C.O.P.Y.R.I.G.H.T ~ E ~ O.P.E.R.A M.U.L.T.I.M.E.D.I.A.L.E ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ http://www.ecn.org/crypto/law/copera.htm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ N.O.R.M.E C.O.N.F.L.I.T.T.I ed E.S.P.E.R.I.E.N.Z.E ESEMPI DI G.I.U.R.I.S.P.R.U.D.E.N.Z.A I.N.F.O e L.I.N.K.S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ N.O.R.M.E ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Premessa. In Italia non ci sono molti strumenti legislativi inerenti le nuove tecnologie ma comunque dove non esistono leggi specifiche si applicano le leggi per ANALOGIA e quindi spesso si assiste a INTERPRETAZIONI FANTASIOSE di giudici e tribunali. Il copyright si estende a tutte le opere dell'ingegno (opere d'arte, foto, opere letterarie, testi ecc.), ma non ai loghi, ai nomi commerciali, agli slogan o ai jingle; se questi pero' sono registrati come marchi (trademark) non e' permesso copiarli o usarli senza autorizzazione del proprietario del marchio stesso. Il diritto di BREVETTO e' la facolta' che il titolare del brevetto ha di attuare in esclusiva l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato. Un'idea di soluzione e' brevettabile se possiede, congiuntamente: * la novita', cioe' non fa parte dello stato della tecnica del ramo, ossia non e' conosciuta con qualunque mezzo, in nessun Paese del mondo, prima della data di deposito del brevetto. La divulgazione dell'invenzione che sia fatta dallo stesso inventore e' causa distruttiva della novita'; * l'originalita', cioe' implica un'attivita' inventiva, ossia, non discende in maniera evidente, per un esperto del ramo, dallo stato della tecnica. Percio' tutto cio' che, anche se nuovo, puo' essere ottenuto da un esperto del ramo con l'applicazione di tutte le conoscenze tecniche del proprio ramo della tecnica non costituisce l'invenzione, ma soltanto un "progetto" o una "costruzione"; * l'industrialita', cioe' puo' essere attuata o utilizzata nell'industria o in agricoltura; * la liceita', cioe' non e' contraria alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume. Sono brevettabili: un procedimento di fabbricazione, una macchina, uno strumento, un prodotto in genere, un microorganismo, una varieta' vegetale, una nuova applicazione di una sostanza nota. Non sono brevettabili (R.D. 29.6.39 n. 1127): le scoperte o le teorie scientifiche in quanto consistono nel rivelare cio' che era ignoto come un fenomeno, una legge o una sostanza naturale, ma senza modificare lo stato delle cose; i piani e i metodi per attivita' industriali, di giochi, di contabilita', di organizzazione del lavoro, di trattamento chirurgico e terapeutico in quanto non hanno il requisito dell'industrialita'; i programmi di elaboratori. In molti Paesi una speciale Legge tutela le topografie dei prodotti a semiconduttori. La durata del brevetto e' variabile da Paese a Paese. Nei paesi Europei ed altri e' di 20 anni dalla data di deposito; in USA e Canada e' di 17 anni dalla data di concessione; in Giappone e' di 15 anni dalla data di pubblicazione. Il brevetto non e' rinnovabile. Non e' comunque il brevetto che ci interessa maggiormente considerare in questa trattazione ma il diritto d'autore. La legge sul DIRITTO D'AUTORE si applica a tutte le opere di autori italiani dovunque pubblicate per la prima volta; si applica ugualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia che siano pubblicate per la prima volta in Italia. L'Italia applica quindi il principio della nazionalita' dell'autore per quanto riguarda la protezione di autori italiani e il principio della nazionalita' dell'autore per quanto riguarda la protezione delle opere straniere. In base al disposto del DL C.P.S. n. 82 si applica la condizione di reciprocita' quando non sussistano le condizioni menzionate negli articoli 185 II e 189 I c. salva l'applicazione delle convenzioni internazionali. Prima di andare ad analizzare le norme nazionali italiane sul diritto d'autore e' opportuno ricordare i tratti fondamentali delle CONVENZIONI INTERNAZIONALI. Le principali Convenzioni Internazionali di diritto d'autore cui l'Italia e' legata sono la Convenzione di Berna e la Convenzione Universale del diritto d'autore. Alcuni principi fondamentali che reggono le due convenzioni sono i seguenti: * Principio di assimilazione o del trattamento nazionale. Le opere aventi come Paese d'origine un paese unionista devono godere, negli altri paesi contraenti diversi da quello di origine, della stessa protezione assicurata dalla legge nazionale ai propri cittadini. * Principio della protezione automatica in base al quale il godimento e l'esercizio del diritto d'autore sono svincolati da qualsiasi formalita' e sono indipendenti dall'esistenza della protezione nel paese di origine dell'opera. * Nel caso vi sia diversita' di durata di protezione tra due Paesi, si applica il principio della comparazione dei termini in base al quale la durata della protezione non puo' superare quella stabilita nel paese di origine dell'opera. Il diritto d'autore e' regolato in Italia in primo luogo dai seguenti artt. del CODICE CIVILE 2575. (Oggetto del diritto). Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione 2576. (Acquisto del diritto). Il titolo originale dell'acquisto del diritto di autore e' costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. 2577. (Contenuto del diritto). L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, puo' rivendicare la paternita' dell'opera e puo' opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. 2578. (Progetti di lavori). All'autore di progetti di lavori d'ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso. 2579. (Interpreti ed esecutori). Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, a agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sopraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalita' fissati dalle leggi speciali, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione. Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione. 2580. (soggetti del diritto). Il diritto d'autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali. 2581. (trasferimento dei diritti di utilizzazione). I diritti di utilizzazione sono trasferibili. Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto. 2582. (Ritiro dell'opera dal commercio). L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo obbligo d'indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima. Questo diritto e' personale e intrasmissibile. 2583. (Leggi speciali). L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali. Le leggi speciali attualmente vigenti piu' importanti (con relative modificazioni) in materia in Italia sono il testo di legge del 22 aprile 1941 n. 633 e dal relativo regolamento del 18 giugno 1942 n. 1369. L. 22 aprile 1941, n. 633 (pubblicata nella G.U. 16 luglio 1941, n. 166 - con modificazioni...) PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO Art. 1. Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresi' protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20.6.78, n. 399. Art. 2. In particolare sono comprese nella protezione: 1) Le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale. 2) Le opere e le composizioni musicali con o senza parole (...) 3) Le opere coreografiche e pantomimiche delle quali sia fissata la traccia per iscritto od altrimenti. 4) Le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, dell'incisione, e delle arti figurative similari, comprese la scenografie, anche se applicate all'industria, sempreche' il loro valore artistico sia scindibile dal carattere commerciale del prodotto al quale sono associate. 5) I disegni e le opere dell'architettura. 6) Le opere dell'arte cinematografica muta e sonora, sempreche' non si tratti di semplice documentazione (...) 7) LE OPERE FOTOGRAFICHE E QUELLE ESPRESSE CON PROCEDIMENTO ANALOGO a quello della fotografia, SEMPRECHE' NON SI TRATTI DI SEMPLICE FOTOGRAFIA PROTETTA AI SENSI DELLE NORME DEL CAPO 5 - TITOLO 2.. 8) I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purche' originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore Art. 5. Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere. (...) Art. 11. Alle amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese. Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopo di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonche' alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni. (...) Art. 12 bis) Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia stato creato da un lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni, o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi e' il titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma creato. (...) Non e' considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purche' non effettuata a scopo di lucro. (...) Sezione II (...) l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternita' dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa (...) Durata della protezione del diritto d'autore (...) DURATA DEI DIRITTI ECONOMICI Nonostante il voto contrario di quattro paesi (Irlanda, Lussemburgo, Olanda e Portogallo) la CEE ha allungato la protezione per le opere letterarie a 70 anni dalla morte dell'autore. Per i diritti cinematografici e audiovisivi la tutela scade 70 anni dopo il decesso del regista oppure dell'ultimo sopravvissuto tra queste quattro persone: il regista, lo sceneggiatore, l'autore dei dialoghi e il compositore delle musiche originali - per quanto riguarda i diritti connessi: l'intesa e' per una durata di 50 anni dal momento della prima diffusione - per opere non pubblicate in precedenza: il diritto e' di 25 anni dal momento in cui l'opera viene per la prima volta resa pubblica - le fotografie beneficiano di un diritto di 70 anni. (...) Per le opere anonime il termine decorre dalla pubblicazione; se pero prima della scadenza l'autore si rivela, si applica il termine normale (art. 27 e 28). Per le pubblicazioni curate dagli enti pubblici o dagli enti privati senza scopo di lucro la durata dei diritti esclusivi e' di 20 anni (art. 29). (...) Art. 38. Nell'opera collettiva, salvo patto in contrario., il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa, (...) Art. 45. L'esercizio dei dirti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione stessa (...) Soprattutto nella legislazione anglosassone ma anche nella nostra e' previsto il FAIR USE (= uso consentito) per finalita' didattiche ecc. in questo senso va letto il cap. seguente Capo V - UTILIZZAZIONI LIBERE Art. 65. Gli articoli di attualita'', di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste e giornali, possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali, anche radiofonici, se la riproduzione non e' stata espressamente riservata, purche' si indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta rivista o giornale e il nome dell'autore, se l'articolo e' firmato. Art. 66. I discorsi sopra argomenti di interesse politico od amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, possono essere liberamente riprodotti nelle riviste o giornali, anche radiofonici, purche' si indichino la fonte, il nome dell'autore e la data e luogo in cui il discorso fu tenuto. Art. 67. Opere o brani di opere possono essere riprodotti nelle procedure giudiziarie od amministrative ai fini del giudizio, purche' si indichino la fonte o il nome dell'autore. Art. 68. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera del pubblico. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per uso personale o per i servizi della biblioteca. E' vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico e, in genere ogni utilizzazione di concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore. Art. 69. E' libero il prestito al pubblico, per uso personale, di esemplari di opere protette. (...) Art. 70. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalita' e purche' non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non puo' superare la misura determinata dal regolamento il quale fissera' la modalita' per la determinazione dell'equo compenso. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbano essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta. (...) 73. Nessun compenso (si parla di dischi e di apparecchi analoghi n.d.r.) e' dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della propaganda fatta dalla amministrazione dello Stato e da enti a cio' autorizzati dallo Stato. (..) Art. 87 Sono considerate fotografie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa ed i fotogrammi di pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili. Art. 88. Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia (...) Tuttavia se l'opera e' stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalita' del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro. (...) Art.91. La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche e' lecita, contro pagamento di un equo compenso, che e' determinato nelle forme previste dal regolamento. Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta. (...) Art.97. Non occorre il consenso di una persona ritratta quando la riproduzione di un'immagine e' giustificata dalla notorieta' o dall'ufficio pubblico coperto, da necessita' di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione e' collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non puo' tuttavia essere esposto o messo in commercio quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta. (...) Art.100. (..) Il titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche non puo' essere riprodotto in altre opere della stessa specie o carattere, se non siano decorsi due anni da quando e' cessata la pubblicazione del giornale. Art.101. (...) Sono considerati atti illeciti: a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale, o altro periodico che ne abbia ricevuto la facolta' da parte dell'agenzia. A tal fine, affinche' le agenzie abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione; (...) 103. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge. La SIAE cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche. (...) La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. E' possibile depositare una copia di ogni opera presso l'Ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; l'opera e' quindi registrata nel registro pubblico generale tenuto dalla detta Presidenza. La registrazione non e' necessaria per l'acquisto del diritto, ma essa fa fede, sia della pubblicazione dell'opera, sia, fino a prova contraria, anche della paternita' dell'autore indicato nel registro (art. 103, 105 e 106 della legge). (...) Scaduto il termine per l'utilizzazione esclusiva da parte dell'autore, l'opera cade in PUBBLICO DOMINIO e, quando si presta alla pubblicazione o diffusione, chiunque puo' trarne giovamento pur senza il consenso degli eredi o aventi causa dell'autore e senza dover loro alcun compenso. Per ogni rappresentazione o esecuzione di opere adatte a spettacoli pubblici o di opere musicali, che siano cadute in pubblico dominio, e' pero dovuto allo Stato un cosi detto diritto demaniale sugli incassi lordi (art. 175 della legge). (...) Art 112) I diritti spettanti all'autore, ad eccezione di quelli di pubblicare un'opera durante la vita di lui, possono essere espropriati per ragioni di interesse dello Stato. SOFTWARE La direttiva CEE 91/250 prevede un'articolata tutela dei programmi per elaboratore, e l'art. 1 afferma che i programmi sono tutelati in base al d. d'autore come opera letteraria; cosi il d. lgs. 518 del 1992 prevede appunto specificatamente tale tutela. Titolare del diritto relativo e' la persona che ha creato il programma o il datore di lavoro alla cui dipendenza opera il creatore del programma. Infatti all'art. 12 si legge "Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi e' titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma creato". La 518/91 prevede fino a 6 milioni e 3 anni di galera per chi duplica software a scopo di lucro interpretato a volte come risparmio ed a volte come speculazione a fini professionali. Questa penalizzazione dell'utenza e' specifica esclusivamente della legge 518 e non della legge di riferimento del 1941 sulla questione del diritto d'autore. Nella legge del 1941 sul diritto d'autore non si parla mai di pene detentive se non nel caso estremamente limitato relativo a gravi lesioni dell'onore; cioe' quando una persona scrive un libro, io mi approprio di questo libro e lo firmo io, quindi un caso estremamente specifico, in questo caso la pena prevista e' fino a un anno. L'art. 6 del Dgls. 518/92 ha affidato alla Siae la tenuta di un Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. Con uno specifico regolamento sono state determinate dalla presidenza del Consiglio dei Ministri le modalita' di tenuta del registro (D:P.C.M. n. 244 del 3.1.94 pubblicato nella G.U. 22.4.94). E' un meccanismo di pubblicita' legale non obbligatorio che dispiega i suoi effetti a tutela dei diritti d'autore. Sono registrabili, oltre ai programmi creati in Italia, i programmi provenienti dall'estero per l'utilizzo in Italia. Infine, si possono registrare anche i programmi derivati o elaborati da programmi originari. La registrazione di un programma si chiede facendo apposita domanda alla Siae e depositando contestualmente un esemplare del programma riprodotto su disco ottico (CD-ROM). Perche' il programma possa essere registrato, e' necessario che sia stato pubblicato, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi (art. 6 del D.lgs. 518/92), il che, ad esempio, avviene con la consegna al committente del programma commissionato o con la concessione di licenze d'uso. I programmi per consuetudine si dividono in: Freeware - Public Domain: l'autore li mette gratuitamente a disposizione di chiunque rinunciando ai propri diritti. Qualunque persona puo' non solo copiare e utilizzare il programma, ma anche modificarlo (spesso nel pacchetto di distribuzione sono acclusi anche i sorgenti del programma), riutilizzarlo, inserirlo in altri programmi anche commerciali. Cardware: questi programmi sono copiabili e utilizzabili da chiunque a patto che egli invii una cartolina all'autore. Il programma non puo' essere modificato e il codice non puo' essere utilizzato senza il suo consenso. Shareware: questa e' la categoria piu' grande, ed indica che il programma puo' essere copiato liberamente (molti autori incoraggiano a farlo) ma puo' essere utilizzato esclusivamente allo scopo di valutarne la validita' in vista di un eventuale acquisto. Le condizioni esatte sotto le quali e' ammesso l'uso a tale scopo sono indicate nella licenza. I casi piu' tipici sono: il programma puo' essere utilizzato solo per un determinato periodo di tempo, e quindi deve essere cancellato; il programma e' incompleto, e per poterne usare tutte le potenzialita' deve essere acquistato (modalita' anche detta crippleware); il programma "disturba" l'utente in vari modi (ad esempio costringendolo ad una lunga attesa prima di mettersi in moto, compiendo operazioni indesiderate, modificando parzialmente i dati che si stanno trattando...), che verranno eliminati solo dopo l'acquisto (modalita' anche detta nagware). Il decreto legislativo 16 novembre 1994 n. 685 (in G.U. n. 293 del 16.12.94) e' relativo all'Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprieta' intellettuale". E' stato usato per giustificare l'apposizione di BOLLINI SU CD-ROM da parte della SIAE. In particolare l'art. 171 ter comma c ci ricorda che sono previste pene da 3 mesi a 3 anni e multe da 0.5 a 6 milioni di lire per chi noleggia, vende ecc. supporti senza bollini Siae. Norma quantomeno contraddittoria visto che l'adesione alla SIAE e' volontaria, c'e' la possibilita' di autorappresentazione ed inoltre come esistono per questa ragione libri con bollini Siae e libri senza non si capisce come mai per altri supporti dovrebbe esserci un obbligo di presenza del bollino stesso... Per produzioni di tipo artistico da tenere in considerazione anche al cosiddetta LEGGE RONCHEY ovvero il: Tariffario per la determinazione di canoni, corrispettivi e modalita' per le concessioni relative all'uso strumentali e precario dei beni in consegna al Ministero" contenuto nel D.M. 8 aprile 1994 pubblicato in G.U. 6 maggio 1994 n. 104 e derivante dalla L. 14 gennaio 1994 n. 4 (in G.U. 15.01.93 n. 11) 1. Fatte salve le esigenze di tutela dell'integrita' fisica e culturale dei beni culturali in consegna al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e le disposizioni sulle riproduzioni e sui diritti spettanti agli autori, la facolta' di riproduzione e l'uso di tali beni e del materiale (stampe fotografiche, negativi, diapositive, film, nastri, dischi ottici, facsimile, calchi, rilievi e altro) relativo ai medesimi, sono oggetto di concessione. 2. La riproduzione d'un bene culturale e' soggetto al pagamento dei canoni e dei corrispettivi fissati nel presente tariffario. La riproduzione per uso strettamente personale o per motivi di studio e' soggetta al solo rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione. Non sono soggette al pagamento dei diritti previsti dal presente tariffario le riproduzioni e le riprese a fini istituzionali della ricerca con rigoroso carattere tecnico-sicentifico, nonche' le concessioni in uso degli spazi destinate a iniziative rientranti nei fini istituzionali dell'Amministrazione e come tali autorizzate dagli organi competenti. 5. (...) il materiale (..) non puo' essere riprodotto (...) senza preventiva concessione (...) 8. (..) richieste (..) per riprese cinematografiche e fotografiche (..). E' fatto salvo il diritto di cronaca. III. (..) Per ulteriori utilizzazioni o per utilizzazioni diverse delle riprese fotografiche, cinematografiche e televisive (prodotti audiovisivi derivati), in aggiunta al pagamento delle tariffe e dei diritti sopraindicati, dovranno essere corrisposte "royalties" del 12% sull'introito lordo (..) Salvo accordi particolari, non sono consentite le riprese fotografiche delle opere in corso di restauro, nonche' per un biennio di quelle restaurate o di nuova acquisizione. (..) V: RIPRODUZIONI IN FACSIMILE, COPIE E PRODOTTI DERIVATI (..) VI: EDIZIONI A STAMPA E PUBBLICAZIONI (..) Legge 22 maggio 1993, n. 159 (in Gazz. Uff., 27 maggio, n. 122). Norme in materia di ABUSIVA RIPRODUZIONE DI OPERE LIBRARIE e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e all'ultimo comma dell'art. 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Art. 1. 1. Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e musicali, che siano protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, ovvero, pur non avendo concorso alla riproduzione ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio, detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato le dette riproduzioni, e' punito con una sanzione amministrativa da lire un milione fino a lire tre milioni e, in casi di particolare gravita', con una sanzione amministrativa fino a lire dieci milioni. 2. Non e' considerata a fini di lucro l'utilizzazione di riproduzioni di testi musicali per attivita' didattica, di studio e di ricerca, ivi compresi esercitazioni e saggi per le attivita' musicali amatoriali e per quelle svolte da associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, ne' l'utilizzazione per altre manifestazioni pubbliche di testi musicali che non siano acquistabili sul mercato. DOCUMENTO INFORMATICO Con l'entrata in vigore del DPCM 8.2.1999 sulle c.d. "regole tecniche" per la formazione e la trasmissione dei documenti informatici si e' completato il quadro normativo che ha portato alla piena validita' giuridica, anche nell'ordinamento italiano, dei documenti formati in via informatica. BANCHE DATI Le banche dati sono specificamente tutelate (e' molto recente il recepimento della Direttiva CEE da parte del nostro ordinamento con il D.L.vo 6 maggio 1999, n. 169) dall'articolo 2 della legge sul diritto d'autore, e quindi in questo caso si avrebbe una norma specifica da applicare. La banca dati e' definita dalla direttiva CE all'art. 2 "una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo", essa e' intesa, quindi come raccolta di notizie di ogni genere, collegabili, integrabili e costantemente aggiornate secondo una pluralita' di criteri determinati. Caratteristica essenziale per poter configurare una banca dati e' che le informazioni siano immediatamente e facilmente reperibili da chi le consulta, e che vi sia la possibilita' di effettuare le ricerche attraverso sistemi diversi. La banca dati, infatti, per poter costituire oggetto di diritto deve essere originale, occorre cioe' che il creatore attraverso la scelta o la disposizione del contenuto abbia dato vita ad un'opera dell'ingegno di carattere creativo in quanto il D. L. fa esplicito riferimento a questo criterio quando afferma che: "sono altresi' protette.....le banche - dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore"; ovviamente per quanto concerne l'originalita' e la creativita' della banca dati occorrera' rifarsi ai "normali" concetti, gia' piu' volte utilizzati dalla giurisprudenza per le opere letterarie usuali. I principi ed i tratti piu' salienti soprattutto quelli che possano riguardare un autore di opere multimediali: * Riguardo all'aspetto morale, il capoverso dell'art. 2577 del codice civile dice che l'autore, senza limiti di tempo, puo' rivendicare la paternita' dell'opera e puo' opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione che possa essere di pregiudizio alla sua fama. Il diritto alla paternita' spirituale e' il piu' importante; esso e' inalienabile e imprescrittibile: contro il plagio si puo' agire sempre, nonostante impegni o rinunzie (diritto trasmissibile agli eredi ed in mancanza degli eredi obbligo ad agire appartiene alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, art. 23 e 168 della l. del '41). Non solo, l'editore e' tenuto a riprodurla in conformita' all'originale (artt. 126 e 138 n. 1 della legge). Eccezioni a quanto detto sono riconosciute in ambito architettonico (art. 15 del reg.) e cinematografico (art. 47 della legge) nonche' in caso di necessita dell'editore di aggiornare l'opera (art. 129 della legge). * La riproduzione e' consentita per fini scientifici o didattici (antologie scolastiche), per scopi di critica o recensione, ma a queste condizioni (R.D. 18 maggio '42 n. 1369 pubblicato in G.U. 3.12.42 n. 286): Il brano riprodotto non puo' essere superiore alle dodicimila lettere se si tratta di prosa, e a centottanta versi (con una tolleranza di altri trenta se cio' sia necessario per l a comprensione del frammento) per la poesia, alle venti battute per le opere musicali, ai cinquanta metri di pellicola per le opere cinematografiche (art. 22 del Reg.) I compensi per tali riproduzioni sono fissati dal decreto ministeriale del 5 maggio 1976 (G.U. 9 giugno 1976 n. 150) e decreto del PCM 6 luglio 1976 (G.U. 28 luglio 1976 n. 197) nonche' da disposizioni successive. * Non e' elencata l'opera multimediale nelle opere protette ne' alcun formato di tipo "digitale" anche se spesso vengono usati termini come "ogni altro procedimento di riproduzione" o "altri mezzi analoghi"... * Salvo eccezioni la corrispondenza privata non puo' essere pubblicata senza il consenso dell'autore o degli eredi. * I ritratti sono riproducibili su consenso (dell'interessato e del fotografo dietro equo compenso) ma e' giustificata per pubblico interesse o scopi scientifici, didattici, culturali ecc. In questo senso il diritto alla propria immagine puo' talora recare limitazioni al diritto dell'autore di un quadro, disegno, scultura o fotografi artistica, perche', nonostante il diritto morale ed eventualmente anche materiale dell'artista sull'opera, egli non potra' diffonderla senza il consenso della persona raffigurata. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ C.O.N.F.L.I.T.T.I ED E.S.P.E.R.I.E.N.Z.E ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ La telematica e' la tecnologia che piu' crea contraddizioni al concetto di copyright ma anche che prospetta nuovi scenari applicativi (crittografia=firma digitale). Come si giustifica per esempio l'opera del browser in Internet che scarica automaticamente materiale anche coperto da (c) sul PC in uso ? Non tenendo di conto un aspetto generale come le speculazioni private su innovazioni raggiunte tramite investimenti pubblici come nel caso della Rete stessa. GIF Una caso emblematico di conflitto in materia e' rappresentato dalle specifiche gif che si e' scoperto in un secondo tempo includono il metodo brevettato LZW da UNISYS la quale per questa ragione ha reclamato ddiritti economici dalle utilizzazioni profit del formato gif. UFFICI LEGALI Purtroppo, gran parte delle questioni legate al copyright si risolvono in sede processuale. In USA gia' da qualche anno sono nati uffici legali preposti al controllo e alla verifica che i campionamenti contenuti in una qualunque canzone avessero liberatorie o l'autorizzazione del compositore digitale. Diritto di cronaca Interessante il conflitto di interessi che venne fuori alcuni anni fa quando si prospetto' lo scippo dei diritti televisivi "in chiaro" effettuato da Cecchi Gori alla RAI. Interessante perche' la RAI dichiaro' comunque di voler effettuare lo stesso programmi sul calcio avvalendosi del DIRITTO DI CRONACA che le garantisce di usare immagini di qualsiasi evento fino a 3 (tre) minuti appunto per il diritto di cronaca. LIBERATORIE Per tutto anche per i campionamenti di brani musicali (p.e.: puoi adoperare questo se mi dai TOT Lire ma solo fino a tal condizioni). Per la produzione di CD-ROM ci sono i diritti di riproduzione da pagare per quanto concerne immagini provenienti da musei o collezioni fotografiche, brani musicali e disegni d'autore. Conseguentemente, solo i grandi editori, per ora, che possano contare su grandi archivi di informazione sia di tipo fotografico che testuale si sono buttati in pista... INTERROGARSI SE VALE LA PENA DISCUTERE E CON CHI: Buonismo targato Disney Nel 1990 l'ex disegnatore della Disney Greg Brown, nel 1990 riedita con un gruppo di artisti un cartoon disneyano accidentalmente privo di copyright: "The mad doctor 1933". Successivamente vengono scoperti altri 4 cartoon di "dominio pubblico": "Lane Crazy 1928", Allopin Gaucho 1928" e "Teamboat willie 1928". Secondo Greg (e confortato dal parere di numerosi esperti legali americani) l'omissione tecnica del copyright su alcuni cartoons delle origini ha reso il personaggio Topolino (e non solo lui..) di dominio pubblico. La Disney prima si dice pronta a trattare in cambio del silenzio sulla "scoperta" poi ottiene con provvedimento esecutivo un blocco del progetto evitando la causa in tribunale. Nel 1990 Disney minaccia di far causa a tre asili infantili di Hallandale, in Florida, per aver dipinto sui muri esterni le immagini di Topolino, Minnie e Paperino. Disney impedisce alla cittadina canadese di White River di erigere una statua all'orsetto Winnie Pooh. Nel 1993 Disney impedisce allo scultore Dennis Oppenheim di incorporare Michey e Donald Duck in una sua opera che dovrebbe essere esposta a Los Angeles. Nell'agosto 1995 la societa' multimedia Wire ha fatto causa alla Disney per aver illegalmente copiato la sua newsletter e per averla distribuita tra i suoi funzionari grazie ad una dritta proveniente da una talpa interna che era "schifata dal fatto che la societa' per cui lavora persegue regolarmente chiunque viola i suoi copyright, mentre i suoi dipendenti utilizzano spesso illecitamente il lavoro creativo altrui". SIAE La SIAE esiste di fatto dal 1882, quando fu fondata a Milano da personaggi quali De Amicis, Verga, Verdi Sonzogno, Hoepli, Ricordi e Carducci ecc. Nel 1941, nell'ambito della legge italiana relativa al diritto d'autore, la sua esistenza viene regolata dallo stato italiano pur rimanendo una societa' privata. La legge non vieta agli autori e agli editori di gestire direttamente i propri diritti rivolgendosi anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri competente in materia, anche se la gestione diretta sia in pratica molto difficile. Si e' portati a credere di solito che l'unico modo possibile per proteggere i propri brani musicali sia mediante la SIAE. Ma, a meno che non vogliate sfruttare i compensi che la SIAE raccoglie per autorizzare l'esecuzione e la riproduzione dei vostri brani, ci sono altri modi piu' semplici che vi permettono di non ricorrere alla SIAE, evitandone quindi tutto l'iter burocratico. Ecco 2 semplici metodi che sono considerati validi per attestare la data di creazione del brano e per provare che voi ne siete l'autore , molto utile nel malaugurato caso che vi troviate in mezzo ad una causa di plagio, sia come parte lesa che come accusati: - autospedirsi al proprio indirizzo una lettera raccomandata contenente a scelta, o la partitura del brano, oppure un supporto musicale (CD, cassetta...) con la registrazione; quando poi si riceve la lettera non bisogna aprirla! Fara' fede il timbro postale e avra' la stessa validita' giuridica del deposito in SIAE - ricorrere alla Library of Congress degli Stati Uniti d'America, inviando sempre partitura o registrazione del brano completo, modulo compilato e 20 dollari; in questo caso fara' fede la data di ricevimento della busta La SIAE e' prevista dall'art. 180 della legge sul diritto d'autore che le attribuisce in via esclusiva l'attivita' di intermediazione nella gestione dei diritti relativi alle opere dell'ingegno. Compiti della SIAE: - concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione delle opere tutelate - percezione dei proventi derivanti da dette licenze e autorizzazioni - ripartizione dei proventi - determinazione del diritto demaniale sui pezzi staccati e sulle brevi composizioni musicali - tenuta del registro delle denunce riguardanti gli aumenti del valore delle opere figurative - timbratura delle copie stampate di ciascun volume al fine di controllare l'esecuzione del contratto di esecuzione - tenuta del registro speciale per le opere cinematografiche - rappresentanza e amministrazione dei coeredi. La SIAE puo' assumere altri compiti connessi con la protezione delle opere di ingegno, per conto dello stato e di enti pubblici e privati. Anche nell'ambito della legge n. 518/92 (legge relativa alla protezione del software) vengono previsti specifici compiti per la SIAE, in quanto deve istituire un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore e contrassegnare i supporti. la SIAE offre alcuni contratti che sono indirizzati in questo senso a difendere il diritto d'autore ci sono diversi livelli di protezione e di usufrutto della propria opera, che dipendono dal superamento di esami specifici o dai soldi che si e' disposti a spendere per registrare uno o alcuni brani in SIAE attestando cosi' di esserne l'autore, basta compilare un apposito modulo, allegare a scelta o la partitura del pezzo oppure un supporto musicale con la registrazione ed inserire anche la ricevuta di pagamento di 160.000 lire, prezzo per tutta la procedura di registrazione. In questo modo il vostro brano sara' inserito negli archivi della SIAE con il vostro nome e potra' servire da prova nel caso qualcuno in seguito voglia tentare di rubarvene la paternita' spacciandolo per suo. Se invece avete intenzione di guadagnare sull'esecuzione del vostro brano musicale allora la procedura e' piu' complessa; infatti dovete per forza essere iscritti come autori nei registri della SIAE, e questo e' possibile solo mediante il superamento di alcuni esami obbligatori di carattere musicale (composizione, teoria...) oppure spendendo cifre astronomiche. In questo modo pero', oltre ad usufruire della tutela dei vostri diritti d'autore sul brano in questione (autorizzazione all'uso e alla diffusione), riceverete anche i compensi dovuti alla sua esecuzione pubblica (TV, radio, concerti...) e alla riproduzione su supporti musicali analogici o digitali (e' il bollino SIAE su CD, CD-ROM, cassette...); e ora che stiamo entrando nell'era di internet, e' arrivata anche la regolamentazione della SIAE relativa alla diffusione della musica protetta sulla rete. Se siete degli autori iscritti alla SIAE infatti vi vengono assicurati anche i compensi per l'ascolto o per il download dei vostri brani. Iin nessuno dei casi sopraelencati la SIAE vi aiutera' sia a scoprire i tentativi di plagio, che a risolvere questi casi; la SIAE si limita ad attestare che voi avete registrato quel tale brano in quel determinato giorno. A causa della grande disparita' di trattamento tra iscritti e soci si sono verificarti negli ultimi anni diversi episodi di protesta. Per la musica utilizzata la SIAE vuole il 2,5% del prezzo di copertina. Il video viene depositato in SIAE come dimostrazione di paternita' dell'opera ma la SIAE non effettua nessuna ricerca in proposito. A dimostrazione dell'attenzione morbosa della SIAE rispetto alle nuove forme di comunicazione multimediale la notizia apparsa sul quotidiano economico "Italia Oggi" del 8.3.2000: "La Siae, la direzione centrale di polizia criminale per la polizia di stato, il comando generale dell'arma dei carabinieri e il corpo della guardia di finanza hanno dato avvio a un'importante intesa contro ala pirateria multimediale. A renderlo noto e' stata la stessa societa' italiana autori ed editori con un comunicato stampa. "Scopo dell'intesa", si legge nel comunicato diramato dalla Siae, "e' collaborare, mettendo in comune le rispettive conoscenze ed esperienze, per contrastare le attivita' criminose nel settore dei marchi e delle opere dell'ingegno tutelate, in particolare della pirateria audiovisiva e informatica". Il progetto trovera' applicazione pratica attraverso due direttrici: - a livello centrale, con un costante monitoraggio del fenomeno della pirateria, mediante lo scambio e l'interazione di tutti i dati disponibili e con l'invio conseguente di direttive ai rispettivi organismi locali; - a livello periferico, con una sinergica attivita' operativa tra le articolazioni provinciali delle forze di polizia e della Siae per un'azione di contrasto piu' efficace e mirata." Ancor piu' significativa una recente disputa occorsa fra siae e rock.it che ci da' il pretesto di affrontare l'argomento MP3 e di ridiscutere del ruolo della SIAE e delle eventuali alternative essitenti ad essa. perche' si parla di aspetti legali dell'mp3? ma soprattutto cosa e' l'mp3? MP3 sta per MPEG 1 layer III lo standard MP3 e' in poche parole un algoritmo che implementa moderne tecniche di percezione sonora dell'apparato uditivo umano per raggiungere una elevata compressione dei dati senza una percettibile perdita di qualita' l'algoritmo layer III (MP3) e' attualmente il piu' potente dei 3 algoritmi (layer I, layer II, layer III) inseriti nello standard MPEG e riesce a raggiungere rapporti di compressione elevatissimi senza variare la qualita' del suono l'algoritmo MP3 riesce a comprimere un brano musicale fino a 12 volte, permettendo ad esempio di inserire su un comune CD-ROM fino a 10 ore di musica in qualita' CD! MP3 e' solo un formato di compressione e quindi non puo' essere definito "legale" o "illegale" MP3 e` un algoritmo brevettato (con tutto cio` che ne consegue) In Italia l'attenzione e' esplosa dopo una curiosa iniziativa della siae cosa c'entra la siae con gli mp3? la S.I.A.E. in Italia, cosi' come altre societa' in altri paesi, hanno messo a punto una "licenza multimediale" che ha il compito di regolamentare la diffusione di brani tutelati su internet. Un sito nel caso piu' economico deve pagare 100 euro al mese (195 mila!) per concedere ai suoi visitatori di ascoltare (senza la possibilita' di download!) clip audio di soli 30 secondi. Una licenza del genere, in teoria, stronca sul nascere qualunque sito senza scopo di lucro e qualunque sito portato avanti in maniera semi-professionale. Al giugno 99 l'hanno firmata solo una ventina di siti italiani che distribuiscono musica via internet. La licenza e' ancora a livello sperimentale e forse verra' modificata. Quest'ultima "ideona" della siae abbinata a consolidate consuetudini e regole come l'impossibilita' degli artisti per contratto a donare i loro brani e il prezzo del fatidico bollino bollino siae per CD che e' stabilito in base alla durata complessiva dei brani tutelati fa si' che questa iniziativa di tassa su pezzi musicali in Rete diventi un vero freno alla circolazione libera della musica La prima a fare le spese di questa nuova tassa e' stata rockit. Attualmente rockit ha deciso di avviare una trattativa (tutt'ora in corso) con la sezione multimediale della Siae per la redefinizione della "licenza per l'uso del repertorio tutelato su Internet" (c.d. licenza multimediale). Altra vittima illustre di questo nascente clima Tripod che fino a poco tempo fa' consentiva ai propri utenti di uplodare file in formato MP3 o MP2 ma bensi' file audio in formato wav o midi!?! Situazione internazionale. La velocissima redazione ed emanazione negli USA del Digital Millennium Copyright Act pubblicato nell'ottobre del 1998 contenente una serie di leggi che andavano a regolamentare e tutelare il diritto d'autore per la musica venduta in formato compresso e' abbastanza sintomatica della "voglia" della potente Recording Industry Association of America di porre un immediato argine alla diffusione dell'uso del formato mp3. Segnale in controtendenza la decisione della Corte Federale degli Stati Uniti che ha assolto la Diamond Multimedia dichiarando che l'ormai celebre riproduttore di file mp3 RIO 3000, non viola le leggi federali anti-pirateria. Secondo John Perry Barlow, ex paroliere dei Grateful Dead, "la musica e' proprieta' comune dell'umanita' ed e' una forma di sacrilegio cercare di possederla"; Barlow e' anche il cofondatore della Electronic Frontier Foundation, da sempre impegnata nella lotta per la liberta' di espressione sui media digitali e ha detto che "le leggi sul copyright hanno qualche valore quando sono gli artisti a controllare il proprio lavoro, ma il controllo dovrebbe appartenere a coloro che creano, non agli impianti di imbottigliamento". Sviluppi futuri? La stessa Diamond sta lavorando per il consorzio SDMI, per un formato audio protetto dalle copie illegali ma credo che sara' difficile, per la natura stessa della Rete, arrivare ad uno standard "sicuro" (il termine di sicurezza assoluta non esiste in Rete e forse non potra' mai esistere) nel senso di "a prova di copia illegale". Le preoccupazioni (e precauzioni) del copyright sono legate al TIPO e al livello di DISTRIBUZIONE del prodotto. Le RESPONSABILITA' vengono spesso scaricate dai grandi produttori alle piccole aziende in quanto se si va in causa la controparte sa che dalla piccola azienda non ci ricava niente di buono... Spesso viene usata questa FORMULA: L'editore e' a disposizione degli aventi diritto nell'ambito delle leggi internazionali sul copyright. I diritti di riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi microfilms e copie fotostatiche) sono consentiti solo con previa autorizzazione dell'autore, per tutti i paesi). E' consuetudine accademica di fare a corpo rientrato le CITAZIONI per far vedere chiaramente che lo sono (cosi come riportato nel libro di Eco su come fare una tesi ed un libro) mettendoci magari fonte ed edizione di provenienza. Il copyright sull'originale e' di 70 anni, quello sulla traduzione 20. I piccoli editori hanno i CALENDARI che li indicano le scadenze dei diritti delle opere. P.e. nel 1995 sono uscite varie edizioni del Piccolo Principe (diritti scaduti) mentre si dice che l'allungamento voluto dalla CEE da 50 a 70 anni di tutela sia stato per tutela re quei soggetti come la Mondadori che avrebbero perso i diritti su autori come Pirandello. Mentre esistono dei LISTINI (Gadef) per la riproduzione su carta di immagini non esiste niente per CD-ROm e tutto si basa su trattativa privata dopo aver capito (ricerca difficoltosa) chi detiene i diritti. Il BUDGET per la produzione di un CD-ROM e' molto elevato. Solo chi ha accesso a finanziamenti pubblici (o privati) si puo' permettere di fare produzioni all'avanguardia tipo il CD-ROM francese sul Louvre. Una soluzione tecnica alla MARCATURA delle opere (in genere immagini) offerta dalle attuali tecniche di crittografia digitale e' quella di "firmare" oggetti digitali, binari e non. COPYLEFT: alle zone privilegiate, private, dei "copyright ", sono attualmente contrapposte in rete delle zone generose, di distribuzione dell'informazione, che servano alla ditribuzione gratuita delle idee, indirizzata soprattutto verso le scuole, verso l'educazione, educazione in senso lato, verso i paesi in via di sviluppo, ma anhce verso sviluppaotri di pagine web, p.e. rappresentate dalle miriadi di archivi di immagini, sfondi, programmi, icone ecc. di pubblico dominio presenti in Internet. L'obiettivo perseguito dal Green Paper del 1995, e dai vari DOCUMENTI UFFICIALI INTERNAZIONALI, come il White Paper statunitense del 1996 e le proposte di modifica delle convenzioni internazionali richieste dalla Organizzazione Mondiale per la Proprieta' Intellettuale, e' quello di restringere e limitare il piu' possibile quelle caratteristiche dirompenti ed "innovative" che Internet attribuisce ai suoi utenti, la globalita', la liberta' e l'anonimato appunto , a prescindere che gli utenti ne facciano o meno un uso corretto. E se l'estensione del concetto di riproduzione alla semplice lettura su video dei documenti messi a disposizione in rete, cosi' come l'abolizione del fair use, a prescindere se l'utente faccia un uso della copia dell'opera digitale che leda o meno gli interessi commerciali e morali dell'autore, e, ancora, l'adozione di tecniche sempre piu' sofisticate di marchiatura, monitoraggio e tracing dei documenti nascono indubbiamente da concrete esigenze di tutela dei diritti d'autore piu' che da intenti di controllo di orwelliana memoria, e' pero' anche assai probabile che soluzioni di questo genere rischiano di portare, in tempi relativamente brevi, ad annullare proprio quelle caratteristiche a cui Internet deve il suo attuale successo. Il collegamento ipertestuale o LINK non e' suscettibile di essere tutelato dal copyright o dal diritto d'autore dei sistemi giuridici europei continentali. Le pagine WEB, rinviando a documenti che si trovano nel sito o al di fuori di esso costituiscono una struttura di accesso all'informazione spesso originale, tanto che molti reputano le pagine web assimilabili a BANCHE DATI e quindi detewntrici degli stessi diritti di protezione. PROTEZIONE DELLE IMMAGINI DIGITALI. Le immagini creative (cioe' quelle nelle quali si ritrova una traccia interpretativa ad opera del fotografo) sono protette fino a 70 anni dalla morte dell'autore, ed e' sempre obbligatoria la citazione del nome del fotografo. Le semplici fotografie, o foto non creative, sono invece protette per 20 anni dalla data di realizzazione, e la menzione del nome del fotografo e' soggetta agli eventuali accordi fra le parti. Se le immagini sono realizzate su commissione, si deve specificare espressamente per quale uso le immagini sono state realizzate e cedute: infatti, la semplice dicitura "numero tot fotografie, lire tot" darebbe possibilita' al cliente di pretendere la completa proprieta' di tali immagini. Riprodurre un'immagine su un CD-Rom che sia destinato ad essere diffuso e' l'esatto equivalente del riprodurla a stampa. Mentre e' molto controverso il confine fra lecito ed illecito nel caso della riproduzione per "archiviazione" (su CD, ma anche su disco fisso), e' incontestabile che la riproduzione in molti esemplari sia uno sfruttamento economico che va acquistato, o comunque autorizzato. Nessun editore, agenzia o casa di produzione ha dunque diritto di riprodurre immagini per realizzare dei CD, senza pagare dei diritti agli autori delle foto. Sono tre le possibilita' per rivalersi sull'utilizzatore indebito, prima di intentare una causa (soluzione lunga, esasperante e consigliabile solo come rimedio estremo). a) Inviare una raccomandata AR all'utilizzatore, che - riassumendo gli estremi dell'illecito scoperto - riporti una diffida piu' o meno in questi termini: ".... Ai sensi degli articolo 20 e seguenti, ed 87 e seguenti della legge 633/41, Dpr 19/79 e Dlgs 154/97, tale utilizzo si configura come un evidente lesione dei nostri diritti di sfruttamento economico e dei collegati diritti morali. Per la soluzione stragiudiziale del caso, chiediamo di regolarizzare la vostra posizione mediante corresponsione di un diritto di lire xxx, da liquidare entro e non oltre il giorno xx/xx/xx. In assenza di un vostro completo e puntuale riscontro, procederemo senz'altro avviso alla difesa dei nostri diritti in sede sia ordinaria che cautelare, con richiesta di sequestro dell'opera, e conseguente aggravio di spese a vostro carico." b) Far effettuare una richiesta simile dal proprio legale, o dalla propria associazione professionale. c) Dare mandato alla SIAE. In questo caso, e' la Siae a provvedere al recupero dei diritti, secondo tariffario Siae. Occorre che il mandato (che dura 5 anni ed ha solo un costo iniziale di poche decine di migliaia di lire in bolli) venga conferito prima che avvenga l'illecito. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ESEMPI DI G.I.U.R.I.S.P.R.U.D.E.N.Z.A ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ PRETURA CIRCONDARIALE di MILANO - UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Il Giudice Dottor xxxxxxx xxxxxxx Letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe per il reato di cui all'art 615 quater C.P. Esaminata la richiesta di dissequestro del personal computer formulata nell'interesse dell'indagato e allegata agli atti; Considerato che l'analisi dei sistemi informatici sequestrati a Valenti Davide non ha consentito di riscontrare presenze di codici di accesso alla rete a commutazione di pacchetto ITAPAC, ne di accertare l'illecita detenzione del codice di accesso gia' assegnato alla ITALTEL-SIT S.P.A., con cio' dimostrando l'insussistenza del reato di cui all'art 615 quater C.P.; Rilevato che dalle verifiche operate dalla DIGOS risulta che una parte del software (peraltro nemmeno ben identificata) installata sui sistemi sequestrati al Valenti deriva dalla duplicazione abusiva di programmi originali; Ritenuto tuttavia che tale circostanza sia irrilevante ai fini penali, non potendosi nel caso di specie ravvisare la violazione nell'art 171 bis L. N. 633/1941; Considerato che la norma in questione punisce con sanzione penale la duplicazione abusiva dei programmi per elaboratore solo se effettuata a fini di lucro; Rilevato che manca del tutto la prova che il yyyyyyy avesse duplicato i programmi a fini di lucro, posto che il collegamento alla sua rete informatica non comportava il versamento di alcun corrispettivo e gli utenti si impegnavano ad utilizzare i programmi a scopo di studio; Rilevato che nessun elemento volto a dimostrare la volonta' del Valenti di agire a fini di lucro e' stato raccolto dalla Pubblica Accusa; Ritenuto pertanto che la duplicazione del programma e la comunicazione della copia duplicata agli utenti di una banca dati privata non integri gli estremi di reato e possa eventualmente dar luogo a responsabilita' civile per violazione alle norme sul diritto di autore; Considerato che il computer e i programmi in sequestro non costituiscono corpo di reato, e allo stato degli atti manca la prova che la loro libera disponibilita' possa agevolare la commissione di altri reati, sicche' devono essere restituititi al legittimo proprietario; P.Q.M. Visto l'art 263 C.P.P., ordina la restituzione del computer e dei dati in esso memorizzati in favore di YYYYY yyyyy. Tribunale di Roma (ordinanza) 15 gennaio 1996 G.D. Sorrentino Parti: Di Giacomo Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato La pubblicazione di un audiovisivo su un compact disc costituisce attivita' di distribuzione spettante al produttore e non attivita' di elaborazione o trasformazione che richiede il consenso dell'autore. Sez. 4 sent. 01448 del 22 febbraio 1994 In caso di vendita o di noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche senza il contrassegno SIAE e' irrilevante la caduta dell'opera in pubblico dominio. (...) tutelare l'acquirente ed il noleggiante del prodotto sia in riferimento alla genuinita' dell'opera sia alla legittimita' della provenienza. Sez. 5 sent 03998 del 12 aprile 1995 Integra il delitto di cui all'art. 470 Cod. Pen. (vendita o acquisto di contrassegno originale). (Fattispecie relativa alla vendita di videocassette recanti sul frontespizio la riproduzione fotografica del contrassegno della SIAE). Gli obblighi del proprietario di un organo di comunicazione sono gli stessi di un titolare di un nome di dominio Internet. Infatti come "sistema internazionale di interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche" la rete Internet e' equiparabile ad un organo di stampa. Tribunale di Napoli, 8 agosto 1997 in Cd-Juris Data Giuffre' 1998 La pubblicazione ai sensi dell'articolo 12 l. n. 633/41 non viene snaturata dall'introduzione di informazioni su Internet. Da cio' conseguono tutte le "normali" implicazioni giuridiche sia sul piano civilistico che penalistico. Tribunale di Cuneo, 23 giugno 1997 in Cd-Juris Data Giuffre' 1998. L'utilizzazione dell'opera puo' assumere natura economica - come veicolo di raccolta pubblicitaria diretta o indiretta - e non e' esclusa dalla gratuita' dell'accesso ad Internet. Tribunale di Cuneo, 23 giugno 1997 in Cd-Juris Data Giuffre' 1998 Anche in Internet, sia all'interno di un sito sia come utilizzazione di un "domain name", colui il quale sia titolare di un marchio registrato e notorio ha il diritto esclusivo di servirsene in relazione all'attivita' d'impresa. Pretura Valdagno, 27 maggio 1998 Puo' e deve essere riconosciuto a ciascuna impresa il diritto di utilizzare il proprio marchio anche come "domain name". Infatti ciascuna impresa ha il diritto insopprimibile di presentarsi sia al mercato sia al pubblico secondo qualsiasi modello di comunicazione esistente e quindi utilizzando il proprio nome e i marchi di cui essa sia titolare. Internet sotto questo aspetto costituisce soltanto un modello di comunicazione tra imprese ulteriore e aggiuntivo rispetto a quelli piu' tradizionali. Poiche' il sistema di ingresso nella rete Internet tecnicamente non consente duplicazione e/o identita'' di "indirizzi-sito", comunemente chiamate "url" (uniform resource location), conseguentemente non si pone alcun rischio di confondibilita' tra marchi d'impresa utilizzati in rete. Pretura Valdagno, 27 maggio 1998 Qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) uso di due siti Internet (uno dei quali intestato all'ex preponente) con dichiarazione di essere "agente generale per l'Italia" nel settore in cui opera il preponente stesso; b) utilizzi la sigla propria della concorrente; c) riproduca la lista clienti dell'ex preponente, indicandola come propria; d) riproduca fotografie tratte dal catalogo della concorrente un ex agente di un'impresa industriale realizza una fattispecie di concorrenza sleale per confusione. Infatti in questo caso ricorre la fattispecie di "appropriazione di pregi" e comunque questi opera non in conformita'' ai principi della correttezza professionale che devono permanere anche dopo la risoluzione del contratto di agenzia. Tribunale Napoli, 8 agosto 1997 Qualora una testata giornalistica sia proprietaria di un marchio registrato, sussiste il c.d. "fumus" boni iuris" ed il pericolo nel ritardo ai fini della tutela cautelare (mediante inibitoria e pubblicazione del provvedimento) nei confronti del soggetto che abbia adottato un segno confondibile come "domain name" in Internet. La circostanza che la "Naming Authority" abbia autorizzato la registrazione del "domain name" non legittima alcun diritto da parte dell'utilizzatore. Tribunale Roma, 2 agosto 1997 Qualora l'utilizzo sia avvenuto anche previa autorizzazione dell'apposita autorita' preposta alla registrazione dei nomi di dominio ed il titolare del marchio non abbia in precedenza registrato presso detta autorita' il medesimo nome, permane l'illegittima utilizzazione di un marchio notorio (nella specie: Porta Portese) attraverso il suo impiego quale "domain name" di un sito Internet. Tribunale Roma, 2 agosto 1997 L'utilizzazione della denominazione "www.amadeus.it" quale "domain name" di un sito Internet deve essere inibita, in quanto integra contraffazione del marchio Amadeus, qualora tale sito sia destinato ad ospitare offerte di servizi commerciali di natura analoga a quelli prestati dalla societa' titolare del marchio innanzi specificato. Tribunale Milano, 10 giugno 1997 Qualora l'utilizzazione come "domain name" per la denominazione di un sito Internet sia coincidente con un marchio registrato ed utilizzato da una societa' operante nel settore dei servizi turistici e alberghieri, tale utilizzazione va inibita solo limitatamente all'offerta, in quel sito, di servizi di natura turistica e alberghiera, qualora il sito sia destinato ad ospitare offerte di servizi commerciali di varia natura provenienti da terzi. Tribunale Milano, 22 luglio 1997 Ogni atto idoneo a creare confusione tra gli utenti di servizi costituisce atto di concorrenza sleale ove tali servizi siano sostanzialmente assimilabili a quelli forniti dal titolare, anche se tale atto si concreti nell'utilizzazione da parte di una societa' quale "domain name" per la fornitura di servizi su Internet di un marchio registrato da altra societa'. Tribunale Roma, 2 agosto 1997 La riproduzione di un marchio registrato da una societa' e da essa stessa utilizzato quale "domain name" per la fornitura di servizi sulla rete telematica, l'utilizzazione di un "domain name" su Internet, oltre ad integrare la fattispecie di contraffazione del marchio, costituisce atto di concorrenza sleale. Infatti tale atto e' illegittimo, in quanto manifestazione di attivita' idonea a creare confusione tra gli utenti anche se limitatamente ai servizi resi da entrambi i soggetti nel medesimo settore di attivita'. Tribunale Milano, 22 luglio 1997 Non ricorrendo le seguenti condizioni: (a) originalita' e creativita' del marchio e (b) affinita' tra l'attivita' svolta dal titolare del marchio e dal terzo, l'utilizzazione di un marchio registrato da terzi per la fornitura di servizi su un sito Internet non costituisce concorrenza sleale. Tribunale Pescara, 9 gennaio 1997 E' rimedio idoneo l'ordine di chiusura dei "siti" qualora ricorra l'ipotesi di atti di concorrenza sleale realizzati mediante appropriazione di pregi e diffusione di notizie riservate, anche se realizzati solamente attraverso la rete Internet. Tribunale Napoli, 8 agosto 1997 Anche la diffusione di un messaggio promozionale soltanto via Internet costituisce attivita' di concorrenza sleale, sia sotto il profilo confusorio, sia sotto il profilo della appropriazione di pregi altrui, sia sotto il profilo della violazione dei principi della correttezza professionale. Perche' cio' avvenga occorre che tale violazione consista in tutti i seguenti comportamenti: (a) uso di segni distintivi appartenenti ad altra azienda, in forma tale da ingenerare confusione sulla effettiva provenienza dei prodotti; (b) attribuzione ai propri prodotti di qualita' appartenenti in via esclusiva ai prodotti di un concorrente; (c) presentazione, come proprio, di un catalogo di fotografie appartenenti ai prodotti di un concorrente; (d) diffusione di notizie riservate, concernenti l'organizzazione e i metodi di produzione dell'impresa concorrente. Poiche' l'atto di concorrenza sleale puo' essere stato compiuto con il concorso di un terzo estraneo al rapporto di concorrenza, perche' si possa ritenere imputabile anche al terzo l'attivita' illecita e' necessario che sussista tra il terzo stesso ed il concorrente sleale un qualsiasi rapporto, della piu' diversa natura, ed e' necessario inoltre che il terzo operi - con dolo o colpa - a vantaggio dell'uno e a danno dell'altro imprenditore. La rete Internet e' in tal senso equiparabile a un organo di stampa: conseguentemente, qualora sia stato posto in essere un atto di concorrenza sleale da parte del responsabile utilizzatore di fatto di un "domain name", rispondera' dell'attivita' illecita anche il titolare del "domain name", il quale ha obblighi precisi di vigilanza sul compimento di atti di concorrenza sleale eventualmente perpetrati anche attraverso la pubblicazione di messaggi pubblicitari. Tribunale Napoli - 08/08/97 L'uso di segni distintivi di altra azienda all'interno di messaggi promozionali, in quanto idoneo a ingenerare nella clientela confusione sulla effettiva provenienza dei prodotti e sull'identita' personale dell'imprenditore, costituisce atto di concorrenza sleale. Tale circostanza viene aggravata se la diffusione del messaggio e' realizzata soltanto attraverso un sistema telematico complesso e capillarmente diffuso nel mondo quale Internet, in quanto l'idoneita' allo sviamento della clientela e' ancora piu' evidente. Tribunale Napoli, 8 agosto 1997 Ai sensi dell'art. 65 l. marchi e' applicabile anche ad Internet la pubblicazione dell'ordinanza concessa ex art. 63 l. marchi i, con la quale s'inibisce l'uso di un marchio. Tale pubblicazione puo'' essere ordinata anche su sito Internet. Tribunale Genova, 23 gennaio 1997 Deve ritenersi sufficiente ad integrare gli estremi del "periculum in mora" idoneo alla concessione della misura dell'inibitoria all'uso, di cui all'art. 65 l. marchi, la pubblicazione su Internet di un messaggio pubblicitario in violazione delle norme a tutela dei marchi, stante la speciale diffusivita' della rete Internet stessa. Tribunale Genova, 23 gennaio 1997 Qualora una societa' commerciale lamenti l'utilizzo indebito della propria denominazione sociale, da parte di altra societa', come "domain name" identificativo di un "sito" Internet, non puo' essere accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto in tal senso in quanto, non avendo tale nome la funzione di identificare il soggetto che lo utilizza, manca il pericolo di confusione. Tribunale Bari, 24 luglio 1996 Qualora la "nota abbreviazione" del titolo di una rivista giuridica sia utlizzata come "domain name" identificativo di una "conferenza in rete" attivata all'interno di un apposito "sito" Internet e avente ad oggetto la discussione di problematiche inerenti alla professione forense, va accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. volto a inibire a terzi tale utilizzazione, vista la capacita' identificativa del titolo della rivista, ravvisata anche nella forma abbreviata, e la conseguente sussistenza del pericolo di confusione. Tribunale Modena, 23 ottobre 1996 Una societa' che lamenti la confondibilita' conseguente all'indebito utilizzo del proprio marchio, impiegato da altra societa' quale nome di dominio (cosiddetto domain name) di un sito Internet puo' proporre ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. e tale ricorso deve essere accolto. Non ha alcun rilievo la circostanza che tale uso sia stato autorizzato dall'organizzazione preposta alla registrazione dei domini e che la societa' titolare mai in precedenza abbia utilizzato il segno distintivo in ambito Internet. Tribunale Roma 2 Agosto 1997 Qualora venga utilizzato come domain name o all'interno di un sito Internet un marchio che gode di rinomanza, anche se per prodotti o servizi non affini a quelli protetti dal marchio medesimo, si violano i diritti del titolare del marchio. Tale comportamento infatti comporta l'immediato vantaggio di ricollegare la propria attivita' a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorieta' del segno e traendone indebito vantaggio. Tribunale Vicenza 06/07/98 From: La Nazione 19.05.99 Viedocassette hard "assolte" a Perugia ~ Pornostar e animali a luci rosse esenti Siae: non hanno sindacato di Erika Pontini PERUGIA Niente diritti d'autore per pornostar e animali, lmprovvisati attori di pelllicole a luci rosse. E cosi' e video cassette a carattere hard per uso domestico e non cinematografico, possono essere vendute nonostante siano prive del bollino Siae. A Perugia, rivoluzionaria sentenza di assoluzione della Corte d'Appello nei confronti di Alex Alliettini, il fondatore del sexy shop del capoluogo umbro che nel '94 venne condannato dal pretore Antonella Duchini a 3 mesi di reclusione. Secondo l'accusa aveva commercializzato 444 cassette "pomo" provenenti dagli Stati Uniti senza avere pagato i relativi diritti e senza avere avverito il consumatore del contenuto hard del nastro. Mai giudici d'appello accogliendo i motivr del icorso presentati dagli avvocati hanno rivoluzionato la precedente sentenza: video poro non cinematografici e non inseriti in circuiti televisivi, non hanno bisogno del placet della siae. Visto che sostengono i legali "la legislazione in materia e' incompleta. E tenendo anche conto aggiunge lo stesso Albertini che le cassette sequestrate erano state pagate direttamente al regista delle pellicole e nessuno degli attori era iscritto ad alcun sindacato o associazione che ne tutelasse l'immagine. Le indagini della guardia di finanza e della squadra mobile scattarono nel '92, subito dopo il sequestro all'interno dello stesso negozio hard, dei celebri video della serie "Sesso e cellulari" per cui ultimamente e stato condannato il regista. Le 444 copie vennero anche visionate a campione dal pretore in aula per stabilire se il contenuto fosse realmente offensivo del costume pubblico. Di li' la sentenza di condanna e ieri l'assoluzione "perche' il fatto non sussiste". Le cassette sequestrate saranno ora restituite al legittimo proprietario che potrebbe rimetterle in commercio Grava sul titolare di un nome di dominio Internet l'obbligo di diligente e puntuale verifica circa la legittima titolarita' del segno distintivo usato dall'inserzionista, nonche' di controllo preventivo circa il contenuto del messaggio, al fine di verificare che la pubblicita' sia palese, veritiera e corretta e quindi rispondente alle norme che regolano detta pubblicita'. Pertanto il titolare risponde degli eventuali illeciti integrati dal contenuto delle pagine inserite nel sito da lui gestito. Tale principio permane anche qualora il titolare del nome di dominio si limiti alla manutenzione tecnica del sito, mentre la creazione, la gestione e la negoziazione commerciale delle pagine da mettere in rete sia affidata ad un terzo soggetto. Tribunale Napoli, 8 agosto 1997 Gli obblighi del proprietario di un organo di comunicazione sono gli stessi di un titolare di un nome di dominio Internet. Infatti, come "sistema internazionale di interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche" la rete Internet e' equiparabile ad un organo di stampa. Tribunale Napoli, 8 agosto 1997 La pubblicazione ai sensi dell'art. 12 l. n. 633 del 1941 non viene snaturata dall'introduzione di informazioni su Internet. Da cio' conseguono tutte le "normali" implicazioni giuridiche sia sul piano civilistico che penalistico. Tribunale Cuneo, 23 giugno 1997 L'utilizzazione dell'opera puo' assumere natura economica - come veicolo di raccolta pubblicitaria diretta o indiretta - e non e' esclusa dalla gratuita' dell'accesso ad Internet. Tribunale Cuneo, 23 giugno 1997 E' qualificabile come opera dell'ingegno e come tale protetta dalla disciplina del diritto d'autore - se sia inclusa in una rubrica pubblicata solo su Internet - anche una tabella contenente i dati relativi alle quotazioni di borse e valute internazionali, qualora la stessa sia contraddistinta da una specifica e originale veste grafica e munita di un titolo che abbia una qualita' distintiva non indifferente. Nella fattispecie concreta, la tabella contestata e' stata realizzata copiando e adattando sia il complesso software sorgente utilizzato per la tabella originale concorrente, sia il titolo, la veste grafica complessiva e le intestazioni di quest'ultima. In tale comportamento e' quindi possibileravvisare le violazioni degli artt.100 e 102 legge n. 633/1941, anche se solo per cio' che attiene al titolo, poiche' i dati contenuti nella tabella copiata sono acquisiti autonomamente. Deve tuttavia essere respinta la richiesta (ulteriore) di pubblicazione del provvedimento cautelare, poiche' e' stato imitato soltanto l'aspetto esteriore e il fornitore dell'informazione si e' reso disponibile a modificare sia la tabella sia il programma (HTML) oggetto della disputa. Tribunale Cuneo 23 giugno 1997 L'utilizzazione dello strumento cautelare e' giustificato dal persistere di informazioni e notizie lesive in un sito Internet, in quanto tale persistenza realizza un pregiudizio grave ed irreparabile. E' quindi giusiticata la rimozione e la inibizione della ulteriore diffusione delle notizie stesse. Tribunale Teramo, 11 dicembre 1997 Qualora una banca lamenti la lesione del diritto all'onore, al decoro ed alla reputazione derivante dalla presenza, in un "sito" Internet, di notizie incomplete sull'accertamento giudiziario di una truffa posta in essere dalla banca medesima, va accolta la richiesta di tutela cautelare urgente. Tribunale Teramo, 11 dicembre 1997 Poiche' il mezzo di diffusione non modifica l'essenza del fatto, valutabile alla stregua dei normali criteri che governano il libero e lecito esercizio del diritto di cronaca, l'abuso dello stesso diritto di cronaca puo' concretarsi anche tramite diffusione di messaggi via Internet. Tribunale Teramo, 11 dicembre 1997 Anche un periodico diffuso per via telematica con i protocolli tecnici della rete Internet puo' essere registrato nel registro di cui all'art. 5 Legge 8 febbraio1948, n. 47 Tribunale Roma 06/11/97 Corte di Cassazione, Sez. III Penale Sentenza 26 marzo 1999, n. 1024 Videogiochi su supporto CD-ROM - Contengono "immagini in movimento" -Contrassegno SIAE - Necessita' - Norma penale in bianco - Esclusione - Omessa apposizione del contrassegno - Conseguenze - Reato di cui all'art. 171 ter, lett. a) e e), l. aut. MOTIVAZIONE Con decreto in data 2/10/98 il Proc. della Repubb. presso la Pret. Circond. di Catanzaro confermo' il sequestro probatorio di oltre 400 supporti informatici del tipo CDROM, operato in via d'urgenza dal Nucleo Reg. di Pol. Tribut. della G. di E, in danno di Fiorentino Roberto, titolare della Software 2000" sas, ritenendo integrata la fattispecie di cui alFart. 171-ter, lett. a) e e) L. 633/41, in quanto l'intero materiale era privo dei contrassegni della SIAE; veniva, inoltre, precisato che i 300 CD-ROM del tipo "Game Empire-, in quanto shareware (ovvero recanti caratteristiche "demo") non sono soggetti a vidimazione SIAE purche' ceduti gratuitamente, mentre il Fiorentino li avrebbe commercializzati al prezzo di lire 13.500 ciascuno. Avverso tale decreto il difensore del Fiorentino presento' richiesta di riesame, in accoglimento della quale il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza in data 27/10/98, annullo' il decreto di sequestro probatorio sopra citato, ordinando il dissequestro e la restituzione all'avente diritto di tutto il materiale di cui sopra. Il Tribunale adotto' tale decisione ritenendo esservi "un decisivo ostacolo alla stessa configurabilita' astratta del reato", in quanto, come rilevato da questa Corte in alcune decisioni, non essendo stato ancora emanato il regolamento di esecuzione cui la norma penale fa espresso rinvio, si e' in presenza di una norma (parzialmente) in bianco che difetta di tassativita' del precetto e che non puo' essere utilmente integrata dalla semplice disciplina interna della SIAE; questa, infatti, "e' sprovvista di una potesta' regolamentare e non puo' sostituirsi in cio' al potere rimesso all'amministrazione dello Stato". Il Tribunale ha osservato che tale interpretazione e' certamente condivisibile con particolare riferimento alle riproduzioni in questione che, per il loro funzionamento, richiedono la presenza di elaboratori elettronici e dei loro prodotti. L'ordinanza del Tribunale del Riesame e' stata impugnata con ricorso per cassazione dal proc. della Repubb. presso il Tribunale di Catanzaro, il quale ha denunciato violazione - erronea applicazione dell'art. 171-ter co, 1 lett. c) L. 6333/41, richiamando diversa interpretazione di questa Corte, secondo cui la norma in esame trova il suo completamento, sotto il profilo descrittivo, nel R.D. 1369/42 e in particolare nell'art. 12 con cui ben puo' essere coordinato". La difesa ha presentato memoria a sostegno delle tesi esposte nella richiesta di riesame. Il ricorso e' fondato. Come esattamente rilevato nella ordinanza impugnata, questa Corte, in precedenti sentenze (sez. 11, 16/10/97 n. 1626, FaNilE ed altri; sez. III, 12/7/97 n. 2090, Nonnucci) aveva osservato che la condotta tipizzata dall'art. 171-ter co. 1 lett. c) L. 633/41 consiste nel vendere o noleggiare i TRIBUNALE PESCARA (ORDINANZA) 9 GENNAIO 1997 ESTENSORE: BANDERA PARTI: BALLARDINI (Avv. Chianese; Dorsogno); NAUTILUS S.R.L. (Avv. Monti) L'utilizzo di un marchio registrato da terzi per la fornitura di servizi su un sito internet non costituisce concorrenza sleale quando tale marchio non sia dotato di originalita' e creativita' e quando non sussista affinita' tra l'attivita' svolta dal titolare e dal terzo. Anche alla luce della disciplina sul diritto d'autore vigente prima della novella del 1979, la fotografia di valore artistico e creativo va annoverata fra le opere protette. Cassazione civile, sez. I, 26 marzo 1984 n. 1988, Dir. autore 1984, 430. Riv. dir. ind. 1985, II,138. La subordinazione della tutela delle semplici fotografie alle formalita' previste dall'art. 90 della legge sul diritto di autore n. 633 del 1941 ha lo scopo, da un lato, di rendere immediatamente noto, a chi desidera riprodurre la fotografia, il nome di colui al quale deve essere richiesto il consenso e dall'altro di rendere nota la durata dell'altrui esclusiva, durata che decorre dalla produzione della fotografia. In mancanza di dette indicazioni, e soprattutto di quella inerente alla data, il terzo riproduttore si trova in situazione di presunta buona fede in relazione alla durata dell'esclusiva, gravandosi l'autore dell'onere di dimostrare la malafede del riproduttore. Cassazione civile sez. I, 10 maggio 1991 n. 5237, Dir. autore 1992, 82. La fotografia gode della tutela del diritto di autore, quale opera fotografica a sensi dell'art. 2 n. 7 l. 22 aprile 1941 n. 633 nel testo modificato dal d.P.R. n. 19 del 1979, quando presenti valore artistico, ossia quando abbia carattere creativo. Godono invece della tutela piu' limitata di cui agli art. 87 ss. legge cit., come oggetto di diritti connessi, le fotografie nelle quali manchi tale connotazione artistica. Il diritto di utilizzazione esclusiva del fotografo, di cui all'art. 88 legge cit. e' tutelato quando non si tratti di opera eseguita in adempimento di un contratto di lavoro o di foto di cose di committente (nella specie il fotografo aveva consegnato al committente i rullini fotografici emettendo la relativa fattura, senza porre limitazioni alla cessione). Cassazione civile sez. I, 4 luglio 1992, n. 8186 Dir. autore 1994, 60 La consegna dei negativi al committente da parte dell'autore di fotografie realizza il pieno trasferimento dei diritti di riproduzione (nella specie, non e' stato ritenuto patto contrario, atto a superare la presunzione di esclusivita' del committente, la circostanza che le modalita' del pagamento, avvenuto in maniera rateale, determinassero una titolarita' limitata del committente, ai fini dell'uso dei negativi). Cassazione civile sez. I, 4 luglio 1992, n. 8186 Foro it. 1993,I, 127 Giur. it. 1993,I,1,, 806 Dir. informatica 1993, 641 nota (CLEMENTE) Sono prive di carattere creativo, e di conseguenza non tutelabili come opere dell'ingegno, fotografie che, seppur ottenute con un processo di elevato livello tecnico, sono realizzate su commissione e raffigurano modelli predisposti dal committente. Cassazione civile sez. I, 4 luglio 1992, n. 8186 Foro it. 1993,I, 127 Giur. it. 1993,I,1,, 806 Dir. informatica 1993, 641 nota (CLEMENTE) Nella disciplina del diritto di autore di cui alla l. 22 aprile 1941 n. 633, l'opera fotografica, inclusa dal d.P.R. 8 gennaio 1979 n. 19 nella elencazione, contenuta nell'art. 2 stessa legge, gode della piena protezione accordata dalla legge, comprensiva della tutela del cosiddetto diritto morale di autore, qualora presenti valore artistico e connotati di creativita', mentre beneficia della piu' limitata tutela di cui ai successivi art. 87 e ss. (in tema di diritti connessi con il diritto di autore), quando configuri un mero atto riproduttivo privo dei suddetti requisiti. Cassazione civile sez. I, 4 luglio 1992 n. 8186, Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 7 La fotografia gode della tutela del diritto di autore, quale opera fotografica a sensi dell'art. 2 n. 7 l. 22 aprile 1941 n. 633 nel testo modificato dal d.P.R. n. 19 del 1979, quando presenti valore artistico, ossia quando abbia carattere creativo. Godono invece della tutela piu' limitata di cui agli art. 87 ss. legge cit., come oggetto di diritti connessi, le fotografie nelle quali manchi tale connotazione artistica. Il diritto di utilizzazione esclusiva del fotografo, di cui all'art. 88 legge cit. e' tutelato quando non si tratti di opera eseguita in adempimento di un contratto di lavoro o di foto di cose di committente (nella specie il fotografo aveva consegnato al committente i rullini fotografici emettendo la relativa fattura, senza porre limitazioni alla cessione). Cassazione civile sez. I, 4 luglio 1992, n. 8186 Dir. autore 1994, 60 A norma della legge sul diritto di autore va inibita la produzione e distribuzione per la vendita di giocattoli che riproducono, senza consenso, le fattezze di personaggi di serie televisive (cartoni animati) con propri peculiari elementi caratterizzanti. Tribunale Verona, 19 aprile 1994 Giur. merito 1994, 808 nota (FABIANI) E tutelabile a norma della l. 22 aprile 1941 n. 633, concernente il diritto d'autore (copyright), la rappresentazione su teleschermo delle immagini in movimento dei "videogiochi", ove queste presentino, in grado anche modesto, caratteri di novita' e originalita' che consentano di riconoscere loro natura di creazione dell'ingegno. Pretura Milano 18 ottobre 1985, Dir. giur. 1986, 960 (nota). I programmi dei videogiochi non possono considerarsi opere dell'ingegno, tutelabili in base alla legge sul diritto d'autore. Pretura Padova 15 dicembre 1983, Dir. informatica 1985, 728 (nota). Integra gli estremi del reato di cui all'art. 517 c.p. la condotta di chi metta in commercio un videogioco pressoche' identico a quello di un concorrente, con un nome assai simile a quello del prodotto altrui, cosi' da indurre in inganno il consumatore sulla provenienza della merce. Pretura Padova 15 dicembre 1983, Dir. informatica 1985, 728 (nota). Nel caso in cui il committente di un'opera d'arte figurativa da utilizzarsi quale prima pubblicazione (nella specie, l'opera doveva essere raffigurata sul drappo del Palio di Siena), oltre ad effettuare tale utilizzazione, dia incarico ad un terzo, con un contratto di "locatio operis", di riprodurla a stampa senza aver acquisito il diritto di riproduzione spettante all'autore (art. 2577 c.c., 12 e 13 l. 22 aprile 1941 n. 633), anche lo stampatore e' responsabile dell'abusiva utilizzazione economica del bene - che priva l'autore del lucro derivante dalla riproduzione della sua opera in modo analogo - a prescindere dall'utilita' economica che il medesimo stampatore ne abbia tratto. Cassazione civile sez. I, 23 novembre 1992, n. 12507 Dir. autore 1993, 474 L'interpretazione dell'art. 72 l. 22 aprile 1941 n. 633 induce a ritenere che al diritto di riproduzione con processo di duplicazione del disco da porre in commercio, consegua altresi' la titolarita' dei mezzi necessari alla riproduzione del supporto fonografico di sua proprieta', come confermato, altresi', dalla prassi, evidenziata dal C.T.U., secondo cui, ogni supporto iniziale o intermedio che le aziende creano per giungere al prodotto finale, e' di proprieta' del cliente (nella specie, New Sounds); diversamente argomentando si verrebbe a privare il produttore di elementi indispensabili all'esercizio del diritto sancito dal richiamato disposto di cui all'art. 72 ed a riconoscersi in favore del pressatore, un diritto di detenere strumenti di riproduzione fonografica relativa a beni di cui non ha acquistato alcun diritto di riproduzione. Essendo emerso che le matrici hanno vita breve, da uno a due anni, sussiste il presupposto del "periculum in mora" per cui si rende opportuno il sequestro giudiziario onde consentire il riutilizzo da parte del produttore. Tribunale Monza, 29 aprile 1994 Dir. autore 1994, 620 I provvedimenti di descrizione, accertamento e perizia contemplati dall'art. 161 della l. 22 aprile 1941 n. 633 in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, pur qualificandosi come strumenti in senso lato cautelari, devono inquadrarsi nell'ambito della piu' specifica categoria dei provvedimenti di istruzione preventiva. Conseguentemente, diversamente dal sequestro, ad essi non sono applicabili, in conformita' del disposto di cui all'art. 669 quaterdecies c.p.c., le disposizioni inerenti alla disciplina processuale dei procedimenti cautelari e competente alla loro emanazione rimane il pretore. Pretura Verona, 17 novembre 1993 Giur. merito 1994, 262 nota (CARRATO) Dir. informatica 1994, 593 La nuova disciplina sui procedimenti cautelari non si applica ai provvedimenti di descrizione, accertamento e perizia previsti dalla legge sul diritto d'autore (in applicazione di tale principio, e' ritenuta la competenza del pretore adito "ante causam" a provvedere sull'istanza di rilascio di tali provvedimenti. Pretura Verona, 17 novembre 1993 Foro it. 1994,I,1276 La nuova disciplina del procedimento cautelare non si applica ai provvedimenti di descrizione previsti dalla legge sul diritto d'autore. Tribunale Milano, 9 luglio 1993 Giur. it. 1994,I,2, 910 La disciplina sulle misure cautelari a protezione del diritto di autore prevista dall'art. 161 legge n. 633 del 1941 e' compatibile con le disposizioni di riforma del c.p.c. in materia. Deve tuttavia rispettarsi il principio di identita' tra giudice del procedimento cautelare e giudice del merito, principio introdotto dalla nuova regolamentazione processuale. Pretura Bologna, 5 aprile 1993 Dir. autore 1994, 107 La nuova disciplina sui procedimenti cautelari si applica ai provvedimenti di sequestro e di descrizione previsti dalla legge sul diritto d'autore (in applicazione di tale principio e' stata affermata l'incompetenza del pretore adito "ante causam" a provvedere sull'istanza di rilascio di tali provvedimenti). Pretura Bologna, 5 aprile 1993 Foro it. 1993,I,2693 E' ammissibile il reclamo proposto ai sensi dell'art. 669 "terdecies" c.p.c. avverso il provvedimento con cui era stato, fra l'altro, autorizzato il sequestro di pubblicazioni effettuate in violazione della legge sul diritto d'autore. Tribunale Milano, 21 giugno 1993 Foro it. 1993,I,2963 In base al principio per cui "lex specialis derogat lege" generale, allorquando si controverta in materia di contraffazione di opere dell'ingegno (nella specie, video games) non puo' essere applicato il disposto dell'art. 670 c.p.c. (sequestro giudiziario) potendosi fare ricorso all'art. 161 legge dir. autore, che prevede il sequestro di cio' che si ritenga costituire violazione del diritto di autore e cio' non solo a fini cautelativi ma anche a quelli probatori. Tribunale Piacenza, 11 dicembre 1992 Dir. autore 1994, 99 Costituisce "ius receptum" che il software, in quanto opera dell'ingegno dotata dei caratteri della creativita' e della comunicabilita', e' protetto dalla legge sul diritto di autore (l. 22 aprile 1941 n. 633). L'art. 156/2 l.d.a., disciplinando la legittimazione ad agire per la violazione di un diritto di utilizzazione economica, non opera un rinvio alternativo ad istituti processuali regolati dal c.p.c. ma solamente a quelle norme di esso che servono ad integrare le procedure previste dagli art. 157 ss. l.d.a. Il sequestro ex art. 161 l.d.a. e' una misura cautelare avente finalita' probatoria e/o strettamente cautelativa che, in virtu' del principio "lex specialis derogat legi generali", assorbe il sequestro giudiziario previsto dall'art. 670 n. 2 c.p.c. per il quale, in relazione a questa materia, non residua una sfera di applicabilita'. Tribunale Piacenza, 11 dicembre 1992 Dir. informatica 1993,1106 In base al principio per cui "lex specialis derogat lege generali", allorquando si controverta in materia di contraffazione di opere dell'ingegno (nella specie, video games) non puo' essere applicato il disposto dell'art. 670 c.p.c. (sequestro giudiziario), potendosi fare ricorso all'art. 161 l. dir. autore, che prevede il sequestro di cio' che si ritenga costituire violazione del diritto di autore, non solo a fini cautelativi ma anche a quelli probatori. Tribunale Piacenza, 11 dicembre 1992 Giur. merito 1993, 942 nota (FABIANI) Il "software", in quanto opera dell'ingegno, e' protetto dalla legge sul diritto d'autore. Gli art. 161 e 162 l. dir. autore non offrono una tutela alternativa a quella prevista dalle norme del codice diritto le quali - in virtu' del rinvio contenuto nell'art. 156 comma 2, l. dir. autore - integrano, in quanto compatibili, la disciplina specifica della legge speciale solamente ove questa non preveda. Tribunale Piacenza, 11 dicembre 1992 Riv. dir. ind. 1993,II, 156 nota (CAPRA) Va disposta in via cautelare l'inibitoria alla riproduzione (a mezzo fotocopiatrice) per la vendita di opere tutelate dalla legge sul diritto d'autore (nella specie testi scolastici) realizzata sia a mezzo di personale dipendente della copisteria proprietaria delle macchine fotocopiatrici, sia mettendo a disposizione della clientela dette macchine (c.d. sistema self-service). Va disposto altresi' il sequestro di eventuali fotocopie esistenti presso la copisteria ex art. 162-193 legge n. 633 del 1941). Pretura Venezia 10 novembre 1990, Giur. merito 1991, 1007. -Conforme- Pretura Milano 4 marzo 1991, Giur. merito 1991, 1007. -Conforme- Pretura L'Aquila 5 aprile 1991, Giur. merito 1991, 1007. E' competente territorialmente a conoscere la controversia cautelare di cui agli art. 161 e 162 l. 22 aprile 1941 n. 633, il pretore del luogo in cui il provvedimento va eseguito. E' altresi' competente, e sempre per territorio, a conoscere la controversia ex art. 700 c.p.c. (ricorso proposto "ante causam") la pretura di luogo in cui l'istante teme che stia per verificarsi il fatto dannoso. E infatti il ricorso per inibire la diffusione di uno stampato, assunta come illecita in quanto lesiva del diritto d'autore, va proposto al pretore del luogo in cui la pubblicazione viene stampata. Pretura Torino 18 luglio 1990, Riv. dir. ind. 1990, II,236. I programmi per computer sono tutelati in base alla legge sul diritto d'autore attesa l'originalita' che gli stessi presentano e la creativita' richiesta per la loro elaborazione, e puo' pertanto essere disposto ex art. 161 l.d.a. il sequestro di copie contraffatte e concessa ex art. 700 c.p.c. l'inibitoria della commercializzazione delle stesse. Pretura Torino 24 maggio 1990, Dir. informatica 1990, 1054. I programmi per computer sono tutelati in base alla legge sul diritto d'autore attesa l'originalita' che gli stessi presentano e la creativita' richiesta per la loro elaborazione, e puo' pertanto essere disposto ex art. 161 l.d.a. il sequestro di copie contraffatte e concessa ex art. 700 c.p.c. l'inibitoria della commercializzazione delle stesse. Pretura Torino 24 marzo 1990, Dir. informatica 1990, 1054. In ipotesi di lesione nel diritto di utilizzazione economica di opera dell'ingegno quando la lite e' gia' pendente per il merito (nella specie, la causa, gia' trattata dal collegio, non era ancora stata definita con sentenza), competente a conoscere dell'istanza di sequestro e' il giudice istruttore e non il pretore. Pretura Verona 12 luglio 1989, Foro it. 1990, I,3029. E' illecita, ed integra gli estremi della lesione del diritto esclusivo di utilizzazione economica dell'opera spettante all'editore, l'attivita' di fotocopia integrale di opere a stampa posta in essere dai resistenti (nella specie, servizi di copisteria), giacche' le fotocopie costituiscono un mezzo di riproduzione che crea risultati idonei allo spaccio ed alla diffusione generalizzata nel pubblico e che rappresenta un pericolo per il normale sfruttamento dei diritti di utilizzazione economica dei legittimi titolari; va pertanto confermato il provvedimento di sequestro gia' disposto ai sensi dell'art. 161 l. 22 aprile 1941 n. 633, e va inibita, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., l'ulteriore distribuzione e creazione di fotocopie di opere edite dalla societa' ricorrente. Pretura Bologna 19 febbraio 1990, Giur. it. 1990, I,2,636 (nota). Nel caso di modificazione essenziale di un'opera letteraria senza il consenso dell'autore (nella specie, era stato pubblicato in volumi separati e monolingua un unico testo di grammatica e sintassi greca e latina, illustrate congiuntamente e comparativamente, accompagnato da un testo di esercizi in eguale esposizione) viene leso non solo il diritto esclusivo dello stesso autore a compiere tali modifiche, ma anche il suo diritto morale; va, pertanto, accolta l'istanza di sequestro dei volumi gia' distribuiti dell'opera cosi' modificata, e di inibizione all'editore dal compiere ulteriori atti di distribuzione e pubblicazione. Pretura Bari 15 marzo 1990, Foro it. 1990, I,1763. Va ordinata la pubblicazione del provvedimento cautelare col quale siano disposti l'inibitoria della distribuzione e creazione di fotocopie ed il sequestro delle stesse relative ad opera tutelata ai sensi della legge sul diritto d'autore, ove venga provata la cancellazione di ordinativi di acquisto presso l'editore ed il conseguente calo delle vendite dell'opera tutelata. Pretura Catania 28 luglio 1988, Foro it. 1989, I,2987. Il provvedimento di sequestro emanato "inaudita altera parte" ai sensi della legge sul diritto d'autore non prevede una fase di "conferma", bensi' il solo giudizio di "convalida" innanzi al giudice competente per il merito. Pretura Monza 16 aprile 1988, Dir. informatica 1989, 206. Un sistema operativo costituente programma per elaboratore elettronico e' opera dell'ingegno il cui sfruttamento economico e' protetto dalla legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633. Il sequestro di cio' che si ritenga in violazione dei diritti di autore puo' essere disposto per programmi registrati su floppy disks e duplicati abusivamente e puo' essere esteso alle copie abusive del sistema operativo registrate su disco fisso, contenuto fisicamente all'interno dei computers. Pretura Monza 8 febbraio 1988, Dir. autore 1989, 92 (nota). Dir. informatica 1989, 199. Potendosi considerare i programmi per elaboratore opera dell'ingegno di carattere creativo - e salva ogni indagine sull'esistenza del requisito dell'originalita' e della novita' - appare rimedio concedibile contro violazioni di un contratto di sub-licenza con pericolo di duplicazione incontrollata del programma il sequestro previsto dall'art. 161 legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore. Tribunale Torino 19 novembre 1987, Dir. informatica 1988, 153 (nota). Essendo i programmi per elaboratore soggetti alla tutela prevista dalla legge sul diritto d'autore appare opportuno disporre, come rimedio all'illegittima cessione di un programma in violazione del contratto di licenza, la descrizione e il sequestro del programma medesimo. Tribunale Lucca 20 novembre 1987, Dir. informatica 1988, 151. L'imitazione servile di videogiochi, da considerarsi opere dell'ingegno, attuata per finalita' di lucro, lede il diritto d'autore tutelato dalla legge n. 633 del 1941, la quale prevede il sequestro delle opere contraffatte. Pretura Ravenna 21 luglio 1983, Dir. informatica 1987, 711. Non puo' essere concesso il sequestro di un'opera dell'ingegno ex art. 161 della legge sul diritto d'autore allorche' si assuma la violazione di un diritto morale dell'autore. Pretura Verona 14 marzo 1985, Giur. it. 1985, I,2,582. In materia di risarcimento del danno per violazioni di diritto di autore, l'equiparazione del pregiudizio subito dal titolare del diritto al vantaggio conseguito dall'autore dell'illecito costituisce una regola minimale desunta, tra l'altro, in via interpretativa, dal fatto che nei lavori preparatori della legge sul diritto di autore del 1941 n. 633 si ritenne di sopperire, perche' ritenuto superfluo, l'art. 161 del disegno di legge secondo il quale "il titolare del diritto di utilizzazione puo' chiedere la reintegrazione nel suo patrimonio dei benefici pecuniari ottenuti con la utilizzazione indebita, mediante la condanna del violatore al pagamento di una somma equivalente ai benefici medesimi, oltre agli interessi legali dalla percezione". Cassazione civile, sez. I, 24 ottobre 1983 n. 6251, Dir. autore 1984, 52. L'inclusione di una composizione fotografica nel filmato (videocassetta) di una canzone costituisce violazione del diritto di autore sull'opera fotografica e legittima il sequestro della parte di filmato in cui e' riprodotta la composizione fotografica. Pretura Milano 8 luglio 1982, Dir. autore 1982, 436. Un programma per elaboratore che viene progettato utilizzando una parte dell'analisi delle esigenze degli utenti dalla quale era scaturito un altro programma non viola i diritti del titolare di questo ultimo sul materiale preparatorio, ma di questo ultimo programma sfrutta le idee e i principi, per definizione non tutelati dal diritto d'autore. Tribunale Roma, 20 dicembre 1993 Dir. informatica 1994, 365 nota (R.) Il diritto d'autore su un programma per elaboratore tutela esclusivamente la forma espressiva e non il contenuto rappresentato dall'algoritmo. Pretura Torino, 10 febbraio 1993 Dir. informatica 1993, 742 nota (RISTUCCIA) La clausola di un contratto di licenza di distribuzione di un programma per elaboratore recante il divieto per il distributore di commercializzare il prodotto se non ad "utenti finali", puo' essere opposta al terzo acquirente "non utente" finale estraneo al contratto di distribuzione. Trattasi dunque di una eccezione al principio dell'esaurimento del diritto patrimoniale d'autore, posto che si ammette un diritto dell'autore del programma di controllare, anche successivamente al primo trasferimento, l'ulteriore locazione, licenza o vendita del programma o di copia dello stesso. Pretura Monza 27 settembre 1989, Riv. dir. ind. 1991, II,225 (nota). Chi acquista un programma per elaboratore da un distributore licenziatario non puo' a sua volta rivendere il programma in quanto solo al titolare del diritto d'autore spetta il diritto di mettere in commercio l'opera. Pretura Monza 27 settembre 1989, Dir. informatica 1991, 924. Viola il diritto d'autore del produttore la riproduzione di un programma per elaboratore mediante registrazione di una memoria interna all'elaboratore. Pretura Milano 1 ottobre 1987, Dir. informatica 1990, 210. I programmi per elaboratore sono tutelati sotto il profilo dei diritti di sfruttamento commerciale dalla legge sul diritto d'autore. Pretura Monza 8 febbraio 1988, Dir. informatica 1989, 199,204. Nel procedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. per la tutela del diritto d'autore di un programma per elaboratore, la produzione in giudizio dei soli supporti magnetici contenenti il programma in linguaggio macchina e non dei listati in forma sorgente, non fornendo al giudice elementi di valutazione, non e' sufficiente a ritenere assolto l'onere probatorio del ricorrente. Pretura Torino 31 dicembre 1988, Dir. autore 1989, 200. Un programma per elaboratore - anche se installato su una memoria a semiconduttori del tipo EPROM - puo' essere qualificabile come opera dell'impegno tutelabile ai sensi della legge sul diritto d'autore. Pretura Milano 1 ottobre 1987, Riv. dir. ind. 1988, II,307 (nota). Non sono proteggibili sulla base del diritto d'autore i programmi per elaboratore elettronico perche' oggetto di tale protezione e' pur sempre un "quid" destinato alla comunicazione fra esseri umani, laddove il programma, anche se consacrato in uno scritto, e' destinato a fornire alla macchina una serie concatenata di istruzioni al fine di farle svolgere un preciso compito o al fine di consentirle di conseguire un determinato risultato. Tribunale Milano 20 giugno 1988, Nuova giur. civ. commentata 1989, I,360 (nota). La tutela ex legge n. 633 del 1941 dei programmi per elaboratore quali opere dell'ingegno appartenenti "lato sensu" alle scienze pur se non del tutto appagante - in considerazione del fatto che il diritto d'autore protegge la forma esterna ma non il contenuto ed inoltre il linguaggio utilizzato dal programma non e' rivolto all'uomo bensi' alla macchina - merita di essere perseguita in attesa di un'auspicabile intervento del legislatore. Pretura Roma 4 luglio 1988, Dir. informatica 1989, 555 (nota). Un sistema operativo costituente programma per elaboratore elettronico e' opera dell'ingegno il cui sfruttamento economico e' protetto dalla legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633. Il sequestro di cio' che si ritenga in violazione dei diritti di autore puo' essere disposto per programmi registrati su floppy disks e duplicati abusivamente e puo' essere esteso alle copie abusive del sistema operativo registrate su disco fisso, contenuto fisicamente all'interno dei computers. Pretura Monza 8 febbraio 1988, Dir. autore 1989, 92 (nota). Dir. informatica 1989, 199. La tutela ex legge n. 633 del 1941 dei programmi per elaboratore quali opere dell'ingegno appartenenti "lato sensu" alle scienze pur se non del tutto appagante - in considerazione del fatto che il diritto d'autore protegge la forma esterna ma non il contenuto ed inoltre il linguaggio utilizzato dal programma non e' rivolto all'uomo bensi' alla macchina - merita di essere perseguita in attesa di un'auspicabile intervento del legislatore. Pretura Roma 4 luglio 1988, Dir. informatica 1988, 884. Al programma per elaboratore inteso come l'insieme delle istruzioni espresse in linguaggio di programmazione tali da consentire ad un elaboratore di svolgere un preciso compito ed ottenere un determinato risultato non puo' venire concessa la tutela del diritto d'autore che presuppone quale oggetto un "quid" destinato alla comunicazione tra esseri umani. Tribunale Milano 20 giugno 1988, Dir. informatica 1988, 878. Non appare condivisibile, visto il carattere speciale della normativa sul diritto d'autore, l'assunto secondo cui il ristoro per la violazione dei diritti riconosciuti dall'art. 129 l.d.a. all'autore possa trovare comunque fondamento, per quanto concerne l'elaboratore di un'opera dell'ingegno, nell'art. 2043 c.c. Tribunale Milano 12 novembre 1987, Dir. autore 1988, 409 (nota). I programmi per elaboratore, ove presentino un sia pur modesto grado di creativita', costituiscono opere dell'ingegno tutelabili ai sensi della legge sul diritto d'autore. Pretura Milano 19 gennaio 1988, Dir. informatica 1988, 493. -Conforme- Tribunale Milano 13 marzo 1987, Dir. autore 1988, 48. Potendosi considerare i programmi per elaboratore opera dell'ingegno di carattere creativo - e salva ogni indagine sull'esistenza del requisito dell'originalita' e della novita' - appare rimedio concedibile contro violazioni di un contratto di sub-licenza con pericolo di duplicazione incontrollata del programma il sequestro previsto dall'art. 161 legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore. Tribunale Torino 19 novembre 1987, Dir. informatica 1988, 153 (nota). Essendo i programmi per elaboratore soggetti alla tutela prevista dalla legge sul diritto d'autore appare opportuno disporre, come rimedio all'illegittima cessione di un programma in violazione del contratto di licenza, la descrizione e il sequestro del programma medesimo. Tribunale Lucca 20 novembre 1987, Dir. informatica 1988, 151. E' opera dell'ingegno, appartenente in senso lato alla scienza sia pure a carattere pratico-didattico, e come tale tutelabile in base alla legge sul diritto d'autore, il programma per elaboratore che si caratterizza per un proprio "stile " sostanzialmente originale rispetto ad altri prodotti analoghi e per una determinata forma espressiva nella quale il contenuto di tale programma si traduce. Pretura Pisa 11 aprile 1984, Giur. it. 1986, I,2,214 (nota). E' opera dell'ingegno tutelabile in base alla legge sul diritto d'autore il programma per elaboratore che si caratterizzi per un proprio stile originale e per una propria forma espressiva. Costituisce violazione del diritto d'autore l'elaborazione di programmi creati da altri mediante inserimento di elementi insufficienti ad attribuire all'elaboratore carattere di originalita'. La tutela si estende ai manuali descrittivi e di installazione inerenti al programma purche' forniti di sufficiente originalita' creativa e autonomia concettuale. Pretura Pisa 11 aprile 1984, Riv. dir. comm. 1984, II,345 (nota). E' opera dell'ingegno, appartenente "lato sensu" alle scienze sia pure a carattere pratico didattico, e come tale tutelabile in base alla legge sul diritto d'autore (l. 22 aprile 1941 n. 633), il programma per elaboratore che si caratterizzi per un proprio "stile" sostanzialmente originale rispetto ad altri prodotti analoghi e per una indeterminata forma espressiva nella quale il contenuto di tale programma si traduce. Costituisce violazione del diritto d'autore ai sensi dell'art. 18, comma 2, l. 22 aprile 1941 n. 633, la elaborazione da parte di terzi di programmi creati da altri, mediante inserimento di nuovi elementi non sufficienti a rendere i programmi in questione realmente "originali", rispetto a quelli oggetto di imitazione. Alla violazione del diritto d'autore consegue la legittimita' di misure cautelari a tutela dei programmi per elaborazione e l'inibizione della ulteriore commercializzazione dei medesimi, che si ritiene costituire violazione del diritto di utilizzazione esclusiva spettante al loro proprietario ex art. 12, comma 2 legge n. 633 del 1941. Tale tutela si estende ai manuali descrittivi e di installazione inerenti al programma, in quanto essi siano forniti di originalita' creativa e autonomia concettuale sufficiente a ricondurli nell'ambito delle opere dell'ingegno di natura "lato sensu" didattica. Pretura Pisa 11 aprile 1984, Riv. dir. ind. 1985, II,67 (nota). Foro pad. 1984, I,137 (nota). Un programma per elaboratore elettronico predisposto a fini di fatturazione, di magazzino e di contabilita' generale, se contiene elementi di originalita', puo'formare oggetto di diritto di autore quale opera appartenente alle scienze, sia pure a carattere pratico-didattico. Il programma puo' essere tutelato contro ogni forma di elaborazione o di riproduzione dei suoi elementi di espressione formale. Pretura Pisa 11 aprile 1984, Dir. autore 1985, 85. La legge sul diritto d'autore tutela anche le riduzioni delle opere originali, come si verifica quando l'autore ha ridotto in forma di gran lunga inferiore un soggetto ormai appartenente al comune patrimonio artistico archeologico (nella specie: medaglione con segni e simboli di civilta' atzeca), ma con elaborazione di carattere creativo a causa del tipo della riduzione e delle particolari caratteristiche a scelta del senso artistico dell'elaboratore. La messa in commercio di copie di siffatta opera da parte di altri integra pertanto il reato previsto dalla legge speciale. Cassazione penale, sez. VI, 11 marzo 1980, Giust. pen. 1980, II,558. La riproduzione e la messa in vendita abusive dei programmi per elaboratori elettronici integrano il reato di cui all'art.- 171 lett. a) legge n. 633 del 1941 ed altresi' quello di cui all'art. 1 legge n. 406 del 1981, concorrendo le due fattispecie criminose in ragione della peculiare e distinta tutela giuridica che perseguono, della loro diversa configurazione materiale e dei diversi profili dell'elemento psicologico dei reati. La norma di cui all'art. 1 legge n. 406 del 1981 ha una portata generale poiche' si estende ad ogni ipotesi lucrativa di sfruttamento illecito dell'opera altrui riversata in supporti contenenti parole, suoni, immagini. Ne consegue che rientrano in detta disciplina anche i supporti dei cosiddetti videogiochi, quali strumenti tecnici contenenti programmi finalizzati alla produzione di effetti musicali e visivi. I programmi per elaboratori elettronici, in particolare il software applicativo, in quanto opere dell'ingegno a carattere scientifico, sono oggetto del diritto d'autore, tutelati civilmente e penalmente ai sensi degli art. 2575 cc. c.c. e della legge n. 633 del 1941. Il reato di cui all'art. 171 legge n. 633 del 1941 non e' depenalizzata. Pretura Roma, 22 maggio 1992 Dir. autore 1993, 121 nota (FORINO, MULLER) Il "software", in quanto opera dell'ingegno, e' protetto dalla legge sul diritto d'autore. Gli art. 161 e 162 l. dir. autore non offrono una tutela alternativa a quella prevista dalle norme del codice diritto le quali - in virtu' del rinvio contenuto nell'art. 156 comma 2, l. dir. autore - integrano, in quanto compatibili, la disciplina specifica della legge speciale solamente ove questa non preveda. Tribunale Piacenza, 11 dicembre 1992 Riv. dir. ind. 1993,II, 156 nota (CAPRA) I diritti dell'utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno (nella specie, software), a differenza dei diritti sui beni mobili, non possono essere esercitati ne' trasmessi in mancanza di prova scritta dell'acquisto, a titolo originario o derivativo a norma dell'art. 2581 c.c. e degli art. 107 e 110 legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633. Pretura Monza 27 settembre 1989, Dir. autore 1991, 542. Il software e' il risultato di un'attivita' intellettuale che rientra nell'ambito di protezione della legge sul diritto d'autore e degli art. 2575 e ss. c.c. E illegittima l'opera derivata laddove essa ripeta pur modificandolo il nucleo e gli aspetti originali del programma "derivante"; ove la derivazione si risolva nella ripetizione e nella rielaborazione degli aspetti obbligati, non nuovi del programma non appare fondato invocare la tutela ex art. 18 l.a., altrimenti si darebbe protezione a quanto "ab origine" non e' suscettibile di essere qualificato opera intellettuale. I vincoli contrattuali tra le imprese produttrici di software possono assumere un'efficacia applicativa piu' ampia e svincolata dal regime del diritto d'autore. Tribunale Milano 13 marzo 1987, Riv. dir. ind. 1988, II,290 (nota). Il "software" non e' opera dell'ingegno ai sensi del r.d. 22 aprile 1941 n. 633, ne' e' possibile attuarne la tutela in via penale a norma dell'art. 171 di detta legge sia per il divieto dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale all'applicazione in via analogica delle norme penali, sia, soprattutto, perche' non vi e' alcuna possibilita' di ricondurre il "software residente" all'ambito di applicazione delle norme sul diritto d'autore. Pretura Bologna 24 aprile 1986, Foro pad. 1988, I,240 (nota). Il cosiddetto software (programmi per elaboratori elettronici), sia di base che applicativo che, essendone esclusa la brevettabilit... a norma dell'art. 7 del d.P.R. 22 giugno 1979 n. 339 (modificativo dell'art. 12 del r.d. 29 giugno 1939 n. 1122), non e' tutelabile con i rimedi previsti a protezione delle invenzioni industriali e contro l'imitazione servile dei prodotti, e' protetto - sia penalmente che civilmente - quale oggetto di diritto d'autore dalle norme della relativa legge (22 aprile 1941 n. 633) quando abbia il requisito della creativit..., quando, cioe', sia pure in misura appena apprezzabile, dia un apporto nuovo nel campo informativo, esprima soluzioni originali di problemi di elaborazione di dati, programmi in modo migliore rispetto al passato determinati contenuti di idee. (Nella fattispecie e' stato ritenuto penalmente perseguibile a norma dell'art. 171, lett. e) l. 22 aprile 1941 n. 633, il commercio di cassette contenenti registrazioni di programmi per computer illecitamente riprodotte). Cassazione penale, sez. III, 24 novembre 1986, Cass. pen. 1988, 516 (s.m.). Riv. dir. ind. 1987, II,304 (nota). Giur. it. 1988, II,67,118 (nota). Giust. pen. 1988, II,34. Il cosiddetto software (programmi per elaboratori elettronici), sia di base che applicativo che, essendone esclusa la brevettabilit... a norma dell'art. 7 del d.P.R. 22 giugno 1979 n. 339 (modificativo dell'art. 12 del r.d. 29 giugno 1939 n. 1122), non e' tutelabile con i rimedi previsti a protezione delle invenzioni industriali e contro l'imitazione servile dei prodotti, e' protetto - sia penalmente che civilmente - quale oggetto di diritto d'autore, dalle norme della relativa legge (22 aprile 1941 n. 633) quando abbia il requisito della creativita', quando, cioe', sia pure in misura appena apprezzabile, dia un apporto nuovo nel campo informativo, esprima soluzioni originali di problemi di elaborazione di dati, programmi in modo migliore rispetto al passato determinati contenuti di idee. (Nella fattispecie e' stato ritenuto penalmente perseguibile a norma dell'art. 171, lett. e) della l. 22 aprile 1941 n. 633, il commercio di cassette stereo contenenti registrazioni di programmi per computer illecitamente riprodotte). Cassazione penale, sez. III, 24 novembre 1986, Cass. pen. 1987, 1808. Il "software" (applicativo), che sia fornito di un pur modesto valore creativo, dia nuovi apporti nel campo informativo ed esprima soluzioni originali ai problemi di elaborazione dei dati, e' tutelato civilmente e penalmente dalla normativa sul diritto d'autore poiche' e' inquadrabile nella categoria delle opere dell'ingegno che appartengono alle scienze. Sussiste quindi il reato di cui all'art. 171 della legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore nel caso di detenzione e commercializzazione di programmi per computers illecitamente riprodotti. Cassazione penale, sez. III, 24 novembre 1986, Dir. informatica 1987, 693 (nota). Dir. informatica 1987, 1058 (nota). Il software non e' tutelabile dal diritto di autore in quanto - implicando questo la scindibilita' della forma dell'opera dal suo contenuto e non essendo immaginabile una forma espressiva tipica del software - non puo' costituirsi un diritto assoluto sul contenuto tecnico o scientifico. Tribunale Monza 12 dicembre 1984, Dir. informatica 1986, 176 (nota). La detenzione e la vendita di cassette con registrazioni di programmi per computers non sono previste come reato dalla legge che tutela il diritto di autore perche' il software (applicativo) non e' opera a carattere creativo, non puo' qualificarsi come opera scientifica e non e' inquadrabile in alcuna delle categorie tutelate dalla legge sul diritto di autore. Pretura Napoli 6 giugno 1985, Riv. dir. ind. 1986, II,69 (nota). -Conforme- Pretura Monza 26 luglio 1985, Giur. it. 1986, II,247. ATTENZIONE!! Le sentenze sul software sono da distinguere fra quelle antecedenti la Legge di tutela sul software del 93 e quelle successive alla Legge che sicuramente ha dissipato dubbi e contraddizioni della giurisprudenza passata ATTENZIONE!! Il divieto di alienazione del diritto morale, posto dall'art. 22 legge d'autore, persegue una finalita' d'indole pubblicistica consistente nella garanzia della paternita' dell'opera e della sua integrita'. Pertanto ogni rinuncia al diritto morale deve essere interpretata restrittivamente ed e' vincolante soltanto fra le parti del negozio di rinuncia. Tribunale Milano 13 dicembre 1984, Dir. informatica 1985, 231 (nota). L'avvenuta diffusione di un pezzo musicale composto da un artista senza il riconoscimento di paternita', e lo sfruttamento di esso nell'ambito di una campagna pubblicitaria, senza il consenso dell'autore, costituiscono un pregiudizio morale vero e proprio, nonche' patrimoniale, portando alla diminuzione del valore commerciale dell'opera delle conseguenti possibilita' di ulteriore uso a fini pubblicitari, configurando cosi' la lesione del diritto di sfruttare la propria notorieta', intesa come modo di essere degli elementi distintivi del nome, dell'immagine, della voce e del timbro vocale. Tribunale Roma, 12 maggio 1993 Dir. informatica 1994, 305 nota (RODOTA') Foro it. 1994,I,2258 L'utilizzazione, per uno spot pubblicitario, di parti di un brano musicale (protetto dal diritto di autore), senza il consenso del titolare del diritto e senza indicazione del nome dell'autore, costituisce plagio-contraffazione. Tale violazione sussiste anche se il brano, pur modificato, presenti elementi di somiglianza nella parte musicale, nel modo di cantare e nel timbro vocale del cantautore. Tribunale Roma, 12 maggio 1993 Dir. autore 1994, 459 nota (FABIANI) Foro it. 1994,I,2258 Colui che legittimamente commerci opere registrate su apparecchi meccanici (nella specie, compact disc) qualora abusivamente le noleggi commette il reato di cui all'art. 171 lett. a) della legge sul diritto di autore 1941 n. 633. Infatti, tale norma, che incrimina varie condotte alternative, tra cui la riproduzione, trascrizione, diffusione, vendita abusiva di opere altrui, conclude la indicazione delle condotte vietate con l'espressione "pone altrimenti in commercio", che, con la sua funzione generalizzante, opera come formula di chiusura della fattispecie, che si salda con i singoli diritti previsti per ogni categoria di opere, tra i quali, per le opere del genere qui considerato, e' il noleggio. Cassazione penale sez. IV, 2 febbraio 1993 Dir. autore 1994, 272 nota (MULLER) L'attivita' di importazione, riproduzione e commercializzazione di registrazioni di interpretazioni-esecuzioni musicali dal vivo (c.d. bootlegs) - illecita se effettuata senza il consenso degli autori e degli altri aventi diritto - integra il reato previsto dall'art. 171 lett. a) legge n. 633 del 1941. Nell'ipotesi di riproduzione abusiva di esecuzioni dal vivo non e' configurabile il reato di cui all'art. 1 legge n. 406 del 1981 quando l'opera non sia stata fissata in precedenza su dischi, nastri o supporti analoghi. Pretura Bergamo, 19 aprile 1993 Dir. autore 1993, 649 nota (PASTORE, MULLER) Nel caso in cui il committente di un'opera d'arte figurativa da utilizzarsi quale prima pubblicazione (nella specie, l'opera doveva essere raffigurata sul drappo del Palio di Siena), oltre ad effettuare tale utilizzazione, dia incarico ad un terzo, con un contratto di "locatio operis", di riprodurla a stampa senza aver acquisito il diritto di riproduzione spettante all'autore (art. 2577 c.c., 12 e 13 l. 22 aprile 1941 n. 633), anche lo stampatore e' responsabile dell'abusiva utilizzazione economica del bene - che priva l'autore del lucro derivante dalla riproduzione della sua opera in modo analogo - a prescindere dall'utilita' economica che il medesimo stampatore ne abbia tratto. Cassazione civile sez. I, 23 novembre 1992, n. 12507 Dir. autore 1993, 474 L'art. 80 l. 22 aprile 1941 n. 633 che riconosce all'artista-interprete, nelle ipotesi ivi previste, un equo compenso non puo' non armonizzarsi con la disciplina prevista dall'art. 7 della convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione firmata a Roma il 26 ottobre 1961 (l. 22 novembre 1973 n. 866); ne deriva una disciplina che consente all'artista-interprete una tutela piu' incisiva (consona all'impegno "de mettre obstacle" ad ogni riproduzione abusiva) rispetto a quella rappresentata dal diritto all'equo compenso, soprattutto quando, come nella specie, debbano trovare applicazione gli art. 186 e 188 della legge citata riguardanti la rilevanza delle convenzioni internazionali in ordine ai soggetti stranieri. Nell'ordinamento positivo italiano le registrazioni clandestine sono illecite. Corte appello Milano 5 febbraio 1992, Riv. dir. ind. 1992, II,52 (nota). Nel caso in cui il committente di un'opera d'arte figurativa da utilizzarsi quale prima pubblicazione (nella specie, l'opera doveva essere raffigurata sul drappo del Palio di Siena), oltre ad effettuare tale utilizzazione, di incarico ad un terzo, con un contratto di "locatio operis", di riprodurla a stampa senza aver acquisito il diritto di riproduzione spettante all'autore (art. 2577 c.c., 12 e 13 l. 22 aprile 1941 n. 633), anche lo stampatore e' responsabile dell'abusiva utilizzazione economica del bene - che priva l'autore del lucro derivante dalla riproduzione della sua opera in modo analogo - a prescindere dall'utilita' economica che il medesimo stampatore ne abbia tratto. Cassazione civile sez. I, 23 novembre 1992 n. 12507, Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 11. La violazione della l. 29 luglio 1981, n. 406, sulla abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati, e' rivolta contro la proprieta' artistica o letteraria delle opere ed attiene, quindi alla tutela del diritto di autore e non a quella finanziaria dello Stato. Essa, pertanto, non puo' considerarsi oggettivamente esclusa dall'amnistia di cui al d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865. (Fattispecie relativa a detenzione di "musicassette" senza contrassegno della Siae). Cassazione penale sez. III, 19 ottobre 1990, Cass. pen. 1992, 735 (s.m.). Nel caso di fotografie, per cui il diritto di esclusiva e' previsto per vent'anni dalla produzione dall'art. 92, comma 1, l. 22 aprile 1941 n. 633, la mancata indicazione della data di produzione, come prescritto dal precedente art. 90, comma 1, esclude che possa considerarsene abusiva la riproduzione da parte di un terzo, dovendosi presumere, se l'autore non ne fornisca la prova della malafede, la buona fede del riproduttore (ultimo comma, art. 90 cit.). A tal fine l'omessa indicazione della data di produzione della fotografia non puo' essere surrogata dal deposito e dalla registrazione di uno stampato su cui la fotografia stessa sia stata gia' riprodotta, atteso che tali elementi possono dare certezza della data della riproduzione, ma non di quella della produzione. Cassazione civile sez. I, 10 maggio 1991 n. 5237, Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 5 In tema di protezione del diritto di autore su un'opera dell'arte, si ha violazione dell'esclusiva non solo quando l'opera e' copiata integralmente, cioe' quando vi sia riproduzione abusiva, ma anche nel caso di contraffazione, che ricorre quando i tratti essenziali dell'opera anteriore si ripetono in quella successiva. Cassazione civile, sez. I, 5 luglio 1990 n. 7077, Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 7 La radiodiffusione di opere protette dal diritto di autore senza consenso dei titolari del diritto e la riproduzione abusiva su nastro di opere incise su dischi, ai fini di radiodiffusione, integrano gli estremi dei reati previsti e puniti dall'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 e dall'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406. Tribunale Oristano 30 luglio 1985, Giur. merito 1987, 442. La riproduzione fotostatica abusiva di un'opera edita o di parte di essa, ai fini della messa in commercio, integra il reato di cui all'art. 171, comma 1 lett. a) della legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633. Il comma 2 dell'art. 171 cit. non prevede una ipotesi autonoma di reato, ma una forma aggravata dei reati considerati nel comma 1. Di conseguenza, questi ultimi, essendo puniti nella ipotesi aggravata con la pena della reclusione, sia pure in alternativa a quella della multa, non sono depenalizzati, a norma dell'art. 32 l. 24 novembre 1981 n. 689. Corte appello Milano 20 gennaio 1986, Dir. autore 1987, 59 (nota). Giur. merito 1987, 149 (nota). Giur. it. 1987, II,286. In tema di tutela del diritto d'autore, le fattispecie delittuose previste dall'ultima parte dell'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 punibili con pena alternativa della multa e della reclusione (abusiva riproduzione o rappresentazione dell'opera altrui, usurpazione di paternita' o modificazioni pregiudizievoli) non sono forme autonome di reato, bensi' ipotesi aggravate dei reati di cui alla prima parte dello stesso articolo; cio' e' reso evidente dalla medesima struttura morfologica delle varie ipotesi, oltre che dalla collocazione unitaria, che altrimenti il legislatore si sarebbe preoccupato di apprestare tratti distintivi. Ne consegue che i reati previsti dalla prima parte dell'articolo citato non sono stati depenalizzati dalla l. 24 novembre 1981 n. 689. Cassazione penale, sez. III, 19 marzo 1986, Cass. pen. 1987, 805. Giust. pen. 1987, II,696 (s.m.). Giust. pen. 1987, II,221 (s.m.). La radiodiffusione di opere protette dal diritto di autore senza consenso dei titolari del diritto e la riproduzione abusiva su nastro di opere incise su dischi, ai fini di radiodiffusione, integrano gli estremi dei reati previsti e puniti dall'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 e dall'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406. Tribunale Oristano 30 luglio 1985, Giur. merito 1987, 442. La radiodiffusione di opere protette dal diritto di autore senza consenso dei relativi titolari del diritto e la riproduzione abusiva su nastro, unitamente a pubblicita' commerciale, di opere incise su dischi, ai fini di radiodiffusione, integrano gli estremi dei reati previsti e puniti dall'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 e dall'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406. Tribunale Oristano 30 luglio 1985, Dir. autore 1986, 107 Presupposto del reato di cui all'art. 1 l. 29 luglio 1981 n. 406, che sanziona la abusiva riproduzione, a fine di lucro, di dischi, nastri o supporti analoghi e la detenzione per la vendita da parte di chi non sia concorso nella riproduzione abusiva, non e' la registrazione dell'opera dell'autore, autonomamente tutelata dall'art. 171 l. 22 aprile 1941, avente ad oggetto la protezione del diritto d'autore, bensi' un disco, nastro o supporto analogo al cui produttore e' riconosciuto il diritto esclusivo, per la durata ed alle condizioni stabilite dalla citata l. n. 633 del 1941, di riprodurlo, con qualsiasi processo di duplicazione, e di porlo in commercio. Cassazione penale, sez. III, 14 dicembre 1984, Cass. pen. 1986, 805 (s.m.). La registrazione e la riproduzione abusiva dell'opera dal vivo nel corso di un'esecuzione in pubblico o nel corso di una trasmissione radiofonica o televisiva, viola i diritti degli autori, interpreti ed esecutori, i quali beneficiano della diversa tutela diretta loro accordata dalla l. 22 aprile 1941 n. 633, sulla protezione del diritto d'autore, ma non riconducibile nell'ipotesi delittuosa dell'art. 1 l. 29 aprile 1981 n. 406, mancando l'oggetto della tutela penale, cioe' il corpo meccanico, poiche' tale norma sanziona l'abusiva riproduzione, a fine di lucro, di dischi, di nastri o supporti analoghi e la detenzione per la vendita, da parte di chi non sia concorso nella riproduzione abusiva. Tale reato, pero', si configura nell'ipotesi in cui il riproduttore abusivo si serva strettamente della diffusione radiofonica per realizzare la duplicazione di opere gia' fissate in dischi, nastri od altri supporti. Cassazione penale, sez. III, 14 dicembre 1984, Cass. pen. 1986, 805 (s.m.). Dir. autore 1986, 347. Il rapporto di specialita' sancito dall'art. 15 c.p. ricorre allorche' gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dalla norma generale siano compresi nella norma speciale che prevede qualche elemento in piu' di carattere particolarmente qualificante, sicche' l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale. Tale rapporto non sussiste tra l'art. 171 della l. 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d'autore (nella specie, abusiva riproduzione di prodotti fonici mediante contraffazione e smercio di musicassette) e la norma di cui all'art. 648 c.p. Costituisce, pertanto, ricettazione, e non concorso nel reato di cui alla citata norma speciale, l'acquisto di musicassette abusivamente contraffatte da altri. Cassazione penale, sez. II, 8 giugno 1983, Cass. pen. 1984, 2419 (s.m.). Il rapporto di specialita' sancito dall'art. 15 c.p. ricorre allorche' gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dalla norma generale siano compresi nella norma speciale che prevede qualche elemento in piu' di carattere particolarmente qualificante, sicche' l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale. Tale rapporto non sussiste tra l'art. 171 della l. 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d'autore (nella specie, abusiva riproduzione di prodotti fonici mediante contraffazione e smercio di musicassette) e la norma di cui all'art. 648 c.p. Costituisce, pertanto, ricettazione, e non concorso nel reato di cui alla citata norma speciale, l'acquisto di musicassette abusivamente contraffatte da altri. Cassazione penale, sez. II, 8 giugno 1983, Cass. pen. 1984, 2419 (s.m.). L'abusiva riproduzione e vendita di musicassette relative ad opere dell'ingegno tutelate, con apposizione di falso timbro SIAE e contraffazione di marchi delle case produttrici fonografiche, tali da trarre in inganno il compratore, integra i reati di cui agli art. 468, 473 e 517 c.p. e dall'art. 171 l. sul diritto d'autore. Tribunale Palermo 27 settembre 1979, Dir. autore 1980, 85. Il contratto di "franchising", per quanto atipico, e' caratterizzato da una parziale integrazione tra impresa principale e imprese minori e quindi da una struttura decentrata e in qualche modo unitaria, che consente al "franchisor" di aumentare le proprie capacita' di penetrazione sul mercato e al "franchisee" di giovarsi della posizione di affidabilita' e prestigio acquisita dal "franchisor" e quindi di inserirsi sul mercato, sebbene autonomamente, sfruttando la conoscenza da parte dei consumatori del "nome" dell'impresa primaria. La clausola di esclusiva reciproca, nel contratto di "franchising", non rientra fra i "naturalia negotii" e va pattuita, anche se puo' desumersi da altre clausole del contratto, quali la previsione di un "entry fee" e/o di "royalties". Pretura Lecce 24 ottobre 1989, Resp. civ. e prev. 1990, 644 (nota). ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ L.I.N.K.S ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Francesca Fuxa Sadurny in La tutela del hardware e del software: Il delitto di furto informatico Internos n.5/99 http://www.internos.it/archivio/mg99wsa.html http://www.interlex.com/testi/or061197.htm ordinanza del Tribunale di Roma con la quale si iscrive il periodico Interlex nel registro della stampa, anche se lo stesso viene diffuso e/o distribuito soltanto a mezzo della rete Internet. Interviste di MediaMEnte: Philippe Queau: Author's rights in the digital era(Paris, September 1995) http://www.mediamente.rai.it/english/bibliote/intervis/q/queau.htm Stefano Rodotà: The social and political implications of teleworking (Rome, November 1995) http://www.mediamente.rai.it/english/bibliote/intervis/r/rodota.htm Giorgio Ferrari: Author's rights and the digital media (Naples, October 1995) http://www.mediamente.rai.it/english/bibliote/intervis/f/ferrari.htm Giorgio Ferrari: Author's rights and the digital media (Naples, October 1995) http://www.mediamente.rai.it/english/bibliote/intervis/f/ferrari.htm Giovanni Merlini: The collection of royalties for on-line works (Naples, October 1995) http://www.mediamente.rai.it/english/bibliote/intervis/m/merlini.htm Bernt Hugenholtz: The Legal implications of the Internet (Naples, October 1995) http://www.mediamente.rai.it/english/bibliote/intervis/h/hugenhol.htm Susan Mann: Author's rights on digital networks (Naples, October 1995) http://www.mediamente.rai.it/english/bibliote/intervis/m/mann.htm Jorge Arque' Ferrari: "Multimedia and copyright (Naples, October 1995) http://www.mediamente.rai.it/english/bibliote/intervis/a/arque.htm Stefano Rodota' The evolution of the media, legislation and democracy (Rome, January 1996) http://www.mediamente.rai.it/english/bibliote/intervis/r/rodota02.htm W. S. STRONG, http://www.press.umich.edu/jep/works/strong.copyright.html Copyright in the New World of Electronic Publishing J. H. FISHER, http://www.press.umich.edu/jep/works/fisher.copyright.html Copyright: The Glue of the System Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attivita' culturali http://www.palazzochigi.it/editoria/ufficio_antipirateria.html Consiglio Nazionale del Notariato Forum di informatica Giuridica Diritto d'autore dei Documenti in Formato Elettronico Sito che comprende informazioni, proposte legislative, tesi scaricabili, vari link http://www.notariato.it/forum/Default.htm CopyRights links in the world/ Siti sul Diritto d'Autore nel mondo Sito della SIAE http://www.siae.it/Site2/DocLibra.nsf/10d05e5c71641329c125647c003e05ed/64666794b7839392c125647c0045f9fc?OpenDocument Societa' Italiana Brevetti 1998. Diritto d'autore http://www.sib.it/itasib/novita/cop/index.htm Esp@cenet Banca dati ad accesso gratuito, realizzata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), in collaborazione con l'Ufficio europeo brevetti (EPO). La banca dati, ancora in fase sperimentale, contiene attualmente le domande di brevetto pubblicate negli ultimi due anni, ma nei prossimi mesi dovrebbero essere disponibili i brevetti prodotti negli ultimi venti anni, per un totale di circa trenta milioni di documenti. Oltre ai brevetti italiani, possono essere consultati anche i brevetti nazionali di altri Stati europei, nonche' i brevetti europei, internazionali e nazionali di altri paesi (USA, Giappone, Canada). http://www.minindustria.it/Dgspc/Uff_Brev/esp@cenet.htm (Fonte: AIB-CUR) Patnet Sito privato ad accesso gratuito, a cura del consorzio Convey di Torino. Il sito, che nasce come servizio informativo a supporto delle piccole e medie aziende, ospita un osservatorio sulla situazione della proprieta' industriale in Italia, banche dati statistiche e la banca dati dei brevetti (CNR ed ENEA) disponibili in licenza. La sezione normativa raccoglie le norme vigenti italiane e comunitarie in materia di diritto d'autore, mentre nella sezione documentazione e' possibile consultare i rapporti annuali degli uffici brevettuali nazionali e degli organismi internazionali, libri verdi e action plan, classificazioni internazionali, trattati WIPO, circolari UIBM (dal 1991). http://www.patnet.it/index.html Diritto d'autore in fotografia http://www.tauvisual.it/diritto.htm EFF "Intellectual Property - Audio and MP3" Archive http://www.eff.org/pub/Intellectual_property/Audio/ varie: http://strano.net/mutante http://www.romacivica.net/oss.diritti/ http://www.ecn.org http://www.rockit.it http://www.punto-informatico.it http://no-patents.prosa.it http://www.vitaminic.it/ http://www.digimarc.com/buy/buy_bod.html#marcspider http://www.alphatecltd.com/alphatec/sign.html http://www.bluespike.com/giovanni/gdigmark.html http://www.signumtech.com/index.html http://www.siae.it http://syscop.igd.fhg.de/ www.ip2.com http://www.aliroo.com/scarlet.html http://www.netscapeworld.com/netscapeworld/nw-03-1997/nw-03-watermark.html http://www.iexp.com/products/SafeImage/ http://www.cl.cam.ac.uk/~fapp2/software/ http://www.cl.cam.ac.uk/~fapp2/watermarking/image_watermarking/stirmark/index.html http://www.diamondmm.com http://www.cl.cam.ac.uk/~fapp2/software/2Mosaic.zip Gopher://gopher.law.cornell.edu:70/00/foreign/fletcher/bh006-1971.txt http://arl.cni.org/scomm/copyright/principles.html http://infodata-italy.com/srbrevet http://lcweb.loc.gov/copyright http://lpf.org http://arl.cni.org/scomm/copyright/principles.html http://www.patents.com/copyright.htm http://stelent.com/infodata/celsus http://uspto.gov/wipo.html http://www.epo.co.at/epo http://sunsite.unc.edu/patents/intropat.htm http://www.stelnet.com/infodata/srbrevet http://www.us-pto.gov/web/ipnil http://thomas.loc.gov/ http://www.idg.fi.cnr.it http://www.mix.it/magazines/TempiModerni/HOMEPAGE.html http://www.tizeta.it/profline/ http://www.liberliber.it/ http://www.vol.it/jei/ http://www.aclu.org/issues/cyber/hmcl.html http://www.gedi.it/pin/home.htm http://www.tauvisual.it http://www.tauvisual.it/siae http://www.xs4all.nl/~maurocat/direti.htm http://www.agem.it http://strano.net/cyber-rights http://www.generation.net/~pitas/sign.html http://www.iexp.com/products/SafeImage/ http://www.highwatersignum.com http://www.signumtech.com http://www.ip2.com http://www.cl.cam.ac.uk/~fapp2/software/ http://www.cl.cam.ac.uk/~ fapp2/software/StirMark_Mac.hqx http://www.mwso.com/ http://www.austria.eu.net/epo/mimorfc1.htm http://www.bstz.com/copyright_law.html http://www.cis.ohio-state.edu/hypertext/faq/unsenet/copyright-faq/top.htm http://www.echo.lu/info2000/en/infocoun.html http://www.ecn.org/crypto/law http://www.epo.co.at/epo http://www.idg.fi.cnr.it/ita/informazione/guida/lawindex.htm http://www.ipmag.com http://www.ladas.com http://www.law.indiana.edu/law/lawindex.html http://www.mclink.it/inforum http://www.mclink.it/telelavoro http://www.patents.com http://www.strath.ac.uk/Departments/Law/diglib/ec/hugen.html http://www.strath.ac.uk/Departments/Law/diglib/ec/toc.html http://www.strath.ac.uk:80/Departments/Law/diglib/ec/docs.html http://www.yahoo.com/Government/Law/Intellectual_Property/Copyrights/ http://www.yahoo.com/Law/Intellectual_Property/ http://www.dfc.org/dfc/ http://www.wipo.org/eng/index.htm news:comp.publish.cdrom.multimedia news:it.diritto.internet ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I.N.F.O ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Centro d'informazione sul diritto d'autore - CNIDA Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria Via Po, 16 00198 Roma ITALIA