Legge 31 dicembre 1996, n. 676
 Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
 rispetto al trattamento dei dati personali
 (Suppl. Ord. n. 3 alla G.U. 8 gennaio 1997, n. 5)

SOMMARIO:
 Art. 1 Delega per l'emanazione di disposizioni integrative della
 legislazione in materia di tutela delle persone e di altri
 soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
 Art. 2 Delega per l'emanazione di disposizioni correttive della
 legislazione in materia di tutela delle persone e di altri
 soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
 Art. 3 Esercizio della delega
 Lavori preparatori
 Note

 Art. 1
 (Delega per l'emanazione di disposizioni integrative della legislazione in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
 dei dati personali)
 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi recanti disposizioni integrative della legislazione in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
 a) specificare le modalita' di trattamento dei dati personali
utilizzati a fini storici, di ricerca e di statistica, tenendo conto dei
principi contenuti nella raccomandazione n. R. (83) 10, adottata il 23
settembre 1983 dal Consiglio d'Europa, e successive modificazioni, con
particolare riferimento alla durata della loro conservazione ed alle
garanzie adeguate prescritte dalla normativa comunitaria riguardo ai dati
raccolti per scopi diversi da quelli statistici, storici o scientifici e
successivamente conservati per tali, diverse, finalita';
 b) garantire la piena attuazione dei principi previsti dalla
legislazione in materia di dati personali nell'ambito dei diversi settori
di attivita', nel rispetto dei criteri direttivi e dei principi della
normativa comunitaria e delle seguenti raccomandazioni adottate dal
Consiglio d'Europa:
1) n. R. (81)1, del 23 gennaio 1981, in materia di dati sanitari, e
successive modificazioni;
2) n. R. (85) 20, del 25 ottobre 1985, sui dati utilizzati per fini di
direct marketing;
3) n. R. (86) 1, del 23 gennaio 1986, sui dati impiegati per scopi di
sicurezza sociale;
4) n. R. (89) 2, del 18 gennaio 1989, sui dati utilizzati per finalita' di
lavoro;
5) n. R. (90) 19, del 13 settembre 1990, in materia di dati personali
utilizzati per finalita' di pagamento e di altre operazioni connesse;
6) n. R. (91) 10, del 9 settembre 1991, sulla comunicazione a terzi dei
dati personali detenuti da organi pubblici;
7) n. R. (95) 4, del 7 febbraio 1995, sulla protezione dei dati personali
nel settore dei servizi di telecomunicazione, con particolare riguardo ai
servizi telefonici;
 c) razionalizzare il trattamento economico del personale del Garante
per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali in relazione a quello previsto dall'ordinamento per ogni
altra Autorita' di garanzia secondo il tendenziale criterio dell'uniformita'
a parita' di responsabilita' costituzionale;
 d) individuare i presupposti per l'attribuzione di un numero di
identificazione personale, ivi compreso il codice fiscale, e per il
trattamento del medesimo e delle informazioni ad esso connesse, nonche' per
il collegamento con altri dati, sentita l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione, prevedendo adeguate garanzie con riferimento ai
numeri di identificazione personale connessi a dati di carattere sensibile
o idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1,
lettere a) e d), 2 e 3 del codice di procedura penale;
 e) stabilire le modalita' e i termini per l'aggiornamento, per la
rettificazione e per le altre modificazioni dei dati effettuati in
conseguenza dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di un
provvedimento del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, quando i dati personali sono
riprodotti su disco ottico;
 f) prevedere forme semplificate di notificazione del trattamento dei
dati personali e del loro trasferimento all'estero, con particolare
riguardo ai trattamenti non automatizzati di dati diversi da quelli
sensibili e da quelli di cui all'articolo 686 del codice di procedura
penale, ed ulteriori casi di esonero dal relativo obbligo per trattamenti
da individuare preventivamente che, in ragione delle relative modalita' o
della natura dei dati personali, non presentino rischi di un danno
all'interessato, ferma restando l'applicabilita' delle altre disposizioni di
legge;
 g) prevedere forme di semplificazione degli adempimenti a carico delle
piccole imprese e di coloro che esercitano imprese artigiane;
 h) estendere l'applicazione delle disposizioni relative al trattamento
dei dati da parte di chi esercita la professione di giornalista, ad
eccezione delle disposizioni concernenti i dati sensibili, ai soggetti che
esercitano con carattere di continuita' l'attivita' di pubblicista o di
praticante giornalista iscritti, rispettivamente, negli elenchi di cui agli
articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
 i) adattare, ai trattamenti in ambito pubblico esclusi
dall'applicazione della legislazione in materia di tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i principi
desumibili dalla medesima legislazione, sulla base dei seguenti criteri:
1) pieno recepimento dei principi medesimi;
2) rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione n. 108 sulla
protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di
carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa
esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, nonche' della normativa
comunitaria, tenendo conto dei criteri di cui alla raccomandazione n. R.
(87) 15, adottata il 17 settembre 1987 dal Consiglio d'Europa;
3) ricognizione puntuale dei soggetti pubblici titolari dei trattamenti
esclusi, nonche' dei medesimi trattamenti;
4) introduzione degli adattamenti resi indispensabili dalla specificita'
degli interessi perseguiti dai suddetti trattamenti in ambito pubblico;
5) particolare considerazione per trattamenti di dati che implichino
maggiori rischi di un danno all'interessato;
6) specificazione delle modalita' attraverso le quali si svolge il controllo
sul rispetto delle disposizioni di legge che presiedono ai suddetti
trattamenti in ambito pubblico;
 l) prevedere norme che favoriscano lo sviluppo dell'informatica
giuridica e le modalita' di collegamento, per l'autorita' giudiziaria e per
l'autorita' di pubblica sicurezza, con le banche dati della pubblica
amministrazione;
 m) mantenere il raccordo tra le attivita' del Garante per la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e quelle dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, anche modificando le disposizioni della legislazione in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e
successive modificazioni, nonche' l'armonizzazione dello stato giuridico del
relativo personale;
 n) stabilire le modalita' applicative della legislazione in materia di
protezione dei dati personali ai servizi di comunicazione e di informazione
offerti per via telematica, individuando i titolari del trattamento di dati
inerenti i servizi accessibili al pubblico e la corrispondenza privata,
nonche' i compiti del gestore anche in rapporto alle connessioni con reti
sviluppate su base internazionale;
 o) individuare i casi in cui, all'atto della comunicazione o della
diffusione di dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi,
atti o documenti tenuti da pubbliche amministrazioni, debba essere indicata
la fonte di acquisizione dei dati.

 Art. 2
 (Delega per l'emanazione di disposizioni correttive della legislazione in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
 dei dati personali)
 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi recanti disposizioni correttive della legislazione in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) rispetto dei principi e della impostazione sistematica della
legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali;
b) introduzione delle sole correzioni a tale legislazione che, dopo il
primo periodo di applicazione della medesima, sentiti il Garante per la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e nelle materie di sua competenza l'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione, si dimostrino necessarie per realizzarne
pienamente i principi o per assicurarne la migliore attuazione o per
adeguarla all'evoluzione tecnica del settore.

 Art. 3
 (Esercizio della delega)
 1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 sono adottati ai
sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

 ------------------------------------------------------------------------
 [inizio]
 LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1579):
Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (FLICK) il 20 giugno 1996.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 16 luglio
1996, con pareri delle commissioni I, III, V, VI, IX, XI, XII e della
commissione speciale per le politiche comunitarie.
Esaminato dalla II commissione l'11, 12, 18 e 19 settembre 1996.
Esaminato in aula il 25 settembre 1996 e approvato il 1 ottobre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1407):
Assegnato alla 2 commissione (Giustizia), in sede referente, il 4 ottobre
1996, con pareri delle commissioni 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12 e della giunta
per gli affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 2 commissione il 9, 10, 24, 29, 30 ottobre; 5, 6 e 7
novembre 1996.
Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 19 dicembre 1996.

Camera dei deputati (atto n. 1579/B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 20
dicembre 1996, con pareri delle commissioni I, V e XI.
Esaminato dalla II commissione il 21 dicembre 1996.
Esaminato in aula il 21 dicembre 1996 e approvato il 22 dicembre 1996.

 [inizio]
 NOTE
AVVERTENZA:
 Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
 - Si riporta il testo dell'art. 686 del Codice di procedura penale:
"Art. 686 (Iscrizioni nel casellario giudiziale). - 1. Nel casellario
giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di
legge, si iscrivono per estratto:
 a) nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi
speciali:
1) le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili,
salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali e' ammessa la
definizione in via amministrativa o l'oblazione, ai sensi dell'art. 162 del
codice penale, sempre che per le stesse non sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena;
2) i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non
piu' soggetti a impugnazione che riguardano la pena, le misure di sicurezza,
gli effetti penali della condanna, l'applicazione dell'amnistia e la
dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato o di tendenza a
delinquere;
3) i provvedimenti che riguardano l'applicazione di pene accessorie;
4) le sentenze non piu' soggette a impugnazione che hanno prosciolto
l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilita' o
disposto una misura di sicurezza o dichiarato estinto il reato per
applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato;
 b) nella materia civile:
1) le sentenze passate in giudicato che hanno pronunciato l'interdizione o
l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano;
2) le sentenze con le quali l'imprenditore e' stato dichiarato fallito;
3) le sentenze di omologazione del concordato fallimentare e quelle che
hanno dichiarato la riabilitazione del fallito;
4) i decreti di chiusura del fallimento;
 c) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca
della cittadinanza e all'espulsione dello straniero;
 d) i provvedimenti definitivi che riguardano l'applicazione delle
misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto od
obbligo di soggiorno.
 2. Quando sono state riconosciute dall'autorita' giudiziaria, sono pure
iscritte, nei casi previsti dal comma 1, lett. a), le sentenze pronunciate
da autorita' giudiziarie straniere.
 3. Nel casellario si iscrive altresi', se si tratta di condanna penale,
la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata e
dell'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione ovvero la
menzione che non fu in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto,
grazia, liberazione condizionale e per altra causa; devono inoltre essere
iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione".

 - Si trascrive il testo dell'art. 26 della legge 3 febbraio 1963, n.
69 (Ordinamento della professione di giornalista):
"Art. 26 (Albo: istituzione). - Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale
o interregionale e' istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro
residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio.
L'albo e' ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altra dei
pubblicisti.
I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio
della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma".

 - Si riporta il testo dell'art. 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69
(Ordinamento della professione di giornalista):
"Art. 33 (Registro dei praticanti). - Nel registro dei praticanti possono
essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione
giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di eta'.
La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai
numeri 1), 2) e 4 dell'art. 31. Deve essere altresi' corredata dalla
dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di
cui all'art. 34.
Si applica il disposto del comma secondo dell'art. 31.
Per l'iscrizione nel registro dei praticanti e' necessario altresi' avere
superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine
all'esercizio della professione.
Tale esame dovra' svolgersi di fronte ad una commissione, composta da cinque
membri, di cui quattro da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o
interregionale, e scelti fra i giornalisti professionisti con almeno dieci
anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumera' le funzioni di
presidente della Commissione, sara' scelto fra gli insegnanti di ruolo di
scuola media superiore e nominato dal provveditore agli studi del luogo ove
ha sede il Consiglio regionale o interregionale.
Le modalita' di svolgimento dell'esame saranno determinate dal regolamento.
Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti
in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media
superiore".

 - La legge 21 febbraio 1989, n. 98, reca: "Ratifica ed esecuzione
della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al
trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a
Strasburgo il 28 gennaio 1981".

 - Il D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, reca: "Norme in materia di
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

Nota all'art. 3:
 - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante:
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri", e' il seguente:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi addottati dal
Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della
deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine
fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo
adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti
distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo, puo' esercitarla
mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il
Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue
nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega
ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere
sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni,
indicando specificatamente le eventuali disposizioni non ritenute
corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei
trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il
parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".