Corte di Cassazione, Sez. III Penale Sentenza 26 marzo 1999, n. 1024 Videogiochi su supporto CD-ROM - Contengono "immagini in movimento" -Contrassegno SIAE - Necessita' - Norma penale in bianco - Esclusione - Omessa apposizione del contrassegno - Conseguenze - Reato di cui all'art. 171 ter, lett. a) e e), l. aut. MOTIVAZIONE Con decreto in data 2/10/98 il Proc. della Repubb. presso la Pret. Circond. di Catanzaro confermo' il sequestro probatorio di oltre 400 supporti informatici del tipo CDROM, operato in via d'urgenza dal Nucleo Reg. di Pol. Tribut. della G. di E, in danno di Fiorentino Roberto, titolare della Software 2000" sas, ritenendo integrata la fattispecie di cui alFart. 171-ter, lett. a) e e) L. 633/41, in quanto l'intero materiale era privo dei contrassegni della SIAE; veniva, inoltre, precisato che i 300 CD-ROM del tipo "Game Empire-, in quanto shareware (ovvero recanti caratteristiche "demo") non sono soggetti a vidimazione SIAE purche' ceduti gratuitamente, mentre il Fiorentino li avrebbe commercializzati al prezzo di lire 13.500 ciascuno. Avverso tale decreto il difensore del Fiorentino presento' richiesta di riesame, in accoglimento della quale il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza in data 27/10/98, annullo' il decreto di sequestro probatorio sopra citato, ordinando il dissequestro e la restituzione all'avente diritto di tutto il materiale di cui sopra. Il Tribunale adotto' tale decisione ritenendo esservi "un decisivo ostacolo alla stessa configurabilita' astratta del reato", in quanto, come rilevato da questa Corte in alcune decisioni, non essendo stato ancora emanato il regolamento di esecuzione cui la norma penale fa espresso rinvio, si e' in presenza di una norma (parzialmente) in bianco che difetta di tassativita' del precetto e che non puo' essere utilmente integrata dalla semplice disciplina interna della SIAE; questa, infatti, "e' sprovvista di una potesta' regolamentare e non puo' sostituirsi in cio' al potere rimesso all'amministrazione dello Stato". Il Tribunale ha osservato che tale interpretazione e' certamente condivisibile con particolare riferimento alle riproduzioni in questione che, per il loro funzionamento, richiedono la presenza di elaboratori elettronici e dei loro prodotti. L'ordinanza del Tribunale del Riesame e' stata impugnata con ricorso per cassazione dal proc. della Repubb. presso il Tribunale di Catanzaro, il quale ha denunciato violazione - erronea applicazione dell'art. 171-ter co, 1 lett. c) L. 6333/41, richiamando diversa interpretazione di questa Corte, secondo cui la norma in esame trova il suo completamento, sotto il profilo descrittivo, nel R.D. 1369/42 e in particolare nell'art. 12 con cui ben puo' essere coordinato". La difesa ha presentato memoria a sostegno delle tesi esposte nella richiesta di riesame. Il ricorso e' fondato. Come esattamente rilevato nella ordinanza impugnata, questa Corte, in precedenti sentenze (sez. 11, 16/10/97 n. 1626, FaNilE ed altri; sez. III, 12/7/97 n. 2090, Nonnucci) aveva osservato che la condotta tipizzata dall'art. 171-ter co. 1 lett. c) L. 633/41 consiste nel vendere o noleggiare i