Ordinanza n. 6591 dell'8 maggio 2002.Sezione Terza Civile - Presidente V. Giustiniani - Relatore A. Segreto. COMPETENZA TERRITORIALE - LUOGO DOVE SI E' PRODOTTO IL DANNO CAUSATO DA MESSAGGIO DIFFAMATORIO DIFFUSO VIA INTERNET 1. Con citazione notificata il 10.11.1999, la (omissis), conveniva davanti al tribunale di Lecce R.S. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni materiali e morali derivanti da un'assunta illecita pubblicazione sulla rete Internet di un messaggio relativo alla banca e definito dalla stessa diffamatorio. Resisteva il R. eccependo l'incompetenza del tribunale adito in favore di quello di Roma. Il tribunale di Lecce, con sentenza depositata il 24.2.2001 dichiarava la propria incompetenza in favore del tribunale di Roma. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso la (omissis). Ritiene questa Corte che vada dichiarata la competenza del Tribunale di Lecce. 2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 c.p.c., sotto il profilo della completezza dell'eccezione di incompetenza, non avendo la sentenza impugnata rilevato che il convenuto non aveva fatto alcun riferimento al criterio del luogo dove si e' prodotto il danno, bensi' solo al luogo dove sarebbe stato commesso il fatto. Ritiene questa Corte che la censura sia infondata. Correttamente il giudice di merito ha rilevato che il R. non era incorso in alcuna decadenza, in quanto ha articolato l'eccezione di incompetenza, sia con riguardo al foro generale delle persone fisiche, sia con riguardo ai fori facoltativi di cui all'art. 20 c.p.c.. In particolare, avendo sostenuto il convenuto, che non sussisteva la competenza del tribunale di Lecce, poiche' il fatto non era stato ivi commesso, ha chiaramente contestato la competenza di quel giudice, quale quella del forum commissi delicti, divenendo poi una questione che attiene alla fondatezza giuridica dell'eccezione stabilire se per l'individuazione di detto foro debba tenersi conto solo della condotta o dell'evento illeciti, ovvero del danno conseguente agli stessi. 3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 c.p.c., sotto il profilo dell'individuazione del forum commissi delicti e comunque l'erroneita' e la contraddittorieta' della motivazione. Ritiene la ricorrente che, dovendosi la competenza del foro alternativo nelle obbligazioni da responsabilita' aquiliana individuare con riferimento al luogo in cui si era verificato il danno, tenuto conto che nella specie si trattava di danni causati da espressioni diffamatorie trasmesse via Internet con un cosiddetto newsgroup, questo danno si era verificato dovunque e segnatamente nel luogo di domicilio della parte offesa. 4.1. Ritiene questa Corte che solo in parte possa condividersi detto assunto. La giurisprudenza prevalente ha affermato che l'obbligazione per responsabilita' extracontrattuale sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica; e nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l'evento dannoso che ne deriva e pertanto, qualora i due luoghi non coincidano, il forum delicti ex art. 20 c.p.c., deve essere identificato con riguardo al luogo in cui e' avvenuto l'evento (cfr. Cass. n. 6381 del 1991; Cass. n. 2648-69; n. 570-76; n. 9635-87; 5625-89). 4.2. Il problema si pone in relazione ai fatti illeciti con eventi dannosi territorialmente diffusi, sia pure tutti relativi allo stesso soggetto, e, con riferimento al caso in esame, allorche' si tratti di danno alla reputazione causato con mezzi di comunicazione di massa. La consolidata ed univoca giurisprudenza di questa Corte regolatrice la quale sostiene che, in tema di risarcimento di danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione conseguente alla pubblicazione di un articolo su stampa periodica, territorialmente competente a decidere la causa a norma dell'art. 20 c.p.c. e', alternativamente, il giudice del luogo ove il quotidiano e' stampato e dove la notizia diviene per la prima volta pubblica e percio' idonea a pregiudicare l'altrui diritto (forum commissi delitti), ovvero il giudice del luogo ove il danneggiante ha la residenza o il domicilio (forum destinatae solutionis), essendo l'obbligazione da fatto illecito un debito di valore il cui adempimento va effettuato al domicilio che il debitore aveva al tempo della scadenza (Cass. 11 aprile 2000, n. 4599; Cass. 1 giugno 1999, n. 5299; Cass. n. 13042 del 1999; 16 maggio 1995, n, 5374; 29 marzo 1995, n. 3733; 22 maggio 1992, n. 6148; 23 ottobre 1991, n. 11269). La corte ha ritenuto che per risolvere la questione bisogna tener presenti i principali riferimenti normativi, costituiti dall'art.25 Cost.(inviolabilita' del giudice naturale), dall'art. 2043 C.C. (clausola generale di responsabilita' aquiliana) e dall'art. 20 c.p.c. (foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione). Pertanto, in presenza di condotte illecite consumate mediante l'uso di mezzi di comunicazione di massa (quali sono i periodici, destinati per la loro natura alla diffusione sul l'intero territorio nazionale), l'individuazione del giudice competente a decidere sul preteso risarcimento del danno (e, quindi, il giudice del luogo in cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio) non puo' prescindere dall'esigenza di stabilire un principio , unico e predeterminato, atto ad evitare che la parte offesa scelga di proprio arbitrio il giudice innanzi al quale chiamare il presunto autore del fatto lesivo. 4.3. Sulla scorta di tali premesse, l'orientamento giurisprudenziale sopra menzionato rileva che l'evento dannoso, allorquando consista nella lesione di diritti della personalita', non puo' ritenersi localizzato esclusivamente nel luogo dove il titolare del diritto leso ha il suo domicilio - inteso come luogo nel quale egli intrattiene le principali relazioni sociali e professionali - ma deve considerarsi verificato in tutti i luoghi in cui la pubblicazione viene diffusa. La diffusione dell'evento su tutto il territorio impone, allora, di ancorare la scelta della competenza ad un luogo certo e ben individuato, la cui identificazione prescinda dall'accertamento di elementi variabili, quali sono il domicilio del danneggiato, che potrebbe in ipotesi mutare nell'intervallo intercorrente tra il verificarsi del fatto illecito e la proposizione dell'azione. Questo luogo certo altro non puo' essere se non quello in cui il periodico e' pubblicato, atteso che quello e' il luogo nel quale la notizia stampata diviene per la prima volta pubblica e percio' idonea a pregiudicare l'altrui diritto. , 5.1. Indipendentemente dalla condivisibilita' di tali principi in tema di diffamazione commessa a mezzo della stampa, allorche' l'offesa alla reputazione e' realizzata attraverso un sito o un newsgoup Internet, ritiene questa Corte che non possano essere applicati gli stessi principi. Qualora l'agente immetta il messaggio in rete, utilizzando uno spazio web, e quindi creando un sito, ovvero utilizzando un cd. newsgroup, (che e', in buona sostanza, un forum a cui possono accedere tutti gli iscritti) come nella fattispecie, la comunicazione deve ritenersi effettuata verso tutti i possibili visitatori del sito o i partecipanti del newsgroup. Sennonche' la immissione in rete non costituisce ancora evento di offesa alla reputazione, che si avra' solo allorche' i visitatori entreranno nel sito ovvero i partecipanti del newsgroup leggeranno la comunicazione. 5.2. Ne' si puo' ritenere che la sola idoneita' della notizia a ledere l'altrui diritto, integri l'evento offensivo di per se': detta idoneita' dell'atto attiene ancora alla condotta e non all'evento. Cio' e' stato chiaramente rilevato da questa Corte in sede penale (Cass. pen., Sez. 5°, 27.12.2000, n. 4741), che ha osservato che "nel caso in cui l'offesa venga arrecata tramite Internet, l'evento appare temporalmente oltre che concettualmente ben differenziato dalla condotta. Ed invero, in primo luogo, si avra' l'inserimento in "rete" da parte dell'agente, degli scritti offensivi e/o immagini denigratorie, e solo in un secondo momento (a distanza di secondi, minuti, ore o giorni) i terzi, connettendosi con il "sito" e percependo il messaggio, consentiranno la verificazione dell'evento. Tanto cio' e' vero che, nel caso in esame sono bene immaginabili sia il tentativo (l'evento non si verifica perche' in ipotesi, per qualsiasi ragione, nessuno "visita" quel "sito"), sia il reato impossibile (l'azione e' inidonea , perche' ad esempio, l'agente fa uso di uno strumento difettoso, che solo apparentemente gli consente l'accesso ad uno spazio web, mentre in realta' il suo messaggio non e' mai stato immesso in rete)". 5.3. Da cio' consegue che il luogo in cui si e' verificato l'evento offensivo andrebbe individuato come quello in cui il primo visitatore abbia letto la notizia offensiva. Sennonche' cio' gia' in astratto diventa di difficilissima, se non di impossibile, individuazione, contrariamente a quanto avviene in tema di offesa arrecata attraverso la stampa. In quest'ultimo caso, infatti la piu' risalente giurisprudenza penale, che si pone all'origine dell'orientamento secondo cui il luogo della stampa e' luogo in cui e' verificato l'evento, si fonda sul rilievo che il semplice deposito presso gli organi competenti degli esemplari previsti dalla l. 2.2.1939,n. 374 rappresenta una forma di pubblicazione dello stampato sufficiente a determinare la responsabilita' dell'autore dello scritto a titolo di diffamazione a mezzo stampa, per le offese in esso contenute, in quanto tale deposito realizza una forma di diffusione degli addebiti ed inoltre in quel luogo vi e' anche la diffusione delle notizie presso gli addetti alla stampa (Cass. pen. 1.3.1972, I.; Cass. pen. 21.5.1974, F). 6.1. Sennonche' tali ultime argomentazioni, valide in tema di responsabilita' penale, che - nei reati cd. di evento - sorge con l'evento di lesione del bene giuridicamente protetto, non possono essere trasferite in sede di risarcimento dei danni da responsabilita' aquiliana, per espressioni offensive contenute in un sito Internet. Anzitutto, in questo caso il provider mette a disposizione dell'utilizzatore, uno spazio web, allocato presso un suo server, ma l'inserimento dei dati in questo spazio, non dipende da alcuna ulteriore attivita' del provider ne' di altro soggetto, che si trovi presso il provider o presso il server, ma esclusivamente dall'attivita' dell'utilizzatore stesso. Ne consegue che il luogo in cui si verifica l'evento di offesa alla reputazione e', in astratto, quello in cui e' avvenuta la prima "visita" del sito o lettura della comunicazione inoltrata nelle pagine web riservate al "newsgroup" ( e cio' e' gia' di difficile, se non di impossibile individuazione per il danneggiato). 6.2. Inoltre, e soprattutto, vertendosi in tema di responsabilita' civile e non penale, la prima sorge allorche' e' integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c., ed e' proprio detta norma che pone l'evento di danno, quale elemento essenziale per il sorgere dell'obbligazione risarcitoria. A tal fine va osservato che secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, anche costituzionale (Corte Cost. n. 184 del 1986; Corte Cost. n. 372 del 1994) il danno risarcibile, di cui all'art. 2043 c.c., essendo un danno conseguenza, come anche il danno morale di cui all'art. 2059 c.c., non si identifica ontologicamente con l'evento illecito, ma e' di esso conseguenza. Pertanto esso puo' verificarsi anche successivamente, e come tale, non necessariamente nel luogo dell'evento illecito, generatore del danno civile. Allorche' si adopera la locuzione forum commissi delicti, ci si lascia influenzare da una visione penalistica della competenza, per la quale essa coincide con il luogo in cui il delitto si e' consumato e cioe', nei reati di evento, con il luogo in cui tale evento si e' realizzato e, quindi il reato si e' consumato, poiche' in tal luogo si e' verificata la lesione dell'interesse tutelato. In tema di responsabilita' aquiliana, invece, il cosiddetto "evento dannoso", se lo si intende quale evento, conseguente alla condotta e quindi generatore del danno, rientra ancora nel fatto illecito (vedasi punto 4.1.) e quindi, come tale, da solo (in assenza del successivo danno) non e' idoneo a generare responsabilita' aquiliana. Il fatto illecito, in assenza di danno, non da' luogo ad alcuna responsabilita' aquiliana. Se lo si intende quale "evento di danno", esso si e' risarcibile ed e' quindi perfezionata l'obbligazione risarcitoria, ma e' solo una conseguenza dell'evento illecito (inteso quale ultima parte del piu' complesso fatto illecito). Sennonche', in questo caso, "evento di danno" altro non significa che danno patrimoniale effettivamente verificatosi per il fatto illecito consumato, e non solo potenzialita' di danno. Il discorso e' analogo per il danno morale di cui all'art. 2059 c.c. 6.3. Solo nelle ipotesi in cui il danno attenga anche ad un diritto inviolabile della persona umana, costituzionalmente garantito (art. 2 Cost.), come il danno biologico o anche lo stesso danno alla reputazione della persona umana in quanto tale (e non alla reputazione professionale, che costituisce un danno patrimoniale), oltre al danno morale ed al danno patrimoniale (tipici danni conseguenza), si puo' avere un cd. danno-evento (cfr. Cass. 10.5.2001, n. 6507). Da cio' consegue che, in una rigorosa applicazione sia dell'art. 2043 c.c. (allorche' attiene a danni patrimoniali) che dell'art. 2059 c.c., poiche' non ci puo' essere obbligazione se non vi e' danno risarcibile e poiche' il danno risarcibile non si identifica con l'evento illecito generatore del danno (che e' solo una componente - insieme alla condotta ed al nesso di causalita' - del fatto illecito), il luogo in cui e' sorta l'obbligazione e' il luogo in cui si e' verificato detto danno, patrimoniale o morale, conseguente al fatto illecito. Solo nel caso di danno-evento, subito da una persona umana, (nella fattispecie: offesa alla reputazione personale, e non a quella professionale - cfr. Cass. n. 6507/2001) il luogo dell'evento illecito coincide con quello del predetto danno, mentre per il danno patrimoniale e per quello morale, detta coincidenza non e' egualmente automatica. 6.4. Ne' questa interpretazione puo' essere sospettata di incostituzionalita' in relazione all'art. 25 Cost., in tema di giudice naturale, poiche' essa non e' altro che l'individuazione del giudice territorialmente competente (come foro facoltativo), ai sensi dell'art. 20 c.p.c.. Come ha statuito la Corte costituzionale (ord. 20 maggio 1998, n. 176), il principio della precostituzione per legge del giudice naturale e' leso soltanto quando il giudice e' designato in modo arbitrario e "a posteriori", oppure direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere in violazione della riserva assoluta di legge stabilita dall'art. 25 comma 1 Cost., ma non anche qualora l'identificazione del giudice competente sia operata dalla legge sulla scorta di criteri dettati preventivamente, oppure con riferimento ad elementi oggettivi capaci di costituire un "discrimen" della competenza o della giurisdizione dei diversi organi giudicanti. Nel precetto dell'art. 25 Cost. non vi e' anche quello dell'unicita' del giudice competente a decidere, ma solo della precostituzione di esso in base ad elementi oggettivi, altrimenti la previsione di fori facoltativi, di cui all'art. 20 C.P.C., gia' in astratto, sarebbe incostituzionale, poiche' essa prevede almeno altri due giudici competenti territorialmente ( quello del forum destinatae solutionis e quello del forum commissi delicti), oltre quello del foro generale di' cui agli artt. 18 e 19 C.P.C., rimettendo la scelta del giudice da adire all'attore. Da cio' consegue che, qualora dall'applicazione dei principi in tema di individuazione del forum commissi delicti, per le peculiarita' della fattispecie, siano piu' i giudici territorialmente competenti, cio' non determina l'incostituzionalita' dell'art. 20 c.p.c., in parte qua, (o meglio della norma come interpretata, sotto il profilo del diritto vivente, che dia luogo a questa conseguenza), anche se non puo' disconoscersi l'opportunita' di saggiare la validita' di altre possibili interpretazioni che detto inconveniente evitino. 6.5. Nella fattispecie, poiche' il danno e' stato lamentato da una persona giuridica, e quindi non poteva che trattarsi -in ipotesi- di danno patrimoniale e danno morale ( ed in questi termini e' stata proposta la domanda), essendo questi danni-conseguenze, l'obbligazione e' sorta esclusivamente allorche' i predetti danni si sono verificati, sia pure quale conseguenza dell'evento diffamatorio, e quindi l'obbligazione e' sorta nel luogo in cui, si e' verificato l'impoverimento (Cass. 5 giugno 1991, n. 6381) o si e' verificato il danno morale. Cio' comporta, che salva diversa situazione fattuale prospettata dal danneggiato con la sua domanda (ipotesi non ricorrente nella fattispecie) , detti danni, se sussistenti, si sono verosimilmente prodotti nel luogo del domicilio del soggetto offeso. Infatti il danno risarcibile diventa concreto con riferimento agli effetti del discredito che derivano all'offeso danneggiato nel suo ambiente prima e piu' che altrove. 7.1. Le diverse possibili interpretazioni "del luogo in cui e' sorta l'obbligazione" risarcitoria per fatto illecito consumato tramite offesa alla reputazione in un sito o newsgroup Internet non sono sostenibili, a parere di questa Corte. Anzitutto non e' sostenibile quella prospettata dal giudice di merito, secondo cui, poiche' non puo' accertarsi dove il primo visitatore abbia visitato il sito, il foro in questione, per illeciti via Internet, non sarebbe applicabile. Questa soluzione infatti costituisce in pratica un'interpretazione abrogante della norma, in ipotesi di danni da offese alla reputazione tramite Internet. 7.2. Ne' e' sostenibile che la pubblicazione della notizia vada correlata all'allocazione della stessa, che viene effettuata sul server del provider. Infatti, a parte il rilievo che il provider, anche se con sede in Italia, puo' avere servers in ogni posto del mondo e che non e' dato sapere, quanto meno dal danneggiato, su quale server sia stata allocata la notizia, proprio per quanto sopra detto, l'immissione della notizia sul server e' attivita' che compie il danneggiante offensore, e finche', non viene visitata da terzi, nessuno la conosce. Pertanto secondo questa ipotesi di interpretazione si finirebbe per aver un'obbligazione di risarcimento, per una notizia diffamatoria che, fino alla prima visita del sito, conosce solo l'agente. Infine, come gia' detto, non puo' sostenersi l'equazione tra idoneita' della notizia a ledere l'altrui diritto alla reputazione e la lesione effettiva della stessa ed, inoltre, dei conseguenti danni patrimoniale e morale. 7.3. Neppure puo' ritenersi, come sostenuto da qualche giudice di merito e da una parte della dottrina, che, tenuto conto del sistema di diffusione della notizia via Internet, la lesione del diritto deve ritenersi verificata in tutti i luoghi in cui la diffusione della notizia avviene, per cui, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., deve considerarsi competente ciascun giudice del luogo in cui si e' verificata la divulgazione medesima, idonea a pregiudicare l'altrui diritto. Infatti questa tesi, a parte il vizio di origine di identificare il danno risarcibile ex artt. 2043 e 2059 c.c. con l'evento lesivo della reputazione (il che, se e' esatto per il danno-evento alla persona fisica, nei limiti sopra trattati, non lo e' per il danno patrimoniale e per il danno morale, tipici danni-conseguenze), incorre nel grave inconveniente di rendere estremamente "ambulante" la competenza territoriale, attribuendo all'attore una discrezionalita' tale da sfociare in una liberta' assoluta, oppure - a contrariis - di rendere praticamente impossibile a quest'ultimo di provare che effettivamente il luogo indicato sia quello dove vi sia stata la prima "visita" del sito da parte di uno degli indeterminati potenziali "visitatori". L'esigenza di evitare cio' e quella, gia' avvertita da questa Corte in tema di danni alla reputazione commessi attraverso la stampa, di fissare un criterio certo al fine di individuare un giudice unico in tema di risarcimento del danno, basato sul luogo in cui e' sorta l'obbligazione (ai sensi dell'art. 20 c.p.c., rimanendo fermi - ovviamente - l'altro foro facoltativo di cui allo stesso articolo ed i fori generali di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c.), rimangono soddisfatte dall'individuazione di tale competenza con quella del luogo in cui ha il domicilio il soggetto che ha subito i predetti danni patrimoniali e morali, proprio perche', essendo il domicilio "la sede principale degli affari e degli interessi" (art. 43, c.1, c.c.) e' quello il luogo "principale" in cui si sono verificati gli effetti negativi dell'offesa alla reputazione. A tal fine va osservato che e' irrilevante l'obiezione che detto domicilio puo' mutare tra il momento in cui si e' verificato l'evento (rectius: il danno) ed il momento in cui e' proposta la domanda. Infatti cio' che conta e' esclusivamente il domicilio del soggetto offeso al momento in cui e' sorta l'obbligazione, poiche' e' in quel momento che si e' prodotto il danno. Se contemporaneamente e' richiesto il risarcimento del danno morale e patrimoniale, oltre che del danno-evento dell'offesa alla reputazione personale effettuata tramite un sito o un newsgroup di Internet, la competenza territoriale rimane quella in cui si sono verificati i primi due e cioe' il domicilio dell'offeso-danneggiato, per i principi dell'unitarieta' del diritto al risarcimento del danno e del suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilita' del giudizio di liquidazione (Cass. n. 10702/1998 ). 8.1. L'interpretazione suddetta risponde a criteri che si pongono in armonia con quelli che, sebbene adottati dal legislatore per altre fattispecie e tali da escludere l'ipotizzabilita' di un'interpretazione analogica, tuttavia presentano indubbi punti di contatto con quella in esame. Con riferimento al criterio del "luogo in cui l'evento dannoso e' avvenuto", utilizzato dall'art. 5 n. 3 della convenzione di Lugano 16 settembre 1988 sulla giurisdizione, ratificata dalla l.10 febbraio 1992 n.198 - analogo all'art. 5 n. 3 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - la giurisdizione in ordine ad una domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad una diffamazione internazionale a mezzo stampa appartiene, oltre che al giudice dello Stato del convenuto responsabile dell'illecito, anche al giudice del domicilio del danneggiato o del luogo ove questi sostenga di aver subito un pregiudizio alla sua reputazione, quando la pubblicazione sia distribuita in questo Stato (Cass. S.U. 27 ottobre 2000, n. 1141; Corte giustizia comunita' Europee, 7 marzo 1995, n. 68; Parti in causa S. e altro c. Soc.(omissis). A tal fine va rilevato, anzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, la nozione di "materia di delitti o quasi-delitti" di cui all'art. 5, n. 3, della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 va considerata come nozione autonoma comprendente ogni azione che verte sulla responsabilita' del convenuto e che non si ricollega alla "materia contrattuale" ai sensi dell'art. 5, n. 1, della convenzione (Corte giustizia comunita' Europee, 27 settembre 1988, Parti in causa K. c. (omissis). 8.2. Inoltre le S.U. di questa corte hanno ritenuto che nell'ipotesi di delitti e quasi delitti, per "luogo in cui l'evento dannoso e' avvenuto" ai sensi dell'art. 5 n. 3, della convenzione di Bruxelles, deve intendersi anche quello in cui si determina l'evento danno e quindi l'impoverimento patrimoniale del soggetto che si pretende leso (Cass. civ., sez. un., 9 giugno 1995, n. 6499). 9.1. Un ulteriore argomento di sostegno dell'interpretazione prospettata si puo' trarre dai commi quarto e quinto dell'art.30 della legge n. 223 del 1990 (disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), che ha individuato, con esclusivo riferimento ai reati di diffamazione commessi attraverso l'impiego del mezzo radiotelevisivo, il giudice territorialmente competente in quello del luogo di residenza della persona offesa, allorquando venga a quest'ultima attribuito un fatto determinato. Il Giudice delle Leggi, nel pronunciarsi per la legittimita' costituzionale di tale differente regolamentazione (Corte cost. n. 42 del 23 gennaio 1996), ha trovato la sua giustificazione nella particolare natura, forza e diffusivita' del mezzo impiegato e nell'esigenza d'attenuare l'evidente squilibrio delle posizioni che, nell'azione diffamatoria consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, e' dato constatare tra chi commette il reato e chi si trova, invece, a subirne le conseguenze lesive; sicche', l'individuazione del giudice competente con riferimento al luogo di residenza della persona offesa (anziche' al luogo di consumazione del reato, come prescritto dal primo comma dell'art. 8 c.p.p.) appare giustificata in quanto strumento destinato a rendere piu' agevole la possibilita' di reazione del soggetto leso che, presso il giudice del luogo della propria residenza, sara' in grado di attivarsi a difesa della propria reputazione, con minore dispendio di tempo e di risorse economiche. Peraltro, il giudice del luogo di residenza della persona offesa puo' ritenersi l'organo piu' idoneo al giudizio, in relazione alla sua presumibile vicinanza con il luogo di svolgimento di quei fatti determinati, la cui attribuzione integra il reato di diffamazione aggravata. Infine, nell'ipotesi di accertata sussistenza dell'azione diffamatoria, la sentenza di condanna, ove adottata nel luogo di residenza del soggetto leso, sara' in grado di avere una maggiore efficacia riparatoria, collegata alla piu' ampia conoscenza che la stessa sentenza potra' ottenere nell'ambiente sociale normalmente frequentato da tale soggetto. 9.2. Ne' si puo' ritenere che proprio questo speciale intervento del legislatore dimostri come, senza una specifica disposizione in materia civile, sia impossibile giungere all'interpretazione, qui sostenuta dell'art. 20 c.p.c. (cfr. Cass. n. 13042 del 1999). Infatti l'intervento del legislatore era necessario nell'ambito processualpenalistico, in quanto, stanti i principi che presiedono alla competenza penale, essa va determinata con riferimento al luogo in cui il delitto si e' consumato e quindi, nei reati di evento, al luogo in cui l'evento si e' verificato (art. 8 c.p.p.). In materia civile, invece, il luogo rilevante, ai fini del sorgere dell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, e quindi del foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c., non e' il luogo dell'evento illecito ma il luogo del danno conseguente ( o se si vuole del successivo evento di danno), per cui proprio dal coordinamento dell'art. 20 c.p.c. e degli artt. 2043 e 2059 c.c., si giunge alla suddetta interpretazione, senza la necessita' di un ulteriore intervento legislativo. 9. Pertanto, poiche' il luogo del domicilio dell'attrice, che assume di aver subito danni patrimoniali e danni morali dalle espressioni, assunte come offensive ed attribuite al convenuto nell'ambito di newsgroup posto in Internet, e' Lecce, competente territorialmente a decidere la causa e' il tribunale di Lecce. Esistono giusti motivi, attesa la novita' della questione, per compensare per intero tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione. PER QUESTI MOTIVI Dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Lecce. Compensa per intero tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.