GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Roma - Giovedi', 6 aprile 1995 DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n.103. Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA [...] EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per: [...] d) "servizi di telecomunicazioni", i servizi la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di segnali sulla rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione; [...] g) "servizio di telefonia vocale", la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale; [...] i) "servizio di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale; l) "semplice rivendita di capacita'", la fornitura al pubblico, come servizio distinto, della trasmissione di dati su linee affittate in cui la commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o la conversione di protocollo sono compresi solo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata. Art. 2. Accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni 1. L'accesso alla rete pubblica per la fornitura, mediante collegamenti commutati o diretti della predetta rete, dei servizi di telecomunicazioni diversi dal servizio di telefonia vocale, come definito dall'Art. 1, comma 1, lettera g), e' consentito, salvo quanto disposto nei commi 2 e 3, ai sensi del presente decreto legislativo. 2. Il presente decreto legislativo non si applica al servizio telex, alla radiotelefonia mobile, al radioavviso ed alle comunicazioni via satellite. 3. L'accesso di cui al comma 1 puo' essere limitato, nell'ambito dei poteri di autorizzazione di cui all'art. 3, per il rispetto delle esigenze fondamentali rappresentate: a) dalla sicurezza di funzionamento della rete pubblica; b) dal mantenimento dell'integrita' della rete stessa; c) dalla interoperabilita' dei servi di telecomunicazioni e dalla protezione di dati qualora ricorrano comprovati motivi di interesse pubblico generale non di natura economica. [...] Art. 3. Offerta di servizi di telecomunicazioni 1. Quando sono utilizzati collegamenti commutati della rete pubblica, i servizi di cui all'art. 2, comma 1, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3 del presente articolo, possono essere offerti al pubblico decorsi sessanta giorni dalla presentazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di una dichiarazione con la relazione descrittiva dei servizi e dei collegamenti. [...] 3. L'offerta al pubblico di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera i), nonche' l'offerta al pubblico della semplice rivendita di capacita', come definita dall'art. 1, comma 1, lettera l), devono essere previamente autorizzate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 4. L'autorizzazione di cui al comma 3 comporta l'esplicito impegno del titolare e dei suoi collaboratori a qualsiasi titolo a rispettare gli obblighi concernenti: a) le esigenze fondamentali di cui all'art. 2, comma 3; b) la natura e le caratteristiche dei servizi di trasmissione dati a commutazione; c) le condizioni di permanenza, di disponibilita' e di qualita' dei servizi sotto l'aspetto commerciale; d) le prescrizioni tecniche riguardanti: 1) l'accesso ai servizi di trasmissione dati a commutazione da parte di terzi; 2) l'interconnessione tra servizi di telecomunicazioni; 3) la compatibilita' di funzionamento tra servizi di telecomunicazioni; e) le condizioni per la salvaguardia dei compiti di interesse economico generale affidati al gestore della rete pubblica per quanto concerne la trasmissione dati a commutazione, con particolare riguardo alla graduale estensione della copertura geografica sul territorio nazionale ed al rispetto delle norme sulla concorrenza; f) la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della difesa nazionale; g) il divieto di effettuare la semplice rivendidta di capacita' di circuiti affittati per l'espletamento del servizio di telefonia vocale, come definito dall'art. 1, comma 1, lettera g), e dei servizi di cui all'art. 2, comma 2. [...] 8. Le prescrizioni tecniche relative agli obblighi di cui al comma 4 sono adottate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Art. 4. Interfacce tecniche ed omologazione 1. Le caratteristiche delle interfacce tecniche necessarie per l'utilizzazione delle reti pubbliche di telecomunicazioni sono disciplinate dal regolamento di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, adottato con decreto del Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314. 2. Le apparecchiature terminali necessarie per l'esercizio dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, devono essere omologate; si applicano le disposizioni di cui alla citata legge n. 109 del 1991 ed al relativo regolamento di attuazione, adottato con il citato decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni n. 314 del 1992. Art. 5 Interconnessione con la rete pubblica 1. E' consentito interconnettere collegamenti diretti per servizi di trattamento delle informazioni e per servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito tra di loro e con la rete pubblica di telecomunicazioni, alle condizioni tecniche e commerciali stabilite dalle disposizioni vigenti in materia. Art. 6 Trattamento dei segnali 1. Nella prestazione dei servizi di telecomunicazioni non sono ammesse restrizioni relative al trattamento dei segnali prima della loro trasmissione sulla rete pubblica o dopo la loro ricezione, diverse da quelle occorrenti per la salvaguardia delle esigenze connesse all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica ed alla difesa nazionale. Art. 7 Sanzioni 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, ed all'art. 12, comma 1, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dispone la sospensione dei collegamenti sino alla regolarizzazione delle relative procedure. 2. In caso di espletamento dei servizi di cui all'art. 3, commi 2 e 3, in difformita' da quanto previsto negli atti di autorizzazione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dispone la sospensione dei collegamenti utilizzati per un periodo da dieci giorni a tre mesi; in caso di recidiva, dispone la revoca dell'autorizzazione. 3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, e di omessa richiesta di autorizzazione, di cui all'art. 12, comma 1, oltre a quanto previsto nel comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni. [...] Art. 10 Contributi 1. I titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, sono tenuti a versare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al momento del rilascio e del rinnovo, un contributo a rimborso degli oneri sostenuti. 2. I titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 3, comma 3, sono altresi' tenuti a versare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un contributo annuo per le spese dallo stesso sostenute per verifiche e controlli tecnici ed amministrativi. 3. I contributi di cui ai commi 1 e 2, dovuti anche dal gestore della rete pubblica, nonche' le relative modalita' di versamento sono fissati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il ministro del tesoro. I contributi sono aggiornati ogni due anni secondo il tasso programmato di inflazione. 4. I contributi non versati sono riscossi, con gli interessi legali maggiorati del tre per cento, mediante ruoli formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ad opera dei concessionari della riscossione dei tributi. Per la formazione dei ruoli e per la riscossione delle quote in essi inscritte si applicano le disposizioni contenute nell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Art. 11 Svolgimento dei servizi 1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica sono stabilite le caratteristiche e le modalita' di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, anche per i servizi destinati a gruppi chiusi di utenti. 2. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative al trattamento dei dati personali. Art. 12 Disposizione transitoria 1. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, offra al pubblico i servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, deve, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 11, comma 1, presentare la dichiarazione o richiedere l'autorizzazione in conformita' a quanto previsto dall'art. 3, commi 1, 2 e 3. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 marzo 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro MASERA, Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato del coordinamento delle politiche dell'Unione europea GAMBINO, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni AGNELLI, Ministro degli affari esteri MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia CLO', Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.