Ordinanza del tribunale civile di Firenze del 29 giugno 2000


      Fonti normative e documenti

      Ordinanza del tribunale civile di Firenze del 29 giugno 2000
      19.07.2000
      La N.V. Sabena S.A., con sede in Belgio in av. E. Mounierlaan, Brussels, 
      ha chiesto provvedimento cautelare ex artt. 700 c.p.c., 63 R.D. 21/06/42, 
      n. 929.

      Sosteneva di essere titolare di marchio internazionale ''Sabena'', 
      registrato l’08/10/93, valido anche in Italia e di avere, tra la fine del 
      1999 e l’inizio dell’anno successivo, deciso di pubblicizzare e 
      commercializzare i propri servizi in Italia anche attraverso un sito 
      internet, realizzato appositamente per l’utenza italiana.

      Fra le regole adottare dalla Naming Aythority italiana figura il principio 
      first come, first served, per effetto del quale un determinato domain name 
      può essere registrato a nome di un unico soggetto, che ne diventa 
      detentore esclusivo, e viene assegnato in base alla priorità cronologica 
      della richiesta. Principio derivante in modo necessario dallo stesso 
      protocollo di comunicazione utilizzato da internet, basato su una sequenza 
      numerica univoca (IP number) tale da rendere possibile l’identificazione e 
      l’accesso del computer cui sia assegnato un determinato IP number alla 
      generalità di tutti gli altri computer connessi in rete. Per agevolare 
      l’utilizzo della rete, la navigazione, all’IP number è stato affiancato un 
      altro sistema, il DSN (Domain name System), basato sulle lettere 
      dell’alfabeto con le quali possono essere composte parole anche di senso 
      compiuto, quali nomi, denominazioni identificative di organizzazioni, 
      imprese, ecc..

      In applicazione del principio first come, first served, la Registration 
      Authority italiana rigettava la domanda di registrazione del nome 
      formulata dalla ricorrente per attivare il proprio sito internet, in 
      quanto il nome a dominio www.sabena.it risultava già essere stato 
      assegnato in data 26/01/2000, alla agenzia A&A di Castellani Alessio.

      Chiedeva quindi che venisse vietato alla predetta l’uso in qualsiasi 
      forma, anche sulla rete internet, del marchio ''Sabena'', vietando 
      l’utilizzazione del nome di dominio internet www.sabena.it; che le venisse 
      ordinato di rinuciare all’assegnazione del domain name www.sabena.it, con 
      fissazione di una penale per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del 
      provvedimento; in subordine, o nel caso di mancata spontanea ottemperanza, 
      ordinare alla Registration Authority italiana di revocare l’assegnazione 
      del domain name www.sabena.it alla Agenzia A&A di Castellani Alessio e 
      registrarlo a nome dela ricorrente.

      Inaudita altera parte veniva emesso decreto con cui si inibiva a 
      Castellani Alessio l’utilizzo del nome di dominio da lui registrato 
      www.sabena.it.

      Venivano ritualmente convocate le parti e l’Agenzia A&A di Castellani 
      Alessio si costituiva contestando in diritto quanto dedotto 
      dall’avversaria. Veniva quindi concesso ulteriore termine per il deposito 
      in cancelleria di memorie e repliche.

      Punto nevralgico della decisione, nella presente sede cautelare, è lo 
      stabilire se esista nell’ordinamento italiano il diritto di registrare un 
      domain name corrispondente al proprio marchio, così tutelandolo, 
      pretermettendo ed estromettendo chi abbia già validamente registrato 
      quello stesso domain name in precedenza.

      Le norme di internet costituiscono un ordinamento fondato su regole di 
      contenuto strettamente tecnico. Fra queste il ricorrente stesso ha 
      ricordato la regola dell’unicità del dominio ed il principio, adottato 
      dalle Autorità che provvedono alla registrazione dei nomi a dominio, del 
      first come, first served.

      Non vi è dubbio che, in quanto genericamente attività umana, anche la 
      produzione e presentazione di pagine o siti sul web non sfugga a regole 
      dell’ordinamento giuridico generale, relative per es. all’ordine pubblico 
      o al buon costume, salve, naturalmente, le enormi difficoltà di attuazione 
      ed esecuzione di qualunque tutela, data la caratteristica costitutiva di 
      internazionalità della rete. Siti inneggianti al nazzismo, per esempio, 
      ben potrebbero essere considerati contrari all’ordine pubblico e 
      conseguentemente sanzionati. Ma, come si vede, ne deriverebbe 
      esclusivamente una questione di contenuti di un determinato sito web.

      Cosa diversa, invece, è considerare lo stesso domain name, traduzione in 
      qualche modo testuale dell’IP number, come parte di una sfera individuale 
      tutelabile ovvero sanzionabile e, in ogni caso, giuridcamente rilevante.

      Giurisprudenza e dottrina largamente maggioritarie hanno ritenuto in 
      effetti che tale debba essere considerata la registrazione di un dominio, 
      ritenendo conseguentemente applicabile la legge sui marchi, anche in sede 
      di cautela. La dottrina, tuttavia, ha di gran lunga prevalentemente 
      esaminato la questione partendo dalle posizioni della tutela del marchio 
      nel diritto industriale, dalle posizioni di impresa. La domanda che più 
      frequentemente risulta dai contributi presenti sullo steso web è: come può 
      essere tutelato il marchio anche su internet? E si è data una risposta nel 
      senso che sia possibile considerare il domain name parte integrante fra 
      gli elementi individuativi della persona, parte del patrimonio 
      personalitario.

      Occorre invece, a questo punto, domandarsi se sia forse qualcosa di più 
      che insolito, strano, curioso o bizzarro che Registration Authority e 
      Naming Authority, gli organismi che consentono a internet di esistere e 
      svilupparsi, considerino invece il domain name alla stregua di un mero 
      indirizzo, un mero numero di telefono, sia pure tradotto in lettere 
      alfabetiche.

      L’elemento funzionale, operativo, non sembra affatto poter essere 
      semplicemente obliterato. Il domain name è l’indirizzo internet di un 
      computer collegato alla rete. Le pagine del sito internet prodotte dal 
      soggetto che utilizza quel computer esporranno al pubblico l’attività di 
      quel soggetto, offriranno i suoi servizi on line, esibiranno la sua 
      denominazione.

      Mediante il domain name solamente si raggiungerà quel sito, non 
      diversamente, si potrebbe opinare, da quanto avviene raggiungendo un certo 
      numero civico di una certa via per andare a trovare qualcuno o comporre un 
      numero di telefono per parlare con una data persona. Il beneficio di 
      potersi far raggiungere dall’utente-cliente digitando direttamente un nome 
      sulla form del browser è relativo e opinabile e non tale da rendere 
      comunque indefettibile e tutelabile la corrispondenza fra marchio e 
      dominio. L’utente esperto, infatti, sa perfettamente della possibile non 
      corrispondenza, in un’infinità di casi, fra dominio e marchio o 
      denominazione d’impresa esposti e corrispondenti al sito cui vuole 
      collegarsi. L’utente inesperto, che voglia comunque raggiungere il sito di 
      un’impresa determinata, per esempio per fruire dei suoi servizi on line, 
      potrà altrettanto se non più agevolmente reperirlo partendo da uno degli 
      innumerevoli portali oggi esistenti ovvero, come impone la normale 
      consultazione del web da quando questo esiste, attivando la ricerca da uno 
      dei numerosissimi motori. Ciò in quanto la visibilità e reperibilità di un 
      determinato sito internet è data essenzialmente dal suo contenuto, fra cui 
      anche il marchio e/o la denominazione d’impresa, non meno che dal domain 
      name.

      E che corrispondenza fra marchio o denominazione di impresa non vi sia in 
      una infinità di casi è facilmente verificabile, appunto, con una semplice 
      ricerca su un apposito motore, come, per quanto attiene ad esempio al 
      comparto bancario, risulta manifesto per i siti del Banco Ambrosiano 
      Veneto (www.ambro.it), del Credito Italiano (www.credit.it), dell’Istituto 
      di Credito San Paolo di Torino (www.sanpaolo.it) e della Banca di Roma 
      (www.bancaroma.it), così come si può constatare dalle stampe che seguono.

      In sostanza, la corrispondenza marchio-dominio, non è un bene assoluto, 
      non è un valore assoluto e, soprattutto, non è un principio positivamente 
      sancito nel nostro ordinamento, tanto che moltissime imprese, consce delle 
      possibilità che la rete offre ben al di là della corrispondenza di cui si 
      discute, puntano su altro, cioè sulla qualificazione e apprezzamento del 
      proprio sito, sui servizi offerti on line, sui collegamenti ad altri siti 
      e/o servizi comunque utili per l’utenza. Tanto che, proprio per regolare 
      il settore, sono stati recentemente predisposti dei disegni di legge già 
      presentati al Parlamento. Ma finché internet in Italia non è regolata, 
      normata ed in qualche modo inclusa nell’ordinamento giuridico generale, 
      questo Giudice è convinto che gli aspetti operativi, tecnici e logici 
      propri del Domain name System prevalgano sull’utilità che la singola 
      impresa può ricavare dalla corrispondenza nome-dominio; che tali aspetti 
      operativi, tecnici e logici assimilino più il domain name ad un indirizzo 
      che ad un segno identificativo di un soggetto. Questo Giudice è convinto, 
      in sostanza, che la funzione del Domain name System sia quella di 
      consentire a chiunque di raggiungere una pagina web e, in quanto mezzo 
      operativo e tecnico-logico, non può porsi per esso un problema di 
      violazione del marchio di impresa, della sua denominazione o dei suoi 
      segni distintivi.

      È d’altra parte la natura interattiva di internet, la cui effettiva 
      dimensione non sembra essere stata ancora valutata a pieno, che desta 
      perplessità in relazione ai precedenti giurisprudenziali. Non si digita un 
      nome sulla form del browser di navigazione per arrivare ad ogni sito 
      desiderato come si cambia canale TV premendo un tasto, né si può 
      pretendere che la rete sia o che diventi così, date le sue proprie 
      caratteristiche di unicità del dominio ed il conseguente principio first 
      come, first served per la registrazione del domain name, che non è qui in 
      discussione. Soprattutto il processo di reperimento del sito non si può 
      pretendere che sia sempre e necessariamente diretto dall’esterno rispetto 
      all’utente, cioè dalle imprese che riuscissero, in ipotesi, tutte quante a 
      registrare il dominio corrispondente al proprio marchio. Il fumus non 
      sussiste, il ricorso dovrà essere rigettato, l’inibitoria concessa 
      revocata ed il ricorrente condannato alle spese del presente giudizio che 
      si liquidano in dispositivo.


      P.Q.M.


      visti gli artt. 669 septies, c.p.c


      RIGETTA

      il ricorso e per l’effetto revoca il proprio precedente decreto in data 
      12-13/04/00.

      Pone le spese del presente procedimento, che liquida in complessive £ 
      1.200.000, di cui £ 100.000 per spese

      Firenze, lì 29/06/00.

      Il Giudice
      (Roberto Monteverde)