Garante per la protezione dei dati personali Comunicato Stampa RILEVAZIONI DELLE PRESENZE SUL POSTO DI LAVORO E DIRITTO DI ACCESSO AI DATI Anche le rilevazioni effettuate mediante "badge" magnetico e conservate in un archivio informatico costituiscono dati personali e possono essere oggetto di una richiesta di accesso. E' quanto ha affermato il Garante nella decisione con la quale ha accolto il ricorso di un dipendente di un ente pubblico che aveva presentato alla propria amministrazione, senza ottenere soddisfazione, la richiesta di avere il riepilogo dei dati riferiti alle proprie presenze presso un istituto di ricerca, ai cui accessi era stata appunto installata da alcuni mesi un'apparecchiatura di rilevamento magnetico. L'amministrazione aveva in un primo momento negato l'accesso ai dati adducendo motivi tecnici che poi, nel corso dell'istruttoria, si sono rivelati insussistenti. Il Garante ha affermato che la legge n. 675 del 1996 obbliga il gestore della banca dati a fornire senza ritardo un compiuto riscontro alla richiesta di accesso presentata dall'interessato e mettere a disposizione i dati: nel caso specifico, quelli riguardanti l'entrata e l'uscita rilevati tramite badge magnetico, che l'interessato ha diritto di conoscere. Va ricordato che per la legge n. 675/96, il concetto di dato personale e' particolarmente ampio e comprende qualunque informazione che puo' scaturire da dati alfanumerici, immagini, suoni a prescindere dal supporto che contiene i dati (carta, dischetto) e dalla forma in cui essi sono trattati (informazioni cifrate, digitali ecc.). Anche le registrazioni informatiche degli accessi sono, pertanto, da considerarsi dati personali. 4.6.1999