Garante per la protezione dei dati personali

 Comunicato Stampa

SONO CONOSCIBILI LE VALUTAZIONI ESPRESSE DAL DATORE Dl LAVORO SUI
DIPENDENTI

Anche le valutazioni che contribuiscono a formare il giudizio annuale sul
rendimento di un dipendente, le cosiddette "note di qualifica", sono dati
personali e devono essere messe a disposizione del dipendente che ne faccia
richiesta.

L'importante principio e' stato stabilito dal Garante per la protezione dei
dati personali, nella decisione con la quale ha accolto il ricorso di
alcuni dipendenti di una societa' che avevano presentato una istanza di
accesso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675 del 1996, alle
valutazioni che li riguardano, ottenendo solo una parziale soddisfazione da
parte della societa' per la quale lavorano.

Nel rifiutare l'accesso ad alcuni dati, la societa' aveva sostenuto che la
legge non potrebbe applicarsi a valutazioni che andranno a comporre il
giudizio finale e che non potrebbero essere considerati dati personali
tutti i dati o i documenti aziendali solo perche' in qualche modo essi siano
riferibili ad uno o piu' dipendenti. Un'azienda, inoltre, non potrebbe
essere obbligata a rivelare giudizi intermedi o in itinere, compilati non
in contraddittorio con l'interessato.

Nell'esaminare il caso, il Garante ha innanzitutto ricordato che la nozione
di dato personale contenuta nella legge n. 675 del 1996, estremamente
ampia, deriva direttamente dalla Direttiva comunitaria del 1995 e dalla
Convenzione di Strasburgo del 1981. La legge sulla privacy definisce,
infatti, come dato personale qualunque informazione che possa consentire di
identificare una persona, un ente, un'associazione "anche indirettamente",
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.

Puo' considerarsi come dato personale, dunque, ogni notizia o elemento che
fornisce un contributo aggiuntivo di valutazione rispetto ad un soggetto
identificato o identificabile. E questo, in riferimento sia ad informazioni
oggettive, sia a descrizioni, giudizi, analisi, o ricostruzioni di profili
personali (riguardanti attitudini, qualita', requisiti o comportamenti
professionali) che danno origine a valutazioni complessive del soggetto
interessato, Tale orientamento e' comune nei diversi Paesi dell'Unione
europea ed e' confermato da documenti e convenzioni internazionali.

Pertanto, il Garante ha ritenuto legittima la richiesta di accesso ai
giudizi espressi in sede di formulazione delle note di qualifica, anche in
considerazione del fatto che solo una piena conoscenza di tali elementi
informativi permette al dipendente di attivare i meccanismi di ricorso
interno o di tutela giurisdizionale amministrativa.

Il Garante ha, tuttavia, sottolineato che l'esercizio del diritto di
accesso alle valutazioni da parte dell'interessato richiede alcune
precisazioni. Tra gli elementi che concorrono alla formazione del giudizio
ve ne sono alcuni che hanno carattere obiettivo (ad esempio il numero delle
pratiche svolte, i giorni di assenza, ecc.) rispetto ai quali puo'
certamente essere esercitato il diritto di correzione,

Non si potra', invece, chiedere la correzione dei giudizi espressi
nell'ambito dell'attivita' di valutazione del lavoro. Questi dati potranno
semmai essere oggetto di un'eventuale richiesta di integrazione (attraverso
l'inserimento di note o precisazioni a margine), diritto ugualmente
previsto dall'art.13 della legge n. 675/96.

L'esercizio del diritto di accesso e', comunque, subordinato al
completamento della procedura di valutazione, e quindi non puo' essere fatto
valere nelle fasi di preparazione delle schede di valutazione e delle
finali note di qualifica. Inoltre, il datore di lavoro potra' prevedere
misure idonee a tutelare l'anonimato dell'autore delle valutazioni stesse.

Accogliendo il ricorso, l'Autorita' ha, quindi, ordinato alla societa' di
corrispondere alla richiesta di accesso ai dati da parte degli impiegati,
dando conferma all'Ufficio del Garante dell'avvenuto adempimento.

17.6.1999