Regolamento per rilascio carta identita' elettronica e documento identita' elettronico
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
22 ottobre 1999, n.437
Regolamento recante caratteristiche e modalita' per il rilascio della carta di 
identita' elettronica e del documento di identita' elettronico, a norma 
dell'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato 
dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
(Pubblicato sulla GU n. 277 del 25-11-1999)
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come 
modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676;
Visti gli articoli 3 e 4 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e gli articoli 7, 288, 289, 
290, 292, 293 e 294 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998, 
con il quale sono state conferite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, sen. prof. Franco Bassanini, le funzioni di 
coordinamento delle attivita', anche di carattere normativo, inerenti 
all'attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, e 16 
giugno 1998, n. 191; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per 
gli atti normativi, nell'adunanza del 10 maggio 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la 
funzione pubblica;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende:
 per carta di identita' elettronica, il documento di riconoscimento personale 
 rilasciato dal comune su supporto informatico;

 per documento d'identita' elettronico ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della 
 legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della 
 legge 16 giugno 1998, n. 191, il documento analogo alla carta d'identita' 
 elettronica e rilasciato dal comune prima del compimento del quindicesimo anno 
 di eta';

 per documento informatico, la rappresentazione informatica di atti, fatti o 
 dati giuridicamente rilevanti;

 per dati identificativi della persona, il nome, il cognome, il sesso, la 
 statura, la data e il luogo di nascita, gli estremi del relativo atto;

 per "altri dati" le informazioni di carattere individuale generate, gestite e 
 distribuite dalle pubbliche amministrazioni per attivita' amministrative e per 
 l'erogazione di servizi al cittadino;

 per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, organizzativo, 
 funzionale e di sicurezza informatica, ivi compresa ogni disposizione che ad 
 esse si applichi, relative alle tecnologie e ai materiali da utilizzare per la 
 produzione e l'uso della carta di identita';

 per pubbliche amministrazioni, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 
 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
 
Art. 2.
Rilascio della carta di identita' e del documento di identita' elettronico
1. La carta di identita' elettronica e il documento d'identita' elettronico sono 
rilasciati dal comune di residenza o d'iscrizione all'Anagrafe italiani 
residenti all'estero (AIRE) secondo le modalita' e le caratteristiche definite 
dal presente decreto e dal decreto di cui all'articolo 8.
2. Il documento d'identita' elettronico e' rilasciato a seguito della prima 
iscrizione anagrafica. Il suo rinnovo e' facoltativo. Se non rinnovato, il 
documento conserva validita' unicamente quale documento di attribuzione del 
codice fiscale.
3. Il Ministero delle finanze genera ed assegna alle persone fisiche il codice 
fiscale sulla base dei dati trasmessi dai comuni con le procedure di cui 
all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 5 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 
1994. La procedura per la comunicazione ai comuni del codice fiscale e' 
disciplinata con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro 
delle finanze, sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica 
amministrazione.
 
Art. 3.
Forma, contenuto e funzione della carta d'identita' elettronica e del documento 
di identita' elettronico
1. La carta di identita' elettronica e il documento d'identita' elettronico devono 
contenere, con immediata visibilita' e memorizzati con modalita' informatiche di 
sicurezza sul documento ai sensi dell'articolo 8:
 dati identificativi della persona;

 codice fiscale;

 dati di residenza;

 cittadinanza;

 fotografia;

 eventuale indicazione di non validita' ai fini dell'espatrio;

 codice numerico identificativo del documento, codice del comune di rilascio, 
 data del rilascio e data di scadenza;

 sottoscrizione del titolare o di uno degli esercenti la potesta' genitoriale o 
 la tutela.
2. Il documento d'identita' elettronico puo' essere rilasciato anche senza la 
fotografia del titolare; in tal caso esso non e' valido per l'espatrio.
3. Il documento d'identita' elettronico (munito della fotografia del titolare) 
consente l'espatrio del minore di eta' inferiore ai dieci anni alle stesse 
condizioni previste dall'articolo 14, secondo comma, della legge 21 novembre 
1967, n. 1185.
4. La carta d'identita' elettronica ed il documento d'identita' elettronico 
possono contenere i dati desunti dalle liste elettorali e comunque tutti quelli 
necessari per la certificazione elettorale e altri dati al fine di 
razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa. Fra questi ultimi possono 
essere ricompresi anche dati amministrativi del Servizio sanitario nazionale nei 
limiti previsti da apposite linee guida emanate dal Ministero della sanita' di 
concerto con le altre amministrazioni interessate. Nel caso in cui i dati 
abbiano natura sensibile ai sensi dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, 
n. 675, questi possono essere inseriti nei documenti solo su richiesta 
dell'interessato, con le modalita' ivi previste.
5. I dati di cui al comma 1 sono trasmessi dal comune alla competente questura 
con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 8.
 
Art. 4.
Firma digitale e chiave biometrica
1. La carta di identita' elettronica puo' contenere le informazioni e le 
applicazioni occorrenti per la firma digitale secondo quanto stabilito dalle 
regole tecniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 
1997, n. 513, nonche' gli elementi necessari per generare la chiave biometrica.
 
Art. 5.
Validita' temporale della carta d'identita' e del documento d'identita' elettronico
1. La carta di identita' elettronica ha validita' di cinque anni. La medesima 
validita' ha il documento d'identita' elettronico privo della fotografia del 
titolare.
2. Il documento d'identita' elettronico munito della fotografia del titolare ha 
validita' di due anni.
 
Art. 6.
Procedure di interdizione dell'operativita' elettronica in caso di smarrimento o 
furto della carta d'identita' elettronica e del documento d'identita' elettronico.
1. In caso di smarrimento o di furto sono previste procedure di interdizione 
dell'operativita' della carta d'identita' elettronica e del documento d'identita' 
elettronico, definite con il decreto del Ministro dell'interno di cui 
all'articolo 8.
 
Art. 7.
Pagamenti informatici
1. La carta d'identita' elettronica puo' essere utilizzata anche per il 
trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche 
amministrazioni, previa definizione, d'intesa tra il comune interessato e 
l'intermediario incaricato di effettuare il pagamento, dellemodalita' di 
inserimento e validazione dei dati necessari.
 
Art. 8.
Regole tecniche e di sicurezza
1. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 10, 
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche, sono dettate le 
regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali 
utilizzati per la produzione delle carte di identita' e dei documenti d'identita' 
elettronici di cui al presente decreto, specificate le caratteristiche fisiche e 
grafiche del supporto materiale, nonche' stabilite le modalita' di verifica da 
parte delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza.
2. In particolare, le regole tecniche e di sicurezza devono riguardare le 
modalita' di compilazione, rilascio, aggiornamento e rinnovo dei documenti.
3. Le regole tecniche e di sicurezza sono adeguate in relazione alle esigenze 
dettate dalla evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con 
cadenza almeno biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, salvaguardando l'utilizzabilita' dei documenti in corso di validita'.
4. Con il decreto di cui al comma 1 sono dettate le misure tecniche e di 
sicurezza finalizzate a garantire l'integrita', l'accessibilita' e la riservatezza 
delle informazioni contenute nel documento.
 
Art. 9.
Progetti di sperimentazione concernenti le modalita' di utilizzazione della carta 
di identita' elettronica e del documento elettronico per l'erogazione di 
ulteriori servizi o utilita'.
1. Le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalita' di utilizzazione 
della carta d'identita' elettronica e del documento d'identita' elettronico per 
l'erogazione di ulteriori servizi o utilita' attenendosi a quanto stabilito dal 
presente decreto e dal decreto di cui all'articolo 8.
2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni trasmettono al Ministero 
dell'interno il progetto di sperimentazione, contenente le specifiche tecniche, 
con l'indicazione della durata e del responsabile del progetto stesso.
3. Le amministrazioni proponenti possono avviare la sperimentazione decorsi 
trenta giorni dalla ricezione del progetto e in mancanza di determinazioni 
negative, da parte del Ministero dell'interno, in merito alla conformita' di 
progetto stesso al presente decreto e alle norme tecniche e di sicurezza di cui 
al decreto previsto dall'articolo 8. In caso di richiesta di chiarimenti il 
termine di trenta giorni e' sospeso e riprende a decorrere dalla ricezione degli 
elementi richiesti.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, nel caso in cui la sperimentazione 
non risulti conforme alle finalita' del presente decreto e alle norme tecniche e 
di sicurezza di cui al decreto previsto dall'articolo 8, il Ministro 
dell'interno ne dispone la cessazione con provvedimento motivato. In tal caso, 
ai fini della ripresa della sperimentazione, l'amministrazione puo' presentare, 
secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, un nuovo 
progetto adeguandosi alle osservazioni formulate.
 
Art. 10.
Comitato di monitoraggio
1. Ferma restando la competenza del Ministro dell'interno per l'autorizzazione 
delle sperimentazioni, e' costituito un comitato di monitoraggio composto da 
diciotto membri, di cui tre della Presidenza del Consiglio dei Ministri, due del 
Dipartimento della funzione pubblica, quattro del Ministero dell'interno, due 
del Ministero delle finanze, due del Ministero della sanita', tre dei comuni, 
designati dalla conferenza Statocitta' e autonomie locali, due dell'Autorita' per 
l'informatica nella pubblica amministrazione.
2. Il comitato di cui al comma 1 svolge funzioni di collegamento tra la fase di 
sperimentazione e la fase di avvio a regime della carta d'identita' elettronica. 
In particolare il comitato svolge i seguenti compiti:
 esprime pareri sulla validita' dei progetti avviati e dei servizi previsti 
 nelle sperimentazioni;

 effettua il monitoraggio dell'andamento delle sperimentazioni al fine di 
 valutare e favorire le interrelazioni tra le stesse;

 formula proposte per la migliore utilizzazione dei documenti elettronici, una 
 volta conclusa la sperimentazione;

 garantisce il raccordo delle sperimentazioni, nel caso in cui la carta 
 d'identita' elettronica o il documento elettronico contengano dati 
 amministrativi del Servizio sanitario nazionale, con la sperimentazione della 
 tessera sanitaria nazionale.
 
Art. 11.
Norme transitorie
1. Con decreto del Ministro dell'interno e' stabilita la data a decorrere dalla 
quale i comuni possono rilasciare la carta d'identita' elettronica in 
sostituzione dello stesso documento su supporto cartaceo, nonche' il documento 
d'identita' elettronico di cui al presente decreto.
2. Trascorsi cinque anni dalla data stabilita con il decreto di cui al comma 1, 
la carta d'identita' e' rilasciata soltanto su supporto informatico.
3. I comuni adottano un piano di sviluppo e revisione dei sistemi informativi 
automatizzati in attuazione di quanto stabilito dal presente decreto, 
attenendosi altresi' alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 del decreto 
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella 
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 ottobre 1999
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini
Il Ministro dell'interno
Russo Jervolino
Il Ministro per la funzione pubblica
Piazza
Visto, il Guardasigilli: Diliberto