Garante per la protezione dei dati personali

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 PRIVACY E POSTA ELETTRONICA

I messaggi che circolano, via Internet, nelle liste di posta elettronica e
nelle newsgroup ad accesso limitato devono essere considerati come
corrispondenza privata e in quanto tali non possono essere violati.

Lo ha stabilito il Garante affrontando il piu' ampio caso di una mailing
list costituita su iniziativa di alcuni dipendenti di un'amministrazione
con strumenti messi a disposizione dalla stessa amministrazione.

Il principio riguarda non solo le singole "e-mail", ma anche le piu'
articolate mailing list, ovvero i servizi di posta elettronica con un
indirizzario automatico che consente la contemporanea trasmissione a piu'
persone di una comunicazione o messaggio su determinati argomenti di
interesse comune (in genere, il messaggio, inviato al computer che
"amministra" la lista, viene poi spedito automaticamente alla casella di
posta elettronica di tutti gli aderenti).

Nella sua decisione, il Garante, nel ribadire i principi contenuti
nell'art.15 della Costituzione, che afferma l'inviolabilita' della liberta' e
della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione, ha ricordato che la legge n.547 del 1993 sui reati
informatici e, da ultimo, il D.P.R. n.513 del 1997 sul documento
elettronico, hanno confermato che la posta elettronica deve essere tutelata
alla stregua della corrispondenza epistolare o telefonica.

Per le caratteristiche assunte da tali circuiti privati di posta
elettronica, i messaggi che in essi circolano vanno considerati quindi alla
stregua della corrispondenza privata e non possono essere abusivamente
intercettati. Cio', sia che si tratti di vere e proprie "mailing list", sia
che si tratti di newsgroup ad accesso condizionato dalla disponibilita' di
una password fornita ad una pluralita' di soggetti determinati, e a
prescindere dal fatto che la rete operi attraverso le strutture pubbliche
che un'amministrazione ha consentito di utilizzare.

Nel caso di specie, il Garante ha peraltro precisato che, analogamente a
quanto avviene per la normale corrispondenza, non puo' essere considerata
contrastante con la normativa sui dati personali l'eventuale successiva
presa di conoscenza della e-mail da parte di soggetti estranei al circuito
di posta elettronica, quando il messaggio non sia stato indebitamente
acquisito da questi ultimi ma ad essi comunicato da parte di uno dei
destinatari del messaggio stesso.