Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti degli organismi
di informazione e di sicurezza sottratti al diritto di accesso
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
10 marzo 1999, n. 294
Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti in
possesso degli organismi di informazione e di sicurezza sottratti al diritto di
accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, c. 4, della 
legge 7 agosto 1990, n.241

(Pubblicato sulla G.U. n. 198 del 24/8/99)
 
 
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ed
I MINISTRI DELLA DIFESA E DELL'INTERNO
Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, 
n. 352;
Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801;
Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 27 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 19 maggio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione 
consultiva per gli atti normativi in data 31 agosto 1998;
A d o t t a n o
il seguente regolamento:
 
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Ferma restando l'esclusione del diritto di accesso per i documenti coperti da 
segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, 
nonche' nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti 
dall'ordinamento, il presente regolamento individua, in conformita' all'articolo 
24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti 
formati o comunque in possesso della Segreteria generale del Comitato esecutivo 
per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), del Servizio per le 
informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e del Servizio per le informazioni 
e la sicurezza democratica (SISDE) sottratti all'accesso in relazione alle 
esigenze di cui all'articolo 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 
ed all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 
352.
 
Art. 2.
Categoria di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla 
difesa nazionale ed alle relazioni internazionali.
1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale 
e le relazioni internazionali, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie 
di documenti amministrativi, cosi' come definiti dall'articolo 22, comma 2 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) documenti dei quali la Segreteria generale del CESIS, il SISMI ed il SISDE 
siano comunque in possesso in relazione all'attivita' informativa e di sicurezza 
svolta in ambito nazionale ed internazionale, la cui conoscenza possa 
pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali;
b) documenti relativi alle infrastrutture, dotazioni, organici, sedi e mezzi 
degli organismi di cui alla lettera a) del presente articolo;
c) documenti inerenti a riunioni internazionali in materia di misure 
amministrative complessive di sicurezza per la protezione delle informazioni 
classificate;
d) documenti concernenti strutture pubbliche o private che assumano, anche 
occasionalmente, rilievo ai fini della sicurezza, della difesa nazionale e delle 
relazioni internazionali;
e) documenti concernenti consulenze e valutazioni riferite a progetti di 
sicurezza, piani esecutivi degli stessi, materiali, apparecchiature, sistemi ed 
impianti tecnici di qualunque genere attinenti alla sicurezza, alla difesa 
nazionale ed alle relazioni internazionali.
 
Art. 3.
Categorie di documenti inaccessibili per motivi
di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese
1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, 
gruppi ed imprese, garantendo ai medesimi la visione degli atti relativi ai 
procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per 
difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti 
categorie di documenti:
a) documenti attinenti a giudizi o valutazioni, rapporti informativi, nonche' 
note caratteristiche relative al personale dipendente, nei limiti in cui 
contengano notizie riservate ai sensi dell'articolo 8, comma 5, lettera d), del 
decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
b) documentazione attinente alle selezioni psicoattitudinali, accertamenti medi 
ci ed atti relativi alla salute delle persone;
c) documentazione attinente alle procedure di valutazione ed al conferimento 
delle qualifiche, fino all'adozione del relativo provvedimento;
d) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private 
del dipendente;
e) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari, ad 
accertamenti ed inchieste di natura ispettiva, in pendenza dei relativi 
procedimenti;
f) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio, in 
pendenza del relativo procedimento;
g) rapporti alla procura generale ed alle procure regionali della Corte dei 
conti e richieste o relazioni di dette procure, ove siano nominalmente 
individuati soggetti per i quali si configura la sussistenza di responsabilita' 
amministrative, contabili e penali, in pendenza dei relativi procedimenti;
h) atti di promovimento di azioni di responsabilita' di fronte alla procura 
generale ed alle procure regionali della Corte dei conti nonche' alle competenti 
autorita' giudiziarie, in pendenza dei relativi procedimenti;
i) documenti concernenti la concessione del nulla osta di sicurezza, fatta 
eccezione per quelli compresi nella categoria di cui alla lettera a) 
dell'articolo 2;
l) documenti concernenti il rilascio di certificazioni di sicurezza e nulla osta 
di segretezza relativi a strutture aziendali, persone giuridiche, ditte e gruppi 
economici, fatta eccezione per quelli compresi nella categoria di cui alla 
lettera a) dell'articolo 2;
m) documenti relativi alle procedure di certificazione ed omologazione di 
macchine, sistemi cifranti, apparecchiature e dispositivi speciali per 
l'elaborazione automatica dei dati, ai fini dell'abilitazione al trattamento di 
informazioni classificate, fatta eccezione per quelli compresi nella categoria 
di cui alla lettera a) dell'articolo 2;
n) documenti relativi alle procedure di rilascio della certificazione ed 
omologazione dei centri per la elaborazione automatica dei dati classificati, 
dei centri comunicazioni classificate e dei centri Cifra, fatta eccezione per 
quelli compresi nella categoria di cui alla lettera a) dell'articolo 2.
 
Art. 4.
Periodo di segretazione
1. Ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'accesso e' consentito, fatti salvi eventuali 
maggiori termini stabiliti dalla legge:
a) dopo 15 anni per i documenti rientranti nelle categorie di cui
all'articolo 2, lettere c) ed e);
b) dopo 20 anni, per i documenti rientranti nella categoria di cui
all'articolo 2, lettera d);
c) dopo 50 anni, per i documenti rientranti nelle categorie di cui
all'articolo 2, lettere a) e b), ed all'art. 3.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 marzo 1999
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'Alema
Il Ministro della difesa
Scognamiglio Pasini
Il Ministro dell'interno
Russo Jervolino
Visto, il Guardasigilli: Diliberto