusione, per il principio di
indipendenza tra i vari diritti.
Corte appello Venezia, 25 novembre 1994
Dir. autore 1995, 559
La Siae non e' tenuta ad esibire o far consultare il repertorio delle opere
da essa tutelate non esistendo alcuna norma che la obblighi in proposito ne'
a tenere un registro pubblico di tali opere.
Corte appello Venezia, 25 novembre 1994
Dir. autore 1995, 559
Il diniego della Siae di accettare in tutela un'opera, in quanto
carente di elementi richiesti perche' formi oggetto di diritto di
autore, non  e' qualificabile  come atto amministrativo, ed e'
sottoposto alla giurisdizione del giudice ordinario, in caso di
controversia.
Cassazione civile sez. un., 28 ottobre 1994, n. 8880
Dir. autore 1995, 557
Dall'annullamento delle norme  statutarie della Siae concernenti l'
elezione delle commissioni di sezione deriva la caducazione "ex tunc"
degli organi nominati in base alle norme annullate, delle relative
delibere da questi adottate e dei provvedimenti adottati sulla base  di
quelle  stesse delibere, stante il rapporto di necessaria
conseguenzialita' fra gli atti annullati e quelli emanati su tale unico
presupposto e, quindi, l'automatica caducazione di questi ultimi come
ulteriore effetto dei primi.
Consiglio Stato sez. VI, 27 ottobre 1994, n. 1571
Giust. civ. 1995,I, 846 Giur. it. 1995,III,1, 118
A norma dell'art. 74 c.p.p., la Siae (Societa' italiana autori ed
editori), quale ente statutariamente deputato alla tutela delle opere dell'
ingegno e dei diritti connessi, e' legittimata a costituirsi parte
civile solo in relazione alla messa in commercio di cassette
illecitamente riprodotte, in violazione dell'art. 1 della l. 20 luglio
1985 n. 400  (che contiene norme in materia di abusiva duplicazione,
riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in
pubblico e trasmissione di opere cinematografiche), non anche in relazione
al delitto di ricettazione, che lede solo gli interessi patrimoniali
individuali delle singole vittime del reato presupposto.
Cassazione penale sez. III, 2 luglio 1993
Mass. pen. cass. 1994,fasc. 2, 103
Sono  manifestamente  infondate le  questioni  di legittimita'
costituzionale dell'art. 3 della legge n. 93 del 1992, in relazione ai
principi della costituzione e, in particolare, al suo art. 3. La norma
della legge n. 93 del 1992 neppure e' incompatibile con il trattato
comunitario, tenuto conto del disposto dell'art. 36 di esso.
Tribunale Milano, 19 giugno 1995
Dir. autore 1995, 454
La legittimazione della Siae ad agire in giudizio a difesa del
diritto sulla  copia privata si riconnette al potere-dovere di
riscossione, attribuito all'ente dalla legge n. 93 del 1992 art. 3. La
funzione di  stampo pubblicistico assegnata alla Siae nella
riscossione del compenso non fa che affermare la legittimita' di
iniziative dell'ente volte a razionalizzare la raccolta del prelievo
attraverso la fissazione di prassi comportamentali uniformi a tutela, in
definitiva, degli stessi obbligati, o, per lo meno, dell'esigenza di pari
trattamento dei medesimi.
Tribunale Milano, 19 giugno 1995
Dir. autore 1995, 454
Concorrono a realizzare il notevole incremento delle dimensioni della
gestione patrimoniale della Siae l'ingente massa dei titoli bancari e
postali, cui sono direttamente ricollegabili la maggior parte dei
proventi patrimoniali (interessi attivi) iscritti a bilancio, il
progressivo incremento degli immobili di proprieta', il cui acquisto,
favorito anche dalla elevata liquidita' della gestione, risulta,
peraltro, in gran parte, giustificato da esigenze di funzionalita' delle
sedi periferiche.
Corte Conti sez. con. Enti, 28 gennaio 1994, n. 56
Riv. corte conti 1994,fasc. 6, 62 (s.m.) Foro amm. 1995,1752 (s.m.)
Negli esercizi di riferimento ha contribuito ad un elevato grado di
efficienza  della situazione economico-gestionale  della Siae il
considerevole incremento degli incassi pressoche' riscontrabili in tutti
i  settori amministrativi, principalmente nel servizio di riscossione
svolto per conto dello Stato e della regione siciliana il cui andamento e'
stato favorevolmente influenzato dall'aumento di talune aliquote di
imposta e da una piu' capillare organizzazione del servizio.
Corte Conti sez. con. Enti, 28 gennaio 1994, n. 56
Riv. corte conti 1994,fasc. 6, 62 (s.m.) Foro amm. 1995,1752 (s.m.)
Contrasta con l'art. 1 del decreto presidenziale di scioglimento degli
organi della Siae il mantenimento in servizio del direttore generale,
oltre il limite massimo di eta' previsto dal regolamento, non solo quale
dipendente, ma anche come organo societario giacche' tale disposizione,
nello statuire la cessazione delle rispettive funzioni di tutti gli
organi di cui agli art. 30 e 58 dello statuto, non  puo' non  aver
investito anche il  direttore  generale, espressamente contemplato tra
gli organi dalla prima delle citate norme statutarie.
Corte Conti sez. con. Enti, 28 gennaio 1994, n. 56
Riv. corte conti 1994,fasc. 6, 62 (s.m.) Foro amm. 1995,1752 (s.m.)
L'esecuzione della sentenza n. 97 del 1992 del Consiglio di Stato che ha
annullato le norme statutarie della Siae per la nomina delle
commissioni di sezione e talune norme del regolamento del fondo di
solidarieta' tra soci, in quanto inique e discriminatorie tra la
categoria dei soci, da una parte, e quella degli iscritti dall'altra,
esclusa da ogni responsabilita' gestoria, oltre che dal diritto di
elettorato attivo e passivo, postula l'attuazione di un nuovo assetto
statutario che tenga conto dell'esigenza di evitare, non solo, ogni
discriminazione tra gli aderenti al sodalizio, assicurando una piu' ampia
partecipazione della base associativa alle vicende gestorie di maggior
rilievo nella vita dell'ente, ma altresi', ogni soluzione non coerente con
la natura pubblicistica della Siae.
Corte Conti sez. con. Enti, 28 gennaio 1994, n. 56
Riv. corte conti 1994,fasc. 6, 62 (s.m.) Foro amm. 1995,1752 (s.m.)
L'esclusione della Siae, individuata dal Cipe tra gli enti pubblici da
privatizzare,  dalle procedure  di trasformazione in S.p.A., necessita
di apposito provvedimento legislativo che escluda dalla procedura in
parola gli enti che non perseguano fini di lucro essendo incontestabile la
natura  di ente pubblico da riconoscere alla societa' in quanto
direttamente discendente dall'E.I.D.A. - Ente italiano per il diritto d
'autore - qualificato come ente di diritto pubblico dal r.d. 24  agosto
1942 n. 1799 di approvazione dello statuto la cui denominazione fu
modificata in Societa' italiana autori ed editori con d.l. 20 luglio 1945
n. 433.
Corte Conti sez. con. Enti, 28 gennaio 1994, n. 56
Riv. corte conti 1994,fasc. 6, 62 (s.m.) Foro amm. 1995,1752 (s.m.)
Il  richiamato modulo  di  controllo,  che costituisce  momento
propedeutico al  controllo  del  parlamento, trova  fondamento e
giustificazione nella natura di ente economico della Siae, nella
crescente incidenza degli  introiti  direttamente correlati agli
incassi da accertamento e riscossione di tributi erariali costituenti forme
di sovvenzioni indirette, nella necessita' di una costante verifica che
i fini pubblici connessi all'ente siano effettivamente perseguiti e che le
risorse, acquisite nell'attivita' gestoria, siano impiegate in conformita'
all'ordinamento vigente e nelle esigenze di trasparenza ed imparzialita'
caratterizzanti l'attivita' di gestione di qualunque ente pubblico.
Corte Conti sez. con. Enti, 28 gennaio 1994, n. 56
Riv. corte conti 1994,fasc. 6, 62 (s.m.) Foro amm. 1995,1752 (s.m.)
La persistente contestazione operata dalla Siae in ordine al proprio
assoggettamento al  controllo  della  Corte dei  conti  rende
indilazionabile l'adozione di un provvedimento legislativo che, da una
parte, elimini ogni residua perplessita' dell'ente circa la
sussistenza di detto controllo e, dall'altra, assimili le procedure del
controllo a quelle degli enti controllati secondo il modulo previsto
dall'art. 12 della legge n. 259 del 1958 che consente l'accesso
diretto  del  magistrato  delegato al  controllo  alla documentazione
contabile dell'ente.
Corte Conti sez. con. Enti, 28 gennaio 1994, n. 56
Riv. corte conti 1994,fasc. 6, 62 (s.m.) Foro amm. 1995,1752 (s.m.)
E' manifestamente infondata, avuto riguardo agli art. 2, 3 e 96 cost.,
la questione di legittimita' costituzionale della l. 22 aprile 1941 n. 633
art. 180, che ha trasformato autoritativamente la Siae in ente pubblico.
Cassazione civile sez. un., 15 luglio 1993, n. 7841
Giur. it. 1995,I,1, 510
La posizione dell'iscritto alla Siae che chiede l'annullamento della
disciplina statutaria e regolamentare non e' riconducibile al mero
rapporto contrattuale, vantando l'iscritto una posizione soggettiva di
interesse legittimo meritevole di tutela in relazione al modo di
esplicarsi, tramite atti amministrativi generali e regolamentari, delle
vicende interne della societa'.
Consiglio Stato sez. VI, 27 ottobre 1994, n. 1571
Giust. civ. 1995,I, 846 Giur. it. 1995,III,1, 118
E' competente il giudice amministrativo a conoscere della impugnativa delle
delibere del presidente della Siae modificative delle norme relative al
riparto dei proventi della sezione musica; infatti, tale impugnativa e'
diretta in primo luogo all'annullamento di atti a contenuto generale e
regolamentare, immediatamente lesivi per quanto riguarda la discriminazione
tra soci e iscritti nella determinazione della quota di riparto sui
proventi per diritti d'autore, rivestendo invece  i singoli  atti  di
ripartizione carattere  meramente conseguenziale.
Consiglio Stato sez. VI, 27 ottobre 1994, n. 1571
Giust. civ. 1995,I, 846 Giur. it. 1995,III,1, 118
E' opera dell'ingegno di carattere creativo, tutelato quale diritto d'
autore dagli art. 2575 ss. c.c. e dalla l. 22 aprile 1941 n. 733, la
redazione  del  progetto  unitario artistico-produttivo e dei dialoghi
e del copione delle trasmissioni televisive relativi allo spettacolo del
festival della canzone italiana. Pertanto, rientra nella giurisdizione
del giudice ordinario la controversia insorta tra coloro che si assumono
autori e la SIAE in ordine al diniego, da parte della seconda, delle
funzioni attribuitele dagli art. 180 ss. della citata legge.
Cassazione civile sez. un., 28 ottobre 1994, n. 8880
Giust. civ. 1995,I, 408
La Siae ha natura di ente pubblico economico; qualora dunque un
iscritto ordinario assuma illegittima la normativa statutaria avente quali
destinatari i soci, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione
dell'a.g.o., inerendo direttamente i provvedimenti generali adottati dall
'ente pubblico nell'esercizio dei propri poteri di autorganizzazione;
pertanto rientra nella giurisdizione generale del giudice amministrativo
di conoscere della legittimita' dello statuto della Siae e del
regolamento del fondo di previdenza, nella parte in cui escludono gli
iscritti ordinari dall'elettorato attivo e passivo in seno agli organi
sociali, nonche' dal beneficio del trattamento previdenziale.
Cassazione civile sez. un., 15 luglio 1993, n. 7841
Giur. it. 1995,I,1, 510
A norma dell'art. 74 c.p.p., la Siae (Societa' italiana autori ed
editori), quale ente statutariamente deputato alla tutela delle opere dell'
ingegno e dei diritti connessi, e' legittimata a costituirsi parte
civile solo in relazione alla messa in commercio di cassette
illecitamente riprodotte, in violazione dell'art. 1 della l. 20 luglio
1985 n. 400  (che contiene norme in materia di abusiva duplicazione,
riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in
pubblico e trasmissione di opere cinematografiche), non anche in relazione
al delitto di ricettazione, che lede solo gli interessi patrimoniali
individuali delle singole vittime del reato presupposto.
Cassazione penale sez. III, 2 luglio 1993
Mass. pen. cass. 1994,fasc. 2, 103
Ai fini della punibilita' del commercio di videocassette abusivamente
duplicate, l'applicazione  della legge n. 400 del 1985 e della
successiva legge n. 121 del 1987, che rispettivamente sanzionano la
riproduzione abusiva  di  opere cinematografiche (della quale la
mancanza del contrassegno Siae puo' costituire un indizio probatorio) e la
commercializzazione di videocassette non recanti il contrassegno Siae (che
costituisce elemento materiale del reato), e' necessario che le opere
originali  siano destinate al circuito pubblico cinematografico e
televisivo, costituendo la ragione dell'intervento penale attuato con le
leggi predette la possibilita' di utilizzazione pubblica della creazione
filmata. (Nella fattispecie il prevenuto, che commerciava videocassette
sulla cui copertina il bollino Siae risultava fotografato, e' stato
altresi' ritenuto responsabile del delitto  di  falso,  ravvisato  nell'
attivita' di fotocopiatura dell'originale).
Corte appello Torino, 20 aprile 1994
Riv. pen. 1994, 909
Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 e
' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti
private  radiofoniche o  televisive - di composizioni musicali incise
su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore o,
per esso, della Siae. Infatti la disposizione citata menziona l'ipotesi
della radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico non per
delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisione che essa rientra
nella previsione normativa.
Cassazione penale sez. III, 3 novembre 1993
Mass. pen. cass. 1993,fasc. 11, 50
Il reato di cui all'art. 2 d.l. 26 gennaio 1987 n. 9, convertito nella
l. 27 marzo  1987 n. 121, incrimina chi vende o noleggia videocassette
riproducenti opere filmiche senza il contrassegno Siae indipendentemente
dal fatto che l'opera sia caduta in pubblico dominio e, quindi, non
siano dovuti diritti d'autore, all'esclusivo fine fi garantire il
controllo e la trasparenza del mercato e la legittimita' della
circolazione del prodotto audiovisivo. Il rinvio che l'indicata legge fa
alle disposizioni relative alla cosiddetta pirateria cinematografica, cioe
' alla abusiva duplicazione di opere filmiche di cui alla l. 20 luglio
1985 n. 400, deve essere inteso "quoad poenam", cioe' al complesso delle
disposizioni sanzionatorie, e non "quoad delictum".
Cassazione penale sez. III, 17 febbraio 1993
Mass. pen. cass. 1993,fasc. 11, 13
La radiodiffusione, non autorizzata dall'autore o dalla Siae, di opere
protette da parte di emittenti radio non integra reato qualora, in virtu'
dell'assoluzione  con  sentenza passata  in giudicato dell'imputata per
episodi analoghi, sia da escludere la sussistenza del dolo richiesto per il
perfezionamento di tale delitto.
Pretura Trento, 21 maggio 1993
Foro it. 1994,II, 55
Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941, n. 633 e
' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti
private  radiofoniche  o  televisive - di composizioni musicali incise
su qualsiasi tipo di supporto necessario, senza il consenso dell'autore
e per  esso della  S.I.A.E.; infatti la disposizione  indicata
menziona  la  radiodiffusione mediante altoparlante  azionato in
pubblico  non  per delimitare  la radiodiffusione punibile, ma per
precisare che essa rientra nella previsione normativa.
Cassazione penale sez. III, 17 dicembre 1992
Cass. pen. 1994,1335 (s.m.) Mass. pen. cass. 1993,fasc. 9,
 -Conforme-
Cassazione penale sez. III, 17 giugno 1992
Giur. it. 1994,II, 222
Le ordinanze con le quali il presidente della Siae, sentita la
commissione della competente sezione, dispone la ripartizione dei
proventi  per diritti  d'autore riguardanti (nella specie) opere
musicali  eseguite  dal vivo,  hanno  natura  regolamentare. L'
impugnazione delle stesse deliberazioni, pertanto, per vizi di
legittimita'  e' volta alla  tutela di interessi legittimi, in
applicazione della l. 22 aprile 1941 n. 633 art. 180.
Consiglio Stato sez. VI, 27 ottobre 1994, n. 1571
Foro amm. 1994,fasc. 10 Cons. Stato 1994,I,1415
La legislazione sul diritto d'autore, essenzialmente ancorata alla l. 22
aprile 1941 n. 633 e al suo regolamento di esecuzione, approvato con r.d.
18 maggio 1942 n. 1369, si appalesa inadeguata ed ha bisogno di un
notevole aggiornamento,  anche in conseguenza di alcune decisioni dei
giudici amministrativi che hanno travolto l'assetto statutario dell'ente;
pertanto, si rende necessario ed urgente un intervento del legislatore
per dare alla societa' italiana autori ed editori un nuovo assetto, che
tenga conto dell'esigenza di evitare non  solo ogni discriminazione  tra
gli aderenti al sodalizio, assicurando una partecipazione effettiva di
tutti, sia pure in forma necessariamente graduale, alla gestione dello
stesso, ma altresi' ogni soluzione non coerente con la vocazione
pubblicistica della societa'.
Corte Conti sez. con. Enti, 21 dicembre 1993, n. 56
Cons. Stato 1994,II,1004 (s.m.)
L'art. 37 d.P.R. n. 640 del 1972 attribuisce anche agli accertatori Siae,
muniti di speciale tessera di riconoscimento, la competenza per l'
accertamento  e la definizione delle violazioni alla normativa
concernente le imposte sugli spettacoli. Ne consegue che e' indubbia la
qualita' di pubblici ufficiali degli stessi.
Corte appello Catanzaro, 18 marzo 1993
Dir. autore 1994, 122
Le funzioni dell'agente Siae non si esauriscono nel compito di
garantire la percezione dei diritti spettanti agli autori, ma sono
rivolte ad assicurare  la percezione dei diritti che competono all'
erario,  con attivita'  di  controllo  e di  contestazione d'
infrazioni. Ne deriva che lo stesso puo' essere considerato persona
incaricata di pubblico servizio e quindi vero e proprio pubblico
ufficiale.
Cassazione penale sez. VI, 28 aprile 1993
Dir. autore 1994, 120
La necessita' di includere nel collegio dei revisori della Siae
(Societa' italiana autori e editori) un magistrato della corte dei conti
trova la propria fonte di legge nel r.d. 8 aprile 1939 n. 720, che
espressamente qualifica tale magistrato "rappresentante" della corte;
pertanto, poiche' all'atto del collocamento a riposo il magistrato
della corte perde il proprio "status", e quindi non ha piu' il
presupposto  giuridico indispensabile per esercitare le funzioni di
"rappresentante", e' illegittima la norma statutaria dell'ente che
preveda la possibilita' di nomina nel predetto collegio di un magistrato
anche a riposo.
Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85
Riv. corte conti 1993,fasc. 4, 22 (s.m.)
Al presidente ed ai componenti degli organi collegiali della Siae trova
applicazione l'art. 6 comma 2 l. 24 gennaio 1978 n. 14 il quale
espressamente dispone che la conferma in carica non puo' essere
effettuata per piu' di due volte.
Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85
Riv. corte conti 1993,fasc. 4, 22 (s.m.)
E' illegittima la  previsione  statutaria in forza della quale l'
iscrizione alla Siae comporta il conferimento in esclusiva alla societa'
della protezione di tutte le opere sulle quali l'iscritto abbia o
acquisti i diritti, trattandosi di disposizione modificativa del precedente
statuto che confligge palesemente con l'art. 180 comma 4 l. 22 aprile 1941
n. 633 il quale, pur sancendo l'esclusivita' dei poteri della Siae, non
pregiudica la facolta', spettante all'autore ed ai  suoi aventi causa,
di esercitare direttamente i diritti riconosciuti dalla legge.
Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85
Riv. corte conti 1993,fasc. 4, 22 (s.m.)
La Siae deve considerarsi ente pubblico economico, perche' esercita a scopo
di lucro un'attivita' imprenditoriale retributiva nel campo della
produzione di servizi; l'anzidetta natura giuridica, desumibile dalla l. 22
aprile 1941 n. 633, non e' superata dal d.l. 20 luglio 1945 n. 533, che si
limita a cambiare la denominazione dell'ente.
Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85
Riv. corte conti 1993,fasc. 4, 22 (s.m.)
A seguito dell'entrata in vigore della l. 12 gennaio 1991 n. 13, l'atto
approvativo di modifiche allo statuto della Siae (Societa' italiana
autori ed editori) - gia' decreto reale ai sensi dell'art. 182 l. 22
aprile 1941 n. 633 e poi d.P.R. - deve essere emanato con decreto del
presidente del consiglio dei ministri, da sottoporre al controllo
preventivo della Corte dei conti in forza del testuale disposto dell'
art. 3 legge n. 13 del 1991.
Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85
Riv. corte conti 1993,fasc. 4, 22 (s.m.)
La  natura di ente economico della societa' italiana autori ed
editori, la crescente incidenza degli introiti direttamente correlati agli
incassi da accertamento e riscossione di tributi erariali, che
costituiscono ormai, in ordine di grandezza, la fonte di entrata dell'
ente ed, infine, le esigenze di trasparenza e imparzialita' cui deve
essere sempre ispirata l'attivita' di gestione di un ente pubblico
ancorche' economico  come  la Siae, depongono per la obbligatorieta'
che l'ente sia sottoposto a controllo della Corte dei conti; pertanto, e'
auspicabile un intervento del legislatore che, mentre  elimini  ogni
residua  perplessita'  dell'ente  circa la sussistenza di detto
controllo, renda, nel contempo, piu' efficaci le procedure del  controllo
stesso,  attraverso un  processo  di assimilazione  delle stesse a
quelle  in vigore per gli enti assoggettati  a controllo in base
alla l. 21 marzo 1958 n. 259, secondo il modulo previsto dall'art. 12
della detta legge, che consenta l'accesso diretto del magistrato delegato
al controllo della documentazione contabile dell'ente.
Corte Conti sez. con. Enti, 21 dicembre 1993, n. 56
Cons. Stato 1994,II,1004 (s.m.)
La controversia, con la quale gli organizzatori del "Festivale della
canzone Italiana di Sanremo", deducendo che sia la redazione del
progetto artistico produttivo sia i dialoghi ed i copioni elaborati per
la  trasmissione televisiva  dello  spettacolo possiedono i requisiti
della creativita' e originalita', chiedono riconoscersi a tali opere la
protezione prevista dalle norme sul diritto di autore (art. 2575  e ss.
c.c. e legge n. 633 del 1941), rientra nella giurisdizione del giudice
ordinario, in quanto oggetto immediato della pretesa e' il dritto
soggettivo all'applicazione dell'indicata tutela, la quale e' dalla legge
ricollegata esclusivamente alla creazione dell'opera, come  particolare
espressione del lavoro intellettuale, e tenuto conto, altresi', che il
diniego della tutela medesima, da  parte della SIAE, rappresenta, non
gia' un atto amministrativo (di cui non ha il carattere di autorita'),
bensi' un atto (negativo)  di gestione posto in essere dal predetto
ente pubblico economico nell'ambito di un rapporto di mandato.
Cassazione civile sez. un., 28 ottobre 1994, n. 8880
Giust. civ. Mass. 1994,1298 (s.m.)
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda, avente ad
oggetto il controllo sulla regolarita' di un concorso per la promozione
del personale presso un ente pubblico economico (Siae), promossa da un
concorrente pretermesso.
Cassazione civile sez. un., 1 ottobre 1993, n. 9804
Foro it. 1994,I,1825 Resp. civ. e prev. 1994, 236 nota (CARANTA)
L'avvenuta impugnazione innanzi al tribunale amministrativo regionale del
decreto di commissariamento di un ente pubblico economico (Siae), che si
assume elusiva di un precedente giudicato amministrativo, non vale a
precludere l'instaurazione del ricorso per l'esecuzione del giudicato,
fondato proprio su detto atto elusivo.
Consiglio Stato sez. VI, 28 gennaio 1994, n. 77
Giur. it. 1994,III, 1, 361
La circostanza che il recesso dal mandato debba essere accettato dal
mandante, non costituisce giustificazione sufficiente ad impedire la
dichiarazione  di  decadenza dall'impiego  di un insegnante che,
malgrado  diffida, abbia continuato ad esercitare l'attivita' di
mandatario della SIAE.
T.A.R. Puglia sez. I, Lecce, 5 febbraio 1993, n. 38
Riv. giur. scuola 1994, 311 (s.m.)
L'attivita' di agente mandatario della SIAE non e' riconducibile all'
attivita'  professionale, della quale l'art. 92 del d.P.R. 31 maggio
1974  n. 417  consente l'esercizio al personale docente; pertanto
legittimamente  e' dichiarato decaduto dall'impiego un insegnante, che
malgrado diffida, abbia continuato a svolgere la detta attivita'.
T.A.R. Puglia sez. I, Lecce, 5 febbraio 1993, n. 38
Riv. giur. scuola 1994, 311 (s.m.)
Il soggetto  preposto alla riscossione delle somme dovute alla
S.I.A.E. e' un incaricato di un pubblico servizio, essendo a lui
demandata una funzione non di ordine, ma quella di accertare e
determinare sulla  base di elementi noti, forniti dai soggetti
debitori e  da precisi criteri di valutazione, l'ammontare del
contributo e dell'imposta dovuti, di provvedere alla loro esazione ed al
successivo versamento agli aventi diritto. (Fattispecie in tema di
peculato).
Cassazione penale sez. VI, 15 giugno 1992
Cass. pen. 1994, 608 (s.m.) Giur. it. 1994,II, 44 Giust. pen. 1993,II, 508
Nell'ipotesi di acquisto di cassette musicali abusivamente riprodotte senza
il timbro della SIAE da parte di un soggetto che sia estraneo alla
duplicazione dei menzionati oggetti fonografici, ma a conoscenza della
illecita provenienza, e che le detenga per la vendita, sono configurabili
sia il reato previsto dalla legge speciale che quello di ricettazione.
Cassazione penale sez. III, 9 marzo 1993
Cass. pen. 1994,1537 nota (GIOVANNI) Riv. pen. 1994, 33 Mass. pen. cass.
1993,fasc. 9, 41
Sussiste l'obbligo della Siae di rendere in termini di cassa il conto
giudiziale relativamente alla riscossione, eseguita nell'ambito del
territorio della regione siciliana e per conto di essa, dell'imposta sugli
spettacoli e di altri tributi e diritti erariali, in attuazione di apposite
convenzioni stipulate con la regione medesima, atteso il principio di ordine
costituzionale, che impone a tutti i soggetti che abbiano maneggio di
denaro o cose mobili di pertinenza pubblica di darne conto nella forma
giudiziale prescritta dal nostro ordinamento giuridico, indipendentemente
dalla previsione legale o consensuale di forme di controllo amministrativo
e dalla natura pubblica o privata del rapporto posto a fondamento dell'
attivita' di maneggio di beni erariali.
C.Conti s.giur. Sicilia, sez. giurisd., 9 dicembre 1992, n. 189
Riv. corte conti 1993,fasc. 1, 103
L'art. 2 d.l. 26 gennaio 1987 n. 9 convertito dalla l. 27 marzo 1987 n.
121, stabilisce che la vendita o il noleggio di videocassette
riproducenti opere cinematografiche, non contrassegnate dalla Siae ai sensi
della l. 22 aprile 1941 n. 633, sono assoggettati alle norme della l. 20
luglio 1985 n. 400; la norma configura un reato di pericolo per la
cui sussistenza e' necessario il dolo specifico del fine di lucro.
Corte appello Milano, 4 maggio 1993
Cass. pen. 1993,2655
La  violazione  relativa alla detenzione di "musicassette" senza
contrassegno della S.I.A.E. e' rivolta contro la proprieta' artistica o
letteraria delle opere ed attiene, quindi, alla tutela del diritto d'autore
e non a quella finanziaria dello Stato. Essa, pertanto, non puo' ritenersi
oggettivamente esclusa dall'amnistia di cui al d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75.
Cassazione penale sez. III, 22 maggio 1992
Cass. pen. 1993,2077 (s.m.) Riv. pen. 1993, 41
Posto che i saggi di fine corso, organizzati dalle scuole di danza,
possono considerarsi  un  vero  e proprio  spettacolo  pubblico, l'
utilizzazione di brani protetti comporta l'obbligo del pagamento dei
diritti spettanti alla Siae.
Tribunale Roma, 18 novembre 1991
Foro it. 1993,I,1289
In assenza del requisito dell'esecuzione pubblica, le scuole di danza
associate all'Anid non sono tenute al pagamento dei diritti in favore della
Siae per l'utilizzazione dei brani musicali protetti, giacche' questi
ultimi vengono  in rilievo quale supporto didattico per l'insegnamento
della danza (nella specie, si trattava di brani musicali raccolti su
nastri di registrazione, creati specificatamente per l'insegnamento).
Tribunale Roma, 18 novembre 1991
Foro it. 1993,I,1289 Dir. autore 1992, 549 nota (ATTOLICO)
Va riconosciuto, in capo ai titolari di alcune scuole di danza, l'
interesse ad agire per accertare se alla Siae competano i diritti per l'
utilizzazione di brani protetti nel corso delle lezioni e dei saggi di fine
corso.
Tribunale Roma, 18 novembre 1991
Foro it. 1993,I,1289
La SIAE, la  cui attivita' istituzionale consiste nella tutela
giuridica ed economica delle opere dell'ingegno, deve considerarsi ente
esponenziale ai sensi degli art. 92 ss. c.p.p. e, come tale, legittimata
ad  intervenire e a costituirsi parte civile in un processo penale
per violazioni alla normativa sul diritto di autore, dal momento che a
dette violazioni consegue, di regola, un danno economico diretto.
Pretura Venezia, 18 novembre 1991
Dir. autore 1992, 576
Poiche' e' lecito il rifiuto della SIAE di concedere l'autorizzazione alla
pubblicazione di dischi a coloro che non dimostrino di aver ottenuto il
consenso degli autori delle opere musicali registrate dal vivo, costoro
non possono  utilmente invocare la tutela della concorrenza prevista
dalla l. 10 ottobre 1990 n. 287.
Corte appello Milano, 5 febbraio 1992
Giust. civ. 1993,I,1339
Non possono attribuirsi le connotazioni di un'intesa vietata ex art. 2
legge n. 287 del 1990 all'accordo tra la Siae e l'associazione
fonografici italiani, che miri a non attribuire ad altri soggetti lo
sfruttamento economico di registrazioni, qualora gli autori abbiano ceduto
i loro diritti di sfruttamento fonografico alla suddetta associazione.
Corte appello Milano, 21 gennaio 1992
Nuova giur. civ. commentata 1992,I, 795 nota (GAMBINO)
A seguito della radicale modificazione del fondo di solidarieta' tra soci
della Siae introdotta col regolamento approvato dall'assemblea delle
commissioni  di sezione  in data 22 marzo 1991, che ha trasformato
il fondo in una struttura organizzativa interna alla Siae, direttamente
amministrata dal consiglio di amministrazione dell'ente, dotata di mera
autonomia contabile e priva di autonomia patrimoniale e soggettivita'
limitata, il fondo in questione - ancorche' parte (sostanziale o
anche processuale) in un giudizio relativo a rapporti ad esso facenti
capo, svoltosi anteriormente alla riforma anzidetta - non e' legittimato
a proporre giudizio per revocazione della sentenza relativa a quel
giudizio, successivamente alla modificazione, per essere la sua
legittimazione incorporata in quella della Siae.
Consiglio Stato sez. VI, 12 marzo 1993, n. 243
Cons. Stato 1993,I, 393 (s.m.)
Il fondo di solidarieta' tra i soci della Siae, nel suo assetto
organizzativo originario, quale consolidatosi fino alla modifica
statutaria approvata con d.P.R. 2 agosto 1986 n. 786, pur non fruendo di
personalita' giuridica, era dotato di autonomia patrimoniale nei confronti
della Siae,  sicche'  si configurava come centro di imputazione
soggettiva distinto dall'ente promotore, con riguardo alla somma dei
rapporti inerenti il patrimonio di destinazione di cui era dotato; pertanto,
allo stesso fondo era riconoscibile lo "status" soggettivo di parte
(sostanziale e processuale) con riguardo alle controversie attinenti  ai
predetti  rapporti, si'  da renderne incontestabile  la  legittimazione
a contraddire in giudizio nei confronti di un ricorso inteso ad
impugnare le norme statutarie ed i regolamenti  disciplinanti i criteri
e le modalita' di accesso all'organizzazione medesima.
Consiglio Stato sez. VI, 12 marzo 1993, n. 243
Cons. Stato 1993,I, 393 (s.m.)
E' illegittima la  previsione  statutaria in forza della quale l'
iscrizione alla S.I.A.E. comporta il conferimento in esclusiva alla societa'
della protezione di tutte le opere sulle quali l'iscritto abbia o
acquisti i diritti, trattandosi di disposizione modificativa del precedente
statuto che confligge palesemente con l'art. 181 comma 4 l. 22 aprile
1941 n. 633 che, pur sancendo l'esclusivita' dei poteri  della S.I.A.E.,
non  pregiudica  la facolta', spettante all'autore ed ai suoi aventi
causa, di esercitare direttamente i diritti riconosciuti dalla legge.
Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85
Cons. Stato 1993,II,1954
A seguito dell'entrata in vigore della l. 12 gennaio 1991 n. 13, deve essere
emanato con decreto del presidente del consiglio dei ministri, da sottoporre
al controllo preventivo della Corte dei conti, l'atto contenente modifiche
apportate allo statuto della societa' italiana autori ed editori
(S.I.A.E.), trattandosi di atto per il quale era prima prevista  la
forma  del decreto  del capo dello Stato, controfirmato da piu'
ministri (art. 182 l. 22 aprile 1941 n. 633), non contemplato nell'
elencazione tassativa contenuta nell'art. 1 l. 12 gennaio  1991  n. 13
(degli  atti da emanarsi con d.P.R.) e rientrante in pieno nella
disciplina dettata nell'art. 2 comma 1 e 2 n. 13 legge del 1991 cit.
Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85
Cons. Stato 1993,II,1954
E' da ritenere tuttora vigente il controllo della Corte dei conti sulla
Siae, in forza della l. 19 gennaio 1939 n. 129 e del r.d. 8 aprile 1939
n. 720, nonche' per effetto della sua formale inclusione nell'apposito
elenco da tali norme previsto; detta inclusione e' stata infatti
disposta sulla base del criterio della sovvenzione indiretta, godendo l
'ente di una posizione di vantaggio conseguente, sia alla potesta'  di
accertamento e riscossione di contributi erariali, sia alla riserva in
via esclusiva su ogni attivita' di intermediazione per l'esercizio dei
diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, riproduzione  e
diffusione delle opere tutelate.
Corte Conti sez. contr., 22 ottobre 1992, n. 33
Foro amm. 1993,1107 Riv. corte conti 1992,fasc. 6, 25
La S.I.A.E. deve  considerarsi  ente pubblico  economico, perche'
esercita a scopo di lucro un'attivita' imprenditoriale retribuita nel campo
della produzione di servizi; l'anzidetta natura giuridica, desumibile
dalla l. 22 aprile 1941 n. 633, non e' superata dal d.l. 20 luglio 1945
n. 433, che si limita a cambiare la denominazione dell'ente.
Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85
Cons. Stato 1993,II,1954
A svolgere le funzioni di membro effettivo del collegio dei revisori della
S.I.A.E. deve essere un magistrato della Corte dei conti in attivita' di
servizio (e non gia' collocato a riposo), in tal senso dovendosi
interpretare la disposizione contenuta nel r.d. 8 aprile 1939 n. 720.
Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85
Cons. Stato 1993,II,1954
Al presidente ed ai componenti degli organi collegiali della S.I.A.E. trova
applicazione l'art. 6 comma 2 l. 24 gennaio 1978 n. 14 che espressamente
dispone che la conferma in carica non puo' essere effettuata per piu'
di due volte.
Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85
Cons. Stato 1993,II,1954
La riconferma nella carica di direttore generale, operata da un ente
pubblico - ancorche' economico - come la Siae, ove sia disposta nei
confronti di un  dipendente  cessato dal servizio,  che abbia
beneficiato del trattamento di favore riservato al personale esodato
volontariamente in anticipo sui limiti di eta', si appalesa viziata per
evidente contrasto non solo con la "ratio" del provvedimento di esodo,
espressamente mirato a conseguire economie che nella specie non si sono
realizzate, ma altresi' con i principi generali di correttezza
amministrativa e  contabile  posti a presidio della gestione di un
ente pubblico, che non consentono l'adozione di provvedimenti che non
siano motivati da un preminente interesse dell'ente.
Corte Conti sez. con. Enti, 22 ottobre 1992, n. 33
Riv. corte conti 1992,fasc. 6, 25 Cons. Stato 1993,II, 749 (s.m.)
Prescindendo dalla normativa regolamentare, che ne inquadra la figura nell'
ambito del personale dipendente, il direttore generale della Siae e', a
termini di statuto, organo della societa', ha poteri di supremazia
gerarchica nei confronti del personale, nomina e revoca gli agenti,
interviene con voto consuntivo alle adunanze degli organi collegiali ed
esercita tutte le funzioni che gli sono delegate; ne deriva che l'
affidamento e lo svolgimento dei precitati compiti puo' spettare
esclusivamente ad una persona che sia astretta da un vincolo di
subordinazione gerarchica, dal quale derivi il suo inserimento stabile
nell'organizzazione  dell'ente e  nel  contempo  la legittimazione
ad  operare in  nome e per conto dello stesso, nell'esplicazione di
un rapporto di immedesimazione organica.
Corte Conti sez. con. Enti, 22 ottobre 1992, n. 33
Riv. corte conti 1992,fasc. 6, 25
La natura del nuovo rapporto di collaborazione, instaurato per lo
svolgimento delle funzioni di direttore generale della Siae ed in
sostanziale  prosecuzione  del  precedente  rapporto di lavoro
subordinato, e' desumibile - al di la' della qualificazione formale - dal
contenuto  delle prestazioni, dalla corretta disciplina del trattamento
normativo ed economico, oltre che dalla collocazione nell'assetto
organizzativo e dai poteri esercitati; ne deriva che, in presenza di
prestazioni identiche e di un trattamento pressoche' analogo,  ma
soprattutto dalla previsione di un premio finale, assolutamente
estranea al lavoro autonomo e del tutto simile al trattamento di fine
servizio, deve inferirsi la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato, che corrisponde tra l'altro alla stessa conformazione della
relazione che, a termini di regolamento, intercorre tra l'ente ed il
direttore generale.
Corte Conti sez. con. Enti, 22 ottobre 1992, n. 33
Riv. corte conti 1992,fasc. 6, 25
La riconferma nella carica di direttore generale, operata da un ente
pubblico - ancorche' economico - come la Siae, ove sia disposto nei
confronti di un  dipendente  cessato dal servizio,  che abbia
beneficiato del trattamento di favore riservato al personale esodato
volontariamente in anticipo sui limiti di eta', si appalesa viziata per
evidente contrasto non solo con la "ratio" del provvedimento di esodo,
espressamente mirato a conseguire economie che nella specie non si sono
realizzate, ma altresi' con i principi generali di correttezza
amministrativa e  contabile  posti a presidio della gestione di un
ente pubblico, che non consentono l'adozione di provvedimenti che non
siano motivati da un preminente interesse dell'ente.
Corte Conti sez. contr., 22 ottobre 1992, n. 33
Foro amm. 1993,1107
Prescindendo dalla normativa regolamentare, che ne inquadra la figura nell'
ambito del personale dipendente, il direttore generale della Siae e', a
termini di statuto, organo della societa', ha poteri di supremazia
gerarchica nei confronti del personale, nomina e revoca gli agenti,
interviene con voto consultivo alle adunanze degli organi collegiali ed
esercita tutte le funzioni che gli sono delegate; ne deriva che l'
affidamento e lo svolgimento dei precitati compiti puo' spettare
esclusivamente ad una persona che sia stretta da un vin