DECRETO 10 settembre 1998, n. 381. Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
d'intesa con IL MINISTRO DELLA SANITÀ e
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Vista la legge 31 luglio
1997, n. 249, articolo
1, comma 6, lettera a), n. 15), il quale dispone, tra l'altro, che il Ministero
dell'ambiente d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero
delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa i tetti di radiofrequenze
compatibili con la salute umana, tenendo anche conto delle norme comunitarie;
Visto il parere favorevole
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;
Visto il parere dell'Istituto
superiore di sanità nel quale, pur condividendosi l'esigenza di
una politica cautelativa che individui obiettivi di qualità anche
al di là dell'adozione di limiti di esposizione mirati alla tutela
degli effetti acuti, sono state manifestate perplessità, in considerazione
dell'attuale stato di
conoscenza scientifica,
nei riguardi dell'adozione di misure più restrittive specifiche
per l'esposizione a campi modulati in ampiezza;
Ritenuta la necessità
di riservare misure più cautelative perlomeno nei casi in cui si
possono verificare esposizioni a campi elettromagnetici per tempi prolungati,
da parte di recettori sensibili non esposti per ragioni professionali;
Visto il parere espresso
dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome nella seduta del 7 maggio 1998, con il quale si esprime
parere favorevole allo schema di decreto, subordinandolo all'accoglimento
di due proposte di modifica, rispettivamente all'articolo 4, comma 2, ed
all'articolo 5, comma 1;
Ritenuto di non accogliere
la proposta di emendamento all'articolo 4, comma 2, in quanto renderebbe
meno certa e sicura la tutela della popolazione per effetti a lungo termine
conseguenti ad esposizione prolungata;
Udito il parere del Consiglio
di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 31 agosto 1998;
Vista la comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, del 10 settembre 1998, n. prot.
UL/98/16640;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni
del presente decreto fissano i valori limite di esposizione della popolazione
ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei
sistemi fissi delle
telecomunicazioni
e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100
kHz e 300 GHz.
2. I limiti
di esposizione di cui al predetto decreto, non si applicano ai lavoratori
esposti per ragioni professionali.
Art. 2.
Definizioni
ed unità di misura
1. Le definizioni
delle grandezze fisiche citate nel decreto e le corrispondenti unità
di misura sono riportate in allegato A che, unitamente agli allegati B
e C, è parte integrante del presente
decreto.
Art. 3.
Limiti di esposizione
1. Nel caso di
esposizione al campo elettromagnetico i livelli dei campi elettrici, magnetici
e della densità di potenza, mediati su un'area equivalente alla
sezione verticale del corpo umano e su
qualsiasi intervallo
di sei minuti, non devono superare i valori di tabella 1.
Tabella 1
LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI
Frequenza f
(MHz) |
Valore efficace di intensità
di campo elettrico E
(V/m) |
Valore efficace di intensità
di campo magnetico H
(A/m) |
Densità di potenza
dell'onda piana equivalente
(W/m²) |
0,1 - 3
> 3 - 3000 >3000 - 300.000 |
60
20 40 |
0,2
0,05 0,1 |
--
1 4 |
2. Nel caso
di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei
relativi contributi normalizzati, difiniti in allegato B, deve essere minore
dell'unità.
Art. 4.
Misure di cautela
ed obiettivi di qualità
1. Fermi restando
i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione e la realizzazione dei
sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo
di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti,
deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più
bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto
dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.
2. Per i fini
di cui al precedente comma 1, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze
non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori,
indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla
sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti:
6 V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come
valori efficati e, per frequenze comprese tra 3 Mhz e 300 GHz, 0,10 W/m(elevato
a)2 per la densità di potenza dell'onda piana equivalente.
3. Nell'ambito
delle proprie competenze, fatte salve le attribuzioni dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni, le regioni e le province autonome disciplinano
l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine
di garantire il rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 3 e dei
valori di cui al precedente comma, il raggiungimento di eventuali obiettivi
di qualità, nonché le attività di controllo e vigilanza
in accordo con la normativa vigente, anche in collaborazione con l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, per quanto attiene all'identificazione
degli impianti e delle frequenze loro assegnate.
Art. 5.
Risanamenti
1. Nelle zone
abitative o sedi di attività lavorativa per lavoratori non professionalmente
esposti o nelle zone comunque accessibili alla popolazione ove sono superati
i limiti fissati al precedente articolo 3 e all'articolo 4, comma 2, devono
essere attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti.
Le modalita' ed i tempi di esecuzione per le azioni di risanamento sono
prescritte dalle regioni e province autonome, secondo la regolamentazione
di cui al precedente articolo 4, comma 3.
2. La riduzione
a conformita' da svolgere nell'ambito dell'attività di risanamento
deve essere effettuata in accordo a quanto riportato nell'allegato C.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 settembre 1998
Allegato A |
Allegato B
Allegato C
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma
3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo del
comma 6, lettera a), n. 15), dell'art. 1, della legge 31 luglio 1997, n.
249, recante:
"Istituzione
dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sui
sistemi delle
telecomunicazioni
e radiotelevisivo", è il seguente:
"6. Le competenze
dell'Autorità sono così individuate:
a) la commissione
per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:
1)-14) (omissis);
15) vigila sui
tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che
tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche,
non vengano superati. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione
obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati
con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con
il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni,
sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti
di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie".
- Il testo del
comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri", è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono
essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o
di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di
più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima
della loro emanazione".