Decreto 13 febbraio 2001, n. 123
Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e
telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo
dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti
(G.U. n. 89, 17 aprile 2001, serie generale)

 Relazione

Articolo 1 - (Definizioni)
Articolo 2 - (Campo di applicazione)
Articolo 3 - (Sistema informatico civile)
Articolo 4 - (Atti e provvedimenti)
Articolo 5 - (Processo verbale)
Articolo 6 - (Comunicazioni e notificazione)
Articolo 7 - (Indirizzo elettronico)
Articolo 8 - (Attestazione temporale)
Articolo 9 - (Costituzione in giudizio e deposito)
Articolo 10 - (Procura alle liti)
Articolo 11 - (Iscrizione a ruolo)
Articolo 12 - (Fascicolo informatico)
Articolo 13 - (Formazione del fascicolo informatico)
Articolo 14 - (Produzione degli atti e dei documenti probatori su supporto
informatico)
Articolo 15 - (Deposito della relazione del c.t.u.)
Articolo 16 - (Trasmissione dei fascicoli)
Articolo 17 - (Trasmissione della sentenza)
Articolo 18 - (Informatizzazione del processo amministrativo e contabile)
Articolo 19 - (Disposizioni finali)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
Visto l'articolo 17, commi 1, lettera c), e 4, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nelle adunanze del 9 ottobre 2000 e del 4 dicembre
2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 26 gennaio 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art.1 (Definizioni)

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:

a) "documento informatico": la rappresentazione informatica del contenuto
di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
b) "duplicato del documento informatico": la riproduzione del documento
informatico effettuata su un qualsiasi tipo di supporto elettronico
facilmente trasportabile;
c) "documento probatorio": l'atto avente efficacia probatoria ai sensi del
codice civile e del codice di procedura civile;
d) "firma digitale": il risultato della procedura informatica disciplinata
dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
e) "dominio giustizia": l'insieme delle risorse hardware e software,
mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta in via
informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita', di dato, di servizio,
di comunicazione e di procedura;
f) "sistema informatico civile": e' il sottoinsieme delle risorse del
dominio giustizia mediante il quale l'amministrazione della giustizia
tratta il processo civile;
g) "gestore del sistema di trasporto delle informazioni": il gestore
indicato dall'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
h) "indirizzo elettronico": l'indirizzo di posta elettronica come definito
dall'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
i) "ricevuta di consegna": il messaggio generato ed inviato
automaticamente al mittente dal gestore del sistema di trasporto delle
informazioni del destinatario nel momento in cui il messaggio inviato e'
reso disponibile al destinatario medesimo nella sua casella di posta
elettronica;
j) "certificatore della firma digitale": il soggetto previsto dagli
articoli 8, 9 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513.

Art. 2 (Campo di applicazione)

1. E' ammessa la formazione, la comunicazione e la notificazione di atti
del processo civile mediante documenti informatici nei modi previsti dal
presente regolamento.

2. L'attivita' di trasmissione, comunicazione o notificazione, dei
documenti informatici e' effettuata per via telematica attraverso il
sistema informatico civile, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6.

3. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, ove non diversamente stabilito dal
presente regolamento.

Art. 3 (Sistema informatico civile)

1. Il sistema informatico civile e' strutturato con modalita' che
assicurano:
a) l'individuazione dell'ufficio giudiziario e del procedimento;
b) l'individuazione del soggetto che inserisce, modifica o comunica
l'atto;
c) l'avvenuta ricezione della comunicazione dell'atto;
d) l'automatica abilitazione del difensore e dell'ufficiale giudiziario.

2. Al sistema informatico civile possono accedere attivamente soltanto i
difensori delle parti e gli ufficiali giudiziari per le attivita'
rispettivamente consentite dal presente regolamento.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentita l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabilite le regole
tecnico-operative per il funzionamento e la gestione del sistema
informatico civile, nonche' per l'accesso dei difensori delle parti e degli
ufficiali giudiziari. Con il medesimo decreto sono stabilite le regole
tecnico-operative relative alla conservazione e all'archiviazione dei
documenti informatici, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo
2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

Art. 4 (Atti e provvedimenti)

1. Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti
come documenti informatici sottoscritti con firma digitale come
espressamente previsto dal presente regolamento.

2. Se non e' possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al
comma 1, gli atti e i provvedimenti vengono redatti o stampati su supporto
cartaceo, sottoscritti nei modi ordinari e allegati al fascicolo cartaceo.
La copia informatica degli stessi e' inserita nel fascicolo informatico con
le modalita' di cui agli articoli 12 e 13.

3. Ove dal presente regolamento non e' espressamente prevista la
sottoscrizione del documento informatico con la firma digitale, questa e'
sostituita dall'indicazione del nominativo del soggetto procedente
prodotta sul documento dal sistema automatizzato, a norma dell'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39.

Art. 5 (Processo verbale)

1. Il processo verbale, redatto come documento informatico, e' sottoscritto
con firma digitale da chi presiede l'udienza e dal cancelliere. Nei casi
in cui e' richiesto, le parti e i testimoni procedono alla sottoscrizione
delle dichiarazioni o del verbale apponendo la propria firma digitale.

2. Se non e' possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al
comma 1, il processo verbale viene redatto o stampato su supporto
cartaceo, sottoscritto nei modi ordinari e allegato al fascicolo cartaceo.
La copia informatica del processo verbale e' allegata al fascicolo
informatico con le modalita' di cui agli articoli 12 e 13.

Art. 6 (Comunicazioni e notificazione)

1. Le comunicazioni con biglietto di cancelleria, nonche' la notificazione
degli atti, effettuata quest'ultima come documento informatico
sottoscritto con firma digitale, possono essere eseguite per via
telematica, oltre che attraverso il sistema informatico civile, anche
all'indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell'articolo 7.

2. La parte che richiede la notificazione di un atto trasmette per via
telematica l'atto medesimo all'ufficiale giudiziario, che procede alla
notifica con le medesime modalita'.

3. L'ufficiale giudiziario, se non procede alla notificazione per via
telematica, trae dall'atto ricevuto come documento informatico la copia su
supporto cartaceo, ne attesta la conformita' all'originale e provvede a
notificare la copia stessa unitamente al duplicato del documento
informatico, nei modi di cui agli articoli 138 e seguenti del codice di
procedura civile.

4. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce per via
telematica l'atto notificato, munito della relazione della notificazione
attestata dalla sua firma digitale.

Art. 7 (Indirizzo elettronico)

1. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi
dell'articolo 6, l'indirizzo elettronico del difensore e' unicamente quello
comunicato dal medesimo al Consiglio dell'ordine e da questi reso
disponibile ai sensi del comma 3 del presente articolo. Per gli esperti e
gli ausiliari del giudice l'indirizzo elettronico e' quello comunicato dai
medesimi ai propri ordini professionali o all'albo dei consulenti presso
il tribunale.

2. Per tutti i soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 l'indirizzo
elettronico e' quello dichiarato al certificatore della firma digitale al
momento della richiesta di attivazione della procedura informatica di
certificazione della firma digitale medesima, ove reso disponibile nel
certificato.

3. Gli indirizzi elettronici di cui al comma 1, comunicati tempestivamente
dagli ordini professionali al Ministero della giustizia, nonche' quelli
degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche (UNEP), sono consultabili
anche in via telematica secondo le modalita' operative stabilite dal
decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 8 (Attestazione temporale)

1. La comunicazione e la notificazione si ha per eseguita alla data
apposta dal notificatore alla ricevuta di consegna mediante la procedura
di validazione temporale a norma del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. Per la comunicazione e la
notificazione eseguite dalla cancelleria e dall'ufficiale giudiziario la
data riportata nella ricevuta di consegna tiene luogo della suddetta
procedura di validazione temporale.

2. I dati relativi a quanto previsto dal comma 1 sono conservati dal
notificatore per un periodo non inferiore a cinque anni secondo le
modalita' tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3,
comma 3.

Art. 9 (Costituzione in giudizio e deposito)

1. La parte che procede all'iscrizione a ruolo o alla costituzione in
giudizio per via telematica trasmette con il medesimo mezzo i documenti
probatori come documenti informatici o le copie informatiche dei documenti
probatori su supporto cartaceo.

Art. 10 (Procura alle liti)

1. Se la procura alle liti e' stata conferita su supporto cartaceo, il
difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la copia
informatica della procura medesima, asseverata come conforme all'originale
mediante sottoscrizione con firma digitale.

Art. 11 (Iscrizione a ruolo)

1. La nota di iscrizione a ruolo puo' essere trasmessa per via telematica
come documento informatico sottoscritto con firma digitale.

2. La nota di iscrizione a ruolo trasmessa per via telematica e' redatta in
modo conforme al modello definito con il decreto di cui all'articolo 3,
comma 3.

Art. 12 (Fascicolo informatico)

1. La cancelleria procede alla formazione informatica del fascicolo
d'ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici
ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati
depositati su supporto cartaceo.

2. Nel fascicolo informatico sono inseriti, secondo le modalita' di cui al
comma 1, anche i documenti probatori offerti in comunicazione o prodotti
dalle parti o comunque acquisiti al processo. Per i documenti probatori
prodotti o comunque acquisiti su supporto cartaceo l'inserimento nel
fascicolo informatico delle relative copie informatiche e' effettuato dalla
cancelleria, sempre che l'operazione non sia eccessivamente onerosa.

3. La formazione del fascicolo informatico non elimina l'obbligo di
formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo.

Art. 13 (Formazione del fascicolo informatico)

1. Ogni fascicolo informatico riceve la stessa numerazione del fascicolo
cartaceo ed e' formato secondo quanto stabilito dall'articolo 36 delle
norme di attuazione del codice di procedura civile.

2. L'indice degli atti contiene anche l'indicazione dei documenti
conservati solo nel fascicolo cartaceo ed e' redatto in modo da consentire
la diretta consultazione degli atti e dei documenti informatici.

3. Gli atti e i documenti probatori depositati dalle parti,
contestualmente alla costituzione in giudizio o successivamente, sono
inseriti in apposite sezioni del fascicolo informatico contenenti ciascuna
l'indicazione del giudizio e della parte cui si riferiscono.

4. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, e' eccessivamente onerosa
l'estrazione della copia informatica di documenti probatori prodotti o
acquisiti su supporto cartaceo, ai fini dell'inserimento nel fascicolo
informatico da parte della cancelleria, quando il formato del documento da
copiare e' diverso da quelli indicati con il decreto di cui all'articolo 3,
comma 3, ovvero se il numero delle pagine da copiare e' superiore a venti.
Con il medesimo decreto il numero delle pagine e' periodicamente
aggiornato.

5. In deroga al comma 4 la cancelleria procede comunque all'estrazione
della copia informatica di documenti probatori prodotti o acquisiti su
supporto cartaceo quando la parte allega ad essi la copia su supporto
informatico.

6. Il fascicolo informatico e' consultabile dalla parte, oltre che in via
telematica, anche nei locali della cancelleria attraverso un
videoterminale.

7. Dopo la precisazione delle conclusioni il responsabile della
cancelleria appone al fascicolo informatico la firma digitale.

Art. 14 (Produzione degli atti e dei documenti probatori su supporto
informatico)

1. Gli atti e i documenti probatori offerti in comunicazione dalle parti
dopo la costituzione in giudizio possono essere prodotti, oltre che per
via telematica, anche mediante deposito in cancelleria del supporto
informatico che li contiene. Il supporto informatico deve essere
compatibile con i tipi e i modelli stabiliti al riguardo dal decreto di
cui all'articolo 3, comma 3, e deve contenere anche il relativo indice, la
cui integrita' e' attestata dal difensore con la firma digitale.

2. Il responsabile della cancelleria procede a duplicare nel fascicolo
informatico gli atti, i documenti probatori e l'indice indicati nel comma
1.

3. Il supporto informatico e' restituito alla parte dopo la duplicazione di
cui al comma 2.

Art. 15 (Deposito della relazione del C.T.U.)

1. La relazione prevista dall'articolo 195 del codice di procedura civile
puo' essere depositata per via telematica come documento informatico
sottoscritto con firma digitale.

2. Con lo stesso mezzo devono essere allegati i documenti e le
osservazioni delle parti o la copia informatica di questi ove gli
originali sono stati prodotti su supporto cartaceo. In tal caso gli
originali sono depositati dal consulente tecnico d'ufficio senza ritardo,
in ogni caso prima dell'udienza successiva alla scadenza del termine per
il deposito della relazione.

3. Il giudice, tenuto conto di un eventuale successivo utilizzo dei dati
contenuti nella consulenza tecnica d'ufficio, puo' disporre che la
relazione o parte di essa sia redatta in modo conforme a modelli definiti
con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 16 (Trasmissione dei fascicoli)

1. Qualora non sia necessario acquisire il fascicolo d'ufficio su supporto
cartaceo, la trasmissione del fascicolo d'ufficio puo' avvenire, in ogni
stato e grado, anche per via telematica con particolari modalita',
stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e dirette ad
assicurarne l'integrita', l'autenticita' e la riservatezza.

2. Prima dell'inoltro, il responsabile della cancelleria e' tenuto a
controllare che il contenuto del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo
sia presente nel fascicolo informatico.

Art. 17 (Trasmissione della sentenza)

1. La trasmissione per via telematica della minuta della sentenza o della
sentenza stessa, redatte come documenti informatici sottoscritti con firma
digitale, e' effettuata, ai sensi dell'articolo 119 delle norme di
attuazione del codice di procedura civile, con particolari modalita'
stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e dirette ad
assicurarne l'integrita', l'autenticita' e la riservatezza.

2. Il cancelliere, ai fini del deposito della sentenza ai sensi
dell'articolo 133 del codice di procedura civile, sottoscrive la sentenza
stessa con la propria firma digitale.

Art. 18 (Informatizzazione del processo amministrativo e contabile)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto
compatibili, anche al processo amministrativo e ai processi innanzi alle
Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono
stabilite le regole tecnico-operative per il funzionamento e la gestione
del sistema informatico della giustizia amministrativa e contabile. I
decreti sono adottati entro il termine di cui all'articolo 19, comma 2.

Art.19(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai giudizi
iscritti a ruolo dopo il 1° gennaio 2002.

2. Il decreto ministeriale previsto dall'articolo 3, comma 3, e' adottato
entro il 30 ottobre 2001.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.