Roma, 28 gennaio 1995 "L'azienda non puo' in alcun modo interferire nell'accertamento della malattia professionale di un proprio dipendente". Cosi' recita la sentenza del Consiglio di Stato pronunciandosi contro il ricorso presentato contro l'Inail dalla Tioxide Europe di Grosseto, ditta produttrice di biossido di titanio. A giustificare la sentenza una sentenza della Corte costituzionale del '73 che ha riconosciuto il "diritto del lavoratore alla riservatezza" come une dei diritti "inviolabili dell'uomo", lo Statuto dei lavoratori (legge 300 del '70) che vieta gli accertamenti del datore di lavoro sulla "idoneita', e infermita' per malattia o infortunio del lavoratore dipendente", la legge 155/'81 che ha stabilito che al datore di lavoro "debba pervenire solo il certificato di prognosi e non quello di diagnosi", ed infine la lagge 135/'90 che vieta "lo svolgimento di indagini per accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro" l'esistenza di "uno stato di sieropositivita'".