DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 1999 n. 169

 Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle
 banche di dati

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11
marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli 1 e
2, nonche' l'articolo 43 che detta i criteri di delega al Governo per il
recepimento della citata direttiva 96/9/CE;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Vista la legge 20 giugno 1973, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della
Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed
artistiche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 3 dicembre 1998;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 30 aprile 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, delle comunicazioni e per i beni
e le attivita' culturali;

 EMANA

 il seguente decreto legislativo:



 Art. 1

1. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

", nonche' le banche di dati che per la scelta o la disposizione del
materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.".

 Art. 2

1. Dopo il numero 8) dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
aggiunto il seguente:

"9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come
raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o
metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi
elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende
al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale
contenuto.".

 Art. 3

1. L'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal
seguente:

"Articolo 12-bis. Salvo patto contrario, il datore di lavoro e' titolare del
diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore
o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione
della sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di
lavoro.".

 Art. 4

1. Dopo la sezione VI del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e' inserita la seguente:

"SEZIONE VII - Banche di dati -

Articolo 64-quinquies . 1. L'autore di una banca di dati ha il diritto
esclusivo di eseguire o autorizzare:

a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con
qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra
modifica;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie
della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio
dell'unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso
esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'unione stessa, le
vendite successive della copia;

d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi
compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi
forma;

e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o
dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla
lettera b).

Articolo 64- sexies. 1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui
all'articolo 64- quinquies da parte del titolare del diritto:

a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano
esclusivamente finalita' didattiche o di ricerca scientifica, non svolta
nell'ambito di un'impresa, purche' si indichi la fonte e nei limiti di
quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di
tali attivita' di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di
trasferimento, permanente della totalita' o di parte sostanziale del
contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del
titolare del diritto;

b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per
effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attivita' indicate
nell'articolo 64- quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo
della banca di dati o di una sua copia, se tali attivita' sono necessarie
per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale
impiego; se l'utente legittimo e' autorizzato a utilizzare solo una parte
della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale
parte.".

 Art. 5

1. Dopo il titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il
seguente:

"TITOLO II-BIS
Disposizioni sui diritti del costitutore di una banca di dati - Diritti e
obblighi dell'utente

CAPO I
Diritti del costitutore di una banca di dati.

Articolo 102-bis.

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti
per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua
presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;

b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalita' o di
una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro
supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attivita' di
prestito di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di
estrazione;

c) reimpiego: qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della
totalita' o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati
mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con
qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attivita' di prestito di cui
all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego.

2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o
consentita dal titolare in uno Stato membro dell'unione europea esaurisce
il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio
dell'unione europea.

3. Indipendentemente dalla tutelabilita' della banca di dati a norma del
diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul
contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il
diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di
vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalita' o di
una parte sostanziale della stessa.

4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui
costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno stato membro
dell'unione europea o residenti abituali nel territorio dell'unione
europea.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresi' alle imprese e
societa' costituite secondo la normativa di uno stato membro dell'unione
europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro
d'attivita' principale all'interno dell'unione europea; tuttavia, qualora la
societa' o l'impresa abbia all'interno dell'unione europea soltanto la
propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra
l'attivita' della medesima e l'economia di uno degli Stati membri
dell'unione europea.

6. Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento
della banca di dati e si estingue trascorsi 15 anni dal 1° gennaio
dell'anno successivo alla data del completamento stesso.

7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del
pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di
cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi 15 anni dal 1° gennaio
dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del
pubblico.

8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o
integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi
del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa
a disposizione del pubblico della banca di dati cosi' modificata o
integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo
termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.

9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici
di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora
presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di
dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca
di dati.

10. Il diritto di cui al comma 3 puo' essere acquistato o trasmesso in tutti
i modi e forme consentiti dalla legge.

CAPO II
Diritti e obblighi dell'utente.

Articolo 102-ter.

1. L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico
non puo' arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro
diritto connesso relativo a opere o prestazioni contenute in tale banca.

2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a
disposizione del pubblico non puo' eseguire operazioni che siano in
contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un
ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati.

3. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca di dati
messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attivita' di
estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini
qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per
qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo e'
autorizzato a effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte
della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono
nulle.".

 Art. 6

1. L'articolo 171- bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' cosi'
modificato:

a) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

"1-bis . Chiunque, al fine di trarne profitto, riproduce, trasferisce su
altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il
contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 64- quinquies e 64-sexies , ovvero esegue l'estrazione o il
reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 102-bis e 102-ter e' soggetto alla pena della reclusione da 3 mesi
a tre anni e della multa da lire un milione a lire 10 milioni. La pena non
e' inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e a lire 3 milioni di multa
se il fatto e' di rilevante gravita' ovvero se la banca di dati oggetto delle
abusive operazioni di riproduzione, trasferimento su altro supporto,
distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico,
estrazione o reimpiego sia stata distribuita, venduta o concessa in
locazione su supporti contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed
editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di
esecuzione approvato con Rd 18 maggio 1942, n. 1369.";

b) al comma 2, le parole "al comma 1" sono sostituite dalle parole "ai
commi 1 e 1-bis".

 Art. 7
 Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del Titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, si
applicano anche alle banche di dati create prima del 1° gennaio 1998 e che
entro la data di entrata in vigore del presente decreto soddisfino i
requisiti di cui all'articolo 2 del decreto medesimo, fatti salvi gli
eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente. La stessa
disposizione si applica anche alle banche di dati create dal 1° gennaio
1998 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni del Capo I del Titolo II-bis della legge 22 aprile 1941,
n. 633, si applicano anche alle banche di dati costituite completamente nei
15 anni precedenti il 1° gennaio 1998 e che alla data di entrata in vigore
del presente decreto soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 del
decreto medesimo, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti
acquisiti anteriormente. La stessa disposizione si applica anche alle
banche di dati costituite completamente dal 1° gennaio 1998 fino alla data
di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per le banche di dati di cui al comma 2, primo periodo, il termine di
cui all'articolo 102-bis, comma 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
decorre dal 1° gennaio 1998.

4. Il presente decreto non osta all'applicazione delle disposizioni
concernenti, in particolar modo, il diritto d'autore, i diritti connessi o
altri diritti od obblighi preesistenti su dati, opere o altri elementi
inseriti in una banca di dati, brevetti, marchi commerciali, disegni e
modelli industriali, la protezione dei beni appartenenti al patrimonio
nazionale, le norme sulle intese e sulla concorrenza sleale, il segreto
industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati di carattere
personale e il rispetto della vita privata, l'accesso ai documenti pubblici
o il diritto dei contratti.

 Art. 8

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. e' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 Dato a Roma, addi' 6 maggio 1999

 SCALFARO

 D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei
 Ministri

 LETTA, Ministro per le politiche
 comunitarie

 DINI, Ministro degli affari esteri

 DILIBERTO, Ministro di grazia e
 giustizia

 CIAMPI, Ministro del tesoro, del
 bilancio e della programmazione
 economica

 CARDINALE, Ministro delle comunicazioni

 MELANDRI, Ministro per i beni e le
 attivita' culturali

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO