Corte di Cassazione, Sez. III Penale
Sentenza 26 marzo 1999, n. 1024
Videogiochi su supporto CD-ROM - Contengono "immagini in movimento" -Contrassegno
SIAE - Necessita' - Norma penale in bianco - Esclusione - Omessa
apposizione del contrassegno - Conseguenze - Reato di cui all'art. 171 ter, lett. a) e e), l.
aut.
MOTIVAZIONE
Con decreto in data 2/10/98 il Proc. della Repubb. presso la Pret. Circond. di Catanzaro confermo'
il sequestro probatorio di oltre 400 supporti informatici del tipo CDROM, operato in via d'urgenza
dal Nucleo Reg. di Pol. Tribut. della G. di E, in danno di Fiorentino Roberto, titolare della Software
2000" sas, ritenendo integrata la fattispecie di cui alFart. 171-ter, lett. a) e e) L. 633/41, in quanto
l'intero materiale era privo dei contrassegni della SIAE; veniva, inoltre, precisato che i 300
CD-ROM del tipo "Game Empire-, in quanto shareware (ovvero recanti caratteristiche "demo") non
sono soggetti a vidimazione SIAE purche' ceduti gratuitamente, mentre il Fiorentino li avrebbe
commercializzati al prezzo di lire 13.500 ciascuno.
Avverso tale decreto il difensore del Fiorentino presento' richiesta di riesame, in accoglimento della
quale il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza in data 27/10/98, annullo' il decreto di sequestro
probatorio sopra citato, ordinando il dissequestro e la restituzione all'avente diritto di tutto il
materiale di cui sopra. Il Tribunale adotto' tale decisione ritenendo esservi "un decisivo ostacolo alla
stessa configurabilita' astratta del reato", in quanto, come rilevato da questa Corte in alcune
decisioni, non essendo stato ancora emanato il regolamento di esecuzione cui la norma penale fa
espresso rinvio, si e' in presenza di una norma (parzialmente) in bianco che difetta di tassativita' del
precetto e che non puo' essere utilmente integrata dalla semplice disciplina interna della SIAE;
questa, infatti, "e' sprovvista di una potesta' regolamentare e non puo' sostituirsi in cio' al potere
rimesso all'amministrazione dello Stato".
Il Tribunale ha osservato che tale interpretazione e' certamente condivisibile con particolare
riferimento alle riproduzioni in questione che, per il loro funzionamento, richiedono la presenza di
elaboratori elettronici e dei loro prodotti. L'ordinanza del Tribunale del Riesame e' stata impugnata
con ricorso per cassazione dal proc. della Repubb. presso il Tribunale di Catanzaro, il quale ha
denunciato violazione - erronea applicazione dell'art. 171-ter co, 1 lett. c) L. 6333/41, richiamando
diversa interpretazione di questa Corte, secondo cui la norma in esame trova il suo completamento,
sotto il profilo descrittivo, nel R.D. 1369/42 e in particolare nell'art. 12 con cui ben puo' essere
coordinato".
La difesa ha presentato memoria a sostegno delle tesi esposte nella richiesta di riesame.
Il ricorso e' fondato.
Come esattamente rilevato nella ordinanza impugnata, questa Corte, in precedenti sentenze (sez. 11,
16/10/97 n. 1626, FaNilE ed altri; sez. III, 12/7/97 n. 2090, Nonnucci) aveva osservato che la
condotta tipizzata dall'art. 171-ter co. 1 lett. c) L. 633/41 consiste nel vendere o noleggiare i