DPR 5 agosto 1966, n. 1214
(Gazz. Uff., 18 gennaio, n. 15)
Nuove norme sulle concessioni di
impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori
Articolo 1. Stazioni di radioamatori.
L'installazione e l'esercizio nel territorio della Repubblica delle
stazioni radioelettriche private ad uso dei radioamatori e' soggetta
alle norme del presente regolamento.
L'attivita' del radioamatore consiste nello scambio, in linguaggio
chiaro, tra utenti di stazioni radioelettriche private, fornite di
apposita concessione ministeriale, di messaggi di carattere tecnico
riguardanti esperimenti radioelettrici a scopo di studio e di
istruzione individuale.
Articolo 2. Patente di operatore di radioamatore.
Per ottenere la concessione di impianto ed esercizio di stazione di
radioamatore, di cui al successivo art. 4, e' necessario che il
richiedente sia in possesso della patente di operatore (allegato 2)
che viene rilasciata dai Circoli delle costruzioni telegrafiche e
telefoniche, normalmente a seguito di esami da effettuarsi avanti a
Commissioni costituite presso i Circoli stessi secondo le norme di
cui al successivo articolo 3.
Possono essere esonerati da alcune o da tutte le prove di esame gli
aspiranti in possesso di titoli o documenti dai quali risulti
ufficialmente comprovata la conoscenza delle materie che formano
oggetto delle prove stesse, e coloro che, per chiara fama o per studi
effettuati e pubblicati, siano giudicati idonei.
Le domande di ammissione agli esami per il conseguimento della
patente di operatore, redatte in carta da bollo e contenenti le
generalita' del richiedente, debbono essere fatte pervenire al Circolo
delle costruzioni competente per il territorio entro il 30 aprile ed
il 30 settembre, accompagnate dai seguenti documenti:
a) due fotografie formato tessera, una delle quali autenticata;
b) una marca da bollo del valore prescritto;
c) dichiarazione anagrafica o altro documento valido, contenente
le generalita' ed il domicilio del richiedente.
Tale documento puo' essere anche esibito in visione personalmente
dal richiedente stesso.
I Circoli comunicheranno agli interessati la data e la sede degli
esami.
Analoga domanda, documentata come sopra, dovranno produrre gli
aspiranti al rilascio della patente con esonero dalle prove di esame
al sensi del secondo comma del presente articolo.
Articolo 3. Esami.
Di norma le sessioni di esame per il conseguimento della patente di
operatore di stazione di radioamatore saranno tenute nei mesi di
maggio e ottobre di ogni anno.
Le Commissioni esaminatrici saranno nominate dal direttore centrale
per i Servizi radioelettrici del Ministero delle poste e delle
telecomumcazioni e saranno composte per ogni sede di Circolo
costruzioni telegrafiche e telefoniche: dal direttore del Circolo,
che assumera' le funzioni di presidente, da un funzionario
postelegrafonico esperto radiotecnico, da un rappresentante del
Ministero della difesa designato da quel Ministero e da un esperto
dell'Associazione dei radioamatori legalmente riconosciuta.
Le spese per le eventuali missioni o trasferte dei membri delle
Commissioni esaminatrici saranno a carico delle Amministrazioni e
Enti di appartenenza.
Gli esami consisteranno:
- in una prova scritta, per la quale sono concesse tre ore di
tempo, su un questionario composto da una o piu' domande sulle
questioni tecniche, legislative, regolamentari e sulle norme di
esercizio dei servizi radioelettrici internazionali, secondo il
programma di cui all'allegato 1;
- in prove pratiche di trasmissione e ricezione radiotelegrafica
auricolare in codice Morse alla velocita' di 40 caratteri al minuto.
Le prove avranno luogo secondo le prescrizioni di cui agli articoli
5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, per la parte applicabile.
Durante la prova scritta non e' consentita la consultazione di alcun
testo o pubblicazione.
Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita
dal candidato dovra' essere facilmente leggibile e la trasmissione
telegrafica dovra' risultare regolare.
Gli elaborati di esame saranno conservati, per almeno sei mesi,
agli atti dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche.
Articolo 4.Concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni di
radioamatore.
Le concessioni per l'impianto e l'esercizio di stazioni di
radioamatore sono accordate con decreto del Ministro per le poste e
le telecomunicazioni, sentito il parere del Consiglio di
amministrazione, ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui al
successivo art. 5.
La concessione e' attestata, per i singoli, dal rilascio della
licenza di radioamatore (allegato 3).
Le licenze sono di tre classi, corrispondenti alle potenze massime
di alimentazione anodica dello stadio finale del trasmettitore,
consentite rispettivamente per 75, 150 e 300 Watt.
Le domande di concessione di impianto ed esercizio di stazione di
radioamatore, redatte in carta da bollo, devono essere fatte
pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni -
Ispettorato generale delle telecomunicazioni - Direzione centrale dei
Servizi radioelettrici, e devono contenere i seguenti dati:
1) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e, per i
minori che abbiano superato il 16 anno, nome di chi esercita la
patria potesta';
2) indicazione precisa della sede dell'impianto, che deve essere
installato sempre nella abituale residenza dell'interessato o nello
stabilimento militare per i militari in servizio permanente che
abbiano ottenuto apposito nulla osta dall'autorita' militare;
3) indicazione della classe di licenza richiesta.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) ricevuta dell'abbonamento alle radioaudizioni per l'anno in
corso;
b) attestazione del versamento del canone annuo di esercizio, di
cui al successivo art. 7;
c) attestazione del versamento della prescritta tassa di
concessione governativa;
d) per i minori di anni ventuno, dichiarazione resa dinanzi alle
competenti autorita' da parte di chi esercita la patria potesta', di
consenso e di assunzione delle responsabilita' civili connesse
all'impianto e all'esercizio della stazione di radioamatore;
e) certificato di residenza, o attestazione delle competenti
autorita', dal quale risulti il domicilio o la abituale residenza del
richiedente:
f) per i militari in servizio permanente che intendano installare
la stazione in uno stabilimento militare, il nulla osta della
competente autorita' militare;
g) una marca da bollo del valore prescritto.
Articolo 5. Rilascio della concessione.
La concessione per l'impianto e l'esercizio di stazione di
radioamatore e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) eta' non inferiore agli anni 16;
3) buona condotta morale e civile;
4) possesso della patente di operatore di cui al precedente art.2;
5) nulla osta dei Ministeri dell'interno e della difesa.
La concessione non puo' essere accordata a coloro che abbiano
riportato condanna per delitti contro la personalita' dello Stato, per
diserzione in tempo di guerra, per delitti commessi con abusi nella
attivita' di radioamatore, ancorche' sia intervenuta sentenza di
riabilitazione, o comunque siano stati condannati a pena restrittiva
della liberta' personale superiore a tre anni per delitto colposo,
salvo che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
La concessione non sara' accordata inoltre a chi sia stato
dichiarato delinquente abituale o professionale o per tendenza, a chi
sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza o sia stato
sottoposto a sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, a colui
al quale sia stato imposto il divieto di soggiorno in uno o piu'
Comuni o l'obbligo di soggiorno in un determinato Comune, finche'
durino gli effetti dei relativi provvedimenti.
La concessione non sara' neppure accordata a chi sia appresentante
di Stati esteri, di imprese e di cittadini stranieri e a chi sia comunque in
rapporti continuativi di affari con Stati esteri e con imprese straniere.
La concessione potra' essere negata quando ostino ragioni tecniche e
quando, per giustificati motivi, il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni ritenga che l'aspirante non dia sufficiente
affidamento per il legittimo uso della stazione.
Il diniego dovra' essere, in ogni caso, motivato.
I requisiti e le condizioni di cui sopra saranno accertati d'ufficio dal
Ministero dalle poste e delle telecomunicazioni.
Articolo 6.Concessioni speciali.
Oltre che a singoli privati, le concessioni di impianto ed
esercizio di stazioni di radioamatori possono essere accordate:
1) a scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado,
statali o legalmente riconosciuti, escluse le scuole elementari, che
ne facciano domanda tramite il Ministero della pubblica istruzione,
il quale attestera' la qualifica della scuola e dell'istituto;
2) a scuole e corsi di istruzione militare.
Nei casi di cui sopra deve essere nominato un operatore
responsabile dell'esercizio della stazione, di eta' non inferiore agli
anni 21, il quale deve essere munito della patente di operatore e
degli altri requisiti richiesti dal precedente art. 5 per il rilascio
della concessione di impianto ed esercizio di stazione di
radioamatore.
Articolo 7.Canori di esercizio - Tassa di concessione
governativa.
L'efficacia delle licenze di radioamatore e' subordinata al
versamento del canone annuo di esercizio e della tassa annuale di
concessione governativa di cui al n. 229 della tabella allegato a) al
decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121 e
successive modificazioni.
Il canone annuo di esercizio e di L. 3000 (tremila) per la prima
classe di licenza, di L. 4000 (quattromila) per la seconda classe e
di L. 6000 (seimila) per la terza classe.
Le attestazioni di versamento dei tributi suddetti devono essere
rimesse al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il quale
provvedera' all'invio agli interessati della marca annuale di
convalida della licenza.
In caso di mancato versamento dei tributi stessi, o di uno solo di
essi, l'efficacia della licenza rimane sospesa fino alla data del
versamento. Qualora questo venga effettuato posteriormente al 30
giugno, il canone di concessione e' ridotto alla meta'.
I canoni di esercizio saranno integralmente acquisiti al bilancio
di entrata dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle
telecomunicazioni.
Articolo 8 Nominativo.
A ciascuna stazione di radioamatore sara' assegnato dal Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni un nominativo che sara'
riportato sulla licenza e non potra' essere modificato che dal
Ministero medesimo.
Ai circoli, enti e associazioni tra amatori e cultori di materie
tecniche e' fatto divieto di assegnare nominativi, sigle o
contrassegni da usare nelle radiotrasmissioni.
Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di
delegare ai detti circoli, enti e associazioni l'assegnazione di
nominativi, sigle e contrassegni per l'impianto di apparecchi solo
riceventi da parte dei propri iscritti.
Articolo 9 Norme tecniche.
Gli impianti delle stazioni di radioamatore, per quanto si
riferisce alle installazioni delle radioapparecchiature, debbono
uniformarsi alle norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano)
nonche' alle norme appresso indicate ed alle altre che il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni potra' eventualmente stabilire:
a) il radiotrasmettitore dovra' essere munito di stadio pilota; la
tolleranza di frequenza ammissibile non deve essere in nessun caso
superiore a 0,05%;
b) la potenza di alimentazione anodica dello stadio finale del
trasmettitore non deve essere superiore a quella fissata nella
rispettiva licenza ed il trasmettitore deve essere corredato di
amperometro o voltmetro per la misura di detta potenza;
c) non e' consentita l'emissione di onde smorzate.
Le bande di frequenza assegnate per l'esercizio di stazioni di
radioamatore, nonche' le classi di emissione permesse su ciascuna
banda, sono le seguenti:
XTAB
kHz da 3.613 a 3.627 A1, A3, A3a, A3b (solo modulazione di
kHz da 3.647 a 3.667 ampiezza con profondita' di modulazione
kHz da 7.000 a 7.100 non superiore al 100% e con una fre-
kHz da 14.000 a 14.350 quenza massima di modulazione di
kHz da 21.000 a 21.450 3500 p/s).
kHz da 28.000 a 29.700
MHz da 144 a 146 Sulle bande di frequenza superiori a 20
MHz da 21.000 a 22.000 MHz sono consentite anche emissioni di
classe A2, e modulate in frequenza con
indice di modulazione non superiore a
0,7. Sulle bande di frequenza superiori
a 140 MHz sono consentite anche emis-
sioni modulate in frequenza con indice
di modulazione non superiore a 5. Nella
banda di frequenza 21.000 - 22.000 MHz
sono consentite anche emissioni ad
impulsi.
Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di
modificare con proprio provvedimento sia le bande di frequenza
assegnate per l'esercizio delle stazioni di radioamatore, sia le
classi di emissione consentite su ciascuna banda;
d) le emissioni debbono essere esenti da armoniche e da emissioni
parassite per quanto il progresso della tecnica lo consenta;
e) non e' consentita l'eccitazione diretta dell'antenna dello
stadio finale del trasmettitore sempreche' non siano previsti
accorgimenti tecnici che permettano parimenti una emissione pura;
f) nell'impiego della manipolazione telegrafica debbono essere
usati gli accorgimenti necessari per ridurre al massimo le
interferenze dovute ai cliks di manipolazione;
g) nell'impiego della telefonia e delle onde di tipo A deve
essere evitata qualsiasi modulazione contemporanea di frequenza;
h) non e' consentita l'alimentazione del trasmettitore con
corrente alternata non raddrizzata ed il raddrizzatore deve essere
munito di filtro adatto a ridurre la modulazione dovuta alla
fluttuazione della corrente raddrizzata (ronzio di alternata) in
misura non superiore al 5%;
i) ogni trasmettitore dovra' essere munito di apparecchi di
misura, che permettano di controllare le condizioni di funzionamento
degli apparecchi di emissione. Nel caso che la frequenza impiegata
non sia suscettibile di essere regolata in modo che essa soddisfi
alle tolleranze ammesse alla lettera a) del presente articolo la
stazione deve essere dotata di un dispositivo atto a permettere la
misura della frequenza con una precisione almeno uguale alla meta' di
detta tolleranza.
Articolo 10 Norme di esercizio.
a) L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto
in conformita' delle norme legislative e regolamentari vigenti e con
l'osservanza delle prescrizioni della Convenzione internazionale
delle telecomunicazioni e dei regolamenti annessi.
b) E' vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di
persona diversa dal titolare, a meno che non si tratti di persona
munita di patente in proprio e sotto la diretta responsabilita' civile
del titolare della stazione.
In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione in cui
si svolge la trasmissione e l'inizio e la fine della trasmissione
medesima devono essere effettuate dal titolare della stazione.
c) Le radiocomunicazioni devono effettuarsi soltanto con altre
stazioni di radioamatore italiane debitamente autorizzate ovvero con
stazioni di radioamatore estere, a meno che le competenti
Amministrazioni non abbiano notificato la loro opposizione.
d) Le emissioni dovranno essere effettuate soltanto nelle bande
di frequenza previste dall'art. 8, lettera c), del presente
regolamento.
e) Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono
essere effettuate in linguaggio chiaro e solo nelle lingue italiana,
francese, inglese, spagnola, portoghese, tedesca e russa. E' ammesso
l'impiego del <> e delle abbreviazioni internazionali
previste dall'I.A.R.U. (International Amateur Radio Union).
f) Le radiocomunicazioni devono essere limitate allo scambio di
messaggi di carattere tecnico riguardanti esperimenti radioelettrici
e ad osservazioni di carattere puramente personale, che per la loro
scarsa importanza non giustifichino l'uso del servizio pubblico delle
telecomunicazioni.
g) All'inizio e alla fine delle trasmissioni, nonche' ad
intervalli di cinque minuti nel corso di esse, dovra' essere ripetuto
il nominativo della stazione emittente.
h) E' vietato ai radioamatori di far uso del segnale di soccorso,
nonche' di impiegare segnali che possano dar luogo a falsi allarmi.
i) E' vietato ai radioamatori di intercettare comunicazioni che
essi non hanno titolo a ricevere ed in ogni caso e' vietato
trascrivere e far conoscere a terzi il contenuto e l'esistenza dei
messaggi involontariamente captati.
l) Presso le stazioni di radioamatore deve essere tenuto al
corrente un registro nel quale saranno annotate le indicazioni
relative alla data, ora e durata delle singole trasmissioni, le
caratteristiche tecniche (frequenza, potenza, tipo di trasmissione),
i nominativi delle stazioni corrispondenti, il contenuto delle
conversazioni effettuate, ecc. Le registrazioni devono essere fatte
ad inchiostro o a matita copiativa in modo chiaro e leggibile, senza
spazi in bianco, interlinee, trasporti in margine o abrasioni; le
eventuali cancellature dovranno essere eseguite in modo che le parole
cancellate siano leggibili.
I fogli del registro di stazione debbono essere numerati e firmati
dal radioamatore.
I registri dovranno essere tenuti a disposizione del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni, il quale ha la facolta' di
richiederli in qualsiasi momento o di esaminarli a mezzo di propri
ispettori, e debbono essere conservati almeno per l'intero anno
solare successivo a quello in cui ha avuto luogo l'ultima
annotazione.
m) Qualsiasi trasferimento, anche temporaneo, delle stazioni di
radioamatore da un Comune ad un altro o da un punto ad un altro di
uno stesso Comune deve essere autorizzato preventivamente dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Articolo 11 Collaborazione dei radioamatori ad operazioni di
soccorso
Nel caso in cui stazioni di radioamatore ricevessero segnali di
soccorso da navi dovranno attenersi alle norme seguenti:
se la stazione e' situata in localita' sede di Comando della Marina
militare o di un Ente portuale deve dare, con il mezzo piu' rapido,
immediatanotizia a questi per i provvedimenti del caso, segnalando
quanto e' venuto a sua conoscenza e precisando altresi' l'ora e la
frequenza di intercettazione del segnale;
se la stazione non e' situata in localita' sede di un Comando della
Marina militare o di un Ente portuale, il radioamatore, mancando
altra possibilita' di rapido collegamento con dette autorita', deve
cercare di collegarsi, a mezzo della propria stazione, con altro
radioamatore, possibilmente in sede di porto importante, il piu'
vicino alla zona in cui trovasi la nave in difficolta'. Ottenuto il
collegamento gli trasmettera' le notizie intercettate ed invitera' il
corrispondente ad inoltrarle di urgenza alle autorita' militari o
portuali.
Qualora il segnale di soccorso sia stato lanciato da un aeromobile,
il radioamatore deve immediatamente avvertire l'autorita' aeronautica
- Comando soccorso aereo - chiamando la stazione il SVH.
In ogni caso, il radioamatore deve fare il possibile per continuare
l'ascolto sulla frequenza su cui ha intercettato il segnale di
soccorso, per intercettare e fornire ulteriori notizie.
E' fatto comunque obbligo ai radioamatori, nei casi di cui sopra, di
informare le autorita' locali di pubblica sicurezza e militari di
quanto venuto a loro conoscenza.
Articolo 12.Sanzioni amministrative.
In caso di inosservanza delle presenti norme - salva l'applicazione
di ogni altro provvedimento o sanzione previsti dal Codice postale e
delle telecomunicazioni e dalle altre leggi vigenti -
l'Amministrazione provvedera' all'applicazione dei seguenti
provvedimenti:
1) sanzione pecuniaria da L. 5000 a L. 50.000, a seconda della
gravita' dei fatti, applicabile anche cumulativamente con la
sospensione di cui al successivo n. 2), da versarsi
all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
2) sospensione dell'attivita' di radioamatore fino a sei mesi.
La sospensione sara' applicata nei seguenti casi:
recidivita' in mancanze per cui e' stata irrogata una sanzione
pecuniaria;
omesso pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine
assegnato dall'Amministrazione;
uso di linguaggio scorretto nelle radiocomunicazioni;
concessione dell'uso della stazione a chi non sia munito di
patente di operatore in proprio o tolleranza di abusi da parte
dell'operatore;
effettuazione di radiocomunicazioni con stazioni non autorizzate;
effettuazione di comunicazioni con l'uso di frequenze al di fuori
delle bande assegnate ai radioamatori;
esercizio di stazioni prive dei prescritti strumenti di misura;
in ogni altro caso in cui la gravita' dei fatti renda, a giudizio
dell'Amministrazione, il concessionario meritevole della sospensione;
3) revoca della concessione. La revoca sara' applicata nei
seguenti casi:
inosservanza della sospensione dall'attivita' di radioamatore
disposta dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ai
sensi del n. 2) del presente articolo ed ai sensi dei successivi
articoli 14 e 15;
grave recidivita' in mancanze per le quali sia stata irrogata la
sospensione ai sensi del precedente n. 2);
rifiuto di consentire l'accesso ai funzionari incaricati dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nei locali ove si
trovano gli impianti;
uso di stazioni relative a licenze inefficaci ai sensi del
precedente art. 7.
Articolo 13. Validita' della concessione - Rinnovi.
La validita' delle licenze di radioamatore ha termine con l'ultimo
giorno del trimestre solare entro il quale si compiono cinque anni
dalla data del rilascio.
Il rinnovo delle concessioni sara' accordato dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni con le modalita', le procedure e le
limitazioni previste agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
L'avvenuto rinnovo verra' attestato con apposita annotazione apposta
sulla licenza.
Per ottenere il rinnovo, gli interessati, almeno 90 giorni prima
della scadenza, devono presentare al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni apposita domanda secondo le prescrizioni e gli
allegati di cui al precedente art. 4. Non devono essere allegate le
attestazioni di versamento della tassa di concessione governativa e
del canone di esercizio qualora queste siano gia' state corrisposte
per l'anno solare in cui avviene il rinnovo.
Articolo 14.Sospensione dell'attivita' dei radioamatori -
Autorizzazione allo svolgimento di collegamenti speciali.
Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per ragioni
attinenti alla sicurezza pubblica, alla difesa militare o per altre
necessita' determinate da casi di emergenza o da gravi ragioni
tecniche, potra', insindacabilmente, in qualsiasi momento e senza
indennizzo, sospendere il funzionamento o revocare le concessioni
delle stazioni di radioamatore su tutto il territorio della
Repubblica o su parti di esso.
Lo stesso Ministero potra', in casi di pubblica calamita' o per
contingenze particolari o di interesse pubblico, autorizzare le
stazioni di radioamatore o alcune di esse ad effettuare speciali
collegamenti oltre i limiti stabiliti dagli articoli 1 e 10 del
presente regolamento,
Articolo 15.Sospensione, decadenza, revoca della concessione.
La concessione d'impianto ed esercizio di stazione di radioamatore
sara' sospesa quando risulti al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni che il concessionario sia stato denunciato
all'autorita' giudiziaria per i reati di cui al secondo comma del
precedente art. 5.
La concessione potra' essere sospesa quando la denuncia sia stata
presentata per i reati di cui alla legge 14 marzo 1952, n. 196.
La concessione decade di diritto quando il concessionario sia
venuto a trovarsi nelle condizioni che, ai sensi delle disposizioni
di cui ai commi 3), 4) e 5) del precedente art. 5, impediscono il
rilascio della concessione stessa, ovvero quando sia stato condannato
per i reati di cui alla legge 14 marzo 1952, n. 196.
La concessione potra', inoltre, essere sospesa e revocata quando
all'esercizio di essa ostino ragioni tecniche e quando, per
giustificati motivi, il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni ritenga che il concessionario non dia piu'
sufficiente affidamento per il legittimo uso della stazione.
Il relativo provvedimento dovra' essere, in ogni caso, motivato.
Le licenze relative a concessioni sospese, decadute o revocate ai
sensi del presente articolo e quelle revocate ai sensi del precedente
art. 12 devono essere restituite al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
Articolo 16 Controllo sulle stazioni.
I locali, gli impianti ed il registro delle stazioni devono essere,
in ogni momento, ispezionabili dai funzionari incaricati dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
La licenza di radioamatore deve essere custodita presso la stazione
e deve essere esibita a richiesta dei funzionari incaricati della
verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
Nei casi di sospensione, revoca e decadenza della concessione e' in
facolta' del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di
procedere al bloccaggio di tutte o di parte delle apparecchiature che
costituiscono la stazione. Il bloccaggio e', invece, obbligatorio nei
casi di revoca della concessione per motivi diversi da quelli di cui
al primo comma dell'art. 14 e delle ragioni tecniche di cui al quarto
comma del precedente art. 15.
Il relativo provvedimento potra' essere, comunque, revocato su
domanda motivata dell'interessato.
Articolo 17 Duplicazione.
In caso di smarrimento, di distruzione, sottrazione della patente
di operatore e della licenza di radioamatore il titolare deve subito
chiederne la duplicazione al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, allegando:
1) un atto notorio o dichiarazione sostitutiva di esso, resa e
sottoscritta dall'interessato avanti ad un notaio, al segretario
comunale o al funzionario del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, competente a riceverla, attestante la sorte del
documento;
2) una marca da bollo del valore prescritto;
3) due fotografie formato tessera, una delle quali autenticata,
nel caso in cui si tratti di duplicazione della patente.
Articolo 18 Disposizioni transitorie e finali.
Le licenze di qualunque classe possono essere rilasciate ai
richiedenti in possesso dei prescritti requisiti, che siano titolari
di patente di qualunque classe rilasciata prima dell'entrata in
vigore del presente regolamento.
Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 598
ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1961, n. 1201
sono abrogati.
Allegato n. 1
Programma della prova teorica degli esami per il conseguimento
della patente di operatore di stazione di radioamatore.
A) Elettrologia ed elettrotecnica.
Carica elettrica - Campo elettrico - Capacita' elettrica e
condensatore: unita' di misura delle capacita' - Differenza di
potenziale - Forza elettromotrice e relativa unita' di misura -
Corrente continua: unita' di misura della corrente - Legge di Ohm -
Resistenza elettrica: unita' di misura delle resistenze - Effetti
della corrente elettrica - Pila ed accumulatore - Induzione
elettromagnetica e relative leggi - Mutua induzione - Induttanza -
Correnti alternate: periodo, pulsazione, frequenza, ampiezza, valore
medio, valore efficace.
Legge di Ohm per la corrente alternata, sfasamento fra tensione e
corrente, potenza apparente, reale, fattore di potenza.
Correnti non sinusoidali: componenti armoniche.
Effetti fisiologici della corrente elettrica - Norme di protezione
- Norme di soccorso.
Trasformatori elettrici.
Strumenti ed apparecchi di misura: amperometri e voltmetri per
corrente continua e per corrente alternata - Wattmetri.
B) Radiotecnica - Telegrafia - Telefonia.
Resistenza, induttanza e capacita' concentrate - Resistenza,
induttanza e capacita' distribuite - Comportamento dei circuiti
comprendenti resistenze, induttanze e capacita' al variare della
frequenza.
Risonanza elettrica - Risonanza serie e parallelo di un circuito -
Risonanza di due circuiti accopiati.
Tubi elettronici: tipi, caratteristiche costruttive, curve
caratteristiche - Impiego dei tubi elettronici nelle apparecchiature
radioelettriche trasmittenti e riceventi. Raddrizzatori -
Semiconduttori - Transistori.
Principali caratteristiche elettriche e costruttive dei
trasmettitori radiotelegrafici e radiotelefonici e delle relative
antenne.
Tipi di emissioni radioelettriche.
Nozioni principali sulla propagazione nello spazio delle onde
elettromagnetiche in funzione della loro lunghezza.
Ondametri
Nozioni di telegrafia e telefonia - Telegrafo Morse - Microfono -
Telefono - Altoparlante.
C) Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.
Art. 1. - Definizioni: Servizio d'amatore - frequenza assegnata ad
una stazione - tolleranza di frequenza - larghezza di una banda
occupata da una emissione - potenza di un radiotrasmettitore.
Art. 2. - Designazione delle emissioni - classi di emissione -
larghezza di banda - nomenclatura delle bande di frequenza.
Art. 3. - Norme generali per l'assegnazione e l'impiego delle
frequenze.
Art. 5. - Ripartizione delle bande di frequenza - divisione del
mondo in regioni - bande di frequenza assegnate ai radioamatori nelle
regioni 1, 2, 3.
Art. 12. - Caratteristiche tecniche degli apparati e delle
emissioni.
Art. 13. - Controllo internazionale delle emissioni.
Art. 14. - Disturbi e prove.
Art. 15. - Procedura contro i disturbi.
Art. 16. - Rapporti sulle infrazioni.
Art. 17. - Segreto.
Art. 18. - Licenze.
Art. 19. - Sez. seconda. Attribuzione delle serie internazionali -
assegnazione degli indicativi di chiamata.
Art. 41. - Stazione d'amatore.
Appendice 13 - Abbreviazioni e segnali diversi da usare nelle
comunicazioni radiotelegrafiche - Codice <>.