Deliberazione n. 8 del 29 febbraio 2000
- Misure minime di sicurezza
- Modifica al modello per la notifica del trattamento
Decisioni Garante
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Deliberazione n. 8 del 29 febbraio 2000 - Misure minime di sicurezza -
Modifica al modello per la notifica del trattamento
29 Febbraio 2000
OGGETTO: applicazione delle misure minime di sicurezza di cui al d.P.R. n.
318/1999. Modifica da apportare al modello per la notificazione del
trattamento dei dati personali.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodota', Presidente,
del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Ugo De Siervo,
dell'ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale:
PREMESSO CHE:
l'art. 7 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, prevede per i titolari
che intendano procedere ad un trattamento di dati l'obbligo di darne
notificazione al Garante e, in caso di successive modifiche apportate
per i profili indicati nel medesimo articolo, di comunicarle attraverso
una successiva notificazione;
l'art. 12, commi 1 e 3, del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501, stabilisce che
le notificazioni sono effettuate utilizzando modelli conformi allo
schema predisposto dal Garante;
detti modelli sono stati predisposti e resi disponibili al pubblico, in
particolare attraverso convenzioni con Poste italiane S.p.A. ed altri
soggetti ed organismi interessati;
l'art. 15, commi 2 e 3, della l. 675/1996 stabilisce che con regolamento
devono essere individuate le misure minime di sicurezza relative ai dati
personali oggetto di trattamento;
il regolamento e' stato emanato con d.P.R. n. 318 del 28 luglio 1999;
ai sensi dell'art. 41, comma 3, della legge n. 675/1996 il termine per
l'adozione delle misure minime di sicurezza previste da tale d.P.R. e'
fissato al 29 marzo 2000;
CONSIDERATO CHE:
il modello di notificazione sara' aggiornato e perfezionato nel suo
complesso entro la fine del corrente anno, in base all'esperienza
acquisita e tenendo conto delle novita' intercorse;
l'applicazione del d.P.R. n. 318/1999 potrebbe indurre numerosi titolari
dei trattamenti a modificare la precedente notificazione ai sensi
dell'art. 7, commi 2 e 4 della citata legge, relativamente al riquadro
d) del modello adottato dal Garante ai sensi del richiamato art. 12 del
d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;
si potrebbe cosė determinare l'afflusso al Garante di un enorme numero
di notificazioni non necessarie in quanto non e' indispensabile annotare
nel registro generale dei trattamenti, in questa fase transitoria,
modifiche di notificazioni gia' effettuate derivanti dall'adempimento di
un obbligo di legge;
VISTE le osservazioni in atti formulate dall'Ufficio ai sensi dell'art. 7,
comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 501/1998, con nota a firma del segretario
generale;
RELATORE il prof. Ugo De Siervo;
DELIBERA:
a) di inserire nel riquadro d) ("descrizione generale delle misure
adottate per la sicurezza dei dati") dei modelli di notificazione al
Garante del trattamento dei dati personali l'avvertenza che figura in
allegato alla presente deliberazione;
b) di dare atto che i soggetti che hanno notificato i trattamenti dei
dati personali prima del 29 marzo 2000 non devono presentare una nuova
notificazione di modifica in relazione al medesimo riquadro d) qualora
abbiano adottato le misure previste dal d.P.R. n. 318 del 28 luglio
1999;
c) di consentire ai titolari dei trattamenti, in riferimento a nuove
notificazioni, di continuare ad utilizzare i modelli precedentemente
approvati dal Garante.
Roma, li 29 febbraio 2000
IL PRESIDENTE
IL RELATORE
IL SEGRETARIO GENERALE
Allegato A
d) descrizione generale delle misure adottate per la sicurezza dei dati
(barrare le caselle pertinenti)
I soggetti che hanno effettuato la notificazione del trattamento dei
dati personali prima della data del 29 marzo 2000, non sono tenuti a
notificarla - limitatamente al presente riquadro - qualora abbiano
adottato ulteriori misure prescritte dal D.P.R. n. 318 del 28 luglio
1999 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure
minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma
dell' art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 ".
Nel caso in cui il trattamento e' in parte automatizzato (effettuato con
strumenti elettronici o comunque automatizzati) e in parte non
automatizzato, barrare entrambe le caselle.
(la restante parte del modello non e' variata)
Garante per la protezione dei dati personali