da Onda su Onda Manuale di autodifesa contro l'elettrosmog a cura di Francesco Bortolotto e Adriana Giuliobello GRUPPO SENATO VERDI L'ULIVO STAMPALTERNATIVA DUEMILA 1999 Per informazioni, documenti, indirizzi, referenti locali rivolgersi a: Sen. Fracnesco Bortolotto Gruppo Verdi/Senato - Commissione Ambiente tel. 06.67062185/4 - 06.67063154 - fax 06.68808856 e.mail f.bortolotto@senato.it Adriana Giuliobello - Responsabile ambiente - Ufficio legislativo-Gruppo verdi/senato tel. 06.67063638 - e.mail verdi10@senato.it Le leggi e i controlli L'inadeguata normativa in vigore per gli elettrodotti (D.P.C.M. del 23.4.92 e D.P.C.M. 28.9.95) indica limiti massimi di esposizione in 100 microtesla e distanze da rispettare per i campi elettromagnetici a bassa frequenza di 28, 18 e 10 metri dal filo rispettivamente per elettrodotto da 380, 220 e 132 KV. Questi limiti fanno riferimento a esposizioni di breve durata (effetti a breve termine) e non ad esposizioni prolungate (effetti a lungo termine). Per i campi elettromagnetici generati da alte frequenze (cellulari) il decreto del Ministero dell'Ambiente n. 381/98 indica i limiti per le radiofrequenze da 100 kHz a 300 GHz. L'attivita' di vigilanza e' di competenza: delle Agenzie regionali di protezione ambientale (ARPA) dove costituite dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (Ispels) delle ASL dei Presidi Multizonali di Prevenzione (PMP) Normativa di portata generale e atti ufficiali Costituzione: articolo 32, diritto alla salute Costituzione: articolo 9, tutela del paesaggio Normativa sulla sicurezza sul lavoro: E. 547/55, L. 626/92 e successive integrazioni Normativa urbanistica: L. 1140/39 e 47/85 e successive modificazioni Normativa sul sistema radiotelevisivo: L. 31luglio 1997 n. 249 Normativa di tutela ambientale: E. 1497/39 e E. 431/85 Risoluzione Parlamento Europeo del 10/3/99 Principio di cui all'articolo 130R del Trattato sull'Unione Europea Principio ALARA dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' Documenti 14.03.1994 - Relazione del presidente della Commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia del Parlamento europeo "chiede alla Commissione (ambiente, sanita' pubblica e tutela dei consumatori) di presentare un progetto di modifica della direttiva 92/75/CEE: etichettatura e informazioni uniformi sugli elettrodomestici sui campi generati dagli apparecchi in funzione della distanza e del tipo di utilizzazione". Rapporto Istituto Superiore Sanita' ISTISAN 98/31 ISPELS "Documento congiunto ISPELS-ISS" Roma, all. Prot. 2488 del 3 marzo 1998 Leggi nazionali R.D. 1775, 11.12.1933 - Parzialmente abrogato dalla legge n. 9 del 9.9.91, articolo 1, ultimo comma D.P.R. n. 616 del 4.07.1977, "Competenze dello Stato", articoli 81, 87 e 88 Legge n. 833 del 23.12.1978, "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", articolo 4 - Fondamento generale della disciplina giuridica vigente in materia di inquinamento elettromagnetico Legge n. 339 del 28.06.1986, "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche esterne", (per le infrazioni richiama l'abrogato R.D. n.1775/1933 - articolo 219 e ss.) Legge n. 349 del 08.07.1986, "Istituzione del Ministero del/Ambiente e norme in materia di danno ambientale" - articolo 2, comma 14; articolo 6, comma 2 e 9 Decreto Interministeriale 16.01.1991 (legittimato dall'articolo 2 della Legge 339/86) Legge n. 9 del 9.01.1991 (legittima il successivo D.P.R. 27/4/1992) - articoli 2, 21, 22 Decreto Interministeriale 16.01.1991, 'Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne" (legittimato dalla legge n. 339/86 e dal D.M. 21/3/1988). E' la prima norma italiana con cui si tiene conto dei "possibili effetti sulla salute derivanti dai campi elettromagnetici prodotti da linee elettriche aeree". D.P.C.M. 23.04.1992, "Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno D.P.R. 27.04.1992, "Regolamentazione delle pronunce di compatibilita' ambientale e norme tecniche per la redazione degli studi di zmpatto ambientale e la formulazione de/giudizio di compatibilita' di cui all'art. 6 della legge 8/7/1986 n. 349, per gli elettrodotti aerei esterni" D.P.C.M. 28.09.1995, "Norme procedura/i di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti' L'articolo 4 stabilisce che i progetti di risanamento devono essere presentati entro ottobre 1996 anziche' novembre 1994 (come stabilito del D.P.R. 27/4/92) e il completamento delle azioni di risanamento e' fissato al 31/12/2004 (termine prorogato). Leggi regionali per le basse frequenze L.R. Veneto n. 27 del 30.06.1993 e successive modifiche, "Prevenzione dei danni alla salute derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti" L.R. Basilicata n. 46 del 19.12.1994 (V.I.A. per elettrodotti fino a 150 KV) L.R. Emilia Romagna n. 10 del 22.2.1993. Giurisprudenza per basse frequenze 8.11.1986 - Ordinanza Pretore di Pietrasanta (diritto alla salute): il Pretore, nonostante l'ambigua conclusione contenuta nella perizia redatta dal CTU, confermava l'ordine gia' impartito all'Enel di non attivare l'elettrodotto fino alla sentenza definitiva sulla base del principio secondo il quale "la semplice possibilita' di pericolo per la salute anche non immediato impone comunque l'adozione di misure idonee ad evitare rischi". 4.10.95-29.03.1996 - sentenza n. 2959, Corte di Cassazione (I sez. Civile) - risarcimento del danno, bellezza ambientale, diritto soggettivo del proprietario del bene alla fruizione dell'ambiente - Petroni c/ Enel. Corte di Cassazione - I sez. Civile, sentenza n. 01811, 20.02.1991 - Enel ci Del Ponte (risarcimento del danno, realizzazione di un impianto di elettrodotto in carenza di autorizzazione autorita' competente, di dichiarazione di pubblica autorita', di valido asservimento). Corte dei Conti, sez. contr. 29.12.1994, 152/1994 (illegittimita' di un regolamento governativo emesso ai sensi dell'articolo 21, E. n. 537/93 a fine della semplificazione della procedura per la concessione di costruzione di elettrodotti). Pretore - P. Avigliana, 10.05.1988 (procedimento di urgenza a tutela della salute per lo spostamento di alcuni tralicci in aree non esposte a problemi di impatto ambientale). TAR Lombardia - Milano sez.02, sentenza n. 00613, 08.10.1992 - SIP e/Comune di Melzo (concessione edilizia) Rivista Giuridica dell'edilizia, 1993, I, 371. Corte di Cassazione - IL Sez., sentenza n. 4339 del 27.06.1988 - A.C.E.A. c/ Soc. Simpaty 82 (servitu', elettrodotto, costituzione coattiva, rimozione o diversa collocazione delle condutture). Corte di Cassazione - I Sez., sentenza n. 6954 del 20.12.1988. ENEL c/ Gaudio ed altro (servitu' di elettrodotto, irreversibile utilizzazione del fondo, mancata autorizzazione Enel, costituzione coattiva della servitu' e altro). Corte di Cassazione, LII Sez., sentenza n. 2584 del 29.05.1989. ENEL c/ Scrillino ed altri (danni, attivita' pericolosa, conduttura aerea di energia elettrica, misure di salvaguardia ex DPR n. 1062 del 1968, irrilevanza da parte dell'Enel, danni conseguenti, responsabilita' dell'Ente, configurabilita', condizioni). Tribunale di Padova -LII Sez. Civile Ordinanza n. 22/99 cron., 27-29 febbraio 1999. ENEL c/ Gonzato ed altri (l'Enel, nell'esercizio dell'elettrodotto, non deve superare il valore di 100 A). Alte frequenze Legge n. 249 del 31.07.1997, "Istituzione del/Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo articolo 1, comma 15. Decreto Interministeriale 10.09.1998, n. 381, "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" Il decreto e' entrato in vigore il 2 gennaio 1999 ed e' legittimato dalla legge Maccanico sull'assegnazione delle radiofrequenze. Definisce i limiti per le alte frequenze da 100 kHz a 300 GHz. L'eventuale risanamento (spostamento dell'impianto, modifica dell'antenna, riduzione della potenza emessa) sono a carico del proprietario dell'impianto trasmettitore. I limiti sono 20 volt/metro (I'W/mq) per situazioni che comportino esposizioni per non piu' di 4 ore al giorno e 6 volt/metro (0, 1W/mq) nelle altre. Delibera dell'Autorita' Garante per le telecomunicazioni n. 68/98, "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per La radiodiffusione televisiva. Legge n. 122 del 30 aprile 1998, "Differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997 n. 249 "L'articolo 1 prevede ulteriori disposizioni sul piano nazionale delle frequenze. Legge n. 78 del 29.03.1999. L'articolo 1 prevede un differimento dei termini. Leggi regionali per le alte frequenze L.R. Piemonte n. 6 del 23.01.1989, "Nuova disciplina in materia di Teleradiocomunicazioni" Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 173 - 27990 del 11.04.1989 L.R. Lazio n. 56 del 11.09.1989, "Piano regionale degli insediamenti radiotelevisivi" L.R. Abruzzo n. 20 del 4.06.1991, "Normativa regionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche" L.R. Veneto n. 29 del 9.07.1993 In attuazione del D.I. 10.9.1998, n. 381 Delibera di giunta n.5187 del Comune di Roma, 29.12.1998, 'Modifiche alla procedura per il rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni edilizie relative all'installazione degli impianti per la rete di telefonia cellulare GSM e similari' Regione Lombardia, 2.06.1999, "Disciplina della protezione della popolazione e dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici, a radiofrequenze e microonde': La legge stabilisce limiti di emissione elettromagnetica all'interno degli edifici (4V/m), i ripetitori radio tv verranno trasferiti nelle zone agricole o industriali. La distanza da scuole, asili e ospedali e' posta a 150 metri, (e' un invito ai Comuni e non una norma restrittiva). I Comuni dovranno vigilare sull'applicazione del provvedimento regionale e al momento i controlli sulle antenne saranno svolti dalle Aziende Sanitarie Locali. E' stata bocciata dal Governo perche' introduce norme piu' severe di quelle nazionali. Regione Marche, 2 giugno 1999 "I Comuni autorizzano l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione (mediante rilascio della concessione edilizia), previo parere del Servizio di igiene e sanita' pubblica e del Servizio multizonale di sanita'. Tale decisione e' di natura transitoria, in attesa dell'avvio dell'Arpam, l'Agenzia regionale per l'ambiente, e dell'adozione del regolamento con la definitiva attribuzione delle funzioni amministrative. I Comuni provvedano a fissare i tempi e le modalita' per l'esecuzione di eventuali interventi di bonifica su segnalazione, e dietro pareti, del Servizio di igiene e sanita' pubblica e del Servizio multizonale. Regione Liguria, 12 marzo 1999 - La giunta regionale ha approvato i contenuti del disegno di legge che dovra' essere approvato. Regione Molise, 6 luglio 1999 - E' stato licenziato dalla terza commissione consigliare uno schema che passera' all'assemblea regionale per il varo definitivo. Giurisprudenza per alte frequenze Consiglio di Stato, sez. V, 18.03.1991, 280/1991 (impianto radiotrasmittente e' soggetto a concessione edilizia) Consiglio di Stato, sez. V, 15.12.1986, 642/1986 (legittimita' ordine di demolizione di antenne trasmittenti per difetto di concessione di costruzione) TAR Emilia Romagna, sez. I ord, 16.10.1992, 704 (sussistenza delle condizioni, anche in presenza di forte abbassamento dell'inquinamento elettromagnetico, per valutare l'interesse pubblico alla tutela del diritto alla salute in comparazione a quello imprenditoriale) Pretura di Venezia, Ufficio del GIP, Decreto del i marzo 1997, n. 791 (Getto pericoloso di cose, impianto di radiotrasmissione, campi elettromagnetici, artt. 674 e 675 c.p.) TAR Lazio, sez. I, 18.12.1996 (sospende postazione radio-base) TAR Lombardia, 7.04.1997, n. 430 - concessione edilizia per antenna ricetrasmittente Tribunale Civile di Monza - Giudice Piero Calabro' - marzo 1999 (antenna telefonia cellulare solo con assenso di tutti i condomini). L'antenna dei telefoni sul tetto solo se tutti i condomini sono d'accordo. L'installazione di una antenna sul tetto per la ricezione del segnale dei telefoni cellulari, puo' avvenire solo se tutti i condomini sono d'accordo. Questo e' quanto ha stabilito il giudice del Tribunale civile di Monza, Piero Calabro', nella causa intentata da due inquilini contro il loro condominio in Via Tevere, 31 a Sesto S. Giovanni. I due condomini chiedevano che fosse dichiarata nulla la delibera, approvata dall'assemblea a maggioranza semplice il 30 marzo 1998, con cui era stata decisa la locazione alla "Ericsson Telecomunicazioni" del tetto dell'edificio per l'installazione di una stazione radio, con un contratto rinnovabile di nove anni e un compenso di 20 milioni di lire. Il giudice ha dichiarato illegittima la delibera impugnata. "La richiesta di una maggioranza quantomeno qualificata - ha motivato il giudice - appare ineludibile, atteso l'indubbio carattere innovativo di tale opera sulla cosa comune. E' nota ed evidenziata dalla stessa giurisprudenza la profonda incertezza, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, che circonda la materia delle conseguenze sulla salute dei cittadini derivanti da vicinanza a stazioni radio a onde o campi elettromagnetici". La tutela amministrativa e penale Per gli elettrodotti spesso si e' fatto ricorso alla giustizia civile instaurando procedimenti ai sensi dell'art. 700 c.p.c (provvedimenti d'urgenza) al fine di tutelare in via d'urgenza il diritto alla salute dei residenti in prossimita' di linee elettriche in fase di realizzazione (ordinanza Pretura di Pietrasanta, ord. 8/11/1986). Nel caso in cui venisse accertata la violazione del disposto dell'ordinanza, e' prevista la sanzione penale dell'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorita', in conseguenza di ordinanze sindacali); mentre gli articoli 323 (abuso d'ufficio) o 328 (omissione atti d'ufficio) c.p. possono rappresentare una valida difesa dell'integrita' fisica dei cittadini nei confronti dei pubblici amministratori quando, nonostante sia accertata una situazione di pericolo, venga omessa l'adozione di adeguati provvedimenti. A livello comunale, il sindaco che ha le competenze di ufficiale sanitario, puo' intervenire adottando provvedimenti finalizzati a tutelare, anche se indirettamente, la salute dei cittadini. Il Sindaco del Comune di Baone (Padova), preso atto dei rilevamenti effettuati dalla USL competente e considerato il pericolo dei campi generati dagli impianti ricetrasmittenti situati sul Monte Cero, ha emesso una ordinanza (ordinanza n. 85 del 5/10/1990) con la quale si inibiva l'accesso e la sosta, in una area delimitata da opportuni segnali e transenne, in prossimita' degli impianti pericolosi. Per cio' che riguarda le conseguenze sulla salute derivanti dall'esposizione ai CEM si puo' ipotizzare il reato previsto dall'articolo 590 c.p. (lesioni personali colpose), nel caso vengano riportate lesioni, o l'articolo 589 c.p. (omicidio colposo) nel caso di decesso. In questi casi le difficolta' risiedono nell'individuare il nesso di causalita' tra l'esposizione ai CEM e la lesione o il decesso. Il Sostituto Procuratore della Repubblica della Pretura Circondariale di Venezia, Luca Ramacci, sostiene che possono essere utilizzabili per reprimere condotte illecite, prima del verificarsi di danni irreparabili, anche gli articoli 674 (getto pericoloso di cose) e 675 c.p. (collocamento pericoloso di cose). Tali articoli riguardano le contravvenzioni concernenti l'incolumita' pubblica in generale e, in particolare, l'incolumita' delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni. L'articolo 674 punisce "chiunque getta o versa, in un luogo dipubbuco transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti" La Corte di Cassazione ha inoltre inserito anche gli odori molesti tra le emissioni vietate (Cass. Sez. III, 21/12/94, Rinaldi). L'articolo 675 punisce "chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito ma di comune o di altrui uso, possono offendere o imbrattare o molestare persone' Il concetto di getto e' molto ampio e non prevede le modalita' con le quali e' effettuato e in particolare non viene fornita nessuna indicazione sui principi fisici che regolano il getto, ne' sulla traiettoria che la cosa gettata deve compiere. La Cassazione (Cass. Sez. I, 11/4/1995, Tinarelli) ha affermato che il "concetto di gettare o versare di cui all articolo 674 c.p. va interpretato estensivamente fino a comprendere la diffusione". Considerando i risultati delle ricerche e l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza si puo' ipotizzare la capacita' offensiva ("offendere" e "molestare") che l'articolo 674 e la Cassazione (Cass. Sez: I, 4/11/1986, Di Leo, in Riv. Pen. 1987, pag. 437) definisce "molestia" ogni fatto "idoneo a recare disagio, fastidio o disturbo, ovvero a turbare il modo di vivere quotidiano "Si puo' quindi ritenere che l'emissione di campi elettromagnetici possa rientrare nella previsione dell'art. 674 c.p. anche nel caso in cui le conseguenze dell'esposizione, cosi' come descritte negli studi scientifici, siano confinate nel campo delle molestie. C'e' inoltre da aggiungere che, per la loro stessa natura e per le modalita' della loro collocazione, gli impianti che generano emissioni elettromagnetiche insistono su luoghi di pubblico transito (strade, vie di comunicazione), e su luoghi privati ma di comune o altrui uso (condomini, edifici pubblici). Problemi interpretativi, determinati dalla scarsezza di precedenti giurisprudenziali, riguardano anche l'art. 675 c.p. Secondo il Sost. Procuratore Luca Ramacci, le definizioni contenute nell'art. 675, alla luce di quanto osservato in dottrina rispetto alle definizioni di "porre" e "sospendere" sono compatibili in riferimento ai campi elettromagnetici: le emissioni vengono di regola generate da apparati collocati in posizione dominante rispetto ai luoghi irradiati (Cass. 17/1/1957 Ali', in Giust. Pen., 11, pag. 899). Anche per la corretta interpretazione del termine "cadere", da due decisioni della Suprema Corte (Cass. Sez. I, 8/2/89, Manzi, in Riv. Pen. 1989, pag. 932) e' possibile interpretare il termine in senso ampio. In una sentenza del 1995 la Corte (Cass. Sez. 1, 21/12/1995, Casarin - fuoriuscita in sede stradale di un prodotto liquido trasportato su un trattore) ha precisato che per la configurabilita' del reato di cui all'art. 674 e' necessaria una condotta attiva, mentre l'omesso apprestamento di mezzi idonei a prevenire l'evento, rende possibile il ricorso all'articolo 675. La possibilita' di ricorrere, inoltre, al sequestro degli impianti pericolosi puo' essere un ottimo deterrente se applicato in modo oculato: la Corte di Cassazione riconosce infatti la possibilita' di sottoporre a sequestro preventivo a condizioni o termini particolari (Cass. Sez. I, 29/9/1994, Berton). Gli impianti che generano emissioni dannose, come elettrodotti o impianti radiotrasmittenti, sono destinati ad un pubblico servizio: per tale motivo e' opportuno utilizzare accorgimenti e condizioni particolari che permettano la salvaguardia delle esigenze di tutela della salute pubblica e la continuita' di un servizio pubblico. Il ruolo del Comune Un'azione per ottenere qualche risultato e' chiedere l'intervento del Comune. Consiglio Comunale di Roma, 16/3/99 - Ordine del giorno (presentato dal Gruppo dei Verdi ed approvato) Consiglio Provinciale di Bolzano 29 giugno 1999- Mozione per l'istituzione di un catasto relativo alla contaminazione elettromagnetica dell'ambiente (presentata dal Gruppo Verde) Bibliografia (a cura di) Sara Fioravanti, Aldo Jacomelli, Fabio Macchia, Luca Ramacci, Guido Santonocito Il problema corre sull'onda - Elettrosmog: biosfera a rischio. -WWF, marzo 1998 Luca Carra. Onde sospette- Editori Riuniti, 1994 Margherita Fronte, Campi elettromagnetici, Avverbi edizioni, 1999 Susanna Lagorio, Piero Comba, Ivano Iavarone e Giovanni Zapponi, Tumori e malattie neurovegetative in relazione all'esposizione a campi elettrici e magnetici a 50/60 Hz: rassegna degli studi epidemiologici, (Laboratorio di Igiene Ambientale) - Istituto Superiore di Sanita' - Rapporti ISTISAN 98/31 Cesare Maltoni, Morando Soffritti - Valutazione dei potenziali rischi per la salute, con particolare rifrrimento a quelli cancerogeni, da esposizione a campi elettromagnetici a bassissima frequenza. Istituto di oncologia "E Addari", Bologna, Presidio oncologico multizonale di prevenzione e scienze ambientali, 1991 World Health Organisation, Environmental Health Criteria 137; Elettromagnetic Fields, fig. 9 - WHO 92117, p. 82-83, Geneve WV1Q 1993) Feychting M, Ahlbon A., et al. Magneticfields and cancer in children residing near Swedish high-voltagepower lines. Am.J.Epidemiol.1993, 138:467-481 Olsen J.H. ed al. Residence near high-voltage facilities and risk of cancer in chi ldren, Br.MedJ. 1993, 307:891-895 Dolck H., Shaddick G., Walls P. et al. Cancer incidente near radio and television transmitter. Il. All High Power transmitters, American Journal of Epidemiology 1997, 145-1: 1-17 Hooking B., ed al. Cancer incidence and mortality and proximity to TV towers. MJA 1996, 165:601-605) Comitati e Associazioni Possono garantire assistenza legale e tecnica ai cittadini e rappresentare le loro ragioni dinanzi ad autorita', enti pubblici ed altri interlocutori. CO.NA.CEM - Coordinamento Nazionale dei Comitati per la tutela dai campi elettromagnetici - Riese Pio X (TV), tel/fax 0423.483979 Presidente: Daniela Dussin CODACONS - Via Otranto, 18-00192 Roma, tel. 06.3724971, fax 06.3724973 SAMBA - Via Appia Nuova 357-Roma, tel. 06.78348282, fax 06.78348283 Greenpeace - Via Manlio Gelsomini, 27-00 153 Roma, tel. 06.5729991, fax 06.5783531 WWF Italia - Via Garigliano, 57-Roma, tel. 06.844971, fax 06.85544 10 Legambiente - Via Salaria, 403- Roma, tel. 06.862681, fax 06.862 18474 A.L.C.E. (Associazioni e Comitati in lotta contro l'elettrosmog) - sede operativa do Greenpeace, tel. 06.57299902, fax 06.5783531 Verdi Ambiente e Societa' - Corso V.Emanuele Il, 25 1-00186 Roma, tel/fax 06.68300858 Italia Nostra - Via Nicolo' Porpora, 22-00198 Roma, te1. 06.8542650, fax 06.8844634