Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - Delibera n. 236/01/CONS

Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione dell'internet

(GU 30 maggio 2001 n. 150 - SO n. 170)

Articolo 1 - Registro degli operatori di comunicazioni
Articolo 2 - Soggetti obbligati

Articolo 3 - Struttura del registro

Articolo 4 - Protocollo

Articolo 5 - Repertorio degli operatori

Articolo 6 - Archiviazione ottica degli atti

Articolo 7 - Sistema informativo automatizzato

Articolo 8 - Collegamenti telematici con altre amministrazioni

Articolo 9 - Domanda di iscrizione

Articolo 10 - Dichiarazioni comuni dei soggetti obbligati

Articolo 11 - Dichiarazioni dei soggetti esercenti l'attivita' di

radiodiffusione

Articolo 12 - Dichiarazioni delle imprese concessionarie di pubblicita'

Articolo 13 - Dichiarazioni delle imprese di produzione e distribuzione di

programmi radiotelevisivi

Articolo 14 - Dichiarazioni delle imprese editrici di giornali quotidiani,

periodici o riviste

Articolo 15 - Dichiarazioni delle agenzie di stampa di carattere nazionale

Articolo 16 - Dichiarazioni dei soggetti esercenti l'editoria elettronica

e digitale

Articolo 17 - Dichiarazioni delle imprese fornitrici di servizi di
telecomunicazioni e telematici
Articolo 18 - Istruttoria per l'iscrizione
Articolo 19 - Conclusione del procedimento d'iscrizione
Articolo 20 - Iscrizione d'ufficio
Articolo 21 - Dichiarazioni del controllante e di altri soggetti
Articolo 22 - Trasferimenti di proprieta' e sottoscrizioni
Articolo 23 - Comunicazioni di variazione
Articolo 24 - Comunicazione annuale
Articolo 25 - Cancellazione dal registro
Articolo 26 - Certificazioni
Articolo 27 - Contributi alle imprese e iscrizione al registro
Articolo 28 - Trasmissione di ulteriori atti o documenti
Articolo 29 - Modelli
Articolo 30 - Sanzioni
Articolo 31 - Infrastrutture di diffusione
Articolo 32 - Domanda di iscrizione in fase di prima attuazione del
regolamento
Articolo 33 - Iscrizione nel registro dei soggetti gia' iscritti nel R.N.S.
e nel R.N.I.R.
Articolo 34 - Soggetti iscrivendi nel R.N.S. e nel R.N.I.R.
Articolo 35 - Archivi del R.N.S. e del R.N.I.R.
Articolo 36 - Raccordo dell'informativa di sistema
Articolo 37 - Oneri contributivi
Articolo 38 - Abrogazioni

L'Autorita'

NELLA sua riunione di Consiglio del 30 maggio 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 6,
lettera a), numeri 5 e 6;

VISTI gli articoli 1, commi 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e
l'articolo 35, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il
funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, allegato
"A" alla delibera n. 17 del 16 giugno 1998 e successive modifiche e
integrazioni;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: "Disciplina delle imprese
editrici e provvidenze per l'editoria";

VISTA la legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante: "Rinnovo della legge 5
agosto 1981, n. 416" ;

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante: "Nuove norme sull'editoria e
sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416" ;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223 recante: "Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato" ;

VISTO il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore
delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

UDITA la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorita' adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a),
numeri 5 e 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il regolamento per
l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di
comunicazione.

2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 e' riportato nell'allegato
"A" alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed
essenziale.

3. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.

4. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
dell'Autorita' ed e' resa disponibile nel sito web dell'Autorita':
www.agcom.it.

Napoli, 30 maggio 2001

IL COMMISSARIO RELATOREIL PRESIDENTE
Giuseppe Sangiorgi Enzo Cheli
IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio Catricala'

ALLEGATO "A"
alla delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001

Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori
di comunicazione

TITOLO I
ISTITUZIONE DEL REGISTRO

Articolo 1
Registro degli operatori di comunicazioni

1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero
 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il registro degli operatori di
 comunicazione, alla cui tenuta sovrintende il Consiglio dell'Autorita'
 per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Sono obbligati all'iscrizione nel registro:

 a. i soggetti esercenti l'attivita' di radiodiffusione;

 b. le imprese concessionarie di pubblicita';

 c. le imprese di produzione e distribuzione di programmi
radiotelevisivi;

 d. le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste;

 e. le agenzie di stampa di carattere nazionale;

 f. i soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale;

 g. le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e
telematici.

Articolo 2
Soggetti obbligati

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, si intendono per:

 a. soggetti esercenti l'attivita' di radiodiffusione: la societa'
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i
soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di
altro provvedimento abilitativo, da parte dell'Autorita' o del
Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio della
radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, via
satellite o via cavo, con qualsiasi tecnica e modalita', ad
accesso libero o condizionato, e per l'installazione e
l'esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori
e televisivi esteri e nazionali, nonche' i soggetti a cui la
legge impone gli stessi obblighi dei concessionari;

 b. imprese concessionarie di pubblicita': 1) i soggetti che, in
forza di un contratto con una emittente radiotelevisiva, o con
una sua concessionaria di pubblicita', ricevono l'incarico non
occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti
di vendita di spazi pubblicitari per la trasmissione mediante
impianti radiofonici o televisivi; 2) i soggetti che, in forza
di un contratto con un editore di giornali quotidiani, periodici
o riviste, nonche' di testate in formato elettronico di cui alla
lettera f), o con una sua concessionaria di pubblicita', ricevono
l'incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome
proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la
diffusione su giornali quotidiani, periodici o riviste, o
testate in formato elettronico di cui alla lettera f);

 c. imprese di produzione e distribuzione di programmi
radiotelevisivi: i soggetti che distribuiscono o che producono e
distribuiscono alle emittenti programmi destinati alla
radiodiffusione sonora o televisiva;

 d. imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste: 1)
i soggetti editori di cui all'articolo 1, comma 1, e quelli
equiparati di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto
1981, n. 416, che pubblicano piu' di dodici numeri l'anno; 2) gli
altri soggetti editori che comunque pubblicano una o piu' testate
giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicita' per
cui e' previsto il conseguimento di ricavi da attivita'
editoriale;

 e. agenzie di stampa di carattere nazionale: le imprese editrici di
una o piu' testate con la qualifica di agenzia quotidiana di
informazione, dotate di una struttura redazionale adeguata a
consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari e
collegate in abbonamento almeno con quindici quotidiani in
cinque regioni per non meno di dodici ore di trasmissione al
giorno, o con trenta emittenti radiofoniche o televisive in
dodici regioni per non meno di mille notiziari quotidiani
all'anno;

 f. soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale: gli
editori, ai quali si applica la medesima ripartizione prevista
per i soggetti di cui alla precedente lettera d), che pubblicano
con regolare periodicita' una o piu' testate giornalistiche in
formato elettronico e digitale;

 g. imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici:
i soggetti che, in base a licenza o autorizzazione installano e
forniscono reti di telecomunicazione o forniscono servizi
consistenti, in tutto o in parte, nella trasmissione e
nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi
compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a
prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei
programmi radiofonici e televisivi.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO

Articolo 3
Struttura del registro

1. Il registro consta di un protocollo cronologico per l'annotazione
 degli estremi della documentazione pervenuta, relativa agli
 adempimenti di cui al presente regolamento, e di un repertorio degli
 operatori per l'annotazione delle informazioni contenute nella
 predetta documentazione.

Articolo 4
Protocollo

1. Il protocollo e' gestito in conformita' a quanto disposto dall'articolo
 53 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Su ogni documento sono apposti numero progressivo e data di
 protocollazione.

3. Di ogni documento puo' essere rilasciata, a richiesta, attestazione
 della data di ricevimento.

Articolo 5
Repertorio degli operatori

1. Nel repertorio degli operatori sono memorizzate le informazioni
 contenute nei documenti trasmessi ai sensi degli articoli da 9 a 17,
 da 21 a 25, 33 e 34, o acquisiti ai sensi degli articoli 20 e 28, e
 l'annotazione degli atti di cui agli articoli 19, 25 e 26 del
 presente regolamento.

2. Ad ogni soggetto iscritto e' attribuito un numero di posizione univoco
 e ogni posizione nel repertorio e' individuata con riferimento al
 codice fiscale del relativo soggetto.

3. I documenti relativi ad ogni soggetto iscritto sono riuniti in un
 fascicolo che deve riportare, all'esterno, il numero di posizione, la
 denominazione del soggetto e l'indicazione dell'attivita' da questo
 svolta.

4. Il repertorio e' suddiviso in quattro parti:

 a. dati anagrafici generali;

 b. assetti proprietari;

 c. organi amministrativi e rappresentanza legale;

 d. attivita' rilevante: testate gestite/servite o emittenti
gestite/servite o servizi di telecomunicazione forniti.

Articolo 6
Archiviazione ottica degli atti

1. La documentazione pervenuta all'Autorita' a norma del presente
 regolamento puo' essere archiviata otticamente secondo tecniche
 informatiche ed essere distrutta dopo l'archiviazione dell'immagine,
 secondo le norme vigenti.

2. La conformita' all'originale e' attestata su ogni immagine del
 documento archiviato otticamente, che sostituisce a tutti gli effetti
 il documento cartaceo.

Articolo 7
Sistema informativo automatizzato

1. Protocollo e repertorio degli operatori sono gestiti attraverso un
 sistema informativo automatizzato unico.

2. Il sistema informativo automatizzato deve consentire la selezione,
 per ogni soggetto presente nel repertorio, della documentazione i cui
 estremi sono annotati in ordine cronologico nel protocollo.

3. Il sistema informativo automatizzato deve assicurare l'integrita' dei
 dati e consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle
 informazioni, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre
 1996, n. 675 in materia di protezione nel trattamento dei dati
 personali.

4. Per garantire la conservazione dei dati ne e' effettuata la
 duplicazione su supporti informatici diversi da quelli in linea,
 custoditi con idonei criteri di sicurezza.

5. Il Consiglio determinera' con successiva deliberazione le specifiche
 tecniche e le misure di sicurezza relative agli atti trasmessi per
 via telematica.

Articolo 8
Collegamenti telematici con altre amministrazioni

1. Al fine di agevolare le attivita' di tenuta del registro, l'Autorita'
 puo' attivare collegamenti telematici con il registro delle imprese,
 con i registri di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n.
 47, con il sistema informativo del Ministero delle comunicazioni o di
 altre amministrazioni, per l'acquisizione dei dati e delle
 informazioni necessari alla tenuta del registro degli operatori della
 comunicazione.

2. Con apposite convenzioni vengono determinati l'oggetto del
 collegamento telematico, le relative modalita' e gli eventuali costi.

TITOLO III
ISCRIZIONE AL REGISTRO

Articolo 9
Domanda di iscrizione

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a presentare
 domanda di iscrizione al registro, indirizzata "All'Autorita' per le
 garanzie nelle comunicazioni - Registro degli operatori di
 comunicazione", redatta secondo il modello "1/REG" e corredata dalle
 dichiarazioni previste dagli articoli da 11 a 17 con riferimento
 all'attivita' esercitata.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, devono produrre, all'atto
 della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione,
 redatta secondo il modello "2/REG", contenente il codice fiscale, la
 denominazione o ragione sociale, la sede legale e gli altri dati
 relativi al soggetto.

3. I soggetti che svolgono piu' di una attivita' rilevante ai fini
 dell'iscrizione nel registro presentano un'unica domanda, redatta
 secondo il modello "1/REG", corredata dalla dichiarazione, redatta
 secondo il modello "2/REG", nonche' dalle dichiarazioni previste dagli
 articoli da 11 a 17 con riferimento a ciascuna attivita' esercitata.

4. La domanda di iscrizione deve essere presentata entro sessanta giorni
 decorrenti:

 I. per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e g),
dal ricevimento della concessione, autorizzazione o licenza, o
dalla formazione del silenzio-assenso;

II. per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c),
dalla data di conclusione del primo contratto relativo alle
attivita' per cui e' previsto l'obbligo di iscrizione.

5. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, per i
 soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f),
 l'iscrizione al registro e' condizione per l'inizio delle
 pubblicazioni.

6. In fase di prima attuazione del presente regolamento, i termini di
 presentazione delle domande di iscrizione sono quelli di cui
 all'articolo 32.

Articolo 10
Dichiarazioni comuni dei soggetti obbligati

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, in forma di societa' di
 capitali o cooperative, societa' di persone, fondazioni o
 associazioni, devono produrre, all'atto della presentazione della
 domanda di iscrizione:

 a. una dichiarazione, redatta secondo il modello "3/REG",
contenente l'indicazione dell'oggetto sociale o associativo;

 b. una dichiarazione, redatta secondo il modello "4/REG",
contenente l'indicazione della composizione, della durata
dell'organo amministrativo e delle generalita' del legale
rappresentante e degli amministratori.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, in forma di ente pubblico,
 producono, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione,
 la sola dichiarazione, redatta secondo il modello "4/REG".

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, in forma di impresa
 individuale, non producono le dichiarazioni, redatte secondo i
 modelli "3/REG" e "4/REG".

Articolo 11
Dichiarazioni dei soggetti esercenti l'attivita' di radiodiffusione

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), in forma di
 societa' di capitali o cooperative, devono produrre, all'atto della
 presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta
 secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG",
 contenente:

 a. l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci
e della titolarita' delle rispettive partecipazioni con diritto
di voto; per le societa' quotate in borsa limitatamente alle
partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale
sociale;

 b. l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della
titolarita' delle rispettive partecipazioni con diritto di voto
superiori al 2% delle societa' a cui sono intestate le azioni o
le quote della societa' da iscrivere;

 c. ove la maggioranza delle azioni o quote della societa' da
iscrivere sia intestata a soggetti diversi da persone fisiche o
soggetti equiparati dalla legge, per i livelli successivi a
quello di cui alla precedente lettera b), l'indicazione del
capitale sociale, dell'elenco dei soci e della titolarita' delle
rispettive partecipazioni con diritto di voto superiori al 2%
delle societa' della catena partecipativa fino all'individuazione
delle persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge che
detengono la maggioranza delle azioni o quote di ciascuna di
dette societa';

 d. ove non sia stato gia' comunicato a norma delle precedenti
lettere b) e c), l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco
dei soci e della titolarita' delle rispettive partecipazioni con
diritto di voto superiori al 2% delle societa' che dispongono, a
mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di
societa' quotate in borsa, dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria della societa' da iscrivere;

 e. l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie,
interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti
gravanti sulle azioni o quote delle societa' di cui ai livelli
delle lettere a), b), c), d).

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), in forma di
 societa' di persone, devono produrre, all'atto della presentazione
 della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il
 modello "5.3/REG", contenente l'indicazione dell'elenco dei propri
 soci.

3. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), in ogni
 caso, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di
 iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli "6.1/REG" e
 "6.2/REG", che riportino l'indicazione dei provvedimenti di
 concessione, autorizzazione o altra abilitazione amministrativa per
 l'esercizio delle attivita' di radiodiffusione o ripetizione, nonche'
 delle denominazioni delle emittenti, delle eventuali autorizzazioni a
 trasmettere in contemporanea e delle informazioni relative a testate
 giornalistiche.

Articolo 12
Dichiarazioni delle imprese concessionarie di pubblicita'

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b1), che svolgono
 attivita' di concessionaria di pubblicita' da trasmettere mediante
 impianti radiofonici o televisivi, in forma societaria, si applicano
 le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b2), che svolgono
 attivita' di concessionaria di pubblicita' su giornali quotidiani,
 periodici o riviste di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d1), o su
 testate in formato elettronico con le medesime caratteristiche, in
 forma di societa' di capitali o cooperative, devono produrre all'atto
 della presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione,
 redatta secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG",
 contenente:

 a. l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci
e della titolarita' delle rispettive partecipazioni con diritto
di voto; per le societa' quotate in borsa limitatamente alle
partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale
sociale;

 b. l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della
titolarita' delle rispettive partecipazioni con diritto di voto
superiori al 2% delle societa' a cui sono intestate le azioni o
le quote della societa' da iscrivere;

 c. per i livelli successivi a quello di cui alla lettera b),
l'indicazione del capitale sociale e dell'elenco dei soci e
della titolarita' delle rispettive partecipazioni con diritto di
voto superiori al 2% delle societa' che dispongono, anche a mezzo
di controllate, di almeno il 20% o il 10% nel caso di societa'
quotate in borsa dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
della societa' da iscrivere;

 d. l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie,
interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti
gravanti sulle azioni o quote delle societa' di cui ai livelli
delle lettere a), b), c).

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b2), che svolgono
 attivita' di concessionaria di pubblicita' su periodici o riviste di
 cui all'articolo 2, comma 1, lettera d2), o su testate in formato
 elettronico con le medesime caratteristiche, in forma di societa' di
 capitali o cooperative, devono produrre all'atto della presentazione
 della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta secondo i
 modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente:

 a. l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci
e della titolarita' delle rispettive partecipazioni con diritto
di voto;per le societa' quotate in borsa limitatamente alle
partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale
sociale;

 b. l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie,
interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti
gravanti sulle azioni o quote della societa' da iscrivere.

4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b2), in forma di
 societa' di persone, devono produrre, all'atto della presentazione
 della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il
 modello "5.3/REG", contenente l'indicazione dell'elenco dei propri
 soci.

5. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in ogni
 caso, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di
 iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli "7.1/REG"
 e/o "7.2/REG", che riporti l'elenco degli editori e/o delle emittenti
 radiotelevisive serviti, con l'indicazione degli eventuali diritti di
 esclusiva.

Articolo 13
Dichiarazioni delle imprese di produzione e distribuzione di programmi
radiotelevisivi

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in forma
 societaria, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11,
 commi 1 e 2.

2. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in ogni
 caso, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di
 iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "8/REG",
 che riporti l'elenco delle emittenti radiotelevisive servite.

Articolo 14
Dichiarazioni delle imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o
riviste

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d1), in forma di
 societa' di capitali o cooperative, devono produrre, all'atto della
 presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta
 secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG",
 contenente:

 a. l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci
e della titolarita' delle rispettive partecipazioni con diritto
di voto; per le societa' quotate in borsa limitatamente alle
partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale
sociale;

 b. l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della
titolarita' delle rispettive partecipazioni con diritto di voto
superiori al 2% delle societa' a cui sono intestate le azioni o
le quote della societa' da iscrivere;

 c. ove la partecipazione di controllo delle societa' cui sono
intestate le azioni o le quote della societa' da iscrivere sia
intestata a soggetti diversi da persone fisiche o soggetti
equiparati dalla legge, per il livello successivo a quello della
lettera b), l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei
soci e della titolarita' delle rispettive partecipazioni con
diritto di voto superiori al 2%;

 d. ove non sia gia' stato comunicato a norma delle precedenti
lettere b) e c), l'indicazione del capitale sociale e
dell'elenco dei soci e della titolarita' delle rispettive
partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% delle societa'
che dispongono, anche a mezzo di controllate, di almeno il 20%,
o il 10% nel caso di societa' quotate in borsa, dei voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria della societa' da
iscrivere;

 e. l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie,
interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti
gravanti sulle azioni o quote delle societa' di cui ai livelli
delle lettere a), b), c), d).

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d2), in forma di
 societa' di capitali o cooperative, devono produrre all'atto della
 presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta
 secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.4/REG", contenente:

 a. l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci
e della titolarita' delle rispettive partecipazioni con diritto
di voto; per le societa' quotate in borsa limitatamente alle
partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale
sociale;

 b. l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie,
interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti
gravanti sulle azioni o quote della societa' da iscrivere.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), in forma di
 societa' di persone, devono produrre, all'atto della presentazione
 della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il
 modello "5.3/REG", contenente l'indicazione dell'elenco dei propri
 soci.

4. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), in ogni
 caso, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di
 iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "9/REG",
 che riporti l'indicazione delle testate edite, con la relativa
 periodicita'.

Articolo 15
Dichiarazioni delle agenzie di stampa di carattere nazionale

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in forma
 societaria, si applicano le disposizioni di cui al precedente
 articolo 14, commi 1 e 3.

2. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in ogni
 caso, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di
 iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo i modelli "10.1/REG" e
 "10.2/REG", con l'indicazione dei collegamenti con i quotidiani o le
 emittenti, nonche' degli elementi relativi alla struttura e
 all'attivita' di agenzia.

Articolo 16
Dichiarazioni dei soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) si applicano
 le disposizioni di cui al precedente articolo 14.

Articolo 17
Dichiarazioni delle imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e
telematici

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), in forma di
 societa' di capitali o cooperative, devono produrre, all'atto della
 presentazione della domanda di iscrizione una dichiarazione, redatta
 secondo i modelli "5.1/REG", "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG",
 contenente:

 a. l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci
e della titolarita' delle rispettive partecipazioni con diritto
di voto;per le societa' quotate in borsa limitatamente alle
partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale
sociale;

 b. l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei soci e della
titolarita' delle rispettive partecipazioni con diritto di voto
superiori al 2% delle societa' a cui sono intestate le azioni o
le quote della societa' da iscrivere;

 c. l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie,
interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti
gravanti sulle azioni o quote delle societa' di cui ai livelli
delle lettere a) e b).

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), in forma di
 societa' di persone, devono produrre, all'atto della presentazione
 della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il
 modello "5.3/REG", contenente l'indicazione dell'elenco dei propri
 soci.

3. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), in ogni
 caso, devono produrre, all'atto della presentazione della domanda di
 iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello "11/REG",
 che riporti gli elementi identificativi del provvedimento di
 concessione, autorizzazione o altra abilitazione amministrativa per
 la fornitura di servizi di telecomunicazioni e telematici.

Articolo 18
Istruttoria per l'iscrizione

1. Al fine di istruire la richiesta d'iscrizione, e' accertata:

 a. la regolarita' della compilazione della domanda di iscrizione e
l'autenticita' della sua sottoscrizione;

 b. la produzione delle dichiarazioni richieste ai sensi dei
precedenti articoli, la regolarita' della loro compilazione e
l'autenticita' della loro sottoscrizione;

 c. l'esistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla
legge e dal presente regolamento.

Articolo 19
Conclusione del procedimento d'iscrizione

1. Le attivita' preparatorie e istruttorie relative al procedimento
 d'iscrizione devono concludersi nel termine di sessanta giorni dalla
 data in cui la domanda e' pervenuta, salvo che il richiedente sia
 invitato a completare o rettificare la domanda, ovvero ad integrare
 la documentazione, con assegnazione di un congruo termine.

2. Il provvedimento conclusivo e' adottato dal Direttore del Dipartimento
 competente e ne viene data comunicazione all'interessato. Gli effetti
 del provvedimento di iscrizione retroagiscono alla data della
 domanda.

3. Trascorso inutilmente il termine per il completamento, la rettifica
 della domanda o l'integrazione della documentazione di cui al comma
 1, nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 2, comma
 1, si procede a norma degli articoli 20 e 30.

Articolo 20
Iscrizione d'ufficio

1. I soggetti obbligati che non richiedono l'iscrizione nei termini o
 prima dell'inizio delle pubblicazioni sono diffidati a presentare la
 necessaria domanda, entro un congruo termine, comunque non inferiore
 a quindici giorni dalla data di ricezione della diffida.

2. Se nel termine assegnato viene presentata regolare domanda,
 l'iscrizione ha luogo secondo le modalita' di cui all'articolo 19;
 altrimenti si procede all'acquisizione delle informazioni, dei dati e
 dei documenti necessari, tramite il competente nucleo della Guardia
 di Finanza, e all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo
 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Acquisite le informazioni necessarie, i risultati dell'istruttoria
 svolta d'ufficio sono trasmessi al Direttore del Dipartimento
 competente, che provvede secondo le modalita' di cui all'articolo 19.

4. A fini di controllo, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
 lettere a) e g), il Ministero delle comunicazioni trasmette
 all'Autorita' copia dei provvedimenti di concessione, autorizzazione o
 licenza, nonche' delle istanze su cui si e' formato il
 silenzio-assenso.

TITOLO IV
COMUNICAZIONI E CANCELLAZIONI

Articolo 21
Dichiarazioni del controllante e di altri soggetti

1. I soggetti che controllano al momento dell'iscrizione o che
 acquisiscono successivamente il controllo di uno o piu' soggetti di
 cui al precedente articolo 2, comma 1, del presente regolamento, ai
 sensi della vigente normativa generale e speciale, sono tenuti a
 darne comunicazione entro trenta giorni, mediante una dichiarazione,
 redatta secondo il modello "12/REG", contenente l'indicazione del
 fatto o del negozio che determina l'acquisizione del controllo,
 nonche', se diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla
 legge, dell'elenco dei propri soci e della titolarita' delle
 rispettive partecipazioni con diritto di voto.

2. I soci delle societa' per le quali e' stato presentato l'elenco
 all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, tra i quali
 siano stati conclusi accordi per l'esercizio concertato del voto o la
 gestione dell'impresa, sono tenuti a darne comunicazione entro trenta
 giorni, mediante una dichiarazione, redatta secondo il modello
 "13/REG".

3. Gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 si applicano ad
 ogni modificazione dei fatti, negozi, accordi oggetto di
 dichiarazione.

4. Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute con
 riferimento al controllo dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
 lettere d2), f) con le medesime caratteristiche e g), nonche'
 all'articolo 12, comma 3.

5. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al presente
 articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste
 dall'articolo 30.

Articolo 22
Trasferimenti di proprieta' e sottoscrizioni

1. Deve essere data comunicazione, redatta secondo i modelli "14.1/REG"
 e "14.2/REG", di ogni trasferimento a qualsiasi titolo o di ogni
 sottoscrizione che interessi piu' del 10%, o del 2% per le societa'
 quotate in borsa, del capitale relativi alle azioni o quote:

 a. della societa' iscritta al registro;

 b. delle societa' a cui sono intestate azioni o quote della societa'
iscritta in misura superiore al 2% del capitale sociale.

2. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 sussiste anche quando
 successivi trasferimenti o sottoscrizioni di entita' inferiore al 10%,
 o al 2% per le societa' quotate in borsa, abbiano superato tali
 limiti.

3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere date
 dall'acquirente o dal sottoscrittore entro trenta giorni dalla data
 in cui il trasferimento o la sottoscrizione acquistano efficacia.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai
 trasferimenti e alle sottoscrizioni per effetto dei quali un singolo
 soggetto o piu' soggetti collegati ai sensi della normativa vigente
 vengono a disporre di una quota di capitale superiore al 20% della
 societa' iscritta.

5. Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute con
 riferimento ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d2) e
 f) con le medesime caratteristiche e g), nonche' all'articolo 12,
 comma 3.

6. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al presente
 articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste
 dall'articolo 30.

Articolo 23
Comunicazioni di variazione

1. I soggetti iscritti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a
 comunicare, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza,
 ogni variazione relativa a quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione
 al registro, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24.

2. Ai fini delle predette comunicazioni deve essere inviata una apposita
 dichiarazione, redatta secondo il modello "15/REG", che indica il
 tipo di variazione, nonche' una o piu' dichiarazioni, redatte secondo i
 diversi modelli utilizzati per l'iscrizione al registro, contenenti
 l'indicazione della specifica variazione intervenuta.

3. Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute dai
 soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d2) e f), con le
 medesime caratteristiche, nonche' all'articolo 12, comma 3.

4. Restano fermi i termini per le comunicazioni al registro di cui
 all'articolo 1, comma 7, lettera a), nonche' agli articoli 5 e 12,
 comma 6, della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Articolo 24
Comunicazione annuale

1. I soggetti iscritti di cui all'articolo 2, comma 1, in forma di
 societa' di capitali o cooperative, sono tenuti a comunicare, entro
 trenta giorni dalla data dell'assemblea che approva il bilancio, una
 dichiarazione annuale, redatta secondo i modelli "2/REG", "5.1/REG",
 "5.2/REG", "5.3/REG", "5.4/REG", contenente l'aggiornamento alla
 stessa data dei dati anagrafici e degli elenchi dei soci delle
 societa' iscritte al registro e di quelle per le quali deve essere
 indicato al registro l'elenco dei soci ai sensi del presente
 regolamento, nonche' l'indicazione delle eventuali relative
 intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti
 gravanti sulle azioni o quote.

2. I soggetti iscritti di cui all'articolo 2, comma 1, in forma di
 societa' di persone, sono tenuti a comunicare, entro il 30 giugno di
 ciascun anno, una dichiarazione redatta secondo i modelli "2/REG" e
 "5.3/REG", contenente l'aggiornamento alla stessa data dei dati
 anagrafici e degli elenchi dei soci della societa' iscritta al
 registro, nonche' l'indicazione delle eventuali relative intestazioni
 fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti gravanti
 sulle azioni o quote.

3. I restanti soggetti iscritti di cui all'articolo 2, comma 1, sono
 tenuti a trasmettere entro il 30 giugno di ciascun anno una
 dichiarazione annuale contenente il codice fiscale, la denominazione
 o ragione sociale, la sede legale e gli altri dati relativi al
 soggetto, redatta secondo il modello "2/REG".

4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) ed e) sono
 tenuti a comunicare, entro i termini di cui ai commi 1, 2 e 3
 ciascuno con riferimento alla propria forma giuridica, una
 dichiarazione annuale, redatta secondo i modelli "7.1/REG",
 "7.2/REG", "8/REG", "10.2/REG" ciascuno con riferimento all'attivita'
 svolta.

Articolo 25
Cancellazione dal registro

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a presentare
 domanda di cancellazione, redatta secondo il modello "16/REG", ove
 siano venuti meno i presupposti di iscrizione al registro.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta
 giorni decorrenti dal verificarsi della circostanza che da' luogo alla
 cancellazione dal registro.

3. La cancellazione si ha con provvedimento del Direttore del
 Dipartimento competente, che deve essere annotato nel repertorio
 degli operatori.

4. Qualora in ogni caso sia rilevato il venire meno dei presupposti per
 l'iscrizione nel registro, ne viene data comunicazione al soggetto
 interessato e, in caso di mancata contestazione pervenuta entro
 quindici giorni decorrenti dalla ricezione, il Direttore del
 Dipartimento competente provvede alla cancellazione dal registro.

5. In caso di tempestiva contestazione, sono espletati i relativi
 accertamenti, anche tramite il competente nucleo della Guardia di
 Finanza, per le conseguenti determinazioni di cancellazione o
 conferma dell'iscrizione.

6. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d2), sono
 cancellati dal registro ove sia accertato, anche mediante
 l'informativa di sistema di cui all'articolo 1, comma 28, 29, 30 del
 decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23
 dicembre 1996, n. 650, che non siano stati conseguiti i ricavi
 previsti all'atto dell'iscrizione.

TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI E SANZIONI

Articolo 26
Certificazioni

1. I certificati inerenti alla regolare iscrizione nel registro alla
 data della richiesta sono rilasciati sulla base del modello "17/REG".

2. Il rilascio di ogni certificazione e' annotato nel repertorio degli
 operatori.

3. L'attribuzione del numero di registrazione al repertorio degli
 operatori puo' essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di
 certificazione ai sensi di legge.

Articolo 27
Contributi alle imprese e iscrizione al registro

1. L'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione
 costituisce requisito per l'accesso a benefici, agevolazioni e
 provvidenze nei soli casi espressamente previsti dalla normativa
 vigente.

Articolo 28
Trasmissione di ulteriori atti o documenti

1. L'Autorita' si riserva, in ogni momento, di chiedere, in relazione
 alle esigenze delle specifiche situazioni, la trasmissione di
 ulteriori atti, comunicazioni o documenti ritenuti utili.

Articolo 29
Modelli

1. I modelli allegati al presente regolamento ne costituiscono parte
 sostanziale e integrante.

Articolo 30
Sanzioni

1. Ferma restando la responsabilita' penale in ordine alla rispondenza al
 vero delle dichiarazioni rese, l'inosservanza da parte dei soggetti
 di cui all'articolo 2, comma 1, degli obblighi prescritti dal
 presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste
 dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 31
Infrastrutture di diffusione

1. Le infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale sono
 censite in una sezione speciale del registro, disciplinata con
 successivo regolamento integrativo del presente.

Articolo 32
Domanda di iscrizione in fase di prima attuazione del regolamento

1. In fase di prima attuazione del presente regolamento, i soggetti di
 cui al precedente articolo 2, comma 1, sono tenuti a presentare
 domanda di iscrizione al registro entro e non oltre il 31 dicembre
 2001.

Articolo 33
Iscrizione nel registro dei soggetti gia' iscritti nel R.N.S. e nel
R.N.I.R.

1. I soggetti gia' iscritti nel Registro nazionale della stampa e nel
 Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, o comunque
 registrati con assegnazione di una posizione,sono iscritti
 automaticamente nel registro degli operatori di comunicazione.

2. Con riguardo ai soggetti di cui al comma 1, possono essere acquisiti
 al registro i dati e le informazioni mancanti, integrative o comunque
 utili di cui alla comunicazione inviata all'Autorita', riferite
 all'ultima annualita', ai sensi dell'articolo 1, commi 28, 29, 30, del
 decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23
 dicembre 1996, n. 650.

3. In fase di prima attuazione del presente regolamento, per i soggetti
 iscritti al registro ai sensi del comma 1:

 I. e' sospeso, fino al 31 dicembre 2001, l'obbligo di comunicazione
di cui all'articolo 23.

II. deve essere prodotta, entro il 31 gennaio 2002, una
dichiarazione, redatta secondo il modello "18/REG", da cui
risultino alla data del 31 dicembre 2001 gli elementi
identificativi del soggetto, l'indicazione della composizione,
della durata dell'organo amministrativo e delle generalita' del
legale rappresentante e degli amministratori, nonche' le
informazioni relative all'attivita' esercitata.

4. L'Autorita' si riserva in ogni momento di verificare la veridicita' e
 l'attualita' degli elementi acquisiti al registro, richiedendo ai
 soggetti interessati ogni atto, comunicazione o documento ritenuto
 utile.

Articolo 34
Soggetti iscrivendi nel R.N.S. e nel R.N.I.R.

1. Al fine di facilitare l'iscrizione nel registro, i soggetti che hanno
 gia' presentato, anteriormente alla data di entrata in vigore del
 presente regolamento, domanda di iscrizione nel Registro nazionale
 della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive,
 possono inviare, entro il 30 ottobre 2001, una dichiarazione, redatta
 secondo il modello "19/REG", da cui risultino gli elementi
 identificativi del soggetto, l'indicazione della composizione, della
 durata dell'organo amministrativo e delle generalita' del legale
 rappresentante e degli amministratori, nonche' le informazioni
 relative all'attivita' esercitata, con riguardo al periodo
 intercorrente tra la data della domanda e quella della dichiarazione
 medesima.

2. Con riguardo ai soggetti di cui al comma 1, ai fini dell'istruttoria,
 si tiene conto dei dati e delle informazioni utili contenute nella
 comunicazione inviata all'Autorita', riferita all'ultima annualita', ai
 sensi dell'articolo 1, commi 28, 29, 30, del decreto legge 23 ottobre
 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650.

3. Ove il soggetto, ai sensi del precedente comma 1, dichiari di essere
 titolare di un provvedimento abilitativo allo svolgimento
 dell'attivita', per il rilascio del quale l'Amministrazione
 nell'ambito del relativo procedimento sia tenuta ad acquisire la
 certificazione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, l'Autorita'
 non procede ad una ulteriore acquisizione.

4. L'Autorita' si riserva in ogni momento di verificare la veridicita' e
 l'attualita' degli elementi acquisiti al registro, richiedendo ai
 soggetti interessati ogni atto, comunicazione o documento ritenuto
 utile.

5. Ove i soggetti di cui al comma 1 non abbiano usufruito della facolta'
 ivi prevista, per l'istruttoria delle relative domande di iscrizione
 presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
 regolamento e' comunque sufficiente, in via di semplificazione,
 produrre la documentazione prevista nello stesso regolamento, con
 riguardo al periodo intercorrente tra la data della domanda e quella
 della produzione stessa.

6. 6. L'iscrizione o la registrazione della posizione nel Registro
 nazionale della stampa e nel Registro nazionale delle imprese
 radiotelevisive, ai sensi dei precedenti commi, deve considerarsi
 avvenuta alla data della domanda di iscrizione; segue, ai sensi
 dell'articolo 33, l'iscrizione automatica del soggetto al registro
 degli operatori di comunicazione.



Articolo 35
Archivi del R.N.S. e del R.N.I.R.

1. Gli atti relativi al Registro nazionale della stampa e al Registro
 nazionale delle imprese radiotelevisive, pervenuti dall'ufficio del
 Garante per la radiodiffusione e l'editoria, alla data di entrata in
 vigore del presente regolamento sono acquisiti all'archivio del
 registro degli operatori di comunicazione.

Articolo 36
Raccordo dell'informativa di sistema

1. Con apposita deliberazione il Consiglio provvedera', entro il 30
 aprile 2002, a riformare le disposizioni attuative dell'informativa
 di sistema di cui all'articolo 1, comma 28, 29, 30 del decreto legge
 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n.
 650, in modo da renderla pienamente conforme all'impianto del nuovo
 registro.

2. Il sistema informativo automatizzato che gestisce il registro degli
 operatori e' posto al servizio della informativa di sistema, onde
 consentire lo scambio, l'incrocio e l'esame congiunto delle
 rispettive basi di dati e informazioni.

Articolo 37
Oneri contributivi

1. E' fatta salva la facolta' dell'Autorita' di istituire con apposita
 deliberazione un corrispettivo per i servizi inerenti alla tenuta del
 registro, come previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 31
 luglio 1997, n. 249.

Articolo 38
Abrogazione

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per effetto
 di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 6, della
 legge 31 luglio 1997, n. 249, cessano di avere efficacia tutte le
 disposizioni di legge e di regolamento relative all'organizzazione e
 alla tenuta del Registro nazionale della stampa e del Registro
 nazionale delle imprese radiotelevisive.