CRITTOGRAFIA L. 23 dicembre 1992, n. 522 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra gli Stati membri delle Comunita' europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalita' di trasmissione delle domande di estradizione, fatto a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra gli Stati membri delle Comunita' europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalita' di trasmissione delle domande di estradizione, fatto a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5 dell'accordo stesso. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Accordo tra gli stati membri delle comunita' europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalita' di trasmissione delle domande di estradizione. GLI STATI MEMBRI DELLE COMINITA' EUROPEE in appresso denominati "Stati membri", Desiderando migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale nelle relazioni che li legano per quanto riguarda l'estradizione, Considerando che e' auspicabile accelerare le procedure di trasmissione delle richieste di estradizione e dei relativi documenti e che pertanto e' necessario ricorrere alle moderne tecniche di trasmissione, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1. Per l'applicazione delle convenzioni di estradizione in vigore tra gli Stati membri, ogni Stato contraente designa l'autorita' centrale o, dove previsto dal sistema costituzionale, le autorita' centrali incaricate di trasmettere e di ricevere le domande di estradizione ed i documenti da prodursi a sostegno della domanda, nonche' tutta la corrispondenza ufficiale collegata alla richiesta di estradizione. 2. Ogni Stato membro procede alla designazione di cui al precedente paragrafo 1 al momento della ratifica, dell'approvazione o dell'accettazione dell'accordo; tale designazione puo' essere poi modificata in qualsiasi momento. Il depositario dell'accordo comunica la designazione e le ulteriori modifiche ad ogni Stato contraente. Articolo 2 La richiesta di estradizione ed i documenti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1 possono essere trasmessi a mezzo telefax. Ogni autorita' competente ai sensi dell'articolo 1 dispone di una apparecchiatura che consente tale modo di emissione e ricevimento di detti documenti e ne assicura il corretto funzionamento. Articolo 3 1. Per garantire sia l'origine che la riservatezza della trasmissione, si ricorrera' ad un crittografo adattato al telefax dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 1 quando tale apparecchiatura sia utilizzata per l'applicazione del presente accordo. 2. Gli Stati contraenti convengono delle modalita' pratiche per l'applicazione del presente accordo. Articolo 4 Allo scopo di garantire l'autenticita' dei documenti di estradizione, l'autorita' competente ai sensi dell'articolo 1 dello Stato richiedente dichiara nella sua domanda che essa certifica la conformita' agli originali dei documenti trasmessi a sostegno della richiesta e ne descrive l'impaginazione. In caso di contestazione della conformita' dei documenti agli originali da parte dell'interpellato, l'autorita' competente ai sensi dell'articolo 1 dello Stato interpellato potra' richiedere all'autorita' competente dello Stato richiedente la produzione, entro un termine ragionevole, dei documenti originali o in copia conforme per via diplomatica o per qualsiasi altra via decisa di comune accordo. Articolo 5 1. Il presente accordo e' aperto alla firma degli Stati membri. Esso sara' soggetto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri spagnolo. 2. L'accordo entrera' in vigore novanta giorni dopo la data di deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di tutti gli Stati membri delle Comunita' europee alla data di apertura alla firma. 3. Fino all'entrata in vigore del presente accordo, ogni Stato puo', al momento del deposito del suo strumento di ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione, o in un qualsiasi momento successivo, dichiarare che l'accordo si applica, per quanto lo concerne, nei suoi rapporti con gli Stati che avranno fatto la medesima dichiarazione dopo la data di deposito. 4. Uno Stato che non abbia fatto alcuna dichiarazione puo' applicare l'accordo con gli altri Stati contraenti in base ad accordi bilaterali. 5. Il Ministero degli affari esteri spagnolo notifichera' a tutti gli Stati membri qualsiasi firma e deposito di strumenti o dichiarazioni. Articolo 6 Il presente accordo e' aperto all'adesione di qualsiasi Stato che divenga membro delle Comunita' europee. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri spagnolo. Il presente accordo entrera' in vigore nei confronti dello Stato che vi aderisce novanta giorni dopo la data del deposito del suo strumento di adesione. Il Ministero degli affari esteri spagnolo inviera' una copia certificata conforme ai governi firmatari. Fatto a Donostia-San Sebastian, addi' ventisei maggio millenovecentottantanove, in tutte le lingue ufficiali, tutti i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Ministero degli affari esteri spagnolo.