MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI A) Malattie infettive e diffusive - Norme generali D.M. 13 ottobre 1995 (1). Disciplina per le rilevazioni epidemiologiche e statistiche dell'infezione da HIV IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS"; Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2 di detta legge, il quale prevede che la rilevazione statistica dell'infezione da HIV deve essere effettuata con modalita' che non consentono l'identificazione della persona e che la relativa disciplina, da emanarsi con decreto del Ministro della sanita', dovra' prevedere modalita' differenziate di raccolta dei dati per i casi di AIDS ed i casi di infezione da HIV; Ritenuto di procedere all'emanazione della predetta disciplina, fermo restando il vigente sistema di sorveglianza epidemiologico nazionale dei casi di AIDS e le garanzie ivi previste, nonche'‚ l'obbligo del medico di notificare i casi di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione; Sentita la commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e le patologie infettive emergenti e riemergenti nella seduta del 18 luglio 1995; Decreta: 1. 1. Le rilevazioni epidemiologiche e statistiche dei dati relativi all'infezione da HIV devono essere effettuate con modalita' idonee d'impedire l'individuazione dei soggetti ai quali i dati stessi si riferiscono. 2. Le attivita' di sorveglianza dell'infezione da HIV possono essere effettuate mediante l'esecuzione di ripetuti studi di prevalenza ovvero mediante l'attivazione di sistemi basati sulla notifica delle nuove diagnosi di infezione. 2. 1. Gli studi di prevalenza possono essere effettuati mediante offerta attiva del test sierologico per la rilevazione degli anticorpi anti-HIV. In tale caso, e' necessario ottenere il consenso informato al test, che deve essere preceduto e seguito dal "counselling". L'informazione sul risultato del test deve essere comunicata direttamente ed esclusivamente all'interessato. 2. Gli studi di prevalenza possono essere effettuati anche utilizzando modalita' che rendano anonimi i campioni da analizzare dopo l'esecuzione del prelievo di sangue, con conseguente impossibilita' di pervenire alla identificazione delle persone interessate. 3. I sistemi di sorveglianza delle nuove diagnosi di infezione da HIV non devono contenere informazioni nominative. E' tuttavia ammesso l'uso di codici attribuiti con modalita' tali da garantire comunque l'anonimato. 3. 1. Le regioni e le province autonome, sulla base dei criteri previsti dagli articoli 1 e 2, disciplinano il funzionamento dei sistemi di sorveglianza dell'infezione da HIV. 2. L'Istituto superiore di sanita' verifica annualmente l'andamento dell'infezione da HIV, e definisce protocolli operativi per migliorare il funzionamento dei sistemi di sorveglianza. 3. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 1996, n. 101.