T.A.R. - Veneto Ordinanza n. 927 del 29\7\1999 REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione seconda, costituito da: Luigi Trivellato, Presidente, relatore Riccardo Ventre, Consigliere Claudio Rovis ,Consigliere ha pronunziato la seguente ORDINANZA nella camera di consiglio del 29 luglio 1999; Visto 1'art. 21, ultimo comma, della legge 6.12.1971, n. 1034; Visto il ricorso proposto da ZARA CRISTINA madre di Marchiori Gianluca, BELMONTE LIVIO GIUSEPPE padre di Belmonte Chiara, FARINATI ALBERTO padre di Farinati Veronica, CELEGON NICOLETTA madre di Cacco Veronica, REGAZZO ANTONIO padre di Regazzo Ambra, BENNARDO GIULIA ANNA madre di Ciccarone Lorenzo, CELEGON ALBANO padre di Celegon Giacomo, BARISON GIOVANNI padre di Barison Stefano, NARDUZZI LEOPOLDO padre di Narduzzi Sebastiano, MASSA MAURA madre di Narduzzi Sebastiano, ZONTA FRANCA madre di Belmonte Chiara, PREVIATO UMBERTA madre di Rizzo Nicolo, DI GIOVANNANTONIO GENNARO padre di Di Giovannantonio Carlo, SEMENZATO LIANA madre di Zara Francesca, BOATO WILMA madre di Bolzonella Martina, BROCCALI LUIGINA madre di Spagnolo Cristiano e Spagnolo Daria, CIARLA ELISABETTA madre di Fracon Ester, FRACON STEFANO padre di Fracon Ester, SPAGNOLO LUCIANO padre di Spagnolo Cristiano e Spagnolo Daria, GOLFETTO ANGELO padre di Golfetto Sara, PAVAN NICOLETTA madre di Boato Eleonora, CELEGON FRANCA madre di Bressan Alberto, BOLZONELLA VALTER padre di Bolzonella Martina, e CO.NA.CEM. - Coordinamento Nazionale per la tutela dai campi elettromagnetici in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco ed Enrico Vettori, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Franco Zambelli in Mestre, Via Cavallotti 22; CONTRO il Comune di Mirano in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Orsoni, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, S.Croce 205; il Ministero della Pubblica Istruzione in persona del Ministro pro tempore, il Provveditorato agli Studi di Venezia in persona del Provveditore pro tempore, la Direzione Didattica di Mirano II Circolo, in persona del Direttore Didattico pro tempore, il Ministero dell'Ambiente in persona del Ministro pro tempore e l'ARPAV, Azienda Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Dipartimento Provinciale di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge nella sua sede in Venezia, S.Marco 63; PER l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dei provvedimenti con cui si trasferiscono le Scuole Elementari "F.Petrarca" in nuovo edificio in Via C.Battisti di Mirano, a ridosso dell'elettrodotto a 132 Kv Scorze' - Camposampiero. Visti gli atti e documenti depositati col ricorso; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mirano, depositato il 23.7.1999 e dei Ministeri intimati, depositato il 29.7. 1999; Udito il relatore Presidente Luigi Trivellato e uditi altresi' gli avv.ti Enrico e Francesco Vettori per i ricorrenti, l'avv. Orsoni per il Comune di Mirano e l'avvocato dello Stato Muscarello per i Ministeri intimati; CONSIDERATO che il Collegio condivide l'assunto di parte ricorrente secondo cui lo stato conoscenze scientifiche porta alla necessita', quanto al problema della pericolosita' dell'esposizione a campi magnetici relativamente all'insorgere di tumori, di dare il "massimo grado di priorita' a tutti gli interventi di prevenzione indirizzati agli spazi destinati all'infanzia, quali scuole, asili nidi e parchi gioco", come si esprime il rapporto ISTISAN 98/31 dell'Istituto Superiore di Sanita'; che il fatto che non ricorre nella fattispecie alcuna lesione del D.P.C.M. 23.4.1992 non e' sufficiente ad escludere la pericolosita' dell'esposizione ai campi elettromagnetici di coloro che soggiornano nella scuola elementare de qua, posto che, come evidenziato anche dalla Direzione Generale per la Prevenzione della Regione Veneto con nota 23.6.1999 n. 9775, i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti di cui al D.P.C.M. 23.4.1992 non tengono conto degli effetti a lungo termine; che i valori di induzione magnetica indotti dall'elettrodotto de quo superano ancora quello di 0,2 microtesla fissato dalla legge regionale 1 settembre 1993 n. 43 che entrera' in vigore 1'1 gennaio 2000 secondo quanto disposto dalla legge regionale 30 gennaio 1997 n. 5. Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti richiesti dal citato art. 21, ult. comma, della Legge 6.12.1971 n. 1034; P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione seconda, ACCOGLIE la suindicata domanda di sospensione. La presente ordinanza sara' eseguita dall'Amministrazione ed e' depositata presso la segreteria del T.A.R., che provvedera' a darne comunicazione alle parti. Venezia, li 29 luglio 1999. Il Presidente Estensore