ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO D.M. 20 gennaio 1993 (1).

Attribuzione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato del compito della
distribuzione di banche dati pubbliche a persone fisiche ed a persone
giuridiche pubbliche e private.

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IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94, sulla costituzione del
Provveditorato generale dello Stato;
Visto il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, che approva il regolamento
sui servizi del Provveditorato generale dello Stato;
Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, riguardante la costituzione
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, che attribuisce, tra l'altro,
all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la stampa e la gestione della
Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806,
che approva il regolamento di attuazione del nuovo ordinamento
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092,
che, tra l'altro, assegna all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato il
compito di diffusione immediata in tutto il territorio nazionale della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1989 e successive modificazioni che
approvano le nuove istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e
controllo sulla produzione delle carte-valori, degli stampati a rigoroso
rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali, nonche'‚
delle ordinazioni, delle consegne, della distribuzione di tali prodotti e
dei conseguenti rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1992, n. 141, che istituisce
presso il Provveditorato generale dello Stato il centro telematico di
distribuzione agli organi dello Stato di banche dati di interesse pubblico;
Tenuto conto che, anche per effetto del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 1092/85, sono stati istituiti i servizi ISPOLITEL di
diffusione telematica di banche dati nelle aree giuridica nazionale
(GURITEL), giuridica della Comunita' europea (CEETEL), commerciale
(COMITEL), concorsi pubblici (CONCORSI) ed albi professionali (ALBITEL),
indirizzati sia ai settori pubblici che a quelli privati;
Considerato che, fin dal 1989, la Gazzetta Ufficiale telematica (GURITEL)
viene distribuita agli uffici dello Stato anche attraverso la struttura
informatica del Provveditorato generale dello Stato;
Rilevata l'importanza sociale di istituire un moderno ed uniforme servizio
di informazione da parte degli organi della pubblica amministrazione
rivolto al settore privato;
Ritenuto opportuno di meglio organizzare, nell'area telematica, le
competenze istituzionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
concernenti la divulgazione di pubblicazioni ufficiali dello Stato;
Considerati i vantaggi economici che possono derivare allo Stato ed alle
amministrazioni pubbliche dalla diffusione di banche dati;
Valutate le economie di scala perseguibili dalla realizzazione di una
struttura telematica integrata fra Provveditorato generale dello Stato e
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato finalizzata alla fornitura del
servizio di accesso a banche dati pubbliche;
Considerati i vantaggi funzionali per gli utenti che derivano dalla
possibilita' di accedere in modo organico e guidato alle banche dati
pubbliche attraverso un solo collegamento;
Considerato che l'attuale struttura commerciale dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato puo' essere utilizzata anche ai fini della diffusione di
banche dati di pubblica utilita';

Decreta:

1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e' autorizzato ad effettuare
la distribuzione di banche dati pubbliche a persone fisiche ed a persone
giuridiche pubbliche e private, fermo restando l'ambito di competenza del
Provveditorato generale dello Stato definito con decreto ministeriale 29
settembre 1992, n. 141, per quanto concerne la distribuzione delle banche
dati di pubblica utilita' agli organi dello Stato.

2. Il sistema informatico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
limitatamente alle attivita' di cui al precedente articolo, e' integrato con
il centro telematico di distribuzione banche dati del Provveditorato
generale dello Stato, che assolve agli stessi compiti nei confronti degli
organi centrali dello Stato.

3. Le funzioni di vigilanza e controllo, istituzionalmente esercitate dal
Provveditorato generale dello Stato, si applicano anche nei confronti delle
attivita' dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di cui al presente
atto.

4. Il servizio di distribuzione banche dati dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato e' integrativo rispetto ai servizi di distribuzione
eventualmente svolti autonomamente dalle singole amministrazioni per le
proprie produzioni.

5. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato stipula convenzioni con
amministrazioni, enti od istituti pubblici fornitori di banche dati, a
titolo gratuito od oneroso, per la relativa diffusione ai settori d'utenza
di propria competenza. Dette convenzioni, della durata di un anno e
tacitamente rinnovabili in mancanza di disdetta, stabiliscono le modalita'
di accesso, i criteri di abilitazione degli utenti, gli eventuali costi
delle banche dati, a carattere forfettario o calcolati a tariffa, i sistemi
di contabilizzazione degli accessi e le caratteristiche di fruibilita' delle
informazioni rese disponibili.

6. Nelle convenzioni deve essere inserita apposita clausola con cui
amministrazioni, enti ed istituti pubblici e l'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato sono esonerati da ogni responsabilita' per danni di qualsiasi
natura, diretti od indiretti, ed in particolare per i danni derivanti da
eventuali inesattezze od incompletezze dei dati contenuti nelle banche
dati, nonche'‚ da eventuali sospensioni del servizio.

7. Le amministrazioni, enti od istituti pubblici fornitori di banche dati
hanno la piena ed esclusiva proprieta' delle informazioni ed dei metodi di
ricerca; hanno altresi' il diritto di estendere o cancellare i contenuti
informativi dello loro banche dati, nonche'‚ di modificare i metodi di
ricerca. Nessuna responsabilita' puo' ad essi essere imputata in conseguenza
delle variazioni suddette.

8. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato stipula contratti di
fornitura del servizio di distribuzione banche dati con gli utenti
appartenenti ai settori di propria competenza, nell'ambito delle
attribuzioni di cui all'art. 1. Nei contratti devono essere indicate le
banche dati cui viene concesso l'accesso e le caratteristiche di fruizione,
cosi' come espresso nelle convenzioni stipulate con le amministrazioni, enti
ed istituti pubblici fornitori delle banche dati stesse. Nei contratti deve
essere altresi' indicato il divieto di distribuire a terzi, anche
gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque di compiere alcun atto
di commercio delle stesse ed il divieto, se espresso nelle convenzioni, di
produrre le informazioni su supporti adatti alla elaborazione elettronica,
o di compiere in alcun modo attivita' diretta di elaborazione elettronica
sulle informazioni stesse.

9. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato si assume la responsabilita'
del controllo delle abilitazioni agli accessi alle banche dati e del
rispetto da parte degli utenti di tutte le clausole previste nelle
convenzioni e nei contratti.

10. In considerazione delle attivita' che svolge nei settori della
diffusione dell'informazione pubblica e dell'editoria di Stato, l'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato puo' realizzare nuove banche dati mediante
la collaborazione di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e
di enti pubblici interessati alla diffusione delle proprie informazioni.

11. Le spese ed i proventi derivanti dal servizio di cui al presente
decreto sono imputati al bilancio dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 marzo 1993, n. 69. (2) Si ritiene
opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.