Ministero dell'industria - Circ. 3487 del 1.giugno 2000


 Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
 Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi
 Circolare n. 3487/c del 1 giugno 2000 
 Oggetto: Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
 Disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico. Commercio 
 elettronico.
 La presente circolare intende fornire alcune indicazioni sulla disciplina 
 applicabile alle attivita' di vendita tramite mezzo elettronico, denominata 
 "commercio elettronico", nei limiti e per gli effetti di cui al decreto 
 legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
 In via preliminare, va sottolineato che i termini della nozione di 
 "commercio elettronico" sono assai piu' articolati, come risulta dalla 
 definizione data nella Comunicazione della Commissione UE "Un'iniziativa 
 europea in materia di commercio elettronico", in base alla quale per tale 
 deve intendersi "lo svolgimento di attivita' commerciali e di transazioni 
 per via elettronica e comprende attivita' diverse quali: la 
 commercializzazione di beni e servizi per via elettronica; la 
 distribuzione on-line di contenuti digitali; l'effettuazione per via 
 elettronica di operazioni finanziarie e di borsa; gli appalti pubblici per 
 via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche 
 Amministrazioni".
 Cio' premesso e restringendo il campo della presente circolare alla parte 
 di "commercio elettronico" inteso come attivita' di vendita di beni, si fa 
 presente quanto segue.
 Il predetto decreto n. 114 contiene un esplicito riferimento al commercio 
 elettronico solo nell'art 21.
 Il predetto articolo non detta la disciplina in materia, ma affida al 
 Ministero dell'Industria un ruolo di promozione e diffusione del commercio 
 elettronico nella sua ampia accezione.
 A tal fine la norma prevede, infatti, che l'Amministrazione sviluppi 
 azioni volte a sostenerne una crescita equilibrata, favorisca campagne 
 d'informazione ed apprendimento per gli operatori del settore; incentivi 
 l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualita' atte a garantire 
 l'affidabilita' degli operatori al fine di migliorare la competitivita' 
 complessiva delle imprese, soprattutto piccole e medie.
 Quanto sopra, ferme restando le garanzie della tutela del consumatore e la 
 garanzia della partecipazione italiana al processo di cooperazione e 
 negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio 
 elettronico.
 Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, il Ministero puo' 
 stipulare, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, convenzioni ed 
 accordi di programma con soggetti pubblici e privati e con associazioni 
 rappresentative delle imprese e dei consumatori.
 L'articolo su citato contiene una serie di principi correlati alle 
 esigenze di regolare un equilibrato sviluppo delle vendite effettuate per 
 via telematica, anche alla luce delle recenti posizioni assunte 
 dall'Unione Europea che prevedono di facilitare l'accesso degli operatori 
 (soprattutto se piccole e medie imprese) alle potenzialita' offerte dal 
 commercio elettronico.
 Stante quanto sopra, considerata la diffusione che sta caratterizzando il 
 commercio elettronico e la necessita' di fornire precisazioni al fine di 
 garantire un'uniforme applicazione sul territorio, si forniscono gli 
 elementi interpretativi relativi alle disposizioni del citato decreto n. 
 114, applicabili alla forma di esercizio dell'attivita' commerciale in 
 discorso.
 Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato decreto "l'attivita' commerciale 
 puo' essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: 
 alimentare e non alimentare"
 L'art. 4, comma 1, denomina quale commercio all'ingrosso "l'attivita' 
 svolta da chiunque professionalmente acquista merci per nome e per conto 
 proprio e le rivende ad altri commercianti all'ingrosso e al dettaglio o 
 ad utilizzatori professionali o ad utilizzatori in grande (..) e dispone 
 che detta attivita' "puo' assumere la forma di commercio interno, di 
 importazione e di esportazione" (cfr. lett. a).
 Il medesimo articolo denomina, altresi', quale commercio al dettaglio 
 "l'attivita' svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e 
 per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante 
 altre forme di distribuzione direttamente al consumatore finale" (cfr. 
 lett. b).
 Ai fini dell'attivita' commerciale, pertanto, la disciplina individua due 
 tipologie di attivita', all'ingrosso e al dettaglio, quali definite dal 
 predetto art. 4,comma 1, lettere a) e b).
 L'attivita' di commercio al dettaglio rivolta al consumatore finale puo' 
 essere esercitata su aree private in sede fissa, su area pubblica o 
 mediante le forme speciali di vendita indicate all'art. 4, comma 1, lett. 
 h).
 Per forme speciali di vendita s'intendono, a norma del predetto art. 4, 
 comma 1, le "vendite a favore di dipendenti da parte di enti, imprese, 
 pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a 
 circoli privati, nonche' la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle 
 strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad 
 accedervi" (cfr. punto 1); la "vendita per mezzo di apparecchi automatici" 
 (cfr. punto 2); la "vendita per corrispondenza o tramite televisione o 
 altri sistemi di comunicazione" e le "vendite presso il domicilio di 
 consumatori" (cfr. punto 4).
 Il punto 3 della lettera h), del predetto art. 4, comma 1, indica, 
 pertanto, tra le forme speciali di vendita quella effettuata "tramite (..) 
 altri sistemi di comunicazione".
 Il predetto articolo non detta la disciplina in materia, ma affida al 
 Ministero dell'Industria un ruolo di promozione e diffusione del commercio 
 elettronico nella sua ampia accezione.
 A tal fine la norma prevede, infatti, che l'Amministrazione sviluppi 
 azioni volte a sostenerne una crescita equilibrata, favorisca campagne 
 d'informazione ed apprendimento per gli operatori del settore; incentivi 
 l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualita' atte a garantire 
 l'affidabilita' degli operatori al fine di migliorare la competitivita' 
 complessiva delle imprese, soprattutto piccole e medie.
 Quanto sopra, ferme restando le garanzie della tutela del consumatore e la 
 garanzia della partecipazione italiana al processo di cooperazione e 
 negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio 
 elettronico.
 Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, il Ministero puo' 
 stipulare, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, convenzioni ed 
 accordi di programma con soggetti pubblici e privati e con associazioni 
 rappresentative delle imprese e dei consumatori.
 L'articolo su citato contiene una serie di principi correlati alle 
 esigenze di regolare un equilibrato sviluppo delle vendite effettuate per 
 via telematica, anche alla luce delle recenti posizioni assunte 
 dall'Unione Europea che prevedono di facilitare l'accesso degli operatori 
 (soprattutto se piccole e medie imprese) alle potenzialita' offerte dal 
 commercio elettronico.
 Stante quanto sopra, considerata la diffusione che sta caratterizzando il 
 commercio elettronico e la necessita' di fornire precisazioni al fine di 
 garantire un'uniforme applicazione sul territorio, si forniscono gli 
 elementi interpretativi relativi alle disposizioni del citato decreto n. 
 114, applicabili alla forma di esercizio dell'attivita' commerciale in 
 discorso.
 Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato decreto "l'attivita' commerciale 
 puo' essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: 
 alimentare e non alimentare".
 L'art. 4, comma 1, denomina quale commercio all'ingrosso "l'attivita' 
 svolta da chiunque professionalmente acquista merci per nome e per conto 
 proprio e le rivende ad altri commercianti all'ingrosso e al dettaglio o 
 ad utilizzatori professionali o ad utilizzatori in grande (..) e dispone 
 che detta attivita' "puo' assumere la forma di commercio interno, di 
 importazione e di esportazione" (cfr. lett. a).
 Il medesimo articolo denomina, altresi', quale commercio al dettaglio 
 "l'attivita' svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e 
 per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante 
 altre forme di distribuzione direttamente al consumatore finale" (cfr. 
 lett. b).
 Ai fini dell'attivita' commerciale, pertanto, la disciplina individua due 
 tipologie di attivita', all'ingrosso e al dettaglio, quali definite dal 
 predetto art. 4,comma 1, lettere a) e b).
 L'attivita' di commercio al dettaglio rivolta al consumatore finale puo' 
 essere esercitata su aree private in sede fissa, su area pubblica o 
 mediante le forme speciali di vendita indicate all'art. 4, comma 1, lett. 
 h).
 Per forme speciali di vendita s'intendono, a norma del predetto art. 4, 
 comma 1, le "vendite a favore di dipendenti da parte di enti, imprese, 
 pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a 
 circoli privati, nonche' la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle 
 strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad 
 accedervi" (cfr. punto 1); la "vendita per mezzo di apparecchi automatici" 
 (cfr. punto 2); la "vendita per corrispondenza o tramite televisione o 
 altri sistemi di comunicazione" e le "vendite presso il domicilio di 
 consumatori" (cfr. punto 4).
 Il punto 3 della lettera h), del predetto art. 4, comma 1, indica, 
 pertanto, tra le forme speciali di vendita quella effettuata "tramite (..) 
 altri sistemi di comunicazione".
 Al riguardo si osserva che il commercio elettronico, ossia l'attivita' 
 commerciale svolta nella rete Internet mediante l'utilizzo di un sito Web 
 (e-commerce), ove sia svolta nei confronti del consumatore finale e assuma 
 la forma di commercio interno, e' soggetta alla disciplina dell'art. 18 del 
 predetto decreto n. 114.
 Di conseguenza, ai fini e per gli effetti di cui al citato art. 18:
 L'attivita' in discorso e' soggetta a previa comunicazione al comune nel 
 quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o, nel caso di 
 societa', la sede legale (cfr. comma 1). 
 L'attivita' puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento 
 della comunicazione da parte del comune (cfr. comma 1). 
 Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso 
 dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' prescritti dall'art. 5 del 
 decreto n. 114, nonche' il settore merceologico di attivita' (cfr. comma 
 1). 
 Nel caso di attivita' relativa al settore merceologico alimentare, il 
 soggetto deve essere in possesso di uno dei requisiti professionali 
 indicati alle lettere a), b) e c) del comma 5 dell'art. 5. Il possesso 
 del requisito professionale prescritto e' necessario anche qualora lo 
 stoccaggio dei prodotti avvenga in un magazzino distante dal luogo dove 
 e' in uso il mezzo elettronico. 
 In caso di societa' si richiama l'attenzione sul comma 6 del predetto 
 art. 5 il quale dispone che il "possesso di uno dei requisiti di cui al 
 comma 5 e' richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra 
 persona specificamente preposta all'attivita' commerciale". 
 E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica 
 richiesta (cfr. comma 2). 
 E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi al consumatore 
 solo se non vi siano spese o vincoli a carico del medesimo (cfr. comma 
 2). 
 Fino alla predisposizione definitiva della modulistica, prevista 
 dall'art. 10, comma 5, del decreto, gli elementi e i dati richiesti dal 
 citato art. 18 possono essere forniti con una comunicazione in forma 
 libera. 
 Va evidenziato, altresi', che le violazioni alle disposizioni di cui 
 all'art. 18 sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 
 22, comma 1, del decreto n. 114.
 Le regole sopra richiamate, per via del fatto che l'art. 18 concerne le 
 forme speciali di vendita al dettaglio, si applicano unicamente agli 
 operatori che svolgono l'attivita' di acquisto per la rivendita ai 
 consumatori finali.
 Per quel che concerne la vendita all'ingrosso, infatti, il grossista e' 
 tenuto unicamente a dichiarare, al momento dell'iscrizione al Registro 
 delle imprese, il possesso dei requisiti morali, nonche' quelli 
 professionali, di cui all'art. 5 del decreto, qualora venda prodotti 
 appartenenti al settore merceologico alimentare.
 Va rilevato, altresi', che le disposizioni del decreto n. 114 applicabili 
 riguardano unicamente i soggetti menzionati dal medesimo che svolgono 
 attivita' economica concernente l'acquisto di prodotti ai fini della 
 successiva rivendita.
 Ne consegue, pertanto, che tale disciplina non si applica alla figura 
 degli intermediari come gli agenti di commercio, ovvero gli agenti di 
 affari in mediazione, i quali sono tenuti al rispetto delle regole 
 civilistiche, amministrative e fiscali che concernono lo svolgimento di 
 dette attivita', a cominciare dall'obbligatoria iscrizione ai relativi 
 ruoli tenuti dalla Camera di commercio e all'apertura della partita IVA.
 Va rilevato, altresi', che l'art. 4, nel definire le figure del 
 dettagliante e del grossista, evidenzia il carattere di professionalita' 
 nell'organizzazione e conduzione dell'attivita': restano, pertanto, escluse 
 dall'applicazione del decreto le attivita' esercitate in maniera meramente 
 occasionale, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella 
 legislazione fiscale.
 Tutto cio' premesso, in caso di esercizio congiunto di commercio 
 all'ingrosso e al dettaglio per via elettronica, la scrivente, 
 relativamente al divieto di cui all'art, 26, comma 2, precisa quanto 
segue.
 L'operatore che intenda vendere sia all'ingrosso sia al dettaglio ha 
 facolta' di utilizzare un solo sito, ma e' tenuto a destinare aree del sito 
 distinte per l'attivita' all'ingrosso e al dettaglio: in tal modo, infatti, 
 il potenziale acquirente e' messo in condizione di individuare chiaramente 
 le zone del sito destinate alle due tipologie di attivita'.
 Si conclude richiamando l'attenzione sugli aspetti riguardanti il 
 contenuto del rapporto di vendita nella tipologia di attivita' in discorso 
 e, nello specifico, sul rispetto degli obblighi di tutela del consumatore 
 connessi al rapporto contrattuale a distanza.
 Ai fini della tutela del consumatore si applicano le disposizioni 
 contenute nel decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 in materia di 
 contratti negoziati fuori dei locali commerciali (cfr. art. 15, comma 7). 
 Si applicano altresi' le intervenute disposizioni contenute nel decreto 
 legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante l'attuazione della direttiva 
 97/7CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a 
 distanza.
 Detti decreti, infatti, contengono specifiche disposizioni relative ai 
 termini per l'esercizio del diritto di recesso e alle modalita' 
 dell'esercizio, ivi comprese spese e rimborsi; all'esecuzione del 
 contratto; al pagamento mediante carta; agli aspetti sanzionatori; alle 
 informazioni per il consumatore ed al foro competente per le controversie 
 civili inderogabilmente stabilito nel luogo di residenza o di domicilio 
 del consumatore.
 Contengono, altresi', disposizioni atte a disciplinare il rapporto tra 
 impresa e consumatori, nella fase sia precontrattuale che contrattuale, i 
 cui aspetti salienti concernono:
 Informazioni per il consumatore
 Nella presentazione dell'offerta devono essere fornite al consumatore 
 informazioni chiare e comprensibili, in particolare con riferimento 
 all'identita' del fornitore e alle caratteristiche essenziali del bene, del 
 suo prezzo, delle spese di consegna, delle modalita' di pagamento, del 
 diritto di recesso:
 Conferma scritta delle informazioni
 Prima o al momento dell'esecuzione del contratto, le informazioni sopra 
 elencate vanno confermate per iscritto o, su richiesta del consumatore, su 
 altro supporto duraturo .In questa fase il consumatore ha diritto di 
 ottenere informazioni sulle condizioni e sulle modalita' del diritto di 
 recesso, nonche' sulle garanzie commerciali esistenti e i connessi servizi 
 di assistenza.
 Modalita' di esercizio del diritto di recesso, spese e rimborsi
 Il diritto di recesso si esercita (entro il termine indicato dal decreto 
 legislativo n. 185 del 1999) con una comunicazione scritta e il 
 consumatore deve conservare l'avviso di ricevimento della lettera 
 raccomandata con cui comunica o conferma l'esercizio del proprio diritto 
 di recesso. Le sole spese dovute per l'esercizio di tale diritto sono 
 quelle di restituzione del bene. Il fornitore e' tenuto, dal canto suo, a 
 rimborsare le somme versate dal consumatore a titolo di corrispettivo per 
 la vendita del bene.
 Esecuzione del contratto
 Il contratto concluso va eseguito entro 30 giorni dal giorno successivo a 
 quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione
 Gli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato 
 sono pregati di trasmettere la presente circolare a tutti i comuni della 
 loro circoscrizione
 Il testo della presente circolare e' disponibile al seguente indirizzo 
 INTERNET: WWW.MININDUSTRIA.IT/DGCAS/COMMERCIO/INDICE.HTM
 Il MINISTRO
 (Enrico Letta)