Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai contratti tra un operatore commerciale ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati: a) durante la visita dell'operatore commerciale al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura; b) durante una escursione organizzata dall'operatore commerciale al di fuori dei propri locali commerciali; c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata; d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza dell'operatore commerciale. 2. Il presente decreto si applica anche nel caso di proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenuta l'accettazione dell'operatore commerciale. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) Consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti o alle proposte contrattuali disciplinate dal presente decreto agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla propria attivita' professionale; b) Operatore commerciale: la persona fisica o giuridica che, in relazione ai contratti o alle proposte contrattuali disciplinate dal presente decreto, agisce nell'ambito della propria attivita' commerciale o professionale, nonche' la persona che agisce in nome o per conto di un operatore commerciale. 3. Esclusioni 1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto: a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili, nonche' i contratti relativi alla riparazione di beni immobili; b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari; c) i contratti di assicurazione; d) i contratti relativi ai valori mobiliari. 2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto anche i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del consumatore non supera l'importo di lire cinquantamila, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che risultino specificamente individuate nella nota d'ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo con indicazione della relativa causale. Si applicano comunque le disposizioni del presente decreto nel caso di piu' contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l'entita' del corrispettivo globale, indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di lire cinquantamila. 4. Diritto di recesso 1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni del presente decreto e' attribuito al consumatore un diritto di recesso nei termini ed alle condizioni indicati negli articoli seguenti. 5. Informazione sul diritto di recesso 1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni del presente decreto l'operatore commerciale deve informare il consumatore del diritto di cui all'art. 4. L'informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere: a) l'inclicazione dei termini, delle modalita' e delle eventuali condizioni per l'esercizio del diritto di recesso; b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di societa' o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonche' l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente gia' consegnato, se diverso. Qualora il contratto preveda che l'esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalita', l'informazione deve comunque contenere gli elementi indicati nella lettera b). 2. Per i contratti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 qualora sia sottoposta al consumatore per la sottoscrizione di una quota d'ordine, comunque denominata, l'informazione, di cui al comma 1 deve essere riportata nella suddetta nota d'ordine separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento. Una copia della nota d'ordine, recante l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione deve essere consegnata al consumatore. 3. Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazione deve essere comunque fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero all'atto della formulazione della proposta, nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 1, ed il relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato al consumatore, nonche' gli elementi necessari per identificare il contratto. Di tale documento l'operatore commerciale puo' richiederne una copia sottoscritta dal consumatore. 4. Per i contratti di cui all'art. 1, lettera d), l'informazione sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella relativa nota d'ordine, con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti la stipulazione del contratto, contenute nel documento. Nella nota d'ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma 5, puo' essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione del relativo termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori elementi previsti nell'informazione. 5. L'operatore commerciale non potra' accettare a titolo di corrispettivo effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a 15 giorni dalla stipulazione del contratto e non potra' presentarli allo sconto prima di tale termine. 6. Esercizio del diritto di recesso 1. Il consumatore che intenda esercitare il diritto di cui all'art. 4 deve inviare all'operatore commerciale o al soggetto indicato nel precedente art. 5, ove sia diverso, una comunicazione in tal senso nel termine di 7 giorni che decorrono: a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione di cui al precedente art. 5, ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dall'operatore commerciale il prodotto oggetto del contratto; b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia stato effettuato senza la presenza dell'operatore commerciale ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto. Le parti possono convenire nel contratto garanzie piu' ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto nel presente decreto. 2. Qualora l'operatore commerciale abbia omesso di fornire al consumatore l'informazione sul diritto di recesso, ai sensi dell'art. 5, oppure abbia fornito una informazione incompleta o errata che non abbia consentito il corretto esercizio di tale diritto, il termine indicato nel comma 1 e' di sessanta giorni dalla data di stipulazione del contratto, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, ovvero dalla data di ricevimento della merce, nel caso di contratti riguardanti la fornitura di beni. 3. La comunicazione di cui al comma 1, sottoscritta dal medesimo soggetto che ha stipulato il contratto o che ha formulato la proposta contrattuale, deve essere inviata mediante lettera raccomanda con avviso di ricevimento, che si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal presente decreto o dal contratto, ove diversi. La comunicazione puo' essere inviata anche mediante telegramma, telex e fac-simile spediti entro i termini indicati nel comma 1 o nel comma 2, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con le medesime modalita', entro le 48 ore successive. L'avviso di ricevimento non e' comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso. 4. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente il diritto di recesso in luogo di una specifica comunicazione, e' sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta. 7. Condizioni per l'esercizio del diritto di recesso 1. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrita' della merce da restituire ai sensi del successivo art. 8 e' condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 6 e' comunque sufficiente che la merce sia restituita in normale stato di conservazione, in quanto sia stata custodita ed eventualmente adoperata con l'uso della normale diligenza. 2. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non puo' essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state gia' eseguite. 8. Effetti dell'esercizio del diritto di recesso 1. Con la ricezione da parte dell'operatore commerciale della comunicazione di cui al precedente art. 6, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve, nell'ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo . 2. Qualora sia avvenuta la consegna della merce, il consumatore e' tenuto a restituire all'operatore commerciale o al soggetto da questi designato la merce ricevuta entro sette giorni dalla data del suo ricevimento ovvero entro il maggior termine convenuto dalle parti. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere. Le spese di spedizione sono a carico del consumatore. 3. L'operatore commerciale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 6 ovvero dal ricevimento della merce restituita, deve rimborsare al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Dal rimborso sono escluse soltanto le eventuali spese accessorie, cosi' come individuate ai sensi dell'art. 3, comma 2, a condizione che tale esclusione sia stata espressamente prevista nella nota d'ordine o nell'informazione di cui all'art. 5, ovvero nel catalogo o altro documento illustrativo. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione. E' nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate, in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso. 9. Altre forme speciali di vendita 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai contratti riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, negoziati fuori dei locali commerciali sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonche' ai contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e telematici. 2. Per i contratti di cui al comma 1 l'informazione sul diritto di cui all'art. 4 deve essere fornita nel corso della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo l'informazione deve essere fornita all'inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte. L'informazione di cui all'art. 5 deve essere altresi' fornita per iscritto, con le modalita' previste dal comma 3 di tale articolo, non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Il termine per l'invio della comunicazione, indicato nel precedente art. 6, decorre dalla data di ricevimento della merce. 10. Irrinunciabilita' del diritto di recesso 1. Il diritto di cui all'art. 4 e' irrinunciabile. 2. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto. 11. Sanzioni 1. Fatta salva l'azione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, nell'ipotesi in cui l'operatore commerciale non abbia fornito l'informazione di cui al comma 1 dell'art. 5 o abbia fornito una informazione incompleta o errata o comunque non conforme a quanto prescritto dagli articoli 5 e 9 del presente decreto, che ostacoli l'esercizio del diritto di recesso, o abbia presentato all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui al comma 1 dell'art. 5 o non abbia rimborsato al consumatore le somme da questi eventualmente pagate o non abbia restituito gli effetti cambiari secondo le modalita' previste dal comma 3 dell'art. 8 del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni. 2. Nei casi di particolare gravita' o di recidivita' i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. 3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'art. 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono , di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'art. della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia in cui vi e' la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale. 12. Foro competente 1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente decreto la competenza territoriale inderogabile e del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato. 13. Disposizioni transitorie e finali 1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. In via transitoria e' consentito, per il periodo di centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che i cataloghi o altri documenti illustrativi della merce o del servizio oggetto del contratto non contengano l'informazione di cui al comma 1 dell'art. 5 a condizione che tale informazione sia riportata nella nota d'ordine o in altro documento consegnato al consumatore. 3. E' altresi' consentito per il periodo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto che la nota d'ordine eventualmente sottoposta al consumatore per la sottoscrizione ai sensi del comma 2 dell'art. 5 non contenga l'informazione sul diritto di recesso, purche' tale informazione sia comunque fornita al consumatore per iscritto, secondo le modalita' di cui al comma 3 dell'art. 5, con documento a parte, che deve essere sottoscritto dal consumatore ed allegato alla nota d'ordine medesima. (1) (1) Il presente decreto e' stato pubblicato nella G.U. del 3 febbraio 1992, n. 27.