Direttiva CEE/CEEA/CE n° 270 del 29/05/1990

90/270/CEE : Direttiva del Consiglio del 29 maggio 1990 relativa alle
prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attivita'
lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta
direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva
89/391/Cee ).

emanato/a da : Consiglio della CEE

e pubblicato/a su : Gazz. Uff. Comun. Europee n° L 156/14 del 29/06/1990

NOTE

La Direttiva e' stata recepita :

con il Decreto Legislativo del Governo n. 626 del 19/09/1994 "Attuazione
delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEEe 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in
particolare l'art. 118 A,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del
comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul
luogo di lavoro (Cfr. GU n. C 113 del 29.04.1988, p. 7 e GU n. C 130 del
26.05.1989, p. 5),

in cooperazione con il Parlamento europeo (Cfr. GU n. C 12 del 16.01.1989,
p. 92 e GU n. C 113 del 07.07.1990),

visto il parere del Comitato economico e sociale (Cfr. GU n. C 318 del
12.12. 1988, p. 32),

considerando che l'art. 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti,
mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in
particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un piu' elevato livello
di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;

considerando che, a norma dell'articolo precitato, le direttive evitano di
imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da
ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

considerando che la comunicazione della Commissione sul suo programma nel
settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro
(Cfr. GU n. C 28 del 03.02.1988, p. 3) prevede l'adozione di misure
relative alle nuove tecnologie e che il Consiglio, nella sua risoluzione
del 21 dicembre 1987 concernente la sicurezza, l'igiene e la salute sul
luogo di lavoro (Cfr. GU n. C 28 del 03.02.1988, p. 1) ne ha preso atto;

considerando che il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un
migliore livello di sicurezza dei posti di lavoro dotati di videoterminali
costituisce un imperativo per garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori;

considerando che la presente direttiva e' una direttiva particolare ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12
giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro; che di conseguenza le disposizioni di quest'ultima direttiva si
applicano pienamente al settore dell'utilizzazione, da parte dei
lavoratori, di attrezzature munite di videoterminali, fatte salve le
disposizioni piu' vincolanti e/o specifiche contenute nella presente
direttiva;

considerando che i datori di lavoro sono tenuti ad informarsi circa i
progressi tecnici e le conoscenze scientifiche in materia di concezione dei
posti di lavoro, al fine di procedere agli eventuali adattamenti resisi
necessari, in modo da garantire una maggiore protezione della sicurezza e
della salute dei lavoratori;

considerando che per i posti di lavoro con videoterminali gli aspetti
ergonomici rivestono particolare importanza;

considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto
nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato
interno;

considerando che, a norma della decisione 74/325/CEE (Cfr. n. L 185 del
09.07.1974, p. 15), la Commissione consulta il comitato consultivo per la
sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro ai fini
dell'elaborazione di proposte in questo settore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

Sezione I - Disposizioni generali .

Art. 1. - Oggetto.

1. La presente direttiva, che e' la quinta direttiva particolare ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE , stabilisce
prescrizioni minime di sicurezza e di salute per le attivita' lavorative
svolte su attrezzature munite di videoterminali quali sono definite
all'art. 2.

2. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente a
tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni piu'
vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

3. La presente direttiva non si applica:

a) ai posti di guida di veicoli o macchine;

b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;

c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione
da parte del pubblico;

d) ai sistemi denominati ove non siano oggetto d'utilizzazione prolungata
in un posto di lavoro;

e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le
attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o
delle misure necessarie all'uso diretto di tale attrezzatura;

f) alle macchine per scrivere classiche, denominate .

Art. 2. - Definizioni.

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

a) videoterminale, uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal
procedimento di visualizzazione utilizzato;

b) posto di lavoro, l'insieme che comprende le attrezzature munite di un
videoterminale, eventualmente con tastiera o altro sistema di immissione
dati, e/o software per l'interfaccia uomo/macchina, gli accessori
opzionali, le apparecchiature connesse comprendenti l'unita' a dischi, il
telefono, il modem, la stampante, il supporto per documenti, il sedile e il
piano di lavoro, nonche' l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;

c) lavoratore, qualunque lavoratore ai sensi dell'art. 3, lettera a) della
direttiva 89/391/CEE che utilizzi regolarmente, durante un periodo
significativo del suo lavoro normale, un'attrezzatura munita di
videoterminale.

Sezione II - Obblighi dei datori di lavoro .

Art. 3. - Analisi dei posti di lavoro.

1. I datori di lavoro sono tenuti a compiere un'analisi dei posti di lavoro
per determinarne le condizioni di sicurezza e salute per i lavoratori, in
particolare per quanto riguarda i rischi eventuali per la vista e i
problemi di affaticamento fisico e mentale.

2. I datori di lavoro devono prendere le misure appropriate per ovviare ai
rischi cosi' riscontrati, in base alla valutazione di cui al paragrafo 1,
tenendo conto della somma e/o della combinazione delle incidenze dei rischi
riscontrati.

Art. 4. - Posti di lavoro messi in servizio per la prima volta .

I datori di lavoro devono prendere le misure appropriate affinche' i posti
di lavoro messi in servizio per la prima volta dopo il 31 dicembre 1992
soddisfino alle prescrizioni minime di cui all'allegato.

Art. 5. - Posti di lavoro gia' messi in servizio.

I datori di lavoro devono prendere le misure appropriate affinche' i posti
di lavoro gia' messi in servizio entro il 31 dicembre 1992 siano adattati
per soddisfare alle prescrizioni minime di cui all'allegato entro quattro
anni al massimo a decorrere da tale data.

Art. 6. - Informazione e formazione dei lavoratori .

1. Fatto salvo l'art. 10 della direttiva 89/391/CEE , i lavoratori devono
ricevere informazioni su tutto cio' che riguarda la salute e la sicurezza in
relazione al loro posto di lavoro, in particolare le informazioni sulle
misure applicabili al posto di lavoro attuate a norma dell'art. 3 e degli
artt. 7 e 9.

In tutti i casi i lavoratori o i loro rappresentanti sono informati su
tutte le misure in materia di sicurezza e salute prese in applicazione
della presente direttiva.

2. Fatto salvo l'art. 12 della direttiva 89/391/CEE, Ogni lavoratore deve
ricevere inoltre una formazione per quanto riguarda le modalita' d'impiego,
prima di iniziare questo tipo di lavoro ed ogniqualvolta l'organizzazione
del posto di lavoro e' modificata in modo sostanziale.

Art. 7. - Svolgimento quotidiano del lavoro.

Il datore di lavoro e' tenuto a concepire l'attivita' del lavoratore in modo
che il lavoro quotidiano su videoterminale sia periodicamente interrotto
con pause o cambiamenti di attivita', in modo da ridurre l'onere del lavoro
su videoterminale.

Art. 8. - Consultazione e partecipazione dei lavoratori.

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro
rappresentanti si svolge conformemente all'art. 11 della direttiva
89/391/CEE per tutte le materie disciplinate dalla presente direttiva,
compreso il suo allegato.

Art. 9. - Protezione degli occhi e della vista dei lavoratori.

1. I lavoratori beneficiano di un adeguato esame degli occhi e della vista,
effettuato da una persona che abbia le competenze necessarie:

- prima di iniziare l'attivita' su videoterminale,

- periodicamente, in seguito, e

- allorche' subentrino disturbi visivi attribuibili al lavoro su
videoterminale.

2. I lavoratori beneficiano di un esame oculistico, qualora l'esito
dell'esame di cui al paragrafo 1 ne evidenzi la necessita'.

3. I lavoratori devono ricevere dispositivi speciali di correzione in
funzione dell'attivita' svolta, qualora i risultati dell'esame di cui al
paragrafo 1 o dell'esame di cui al paragrafo 2 ne evidenzino la necessita' e
non sia possibile utilizzare dispositivi di correzione normali.

4. Le misure prese in applicazione del presente articolo non devono
assolutamente comportare oneri finanziari supplementari a carico dei
lavoratori.

5. La protezione degli occhi e della vista dei lavoratori puo' far parte
d'un sistema sanitario nazionale.

Sezione III - Disposizioni varie .

Art. 10. - Adeguamenti dell'allegato.

Gli adattamenti di carattere prettamente tecnico dell'allegato in funzione
del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche
internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature
dotate di videoterminali sono adottate secondo la procedura prevista
all'art. 17 della direttiva 89/391/CEE .

Art. 11. - Disposizioni finali.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva al piu' tardi il 31 dicembre 1992.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
di diritto interno che hanno gia' adottato o che adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.

3. Ogni quattro anni gli Stati membri presentano alla Commissione una
relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni della presente
direttiva, indicando i punti di vista delle parti sociali.

La Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato
economico e sociale e il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e
la tutela della salute sul luogo di lavoro.

4. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo, al
Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione
della presente direttiva, tenendo conto dei paragrafi 1, 2 e 3.

Art. 12 .

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles, addi' 29 maggio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. AHERN

ALLEGATO

Prescrizioni minime (Articoli 4 e 5) .

Osservazione preliminare .

Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di
realizzare gli obiettivi della presente direttiva e qualora gli elementi
considerati esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le esigenze
o caratteristiche intrinseche della mansione.

1. ATTREZZATURE

a) Osservazione generale L'utilizzazione in se' dell'attrezzatura non deve
essere fonte di rischio per i lavoratori.b) SchermoI caratteri sullo
schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una
grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri
e le linee.L'immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da
sfarfallamento o da altre forme d'instabilita'.La brillanza e/o il contrasto
tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente
regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente
adattabili alle condizioni ambientali.Lo schermo dev'essere orientabile ed
inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze
dell'utilizzatore.E' possibile utilizzare un sostegno separato per lo
schermo o un piano regolabile.Lo schermo non deve avere riflessi e
riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore.c) TastieraLa
tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire
al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non
provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani.Lo spazio davanti alla
tastiera dev'essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e
le braccia dell'utilizzatoreLa tastiera deve avere una superficie opaca
onde evitare i riflessi.La disposizione della tastiera e le caratteristiche
dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa.I simboli
dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla
normale posizione di lavoro.d) Piano di lavoroIl piano di lavoro deve avere
una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e
permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei
documenti e del materiale accessorio.Il supporto per i documenti deve
essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre
al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi.E' necessario
uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda.e)
Sedile di lavoroIl sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere
all'utilizzatore una certa liberta' di movimento ed una posizione comoda.I
sedili debbono avere altezza regolabile.Il loro schienale deve essere
regolabile in altezza e in inclinazione.Un poggiapiedi sara' messo a
disposizione di coloro che lo desiderino.

2. AMBIENTE

a) SpazioIl posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in
modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione
e di movimenti operativi.b) IlluminazioneL'illuminazione generale e/o
l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire
un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e
l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze
visive dell'utilizzatore.Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo
o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l'arredamento
del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di
luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche.c) Riflessi e
abbagliamentiI posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti
luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o
traslucide, nonche' le attrezzature e le pareti di colore chiaro non
producano riflessi fastidiosi sullo schermo.Le finestre devono essere
munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la
luce diurna che illumina il posto di lavoro.d) RumoreIl rumore emesso dalle
attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in
considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in
particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione
verbale.e) CaloreLe attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non
devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per
i lavoratori.f) RadiazioniTutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte
visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli
trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute
dei lavoratori.g) Umidita'Si deve far in modo di ottenere e mantenere
un'umidita' soddisfacente.

3. INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO

All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o
allorche' questo viene modificato, come anche nel definire le mansioni che
implicano l'utilizzazione di unita' videoterminali, il datore di lavoro
terra' conto dei seguenti fattori:a) il software deve essere adeguato alla
mansione da svolgere;b) il software deve essere di facile uso e, se del
caso, adattabile al livello di conoscenze e di esperienza
dell'utilizzatore; nessun dispositivo di controllo quantitativo o
qualitativo puo' essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;c) i sistemi
debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;d) i
sistemi devono fornire l'informazione in un formato e ad un ritmo adeguato
agli operatori;e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in
particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.