Newsletter del 28 febbraio 2000 Garante per la protezione dei dati personali Newsletter VIDEOSORVEGLIANZA: I COMUNI DEVONO ADEGUARE LA RIPRESA DELLE IMMAGINI ALLE NORME SULLA PRIVACY Gli enti locali che intendono dotarsi di sistemi di videosorveglianza del territorio e del traffico cittadino o di telecontrollo ambientale devono adeguare ai principi fondamentali previsti dalla legge sulla privacy anche le modalita' di ripresa delle immagini. Tra le cautele da adottare vi e', tra l'altro, quella di limitare le possibilita' di ingrandimento delle riprese e il livello di dettaglio sui tratti somatici delle persone inquadrate dalle telecamere nonche' quella, segnalata in passato, di non inviare le riprese alla residenza delle persone eventualmente sanzionate. Lo ha stabilito il Garante in un provvedimento nel quale si formulano una serie di osservazioni e di richieste di modifica al testo di un regolamento approvato da un Comune per disciplinare l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza e controllo finalizzati, tra l'altro, a rilevare i flussi di traffico, fornire informazioni sulla viabilita', individuare le infrazioni al codice della strada nonche' le situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica e dotare l'amministrazione di uno strumento attivo di protezione civile. L'installazione di sistemi di videoserveglianza presenta numerose implicazioni con la disciplina sulla riservatezza dei dati personali e l'Autorita' ha gia' avuto occasione di intervenire piu' volte sull'argomento, essendosi ormai diffuso tra le amministrazioni pubbliche il ricorso a sistemi di sorveglianza elettronica sull'accesso ai centri storici (disciplinato espressamente dal regolamento governativo n. 250/1999), o all'installazione di telecamere in funzione di deterrenza contro atti di vandalismo nelle zone archeologiche o la microcriminalita' nei quartieri a rischio. Nel provvedimento il Garante ha ricordato che la legge sulla privacy, avendo recepito i principi fissati in sede comunitaria, definisce come dato personale qualsiasi informazione che permette di risalire, anche indirettamente, all'identita' della persona, compresi i suoni e le immagini. La legge n. 675/96 e' dunque applicabile anche ai trattamenti di immagini effettuati attraverso la videosorveglianza, a prescindere dalla circostanza che i dati vengano registrati in un archivio o comunicati a terzi dopo l'attivita' di monitoraggio. I sistemi di rilevazione devono, pertanto, essere attivati in presenza di un quadro articolato di garanzie. Le finalita' perseguite dalla telesorveglianza devono, innanzitutto, rispondere alle funzioni istituzionali demandate agli enti locali dalle norme nazionali, dall'ordinamento della polizia municipale o dagli statuti e dai regolamenti comunali. A queste condizioni, la videosorveglianza non necessita del consenso degli interessati in quanto la raccolta e l'utilizzazione dei dati vengono effettuate per lo svolgimento di funzioni istituzionali. I sistemi installati devono rispettare le misure di sicurezza previste dalla legge sulla privacy e, in particolare, dal regolamento n. 318/99 riguardante le misure minime che dovranno essere obbligatoriamente adottate da tutte le pubbliche amministrazioni entro il prossimo 29 marzo per evitare i rischi di accesso non autorizzato ai dati, distruzione o perdita, anche accidentale degli stessi. L'ente locale deve, altresi', assolvere all'obbligo di informare i cittadini sull'esistenza e le finalita' della videosorveglianza nonche' sui diritti riconosciuti dalla legge sulla privacy, per esempio mediante l'affissione di avvisi in prossimita' delle telecamere o degli impianti di telecontrollo. Il Garante ha anche sollecitato il Comune a procedere ad una localizzazione piu' precisa delle telecamere nei vari punti della citta' e ad adottare accorgimenti tecnici che consentano di limitare le possibilita' di ingrandimento o il livello di definizione delle immagini e dei volti delle persone, al fine di assicurare il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati in relazione agli scopi perseguiti con l'attivita' di videosorveglianza. Cio' significa, per esempio, che le telecamere devono essere utilizzate al solo scopo di prevenire le violazioni del codice della strada, mentre vanno rigorosamente rispettate le norme che comunque vietano il controllo a distanza nei luoghi di lavoro. Il Comune deve inoltre individuare i soggetti legittimati ad accedere alle registrazioni e indicare il soggetto o la struttura cui il cittadino si puo' rivolgere per esercitare i diritti di accesso alle informazioni che lo riguardano. Particolari garanzie vanno poi osservate in ordine all'analisi dei flussi di traffico ai fini delle rilevazioni statistiche.