Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti degli organismi di informazione e di sicurezza sottratti al diritto di accesso DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 1999, n. 294 Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti in possesso degli organismi di informazione e di sicurezza sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, c. 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 (Pubblicato sulla G.U. n. 198 del 24/8/99) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ed I MINISTRI DELLA DIFESA E DELL'INTERNO Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801; Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 19 maggio 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 31 agosto 1998; A d o t t a n o il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Ferma restando l'esclusione del diritto di accesso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche' nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento, il presente regolamento individua, in conformita' all'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati o comunque in possesso della Segreteria generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) sottratti all'accesso in relazione alle esigenze di cui all'articolo 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. Art. 2. Categoria di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali. 1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti amministrativi, cosi' come definiti dall'articolo 22, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241: a) documenti dei quali la Segreteria generale del CESIS, il SISMI ed il SISDE siano comunque in possesso in relazione all'attivita' informativa e di sicurezza svolta in ambito nazionale ed internazionale, la cui conoscenza possa pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali; b) documenti relativi alle infrastrutture, dotazioni, organici, sedi e mezzi degli organismi di cui alla lettera a) del presente articolo; c) documenti inerenti a riunioni internazionali in materia di misure amministrative complessive di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate; d) documenti concernenti strutture pubbliche o private che assumano, anche occasionalmente, rilievo ai fini della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali; e) documenti concernenti consulenze e valutazioni riferite a progetti di sicurezza, piani esecutivi degli stessi, materiali, apparecchiature, sistemi ed impianti tecnici di qualunque genere attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali. Art. 3. Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese 1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: a) documenti attinenti a giudizi o valutazioni, rapporti informativi, nonche' note caratteristiche relative al personale dipendente, nei limiti in cui contengano notizie riservate ai sensi dell'articolo 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; b) documentazione attinente alle selezioni psicoattitudinali, accertamenti medi ci ed atti relativi alla salute delle persone; c) documentazione attinente alle procedure di valutazione ed al conferimento delle qualifiche, fino all'adozione del relativo provvedimento; d) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private del dipendente; e) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari, ad accertamenti ed inchieste di natura ispettiva, in pendenza dei relativi procedimenti; f) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio, in pendenza del relativo procedimento; g) rapporti alla procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure, ove siano nominalmente individuati soggetti per i quali si configura la sussistenza di responsabilita' amministrative, contabili e penali, in pendenza dei relativi procedimenti; h) atti di promovimento di azioni di responsabilita' di fronte alla procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti nonche' alle competenti autorita' giudiziarie, in pendenza dei relativi procedimenti; i) documenti concernenti la concessione del nulla osta di sicurezza, fatta eccezione per quelli compresi nella categoria di cui alla lettera a) dell'articolo 2; l) documenti concernenti il rilascio di certificazioni di sicurezza e nulla osta di segretezza relativi a strutture aziendali, persone giuridiche, ditte e gruppi economici, fatta eccezione per quelli compresi nella categoria di cui alla lettera a) dell'articolo 2; m) documenti relativi alle procedure di certificazione ed omologazione di macchine, sistemi cifranti, apparecchiature e dispositivi speciali per l'elaborazione automatica dei dati, ai fini dell'abilitazione al trattamento di informazioni classificate, fatta eccezione per quelli compresi nella categoria di cui alla lettera a) dell'articolo 2; n) documenti relativi alle procedure di rilascio della certificazione ed omologazione dei centri per la elaborazione automatica dei dati classificati, dei centri comunicazioni classificate e dei centri Cifra, fatta eccezione per quelli compresi nella categoria di cui alla lettera a) dell'articolo 2. Art. 4. Periodo di segretazione 1. Ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'accesso e' consentito, fatti salvi eventuali maggiori termini stabiliti dalla legge: a) dopo 15 anni per i documenti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 2, lettere c) ed e); b) dopo 20 anni, per i documenti rientranti nella categoria di cui all'articolo 2, lettera d); c) dopo 50 anni, per i documenti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 2, lettere a) e b), ed all'art. 3. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 marzo 1999 Il Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema Il Ministro della difesa Scognamiglio Pasini Il Ministro dell'interno Russo Jervolino Visto, il Guardasigilli: Diliberto