Regolamento Telelavoro P.I. Articolo 1 Finalita' 1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza, cosi' come previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 16 giugno 1998, n. 191, secondo le modalita' organizzative disciplinate nel presente Decreto. 2. Le singole Amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative coerenti con le disposizioni di cui al presente Decreto. Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto s'intende: a. per "lavoro a distanza" l'attivita' di telelavoro svolta in conformita' alle disposizioni del presente Decreto; b. per "telelavoro" la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l'Amministrazione cui la prestazione stessa inserisce. c. Per "sede di lavoro" quella dell'ufficio al quale il dipendente e' assegnato. Articolo 3 Progetti di telelavoro 1. Nell'ambito degli obiettivi fissati annualmente, l'Organo di governo di ciascuna amministrazione, sulla base delle proposte dei responsabili degli uffici dirigenziali generali o equiparati, individua gli obiettivi raggiungibili mediante il ricorso a forme di telelavoro, destinando apposite risorse, per il suo svolgimento. 2. Il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla base di un progetto generale in cui sono indicati: gli obiettivi, le attivita' interessate, le tecnologie utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalita' di effettuazione secondo princi'pi di ergonomia cognitiva: le tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalita' di realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le modificazioni organizzative ove necessarie, nonche' i costi e i benefici, diretti e indiretti. 3. Nell'ambito del progetto di cui al comma precedente, le Amministrazioni definiscono le modalita' per razionalizzare e semplificare attivita', procedimenti amministrativi e procedure informatiche, con l'obiettivo di migliorare l'organizzazione del lavoro, l'economicita' e la qualita' del servizio, considerando congiuntamente norme, organizzazione, tecnologie, risorse umane e finanziarie. 4. Il progetto definisce la tipologia, la durata, le metodologie didattiche, le risorse finanziarie degli interventi di formazione e di aggiornamento, anche al fine di sviluppare competenze atte ad assicurare capacita' di evoluzione e di adattamento alle mutate condizioni organizzative, tecnologiche e di processo. 5. Il progetto e' predisposto dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio o servizio nel cui ambito si intendono avviare forme di telelavoro, d'intesa con il responsabile dei sistemi informatvi, ove presente. Quando siano interessate piu' strutture, il progetto e' predisposto dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale o equiparato. 6. Il progetto puo' prevedere che il dirigente eserciti le sue funzioni svolgendo parte della propria attivita' in telelavoro. 7. Le Amministrazioni pubbliche, mediante appositi Accordi di programma, concordano forme di collaborazione volte alla comune utilizzazione di locali, infrastrutture e risorse. 8. Le forme di telelavoro di cui al presente Decreto possono essere programmate, organizzate e gestite anche con soggetti terzi. 9. Restano ferme le competenze affidate all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni. Articolo 4 Assegnazione al telelavoro e reintegrazione nella sede originaria 1. L'Amministrazione assegna il dipendente al telalvoro sulla base di criteri previsti dalla contrattazione collettiva, che, fra l'altro, consentano di valorizzare i benefici sociali e personali del telelavoro. 2. La prestazione di telelavoro puo' effettuarsi nel domicilio del dipendente a condizione che sia ivi disponibile un ambiente di lavoro conforme alle norme generali di prevenzione e sicurezza nelle utenze domestiche. 3. Il dipendente addetto al telelavoro puo' richiedere per iscritto all'Amministrazione di appartenenza di essere reintegrato nella sede di lavoro originaria non prima che sia trascorso un congruo periodo di tempo fissato dal progetto di cui all'articolo 3 del presente decreto. Articolo 5 Postazione di telelavoro 1. La postazione di telelavoro e' il sistema tecnologico costituito da un insieme di apparecchiature e di software, che consente lo svolgimento di attivita' di telelavoro. 2. La postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata, a cura ed a spese dell'Amministrazione interessata, sulla gravano altresi' la manutenzione e la gestione di sistemi di supporto per il dipendente ed i relativi costi. 3. I collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione di telelavoro debbono essere attivati a cura ed a spese dell'Amministrazione interessata, sulla quale gravano altresi' tutte le spese di gestione e di manutenzione. 4. Sulla base di una specifica analisi dei rischi, l'Amministrazione garantisce adeguati livelli di sicurezza delle comunicazioni tra la postazione di telelavoro ed il proprio sistema informativo. 5. La postazione di telelavoro puo' essere utilizzata esclusivamente per le attivita' inerenti al rapporto di lavoro. 6. Nell'ambito del progetto di cui all'articolo 3 del presente decreto, le Amministrazioni definiscono le modalita' per assicurare adeguate comunicazioni con il contesto organizzativo nel quale il dipendente opera. Articolo 6 Regole tecniche 1. L'Autorita' per l'informatica nella Pubblica Amministrazione fissa le eventuali regole tecniche per il telelavoro, anche con riferimento alla rete unitaria delle Pubblica Amministrazioni, alle tecnologie per l'identificazione, alle esigenze di adeguamento all'evoluzione scientifica e tecnologica. Articolo 7 Verifica dell'adempimento della prestazione 1. Il progetto di cui all'articolo 3 del presente Decreto determina i criteri, orientati ai risultati, per l'individuazione di standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni da svolgere mediante ricorso al telelavoro. 2. La verifica dell'adempimento della prestazione e' effettuata dal dirigente, alla stregua dei predetti standard. Articolo 8 Trattamento economico e normativo 1. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse forme di telelavoro, adegua alle specifiche modalita' della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro, garantendo in ogni caso un trattamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati nella sede di lavoro e, in particolare, una adeguata tutela della salute e della sicurezza del lavoro. 2. La contrattazione collettiva definisce le modalita' per l'accesso al domicilio del dipendente addetto al telelavoro dai soggetti aventi competenza in materia di salute, sicurezza e manutenzione. Articolo 9 Norma finale 1. Le norme legislative, regolamentari e contrattuali applicabili alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, debbono essere interpretate in modo tale da favorire la progettazione, l'introduzione, l'organizzazione e la gestione di forme di telelavoro come regolate dal presente decreto. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.