DIRETTIVA 97/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 1997 riguardante il trattamento dei dati a carattere personale e la protezione della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 24/1 del 30.1.98) (Traduzione non ufficiale) (Ndr: Gli Stati membri DEVONO trasporre questa Direttiva nei loro ordinamenti nazionali entro il 24 ottobre 1998. Per quanto riguarda unicamente l'articolo 5 di questa Direttiva, la sua trasposizione DEVE avvenire entro il 24 ottobre 2000) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA visto il trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), visto il progetto comune approvato il 6 novembre 1997 dal comitato di conciliazione, (1) considerando che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati a carattere personale nonche' alla libera circolazione di tali dati (4), richiede che gli Stati membri assicurino la tutela dei diritti e delle liberta' delle persone fisiche, per quanto riguarda il trattamento dei dati a carattere personale e, in particolare il diritto al rispetto della loro vita privata, al fine di garantire il libero flusso dei dati a carattere personale nella Comunita'; (2) considerando che la riservatezza delle comunicazioni e' garantita in conformita' con gli strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo (in particolare, la Convenzione europea di difesa dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali) e le costituzioni degli Stati membri; (3) considerando che attualmente nella Comunita' vengono introdotte nelle reti pubbliche di telecomunicazione nuove tecnologie digitali avanzate che fanno emergere esigenze specifiche in relazione alla tutela dei dati a carattere personale e della vita privata dell'utente; che lo sviluppo della societa' dell'informazione e' caratterizzato dall'introduzione di nuovi servizi di telecomunicazione; che il positivo sviluppo transfrontaliero di tali servizi, quali video a richiesta (video on demand) e televisione interattiva dipende in parte dalla certezza che avranno gli utenti che questi servizi non costituiscano un pericolo riguardo alla loro vita privata; (4) considerando che cio' riguarda in particolare l'introduzione della rete digitale di servizi integrati (lSDN) e delle reti digitali radiomobili; (5) considerando che, nella risoluzione del 30 giugno 1988 sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione entro il 1992 (5), il Consiglio ha chiesto che siano prese misure per tutelare i dati a carattere personale, al fine di favorire la creazione di un ambiente propizio al futuro sviluppo delle telecomunicazioni nella Comunita'; che, nella risoluzione del 18 luglio 1989 relativa al rafforzamento del coordinamento per l'introduzione della rete digitale di servizi integrati (ISDN) nella Comunita' europea entro il 1992 (6), il Consiglio ha ribadito l'importanza della tutela dei dati a carattere personale e della vita privata; (6) considerando che il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza della tutela dei dati a carattere personale e della vita privata nelle reti di telecomunicazione, con particolare riferimento all'introduzione della rete digitale di servizi integrati (ISDN); (7) considerando che nel settore delle reti pubbliche di telecomunicazione occorre prevedere disposizioni legislative, regolamentari e tecniche specifiche al fine di tutelare i diritti e le liberta' fondamentali delle persone fisiche e gli interessi legittimi delle persone giuridiche, con particolare riferimento ai rischi sempre maggiori di abuso connessi alla memorizzazione e al trattamento automatizzato di dati relativi agli abbonati e utenti; (8) considerando che le disposizioni legislative, regolamentari e tecniche adottate dagli Stati membri nel settore delle telecomunicazioni, per quanto riguarda la protezione dei dati a carattere personale, della vita privata e degli interessi legittimi delle persone giuridiche, devono essere armonizzati allo scopo di evitare di creare ostacoli al mercato interno delle telecomunicazioni in conformita' con l'obiettivo enunciato all'articolo 7 A del trattato; che l'armonizzazione e' limitata alle attivita' necessarie a garantire che non saranno ostacolati la promozione e lo sviluppo di nuovi servizi e reti di telecomunicazione tra gli Stati membri; (9) considerando che gli Stati membri, i fornitori e gli utenti interessati, cosi' come le istituzioni comunitarie competenti dovrebbero cooperare alla progettazione e allo sviluppo delle specifiche tecnologie richieste, in quanto espressione di un bisogno, allo scopo di realizzare le garanzie previste dalla presente direttiva; (10) considerando che tali nuovi servizi includono televisione interattiva e video a richiesta (video on demand); (11) considerando che nel settore delle telecomunicazioni si applica la direttiva 95/46/CE, in particolare per quanto riguarda tutti gli aspetti relativi alla tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali non specificamente regolati dalle disposizioni della presente direttiva, compresi gli obblighi ai quali e' sottoposto il responsabile del trattamento dei dati a carattere personale e i diritti delle persone fisiche; che la direttiva 95/46/CE si applica ai servizi di telecomunicazione non disponibili pubblicamente; (12) considerando che la presente direttiva, analogamente a quanto disposto dall'articolo 3 della direttiva 95/46/CE, non prende in considerazione aspetti della tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali inerenti ad attivita' che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario; che spetta agli Stati membri prendere le misure che considerino necessarie per tutelare la pubblica sicurezza, la difesa, e la sicurezza dello Stato (incluso il benessere economico dello Stato ove le attivita' siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) e l'applicazione della legge penale; che la direttiva non pregiudica la facolta' degli Stati membri di effettuare intercettazioni telefoniche legali per detti scopi; (13) considerando che gli abbonati di un servizio di telecomunicazione accessibile al pubblico possono essere persone fisiche o giuridiche; che le disposizioni della presente direttiva sono volte a tutelare, integrando la direttiva 95/46/CE, i diritti fondamentali delle persone fisiche e in particolare il diritto al rispetto della loro vita privata, nonche' gli interessi legittimi delle persone giuridiche; che tali disposizioni non possono in alcun caso comportare per gli Stati membri l'obbligo di estendere l'applicazione della direttiva 95/46/CE alla tutela degli interessi legittimi delle persone giuridiche; che questa tutela e' assicurata nel contesto del diritto comunitario e della normativa nazionale in vigore; (14) considerando che l'applicazione di taluni requisiti relativi alla evidenziabilita' e non evidenziabilita' dell'identificazione della linea chiamante e chiamata e del trasferimento automatico di chiamata verso un abbonato collegato a centrale analogica non deve essere resa obbligatoria nei casi in cui tale applicazione risulti essere tecnicamente impossibile o richieda uno sforzo economico sproporzionato; che e' importante che le parti interessate siano informate di tali casi e che gli Stati membri li notifichino alla Commissione; (15) considerando che i fornitori di servizi devono prendere appropriate misure per salvaguardare la sicurezza dei servizi da essi offerti, se necessario congiuntamente al fornitore della rete, nonche' informare gli abbonati sui rischi insiti nella violazione della sicurezza della rete; che la sicurezza e' valutata alla luce delle disposizioni dell'articolo 17 della direttiva 95/46/CE; (16) considerando che occorre prendere misure per prevenire l'accesso non autorizzato alle comunicazioni cosi' da tutelare la riservatezza delle comunicazioni attraverso reti pubbliche di telecomunicazione e servizi di telecomunicazione disponibili al pubblico; che la legislazione nazionale in alcuni Stati membri vieta soltanto l'accesso intenzionale, non autorizzato, alle comunicazioni; (17) considerando che i dati relativi ad abbonati che sono trattati per realizzare le chiamate contengono informazioni sulla vita privata delle persone fisiche e riguardano il loro diritto al rispetto della propria corrispondenza o gli interessi legittimi delle persone giuridiche; che tali dati possono essere memorizzati solo nella misura necessaria per la fornitura del servizio ai fini di fatturazione e di pagamenti di interconnessione, nonche' per un periodo di tempo limitato; che un ulteriore trattamento di questi dati che il fornitore di un servizio di telecomunicazione accessibile al pubblico volesse effettuare per la commercializzazione dei suoi servizi di telecomunicazione puo' essere permesso se l'abbonato vi acconsente sulla base di informazioni esaurienti ed accurate date dal fornitore del servizio di telecomunicazione accessibile al pubblico riguardo al genere dei successivi trattamenti che egli intende effettuare; (18) considerando che l'introduzione di fatture dettagliate ha aumentato le possibilita' dell'abbonato di verificare l'esattezza delle somme addebitate dal fornitore del servizio; allo stesso tempo, puo' mettere in pericolo la vita privata degli utenti dei servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico; che, pertanto, per tutelare la vita privata degli utenti, gli Stati membri devono incoraggiare lo sviluppo di opzioni diverse di servizi di telecomunicazione, ad esempio possibilita' alternative di pagamento che permettano un accesso anonimo, o rigorosamente privato, ai servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico, quali carte telefoniche o possibilita' di pagamento con carta di credito; che, in alternativa, gli Stati membri possono, allo stesso scopo, prescrivere che nei numeri chiamati riportati nelle fatture dettagliate, siano cancellate alcune cifre; (19) considerando che e' necessario, per quanto riguarda l'identificazione della linea chiamante, tutelare il diritto della parte chiamante di eliminare la presentazione dell'identificazione della linea dalla quale si effettua la chiamata e il diritto della parte chiamata di respingere chiamate da linee non identificate; che e' giustificato rendere inefficace la soppressione della visibilita' dell'identificazione della linea chiamante in casi specifici; che taluni abbonati, in particolare linee di assistenza per emergenze e servizi analoghi, hanno interesse a garantire l'anonimato dei loro chiamanti; che occorre, per quanto riguarda l'identificazione della linea chiamata, tutelare il diritto e l'interesse legittimo della parte chiamata di eliminare la visibilita' dell'identificazione della linea alla quale la parte chiamante e' realmente collegata, in particolare in caso di chiamate trasferite; che i fornitori di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico devono informare i loro abbonati dell'esistenza nella rete dell'identificazione della linea chiamante e chiamata, nonche' di tutti i servizi offerti in base all'identificazione della linea chiamante e chiamata e delle opzioni disponibili relativamente alla protezione della vita privata; che cio' permettera' agli abbonati di operare una scelta consapevole in merito alle possibilita' di cui possono avvalersi tra quelle loro offerte, relativamente alla protezione della vita privata; che le opzioni relative alla protezione della vita privata offerte linea per linea non devono necessariamente essere disponibili come servizio automatico di rete, ma possono essere ottenute con una semplice richiesta al fornitore del servizio di telecomunicazione accessibile al pubblico; (20) considerando che occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati dal disturbo che puo' essere causato dal trasferimento automatico di chiamate da parte di altri; che in tali casi l'abbonato deve poter impedire che le chiamate trasferite siano passate sul suo terminale con una semplice richiesta al fornitore del servizio di telecomunicazione accessibile al pubblico; (21) considerando che gli elenchi sono ampiamente distribuiti e pubblicamente disponibili; che, per proteggere la vita privata delle persone fisiche e l'interesse legittimo delle persone giuridiche, si richiede che gli abbonati possano determinare in quale misura i loro dati a carattere personale sono pubblicati nei medesimi elenchi; che gli Stati membri possono riconoscere questa possibilita' ai soli abbonati che sono persone fisiche; (22) considerando che occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati da interferenze nella loro vita privata mediante chiamate o telefax indesiderati; che gli Stati membri possono limitare tale tutela agli abbonati persone fisiche; (23) considerando che e' necessario garantire che l'introduzione di caratteristiche tecniche delle apparecchiature per telecomunicazioni intese a tutelare i dati sia armonizzata in modo da essere compatibile con l'attuazione del mercato unico; (24) considerando in particolare che, analogamente alle disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri possono limitare in determinate circostanze la portata degli obblighi e dei diritti degli abbonati, ad esempio garantendo che il fornitore di un servizio di telecomunicazione accessibile al pubblico, ai fini della prevenzione o dell'accertamento di reati o della sicurezza dello Stato, possa rendere inefficace la soppressione della visibilita' dell'identificazione della linea chiamante conformemente alla legislazione nazionale; (25) considerando che, nel caso in cui i diritti degli utenti e degli abbonati non siano rispettati, la legislazione nazionale deve prevedere la possibilita' di ricorso giurisdizionale; che si debbono applicare sanzioni ad ogni persona, sia essa soggetta al diritto pubblico o privato, che non si conformi alle misure nazionali adottate ai sensi della presente direttiva; (26) considerando che, nel campo di applicazione della direttiva e' opportuno ricorrere all'esperienza del gruppo "per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati a carattere personale", composto dai rappresentanti delle autorita' nazionali di controllo degli Stati membri, istituito ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE; (27) considerando che, dati gli sviluppi tecnologici e la conseguente evoluzione dei servizi offerti, sara' necessario specificare dal punto di vista tecnico le categorie di dati elencate nell'allegato alla presente direttiva per l'applicazione dell'articolo 6 della medesima direttiva, con l'assistenza del comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri, istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, cosi' da garantire una coerente applicazione dei requisiti prescritti dalla presente direttiva, a prescindere dall'evoluzione della tecnologia; che questa procedura si applica esclusivamente alle modifiche necessarie per adattare l'allegato ai nuovi progressi tecnologici prendendo in considerazione i cambiamenti nel mercato o nella domanda dei consumatori; che spetta alla Commissione di informare compiutamente il Parlamento Europeo della sua intenzione di applicare questa procedura e che, altrimenti, sara' applicata la procedura prevista dall'articolo 100A; (28) considerando che, per facilitare l'adeguamento alle disposizioni della presente direttiva sono necessari alcuni specifici progetti per il trattamento di dati gia' in corso alla data di entrata in vigore della legislazione nazionale d'applicazione adottata per conformarsi alla presente direttiva, ------------------------------------------------------------------------ _________________________ (1) GU n. C 200 del 22.7.1994. pag. 4. (2) GU n. 159 del 17. 6. 1991. pag. 38. (3) Parere del Parlamento europeo dell'11 marzo 1992 (GU n. C94 del 13. 4. 1992, pag. 198), posizione comune del Consiglio del 12 settembre 1996 (GU n. C315 del 24.10.1996, pag. 30) e decisione del Parlamento europeo del 16 gennaio 1997 (GU n. C33 del 3.2.1997, pag. 78). Decisione del Parlamento europeo del 20 novembre 1997 (GU n. C371 del 8.12.97) Decisione del Consiglio del 1^ dicembre 1997. (4) GU n. L 281 del 23.11.I995. pag. 31 (5) GU n. C 257 del 4.10.1988, pag. 1 (6) GU n. C 196 dell'1 8.1989, pag. 4 ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione 1. La presente direttiva prevede l'armonizzazione delle disposizioni degli Stati membri atte a garantire un livello equivalente di tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali, ed in particolare del diritto alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati a carattere personale nel settore delle telecomunicazioni, nonche' a garantire la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e servizi di telecomunicazione all'interno della Comunita'. 2. Ai fini di cui al paragrafo 1, le disposizioni della presente direttiva precisano e integrano la direttiva 95/46/CE. Esse prevedono inoltre la tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone giuridiche. 3. La presente direttiva non si applica alle attivita' che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario quali quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea e, comunque, ad attivita' aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato ove le attivita' siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) e alle attivita' dello Stato in materia di diritto penale. Articolo 2 Definizioni Oltre alle definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE, ai sensi della presente direttiva si intende per: a) abbonato: ogni persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con un fornitore di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico, per la fornitura di detti servizi; b) utente: qualsiasi persona fisica che usufruisce di un servizio di telecomunicazione accessibile al pubblico, per motivi privati o professionali, senza averne necessariamente sottoscritto l'abbonamento; c) rete pubblica di telecomunicazione: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le attrezzature di commutazione e altre risorse che permettano la trasmissione di segnali tra determinati punti terminali tramite fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, utilizzati in tutto, o in parte, per la fornitura di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico; d) servizio di telecomunicazione: servizi la cui fornitura consiste in tutto o in parte nella trasmissione e nell'inoltro di segnali su reti di telecomunicazione, ad eccezione della radiodiffusione e della telediffusione. Articolo 3 Servizi interessati 1. La presente direttiva si applica al trattamento dei dati a carattere personale in relazione alla fornitura di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico su reti pubbliche di telecomunicazione nella Comunita', segnatamente tramite la rete digitale di servizi integrati (ISDN) e le reti pubbliche digitali radiomobili. 2. Gli articoli 8, 9, e 10 si applicano a linee di abbonati collegate a centrali telefoniche numeriche e, qualora sia tecnicamente possibile e non richieda un impegno economico sproporzionato, a linee di abbonati collegate a centrali telefoniche analogiche. 3. Qualora fosse tecnicamente impossibile ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 8, 9 e I0 della direttiva, o richiedesse investimenti sproporzionati, gli Stati membri lo notificano alla Commissione. Articolo 4 Sicurezza 1. Il fornitore di un servizio di telecomunicazione accessibile al pubblico deve prendere le appropriate misure tecniche e organizzative per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, se necessario congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di telecomunicazione per quanto riguarda la sicurezza della rete. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei costi di attuazione, dette misure garantiscono un livello di sicurezza adeguato al rischio incorso. 2. In caso di un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete il fornitore di un servizio di telecomunicazione accessibile al pubblico ha l'obbligo di informarne gli abbonati indicando tutti i possibili rimedi, compresi i relativi costi. Articolo 5 Riservatezza delle comunicazioni 1. Gli Stati membri garantiscono, mediante normative nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effettuate mediante una rete pubblica di telecomunicazioni o di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico. In particolare, proibiscono a tutti, ad eccezione dell'utente interessato, l'ascolto, l'intercettazione e la registrazione delle comunicazioni o altri generi di intercettazione o di sorveglianza, quando cio' avvenga senza il consenso dell'utente interessato, fatta eccezione qualora queste attivita' siano legittimamente autorizzate, in conformita' con l'articolo 14, paragrafo 1. 2. Il paragrafo 1 non riguarda le registrazioni legalmente autorizzate delle comunicazioni, nel quadro degli usi professionali leciti, allo scopo di fornire la prova di una transazione commerciale o di qualsiasi altra comunicazione commerciale. Articolo 6 Dati sul traffico e sulla fatturazione I. I dati sul traffico relativi agli abbonati e agli utenti, trattati per stabilire chiamate e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica e/o di un servizio di telecomunicazione accessibili al pubblico, devono essere cancellati o resi anonimi al termine della chiamata, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4. 2. Ai fini della fatturazione per l'abbonato e dei pagamenti di interconnessione possono essere sottoposti a trattamento i dati indicati nell'allegato. Il trattamento e' consentito solo sino alla fine del periodo durante il quale puo' essere legalmente contestata la fattura o dell'azione giudiziaria intrapresa per ottenerne il pagamento. 3. Ai fini della commercializzazione dei propri servizi di telecomunicazione il fornitore di un servizio di telecomunicazione accessibile al pubblico puo' trattare i dati di cui al paragrafo 2 se l'abbonato ha dato il proprio consenso. 4. Il trattamento di dati relativi al traffico e alla fatturazione deve essere limitato alle persone che agiscono sotto l'autorita' dei fornitori delle reti pubbliche di telecomunicazione e/o dei servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico, che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, delle indagini per i clienti, dell'accertamento di frodi e della commercializzazione dei servizi di telecomunicazione del fornitore, e deve essere limitata a quanto e' strettamente necessario per l'espletamento di tali attivita'. 5. I paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano, fatta salva la possibilita' per le autorita' competenti di essere informate dei dati relativi alla fatturazione o al traffico conformemente alla legislazione applicabile, ai fini della composizione delle controversie, in particolare di quelle attinenti all'interconnessione o alla fatturazione. Articolo 7 Fatturazione dettagliata 1. Gli abbonati hanno diritto a ricevere fatture non dettagliate. 2. Gli Stati membri applicano le disposizioni nazionali per conciliare i diritti degli abbonati che ricevono fatture dettagliate con il diritto alla vita privata degli utenti chiamanti e degli abbonati chiamati, ad esempio garantendo che detti utenti e abbonati possano disporre di sufficienti modalita' alternative per le comunicazioni o per i pagamenti. Articolo 8 Presentazione e restrizione dell'identificazione della linea chiamante e chiamata 1. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante l'utente chiamante deve avere la possibilita' di eliminare, mediante una funzione semplice e a titolo gratuito, la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. Gli abbonati chiamanti devono avere tale possibilita', linea per linea. 2. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, l'abbonato chiamato deve avere la possibilita', a titolo gratuito, mediante una funzione semplice e di uso ragionevole, di impedire la presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti. 3. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale identificazione sia presentata prima che la comunicazione sia attivata, l'abbonato chiamato deve avere la possibilita', mediante una funzione semplice, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e' stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante. 4. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, l'abbonato chiamato deve avere la possibilita' di eliminare mediante una funzione semplice e a titolo gratuito, la presentazione dell'identificazione della linea chiamata all'utente chiamante. 5. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano anche alle chiamate provenienti dalla Comunita' dirette verso paesi terzi; le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate entranti, provenienti da paesi terzi. 6. Gli Stati membri assicurano che, qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e/o della linea chiamata, il fornitore di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico, informi il pubblico di tale possibilita' e delle possibilita' di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4. Articolo 9 Eccezioni Gli Stati membri controlleranno l'esistenza di procedure trasparenti di regolamentazione delle modalita' grazie alle quali un fornitore di una rete pubblica di telecomunicazione e/o di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico possa impedire che sia soppressa l'identificazione della linea chiamante: a) su base temporanea, a richiesta di un abbonato che chiede l'identificazione di chiamate malintenzionate o importune; in tal caso, in conformita' alla legge nazionale, i dati che identificano l'abbonato chiamante sono memorizzati e resi disponibili dal fornitore di una rete pubblica di telecomunicazione e/o di un servizio di telecomunicazione accessibili al pubblico; b) linea per linea, per i servizi che trattano chiamate di emergenza riconosciuti tali da uno Stato membro, comprese le forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco, al fine di rispondere a dette chiamate. Articolo 10 Trasferimento automatico delle chiamate Gli Stati membri garantiscono che ciascun abbonato abbia la possibilita', a titolo gratuito e mediante una funzione semplice, di bloccare il trasferimento automatico da parte di terzi verso il proprio apparecchio terminale. Articolo 11 Elenchi degli abbonati 1. I dati a carattere personale riportati negli elenchi stampati o elettronici degli abbonati a disposizione del pubblico od ottenibili attraverso i servizi informazioni dell'elenco devono limitarsi agli elementi necessari per identificare un determinato abbonato, salvo nel caso in cui l'abbonato abbia inequivocabilmente consentito alla pubblicazione di dati a carattere personale supplementari. L'abbonato ha il diritto, su richiesta e a titolo gratuito, di non essere incluso in un elenco stampato o elettronico, di indicare che i suoi dati a carattere personale non possono essere utilizzati ai fini di invio di materiale pubblicitario, di ottenere che il suo indirizzo sia in parte omesso e, se cio' e' fattibile dal punto di vista linguistico, di non essere contraddistinto da un riferimento che ne riveli il sesso. 2. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere agli operatori di chiedere un pagamento agli abbonati desiderosi di assicurare che nell'elenco non figurino dati particolari, purche' l'importo richiesto non costituisca un elemento di dissuasione per l'esercizio di tale diritto e, tenendo conto delle esigenze di qualita' dell'elenco pubblico riguardo al servizio generale, questa somma sia calcolata per coprire i costi effettivamente sopportati dall'operatore per l'adattamento e per l'aggiornamento di tutti gli abbonati che non vogliono figurare nell'elenco pubblico. 3. I diritti conferiti dal paragrafo 1 si applicano agli abbonati che sono persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono comunque, nel quadro del diritto comunitario e delle legislazioni nazionali applicabili, che gli interessi legittimi degli abbonati che non sono persone fisiche siano sufficientemente protetti per quanto riguarda la loro iscrizione negli elenchi pubblici. Articolo 12 Chiamate indesiderate 1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamate senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata) o di telefax (telecopia) per scopi di invio di materiale pubblicitario puo' essere consentito soltanto nei confronti degli abbonati che hanno dato preventivamente il loro consenso. 2. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che, a titolo gratuito le chiamate indesiderate a scopo di invio di materiale pubblicitario, con mezzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, non siano permesse sia senza il consenso dell'abbonato interessato sia nei confronti di abbonati che non desiderino ricevere questo tipo di chiamate; la scelta tra queste due possibilita' e' stabilita dalla legislazione nazionale. 3. I diritti conferiti dai paragrafi 1 e 2 si applicano agli abbonati che sono persone fisiche. Gli Stati membri garantiscono comunque, nel quadro del diritto comunitario e delle legislazioni nazionali applicabili, che gli interessi legittimi degli abbonati che non sono persone fisiche siano sufficientemente protetti per quanto riguarda le chiamate non sollecitate. Articolo 13 Caratteristiche tecniche e normalizzazione 1. Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri assicurano che, fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, non siano imposti, per i terminali o altre apparecchiature di telecomunicazione, obblighi inderogabili relativi alle caratteristiche tecniche specifiche che potrebbero ostacolare l'immissione sul mercato e la libera circolazione di tali apparecchiature tra i vari Stati membri e al loro interno. 2. Qualora talune disposizioni della presente direttiva possano essere attuate soltanto attraverso l'imposizione di caratteristiche tecniche specifiche, gli Stati membri informano la Commissione in conformita' delle procedure di cui alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (1). 3. Ove richiesto, la Commissione assicura l'elaborazione di norme europee comuni per l'attuazione di caratteristiche tecniche specifiche, in conformita' della legislazione comunitaria sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, compreso il reciproco riconoscimento della loro conformita' e della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (2). Articolo 14 Estensione del campo di applicazione di talune disposizioni della direttiva 95/46/CE 1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative intese a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dalle disposizioni degli articoli 5 e 6 e dell'articolo 8, paragrafi 1, 2, 3 e 4 qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia della sicurezza dello Stato, della difesa, della pubblica sicurezza, della prevenzione, della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento di infrazioni penali, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di telecomunicazione, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE. 2. Le disposizioni del capo III della direttiva 95/46/CE relative ai ricorsi giurisdizionali, responsabilita' e sanzioni si applicano relativamente alle disposizioni nazionali adottate in conformita' della presente direttiva e dei diritti individuali risultanti dalla presente direttiva. 3. Il gruppo per la tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati a carattere personale, istituito conformemente all'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, svolge i compiti di cui all'articolo 30 della suddetta direttiva anche per quanto concerne la tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali nonche' dei legittimi interessi nel settore delle telecomunicazioni, oggetto della presente direttiva. 4. La Commissione, assistita dal comitato istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, provvede alle specificazioni tecniche dell'allegato, secondo la procedura prevista nel presente articolo. Il comitato e' convocato specificamente per i temi contemplati dalla presente direttiva. Articolo 15 Attuazione della direttiva 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi con l'articolo 5 della presente direttiva al piu' tardi entro il 24 ottobre 2000. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalita' di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. In deroga all'ultima frase dell'articolo 6, paragrafo 3, il consenso non e' richiesto per il trattamento gia' in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva. In tal caso gli abbonati sono informati di detto trattamento e sono considerati consenzienti se non hanno espresso il loro dissenso entro un termine fissato dallo Stato membro. 3. L'articolo 11 non si applica all'edizione di elenchi pubblicati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali, adottate conformemente alla presente direttiva. 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 16 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a.Bruxelles, il 15 dicembre 1997. Per il Parlamento europeo Il Presidente J. M. GIL-ROBLES Per il Consiglio Il Presidente J. C. JUNCKER ------------------------------------------------------------------------ _____________________ (1) GU n. L.109 del 26 .4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/10/CE (GU n. L.100 del 19. 4. 1994, pag. 30). (2) GU n. L. 36 del 7.2.1987, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994. ALLEGATO Elenco di dati Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 2, possono essere sottoposti a trattamento i dati riguardanti: - il numero o l'identificazione della stazione dell'abbonato; - l'indirizzo dell'abbonato e il tipo di stazione; - il numero totale di scatti da fatturare; - il numero dell'abbonato chiamato; - il tipo di chiamata, l'ora d'inizio e la durata delle chiamate effettuate e/o il volume di dati trasmessi; - la data della chiamata o del servizio; - altre informazioni concernenti i pagamenti, ad esempio pagamenti anticipati e pagamenti per installazioni, disattivazioni e solleciti.