GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Roma - Giovedi', 6 aprile 1995

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n.103.

Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei
mercati dei servizi di telecomunicazioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

[...]

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

[...]

d) "servizi di telecomunicazioni", i servizi la cui fornitura consiste
totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di
segnali sulla rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di
telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione;

[...]

g) "servizio di telefonia vocale", la fornitura al pubblico del
trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a
destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che
consente ad
ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale
di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;

[...]

i) "servizio di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di
circuito", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati in
partenza e
a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che
consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto
terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;

l) "semplice rivendita di capacita'", la fornitura al pubblico, come
servizio distinto, della trasmissione di dati su linee affittate in cui la
commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o la conversione di
protocollo sono compresi solo nella misura necessaria per la trasmissione
in tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata.

Art. 2.

Accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni

1. L'accesso alla rete pubblica per la fornitura, mediante collegamenti
commutati o diretti della predetta rete, dei servizi di telecomunicazioni
diversi dal servizio di telefonia vocale, come definito dall'Art. 1, comma
1, lettera g), e' consentito, salvo quanto disposto nei commi 2 e 3, ai sensi
del presente decreto legislativo.

2. Il presente decreto legislativo non si applica al servizio telex, alla
radiotelefonia mobile, al radioavviso ed alle comunicazioni via satellite.

3. L'accesso di cui al comma 1 puo' essere limitato, nell'ambito dei poteri
di autorizzazione di cui all'art. 3, per il rispetto delle esigenze
fondamentali rappresentate:

a) dalla sicurezza di funzionamento della rete pubblica;

b) dal mantenimento dell'integrita' della rete stessa;

c) dalla interoperabilita' dei servi di telecomunicazioni e dalla
protezione di dati qualora ricorrano comprovati motivi di interesse
pubblico generale non di natura economica.

[...]

Art. 3.

Offerta di servizi di telecomunicazioni

1. Quando sono utilizzati collegamenti commutati della rete pubblica, i
servizi di cui all'art. 2, comma 1, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3
del presente articolo, possono essere offerti al pubblico decorsi sessanta
giorni dalla presentazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di
una dichiarazione con la relazione descrittiva dei servizi e dei collegamenti.

[...]

3. L'offerta al pubblico di servizi di trasmissione dati a commutazione di
pacchetto o di circuito, come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera i),
nonche' l'offerta al pubblico della semplice rivendita di capacita', come
definita dall'art. 1, comma 1, lettera l), devono essere previamente
autorizzate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 comporta l'esplicito impegno del
titolare
e dei suoi collaboratori a qualsiasi titolo a rispettare gli obblighi
concernenti:

a) le esigenze fondamentali di cui all'art. 2, comma 3;

b) la natura e le caratteristiche dei servizi di trasmissione dati a
commutazione;

c) le condizioni di permanenza, di disponibilita' e di qualita' dei
servizi sotto l'aspetto commerciale;

d) le prescrizioni tecniche riguardanti:

1) l'accesso ai servizi di trasmissione dati a commutazione da
parte di terzi;

2) l'interconnessione tra servizi di telecomunicazioni;

3) la compatibilita' di funzionamento tra servizi di
telecomunicazioni;

e) le condizioni per la salvaguardia dei compiti di interesse
economico
generale affidati al gestore della rete pubblica per quanto concerne la
trasmissione dati a commutazione, con particolare riguardo alla graduale
estensione della copertura geografica sul territorio nazionale ed al
rispetto delle norme sulla concorrenza;

f) la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della
difesa nazionale;

g) il divieto di effettuare la semplice rivendidta di capacita' di
circuiti affittati per l'espletamento del servizio di telefonia vocale,
come definito dall'art. 1, comma 1, lettera g), e dei servizi di cui
all'art. 2, comma 2.

[...]

8. Le prescrizioni tecniche relative agli obblighi di cui al comma 4 sono
adottate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni da
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.

Art. 4.

Interfacce tecniche ed omologazione

1. Le caratteristiche delle interfacce tecniche necessarie per
l'utilizzazione delle reti pubbliche di telecomunicazioni sono disciplinate
dal regolamento di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, adottato
con decreto del Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni 23 maggio
1992, n. 314.

2. Le apparecchiature terminali necessarie per l'esercizio dei servizi di
telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, devono essere omologate; si
applicano le disposizioni di cui alla citata legge n. 109 del 1991 ed al
relativo regolamento di attuazione, adottato con il citato decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni n. 314 del 1992.

Art. 5

Interconnessione con la rete pubblica

1. E' consentito interconnettere collegamenti diretti per servizi di
trattamento delle informazioni e per servizi di trasmissione dati a
commutazione di pacchetto o di circuito tra di loro e con la rete pubblica
di telecomunicazioni, alle condizioni tecniche e commerciali stabilite
dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 6

Trattamento dei segnali

1. Nella prestazione dei servizi di telecomunicazioni non sono ammesse
restrizioni relative al trattamento dei segnali prima della loro
trasmissione sulla rete pubblica o dopo la loro ricezione, diverse da
quelle occorrenti per la salvaguardia delle esigenze connesse all'ordine
pubblico, alla sicurezza pubblica ed alla difesa nazionale.

Art. 7

Sanzioni

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, ed
all'art. 12, comma 1, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
dispone la sospensione dei collegamenti sino alla regolarizzazione delle

relative procedure.

2. In caso di espletamento dei servizi di cui all'art. 3, commi 2 e 3, in
difformita' da quanto previsto negli atti di autorizzazione, il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni dispone la sospensione dei
collegamenti utilizzati per un periodo da dieci giorni a tre mesi; in caso
di recidiva, dispone la revoca dell'autorizzazione.

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3,
e di omessa richiesta di autorizzazione, di cui all'art. 12, comma 1, oltre
a quanto previsto nel comma 2, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni.

[...]

Art. 10

Contributi

1. I titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, sono
tenuti a versare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al
momento del rilascio e del rinnovo, un contributo a rimborso degli oneri
sostenuti.

2. I titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 3, comma 3, sono
altresi' tenuti a versare al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni un contributo annuo per le spese dallo stesso sostenute
per verifiche e controlli tecnici ed amministrativi.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2, dovuti anche dal gestore della rete
pubblica, nonche' le relative modalita' di versamento sono fissati con
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con
il ministro del tesoro. I contributi sono aggiornati ogni due anni secondo
il tasso programmato di inflazione.

4. I contributi non versati sono riscossi, con gli interessi legali
maggiorati del tre per cento, mediante ruoli formati dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni, ad opera dei concessionari della
riscossione dei tributi. Per la formazione dei ruoli e per la riscossione
delle quote in essi inscritte si applicano le disposizioni contenute
nell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43.

Art. 11

Svolgimento dei servizi

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreto del Presidente della Repubblica sono stabilite le caratteristiche e
le modalita' di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui
all'art. 2, comma 1, anche per i servizi destinati a gruppi chiusi di
utenti.

2. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative al trattamento dei
dati personali.

Art. 12

Disposizione transitoria

1. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, offra al pubblico i servizi di telecomunicazioni di cui
all'art. 2, comma 1, deve, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
del decreto di cui all'art. 11, comma 1, presentare la dichiarazione o
richiedere l'autorizzazione in conformita' a quanto previsto dall'art. 3,
commi 1, 2 e 3.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 17 marzo 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro

MASERA, Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato

del coordinamento delle politiche dell'Unione europea

GAMBINO, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

AGNELLI, Ministro degli affari esteri

MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia

CLO', Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del

commercio con l'estero.