Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50


 Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di
 contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

 1. Campo di applicazione

 1. Il presente decreto si applica ai contratti tra un
 operatore commerciale ed un consumatore, riguardanti
 la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in
 qualunque forma conclusi, stipulati:
 a) durante la visita dell'operatore commerciale al
 domicilio del consumatore o di un altro consumatore
 ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei
 locali nei quali il consumatore si trovi, anche
 temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di
 cura;
 b) durante una escursione organizzata dall'operatore
 commerciale al di fuori dei propri locali commerciali;

 c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la
 sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque
 denominata;
 d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un
 catalogo che il consumatore ha avuto modo di
 consultare senza la presenza dell'operatore
 commerciale.
 2. Il presente decreto si applica anche nel caso di
 proposte contrattuali sia vincolanti che non
 vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni
 analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le
 quali non sia ancora intervenuta l'accettazione
 dell'operatore commerciale.

 2. Definizioni

 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a) Consumatore: la persona fisica che, in relazione ai
 contratti o alle proposte contrattuali disciplinate
 dal presente decreto agisce per scopi che possono
 considerarsi estranei alla propria attivita'
 professionale;
 b) Operatore commerciale: la persona fisica o
 giuridica che, in relazione ai contratti o alle
 proposte contrattuali disciplinate dal presente
 decreto, agisce nell'ambito della propria attivita'
 commerciale o professionale, nonche' la persona che
 agisce in nome o per conto di un operatore
 commerciale.

 3. Esclusioni

 1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto:
 a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione
 di beni immobili ed i contratti relativi ad altri
 diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei
 contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro
 incorporazione in beni immobili, nonche' i contratti
 relativi alla riparazione di beni immobili;
 b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti
 alimentari o bevande o di altri prodotti di uso
 domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e
 regolari;
 c) i contratti di assicurazione;
 d) i contratti relativi ai valori mobiliari.
 2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto
 anche i contratti aventi ad oggetto la fornitura di
 beni o la prestazione di servizi per i quali il
 corrispettivo globale che deve essere pagato da parte
 del consumatore non supera l'importo di lire
 cinquantamila, comprensivo di oneri fiscali ed al
 netto di eventuali spese accessorie che risultino
 specificamente individuate nella nota d'ordine o nel
 catalogo o altro documento illustrativo con
 indicazione della relativa causale. Si applicano
 comunque le disposizioni del presente decreto nel caso
 di piu' contratti stipulati contestualmente tra le
 medesime parti, qualora l'entita' del corrispettivo
 globale, indipendentemente dall'importo dei singoli
 contratti, superi l'importo di lire cinquantamila.

 4. Diritto di recesso

 1. Per i contratti e per le proposte contrattuali
 soggetti alle disposizioni del presente decreto e'
 attribuito al consumatore un diritto di recesso nei
 termini ed alle condizioni indicati negli articoli
 seguenti.

 5. Informazione sul diritto di recesso

 1. Per i contratti e per le proposte contrattuali
 soggetti alle disposizioni del presente decreto
 l'operatore commerciale deve informare il consumatore
 del diritto di cui all'art. 4. L'informazione deve
 essere fornita per iscritto e deve contenere:
 a) l'inclicazione dei termini, delle modalita' e delle
 eventuali condizioni per l'esercizio del diritto di
 recesso;
 b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va
 esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo
 o, se si tratti di societa' o altra persona giuridica,
 la denominazione e la sede della stessa, nonche'
 l'indicazione del soggetto al quale deve essere
 restituito il prodotto eventualmente gia' consegnato,
 se diverso.
 Qualora il contratto preveda che l'esercizio del
 diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o
 modalita', l'informazione deve comunque contenere gli
 elementi indicati nella lettera b).
 2. Per i contratti di cui alle lettere a), b) e c)
 dell'art. 1 qualora sia sottoposta al consumatore per
 la sottoscrizione di una quota d'ordine, comunque
 denominata, l'informazione, di cui al comma 1 deve
 essere riportata nella suddetta nota d'ordine
 separatamente dalle altre clausole contrattuali e con
 caratteri tipografici uguali o superiori a quelli
 degli altri elementi indicati nel documento. Una copia
 della nota d'ordine, recante l'indicazione del luogo e
 della data di sottoscrizione deve essere consegnata al
 consumatore.
 3. Qualora non venga predisposta una nota d'ordine,
 l'informazione deve essere comunque fornita al momento
 della stipulazione del contratto ovvero all'atto della
 formulazione della proposta, nell'ipotesi prevista dal
 comma 2 dell'art. 1, ed il relativo documento deve
 contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre
 agli elementi di cui al comma 1, l'indicazione del
 luogo e della data in cui viene consegnato al
 consumatore, nonche' gli elementi necessari per
 identificare il contratto. Di tale documento
 l'operatore commerciale puo' richiederne una copia
 sottoscritta dal consumatore.
 4. Per i contratti di cui all'art. 1, lettera d),
 l'informazione sul diritto di recesso deve essere
 riportata nel catalogo o altro documento illustrativo
 della merce o del servizio oggetto del contratto, o
 nella relativa nota d'ordine, con caratteri
 tipografici uguali o superiori a quelli delle altre
 informazioni concernenti la stipulazione del
 contratto, contenute nel documento. Nella nota
 d'ordine, comunque, in luogo della indicazione
 completa degli elementi di cui al comma 5, puo' essere
 riportato il solo riferimento al diritto di esercitare
 il recesso, con la specificazione del relativo termine
 e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o
 altro documento illustrativo della merce o del
 servizio per gli ulteriori elementi previsti
 nell'informazione.
 5. L'operatore commerciale non potra' accettare a titolo
 di corrispettivo effetti cambiari che abbiano una
 scadenza inferiore a 15 giorni dalla stipulazione del
 contratto e non potra' presentarli allo sconto prima di
 tale termine.

 6. Esercizio del diritto di recesso

 1. Il consumatore che intenda esercitare il diritto di
 cui all'art. 4 deve inviare all'operatore commerciale
 o al soggetto indicato nel precedente art. 5, ove sia
 diverso, una comunicazione in tal senso nel termine di
 7 giorni che decorrono:
 a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine
 contenente l'informazione di cui al precedente art. 5,
 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota
 d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione
 stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di
 servizi ovvero per i contratti riguardanti la
 fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato
 preventivamente mostrato o illustrato dall'operatore
 commerciale il prodotto oggetto del contratto;
 b) dalla data di ricevimento della merce, se
 successiva, per i contratti riguardanti la fornitura
 di beni, qualora l'acquisto sia stato effettuato senza
 la presenza dell'operatore commerciale ovvero sia
 stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo
 diverso da quello oggetto del contratto.
 Le parti possono convenire nel contratto garanzie piu'
 ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto
 previsto nel presente decreto.
 2. Qualora l'operatore commerciale abbia omesso di
 fornire al consumatore l'informazione sul diritto di
 recesso, ai sensi dell'art. 5, oppure abbia fornito
 una informazione incompleta o errata che non abbia
 consentito il corretto esercizio di tale diritto, il
 termine indicato nel comma 1 e' di sessanta giorni
 dalla data di stipulazione del contratto, per i
 contratti riguardanti la prestazione di servizi,
 ovvero dalla data di ricevimento della merce, nel caso
 di contratti riguardanti la fornitura di beni.
 3. La comunicazione di cui al comma 1, sottoscritta dal
 medesimo soggetto che ha stipulato il contratto o che
 ha formulato la proposta contrattuale, deve essere
 inviata mediante lettera raccomanda con avviso di
 ricevimento, che si intende spedita in tempo utile se
 consegnata all'ufficio postale accettante entro i
 termini previsti dal presente decreto o dal contratto,
 ove diversi. La comunicazione puo' essere inviata anche
 mediante telegramma, telex e fac-simile spediti entro
 i termini indicati nel comma 1 o nel comma 2, a
 condizione che sia confermata con lettera raccomandata
 con avviso di ricevimento, con le medesime modalita',
 entro le 48 ore successive. L'avviso di ricevimento
 non e' comunque, condizione essenziale per provare
 l'esercizio del diritto di recesso.
 4. Qualora espressamente previsto nell'offerta o
 nell'informazione concernente il diritto di recesso in
 luogo di una specifica comunicazione, e' sufficiente la
 restituzione, entro il termine di cui al comma 1,
 della merce ricevuta.

 7. Condizioni per l'esercizio del diritto di recesso

 1. Per i contratti riguardanti la vendita di beni,
 qualora vi sia stata la consegna della merce, la
 sostanziale integrita' della merce da restituire ai
 sensi del successivo art. 8 e' condizione essenziale
 per l'esercizio del diritto di recesso. Nell'ipotesi
 prevista dal comma 2 dell'art. 6 e' comunque
 sufficiente che la merce sia restituita in normale
 stato di conservazione, in quanto sia stata custodita
 ed eventualmente adoperata con l'uso della normale
 diligenza.
 2. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi,
 il diritto di recesso non puo' essere esercitato nei
 confronti delle prestazioni che siano state gia'
 eseguite.

 8. Effetti dell'esercizio del diritto di recesso

 1. Con la ricezione da parte dell'operatore commerciale
 della comunicazione di cui al precedente art. 6, le
 parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni
 derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale,
 fatte salve, nell'ipotesi in cui le obbligazioni
 stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte
 eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui ai commi 2
 e 3 del presente articolo .
 2. Qualora sia avvenuta la consegna della merce, il
 consumatore e' tenuto a restituire all'operatore
 commerciale o al soggetto da questi designato la merce
 ricevuta entro sette giorni dalla data del suo
 ricevimento ovvero entro il maggior termine convenuto
 dalle parti. Ai fini della scadenza del termine la
 merce si intende restituita nel momento in cui viene
 consegnata all'ufficio postale accettante o allo
 spedizioniere. Le spese di spedizione sono a carico
 del consumatore.
 3. L'operatore commerciale entro trenta giorni dal
 ricevimento della comunicazione di cui all'art. 6
 ovvero dal ricevimento della merce restituita, deve
 rimborsare al consumatore le somme da questi
 eventualmente pagate, ivi comprese le somme versate a
 titolo di caparra. Dal rimborso sono escluse soltanto
 le eventuali spese accessorie, cosi' come individuate
 ai sensi dell'art. 3, comma 2, a condizione che tale
 esclusione sia stata espressamente prevista nella nota
 d'ordine o nell'informazione di cui all'art. 5, ovvero
 nel catalogo o altro documento illustrativo. Le somme
 si intendono rimborsate nei termini qualora vengano
 effettivamente restituite spedite o riaccreditate con
 valuta non posteriore alla scadenza del termine
 precedentemente indicato Nell'ipotesi in cui il
 pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti
 cambiari, qualora questi non siano stati ancora
 presentati all'incasso, deve procedersi alla loro
 restituzione. E' nulla qualsiasi clausola che preveda
 limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore
 delle somme versate, in conseguenza dell'esercizio del
 diritto di recesso.

 9. Altre forme speciali di vendita

 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano
 anche ai contratti riguardanti la fornitura di beni o
 la prestazione di servizi, negoziati fuori dei locali
 commerciali sulla base di offerte effettuate al
 pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi
 audiovisivi, e finalizzate ad una diretta stipulazione
 del contratto stesso, nonche' ai contratti conclusi
 mediante l'uso di strumenti informatici e telematici.
 2. Per i contratti di cui al comma 1 l'informazione sul
 diritto di cui all'art. 4 deve essere fornita nel
 corso della presentazione del prodotto o del servizio
 oggetto del contratto, compatibilmente con le
 particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello
 strumento impiegato e dalle relative evoluzioni
 tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di
 una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo
 l'informazione deve essere fornita all'inizio e nel
 corso della trasmissione nella quale sono contenute le
 offerte. L'informazione di cui all'art. 5 deve essere
 altresi' fornita per iscritto, con le modalita' previste
 dal comma 3 di tale articolo, non oltre il momento in
 cui viene effettuata la consegna della merce. Il
 termine per l'invio della comunicazione, indicato nel
 precedente art. 6, decorre dalla data di ricevimento
 della merce.

 10. Irrinunciabilita' del diritto di recesso

 1. Il diritto di cui all'art. 4 e' irrinunciabile.
 2. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le
 disposizioni del presente decreto.

 11. Sanzioni

 1. Fatta salva l'azione della legge penale qualora il
 fatto costituisca reato, nell'ipotesi in cui
 l'operatore commerciale non abbia fornito
 l'informazione di cui al comma 1 dell'art. 5 o abbia
 fornito una informazione incompleta o errata o
 comunque non conforme a quanto prescritto dagli
 articoli 5 e 9 del presente decreto, che ostacoli
 l'esercizio del diritto di recesso, o abbia presentato
 all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima
 che sia trascorso il termine di cui al comma 1
 dell'art. 5 o non abbia rimborsato al consumatore le
 somme da questi eventualmente pagate o non abbia
 restituito gli effetti cambiari secondo le modalita'
 previste dal comma 3 dell'art. 8 del presente decreto,
 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
 una somma da lire un milione a lire dieci milioni.
 2. Nei casi di particolare gravita' o di recidivita' i
 limiti minimo e massimo della sanzione indicata al
 comma 1 sono raddoppiati.
 3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24
 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto
 in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e
 degli agenti di polizia giudiziaria dall'art. 13 della
 predetta legge 24 novembre 1981, n. 689,
 all'accertamento delle violazioni provvedono , di
 ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
 amministrativa. Il rapporto previsto dall'art. della
 legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato
 all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio
 e dell'artigianato della provincia in cui vi e' la
 residenza o la sede legale dell'operatore commerciale.

 12. Foro competente

 1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione
 del presente decreto la competenza territoriale
 inderogabile e del giudice del luogo di residenza o di
 domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio
 dello Stato.

 13. Disposizioni transitorie e finali

 1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo
 la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana.
 2. In via transitoria e' consentito, per il periodo di
 centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore
 del presente decreto, che i cataloghi o altri
 documenti illustrativi della merce o del servizio
 oggetto del contratto non contengano l'informazione di
 cui al comma 1 dell'art. 5 a condizione che tale
 informazione sia riportata nella nota d'ordine o in
 altro documento consegnato al consumatore.
 3. E' altresi' consentito per il periodo di sessanta giorni
 dalla data di entrata in vigore del presente decreto
 che la nota d'ordine eventualmente sottoposta al
 consumatore per la sottoscrizione ai sensi del comma 2
 dell'art. 5 non contenga l'informazione sul diritto di
 recesso, purche' tale informazione sia comunque fornita
 al consumatore per iscritto, secondo le modalita' di
 cui al comma 3 dell'art. 5, con documento a parte, che
 deve essere sottoscritto dal consumatore ed allegato
 alla nota d'ordine medesima. (1)

(1) Il presente decreto e' stato pubblicato nella G.U. del 3
 febbraio 1992, n. 27.