Disegno di legge sul commercio elettronico


 Fonti normative e documenti

 Il disegno di legge sul commercio elettronico
 Approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 luglio 2000
 19.07.2000
 Articolo 1 - Agevolazioni per il commercio elettronico e il collegamento 
 telematico
 1. Per lo sviluppo delle attivita' di commercio elettronico, di cui 
 all'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il 
 Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla 
 concessione, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli 
 aiuti de minimis, di un credito d'imposta, non rimborsabile, che puo' 
 essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o piu' soluzioni, per i 
 versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 
 n. 241, entro il termine massimo di cinque anni dalla ricezione del 
 provvedimento di concessione.
 2. Al fine di introdurre innovazioni nelle metodologie operative, nelle 
 procedure gestionali e nelle tecnologie con riferimento a filiere 
 produttive del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero, estensibile 
 ad altri settori di particolare rilevanza per lo sviluppo competitivo del 
 Paese, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 
 adotta specifiche misure per la concessione dei contributi in conto 
 capitale nei limiti degli aiuti de minimis.
 3. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi dei commi 1 e 2 
 si provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono indicati i soggetti 
 destinatari degli interventi, con priorita' verso forme associative tra 
 imprese, mirando a favorire iniziative comuni delle stesse in relazione a 
 particolari territori, filiere produttive e settori merceologici nonche' le 
 spese ammissibili, le misure delle agevolazioni, le modalita' e i tempi 
 della loro concessione ed erogazione.
 4. E' conferita al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 
 1982, n. 46,la somma di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 
 2001 e 2002, di cui lire 80 miliardi per le finalita' di cui al comma 1 e 
 lire 30 miliardi per le finalita' di cui al comma 2, del presente articolo. 
 Sulle predette somme gravano gli oneri per le azioni di monitoraggio e di 
 stimolo del mercato nell'ambito delle attivita' degli osservatori 
 permanenti sul commercio elettronico e sul settore 
 tessile-abbigliamento-calzature nel limite di lire 2 miliardi per ciascuno 
 dei medesimi anni.
 5. Per la gestione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 il Ministero 
 dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' avvalersi, sulla base 
 di apposite convenzioni, di enti pubblici ovvero di altri soggetti 
 individuati con le procedure di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 
 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri sono posti a carico degli stanziamenti 
 cui le convenzioni si riferiscono.
 6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e 
 dell'artigianato, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e del 
 tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le 
 modalita' di attuazione del comma 1, nonche' di controllo e regolazione 
 contabile del credito d'imposta concesso a ciascun soggetto beneficiario.
 7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 
 110 miliardi annue per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede 
 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del 
 bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base 
 di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero 
 del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, 
 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero 
 dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
 Articolo 2 - Norme per la promozione della conoscenza informatica
 1. E' istituito un Fondo di garanzia, la cui dotazione e' stabilita in lire 
 55 miliardi per l'anno 2000, e in lire 125 miliardi per l'anno 2001, 
 destinato alla copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche, in 
 attuazione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 e l'Associazione Bancaria Italiana relativa al programma denominato "PC 
 per gli studenti".
 2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della 
 programmazione economica saranno stabilite le modalita' di istituzione e 
 funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 1. Le eventuali 
 disponibilita' del Fondo non utilizzate negli anni 2000 e 2001 sono 
 conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio 
 successivo.
 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 55 
 miliardi per l'anno 2000 e lire 125 miliardi per l'anno 2001, si provvede 
 quanto a lire 20 miliardi per l'anno 2000 e lire 25 miliardi per l'anno 
 2001, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 
 triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto 
 capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del 
 tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, 
 allo scopo utilizzando, quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 
 2000 e 2001 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a lire 
 10 miliardi per l'anno 2000 e lire 15 miliardi per l'anno 2001 
 l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, e quanto a 
 lire 35 miliardi per l'anno 2000 e lire 100 miliardi per l'anno 2001 con 
 utilizzo delle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti 
 dall'attuazione del programma di cui al comma 1.