Di seguito alcune sentenze inerenti il diritto d'autore nell'opera
multimediale o argomenti affini



FOTO

Anche alla luce della disciplina sul diritto d'autore vigente prima della
novella del 1979, la fotografia di valore artistico e creativo va
annoverata fra le opere protette. Cassazione civile, sez. I, 26 marzo 1984
n. 1988, Dir. autore 1984, 430. Riv. dir. ind. 1985, II,138.

La subordinazione della tutela delle semplici fotografie alle formalita'
previste dall'art. 90 della legge sul diritto di autore n. 633 del 1941 ha
lo scopo, da un lato, di rendere immediatamente noto, a chi desidera
riprodurre la fotografia, il nome di colui al quale deve essere richiesto
il consenso e dall'altro di rendere nota la durata dell'altrui esclusiva,
durata che decorre dalla produzione della fotografia. In mancanza di dette
indicazioni, e soprattutto di quella inerente alla data, il terzo
riproduttore si trova in situazione di presunta buona fede in relazione
alla durata dell'esclusiva, gravandosi l'autore dell'onere di dimostrare la
malafede del riproduttore. Cassazione civile sez. I, 10 maggio 1991 n.
5237, Dir. autore 1992, 82.

La fotografia gode della tutela del diritto di autore, quale opera
fotografica a sensi dell'art. 2 n. 7 l. 22 aprile 1941 n. 633 nel testo
modificato dal d.P.R. n. 19 del 1979, quando presenti valore artistico,
ossia quando abbia carattere creativo. Godono invece della tutela piu'
limitata di cui agli art. 87 ss. legge cit., come oggetto di diritti
connessi, le fotografie nelle quali manchi tale connotazione artistica. Il
diritto di utilizzazione esclusiva del fotografo, di cui all'art. 88 legge
cit. e' tutelato quando non si tratti di opera eseguita in adempimento di
un contratto di lavoro o di foto di cose di committente (nella specie il
fotografo aveva consegnato al committente i rullini fotografici emettendo
la relativa fattura, senza porre limitazioni alla cessione). Cassazione
civile sez. I, 4 luglio 1992, n. 8186 Dir. autore 1994, 60

La consegna dei negativi al committente da parte dell'autore di fotografie
realizza il pieno trasferimento dei diritti di riproduzione (nella specie,
non e' stato ritenuto patto contrario, atto a superare la presunzione di
esclusivita' del committente, la circostanza che le modalita' del
pagamento, avvenuto in maniera rateale, determinassero una titolarita'
limitata del committente, ai fini dell'uso dei negativi). Cassazione civile
sez. I, 4 luglio 1992, n. 8186 Foro it. 1993,I, 127 Giur. it. 1993,I,1,,
806 Dir. informatica 1993, 641 nota (CLEMENTE)

Sono prive di carattere creativo, e di conseguenza non tutelabili come
opere dell'ingegno, fotografie che, seppur ottenute con un processo di
elevato livello tecnico, sono realizzate su commissione e raffigurano
modelli predisposti dal committente. Cassazione civile sez. I, 4 luglio
1992, n. 8186 Foro it. 1993,I, 127 Giur. it. 1993,I,1,, 806 Dir.
informatica 1993, 641 nota (CLEMENTE)

Nella disciplina del diritto di autore di cui alla l. 22 aprile 1941 n.
633, l'opera fotografica, inclusa dal d.P.R. 8 gennaio 1979 n. 19 nella
elencazione, contenuta nell'art. 2 stessa legge, gode della piena
protezione accordata dalla legge, comprensiva della tutela del cosiddetto
diritto morale di autore, qualora presenti valore artistico e connotati di
creativita', mentre beneficia della piu' limitata tutela di cui ai
successivi art. 87 e ss. (in tema di diritti connessi con il diritto di
autore), quando configuri un mero atto riproduttivo privo dei suddetti
requisiti. Cassazione civile sez. I, 4 luglio 1992 n. 8186, Giust. civ.
Mass. 1992, fasc. 7

La fotografia gode della tutela del diritto di autore, quale opera
fotografica a sensi dell'art. 2 n. 7 l. 22 aprile 1941 n. 633 nel testo
modificato dal d.P.R. n. 19 del 1979, quando presenti valore artistico,
ossia quando abbia carattere creativo. Godono invece della tutela piu'
limitata di cui agli art. 87 ss. legge cit., come oggetto di diritti
connessi, le fotografie nelle quali manchi tale connotazione artistica. Il
diritto di utilizzazione esclusiva del fotografo, di cui all'art. 88 legge
cit. e' tutelato quando non si tratti di opera eseguita in adempimento di
un contratto di lavoro o di foto di cose di committente (nella specie il
fotografo aveva consegnato al committente i rullini fotografici emettendo
la relativa fattura, senza porre limitazioni alla cessione). Cassazione
civile sez. I, 4 luglio 1992, n. 8186 Dir. autore 1994, 60



GIOCHI

A norma della legge sul diritto di autore va inibita la produzione e
distribuzione per la vendita di giocattoli che riproducono, senza consenso,
le fattezze di personaggi di serie televisive (cartoni animati) con propri
peculiari elementi caratterizzanti. Tribunale Verona, 19 aprile 1994 Giur.
merito 1994, 808 nota (FABIANI)



VIDEOGAMES

E tutelabile a norma della l. 22 aprile 1941 n. 633, concernente il diritto
d'autore (copyright), la rappresentazione su teleschermo delle immagini in
movimento dei "videogiochi", ove queste presentino, in grado anche modesto,
caratteri di novita' e originalita' che consentano di riconoscere loro
natura di creazione dell'ingegno. Pretura Milano 18 ottobre 1985, Dir.
giur. 1986, 960 (nota).

I programmi dei videogiochi non possono considerarsi opere dell'ingegno,
tutelabili in base alla legge sul diritto d'autore. Pretura Padova 15
dicembre 1983, Dir. informatica 1985, 728 (nota).

Integra gli estremi del reato di cui all'art. 517 c.p. la condotta di chi
metta in commercio un videogioco pressoche' identico a quello di un
concorrente, con un nome assai simile a quello del prodotto altrui, cosi'
da indurre in inganno il consumatore sulla provenienza della merce. Pretura
Padova 15 dicembre 1983, Dir. informatica 1985, 728 (nota).



FIGURA

Nel caso in cui il committente di un'opera d'arte figurativa da utilizzarsi
quale prima pubblicazione (nella specie, l'opera doveva essere raffigurata
sul drappo del Palio di Siena), oltre ad effettuare tale utilizzazione, dia
incarico ad un terzo, con un contratto di "locatio operis", di riprodurla a
stampa senza aver acquisito il diritto di riproduzione spettante all'autore
(art. 2577 c.c., 12 e 13 l. 22 aprile 1941 n. 633), anche lo stampatore e'
responsabile dell'abusiva utilizzazione economica del bene - che priva
l'autore del lucro derivante dalla riproduzione della sua opera in modo
analogo - a prescindere dall'utilita' economica che il medesimo stampatore
ne abbia tratto. Cassazione civile sez. I, 23 novembre 1992, n. 12507 Dir.
autore 1993, 474



SEQUESTRO

L'interpretazione dell'art. 72 l. 22 aprile 1941 n. 633 induce a ritenere
che al diritto di riproduzione con processo di duplicazione del disco da
porre in commercio, consegua altresi' la titolarita' dei mezzi necessari
alla riproduzione del supporto fonografico di sua proprieta', come
confermato, altresi', dalla prassi, evidenziata dal C.T.U., secondo cui,
ogni supporto iniziale o intermedio che le aziende creano per giungere al
prodotto finale, e' di proprieta' del cliente (nella specie, New Sounds);
diversamente argomentando si verrebbe a privare il produttore di elementi
indispensabili all'esercizio del diritto sancito dal richiamato disposto di
cui all'art. 72 ed a riconoscersi in favore del pressatore, un diritto di
detenere strumenti di riproduzione fonografica relativa a beni di cui non
ha acquistato alcun diritto di riproduzione. Essendo emerso che le matrici
hanno vita breve, da uno a due anni, sussiste il presupposto del "periculum
in mora" per cui si rende opportuno il sequestro giudiziario onde
consentire il riutilizzo da parte del produttore. Tribunale Monza, 29
aprile 1994 Dir. autore 1994, 620

I provvedimenti di descrizione, accertamento e perizia contemplati
dall'art. 161 della l. 22 aprile 1941 n. 633 in materia di protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, pur
qualificandosi come strumenti in senso lato cautelari, devono inquadrarsi
nell'ambito della piu' specifica categoria dei provvedimenti di istruzione
preventiva. Conseguentemente, diversamente dal sequestro, ad essi non sono
applicabili, in conformita' del disposto di cui all'art. 669 quaterdecies
c.p.c., le disposizioni inerenti alla disciplina processuale dei
procedimenti cautelari e competente alla loro emanazione rimane il pretore.
Pretura Verona, 17 novembre 1993 Giur. merito 1994, 262 nota (CARRATO) Dir.
informatica 1994, 593

La nuova disciplina sui procedimenti cautelari non si applica ai
provvedimenti di descrizione, accertamento e perizia previsti dalla legge
sul diritto d'autore (in applicazione di tale principio, e' ritenuta la
competenza del pretore adito "ante causam" a provvedere sull'istanza di
rilascio di tali provvedimenti. Pretura Verona, 17 novembre 1993 Foro it.
1994,I,1276

La nuova disciplina del procedimento cautelare non si applica ai
provvedimenti di descrizione previsti dalla legge sul diritto d'autore.
Tribunale Milano, 9 luglio 1993 Giur. it. 1994,I,2, 910

La disciplina sulle misure cautelari a protezione del diritto di autore
prevista dall'art. 161 legge n. 633 del 1941 e' compatibile con le
disposizioni di riforma del c.p.c. in materia. Deve tuttavia rispettarsi il
principio di identita' tra giudice del procedimento cautelare e giudice del
merito, principio introdotto dalla nuova regolamentazione processuale.
Pretura Bologna, 5 aprile 1993 Dir. autore 1994, 107

La nuova disciplina sui procedimenti cautelari si applica ai provvedimenti
di sequestro e di descrizione previsti dalla legge sul diritto d'autore (in
applicazione di tale principio e' stata affermata l'incompetenza del
pretore adito "ante causam" a provvedere sull'istanza di rilascio di tali
provvedimenti). Pretura Bologna, 5 aprile 1993 Foro it. 1993,I,2693

E' ammissibile il reclamo proposto ai sensi dell'art. 669 "terdecies"
c.p.c. avverso il provvedimento con cui era stato, fra l'altro, autorizzato
il sequestro di pubblicazioni effettuate in violazione della legge sul
diritto d'autore. Tribunale Milano, 21 giugno 1993 Foro it. 1993,I,2963

In base al principio per cui "lex specialis derogat lege" generale,
allorquando si controverta in materia di contraffazione di opere
dell'ingegno (nella specie, video games) non puo' essere applicato il
disposto dell'art. 670 c.p.c. (sequestro giudiziario) potendosi fare
ricorso all'art. 161 legge dir. autore, che prevede il sequestro di cio'
che si ritenga costituire violazione del diritto di autore e cio' non solo
a fini cautelativi ma anche a quelli probatori. Tribunale Piacenza, 11
dicembre 1992 Dir. autore 1994, 99

Costituisce "ius receptum" che il software, in quanto opera dell'ingegno
dotata dei caratteri della creativita' e della comunicabilita', e' protetto
dalla legge sul diritto di autore (l. 22 aprile 1941 n. 633). L'art. 156/2
l.d.a., disciplinando la legittimazione ad agire per la violazione di un
diritto di utilizzazione economica, non opera un rinvio alternativo ad
istituti processuali regolati dal c.p.c. ma solamente a quelle norme di
esso che servono ad integrare le procedure previste dagli art. 157 ss.
l.d.a. Il sequestro ex art. 161 l.d.a. e' una misura cautelare avente
finalita' probatoria e/o strettamente cautelativa che, in virtu' del
principio "lex specialis derogat legi generali", assorbe il sequestro
giudiziario previsto dall'art. 670 n. 2 c.p.c. per il quale, in relazione a
questa materia, non residua una sfera di applicabilita'. Tribunale
Piacenza, 11 dicembre 1992 Dir. informatica 1993,1106

In base al principio per cui "lex specialis derogat lege generali",
allorquando si controverta in materia di contraffazione di opere
dell'ingegno (nella specie, video games) non puo' essere applicato il
disposto dell'art. 670 c.p.c. (sequestro giudiziario), potendosi fare
ricorso all'art. 161 l. dir. autore, che prevede il sequestro di cio' che
si ritenga costituire violazione del diritto di autore, non solo a fini
cautelativi ma anche a quelli probatori. Tribunale Piacenza, 11 dicembre
1992 Giur. merito 1993, 942 nota (FABIANI)

Il "software", in quanto opera dell'ingegno, e' protetto dalla legge sul
diritto d'autore. Gli art. 161 e 162 l. dir. autore non offrono una tutela
alternativa a quella prevista dalle norme del codice diritto le quali - in
virtu' del rinvio contenuto nell'art. 156 comma 2, l. dir. autore -
integrano, in quanto compatibili, la disciplina specifica della legge
speciale solamente ove questa non preveda. Tribunale Piacenza, 11 dicembre
1992 Riv. dir. ind. 1993,II, 156 nota (CAPRA)

Va disposta in via cautelare l'inibitoria alla riproduzione (a mezzo
fotocopiatrice) per la vendita di opere tutelate dalla legge sul diritto
d'autore (nella specie testi scolastici) realizzata sia a mezzo di
personale dipendente della copisteria proprietaria delle macchine
fotocopiatrici, sia mettendo a disposizione della clientela dette macchine
(c.d. sistema self-service). Va disposto altresi' il sequestro di eventuali
fotocopie esistenti presso la copisteria ex art. 162-193 legge n. 633 del
1941). Pretura Venezia 10 novembre 1990, Giur. merito 1991, 1007.
-Conforme- Pretura Milano 4 marzo 1991, Giur. merito 1991, 1007. -Conforme-
Pretura L'Aquila 5 aprile 1991, Giur. merito 1991, 1007.

E' competente territorialmente a conoscere la controversia cautelare di cui
agli art. 161 e 162 l. 22 aprile 1941 n. 633, il pretore del luogo in cui
il provvedimento va eseguito. E' altresi' competente, e sempre per
territorio, a conoscere la controversia ex art. 700 c.p.c. (ricorso
proposto "ante causam") la pretura di luogo in cui l'istante teme che stia
per verificarsi il fatto dannoso. E infatti il ricorso per inibire la
diffusione di uno stampato, assunta come illecita in quanto lesiva del
diritto d'autore, va proposto al pretore del luogo in cui la pubblicazione
viene stampata. Pretura Torino 18 luglio 1990, Riv. dir. ind. 1990, II,236.

I programmi per computer sono tutelati in base alla legge sul diritto
d'autore attesa l'originalita' che gli stessi presentano e la creativita'
richiesta per la loro elaborazione, e puo' pertanto essere disposto ex art.
161 l.d.a. il sequestro di copie contraffatte e concessa ex art. 700 c.p.c.
l'inibitoria della commercializzazione delle stesse. Pretura Torino 24
maggio 1990, Dir. informatica 1990, 1054.

I programmi per computer sono tutelati in base alla legge sul diritto
d'autore attesa l'originalita' che gli stessi presentano e la creativita'
richiesta per la loro elaborazione, e puo' pertanto essere disposto ex art.
161 l.d.a. il sequestro di copie contraffatte e concessa ex art. 700 c.p.c.
l'inibitoria della commercializzazione delle stesse. Pretura Torino 24
marzo 1990, Dir. informatica 1990, 1054.

In ipotesi di lesione nel diritto di utilizzazione economica di opera
dell'ingegno quando la lite e' gia' pendente per il merito (nella specie,
la causa, gia' trattata dal collegio, non era ancora stata definita con
sentenza), competente a conoscere dell'istanza di sequestro e' il giudice
istruttore e non il pretore. Pretura Verona 12 luglio 1989, Foro it. 1990,
I,3029.

E' illecita, ed integra gli estremi della lesione del diritto esclusivo di
utilizzazione economica dell'opera spettante all'editore, l'attivita' di
fotocopia integrale di opere a stampa posta in essere dai resistenti (nella
specie, servizi di copisteria), giacche' le fotocopie costituiscono un
mezzo di riproduzione che crea risultati idonei allo spaccio ed alla
diffusione generalizzata nel pubblico e che rappresenta un pericolo per il
normale sfruttamento dei diritti di utilizzazione economica dei legittimi
titolari; va pertanto confermato il provvedimento di sequestro gia'
disposto ai sensi dell'art. 161 l. 22 aprile 1941 n. 633, e va inibita, ai
sensi dell'art. 700 c.p.c., l'ulteriore distribuzione e creazione di
fotocopie di opere edite dalla societa' ricorrente. Pretura Bologna 19
febbraio 1990, Giur. it. 1990, I,2,636 (nota).

Nel caso di modificazione essenziale di un'opera letteraria senza il
consenso dell'autore (nella specie, era stato pubblicato in volumi separati
e monolingua un unico testo di grammatica e sintassi greca e latina,
illustrate congiuntamente e comparativamente, accompagnato da un testo di
esercizi in eguale esposizione) viene leso non solo il diritto esclusivo
dello stesso autore a compiere tali modifiche, ma anche il suo diritto
morale; va, pertanto, accolta l'istanza di sequestro dei volumi gia'
distribuiti dell'opera cosi' modificata, e di inibizione all'editore dal
compiere ulteriori atti di distribuzione e pubblicazione. Pretura Bari 15
marzo 1990, Foro it. 1990, I,1763.

Va ordinata la pubblicazione del provvedimento cautelare col quale siano
disposti l'inibitoria della distribuzione e creazione di fotocopie ed il
sequestro delle stesse relative ad opera tutelata ai sensi della legge sul
diritto d'autore, ove venga provata la cancellazione di ordinativi di
acquisto presso l'editore ed il conseguente calo delle vendite dell'opera
tutelata. Pretura Catania 28 luglio 1988, Foro it. 1989, I,2987.

Il provvedimento di sequestro emanato "inaudita altera parte" ai sensi
della legge sul diritto d'autore non prevede una fase di "conferma", bensi'
il solo giudizio di "convalida" innanzi al giudice competente per il
merito. Pretura Monza 16 aprile 1988, Dir. informatica 1989, 206.

Un sistema operativo costituente programma per elaboratore elettronico e'
opera dell'ingegno il cui sfruttamento economico e' protetto dalla legge
sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633. Il sequestro di cio' che si
ritenga in violazione dei diritti di autore puo' essere disposto per
programmi registrati su floppy disks e duplicati abusivamente e puo' essere
esteso alle copie abusive del sistema operativo registrate su disco fisso,
contenuto fisicamente all'interno dei computers. Pretura Monza 8 febbraio
1988, Dir. autore 1989, 92 (nota). Dir. informatica 1989, 199.

Potendosi considerare i programmi per elaboratore opera dell'ingegno di
carattere creativo - e salva ogni indagine sull'esistenza del requisito
dell'originalita' e della novita' - appare rimedio concedibile contro
violazioni di un contratto di sub-licenza con pericolo di duplicazione
incontrollata del programma il sequestro previsto dall'art. 161 legge n.
633 del 1941 sul diritto d'autore. Tribunale Torino 19 novembre 1987, Dir.
informatica 1988, 153 (nota).

Essendo i programmi per elaboratore soggetti alla tutela prevista dalla
legge sul diritto d'autore appare opportuno disporre, come rimedio
all'illegittima cessione di un programma in violazione del contratto di
licenza, la descrizione e il sequestro del programma medesimo. Tribunale
Lucca 20 novembre 1987, Dir. informatica 1988, 151.

L'imitazione servile di videogiochi, da considerarsi opere dell'ingegno,
attuata per finalita' di lucro, lede il diritto d'autore tutelato dalla
legge n. 633 del 1941, la quale prevede il sequestro delle opere
contraffatte. Pretura Ravenna 21 luglio 1983, Dir. informatica 1987, 711.

Non puo' essere concesso il sequestro di un'opera dell'ingegno ex art. 161
della legge sul diritto d'autore allorche' si assuma la violazione di un
diritto morale dell'autore. Pretura Verona 14 marzo 1985, Giur. it. 1985,
I,2,582.

In materia di risarcimento del danno per violazioni di diritto di autore,
l'equiparazione del pregiudizio subito dal titolare del diritto al
vantaggio conseguito dall'autore dell'illecito costituisce una regola
minimale desunta, tra l'altro, in via interpretativa, dal fatto che nei
lavori preparatori della legge sul diritto di autore del 1941 n. 633 si
ritenne di sopperire, perche' ritenuto superfluo, l'art. 161 del disegno di
legge secondo il quale "il titolare del diritto di utilizzazione puo'
chiedere la reintegrazione nel suo patrimonio dei benefici pecuniari
ottenuti con la utilizzazione indebita, mediante la condanna del violatore
al pagamento di una somma equivalente ai benefici medesimi, oltre agli
interessi legali dalla percezione". Cassazione civile, sez. I, 24 ottobre
1983 n. 6251, Dir. autore 1984, 52.

L'inclusione di una composizione fotografica nel filmato (videocassetta) di
una canzone costituisce violazione del diritto di autore sull'opera
fotografica e legittima il sequestro della parte di filmato in cui e'
riprodotta la composizione fotografica. Pretura Milano 8 luglio 1982, Dir.
autore 1982, 436.





ELABORATORE

Un programma per elaboratore che viene progettato utilizzando una parte
dell'analisi delle esigenze degli utenti dalla quale era scaturito un altro
programma non viola i diritti del titolare di questo ultimo sul materiale
preparatorio, ma di questo ultimo programma sfrutta le idee e i principi,
per definizione non tutelati dal diritto d'autore. Tribunale Roma, 20
dicembre 1993 Dir. informatica 1994, 365 nota (R.)

Il diritto d'autore su un programma per elaboratore tutela esclusivamente
la forma espressiva e non il contenuto rappresentato dall'algoritmo.
Pretura Torino, 10 febbraio 1993 Dir. informatica 1993, 742 nota
(RISTUCCIA)

La clausola di un contratto di licenza di distribuzione di un programma per
elaboratore recante il divieto per il distributore di commercializzare il
prodotto se non ad "utenti finali", puo' essere opposta al terzo acquirente
"non utente" finale estraneo al contratto di distribuzione. Trattasi dunque
di una eccezione al principio dell'esaurimento del diritto patrimoniale
d'autore, posto che si ammette un diritto dell'autore del programma di
controllare, anche successivamente al primo trasferimento, l'ulteriore
locazione, licenza o vendita del programma o di copia dello stesso. Pretura
Monza 27 settembre 1989, Riv. dir. ind. 1991, II,225 (nota).

Chi acquista un programma per elaboratore da un distributore licenziatario
non puo' a sua volta rivendere il programma in quanto solo al titolare del
diritto d'autore spetta il diritto di mettere in commercio l'opera. Pretura
Monza 27 settembre 1989, Dir. informatica 1991, 924.

Viola il diritto d'autore del produttore la riproduzione di un programma
per elaboratore mediante registrazione di una memoria interna
all'elaboratore. Pretura Milano 1 ottobre 1987, Dir. informatica 1990, 210.

I programmi per elaboratore sono tutelati sotto il profilo dei diritti di
sfruttamento commerciale dalla legge sul diritto d'autore. Pretura Monza 8
febbraio 1988, Dir. informatica 1989, 199,204.

Nel procedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. per la tutela del diritto
d'autore di un programma per elaboratore, la produzione in giudizio dei
soli supporti magnetici contenenti il programma in linguaggio macchina e
non dei listati in forma sorgente, non fornendo al giudice elementi di
valutazione, non e' sufficiente a ritenere assolto l'onere probatorio del
ricorrente. Pretura Torino 31 dicembre 1988, Dir. autore 1989, 200.

Un programma per elaboratore - anche se installato su una memoria a
semiconduttori del tipo EPROM - puo' essere qualificabile come opera
dell'impegno tutelabile ai sensi della legge sul diritto d'autore. Pretura
Milano 1 ottobre 1987, Riv. dir. ind. 1988, II,307 (nota).

Non sono proteggibili sulla base del diritto d'autore i programmi per
elaboratore elettronico perche' oggetto di tale protezione e' pur sempre un
"quid" destinato alla comunicazione fra esseri umani, laddove il programma,
anche se consacrato in uno scritto, e' destinato a fornire alla macchina
una serie concatenata di istruzioni al fine di farle svolgere un preciso
compito o al fine di consentirle di conseguire un determinato risultato.
Tribunale Milano 20 giugno 1988, Nuova giur. civ. commentata 1989, I,360
(nota).

La tutela ex legge n. 633 del 1941 dei programmi per elaboratore quali
opere dell'ingegno appartenenti "lato sensu" alle scienze pur se non del
tutto appagante - in considerazione del fatto che il diritto d'autore
protegge la forma esterna ma non il contenuto ed inoltre il linguaggio
utilizzato dal programma non e' rivolto all'uomo bensi' alla macchina -
merita di essere perseguita in attesa di un'auspicabile intervento del
legislatore. Pretura Roma 4 luglio 1988, Dir. informatica 1989, 555 (nota).

Un sistema operativo costituente programma per elaboratore elettronico e'
opera dell'ingegno il cui sfruttamento economico e' protetto dalla legge
sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633. Il sequestro di cio' che si
ritenga in violazione dei diritti di autore puo' essere disposto per
programmi registrati su floppy disks e duplicati abusivamente e puo' essere
esteso alle copie abusive del sistema operativo registrate su disco fisso,
contenuto fisicamente all'interno dei computers. Pretura Monza 8 febbraio
1988, Dir. autore 1989, 92 (nota). Dir. informatica 1989, 199.

La tutela ex legge n. 633 del 1941 dei programmi per elaboratore quali
opere dell'ingegno appartenenti "lato sensu" alle scienze pur se non del
tutto appagante - in considerazione del fatto che il diritto d'autore
protegge la forma esterna ma non il contenuto ed inoltre il linguaggio
utilizzato dal programma non e' rivolto all'uomo bensi' alla macchina -
merita di essere perseguita in attesa di un'auspicabile intervento del
legislatore. Pretura Roma 4 luglio 1988, Dir. informatica 1988, 884.

Al programma per elaboratore inteso come l'insieme delle istruzioni
espresse in linguaggio di programmazione tali da consentire ad un
elaboratore di svolgere un preciso compito ed ottenere un determinato
risultato non puo' venire concessa la tutela del diritto d'autore che
presuppone quale oggetto un "quid" destinato alla comunicazione tra esseri
umani. Tribunale Milano 20 giugno 1988, Dir. informatica 1988, 878.

Non appare condivisibile, visto il carattere speciale della normativa sul
diritto d'autore, l'assunto secondo cui il ristoro per la violazione dei
diritti riconosciuti dall'art. 129 l.d.a. all'autore possa trovare comunque
fondamento, per quanto concerne l'elaboratore di un'opera dell'ingegno,
nell'art. 2043 c.c. Tribunale Milano 12 novembre 1987, Dir. autore 1988,
409 (nota).

I programmi per elaboratore, ove presentino un sia pur modesto grado di
creativita', costituiscono opere dell'ingegno tutelabili ai sensi della
legge sul diritto d'autore. Pretura Milano 19 gennaio 1988, Dir.
informatica 1988, 493. -Conforme- Tribunale Milano 13 marzo 1987, Dir.
autore 1988, 48.

Potendosi considerare i programmi per elaboratore opera dell'ingegno di
carattere creativo - e salva ogni indagine sull'esistenza del requisito
dell'originalita' e della novita' - appare rimedio concedibile contro
violazioni di un contratto di sub-licenza con pericolo di duplicazione
incontrollata del programma il sequestro previsto dall'art. 161 legge n.
633 del 1941 sul diritto d'autore. Tribunale Torino 19 novembre 1987, Dir.
informatica 1988, 153 (nota).

Essendo i programmi per elaboratore soggetti alla tutela prevista dalla
legge sul diritto d'autore appare opportuno disporre, come rimedio
all'illegittima cessione di un programma in violazione del contratto di
licenza, la descrizione e il sequestro del programma medesimo. Tribunale
Lucca 20 novembre 1987, Dir. informatica 1988, 151.

E' opera dell'ingegno, appartenente in senso lato alla scienza sia pure a
carattere pratico-didattico, e come tale tutelabile in base alla legge sul
diritto d'autore, il programma per elaboratore che si caratterizza per un
proprio "stile " sostanzialmente originale rispetto ad altri prodotti
analoghi e per una determinata forma espressiva nella quale il contenuto di
tale programma si traduce. Pretura Pisa 11 aprile 1984, Giur. it. 1986,
I,2,214 (nota).

E' opera dell'ingegno tutelabile in base alla legge sul diritto d'autore il
programma per elaboratore che si caratterizzi per un proprio stile
originale e per una propria forma espressiva. Costituisce violazione del
diritto d'autore l'elaborazione di programmi creati da altri mediante
inserimento di elementi insufficienti ad attribuire all'elaboratore
carattere di originalita'. La tutela si estende ai manuali descrittivi e di
installazione inerenti al programma purche' forniti di sufficiente
originalita' creativa e autonomia concettuale. Pretura Pisa 11 aprile 1984,
Riv. dir. comm. 1984, II,345 (nota).

E' opera dell'ingegno, appartenente "lato sensu" alle scienze sia pure a
carattere pratico didattico, e come tale tutelabile in base alla legge sul
diritto d'autore (l. 22 aprile 1941 n. 633), il programma per elaboratore
che si caratterizzi per un proprio "stile" sostanzialmente originale
rispetto ad altri prodotti analoghi e per una indeterminata forma
espressiva nella quale il contenuto di tale programma si traduce.
Costituisce violazione del diritto d'autore ai sensi dell'art. 18, comma 2,
l. 22 aprile 1941 n. 633, la elaborazione da parte di terzi di programmi
creati da altri, mediante inserimento di nuovi elementi non sufficienti a
rendere i programmi in questione realmente "originali", rispetto a quelli
oggetto di imitazione. Alla violazione del diritto d'autore consegue la
legittimita' di misure cautelari a tutela dei programmi per elaborazione e
l'inibizione della ulteriore commercializzazione dei medesimi, che si
ritiene costituire violazione del diritto di utilizzazione esclusiva
spettante al loro proprietario ex art. 12, comma 2 legge n. 633 del 1941.
Tale tutela si estende ai manuali descrittivi e di installazione inerenti
al programma, in quanto essi siano forniti di originalita' creativa e
autonomia concettuale sufficiente a ricondurli nell'ambito delle opere
dell'ingegno di natura "lato sensu" didattica. Pretura Pisa 11 aprile 1984,
Riv. dir. ind. 1985, II,67 (nota). Foro pad. 1984, I,137 (nota).

Un programma per elaboratore elettronico predisposto a fini di
fatturazione, di magazzino e di contabilita' generale, se contiene elementi
di originalita', puo'formare oggetto di diritto di autore quale opera
appartenente alle scienze, sia pure a carattere pratico-didattico. Il
programma puo' essere tutelato contro ogni forma di elaborazione o di
riproduzione dei suoi elementi di espressione formale. Pretura Pisa 11
aprile 1984, Dir. autore 1985, 85.

La legge sul diritto d'autore tutela anche le riduzioni delle opere
originali, come si verifica quando l'autore ha ridotto in forma di gran
lunga inferiore un soggetto ormai appartenente al comune patrimonio
artistico archeologico (nella specie: medaglione con segni e simboli di
civilta' atzeca), ma con elaborazione di carattere creativo a causa del
tipo della riduzione e delle particolari caratteristiche a scelta del senso
artistico dell'elaboratore. La messa in commercio di copie di siffatta
opera da parte di altri integra pertanto il reato previsto dalla legge
speciale. Cassazione penale, sez. VI, 11 marzo 1980, Giust. pen. 1980,
II,558.



SOFTWARE

La riproduzione e la messa in vendita abusive dei programmi per elaboratori
elettronici integrano il reato di cui all'art.- 171 lett. a) legge n. 633
del 1941 ed altresi' quello di cui all'art. 1 legge n. 406 del 1981,
concorrendo le due fattispecie criminose in ragione della peculiare e
distinta tutela giuridica che perseguono, della loro diversa configurazione
materiale e dei diversi profili dell'elemento psicologico dei reati. La
norma di cui all'art. 1 legge n. 406 del 1981 ha una portata generale
poichŠ si estende ad ogni ipotesi lucrativa di sfruttamento illecito
dell'opera altrui riversata in supporti contenenti parole, suoni, immagini.
Ne consegue che rientrano in detta disciplina anche i supporti dei
cosiddetti videogiochi, quali strumenti tecnici contenenti programmi
finalizzati alla produzione di effetti musicali e visivi. I programmi per
elaboratori elettronici, in particolare il software applicativo, in quanto
opere dell'ingegno a carattere scientifico, sono oggetto del diritto
d'autore, tutelati civilmente e penalmente ai sensi degli art. 2575 cc.
c.c. e della legge n. 633 del 1941. Il reato di cui all'art. 171 legge n.
633 del 1941 non e' depenalizzata. Pretura Roma, 22 maggio 1992 Dir. autore
1993, 121 nota (FORINO, MULLER)

Il "software", in quanto opera dell'ingegno, e' protetto dalla legge sul
diritto d'autore. Gli art. 161 e 162 l. dir. autore non offrono una tutela
alternativa a quella prevista dalle norme del codice diritto le quali - in
virtu' del rinvio contenuto nell'art. 156 comma 2, l. dir. autore -
integrano, in quanto compatibili, la disciplina specifica della legge
speciale solamente ove questa non preveda. Tribunale Piacenza, 11 dicembre
1992 Riv. dir. ind. 1993,II, 156 nota (CAPRA)

I diritti dell'utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno (nella
specie, software), a differenza dei diritti sui beni mobili, non possono
essere esercitati nŠ trasmessi in mancanza di prova scritta dell'acquisto,
a titolo originario o derivativo a norma dell'art. 2581 c.c. e degli art.
107 e 110 legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633. Pretura Monza
27 settembre 1989, Dir. autore 1991, 542.

Il software e' il risultato di un'attivita' intellettuale che rientra
nell'ambito di protezione della legge sul diritto d'autore e degli art.
2575 e ss. c.c. E illegittima l'opera derivata laddove essa ripeta pur
modificandolo il nucleo e gli aspetti originali del programma "derivante";
ove la derivazione si risolva nella ripetizione e nella rielaborazione
degli aspetti obbligati, non nuovi del programma non appare fondato
invocare la tutela ex art. 18 l.a., altrimenti si darebbe protezione a
quanto "ab origine" non e' suscettibile di essere qualificato opera
intellettuale. I vincoli contrattuali tra le imprese produttrici di
software possono assumere un'efficacia applicativa piu' ampia e svincolata
dal regime del diritto d'autore. Tribunale Milano 13 marzo 1987, Riv. dir.
ind. 1988, II,290 (nota).

Il "software" non e' opera dell'ingegno ai sensi del r.d. 22 aprile 1941 n.
633, ne' e' possibile attuarne la tutela in via penale a norma dell'art.
171 di detta legge sia per il divieto dell'art. 14 delle disposizioni sulla
legge in generale all'applicazione in via analogica delle norme penali,
sia, soprattutto, perche' non vi e' alcuna possibilita' di ricondurre il
"software residente" all'ambito di applicazione delle norme sul diritto
d'autore. Pretura Bologna 24 aprile 1986, Foro pad. 1988, I,240 (nota).

Il cosiddetto software (programmi per elaboratori elettronici), sia di base
che applicativo che, essendone esclusa la brevettabilit... a norma dell'art.
7 del d.P.R. 22 giugno 1979 n. 339 (modificativo dell'art. 12 del r.d. 29
giugno 1939 n. 1122), non Š tutelabile con i rimedi previsti a protezione
delle invenzioni industriali e contro l'imitazione servile dei prodotti, e'
protetto - sia penalmente che civilmente - quale oggetto di diritto
d'autore dalle norme della relativa legge (22 aprile 1941 n. 633) quando
abbia il requisito della creativit..., quando, cioe', sia pure in misura
appena apprezzabile, dia un apporto nuovo nel campo informativo, esprima
soluzioni originali di problemi di elaborazione di dati, programmi in modo
migliore rispetto al passato determinati contenuti di idee. (Nella
fattispecie e' stato ritenuto penalmente perseguibile a norma dell'art.
171, lett. e) l. 22 aprile 1941 n. 633, il commercio di cassette contenenti
registrazioni di programmi per computer illecitamente riprodotte).
Cassazione penale, sez. III, 24 novembre 1986, Cass. pen. 1988, 516 (s.m.).
Riv. dir. ind. 1987, II,304 (nota). Giur. it. 1988, II,67,118 (nota).
Giust. pen. 1988, II,34.

Il cosiddetto software (programmi per elaboratori elettronici), sia di base
che applicativo che, essendone esclusa la brevettabilit... a norma dell'art.
7 del d.P.R. 22 giugno 1979 n. 339 (modificativo dell'art. 12 del r.d. 29
giugno 1939 n. 1122), non Š tutelabile con i rimedi previsti a protezione
delle invenzioni industriali e contro l'imitazione servile dei prodotti, e'
protetto - sia penalmente che civilmente - quale oggetto di diritto
d'autore, dalle norme della relativa legge (22 aprile 1941 n. 633) quando
abbia il requisito della creativita', quando, cioe', sia pure in misura
appena apprezzabile, dia un apporto nuovo nel campo informativo, esprima
soluzioni originali di problemi di elaborazione di dati, programmi in modo
migliore rispetto al passato determinati contenuti di idee. (Nella
fattispecie Š stato ritenuto penalmente perseguibile a norma dell'art. 171,
lett. e) della l. 22 aprile 1941 n. 633, il commercio di cassette stereo
contenenti registrazioni di programmi per computer illecitamente
riprodotte). Cassazione penale, sez. III, 24 novembre 1986, Cass. pen.
1987, 1808.

Il "software" (applicativo), che sia fornito di un pur modesto valore
creativo, dia nuovi apporti nel campo informativo ed esprima soluzioni
originali ai problemi di elaborazione dei dati, e' tutelato civilmente e
penalmente dalla normativa sul diritto d'autore poiche' e' inquadrabile
nella categoria delle opere dell'ingegno che appartengono alle scienze.
Sussiste quindi il reato di cui all'art. 171 della legge n. 633 del 1941
sul diritto d'autore nel caso di detenzione e commercializzazione di
programmi per computers illecitamente riprodotti. Cassazione penale, sez.
III, 24 novembre 1986, Dir. informatica 1987, 693 (nota). Dir. informatica
1987, 1058 (nota).

Il software non e' tutelabile dal diritto di autore in quanto - implicando
questo la scindibilita' della forma dell'opera dal suo contenuto e non
essendo immaginabile una forma espressiva tipica del software - non puo'
costituirsi un diritto assoluto sul contenuto tecnico o scientifico.
Tribunale Monza 12 dicembre 1984, Dir. informatica 1986, 176 (nota).

La detenzione e la vendita di cassette con registrazioni di programmi per
computers non sono previste come reato dalla legge che tutela il diritto di
autore perche' il software (applicativo) non e' opera a carattere creativo,
non puo' qualificarsi come opera scientifica e non e' inquadrabile in
alcuna delle categorie tutelate dalla legge sul diritto di autore. Pretura
Napoli 6 giugno 1985, Riv. dir. ind. 1986, II,69 (nota). -Conforme- Pretura
Monza 26 luglio 1985, Giur. it. 1986, II,247.

ATTENZIONE !

Le sentenze sul software sono da distinguere fra quelle antecedenti la
Legge di tutela sul software del 93 e quelle successive alla Legge che
sicuramente ha diddipato dubbi e contraddizioni della giurisprudenza
passata

ATTENZIONE !



DIRITTO MORALE

Il divieto di alienazione del diritto morale, posto dall'art. 22 legge
d'autore, persegue una finalita' d'indole pubblicistica consistente nella
garanzia della paternita' dell'opera e della sua integrita'. Pertanto ogni
rinuncia al diritto morale deve essere interpretata restrittivamente ed e'
vincolante soltanto fra le parti del negozio di rinuncia. Tribunale Milano
13 dicembre 1984, Dir. informatica 1985, 231 (nota).



MUSICA

L'avvenuta diffusione di un pezzo musicale composto da un artista senza il
riconoscimento di paternita', e lo sfruttamento di esso nell'ambito di una
campagna pubblicitaria, senza il consenso dell'autore, costituiscono un
pregiudizio morale vero e proprio, nonche' patrimoniale, portando alla
diminuzione del valore commerciale dell'opera delle conseguenti
possibilita' di ulteriore uso a fini pubblicitari, configurando cosi' la
lesione del diritto di sfruttare la propria notorieta', intesa come modo di
essere degli elementi distintivi del nome, dell'immagine, della voce e del
timbro vocale. Tribunale Roma, 12 maggio 1993 Dir. informatica 1994, 305
nota (RODOTA') Foro it. 1994,I,2258

L'utilizzazione, per uno spot pubblicitario, di parti di un brano musicale
(protetto dal diritto di autore), senza il consenso del titolare del
diritto e senza indicazione del nome dell'autore, costituisce
plagio-contraffazione. Tale violazione sussiste anche se il brano, pur
modificato, presenti elementi di somiglianza nella parte musicale, nel modo
di cantare e nel timbro vocale del cantautore. Tribunale Roma, 12 maggio
1993 Dir. autore 1994, 459 nota (FABIANI) Foro it. 1994,I,2258



PENALE

Colui che legittimamente commerci opere registrate su apparecchi meccanici
(nella specie, compact disc) qualora abusivamente le noleggi commette il
reato di cui all'art. 171 lett. a) della legge sul diritto di autore 1941
n. 633. Infatti, tale norma, che incrimina varie condotte alternative, tra
cui la riproduzione, trascrizione, diffusione, vendita abusiva di opere
altrui, conclude la indicazione delle condotte vietate con l'espressione
"pone altrimenti in commercio", che, con la sua funzione generalizzante,
opera come formula di chiusura della fattispecie, che si salda con i
singoli diritti previsti per ogni categoria di opere, tra i quali, per le
opere del genere qui considerato, e' il noleggio. Cassazione penale sez.
IV, 2 febbraio 1993 Dir. autore 1994, 272 nota (MULLER)

L'attivita' di importazione, riproduzione e commercializzazione di
registrazioni di interpretazioni-esecuzioni musicali dal vivo (c.d.
bootlegs) - illecita se effettuata senza il consenso degli autori e degli
altri aventi diritto - integra il reato previsto dall'art. 171 lett. a)
legge n. 633 del 1941. Nell'ipotesi di riproduzione abusiva di esecuzioni
dal vivo non e' configurabile il reato di cui all'art. 1 legge n. 406 del
1981 quando l'opera non sia stata fissata in precedenza su dischi, nastri o
supporti analoghi. Pretura Bergamo, 19 aprile 1993 Dir. autore 1993, 649
nota (PASTORE, MULLER)

Nel caso in cui il committente di un'opera d'arte figurativa da utilizzarsi
quale prima pubblicazione (nella specie, l'opera doveva essere raffigurata
sul drappo del Palio di Siena), oltre ad effettuare tale utilizzazione, dia
incarico ad un terzo, con un contratto di "locatio operis", di riprodurla a
stampa senza aver acquisito il diritto di riproduzione spettante all'autore
(art. 2577 c.c., 12 e 13 l. 22 aprile 1941 n. 633), anche lo stampatore e'
responsabile dell'abusiva utilizzazione economica del bene - che priva
l'autore del lucro derivante dalla riproduzione della sua opera in modo
analogo - a prescindere dall'utilita' economica che il medesimo stampatore
ne abbia tratto. Cassazione civile sez. I, 23 novembre 1992, n. 12507 Dir.
autore 1993, 474

L'art. 80 l. 22 aprile 1941 n. 633 che riconosce all'artista-interprete,
nelle ipotesi ivi previste, un equo compenso non puo' non armonizzarsi con
la disciplina prevista dall'art. 7 della convenzione internazionale sulla
protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di
fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione firmata a Roma il 26
ottobre 1961 (l. 22 novembre 1973 n. 866); ne deriva una disciplina che
consente all'artista-interprete una tutela piu' incisiva (consona
all'impegno "de mettre obstacle" ad ogni riproduzione abusiva) rispetto a
quella rappresentata dal diritto all'equo compenso, soprattutto quando,
come nella specie, debbano trovare applicazione gli art. 186 e 188 della
legge citata riguardanti la rilevanza delle convenzioni internazionali in
ordine ai soggetti stranieri. Nell'ordinamento positivo italiano le
registrazioni clandestine sono illecite. Corte appello Milano 5 febbraio
1992, Riv. dir. ind. 1992, II,52 (nota).

Nel caso in cui il committente di un'opera d'arte figurativa da utilizzarsi
quale prima pubblicazione (nella specie, l'opera doveva essere raffigurata
sul drappo del Palio di Siena), oltre ad effettuare tale utilizzazione, di
incarico ad un terzo, con un contratto di "locatio operis", di riprodurla a
stampa senza aver acquisito il diritto di riproduzione spettante all'autore
(art. 2577 c.c., 12 e 13 l. 22 aprile 1941 n. 633), anche lo stampatore e'
responsabile dell'abusiva utilizzazione economica del bene - che priva
l'autore del lucro derivante dalla riproduzione della sua opera in modo
analogo - a prescindere dall'utilita' economica che il medesimo stampatore
ne abbia tratto. Cassazione civile sez. I, 23 novembre 1992 n. 12507,
Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 11.

La violazione della l. 29 luglio 1981, n. 406, sulla abusiva duplicazione,
riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici
non autorizzati, e' rivolta contro la proprieta' artistica o letteraria
delle opere ed attiene, quindi alla tutela del diritto di autore e non a
quella finanziaria dello Stato. Essa, pertanto, non puo' considerarsi
oggettivamente esclusa dall'amnistia di cui al d.P.R. 16 dicembre 1986, n.
865. (Fattispecie relativa a detenzione di "musicassette" senza
contrassegno della Siae). Cassazione penale sez. III, 19 ottobre 1990,
Cass. pen. 1992, 735 (s.m.).

Nel caso di fotografie, per cui il diritto di esclusiva e' previsto per
vent'anni dalla produzione dall'art. 92, comma 1, l. 22 aprile 1941 n. 633,
la mancata indicazione della data di produzione, come prescritto dal
precedente art. 90, comma 1, esclude che possa considerarsene abusiva la
riproduzione da parte di un terzo, dovendosi presumere, se l'autore non ne
fornisca la prova della malafede, la buona fede del riproduttore (ultimo
comma, art. 90 cit.). A tal fine l'omessa indicazione della data di
produzione della fotografia non puo' essere surrogata dal deposito e dalla
registrazione di uno stampato su cui la fotografia stessa sia stata gia'
riprodotta, atteso che tali elementi possono dare certezza della data della
riproduzione, ma non di quella della produzione. Cassazione civile sez. I,
10 maggio 1991 n. 5237, Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 5

In tema di protezione del diritto di autore su un'opera dell'arte, si ha
violazione dell'esclusiva non solo quando l'opera e' copiata integralmente,
cioe' quando vi sia riproduzione abusiva, ma anche nel caso di
contraffazione, che ricorre quando i tratti essenziali dell'opera anteriore
si ripetono in quella successiva. Cassazione civile, sez. I, 5 luglio 1990
n. 7077, Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 7

La radiodiffusione di opere protette dal diritto di autore senza consenso
dei titolari del diritto e la riproduzione abusiva su nastro di opere
incise su dischi, ai fini di radiodiffusione, integrano gli estremi dei
reati previsti e puniti dall'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 e dall'art.
1 l. 29 luglio 1981 n. 406. Tribunale Oristano 30 luglio 1985, Giur. merito
1987, 442.

La riproduzione fotostatica abusiva di un'opera edita o di parte di essa,
ai fini della messa in commercio, integra il reato di cui all'art. 171,
comma 1 lett. a) della legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633.
Il comma 2 dell'art. 171 cit. non prevede una ipotesi autonoma di reato, ma
una forma aggravata dei reati considerati nel comma 1. Di conseguenza,
questi ultimi, essendo puniti nella ipotesi aggravata con la pena della
reclusione, sia pure in alternativa a quella della multa, non sono
depenalizzati, a norma dell'art. 32 l. 24 novembre 1981 n. 689. Corte
appello Milano 20 gennaio 1986, Dir. autore 1987, 59 (nota). Giur. merito
1987, 149 (nota). Giur. it. 1987, II,286.

In tema di tutela del diritto d'autore, le fattispecie delittuose previste
dall'ultima parte dell'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 punibili con pena
alternativa della multa e della reclusione (abusiva riproduzione o
rappresentazione dell'opera altrui, usurpazione di paternita' o
modificazioni pregiudizievoli) non sono forme autonome di reato, bensi'
ipotesi aggravate dei reati di cui alla prima parte dello stesso articolo;
cio' e' reso evidente dalla medesima struttura morfologica delle varie
ipotesi, oltre che dalla collocazione unitaria, che altrimenti il
legislatore si sarebbe preoccupato di apprestare tratti distintivi. Ne
consegue che i reati previsti dalla prima parte dell'articolo citato non
sono stati depenalizzati dalla l. 24 novembre 1981 n. 689. Cassazione
penale, sez. III, 19 marzo 1986, Cass. pen. 1987, 805. Giust. pen. 1987,
II,696 (s.m.). Giust. pen. 1987, II,221 (s.m.).

La radiodiffusione di opere protette dal diritto di autore senza consenso
dei titolari del diritto e la riproduzione abusiva su nastro di opere
incise su dischi, ai fini di radiodiffusione, integrano gli estremi dei
reati previsti e puniti dall'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 e dall'art.
1 l. 29 luglio 1981 n. 406. Tribunale Oristano 30 luglio 1985, Giur. merito
1987, 442.

La radiodiffusione di opere protette dal diritto di autore senza consenso
dei relativi titolari del diritto e la riproduzione abusiva su nastro,
unitamente a pubblicita' commerciale, di opere incise su dischi, ai fini di
radiodiffusione, integrano gli estremi dei reati previsti e puniti
dall'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 e dall'art. 1 l. 29 luglio 1981 n.
406. Tribunale Oristano 30 luglio 1985, Dir. autore 1986, 107

Presupposto del reato di cui all'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406, che
sanziona la abusiva riproduzione, a fine di lucro, di dischi, nastri o
supporti analoghi e la detenzione per la vendita da parte di chi non sia
concorso nella riproduzione abusiva, non e' la registrazione dell'opera
dell'autore, autonomamente tutelata dall'art. 171 l. 22 aprile 1941, avente
ad oggetto la protezione del diritto d'autore, bensi' un disco, nastro o
supporto analogo al cui produttore e' riconosciuto il diritto esclusivo,
per la durata ed alle condizioni stabilite dalla citata l. n. 633 del 1941,
di riprodurlo, con qualsiasi processo di duplicazione, e di porlo in
commercio. Cassazione penale, sez. III, 14 dicembre 1984, Cass. pen. 1986,
805 (s.m.).

La registrazione e la riproduzione abusiva dell'opera dal vivo nel corso di
un'esecuzione in pubblico o nel corso di una trasmissione radiofonica o
televisiva, viola i diritti degli autori, interpreti ed esecutori, i quali
beneficiano della diversa tutela diretta loro accordata dalla l. 22 aprile
1941 n. 633, sulla protezione del diritto d'autore, ma non riconducibile
nell'ipotesi delittuosa dell'art. 1 l. 29 aprile 1981 n. 406, mancando
l'oggetto della tutela penale, cioe' il corpo meccanico, poiche' tale norma
sanziona l'abusiva riproduzione, a fine di lucro, di dischi, di nastri o
supporti analoghi e la detenzione per la vendita, da parte di chi non sia
concorso nella riproduzione abusiva. Tale reato, pero', si configura
nell'ipotesi in cui il riproduttore abusivo si serva strettamente della
diffusione radiofonica per realizzare la duplicazione di opere gia' fissate
in dischi, nastri od altri supporti. Cassazione penale, sez. III, 14
dicembre 1984, Cass. pen. 1986, 805 (s.m.). Dir. autore 1986, 347.

Il rapporto di specialita' sancito dall'art. 15 c.p. ricorre allorche' gli
elementi costitutivi della fattispecie prevista dalla norma generale siano
compresi nella norma speciale che prevede qualche elemento in piu' di
carattere particolarmente qualificante, sicche' l'ipotesi di cui alla norma
speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo
della norma generale. Tale rapporto non sussiste tra l'art. 171 della l. 22
aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d'autore (nella specie,
abusiva riproduzione di prodotti fonici mediante contraffazione e smercio
di musicassette) e la norma di cui all'art. 648 c.p. Costituisce, pertanto,
ricettazione, e non concorso nel reato di cui alla citata norma speciale,
l'acquisto di musicassette abusivamente contraffatte da altri. Cassazione
penale, sez. II, 8 giugno 1983, Cass. pen. 1984, 2419 (s.m.).

Il rapporto di specialita' sancito dall'art. 15 c.p. ricorre allorche' gli
elementi costitutivi della fattispecie prevista dalla norma generale siano
compresi nella norma speciale che prevede qualche elemento in piu' di
carattere particolarmente qualificante, sicche' l'ipotesi di cui alla norma
speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo
della norma generale. Tale rapporto non sussiste tra l'art. 171 della l. 22
aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d'autore (nella specie,
abusiva riproduzione di prodotti fonici mediante contraffazione e smercio
di musicassette) e la norma di cui all'art. 648 c.p. Costituisce, pertanto,
ricettazione, e non concorso nel reato di cui alla citata norma speciale,
l'acquisto di musicassette abusivamente contraffatte da altri. Cassazione
penale, sez. II, 8 giugno 1983, Cass. pen. 1984, 2419 (s.m.).

L'abusiva riproduzione e vendita di musicassette relative ad opere
dell'ingegno tutelate, con apposizione di falso timbro SIAE e
contraffazione di marchi delle case produttrici fonografiche, tali da
trarre in inganno il compratore, integra i reati di cui agli art. 468, 473
e 517 c.p. e dall'art. 171 l. sul diritto d'autore. Tribunale Palermo 27
settembre 1979, Dir. autore 1980, 85.



ROYALTIES

Il contratto di "franchising", per quanto atipico, e' caratterizzato da una
parziale integrazione tra impresa principale e imprese minori e quindi da
una struttura decentrata e in qualche modo unitaria, che consente al
"franchisor" di aumentare le proprie capacita' di penetrazione sul mercato
e al "franchisee" di giovarsi della posizione di affidabilita' e prestigio
acquisita dal "franchisor" e quindi di inserirsi sul mercato, sebbene
autonomamente, sfruttando la conoscenza da parte dei consumatori del "nome"
dell'impresa primaria. La clausola di esclusiva reciproca, nel contratto di
"franchising", non rientra fra i "naturalia negotii" e va pattuita, anche
se puo' desumersi da altre clausole del contratto, quali la previsione di
un "entry fee" e/o di "royalties". Pretura Lecce 24 ottobre 1989, Resp.
civ. e prev. 1990, 644 (nota).