L. 2 febbraio 1939, n. 374 (1).
Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e 
delle pubblicazioni.


(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 1939, n. 54.


1. Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare per qualsivoglia 
suo stampato o pubblicazione, quattro 
esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede 
l'officina grafica ed un esemplare alla 
locale Procura del Regno (2).
L'obbligo comprende anche ogni successiva edizione o ristampa 
con qualsivoglia modificazione nel 
contenuto o nella forma. Per ogni ristampa identica alla 
pubblicazione precedente basta la consegna di 
un esemplare alla Prefettura (2).
La consegna deve essere fatta prima che stampati e pubblicazioni 
siano posti in commercio o in 
diffusione o distribuzione e che alcuna copia sia rimessa al 
committente o ad altra persona.
Se la consegna e' fatta a mezzo della posta valgono, per ogni 
specie di stampati e pubblicazioni, le 
agevolazioni previste dal R.D. 27 settembre 1923, n. 2187, e 
successive modificazioni.

(2) Comma cosi' sostituito dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 31 agosto 
1945, n. 660.
Inoltre, l'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 31 agosto 1945, n. 660 cosi' 
dispone:
"Spetta al Prefetto di vigilare sulla rigorosa osservanza 
delle disposizioni relative alla consegna 
obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni. Egli e' 
assistito in questa funzione dal capo della 
biblioteca pubblica del capoluogo della provincia o da 
persona idonea designata dal Ministero della 
pubblica istruzione"...
(2) Comma cosi' sostituito dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 31 agosto 
1945, n. 660.
Inoltre, l'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 31 agosto 1945, n. 660 
cosi' dispone:
"Spetta al Prefetto di vigilare sulla rigorosa osservanza 
delle disposizioni relative alla consegna 
obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni. Egli 
e' assistito in questa funzione dal capo della 
biblioteca pubblica del capoluogo della provincia o da 
persona idonea designata dal Ministero della 
pubblica istruzione"...


2. Per le cartoline illustrate, le immagini religiose e 
le fotografie devono essere consegnati quattro 
esemplari alla Prefettura ed un esemplare alla Procura 
del Regno (3).
L'obbligo comprende anche ogni riproduzione con qualsiasi 
variante. Per ogni riproduzione identica 
alla pubblicazione precedente basta la consegna di un 
esemplare alla Prefettura.
Riguardo alle fotografie l'obbligo non sorge per il solo 
fatto di mettere in mostra la prima positiva al 
fine di sollecitare richieste di altre positive da 
stamparsi.
Qualora le cartoline illustrate riproducano fotograficamente, 
con disegno o con altro sistema, 
paesaggi, vedute panoramiche, monumenti e costumi tipici 
italiani, oltre quelli indicati nel primo comma 
del presente articolo, dovranno essere consegnati altri 
tre esemplari per il Ministero della cultura 
popolare (3/a).

(3) Comma cosi' modificato dall'art. 2, D.Lgs.Lgt. 
31 agosto 1945, n. 660.
(3/a) Il Ministero della cultura popolare venne soppresso 
dal D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163, che ne 
demando' le attribuzioni al Sottosegretario di Stato per 
la stampa e le informazioni: la denominazione di 
quest'ultimo venne modificata in quella di Sottosegretario 
di Stato per la stampa, spettacolo e turismo, 
con D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 407.
Con D.Lgt. 5 luglio 1945, n. 416, il Sottosegretario 
anzidetto venne soppresso, conservando pero' la 
gestione temporanea dei relativi servizi.
Con D.Lgs.C.p.S. 12 settembre 1947, n. 941, venne istituito 
il Commissariato per il turismo, alle 
dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Con successivo D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 274, le attribuzioni 
demandate alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri in materia di cinematografia, teatro e 
spettacoli, vennero attribuite alla Direzione generale 
dello spettacolo e quelle in materia di stampa al Servizio 
delle informazioni: entrambi gli organi vennero 
posti alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei 
ministri.
Successivamente, con L. 31 luglio 1959, n. 617, fu 
istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo 
e soppressi il Commissariato per il turismo e la Direzione 
generale dello spettacolo.
Pertanto, gli esemplari di cui al presente articolo vanno 
ora consegnati al Ministero del turismo e 
dello spettacolo.


3. Quando trattasi di stampati e di pubblicazioni fatte 
per conto di amministrazioni governative, lo 
stampatore e' tenuto a consegnare anche cinque copie, 
salva sempre l'applicazione dell'ultimo comma 
dell'articolo precedente. L'obbligo comprende anche 
ogni riproduzione con qualsivoglia variante.
Per ogni riproduzione identica alla pubblicazione 
precedente basta la consegna di un esemplare alla 
Prefettura.
Tali obblighi non riguardano le pubblicazioni interne 
o di carattere riservato, che le amministrazioni 
facciano stampare nelle proprie officine (4).

(4) Cosi' sostituito dall'art. 3, D.Lgs.Lgt. 31 agosto 
1945, n. 660.


4. Quando di una stessa pubblicazione vengano eseguite 
contemporaneamente piu' tirature, diverse 
per il tipo della carta, il formato, la rilegatura od 
altri elementi, gli esemplari da consegnarsi devono 
corrispondere alla tiratura di maggior pregio, restando 
escluse solo quelle speciali di gran lusso, 
eseguite eccezionalmente in ristrettissimo numero di 
copie non destinate al commercio.
In ogni caso l'obbligo della consegna si considera 
non adempiuto quando siano stati consegnati 
esemplari comunque imperfetti (5).

(5) Cosi' sostituito dall'art. 4, D.Lgs.Lgt. 31 agosto 
1945, n. 660.


(giurisprudenza)
5. Ogni esemplare delle pubblicazioni e degli stampati 
soggetti all'obbligo della consegna deve portare, 
sul frontespizio, o, in mancanza di questo, sull'ultima 
pagina del testo, l'esatta e ben visibile indicazione:
1° del nome e del domicilio legale dello stampatore, 
ovvero, nei casi previsti dal secondo comma 
dell'art. 9, dell'editore;
2° dell'anno, per l'era cristiana e per l'era fascista 
(5/a), di effettiva pubblicazione.
Per le ristampe fatte dallo stesso stampatore ogni 
esemplare deve, inoltre, portare conforme 
indicazione del genere della ristampa, se identica 
o con modificazioni, e dell'anno della precedente 
pubblicazione. L'adempimento di tale obbligo, nei 
casi previsti dal secondo comma dell'art. 9, fa carico 
all'editore per le ristampe fatte a mezzo di 
qualsiasi stampatore.
Sugli esemplari da depositarsi deve essere 
apposta la dicitura "Esemplare fuori commercio per la 
distribuzione agli effetti di legge".

(5/a) L'indicazione dell'annuale fascista e' 
stata soppressa dall'art. 2, secondo comma, R.D.L. 2 
agosto 1943, n. 704.


6. Per le cartoline illustrate, le immagini 
religiose e le fotografie, ciascuno degli esemplari da 
consegnare deve portare, stampate o manoscritte, 
le indicazioni richieste dal 1° comma dell'articolo 
precedente. Sugli altri esemplari basta 
l'indicazione del nome e del domicilio legale dello stampatore o 
dell'editore.


7. Sono esenti dall'obbligo della consegna i fogli 
volanti di ordinaria e spicciola pubblicita' del 
commercio e dell'industria, i registri e moduli 
di ufficio e di commercio, le mappe catastali, le carte 
valori, i francobolli, le lettere di credito, 
gli assegni, i buoni di lotteria e di corsa, i 
titoli azionari, le 
fotografie di carattere strettamente privato, 
le partecipazioni di nascita di matrimonio e di morte, i 
biglietti da visita, la carta da lettera e le buste 
intestate, le etichette e fascette, le carte da involgere, 
comunque impresse, da parati ed altri simili stampati.
Inoltre i Ministeri dell'interno, di grazia e 
giustizia e della cultura popolare (5/b) potranno, 
per quanto 
di rispettiva competenza, con decreti da 
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, 
concedere 
temporaneamente altre esenzioni od agevolazioni 
e revocare le concessioni medesime per particolari 
categorie di stampati o di pubblicazioni, come 
quelle di costo elevato o relative a scienze esatte e 
materie strettamente tecniche, nonche' le cartoline 
illustrate, le immagini religiose e le fotografie.

(5/b) Vedi nota 3/a all'art. 2 della presente legge.


8. Per ogni violazione delle norme della presente 
legge o del regolamento previsto dall'art. 14, lo 
stampatore o editore e' punito, sempreche' il fatto 
non costituisca un piu' grave reato, con la sanzione 
amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 (6). 
All'ammenda puo' essere aggiunta la sospensione 
dall'esercizio della professione o dell'arte per 
un tempo non superiore a tre mesi, e, se concorrano 
circostanze di particolare gravita', anche la 
pubblicazione della sentenza di condanna (7).
L'applicazione di dette sanzioni e degli eventuali 
provvedimenti ai sensi delle leggi e dei regolamenti di 
Pubblica Sicurezza non esonera dall'obbligo di 
adempiere a quanto e' prescritto dalla presente legge e 
dal relativo regolamento. In caso di mancata o 
comunque imperfetta consegna degli esemplari dovuti, 
puo', in ogni tempo, procedersi a esecuzione 
d'ufficio. Ove questa torni in tutto od in parte frustranea, il 
trasgressore e' tenuto altresi' a risarcire 
i danni subiti dall'amministrazione dello Stato (7/a).

(6) La sanzione originaria dell'ammenda e' 
stata sostituita, da ultimo, con la sanzione 
amministrativa 
dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, 
riportata alla voce Ordinamento giudiziario. 
L'importo della 
sanzione e' stato cosi' elevato dall'art. 3, 
L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce 
Sanzioni 
pecuniarie in materia penale (Aumento delle), 
nonche' dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 
novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 
113, primo comma, della stessa legge.
(7) Comma cosi' modificato dall'art. 5, D.Lgs.Lgt. 
31 agosto 1945, n. 660.
(7/a) In argomento, l'art. 7, D.Lgs.Lgt. 31 agosto 
1945, n. 660, cosi' dispone:
"Art. 7. Spetta al Prefetto di vigilare sulla 
rigorosa osservanza delle disposizioni relative alla 
consegna obbligatoria degli stampati e delle 
pubblicazioni. Egli e' assistito in questa 
funzione dal capo 
della biblioteca pubblica del capoluogo della 
provincia o da persona idonea designata dal Ministero 
della pubblica istruzione".


9. Agli effetti della presente legge, s'intende 
per stampatore ogni persona od ente che riproduca, a 
scopo di diffusione o di semplice distribuzione, 
uno scritto o una figura per mezzo della tipografia, 
litografia, fotografia, incisione o con qualsivoglia 
altro procedimento.
Negli obblighi dello stampatore subentra l'editore 
quando si tratti di pubblicazioni cui abbiano 
comunque concorso officine diverse o che, edite 
nel Regno, siano state, in tutto o in parte, stampate 
all'estero. Si considera editore l'autore che 
curi direttamente la pubblicazione dell'opera.


10. Dei quattro esemplari ricevuti, la Prefettura 
trattiene uno per l'adempimento delle funzioni di sua 
competenza, e trasmette gli altri tre, rispettivamente, 
uno alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
(Ufficio stampa), uno alla Biblioteca nazionale 
centrale di Firenze ed uno alla Biblioteca nazionale 
centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma.
La Prefettura, adempiuti gli obblighi di sua 
competenza, trasmette l'esemplare ricevuto alla 
biblioteca 
pubblica del capoluogo della Provincia, o di 
altra citta' della Regione designata con decreto 
del Ministro 
per la pubblica istruzione. La Presidenza del 
Consiglio dei ministri (Ufficio stampa) trasmette 
l'esemplare ricevuto, dopo averne presa visione 
per il servizio di informazioni bibliografiche, al 
Ministero dell'interno (Direzione generale di P.S.) 
che, dopo l'uso di ufficio, lo invia alla Biblioteca 
nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma.
La Procura del Regno, adempiute le funzioni di 
sua competenza, trasmette l'esemplare d'obbligo al 
Ministero di grazia e giustizia, il quale 
trattiene gli stampati e le pubblicazioni che, 
a suo esclusivo 
giudizio, possano servire ai bisogni della sua 
biblioteca, e rimette il resto ad altri istituti, 
prescelti 
d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.
L'esemplare di ogni ristampa identica alla 
pubblicazione precedente, richiesto dal 2° comma 
modificato dell'art. 1, e' destinato alla 
prefettura che, dopo l'uso di ufficio lo 
trasmette alla biblioteca 
pubblica del capoluogo della Provincia o 
di altra citta' della Regione designata con decreto del Ministro 
della pubblica istruzione (8).

(8) Cosi' sostituito dall'art. 6, D.Lgs.Lgt. 
31 agosto 1945, n. 660.


11. Fermi gli obblighi di cui agli articoli 
1, 2, 3 e 9 della presente legge i ministeri, 
gli uffici ed istituti ad 
essi dipendenti, e tutti gli altri istituti 
od enti che godano di assegni sul bilancio 
dello Stato, o che 
comunque siano enti di diritto pubblico, 
devono inviare alle Biblioteche del Senato 
del Regno e della 
Camera dei Deputati una copia di tutte le 
loro pubblicazioni, comprese le cartografiche e le 
fotografiche, degli estratti di essi e di ogni 
ristampa.
Tale obbligo permane a carico degli uffici e
 istituti sopra indicati, anche quando le loro 
pubblicazioni 
siano, sotto qualsiasi forma, affidate a 
stampatori o editori privati.


12. E' istituita presso il Ministero della cultura popolare 
(9) una commissione consultiva per le materie 
contemplate dalla presente legge.
Detta commissione, composta dai rappresentanti dei 
Ministeri dell'interno, della grazia e giustizia, 
delle finanze (10), dell'educazione nazionale (11), 
delle corporazioni (12) e della cultura popolare (9) e' 
presieduta dal Direttore generale per la stampa italiana.

(9) Ora, presso il Servizio informazioni per la 
stampa (organo posto alle dipendenze della Presidenza 
del Consiglio dei ministri), in virtu' del D.Lgs. 
8 aprile 1948, n. 274. Sulla soppressione del Ministero 
della cultura popolare e sugli organi cui sono 
state attribuite le attribuzioni del soppresso Ministero.
(10) Il Ministero delle finanze venne dapprima, 
con D.Lgt. 22 giugno 1944, n. 154, diviso nei due 
Ministeri delle finanze e del tesoro poi, con 
D.C.P.S. 2 febbraio 1947, n. 16 i due anzidetti 
Ministeri 
vennero riuniti nel Ministero delle finanze e 
del tesoro; infine, con D.C.P.S. 4 giugno 1947, 
n. 406, 
vennero ricostituiti i due distinti Ministeri 
delle finanze e del tesoro. Successivamente il D.Lgs. 5 
dicembre 1997, n. 430, riportato alla voce 
Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione 
economica, ha modificato il Ministero del 
bilancio e della programmazione economica 
con il Ministero 
del tesoro ed ha abrogato il citato D.Lgt. 
n. 154 del 1944.
In virtu' dell'art. 1, D.Lgt. 5 settembre 
1944, n. 202, contenente la ripartizione 
delle attribuzioni e del 
personale tra i Ministeri del tesoro e delle 
finanze, le attribuzioni di cui al presente 
articolo, spettano a 
questo ultimo Ministero.
(11) Ora, della pubblica istruzione, in virtu' 
del R.D. 29 maggio 1944, n. 142.
(12) Il Ministero delle corporazioni, con R.D. 
9 agosto 1943, n. 718, assunse la denominazione di 
Ministero dell'industria, commercio e lavoro; 
quest'ultimo, con D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377, venne 
ripartito negli attuali due Ministeri dell'industria 
del commercio e dell'artigianato, e del lavoro e 
previdenza sociale.
(9) Ora, presso il Servizio informazioni per la 
stampa (organo posto alle dipendenze della Presidenza 
del Consiglio dei ministri), in virtu' del D.Lgs. 8 aprile 
1948, n. 274. Sulla soppressione del Ministero 
della cultura popolare e sugli organi cui sono state 
attribuite le attribuzioni del soppresso Ministero.



13. Le disposizioni della L. 26 maggio 1932, n. 654, 
sono abrogate (13).
Rimane in vigore ogni altra norma, concernente la consegna 
di esemplari per fini diversi da quelli 
della presente legge, l'esercizio dell'arte tipografica e 
delle arti affini ed in genere le pubblicazioni 
periodiche e non periodiche.

(13) Dettante norme per il deposito obbligatorio degli 
stampati e delle pubblicazioni.


14. Con regio decreto, su proposta del Ministro per la 
cultura popolare, di concerto con quelli per 
l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze,
 per l'educazione nazionale, per le comunicazioni e per 
le corporazioni, sara' stabilita la data di entrata in 
vigore della presente legge e sara' approvato il 
regolamento per la sua attuazione (14).

(14) Il regolamento fu approvato con R.D. 12 dicembre 
1940, n. 2052, riportato al n. B/VIII.
In merito all'entrata in vigore della presente legge e 
del regolamento, vedi l'art. 2 di quest'ultimo.


15. Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare e 
riunire in T.U., con ogni opportuna norma 
integrativa, le disposizioni della presente legge e 
di ogni altra sulla materia contemplata dall'articolo 13.