Regolamento Telelavoro P.I.

 Articolo 1

 Finalita'

 1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di
 realizzare economie pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
 Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme
 di lavoro a distanza, cosi' come previsto dall'articolo 4, comma 1,
 della legge 16 giugno 1998, n. 191, secondo le modalita' organizzative
 disciplinate nel presente Decreto.

 2. Le singole Amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano
 le misure organizzative coerenti con le disposizioni di cui al
 presente Decreto.

 Articolo 2

 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende:

 a. per "lavoro a distanza" l'attivita' di telelavoro svolta in conformita'
 alle disposizioni del presente Decreto;

 b. per "telelavoro" la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di
 una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi luogo
 ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la
 prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di
 tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentano il
 collegamento con l'Amministrazione cui la prestazione stessa
 inserisce.

 c. Per "sede di lavoro" quella dell'ufficio al quale il dipendente e'
 assegnato.

 Articolo 3

 Progetti di telelavoro

 1. Nell'ambito degli obiettivi fissati annualmente, l'Organo di governo
 di ciascuna amministrazione, sulla base delle proposte dei
 responsabili degli uffici dirigenziali generali o equiparati,
 individua gli obiettivi raggiungibili mediante il ricorso a forme di
 telelavoro, destinando apposite risorse, per il suo svolgimento.

 2. Il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla base di un progetto
 generale in cui sono indicati: gli obiettivi, le attivita' interessate,
 le tecnologie utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalita' di
 effettuazione secondo princi'pi di ergonomia cognitiva: le tipologie
 professionali ed il numero dei dipendenti di cui si prevede il
 coinvolgimento, i tempi e le modalita' di realizzazione, i criteri di
 verifica e di aggiornamento, le modificazioni organizzative ove
 necessarie, nonche' i costi e i benefici, diretti e indiretti.

 3. Nell'ambito del progetto di cui al comma precedente, le
 Amministrazioni definiscono le modalita' per razionalizzare e
 semplificare attivita', procedimenti amministrativi e procedure
 informatiche, con l'obiettivo di migliorare l'organizzazione del
 lavoro, l'economicita' e la qualita' del servizio, considerando
 congiuntamente norme, organizzazione, tecnologie, risorse umane e
 finanziarie.

 4. Il progetto definisce la tipologia, la durata, le metodologie
 didattiche, le risorse finanziarie degli interventi di formazione e di
 aggiornamento, anche al fine di sviluppare competenze atte ad
 assicurare capacita' di evoluzione e di adattamento alle mutate
 condizioni organizzative, tecnologiche e di processo.

 5. Il progetto e' predisposto dal dirigente o dal responsabile
 dell'ufficio o servizio nel cui ambito si intendono avviare forme di
 telelavoro, d'intesa con il responsabile dei sistemi informatvi, ove
 presente. Quando siano interessate piu' strutture, il progetto e'
 predisposto dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale o
 equiparato.

 6. Il progetto puo' prevedere che il dirigente eserciti le sue funzioni
 svolgendo parte della propria attivita' in telelavoro.

 7. Le Amministrazioni pubbliche, mediante appositi Accordi di programma,
 concordano forme di collaborazione volte alla comune utilizzazione di
 locali, infrastrutture e risorse.

 8. Le forme di telelavoro di cui al presente Decreto possono essere
 programmate, organizzate e gestite anche con soggetti terzi.

 9. Restano ferme le competenze affidate all'Autorita' per l'informatica
 nella pubblica amministrazione dal decreto legislativo 12 febbraio
 1993, n. 39, e successive modificazioni.

 Articolo 4

 Assegnazione al telelavoro e reintegrazione nella sede originaria

 1. L'Amministrazione assegna il dipendente al telalvoro sulla base di
 criteri previsti dalla contrattazione collettiva, che, fra l'altro,
 consentano di valorizzare i benefici sociali e personali del
 telelavoro.

 2. La prestazione di telelavoro puo' effettuarsi nel domicilio del
 dipendente a condizione che sia ivi disponibile un ambiente di lavoro
 conforme alle norme generali di prevenzione e sicurezza nelle utenze
 domestiche.

 3. Il dipendente addetto al telelavoro puo' richiedere per iscritto
 all'Amministrazione di appartenenza di essere reintegrato nella sede
 di lavoro originaria non prima che sia trascorso un congruo periodo di
 tempo fissato dal progetto di cui all'articolo 3 del presente decreto.

 Articolo 5

 Postazione di telelavoro

 1. La postazione di telelavoro e' il sistema tecnologico costituito da un
 insieme di apparecchiature e di software, che consente lo svolgimento
 di attivita' di telelavoro.

 2. La postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione,
 installata e collaudata, a cura ed a spese dell'Amministrazione
 interessata, sulla gravano altresi' la manutenzione e la gestione di
 sistemi di supporto per il dipendente ed i relativi costi.

 3. I collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della
 prestazione di telelavoro debbono essere attivati a cura ed a spese
 dell'Amministrazione interessata, sulla quale gravano altresi' tutte le
 spese di gestione e di manutenzione.

 4. Sulla base di una specifica analisi dei rischi, l'Amministrazione
 garantisce adeguati livelli di sicurezza delle comunicazioni tra la
 postazione di telelavoro ed il proprio sistema informativo.

 5. La postazione di telelavoro puo' essere utilizzata esclusivamente per
 le attivita' inerenti al rapporto di lavoro.

 6. Nell'ambito del progetto di cui all'articolo 3 del presente decreto,
 le Amministrazioni definiscono le modalita' per assicurare adeguate
 comunicazioni con il contesto organizzativo nel quale il dipendente
 opera.

 Articolo 6

 Regole tecniche

 1. L'Autorita' per l'informatica nella Pubblica Amministrazione fissa le
 eventuali regole tecniche per il telelavoro, anche con riferimento
 alla rete unitaria delle Pubblica Amministrazioni, alle tecnologie per
 l'identificazione, alle esigenze di adeguamento all'evoluzione
 scientifica e tecnologica.

 Articolo 7

 Verifica dell'adempimento della prestazione

 1. Il progetto di cui all'articolo 3 del presente Decreto determina i
 criteri, orientati ai risultati, per l'individuazione di standard
 qualitativi e quantitativi delle prestazioni da svolgere mediante
 ricorso al telelavoro.

 2. La verifica dell'adempimento della prestazione e' effettuata dal
 dirigente, alla stregua dei predetti standard.

 Articolo 8

 Trattamento economico e normativo

 1. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse forme di
 telelavoro, adegua alle specifiche modalita' della prestazione la
 disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro, garantendo in
 ogni caso un trattamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati
 nella sede di lavoro e, in particolare, una adeguata tutela della
 salute e della sicurezza del lavoro.

 2. La contrattazione collettiva definisce le modalita' per l'accesso al
 domicilio del dipendente addetto al telelavoro dai soggetti aventi
 competenza in materia di salute, sicurezza e manutenzione.

 Articolo 9

 Norma finale

 1. Le norme legislative, regolamentari e contrattuali applicabili alle
 Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
 legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, debbono essere interpretate in
 modo tale da favorire la progettazione, l'introduzione,
 l'organizzazione e la gestione di forme di telelavoro come regolate
 dal presente decreto.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.