Newsletter DATI ANAGRAFICI: RIMANE POSSIBILE LA CONSULTAZIONE PER VIA TELEMATICA DA PARTE DELLE FORZE DELL'ORDINE La legge sulla protezione dei dati personali non ostacola la consultazione per via telematica degli atti anagrafici da parte delle forze dell'ordine. Lo ha stabilito il Garante in risposta ad una nota inviata da un'Amministrazione comunale sullo schema di convenzione per l'accesso per via telematica da parte della locale stazione dell'Arma dei Carabinieri all'anagrafe della popolazione del Comune. L'Autorita' ha precisato che la legge sulla protezione dei dati personali prevede un regime particolare per le amministrazioni pubbliche, alle quali e' consentito comunicare e diffondere dati personali ad altre amministrazioni pubbliche solo se esiste una norma di legge o di regolamento che preveda tale comunicazione o diffusione o, in via residuale, quando la comunicazione e la diffusione siano comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Nel caso sottoposto, la normativa sugli atti anagrafici (D.P.R. 223 del 1989) regola in modo specifico la consultazione dei medesimi atti da parte degli appartenenti alle forze dell'ordine, consentendo a queste ultime di accedere direttamente all'ufficio anagrafe e di consultare gli atti anagrafici anche mediante terminali. La convenzione che il Comune intende stipulare, ha affermato l'Autorita', appare sostanzialmente conforme alla legge sulla privacy, ma deve essere corretta riguardo alla designazione del Comando dei Carabinieri quale soggetto responsabile del trattamento dei dati. La consultazione dei dati anagrafici, infatti, e le ulteriori operazioni di trattamento effettuate dal Comando dei Carabinieri sono effettuate non per conto o in nome del Comune, ma per lo svolgimento di distinte funzioni istituzionali. Per tali operazioni, l'Arma svolge un ruolo di "titolare" del trattamento ed e' tenuta a rispettare autonomamente le sole disposizioni indicate nell'art.4 della legge n.675 del 1996 e non anche quelle relative alla nomina del responsabile. In base al D.P.R. n.223 del 1989, il Comando ha, pero', l'obbligo di comunicare all'ufficiale dell'anagrafe le generalita' e gli estremi del personale abilitato alla consultazione telematica.