Newsletter del 28 febbraio 2000 

Garante per la protezione  dei dati personali

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VIDEOSORVEGLIANZA: I COMUNI DEVONO ADEGUARE LA RIPRESA DELLE IMMAGINI
ALLE NORME SULLA PRIVACY

Gli enti locali che intendono dotarsi di sistemi di videosorveglianza del
territorio e del traffico cittadino o di telecontrollo ambientale devono 
adeguare ai principi fondamentali previsti dalla legge sulla privacy anche le 
modalita' di ripresa delle immagini. Tra le cautele da adottare vi e', tra 
l'altro, quella di limitare le possibilita' di ingrandimento delle riprese e il 
livello di dettaglio sui tratti somatici delle persone inquadrate dalle 
telecamere nonche' quella, segnalata in passato, di non inviare le riprese alla 
residenza delle persone eventualmente sanzionate.
Lo ha stabilito il Garante in un provvedimento nel quale si formulano una serie 
di osservazioni e di richieste di modifica al testo di un regolamento approvato 
da un Comune per disciplinare l'installazione e l'utilizzo di impianti di 
videosorveglianza e controllo finalizzati, tra l'altro, a rilevare i flussi di 
traffico, fornire informazioni sulla viabilita', individuare le infrazioni al 
codice della strada nonche' le situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica e 
dotare l'amministrazione di uno strumento attivo di protezione civile.
L'installazione di sistemi di videoserveglianza presenta numerose implicazioni 
con la disciplina sulla riservatezza dei dati personali e l'Autorita' ha gia' 
avuto occasione di intervenire piu' volte sull'argomento, essendosi ormai diffuso 
tra le amministrazioni pubbliche il ricorso a sistemi di sorveglianza 
elettronica sull'accesso ai centri storici (disciplinato espressamente dal 
regolamento governativo n. 250/1999), o all'installazione di telecamere in 
funzione di deterrenza contro atti di vandalismo nelle zone archeologiche o la 
microcriminalita' nei quartieri a rischio.
Nel provvedimento il Garante ha ricordato che la legge sulla privacy, avendo 
recepito i principi fissati in sede comunitaria, definisce come dato personale 
qualsiasi informazione che permette di risalire, anche indirettamente, 
all'identita' della persona, compresi i suoni e le immagini. La legge n. 675/96 e' 
dunque applicabile anche ai trattamenti di immagini effettuati attraverso la 
videosorveglianza, a prescindere dalla circostanza che i dati vengano registrati 
in un archivio o comunicati a terzi dopo l'attivita' di monitoraggio.
I sistemi di rilevazione devono, pertanto, essere attivati in presenza di un 
quadro articolato di garanzie.
Le finalita' perseguite dalla telesorveglianza devono, innanzitutto, rispondere 
alle funzioni istituzionali demandate agli enti locali dalle norme nazionali, 
dall'ordinamento della polizia municipale o dagli statuti e dai regolamenti 
comunali. A queste condizioni, la videosorveglianza non necessita del consenso 
degli interessati in quanto la raccolta e l'utilizzazione dei dati vengono 
effettuate per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
I sistemi installati devono rispettare le misure di sicurezza previste dalla 
legge sulla privacy e, in particolare, dal regolamento n. 318/99 riguardante le 
misure minime che dovranno essere obbligatoriamente adottate da tutte le 
pubbliche amministrazioni entro il prossimo 29 marzo per evitare i rischi di 
accesso non autorizzato ai dati, distruzione o perdita, anche accidentale degli 
stessi. L'ente locale deve, altresi', assolvere all'obbligo di informare i 
cittadini sull'esistenza e le finalita' della videosorveglianza nonche' sui 
diritti riconosciuti dalla legge sulla privacy, per esempio mediante 
l'affissione di avvisi in prossimita' delle telecamere o degli impianti di 
telecontrollo.
Il Garante ha anche sollecitato il Comune a procedere ad una localizzazione piu' 
precisa delle telecamere nei vari punti della citta' e ad adottare accorgimenti 
tecnici che consentano di limitare le possibilita' di ingrandimento o il livello 
di definizione delle immagini e dei volti delle persone, al fine di assicurare 
il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati in relazione 
agli scopi perseguiti con l'attivita' di videosorveglianza. Cio' significa, per 
esempio, che le telecamere devono essere utilizzate al solo scopo di prevenire 
le violazioni del codice della strada, mentre vanno rigorosamente rispettate le 
norme che comunque vietano il controllo a distanza nei luoghi di lavoro.
Il Comune deve inoltre individuare i soggetti legittimati ad accedere alle 
registrazioni e indicare il soggetto o la struttura cui il cittadino si puo' 
rivolgere per esercitare i diritti di accesso alle informazioni che lo 
riguardano. Particolari garanzie vanno poi osservate in ordine all'analisi dei 
flussi di traffico ai fini delle rilevazioni statistiche.