Comunicato stampa del 28 ottobre 1999

Garante per la protezione dei dati personali

Comunicato Stampa

IL PROBLEMA DEL CONSENSO PARZIALE DEL DIPENDENTE ALL'USO DEI PROPRI DATI
PERSONALI
I dipendenti possono dare un consenso parziale al trattamento dei propri dati
personali, ma questa possibilita' non deve portare ad un appesantimento degli
adempimenti previsti dalla legge sulla privacy, ne' ad un suo uso strumentale.
Il Garante ha sancito il principio in risposta ad un'associazione di
categoria, la quale aveva sottoposto il caso in cui il datore che abbia
informato il dipendente sui trattamenti dei dati personali che intende
realizzare e abbia chiesto il relativo consenso, riceva dal lavoratore un
assenso non generale, ma solo per alcune utilizzazioni. L'associazione aveva
chiesto se fosse ammissibile una manifestazione del consenso frazionata,
sottolineando, in particolare, i problemi che sorgerebbero nel caso in cui
il lavoratore prestasse il consenso esclusivamente per i trattamenti svolti
a suo favore, negandolo eventualmente per altri pure inerenti al rapporto di
lavoro.
Nel suo parere, il Garante ha innanzitutto ricordato che la legge n.675 del
1996 mira a garantire all'interessato il controllo sui flussi delle
informazioni che lo riguardano. Uno degli strumenti perche' cio' possa
avvenire e' appunto quello del consenso informato, posto come condizione
perche' i trattamenti possano essere effettuati, fatti salvi alcuni casi
specifici per il trattamento di categorie particolari di dati.
La legge prevede esplicitamente che il consenso possa riguardare l'intero
trattamento oppure una o piu' operazioni (raccolta, elaborazione,
conservazione, comunicazione, diffusione ecc.). E' possibile, infatti, che,
all'interno di un medesimo trattamento, siano considerate anche operazioni
non strettamente necessarie al perseguimento della finalita' principale per
il quale esso viene svolto, oppure operazioni che comportano l'utilizzo di
dati particolarmente delicati, per i quali, a tutela dell'interessato, sia
necessaria la manifestazione di un consenso differenziato.
Tuttavia, la necessita' di semplificare quanto piu' possibile gli
adempimenti e di garantire la correttezza nei rapporti negoziali, rendono
auspicabile una considerazione unitaria delle operazioni relative ad un
trattamento. Il Garante, in particolare, ha affermato che, quando i
trattamenti che il datore di lavoro intende fare siano svolti nel rispetto
dei principi della legge, "la manifestazione di un consenso generale da
parte del lavoratore costituisce una manifestazione di quella generale
lealta' e correttezza che deve improntare i comportamenti fra le parti. Cio'
ovviamente non pregiudica in alcun modo al lavoratore il suo diritto di
chiedere la verifica o di opporsi a specifiche forme di utilizzazione di
dati ritenute non corrette o non giustificate dal rapporto in essere".
Si dovra', quindi, evitare, sia da parte del datore di lavoro sia del
dipendente, di utilizzare in maniera strumentale le norme sulla privacy allo
scopo di danneggiare o rendere piu' onerosa e difficile l'attivita' della
controparte.
In conclusione, si ricorrera' ad una manifestazione di consenso
differenziata solo nel caso in cui il datore di lavoro intenda effettuare
trattamenti non rientranti nell'ordinaria gestione del rapporto stesso o
caratterizzati da una marcata specificita' (ad esempio, per trattamenti del
tutto particolari di dati sensibili).
Il consenso non pregiudica, comunque, in alcun modo il diritto del
lavoratore di verificare che uso viene fatto dei suoi dati o di opporsi a
specifiche forme di loro utilizzazione ritenute non corrette o non
giustificate.
Nel caso, invece, che i dati richiesti o i trattamenti previsti eccedessero
quelli ordinariamente necessari alla gestione del rapporto di lavoro, non
solo sarebbe giustificabile il rifiuto di prestare il consenso, ma anche
l'eventuale subordinazione della stipula del contratto di lavoro alla
prestazione del consenso costituirebbe una violazione della legge sulla
riservatezza dei dati, la quale stabilisce che il consenso e' valido solo se
espresso liberamente.
28.10.1999