ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO D.M. 20 gennaio 1993 (1). Attribuzione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato del compito della distribuzione di banche dati pubbliche a persone fisiche ed a persone giuridiche pubbliche e private. ------------------------------------------------------------------------ IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94, sulla costituzione del Provveditorato generale dello Stato; Visto il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, che approva il regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato; Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, riguardante la costituzione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, che attribuisce, tra l'altro, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la stampa e la gestione della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806, che approva il regolamento di attuazione del nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, che, tra l'altro, assegna all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato il compito di diffusione immediata in tutto il territorio nazionale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1989 e successive modificazioni che approvano le nuove istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte-valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali, nonche'‚ delle ordinazioni, delle consegne, della distribuzione di tali prodotti e dei conseguenti rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1992, n. 141, che istituisce presso il Provveditorato generale dello Stato il centro telematico di distribuzione agli organi dello Stato di banche dati di interesse pubblico; Tenuto conto che, anche per effetto del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/85, sono stati istituiti i servizi ISPOLITEL di diffusione telematica di banche dati nelle aree giuridica nazionale (GURITEL), giuridica della Comunita' europea (CEETEL), commerciale (COMITEL), concorsi pubblici (CONCORSI) ed albi professionali (ALBITEL), indirizzati sia ai settori pubblici che a quelli privati; Considerato che, fin dal 1989, la Gazzetta Ufficiale telematica (GURITEL) viene distribuita agli uffici dello Stato anche attraverso la struttura informatica del Provveditorato generale dello Stato; Rilevata l'importanza sociale di istituire un moderno ed uniforme servizio di informazione da parte degli organi della pubblica amministrazione rivolto al settore privato; Ritenuto opportuno di meglio organizzare, nell'area telematica, le competenze istituzionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato concernenti la divulgazione di pubblicazioni ufficiali dello Stato; Considerati i vantaggi economici che possono derivare allo Stato ed alle amministrazioni pubbliche dalla diffusione di banche dati; Valutate le economie di scala perseguibili dalla realizzazione di una struttura telematica integrata fra Provveditorato generale dello Stato e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato finalizzata alla fornitura del servizio di accesso a banche dati pubbliche; Considerati i vantaggi funzionali per gli utenti che derivano dalla possibilita' di accedere in modo organico e guidato alle banche dati pubbliche attraverso un solo collegamento; Considerato che l'attuale struttura commerciale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato puo' essere utilizzata anche ai fini della diffusione di banche dati di pubblica utilita'; Decreta: 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e' autorizzato ad effettuare la distribuzione di banche dati pubbliche a persone fisiche ed a persone giuridiche pubbliche e private, fermo restando l'ambito di competenza del Provveditorato generale dello Stato definito con decreto ministeriale 29 settembre 1992, n. 141, per quanto concerne la distribuzione delle banche dati di pubblica utilita' agli organi dello Stato. 2. Il sistema informatico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, limitatamente alle attivita' di cui al precedente articolo, e' integrato con il centro telematico di distribuzione banche dati del Provveditorato generale dello Stato, che assolve agli stessi compiti nei confronti degli organi centrali dello Stato. 3. Le funzioni di vigilanza e controllo, istituzionalmente esercitate dal Provveditorato generale dello Stato, si applicano anche nei confronti delle attivita' dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di cui al presente atto. 4. Il servizio di distribuzione banche dati dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e' integrativo rispetto ai servizi di distribuzione eventualmente svolti autonomamente dalle singole amministrazioni per le proprie produzioni. 5. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato stipula convenzioni con amministrazioni, enti od istituti pubblici fornitori di banche dati, a titolo gratuito od oneroso, per la relativa diffusione ai settori d'utenza di propria competenza. Dette convenzioni, della durata di un anno e tacitamente rinnovabili in mancanza di disdetta, stabiliscono le modalita' di accesso, i criteri di abilitazione degli utenti, gli eventuali costi delle banche dati, a carattere forfettario o calcolati a tariffa, i sistemi di contabilizzazione degli accessi e le caratteristiche di fruibilita' delle informazioni rese disponibili. 6. Nelle convenzioni deve essere inserita apposita clausola con cui amministrazioni, enti ed istituti pubblici e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sono esonerati da ogni responsabilita' per danni di qualsiasi natura, diretti od indiretti, ed in particolare per i danni derivanti da eventuali inesattezze od incompletezze dei dati contenuti nelle banche dati, nonche'‚ da eventuali sospensioni del servizio. 7. Le amministrazioni, enti od istituti pubblici fornitori di banche dati hanno la piena ed esclusiva proprieta' delle informazioni ed dei metodi di ricerca; hanno altresi' il diritto di estendere o cancellare i contenuti informativi dello loro banche dati, nonche'‚ di modificare i metodi di ricerca. Nessuna responsabilita' puo' ad essi essere imputata in conseguenza delle variazioni suddette. 8. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato stipula contratti di fornitura del servizio di distribuzione banche dati con gli utenti appartenenti ai settori di propria competenza, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 1. Nei contratti devono essere indicate le banche dati cui viene concesso l'accesso e le caratteristiche di fruizione, cosi' come espresso nelle convenzioni stipulate con le amministrazioni, enti ed istituti pubblici fornitori delle banche dati stesse. Nei contratti deve essere altresi' indicato il divieto di distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque di compiere alcun atto di commercio delle stesse ed il divieto, se espresso nelle convenzioni, di produrre le informazioni su supporti adatti alla elaborazione elettronica, o di compiere in alcun modo attivita' diretta di elaborazione elettronica sulle informazioni stesse. 9. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato si assume la responsabilita' del controllo delle abilitazioni agli accessi alle banche dati e del rispetto da parte degli utenti di tutte le clausole previste nelle convenzioni e nei contratti. 10. In considerazione delle attivita' che svolge nei settori della diffusione dell'informazione pubblica e dell'editoria di Stato, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato puo' realizzare nuove banche dati mediante la collaborazione di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e di enti pubblici interessati alla diffusione delle proprie informazioni. 11. Le spese ed i proventi derivanti dal servizio di cui al presente decreto sono imputati al bilancio dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 marzo 1993, n. 69. (2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.