DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 gennaio 1994, n. 244

(pubblicato in G.U. del 22 aprile 1994. n. 93)

Regolamento concernente il registro pubblico speciale per i programmi per
elaboratore.

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita'
di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto l'art. 7 della legge di delega 19 dicembre 1992, n. 489, ed il
relativo decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, di recepimento della
direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per
elaboratore ed in particolare gli articoli 6, 7 e 12;

Sentita la Societa' italiana degli autori ed editori;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del
22 luglio 1993;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore tenuto
dalla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi
dell'art. 103, quarto comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, come
modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, puo' essere
tenuto con mezzi e strumenti informatici. Le registrazioni sono eseguite
secondo l'ordine cronologico di presentazione o di arrivo, con numerazione
progressiva e data.

Art. 2.

1. La registrazione si effettua mediante presentazione alla Societa'
italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) da parte dell'autore, o di
altro titolare dei diritti esclusivi, di un esemplare del programma da
registrare accompagnato da una descrizione del programma stesso
comprendente ogni utile elemento per la sua identificazione e da una
dichiarazione che, con riferimento al programma pubblicato, contenga le
seguenti indicazioni:

a) titolo del programma;

b) nome dell'autore, o suo pseudonimo, e nazionalita';

c) nome e domicilio di chi, quale titolare dei diritti esclusivi di
utilizzazione economica, ha pubblicato il programma e ne richiede la
registrazione;

d) data e luogo di pubblicazione del programma, intendendosi per
pubblicazione il primo atto di esercizio dei relativi diritti
esclusivi.

2. L'esemplare presentato alla Societa' italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E.) per la registrazione deve essere costituito da una riproduzione
del programma su supporto ottico, ovvero su altro supporto, di analoghe
caratteristiche di immodificabilita', stabilita' e compattezza, ritenuto
idoneo dalla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).

3. Per i programmi importati da persone fisiche o giuridiche stabilmente
domiciliate in Italia, ovvero acquisiti da Paesi della Comunita' economica
europea, la dichiarazione del titolare dei diritti di utilizzazione
economica per l'Italia deve contenere gli elementi di cui al comma 1.
Qualora la data di pubblicazione di cui alla lettera d) del comma 1 non
corrisponda alla data del primo atto di esercizio dei diritti esclusivi in
Italia, deve altresi' essere indicata la data di pubblicazione nel Paese di
origine.

4. Per le traduzioni, gli adattamenti o altre elaborazioni di un programma,
di cui in particolare all'art. 64-bis, comma 1, lettera b), della legge 22
aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 29
dicembre 1992, n. 518, la dichiarazione deve contenere, oltre alla
indicazione dei dati identificativi dell'opera, riferiti al programma
originario, le medesime indicazioni di cui al comma 1 riferite al programma
derivato.

5. Qualora il programma sia stato pubblicato mediante messa in circolazione
o in commercio di supporti o confezioni muniti di etichette o frontespizi,
il richiedente deve presentare anche due esemplari di questi ultimi; in tal
caso, le indicazioni relative all'individuazione dell'opera quali il
titolo, l'autore e l'elaboratore, che figurano nella dichiarazione, devono
essere conformi a quelle riprodotte su dette etichette o frontespizi.

6. Qualora gli esemplari del programma pubblicato siano stati
preventivamente contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E.), la dichiarazione deve contenere gli estremi
dell'operazione.

Art. 3.

1. Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) inserisce nel
registro i dati contenuti nella dichiarazione e conserva nei suoi archivi,
previa apposizione del numero progressivo e della data di registrazione,
l'esemplare dell'opera e la documentazione presentata; fornisce quindi al
richiedente un attestato di avvenuta registrazione contenente i dati
inseriti nel registro.

Art. 4.

1. Chi ha interesse a registrare nel registro un atto fra quelli indicati
all'art. 104 della citata legge n. 633 del 1941, deve presentare alla
Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) copia autenticata
dell'atto, o l'originale della scrittura privata, con firme autenticate,
accompagnato da una copia dell'atto.

2. Insieme con l'atto deve essere presentata una dichiarazione contenente
le seguenti indicazioni:

a) nome e domicilio del richiedente;

b) natura e data dell'atto di cui si domanda la registrazione;

c) nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le
firme;

d) programma oggetto dell'atto e numero della eseguita registrazione;

e) diritti ceduti;

f) generalita' dei contraenti e loro qualita' nel negozio.

3. La Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) inserisce nel
registro i dati contenuti nella dichiarazione e conserva nei suoi archivi,
previa apposizione del numero progressivo e della data di registrazione,
gli esemplari degli atti; fornisce quindi al richiedente un attestato di
avvenuta registrazione contenente i dati inseriti nel registro.

Art. 5.

1. Ai fini di consultazione e ricerca sono predisposti schede o accessi
all'archivio informatico, per titolo del programma, per nome dell'autore o
dell'elaboratore, nonche' del richiedente la registrazione.

Art. 6.

1. La presentazione al competente ufficio della Societa' italiana degli
autori ed editori (S.I.A.E.) di dichiarazioni e altri documenti ai fini
della registrazione, ovvero ai sensi di altre disposizioni della legge, puo'
aver luogo direttamente o per mezzo del servizio postale in pacco, busta o
plico raccomandati. Qualora venga utilizzato quale mezzo il servizio di
corriere espresso, il pacco, busta o plico deve essere accompagnato da una
doppia bolla di consegna, sulla quale la Societa' italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E.) dovra' apporre il timbro, firma e data di ricevimento.

Art. 7.

1. Il registro speciale, le dichiarazioni e i documenti allegati sono
pubblici, ad esclusione dell'esemplare del programma. Chiunque puo'
prenderne visione o ottenere, per certificato, notizia delle registrazioni
o delle annotazioni che si trovano nel registro, nonche' copia delle
dichiarazioni e dei documenti allegati.

Art. 8.

1. Qualunque istanza per registrazione, visura di atti, copia di atti o
ricerche deve essere redatta su carta da bollo.

Art. 9.

1. Per la registrazione o altre operazioni di cui all'art. 7 sono dovuti
alla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) i seguenti diritti
fissi:

- per ciascun programma da registrare lire 155.000

(centocinquantacinquemila);

- per ciascun atto da registrare lire 140.000 (centoquarantamila);

- per ciascuna visura di registrazione lire 5.000 (cinquemila);

- per ciascuna visura di documenti o atti lire 20.000 (ventimila);

- per ciascuna copia certificata di registrazioni ovvero di documenti
o atti lire 1.000 (mille) a pagina, oltre ai rispettivi diritti di
visura.

2. A seguito della prima attivazione del registro pubblico speciale i
suddetti diritti fissi saranno, ove necessario, soggetti a verifica. In
base agli esiti operativi del registro stesso ed in conformita' ai maggiori
o minori costi che si dovranno evidenziare, saranno apportate conseguenti
variazioni.

3. L'adeguamento dei diritti fissi di cui al comma 1 potra' avvenire con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata del
consiglio di amministrazione della Societa' italiana degli autori ed editori
(S.I.A.E.), tenuto conto dell'indice generale del costo della vita
risultante dal bollettino dell'istituto nazionale di statistica. Con lo
stesso decreto sara' stabilita la data di decorrenza dell'adeguamento, che,
in ogni caso, non potra' essere retroattiva.

Art. 10.

1. Il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore dovra'
essere reso operativo entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma. 3 gennaio 1994

Il Presidente: CIAMPI

Visto, il Guardasigilli: CONSO

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1994

Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 46.

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N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 7 della legge n. 489/1992 (Disposizioni in materia di
attuazione delle direttive comunitarie relative al mercato interno) e' il
seguente:

"Art. 7 (Tutela giuridica dei programmi per elaboratore: criteri di
delega). - 1. L'attuazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14
maggio 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:

a) sara' prevista la nullita' di disposizioni contrattuali poste in essere in
violazione di disposizioni attuative della predetta direttiva;

b) alla Societa' italiana degli autori ed editori sara' affidata la tenuta,
anche mediante mezzi informatici, di un registro pubblico relativo ai
programmi per elaboratore;

c) saranno previste la facoltativita' ed onerosita' del deposito dei
programmi per elaboratore;

d) sara' previsto che la duplicazione abusiva a fini di lucro di programmi
per elaboratore, nonche' l'importazione, la commercializzazione anche
mediante locazione e la detenzione per la commercializzazione dei programmi
dei quali si sappia o si abbia motivo di ritenere che siano abusivamente
duplicati costituiscano delitto punibile anche con la reclusione da tre
mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni; le
stesse pene saranno previste qualora i fatti di cui sopra concernano mezzi
intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione o elusione
arbitraria dei dispositivi di protezione di un programma per elaboratore".

- Il D. Lgs. n. 518/1992 (Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa
alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore), ha modificato la
legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio). Il testo degli articoli 6, 7 e 12 del
decreto predetto e' il seguente:

"Art. 6. - 1. All'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono
apportate le seguenti integrazioni:

a) Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
'Alla alla Societa' italiana degli autori ed editori e' affidata, altresi', la
tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In
tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi
di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma,
intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti
esclusivi'.

b) Dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:
'I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando
mezzi e strumenti informatici'".
"Art. 7. - 1. Dopo il secondo comma dell'art. 105 della legge 22 aprile
1941, n. 633, e' inserito il seguente: 'Per i programmi per elaboratore la
registrazione e' facoltativa ed onerosa'".
"Art. 12. - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da
emanarsi, sentita la Societa' italiana degli autori ed editori, entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno determinate le
caratteristiche del registro, le modalita' di registrazione di cui agli
articoli 6 e 7 e le relative tariffe".
Il testo aggiornato degli articoli 103 e 105 della legge n. 633/1941, cosi'
come integrato dagli articoli 6 e 7 sopra trascritti, e' il seguente:
"Art. 103. - E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa
legge. La Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) cura la
tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.
In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del
deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della
data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal
regolamento.
Alla Societa' italiana degli autori ed editori e' affidata, altresi', la
tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In
tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi
di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma.
intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti
esclusivi.
La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza
dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori
indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o
produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere
cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro
indicato nel secondo comma.
La tenuta dei registri di pubblicita' e' disciplinata nel regolamento.
I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando
mezzi e strumenti informatici".
"Art. 105. - Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti
ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri un esemplare o copia dell'opera o del
prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.
Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia
stampata la partitura d'orchestra, bastera' una copia o un esemplare della
riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.
Per i programmi per elaboratore la registrazione e' facoltativa ed onerosa.
Per le fotografie e' escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del
secondo comma dell'art. 92".

Nota all'art. 1:

- Per il testo vigente dell'art. 103, quarto comma, della legge n.
633/1941, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. n. 518/1992, si veda in
nota alle premesse.

Nota all'art. 2:

- Il testo vigente dell'art. 64-bis, comma 1, lettera b), della legge n.
633 del 1941, come introdotto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 518/1992, e' il
seguente:

"1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater,
i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per
elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

a) (omissis)

b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra
modificazione del programma per elaboratore, nonche' la riproduzione
dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il
programma".

Il testo degli articoli 64-ter e 64-quater della legge n. 633/1941, sopra
richiamati, come introdotti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 518/1992, e' il
seguente:

"Art. 64-ter. - 1. Salvo patto contrario, non sono soggette
all'autorizzazione del titolare dei diritti le attivita' indicate nell'art.
64-bis, lettere a) e b), allorche' tali attivita' sono necessarie per l'uso
del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte
del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.

2. Non puo' essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una
copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del
programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.

3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore puo',
senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o
sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di
determinare le idee ed i principi su cui e' basato ogni elemento del
programma stesso, qualora egli compia tali atti durante le operazioni di
caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del
programma che egli ha il diritto di eseguire. Gli accordi contrattuali
conclusi in violazione del presente comma sono nulli.

Art. 64-quater. - 1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non e'
richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e
la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b),
compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili
per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilita',
con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente
purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le predette attivita' siano eseguite dal licenziatario o da altri che
abbia il diritto di usare una copia del programma, oppure, per loro conto,
chi e' autorizzato a tal fine;

b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilita' non siano
gia' facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera
a);

c) le predette attivita' siano limitate alle parti del programma originale
necessarie per conseguire l'interoperabilita'.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni
ottenute in virtu' della loro applicazione:

a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilita'
del programma creato autonomamente;

b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessita' di consentire
l'interoperabilita' del programma creato autonomamente;

c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione
di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma
espressiva, o per ogni altra attivita' che violi il diritto di autore.

3. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione dei commi 1 e 2 sono
nulli.

4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere
letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno
1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere
interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi
indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti
o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma".

Nota all'art. 4:

- Il testo dell'art. 104 della legge n. 633/1941 e' il seguente:

"Art. 104.- Possono, altresi', essere registrati nel registro, sull'istanza
della parte interessata, con le forme stabilite dal regolamento, gli atti
tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da
questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di
garanzia, come pure gli atti di divisione o di societa'.

Le registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico od
amministrativo in base alle disposizioni contenute in questa legge o in

altre leggi speciali".