From: http://www.ecn.org/crypto/law/guerra.htm

Premessa. CARTA STRACCIA ? La Costituzione Italiana, la legislazione italiana e tutto l'insieme del diritto internazionale e' da considerarsi carta straccia dopo l'intervento N.A.T.O. nei Balcani !?! Questa la conclusione del seguente dossier scaturito da un work in progress collettivo nato all'interno della mailing-list cyber-rights http://www.ecn.org/lists/cyber-rights/ Subject: DALEMA FUORILEGGE ? W I FUORILEGGE !

 

UNA GUERRA ILLEGITTIMA ?!?

Al di la' delle opinioni personali e delle ideologie e' doveroso porsi una domanda rispetto alla guerra che si sta svolgendo nei Balcani.

E' da considerarsi legittima questa guerra?

Ovvero, piu' precisamente, e' da considerarsi giuridicamente corretto l'intervento militare della NATO e indirettamente dell'Italia contro la regione jugoslava?

Andiamo ad analizzare i seguenti articoli della COSTITUZIONE ITALIANA

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 11 "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;"

E' innegabile che questo importante articolo della COSTITUZIONE sia stato completamente trascurato dalle recenti decisioni politiche del Governo italiano.

Art. 78 "Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari."

Art. 87 "Il presidente della repubblica ... dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere."

Pur riguardando una dichiarazione di guerra che fortunatamente non e' stata formalizzata comunque alludono al coinvolgimento delle piu' alte cariche dello Stato e delle istituzioni alle quali e' stata delegata la volonta' popolare per decisioni di carattere militare di quest'importanza, coinvolgimento che non e' stato ricercato dal Governo italiano.

A ribadire l'illegittimita' delle ultime decisioni governative interventiste alcuni tratti della legge 382/78 "Norme di principio sulla disciplina militare" (attuativa dell'articolo 52 della Costituzione sulla difesa della patria) che all'art. 2 prevede tra l'altro l'osservanza della Costituzione e delle leggi e al comma 5 dell'art. 4 stabilisce che l'esecuzione di ordini sbagliati costituisce reato e che in tal caso il militare ha il dovere di non eseguirli. Esiste un ordine piu' sbagliato di quello che va' contro la Costituzione?

Il rispetto della COSTITUZIONE non impedisce comunque all'Italia di aderire a trattati e organismi internazionali come la NATO che complica ma non piu' di tanto l'interpretazione dello scenario di guerra attuale sempre da un punto di vista strettamente giuridico.

Come sottolinea Noam Chomsky in suo recente documento:

"C'è un regime di legge internazionale ed ordine internazionale, che vincola tutti gli stati, basato sulla Carta delle Nazioni Unite (CNU) sulle successive risoluzioni e sulle decisioni della Corte Mondiale. In breve, la minaccia o l'uso della forza è bandita a meno che non sia esplicitamente autorizzato dal Consiglio di Sicurezza dopo che sia stato appurato che sono falliti i mezzi pacifici, o come autodifesa da "attacchi armati" (un concetto sottile) in attesa delle decisioni del Consiglio di Sicurezza."

In effetti anche sulla base di trattati e legislazioni internazionali l'azione militare della Nato e' da considerarsi senza ombra di dubbio illegale.

"Siamo nell'illegalita' dal punto di vista del diritto internazionale generale che ha fondamento nella Carta delle Nazioni Unite", ha dichiarato il professor Antonio Papisca, docente di Relazioni Internazionali all'Universita' di Padova, intervistato da Radio Vaticana (fonte: Avvenire 25/3/99).

Il rappresentante dell'Onu a Roma, Staffan de Mistura, intervistato dal Corriere della Sera (25/3/99) sulla "legittimita' giuridica dell'attacco", ha dichiarato: "Per ogni organismo internazionale come la Nato, anche una risoluzione dell'Onu (in questo caso la 1203) che chiede la fine di una emergenza umanitaria e il ripristino della pace non e' sufficiente. E' necessario l'ok del Consiglio di sicurezza".

La Nato (organizzazione militare del Patto Atlantico) e' un'alleanza infatti teoricamente pacifica e difensiva e la solidarieta' fra i suoi membri e' prevista che scatti solo quando viene aggredito un paese membro, come specificato nel Trattato costitutivo della Nato.

Trattato Nord Atlantico (NATO)

(Washington, 4 aprile 1949)

Gli Stati partecipanti al presente Trattato, si sono accordati sul presente Trattato Nord Altantico:

Art.1 - Le parti si impegnano, come e' stabilito nello Statuto dell'ONU, a comporre con mezzi pacifici qualsiasi controversia internazionale nella quale potrebbero essere implicate, in modo che la pace e la sicurezza internazionali e la giustizia non vengano messe in pericolo, e ad astenersi nei loro rapporti internazionali dal ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza in modo incompatibile con gli scopi dell'ONU.

Art.3 - Allo scopo di conseguire con maggiore efficacia gli obiettivi del presente Trattato, le parti, agendo individualmente e congiuntamente, in modo continuo ed effettivo, mediante lo sviluppo delle loro risorse e prestandosi reciproca assistenza, manterranno e svilupperanno la loro capacita' individuale e collettiva di resistenza ad un attacco armato.

Art.4 - Le parti si consulteranno ogni volta che, nell'opinione di una di esse, l'integrita' territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di una di esse siano minacciate.

Art.5 - Le parti convengono che un attacco armato contro una o piu' di esse in Europa o nell'America settentrionale sara' considerato quale attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se tale attacco dovesse verificarsi ognuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva riconosciuto dall'art.51 dello Statuto dell'ONU, assistera' la parte o le parti attaccate, intraprendendo immediatamente, indivualmente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudichera' necessaria, ivi compreso l'impiego della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico Settentrionale. Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure in conseguenza di esso saranno immediatamente segnalati al Consiglio di Sicurezza. Tali misure verranno sospese quando il Consiglio di Sicurezza avra' adottato le disposizioni necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali.

Art.6 - Agli effetti dell'art.5, per attacco armato contro una o piu' parti si intende un attacco armato: - contro il territorio di una di esse in Europa o nell'America settentrionale, contro i Dipartimenti francesi d'Algeria, contro il territorio della Turchia o contro le isole situate sotto la giurisdizione di una delle parti nella regione dell'Atlantico settentrionale a nord del Tropico del Cancro; - contro le forze, le navi o gli aeromobili di una delle parti che si trovino su detti territori o in qualsiasi altra regione d'Europa nella quale alla data di entrata in vigore del presente Trattato siano stazionate forze di occupazione di una delle parti, o che si trovino nel Mare Mediterraneo o nella zona dell'Atlantico a nord del Tropico del Cancro, o al di sopra di essi. (*) La parte dell'articolo 6 concernente i Dipartimenti francesi d'Algeria non e' piu' in vigore mentre il territorio comprendente nazioni della Nato si e' ampliato con l'ingresso di nuove nazioni nell'Alleanza.

L'attacco della Nato nei balcani e' quindi da considerarsi senza ombra di dubbio illegittimo anche sotto il profilo del diritto internazionale non essendo un'azione difensiva di qualche suo stato membro e in contraddizione con un'assenza di determinazione specifica in proposito da parte dell'ONU ed in particolare del suo Consiglio di sicurezza.

Ovvero riassumendo i tratti principali di questa vicenda:

A) L'Italia ha trasgredito alla sua stessa Costituzione

B) La NATO non ha rispettato il suo stesso trattato di costituzione

C) Non c'e' stata una legittimazione ONU a queste operazioni militari ed in particolare del Consiglio di sicurezza particolarmente necessaria cosi' come si evince facilmente da suo Statuto.

Statuto delle Nazioni Unite

(San Francisco, 25 ottobre 1945)

Art.1 I fini delle Nazioni Unite sono: 1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformita' ai principi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace; 2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodecisione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale;

Art.2 L'Organizzione e i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell'articolo 1, devono agire in conformita' ai seguenti principi: 3. I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo. 4. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrita' territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite. 5. I Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi azione che queste intraprendono in conformita' alle disposizioni del presente Statuto, e devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendono un'azione preventiva o coercitiva.

L'art.23 definisce la composizione del Consiglio di Sicurezza: 15 membri delle Nazioni Unite di cui 5 permanenti (Usa, Russia, Cina, Gran Bretagna e Francia) e 10 a rotazione (eletti ogni 2 anni). Le decisioni del Consiglio di Sicurezza richiedono 9 voti su 15 e nessun voto contrario dei cinque membri permanenti; una nazione che sia parte di una controversia deve astenersi dal voto (art.27).

Art.26 Al fine di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale col minimo dispendio delle risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti, il Consiglio di Sicurezza ha il compito di formulare, con l'ausilio del Comitato di Stato Maggiore previsto dall'art.47, piani da sottoporre ai Membri delle Nazioni Unite per l'istituzione di un sistema di disciplina degli armamenti.

Art.33 1. Le parti di una controversia, la continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, devono, anzitutto, perseguirne una soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni od accordi regionali, od altri mezzi pacifici di loro scelta. 2. Il Consiglio di Sicurezza, ove lo ritenga necessario, invita le parti a regolare la loro controversia mediante tali mezzi.

Art.41 Il Consiglio di Sicurezza puo' decidere quali misure, non implicanti l'impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e puo' invitare i membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere un'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche.

Art.42 Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell'articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso puo' intraprendere con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione puo' comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite.

Art.43 1. Al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tutti i Membri delle Nazioni Unite si impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta ed in conformita' ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate, l'assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio, necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Art.46 I piani per l'impiego delle forze armate sono stabiliti dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.

 

Art.47 2. Il Comitato di Stato Maggiore e' composto dai Capi di Stato Maggiore dei Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza o di loro rappresentanti 3. Il Comitato di Stato Maggiore ha, alle dipendenze del Consiglio di Sicurezza, la responsabilita' della direzione strategica di tutte le forze armate messe a disposizione del Consiglio di Sicurezza

Art.51 Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di legittima difesa individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoche' il Consiglio di sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale...

Art.52 1. Nessuna disposizione del presente Statuto preclude l'esistenza di accordi od organizzazioni regionali per la trattazione di quelle questioni concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, che si prestino ad un'azione regionale, perche' tali accordi od organizzazioni e le loro attivita' siano conformi ai fini e ai principi delle Nazioni Unite. 2. I Membri delle Nazioni Unite che partecipino a tali accordi od organizzazioni devono fare ogni sforzo per giungere ad una soluzione delle controversie di carattere locale mediante tali accordi od organizzazioni regionali prima di deferirle al Consiglio di Sicurezza. 3. Il Consiglio di Sicurezza incoraggia lo sviluppo della soluzione pacifica delle controversie di carattere locale, mediante gli accordi e le organizzazioni regionali, sia su iniziativa degli Stati interessati, sia per deferimento da parte del Consiglio di sicurezza.

Art.53 Il Consiglio di Sicurezza utilizza, se nel caso, gli accordi o le organizzazioni regionali per operazioni coercitive sotto la sua direzione. Tuttavia nessuna azione coercitiva puo' essere intrapresa in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza.

Ora si pone il problema di denunciare con la massima intensita' possibile questa assurda situazione di illegittimita' attraverso la MESSA IN STATO DI ACCUSA DI D'ALEMA - quale capo dell'esecutivo italiano - PER ATTENTATO ALLA SICUREZZA DELLO STATO - avendo messo a repentaglio il destino non solo delle popolazioni direttamente colpite da questa guerra ma anche quello del "popolo italiano" e quindi conseguentemente anche l'integrita' e la sicurezza dello Stato italiano stesso.

Per promuovere questa denuncia e' necessario coinvolgere una forza parlamentare visto che l'art. 96 della Costituzione prevede che il Presidente del consiglio dei ministri puo' essere posto in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio della sua funzione. Auspichiamo che anche all'interno del Parlamento ci sia qualcuno sinceramente solidale con i popoli slavi, albanesi e italiani TUTTI vittime, in maniera diversa, di questo delirio economico-militare di onnipotenza targato USA.

In assenza di un auspicato ma fino ad ora non riscontrato coinvolgimento di una forza parlamentare nel suddetto senso è possibile una denuncia formale della guerra attuabile anche individualmente come atto di dissociazione civile da questa moderna infamia presentando il seguente esposto alla Procura della Repubblica:

Io sottoscritto... nato a.... e residente a..., essendo venuto a conoscenza delle ripetute violazioni di cui alle seguenti leggi, norme e trattati:

- La Costituzione all'Art.11: L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;

- L'art 24, che in collegamento con L'art. 51 della carta ONU, vieta l'uso della forza contro un altro Stato, salvo nei casi di autodifesa individuale o collettiva;

- L'Art. 52 del Trattato di Vienna del 23.05.69 ..... è vietato agli Stati di costringere ad accettare un patto con la minaccia della forza....;

- L'Art. 22 delle relative regole della dell'Aja del 1923 per la guerra aerea..... vietati i bombardamenti allo scopo di terrorizzare la popolazione civile o allo scopo di distruggere la proprietà privata .....;

- L'Art. 24 che prescrive che se il bombardamento non è possibile senza discriminazione civile, i bombardieri devono abbandonare la loro azione....;

- La Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 03.03.1980 (G.U. 7 ottobre 1982, n.277, suppl. ord);

- Il Decreto Ministeriale del 27.07.1966, quantità totale di radioattività...ai sensi ... Gli Art. li 3, 13 della legge 31 dic. 1962, n.1860 modificati ....gli Art. li 1, 3 ...il decreto del Presidente della Repubblica 1965, n 1704;

CONSIDERATO

Che a norma dell'Art. 95 della Costituzione il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri sono responsabili per gli atti compiuti dal Governo, che a norma dell'Art. 87 della Costituzione il Presidente della Repubblica ha il Comando delle Forze Armate e che in virtù dell'Art. 90 può essere posto in stato di accusa per altro tradimento ed attentato alla Costituzione.

CONSIDERATO ANCORA

Che l'Italia a questa azione di guerra senza che nessun Paese della N.A.T.O. sia stato attaccato, e quindi al di fuori degli stessi trattati di alleanza.

CONSIDERATO INFINE

L'alto ed indeterminato numero di vittime anche civili che sono state causate direttamente dal proseguimento della partecipazione dell'Italia diretta e di sostegno ai raids della N.A.T.O. sopra la Serbia, nonché i possibili rischi di ritorsione anche sul territorio italiano e che Il Trattato del Nord Atlantico (NATO) non prevede l'aggressione, l'istigazione alla guerra ed il tentato genocidio.

Tutto ciò premesso, a norma degli Artt. 96 e 134 della Costituzione CHIEDO che per la violazione dell'Art. 11, visto quanto esposto in premessa, e mancando inoltre una dichiarazione dello stato di guerra da parte del Parlamento come previsto dall'Art. 78 della Costituzione, gli organi suddetti siano posti in stato di accusa per altro tradimento ed attentato alla Costituzione, come previsto dal terzo comma dell'Art. 134 della Costituzione, in relazione all'atto criminale di aggressione dello Stato Sovrano della Repubblica Federale Yugoslavia, costato centinaia di vittime civili inermi e che ha gettato nel discredito e nell'infamia l'Italia agli occhi del resto mondo.

Chiedo inoltre che gli organi responsabili vengano immediatamente sospesi dalle funzioni, arrestati e processati anche per l'associazione a delinquere relativa. Le prove certe del coinvolgimento italiano nel conflitto e delle complicità, essendo agevolmente reperibili.

Data e firma