TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione

GIUDICE ESTENSORE: Dott. Vincenzo Mazzacane

 PARTI:
 BANCA DEL SALENTO
 (avv. Pedretti e Falletti)

 PANTHEON
 (prof. Zeno Zencovich e avv. Clemente)

 RESTAINO
 (avv. Porcacchia)

 Il Giudice Istruttore,
 letti gli atti,
 sciogliendo la riserva che precede,
 osserva:

 In fatto: la ricorrente Banca del Salento S.p.a, premesso che in data
 17 maggio 1998, Restaino Sandro immetteva nella rete Internet un
 messaggio di posta elettronica dal contenuto ritenuto dall'attuale
 ricorrente lesivo del proprio onore, decoro e reputazione; che tale
 messaggio era stato inviato ad un sito di discussione pubblica tra
 quelli di piu' frequente accesso, gestito dalla societa' Pantheon s.r.l
 avente come responsabile Centofanti Dario.
 Tanto esposto in fatto, la ricorrente ha chiesto la rimozione
 immediata dell'espressione "Fuggite dalla banca del Salento"
 dall'intervento immesso in rete, la pubblicazione sullo stesso sito di
 una nota di rettifica del contenuto del messaggio rimosso e/o la
 pubblicazione degli estremi del provvedimento giudiziale, con cui ne
 era stata ordinata la rimozione, sottolineando in ordine al fumus boni
 iuris la lesivita' per il proprio onore, reputazione e decoro del
 messaggio immesso nella rete Internet da Restaino Sergio ed in ordine
 al periculum in mora l'irreparabilita' del pregiudizio derivante dalla
 divulgazione su scala mondiale di affermazioni infondate e dal
 protrarsi della loro permanenza e accessibilita' in rete.

 Si e' quindi proceduto ad instaurare il contraddittorio, avendo il
 giudice istruttore ritenuto di non poter emettere inaudita altera
 parte come richiesto dalla ricorrente, decreto di rimozione del
 messaggio telematico.

 Si sono costituite le parti convenute. Restaino Sergio, la Pantheon
 s.r.l e Centofanti Dario, chiedendo il rigetto del ricorso.

 Restaino Sergio ha contestato l'esistenza dei presupposti del
 provvedimento d'urgenza, rilevando in ordine al fumo boni iuris che il
 messaggio telematico in oggetto non ha carattere diffamatorio, poiche'
 contiene l'esposizione di fatti realmente accaduti e che lo scopo
 dell'esistenza di gruppi privati di discussione su Internet e' quello
 di consentire lo scambio tra gli utenti di informazioni relativamente
 a vicende effettivamente vissute, avvalendosi di un linguaggio
 informale e libero; in ordine al periculo in mora che il messaggio,
 una volta immesso nella rete, non puo' essere piu' recuperato e che
 comunque e che comunque, la diffusione non e' avvenuta su canali
 pubblici.
 In merito alla richiesta di pubblicazione di rettifica la difesa di
 Restaino ha inoltre, rilevato come tale diritto sia previsto dalla
 legge 47 del 1948 solo in riferimento alla carta stampata, alla radio
 ed alla televisione, non agli strumenti informatici e come comunque
 tale domanda esulerebbe dalle possibilita' del Restaino dovendo
 indirizzarsi a chi consente l'accesso ad Internet.

 Centofanti Dario ha eccepito in via preliminare la carenza in proprio
 di legittimazione passiva, in quanto egli e' il legale rappresentante
 della Pantheon s.r.l, a cui e' legato da rapporto di rappresentanza
 organica.
 Centofanti Dario e la Pantheon s.r.l hanno rilevato in ordine al fumo
 boni iuris l'inapplicabilita' dei criteri enucleati con riguardo al
 legittimo esercizio del diritto di cronaca a messaggi di natura
 individuale non professionale ed occasionale quale quello in esame e
 l'impossibilita' di ricollegare il sito di discussione pubblica ed in
 particolare modo il suo contenuto e la responsabilita' per quanto vi
 compare, ai convenuti Pantheon e Centofanti, che non hanno nessun
 potere di vigilanza e controllo sui messaggi immessi in rete.
 In ordine al pericolo in mora, ne e' stata rilevata l'infondatezza,
 poiche', secondo il programma di gestione adottato dalla Pantheon,
 ciascun messaggio e' visibile solo per trenta giorni a decorrere dalla
 data di immissione.
 E' stata eccepita, inoltre, l'inammissibilita' della richiesta di
 rettifica, dovendo essere la ricorrente a precisare la propria
 posizione, in quanto il gruppo di discussione non ha alcun titolo per
 intervenire in merito.

 Il Giudice Istruttore si e' riservato di decidere all'esito della
 discussione e del deposito di note illustrative da parte dei
 procuratori.

 In diritto: il convenuto Restaino Sergio in data 17 Maggio 1998 ha
 immesso in Internet un messaggio di posta elettronica inviandolo ad un
 gruppo di discussione (c.d. newsgroup) con indirizzo telematico
 "it.economia.analisi-tecn", ospitato dal news-server Pantheon s.r.l,
 avente come responsabile, c.d. webmaster Centofanti Dario.
 I newsgroups o aree di discussione consistono in una sorta di
 "bacheca" elettronica, dove gli utenti che agiscono tramite
 elaboratori elettronici, possono leggere i messaggi apposti da altri
 utenti e aggiungere i propri contributi. Si tratta di numerosissime
 aree di discussione, articolate per argomenti, che si distinguono in
 moderate e non, a seconda della presenza o meno della figura del c.d.
 moderatore, che analizza i messaggi in arrivo e cancella gli
 interventi non in linea per forma o contenuto con i requisiti
 essenziali del gruppo.

 L'accesso ai newsgroups e' reso possibile dal c.d. news-server, che
 potrebbe essere definito come un computer, collocato al centro della
 rete, che ospita le suddette aree di discussione, ed a cui i singoli
 utenti possono accedere avvalendosi dei programmi client di
 collegamento (ad es. Netscape) installati sui propri terminali.
 I newsgroups che consentono lo scambio in rete di informazioni ed
 opinioni su temi specifici tra i soggetti interessati, possono essere
 creati da ogni utente Internet e fanno capo di solito ad una pluralita'
 di elaboratori che conservano tutti una copia del messaggio inviato ed
 utilizzano particolari procedimenti per sincronizzare i dati immessi,
 in modo che qualsiasi news-server, che ospita quell'area di
 discussione destinataria dell'intervento, possano essere consultati i
 messaggi di piu' recente inserimento.
 Il news-server non e' pertanto titolare di un sito, cioe' di uno spazio
 nella rete, ma mette a disposizione degli utenti Internet uno spazio
 "virtuale" deputato ad ospitare i messaggi di coloro che vogliano
 contribuire alla discussione di specifiche tematiche.

 Tutto cio' premesso, occorre preliminarmente esaminare la posizione di
 Centofanti Dario, convenuto in proprio quale webmaster, preposto alla
 supervisione dei messaggi immessi in rete. Si rileva il difetto di
 legittimazione passiva in proprio di Centofanti Dario, che non puo'
 essere chiamato a rispondere in proprio per le attivita' svolte nella
 sua qualita' di organo responsabile del news-server Pantheon s.r.l.
 Neppure la Pantheon s.r.l e' da ritenersi legittimata passiva dal
 presente ricorso, in quanto il news-server si limita a mettere a
 disposizione degli utenti lo spazio "virtuale" dell'area di
 discussione e nel caso di specie, trattandosi di un newsgroup non
 moderato, non ha alcun potere di controllo e vigilanza sugli
 interventi che vi vengono inseriti.

 Sul fumo boni iuris
 Il messaggio a firma Restaino Sergio immesso nel predetto gruppo di
 discussione non ha carattere lesivo per l'onore, il decoro e la
 reputazione della ricorrente Banca del Salento S.p.a.
 Si osserva che nel caso che ci occupa l'intervento del convenuto
 presenta toni espositivi piuttosto forti, i quali sono da ricollegarsi
 all'amarezza ed all'umanamente comprensibile malumore derivati dalle
 vicende finanziarie sfavorevoli verificatesi in suo danno.

 Quanto alla valenza lesiva attribuita dalla ricorrente all'espressione
 "Fuggite dalla banca del Salento", si rileva che tali segni
 linguistici certamente di carattere critico, non integrano
 affermazioni diffamatorie, ma sono espressione di marcato dissenso con
 la condotta tenuta dall'ente creditizio. Diverso valore si sarebbe
 dovuto attribuire alla suddetta espressione qualora l'autore non fosse
 stato un privato cittadino, ma altro istituto di credito, versandosi
 in quella eventualita' in un'ipotesi di concorrenza sleale.

 Si rileva inoltre, che il messaggio inviato da un soggetto nella sua
 qualita' di privato cittadino, come nel caso che ci occupa, non puo'
 essere qualificato, ai fini della sua eventuale valenza scriminante
 della diffamazione, come esercizio del diritto di cronaca
 giornalistica non essendo possibile rintracciare i necessari estremi
 del carattere giornalistico dell'attivita' svolta e dell'intento
 lucrativo proprio di ogni attivita' professionale.
 Ed ancora il messaggio in oggetto si caratterizza non tanto per la
 narrazione di fatti accaduti (profilo prevalente nel campo del diritto
 di cronaca), quanto per la formulazione di giudizi personali da parte
 del Restaino sugli eventi verificatesi e pertanto deve essere
 considerato manifestazione del diritto di critica , di cui all'art. 21
 della Costituzione.

 A questo punto deve verificarsi se Restaino Sergio abbia esercitato il
 suddetto diritto nei limiti di legittimita' individuali della
 giurisprudenza prevalente. Per orientamento costante (Cass.93/9109 in
 Foro Italiano 1994 L 2217 Cass. 20.1.84 Saviane, Cass. 24.4.85
 Zanelli) si ritiene che il diritto di critica consiste
 nell'espressione di un dissenso motivato cioe' nell'affermazione di
 fatti non apodittica ma supportata da appigli concreti. Pertanto chi
 voglia esprimere un giudizio sfavorevole sull'operato di un altro
 soggetto dovra' spiegarne le motivazioni e fornire dei dati obiettivi.
 La critica consiste in un'interpretazione soggettiva di fatti e
 comportamenti che per sua natura non puo' essere imparziale ma che
 comunque deve, sia pure nell'ambito di forme aspre essere espressa in
 modo corretto e civile. Se ne desume pertanto che non e' critica ovvero
 manifestazione di dissenso motivato ogni apprezzamento negativo
 indotto da mera animosita' personale ed espresso in forma esuberante.
 Il diritto di critica e' inoltre legittimamente esercitato se alla
 continenza delle espressioni usate si accompagnano l'interesse
 pubblico alla conoscenza delle affermazioni e la verita' anche solo
 putativa dei dati narrati.

 In giurisprudenza inoltre si e' osservato che talvolta la critica si
 pone con toni sensibilmente accesi con punte fortemente polemiche
 soprattutto quando si tratta di materie particolarmente sentite e che
 la legittimita' di siffatti interventi e subordinata al rispetto del
 limite della continenza formale e sostanziale consistente il primo
 nella correttezza della forma espositiva adoperata ed il secondo nella
 proporzione tra il contenuto la portata della critica e lo scopo
 informativo che si persegue.

 Applicando tali principi al caso che ci occupa si rileva che
 l'intervento del Restaino e' connotato certamente da toni forti ed
 aspri (si parla ad es. di decisioni che hanno generato "scompiglio,
 sconcerto, emorragie di clienti e promotori e naturalmente perdite
 finanziarie per alcuni investitori" di "disorganizzazione ed
 incuranza" della ricorrente), ma la forma espositiva non ha carattere
 volgare ed offensivo.
 Per quanto attiene al contenuto del messaggio, si rileva il carattere
 di interesse pubblico dell'argomento trattato, forme di investimento
 finanziario e la continenza sostanziale dell'intervento, poiche' il
 Restaino non e' andato al di la' di quanto necessario per l'affermazione
 delle proprie opinioni. Si tratta nella specie di espressione di
 dissenso motivato in quanto sia pure con toni aspri e polemici
 Restaino basa la manifestazione del proprio pensiero su fatti e dati
 che alla luce del testo del contratto allegato agli atti possono
 essere considerati veri o quanto meno putativamente tali.
 Si ritiene pertanto che nel caso che ci occupa Restaino Sergio abbia
 legittimamente esercitato con il messaggio de quo il diritto di
 critica riconosciuto dalla carta costituzionale all'art.21 e che
 pertanto la ricorrente Banca del Salento S.p.a. non abbia subito
 alcuna lesione al proprio onore, dignita' e reputazione di istituto di
 credito.

 Sul periculo in mora
 In ordine al profilo del periculi in mora si osserva che questo non
 sussiste non avendo prodotto il messaggio del Restaino alcun danno
 irreparabile per la Banca del Salento. Il predetto intervento
 peraltro, rimane visibile nel newsgroup per un periodo di tempo
 circoscritto trenta giorni dalla data di immissione a fronte della
 prassi in tal senso adottata dal server Pantheon. Sussistono eque
 ragioni per compensare le spese del giudizio.

 P.Q.M.

 rigetta il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla Banca del Salento
 S.p.a. nei confronti di Restaino Sergio, Pantheon s.r.l, Centofanti
 Dario.
 Spese compensate.

 Si comunichi alle parti.

 Roma 4.7.1998

 Il Giudice Istruttore
 (Vincenzo Mazzacane)