Assoluzione per duplicazione programmi microsoft-office su piu' macchine
avendo una sola licenza.

PRETURA CIRCONDARIALE DI CAGLIARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II Giudice ha pronunciato la seguente sentenza

Nel procedimento penale nei confronti di
_______________, nat_ l'_____________ a _________
imputat_ del reato di cui all'art. 171 L. 633/41 perche' abusivamente
duplicava a fini di lucro i seguenti programmi per elaboratore: MICROSOFT
WORD - MICROSOFT EXCEL - MICROSOFT POWER POINT - MICROSOF SCHEDULE -
MICROSOFT ACCESS. Accertato in Cagliari in data 16-09- 1996

In Fatto e in Diritto

Il 16 settembre 1996 personale del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria
della Guardia di Finanza si reco' in via _______________, presso
__________________________________________. I verbalizzanti trovarono che
la societa' utilizzava per lo svolgimento della propria attivita' commerciale
(relativa, come si evince dal verbale, ad accertamenti catastali) tre
personal computer: un Athena pentium 90, un Daastar 486, uno Staver 386.
Essi accertarono altresi', mediante l'uso del programma d'intercettazione
Spaudit, che su tutti i personal era stato caricato il programma OFFICE
della Microsoft ( contenente i programmi Word, Excel, PowerPoint, Schedule
e Access) nonostante __________ fosse in possesso di una sola licenza d'uso
relativa al programma OFFICE montato sul computer Athena. Da cio' gli
agenti dedussero che il programma era stato duplicato e caricato, a loro
avviso illeciamente, sui computers Datastar e Staver e procedettero al
sequestro del software contenuto nella memoria rigida delle ultime due
macchine sul presupposto che la duplicazione del programma da parte
del--------- costituisse violazione della norma di cui all'art. 171 bis
della legge 22-4-1941. In data 8 novembre 1996 il P.M. presso questa
Pretura, competente per il reato indicato, chiedeva la fissazione di
un'udienza camerale per l'applicazione di pena concordata con l'indagata.
Si ritiene doveroso rilevar che, sulla scorta degli atti allegati alla
richiesta, dev'essere pronunciata immediatamente, ex art. 129c.p.p.,
sentenza di assoluzione de--------- poiche' il fatto contestatole non
costituisce reato per mancanza del fine di lucro richiesto nella
fattispecie in esame per la punibilita' della condotta tenuta dal-------.

L'articolo 171 bis della legge sul diritto d'autore e' stato introdotto con
l'art.10 del decreto legislativo del 29 dicembre 1992, emanato in
attuazione della Direttiva 91/50/CEE. Tale normativa (in particolare
l'articolo 1 del decreto citato) ha riconosciuto, ai programmi per
elaboratore il valore di opere letterarie ed artistiche e la conseguente
meritevolezza della tutela offerta dalla Legge n.633 del 1941. Non e' questa
la sede appropriata per soffermarsi a riflettere sulla scelta operata dal
Legislatore Italiano ( uniforme d'altro canto a quella di numerosissimi
altri Stati), preceduta comunque da una oramai consolidata giurisprudenza
di legittiita' e, in parte, dei giudici di merito univoche nel riconoscere
ai programmi per elaboratore lo status di opera dell'ingegno, e ad
apprestarne la conseguente tutela (per tutte si richiamano: Pretura Pisa 11
-4- 1984 e Corte di Cassazione, terza sezione, 24-11-1986). Si appalesa
peraltro la necessita' di soffermarsi sugli aspetti penalistici della norma
incriminatrice. L'articolo 171 bis citato evidenzia, al pari delle
fattispecie individuate dall'articolo 171, una chiara finalita'
sanzionatoria, di ulteriore tutela dell'opera dell'ingegno gia'
dettagliatamente regolamentata dalle norme privatistiche. Con la sanzione
penale si cristallizzano e si ribadiscono i valori gia' attribuiti
dall'ordinamento alle opere dell'ingegno ed ai diritti su di esse spettanti
ai Loro autori. L'articolo in questione ha la marcata finalita' di garantire
al titolare del programma i vantaggi economici che derivano dalla sua
commercializzazione in contrasto netto e conflittale con il diffuso
fenomeno del commercio clandestino di programmi duplicati e contraffatti (
il cosiddetto campo dei computer crimes ) La struttura della norma e'
composita e volta ad individuare in modo analitico le diverse condotte
punibili. Si tratta con tutta evidenza di norma a pi. fattispecie o norma
mista cumulativa, che prevede differenti condotte materiali punibili.
L'articolo 171 bis individua le condotte sanzionabili nel duplicare
programmi a scopo di lucro o (, sapendo o avendo motiv di sapere che si
tratta di copie illecitamente riprodotte) nell'importare, distribuire,
detenere a scopo commerciale, nel concedere in locazione programmi o
strumenti atti ad eludere i locks ossia i sistemi di protezione degli
stessi software. Appare utile ad un inquadramento generale della norma
porre in luce che le condotte consistenti nel duplicare i Programmi a fine
di lucro e nel detenere programmi abusivamente riprodotti a scopo
commerciale costituiscono con certezza, sotto l profilo della condotta,
un'anticipazione del momento consumativo del reato rispetto alle altre
fattispecie individuate (importazione, vendita, distribuzione e locazione )
esse sono in realta' inquadrabili come reati di pericolo, senza danno
effettivo per il legittimo proprietario- produttore dell'opera e presentano
dalle condotte di per se' non offensive in concreto degli interessi tutelati
dalla norma. La duplicazione e la detenzione acquistano rilievo penale in
tanto in quanto siano finalizzate rispettivamente al lucro ed alla
commercializzazione. Tali condotte sono pertanto sanzionate solo se
sorrette dal dolo specifico indicato. In particolare deve ritenersi che, di
per se, la duplicazione del programma non solo non assurge in alcun modo a
fatto penalmente rilevante, ma e' senza dubbio consentita dalla normativa
attuale in tenia di diritto d'autore. Cio' si ricava in primo luogo
dall'art. 5 D.1.GS. n.518/92 che, nell'introdurre l'ar.64 ter della L.
n.633/1941, al secondo comma dello stesso non consente che si imponga al
compratore il divieto di effettuare una copia di riserva del programma
stesso. Ma ancor meglio si evince dall'articolo 68 della L 633/1941 che
permette, ed anzi indica come libera la riproduzione di singole opere o
loro parti per uso personale dei lettori (rectius fruitori) con il limite
del divieto di spaccio al pubblico di tali beni onde logicamente evitare la
lesione dei diritti di utilizzazine economica spettanti al titolare del
diritto sul l'opera. Si puo' pertanto escludere che violi la fattispecie
citata il soggetto, pubblico o privato che detenga per utilizzarla una
copia abusivamente duplicata del programma L'elemento che rende invece
penalmente illecita la duplicazione e' dato dal fine di lucro, dalla volonta'
diretta specificamente a lucrare dalla riproduzione. Deve infatti
garantirsi al titolare dei diritti sull'opera il vantaggio esclusivo di
mettere in commercio il programma, e quindi di lucrarvi ( articolo 17 Legge
sul diritto d'autore ) senza dover patire e subire danni da illecite
concorrenze. Invero il fine di lucro connota tutte le fattispecie
focalizzate dall'art. 171 bis, ma il suo significato dev'essere chiarito.
Il termine lucro indica esclusivamente un guadagno patrimoniale ossia un
accrescimento patrimoniale consistente nell'acquisizione di uno o piu'
beni; esso non coincide in linea di principio con il termine profitto, che
a un significato ben piu' ampio. Il profitto puo' implicare sia il lucro:
quindi l'accrescimento effettivo della sfera patrimoniale, che la mancata
perdita patrimoniale ossia il depauperamento dei beni di un soggetto. In
altri termini nel profitto puo' rientrare anche la mancata spesa che un
soggetto dovrebbe, per ipotesi, affrontare per ottenere un bene. Il lucro
costituisce solo ed esclusivamente l'accrescimento positivo del patrimonio;
il profitto anche la sola non diminuzioe dello stesso: Alla luce di quanto
riportato si puo' concludere sostenendo che _________, che svolgeva attivita'
relativa ad accertamenti catastali su immobili ( come si legge dal verbale
che indica che nella sua banca dati v'erano migliaia di visure catastali )
nel duplicare le copie del programma OFFICE della Microsoft e con
l'utilizzarle esclusivamente per la sua attivita' non era mossa da fini di
lucro, ma eventualmente di profitto, consistente nell'evitare la spesa
necessaria ad acuistare le altre due copie del programma e pertanto non ha
violato la fattispecie contenuta nella norma incriminatrice, perche' nella
condotta dalla stessa tenuta non e' ravvisabile il fine di lucro. _________
dev'essere assolta perche' il fatto non costituisce reato, ferma restando la
sua responsabilita' sotto altri profili diversi da quello penalistico.

P.Q.M.

Visti gli articoli 171 bis L.n.633/1941 , 129 c p p assolve _______________
dal reato ascritole perche' il fatto non costituisce reato.

Cagliari 26-11-1996

IL GIUDICE
MASSIMO DEPLANO

Depositato in Cancelleria oggi
Cagliari, li 03 DIC. 1996
Il Cancelliere