SENTENZE RELATIVE ATTIVITA' SIAE L'art. 171 ter comma 1 lett. c), della legge sul diritto di autore, che prevede l'obbligo del contrassegno Siae sui supporti di opere, trova il suo completamento sotto il profilo descrittivo nel r.d. n. 1369 del 1942 e, in particolare, nell'art. 12 con cui ben puo' essere coordinato. Esso si applica anche nel caso di CD ROM contenenti videogiochi in cui le diverse fasi del gioco si esplicano e si susseguono attraverso "immagini in movimento". Sono esclusi dall'ambito di tutela della norma solo i programmi per elaboratori che non producono immagini in movimento. Cassazione penale sez. III, 29 aprile 1999, n. 1204 Dir. autore 1999, 489 La radiodiffusione, dal vivo o mediante disco, di opere tutelate dalla Siae (repertorio italiano e repertorio straniero rappresentato dalla menzionata societa' in forza di accordi con societa' di autori di altri Paesi) costituisce illecito civile se effettuata in difetto di autorizzazione e con diniego di corresponsione del dovuto compenso. A tal fine non rileva la cessazione del monopolio pubblico sulle trasmissioni radiotelevisive su scala locale e sono manifestamente infondate le questioni d'illegittimita' costituzionale con riferimento alla posizione della Siae ed alla liberta' di pensiero e di manifestazione artistica (Corte cost., ord., 23 marzo 1988, n. 361). Cassazione civile sez. I, 15 gennaio 1999, n. 388 Giust. civ. Mass. 1999, 88 Dir. autore 1999, 470 La Siae e' legittimata ad agire con ogni mezzo per la tutela degli interessi degli autori in virtu' di uno specifico mandato e del riconoscimento di cui all'art. 180 legge sul diritto d'autore. Cassazione civile sez. I, 15 gennaio 1999, n. 388 Dir. autore 1999, 470 Il reato previsto dall'art. 171 ter comma 1 lett. c) della l. 22 aprile 1941 n. 633 concorre con il delitto di ricettazione quando l'imputato abbia in precedenza acquistato le videocassette prive del contrassegno SIAE, consapevole della loro illecita provenienza. Pretura Milano, 26 gennaio 1999 Foro ambrosiano 1999, 335 nota (GUALTIERI) L'art. 171 ter comma 1 lett. c) della l. 22 aprile 1941 n. 633 non e' una norma penale in bianco in quanto il precetto e' gia' compiutamente determinato senza che sia necessario ricorrere per la sua integrazione alla disciplina del contrassegno Siae, contenuta nella legge sul diritto d'autore e nel relativo regolamento di esecuzione. Pretura Milano, 26 gennaio 1999 Foro ambrosiano 1999, 335 nota (GUALTIERI) E' legittimo il sequestro probatorio di CD Rom contenenti videogiochi, privi di contrassegno Siae, in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 171 ter, comma 1 lett. c) l. 22 aprile 1941 n. 633, quando non possa escludersi che i suddetti videogiochi siano essenzialmente costituiti da "sequenze di immagini in movimento" e non siano quindi qualificabili come "programmi per elaboratori". Cassazione penale sez. III, 6 maggio 1999, n. 1716 Riv. pen. 1999, 653 In tema di protezione delle opere d'ingegno nel campo dei prodotti audiovisivi, la distribuzione commerciale e la detenzione per la vendita di videocassette, contenenti opere cinematografiche prive del timbro della Siae, costituisce indice univoco della loro riproduzione abusiva e rientra nell'ambito di operativita' dell'art. 171 ter l. 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche. Cassazione penale sez. III, 11 gennaio 1999, n. 1746 Cass. pen. 1999,3226 (s.m.) In materia di diritto d'autore il reato di detenzione per la vendita di musicassette prive di marchio della Siae non e' stato depenalizzato dall'art. 20 del d.lg. 16 novembre 1994, n. 685. Tale decreto, con l'art. 1, ha introdotto nella l. n. 633 del 1941, contenente disposizioni sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, l'art. 171 ter che, al comma 1 lett. a) e c) riproduce le norme formalmente abrogate dalle leggi 29 luglio 1981, n. 40 e 20 luglio 1985, n. 400. Il ricorso alla tecnica dell'interpolazione mostra la volonta' di inserire le nuove previsioni penali quali parte integrante della legge fondamentale del diritto d'autore, cosi' che il regolamento di esecuzione richiamato dall'art. 171 ter non e' che quello approvato con il r.d. 18 maggio 1942, n. 1369. Cassazione penale sez. III, 22 gennaio 1999, n. 2316 Cass. pen. 1999,3221 (s.m.) In tema di Iva, la dichiarazione di opzione per il regime normale di applicazione dell'imposta, in sostituzione di quello forfettario, prevista per le imprese esercenti attivita' di spettacolo dall'art. 74, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (nel testo modificato dall'art. 30, comma 4, del d.l. n. 46 del 1976, conv. in l. 10 maggio 1976 n. 249), si configura come un autonomo atto di dichiarazione di volonta' (che il contribuente e' tenuto a sottoscrivere perche' si producano gli effetti voluti), di carattere recettizio (dovendo l'atto essere diretto all'Ufficio Iva), e che deve risultare da una dichiarazione espressa (anche se non necessariamente mediante formule sacramentali) del contribuente. A tale dichiarazione non puo' essere equiparata quella di inizio dell'attivita', diretta alla Siae, ne' in tal caso e' applicabile la sanatoria di cui all'art. 5 l. 12 dicembre 1980 n. 882, atteso che condizione per l'operativita' di detta sanatoria e' che l'ufficio incompetente, cui e' stata fatta la dichiarazione, appartenga allo stesso ordine dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto, competente a ricevere la dichiarazione di opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo normale. Cassazione civile sez. I, 2 marzo 1999, n. 1733 Giust. civ. Mass. 1999, 466 E' legittimo il sequestro probatorio di CD Rom contenenti videogiochi, privi di contrassegno Siae, in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 171 ter, comma 1 lett. c) l. 22 aprile 1941 n. 633, quando non possa escludersi che i suddetti videogiochi siano essenzialmente costituiti da "sequenze di immagini in movimento" e non siano quindi qualificabili come "programmi per elaboratori". Cassazione penale sez. III, 6 maggio 1999, n. 1716 Riv. pen. 1999, 653 Il regolamento che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti della Siae ha natura di contratto collettivo aziendale, onde la relativa interpretazione e' rimessa al giudice di merito ed e' censurabile in sede di legittimita' solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, interpretando l'art. 95 del Regolamento disciplinante il rapporto di lavoro dei dipendenti della Siae, aveva ritenuto che i criteri previsti per l'individuazione degli elementi retributivi da porre a base del t.f.r. divergessero da quelli previsti dalla legge, nonostante una sostanziale identita' di formulazione, ed aveva percio' escluso dalla base di calcolo del t.f.r. il compenso per lavoro straordinario, ancorche' prestato con continuita' e regolarita'). Cassazione civile sez. lav., 9 aprile 1999, n. 3489 Giust. civ. Mass. 1999, 800 Il reato previsto dall'art. 171 ter comma 1 lett. c) della l. 22 aprile 1941 n. 633 concorre con il delitto di ricettazione quando l'imputato abbia in precedenza acquistato le videocassette prive del contrassegno SIAE, consapevole della loro illecita provenienza. Pretura Milano, 26 gennaio 1999 Foro ambrosiano 1999, 335 nota (GUALTIERI) La legge sul diritto di autore attribuisce all'autore il diritto esclusivo di registrare e riprodurre l'opera su dischi o supporti analoghi e di diffonderli mediante l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza. Il fatto della registrazione e riproduzione autorizzata dell'opera non sottrae all'autore il diritto esclusivo di radiodiffusione dell'opera cosi' registrata. E' pertanto, necessario il consenso dell'autore o, per esso, della Siae. Tribunale Roma, 16 settembre 1998 Dir. autore 1999, 478 nota (FABIANI) Il produttore o l'importatore di supporti o di apparecchi di registrazione che sia tenuto a pagare alla Siae il compenso dovuto agli autori ed ai produttori delle opere riprodotte per uso personale e senza scopo di lucro dagli acquirenti dei supporti e degli apparecchi di registrazione e' tenuto ad effettuare il rendiconto sulla base del principio che, chiunque svolga attivita' nell'interesse di altri, deve portare a conoscenza di questi secondo il principio di buona fede gli atti posti in essere ed in particolare quegli atti e fatti da cui scaturiscano partite di dare e avere. Corte appello Milano, 29 dicembre 1998 Dir. industriale 1999, 184 nota (MORRETTA) Poiche' l'obbligazione stabilita a carico dei produttori e degli importatori di supporti ed apparecchi di registrazione ha per oggetto il pagamento di una quota fissa del prezzo di vendita al rivenditore dei prodotti in questione, la vendita suddetta rappresenta non solo il negozio giuridico idoneo alla determinazione quantitativa del compenso da corrispondere alla Siae ma anche il fatto generatore dell'obbligo, in quanto rende attuale l'obiettiva destinazione dei supporti e degli apparecchi di registrazione alla riproduzione privata per uso personale alla quale e' collegata l'obbligazione del pagamento. Conseguentemente deve considerarsi legittimo il fatto che la Siae abbia unilateralmente determinato termini congrui per l'adempimento sia con riguardo all'invio dei rendiconti (15 giorni successivi alla conclusione di ogni trimestre solare) sia con riguardo al pagamento effettivo (15 giorni successivi al ricevimento della fattura). Corte appello Milano, 29 dicembre 1998 Dir. industriale 1999, 184 nota (MORRETTA) Il prelievo sul prezzo di vendita di supporti e apparecchi di registrazione e' destinato ad attribuire ad autori e produttori delle opere riprodotte un compenso quale corrispettivo dell'utilizzazione economica delle loro opere mediante la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro. La Siae, alla quale il compenso e' corrisposto dai produttori ed importatori dei supporti e degli apparecchi di registrazione per essere successivamente ripartito fra gli aventi diritto e' incaricata e mandataria "ex lege" alla riscossione ed in tale qualita' ha capacita' rappresentativa e di agire in giudizio. Corte appello Milano, 29 dicembre 1998 Dir. industriale 1999, 184 nota (MORRETTA) La condotta tipizzata dall'art. 171 ter, comma 1 lett. c, l. 22 aprile 1941 n. 633, introdotto dall'art. 17 d.lg. 16 novembre 1994 n. 685, consiste nel vendere o noleggiare supporti non contrassegnati dalla Siae, ai sensi della stessa legge o del regolamento di esecuzione. Poiche' il d.lg. n. 685 del 1994 nulla dispone in merito alla applicazione dei contrassegni ed il suo regolamento non e' stato ancora emanato, ne' la l. n. 633 del 1941 impone l'obbligo del contrassegno per i supporti in questione ed il suo regolamento disciplina solo le opere letterarie, l'azione di colui che non applica i contrassegni imposti dalla Siae non e' tipica e non corrisponde alla peculiare forma di aggressione del bene tutelato contenuta nel modello legale. Cassazione penale sez. III, 10 febbraio 1998, n. 3419 Giust. pen. 1999,II, 247 (s.m.) Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni e' configurabile nel caso di radiodiffusione di composizioni musicali, su qualsiasi supporto fissate, senza il consenso dell'autore e, per esso, della Siae. Cassazione penale sez. III, 2 giugno 1998, n. 7935 Riv. pen. 1999, 190 Il precetto dell'art. 117 ter lett. c) della legge sul diritto d'autore non integra una norma penale in bianco essendo compiutamente delineato in tutti i suoi elementi costitutivi. Il richiamo ad una norma legislativa o regolamentare operato dall'articolo e' finalizzato esclusivamente a legittimare la Siae all'apposizione del bollino. La norma risulta comunque integrata dal regolamento di esecuzione approvato con il r.d. 18 maggio 1942 n. 1369 espressamente richiamato dall'art. 171 bis della legge. Pretura Roma, 23 novembre 1998 Cass. pen. 1999,2393 In materia di diritto d'autore con il d.lg. 16 novembre 1994 n. 685 il legislatore ha inteso riaffermare il valore centrale della l. 22 aprile 1941 n. 633, tanto che si e' operata la scelta di aggiornare il corpo normativo originario attraverso l'interpolazione, senza alterarne la struttura. Il ricorso alla tecnica dell'interpolazione mostra chiaramente la volonta' di inserire le nuove previsioni penali quale parte integrante della legge fondamentale sul diritto d'autore, cosi' che il regolamento di esecuzione richiamato dall'art. 171 ter altro non e' che quello approvato con r.d. 18 maggio 1942 n. 1369. L'art. 171 ter comma 1 lett. c) trova, pertanto, il suo completamento nel citato r.d., restando cosi' penalmente sanzionata l'illecita immissione nel mercato di supporti non contrassegnati dalla Siae. Cassazione penale sez. III, 28 aprile 1998, n. 1511 Cass. pen. 1999,2633 nota (GARGIULO) Giust. pen. 1999,II, 352 (s.m.) In tema di tutela del diritto di autore, il d.lg. 16 novembre 1994 n. 685, nel riordinare la materia, inserisce nella l. 22 aprile 1941 n. 633, l'art. 171 ter, facendo, per altro, implicito riferimento al regolamento di esecuzione di cui al r.d. 18 maggio 1942 n. 1369, pur senza menzionarne gli estremi e, poiche' il predetto regolamento, all'art. 12, prevede l'applicazione dei contrassegni alle categorie di opere che devono recarli, integra gli estremi del reato di cui al sopra indicato art. 171 ter, come introdotto dall'art. 17 del d.lg. 16 novembre 1994 n. 685, la condotta di colui che pone in vendita o noleggia, tra l'altro, videocassette prive del prescritto contrassegno Siae. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso che la norma fosse inapplicabile in quanto priva di regolamento di esecuzione). Cassazione penale sez. II, 4 dicembre 1998, n. 332 Giust. pen. 1999,II, 502 Il furto di biglietti rilasciati e vidimati dalla Siae non integra il presupposto dell'imposta sugli spettacoli e non origina, pertanto, alcuna obbligazione tributaria. Tribunale Bologna, 22 luglio 1998 Giur. it. 1999, 206 Il giudice di merito, chiamato a verificare se l'attivita' di accertamento sia svolta da un agente c.d. interno dipendente della Siae, nel contesto di un unico rapporto di lavoro subordinato, non puo' prendere in considerazione elementi marginali, sussidiari e di per se' non decisivi circa l'esatta qualificazione del rapporto, omettendo di esaminare la contrattazione collettiva in subiecta materia e non effettuando una penetrante e puntuale indagine sulla esplicazione in concreto dell'attivita' di lavoro prestata, rapportandola ai requisiti essenziali del rapporto di lavoro subordinato che consistono nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro e nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, senza, comunque, prescindere dal "nomen iuris" del rapporto attribuito dalle parti o ricavabile dalla contrattazione collettiva. Cassazione civile sez. lav., 3 giugno 1998, n. 5464 Giust. civ. 1999,I,1485 osservazione (POSO) L'agente mandatario della Siae (Societa' italiana autori ed editori) in cui favore siano stati versati i contributi all'Enasarco (il cui trattamento previdenziale, istituito in attuazione degli accordi economici collettivi del 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958 per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, ha assunto natura integrativa del trattamento obbligatorio istituito dalla l. 22 luglio 1966 n. 613, in base a quanto previsto dall'art. 29, comma 2, di questa legge) ha diritto, nel concorso dei previsti requisiti, alla relativa pensione di anzianita' anche se non iscritto nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, poiche' non sussiste alcuna correlazione tra questa iscrizione e quella all'Enasarco, come del resto confermato dall'art. 2, comma 3 d.l. 1 ottobre 1996 n. 510, conv. in l. 28 novembre 1996 n. 608, che, senza richiedere l'iscrizione degli interessati a detto ruolo, prevede la salvaguardia delle posizioni assicurative costituite dalla Siae in favore dei propri mandatari presso l'Enasarco in atto alla data del 30 giugno 1983. (Fattispecie relativa a contribuzione per il periodo 1966 -1986). Cassazione civile sez. lav., 13 marzo 1998, n. 2760 Giust. civ. Mass. 1998, 582 Costituisce violazione del diritto di autore e del diritto del produttore fonografico l'utilizzazione a fini di pubblicita' e senza previo consenso, di un supporto fonografico contenente opera protetta. Il consenso deve essere richiesto anche se la pubblicita' e' fatta a favore della stessa emittente televisiva. L'autorizzazione data dalla Siae in base al generale contratto di radiodiffusione per l'utilizzo delle opere del repertorio ad essa affidato non comprende l'uso di brani musicali a fini di pubblicita', anche se trattasi di pubblicita' occulta e/o se effettuata non per conto terzi ma nell'interesse della stessa emittente (questa, nella specie, pubblicizzava i propri programmi al fine di accrescerne l'audience). Corte appello Milano, 14 aprile 1998 Dir. autore 1998, 512 La vendita o il noleggio di videocassette o musicassette senza il contrassegno Siae integra gli estremi del reato di cui all'art. 171 ter della legge sul diritto di autore n. 633 del 1941, come introdotto dall'art. 17 d.lg. n. 685 del 1994. Il richiamo, nella citata norma, al regolamento di esecuzione della legge deve intendersi riferito al regolamento della legge sul diritto di autore n. 1369 del 1942. Cassazione penale sez. III, 31 luglio 1998, n. 8880 Dir. autore 1998, 540 nota (BALDANZA) Riv. pen. 2 -Conforme- Tribunale Torino, 8 novembre 1997 Riv. dir. ind. 1998,II, 370 nota (CHIMIENTI) -Conforme- Corte appello Milano, 5 febbraio 1998 Riv. dir. ind. 1998,II, 370 nota (CHIMIENTI) -Conforme- Pretura Roma, 6 febbraio 1998 Informatica e doc. 1998,fasc. 2, 128 (s.m.) -Conforme- Pretura Roma, 6 febbraio 1998 Riv. dir. ind. 1998,II, 371 nota (CHIMIENTI) -Conforme- Cassazione penale sez. III, 15 giugno 1998, n. 1511 Dir. autore 1998, 529 nota (CARLOTTI) Il reato di cui all'art. 171 comma 1, lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 e' configurabile nell'ipotesi di diffusione da parte di emittente privata radiofonica di composizioni musicali incise su disco o su nastro, senza il consenso dell'autore e, per esso, della Siae. (Nella fattispecie la S.C., rigettando un ricorso con il quale si sosteneva la mancanza nella sopraddetta norma incriminatrice di un espresso divieto di radiodiffusione dell'esecuzione dell'opera senza autorizzazione, ha affermato che la l. n. 633 del 1941 non ha conferito ulteriore autonomo rilievo alla nozione di radiodiffusione dell'esecuzione dell'opera ed ha attribuito soltanto al suo autore il diritto esclusivo di radiodiffonderla, considerando quest'ultimo una particolare specificazione o espressione di quello fondamentale di "diffusione" dell'opera dell'ingegno e disciplinando le ipotesi in cui siffatto diritto puo' essere esercitato dai terzi). Cassazione penale sez. III, 23 giugno 1998, n. 1431 Riv. pen. 1998, 753 La condotta tipizzata dall'art. 171 ter, comma 1 lett. c, l. 22 aprile 1941 n. 633, introdotto dall'art. 17 d.lg. 16 novembre 1994 n. 685, consiste nel vendere o noleggiare supporti non contrassegnati dalla Siae, ai sensi della stessa legge o del regolamento di esecuzione. Poiche' il d.lg. n. 685 nulla dispone in merito alla applicazione dei contrassegni ed il suo regolamento non e' stato ancora emanato, ne' la legge 633 impone l'obbligo del contrassegno per i supporti in questione ed il suo regolamento disciplina solo le opere letterarie, l'azione di colui che non applica i contrassegni imposti dalla Siae non e' tipica e non corrisponde alla peculiare forma di aggressione del bene tutelato contenuta nel modello legale. Cassazione penale sez. III, 10 febbraio 1998, n. 3419 Ced Cassazione 1998 Le disposizioni dei regolamenti interni e degli statuti degli enti pubblici non hanno valore normativo sicche' in sede di legittimita' sono denunciabili - ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. - soltanto per violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici dettati dall'art. 1362 e ss. c.c. (Fattispecie in tema di statuto del Fondo pensioni della Siae). Cassazione civile sez. lav., 24 ottobre 1998, n. 10581 Giust. civ. Mass. 1998,2171 In tema di interpretazione della disciplina collettiva, cui e' da equiparare sostanzialmente il regolamento per il personale di un ente pubblico economico (nella specie la Siae), la comune volonta' delle parti dev'essere desunta non gia' attraverso la ricostruzione della volonta' degli stipulanti, bensi' in funzione di cio' che nelle clausole appare obiettivamente voluto, sicche' l'elemento letterale del contratto e' il primo e fondamentale criterio per indagare quale sia stata la comune intenzione anzidetta, ai sensi dell'art. 1362 c.c., con conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri ermeneutici quando l'individuazione di essa sia consentita da espressioni testuali sufficientemente chiare. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a norma dell'art. 95 del regolamento del personale della Siae, ha ritenuto la computabilita' del lavoro straordinario prestato continuativamente nel trattamento di fine rapporto). Cassazione civile sez. lav., 13 giugno 1998, n. 5935 Giust. civ. Mass. 1998,1315 Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato deve considerarsi che i requisiti essenziali del rapporto di lavoro subordinato consistono nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro - potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attivita' di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attivita' lavorativa e nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale del beneficiario della prestazione, mentre altri elementi, come l'obbligo di un orario e l'incidenza del rischio economico dell'attivita' lavorativa, hanno carattere sussidiario e sono utilizzabili, ai fini della qualificazione del rapporto come autonomo o subordinato, specialmente quando nella fattispecie concreta non emergano elementi univoci a favore dell'una o dell'altra soluzione; la valutazione cosi' operata dal giudice di merito e' censurabile in sede di legittimita' limitandosi alla determinazione dei criteri astratti e generali da applicare al caso concreto, mentre costituisce apprezzamento di fatto come tale insindacabile in detta sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto in controversia nell'uno o nell'altro schema contrattuale. (Nella specie l'impugnata sentenza, cassata dalla S.C., aveva ritenuto la natura subordinata dell'attivita' di un agente della Siae). Cassazione civile sez. lav., 3 giugno 1998, n. 5464 Giust. civ. Mass. 1998,1206 Non integra il reato di cui all'art. 171 lett. B, l. 22 aprile 1941 n. 633 la radio - telediffusione di brani musicali riprodotti su supporti e non e' richiesta l'autorizzazione dell'autore e quindi della Siae, in ragione dell'avvenuto trasferimento dei diritti a favore dell'editore (diversamente, l'autorizzazione e' richiesta per l'esecuzione in pubblico e dal vivo dell'opera). Pretura Roma, 13 novembre 1997 Giur. it. 1999, 149 L'attestato di credito allegato alla domanda monitoria costituisce, ove compiutamente redatto dal funzionario autorizzato, indizio sufficiente dell'esistenza, dell'ammontare e dell'esigibilita' del credito azionato, sia nel procedimento sommario, che nel successivo giudizio di opposizione. Tribunale S.Remo, 10 ottobre 1997 Dir. autore 1999, 119 La Siae e' l'ente pubblico economico istituzionalmente investito della funzione, di interesse generale, di tutela della proprieta' intellettuale. Tribunale S.Remo, 10 ottobre 1997 Dir. autore 1999, 119 Non puo' considerarsi abusiva l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande esercitata senza la necessaria autorizzazione nel caso in cui in un locale si svolga una festa avente carattere privato, non soggetta ad autorizzazione o licenza da parte dell'amministrazione comunale ne' necessitante dell'iscrizione dell'esercente al R.E.C. (nel caso di specie si trattava di una festa organizzata dai genitori di alcuni ragazzi che festeggiavano il 18 compleanno, i quali avevano organizzato tutto, provvedendo anche alla richiesta di pagamento Siae, occupandosi altresi' dell'allestimento del buffet e della mescita delle bibite, si' che il bar del locale era rimasto chiuso, e il titolare dell'esercizio non aveva provveduto ad alcuna attivita' di somministrazione di bevande, limitandosi a rimanere all'interno del locale per una mera attivita' di vigilanza dei locali, non aperti al pubblico, potendovi accedere solo le persone invitate dai festeggiati, che avevano tra l'altro apposto all'entrata un cartello indicante "festa privata"). Pretura Terni, 23 dicembre 1997 Rass. giur. umbra 1998, 447 L'attestato di credito, redatto dalla Siae ai sensi dell'art. 164 n. 3 l. n. 633 del 1941 e dell'art. 32 del regolamento di esecuzione di cui al d.P.R. n. 1842 del 1962, costituisce prova sufficiente dell'ammontare del credito per diritti d'autore sulle utilizzazioni, mediante radio e/o televisione, di opere musicali affidate alla tutela della stessa, allorquando indichi un maniera specifica i periodi cui le singole utilizzazioni si riferiscono ed i corrispondenti compensi. Tribunale Torino, 18 giugno 1997 Dir. autore 1998, 369 Il diritto esclusivo dell'autore di utilizzazione economica dell'opera in ogni sua forma, e il mandato esclusivo "ex lege" conferito per delega alla Siae non possono trovare un limite nell'art. 70 l. autore, quando la riproduzione di opere (nella specie arte figurativa) sia effettuata per finalita' diverse da quelle critiche, di insegnamento, o prettamente culturali, specificamente previste all'art. 70 l. autore. Pretura Torino, 23 maggio 1997 Giur. it. 1998,1192 nota (GELATO) La certificazione del funzionario della Siae concernente somme di cui l'Ente si pretenda creditore per l'utilizzazione in trasmissioni radio di brani musicali del repertorio amministrato per conto degli autori non e' conforme al disposto degli art. 635 e 642 c.p.c. in relazione all'art. 164 l. n. 633 del 1941 e pertanto non consente l'emissione di decreto ingiuntivo ne' tanto meno la concessione dell'esecuzione provvisoria dello stesso. Tribunale Alba, 14 ottobre 1997 Giur. merito 1998, 2 nota (MIGLIERINA) L'art. 2 d.l. 26 gennaio 1996 1987 n. 9, conv. nella l. 27 marzo 1987 n. 121, prevede che alla vendita e al noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche, non contrassegnate dalla Siae ai sensi della l. 22 aprile 1941 n. 633, si applicano "quoad poenam", le norme della l. 20 luglio 1985 n. 400, sicche', dalla chiara dizione del testo normativo e dal manifesto obiettivo perseguito dal legislatore, si ricava che il contrassegno Siae deve essere apposto sulla "videocassetta riproducente l'opera cinematografica destinata alla vendita o al noleggio. Il precetto normativo deve, pero', considerarsi rispettato anche se l'apposizione sia effettuata sulla custodia della videocassetta ove la stessa presenti inequivoci dati di identificazione dell'opera cinematografica riprodotta nel supporto in essa inserito e sia confezionata in modo da garantire il sicuro collegamento tra tale opera e la custodia ad essa destinata. Risponde, quindi, del reato chi usa un contenitore munito del contrassegno Siae che non abbia sicuro riferimento all'opera cinematografica riprodotta nella videocassetta in esso inserita, poiche' in tale ipotesi, non e' assicurata l'osservanza del precetto inteso a proteggere l diritto d'autore. Cassazione penale sez. III, 9 maggio 1997, n. 5559 Riv. trim. dir. pen. economia 1997,1378 (s.m.) Giust. pen. 1998,II, 501 (s.m.) Il reato di detenzione per la vendita di videocassette prive del marchio della Siae non e' stato depenalizzato dall'art. 20 d.l. 16 novembre 1994 n. 685; tale decreto, con l'art. 17, ha introdotto nella l. 22 aprile 1941 n. 633 - contenente disposizioni sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - l'art. 171 ter che al comma 1, lett. a) e c) riproduce le norme formalmente abrogate della l. 29 luglio 1981 n. 406 e 20 luglio 1985 n. 400. Cassazione penale sez. III, 23 maggio 1997, n. 2162 Riv. trim. dir. pen. economia 1997,1378 (s.m.) Giust. pen. 1998,II, 312 (s.m.) -Conforme- Corte appello Milano, 5 febbraio 1998 Dir. autore 1998, 215 -Conforme- Pretura Roma, 6 febbraio 1998 Dir. autore 1998, 224 E' configurabile il reato di cui all'art. 171, comma 1, lett. b), l. 22 aprile 1941 n. 633 nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti private radiofoniche o televisive - di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico senza il consenso dell'autore e, per esso, della Siae. (Nel ribadire il principio, affermato da costante giurisprudenza di legittimita', la S.C. ha rigettato i motivi di ricorso con i quali si deduceva il "carattere globale" del contratto di edizione musicale, nel senso che con esso, in ogni caso, l'editore - produttore dei supporti fonografici acquisterebbe tutti i diritti di utilizzazione dell'opera e tutti i diritti economici dell'autore, la cui titolarita', quindi, non sarebbe riferibile a quest'ultimo ne' alla Siae; la distinzione tra "opere" ed "esecuzione di opere", che non andrebbero confuse, poiche' soltanto all'"opera" inerisce la riserva dei diritti dell'autore; la prospettazione che sarebbe prevalente il diritto di radiodiffusione sugli interessi dei singoli autori delle opere ricomprese nella programmazione radiofonica e la considerazione che la programmazione radiodiffusa sarebbe opera collettiva dell'esercente, titolare (quanto ad essa) di un suo proprio diritto d'autore; le previsioni dell'art. 171 l. n. 633 del 1941 non sarebbero applicabili alla radiodiffusione; l'ingiusta condanna al risarcimento in favore della Siae, poiche' l'autore, da essa rappresentato, non avrebbe alcun diritto di utilizzazione economica del supporto in seguito alla stipula del contratto di edizione musicale con l'editore produttore. La S.C. ha dichiarato, altresi', la manifesta infondatezza di varie questioni di legittimita' costituzionale di alcune norme della l. n. 633 del 1941 - prospettate in riferimento soprattutto all'art. 3 cost, sul rilievo della violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza - richiamando in proposito decisioni con le quali la Consulta si era gia' pronunciata in materia. Cassazione penale sez. III, 28 febbraio 1997, n. 5506 Riv. trim. dir. pen. economia 1998, 283 (s.m.) -Conforme- Cassazione penale sez. III, 28 novembre 1997, n. 1758 Giust. pen. 1998,II, 488 La diffusione di sistemi di riproduzione di opere create per il circuito televisivo e per quello cinematografico, a mezzo di videocassette, ha imposto la necessita' di proteggere - pure sotto il profilo penale - i diritti d'autore anche in tali campi e, cosi', e' intervenuto il d.lg. 16 novembre 1994 n. 685, che ha aggiunto alla l. 22 aprile 1941 n. 633 l'art. 171 ter, il quale, nel prevedere come reato le indicate condotte, ha compreso, quale oggetto materiale di esse, le opere destinate al circuito cinematografico e a quello televisivo, estendendo la punibilita' alla vendita ed al noleggio di videocassette, musicassette o altri supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento non contrassegnate dalla Siae. Si e', cosi', rimasti nel campo delle riproduzioni magnetiche, ampliato alle opere visive, diverso da quello degli elaboratori elettronici e dei loro prodotti, la cui duplicazione avviene sulla base di programmi applicativi che siano stati inseriti nella memoria del computer, vale a dire con procedimento di tipo elettronico, assolutamente diverso da quello magnetico, sicche' l'applicazione, alla riproduzione abusiva o duplicazione di tali programmi, della disciplina dettata dalle norme prima richiamate, potrebbe avvenire solo in via di interpretazione estensiva di tipo analogico, che, in materia penale, non e' pero' consentita. Cassazione penale sez. III, 4 luglio 1997, n. 8236 Riv. trim. dir. pen. economia 1998, 281 (s.m.) Non costituisce reato ai sensi dell'art. 171 ter della l. n. 633/41 l'attivita' di vendita o noleggio di videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla Siae ai sensi della sopracitata legge e del regolamento di esecuzione, in quanto non essendo stata ancora emanata la norma regolamentare necessaria per la integrazione della fattispecie, la Siae non ha alcun titolo per stabilire ed imporre le forme, i tempi e le modalita', secondo i quali i suddetti materiali vanno contrassegnati. Cassazione penale sez. II, 4 marzo 1997 Cass. pen. 1998,1756 nota (BALDANZA) Riv. dir. ind. 1998,I, -Conforme- Cassazione penale sez. III, 10 febbraio 1998, n. 3419 Riv. pen. 1998, 464 L'attestato di credito sottoscritto da un direttore di sede della Siae (Ente pubblico economico avente quale fine istituzionale la tutela degli autori delle opere protette) rappresenta nel giudizio di opposizione, per la peculiare natura pubblica dell'organo che lo ha emesso, senza dubbio un indizio probatorio e riveste "fede privilegiata" sufficiente in ordine sia all'esistenza che all'ammontare del credito. Giudice di pace Caltanissetta, 2 ottobre 1997 Dir. autore 1998, 383 Il valore probatorio dell'attestato di credito allegato alla domanda monitoria della Siae e' esplicitamente riconosciuto dall'art. 164 n. 3 l.d.A. La forza probante di tale documento permane anche nel successivo giudizio di opposizione. Pretura Menaggio, 19 giugno 1997 Dir. autore 1998, 376 Le deliberazioni della Societa' Italiana degli Autori ed Editori (Siae) relative alla determinazione generale dei criteri per la ripartizione dei proventi acquisiti costituiscono, in quanto disciplinanti una delle funzioni demandate all'ente pubblico dall'art. 180 della l. n. 633 del 1941, emanazione dell'attivita' amministrativa posta in essere nell'esercizio del potere di autorganizzazione dell'ente e non hanno, quindi, l'efficacia di ledere direttamente i diritti soggettivi dei terzi prima della loro applicazione in concreto. Ne consegue che l'azione con la quale si chieda l'annullamento di tali deliberazioni appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Nella specie, alcune associazioni avevano chiesto ed ottenuto dal giudice amministrativo l'annullamento della deliberazione con la quale il presidente della Siae aveva modificato la precedente ordinanza relativa al sistema di ripartizione dei proventi per diritti di autore, riguardanti opere musicali eseguite dal vivo. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha respinto il ricorso della Siae, la quale sosteneva che le questioni sottoposte al giudice amministrativo erano attinenti a diritti soggettivi e dovevano essere sottoposte alla giurisdizione dell'a.g.o.). Cassazione civile sez. un., 19 marzo 1997, n. 2431 Riv. dir. ind. 1998,II, 106 nota (VAGLIO) Non va accolta la domanda dell'autore, aderente alla Siae, volta al pagamento di diritti per esecuzioni musicali indicate in programmi la cui irregolarita' sia stata contestata e, percio', esclusi dalle operazioni di ripartizione. Tribunale Roma, 7 febbraio 1997 Dir. autore 1998, 93 I proventi per pubblicita' corrisposti da sponsor in occasione di manifestazioni sportive in luogo aperto (nella specie, gara automobilistica disputata su un percorso aperto) sono soggetti al pagamento dell'imposta spettacoli. Dopo la trasmissione dei processi verbali di accertamento della Siae agli uffici del registro la Siae si spoglia di qualsiasi competenza in materia di imposta spettacoli e diviene un soggetto carente di legittimazione passiva nei giudizi promossi dai contribuenti contro i verbali degli uffici del registro e le iscrizioni al ruolo esattoriale. Gli accertatori della Siae sono pubblici ufficiali e i verbali da essi redatti in materia di imposta spettacoli sono atti pubblici (art. 2700 c.c.) con tutte le conseguenze circa la loro efficacia probatoria. Corte appello Torino, 13 febbraio 1997 Dir. autore 1998, 75 La condotta di colui che non applica i contrassegni imposti dalla Siae non risulta pienamente individuata dalla norma incriminatrice; rimane pertanto indispensabile, per statuire le concrete modalita' di esecuzione dell'obbligo, l'emanazione dell'ulteriore atto precettivo di cui e' individuata dalla legge la fonte. Cassazione penale sez. III, 16 maggio 1997, n. 2090 Studium Juris 1998, 321 Riv. dir. ind. 1998,I, 337 Riv. trim. dir. pen. economia 1998, 282 (s.m.) -Conforme- Cassazione penale 12 luglio 1997 Dir. autore 1998, 106 nota (CARLOTTI) -Conforme- Cassazione penale sez. II, 16 ottobre 1997 Dir. autore 1998, 106 nota (CARLOTTI) -Conforme- Cassazione penale sez. III, 10 febbraio 1998, n. 451 Studium Juris 1998,1128 La certificazione del funzionario della Siae concernente somme di cui l'Ente si pretenda creditore per l'utilizzazione in trasmissioni radio di brani musicali del repertorio amministrato per conto degli autori non e' conforme al disposto degli art. 635 e 642 c.p.c. in relazione all'art. 164 l. n. 633 del 1941 e pertanto non consente l'emissione di decreto ingiuntivo ne' tanto meno la concessione dell'esecuzione provvisoria dello stesso. Tribunale Alba, 14 ottobre 1997 Giur. merito 1998, 2 nota (MIGLIERINA) In materia di tutela del diritto di autore, finche' non venga emanata la norma destinata ad integrare la previsione contenuta nell'art. 171 ter comma 1 lett. c), della l. n. 633 del 1941, l'azione di colui che non applica "su compact disc" detenuti per la vendita i contrassegni imposti dalla Siae non e' tipica nel senso che non corrisponde alla peculiare forma di aggressione del bene tutelato contenuta nel modello legale e non configura pertanto un illecito penale. Cassazione penale sez. III, 16 maggio 1997, n. 2090 Riv. pen. 1997, 920 L'effettivita' dei singoli atti di gestione della Siae, in cui si concreta l'attivita' economica organizzata ad impresa, come attivita' dell'organizzazione determina, in capo agli aventi diritto alla ripartizione dei proventi delle opere dell'ingegno, un diritto soggettivo. Cassazione civile sez. un., 19 marzo 1997, n. 2431 Giur. it. 1997,I,1,1414 Le ordinanze del Presidente della Siae che determinano la ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto, come atti di carattere generale e di indirizzo, quindi attivita' di organizzazione, determinano nei confronti dei soggetti interessati una posizione di interesse legittimo, conoscibile dalla giurisdizione amministrativa. Cassazione civile sez. un., 19 marzo 1997, n. 2431 Giur. it. 1997,I,1,1414 Le deliberazioni della Societa' Italiana degli Autori ed Editori (Siae) relative alla determinazione generale dei criteri per la ripartizione dei proventi acquisiti costituiscono, in quanto disciplinanti una delle funzioni demandate all'ente pubblico dall'art. 180 della l. n. 633 del 1941, emanazione dell'attivita' amministrativa posta in essere nell'esercizio del potere di autorganizzazione dell'ente e non hanno, quindi, l'efficacia di ledere direttamente i diritti soggettivi dei terzi prima della loro applicazione in concreto. Ne consegue che l'azione con la quale si chieda l'annullamento di tali deliberazioni appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Nella specie, alcune associazioni avevano chiesto ed ottenuto dal giudice amministrativo l'annullamento della deliberazione con la quale il presidente della Siae aveva modificato la precedente ordinanza relativa al sistema di ripartizione dei proventi per diritti di autore, riguardanti opere musicali eseguite dal vivo. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha respinto il ricorso della Siae, la quale sosteneva che le questioni sottoposte al giudice amministrativo erano attinenti a diritti soggettivi e dovevano essere sottoposte alla giurisdizione dell'a.g.o.). Cassazione civile sez. un., 19 marzo 1997, n. 2431 Giust. civ. Mass. 1997, 418 Dir. autore 1997, 202 nota (TOMASELLI, AMENDOLA) Foro it. 1997,I,3639 Il diritto derivante dall'utilizzazione economica dell'opera, riconducibile all'autore, e' sicuramente assistito dal privilegio generale ex art. 2751 n. 2 c.c., perche' ha natura di compenso per la prestazione di un'opera dell'ingegno. Il privilegio puo' disconoscersi anche quando il diritto patrimoniale dell'autore venga fatto valere dalla Siae. Tribunale Treviso, 8 marzo 1997 Dir. autore 1997, 386 Caratteristica peculiare della sponsorizzazione e' la stretta connessione tra la promozione dello sponsor e lo spettacolo. Mentre l'ordinario contratto di pubblicita', di cui la sponsorizzazione costituisce fattispecie atipica, trova nello spettacolo una mera occasione, con la sponsorizzazione si realizza un abbinamento costante con il soggetto sponsorizzato per cui lo sponsor trae direttamente dallo spettacolo dei vantaggi di autopromozione che ne fanno un fruitore, vale a dire un utilizzatore, anche se in un senso differente dallo spettatore. I proventi da sponsorizzazione percepiti dall'organizzatore costituiscono, pertanto, al pari delle altre entrate, base di calcolo dei diritti d'autore dovuti alla Siae. Corte appello Bologna, 27 marzo 1997 Dir. autore 1997, 482 nota (DELEDDA) La societa' italiana autori e editori (Siae) ha natura di ente pubblico che attende alla tutela economica e giuridica delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi; deve pertanto ritenersi, ai sensi degli art. 91 ss. c.p.p., ente esponenziale di detti interessi e quindi legittimata, come tale, a costituirsi parte civile in un processo penale e, comunque, ad operare a sollecitazione di un giudizio per violazione della normativa sul diritto di autore, giacche' a tali violazioni segue spesso un danno economico diretto. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto la legittimazione della Siae ad impugnare il decreto di archiviazione - relativo ad ipotesi di violazione della l. 22 aprile 1941 n. 633 - adottato dal giudice per le indagini preliminari in mancanza della notifica ad essa societa', che ne aveva formulato apposita istanza, della richiesta del p.m.). Cassazione penale sez. II, 27 settembre 1995, n. 3886 Riv. pen. economia 1997, 253 La Siae e' legittimata, ai sensi dell'art. 180 l.d.A., a richiedere il pagamento dei compensi spettanti agli autori delle opere teleradiodiffuse, nonche' ad avvalersi, in caso di inadempimento, della procedura ingiuntiva in virtu' della previsione contenuta nell'art. 164 n. 3 l.d.A. l'attestazione di credito al funzionario della Siae, oltre a costituire prova idonea in sede monitoria, e' anche prova sufficiente dell'ammontare del credito nel giudizio di merito. Tribunale Trento, 20 giugno 1996 Dir. autore 1998, 355 Non sussiste alcun obbligo di legge per la Siae di tenere un repertorio delle opere utilizzate e di consentirne la consultazione. Tribunale Trento, 31 dicembre 1996 Dir. autore 1998,196, 359 In virtu' della previsione contenuta nell'art. 164 l. n. 633 del 1941, la Siae puo' legittimamente attivare il procedimento monitorio sulla base dell'attestazione di credito formalizzata dal funzionario all'uopo autorizzato. Tale documento, in quanto proveniente da ente soggetto a vigilanza dello Stato, costituisce prova scritta privilegiata ex art. 635, e, pertanto, obbliga il giudice a concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo ex art. 642 c.p.c.; esso mantiene, inoltre, la propria attitudine probatoria anche nel giudizio ordinario instaurato a seguito dell'opposizione. Tribunale Trento, 31 dicembre 1996 Dir. autore 1998,196, 359 La societa' italiana autori e editori (Siae) ha natura di ente pubblico che attende alla tutela economica e giuridica delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi; deve pertanto ritenersi, ai sensi degli art. 91 ss. c.p.p., ente esponenziale di detti interessi e quindi legittimata, come tale, a costituirsi parte civile in un processo penale e, comunque, ad operare a sollecitazione di un giudizio per violazione della normativa sul diritto di autore, giacche' a tali violazioni segue spesso un danno economico diretto. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto la legittimazione della Siae ad impugnare il decreto di archiviazione - relativo ad ipotesi di violazione della l. 22 aprile 1941 n. 633 - adottato dal giudice per le indagini preliminari in mancanza della notifica ad essa societa', che ne aveva formulato apposita istanza, della richiesta del p.m.). Cassazione penale sez. II, 27 settembre 1995, n. 3886 Riv. pen. economia 1997, 253 Non sono dovuti dalla Siae allo Stato gli interessi sulle giacenze medie delle riscossioni nelle more del loro versamento a termine di convenzione, in ordine ad esercizi, in cui e' verosimile che il trattenimento senza interesse delle somme incassate prima del termine stabilito per il versamento risultasse giustificato dai costi sostenuti per l'espletamento del servizio e quindi concorresse con gli aggi a determinare il generale equilibrio dell'assetto economico del rapporto, fatta salva la competenza del giudice di primo grado ad accertare definitivamente se gli interessi che risultano invece versati, corrispondano ad una riconduzione alla equita' del rapporto contrattuale. Corte Conti sez. riun., 19 novembre 1996, n. 72/A Riv. corte conti 1997,fasc. 1, 50 La pubblicazione di un catalogo contenente la riproduzione fotografica di opere d'arte inserite in una mostra e' idonea a fondare la pretesa della Siae di riscuotere i diritti di riproduzione spettanti agli autori, in quanto l'art. 13 l. n. 633 del 1941 non vieta solo la moltiplicazione di copie fisicamente identiche all'originale, ma protegge l'utilizzazione economica che puo' effettuare l'autore mediante qualunque altro tipo di moltiplicazione dell'opera in grado d'inserirsi nel mercato della riproduzione; ne' l'indicata riproduzione, allorche' sia integrale e non limitata a particolari delle opere medesime, quale che sia la scala adottata nella proporzione rispetto agli originali, integra alcune delle ipotesi di utilizzazione libera, previste, in via di eccezione al regime ordinario dell'esclusiva, dall'art. 70 della citata legge. Cassazione civile sez. I, 19 dicembre 1996, n. 11343 Giust. civ. 1997,I,1603 nota (ALBERTINI) Riv. dir. ind. 1997,II, 75 nota (CHIMIENTI) Dir. industriale 1997, 437 nota (MORRETTA) Foro it. 1997,I,2555 Giur. it. 1997,I,1,1194 nota (ACCORNERO) La cessione da parte dell'autore di un'opera protetta ai sensi della l. n. 633 del 1941 del diritto di riprodurre la propria opera su disco e di commercializzarla non comprende anche il diritto di radiodiffonderla, per il principio di indipendenza tra i vari tipi di utilizzazione economica (art. 19 e 61 l. n. 633 del 1941). E' pertanto necessario il consenso dell'autore in caso di radiodiffusione della sua opera mediante l'utilizzazione dei dischi in commercio. L'attestazione di credito proveniente dalla Siae ex art. 164 l.d.a. rappresenta prova sufficiente dell'ammontare del credito per diritti d'autore. Pretura Roma, 18 dicembre 1995 Dir. autore 1997, 512 La cessione da parte dell'autore del diritto di riprodurre la propria opera su disco o analogo supporto e di commercializzarla non comprende anche il diritto di radiodiffonderla per il principio di indipendenza tra i vari diritti di utilizzazione economica (art. 19 e 61 l. n. 633 del 1941). Pertanto, in caso di radiodiffusione di un'opera incisa su disco o analogo supporto, vengono in considerazione da un lato il diritto dell'autore dell'opera radiodiffusa ad autorizzare tale forma di utilizzazione e a percepire il relativo compenso (diritto esclusivo di diffondere ex art. 16 l.d.a.), dall'altro il diritto del produttore del supporto utilizzato nella radiodiffusione alla corresponsione di un compenso in quanto con la radiodiffusione si sfrutta il risultato della sua attivita' industriale (diritto connesso ex art. 72 l.d.a.). L'attestazione del credito del funzionario Siae designato dal legale rappresentante costituisce prova sufficiente per determinare la somma dovuta. Tribunale Roma, 29 aprile 1996 Dir. autore 1997, 506 Non sussiste il reato di abusiva riproduzione di prodotti fonografici di cui all'art. 1 l. n. 406 del 1981 nell'ipotesi di riproduzione di opere musicali altrui per radiodiffonderle senza il consenso dell'autore o della Siae in quanto l'art. 79 l. n. 633 del 1941 attribuisce all'esercente il servizio di radiodiffusione il diritto esclusivo di utilizzazione dei dischi fonografici o di altri apparecchi analoghi per nuove trasmissioni o nuove registrazioni. Corte appello Trento, 15 novembre 1995 Giust. pen. 1997,II, 199 nota (RIGHINI) La riproduzione di opere musicali altrui da utilizzare all'interno di un messaggio pubblicitario radiodiffuso senza il consenso dell'autore o della Siae viola il divieto di cui all'art. 1 l. n. 406 del 1981 essendo fatto a fini di lucro. Cassazione penale sez. III, 4 giugno 1996, n. 6941 Giust. pen. 1997,II, 198 nota (RIGHINI) Foro it. 1997,II, 780 Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 e' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti private radiofoniche o televisive - di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore e per esso della Siae; la disposizione indicata menziona la diffusione mediante altoparlante azionato in pubblico non per delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa rientra nella previsione normativa. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorsi con i quali si sosteneva invece che il reato di "diffusione di opere musicali" e' reato di impossibile commissione, perche' la radiodiffusione puo' avere per oggetto le esecuzioni, opere di artisti esecutori e diverse l'una dall'altra, mentre l'opera consistente in segni grafici non puo' essere diffusa, ma solo eseguita: equiparando la diffusione dell'esecuzione alla diffusione dell'opera si violerebbe l'art. 1 c.p.). Cassazione penale sez. III, 10 luglio 1995, n. 2735 Cass. pen. 1997,1118 (s.m.) Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 e' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti private radiofoniche o televisive - di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore e, per esso, della Siae; la disposizione indicata menziona la diffusione mediante altoparlante azionato in pubblico non per delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa rientra nella previsione normativa. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso con il quale si sosteneva che la diffusione dell'opera e' reato di impossibile commissione perche' l'opera musicale si diffonde con le stampe, mentre la radiodiffusione puo' avere per oggetto solo la esecuzione (opera di artisti esecutori), mentre l'opera consistente in segni grafici non puo' essere diffusa, ma solo eseguita). Cassazione penale sez. III, 12 dicembre 1995, n. 1607 Cass. pen. 1997,1116 (s.m.) Giust. pen. 1997,II, 42 Riv. trim. dir. pen. economia 1996,1402 (s.m.) Lo schema di regolamento diretto a regolare il concreto funzionamento del pubblico registro per la cinematografia presso la Siae - introdotto dall'art. 22 comma 4 d.l. 14 gennaio 1994 n. 26 conv. dalla l. 1 marzo 1994 n. 153 - nel disciplinare le ipotesi di annullamento o di cancellazione di una trascrizione (errore materiale o provvedimento dell'autorita' giudiziaria) deve chiarire se tale annullamento o cancellazione va disposto necessariamente su richiesta di parte ovvero possa essere disposto anche d'ufficio con correlato obbligo (in quest'ultimo caso) di darne comunicazione agli interessati. Consiglio Stato a. gen., 16 maggio 1996, n. 79 Cons. Stato 1997,I,1286 (s.m.) Lo schema di regolamento diretto a regolare il concreto funzionamento del pubblico registro per la cinematografia presso la Siae - introdotto dall'art. 22 comma 4 d.l. 14 gennaio 1994 n. 26 conv. dalla l. 1 marzo 1994 n. 153 - in sede di disciplina delle formalita' conseguenti alla esecuzione della trascrizione dell'atto e all'attestazione da rilasciarsi alla parte o alle parti che l'hanno richiesta, deve specificare se il termine minimo di 7 giorni per la richiesta restituzione a mano del duplo della nota di trascrizione rappresenta il termine massimo entro il quale il conservatore del pubblico registro e' obbligato a eseguire la trascrizione (nel qual caso va chiarito che il termine di 7 giorni e' il termine massimo entro il quale il conservatore deve eseguire la trascrizione, decorso il quale sorge il diritto del richiedente ad ottenere il duplo della nota di trascrizione con l'attestazione della avvenuta trascrizione ovvero con la indicazione dei motivi della mancata annotazione), ovvero se il termine si riferisce solo alla possibilita' di richiedere il rilascio del duplo della nota di trascrizione, restando al conservatore un ulteriore margine di tempo per eseguirla e quindi per soddisfare la richiesta (nel quale caso va stabilito il termine massimo entro il quale la trascrizione deve essere effettuata). Consiglio Stato a. gen., 16 maggio 1996, n. 79 Cons. Stato 1997,I,1286 (s.m.) Lo schema di regolamento diretto a disciplinare il concreto funzionamento del pubblico registro per la cinematografia presso la iae - introdotto dall'art. 22 comma 4 d.l. 14 gennaio 1994 n. 26 conv. dalla l. 1 marzo 1994 n. 153 - non puo', da un punto di vista logico, prevedere al contempo la tenuta del protocollo generale attraverso mezzi informatici e la vidimazione in ogni foglio a cura di un notaio o da parte del tribunale. Consiglio Stato a. gen., 16 maggio 1996, n. 79 Cons. Stato 1997,I,1286 (s.m.) Non potendo la graduazione delle trascrizioni essere affidata alla scelta discrezionale del funzionario preposto ovvero al caso, lo schema di regolamento teso a regolare il concreto funzionamento del pubblico registro per la cinematografia presso la Siae - introdotto dall'art. 22 comma 4 d.l. 14 gennaio 1994 n. 26 conv. dalla l. 1 marzo 1994 n. 153 - deve disciplinare, in sede di trascrizione degli atti inviati a mezzo posta e di relativa iscrizione con numero d'ordine successivo, l'ipotesi (dato che la posta viene spesso recapitata in unico contesto) di una possibile ricezione coeva di piu' domande di trascrizione. Consiglio Stato a. gen., 16 maggio 1996, n. 79 Cons. Stato 1997,I,1286 (s.m.) Lo schema di regolamento diretto a disciplinare il concreto funzionamento del pubblico registro per la cinematografia presso la iae - introdotto dall'art. 22 comma 4 d.l. 14 gennaio 1994 n. 26 conv. dalla l. 1 marzo 1994 - non deve prevedere, in sede di procedura di iscrizione dell'opera filmica e di modalita' di trascrizione degli atti che ad essa si riferiscono, deroghe all'obbligo di indicare nella nota di trascrizione degli atti da trascrivere la condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione testamentaria. Consiglio Stato a. gen., 16 maggio 1996, n. 79 Cons. Stato 1997,I,1286 (s.m.) E' legittima la sospensione della liquidazione di un conto per diritti d'autore ove risultino irregolarita' nella programmazione di brani musicali non eseguiti. Tribunale Roma, 11 giugno 1996 Dir. autore 1996, 430 Gli importi corrisposti per l'organizzazione di spettacoli musicali sono soggetti al pagamento dei diritti di autore e dell'imposta spettacoli. Non vi puo' essere dubbio che la misura percentuale del compenso da attribuire all'autore deve fare riferimento al complesso delle somme incassate dall'impresario in dipendenza dell'utilizzazione dell'opera. Tribunale Milano, 6 giugno 1996 Dir. autore 1996, 426 L'ammontare complessivo degli importi di diritto di autore ripartiti dalla Siae agli aventi diritto, in quanto rapportato all'elevato ammontare degli incassi per diritto di autore, sembra caratterizzare l'Italia per l'alto livello di protezione degli autori ed editori rispetto alla protezione accordata in altri Paesi europei. A tali elevati incassi devono corrispondere regole di ripartizione che garantiscano una effettiva tutela agli aventi diritto. I nuovi criteri di ripartizione comunicati dalla Siae, determinando un sensibile miglioramento della tutela effettiva accordata agli autori i cui brani musicali sono eseguiti nelle discoteche, possono giustificare i compensi richiesti dalla Siae. Garante concorr. mercato 28 luglio 1995, n. 3195 Dir. autore 1997, 48 nota (MARABINI) Lo schema di regolamento diretto a disciplinare il concreto funzionamento del pubblico registro per la cinematografia presso la iae - introdotto dall'art. 22 comma 4 d.l. 14 gennaio 1994 n. 26 conv. dalla l. 1 marzo 1994 - non deve prevedere, in sede di procedura di iscrizione dell'opera filmica e di modalita' di trascrizione degli atti che ad essa si riferiscono, deroghe all'obbligo di indicare nella nota di trascrizione degli atti da trascrivere la condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione testamentaria. Consiglio Stato a. gen., 16 maggio 1996, n. 79 Cons. Stato 1997,I,1286 (s.m.) E' legittima la sospensione della liquidazione di un conto per diritti d'autore ove risultino irregolarita' nella programmazione di brani musicali non eseguiti. Tribunale Roma, 11 giugno 1996 Dir. autore 1996, 430 Gli importi corrisposti per l'organizzazione di spettacoli musicali sono soggetti al pagamento dei diritti di autore e dell'imposta spettacoli. Non vi puo' essere dubbio che la misura percentuale del compenso da attribuire all'autore deve fare riferimento al complesso delle somme incassate dall'impresario in dipendenza dell'utilizzazione dell' opera. Tribunale Milano, 6 giugno 1996 Dir. autore 1996, 426 L'ammontare complessivo degli importi di diritto di autore ripartiti dalla Siae agli aventi diritto, in quanto rapportato all'elevato ammontare degli incassi per diritto di autore, sembra caratterizzare l'Italia per l' alto livello di protezione degli autori ed editori rispetto alla protezione accordata in altri Paesi europei. A tali elevati incassi devono corrispondere regole di ripartizione che garantiscano una effettiva tutela agli aventi diritto. I nuovi criteri di ripartizione comunicati dalla Siae, determinando un sensibile miglioramento della tutela effettiva accordata agli autori i cui brani musicali sono eseguiti nelle discoteche, possono giustificare i compensi richiesti dalla Siae. Garante concorr. mercato 28 luglio 1995, n. 3195 Dir. autore 1997, 48 nota (MARABINI) La Siae e' affidataria di interesse pubblico (protezione del diritto d' autore in occasione della rappresentazione e dell'utilizzazione in pubblico delle opere protette); si trova in posizione di monopolio legale e la esclusiva dell'attivita' e' a cio' funzionale; in virtu' della esclusiva "ex lege" l'ente detiene una posizione dominante sul relativo mercato nazionale. Un'impresa di tal fatta e' esentata ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge antitrust dal rispetto delle norme nazionali a tutela della concorrenza e del mercato solo qualora il comportamento oggetto di valutazione nella sua specifica manifestazione ed in rapporto alla concreta fattispecie di volta in volta esaminata, risulti l'unico comprovato e possibile mezzo per conseguire le finalita' istituzionali dell 'ente. Garante concorr. mercato 28 luglio 1995, n. 3195 Dir. autore 1997, 48 nota (MARABINI) La Siae quale entita' che esercita una attivita' economica (ossia l' intermediazione dei diritti d'autore, favorendo transazioni che comportano lo sfruttamento commerciale delle opere) e' impresa e, in quanto tale, indipendentemente dalla natura giuridica pubblica, e' soggetto rilevante per la normativa in materia di concorrenza. Garante concorr. mercato 28 luglio 1995, n. 3195 Dir. autore 1997, 48 nota (MARABINI) Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda con la quale la societa' italiana autori ed editori (Siae) chieda accertarsi che la propria gestione finanziaria non e' soggetta al controllo della Corte dei conti, trattandosi di controversia nella quale il predetto ente fa valere il proprio diritto soggettivo a non essere compreso nella sfera giuridica che gli appartiene e a non subire i controlli di cui agli art. 4 e 9 l. 21 marzo 1958 n. 259, non potendo la posizione dell'ente medesimo considerarsi degradata ad interesse legittimo solo perche' sussiste la possibilita' in astratto che esso rientri nell'ambito soggettivo di applicazione della citata legge. Cassazione civile sez. un., 9 agosto 1996, n. 7327 Dir. autore 1997, 35 E' infondata la q.l.c. dell'art. 3, comma 2, d.P.R. n. 640 del 1972, sotto il profilo che esso innoverebbe la disciplina anteriore (l. 26 novembre 1955 n. 1109), contro il disposto dell'art. 7, comma 2, n. 6, l. 9 ottobre 1971 n. 825, contenente la delega al Governo per la riforma tributaria, che prevedeva soltanto un intervento di armonizzazione con gli altri tributi e di razionalizzazione delle aliquote. Gia' nella precedente disciplina, infatti, esisteva la figura dell'"introito lordo totale", riguardo alla quale la stessa Corte di cassazione, a Sezioni unite, ha affermato il duplice principio che "debitore dell' imposta e' l'impresario" e che la predetta globalita' comprende "tutte e complessivamente le percezioni ottenute o presuntivamente ottenibili dall'impresario per ogni spettacolo o intrattenimento". Cassazione civile sez. I, 19 gennaio 1996, n. 428 GT Riv. giur. trib. 1997, 35 nota (GIOVANARDI) -Conforme- Cassazione civile sez. I, 19 gennaio 1996, n. 429 GT Riv. giur. trib. 1997, 32 nota (GIOVANARDI) E' punibile a titolo di tentativo di frode ex art. 4 n. 1, (ora lett. a) l. 7 agosto 1982 n. 516 la detenzione, in un ripiano sotto la cassa di una discoteca, di biglietti di ingresso gia' utilizzati, privi di matrice, consegnati ai clienti, consentendosi in tal modo l'evasione dell' i.v.a. e dei diritti Siae, in quanto, non restando le matrici a riprova della loro vendita, l'ammontare dell'incasso e il numero dei biglietti venduti nella serata non risultano determinabili in maniera reale. Cassazione penale sez. III, 4 aprile 1996, n. 3323 Dir. e prat. trib. 1997,II, 558 nota (ROMANELLI) La societa' italiana autori e editori (Siae) ha natura di ente pubblico che attende alla tutela economica e giuridica delle opere dell' ingegno e dei diritti connessi; deve pertanto ritenersi, ai sensi degli art. 91 c.p.p., ente esponenziale di detti interessi e quindi legittimata, come tale, a costituirsi parte civile in un processo penale e, comunque, ad operare a sollecitazione di un giudizio per violazione della normativa sul diritto di autore, giacche' a tali violazioni segue spesso un danno economico diretto. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto la legittimazione della Siae ad impugnare il decreto di archiviazione - relativo ad ipotesi di violazione della l. 22 aprile 1941 n. 633 - adottato dal giudice per le indagini preliminari in mancanza della notifica ad essa societa', che ne aveva formulato apposita istanza, della richiesta del p.m.). Cassazione penale sez. II, 27 settembre 1995, n. 3886 Cass. pen. 1997,1106 (s.m.) Riv. trim. dir. pen. economia 1996,1404 (s.m.) E' responsabile ed e' tenuto al risarcimento dei danni chi, senza consenso dell'avente diritto originario, autorizza la sostituzione della colonna musicale di un'opera cinematografica. Va rigettata la richiesta nei confronti della Siae di pagamento di diritti da questa accantonati in attesa della conclusione della controversia tra le parti. Tribunale Roma, 9 dicembre 1995 Dir. autore 1996, 258 I crediti per diritti d'autore dovuti per l'utilizzazione, nel corso di trattamenti danzanti, di opere musicali tutelate dalla Siae, devono essere ammessi al passivo per il competente grado privilegiato di cui all' art. 2751 bis n. 2 c.c., trattandosi di crediti fatti valere dall'ente per conto degli autori associati qualificabili come prestatori d'opera intellettuale. Risulta applicabile la compensazione ex art. 56 l. fall. tra i crediti insinuati e le somme versate dalla societa' fallita a titolo di deposito cauzionale. Tribunale Catania, 26 luglio 1993 Dir. autore 1996, 328 L'emissione e la consegna alla Siae di assegni per il pagamento di diritti d'autore poi risultati privi di provvista e protestati non configura, in mancanza di dimostrazione di concorde volonta' delle parti di estinguere l'obbligazione precedente, novazione oggettiva, con conseguente estinzione di tale precedente obbligazione, neanche in caso di rilascio di fatture emesse dalla Siae e quietanzate. In conseguenza, il credito permane per l'originario titolo di compensi per diritti d'autore e conserva il diritto al riconoscimento del privilegio. Tribunale Ravenna, 20 novembre 1992 Dir. autore 1996, 326 La pubblicazione di un catalogo contenente la riproduzione fotografica di opere d'arte inserite in una mostra e' idonea a fondare la pretesa della Siae di riscuotere i diritti di riproduzione spettanti agli autori, in quanto l'art. 13 della l. n. 633 del 1941 non vieta solo la moltiplicazione di copie fisicamente identiche all' originale, ma protegge la utilizzazione economica che puo' effettuare l'autore anche mediante qualunque altro tipo di moltiplicazione dell 'opera in grado d'inserirsi nel mercato della riproduzione, ne' l' indicata riproduzione, allorche' sia integrale e non limitata a particolari delle opere medesime, quale che sia la scala adottata nella proporzione rispetto agli originali, integra alcuna delle ipotesi di utilizzazione libera, previste in via di eccezione al regime ordinario dell'esclusiva dall'art. 70 della citata legge. Cassazione civile sez. I, 19 dicembre 1996, n. 11343 Giust. civ. Mass. 1996,1769 L'art. 1 l. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto di autore menziona le opere protette con disposizione esemplificativa e non tassativa, sicche' la protezione puo' estendersi anche ad opere diverse da quelle indicate. Per quanto concerne le videocassette riproducenti opere cinematografiche destinate alla messa in commercio, tale estensione e' avvenuta con legge, in quanto con l'art. 1 l. 27 marzo 1987, n. 121, in materia di distribuzione commerciale, e' stato voluto il controllo della Siae per contrastare il fenomeno della pirateria cinematografica allo scopo di garantire la trasparenza del mercato e la legittimita' della circolazione dei prodotti audiovisivi. Cassazione penale sez. III, 5 maggio 1995, n. 6469 Cass. pen. 1996,3445 (s.m.) L'autore di brani musicali deve essere ritenuto prestatore d'opera intellettuale, a prescindere dalla esistenza, o meno, di una preventiva commissione dell'opera da parte di soggetti terzi e della ripetuta utilizzazione dell'opera, essendo configurabile il prodotto dell' ingegno come bene a fruibilita' reiterata. I proventi derivanti dalla utilizzazione delle opere dell'ingegno rientrano quindi nella piu' ampia categoria a cui l'art. 2751 bis n. 2 c.c. riconosce natura di crediti privilegiati. Tale natura permane anche ove tali crediti vengano fatti valere dalla Siae, quale mandataria senza rappresentanza, in nome proprio, ma nell'interesse degli autori tutelati. Tribunale Grosseto, 30 aprile 1991 Dir. autore 1996, 245 Il contratto con cui si cedono i diritti di utilizzazione di un'opera musicale non e' assimilabile al contratto di edizione per le stampe e, pertanto, al primo non e' applicabile il termine ventennale previsto dall'art. 122 l. dir. autore. In tale contratto il corrispettivo spettante all'autore puo' essere determinato in una quota dei proventi relativi ai diritti di esecuzione e di riproduzione fenomeccanica percepiti dalla Siae sia in Italia che all'estero. Tribunale Milano, 6 febbraio 1995 Dir. autore 1996, 329 Il diritto esclusivo di radiodiffusione dell'opera tutelata dal diritto di autore riservato dalla legge all'autore (art. 16 l. dir. autore) va distinto dal diritto connesso del produttore fonografico al compenso ove il disco sia utilizzato in radio o televisione (art. 73 l. cit.). La Siae e' legittimata alla percezione dei compensi per diritto di autore, in caso di radiodiffusione dell'opera, sia che l'autore si sia riservato tale diritto, sia che lo abbia ceduto all'editore musicale. Tribunale Venezia, 12 aprile 1996 Dir. autore 1996, 333 Il reato di cui all'art. 171, comma 1, lett. b), della l. 22 aprile 1941 n. 633, e' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti private radiofoniche o televisive - di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore e per esso della Siae. La disposizione indicata menziona la diffusione mediante altoparlante azionato in pubblico non per delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa rientra nella previsione normativa. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorsi con i quali si sosteneva invece che il reato di "diffusione di opere musicali" e' reato di impossibile commissione, perche' la radiodiffusione puo' avere per oggetto le esecuzioni, opere di artisti esecutori e diverse l' una dall'altra, mentre l'opera consistente in segni grafici non puo' essere diffusa, ma solo eseguita: equiparando la diffusione dell'esecuzione alla diffusione dell'opera si violerebbe l'art. 1 c.p.). Cassazione penale sez. III, 10 luglio 1995, n. 2735 Giust. pen. 1996,II, 720 (s.m.) L'art. 1 l. 22 aprile 1941 n. 633, sul diritto di autore menziona le opere protette con disposizione esemplificativa e non tassativa, sicche' la protezione puo' estendersi anche ad opere diverse da quelle indicate. Per quanto concerne le videocassette riproducenti opere cinematografiche destinate alla messa in commercio, tale estensione e' avvenuta con legge, in quanto con l'art. 1 l. 27 marzo 1987 n. 121, in materia di distribuzione commerciale e' stato voluto il controllo della Siae per contrastare il fenomeno della pirateria cinematografica allo scopo di garantire la trasparenza del mercato e la legittimita' della circolazione dei prodotti audiovisivi. Cassazione penale sez. III, 5 maggio 1995, n. 6469 Riv. trim. dir. pen. economia 1996, 682 (s.m.) Il compenso dei diritti d'autore richiesti dalla Siae avviene in regime di monopolio comportando un effetto restrittivo sulla circolazione delle opere d'ingegno nel mercato unico e rientrando cosi' nell'ambito delle misure di effetto equivalente, vietate dall'art. 30 del trattato. Pretura Tivoli, 21 febbraio 1996 Riv. pen. 1996, 620 Ai fini della sussistenza del reato di vendita o noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche non contrassegnate dalla Siae, di cui all'art. 2 d.l. 26 gennaio 1987 n. 9 conv. nella l. 27 marzo 1987 n. 121, non e' richiesta la destinazione al circuito cinematografico o televisivo. Tanto si ricava dalla chiara dizione impiegata dal legislatore e dal manifesto obiettivo da lui perseguito, quale si ricava dai lavori preparatori, di combattere il diffuso abusivismo nella vendita e nel noleggio delle videocassette, a prescindere dall'ulteriore problema se le videocassette noleggiate o vendute riproducessero opere cinematografiche destinate o non al circuito cinematografico o televisivo. Cassazione penale sez. III, 20 maggio 1994 Riv. trim. dir. pen. economia 1996, 401 (s.m.) Cass. pen. 1996,3757 (s.m.) Risponde del reato p. e p. dall'art. 171 lett. b) della l. n. 633 del 1941, il gestore dei impianto radiofonico che abbia diffuso composizioni musicali registrate su dischi senza la preventiva autorizzazione dei loro autori, e per essi della Siae, che non puo' considerarsi autore delle opere trasmesse dall'emittente da lui gestita, stante l'inapplicabilita ' dell'art. 7 l. n. 633 del 1941 e dell'art. 11 d.lgs 16 novembre 1994 n. 685, finalizzato esclusivamente alla tutela delle emissioni originali, di cui l'imprenditore sia anche produttore, ne ' puo' ritenersi che l'eventuale cessione del diritto di riproduzione, o distribuzione comprenda anche quello di esecuzione pubblica o radiodiffusione Cassazione penale sez. III, 3 novembre 1995, n. 11943 Riv. pen. 1996, 186 La disposizione di cui all'art. 1 l. 20 luglio 1985 n. 400, che punisce l'abusiva duplicazione, riproduzione e vendita delle opere cinematografiche o televisive, tutela il diritto dell'autore, del produttore e quello della SIAE a percepire i proventi derivanti dall' utilizzazione economica delle opere dell'ingegno contro le illecite riproduzioni delle opere realizzate da terzi a fini commerciali; esula pertanto dall'oggetto penale l'interesse finanziario dello Stato. Tale non puo' infatti qualificarsi l'interesse economico della SIAE a percepire i proventi suddetti, giacche', pur essendo divenuta ente pubblico ed avendo anche assunto il compito di riscuotere diritti erariali sugli spettacoli e sui trattenimenti pubblici, la SIAE e' interessata quale soggetto passivo del reato in parola solo quale percettore di proventi privati. In altri termini la norma penale mira esclusivamente a tutelare i diritti privati derivanti dalla utilizzazione delle opere dell'ingegno, anche se in occasione di tale utilizzazione lo Stato riscuote entrate di carattere tributario; ne consegue, escluso il carattere finanziario del reato, che ai fatti commessi anteriormente alla data della sua efficacia e' applicabile l'amnistia di cui al d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75. Cassazione penale sez. III, 22 febbraio 1994 Cass. pen. 1996,1579 (s.m.) La legittimazione attiva della Siae in processi penali relativi ad abusiva riproduzione di opere tutelate va ammessa in relazione al reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), poiche' per la natura del reato le relative condotte sono produttive di danno per la Siae. La legittimazione va invece esclusa per le contestazioni relative al reato di ricettazione. Tribunale Bologna, 14 novembre 1995 Dir. autore 1996, 123 nota (GUIDO) La Siae ha natura di ente pubblico economico ed esercita un'attivita' imprenditoriale, intrattenendo rapporti di mandato con gli autori ed editori che ritengono di avvalersi della sua opera. Consiglio Stato sez. VI, 1 marzo 1996, n. 297 Cons. Stato 1996,I, 450 (s.m.) Giur. it. 1996,III,1, 408 Cons. Stato 1996,II,1843 nota (BALDANZA) L'applicabilita', in linea di principio, dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. al credito per diritti d'autore, fatti valere dalla Siae, e' pacifica e si basa sulla non contestabile qualificabilita' dell'autore come prestatore d'opera intellettuale. La riconoscibilita' del privilegio sussiste anche per le utilizzazioni dell'opera non concomitanti alla sua creazione. Tribunale Savona, 28 maggio 1991 Dir. autore 1996, 246 La Siae, quale sostituto processuale ex art. 81 c.p.c. degli autori tutelati, e' legittimata a far valere il diritto di credito degli stessi per le utilizzazioni delle composizioni musicali dai medesimi create. A tale credito deve essere riconosciuta natura privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c. Tribunale Alessandria, 16 marzo 1991 Dir. autore 1996, 243 L'opera filmica a contenuto osceno, che puo' avere il nullaosta alla proiezione in pubblico con limitazione per i minori e che comunque e' proiettata nelle sale cosiddette "a luci rosse" e' anch'essa protetta dal diritto di autore e soggetta al controllo della Siae sulla sua diffusione. (Fattispecie relativa a detenzione in esercizio commerciale per la vendita e il noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche dal contenuto pornografico prive di contrassegno Siae). Cassazione penale sez. III, 5 maggio 1995, n. 6469 Riv. trim. dir. pen. economia 1996, 682 (s.m.) Cass. pen. 1996,3445 (s.m.) In tema di tutela delle opere dell'ingegno, alla Siae spetta, in via esclusiva, l'attivita' di intermediazione per l'utilizzazione economica delle stesse, mediante la percezione dei proventi derivanti dalla relativa utilizzazione. Pertanto, ai fini della costituzione di parte civile, la Siae non e' tenuta alla specifica dimostrazione della sussistenza del titolo risarcitorio, ove sia stata accertata l'abusiva riproduzione dell'opera. (Fattispecie relativa alla detenzione, a fine di vendita, di musicassette abusivamente riprodotte, prive del contrassegno Siae). Cassazione penale sez. III, 24 aprile 1995, n. 6895 Cass. pen. 1996,3446 (s.m.) Riv. trim. dir. pen. economia 1996, 399 (s.m.) Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda con la quale la Societa' Italiana Autori ed Editori (Siae) chieda accertarsi che la propria gestione finanziaria non e' soggetta al controllo della Corte dei Conti, trattandosi di controversia nella quale il predetto ente fa valere il proprio diritto soggettivo a non essere compreso nella sfera giuridica che gli appartiene e a non subire i controlli di cui agli art. 4 e 9 l. 21 marzo 1958 n. 259, non potendo la posizione dell'ente medesimo considerarsi degradata ad interesse legittimo solo perche' sussiste la possibilita' in astratto che esso rientri nell'ambito soggettivo di applicazione della citata legge. Cassazione civile sez. un., 9 agosto 1996, n. 7327 Giust. civ. Mass. 1996,1140 Riv. corte conti 1996,fasc. 4, 253 Giust. civ. 1996,I,3193 nota (TRIPALDI) Integra il delitto di cui all'art. 470 c.p. (vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione) la fraudolenta utilizzazione di una riproduzione fotografica di un contrassegno originale. (Fattispecie relativa alla vendita di videocassette recanti sul frontespizio la riproduzione fotografica del contrassegno della Siae). Cassazione penale sez. V, 16 febbraio 1995, n. 3998 Cass. pen. 1996,1843 (s.m.) Riv. trim. dir. pen. economia 1996, 399 (s.m.) Riv. polizia 1996, 801 Giust. pen. 1996,II, 371 (s.m.) A norma dell'art. 74 c.p.p., la S.I.A.E. (Societa' Italiana Autori ed Editori), quale ente statutariamente deputato alla tutela delle opere dell' ingegno e dei diritti connessi, e' legittimata a costituirsi parte civile solo in relazione alla messa in commercio di cassette illecitamente riprodotte, in violazione dell'art. 1 della l. 20 luglio 1985, n. 400 (che contiene norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche), non anche in relazione al delitto di ricettazione, che lede solo gli interessi patrimoniali individuali delle singole vittime del reato presupposto. Cassazione penale sez. III, 2 luglio 1993 Cass. pen. 1996,1906 (s.m.) Non sussiste il diritto di accesso ai cataloghi e ai repertori conservati dalla Siae da parte di una societa' titolare di diritti patrimoniali su opere musicali ricomprese in detti cataloghi, non avendo questi natura di atti di organizzazione della Siae stessa. Consiglio Stato sez. VI, 1 marzo 1996, n. 297 Cons. Stato 1996,I, 450 (s.m.) Giur. it. 1996,III,1, 408 Cons. Stato 1996,II,1843 nota (BALDANZA) In tema di diffusione di opere musicali senza autorizzazione SIAE, i videoclips, pur partecipando di caratteri propri delle opere cinematografiche e delle incisioni musicali, per la loro originalita' si distinguono dalle stesse e, a differenza dal lavoro cinematografico, la composizione musicale ha gia' - in genere - un proprio mercato, mentre non sussiste una autonomia dell'apparato visivo, funzionale rispetto al primo; la diffusione televisiva costituisce, poi, un supporto importante per il successo del brano musicale e da' origine ad un prodotto nuovo proprio in forza delle immagini, con la conseguenza che la loro riproduzione e diffusione senza autorizzazione non integra estremi di reato (nella specie art. 171 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 ed art. 1 e 2 l. 29 luglio 1981 n. 406). Cassazione penale sez. III, 11 giugno 1993 Dir. autore 1995, 306 (s.m.) Ai fini della sostituzione della musica originale della colonna sonora di un'opera cinematografica e' necessario il consenso da parte del titolare dei diritti sulla detta opera (nella specie, produttore straniero o distributore per l'Italia). La semplice dichiarazione alla Siae della colonna musicale di un film risonorizzato non e' sufficiente ai fini del pagamento dei diritti di autore (in relazione alla proiezione del film) se non risulti che la musica sia stata effettivamente eseguita nella proiezione del film. Tribunale Roma, 10 luglio 1995 Dir. autore 1995, 612 Il credito per risarcimento danni da utilizzazione (nella specie, radiodiffusione) illecita di opera protetta dal diritto di autore, credito risultante da attestato Siae in quanto credito di valore, va rivalutato. Cassazione civile sez. I, 6 maggio 1995, n. 4981 Dir. autore 1995, 439 La diffusione attraverso la radio e la televisione di opere musicali incise su supporto meccanico senza il consenso dell'autore e, per esso, della S.I.A.E. configura il reato di cui all'art. 171 lett. b) legge n. 633 del 1941. La distinzione tra opere ed "esecuzione di opere" e' del tutto irrilevante ai fini della configurazione del reato di diffusione abusiva. L'art. 16 legge n. 633 del 1941 definisce il concetto di diffusione comprendendovi anche la "radiodiffusione" intesa come uno dei mezzi di diffusione a distanza dell'opera dell'ingegno. Il requisito della "pubblicita'" richiamato dall'art. 15 legge n. 633 del 1941 si riferisce unicamente ai casi di recitazione, esecuzione, rappresentazione, e non anche a quelli di diffusione e radiodiffusione. Il regime speciale di deroga al consenso di cui agli art. 52-55 e 60 legge n. 633 del 1941 e' previsto esclusivamente a favore dell'ente pubblico esercente il diritto di diffusione e non si estende alle emittenti private. Corte appello Genova, 7 dicembre 1994 Dir. autore 1995, 294 La radiodiffusione, dal vivo o mediante disco, di opere tutelate dalla Siae (repertorio italiano e repertorio straniero rappresentato dalla Siae in forza di accordi con societa' di autori degli altri paesi) costituisce illecito civile e penale se effettuata in difetto di autorizzazione e con diniego di corresponsione del dovuto compenso. Tribunale Bolzano, 3 maggio 1994 Dir. autore 1995, 260 In tema di tutela del diritto di autore, essendo il diritto di riprodurre l'opera su apparecchio meccanico e quello di radiodiffondere separati e distinti, e' punibile anche la sola violazione di quest'ultimo. Pertanto e' configurabile il reato di cui all' art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 nell'ipotesi di diffusione, dagli studi di emittenti private radiofoniche o televisive, di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore o, per esso, della Siae. Tribunale Bologna, 10 febbraio 1995 Cass. pen. 1995,3537 nota (PALLADINO) Ai fini della sussistenza del reato di vendita o noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche non contrassegnate dalla Siae, di cui all'art. 2 del d.l. 26 gennaio 1987, n. 9 convertito nella l. 27 marzo 1987, n. 121, non e' richiesta la destinazione al circuito cinematografico o televisivo. Tanto si ricava dalla chiara dizione impiegata dal legislatore e dal manifesto obiettivo da lui perseguito, quale si ricava dai lavori preparatori, di combattere il diffuso abusivismo della vendita e del noleggio delle videocassette, a prescindere dall'ulteriore problema se le videocassette noleggiate o vendute riproducessero opere cinematografiche destinate o non al circuito cinematografico o televisivo. Cassazione penale sez. III, 20 maggio 1994 Riv. pen. 1995,1197 Giust. pen. 1995,II, 582 (s.m.) L'art. 2 d.l. 26 gennaio 1987, n. 9, convertito in l. 27 marzo 1987, n. 121, stabilisce che la vendita o il noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche, non contrassegnate dalla S.I.A.E. ai sensi della l. 22 aprile 1941, n. 633, sono assoggettati alle norme della l. 20 luglio 1985, n. 400. Pertanto le sanzioni penali in quest'ultima contenute sono estese alla riproduzione o alla duplicazione di dette videocassette, anche se effettuate in modo "non abusivo", ma senza il contrassegno S.I.A.E.. Cassazione penale sez. III, 16 giugno 1994 Cass. pen. 1995,3054 (s.m.) Mass. pen. cass. 1995,fasc. 11, 95 In caso di vendita o di noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche senza il contrassegno S.I.A.E., e' irrilevante la caduta dell'opera in pubblico dominio. L'art. 2 l. 27 marzo 1987, n. 121 dispone, introducendo un reato del tutto nuovo, che tali condotte sono assoggettate alle disposizioni della l. 20 luglio 1985, n. 400 e detto riferimento ha efficacia solo quoad poenam e non quoad delictum; tale disciplina ha la funzione non gia' di garantire il pagamento dei c.d. diritti d' autore, in relazione al quale l'attivita' illecita e' prevista come diverso reato dall'art. 1 predetta l. n. 400 del 1985, bensi' quella di tutelare l'acquirente ed il noleggiante del prodotto sia in riferimento alla genuinita' dell'opera sia alla legittimita' della provenienza. Cassazione penale sez. IV, 2 dicembre 1993 Cass. pen. 1995,2258 (s.m.) Giust. pen. 1994,II, 469 -Conforme- Cassazione penale sez. III, 17 febbraio 1993 Cass. pen. 1995, 154 (s.m.) In tema di diffusione di opere musicali senza autorizzazione SIAE, i videoclips, pur partecipando di caratteri propri delle opere cinematografiche e delle incisioni musicali, per la loro originalita' si distinguono dalle stesse. A differenza del lavoro cinematografico, la composizione musicale ha gia' - in genere - un proprio mercato, mentre non sussiste una autonomia dell'apparato visivo, funzionale rispetto al primo. La diffusione televisiva costituisce poi un supporto importante per il successo del brano musicale e da' origine ad un prodotto nuovo proprio in forza delle immagini. La loro riproduzione e diffusione senza autorizzazione non integra estremi di reato (nella specie art. 171 lett. b) l. 22 aprile 1941, n. 633 ed artt. 1 e 2 l. 29 luglio 1981 n. 406). Non sono applicabili i criteri analogici, espressamente richiamati negli artt. 2 e 3 della citata legge n. 633 del 1941, poiche' questa previsione si riferisce unicamente ai rapporti patrimoniali tra le parti, ma non puo' comportare un ampliamento del contenuto della disposizione penale. Cassazione penale sez. III, 11 giugno 1993 Cass. pen. 1995, 155 (s.m.) Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941, n. 633 e ' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti private radiofoniche o televisive - di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore o, per esso, della SIAE. Infatti la disposizione citata menziona l'ipotesi della radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico non per delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa rientra nella previsione normativa. Cassazione penale sez. III, 3 novembre 1992 Cass. pen. 1995, 152 (s.m.) Le norme che prevedono l'esercizio di funzioni amministrative connesse alla registrazione di opere letterarie non sono preordinate solo alla tutela degli interessi degli autori e dei concessionari dei relativi diritti ma, piu' in generale, all'interesse pubblico ad una corretta ed adeguata pubblicita' delle opere medesime; pertanto, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia inerente al diniego di registrazione di pubblicazioni nel rispetto delle modalita' di cui alla l. 22 aprile 1941 n. 633. T.A.R. Lazio sez. I, 27 dicembre 1993, n. 1827 Dir. autore 1995, 322 La societa' italiana degli autori ed editori, oltre alla attivita' di intermediazione per uniformare e razionalizzare l'utilizzazione economica del diritto di autore, attua anche la tutela del diritto medesimo e puo' assumere attivita' di accertamento e riscossione di tributi. Consiglio Stato sez. VI, 19 gennaio 1995, n. 41 Dir. autore 1995, 307 La disciplina legislativa vigente in tema di rilascio di contrassegni da parte Siae per la tutela delle opere su supporti sonori o audiovisivi attribuisce alla Siae poteri di preventiva, seppur sommaria, istruttoria, prima del rilascio del contrassegno. Per le opere cinematografiche, non affidate alla diretta protezione della Siae (come, invece, le opere musicali), l'istruttoria puo' effettuarsi sulla base di idonea documentazione o di dichiarazione di responsabilita'. Tribunale Roma, 29 maggio 1995 Dir. autore 1995, 604 L'art. 2 d.l. 26 gennaio 1987 n. 9 convertito nella l. 27 marzo 1987 n. 121, attribuisce alla Siae, rispetto al rilascio del contrassegno per videocassette riproducenti opere cinematografiche, poteri di preventiva, ancorche' sommaria, istruttoria (da effettuarsi, evidentemente, sulla base della esibizione, da parte degli interessati, di idonea documentazione o di una dichiarazione di responsabilita', trattandosi di opere, come esattamente quelle cinematografiche, non affidate alla tutela diretta della medesima Siae), cosicche' appare del tutto giustificato il rifiuto opposto, come nella specie, al rilascio dei contrassegni la' dove non sia accertato, ma risulti anzi apertamente contestato, il diritto della parte richiedente. Tribunale Roma, 17 febbraio 1995 Dir. autore 1995, 591 L'autore di un'opera protetta dal diritto di autore allorquando ne autorizza la riproduzione su disco e la relativa commercializzazione non si spoglia, per cio', degli altri diritti esclusivi che la legge gli riconosce e, tra essi, il diritto di radiodiffusione, per il principio di indipendenza tra i vari diritti. Corte appello Venezia, 25 novembre 1994 Dir. autore 1995, 559 La Siae non e' tenuta ad esibire o far consultare il repertorio delle opere da essa tutelate non esistendo alcuna norma che la obblighi in proposito ne' a tenere un registro pubblico di tali opere. Corte appello Venezia, 25 novembre 1994 Dir. autore 1995, 559 Il diniego della Siae di accettare in tutela un'opera, in quanto carente di elementi richiesti perche' formi oggetto di diritto di autore, non e' qualificabile come atto amministrativo, ed e' sottoposto alla giurisdizione del giudice ordinario, in caso di controversia. Cassazione civile sez. un., 28 ottobre 1994, n. 8880 Dir. autore 1995, 557 Dall'annullamento delle norme statutarie della Siae concernenti l' elezione delle commissioni di sezione deriva la caducazione "ex tunc" degli organi nominati in base alle norme annullate, delle relative delibere da questi adottate e dei provvedimenti adottati sulla base di quelle stesse delibere, stante il rapporto di necessaria conseguenzialita' fra gli atti annullati e quelli emanati su tale unico presupposto e, quindi, l'automatica caducazione di questi ultimi come ulteriore effetto dei primi. Consiglio Stato sez. VI, 27 ottobre 1994, n. 1571 Giust. civ. 1995,I, 846 Giur. it. 1995,III,1, 118 A norma dell'art. 74 c.p.p., la Siae (Societa' italiana autori ed editori), quale ente statutariamente deputato alla tutela delle opere dell' ingegno e dei diritti connessi, e' legittimata a costituirsi parte civile solo in relazione alla messa in commercio di cassette illecitamente riprodotte, in violazione dell'art. 1 della l. 20 luglio 1985 n. 400 (che contiene norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche), non anche in relazione al delitto di ricettazione, che lede solo gli interessi patrimoniali individuali delle singole vittime del reato presupposto. Cassazione penale sez. III, 2 luglio 1993 Mass. pen. cass. 1994,fasc. 2, 103 Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge n. 93 del 1992, in relazione ai principi della costituzione e, in particolare, al suo art. 3. La norma della legge n. 93 del 1992 neppure e' incompatibile con il trattato comunitario, tenuto conto del disposto dell'art. 36 di esso. Tribunale Milano, 19 giugno 1995 Dir. autore 1995, 454 La legittimazione della Siae ad agire in giudizio a difesa del diritto sulla copia privata si riconnette al potere-dovere di riscossione, attribuito all'ente dalla legge n. 93 del 1992 art. 3. La funzione di stampo pubblicistico assegnata alla Siae nella riscossione del compenso non fa che affermare la legittimita' di iniziative dell'ente volte a razionalizzare la raccolta del prelievo attraverso la fissazione di prassi comportamentali uniformi a tutela, in definitiva, degli stessi obbligati, o, per lo meno, dell'esigenza di pari trattamento dei medesimi. Tribunale Milano, 19 giugno 1995 Dir. autore 1995, 454 Concorrono a realizzare il notevole incremento delle dimensioni della gestione patrimoniale della Siae l'ingente massa dei titoli bancari e postali, cui sono direttamente ricollegabili la maggior parte dei proventi patrimoniali (interessi attivi) iscritti a bilancio, il progressivo incremento degli immobili di proprieta', il cui acquisto, favorito anche dalla elevata liquidita' della gestione, risulta, peraltro, in gran parte, giustificato da esigenze di funzionalita' delle sedi periferiche. Corte Conti sez. con. Enti, 28 gennaio 1994, n. 56 Riv. corte conti 1994,fasc. 6, 62 (s.m.) Foro amm. 1995,1752 (s.m.) Negli esercizi di riferimento ha contribuito ad un elevato grado di efficienza della situazione economico-gestionale della Siae il considerevole incremento degli incassi pressoche' riscontrabili in tutti i settori amministrativi, principalmente nel servizio di riscossione svolto per conto dello Stato e della regione siciliana il cui andamento e' stato favorevolmente influenzato dall'aumento di talune aliquote di imposta e da una piu' capillare organizzazione del servizio. Corte Conti sez. con. Enti, 28 gennaio 1994, n. 56 Riv. corte conti 1994,fasc. 6, 62 (s.m.) Foro amm. 1995,1752 (s.m.) Contrasta con l'art. 1 del decreto presidenziale di scioglimento degli organi della Siae il mantenimento in servizio del direttore generale, oltre il limite massimo di eta' previsto dal regolamento, non solo quale dipendente, ma anche come organo societario giacche' tale disposizione, nello statuire la cessazione delle rispettive funzioni di tutti gli organi di cui agli art. 30 e 58 dello statuto, non puo' non aver investito anche il direttore generale, espressamente contemplato tra gli organi dalla prima delle citate norme statutarie. Corte Conti sez. con. Enti, 28 gennaio 1994, n. 56 Riv. corte conti 1994,fasc. 6, 62 (s.m.) Foro amm. 1995,1752 (s.m.) L'esecuzione della sentenza n. 97 del 1992 del Consiglio di Stato che ha annullato le norme statutarie della Siae per la nomina delle commissioni di sezione e talune norme del regolamento del fondo di solidarieta' tra soci, in quanto inique e discriminatorie tra la categoria dei soci, da una parte, e quella degli iscritti dall'altra, esclusa da ogni responsabilita' gestoria, oltre che dal diritto di elettorato attivo e passivo, postula l'attuazione di un nuovo assetto statutario che tenga conto dell'esigenza di evitare, non solo, ogni discriminazione tra gli aderenti al sodalizio, assicurando una piu' ampia partecipazione della base associativa alle vicende gestorie di maggior rilievo nella vita dell'ente, ma altresi', ogni soluzione non coerente con la natura pubblicistica della Siae. Corte Conti sez. con. Enti, 28 gennaio 1994, n. 56 Riv. corte conti 1994,fasc. 6, 62 (s.m.) Foro amm. 1995,1752 (s.m.) L'esclusione della Siae, individuata dal Cipe tra gli enti pubblici da privatizzare, dalle procedure di trasformazione in S.p.A., necessita di apposito provvedimento legislativo che escluda dalla procedura in parola gli enti che non perseguano fini di lucro essendo incontestabile la natura di ente pubblico da riconoscere alla societa' in quanto direttamente discendente dall'E.I.D.A. - Ente italiano per il diritto d 'autore - qualificato come ente di diritto pubblico dal r.d. 24 agosto 1942 n. 1799 di approvazione dello statuto la cui denominazione fu modificata in Societa' italiana autori ed editori con d.l. 20 luglio 1945 n. 433. Corte Conti sez. con. Enti, 28 gennaio 1994, n. 56 Riv. corte conti 1994,fasc. 6, 62 (s.m.) Foro amm. 1995,1752 (s.m.) Il richiamato modulo di controllo, che costituisce momento propedeutico al controllo del parlamento, trova fondamento e giustificazione nella natura di ente economico della Siae, nella crescente incidenza degli introiti direttamente correlati agli incassi da accertamento e riscossione di tributi erariali costituenti forme di sovvenzioni indirette, nella necessita' di una costante verifica che i fini pubblici connessi all'ente siano effettivamente perseguiti e che le risorse, acquisite nell'attivita' gestoria, siano impiegate in conformita' all'ordinamento vigente e nelle esigenze di trasparenza ed imparzialita' caratterizzanti l'attivita' di gestione di qualunque ente pubblico. Corte Conti sez. con. Enti, 28 gennaio 1994, n. 56 Riv. corte conti 1994,fasc. 6, 62 (s.m.) Foro amm. 1995,1752 (s.m.) La persistente contestazione operata dalla Siae in ordine al proprio assoggettamento al controllo della Corte dei conti rende indilazionabile l'adozione di un provvedimento legislativo che, da una parte, elimini ogni residua perplessita' dell'ente circa la sussistenza di detto controllo e, dall'altra, assimili le procedure del controllo a quelle degli enti controllati secondo il modulo previsto dall'art. 12 della legge n. 259 del 1958 che consente l'accesso diretto del magistrato delegato al controllo alla documentazione contabile dell'ente. Corte Conti sez. con. Enti, 28 gennaio 1994, n. 56 Riv. corte conti 1994,fasc. 6, 62 (s.m.) Foro amm. 1995,1752 (s.m.) E' manifestamente infondata, avuto riguardo agli art. 2, 3 e 96 cost., la questione di legittimita' costituzionale della l. 22 aprile 1941 n. 633 art. 180, che ha trasformato autoritativamente la Siae in ente pubblico. Cassazione civile sez. un., 15 luglio 1993, n. 7841 Giur. it. 1995,I,1, 510 La posizione dell'iscritto alla Siae che chiede l'annullamento della disciplina statutaria e regolamentare non e' riconducibile al mero rapporto contrattuale, vantando l'iscritto una posizione soggettiva di interesse legittimo meritevole di tutela in relazione al modo di esplicarsi, tramite atti amministrativi generali e regolamentari, delle vicende interne della societa'. Consiglio Stato sez. VI, 27 ottobre 1994, n. 1571 Giust. civ. 1995,I, 846 Giur. it. 1995,III,1, 118 E' competente il giudice amministrativo a conoscere della impugnativa delle delibere del presidente della Siae modificative delle norme relative al riparto dei proventi della sezione musica; infatti, tale impugnativa e' diretta in primo luogo all'annullamento di atti a contenuto generale e regolamentare, immediatamente lesivi per quanto riguarda la discriminazione tra soci e iscritti nella determinazione della quota di riparto sui proventi per diritti d'autore, rivestendo invece i singoli atti di ripartizione carattere meramente conseguenziale. Consiglio Stato sez. VI, 27 ottobre 1994, n. 1571 Giust. civ. 1995,I, 846 Giur. it. 1995,III,1, 118 E' opera dell'ingegno di carattere creativo, tutelato quale diritto d' autore dagli art. 2575 ss. c.c. e dalla l. 22 aprile 1941 n. 733, la redazione del progetto unitario artistico-produttivo e dei dialoghi e del copione delle trasmissioni televisive relativi allo spettacolo del festival della canzone italiana. Pertanto, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia insorta tra coloro che si assumono autori e la SIAE in ordine al diniego, da parte della seconda, delle funzioni attribuitele dagli art. 180 ss. della citata legge. Cassazione civile sez. un., 28 ottobre 1994, n. 8880 Giust. civ. 1995,I, 408 La Siae ha natura di ente pubblico economico; qualora dunque un iscritto ordinario assuma illegittima la normativa statutaria avente quali destinatari i soci, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione dell'a.g.o., inerendo direttamente i provvedimenti generali adottati dall 'ente pubblico nell'esercizio dei propri poteri di autorganizzazione; pertanto rientra nella giurisdizione generale del giudice amministrativo di conoscere della legittimita' dello statuto della Siae e del regolamento del fondo di previdenza, nella parte in cui escludono gli iscritti ordinari dall'elettorato attivo e passivo in seno agli organi sociali, nonche' dal beneficio del trattamento previdenziale. Cassazione civile sez. un., 15 luglio 1993, n. 7841 Giur. it. 1995,I,1, 510 A norma dell'art. 74 c.p.p., la Siae (Societa' italiana autori ed editori), quale ente statutariamente deputato alla tutela delle opere dell' ingegno e dei diritti connessi, e' legittimata a costituirsi parte civile solo in relazione alla messa in commercio di cassette illecitamente riprodotte, in violazione dell'art. 1 della l. 20 luglio 1985 n. 400 (che contiene norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche), non anche in relazione al delitto di ricettazione, che lede solo gli interessi patrimoniali individuali delle singole vittime del reato presupposto. Cassazione penale sez. III, 2 luglio 1993 Mass. pen. cass. 1994,fasc. 2, 103 Ai fini della punibilita' del commercio di videocassette abusivamente duplicate, l'applicazione della legge n. 400 del 1985 e della successiva legge n. 121 del 1987, che rispettivamente sanzionano la riproduzione abusiva di opere cinematografiche (della quale la mancanza del contrassegno Siae puo' costituire un indizio probatorio) e la commercializzazione di videocassette non recanti il contrassegno Siae (che costituisce elemento materiale del reato), e' necessario che le opere originali siano destinate al circuito pubblico cinematografico e televisivo, costituendo la ragione dell'intervento penale attuato con le leggi predette la possibilita' di utilizzazione pubblica della creazione filmata. (Nella fattispecie il prevenuto, che commerciava videocassette sulla cui copertina il bollino Siae risultava fotografato, e' stato altresi' ritenuto responsabile del delitto di falso, ravvisato nell' attivita' di fotocopiatura dell'originale). Corte appello Torino, 20 aprile 1994 Riv. pen. 1994, 909 Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941 n. 633 e ' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti private radiofoniche o televisive - di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell'autore o, per esso, della Siae. Infatti la disposizione citata menziona l'ipotesi della radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico non per delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisione che essa rientra nella previsione normativa. Cassazione penale sez. III, 3 novembre 1993 Mass. pen. cass. 1993,fasc. 11, 50 Il reato di cui all'art. 2 d.l. 26 gennaio 1987 n. 9, convertito nella l. 27 marzo 1987 n. 121, incrimina chi vende o noleggia videocassette riproducenti opere filmiche senza il contrassegno Siae indipendentemente dal fatto che l'opera sia caduta in pubblico dominio e, quindi, non siano dovuti diritti d'autore, all'esclusivo fine fi garantire il controllo e la trasparenza del mercato e la legittimita' della circolazione del prodotto audiovisivo. Il rinvio che l'indicata legge fa alle disposizioni relative alla cosiddetta pirateria cinematografica, cioe ' alla abusiva duplicazione di opere filmiche di cui alla l. 20 luglio 1985 n. 400, deve essere inteso "quoad poenam", cioe' al complesso delle disposizioni sanzionatorie, e non "quoad delictum". Cassazione penale sez. III, 17 febbraio 1993 Mass. pen. cass. 1993,fasc. 11, 13 La radiodiffusione, non autorizzata dall'autore o dalla Siae, di opere protette da parte di emittenti radio non integra reato qualora, in virtu' dell'assoluzione con sentenza passata in giudicato dell'imputata per episodi analoghi, sia da escludere la sussistenza del dolo richiesto per il perfezionamento di tale delitto. Pretura Trento, 21 maggio 1993 Foro it. 1994,II, 55 Il reato di cui all'art. 171 comma 1 lett. b) l. 22 aprile 1941, n. 633 e ' configurabile nell'ipotesi di diffusione - dagli studi di emittenti private radiofoniche o televisive - di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto necessario, senza il consenso dell'autore e per esso della S.I.A.E.; infatti la disposizione indicata menziona la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico non per delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa rientra nella previsione normativa. Cassazione penale sez. III, 17 dicembre 1992 Cass. pen. 1994,1335 (s.m.) Mass. pen. cass. 1993,fasc. 9, -Conforme- Cassazione penale sez. III, 17 giugno 1992 Giur. it. 1994,II, 222 Le ordinanze con le quali il presidente della Siae, sentita la commissione della competente sezione, dispone la ripartizione dei proventi per diritti d'autore riguardanti (nella specie) opere musicali eseguite dal vivo, hanno natura regolamentare. L' impugnazione delle stesse deliberazioni, pertanto, per vizi di legittimita' e' volta alla tutela di interessi legittimi, in applicazione della l. 22 aprile 1941 n. 633 art. 180. Consiglio Stato sez. VI, 27 ottobre 1994, n. 1571 Foro amm. 1994,fasc. 10 Cons. Stato 1994,I,1415 La legislazione sul diritto d'autore, essenzialmente ancorata alla l. 22 aprile 1941 n. 633 e al suo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 18 maggio 1942 n. 1369, si appalesa inadeguata ed ha bisogno di un notevole aggiornamento, anche in conseguenza di alcune decisioni dei giudici amministrativi che hanno travolto l'assetto statutario dell'ente; pertanto, si rende necessario ed urgente un intervento del legislatore per dare alla societa' italiana autori ed editori un nuovo assetto, che tenga conto dell'esigenza di evitare non solo ogni discriminazione tra gli aderenti al sodalizio, assicurando una partecipazione effettiva di tutti, sia pure in forma necessariamente graduale, alla gestione dello stesso, ma altresi' ogni soluzione non coerente con la vocazione pubblicistica della societa'. Corte Conti sez. con. Enti, 21 dicembre 1993, n. 56 Cons. Stato 1994,II,1004 (s.m.) L'art. 37 d.P.R. n. 640 del 1972 attribuisce anche agli accertatori Siae, muniti di speciale tessera di riconoscimento, la competenza per l' accertamento e la definizione delle violazioni alla normativa concernente le imposte sugli spettacoli. Ne consegue che e' indubbia la qualita' di pubblici ufficiali degli stessi. Corte appello Catanzaro, 18 marzo 1993 Dir. autore 1994, 122 Le funzioni dell'agente Siae non si esauriscono nel compito di garantire la percezione dei diritti spettanti agli autori, ma sono rivolte ad assicurare la percezione dei diritti che competono all' erario, con attivita' di controllo e di contestazione d' infrazioni. Ne deriva che lo stesso puo' essere considerato persona incaricata di pubblico servizio e quindi vero e proprio pubblico ufficiale. Cassazione penale sez. VI, 28 aprile 1993 Dir. autore 1994, 120 La necessita' di includere nel collegio dei revisori della Siae (Societa' italiana autori e editori) un magistrato della corte dei conti trova la propria fonte di legge nel r.d. 8 aprile 1939 n. 720, che espressamente qualifica tale magistrato "rappresentante" della corte; pertanto, poiche' all'atto del collocamento a riposo il magistrato della corte perde il proprio "status", e quindi non ha piu' il presupposto giuridico indispensabile per esercitare le funzioni di "rappresentante", e' illegittima la norma statutaria dell'ente che preveda la possibilita' di nomina nel predetto collegio di un magistrato anche a riposo. Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85 Riv. corte conti 1993,fasc. 4, 22 (s.m.) Al presidente ed ai componenti degli organi collegiali della Siae trova applicazione l'art. 6 comma 2 l. 24 gennaio 1978 n. 14 il quale espressamente dispone che la conferma in carica non puo' essere effettuata per piu' di due volte. Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85 Riv. corte conti 1993,fasc. 4, 22 (s.m.) E' illegittima la previsione statutaria in forza della quale l' iscrizione alla Siae comporta il conferimento in esclusiva alla societa' della protezione di tutte le opere sulle quali l'iscritto abbia o acquisti i diritti, trattandosi di disposizione modificativa del precedente statuto che confligge palesemente con l'art. 180 comma 4 l. 22 aprile 1941 n. 633 il quale, pur sancendo l'esclusivita' dei poteri della Siae, non pregiudica la facolta', spettante all'autore ed ai suoi aventi causa, di esercitare direttamente i diritti riconosciuti dalla legge. Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85 Riv. corte conti 1993,fasc. 4, 22 (s.m.) La Siae deve considerarsi ente pubblico economico, perche' esercita a scopo di lucro un'attivita' imprenditoriale retributiva nel campo della produzione di servizi; l'anzidetta natura giuridica, desumibile dalla l. 22 aprile 1941 n. 633, non e' superata dal d.l. 20 luglio 1945 n. 533, che si limita a cambiare la denominazione dell'ente. Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85 Riv. corte conti 1993,fasc. 4, 22 (s.m.) A seguito dell'entrata in vigore della l. 12 gennaio 1991 n. 13, l'atto approvativo di modifiche allo statuto della Siae (Societa' italiana autori ed editori) - gia' decreto reale ai sensi dell'art. 182 l. 22 aprile 1941 n. 633 e poi d.P.R. - deve essere emanato con decreto del presidente del consiglio dei ministri, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti in forza del testuale disposto dell' art. 3 legge n. 13 del 1991. Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85 Riv. corte conti 1993,fasc. 4, 22 (s.m.) La natura di ente economico della societa' italiana autori ed editori, la crescente incidenza degli introiti direttamente correlati agli incassi da accertamento e riscossione di tributi erariali, che costituiscono ormai, in ordine di grandezza, la fonte di entrata dell' ente ed, infine, le esigenze di trasparenza e imparzialita' cui deve essere sempre ispirata l'attivita' di gestione di un ente pubblico ancorche' economico come la Siae, depongono per la obbligatorieta' che l'ente sia sottoposto a controllo della Corte dei conti; pertanto, e' auspicabile un intervento del legislatore che, mentre elimini ogni residua perplessita' dell'ente circa la sussistenza di detto controllo, renda, nel contempo, piu' efficaci le procedure del controllo stesso, attraverso un processo di assimilazione delle stesse a quelle in vigore per gli enti assoggettati a controllo in base alla l. 21 marzo 1958 n. 259, secondo il modulo previsto dall'art. 12 della detta legge, che consenta l'accesso diretto del magistrato delegato al controllo della documentazione contabile dell'ente. Corte Conti sez. con. Enti, 21 dicembre 1993, n. 56 Cons. Stato 1994,II,1004 (s.m.) La controversia, con la quale gli organizzatori del "Festivale della canzone Italiana di Sanremo", deducendo che sia la redazione del progetto artistico produttivo sia i dialoghi ed i copioni elaborati per la trasmissione televisiva dello spettacolo possiedono i requisiti della creativita' e originalita', chiedono riconoscersi a tali opere la protezione prevista dalle norme sul diritto di autore (art. 2575 e ss. c.c. e legge n. 633 del 1941), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto oggetto immediato della pretesa e' il dritto soggettivo all'applicazione dell'indicata tutela, la quale e' dalla legge ricollegata esclusivamente alla creazione dell'opera, come particolare espressione del lavoro intellettuale, e tenuto conto, altresi', che il diniego della tutela medesima, da parte della SIAE, rappresenta, non gia' un atto amministrativo (di cui non ha il carattere di autorita'), bensi' un atto (negativo) di gestione posto in essere dal predetto ente pubblico economico nell'ambito di un rapporto di mandato. Cassazione civile sez. un., 28 ottobre 1994, n. 8880 Giust. civ. Mass. 1994,1298 (s.m.) Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda, avente ad oggetto il controllo sulla regolarita' di un concorso per la promozione del personale presso un ente pubblico economico (Siae), promossa da un concorrente pretermesso. Cassazione civile sez. un., 1 ottobre 1993, n. 9804 Foro it. 1994,I,1825 Resp. civ. e prev. 1994, 236 nota (CARANTA) L'avvenuta impugnazione innanzi al tribunale amministrativo regionale del decreto di commissariamento di un ente pubblico economico (Siae), che si assume elusiva di un precedente giudicato amministrativo, non vale a precludere l'instaurazione del ricorso per l'esecuzione del giudicato, fondato proprio su detto atto elusivo. Consiglio Stato sez. VI, 28 gennaio 1994, n. 77 Giur. it. 1994,III, 1, 361 La circostanza che il recesso dal mandato debba essere accettato dal mandante, non costituisce giustificazione sufficiente ad impedire la dichiarazione di decadenza dall'impiego di un insegnante che, malgrado diffida, abbia continuato ad esercitare l'attivita' di mandatario della SIAE. T.A.R. Puglia sez. I, Lecce, 5 febbraio 1993, n. 38 Riv. giur. scuola 1994, 311 (s.m.) L'attivita' di agente mandatario della SIAE non e' riconducibile all' attivita' professionale, della quale l'art. 92 del d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 consente l'esercizio al personale docente; pertanto legittimamente e' dichiarato decaduto dall'impiego un insegnante, che malgrado diffida, abbia continuato a svolgere la detta attivita'. T.A.R. Puglia sez. I, Lecce, 5 febbraio 1993, n. 38 Riv. giur. scuola 1994, 311 (s.m.) Il soggetto preposto alla riscossione delle somme dovute alla S.I.A.E. e' un incaricato di un pubblico servizio, essendo a lui demandata una funzione non di ordine, ma quella di accertare e determinare sulla base di elementi noti, forniti dai soggetti debitori e da precisi criteri di valutazione, l'ammontare del contributo e dell'imposta dovuti, di provvedere alla loro esazione ed al successivo versamento agli aventi diritto. (Fattispecie in tema di peculato). Cassazione penale sez. VI, 15 giugno 1992 Cass. pen. 1994, 608 (s.m.) Giur. it. 1994,II, 44 Giust. pen. 1993,II, 508 Nell'ipotesi di acquisto di cassette musicali abusivamente riprodotte senza il timbro della SIAE da parte di un soggetto che sia estraneo alla duplicazione dei menzionati oggetti fonografici, ma a conoscenza della illecita provenienza, e che le detenga per la vendita, sono configurabili sia il reato previsto dalla legge speciale che quello di ricettazione. Cassazione penale sez. III, 9 marzo 1993 Cass. pen. 1994,1537 nota (GIOVANNI) Riv. pen. 1994, 33 Mass. pen. cass. 1993,fasc. 9, 41 Sussiste l'obbligo della Siae di rendere in termini di cassa il conto giudiziale relativamente alla riscossione, eseguita nell'ambito del territorio della regione siciliana e per conto di essa, dell'imposta sugli spettacoli e di altri tributi e diritti erariali, in attuazione di apposite convenzioni stipulate con la regione medesima, atteso il principio di ordine costituzionale, che impone a tutti i soggetti che abbiano maneggio di denaro o cose mobili di pertinenza pubblica di darne conto nella forma giudiziale prescritta dal nostro ordinamento giuridico, indipendentemente dalla previsione legale o consensuale di forme di controllo amministrativo e dalla natura pubblica o privata del rapporto posto a fondamento dell' attivita' di maneggio di beni erariali. C.Conti s.giur. Sicilia, sez. giurisd., 9 dicembre 1992, n. 189 Riv. corte conti 1993,fasc. 1, 103 L'art. 2 d.l. 26 gennaio 1987 n. 9 convertito dalla l. 27 marzo 1987 n. 121, stabilisce che la vendita o il noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche, non contrassegnate dalla Siae ai sensi della l. 22 aprile 1941 n. 633, sono assoggettati alle norme della l. 20 luglio 1985 n. 400; la norma configura un reato di pericolo per la cui sussistenza e' necessario il dolo specifico del fine di lucro. Corte appello Milano, 4 maggio 1993 Cass. pen. 1993,2655 La violazione relativa alla detenzione di "musicassette" senza contrassegno della S.I.A.E. e' rivolta contro la proprieta' artistica o letteraria delle opere ed attiene, quindi, alla tutela del diritto d'autore e non a quella finanziaria dello Stato. Essa, pertanto, non puo' ritenersi oggettivamente esclusa dall'amnistia di cui al d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75. Cassazione penale sez. III, 22 maggio 1992 Cass. pen. 1993,2077 (s.m.) Riv. pen. 1993, 41 Posto che i saggi di fine corso, organizzati dalle scuole di danza, possono considerarsi un vero e proprio spettacolo pubblico, l' utilizzazione di brani protetti comporta l'obbligo del pagamento dei diritti spettanti alla Siae. Tribunale Roma, 18 novembre 1991 Foro it. 1993,I,1289 In assenza del requisito dell'esecuzione pubblica, le scuole di danza associate all'Anid non sono tenute al pagamento dei diritti in favore della Siae per l'utilizzazione dei brani musicali protetti, giacche' questi ultimi vengono in rilievo quale supporto didattico per l'insegnamento della danza (nella specie, si trattava di brani musicali raccolti su nastri di registrazione, creati specificatamente per l'insegnamento). Tribunale Roma, 18 novembre 1991 Foro it. 1993,I,1289 Dir. autore 1992, 549 nota (ATTOLICO) Va riconosciuto, in capo ai titolari di alcune scuole di danza, l' interesse ad agire per accertare se alla Siae competano i diritti per l' utilizzazione di brani protetti nel corso delle lezioni e dei saggi di fine corso. Tribunale Roma, 18 novembre 1991 Foro it. 1993,I,1289 La SIAE, la cui attivita' istituzionale consiste nella tutela giuridica ed economica delle opere dell'ingegno, deve considerarsi ente esponenziale ai sensi degli art. 92 ss. c.p.p. e, come tale, legittimata ad intervenire e a costituirsi parte civile in un processo penale per violazioni alla normativa sul diritto di autore, dal momento che a dette violazioni consegue, di regola, un danno economico diretto. Pretura Venezia, 18 novembre 1991 Dir. autore 1992, 576 Poiche' e' lecito il rifiuto della SIAE di concedere l'autorizzazione alla pubblicazione di dischi a coloro che non dimostrino di aver ottenuto il consenso degli autori delle opere musicali registrate dal vivo, costoro non possono utilmente invocare la tutela della concorrenza prevista dalla l. 10 ottobre 1990 n. 287. Corte appello Milano, 5 febbraio 1992 Giust. civ. 1993,I,1339 Non possono attribuirsi le connotazioni di un'intesa vietata ex art. 2 legge n. 287 del 1990 all'accordo tra la Siae e l'associazione fonografici italiani, che miri a non attribuire ad altri soggetti lo sfruttamento economico di registrazioni, qualora gli autori abbiano ceduto i loro diritti di sfruttamento fonografico alla suddetta associazione. Corte appello Milano, 21 gennaio 1992 Nuova giur. civ. commentata 1992,I, 795 nota (GAMBINO) A seguito della radicale modificazione del fondo di solidarieta' tra soci della Siae introdotta col regolamento approvato dall'assemblea delle commissioni di sezione in data 22 marzo 1991, che ha trasformato il fondo in una struttura organizzativa interna alla Siae, direttamente amministrata dal consiglio di amministrazione dell'ente, dotata di mera autonomia contabile e priva di autonomia patrimoniale e soggettivita' limitata, il fondo in questione - ancorche' parte (sostanziale o anche processuale) in un giudizio relativo a rapporti ad esso facenti capo, svoltosi anteriormente alla riforma anzidetta - non e' legittimato a proporre giudizio per revocazione della sentenza relativa a quel giudizio, successivamente alla modificazione, per essere la sua legittimazione incorporata in quella della Siae. Consiglio Stato sez. VI, 12 marzo 1993, n. 243 Cons. Stato 1993,I, 393 (s.m.) Il fondo di solidarieta' tra i soci della Siae, nel suo assetto organizzativo originario, quale consolidatosi fino alla modifica statutaria approvata con d.P.R. 2 agosto 1986 n. 786, pur non fruendo di personalita' giuridica, era dotato di autonomia patrimoniale nei confronti della Siae, sicche' si configurava come centro di imputazione soggettiva distinto dall'ente promotore, con riguardo alla somma dei rapporti inerenti il patrimonio di destinazione di cui era dotato; pertanto, allo stesso fondo era riconoscibile lo "status" soggettivo di parte (sostanziale e processuale) con riguardo alle controversie attinenti ai predetti rapporti, si' da renderne incontestabile la legittimazione a contraddire in giudizio nei confronti di un ricorso inteso ad impugnare le norme statutarie ed i regolamenti disciplinanti i criteri e le modalita' di accesso all'organizzazione medesima. Consiglio Stato sez. VI, 12 marzo 1993, n. 243 Cons. Stato 1993,I, 393 (s.m.) E' illegittima la previsione statutaria in forza della quale l' iscrizione alla S.I.A.E. comporta il conferimento in esclusiva alla societa' della protezione di tutte le opere sulle quali l'iscritto abbia o acquisti i diritti, trattandosi di disposizione modificativa del precedente statuto che confligge palesemente con l'art. 181 comma 4 l. 22 aprile 1941 n. 633 che, pur sancendo l'esclusivita' dei poteri della S.I.A.E., non pregiudica la facolta', spettante all'autore ed ai suoi aventi causa, di esercitare direttamente i diritti riconosciuti dalla legge. Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85 Cons. Stato 1993,II,1954 A seguito dell'entrata in vigore della l. 12 gennaio 1991 n. 13, deve essere emanato con decreto del presidente del consiglio dei ministri, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, l'atto contenente modifiche apportate allo statuto della societa' italiana autori ed editori (S.I.A.E.), trattandosi di atto per il quale era prima prevista la forma del decreto del capo dello Stato, controfirmato da piu' ministri (art. 182 l. 22 aprile 1941 n. 633), non contemplato nell' elencazione tassativa contenuta nell'art. 1 l. 12 gennaio 1991 n. 13 (degli atti da emanarsi con d.P.R.) e rientrante in pieno nella disciplina dettata nell'art. 2 comma 1 e 2 n. 13 legge del 1991 cit. Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85 Cons. Stato 1993,II,1954 E' da ritenere tuttora vigente il controllo della Corte dei conti sulla Siae, in forza della l. 19 gennaio 1939 n. 129 e del r.d. 8 aprile 1939 n. 720, nonche' per effetto della sua formale inclusione nell'apposito elenco da tali norme previsto; detta inclusione e' stata infatti disposta sulla base del criterio della sovvenzione indiretta, godendo l 'ente di una posizione di vantaggio conseguente, sia alla potesta' di accertamento e riscossione di contributi erariali, sia alla riserva in via esclusiva su ogni attivita' di intermediazione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, riproduzione e diffusione delle opere tutelate. Corte Conti sez. contr., 22 ottobre 1992, n. 33 Foro amm. 1993,1107 Riv. corte conti 1992,fasc. 6, 25 La S.I.A.E. deve considerarsi ente pubblico economico, perche' esercita a scopo di lucro un'attivita' imprenditoriale retribuita nel campo della produzione di servizi; l'anzidetta natura giuridica, desumibile dalla l. 22 aprile 1941 n. 633, non e' superata dal d.l. 20 luglio 1945 n. 433, che si limita a cambiare la denominazione dell'ente. Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85 Cons. Stato 1993,II,1954 A svolgere le funzioni di membro effettivo del collegio dei revisori della S.I.A.E. deve essere un magistrato della Corte dei conti in attivita' di servizio (e non gia' collocato a riposo), in tal senso dovendosi interpretare la disposizione contenuta nel r.d. 8 aprile 1939 n. 720. Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85 Cons. Stato 1993,II,1954 Al presidente ed ai componenti degli organi collegiali della S.I.A.E. trova applicazione l'art. 6 comma 2 l. 24 gennaio 1978 n. 14 che espressamente dispone che la conferma in carica non puo' essere effettuata per piu' di due volte. Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1993, n. 85 Cons. Stato 1993,II,1954 La riconferma nella carica di direttore generale, operata da un ente pubblico - ancorche' economico - come la Siae, ove sia disposta nei confronti di un dipendente cessato dal servizio, che abbia beneficiato del trattamento di favore riservato al personale esodato volontariamente in anticipo sui limiti di eta', si appalesa viziata per evidente contrasto non solo con la "ratio" del provvedimento di esodo, espressamente mirato a conseguire economie che nella specie non si sono realizzate, ma altresi' con i principi generali di correttezza amministrativa e contabile posti a presidio della gestione di un ente pubblico, che non consentono l'adozione di provvedimenti che non siano motivati da un preminente interesse dell'ente. Corte Conti sez. con. Enti, 22 ottobre 1992, n. 33 Riv. corte conti 1992,fasc. 6, 25 Cons. Stato 1993,II, 749 (s.m.) Prescindendo dalla normativa regolamentare, che ne inquadra la figura nell' ambito del personale dipendente, il direttore generale della Siae e', a termini di statuto, organo della societa', ha poteri di supremazia gerarchica nei confronti del personale, nomina e revoca gli agenti, interviene con voto consuntivo alle adunanze degli organi collegiali ed esercita tutte le funzioni che gli sono delegate; ne deriva che l' affidamento e lo svolgimento dei precitati compiti puo' spettare esclusivamente ad una persona che sia astretta da un vincolo di subordinazione gerarchica, dal quale derivi il suo inserimento stabile nell'organizzazione dell'ente e nel contempo la legittimazione ad operare in nome e per conto dello stesso, nell'esplicazione di un rapporto di immedesimazione organica. Corte Conti sez. con. Enti, 22 ottobre 1992, n. 33 Riv. corte conti 1992,fasc. 6, 25 La natura del nuovo rapporto di collaborazione, instaurato per lo svolgimento delle funzioni di direttore generale della Siae ed in sostanziale prosecuzione del precedente rapporto di lavoro subordinato, e' desumibile - al di la' della qualificazione formale - dal contenuto delle prestazioni, dalla corretta disciplina del trattamento normativo ed economico, oltre che dalla collocazione nell'assetto organizzativo e dai poteri esercitati; ne deriva che, in presenza di prestazioni identiche e di un trattamento pressoche' analogo, ma soprattutto dalla previsione di un premio finale, assolutamente estranea al lavoro autonomo e del tutto simile al trattamento di fine servizio, deve inferirsi la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, che corrisponde tra l'altro alla stessa conformazione della relazione che, a termini di regolamento, intercorre tra l'ente ed il direttore generale. Corte Conti sez. con. Enti, 22 ottobre 1992, n. 33 Riv. corte conti 1992,fasc. 6, 25 La riconferma nella carica di direttore generale, operata da un ente pubblico - ancorche' economico - come la Siae, ove sia disposto nei confronti di un dipendente cessato dal servizio, che abbia beneficiato del trattamento di favore riservato al personale esodato volontariamente in anticipo sui limiti di eta', si appalesa viziata per evidente contrasto non solo con la "ratio" del provvedimento di esodo, espressamente mirato a conseguire economie che nella specie non si sono realizzate, ma altresi' con i principi generali di correttezza amministrativa e contabile posti a presidio della gestione di un ente pubblico, che non consentono l'adozione di provvedimenti che non siano motivati da un preminente interesse dell'ente. Corte Conti sez. contr., 22 ottobre 1992, n. 33 Foro amm. 1993,1107 Prescindendo dalla normativa regolamentare, che ne inquadra la figura nell' ambito del personale dipendente, il direttore generale della Siae e', a termini di statuto, organo della societa', ha poteri di supremazia gerarchica nei confronti del personale, nomina e revoca gli agenti, interviene con voto consultivo alle adunanze degli organi collegiali ed esercita tutte le funzioni che gli sono delegate; ne deriva che l' affidamento e lo svolgimento dei precitati compiti puo' spettare esclusivamente ad una persona che sia stretta da un vin