LEGISLAZIONE ITALIANA SUL SOFTWARE Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 1992, n. 518. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione. Visto l'art. 7 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo Art. 1 1. All'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto il seguente comma: "Sono altresi' protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399". Art. 2 1. Dopo il n. 7) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto il seguente numero: "8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purche' originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso". Art. 3 1. Dopo l'art. 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente: "Art. 12-bis - Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi e' titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma creato". Art. 4 1. Dopo l'art. 27 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente: "Art. 27-bis - La durata dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore prevista dalle disposizioni della presente Sezione si computa, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1ø gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma". Art. 5 1. Dopo la sezione V del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunta la seguente sezione: "Sezione VI - Programmi per elaboratore Art. 64-bis - 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti; b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonche' la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunita' Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunita', ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso. Art. 64-ter - 1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attivita' indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorche' tali attivita' sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori. 2. Non puo' essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso. 3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore puo', senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui e' basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Art. 64-quater - 1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non e' richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilita', con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni. a) le predette attivita' siano eseguite del licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per conto loro, da chi e' autorizzato a tal fine, b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilita' non siano gia' facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a); c) le predette attivita' siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilita'. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtu' della loro applicazione: a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilita' del programma creato autonomamente; b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessita' di consentire l'interoperabilita' del programma creato autonomamente, c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attivita' che violi il diritto d'autore. 3. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione dei commi 1 e 2 sono nulli. 4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma". Art. 6 1. All'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti integrazioni: a) Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: "Alla Societa' italiana degli autori ed editori e' affidata, altresi', la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi". b) Dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: "I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici". Art. 7 1. Dopo il secondo comma dell'art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente: "Per i programmi per elaboratore la registrazione e' facoltativa ed onerosa". Art. 8 1. All'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni di questa Sezione si applicano anche a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'esclusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore". Art. 9 1. Al primo comma dell'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono permesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis". Art. 10 1. Dopo l'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n.633, e' inserito il seguente: "Art. 171-bis - 1. Chiunque abusivamente duplica a fini di lucro, programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, e' soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da L. 500.000 a L. 6.000.000. Si applica la stessa pena se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. La pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la multa a L. 1.000.000 se il fatto e' di rilevante gravita' ovvero se il programma oggetto dell'abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o locazione sia stato precedentemente distribuito, venduto o concesso in locazione su supporti contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369. 2. La condanna per i reati previsti al comma 1 comporta la pubblicazione delle sentenza in uno o piu' quotidiani e in uno o piu' periodici specializzati". Art. 11 1. Dopo l'art. 199 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente: "Art. 199-bis - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data". Art. 12 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi, sentita la Societa' italiana degli autori ed editori, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno determinate le caratteristiche del registro, le modalita' di registrazione di cui agli articole 6 e 7 e le relative tariffe. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1992 SCALFARO Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Costa, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali Colombo, Ministro per gli affari esteri Martelli, Ministro di grazia e giustizia Barucci, Ministro del tesoro Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. ---------------------------------- Modifiche e integrazioni delle leggi in materia di diritto d'autore DISEGNO DI LEGGE - CAMERA DEI DEPUTATI N. 4953 presentato dal presidente del consiglio dei ministri (PRODI) e dal ministro per i beni culturali e ambientali (VELTRONI) di concerto con il ministro dell'interno (NAPOLITANO) con il ministro di grazia e giustizia (FLICK) e con il ministro delle finanze (VISCO) e PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei senatori CENTARO, LA LOGGIA, SCHIFANI, GRECO APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA il 27 maggio 1998 (v. stampati Senato n. 1496-2157) Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 4 giugno 1998. Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. 1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n.633, e' sostituito dal seguente: "Art. 16. - 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonche' quella codificata con condizioni di accesso particolari". Art. 2. 1. Al comma 1 dell'articolo 46-bis della legge 22 aprile 1941, n.633, e' aggiunto il seguente periodo: "Il compenso e' determinato in relazione agli ascolti registrati dagli istituti di ricerca controllati dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 31 luglio 1997, n.249". Art. 3. 1. All'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n.633, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Deve considerarsi di notevole importanza artistica soltanto la parte la cui soppressione determini una sensibile alterazione dei contenuti e dello svolgimento narrativo dell'opera". Art. 4. 1. Al comma 4 dell'articolo 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, alle parole: "Ciascun compenso" sono premesse le seguenti: "Salvo quanto disposto dal comma 4-bis,". Nel medesimo articolo 46-bis, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Non e' dovuto il compenso di cui ai commi 1, 2 e 3 qualora i diritti di utilizzazione economica spettanti agli autori siano stati trasferiti al produttore cinematografico o ad essi si sia rinunciato con contratti stipulati o atti fatti all'estero". 2. Al comma 4 dell'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n.633, alle parole: "Il compenso" sono premesse le seguenti: "Salvo quanto disposto dal comma 4-bis,". Nel medesimo articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Non e' dovuto il compenso di cui ai commi 2 e 3 qualora i diritti di utilizzazione economica spettanti agli artisti interpreti ed esecutori siano stati trasferiti al produttore cinematografico o ad essi si sia rinuciato con contratti stipulati o atti fatti all'estero". Art. 5. 1. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n.633, e' sostituito dal seguente: "E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale". 2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n.633, sono aggiunti i seguenti commi: "E' consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicita', la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalita' per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Tale compenso non puo' essere inferiore al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal comma terzo, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso e' versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, a valere sugli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono". 3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n.633, dopo le parole: "articolo 171-bis" sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 171-ter" ed e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "f-bis) riproduce testi o immagini senza corrispondere i compensi previsti dal quarto comma dell'articolo 68 ovvero riproduce testi o immagini in misura eccedente i limiti ivi indicati". 4. Dopo l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n.633, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 181-ter. - 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalita' di pagamento dei detti compensi, nonche' la misura della provvigione spettante alla Societa', sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. 2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga gia' attivita' di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, puo' avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, in base ad apposite convenzioni". Art. 6. 1. All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n.633, nel secondo comma, dopo le parole: "opere cinematografiche" sono aggiunte le seguenti: "e opere audiovisive assimilate. Ai sensi della presente legge per opere audiovisive assimilate si intendono le opere dell'ingegno di carattere creativo realizzate originariamente per la diffusione attraverso i mezzi audiovisivi ed aventi contenuto narrativo o documentaristico, analogo a quello proprio dell'opera cinematografica". Art. 7. 1. Dopo l'articolo 160 della legge 22 aprile 1941, n.633, e' inserito il seguente: "Art. 160-bis. - 1. La parte che abbia fornito seri indizi sulla fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, puo' chiedere al giudice che ne sia disposta l'esibizione oppure che siano acquisite le informazioni tramite interrogatorio della controparte. Puo' chiedere, altresi', che il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione, distribuzione o comunque in qualsiasi forma di diffusione dei prodotti ovvero dei servizi che costituiscono violazione del diritto di utilizzazione economica. 2. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui al comma 1, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte" Art. 8. 1. Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n.633, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorita' giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di cio' che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione, nonche' degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate, in quest'ultimo caso, le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate". Art. 9. 1. L'articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n.633, e' sostituito dal seguente: "Art. 162. - 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia. 2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o piu' periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile. 3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia. 4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile. 5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro gia' iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facolta' di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito. 6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purche' si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purche' tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia". Art. 10. 1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n.633, e' sostituito dal seguente: "Art. 163. - 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica puo' chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attivita' che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. 2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento". Art. 11. 1. Nel primo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n.633, le parole: "nell'articolo 171" sono sostituite dalle seguenti: "nella presente sezione". Art. 12. 1. Dopo l'articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n.633, sono inseriti i seguenti: "Art. 174-bis. - 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo non e' facilmente determinabile, la violazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto. 2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo e' istituito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni. Art. 174-ter. - 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti nella presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attivita' soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne da' comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2. 2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, puo' disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato. 3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, e' sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n.689. In caso di recidiva specifica e' disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita'. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di postproduzione nonche' di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attivita' di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n.1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi e' condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio". Art. 13. 1. Nell'articolo 7, primo comma, numero 2), della legge 11 giugno 1971, n.426, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero per taluno dei delitti previsti dalla legge 22 aprile 1941, n.633, e successive modificazioni". 2. Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e' inserito il seguente: "Art. 75-bis. - 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attivita' di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attivita' anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno". 3. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del citato testo unico approvato con regio decreto n.773 del 1931, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n.480, dopo le parole: "articoli 59, 60, 75," sono inserite le seguenti: "75-bis,". Art. 14. 1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n.633, l'espressione "Ente italiano per il diritto d'autore" ovunque ricorra e' sostituita dall'espressione "Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE)". Art. 15. 1. Dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n.633, e' inserito il seguente: "Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui all'articolo 171-ter, la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinato ad essere posto comunque in commercio o ceduto in uso a qualunque titolo a fine di lucro. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai supporti prodotti negli altri Paesi dell'Unione europea in conformita' alla rispettiva legislazione nazionale. 3. Il contrassegno e' apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione. 4. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno non e' apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n.518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. 5. Le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuate dalla SIAE e dalle associazioni di categoria nei termini piu' idonei a consentirne la facile visibilita' e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. 6. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale e' stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresi' l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonche' della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione. 7. L'apposizione materiale del contrassegno puo' essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilita' a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attivita' svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. 8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno e' considerato segno distintivo di opera dell'ingegno". Art. 16. 1. Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n.633, sono inseriti i seguenti: "Art. 182-bis - 1. All'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' attribuita, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza: a) sull'attivita' di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo; b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio; c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a). 2. La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), nei limiti dei propri compiti istituzionali, coadiuva nella vigilanza a norma del comma 1 l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' conferire funzioni ispettive a propri funzionari e a funzionari della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attivita' di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonche' le attivita' ad esse connesse. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attivita' svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorita' giudiziaria. Art. 182-ter- 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale". Art. 17. 1. All'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n.400, sono aggiunti i seguenti commi: "3-bis. Il dipartimento realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceita' dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti. 3-ter. Per le finalita' di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme affluite nel capitolo di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n.633, e successive modificazioni". Capo II DISPOSIZIONI PENALI Art. 18. 1. Al comma 1 dell'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n.633, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto" e dopo le parole: "a scopo commerciale" sono inserite le seguenti: "o imprenditoriale". Art. 19. 1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.633, e' sostituito dal seguente: "Art. 171-ter. - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da due ad otto milioni di lire chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della presente legge, la esposizione di contrassegno da parte della Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di dispositivi di decodificazione speciali; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. 2. La pena e' aumentata fino alla meta' per chi: a) riproduce o duplica abusivamente oltre cinquanta copie della stessa opera; b) esercitando in forma imprenditoriale attivita' di riproduzione, distribuzione, vendita, noleggio si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attivita' illecite di cui al comma 1. 3. La pena e' diminuita se il fatto e' di particolare tenuita'. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o piu' quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o piu' periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attivita' produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici". Art. 20. 1. Dopo l'articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n.633, e' inserito il seguente: "Art. 171-quinquies. 1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge e' equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita". Art. 21. 1. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n.159, sono abrogati. Art. 22. 1. Dopo l'articolo 171-quinquies della legge 22 aprile 1941, n.633, inserito dell'articolo 20 della presente legge, sono inseriti i seguenti: "Art. 171-sexies. - 1. Quando il materiale sequestrato e', per entita', di difficile custodia, l'autorita' giudiziaria puo' ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271. 2. E' sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater nonche' delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca e' ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato. Art. 171-septies. - 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 3, della presente legge. Art. 171-octies. - 1. Qualora il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non e' inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'. Art. 171-nonies. - 1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater e' diminuita da un terzo alla meta' e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorita' giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attivita' illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantita' di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati. 2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attivita' illecite previste dall'articolo 171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1". Art. 23. 1. All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.93, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: "6-bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente, devono corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3. 6-ter. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6-bis, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realta', la SIAE puo' ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni a norma del comma 1 dell'articolo 160-bis della legge 22 aprile 1941, n.633. Si applica altresi' il comma 2 dello stesso articolo 160-bis". ------------------------------------------------------------------------ La forbice si allarga Un decreto legislativo appena pubblicato sulla G.U. ha inasprito le sanzioni a carico dei duplicatori abusivi di programmi. Rispetto alle multe finora previste (da 500 mila a 6 milioni) oltre alla reclusione da tre mesi a tre anni, il nuovo decreto raddoppia quasi la sanzione portandola da un minimo di un milione a un massimo di 10 milioni di lire. Nel caso in cui il fatto sia di rilevante gravita' o se il software pirato e' stato venduto su supporti contrassegnati dalla SIAE, la pena non potra' essere inferiore a sei mesi di reclusione e a tre milioni di lire di multa, contro un milione di lire finora previsti. Un'altra innovazione introdotta dal nuovo decreto legislativo rende nulle tutte le clausole contrattuali pattuite in violazione delle norme che disciplinano il diritto ad utilizzare copie di programmi per elaboratori. :-( Si continua a voler inasprire le pene a fronte di una tecnologia che rende sempre piu' facile lo scambio di informazioni. La forbice continua ad essere sempre piu' larga cosicche' saranno sempre piu' difficile e dolorosi i suoi tagli... :-(