DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999 n. 185

Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori
in materia di contratti a distanza

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di
contratti a distanza;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;

Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Viste le deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni
del 14 e del 21 maggio 1999;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;

 EMANA

 il seguente decreto legislativo:

 Articolo 1
 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

 a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o
 servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un
 sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato
 dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o
 piu' tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del
 contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

 b) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti di
 cui alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attivita'
 professionale eventualmente svolta;

 c) fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti a
 distanza agisce nel quadro della sua attivita' professionale;

 d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la
 presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa
 impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti; un
 elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto e'
 riportato nell'allegato I;

 e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o
 giuridica, pubblica o privata, la cui attivita' professionale consiste
 nel mettere a disposizione dei fornitori una o piu' tecniche di
 comunicazione a distanza.

 Articolo 2
 Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i
contratti:

 a) relativi ai servizi finanziari un elenco indicativo dei quali e'
 riportato nell'allegato II;

 b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali
 automatizzati;

 c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando
 telefoni pubblici;

 d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti
 relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;

 e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.

 Articolo 3
 Informazioni per il consumatore

1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a
distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:

 a) identita' del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il
 pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;

 b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;

 c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le
 imposte;

 d) spese di consegna;

 e) modalita' del pagamento, della consegna del bene o della prestazione
 del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;

 f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai
 sensi dell'articolo 5, comma 3;

 g) modalita' e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di
 esercizio del diritto di recesso;

 h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza,
 quando e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;

 i) durata della validita' dell'offerta e del prezzo;

 l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura
 di prodotti o la prestazione di servizi a esecuzione continuata o
 periodica.

2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere
inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con
ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata,
osservando in particolare i principi di buona fede e di lealta' in materia
di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di
protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.

3. In caso di comunicazioni telefoniche l'identita' del fornitore e lo scopo
commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo
inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di
nullita' del contratto.

4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione
individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il
consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono fornite
nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui
all'articolo 4.

 Articolo 4
 Conferma scritta delle informazioni

1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su
altro supporto duraturo a sua disposizione e a lui accessibile, di tutte le
informazioni previste dall'articolo 3, comma 1, prima o al momento della
esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono
comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:

 a) un informazione sulle condizioni e le modalita' di esercizio del
 diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi di cui
 all'articolo 5, comma 2;

 b) l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il
 consumatore puo' presentare reclami;

 c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie
 commerciali esistenti;

 d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata
 indeterminata o superiore a un anno.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi
la cui esecuzione e' effettuata mediante una tecnica di comunicazione a
distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un unica soluzione e
siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in
tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico
della sede del fornitore cui poter presentare reclami.

 Articolo 5
 Esercizio del diritto di recesso

1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza,
senza alcuna penalita' e senza specificarne il motivo, entro il termine di
dieci giorni lavorativi decorrente:

 a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del
 consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui
 all'articolo 4 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati
 soddisfatti, qualora cio' avvenga dopo la conclusione del contratto
 purche' non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;

 b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal
 giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo
 4, qualora cio' avvenga dopo la conclusione del contratto purche' non
 oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.

2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui
all'articolo 4, il termine per l'esercizio del diritto di recesso e' di tre
mesi e decorre:

 a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del
 consumatore;

 b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.

3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non puo' esercitare il
diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:

 a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con
 l'acconto del consumatore, prima della scadenza del termine di sette
 giorni previsto dal comma 1;

 b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo e' legato a
 fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non e'
 in grado di controllare;

 c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente
 personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o
 rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;

 d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici
 sigillati, aperti dal consumatore;

 e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;

 f) di servizi di scommesse e lotterie.

4. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine
previsto, di una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede
del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La
comunicazione puo' essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante
telegramma, telex e fac-simile, a condizione che sia confermata mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.

5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore e' tenuto a
restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona da
questi designata, secondo le modalita' e i tempi previsti dal contratto. Il
termine per la restituzione del bene non puo' comunque essere inferiore a
dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del bene.

6. Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di
recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione
del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto a distanza.

7. Se il diritto di recesso e' esercitato dal consumatore conformemente alle
disposizioni del presente articolo, il fornitore e' tenuto al rimborso delle
somme versate dal consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel
minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui
il fornitore e' venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da
parte del consumatore.

8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto a
distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al
consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in base a un accordo tra questi
e il fornitore, il contratto di credito si intende risolto di diritto,
senza alcuna penalita', nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto
di recesso conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti commi. E'
fatto obbligo al fornitore di comunicare al terzo concedente il credito
l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le
somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a
pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza
dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore
sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna penalita', fatta salva
la corresponsione degli interessi legali maturati.

 Articolo 6
 Esecuzione del contratto

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire
l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.

2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del fornitore,
dovuta alla indisponibilita', anche temporanea, del bene o del servizio
richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al comma 1, informa il
consumatore, secondo le modalita' di cui all'articolo 4, comma 1, e provvede
al rimborso delle somme eventualmente gia' corrisposte per il pagamento
della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al
momento della conclusione del contratto, il fornitore non puo' adempiere
eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e
qualita' equivalenti o superiori.

 Articolo 7
 Esclusioni

1. Gli articoli 3, 4 e 5 e il comma 1 dell'articolo 6 non si applicano:

 a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di
 altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio
 del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro,
 da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;

 b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai
 trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della
 conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali
 prestazioni a una data determinata o in un periodo stabilito.

 Articolo 8
 Pagamento mediante carta

1. Il consumatore puo' effettuare il pagamento mediante carta ove cio' sia
previsto tra le modalita' di pagamento, da comunicare al consumatore ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) del presente decreto
legislativo.

2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al
consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al
prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della
propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo, fatta
salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare
al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.

 Articolo 9
 Fornitura non richiesta

1. E' vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di
una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una
richiesta di pagamento.

2. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso
di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa
consenso.

 Articolo 10
 Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza

1. L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta
elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un
operatore o di fax, richiede il consenso preventivo del consumatore.

2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma
1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere
impiegate dal fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente
contrario.

 Articolo11
 Irrinunciabilita' dei diritti

1. I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto legislativo
sono irrinunciabili. e' nulla ogni pattuizione in contrasto con le
disposizioni del presente decreto.

2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione
diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere
riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto
legislativo.

 Articolo12
 Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto
costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui agli
articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che
ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore
secondo le modalita' di cui all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore le
somme da questi eventualmente pagate, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.

2. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva, i limiti minimo e massimo
della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.

3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento
degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dell'articolo 13
della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, sull'accertamento delle
violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e' presentato all'ufficio provinciale dell'industria,
del commercio e dell'artigianato della provincia in cui vi e' la residenza o
la sede legale dell'operatore commerciale.

 Articolo 13
 Azioni collettive

1. In relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo, le
associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire a
tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi dell'articolo 3
della legge 30 luglio 1998, n. 281.

 Articolo 14
 Foro competente

1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente
decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile e' del giudice
del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel
territorio dello Stato.

 Articolo 15
 Disposizioni transitorie e finali

1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente
decreto legislativo.

2. Fino alla emanazione di un Testo unico di coordinamento delle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo con la disciplina
recata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme speciali
di vendita previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio
1992, n. 50 e dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, si applicano le disposizioni piu' favorevoli per il consumatore
contenute nel presente decreto legislativo.

3. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addí 22 maggio 1999

 CIAMPI

 D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei
 Ministri

 LETTA, Ministro per le politiche comunitarie

 BERSANI, Ministro dell'industria, del
 commercio e dell'artigianato

 DINI, Ministro degli affari esteri

 DILIBERTO, Ministro di grazia e giustizia

 AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e
 della programmazione economica